legislazione dei beni culturali - grasso

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COSTITUZIONE ART. 9 (PROMOZIONE DELLA CULTURA ED INTERVENTO DI TUTELA ) ART. 117 (Tutela allo Stato e in conc. con le regioni la valorizzazione) ART. 118 ( SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE avviata dalla Legge Ronchey del 1994 E VERTICALE funzioni amministrative ai comuni in base al principio di sussidiarietà) CODICE URBANI CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO entrato in vigore il 1° maggio 2004 (emanato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 ) -Il Codice nasce dalla revisione del Tit V della Cost nel 2001,di cui fanno parte gli artt 117 e 118,nel 2004,dopo una travagliata legislazione sui bbcc. Le leggi del '39 parlavano ancora di interesse derivante dal concetto estetizzante. Queste furono modificate dal Testo Unico del '99, delle diposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, d.lgsn.490,che aggiunse anche l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di presentare al Ministero gli elenchi di interesse culturale, ma con l'avvertenza che i beni appartenenti a tali soggetti sono vincolati anche in caso di mancata iscrizione nei suddetti elenchi. Nel 1964 poi, la Commissione Franceschini pubblicò dei lavori sotto il titolo “per la salvezza dei beni culturali in Italia”.Elaborò 84 dichiarazioni che valevano come proposte di revisione delle leggi di tutela; elaborò una nozione di bene culturale identificandolo in ogni tipo di testimonianza materiale che abbia interesse archeologico,storico,artistico o etnoantropologico che abbia valore di civiltà. Ebbe inoltre il merito di evidenziare il fatto che la tutela dei centri storici non può realizzarsi pienamente limitandosi al mantenimento dei beni edilizio,ma devono essere intrapresi atti che non sconvolgono l'assetto storico-culturale del centro e che migliori le condizioni di vita dello stesso. Alla commissione seguì l'stituzione nel 1973 de Ministro senza portafoglio,nel '75 della formazione del Ministero per i bbcc e ambientali,nel '99 del Ministero per i beni e le attività culturali. Da qui, il d.lgs 22/01/04entrato in vigore il 1 Maggio2004

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Riassunto legislazione dei beni culturali

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Page 1: LEGISLAZIONE dei Beni culturali - Grasso

COSTITUZIONE ART. 9 (PROMOZIONE DELLA CULTURA ED INTERVENTO DI TUTELA ) ART. 117 (Tutela allo Stato e in conc. con le regioni la valorizzazione) ART. 118 ( SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE avviata dalla Legge Ronchey del 1994 E VERTICALE funzioni amministrative ai comuni in base al principio di sussidiarietà)

CODICE URBANI CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO entrato in vigore il 1° maggio 2004

(emanato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 ) -Il Codice nasce dalla revisione del Tit V della Cost nel 2001,di cui fanno parte gli artt 117 e 118,nel 2004,dopo una travagliata legislazione sui bbcc.Le leggi del '39 parlavano ancora di interesse derivante dal concetto estetizzante. Queste furono modificate dal Testo Unico del '99, delle diposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, d.lgsn.490,che aggiunse anche l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di presentare al Ministero gli elenchi di interesse culturale, ma con l'avvertenza che i beni appartenenti a tali soggetti sono vincolati anche in caso di mancata iscrizione nei suddetti elenchi.Nel 1964 poi, la Commissione Franceschini pubblicò dei lavori sotto il titolo “per la salvezza dei beni culturali in Italia”.Elaborò 84 dichiarazioni che valevano come proposte di revisione delle leggi di tutela; elaborò una nozione di bene culturale identificandolo in ogni tipo di testimonianza materiale che abbia interesse archeologico,storico,artistico o etnoantropologico che abbia valore di civiltà. Ebbe inoltre il merito di evidenziare il fatto che la tutela dei centri storici non può realizzarsi pienamente limitandosi al mantenimento dei beni edilizio,ma devono essere intrapresi atti che non sconvolgono l'assetto storico-culturale del centro e che migliori le condizioni di vita dello stesso. Alla commissione seguì l'stituzione nel 1973 de Ministro senza portafoglio,nel '75 della formazione del Ministero per i bbcc e ambientali,nel '99 del Ministero per i beni e le attività culturali.Da qui, il d.lgs 22/01/04entrato in vigore il 1 Maggio2004 sotto il nome di Codice dei bbcc e del paesaggio.

CONCETTO DI BENE CULTURALE Il recente codice ricomprende sotto la categoria del patrimonio culturale sia i beni culturali, ovvero " le cose immobili e mobili che, ai sensi degli art. 10 e 11,presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge e in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà ", sia quelli paesaggistici, cioè gli immobili e le aree indicati nell'art. 134 " costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge ".

Art 1. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni

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assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione..Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Articolo 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale 1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al Ministero. [comma così sostituito dal D.Lgs. 156/2006]. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela [anche su raccolte librarie private, nonché: parole soppresse dal D.Lgs.156/2006] su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici. -

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI La storia Organi centrali Organi periferici pagg 23ss

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INDIVIDUAZIONE E REGIME GIURIDICO DEI BENI CULTURALI: tutti quei beni mobili ed immobili in ordine ai quali la pubblica amministrazione dispone di particolari poteri pubblici e in relazione ai quali può quindi parlarsi di proprietà pubblica. ( appartenenza ad un soggetto pubblico ). Distinzione fondamentale:

BENI DEMANIALI: Fanno parte del demanio pubblico. Tali beni sono inalienabili e non possono essere oggetto di titoli di trasferimento a favore di terzi ( come l'usucapione o il contratto ). Sono quindi in usucapibili ovvero non idonei al possesso essendo l'usucapione un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa. Beni del demanio naturale (lido di mare, fiumi, torrenti...) Beni del demanio artificiale (porti, strade, immobili di interesse culturale...) Beni del demanio necessario (sono tutti quei beni che la legge ha destinato alla proprietà pubblica, ed in particolare al regime demaniale, indipendentemente dal fatto che siano naturali o artificiali. Beni del demanio accidentale (tutti quei beni che possono essere oggetto di proprietà sia privata che pubblica, ma che, se appartengono allo Stato, fanno parte del demanio pubblico: strade, autostrade, acquedotti...)

- BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI : foreste, miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Ed inoltre gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a pubblico servizio. Non sono considerati inalienabili. -

BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILI : Sono i beni che lo Stato possiede a titolo di proprietà privata. Essi servono a produrre reddito. Possono quindi essere oggetto di tutti i diritti reali e di obbligazione che l'ordinamento prevede, con la sola finalità di produrre ricchezza a beneficio della pubblica amministrazione. -Il Codice dei Beni culturali richiama il criterio di partizione previsto nel C.C ., precisando che l'inalienabilità dei beni del demanio culturale è derogabile nei soli casi previsti dallo stesso Codice. Così all'articolo 54 sono elencati i beni culturali demaniali che non possono essere oggetto di alienazione. L'elenco comprende: gli immobili e le aree di interesse archeologico; gli immobili riconosciuti monumenti nazionali; le universalità di beni mobili (biblioteche, archivi...) ed i singoli beni mobili facenti parte di tali universalità; i beni mobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni fa, fino a quando non sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale; le cose immobili appartenenti allo Stato e agli enti territoriali dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose. -Inizio e cessazione della demanialità: demanio naturale) la condizione di

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demanialità viene acquisita quando si verifica l'evento naturale che ne determina la venuta ad esistenza; cessa quando cessa l'esistenza fisica del bene stesso. Demanio accidentale) Al fine dell'attribuzione del carattere di demanialità a tali beni è necessaria oltre all'iscrizione del bene negli appositi elenchi, anche un provvedimento amministrativo che definisca la destinazione del bene ad un uso pubblico specifico, tale da ricondurlo nel regime di demanialità.

LA VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE Introdotta dalla commissione franceschini. Verifica dell'interesse culturale dei beni pubblici. Vanno esclusi comunque: archivi e singoli documenti dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici; musei, pinacoteche; biblioteche. Ricordiamo l'articolo 12: 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, procedendo alla loro schedatura sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. 3. Ai fini del comma 2, il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica e della documentazione conoscitiva ad esse inerente. Per i beni del demanio, il decreto è adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio e stabilisce anche i termini del procedimento; e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche d'intesa con la competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il contenuto delle schede e degli elenchi consiste nell'indicazione dettagliata di data quali la qualificazione giuridica dell'ente proprietario, la natura del bene, la denominazione del bene e i dati catastali dello stesso, la destinazione d'uso attuale, il periodo di realizzazione, le precedenti valutazioni di interesse culturale. Ancora gli elenchi devono essere corredati da schede descrittive contenenti ogni tipo di elemento utile alla verifica, come documentazione grafica, fotografica e planimetrica, descrizione storica e morfologica, indicazione della presenza di elementi decorativi di pregio e precedenti schedature effettuate. a) esito positivo della verifica: le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero ed all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. b) esito negativo della verifica: nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinchè ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazione dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. Le cose per le quali si è proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili. << La mancata comunicazione dell'esito della verifica nel termine complessivo di 120

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giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica >> ( silenzio - assenso ). - Le fasi del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale :

1) fase di iniziativa : la Soprintendenza di propria iniziativa o su motivata richiesta della Regione o di ogni altro ente territoriale interessato avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale

2) comunicazione di avvio del procedimento 3) fase istruttoria : la Soprintendenza può avvalersi di ogni mezzo per

accertare la sussistenza dell'interesse culturale e tale attività istruttoria ( ricerche, consulenze d'esperti...), deve essere dettagliatamente riportata nella motivazione del provvedimento finale

4) fase costitutiva : emissione del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, che deve avere la forma scritta

5) la notifica della dichiarazione dell'interesse culturale : il provvedimento viene comunicato all'interessato - E' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità ( violazioni di legge, incompetenza o eccesso di potere, realizzati dall'amministrazione durante il procedimento ) e di merito ( si contesta la valutazione tecnico-giuridica fatta dalla Soprintendenza), entro 30 giorni dalla notifica della dichiarazione. In caso di accoglimento, il provvedimento viene annullato, ossia si considera come mai esistito. - L'art. 17 prevede l'attività di catalogazione successiva all'attività di accertamento dell'interesse culturale sia dei beni pubblici che di quelli privati. A tale fine il Ministero insieme alle Regioni individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale ed integrazione in rete delle banche dati dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali. Tutti i dati raccolti tramite tali attività confluiscono nel catalogo nazionale dei beni culturali. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni di interesse culturale dei beni privati è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Il principio fondamentale sul quale è incarnato Il Codice è volto alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale al fine di "preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura". La tutela comprende l'individuazione del bene, la catalogazione del patrimonio artistico-storico e la sua conservazione. Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la tutela dei beni culturali è costituzionalmente affidata alla competenza legislativa statale e le relative funzioni amministrative sono esercitate dal Ministero. Vigilanza e ispezione:L'art. 18 del Codice sottopone alla vigilanza del Ministero i beni culturali di proprietà dello Stato da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.

