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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LINEE OPERATIVE N. 1 Legge n. 3 del 27.1.2012 PER COMPOS Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

LINEE OPERATIVE N. 1

Legge n. 3 del 27.1.2012

PER COMPOS Commissione di studio

sulla composizione della crisi da sovraindebitamento

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LE PROCEDURE PER LA

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LINEE OPERATIVE N. 1

Legge n. 3 del 27.1.2012

Commissione di studio sulla composizione della crisi

da sovraindebitamento

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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 2

CONSIGLIO DELL’ORDINE Presidente:

Mirella Bompadre Vice Presidente:

Mario Spera Segretario:

Alessandro Nanni Tesoriere:

Ferdinando Lombardo Consiglieri:

Alberto Battistini Alessandro Bonazzi

Amedeo Cazzola Romano Conti Andrea Ferri Linda Furlan Mario Fuzzi

Marco Montefameglio Patrizia Preti

Roberto Rizzoli Marco Vinicio Susanna

COMMISSIONE DI STUDIO: Dott. Adolfo Barbieri Dott. Pierangelo Fino Dott. Antonio Versaci

Dott. Gilberto Battistini Avv. Andrea Guerra

ERATIVE N. 1

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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 3

e n. 3 del 27.1.2012S O M M A R I O

1. - PRESENTAZIONE DEL LAVORO 5

2. - PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 7

2.1. - La situazione di sovraindebitamento 7

2.2. - Le cause di inammissibilità alla procedura 7

3. - I SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA PROCEDURA 8

3.1. - La figura del debitore 8

3.1.1. - Legittimati ad accedere alla procedura 8 3.1.2. - Casistica 8 3.1.3. - La figura del consumatore 11 3.1.4. - Rapporto fra i legittimati e le procedure della L. n. 3/2012 12

3.2. - L’organismo di composizione della crisi e il professionista 12

4. - IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO E

DEL PIANO DEL CONSUMATORE 18

4.1. - Il contenuto dell’accordo 18

4.2. - Piano del consumatore 19

5. - LA PROCEDURA 20

5.1. - Premessa 20

5.2. - L’accordo da sovraindebitamento 21

5.2.1. - Fase del deposito 21 5.2.2. - Fase dell’apertura della procedura 22 5.2.3. - Fase della raccolta delle adesioni dei creditori 23 5.2.4. - Fase dell’omologazione dell’accordo 26 5.2.5. - Fase dell’esecuzione dell’accordo 28

5.3. - Il piano del consumatore 29

5.3.1. - Fase del deposito e dell’apertura della procedura 29

5.3.2. - Fase dell’omologazione 30

5.3.3. - Fase dell’esecuzione del piano 32

6. - LA FINE ANTICIPATA DELL’ACCORDO: ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE 32

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6.1. - Cause di annullamento 32

6.2. - Cause di risoluzione 33

7. - REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’MOLOGAZIONE DEL PIANO DEL

CONSUMATORE 33

8. - LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 34

8.1. - Premessa 34

8.2. - La fase di apertura 35

8.3. - La fase di accertamento e formazione del passivo 38

8.4. - Liquidazione dell’attivo 39

8.5. - Chiusura della procedura 40

9. - ESDEBITAZIONE 41

10. - SANZIONI PENALI 43

10.1. - Ipotesi di reato per il debitore 43

10.2. - Ipotesi di reato per l’OCC/professionista 44

11. - EFFETTI FISCALI 44

11.1. - Premessa 44

11.2. - Applicabilità della transazione fiscale 44

11.3. - Effetti fiscali sul debitore 45

11.4. - Effetti fiscali sul creditore 46

11.5. - Esdebitazione ed effetti fiscali 47

11.6. - L’imposizione indiretta negli accordi 47

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1. - PRESENTAZIONE DEL LAVORO La promulgazione della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e della successiva legge 17 dicembre 2012 n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, segna un’ulteriore importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva alcuna regolamentazione della cosiddetta insolvenza civile. Il legislatore ha inteso introdurre misure strutturali dedicate a soggetti non fallibili che, anche in dipendenza delle attuali emergenze economiche, vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l’opportunità, in presenza di determinate condizioni, di avere rimessi i propri debiti per ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente. Il debitore insolvente o il consumatore sovraindebitato che intendano tentare la sistemazione della propria situazione debitoria possono rivolgersi ad un organismo, appositamente istituito, di composizione della crisi (di seguito per semplicità solo OCC) o, in alternativa, al Tribunale territorialmente competente perché nomini un professionista o una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. oppure un notaio. In questa prima fase applicativa, in cui il regolamento attuativo dell’OCC ancora non è stato approvato, inevitabilmente diviene centrale la figura del professionista il quale è chiamato a svolgere attività per le quali è richiesta alta competenza ed anche particolare prudenza: alta competenza in quanto la normativa di riferimento è complessa anche per i numerosi richiami alle vigenti normative in materia concorsuale; particolare prudenza perché la stessa legge lo colloca in più circostanze al fianco del debitore (per esempio, quando deve consigliarlo per la formazione del piano da sottoporre al Tribunale o ai creditori) con il rischio di favorire il formarsi di circostanze di potenziale incompatibilità. Tali situazioni sono certamente da escludersi se viene correttamente interpretato il ruolo fondamentale che la stessa legge gli attribuisce di ausiliario del giudice, dotato della necessaria indipendenza, con l’obiettivo di raggiungere il componimento della crisi finanziaria del debitore/consumatore con formule e modalità operative che siano le più efficienti e convenienti per il ceto creditorio, sempre nel rispetto della legge e dei diritti del debitore.

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Le valutazioni discrezionali tecnico-economiche che necessariamente dovessero derivare dall’esercizio di queste nuove funzioni dovranno essere scevre da giudizi sulla persona e, senza deroghe, basate su circostanze di fatto provate o provabili, così da poter essere legittimamente utilizzate per le attestazioni o per la formazione dei piani di rientro del debitore. Negli intendimenti di questa Commissione il lavoro che si presenta dovrebbe fornire una guida per i colleghi che fossero chiamati a svolgere come professionista le funzioni dell’OCC a seguito di incarico ricevuto dal Tribunale oppure a svolgere attività di consulenza, sempre, in favore del debitore nella redazione e preparazione della proposta di accordo o del piano del consumatore. Questa stessa Commissione, peraltro, confida che il lavoro, oltreché riuscire utile, possa costituire la base da cui muovere per raccogliere successivi aggiornamenti normativi, giurisprudenziali, di interpretazione dottrinaria e di prassi nonché suggerimenti da parte dei colleghi. Ed è proprio a questo riguardo che si segnala ai Colleghi la possibilità di accedere, attraverso il sito dell’Ordine - area riservata - al Forum Telematici, Area Giudiziale, Composizione della crisi da sovraindebitamento e l’insolvente civile ove è possibile fornire segnalazioni e formulare proposte.

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2. - PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 2.1. - La situazione di sovraindebitamento L’art. 6, co. 1, della L. n. 3/2012 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla medesima legge, mentre il consumatore può proporre, oltre all’accordo appena indicato, anche un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente il medesimo contenuto dell’accordo da sovarindebitamento. Per accedere alle procedure previste dalla L. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell’art. 6, co. 2, s’intende:

1) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;

2) ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente. 2.2. - Le cause di inammissibilità alla procedura Oltre a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento (nei termini sopra definiti) per poter accedere alla procedura in commento è necessario che il debitore non incorra in particolari situazioni che la legge indica come cause di inammissibilità e, precisamente:

a) la soggezione ad altre procedure concorsuali diverse da quelle del Capo II della L. n. 3/2012;

b) il ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovraindebitamento;

c) aver in precedenza subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo omologato, o di revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore;

d) l’incompletezza della documentazione allegata, che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 8

3. - I SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA PROCEDURA 3.1. - La figura del debitore 3.1.1. - Legittimati ad accedere alla procedura

Legittimato a presentare il ricorso per l’accordo di sovraindebitamento è: 1. il debitore che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali di cui

all’art. 1 della L.F.; 2. l’imprenditore agricolo (art. 7, c. 2-bis); 3. la c.d start up innovativa (art. 31 del D.L. n. 179 del 18.10.2012)1.

