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LEGGE DI STABILITA’ 2015 A cura del Comitato scientifico di Sercontel Aggiornata al 26/2/2015

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LEGGE DISTABILITA’ 2015

A cura del Comitato scientifico di Sercontel

Aggiornata al 26/2/2015

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2

INDICE

Argomento Slide

Bonus 80 € 3

Bonus bebé 6

TFR in busta paga 7

Interventi sui fabbricati 8

Oneri deducibili 14

Rivalutazione terreni epartecipazioni

14

Ravvedimento operoso 15

Altri interventi 30

Estensione reverse charge 37

Split payment 39

Nuovo regime forfettario 55

Argomento Slide

Modifiche IRAP 90

Autotrasporto 97

Dichiaraz. IVA autonoma 105

Pellet sono rottami 106

Aliquote IVA 107

Costi black list 110

Dividendi al no profit 111

Tracciabilità L. 398/1991 113

Sgravi assunzioni 114

C.F.C. 118

Ricerca e sviluppo 120

LEGGE STABILITA’ 2015

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Bonus € 80 a regime

• Per effetto della sostituzione, del co. 1-bisdell’art. 13, TUIR, il credito a favore deilavoratori dipendenti, “Bonus 80 euro”,riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è oraprevisto a regime.

• L’agevolazione, spetta, come in precedenza, aititolari di:– reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR con

esclusione dei redditi da pensione;– redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di

cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), cbis), d), h-bis)e l), TUIR. L’agevolazione spetta, tra l’altro,

• ai collaboratori coordinati e continuativi,• ai collaboratori a progetto• e ai lavoratori socialmente utili.

3

Art. 1, co. 12,13, 15 – L.190/2014

Art. 13, co.1/bis - Tuir

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Bonus € 80 a regime

In particolare il credito è riconosciuto:• qualora l’IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro

dipendente e/o assimilato risulti superiore rispetto alladetrazione per lavoro dipendente ed assimilato ex art.13, comma 1, TUIR;

• “in via automatica” dal sostituto d’imposta (datore di lavoro/ committente) ed attribuito sulle somme corrisposte inciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.

• in misura differenziata a seconda dell’ammontare delreddito complessivo:

4

Art. 1, co. 12,13, 15 – L.190/2014

Art. 13, co.1/bis - Tuir

Reddito complessivo Credito spettante

Sup. a € 8.000 ma non a € 24.000 € 640

Sup. a € 24.000 ma non a € 26.000€ 640 x 26.000 – reddito complessivo

2.000

Superiore a € 26.000 zero

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Bonus € 80 a regime

• Ai fini della determinazione del redditocomplessivo non si computa

– la riduzione della base imponibile prevista per iricercatori che rientrano in Italia.

• Sono confermate le modalità di fruizionedell’agevolazione nonché di recupero dellastessa da parte del sostituto d’imposta, cheavviene

– tramite il mod. F24

– codice tributo “1655”

5

Art. 1, co. 12,13, 15 – L.190/2014

Art. 13, co.1/bis - Tuir

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Bonus bebè

• Per ogni figlio nato o adottato nel periodo1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno diimporto annuo di € 960.

• L’assegno:– è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal

mese di nascita / adozione;– non concorre alla formazione del reddito complessivo;– è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del

terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, peri figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadiniextracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;

– spetta a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo alnucleo familiare del genitore richiedente l’assegno, non superi €25.000.

• In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è raddoppiato.• Il bonus non rileva ai fini della verifica del limite di reddito per la

spettanza del “Bonus 80 euro” ex art. 13, comma 1-bis, TUIR.• Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad

un apposito DPCM. 6

Art. 1, co. Da125 a 129 – L.

190/2014

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TFR IN BUSTA PAGA• Per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018, i lavoratori

dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro dialmeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possonorichiedere di percepire la quota di TFR maturanda qualeparte integrativa della retribuzione.– Detta scelta è irrevocabile.

• La possibilità riguarda:– anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza

complementare;– non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli

del settore agricolo.

• La quota di TFR in busta paga:– è soggetta a tassazione ordinaria;– non è imponibile ai fini previdenziali;– non concorre alla formazione del limite di reddito

complessivo ex art. 13, co. 1-bis, TUIR, per il riconoscimentodel “Bonus 80 euro”. 7

TFR in busta pagaArt. 1, co. 26 - 34

L. 190/2014

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• A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n.63/2013 la detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori diriqualificazione energetica è riconosciuta nella misuradel 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 –31.12.2015.

• La detrazione spetta nella misura del 65% anche per lespese, purchè “documentate e rimaste a carico delcontribuente”, sostenute per:– interventi su parti comuni condominiali o che interessano

tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominiosostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015;

– acquisto e posa in opera di schermature solari ex AllegatoM, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo 1.1 – 31.12.2015,nel limite di € 60.000;

– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazioneinvernale con impianti dotati di generatori di calore alimentatida biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1.1 –31.12.2015, nel limite di € 30.000.

8

Risparmio energeticoArt. 1, co. 47,

let. A) – L.190/2014

art. 14, DL n.63/2013

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• Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è orastabilito che la detrazione IRPEF relativa ailavori di recupero del patrimonio edilizio

– è riconosciuta nella misura del 50%

– per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 –31.12.2015.

• La Finanziaria 2014 aveva previsto il riconoscimentodella detrazione nella misura

– del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 –31.12.2014

– e del 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

9

RECUPERO PATRIMONIOEDILIZIO

Art. 1, co. 47,let. b), n. 1 e 3– L. 190/2014

art. 16, DL n.63/2013

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• È prorogata dal 31.12.2014 al 31.12.2015 ladetrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggettiche usufruiscono della detrazione per interventi direcupero del patrimonio edilizio, per le spesesostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredodell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché digrandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (Aper i forni).

• L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenutedal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su unimporto non superiore a € 10.000.– Ora, inoltre, le spese in esame “sono computate, ai fini

della fruizione della detrazione … indipendentementedall’importo delle spese sostenute per i lavori diristrutturazione che fruiscono delle detrazioni …” del50%.

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MOBILI /ELETTRODOMESTICI

Art. 1, co. 47,let. b), n. 1 e 3– L. 190/2014

art. 16, DL n.63/2013

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• Con la modifica, del co. 3 dell’art. 16-bis,TUIR è stato

– allungato da 6 a 18 mesi

– il periodo entro il quale l’impresa ristrutturatrice /cooperativa può cedere / assegnare l’unitàimmobiliare,

– consentendo all’acquirente / assegnatario dibeneficiare della detrazione IRPEF

• del 50% fino al 31.12.2015

• o 36% dall’1.1.2016

11

ACQUISTO / ASSEGNAZIONEIMMOBILI RISTRUTTURATI

Art. 1, co. 48,L. 190/2014

art. 16/bis, Tuir

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RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPEROPATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA

• Aumenta dal 4% all’8% la ritenuta chebanche / Poste sono tenute ad operare all’attodell’accreditamento dei bonifici relativi aspese per gli interventi

– di recupero del patrimonio edilizio

– di risparmio energetico

interessati dalla detrazione fiscale in capo aldisponente

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Ritenute bonifici interventiedili ed energetici

Art. 1, co. 657,L. 190/2014

art. 16/bis, Tuir

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EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS• Per le persone fisiche: con la modifica dell’art.

15, co. 1.1, TUIR, la detrazione IRPEF del 26%– riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va

calcolata su un importo annuo massimo di € 30.000(in precedenza € 2.065).

• Per le imprese: Analogamente è stato aumentatoad € 30.000 (in precedenza € 2.065,83)l’ammontare delle erogazioni in esame deducibilidal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100,comma 2, lett. h), TUIR.

• Decorrenza: dal periodo d’imposta successivo aquello in corso al 31.12.2014– generalmente, 2015

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ONERI DEDUCIBILIArt. 1, co. 137

e 138, L.190/2014

art. 15, co. 1.1,Tuir

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• Rivalutazione terreni e partecipazioni:– terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di

proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;– partecipazioni non quotate in mercati regolamentati,

possedute a titolo di proprietà e usufrutto;– posseduti al 1.1.2015, da parte di persone fisiche,

società semplici e associazioni professionali, nonchédi enti non commerciali.