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L'imposizione del vincolo implica il divieto di demolizione, rimozione, modifica, restauro e comunque il divieto di adibire ad un uso non compatibile con il loro carattere storico e artistico le cose senza l'autorizzazione del Ministero cui è demandato il potere di vigilanza ed ispezione. La vigilanza (comma 2 art 18) può essere esercitata anche con la cooperazione delle Regioni laddove i beni siano delle stesse o di altri enti pubblici territoriali. I soprintendenti possono di procedere "in ogni tempo", previo preavviso non inferiore a 5 giorni, ad ispezioni onde verificare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. Il preavviso consiste in una semplice comunicazione nella quale siano indicati il bene oggetto di verifica nonché il momento in cui verrà effettuata l'ispezione. Titolare di tale facoltà è il soprintendente che può delegare propri funzionari. Nel Capo III del Titolo I del Codice, sono contenute le norme che interessano la disciplina della protezione e conservazione dei beni culturali e sono articolate in tre Sezioni: " Misure di protezione " (artt. 20-28) ; " Misure di conservazione " (artt.. 29-44) e " Altre forme di protezione " (artt. 45-52).

MISURE DI PROTEZIONE : Il legislatore ha regolamentato nella sezione “misure di protezione” una serie di Oneri, obblighi e soggezioni a cui la proprietà sia pubblica che privata costretta ad attenersi.E' attraverso di essi che si verifica la finalità di tutela. E quindi: divieto di distruzione, danneggiamento nonché un divieto di destinazione e di uso compatibile con il valore storico e artistico del bene, tale da esporre il bene a pericolo per la sua conservazione o integrità; è altresì vietato lo smembramento degli archivi in quanto gli stessi costituiscono un unicum e sono inscindibili. Spetta al Ministero, secondo l'art 21, l'autorizzazione alla -rimozione, alla demolizione e al restauro dei beni culturali ( anche la demolizione con successiva ricostruzione ). E'contemplato che la richiesta di autorizzazione sia provvista della documentazione indispensabile per una reale valutazione del progetto. -Ai fini della tutela riveste importanza anche la subordinazione al Ministero per l'autorizzazione per lo spostamento,anche temporaneo dei beni culturali, ciò al fine di evitare collocazioni pericolose per l'integrità del bene.Subordinazione all'autorizzazione del Ministero vi è anche per quanto riguarda lo spostamento di beni di proprietà privata: è infatti necessaria la notifica al Sovrintendente,che,entro trenta giorni dalla denuncia,puo' prescrivere le misure necessarie di trasporto. -Anche le collezioni, le serie e le raccolte, sono subordinate ad autorizzazione ai fini del loro smembramento ...in tal caso la dichiarazione deve contenere l'indicazione dettagliata di tutte le cose facenti parte delle suddette collezioni. -Medesima autorizzazione è richiesta sia per lo scarto di documenti degli archivi pubblici e privati, sia per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati. Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto il termine di 120 giorni decorrenti dalla

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ricezione da parte della Soprintendenza.In caso di richiesta di documentazione integrativa,tale termine rimane sospeso fino all'arrivo della documentazione,mentre se è la Sovrintendenza a voler indagare,previo invio di comunicazione,il decorso del tempo è sospeso fino all'acquisizione dei risultati delle verifiche. CONFERENZA DI SERVIZI:disposizione contenuta nell'art25,secondo cui in relazione all'esecuzione di grandi opere,il Ministero provvederà a rilasciare l'autorizzazione. In caso di dissenso fra l'amministrazione ministeriale dei bbcc e l'altra,la decisione spetta al P.d.C.VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE:art 26,.IN tale evenienza la decisione del Ministero per i bbcc grava sulla conclusione del procedimento.a differenza della conferenza di servizi,nell'impatto ambientale il ministero ha quindi ruolo decisionale

MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE: l'art. 28 attribuisce il potere al soprintendente di disporre cautelativamente la sospensione dei lavori che risultino in corso su di un bene culturale sia quando gli stessi vengano intrapresi senza la preventiva autorizzazione del progetto ovvero quando siano eseguiti in difformità della stessa.Questo può derivare da un vizio formale (quando il lavoro non è stato autorizzato dal Ministero) o sostanziale (lavori svolti in maniera non conforme al progetto) . La sospensione puo' avvenire anche ai sensi del comma 2, su cose non ancora vincolate, dev'essere pero' convalidata attivando il procedimento della dich. D'interesse; se questa non perviene entro 30 gg,la sospensione cautelare perde efficacia.

MISURE DI CONSERVAZIONE: (sezione II). La conservazione è assicurata attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. -Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale ed al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. -Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischi o connesse al bene culturale nel suo complesso.Rientra nella prevenzione anche la circostanza che l'interesse alla conservazione o incremento del patrimonio può essere salvaguardato solo attraverso l'ESPROPRIAZIONE (quad marco)del bene,ossia attraverso l'acquisizione di questa da parte della proprietà pubblica;l'espropriazione deve trovare fondamento in un rilavante interesse pubblico come complesso di valori culturali,incorporati nel bene vincolato e quindi sottratti alla privata proprietà.Questa valutazione non è sindacabile dal giudice amministrativo,essendo espressione di discrezionalità tecnica. -Per restauro (art29) si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Quindi tutti gli interventi diretti sul bene, aventi come fine il

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recupero del bene stesso. E'previsto che il Ministero, anche con il concorso delle Regioni e con la collaborazione delle Università e degli Istituti competenti possa istituire centri cui affidare la ricerca, la sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro sui beni culturali di particolare complessità. Presso i medesimi centri possono essere istituite scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. OBBLIGHI CONSERVATIVIINTERVENTI VOLONTARI: Il restauro e gli altri interventi conservativi ad iniziativa del proprietario del bene, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'art. 21,indipendentemente se siano privati o pubblici ( interventi conservativi volontari ).

INTERVENTI IMPOSTI: Le opere ed i restauri possono essere imposti dal Ministero. Il Soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire e questa, insieme con la comunicazione di avvio del procedimento, viene inviata al proprietario, possessore o detentore del bene che può far prevenire le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli atti. Il Soprintendente se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi. Tale progetto è presentato e approvato dal Soprintendente che fissa il termine per l'inizio delle attività. Se il progetto non è presentato o è respinto, si procede con esecuzione diretta. Gli oneri a carico:gli obblighi per gli interventi,imposti o eseguiti dal Ministero,sono a carico del proprietario;questi possono essere assolti o gli possono venire imposti;il Ministero puo' concorrere alle spese quando il bene sia di uso o godimento pubblico;I Contributi:aiuto finanziario del Ministero che viene erogato nel caso in cui quest'ultimo ritenga il bene di particolare rilevanza e pattuisca con il privato l'apertura del bene al pubblico. La determinazione del contributo, le modalità procedimentali, l'individuazione degli istituti di credito e le convenzioni con questi nonché i criteri per lo stanziamento dell'aiuto costituiscono materia riservata all'Amministrazione per i beni e le attività culturali. Attraverso il nuovo Codice vengono introdotte alcune fondamentali innovazioni: la creazione di un Demanio dei beni culturali, fino ad oggi inesistente, il riconoscimento che ogni futura pianificazione urbanistica dovrà risultare pienamente compatibile con il rispetto rigoroso del nostro paesaggio e quindi con tutte le necessarie esigenze della sua salvaguardia. I beni dello stato,delle regioni e di altri enti pubblici territoriali:riferito solo a beni immobili, I beni archivistici pag 133s

La custodia coattiva art 43 del codice, è la facoltà accordata al Ministero di far trasportare e custodire temporaneamente in pubblici istituti i beni culturali mobili. E'poi eccezionalmente previsto il comodato da parte dei proprietari e il deposito volontario di beni culturali mobili appartenenti ad enti pubblici.