E’ evidente la volontà del legislatore di intervenire esclusivamente in settori in cui non sia già previsto dall’ordinamento alcun procedimento collettivo di composizione dell’insolvenza, restando fuori dall’ambito applicativo della disciplina in commento tutti i soggetti per i quali la legge ha già compiutamente regolato la liquidazione ed il concorso dei creditori. Spetta dunque all’interprete individuare in negativo i soggetti che possono essere ammessi alla procedura fra quelli non assoggettabili alle procedure di cui alla Legge Fallimentare. 3.1.2. - Casistica

Viene qui di seguito formulata, senza alcuna pretesa di esaustività, una elencazione dei soggetti legittimati a richiedere l’accesso alla nuova procedura. Imprenditore commerciale sotto-soglia Ai sensi dell’art. 1, co. 2, L.F., sono esclusi dal fallimento gli imprenditori commerciali sotto-soglia, vale a dire sotto i seguenti parametri di riferimento:

- attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000; - ricavi lordi complessivi annui non superiori ad € 200.000; - debiti di ammontare non superiore ad € 500.000, compresi i debiti non

scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato. Imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000 Secondo l’art. 15, co. 9 della L.F., l’imprenditore sopra-soglia non può essere dichiarato fallito se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è inferiore ad euro 30.000. Tuttavia, sussistono dubbi che tale soggetto possa essere ammesso alla procedura di composizione della crisi, risultando comunque assoggettabile al fallimento nel corso del 1 La procedura si applica finché la start-up conserva tutti i requisiti previsti e, comunque, non oltre il periodo di 4 anni dalla costituzione.

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procedimento o anche dopo l’omologazione dell’accordo da sovraindebitamento qualora in un nuovo procedimento risultino debiti scaduti superiori a euro 30.000. In favore dell’ammissione alla procedura potrebbe militare però la previsione di cui all’art. 12, c. 5, secondo cui la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo da sovraindebitamento. Imprenditore cessato Gli imprenditori commerciali che hanno cessato l’attività ed hanno proceduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese non possono essere dichiarati falliti, ex art. 10 della L.F., decorso un anno da tale cancellazione. Tuttavia, non si può escludere che venga successivamente dichiarato il fallimento in quanto, ai sensi dell’art. 10, co. 2, della L.F., il creditore o il P.M. possono dimostrare che il momento di effettiva cessazione sia successivo a quello della formale cancellazione, facendo quindi ricadere nell’anno l’istanza di fallimento. In tal caso, sempre secondo l’art. 12, c. 5, la dichiarazione di fallimento risolve l’accordo con i creditori, anche se omologato. Socio illimitatamente responsabile Il socio illimitatamente responsabile di una società cessata da oltre un anno non è fallibile ex art. 10 della L.F.. Tale soggetto sembrerebbe legittimato ad accedere ai procedimenti in questione (destinati a riguardare ovviamente tutti i loro creditori, siano essi personali o sociali), dal momento che non può fallire in via autonoma (ma solo in estensione per effetto del fallimento della società), così come non può essere ammesso in proprio al concordato preventivo. Il socio illimitatamente responsabile che abbia sciolto il rapporto sociale da oltre un anno per morte, recesso, esclusione o cessione della quota sociale o che abbia perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata per operazioni di trasformazione, fusione o scissione non può essere dichiarato fallito ex art. 147, co. 2, della L.F., se sono state osservate le prescritte formalità e se l’insolvenza della società non attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Erede dell’imprenditore defunto Non sembrerebbe possibile che l’erede per il defunto possa presentare domanda di ammissione alla procedura, a ciò ostando l’applicazione in via analogica dell’art. 11 della L.F2..

2 La norma testualmente recita: “L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente. L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile”.

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Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi I professionisti intellettuali sono quelli il cui esercizio dell’attività è subordinato al superamento dell’esame di Stato di cui all’art. 33, c. 5, Cost. e all’iscrizione in un albo disciplinato da leggi speciali (ad es. avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, notai, medici, farmacisti, etc). Non sono qualificabili come imprenditori in quanto manca un’attività economica diretta alla produzione di servizi nell’accezione di cui all’art. 2082 c.c.. Gli artisti sono inquadrabili nei lavoratori autonomi dello spettacolo (ad es. attori, registi, scenografi, orchestrali, cantanti, annunciatori, etc) ed anch’essi non svolgono attività economica nell’accezione di cui all’art. 2082 c.c.. Rientrano nella categoria residuale degli altri lavoratori autonomi quei soggetti che esercitano attività c.d. libere, che non necessitano, per il relativo esercizio, del sostenimento di un esame di Stato. Società professionali ex L. 183/2011 La L. n. 183 del 12.11.2011 che consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate secondo i modelli societari delle società di lucro (di persone e di capitali e delle cooperative del codice civile), nulla dispone circa l’assoggettamento alle procedure concorsuali. Considerato che di attività strettamente professionale si tratta, si dovrebbe concludere per la non assoggettabilità alle procedure concorsuali (un’ulteriore conferma si potrebbe rinvenire nel fatto che anche la società di avvocati è esclusa dal fallimento ex art. 16, co. 3, del D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001). Associazioni professionali o studi professionali associati Le associazioni professionali non hanno soggettività giuridica, ma solo quella tributaria. Conseguentemente, in dottrina si ritiene che possano accedere alla procedura solamente con la sottoscrizione congiunta di tutti gli associati professionisti poiché il patrimonio delle associazioni professionali è regolato dalle norme sulla comunione, e quindi dovendo considerarsi gli associati sul lato attivo delle attività, quali comproprietari e contitolari nei beni e dei crediti dell’associazione mentre sul lato delle passività quali condebitori. Società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali Le società semplici sono dotate di soggettività giuridica e, pertanto, i creditori sociali si soddisfano in via diretta sul patrimonio della società, ed in via sussidiaria, solidale e illimitata sul patrimonio dei soci, in concorso con i creditori particolari di questi ultimi. Pertanto, la proposta ai creditori può essere sottoscritta dagli amministratori nel rispetto delle norme sulla rappresentanza e amministrazione

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delle società semplici, ma dovrà tener conto anche del patrimonio dei singoli soci professionisti. Enti privati non commerciali Sono soggetti che esercitano attività senza fine di lucro, e che hanno una rilevanza sociale potendosi occupare, fra le altre, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti etc. Tali soggetti, quando svolgono parzialmente attività commerciale, sono da ritenersi assoggettabili alle procedure concorsuali a condizione che superino i valori-soglia di cui all’art. 1, co. 2, della L.F.. Rientrano nella categoria in questione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- associazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.; - fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss, c.c.; - associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss, c.c.; - comitati ex art. 39 e ss, c.c.; - organizzazioni di volontariato ex L. n. 226/1991; - associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000; - organizzazioni non governative ex art. 28 L. n. 287/1991 e ex L. n.

383/2000; - associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991; - enti lirici ex D.Lgs. n. 367/1996; - ONLUS ex D.Lgs. n. 460/1997; - centri di formazione professionale ex L. n. 845/1978; - istituti di patronato ex L. n. 152/2001 e D.P.R. n. 1017/1986.

Enti pubblici Per espressa disposizione di legge sono esclusi dal fallimento. Non sembrerebbe applicabile la procedura da sovraindebitamento, essendo questi semmai soggetti a procedure concorsuali alternative quali la liquidazione coatta amministrativa, ovvero a disposizioni speciali riguardanti i singoli tipi di enti. 3.1.3. - La figura del consumatore

Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è il consumatore, inteso, per espressa previsione normativa, come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, lett. b).