• Entro il 30.6.2015 si dovrà:– redigere ed all’asseverazione della perizia di stima;– versare l’imposta sostitutiva calcolata con le

seguenti aliquote:• 4% per le partecipazioni non qualificate;• 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

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Rivalutazione terreni epartecipazioni

Art. 1, co. 626e 627 – L.190/2014

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Nuovo ravvedimentooperoso

15

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INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUENTE

• “Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme dicomunicazione tra il contribuente e l’amministrazionefiscale”, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta adisposizione del contribuente (ovverodell’intermediario abilitato) e della Guardia di Finanzale informazioni ad esso relative:– acquisite direttamente o pervenute da terzi,

– riferite a• ricavi / compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione,

• agevolazioni, deduzioni / detrazioni e crediti d’imposta, ancorchénon spettanti,

• nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predettielementi.

16

Informazione delcontribuente

Art. 1, co. 634 a640 – L. 190/2014

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LE 2 MODIFICHE1. Con la modifica al co. 8 dell’art. 2, DPR 322/98 che

disciplina la dichiarazione integrativa presentata oltregli attuali termini previsti per il ravvedimento operoso,

– il riferimento diretto all’applicazione delle sanzioni èsostituto dall’espresso rinvio alla disciplina delravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

2. Per effetto dell’introduzione, al citato art. 13, delle nuovelett. a-bis, b-bis) e b-ter)

– sono introdotte 4 nuove fattispecie di ravvedimentooperoso

– applicabili nelle ipotesi di• omesso e ritardato pagamento dei tributi di cui alla lett. a) del

citato art. 13• e di errori e omissioni che determinano l’infedeltà della

dichiarazione ex lett. b).

• Nessuna modifica interessa la lett. c), relativa alle ipotesi diritardata presentazione delle dichiarazioni. 17

Ravvedimento operosoArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 2, co. 8, DPR322/98

art. 13 D.Lgs.472/97

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MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le 4 nuove previsioni di ravvedimento:

1. sanzione ad 1/9 del minimo se laregolarizzazione degli errori ed omissioni, anchese incidenti sulla determinazione o sul pagamentodel tributo, viene eseguita

• entro il 90° giorno successivo a quello dipresentazione della dichiarazione

• ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica,entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;

18Segue

Ravvedimento operosoArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 2, co. 8, DPR322/98

art. 13 D.Lgs.472/97

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MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO OPEROSOLe 4 nuove previsioni di ravvedimento:2. sanzione ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione

degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulladeterminazione o sul pagamento del tributo, avviene

• entro il termine di presentazione della dichiarazione relativaall’anno successivo a quello in corso del quale è statacommessa la violazione

• ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2anni dall'omissione o dall'errore;

3. sanzione ad 1/6 del minimo se la regolarizzazionedegli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulladeterminazione o sul pagamento del tributo, avviene

• oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativaall’anno successivo a quello in corso del quale è statacommessa la violazione

• ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2anni dall'omissione o dall'errore. 19

Ravvedimento operosoArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 2, co. 8, DPR322/98

art. 13 D.Lgs.472/97

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MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le 4 nuove previsioni di ravvedimento:

4) sanzione ad 1/5 del minimo se laregolarizzazione degli errori / omissioni,anche se incidenti sulla determinazione o sulpagamento del tributo, avviene

– dopo la notifica del verbale di constatazione

• salvo che la violazione non sia relativa a– mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale di cui

all’art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 471/97

– ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa ex art.11, co. 5, D.Lgs. n. 471/97.

20

Ravvedimento operosoArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 2, co. 8, DPR322/98

art. 13 D.Lgs.472/97

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MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

• Ai fini dell’accesso al ravvedimento operoso,il nuovo co. 1-ter dell’art. 13 riconosce:– la possibilità di regolarizzazione mediante

ravvedimento

– anche qualora la violazione sia già stataconstatata e comunque siano iniziati accessi,ispezioni, verifiche o altre attivitàamministrative di accertamento (PVC, inviti alcontraddittorio, questionari)

– delle quali il contribuente o i soggetti obbligatisolidalmente abbiano avuto formaleconoscenza.

21

NB:

Ravvedimento operosoArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 2, co. 8, DPR322/98

art. 13 D.Lgs.472/97

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MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

• Le nuove previsioni si applicano solo aitributi di competenza dell’Agenzia delleEntrate.

• Il ravvedimento è ora precluso nella solaipotesi di

– notifica degli atti di liquidazione eaccertamento

– nonché delle comunicazioni a seguito deicontrolli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73e 54-bis, DPR n. 633/72.

22

Ravvedimento operosoArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 2, co. 8, DPR322/98

art. 13 D.Lgs.472/97

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CM 19/2/2015, n. 6/E

• Si ritiene che le nuove regole sulravvedimento operoso, nel rispetto delprincipio di legalità di cui all’art. 3 del D.Lgs.472/1997,

– trovano applicazione anche con riguardo alleviolazioni che alla data del 1/1/2015

– siano già state constatate dall’ufficio ma nonsiano ancora state interessate da atti accertativi,liquidatori o da cartelle di pagamento.

23

Ravvedimento operosoArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 2, co. 8, DPR322/98

art. 13 D.Lgs.472/97

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CM 19/2/2015, n. 6/E

• A seguito di PVC il contribuente intendesanare in ravvedimento una parte di esso eimpugnare il resto. Operativamente:

1. presenta dichiarazione integrativa per la parteche intende sanare

2. paga la maggiore imposta con il ravvedimento;

3. comunica agli Uffici i distinti rilievi per i quali siintende prestare acquiescenza.

24

Ravvedimento operosoArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 2, co. 8, DPR322/98

art. 13 D.Lgs.472/97

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CM 19/2/2015, n. 6/E

• Gli avvisi bonari sulle imposte dirette e l’IVAprecludono il ravvedimento solo sulleviolazioni rilevabili con queste procedure oanche sulle altre violazioni (es. omessafatturazione)?

– Non sono sanabili i rilievi contestati conl’avviso bonario

– Gli altri rilievi sono sanabili in ravvedimento

25

Ravvedimento operosoArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 2, co. 8, DPR322/98

art. 13 D.Lgs.472/97

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CM 19/2/2015, n. 6/E

• Le disposizioni dalla Legge di Stabilità 2015sono entrate in vigore il 1/1/2015,

– in virtù del principio del favor rei

– è possibile ravvedere le violazioni constatateprima di tale data,

• fermo restando la mancata notifica di atti diliquidazione, di accertamento, gli avvisi bonari e gli attidi contestazione per mancata emissione di scontrini,ricevute fiscali e mancata installazione del registratoredi cassa.

26

Ravvedimento operosoArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 2, co. 8, DPR322/98

art. 13 D.Lgs.472/97

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Istituti deflattivi al contenzioso

• Per le modifiche al ravvedimento, sono statiabrogati alcuni istituti deflativi del contenzioso ein particolare:– l’adesione agli inviti a comparire (artt. 5, co. da 1-

bis a 1-quinquies e 11, co, 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);

– l’adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

• Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n.218/97)

– è stata abrogata la disposizione (co. 2-bis)

– che prevede la riduzione delle sanzioni alla metà

– qualora l’avviso di accertamento / liquidazionenon sia stato preceduto dall’invito a comparire

27Norma transitoria

Istituti deflattiviArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 5 e 5/bis -D.Lgs. 472/97

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Istituti deflattivi al contenzioso

• Detti istituti continuano comunque adapplicarsi:– agli inviti al contradditorio in materia di imposte

sui redditi ed IVA e altre imposte indirettenotificati entro il 31.12.2015;

– ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVAconsegnati entro il 31.12.2015.