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LE ALTRE FORME DI PROTEZIONE IL VINCOLO INDIRETTO (sezione tre capo tre art 42) è un vincolo che si applica a beni immobili che non sono di interesse culturale ma sono rilevanti poichè adiacenti a beni culturali immobili. Si sostanzia in prescrizioni che preservano la cornice ambientale del monumento e che limitano il potere di godimento dei beni immobili adiacenti, confinanti o comunque ubicati nella zona circostante al monumento, evitando così che questo ne risulti danneggiato o alterato nei suoi elementi caratterizzanti. Il vincolo svolge una funzione complementare alla tutela dei beni artistici e storici ed è per questo che è detto anche "vincolo di completamento", in quanto completa "la visione, la fruizione e la tutela" dell'immobile principale. E' un limite di esercizio di godimento della proprietà,sebbene questa chiaramente rimanga,non vi è espropriazione,ma viene meno lo ius aedificandi. Non è soggetto a indennizzo.Di seguito alcuni rilevanti aspetti del bene, tutelati con il vincolo indiretto:

integrità ( la conservazione materiale ) - prospettiva e luce ( assicurano la visibilità complessiva e la

panoramica, da diversi punti, del monumento ) - le condizioni di ambiente e di decoro ( affinché non vi siano

insediamenti gravemente contrastanti con lo stile e con le radici storico-culturali della "zona" del monumento ).

Nella comunicazione dell'avvio del procedimento devono essere indicati l'amministrazione competente,il bene dell'oggetto stesso,le cose di interesse culturale delle quali è imposto il vincolo,il rapporto fra la misura limitativa e il fine pubblico,le specifiche ragioni.Il provvedimento con le prescrizioni dev'essere inviato al proprietario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e dev'essere inserito nei registri immobiliari.

AUTORIZZAZIONE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI:E' previsto, per diverse tipologie di beni,(beni di autore non vivente la cui esec risale a 50 anni,beni dello stato e enti,beni privati con interesse culturale dichiarato,beni appartenenti a musei o pinacoteche,archivistici) la concessione del prestito,previa stipula di un'apposita polizza assicurativa, per la realizzazione di mostre ed esposizioni, ed è soggetto ad autorizzazione da parte del Ministero.MANIFESTI E CARTELLI PUBBLICITARI: art49E'vietata l'affissione di cartelli, manifesti d altri mezzi pubblicitari sui beni culturali o in prossimità di essi. Il divieto è relativo, dal momento che il Soprintendente ha la facoltà di rimuoverlo, mediante apposita autorizzazione, qualora il collocamento o l'affissione non rechi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento degli immobili in questione. Il secondo comma disciplina l'affissione lungo strade o edifici situati in prossimità el bene;in questo caso l'autorizzazione spetta all'ente proprietario.

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DISTACCO DI BENI CULTURALI: L'art. 50 disciplina il distacco ( di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli...)dei beni,che dev'essere autorizzato dal Soprintendente, affinché si eviti che durante tale delicato lavoro, si verifichino sfregi, ammaccature, lesioni insanabili dei beni. A tale scopo nel provvedimento autorizzativo potranno essere indicate specificatamente le modalità tecniche di esecuzione più adeguate.

TUTELA DEGLI STUDI D'ARTISTA: art 51, Il divieto sia della modifica della destinazione d'uso degli studi d'artista, sia della rimozione del relativo contenuto,di “opere,documenti,cimeli e simili” consegue alla dichiarazione di interesse storico particolarmente importante.

ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN AREE DI VALORE CULTURALE: (art. 52) Ai Comuni è attribuito il compito di emanare i provvedimenti di individuazione delle aree pubbliche di valore culturale nelle quali vietare completamente o disciplinare l'esercizio del commercio attraverso apposite limitazioni.

GLI APPALTI DI OPERE AVENTI AD OGGETTO BENI CULTURALI Vengono dunque disciplinati gli appalti di lavori sui beni culturali; il decreto legislativo n30\2004 ha:-ampliato l’ambito oggettivo di applicazione delle norme speciali sugli appalti di lavori sui beni culturali, riferendole in generale a tutti i lavori pubblici sui beni culturali, mobili o immobili.-ha modificato le soglie per il ricorso alle procedure di individuazione del contraente, in modo da consentire la partecipazione anche alle imprese Artigiane.-ha altresì introdotto la possibilità di introdurre varianti in corso d’opera.

Una disciplina particolare è riservata agli appalti misti inerenti alcune tipologie di interventi, quali allestimenti di musei, di archivi, biblioteche o di altri luoghi culturali. In questa ipotesi, qualora l’installazione e montaggio di attrezzature ed impianti assumano rilevanza prevalente ai fini dell’oggetto dell’appalto, può trovare applicazione la disciplina prevista in tema di appalti di servizi e forniture. 

Sono stabiliti dal codice dei contratti le regole alle quali si devono attenere:-le stazioni appaltanti (amministrazione dello stato)-gli enti giudicatori (imprese pubbliche)-i soggetti aggiudicatori (i soggetti privati)

L’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a richiedere espressamente, in sede di bando di gara o di invito a presentare l'offerta, il possesso dei requisiti di qualificazione e tali requisiti, deve stabilirli preventivamente. Il sistema delle qualificazioni è utile a garantire la professionalità del soggetto che esegue i lavori pubblici. Il rilascio delle attestazioni di qualificazione è affidato alle Società Organismi di

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attestazione (SOA). E'necessario che per tali lavori sui beni culturali, il progetto preliminare sia accompagnato da una scheda tecnica, redatta a cura di professionisti o restauratori; possono inoltre essere redatte da funzionari tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice, in possesso di adeguata professionalità in ordine all'intervento da seguire. L'individuazione del contraente deve di regola avvenire mediante procedure aperte o ristrette, a seconda che il contratto abbia o non abbia per oggetto la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione non sia o sia quello dell’offerta economica più vantaggiosa. Il tutto si basa sull’espletamento di una gara. In alternativa, in casi eccezionali, si può ricorrere a procedure negoziate o ad esecuzione “in economia”. Nella prima trattativa la scelta del contraente avviene dopo aver interpellato più persone o ditte. Nell'esecuzione in economia l'amministrazione, a mezzo di un proprio funzionario che ne assume la responsabilità, affida l'esecuzione dei lavori ad un soggetto terzo per un corrispettivo prefissato. Le varianti in corso d'opera: consistono nella necessità di adeguare il progetto e l'esecuzione alle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento e al variare dei criteri della disciplina del restauro. 

LA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI Disciplinata nei capi IV e V el Codice. Con l'espressione circolazione ci si riferisce non solo agli spostamenti materiali di beni culturali e cose di interesse culturale, ma anche e soprattutto, alla circolazione giuridica degli stessi attraverso atti giuridici quand'anche da essi non derivi uno spostamento fisico del bene o della cosa.

LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE: Si riserva un trattamento differenziato ai beni del demanio culturale, che sono inalienabili (art54). Con tale termine non si intende solo la vendita dei beni del demanio culturale, ma ogni contratto atto a trasferire la proprietà di detti beni, quale, solo per fare un esempio, la permuta o la donazione. L'art 54 definisce quelle categorie di beni del demanio per cui viene esclusa ogni possibilità di alienazione: immobili di aree archeologiche,immobili riconosciuti monumenti nazionali,raccolte di musei e pinacoteche,archivi. L'autorizzazione ad alienare (art57) comporta la cessazione della natura demaniale del bene ma non del carattere culturale degli stessi. Ai fini della tutela vi è l'obbligo di denuncia degli atti di trasferimento delle proprietà e della detenzione di beni culturali. Sono obbligati alla denuncia:-l'alienante-l'acquirente-l'erede (anche gli enti pubblici e le persone giuridiche private senza scopo di lucro). La denuncia deve effettuarsi nel termine di 30 giorni decorrenti dall'atto di trasferimento. Deve essere presentatala Soprintendente del luogo in cui si trovano i beni con l'indicazione dei dati identificativi delle parti, la loro sottoscrizione, i dati identificativi del bene, l'indicazione del luogo in cui si trovano i beni, l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento.

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IL DIRITTO DI PRELAZIONE art 60-61: Una seconda finalità della denuncia è quella di garantire l'esercizio del diritto di prelazione sui beni culturali alienati a titolo oneroso da parte dello Stato e, a certe condizioni, da parte delle Regioni e di altri enti pubblici territoriali. Il diritto di prelazione,che lo stato deve far valere entro 60 gg, consiste nella possibilità, per i soggetti cui è riconosciuto, di essere preferiti ad ogni altro acquirente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Per i beni culturali costituenti nel loro insieme una universitas rerum o una raccolta, il diritto di prelazione può essere esercitato anche per una sola parte del bene. In ogni caso, l'istituto della prelazione previsto dal Codice, ha la finalità di produrre un arricchimento del patrimonio pubblico di beni culturali, senza riflettersi in un depauperamento del patrimonio privato.

IL COMMERCIO DEI BENI CULTURALI: La normativa negli artt 63 e 64 del Codice regola il commercio di beni culturali e più generalmente le cose di interesse culturale indicate nelle tabelle allegate del codice e si applica dopo una certa soglia di valore. Il commercio è inteso come attività di vendita al pubblico o anche di esposizione a fine di commercio. Rimangono generalmente esclusi gli oggetti d'arte contemporanea, ossia con meno di 50 anni. Il Codice prevede che coloro che esercitano il commercio di documenti, nonché i titolari delle case d'asta e i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari debbono comunicare al Soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Gli obblighi cui generalmente i mercanti di bbcc sono tenuti sono: il registro dei beni alienati, la consegna all'acquirente della documentazione dell'autenticità del bene.La violazione delle norme è colpita con la sanzione della nullità del negozio,oltre a sanzioni di carattere penale come per esempio il reato di esportazione illecita nei confronti di colui che commercia opere d'arte comporta l'interdizione ai sensi dell'art30 del codice penale. E' punito inoltre chi,conoscendone la falsità,autentica opere contraffatte. LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE Art. 65 Divieto di esportazione dei beni culturali. Il Codice mantiene il diritto assoluto di uscita definitiva dal territorio dello Stato per alcune categorie di beni. Si tratta innanzitutto delle cose di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, appartenenti allo Stato, agli enti pubblici territoriali e ad ogni altro ente o istituto pubblico e alle perone giuridiche private senza scopo di lucro. A questo primo gruppo devono aggiungersi le raccolte dei musei, delle pinacoteche e in genere dei luoghi espositivi, gli archivi ed i singoli documenti nonché le raccolte librarie delle biblioteche, appartenenti allo Stato, agli enti territoriali, o ad ogni altro ente o istituto pubblico e tutti i bbcc citati nell'art10 comma 3. Per i beni non rientranti nel divieto assoluto,ovvero tutte le cose di interesse culturale,ma non beni culturali, sono esportabili previa autorizzazione. Hanno libera circolazione tutte le cose la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni, colui che intenda esportare detti beni deve

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comprovare la loro esecuzione. L'uscita dei beni in violazione delle norme integra il reato di esportazione illecita di cui all'art 174 del Codice. L'uscita può essere temporanea o definitiva.