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3.1.4. - Rapporto fra i legittimati e le procedure della L. n. 3/2012

Come rilevato, l’art. 6, c. 2, lett. b) definisce il consumatore come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Secondo la Relazione Illustrativa al D.L. n. 179 del 18.12.2012 da siffatta previsione ne consegue che, in presenza di masse debitorie composite, il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo da sovraindebitamento. In altre parole, se le sue passività sono composte sia da debiti per attività d’impresa/professionale, sia debiti diversi da questi, l’unica procedura a cui sarà ammesso è l’accordo da sovraindebitamento mentre sarà precluso il piano del consumatore. Da questo chiarimento contenuto nella Relazione Illustrativa ne deriva che: a) il consumatore può accedere alternativamente:

- al piano del consumatore (rif. norm. art. 6, secondo periodo: “il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8”);

- all’accordo da sovraindebitamento (rif. norm. art. 7, c. 1-bis: “fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento […]”);

- alla liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione” (rif. norm. art 14-ter: “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore […], può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”): l’esdebitazione è possibile solo se il debitore è una persona fisica (rif. norm. art. 14-terdecies: “il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui […]”).

b) Tutti gli altri soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi

professionisti, enti non commerciali, etc. che hanno debiti contratti nell’esercizio impresa e/o professione o debiti misti) possono accedere alternativamente:

- all’accordo da sovraindebitamento; - alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.

3.2. - L’organismo di composizione della crisi e il professionista La funzione dell’OCC è quella di favorire la composizione della crisi attraverso un complesso di attività ad esso devolute dalla legge sia in fase preliminare sia in fase

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successiva all’approvazione ed all’omologazione dell’accordo e del piano di ristrutturazione dei debiti3. Tanto premesso, l’OCC può essere costituito da:

- enti pubblici dotati di indipendenza e professionalità; - organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio; - segretariato sociale; - ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti

contabili e dei notai. La legge rimanda la definizione dei requisiti di indipendenza e professionalità degli OCC, le modalità di iscrizione nell’apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia nonché le modalità di determinazione dei compensi ad un regolamento del Ministero di Giustizia, regolamento che ad oggi non è stato ancora emanato. I compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti anche da un notaio, da un professionista o da una società di professionisti, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. (art. 15, co. 9). La previsione in commento è destinata ad operare non solo nella fase transitoria (in attesa dell’emanazione del Regolamento sugli OCC) ma anche a regime, vale a dire anche quando sarà emanato il citato Regolamento. In tal caso, il professionista (o la società di professionisti o il notaio) è nominato dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato, su istanza del debitore che chiede di voler accedere alla procedura. Per una bozza dell’istanza di nomina, dell’accettazione dell’incarico e della relativa Nota d’iscrizione a ruolo si vedano gli allegati 1, 2 e 3.

Una volta nominato, il professionista deve entrare in contatto con il debitore in un brevissimo lasso di tempo onde poter svolgere le funzioni ed i compiti di legge.

3 Si evidenzia che la normativa non indica a chi spetti il potere di nomina dell’OCC, e cioè se al debitore oppure al Tribunale. Vi sono tuttavia taluni elementi che farebbero propendere per la prima conclusione. Innanzitutto, l’art. 15, co. 9, nel prevedere che il ruolo dell’OCC può essere svolto anche da un professionista, da un notaio o da una società di professionisti, stabilisce espressamente che lo stesso sia nominato dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato: pertanto, il mancato richiamo alla nomina giudiziale per l’OCC, farebbe pensare ad una nomina diretta da parte del debitore. Inoltre, l’art. 161 (in tema di concordato preventivo), l’art. 182-bis (in tema di accordi di ristrutturazione) e l’art. 67, lett. d) (in tema di piani attestati di risanamento) della L.F., prevedono che il professionista attestatore sia designato dal debitore: considerato che anche l’OCC svolge una funzione simile a quella dell’attestatore nelle procedure menzionate, sembrerebbe naturale concludere che nella medesima direzione sia da interpretare la designazione dell’OCC.

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Tuttavia, potrebbe accadere che il debitore si renda irreperibile o non collabori fattivamente alla riuscita della procedura. In questo caso, pur in assenza di indicazioni normative, potrebbe essere opportuno che, riscontrata l’assenza di collaborazione, il professionista invii un invito a voler manifestare in un termine assegnato il permanere o meno del proprio interesse affinché ne possa riferire al Tribunale. Per un fac-simile si veda l’allegato 4.

L’art. 15 attribuisce, in via generale, all’OCC/professionista diversi compiti e funzioni:

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso;

- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;

- attesta la fattibilità del piano; - esegue le pubblicità richieste; - effettua le comunicazioni disposte dal giudice; - svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice; - svolge le funzioni del gestore, qualora il piano preveda l’affidamento del

patrimonio del debitore ad un gestore e sia nominato dal giudice.

Il co. 10 dell’art. 15 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti e delle attività previsti l’OCC/professionista può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche. Al fine di esercitare tale potere d’accesso, è necessaria una preventiva autorizzazione del Giudice su istanza dell’OCC/professionista (per un modello di richiesta di autorizzazione si rinvia all’allegato 5).

I dati personali acquisiti dall’OCC/professionista possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura, e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione4. Dell’avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Il legislatore attribuisce all’OCC/professionista una variegata e articolata serie di compiti: in alcuni casi a tutela dell’interesse del debitore, in altri a tutela dell’interesse dei creditori, in altri ancora a supporto dell’attività del giudice, che

4 I dati ai quali l’OCC/professionista ha accesso sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16.11.2004, n. 8, pubblicata nella G.U. n. 300 del 23.12.2004.

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secondo parte della dottrina potrebbero ingenerare situazioni di potenziale conflitto d’interesse. Tali ruoli sono astrattamente riconducibili sia a quelli del consulente legale e finanziario del debitore, sia a quelli di ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale, e dei creditori in particolare. I compiti e le funzioni enunciati in via generale dall’art. 15 trovano una più analitica descrizione nelle norme che disciplinano la procedura: nello specifico, a seconda delle diverse fasi della procedura, sono individuati i tempi e le modalità d’intervento dell’OCC/professionista. Di seguito si fornisce una breve descrizione degli stessi durante le varie fasi della procedura. FASE DEL DEPOSITO Assistenza nella predisposizione del piano di ristrutturazione del debito L’OCC/professionista svolge un ruolo d’ausilio per il debitore fin dall’inizio del procedimento, anche nella fase di redazione, predisposizione e presentazione del piano da sottoporre all’attenzione dei creditori, nonché nella necessaria predisposizione di tutta la documentazione di supporto, al fine di offrire un ausilio tecnico a soggetti che spesso potrebbero non avere risorse per provvedervi5. Comunicazioni L’OCC/professionista comunica la proposta all’agente della riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali contestualmente al deposito in Tribunale della proposta di accordo o, al massimo, entro 3 giorni dal deposito, indicando la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e la presenza di eventuali contenziosi pendenti. E’ possibile rinvenire un facs-simile di tale comunicazione nell’allegato 6. Attestazione del piano L’OCC/professionista accerta la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché attesta la fattibilità del piano. Nel caso di presentazione di una proposta di piano del consumatore, l’OCC/professionista è altresì tenuto a predisporre una specifica relazione il cui contenuto si evidenzia nella seguente tabella:

5 Come anticipato all’inizio del paragrafo, in questa fase l’OCC/professionista non necessariamente si sostituisce al consulente del debitore nella redazione e predisposizione del piano e della proposta, ma proprio perché è d’ausilio sembrerebbe svolgere una funzione di supporto e coordinamento costante con il consulente.

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Contenuto Relazione per il piano del consumatore

a) Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni

b) Indicazione dell’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

c) Indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni

d) Indicazione dell’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

e) Indicazione del giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria

FASE DELL’APERTURA In questa fase il Giudice fissa con decreto l’udienza di omologazione e con il medesimo provvedimento dispone una serie di attività che dovranno esser eseguite dall’OCC/professionista:

a) comunicazione ai creditori della proposta e del decreto almeno 40 giorni prima dell’udienza, alternativamente tramite: raccomandata; telegramma; telefax; posta elettronica certificata;

b) pubblicità della proposta e del decreto: nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese;

c) trascrizione del decreto presso gli uffici competenti ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;

d) divieto di azioni esecutive individuali. FASE DELL’OMOLOGAZIONE Raccolta del consenso dei creditori L’OCC/professionista riceve dai creditori una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno 10 giorni prima dell'udienza.