• Con riguardo alla suddetta disposizionerelativa all’acquiescenza,– la stessa non è più applicabile agli atti notificati a

decorrere dall’1.1.2016.28

Istituti deflattiviArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 5 e 5/bis -D.Lgs. 472/97

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PRESCRIZIONI & Dichiarazione integrativaIn caso di presentazione di una dichiarazione integrativaovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione, diregolarizzazione dell’errore / omissione:

• il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25,co. 1, lett. a) e b), DPR n. 602/72 (attività di liquidazione delledichiarazioni), riferita alla dichiarazione integrativa incidenti sulladeterminazione e sul pagamento del tributo– decorre dalla data di presentazione delle stessa,– “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;

• il termine per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPRn. 633/72– decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa,– “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;

• il termine di liquidazione in materia di imposta di registro e diimposta sulle successioni e donazioni– decorre dalla regolarizzazione.

29

Dichiarazioni integrativeArt. 1, co. 634 a

640 – L. 190/2014

Art. 25, DPR 602/73Art. 43, DPR 600/73Art. 57, DPR 633/72

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TASI 2015

• In sede di approvazione è stata prorogata,anche per il 2015,

– l’aliquota TASI massima del 2,5‰ per la primacasa aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se ilComune prevede detrazioni aggiuntive.

• Con tale intervento, il Legislatore ha evitatol’aumento, dell’aliquota TASI al 6‰.

30

TASI 2015Art. 1, co. 679L. 190/2014

Art. 1, co. 677,L. 147/2013

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FRANCHIGIA IRPEF LAVORATORIFRONTALIERI

• L’esenzione IRPEF per i redditi di lavoroconseguiti dai soggetti residenti in Italia

– che prestano l’attività lavorativa, in viacontinuativa e come oggetto esclusivo delrapporto,

– all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesilimitrofi

– è aumentata a € 7.500 a decorreredall’1.1.2015.

31

Lavoratori frontalieriArt. 1, co. 690L. 190/2014

Art. 1, co. 175,L. 147/2013

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RIMBORSO CREDITO IRPEF > € 4.000

• La finanziaria fissa un termine per il rimborsoda parte dell'Agenzia delle Entrate del creditoIRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod.730 in presenza di detrazioni per carichi difamiglia e/o eccedenze derivanti dallaprecedente dichiarazione:– il rimborso dovrà essere effettuato “non oltre il

settimo mese successivo alla scadenza dei terminiprevisti per la trasmissione della dichiarazione …ovvero alla data della trasmissione delladichiarazione, ove questa sia successiva allascadenza di detti termini”,

• ossia entro il 28.232

Rimborsi > 4.000Art. 1, co. 726L. 190/2014

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ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA

• A decorrere dal 2015 è previsto:– l’aumento dell’imposta sostitutiva applicabile ai

Fondi pensione ex art. 17, co. 1, D.Lgs. n.252/2005 che passa al 20%.

• per il 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, co. 6-ter, DL n. 66/2014, l’aliquota in esame è pari all’11,5%;

– che la base imponibile della predetta impostasostitutiva, applicata al risultato di gestione èdeterminata, per i redditi dei titoli pubblici, in baseal rapporto tra “l’aliquota prevista dalledisposizioni vigenti [12,50%] e l’aliquota stabilitadal … articolo 17, comma 1 [20%]”.

33

FONDI PENSIONEArt. 1, co. DA 621

A 625 - L.190/2014

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RIVALUTAZIONE FONDO TFR

• L’imposta sostitutiva applicabile allarivalutazione del Fondo TFR

–è incrementata dall’11% al 17%

• La nuova aliquota è applicabile

–alle rivalutazioni decorrentidall’1.1.2015.

34

Rivalutazione TFRArt. 1, co. DA 621

A 625 - L.190/2014

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BOLLO VEICOLI STORICI• A decorrere dal 2015 con riguardo ai

autoveicoli / motoveicoli “storici”– costruiti da oltre 20 anni (e da non più di 30 anni),– è soppressa l’esenzione dal bollo ex art. 63, co.

2 e 3, L. 342/2000.

• Rimane l’esenzione dal bollo, prevista dal co.1 del citato art. 63,– a decorrere dal 30° anno di costruzione

dell’autoveicolo / motoveicolo– e l’assoggettamento dello stesso, in caso di

utilizzazione sulla pubblica strada, alla tassa dicircolazione forfettaria annua pari a € 25,82 pergli autoveicoli e a € 10,33 per i motoveicoli.

35

Veicoli storiciArt. 1, co. 666L. 190/2014

Art. 63, L. 342/2000

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INTERVENTI PER LEIMPRESE

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• Estensione reverse charge a:1. prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

• pulizia;• demolizione;• installazione di impianti;• completamento;

2. trasferimenti di:• quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n.

2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citataDirettiva;

• altre unità che possono essere utilizzate dai gestori perconformarsi alla citata Direttiva;

• certificati relativi a gas e energia elettrica;

3. cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggettopassivo rivenditore ex art. 7-bis, co. 3, lett. a), DPRn. 633/72.

37

Estensione REVERSECHARGE

Art. 1, co. 629,lett. a), 631 e 632

– L. 190/2014

Art. 17, DPR633/1972

Non è necessario il sub-appalto: il reverse si

applica anche in caso diappalto

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Estensione reverse charge

• In sede di conversione il reverse charge èstato esteso anche

– alle cessioni di beni effettuate nei confronti diipermercati, supermercati e discountalimentari

• fermo restando, ai fini dell’efficacia delladisposizione, il rilascio di un’appositaautorizzazione UE ai sensi dell’art. 395,Direttiva n. 2006/112/CE.

38

Estensione REVERSECHARGE

Art. 1, co. 629,lett. a), 631 e 632

– L. 190/2014

Art. 17, DPR633/1972

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• Con il nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 èprevisto un particolare meccanismo diassolvimento dell’IVA (“c.d. split payment”)

– per le cessioni i beni / prestazioni di servizi

– effettuate nei confronti di Enti pubblici, che,ancorché non siano debitori d’imposta,

– saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVAdirettamente all’Erario e non al fornitore,

– entro termini e con modalità che saranno stabilitida uno specifico DM.

39

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

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• In particolare tale regime trova applicazionerelativamente alle fatture emesse nei confronti di:– Stato;– organi dello Stato anche se aventi personalità

giuridica;– Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;– CCIAA;– istituti universitari;– ASL ed enti ospedalieri;– Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente

carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e diprevidenza;

purché non siano già debitori d’imposta ai sensi delladisciplina IVA (ad esempio, reverse charge).

40

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

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Lista degli enti (CM 1/E/2015):

• Stato e altri soggetti qualificabili come organi delloStato, ancorché dotati di autonoma personalitàgiuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioniscolastiche e le istituzioni per l’alta formazioneartistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti,infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devonoconsiderarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, inquanto del tutto compenetrati nella organizzazionedello Stato in ragione di specifici elementi distintivi

• enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni,Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti,Comunità montane, Comunità isolane e Unioni diComuni.

41

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

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Lista degli enti (CM 1/E/2015):• Camere di Commercio (C.C.I.A.A.), le Unioni regionali

delle Camere di Commercio;• istituti universitari;• aziende sanitarie locali;• enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che

esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotatidi personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

• enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente caratterescientifico (I.R.C.C.S.);

• enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, IstituzioniPubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e AziendePubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

• enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici diprevidenza).

42

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

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Lista degli enti (CM 1/E/2015):

• Può essere utile avvalersi, al fine di una piùpuntuale individuazione dei soggetti pubblicidestinatari dell’ausilio dell’Indice dellePubbliche Amministrazioni (c.d. IPA),consultabile alla pagina:

http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php

43

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

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44

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

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45

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

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Enti esclusi (CM 1/E/2015):• enti previdenziali privati o privatizzati;• Aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA)• la generalità degli enti pubblici economici;• gli Ordini professionali,• gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità

amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per legaranzie nelle comunicazioni – AGCOM),

• le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA),• gli Automobile club provinciali,• l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (ARAN),• l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID),• l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL),• l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).