USCITA TEMPORANEA DI BENI CULTURALI DALTERRITORIO DELLO STATO: art 65.E' prevista e autorizzata, per la partecipazione dei beni a mostre, esposizioni o manifestazioni d'arte di alto interesse culturale sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza,(ma anche quando costituiscono l'arredamento di sedi diplomatiche all'estero,quando debbano essere analizzati all'estero o quando l'uscita sia richiesta in attuazione ad accordi con istituz museali straniere) l'uscita temporanea per i beni per i quali è prescritto il divieto assoluto,salvo quelli indicati nell'art 65 comma2 lett b. Non può comunque essere autorizzata per quei beni che possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli o i beni che costituiscono il fondo principale o una determinata e organica sezione di un museo, archivio, biblioteca, pinacoteca, collezione artistica o bibliografica. Il proprietario fa richiesta al competente ufficio di esportazione per 'attestato di circolazione temporanea,che può essere rilasciato o negato dall'ufficio di esportazione, con motivazione adeguata;esso deve esprimersi entro 40 gg. Nella decisione deve essere data indicazione delle prescrizioni necessarie per il trasporto e il termine entro il quale le cose e i beni devono rientrare. Il termine, prorogabile a richiesta dell'interessato non può superare i 18 mesi. Oltre a tale attestato di circolazione temporanea si dovrà ottenere l'autorizzazione per mostre ed esposizioni. Al fine di garantire il rientro del bene,l'interessato deve versare una quota pari al 10% del valore del bene.

USCITA DEFINITIVA DI BENI CULTURALi DAL TERRITORIO DELLO STATO: S'intende l'esportazione di cose di interesse culturale oltre la frontiera nazionale per un tempo indefinito e senza obbligo di rimpatrio. L'uscita definitiva dal territorio dello Stato necessita dell' autorizzazione del Ministero,che è data chiaramente dopo la presentazione da parte dell'interessato del bene e dichiarazione del valore venale,ed è valida solo in relazione ai beni per i quali non esiste divieto assoluto. L'uscita inoltre è sottoposta al preventivo rilascio di un attestato di libera circolazione (con validità triennale) se si tratta di una destinazione comunitaria,necessita invece della licenza di esportazione se la destinazione è fuori dall'UE. L'ufficio di esportazione potrà rilasciarlo o negarlo con motivato giudizio entro il termine di 40 gg. (In questo lasso di tempo l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo,in tal caso il rilascio dell'attestato è prorogato di 60gg. Il ministero puo' decidere di acquistarlo al prezzo della dichiarazione del bene;l'acquisto del bene avviene quindi coattivamente,cioè sotto un'imperio da parte della Pubblica Amm. Nel caso in cui il Ministero non voglia acquistarlo,ne deve dare comunicazione alla Regione dell'ufficio entro 60gg dalla denuncia). Nel caso in cui vi è un rifiuto dell'attestato di circolazione è previsto l'esperimento del ricorso amministrativo al

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Ministero entro il termine dei 30 giorni dalla decisione ed il Ministero decide nel termine dei 90 giorni dalla presentazione.

INGESSO DI BENI CULTURALI NELTERRITORIO DELLO STATO: Il Codice art72 consente a chi effettua la spedizione di beni culturali in Italia di ottenere, su richiesta, un certificato di avvenuta spedizione, nel caso di ingresso da paese comunitario, o di avvenuta importazione, nel caso di provenienza da paese extracomunitario. Tali certificati hanno una validità quinquennale.Si è resa necessaria, al fine di combattere il fenomeno del contrabbando di beni culturali, l'individuazione di alcuni strumenti. Il più incisivo di questi,operante a livello comunitario,è l'azione di restituzione proponibile da ciascun paese membro innanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene illecitamente esportato. Competente per lo Stato italiano a promuovere l'azione di restituzione in uno Stato membro è il ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il ministro degli affari esteri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

RITOVAMENTI E SCOPERTE RICERCHE ARCHEOLOGICHE:oltre alle attività di scavo sistematiche organizzate dalle università, lo Stato effettua scavi archeologici ormai solo in casi di emergenza data l'esiguità dei fondi.Gli scavi devono essere autorizzati dal Ministero che è proprietario e vincola tutte le cose rinvenute in contesti archeologici,per cui tutti le ricerche arch non statali saranno contra legem poiché,secondo l'art9 Cost,lo Stato è tenuto a tutelare il patrimonio culturale,in cui rientrano anche le aree archeologiche.

Art 88:Il Ministero può ordinare l'OCCUPAZIONE TEMPORANEA con adeguata motivazione la cui durata non si può definire ab origine, degli immobili in cui devono essere svolte le ricerche. Questo presenta una limitazione della proprietà privata legittimata dall'interesse pubblico e che comunque è accompagnata da un indennità per il proprietario dell'immobile(nei casi più rilevanti può anche essere disposta l'espropriazione ex art97).

Lo Stato può decidere di dare in CONCESSIONE l'esecuzione delle ricerche a soggetti pubblici o privati ed emettere quindi in loro favore il decreto di occupazione;la concessione può essere revocata in caso di inosservanza delle prescrizioni ministeriali o nel caso in cui il Ministero intenda sostituirsi nella prosecuzione delle ricerche (art 89).Le domande di concessione di scavo devono provenire o da Atenei o da enti culturali e devono indicare:il periodo di scavo,curriculum del direttore e programma della ricerca;della procedura del rilascio se ne fa carico il Sovrintendente territorialmente competente.

SAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI:In caso di lavori pubblici,specie se di

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carattere edilizio,ricadenti in aree di interesse archeologico la Soprintendenza può chiedere di effettuare dei saggi archeologici preventivi al fine di determinare se l'area in questione può essere oggetto o no di interesse archeologico,si procede quindi alla verifica preventiva di carattere archeologico.- Fase preliminare:l'appaltante dell'opera trasmette al Soprintendente copia del progetto preliminare dell'intervento. -Procedura: carotaggi e campionatura dell'area;sondaggi e scavi,anche in estensione. La v.c.a. Può avere esito negativo o positivo (o beni mobili recuperabili e musealizzabili o complessi monumentali che chiedono l'avvio del procedimento di interesse archeologico)

SCOPERTE FORTUITE art90:Deroga al principio di proprietà in seguito ad un ritrovamento non intenzionale o non preordinato alla ricerca. La deroga si estende anche al sottosuolo.L'articolo responsabilizza lo scopritore a denunciare la scoperta entro 24h al sovrintendente,sindaco o alla sicurezza. Deve inoltre conservare temporaneamente il bene nel luogo del ritrovamento e rimuoverlo solo nel caso in cui altrimenti non si possa garantirne la sicurezza e conservazione. L'art92 riconosce al proprietario dell'immobile un premio non superiore al quarto del valore stimato del bene.Se il proprietario è anche lo scopritore, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore.Se la scoperta è avvenuta in area altrui,senza il consenso del proprietario,nessun premio è dovuto allo scopritore. Nel caso in cui le parti non accettino la stima Ministeriale,il valore è determinato da un terzo designato di comune accordo.Sono beni del patrimonio culturale tutte le testimonianze dell'esistenza umana che presentano interesse storico culturale e che si trovano parzialmente o totalmente sommerse da almeno 100 anni;in caso di scoperta fortuita di questi,la convenzione UNESCO 2001 statuisce l'obbligo di cooperare per la loro protezione,prevedendone la conservazione in situ.

L'ESPROPRIAZIONE L'espropriazione è un istituto giuridico in base al quale un soggetto, previa corresponsione di una giusta indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.Questo avviene quando la natura delle opere da eseguirsi rende preferibile l'acquisto definitivo tramite espropriazione piuttosto che l'occupazione temporanea. Fine dell'espropriazione non è la conservazione o incremento del patrimonio culturale ma il miglioramento delle condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. Norma base dell'espropriazione è l'art.42, comma 3,della Costituzione. IL CODICE-Espropriazione dei beni culturali: Il Codice,art95, fa riferimento sia

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all'espropriazione di beni culturali "immobili" sia di quelli "mobili" (quadri, beni archivistici e beni librari, oggetti artistici). Perché tale espropriazione possa essere autorizzata dal Ministero per i beni culturali a favore di Regioni, Province e dei Comuni o di altri enti o istituti legalmente riconosciuti o anche persone giuridiche private senza fini di lucro (ONLUS), occorre il necessario presupposto dell'importante interesse pubblico. Bisogna dimostrare che l'utilità pubblica derivante dal trasferimento coattivo di proprietà sia maggiore del sacrificio richiesto al proprietario.-Espropriazione per fini strumentali art96: E'applicata a beni immobili che non sono oggetto di interesse culturale al fine di tutelare l'integrità,la luce,la prospettiva e il godimento del pubblico di un bene monumentale.Le finalità di tale procedimento sembrano simili a quelle del vincolo indiretto,ma l'espropriazione per fini strumentali si adopera quando è necessaria non solo l'inedificabilità assoluta delle aree circostanti,ma anche la modificazione delle stesse.-Espropriazione per interesse archeologico: può essere autorizzata dal Ministero anche in seguito a scoperte fortuite.E' preferibile all'occupazione temporanea, (che comporta prove limitate e non irreversibili trasformazioni del luogo) quando l'attività di ricerca modifica in maniera irreversibile l'area,ad es. con scavi di rilevante entità.