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Raggiunta la percentuale di consenso del 60% dei creditori, l’OCC/professionista trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento del quorum, allegando il testo dell'accordo. Nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione i creditori possono sollevare contestazioni; in tal caso, l’OCC/professionista successivamente trasmette al Giudice la relazione contenente le informazioni relative ai consensi espressi, allegando le eventuali contestazioni ricevute. Attestazione Infine, l’OCC/professionista rilascia al giudice un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, tenendo conto delle eventuali modificazioni intervenute successivamente al deposito della proposta e delle eventuali contestazioni. FASE DELL’ESECUZIONE Vigilanza L’OCC/professionista risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Nomina come liquidatore o gestore Se disposto dal Giudice, l’OCC/professionista svolge le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione. In caso di nomina di un liquidatore da parte del Giudice, inoltre, l’Organismo deve proporne la designazione ed ha il compito di sorvegliare l’operato di quest’ultimo e di riferire ai creditori. In allegato 7 è riportata una check-list di tutte le attività dell’OCC/professionista da eseguirsi nelle diverse fasi della procedura.

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4. - Il CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO E DEL PIANO DEL CONSUMATORE

4.1. - Il contenuto dell’accordo La legge rimette all’autonomia del debitore le scelte in ordine al contenuto dell’accordo e del piano del consumatore, che quindi, da un lato può essere il più vario, e dall’altro può avere come obiettivo, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, il salvataggio o la liquidazione dell’impresa. In ogni caso, la domanda di ammissione deve contenere un piano nel quale:

- sia assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.6 e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;

- sia prevista la sola dilazione di pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate, che devono in ogni caso essere pagati integralmente;

- può essere prevista la soddisfazione parziale dei crediti con diritto di prelazione, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;

- possa esser prevista la falcidia di tutti i crediti diversi da quelli impignorabili, ivi compresi quelli muniti di titolo di prelazione;

- il debitore può ristrutturare i debiti e soddisfare i creditori in qualsiasi modo e forma, anche con la cessione di cespiti o di crediti presenti o futuri;

- nell’ipotesi in cui il patrimonio del debitore non garantisca la fattibilità del piano, questi dovrà essere garantito da terzi che consentano la copertura della parte mancante all’attuazione dell’accordo;

6 La norma testualmente recita: “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge”.

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- in caso di continuazione dell’attività d’impresa, il debitore può prevedere una moratoria sino ad 1 anno dalla data dell’omologazione per i creditori muniti di titolo di prelazione, salvo che venga disposta la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;

- può esser fornita indicazione della volontà di far nominare dal tribunale un gestore della liquidazione dei beni presenti, che deve essere un professionista avente i requisiti di cui all’art. 28 della L.F.;

- siano indicate eventuali limitazioni alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, di pagamento elettronico a credito, all’accesso al mercato del credito a consumo.

L’art. 8, co. 3, stabilisce inoltre che la proposta può prevedere limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito, alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Infine, nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo, è necessario l’intervento di terzi i quali, al fine di conferire anche in garanzia, redditi o beni sufficienti per assicurare l’attuabilità dell’accordo debbono sottoscrivere la proposta.

4.2. - Piano del consumatore L’unica differenza nella predisposizione del piano del consumatore rispetto alla proposta di accordo da sovraindebitamento sta nella relazione particolareggiata dell’OCC/professionista, che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai

creditori; e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione

depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Questo piano non deve essere preventivamente approvato dai creditori.

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5. - LA PROCEDURA

5.1. - Premessa E’ bene rilevare che dopo l’intervento del D.L. n. 179/2012 la procedura ha conservato il nome originario di «accordo»: tale nome, però, non corrisponde più all’effettiva sostanza dell’istituto. Nel sistema originario, al centro della procedura si collocava l’accordo, appunto, fra debitore e creditori che (al pari degli accordi di ristrutturazione al quale il legislatore si era chiaramente ispirato) era e rimaneva a tutti gli effetti un vero e proprio accordo di diritto privato, frutto delle adesioni individuali dei singoli creditori ad una proposta contrattuale ed idoneo, secondo le regole generali, a vincolare solo i creditori che vi avessero aderito. Dopo l’introduzione del citato D.L. n. 179/2012, la procedura ha conservato un contenuto pattizio, ma con connotati analoghi a quelli del concordato preventivo. Infatti:

a) non tutti i creditori hanno diritto di esprimersi sulla proposta: ne sono privi i creditori privilegiati, salvo che rinunzino in tutto o in parte alla garanzia;

b) il silenzio dei creditori vale come assenso alla proposta; c) l’accordo si ritiene raggiunto, ai fini dell’omologazione, quando la

proposta consegua il consenso dei creditori che rappresentino la maggioranza, nella misura del 60%, dei crediti ammessi ad esprimersi sulla proposta (art. 11, co. 2);

d) l’accordo, una volta omologato, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e del decreto (art. 12, co. 3).

Conseguentemente, il termine accordo potrà comunque essere utilizzato nella consapevolezza che si tratta di una procedura appartenente al genere dei concordati e non a quello dei contratti7.

7 Da tale osservazione deriverebbe, fra l’altro, la tendenziale non applicabilità ad esso della disciplina generale dei contratti.

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Il procedimento si articola in cinque fasi: 1) fase del deposito della domanda e della proposta di accordo; 2) fase dell’apertura della procedura; 3) fase della raccolta delle adesioni dei singoli creditori; 4) fase dell’omologazione da parte del Tribunale; 5) fase dell’esecuzione dell’accordo.

5.2. - L’accordo da sovraindebitamento

5.2.1. - Fase del deposito

In questa fase il debitore deposita la proposta di accordo presso il Tribunale del luogo in cui ha la residenza o la sede principale. In concreto, si potrà prevedere che la proposta di accordo costituisca un allegato alla domanda di ammissione alla procedura da presentarsi presumibilmente in forma di ricorso. Per un esempio di domanda di ammissione si veda l’allegato 8. Insieme alla proposta (ed al piano) vanno depositati i seguenti documenti:

- elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; - elenco di tutti i beni del debitore; - elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque

anni; - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; - attestazione sulla fattibilità del piano (a cura dell’OCC/professionista); - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e

della sua famiglia; - indicazione della composizione del nucleo familiare; - certificato dello stato di famiglia; - scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione che ne attesta

la conformità all’originale, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa.

La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale e comunque non oltre 3 giorni, deve essere presentata a cura dell’OCC/professionista all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e deve contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

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Il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.. 5.2.2. - Fase dell’apertura della procedura

Verifiche preliminari Il Giudice accerta preliminarmente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, e 9. In questo contesto di verifiche potrebbe emergere la necessità che la proposta debba essere integrata o che sia necessario produrre nuovi documenti: in tal caso, il Giudice può concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per permettere tale adempimento. Se l’accertamento sui presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 si conclude positivamente, il Giudice fissa immediatamente con decreto l’udienza di omologazione dell’accordo. Tra il giorno del deposito e quello dell’udienza non devono decorrere più di 60 giorni. Comunicazione del decreto Il decreto di fissazione dell’udienza, che è possibile qualificare come provvedimento di ammissione alla procedura, viene comunicato, unitamente alla proposta del debitore, ai creditori da parte dell’OCC/professionista nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- forma della comunicazione: presso la residenza o la sede legale dei creditori alternativamente attraverso: telegramma; raccomandata con ricevuta di ritorno; telefax; posta elettronica certificata;

- termine: la comunicazione ai creditori deve avvenire almeno 40 giorni prima dell’udienza.