46

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

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• Per i contribuenti interessati dal nuovoregime, a seguito della modifica apportataall’art. 30, co. 2, DPR n. 633/72, è prevista– la possibilità di richiedere in tutto o in parte

– il rimborso dell’eccedenza detraibile (annuale /trimestrale).

• Ai fornitori cui si applica lo split payment èriconosciuto altresì– il rimborso del credito IVA in via prioritaria,

– limitatamente al credito rimborsabile relativo atali operazioni,

– così come individuati da un apposito DM.47

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 30, co. 2,DPR 633/1972

Previsioni DM23/1/2015

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48

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 30, co. 2,DPR 633/1972

DM 23/1/2015

• Le istanze di rimborso dei soggetti cheoperano in Split payment

– si possono presentare già dal 1° trimestre 2015

• I rimborsi in «via prioritaria» avranno qualelimite di riconoscimento

– «un ammontare non superiore all’ammontarecomplessivo dell’imposta applicata alleoperazioni di cui all’art. 17/ter …., effettuate nelperiodo in cui si è avuta l’eccedenza d’impostadetraibile oggetto della richiesta di rimborso»

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La fattura nello split payment

49

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

Mittente………..

Destinatario…………

Fatt. n. …… Del ….

Descrizione del prodotto o del servizio € 10.000

Imponibile€ 10.000

IVA 22%€ 2.200

Totale fattura€ 12.200

«scissione dei pagamenti» art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972e DM23/1/2015.

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Scritture contabili nello split payment

Registrazione della fattura:

successivamente l’Iva che verrà versata secondo ilmeccanismo dello split payment andrà stornata dalcredito acceso verso l’ente pubblico:

50

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

Iva a debito ex art. 17-ter DPR633/72

ACred. vs clienti entepubblico

2.200

Cred. vs clienti ente pubblico A Diversi 12.200

A Merci c/ vendite 10.000

AIva a debito ex art. 17-terDPR 633/72

2.200

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51

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

Dm 23/1/2015

• I soggetti passivi IVA che emettonofatture in Split payment:–non sono tenuti al pagamento

dell’imposta

–operano le registrazioni delle fatture aisensi degli artt. 23 e 24 del DPR633/1972• senza computare l’imposta di tali

fatture nella liquidazione periodica

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52

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

Dm 23/1/2015

• Per effetto dell’entrata in vigoredell’art. 17/ter – DPR 633/1972

–non è più applicabile l’art. 6, co. 5,2° periodo – DPR 633/1972

• cioè l’IVA per cassa verso Entipubblici

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SOPPRESSIONE OBBLIGO AUTORIZZAZIONE UE• A seguito delle modifiche apportate in sede di

approvazione, “nelle more del rilascio”dell’autorizzazione UE è previsto che il meccanismo inesame– trova “comunque applicazione per le operazioni per le

quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partiredal 1° gennaio 2015”.

ESCLUSIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI CONRITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA

• In sede di approvazione è stata– esclusa l’applicazione del predetto meccanismo– da parte dei lavoratori autonomi– che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a

titolo d’imposta sul reddito.53

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

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CM 19/2/2015, n. 6• Split payment e regimi speciali IVA

– non trova applicazione in relazione alle operazioniassoggettate a regimi speciali che non prevedonol’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongonol’assolvimento secondo regole proprie

• L’ente pubblico, in veste di soggetto passivo, ricevauna fattura indicante l’IVA in misura inferiore aquella dovuta– nell’ipotesi in cui la P.A. riceva una fattura indicante l’IVA in

misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni eservizi effettuati nell'esercizio di un’attivitàcommerciale, deve fare ricorso alla regolarizzazione di cuiall’art. 6, co, 8, D.lgs n. 471/97 e, quindi:

1. Emette un documento integrativo in 2 originali2. Lo presenta all’Agenzia delle entrate entro 30 gg3. Versa la differenza di IVA

54

“SPLIT PAYMENT”Art. 1, co. 629 lett.b) e c), 630, 632 e633 – L. 190/2014

Art. 17-ter, DPR633/1972

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Nuovo regime forfettario

55

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• Il nuovo regime forfetario riservato allepersone fisiche (imprese e lavoratori

autonomi), sostituisce:

– Il regime delle nuove iniziative ex art. 13, L.388/2000

– Il regime degli ex minimi, ex art. 1, co. da 96 a117, L. 244/2007

– Il regime dei minimi ex art. 27, DL 98/2011

• (decreto milleproroghe: il regime dei minimi èoptabile fino al 31/12/2015, secondo i requisitivigenti nel 2014).

56

Nuovo forfaitArt. 1, co. 54 a 89

– L. 190/2014

NB:

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• Il nuovo regime risulta applicabile a tutti coloro cherispettano i requisiti di seguito evidenziati– e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che

intraprendono una nuova attività.

• Il regime in esame è un regime naturale– è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime

ordinario,• con vincolo minimo di 3 anni

– per chi inizia l’attività, va comunque barrata l’apposita casella (perora quella dei minimi)

• Passaggio al nuovo regime (CM 6/E/2015):

– I soggetti transitano, a partire dal 1/1/2015, in dettoregime senza essere tenuti a specifici adempimenti,ossia

• senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con ilmodello AA9)

• ovvero successiva (con la dichiarazione annuale).57

Nuovo forfaitArt. 1, co. 54 a 89

– L. 190/2014

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• L’accesso è consentito se nell’anno precedente(co. 54):– i ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non

siano superiori a specifici limiti, differenziati aseconda dell’attività esercitata, evidenziati nellatabella di seguito riportata;

– siano state sostenute spese non superiori ad €5.000 lordi per:

• lavoro accessorio;

• dipendenti e collaboratori ex art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis),TUIR;

• compensi ad associati in partecipazione (sia di capitaleche di lavoro);

• prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;

58

Nuovo forfaitArt. 1, co. 54 a 89

– L. 190/2014

Segue

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• L’accesso è consentito se nell’anno precedente(co. 54):– il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 ,

al lordo degli ammortamenti, non superi € 20.000• Esclusi gli immobili, i beni di costo unitario fino a € 516

e le immobilizzazioni immateriali (avviamento, speseimpianto, ecc.) (CM 6/E/2015)

• CM 6/E/2015: il valore dei beni strumentali èsempre l’imponibile (IVA esclusa)

Valorizzazione dei beni strumentali:– Beni in leasing: prezzo pagato dal concedente;

– Beni in locazione/affitto: valore normale alla data delcontratto

– Beni ad uso promiscuo: calcolati al 50%59

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– L. 190/2014

Segue

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• L’accesso è consentito se nell’annoprecedente (co. 54):

– il reddito d’impresa / lavoro autonomodeve risultare prevalente rispetto a quellodi lavoro dipendente / assimilato ex artt.49 e 50, TUIR.

• Tale condizione non va verificata in caso di

– “rapporto di lavoro cessato”

– ovvero se la somma dei predetti redditi non èsuperiore a € 20.000.

60

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• Per l’accesso al regime (co. 55):– Non si computano i maggiori ricavi da

adeguamento agli studi di settore o aiparametri

• CM 6/E/2015: solo i ricavi da adeguamento nonrilevano, tutti gli altri (es. esportazioni) vannoconsiderati

– Nel caso di esercizio di varie attivitàcontraddistinte da diversi codici ATECO

• Si considera l’attività con i ricavi maggiori

– Questo per individuare la percentuale di redditività61

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• Il nuovo regime non può essere adottato daisoggetti (co. 57):– che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di

regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;– non residenti. Il regime è comunque applicabile dai

soggetti residenti in uno Stato UE / aderente alloSEE qualora producano in Italia almeno il 75% delreddito;

– che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessionidi

• fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili exart. 10, co. 1, n. 8, DPR 633/72

• mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

– che, contestualmente all’esercizio dell’attività,partecipano a società di persone / associazioniprofessionali / srl trasparenti.