La pubblica utilità art96, è dichiarata con decreto ministeriale o anche con provvedimento della Regione comunicato al Ministero e deve contenere espressamente la motivazione che induce alla scelta dell'espropriazione,grazie alla quale il diritto di proprietà va incontro ad un processo di “affievolimento” rispetto alla necessità di soddisfare un interesse della comunità. La dichiarazione deve contenere il termine entro il quale deve avvenire il procedimento espropriativo;se non è specificato,si intende fissato in 5anni,(prorogabile per altri2)Se il decreto non viene emanato entro il termine,la dichiarazione sarà inefficace. Dichiarata la pubblica utilità, le procedure per fissare l'indennità proseguono tra l'espropriante e l'espropriato, che generalmente consiste nel giusto prezzo che il proprietario avrebbe ricevuto in un atto di compravendita.

ISTITUTO DELLA RETROCESSIONE: -La retrocessione totale si può avere nel caso in cui, trascorsi 10 anni dall'esecuzione del decreto di esproprio, l'opera non sia stata realizzata o cominciata, oppure anche prima del decorso dei 10 anni, se ne verifichi l'impossibilità di esecuzione. In tal caso l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, la restituzione del bene e il pagamento di un'indennità. -La retrocessione parziale ex art47 T.U. consiste nella richiesta del proprietario di restituzione della parte del bene che non sia stata utilizzata, quando sia stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità. L'art. 99 del Codice riguarda la commisurazione dell'indennità di esproprio per i beni culturali e prevede come criterio quello della

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commisurazione al valore venale. Nell'ambito dei bbcc,la retrocessione è inapplicabile alle espropriazioni per la tutela storico artistica e a quei casi in cui la mera espropriazione e acquisizione del bene soddisfi l'interesse pubblico. LA VALORIZZAZIONE

Art 6:La valorizzazione comprende tutte quelle funzioni e attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, così come la promozione e il sostegno di interventi di conservazione del patrimonio culturale. La valorizzazione dei beni culturali costituisce una materia caratterizzata dall'interazione tra soggetti istituzionali e tra attori pubblici e privati. Il ruolo dei privati oltre ad essere espresso in via generale nell'art. 9 Cost., è ribadito dal principio di sussidiarietà orizzontale contenuto nell'art. 118 del Codice. Quest'ultimo afferma che la valorizzazione può essere sia ad iniziativa pubblica che privata. Quindi alla stipulazione degli accordi aventi ad oggetto le attività di valorizzazione e che mirano a garantire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrità delle attività di valorizzazione, partecipano anche i privati. Tra i soggetti privati, un ruolo particolare è ricoperto dalle fondazioni bancarie con le quali lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare anche congiuntamente dei protocolli d'intesa, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. Non va dimenticato che anche le università, gli istituti scolastici ed altri soggetti pubblici e privati possono concorrere alla realizzazione, alla promozione e al sostegno delle ricerche e degli studi ed altre attività conoscitive che hanno ad oggetto il patrimonio culturale di cui si facciano promotori lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali.

Il Codice concepisce la gestione dei beni culturali come parte della valorizzazione e come attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umani e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali. Essa è rivolta ad ogni finalità propria della funzione di valorizzazione. La gestione delle attività di valorizzazione spetta allo Stato, alle Regioni o agli altri enti pubblici territoriali sulla base della disponibilità che essi abbiano dei siti e dei luoghi della cultura o dei beni da valorizzare. La competenza legislativa spetta invece allo Stato. -Le forme di gestione diretta sono svolte mediante strutture organizzative interne all'amministrazione, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e provviste di idoneo personale tecnico. -Le forme di gestione indiretta,art115, sono svolte mediante l'affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti. Lo Stato e le Regioni possono ricorrere

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alla gestione indiretta solo se maggiormente rispondente ad assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. Il Codice riserva un ruolo speciale ai luoghi ed agli istituti di cultura musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici, complessi monumentali i quali giocano un ruolo chiave nella valorizzazione dei beni culturali,essendo destinati alla fruizione pubblica degli stessi. Nel caso in cui siano privati e aperti al pubblico, il servizio reso alla collettività viene comunque riconosciuto come servizio di utilità sociale. Con riguardo alla valorizzazione e fruizione,la Regione ha potestà legislativa, nel rispetto dei principi fissati dal codice art112.

L'ACCESSO AGLI ISTITUTI E AI LUOGHI DELLA CULTURA: Nel disegno costituzionale si stabilisce che la fruizione è il fine ultimo della stessa attività di tutela Il Codice stabilisce che l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura possa essere "gratuito o a pagamento". -La garanzia di gratuità è posta in relazione all'accesso a biblioteche ed archivi pubblici, laddove esso abbia finalità di studio e di ricerca. I casi in cui l'accesso debba avvenire gratuitamente e liberamente sono stabiliti dal Ministero, dalle Regioni e dagli altri enti locali. -Nel caso di onerosità dell'ingresso, l'accesso è consentito dietro pagamento di un biglietto. In tal caso, il soggetto competente alla valorizzazione, è competente a fissare le categorie dei biglietti e i criteri per la determinazione dei relativi prezzi, le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche con tecnologie informatiche e con prevendita e vendita attraverso terzi convenzionati, nonché, infine, l'eventuale percentuale degli incassi da devolvere all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed attori drammatici. Per i beni privati la destinazione al godimento pubblico sono i beni rientranti nelle categorie dell'art.10 lett a e d., che presentano interesse eccezionale,dichiarato dal Ministero,sentito il proprietario.Rientrano anche le collezioni sottoposte a vincolo in virtù ell'art13, ma anche quei beni restaurati a spesa parziale dallo Stato.Le modalità di visita devono essere concordate tra il proprietario e il Soprintendente, il quale ne darà comunicazione al Comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.

Art117: I SERVIZI DI ASSISTENZA CULTURALE E DI OSPITALITA': Detti anche "servizi aggiuntivi", sono gestiti direttamente o in forma esternalizzata secondo criteri dell'art115.Secondo l'art117 sono: a) il servizio editoriale e di vendita di ogni materiale informativo e delle riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione delle raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche mussali; d) servizi di accoglienza (di informazione, di guida, di assistenza e di intrattenimento dell'infanzia; e) servizi di caffetteria, di ristorazione; f) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.

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I MUSEI:La gestione di essi viene inserita nella valorizzazione ed è quindi affidata dal Codice alla collaborazione fra Stato e Regioni,sostituendosi al criterio della ripartizione dei compiti,precedente alla revisione del Titolo V. Nel Codice, il Museo viene definito come "una struttura permanente che acquisisce e conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio", destinata a pubblica fruizione. Un esempio dell'evoluzione delle tipologie museali è rappresentato dai musei all'aperto. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzati come musei all'aperto. Gli ecomusei invece, sono musei all'aperto caratterizzati da una moderna organizzazione volta a tutelare tutti i valor presenti in un certo territorio, dai valori architettonici e storici a quelli culturali, della tradizione e de costume.

LE BIBLIOTECHE E I BENI LIBRARI:La biblioteca oggi è,nel manifesto Unesco, "un centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza ed informazione".La legislazione bibliotecaria in Italia arrivò solo dopo l'unità, con il decreto di riordino del 1869 a cura del ministro Bargoni.Con l'avvento della Costituzione la materia "biblioteche di enti locali" fu assegnata alla competenza legislativa di Stato e Regioni. Come per i musei, tuttavia, solo a partire dagli anni 70 si giunse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative sinora esercitate dagli organi centrale e periferici dello Stato e il trasferimento delle Soprintendenze ai beni librari. Un importante passo innanzi verso la creazione di un organico sistema bibliotecario si ebbe con la sigla del Protocollo d'intesa tra Ministero e Regioni, che portò all'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).Un protocollo d'intesa volto a dare nuovo impulso al servizio bibliografico nazionale, anche attraverso l'estensione della rete e l'incremento delle banche dati, vi fu nel 1994. Ulteriore evoluzione del SBN è il Progetto Utenti On Line (UOL). Come si nota, l'evoluzione della biblioteca ha ricevuto notevole impulso dallo sviluppo dell'informatica e della multimedialità, tant'è che oggi la biblioteca si va trasformando in mediateca ovvero in biblioteca multimediale. Allo Stato è riconosciuta la competenza legislativa nella materia della valorizzazione dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura appartenenti allo Stato,dei quali lo Stato non abbia trasferito disponibilità alle Regioni.Amministrativamente, lo stato si riserva il potere di indirizzo e vigilanza,il potere sostitutivo in caso di di inerzia e inadempienza e ogni funzione relativa alle biblioteche pubbliche statali. Ha inoltre il controllo sulla produzione nazionale di pubblicazioni Sono trasferite alle Regioni le funzioni di tutela che abbiano ad oggetto beni librari non appartenenti allo Stato. Alla gestione delle biblioteche si applicano le norme dettate più generalmente per la gestione delle attività di valorizzazione dei bbcc, art112.(forma più diffusamente adottata è stata la convenzione)

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GLI ARCHIVI: Il codice contempla fra i beni culturali anche quelli archivistici,ovvero gli archivi e i singoli documenti dello Stato,enti o privati. Si tratta di documenti su supporto cartaceo o analogo costituenti testimonianza di eventi del passato. L'archivio è un'organizzazione atta alla conservazione e raccolta dei documenti.Tali raccolte,quando appartengono allo Stato o agli enti pubblici territoriali costituiscono beni demaniali ai sensi dell'art822cc e sono perciò inalienabili. Ai proprietari di archivi privati di notevole interesse storico ai sensi dell'art 13, è fatto divieto di smembrare le raccolte. Senza l'autorizzazione del Ministero possono essere rimossi né trasferiti a terzi.