Contenuto del decreto Attraverso il citato decreto il Giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto che deve essere attuata a cura dell’OCC/professionista;

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b) qualora il debitore svolga attività di impresa, stabilisce la pubblicazione della proposta e del decreto nel Registro delle Imprese;

c) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’OCC/professionista presso gli uffici competenti;

d) dispone la c.d. inibitoria, ossia che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né esser acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore: la sospensione non opera per i titolari di crediti impignorabili.

Effetti del decreto Per quanto concerne gli effetti del decreto i commi 3-bis, 4 e 5 dell’art. 10 dispongono che:

• il decreto deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento; • a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il

debitore può compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione (senza autorizzazione da parte del giudice);

• per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice: in mancanza sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

• a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Al subprocedimento in questione si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.). Avverso i decreti del Giudice monocratico può essere proposto reclamo al tribunale in composizione collegiale; del Collegio non può far parte il Giudice che ha pronunciato tali decreti. 5.2.3. - Fase della raccolta delle adesioni dei creditori

Adesione alla proposta Come si è detto, la proposta del debitore è comunicata ai creditori (insieme al decreto del Giudice) a cura dell’OCC/professionista. A quest’ultimo i singoli creditori fanno pervenire, almeno 10 giorni prima dell’udienza di omologazione,

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dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta8. Anche in questo caso le adesioni devono pervenire alternativamente per:

telegramma; raccomandata con ricevuta di ritorno; telefax; posta elettronica certificata.

In mancanza di consenso espresso da parte dei creditori v’è la presunzione di legge che quest’ultimi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata (meccanismo del c.d. silenzio-assenso). Chi può esprimersi e chi è escluso Non tutti i creditori hanno diritto di esprimersi sulla proposta. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta. Gli stessi possono rinunciare in tutto o in parte al diritto di prelazione, ed in questo caso hanno diritto di esprimersi. Sono, in ogni caso, esclusi dal diritto di esprimersi sulla proposta:

- il coniuge del debitore; - i suoi parenti e affini fino al quarto grado; - i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della

proposta. Raggiungimento della percentuale L’accordo si ritiene raggiunto, ai fini dell’omologazione, quando la proposta consegua il consenso dei creditori che rappresentino la maggioranza, nella misura del 60%, dei crediti ammessi ad esprimersi sulla proposta (art. 11, co. 2). Se è raggiunto l’accordo con la maggioranza stabilita, l’OCC/professionista:

- trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale necessaria, allegando il testo dell’accordo;

8 Non c’è dunque nessun voto in senso proprio in un’apposita adunanza (come invece avviene nell’ambito del concordato preventivo): ci sono solo adesioni individuali ad una proposta.

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- riceve le eventuali contestazioni che i creditori possono sollevare nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione;

- trasmette al giudice, ai fini dell’omologazione, la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano9.

Mancato raggiungimento dell’accordo La legge nulla dice in ordine all’ipotesi che venga raggiunta una percentuale inferiore a quella prevista. In tale ipotesi sembrerebbe logico supporre che l’OCC/professionista debba riferirne immediatamente al Giudice, al quale spetterà provvedere, presumibilmente, con la revoca del decreto di ammissione. Modifiche alla proposta di accordo La legge in più punti prevede la possibilità di apportare modifiche alla proposta di accordo senza però disporne le modalità. E’ specificato solo che l’adesione dei creditori deve riguardare la proposta come eventualmente modificata (così espressamente l’art. 11, co. 1): il che, ovviamente, implica una preventiva comunicazione a tutti i creditori della eventuale modifica ed una reiterazione dell’adesione da parte dei creditori che dovessero aver già espresso il loro consenso (o, anche, il dissenso). Le eventuali contestazioni Quanto ai soggetti legittimati a sollevare contestazioni va rilevato che:

• ai sensi dell’art. 12, co. 1, secondo periodo, nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare eventuali contestazioni;

• ai sensi dell’art. 12, co. 2, in merito alla contestazione sulla convenienza si attribuisce esplicitamente la legittimazione ai creditori non aderenti all’accordo, ai creditori esclusi e a qualunque altro interessato.

In proposito, poiché la legittimazione è, di norma, riconosciuta in funzione dell’interesse (e, quindi, può spettare solo a chi abbia un interesse contrario all’omologazione), sembrerebbe logico ritenere che la regola posta dal co. 2 dell’art. 12 valga in realtà per tutte le contestazioni.

9 Tale attestazione definitiva si differenzia dalla attestazione da allegare alla proposta per il fatto che deve tenere conto sia di eventuali fatti sopravvenuti sia delle contestazioni dei creditori.

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Quanto al possibile oggetto delle contestazioni, la normativa stabilisce espressamente la sola contestazione sulla convenienza dell’accordo per i singoli creditori. In assenza di specificazioni, si dovrebbe poter concludere che le contestazioni possano riguardare anche tutti i profili, procedimentali e sostanziali, della vicenda quali a mero titolo esemplificativo:

- la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura; - la fattibilità del piano; - la quantificazione dei crediti; - la legittimazione al voto; - etc.

5.2.4. - Fase dell’omologazione dell’accordo

Nell’ambito di questa fase dev’essere preliminarmente richiamato l’art. 10, co. 3, secondo cui all’udienza (di omologazione) il Giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode dei creditori, dispone la revoca del decreto di ammissione alla procedura ed ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso nonché la cessazione di ogni altra pubblicità disposta. Tale disposizione sembrerebbe da intendersi nel senso che il giudice, prima di procedere all’accertamento dei presupposti dell’omologazione, deve verificare (presumibilmente su segnalazione dell’OCC/professionista o dei creditori) se siano state assunte dal debitore iniziative non autorizzate o compiuti atti in frode ai creditori. L’oggetto proprio del giudizio di omologazione va individuato nell’accertamento dell’esistenza dei presupposti e delle condizioni alle quali la legge subordina l’omologazione, vale a dire:

- il raggiungimento della percentuale del 60%; - la fattibilità del piano; - l’idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e

dei crediti fiscali di cui all’art. 7, co. 110. Inoltre, l’art. 12, co. 2, consente al singolo creditore dissenziente o escluso, come rilevato sopra (e addirittura ad ogni altro interessato) di contestare l’accordo sotto il profilo appunto della convenienza (c.d. cram down). In tale evenienza, il giudice concede l’omologazione dell’accordo se ritiene che il credito possa esser soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (procedura di liquidazione dei beni) disciplinata dalla medesima L. n. 3/2012. 10 Quelli indicati costituiscono l’oggetto, che può considerarsi necessario, dell’omologazione nel senso che il giudice deve comunque pronunziarsi su di esso pur se non siano proposte contestazioni e che resta sempre lo stesso, indipendentemente dalle contestazioni che tale oggetto potranno eventualmente arricchire.

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Il subprocedimento di omologazione – che si svolge anch’esso in camera di consiglio ed è disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. – si conclude con un provvedimento con cui il tribunale omologa oppure nega l’omologazione. Tale provvedimento deve essere comunicato e pubblicato nelle stesse forme previste per la comunicazione e pubblicazione del decreto di ammissione al procedimento. Contro di esso è possibile il reclamo al Tribunale in composizione collegiale. Ai sensi dell’art. 12, co. 3-bis l’omologazione deve intervenire nel termine di 6 mesi dalla presentazione della proposta11. Gli effetti dell’accordo omologato Il primo e più importante effetto dell’omologazione è quello di rendere efficace - e cioè vincolante - l’accordo, in tutte le sue articolazioni, sia nei confronti del debitore sia nei confronti di tutti i creditori (non importa se assenzienti o meno), anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di ammissione. L’accordo omologato è infatti obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di ammissione alla procedura. E’ previsto, inoltre, come altro effetto (art. 12, co. 3), che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano12: pertanto, il blocco dovrebbe estendersi – in via interpretativa – anche sui beni eventualmente conferiti da terzi, ai sensi dell’art. 8, co. 2.. La disposizione non precisa la durata del blocco: questo dovrebbe siginificare che esso, in principio, sarebbe destinato a permanere fino alla completa esecuzione del piano. Ed ancora, come ulteriore effetto, è previsto che sono inefficaci i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo.