62

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• Ai fini IVA, i soggetti che aderiscono al nuovoregime:– sono esonerati dall’applicazione e dal versamento

dell’IVA, salvo che in relazione• agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a €

10.000• e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del

reverse charge;

– non possono detrarre l’IVA sugli acquisti;– non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi /

compensi conseguiti (co. 67);– non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte (art. 69),

• ma indicano in Unico il codice fiscale del percettore chenon ha subito la ritenuta;

– devono certificare i corrispettivi (scontrino o ricevutafiscale);

63Segue

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• I soggetti che aderiscono al nuovo regime:

• sono esonerati dagli obblighi di registrazionee di tenuta delle scritture contabili sia ai finiIVA che II.DD., ma:• Numerano e conservano le fatture d’acquisto / bollette doganali,

• certificano i corrispettivi e conservano i relativi documenti;

• non sono soggetti agli studi di settore /parametri

• sono esonerati dalla comunicazione clienti –fornitori

• sono esonerati dalla comunicazione black –list.

64

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Segue

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• I soggetti che aderiscono al nuovo regime:– applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'art. 41, co.

2-bis, DL 331/1993:• non sono cessioni INTRA

– applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'art. 38, co. 5,let. c), DL 331/1993:

• Non sono acquisti INTRA fino a € 10.000;• Sono acquisti INTRA quelli superiori a € 10.000 (vedi DIA seguente)

– applicano alle prestazioni di servizi rese o ricevute gli artt.7-ter e seguenti del DPR 633/1972;

• Su quelle ricevute diventano debitori d’imposta (vedi dia seguente)

– applicano alle importazioni, alle esportazioni e alleoperazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al DPR633/1973,

• ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistaresenza applicazione dell'imposta

Per tutte queste operazioni l’IVA sugli acquisti èindetraibile

65

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• I soggetti che aderiscono al nuovoregime:– Per le operazioni dove risultano debitori

d’imposta (intra-acquisti; reverse charge):• Emettono la fattura o integrano la fattura

• Integrano la stessa indicano l’aliquota el’imposta

• Versano l’IVA entro il 16 del mesesuccessivo a quello di effettuazionedell’operazione

– Per le operazioni INTRA acquisti, presentano ilrelativo modello

66

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Passaggio di regime a fini IVA (co. 61)

1. Passaggio dal regime ordinario IVA alregime forfetario– comporta la rettifica della detrazione di cui all'art.

19-bis.2 del DPR 633/1972,

– da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno diapplicazione delle regole ordinarie.

2. Passaggio, anche per opzione, dal regimeforfetario al regime ordinario IVA– è operata un'analoga rettifica della detrazione nella

dichiarazione del primo anno di applicazione delleregole ordinarie. 67

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Passaggio di regime a fini IVA (co. 62)

• Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cuiè applicata l‘IVA– è computata anche l'imposta relativa alle operazioni,

per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità

– è detratta anche l’imposta la cui esigibilità erasospesa a sensi art. 32/bis, DL 83/2012 per ilmancato pagamento

• L’eventuale eccedenza a credito di tale ultimaliquidazione, può:

– essere chiesta a rimborso;

– utilizzata in compensazione. 68

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Nuovo forfait

Limiti di ricavo e coefficiente di redditività:

69

Attività ATECORicavimax

%reddit

Industrie alimentari e d.bevande

(10 – 11) 35.000 40%

Commercio all’ingrossoe al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9)– (da 47.1 a 47.7) –47.9

40.000 40%

Commercio ambulante edi prodotti alimentari ebevande

47.81 30.000 40%

Comm. ambulante altriprodotti

47.82 – 47.89 20.000 54%

Costruzioni ed attivitàimmobiliari

41 – 42 – 43 – 68 15.000 86%

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Nuovo forfait

Limiti di ricavo e coefficiente di redditività:

70

Attività ATECO Ricavimax

%reddit

Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%

Servizi di alloggio e ristorazione 55 – 56 40.000 40%

Attività professionali,scientifiche, tecniche, sanitarie,di istruzione, servizi finanziari edassicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 –72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 –87 – 88)

15.000 78%

Altre attività (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 –08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 –16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22– 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 –29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) –(36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 –51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 –61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 –80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 –92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 –98) – (99)

20.000 67%

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Determinazione del reddito imponibile:– Ricavi e compensi PERCEPITI forfetizzati

meno

– Quota perdite pregresse

– Contributi INPS del titolare

– Contributi INPS dei collaboratori fiscalmente acarico

– Contributi INPS dei collaboratori NON a carico dicui il titolare non abbia esercitato la rivalsa

uguale

– Reddito imponibile71

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• Perdite pregresse (co. 68):–Le perdite fiscali

–generatesi nei periodi d'impostaanteriori a quello da cui decorre ilregime forfetario

–possono essere computate indiminuzione del reddito determinato aisensi del co. 64

–secondo le regole ordinarie stabilitedall’art. 8 Tuir

72

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• Contributi INPS eccedenti ilreddito:–potranno essere dedotto ai sensi

dell’art. 10 del Tuir (quadro RP) daglialtri redditi

73

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• Il reddito imponibile,

–è soggetto ad un’imposta, pari al15%,

–sostitutiva dell’IRPEF e relativeaddizionali e dell’IRAP.

• In caso di impresa familiare,– tutta l’imposta sostitutiva

– è pagata dal titolare e NON dai collaboratori

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PASSAGGIO AL NUOVO REGIME (CO. 66)

• I componenti positivi e negativi di reddito– riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il

regime forfetario,

– la cui tassazione o deduzione è stata rinviata inconformità alle disposizioni del TUIR

– partecipano per le quote residue alla formazione delreddito dell'esercizio precedente a quello di efficaciadel nuovo regime

• Analoghe disposizioni si applicano ai fini delladeterminazione del valore della produzionenetta IRAP.

75

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FUORIUSCITA DAL REGIME (CO. 72)

• Passaggio da un periodo d'imposta soggetto alregime forfetario a un periodo d'impostasoggetto a regime ordinario (al fine di evitare salti o

duplicazioni di imposizione):– i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime

forfetario, hanno già concorso a formare il reddito• non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli

anni successivi ancorché di competenza di tali periodi

– i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza delperiodo in cui il reddito è stato determinato in base alleregole del regime forfetario, non hanno concorso aformare il reddito imponibile del periodo

• assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso deiquali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario

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FUORIUSCITA DAL REGIME (CO. 72)

• Passaggio da un periodo di imposta soggettoal regime forfetario a un periodo di impostasoggetto a un diverso regime,

– le spese sostenute nel periodo di applicazionedel regime forfetario

– non assumono rilevanza nella determinazione delreddito degli anni successivi.

77

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FUORIUSCITA DAL REGIME (CO. 72)

• Calcolo plusvalenza su cessione di benestrumentale:1. di beni strumentali acquisiti in esercizi

precedenti a quello da cui decorre il regimeforfetario, ai fini del calcolo dell'eventualeplusvalenza o minusvalenza• si assume come costo non ammortizzato quello

risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dalquale decorre il regime

2. beni strumentali acquisiti nel corso del regimeforfetario,• si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di

acquisto 78

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Inizio attività (regime forfetario start-up) (co. 65)

• Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresìstabilito che, per il periodo d’imposta di iniziodell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato le% della tabella, è ridotto di 1/3 a condizione che:– il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti,

attività artistica, professionale o d’impresa, anche in formaassociata o familiare;

– l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, meraprosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo,

• escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di praticaobbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;

– qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitatada un altro soggetto,

• l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’impostaprecedente non sia superiore ai limiti previsti. 79

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DURATA DEL REGIME

• Per il nuovo regime

–non è previsto alcun limite didurata,

–con la conseguenza che lo stesso puòessere applicato finché permangono irequisiti richiesti.

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NUOVO REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO• Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa,

che applicano il regime forfetario,– è riconosciuto un regime agevolato contributivo– che consiste nel non applicare il minimale

contributivo di cui alla L. 233/90.• Pertanto, artigiani e commercianti saranno tenuti al

versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo,come determinato in via forfetaria, applicando le aliquotecontributive ordinarie.

– Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.