L'ACCESSO ALI ARCHIVI ED ALLE BIBLIOTECHE: E' improntato,a differenza di quanto stabilito per altri luoghi di cultura,al principio della gratuità: art. 103 Codice: "l'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di sola lettura, studio e ricerca è gratuito". Mentre sono certamente esclusi da tale regime i servizi di riproduzione e i servizi aggiuntivi. La disciplina in tema di accesso dei documenti contenuti negli archivi di Stato deve far fronte a due diverse esigenze: quella della conoscibilità a garanzia della memoria storica da un lato e di riservatezza personale per ragioni pubbliche dall'altro.Il codice, Art. 122, disciplina l'accesso nel dettaglio agli archivi di Stato,affermando il principio della libera consultazione dei documenti fatti salvo quelli relativi alla politica estera dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'art 125 con atto del Ministero dell'interno adottato d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali. Questi possono comunque essere consultati trascorsi 50anni dalla formazione. Stesso regime di riservatezza (50ANNI) è esteso ai documenti contenenti dati sensibili(personali o di misura penale):il termine è di 70ANNI se i dati rivelano stato di salute,vita sessuale,rapporti familiari. Alla medesima disciplina sono assoggettati i documenti di proprietà privata depositati presso gli archivi di Stato o quei documenti che siano stati venduti o donati. Anteriormente al termine per la consultabilità dei documenti riservati, si può comunque accedere si sensi della disciplina dei documenti amministrativi,se rientrano appunti in tale categoria, o altresì per scopi storici,previo ottenimento di autorizzazione del Ministero dell'interno. Accesso agli archivi privati:Vi è l'obbligo di ammetterne alla consultazione gli studiosi che abbiano presentato motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico;rimangono comunque esclusi quelli dichiarati riservati ai sensi dell'art125.Accesso agli archivi correnti: è regolata dallo Stato,Regioni,enti,disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti.

MOSTRE ED ESPOSIZIONI:L'attività di organizzazione di mostre ed

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esposizioni è anch'essa da iscriversi nel più vasto orizzonte delle iniziative volte ad incrementare la fruizione dei beni culturali.Il Codice si limita ad osservare che è soggetto ad autorizzazione il prestito a mostre ed esposizioni sul territorio nazionale dei beni indicati nell'art12comma1,nell'art10comma1,delle cose mobili o immobili che presentino interesse stor/art/etn e delle collezioni e serie di oggetti che rivestono particolare interesse.L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero previa richiesta presentata almeno 4mesi prima e contenente l'indicazione del responsabile della custodia delle opere.Ovviamente il Ministero subordina il rilascio dell'autorizzazione all'adozione di misure di salvaguardia opportune e all'assicurazione dei beni pari al valore indicato nella domanda. Se la mostra è promossa dallo stesso Ministero,l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione di rischio.

LA FRUIZIONE INDIVIDUALE: Accanto alla fruizione collettiva dei beni da parte della comunità, il Codice contempla altresì la possibilità di un uso individuale dei beni che lo Stato e gli altri enti pubblici abbiano in consegna. Tale fruizione individuale è subordinata al rilascio di un atto concessorio e al pagamento di un canone.

LA SPONSORIZZAZIONE: Nel campo della cultura e dell'arte sono fatte erogazioni liberali gratuite e spontanee dal privato, con precise finalità pubblicitarie, al fine cioè di sfruttare a proprio vantaggio l'associazione del proprio nome o marchio ad un certo evento o ad una certa immagine. Si parla cioè delle cosiddette sponsorizzazioni.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI per la categoria dei beni culturali. Il coinvolgimento dei privati ha reso necessari una serie di interventi volti a renderne possibile e ad incentivarne l'apporto. Tra questi vi sono anche le agevolazioni fiscali; attraverso questo tipo di finanziamento indiretto, alcuni aspetti concernenti la destinazione della spesa pubblica vengono decisi dagli stessi soggetti nel cui favore l'agevolazione fiscale è prevista. ricordare : Il pagamento di imposte mediante la cessione di beni culturali,secondo cui vi è la possibilità di assolvere al pagamento totalmente o parzialmente delle imposte dirette tramite la cessione di bbcc di corrispondente valore.artt 6 e 7 della legge 512/1982.

I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO: art9 cod.comma1. “Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.”

si contrappone all’art8 della legge del 1939 n1089 in cui si affermava “Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l’educazione nazionale, procederà per quanto riguarda le esigenze di culto, d’accordo con le autorità ecclesiastiche”. Possiamo ricavare da ciò

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le novità introdotte dall’art9 del codice 2004:

-si parla di beni culturali di interesse religioso e non più di “cose”, sottolineando come essi siano una species del genus “testimonianze aventi valore di civiltà” 

-sono contemplate oltre alle autorità della religione cattolica, anche quelle di altre confessioni

-il rapporto stato-autorità religiosa non si esaurisce in sé, ma può trovare attuazione anche tramite le regioni o altri enti territoriali.

comma2. “Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione. “

Si parla in questo comma dell’art12 dell’accordo di Villa Madama, accordo si modificazione del concordato lateranense, reso esecutivo nel 1985; inoltre si fa riferimento anche alle leggi emanate sulla base degli accordi tra lo stato e le altre confessioni religiose. facendo un passo in dietro vedremo come nei patti lateranensi del 1929 non si faceva alcun riferimento ai beni culturali di interesse religioso e non vi era alcuna norma di disciplina concordata dei beni appartenenti a enti ecclesiastici. Nel tempo poi la chiesa ha maturato un proprio modo di intendere i beni culturali e la loro tutela, in ragione del legame tra sfera culturale e sfera religiosa del credente. Proprio per questo ritroviamo nel diritto canonico alcune norme che fanno riferimento alla disciplina sul piano giuridico di beni culturali. Dunque la svolta dell’Accordo del 1985 fu proprio la “concordatarizzazione” della disciplina giuridica di tali beni.

 Al primo comma della disposizione concordataria è stabilita la collaborazione  finalizzata alla tutela, principio che ritroviamo anche nelle intese con le minoranze religiose (ad esempio nell’accordo con gli ebrei sono previste commissioni miste). Il bene culturale di interesse religioso va dunque visto sotto un profilo soggettivo (appartenente ad un ente religioso) e uno oggettivo (ossia la relazione giuridica tra il bene e il duplice interesse protetto, quello culturale e quello di culto).Il bene culturale di carattere religioso ha rilevanza per lo stato in rapporto a: proprietà, tutela e conservazione per la fruizione, destinazione ad una finalità di culto. 

Al secondo comma di parla di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze religiose di modo che gli organi competenti delle due parti possano concordare opportune disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni appartenenti ad enti ecclesiastici. 

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Al terzo comma si sancisce che la consultazione e la conservazione degli archivi e biblioteche saranno favorito sempre da organi competenti di entrambe le parti. 

Nel 2005 viene firmata un’Intesa dal ministro per i beni culturali e il presidente della conferenza episcopale italiana: è un’intesa di carattere procedimentale concernente l’ambito concreto della collaborazione. in tale intesa si disciplinano anche i diversi livelli di collaborazione: livello centrale (ministro e presidente della CEI), livello regionale (direttori regionali e presidenti regionali CEI), livello locale (soprintendenti competenti e vescovi diocesani). Viene sancita l’importanza: 

-della catalogazione e inventarizzazione, come fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento.  

-della conservazione del bene nel luogo della sua originaria collocazione, per il mantenimento delle finalità di culto.

-dell’istituto dell’Osservatorio con il compito di verificare l’attuazione delle forme di collaborazione.

La materia dei beni culturali di interesse religioso è stata fatta oggetto di disciplina da parte di una diversifica tipologia di fonti di produzione normativa regionale, “unilaterale e bilaterale”. Quest’ultima si applica attraverso accordi con le conferenze episcopali regionali. Le regioni dispongono della Commissione per i beni e le attività culturali all’interno della quale è previsto un membro designato dalla conferenza episcopale. Le intese concluse a livello regionale trovano un fondamento costituzionale nell’art117 della cost., infatti se è vero che lo stesso riserva alla competenza esclusiva dello stato la legislazione sui rapporti stato e confessioni religiose, è anche vero che nella norma costituzionale vi è l’espressa competenza concorrente delle regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali. 