Tabella riepilogativa degli effetti

Obbligatorietà dell’accordo

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori (assenzienti o meno) anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di ammissione alla procedura

11 In mancanza di specificazioni si pone il problema se il termine debba essere considerato perentorio o meno. 12 Il blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori anteriori cessa invece quando diventa definitivo il decreto di omologazione.

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Blocco delle azioni I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

Violazione dell’accordo Sono inefficaci i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo

5.2.5. - Fase dell’esecuzione dell’accordo

Nella fase dell’esecuzione dell’accordo omologato (disciplinata dall’art. 13) l’OCC/professionista:

• propone al giudice la nomina di un liquidatore (che deve avere i requisiti di cui all’art. 28 L.F.) se prevista nell’accordo o se necessaria in relazione all’utilizzazione, per il soddisfacimento dei creditori, di beni sottoposti a pignoramento;

• risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo; • vigila sull’esatto adempimento del medesimo, comunicando ai creditori

ogni eventuale irregolarità. Rimangono, invece, di competenza del giudice le seguenti funzioni:

- nominare e sostituire il liquidatore; - decidere sulle contestazioni che abbiano ad oggetto la violazione di diritti

soggettivi; - sospendere, con decreto motivato, l’esecuzione dell’accordo qualora

ricorrano gravi e giustificati motivi; - sentito il liquidatore, e verificata la conformità dell’atto dispositivo

all’accordo ed al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e degli altri crediti di cui all’art. 7, co. 1: autorizzare lo svincolo delle somme; ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle

iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli art. 10, co. 1 e 12-bis, co. 3 e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità (art. 13, co. 3)13.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 4-bis è previsto che i crediti sorti in occasione o in funzione dell’accordo sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con

13 Il riferimento alla cancellazione anche della trascrizione del decreto di ammissione e alla cessazione di ogni altra forma di pubblicità (che dovrebbe includere anche la pubblicazione nel Registro delle Imprese) consente di ritenere che questo provvedimento segni la fine della fase di esecuzione e, quindi, dell’intero procedimento, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 136, co. 3, L.F. in materia di concordato fallimentare. Pertanto il giudice, nell’ordinare la suddetta cancellazione, dovrebbe preliminarmente accertare la completa esecuzione dell’accordo medesimo.

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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 29

esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti14. Quando l’esecuzione dell’accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’OCC/professionista, può modificare la proposta. La norma sembra, comunque, ispirata dalla volontà del legislatore di permettere al debitore di tentare ancora una volta la strada dell’accordo, evitando, da un lato, la possibilità di risoluzione e, dall’altro, che si determini la causa di inammissibilità della nuova proposta ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. b)15. 5.3. - Il piano del consumatore 5.3.1. - Fase del deposito e dell’apertura della procedura

Il procedimento che si apre a seguito del deposito della proposta di piano del consumatore (regolato dall’art. 12-bis, co. 1 e 2) segue in massima parte la procedura prevista per l’accordo da sovraidebitamento. Anche in questo caso il Giudice deve preliminarmente accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, e 9, e può concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. A differenza invece di quanto si verifica nella procedura relativa all’accordo, il giudice provvede immediatamente a verificare l’assenza di atti in frode ai creditori. Se l’accertamento e la verifica si concludono positivamente, il giudice fissa immediatamente con decreto l’udienza di omologazione del piano. Di tale decreto (che si può qualificare come provvedimento di ammissione alla procedura) e della proposta del debitore il giudice dispone, a carico dell’OCC/professionista, la comunicazione a tutti i creditori. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’art. 9 e l’udienza non devono decorrere più di 60 giorni; e la comunicazione ai creditori deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza.

14 La disposizione – che ricorda l’art. 111 L.F. – sembrerebbe trovare applicazione solo nel caso in cui il procedimento preveda l’affidamento del patrimonio ad un liquidatore, per la liquidazione del medesimo e la distribuzione del ricavato fra i creditori. In tutti gli altri casi, i crediti sorti durante il procedimento, se opponibili ai creditori anteriori, debbono essere puramente e semplicemente soddisfatti per intero e alla scadenza. 15 Seppure non indicato espressamente, la proposta modificata dovrebbe ripercorrere tutto l’iter previsto, a partire dal deposito iniziale.

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Diversamente da quanto stabilisce l’art. 10 per il decreto di ammissione alla procedura di accordo, il co. 2 dell’art. 12-bis non prevede una sospensione generalizzata delle azioni esecutive. Il Giudice, infatti, dispone la sospension, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, degli specifici procedimenti di esecuzione forzata la cui prosecuzione, solamente se nelle more della convocazione dei creditori, possa pregiudicare la fattibilità del piano. 5.3.2. - Fase dell’omologazione Nella procedura relativa al piano del consumatore manca una fase in cui i creditori esprimono il loro consenso o dissenso sulla proposta poiché ai creditori è precluso di esprimersi in merito. Pertanto, la procedura s’incentra sull’omologazione e l’oggetto proprio di tale giudizio va individuato nell’accertamento:

- della fattibilità del piano; - della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e

dei crediti di cui all’art. 7, co. 1; - della meritevolezza del debitore.

Quanto al concetto di “meritevolezza” la legge stabilisce (art. 12-bis, co. 3) che essa sussiste quando è escluso che il consumatore:

a) ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

b) ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nell’udienza di omologazione i creditori possono formulare qualsiasi tipo di contestazione. Sebbene la legge menzioni espressamente solo le contestazioni in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, sembrerebbe logico ritenere che esse possano riguardare tutti i profili, procedimentali e sostanziali, della vicenda, dalla sussistenza dei presupposti per l’accesso al procedimento alla non fattibilità del piano. Anche nell’ambito della procedura del piano del consumatore la legge consente espressamente al singolo creditore (e addirittura ad ogni altro interessato) di contestare il piano sotto il profilo della convenienza, stabilendo che l’omologazione del piano è concessa se il credito possa essere soddisfatto

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dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla medesima L. n. 3/2012 (art. 12-bis, co. 4). Il subprocedimento di omologazione – che si svolge in camera di consiglio ed è disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. – si conclude con un provvedimento con cui il Giudice omologa oppure nega l’omologazione, e contro il quale è possibile proporre reclamo al tribunale in composizione collegiale. Il decreto di omologazione deve intervenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta. Il Giudice deve disporre idonee forme di pubblicità per tale decreto, che deve comunque essere trascritto a cura dell’OCC/professionista quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati. Con l’ordinanza di diniego di omologazione il Giudice dichiara anche l’inefficacia dell’eventuale provvedimento di sospensione di procedimenti esecutivi in corso, di cui al co. 2 dell’art. 12-bis. Ai sensi dell’art. 12-bis, co. 7, il decreto di omologazione deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento. Quanto agli effetti del piano omologato, l’art. 12-ter, co. 2, prevede che lo stesso sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologazione, restando peraltro impregiudicati i diritti di tali creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Inoltre, la normativa prevede:

- il divieto, per i creditori con causa o titolo anteriore, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquistare diritti di prelazione (art. 12-ter, co. 1)16;

- il blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori per causa o titolo posteriore al momento di cui sopra sui beni oggetto del piano (e quindi, dovrebbe ritenersi estesa anche sui beni eventualmente conferiti da terzi, ai sensi dell’art. 8, co. 2)17.

L’omologazione del piano del consumatore determina l’inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano medesimo

16 Con riguardo a tale effetto del decreto va rilevata la differenza (di non immediata comprensione) con la disciplina dell’accordo, in base alla quale, a seguito dell’omologazione, il blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori anteriori – disposto dal giudice ex art. 10, co. 2 – invece cessa. 17 La disposizione non precisa la durata del blocco: questo potrebbe far concludere che esso, in principio, sarebbe destinato a permanere fino alla completa esecuzione del piano.