• Per utilizzare il regime agevolato contributivo èrichiesta– un’apposita comunicazione telematica all’INPS

• in sede di iscrizione• o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno

di decorrenza dell’agevolazione contributiva. 81

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NUOVO REGIME AGEVOLATOCONTRIBUTIVO

• In presenza di collaboratori familiari, il titolare puòattribuire ai fini previdenziali (co. 78)

– una quota di reddito ai collaboratori

– fino ad un massimo, complessivo, del 49% del reddito

• Pensionati INPS (titolare o collaboratore) con piùdi 65 anni (co. 80)

– NON possono godere della riduzione al 50% deicontributi

• Ai collaboratori di età inferiore a 21 anni (co. 81)

– Non si applica la riduzione di 3 punti dell’aliquotacontributiva

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– L. 190/2014

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NUOVO REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO• Il regime contributivo agevolato cessa di avere

applicazione– a partire dall'anno successivo– a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al co. 54

ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al co. 57.

• Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ognicaso,– determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime

contributivo agevolato,– anche laddove sussistano le condizioni di cui al co. 54.

• Non possono accedere al regime contributivoagevolato– neanche i soggetti che ne facciano richiesta,– ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di

cui al co. 54– nell'anno della richiesta stessa.

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NUOVO REGIME AGEVOLATOCONTRIBUTIVO

• Al fine di fruire del regime contributivo agevolato,1. i soggetti di cui al co. 54 che intraprendono l'esercizio di

un'attività d'impresa presentano, mediantecomunicazione telematica, apposita dichiarazione messaa disposizione dall'INPS;

2. i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano,entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascunanno, la medesima dichiarazione.

• Ove la dichiarazione sia presentata oltre il terminestabilito, nelle modalità indicate,– l'accesso al regime agevolato può avvenire– a decorrere dall'anno successivo,– presentando nuovamente la dichiarazione stessa

entro il 28 febbraio84

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PASSAGGIO AL NUOVO REGIMEPer i soggetti che nel 2014• hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il

regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previstespecifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regimeforfetario:

1. se in possesso dei requisiti previsti per i minimi o le nuoveiniziative, passano “automaticamente” al nuovo regime (co.86);

2. in caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozionenel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimiè riconosciuta la possibilità di (co. 87)

• usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario• per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera

detta riduzione;

3. i contribuenti che nel 2014 si avvalgono del regime deiminimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla qualegli stessi (co. 88)• possono continuare ad applicare il regime dei minimi• fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni

d’età. 85

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ACCERTAMENTO & C.• Per l'accertamento, la riscossione, le

sanzioni e il contenzioso si applicano, inquanto compatibili,– le disposizioni vigenti in materia di imposte

dirette, di imposta sul valore aggiunto.• Il regime forfetario cessa di avere applicazione

dall'anno successivo a quello in cui,– a seguito di accertamento divenuto definitivo,

– viene meno taluna delle condizioni di cui al co. 54 ovverosi verifica taluna delle fattispecie indicate al co. 57

– a prescindere dall’ammontare dei ricavi/compensi

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SANZIONE MAGGIORATA• In caso di infedele indicazione, da parte dei

contribuenti, dei dati attestanti i requisiti ele condizioni di cui ai co. 54 e 57 chedeterminano la cessazione del regimeprevisto dai co. da 54 a 89, nonché lecondizioni di cui al co. 65,– le misure delle sanzioni minime e massime

stabilite dal D.Lgs. 471/1997

–sono aumentate del 10%–se il maggiore reddito accertato

supera del 10% quello dichiarato87

Nuovo forfaitArt. 1, co. 54 a 89

– L. 190/2014

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CARICHI DI FAMIGLIA• Ai fini del riconoscimento delle detrazioni

per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12,co. 2, del TUIR– rileva anche il reddito determinato

forfettariamente

• Tale reddito forfettario non rileva ai finidel calcolo– delle detrazioni per lavoro dipendente di cui

all'art. 13 del TUIR88

Nuovo forfaitArt. 1, co. 54 a 89

– L. 190/2014

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Decorrenza & norme• Decorrenza: dal periodo

d’imposta successivo al31/12/2014

• Norme: il MEF e l’Agenzia delleentrate possono emanareprovvedimenti attuativi

89

Nuovo forfaitArt. 1, co. 54 a 89

– L. 190/2014

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Modifiche IRAP

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• Introduzione all’art. 11, D.Lgs. n. 446/97 delnuovo comma 4-octies:

– è riconosciuta la deduzione dal valore dellaproduzione IRAP della differenza tra

• il costo complessivo per il personale dipendentecon contratto a tempo indeterminato

• e le deduzioni di cui all’art. 11, commi:– 1, lett. a (premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali,

apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo),

– 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori),

– 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente)

– 4-quater (deduzione IRAP per incremento della baseoccupazionale)

91

MODIFICHE IRAPArt. 1, co. 20 - 25

L. 190/2014

Art. 11, co.4/octies - D.Lgs.

446/97

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• La novità, che comporta di fatto la deduzioneintegrale del costo del lavoro a tempoindeterminato, è applicabile:– dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile

ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia• dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da

bilancio, adottato),• dai lavoratori autonomi,• dai produttori agricoli / società agricole per ogni

lavoratore dipendente a tempo determinato che abbialavorato almeno 150 giornate e con contratto di durataalmeno triennale.

– Questa fattispecie è comunque subordinata all’autorizzazionedella Commissione UE.

– dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al31.12.2014

• 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente conl’anno solare 92

MODIFICHE IRAPArt. 1, co. 20 - 25

L. 190/2014

Art. 11, co.4/octies - D.Lgs.

446/97

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• Sono esclusi dalla fruizione dellanuova deduzione

– gli enti non commerciali

– che esercitano esclusivamente attivitàistituzionale,

• la cui base imponibile IRAP èdeterminata con il metodo retributivo

93

MODIFICHE IRAPArt. 1, co. 20 - 25

L. 190/2014

Art. 11, co.4/octies - D.Lgs.

446/97

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• Per effetto della novità descritta, è dispostoche

– l’IRAP riferita alla quota imponibile del costodel personale dipendente ed assimilato,

– deducibile dal reddito d’impresa,

– va considerata al netto, oltre che delle deduzioniex art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1,D.Lgs. n. 446/97,

– anche della nuova deduzione di cui al citato co.4-octies (costo del lavoro a tempo indeterminato).

94

MODIFICHE IRAPArt. 1, co. 20 - 25

L. 190/2014

Art. 11, co.4/octies - D.Lgs.

446/97

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CREDITO D’IMPOSTA PER SOGGETTI SENZADIPENDENTI

• In sede di approvazione è stato riconosciuto aisoggetti che determinano la base imponibile IRAP exartt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97,– che non si avvalgono di lavoratori dipendenti,– un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda.

• Il credito d’imposta, spettante a decorrere dal periodod’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014(2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’annosolare),– è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel

mod. F24– a decorrere dall’anno di presentazione della

corrispondente dichiarazione IRAP.

95

MODIFICHE IRAPArt. 1, co. 20 - 25

L. 190/2014

Art. 11, co.4/octies - D.Lgs.

446/97

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BLOCCO RIDUZIONE ALIQUOTE (GIÀ DAL 2014)• Sono abrogate le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014

che prevedevano– la riduzione delle aliquote IRAP dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal2014).

• Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermatenelle misure previgenti (ad esempio, 3,9% anziché 3,5%per la generalità dei soggetti).

• Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui al co. 2 dell’art. 2del DL 66/2014 che prevedeva il calcolo degli acconti colmetodo previsionale applicando le seguenti aliquote:– 3,75% (per la generalità dei soggetti),– 4% (per le imprese concessionarie),– 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni)– 1,80% (per le imprese agricole)

96

MODIFICHE IRAPArt. 1, co. 20 - 25

L. 190/2014

Art. 11, co.4/octies - D.Lgs.

446/97

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Interventinell’autotrasporto

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• In sede di approvazione è stato disposto che, adecorrere dall’1.1.2015,– il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul

gasolio per autotrazione

– a favore degli autotrasportatori di cui all’Elenco 2allegato alla Finanziaria 2014

– non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 oinferiore.