I CENTRI STORICI

I CENTRI STORICI (NICOLA GRASSO) Il centro storico è stato definito come "ambiente dell'uomo", un luogo abitato che si caratterizza per il fatto di distinguersi dal resto dell'agglomerato urbano perché in possesso di caratteri dell'individualità storica tali da costituire un unicum. Accanto al suo interesse culturale, si rileva quello urbanistico, socio economico, igienico sanitario ed è sempre più diffusa nella coscienza sociale l'esigenza di recupero e riqualificazione dei borghi antichi. Il centro storico è qualcosa che va oltre l'ambiente; è una realtà dinamica che si configura come luogo ideale di persone, sede quotidiana di vita, di lavoro, di svago in cui sono compenetrati i valori della civitas. Sono considerati beni culturali atipici, perché destinati non solo alla contemplazione ed alla memoria, ma anche alla fruizione. Ciò implica che

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la loro riqualificazione, presupponga misure positive riguardanti sia gli immobili, sia le attività produttive che rientrano nelle tradizioni locali. Importanti opportunità di riqualificazione sono rappresentate da nuovi strumenti quali i patti territoriali e i programmi di recupero urbano, che mettono a disposizione risorse anche ingenti per contrastare fenomeni di degrado urbano ( così i programmi Urban, finanziati coi fondi comunitari, che hanno avviato con successo il processo di recupero dei centri storici in molte città ). Fino alla metà degli anni '60, il legislatore ha trascurato l'esigenza di protezione e riqualificazione dei borghi antichi, limitandosi a predisporre strumenti di tutela passiva dei singoli monumenti, senza alcuna considerazione del contesto storico artistico in cui fossero inseriti. -Nel 1964 la commissione Franceschini ha avuto il merito di evidenziare che la tutela dei centri storici è parte integrante del recupero civile ed urbanistico delle città e quindi non può sostanziarsi solo nel mantenimento delle caratteristiche edilizie esistenti, ma presuppone la realizzazione di interventi di consolidamento, restauro, risanamento igienico sanitario finalizzate al miglioramento della qualità della vita nei borghi antichi. 

-La legge 6 agosto 1967 n. 765 ha recepito solo in parte le sollecitazioni della commissione Franceschini, attribuendo ai Comuni il potere di dettare una disciplina urbanistica dei centri storici con gli strumenti di pianificazione del territorio comunale. Secondo un giudizio pressoché unanime, tali strumenti si sono rilevati inadeguati. -La legge 5 agosto 1978 n. 457 ha introdotto il piano di recupero urbano del patrimonio urbanistico ed edilizio in condizioni di degrado. 

-Il legislatore è intervenuto nuovamente in materia con la legge 17 febbraio 1992 n. 179 che ha introdotto lo strumento dei programmi integrati di intervento con l'obiettivo di favorire la riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale senza i limiti previsti per i piani di recupero urbani. (la portata di tale strumento è stata poi svuotata dalla corte costituzionale). Da tutto ciò emerge che la disciplina urbanistica è inidonea, da sola, a garantire la tutela dei centri storici nella sua globalità. Ogni soluzione al problema della loro riqualificazione deve attribuire priorità al recupero sociale e culturale. La ricostruzione del centro storico , problema economico e tecnico viene superata dalla necessaria e prevalente rivitalizzazione di esso, e questo è un problema sociale e culturale. La tutela dei centri storici sul piano socio culturale richiede adeguate misure di conservazione delle attività tradizionali dei borghi antichi; non a caso in tutte le Regioni si vanno diffondendo musei della civiltà contadina e musei delle arti e dei mestieri, che si propongono di conservare la memoria di quelle tradizioni ormai superate dall'evoluzione dei sistemi produttivi. In quest'ottica è essenziale che i Comuni abbiano la possibilità di impedire nei centri storici l'esercizio di determinate attività commerciali ritenute incompatibili con esigenze di tutela ambientale, ed al tempo stesso dispongano di strumenti idonei a

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proteggere lo svolgimento di quelle attività che caratterizzano la stessa identità dei borghi antichi. Per impedire la chiusura degli esercizi commerciali tradizionali il Ministero dei beni culturali ha fatto ricorso alla dichiarazione di interesse storico artistico degli immobili in cui si svolgevano le attività tradizionali, imponendo il cosiddetto vincolo indiretto. 

-Il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 14 detta una nuova disciplina delle licenze commerciali. In questo decreto si sancisce che le Regioni devono perseguire l'obiettivo di tutelare gli esercizi avente valore storico e artistico e di porre un freno al processo di espulsione dai borghi antichi delle attività commerciali ed artigianali che spesso costituiscono una testimonianza di carattere storico e culturale unica ed irripetibile. Dall'analisi della disciplina introdotta da tale decreto emerge che il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali è subordinato non solo ad esigenze di carattere economico e produttivo, ma anche ad una valutazione di compatibilità di tali attività con il contesto ambientale e le tradizioni dei borghi antichi. Nella legislazione regionale va rilevato che in generale le Regioni hanno adottato una normativa di valorizzazione dei borghi antichi che indica i criteri per l'individuazione dei centri storici, le misure per la riqualificazione urbanistica ed ambientale e le forme di incentivazione per il recupero e la valorizzazione dei borghi antichi.  

Un cenno merita la normativa sui locali storici approvata della regione Lazio che prevede che la regione, al fine di salvaguardare gli esercizi commerciali ed artigianali di valore storico-artistico, promuove iniziative volte all’individuazione e alla valorizzazione di tali esercizi ed al sostegno delle relative attività in concorso con i comuni e le Sovrintendenze per i beni culturali. La legge attribuisce anche alle regioni il compito di istituire elenchi dei locali storici, censirli, erogare finanziamenti, concedere contributi. Ad esempio, la Regione Abruzzo ha previsto l'avvio di un programma di recupero dei borghi antichi promuovendo la definizione di un manuale regionale per il recupero edilizio nei centri storici e la realizzazione di interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, ed ha stanziato finanziamenti per la realizzazione di tali interventi.

I BENI PAESAGGISTICI La nozione di paesaggio.Il Codice dei bbcc e del paesaggio,approvato il 22/01/04 n42 costituisce l'approdo di una lunga evoluzione legislativa in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.Cardine attorno al quale ruota la disciplina è l'art9 Cost,secondo cui la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il storico-artistico della nazione:introduce quindi la differenza fra paesaggio e patrimonio st/art ponendo e premesse per la rottura con le norme precedenti del '39 fondato sulla assimilazione fra

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bellezze artistiche e bellezze naturali. La difficoltà permase nella identificazione del concetto stesso di paesaggio,che,come ha più volte ripreso la Corte Costituzionale,non deve essere confuso con il governo del territorio (urbanistica),imponendo su di esse un regime giuridico di separazione e rispondendo alla legge Galasso dell'85(che aveva introdotto l'assoggettamento a vincolo paesaggistico intere categorie di beni in considerazione del loro particolare interesse ambientale e attribuendo valenza alla pianificazione) osservando che l'urbanistica va interpretata come ordine complessivo degli usi e trasformazioni del suolo,mentre il paesaggio si pone come punto di riferimento di una disciplina degli interventi volti all'attuazione del valore paesaggistico come valore estetico-culturale. La Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, rappresenta un passo importante verso la precisazione della nozione di paesaggio, di cui viene valorizzata la connotazione culturale: lo definisce come " componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità "IL CODICE:La tutela: L'art . 2 del Codice, precisando che i beni paesaggistici fanno parte del patrimonio culturale e pertanto sono beni culturali consente di ricostruire in modo lineare l'assetto costituzionale delle competenza legislative in materia: la tutela del paesaggio è riconducibile alla materia " tutela dei beni culturali " e quindi rientra nella potestà legislativa dello Stato; la valorizzazione dei beni paesaggistici invece, rientra nella potestà legislativa concorrente. Il nuovo ridefinisce le competenze dei vari Enti territoriali in base al principio di sussidiarietà e precisa che le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle Regioni.Le amministrazioni cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi. Le Regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. L'art 135 comma2 prevede che le regioni,in collaborazione con lo stato,sottopongano a specifica normativa d'uso il territorio,approvando piani paesaggistici o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici,concernenti l'intero territorio nazionale.

La legislazione italiana in materia di beni paesaggistici.La nozione di paesaggio nel nuovo Codice

Il primo sistema di tutela giuridica del paesaggio fu introdotto dalla legge -11 giugno 1922 n. 778, si trattava di una disciplina alquanto sommaria, ma costituì la base della regolamentazione ben più organica contenuta nella -legge n. 1497 / 1939 che sottoponeva a tutela le cosiddette

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"bellezze naturali". -La Legge n. 431/85, detta "Legge Galasso", costituisce la prima normativa organica per la tutela degli aspetti naturalistici del territorio italiano, incidendo decisivamente anche nel campo particolarmente delicato dei rapporti tra Stato e Regioni. La norma classifica come bellezze naturali soggette a vincolo tutta una serie di territori individuati in blocco e per categorie morfologiche senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento formale da parte della pubblica amministrazione. ( ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve naturali; le zone umide; i territori ricoperti da foreste e boschi; le zone di interesse archeologico; i territori costieri; fiumi, torrenti e corsi d'acqua... ).-Il Codice del 2004 recependo tale impostazione, attua una riforma epocale individuando espressamente i beni paesaggistici come parte costitutiva del patrimonio culturale, al pari delle opere d'arte e dei monumenti, ed è oggetto di tutela e, ove possibile, di riqualificazione. " Il paesaggio è una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni ". E' possibile operare una tripartizione dei beni paesaggistici: a) beni individuati a seguito di procedimento amministrativo (dichiarazione di notevole interesse pubblico); b) beni tutelati ope legis;

c) beni tutelati in base a piani paesaggistici.