• A detto credito d’imposta inoltre non è applicabilefino al 2018 la riduzione del 15% prevista dallaFinanziaria 2014.– L’agevolazione in esame quindi può essere fruita dagli

autotrasportatori in misura integrale (100%) dal 2014 al2018. 98

Credito imposta autotrasportoArt. 1, co. 233 e

234 - L. 190/2014

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• È abrogato l’art. 7-bis relativo allascheda di trasporto e sono soppressitutti i riferimenti alla scheda ditrasporto contenuti nel medesimodecreto legislativo.

99

MODIFICHE D.LGS. 286/2005Art. 1, co. da 247 a251 - L. 190/2014

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• Con la sostituzione dei co. da 4 a 4-quinquiessono introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:

– soppressione dei c.d. “costi minimi”, per cui i prezzie le condizioni sono rimessi all’autonomianegoziale delle parti “tenuto conto dei principi diadeguatezza in materia di sicurezza stradale esociale”;

100

MODIFICHE DL 112/2008Art. 1, co. da 247 a251 - L. 190/2014

Segue

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• È prevista la responsabilità solidale delcommittente con il vettore nonché con ciascunodegli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 annodalla cessazione del contratto di trasporto, acorrispondere:– i trattamenti retributivi ai lavoratori;– i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli

enti competenti;

limitatamente alle prestazioni ricevute nel corsodel contratto di trasporto,

• Per le sanzioni risponde solo il responsabiledell’inadempimento– In caso di inadempimento più grave, la responsabilità è

estesa anche all’ambito fiscale e alle violazioni delCodice della strada;

101

MODIFICHE DL 112/2008Art. 1, co. da 247 a251 - L. 190/2014

Segue

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• la predetta responsabilità solidale può essereesclusa qualora il committente:– acquisisca il DURC del vettore (preliminarmente

ovvero al termine del contratto);

– accerti la regolarità via Internet utilizzando l’appositamodalità che sarà resa disponibile dall’Albo degliautotrasportatori;

• in caso di mancato rispetto del termine massimodi pagamento del corrispettivo relativo aicontratti di trasporto di merci su strada (60 giornidecorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso

accordo) è applicabile la sanzione pari al 10%dell’importo della fattura e comunque non inferiorea € 1.000;

102

MODIFICHE DL 112/2008Art. 1, co. da 247 a251 - L. 190/2014

Segue

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• Le nuove imprese che si iscrivono all’Albo degliautotrasportatori possono,

– limitatamente ai primi 2 anni di eserciziodell’attività,

– dimostrare il requisito della capacità finanziaria

– anche sotto forma di assicurazione diresponsabilità professionale.

Dal terzo anno è richiesta l’attestazione di unRevisore legale ovvero una fideiussione bancaria /assicurativa.

103

MODIFICHE DL 112/2008Art. 1, co. da 247 a251 - L. 190/2014

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ALTRI INTERVENTI

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Dichiarazione IVA

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

1. l’obbligo di presentazione della dichiarazioneIVA annuale:– in forma autonoma. Non è pertanto più consentita

l’inclusione della stessa nel mod. UNICO;

– entro il mese di febbraio di ogni anno;

2. l’abrogazione dell’obbligo di presentare lacomunicazione dati IVA.

Decorrenza:– dalla dichiarazione relativa all’IVA dovuta per il

2015• (decreto milleproroghe 2015: dal 2016, dich. IVA 2017)105

DICHIARAZIONE IVAArt. 1, co. 641 – L.

190/2014DPR 322/98

NB:

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ESTENSIONE REGIME IVA “ROTTAMI”

• Per effetto delle modifiche apportate all’art. 74,co. 7, DPR n. 633/72,

– anche le cessioni di bancali in legno (pallet)recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo

– sono assoggettate al regime IVA dei “rottami”.

• Di conseguenza le cessioni dei predetti beni

– sono assoggettate al reverse charge.

106

ROTTAMIArt. 1, co. 629,

lett. d) – L.190/2014

art. 74, co. 7,DPR n. 633/72

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ALIQUOTA IVA E-BOOK

• Prevista la riduzione dell'aliquota IVAper gli e-book (libri /periodici in formato

elettronico)

– che passa dal 22% al 4%

– in quanto sono considerati libri “tutte lepubblicazioni identificate da codice ISBN eveicolate attraverso qualsiasi supporto fisicoo tramite mezzi di comunicazioneelettronica.”

107

IVA e-bookArt. 1, co. 667L. 190/2014

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AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLET

• In sede di conversione è previsto che– alle cessioni di pellet

– l’aliquota IVA applicabile passa dal 10% al22% (n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72)

108

IVA pelletArt. 1, co. 771L. 190/2014

Tab. A – parte III – n.98 – DPR 633/1972

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• In sede di approvazione è stato modificato l’art.9, comma 2, lett. a), DL n. 83/2014 per cui laconcessione del credito d’imposta (c.d. “Bonusdigitalizzazione”) riconosciuto a favore degliesercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi èsubordinata:

– alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti;

– alla velocità di connessione, pari ad almeno 1megabit/s in download.

109

BONUS WI-FI ALBERGHIArt. 1, co. 149L. 190/2014

art. 9, co. 2, lett.a), DL n. 83/2014

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DEDUCIBILITÀ COSTI “BLACK LIST”

• Un apposito Decreto il MEF, in attesadell’emanazione della c.d. “white list”

– individuerà gli Stati “black list” conesclusivo riferimento “alla mancanza di unadeguato scambio di informazioni”

– ai fini della deducibilità dei costi e spese exart. 110, co. 10, TUIR

110

Costi black listArt. 1, co. 678L. 190/2014

art. 110, co. 10,Tuir

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TASSAZIONE UTILI ENTI NON COMMERCIALI

• Con la modifica dell’art. 4, co. 1, lett. q), D.Lgs. n.344/2003 contenente le disposizioni transitoriedella Riforma fiscale, è prevista

– la riduzione dal 95% al 22,26%

– dell’esenzione da tassazione degli utili percepitidagli enti non commerciali.

• Pertanto, gli utili dagli stessi percepiticoncorrono alla formazione del reddito nellamisura del 77,74%.

• Tale disposizione trova applicazione con riguardoagli utili “messi in distribuzione” dall’1.1.2014.111

Dividendi a no profitArt. 1, co. 655 e

656 – L. 190/2014

art. 4, co. 1, lett. q),D.Lgs. n. 344/2003

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CREDITO D’IMPOSTA

• In sede di conversione, in applicazione della predettadisposizione, per il periodo d'imposta in corso all’1.1.2014,– è stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta

– pari alla maggior IRES dovuta.

• Tale credito d’imposta:– va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta

successivo a quello in corso all’1.1.2014;

– non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP;

– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessipassivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5,TUIR;

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione “senza alcunaltro vincolo quantitativo”;

– va utilizzato nella misura di 1/3 a decorrere dall’1.1.2016,dall’1.1.2017 e dall’1.1.2018.

112

Dividendi a no profitArt. 1, co. 655 e

656 – L. 190/2014

art. 4, co. 1, lett. q),D.Lgs. n. 344/2003

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AUMENTO LIMITE TRACCIABILITÀ SOGGETTILEGGE N. 398/91

• È modificato l’art. 25, co. 5, L. 133/99, con– innalzamento del limite previsto per la tracciabilità dei

pagamenti / versamenti (da effettuarsi tramite c/cbancari o postali, carte di credito / bancomat, ecc.)

– per le società, associazioni ed altri enti sportividilettantistici

– che passa da € 516,46 a € 1.000

• L’inosservanza dell’obbligo comporta– la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/91– e l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex

art. 11, D.Lgs. n. 471/97 ad ogni operazioneirregolare.

113

Tracciabilitàincassi/pagamenti

Art. 1, co. 716L. 190/2014

art. 25, co. 5,L. 133/99

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SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONILAVORATORI IN MOBILITÀ

• È stato previsto a favore dei datori di lavoro chehanno assunto, fino al 31.12.2012, lavoratori:– iscritti nelle liste di mobilità;– licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti;

l’applicazione degli sgravi contributivi (ex L.