Il nuovo Codice attribuisce rilevanza primaria ai piani paesaggistici che diventano lo strumento fondamentale di protezione, valorizzazione e gestione del paesaggio. Tenendo conto delle caratteristiche naturali e storiche del contesto ambientale e della rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, il piano deve ripartire il territorio regionale in ambiti omogenei da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati determinati in funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, così da attribuire a ciascun ambito adeguati obiettivi di qualità paesaggistica. In sostanza la Regione, adottando il piano paesaggistico, ha la possibilità di scegliere per ogni ambito, le forme più idonee di protezione e di valorizzazione dei caratteri paesaggistici dei luoghi. Un'ulteriore novità è costituita dalla facoltà attribuita alle Regioni di stipulare accordi con il Ministero per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici; ciò mira a prevenire conflitti tra Stato e Regioni. La qualificazione di un bene immobile come bene paesaggistico ha l'effetto di costituire su quell'area un vincolo dal quale conseguono significative limitazioni amministrative al potere di godimento e di disposizione del proprietario e dei titolari di diritti di godimento sul bene. Tale vincolo paesaggistico fa sorgere un dovere di conservazione dello stato attuale dell'area soggetta a protezione. Costituiscono oggetto di limitazione tutte quelle attività che possono determinare un'alterazione dello stato dei beni vincolati, tale da pregiudicare i valori paesaggistici insiti nell'immobile protetto. Coloro che intendano eseguire opere o interventi su beni paesaggistici sono tenuti a richiedere apposita

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autorizzazione: Essa consiste in un apprezzamento tecnico discrezionale con cui si opera un giudizio di compatibilità del progetto di opere ed interventi proposto con quelle caratteristiche del bene paesaggistico che ne richiedono la protezione; a tal fine il progetto deve indicare in modo sufficientemente chiaro e preciso le modificazioni che si intendono eseguire. L'autorizzazione potrà indicare anche le modalità di realizzazione degli interventi che consentano di salvaguardare i valori paesaggistici insiti nel bene vincolato. Il legislatore ha previsto che entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione trasmette la proposta di autorizzazione corredata dal progetto alla competente Soprintendenza e dà comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento. La Soprintendenza comunica il parere entro 60 giorni, decorsi questi, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. E' comunque previsto il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. E'previsto inoltre il divieto di autorizzazioni postume, ovvero rilasciate dopo l'esecuzione anche parziale dei lavori, fatto che incentiverebbe la realizzazione di interventi abusivi su tutto il territorio nazionale. L'articolo 152 detta una disposizione particolare per i lavori di apertura di strade e di cave, di realizzazione di condotte per impianti industriali e di palificazioni nell'ambito e in vista di aree assoggettate a vincolo paesaggistico: la Regione e il Ministero hanno la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, tenendo conto dell'utilità economica delle opere già realizzate. Pertanto sono previsti limiti non solo quando gli interventi ricadono in terreni sotto vincolo, ma anche in prossimità di beni assoggettati a tutela ( zone di rispetto ). Quando tali interventi devono essere realizzati in zone di interesse archeologico, le Regioni sono tenute a consultare in via preventiva le Soprintendenze, le quali possono suggerire modalità di esecuzione dei lavori compatibili. Le misure cautelari: inibizione e sospensione dei lavori, per evitare che vengano eseguiti lavori che compromettano irrimediabilmente il valore paesaggistico dei luoghi.

LE AREE NATURALI PROTETTE La Legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 ha l'obiettivo fondamentale di individuazione dei principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del nostro paese. La legge quadro classifica le aree naturali protette in : a) parchi nazionali; b) parchi naturali regionali; c) riserve naturali; d) aree protette marine. Il Comitato per le aree naturali protette si occupa di integrare la classificazione delle arre protette, di approvare l'elenco ufficiale delle aree protette e di adottare il Programma triennale per tali aree.

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Quest'ultimo, detta le modalità di individuazione e delimitazione delle aree naturali protette. Tale individuazione comporta l'applicazione di misure di salvaguardia.

LA GESTIONE E LA TUTELA DEI PARCHI: Nel delineare la struttura giuridica dei parchi, la legge distingue nettamente l'elemento territoriale, da quello organizzativo, l'istituzione "ente parco" che è preordinata alla realizzazione degli scopi di tutela e valorizzazione del territorio. L'Ente parco è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, E'prevista la figura del direttore del parco, nominato dal ministro dell'ambiente previo concorso pubblico. Lo statuto dell'Ente parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti. La gestione vera e propria del parco si realizza attraverso il regolamento, il piano per il parco, il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Il regolamento è approvato dal ministero dell'ambiente e acquista efficacia 90 giorni dopo la sua pubblicazione sulla G.U. Il piano suddivide il territorio in "zone" a seconda del diverso grado di protezione, prevedendo riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione, aree di promozione economica e sociale. L'art. 13 della Legge quadro sottopone il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco al preventivo nullaosta dell'Ente Parco, al fine di garantire la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento stesso. Si ritiene che per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni da realizzarsi all'interno di aree protette occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti: a) la concessione edilizia ( ora sostituita dal permesso di costruire ); b) l'autorizzazione paesaggistica; c) il nullaosta dell'ente parco.

LE SANZIONI Un sistema organico di tutela dei beni culturali non può prescindere dalla previsione di sanzioni per i comportamenti che, nella visione del legislatore, li espongono a rischio o li danneggiano. Come presupposto per la punizione vi è " la commissione di un fatto offensivo di un bene "art25Cost. Va considerato che non necessariamente la sanzione penale si rivela la più efficace. Se infatti essa rappresenta la forma più gravemente incisiva, essa richiede una modalità applicativa il processo penale particolarmente elaborata, mentre la sanzione amministrativa è direttamente applicata dall'autorità amministrativa incaricata del controllo, con procedura più agile. Di questi principi il Codice mostra di tenere conto graduando e articolando le sanzioni. Infatti la Parte IV comprende le sanzioni ed è divisa in 2 titoli: I TITOLO: SANZIONI AMMINISTRATIVE ( artt. 160 168 ) II TITOLO: SANZIONI PENALI ( artt. 169 181 )

Nel titolo I della Parte quarta del codice,intestato “sanzioni amministrative”artt 160-168,sono comprese alcune forme di reazione di tipo patrimoniale o negoziale non propriamente o semplicemente

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consistenti nell'irrogazione di una sanzione:

-violazione produttiva di danno degli obblighi di protezione e conservazione dei bbcc-violazione degli obblighi di conservazione di bbcc ritrovati-violazione di disposizione in materia di circolazione che produce la perdita del bene-conclusione di atti e negozi giuridici in violazione di divieti posti a tutela dei bbcc o senza l'osservanza delle modalità a tal fine previste

Nel titolo II vi sono invece le sanzioni penali:169-181

L'art169 punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno e con un'ammenda chiunque senza autorizzazione demolisce,rimuove modifica,restaura o esegue opere di qualunque genere sui bbcc individuati nell'art10 del Codice come oggetto di tutela.L'art individua quindi come atti sanzionabili gli interventi che siano in grado di incidere effettivamente sulla consistenza materiale del bene culturale,ovvero di produrne una modificazione tale da incidere sulla sua integrità.

L'art170 punisce la destinazione di bbcc a destinazione incompatibile con il loro carattere storico artistico o pregiudizievole per la loro conservazione i integrità.

L'art171 estende ulteriormente la tutela dei bbcc e l'incidenza della loro regolazione amministrative configurando come illecito penale contravvenzionale la collocazione o rimozione di beni culturali:nel caso del comma 1.L'art 172 rende penalmente rilevante l'inosservanza delle prescrizione di tutela indiretta di cui agli artt 45 e 46 del Codice:se ne tratterà più oltre affrontando delle norme penali in bianco.

L'art 173 prevede tre fattispecie di illeciti penali in materia di alienazione, tutti puniti con la reclusione e con un'ammenda:-è punita l'alienazione senza autorizzazione ministeriale.-gli atti che trasferisco in tutto o in parte,a qualsiasi titolo,la proprietà o la detenzione dei beni culturali deve fare seguito la denuncia al Ministero,presentata al soprintendente competente entro 30gg dal trasferimento. -è sanzionato inoltre l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione ai sensi dell'art 60che consegni il bene al suo avente causa prima del termine di 60gg dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.L'art174 prevede la sanzione con reclusione e ammenda per chi circola o esporta bbcc senza rilascio dell'attestato di libera circolazione (o licenza per i paesi fuori dalla CEE) Gli articoli 175 prevede quattro diverse fattispecie convenzionali in

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materi a di ricerche archeologiche soggette tutte a medesima sanzione penale dell'arresto e di un'ammenda:-chiunque esegue ricerche archeologiche senza autorizzazione ministeriale-chi non osserva,pur essendo regolare concessionario,le prescrizioni impartite-chi,avendo scoperto fortuitamente cose immobili o mobili costituenti bbcc,non ne faccia denuncia entro 24h-chiunque dopo la scoperta o rinvenimento fortuito,abbia omesso di provvedere alla sua conservazione.

L'art 176 denuncia a titolo di delitto condotte attive di illecito impossessamento di bbcc appartenenti allo Stato,punite con la reclusione e il pagamento di un'ammenda.

L'art 177 disciplina la collaborazione in relazione ai reati previsti negli artt 174 e 176: La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.

Gli artt 178 e 179 disegnano una tutela penale della genuinità delle opere d'arte:puniscono la contraffazione,commercializzazione dei falsi e talune attività che potrebbero favorire l'una e l'altra. Presupposto per la rilevanza penale delle condotte è che l'agente conosca la falsità dell'opera o dell'oggetto; non è inoltre sufficiente creare un falso,ma è necessario, perché vi sia il reato,che questo avvenga al fine di trarne profitto

Norme penali in bianco:sono contenute nell'art 180 del codice. Si tratta di norme nel cui testo è fissata la sanzione ma non il precetto,che viene rimandato all'art 650 del Codice penale.