223/91) entro il limite massimo di risorse di €35.550.000.

• L’agevolazione consiste– nel versamento dell'aliquota contributiva pari al 10%– per un periodo di

• 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato• ovvero 12 mesi per quelli a tempo determinato. 114

Sgravi contributivi perassunzioni

Art. 1, co. 114L. 190/2014

Art. 8 e 25,L. 223/1991

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SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPOINDETERMINATO

• Al fine di promuovere una stabile occupazione, ai datoridi lavoro privati sono riconosciuti– sgravi contributivi per un periodo massimo di 36 mesi– per le nuove assunzioni a tempo indeterminato,– con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro

domestico.

• Lo sgravio:– opera per i contratti stipulati dall’1.1 al 31.12.2015;– consiste nell’esonero dei contributi previdenziali (esclusi

i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limitemassimo di € 8.060 annui;

– non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquotedi finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

115

Sgravi contributivi perassunzioni

Art. 1, co. da 118 a121 - L. 190/2014

Art. 8 e 25,L. 223/1991

Segue

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SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPOINDETERMINATO

• L’agevolazione non spetta:– relativamente ai lavoratori:

• “che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati atempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”;

• per i quali lo sgravio sia già stato usufruitorelativamente a precedenti assunzioni a tempoindeterminato;

– con riferimento a dipendenti che nei 3 mesiantecedenti l’1.1.2015 hanno già in essere con ilmedesimo datore di lavoro un contratto a tempoindeterminato.

116

Sgravi contributivi perassunzioni

Art. 1, co. da 118 a121 - L. 190/2014

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SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPOINDETERMINATO

• A seguito dell’introduzione del beneficio in esamesono soppressi, relativamente alle assunzionidecorrenti dal 2015, i benefici previsti dall’art. 8,co. 9, L. 407/90, in base al quale “in caso diassunzioni con contratto a tempo indeterminato dilavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesio sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamentostraordinario di integrazione salariale …”:– i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati

nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi;– è disposto l’esonero dai contributi previdenziali ed

assistenziali, per un periodo di 36 mesi, per le impreseoperanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.

117

Sgravi contributivi perassunzioni

Art. 1, co. da 118 a121 - L. 190/2014

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IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC)• È stato modificato,

– con decorrenza dal periodo d’imposta successivo aquello in corso al 2014 (2015 per i soggetti con periodod’imposta coincidente con l’anno solare),

– l’art. 167, TUIR, contenente la disciplina delle impresecontrollate aventi sede / residenza in Stati “blacklist” (c.d. “CFC”).

• In particolare, è stata disposta l’integrazione delco. 4 dell’art. 167, in base al quale si consideranoprivilegiati– i regimi fiscali di Stati / territori “in ragione del livello di

tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato inItalia, della mancanza di un adeguato scambio diinformazioni ovvero di altri criteri equivalenti”.

118

CFCArt. 1, co. 680 e

681 - L. 190/2014

art. 167,Tuir

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IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC)• Ora, viene precisato che

– è considerato “sensibilmente inferiore“– un livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello

applicato in Italia.

• In ogni caso sono considerati privilegiati i regimi fiscalispeciali (individuati da un prossimo Provvedimento)

– che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% diquello applicato in Italia,

– ancorché previsti da Stati che applicano un regime generale ditassazione non inferiore al 50% di quello italiano.

• Va evidenziato che la Finanziaria 2008 ha dispostol’abrogazione del citato co. 4 la cui efficacia è comunquesubordinata all’emanazione del Decreto di individuazionedegli Stati che consentono un adeguato scambio diinformazioni (c.d. “white list”).– Fino a tale momento rimangono applicabili le disposizioni in

vigore al 31.12.2007. 119

CFCArt. 1, co. 680 e

681 - L. 190/2014

art. 167,Tuir

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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO• Sono state “riscritte” le disposizioni in materia di

riconoscimento del credito d’imposta ex art. 3,DL 145/2013 a favore delle imprese cheinvestono in attività di ricerca e sviluppo.

• In particolare è stato modificato il periodo diriconoscimento del beneficio, (precedentemente

fissato al triennio 2014 – 2016). Il credito è orariconosciuto– per gli investimenti effettuati– dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019(generalmente quinquennio 2015 – 2019).

• Le modalità attuative dell’agevolazione in esamesaranno definite con un apposito DM. 120

Ricerca & sviluppoArt. 1, co. 35 – 36

L. 190/2014

Art. 3, DL145/2013

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SOGGETTI INTERESSATI

• Il beneficio in esame spetta a tutte leimprese indipendentemente:

– dalla forma giuridica (ditta individuale, società di

persone / di capitali, ecc.),

– dal settore economico in cui operano

– e dal regime contabile adottato.

• È stato eliminato il previgente limitemassimo di fatturato (€ 500 milioni).

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Art. 3, DL145/2013

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• Sono agevolabili le spese sostenute per leseguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalitàprincipale l’acquisizione di nuove conoscenze suifondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza laprevisione di applicazioni / utilizzazioni pratichedirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette adacquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine dimettere a punto nuovi prodotti, processi o serviziovvero di migliorare prodotti, processi o serviziesistenti o la creazione di componenti di sistemicomplessi, necessaria per la ricerca industriale, conl’esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);122

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L. 190/2014

Art. 3, DL145/2013

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• Sono agevolabili le spese sostenute per le seguentiattività di ricerca e sviluppo:c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione

di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti,piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attivitàanche quelle destinate alla:• definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a

nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l’elaborazione diprogetti, disegni, piani o altra documentazione purché non destinatia scopi commerciali;

• realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progettipilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (semprechéil prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione siatroppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazioneo convalida);

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi,purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioniindustriali o per finalità commerciali. 123

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L. 190/2014

Art. 3, DL145/2013

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SPESE AGEVOLABILI• Le spese per le quali è riconosciuto il credito d’imposta

in esame sono quelle relative a:a) personale altamente qualificato impiegato nell’attività di

ricerca e sviluppo;b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione /

utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, neilimiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui alDM 31.12.88, e comunque di costo unitario non inferiore a€ 2.000 (al netto IVA);

c) costi di ricerca svolta in collaborazione con Università eEnti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese lestart-up innovative;

d) competenze tecniche e privative industriali relative adun’invenzione industriale, biotecnologica o topografica diprodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetaleanche acquisite da fonti esterne.

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Art. 3, DL145/2013

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MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

• Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad unimporto massimo annuo di € 5 milioni (in

precedenza € 2,5 milioni):– in generale, nella misura del 25% (in precedenza 50%)

delle spese sostenute in eccedenza rispetto allamedia dei medesimi investimenti realizzati nei 3periodi d’imposta precedenti a quello in corso al31.12.2015.

• Il credito spetta nella misura del 50% per le spese di cui allecitate lett. a) e c);

– sempreché siano sostenute spese per attività diricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (inprecedenza € 50.000).

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Art. 3, DL145/2013

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CARATTERISTICHE DEL CREDITOD’IMPOSTA

• Il credito d’imposta:

– va indicato nel mod. UNICO;

– non è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP;

– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degliinteressi passivi e dei componenti negativi exartt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

– è utilizzabile esclusivamente incompensazione.

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Art. 3, DL145/2013

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CONTROLLO DEL CREDITO SPETTANTE• Saranno effettuati controlli sulla spettanza del credito

– sulla base della documentazione contabile, da allegare albilancio,

– rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale /Collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro deirevisori legali.

• Le imprese non soggette a revisione legale e prive delCollegio sindacale– devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore

legale / società di revisione.

• Le spese sostenute per l’attività di certificazione “sonoammissibili entro il limite massimo di € 5.000”.

• Qualora venga accertato l’indebito utilizzo del credito,l’Agenzia delle Entrate– recupera il relativo importo,– maggiorato di interessi e sanzioni.

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