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(art. 13, ult. co.): in questo caso, l’effettuazione di pagamenti non previsti dal piano comporta una sanzione penale, ai sensi dell’art. 16, lett. d). 5.3.3. - Fase dell’esecuzione del piano La fase dell’esecuzione del piano del consumatore è disciplinata dal medesimo art. 13, relativo alla procedura dell’accordo da sovraindebitamento. L’unica differenza che si coglie è nel co. 3, laddove si prevede che il Giudice, ricorrendo gravi e giustificati motivi, può sospendere gli atti di esecuzione: tale previsione è espressamente riferita solo all’accordo e non anche al piano del consumatore. Non sembrerebbero esservi ragioni per differenziare le due procedure, quindi, la differenza potrebbe dipendere da un mancato coordinamento del legislatore. 6. - LA FINE ANTICIPATA DELL’ACCORDO: ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE

6.1. - Cause di annullamento

L’ipotesi di annullamento dell’accordo è disciplinata dal co. 1 dell’art. 14: il tribunale agisce in tal senso, su istanza di qualsiasi creditore, nell’ipotesi in cui:

- sia stato dolosamente o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo;

- sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo; - siano state simulate dolosamente attività inesistenti18.

Il termine per proporre ricorso è di 6 mesi dalla scoperta della causa e, in ogni caso, non oltre 2 anni dall’ultimo adempimento previsto. Il procedimento si svolge secondo il rito camerale, con espressa previsione del contraddittorio davanti al Giudice. Una volta dichiarato l’annullamento cessano gli effetti dell’omologazione del piano, ed il conseguente venir meno degli effetti protettivi sul patrimonio del debitore.

18 Si evidenzia che gli elementi che determinano l’annullamento sono costituiti sia da quello soggettivo, della coscienza e della volontà di falsificazione da parte del debitore e che da quello oggettivo, dell’alterazione rappresentativa del passivo e/o dell’attivo del patrimonio del debitore.

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6.2. - Cause di risoluzione

La risoluzione dell’accordo può essere richiesta da qualsiasi creditore qualora:

- il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo; - le garanzie promesse non vengono costituite; - l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al

debitore.

Inoltre, qualora il debitore abbia nel frattempo acquisito le condizioni per essere assoggettato al fallimento, la sentenza pronunciata a suo carico risolve l'accordo.

Il ricorso per la risoluzione deve essere presentato entro 6 mesi dalla scoperta o entro il termine perentorio di 1 anno dalla data dell’ultimo adempimento previsto dall’accordo. Ugualmente, con la risoluzione vengono meno gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore e restano comunque integri i diritti acquisiti da terzi in buona fede. Anche questo procedimento si svolge secondo il rito camerale, con espressa previsione del contraddittorio davanti al Giudice.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'67 della L.F.. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'art. 111 della L.F..

7. - REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’MOLOGAZIONE DEL PIANO DEL

CONSUMATORE

L’articolo 14-bis e l’articolo 11, co. 5, disciplinano la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

L’art. 14-bis prevede che, in presenza di determinate ipotesi tassative, il Tribunale, su istanza di ogni creditore ed in contraddittorio con il consumatore, deve dichiarare la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano. Ciò avviene in questi casi:

• è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, ovvero sono state dolosamente simulate attività inesistenti. In questi casi il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e comunque entro due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano;

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• si è verificato un irregolare adempimento delle obbligazioni, mancata costituzione delle garanzie promesse e/o impossibile esecuzione del piano anche per ragioni non imputabili al consumatore. In questi casi il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano.

La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Il procedimento è camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. in quanto compatibili. L’altra causa di cessazione dell’accordo, prevista dall’art. 11, co. 5, riguarda l’ipotesi in cui l’accordo stesso è revocato di diritto:

• se il debitore non paga integralmente entro 90 giorni dalle scadenze previste i pagamenti dovuti all’Erario e agli Enti previdenziali;

• se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’art. 739 c.p.c.. 8. - LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 8.1. - Premessa La procedura di liquidazione del patrimonio, oltre ad essere un’alternativa all’accordo ed al piano del consumatore, è anche una trasformazione dei casi patologici di tali procedure nelle ipotesi di:

1. annullamento dell’accordo; 2. di cessazione degli effetti dell’omologazione; 3. revoca o risoluzione.

Con riguardo alla legittimazione attiva, le ipotesi disciplinate dalla legge sono:

• una prima prevista dall’art. 14-ter, e concerne la procedura di liquidazione aperta su richiesta del debitore stesso;

• una seconda ipotesi disciplinata dall’art.14-quater, che prevede la procedura di liquidazione aperta su richiesta di ciascun creditore nel caso di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano.

La conversione della procedura è disposta d’ufficio qualora il debitore non esegua integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste nell’accordo proposto, i pagamenti alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti previdenziali.

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La procedura è strutturata sul modello delle procedure concorsuali, in quanto:

• è fondata sullo spossessamento dei beni del debitore; • il patrimonio viene liquidato da parte di un organo della procedura che

amministra i beni; • accertamento delle passività attraverso specifica istanza di

partecipazione dei creditori. Si svolge secondo il seguente iter:

1. apertura della procedura con formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori (art. 14 quinquies-sexies della L. n. 3/2012);

2. l’accertamento del passivo (art. 14-septies della L. n. 3/2012); 3. la formazione del passivo (art. 14-octies della L. n. 3/2012); 4. la liquidazione dell’attivo (art. 14-novies della L. n. 3/2012).

8.2. - La fase di apertura Il debitore sovraindebitato può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni con un’istanza da depositare al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, co. 1 (ovvero il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, da intendersi quale Foro obbligatorio ai sensi del’art. 28 c.p.c.). Occorre allegare la seguente documentazione:

1. elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute; 2. l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche precisazioni sul

possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili. Con riferimento ai beni del debitore va precisato come tra i beni da indicare nell’inventario sono individuabili quelli attuali, gli accessori, le pertinenze e i frutti, nonché i beni sopravvenuti nei quattro anni dopo l’apertura della procedura. Ne sono invece esclusi: - i crediti impignorabili; - i frutti dell’usufrutto; - il fondo patrimoniale e i relativi frutti, salvo quanto previsto dall’art.

170 c.c.; 3. una relazione particolareggiata predisposta dall’OCC/professionista che

deve contenere: - l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza

impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

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- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; - l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati

dai creditori; - il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione

depositata dal consumatore a corredo della domanda; 4. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 5. certificato di stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell’art. 46 DPR n.

445/2000); 6. elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento suo e della sua

famiglia; 7. scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente alla dichiarazione

che ne attesti la conformità all’originale, qualora il debitore svolga attività di impresa.

L’OCC, entro 3 giorni dalla suddetta richiesta di relazione, ne da' notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (14-ter, co. 4). Nonostante il rinvio all'intero dell'art. 9, co. 2, ad opera dell'art.14-ter, co. 2, si ritiene non necessaria l'attestazione sulla fattibilità del piano, posto che nell'ambito della procedura di liquidazione non è previsto alcun piano di ristrutturazione dei debiti, mentre sarà cura del liquidatore successivamente nominato predisporre il programma di liquidazione. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione non consente di ricostruire completamente la situazione economica patrimoniale del debitore (14-ter c. 5).

Ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7, il deposito della domanda sospende il decorso degli interessi legali e convenzionali, sino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non sono garantiti da pegno, ipoteca o privilegio. In presenza di tutti i presupposti fissati dalla legge, il Giudice provvede ad emettere un decreto di apertura della liquidazione con il quale nomina un liquidatore (che va individuato in un professionista avente i requisiti fissati per la nomina di curatore) e dispone che sino al momento della definitiva omologazione, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 37

Si ritiene opportuno che il liquidatore debba effettuare i seguenti adempimenti:

- redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all’assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (all. 9 e 10);

- verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore; - richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono

altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti; - richiedere documento d’identità; - richiedere perizie o offerte ricevute sui beni richiedere carichi pendenti (in

caso di fatti penali rilevanti); - attivare il cassetto fiscale; - richiedere estratti di ruolo presso l’Agente per la riscossione dei tributi; - richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS,

INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali; - effettuare visure camerali; - effettuare la circolarizzazione ai debitori e creditori; - effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie effettuare visure presso il

P.R.A.; - esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni; - verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore istante; - verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del

debitore istante negli ultimi cinque anni; - accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, co.10, ad:

o anagrafe tributaria; o sistemi di informazioni creditizie; o centrali rischi; o altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale

informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D. Lgs. n. 141/2010. Una volta emesso il decreto di apertura della liquidazione, inizia la fase operativa, che, come prevede l’art. 14-quinquies, co. 4, della Legge, dura fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, e in ogni caso, per i 4 anni successivi al deposito della domanda. Il Giudice dispone idonea forma di pubblicità sia della domanda sia del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese, ed ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore. Il liquidatore deve, nel più breve tempo possibile, prendere visione del fascicolo, esaminare l’elenco dei creditori e l’inventario predisposto dall’OCC/professionista, per la successiva presa in consegna dei beni.

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In considerazione della natura di tale procedimento, che ha ad oggetto la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore, il Giudice può ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore. Contro il suddetto provvedimento sono legittimati a proporre reclamo al tribunale il debitore e i creditori, nel termine di 10 giorni dalla sua comunicazione o notifica rispettivamente se è stato dato nei confronti di una sola parte o di più parti (739 c.p.c.). Il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato non può far parte del Collegio e il decreto emesso in sede di reclamo, non è ulteriormente reclamabile, ma ricorribile in cassazione.

8.3. - La fase di accertamento e formazione del passivo

Il legislatore ha regolato l’accertamento del passivo con le stesse modalità previste per il fallimento. Il liquidatore comunica ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su immobili e cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore: che possono partecipare alla liquidazione, depositando presso la sede del

liquidatore o trasmettendo, tramite posta elettronica certificata e purché vi sia prova della relativa ricezione, le domande di partecipazione previste dall’art. 14-septies;

comunicare la data entro cui poter presentare le domande. Scaduto il termine entro il quale devono essere presentate le domande di partecipazione alla liquidazione, il liquidatore, dopo avere esaminato quelle che sono giunte, predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica al:

1. debitore; 2. creditore; 3. titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore,

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assegnando loro un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni attraverso posta elettronica certificata o con altri mezzi con cui vi sia la prova della ricezione del messaggio. In assenza di queste osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti. Quando sono formulate osservazioni ed il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’ultima osservazione predispone un altro progetto di stato passivo e lo comunica nuovamente alle parti, dando conto delle modifiche apportate, fissando ulteriormente termine di 15 giorni per consentire la replica da parte dei soggetti interessati. In presenza di contestazioni fondate non superabili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice, che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo. 8.4. - Liquidazione dell’attivo

Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, deve elaborare un programma che garantisce la ragionevole durata del procedimento, e viene depositato in Tribunale presso la cancelleria del Giudice e comunicato al debitore ed ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore. Ne consegue che la liquidazione e molto più libera ed elastica rispetto alle procedure fallimentari. Il liquidatore, qualora il debitore esercita un’attività d’impresa, può valutare la possibilità di continuare l’attività o comunque di prevedere un affitto dell’azienda o di rami della stessa, nonché una vendita in blocco dell’azienda o di rami di essa. Il Giudice può proporre delle modifiche al programma di liquidazione e il liquidatore ha il diritto di accoglierle e redigere un programma suppletivo, ovvero di rifiutarle. Non è prevista l’approvazione del programma anche se si può ritenere che lo stesso sia sottoposto al controllo da parte del Tribunale. Si ritiene comunque che l’approvazione sia necessaria per poter dichiarare la conformità degli atti dispositivi al programma, ed autorizzare successivamente le azioni previste dall’art. 14-novies, co. 3, di seguito elencate:

• autorizzare lo svincolo delle somme;

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• ordinare la cancellazione delle trascrizioni del pignoramento e delle iscrizioni relativi ai diritti di prelazione;

• ordinare la cancellazione di ogni altro vincolo compresa la trascrizione del decreto di cui all’art. 14-quinquies, co. 1;

• dichiarare la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. Il liquidatore è legittimato ad esercitare qualsiasi azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni ed il recupero dei crediti compresi nel patrimonio del debitore da liquidare. Prima del completamento delle operazioni, il liquidatore informa degli esiti delle procedure di vendita il debitore, i creditori, i titolari di diritti sui beni del debitore e il Giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il Giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Ai sensi dell’art. 14-undecies, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiscono oggetto della procedura di liquidazione, dedotte le spese sostenute dal debitore il cui patrimonio viene liquidato per l’acquisto e la conservazione dei beni e dei crediti medesimi. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione (art. 14-duodecies, co. 1). I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono prededucibili dalle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, con l’esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca per la parte destinata al pagamento dei crediti in tal modo garantiti. Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza con decreto lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. Sulla base dello svincolo disposto dal Giudice delle somme incassate dalla vendita dei beni e dall’incasso dei crediti, si procede al pagamento dei creditori pecuniari. 8.5. - Chiusura della procedura

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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 41

Concluse le operazioni di liquidazione dell’attivo, e prima del riparto, il Liquidatore presenta al Giudice il conto della gestione, per l’approvazione. Successivamente, il liquidatore deve provvedere ai seguenti adempimenti:

• deposita l’istanza per la liquidazione del compenso, da richiedere al Tribunale;

• effettua il riparo finale e le connesse operazioni; • deposita presso il Tribunale un’istanza in cui relaziona il Giudice sulle

attività svolte durante la procedura di Liquidazione; • chiede al Giudice di voler dichiarare la chiusura della procedura.

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima di quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, il Giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura. Il Liquidatore alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell’incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell’accesso all’anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all’art 15, c.10. Si ritiene opportuno ottenere l’autorizzazione del Giudice prima di procedere alla distruzione e comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 giorni dalla distruzione.

9. - ESDEBITAZIONE L’istituto, già applicato nel contesto fallimentare, rappresenta un giusto corollario del componimento della crisi dell’insolvente civile. A costui il legislatore consente la possibilità di rientrare nel tessuto economico del consumo, senza debiti pregressi, in presenza di precise condizioni sostanzialmente legate a meritevolezza ed onestà di comportamenti. Infatti, il debitore persona fisica, previa istanza da depositasi entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, può chiedere la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti, a condizione che:

1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 42

4. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16, L. n. 3/2012;

5. abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze ed alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

6. siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Si segnala la nuova disposizione, contenuta nell’art. 14 terdecies, riguardante il giudizio di meritevolezza del debitore, che subordina l’esdebitazione del debitore alla verifica di una condotta lavorativa attiva e volenterosa. L’esdebitazione del debitore è esclusa:

1. quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali e reddituali;

2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

L’esdebitazione non opera:

1. per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; 2. per i debiti da risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito

extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

3. per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento e di piano del debitore, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Amministrazione Fiscale, di nuovi elementi.

I creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. di fronte al Tribunale e del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il decreto.

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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 43

Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, anche se soddisfatti integralmente, se risulta:

• che esso e' stato concesso avendo il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;

• che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

10. - SANZIONI PENALI

10.1. - Ipotesi di reato per il debitore L’art. 16 dispone, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000 per il debitore che:

• per accedere alle procedure aumenta o diminuisce il passivo oppure sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo oppure dolosamente simula attività inesistenti;

• per accedere alle medesime procedure, produce documentazione contraffatta o alterata ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero la propria documentazione contabile;

• omette l’indicazione di beni nell’inventario; • effettua pagamenti in violazione del piano o dell’accordo; • dopo il deposito della proposta, e per tutta la durata della procedura,

aggrava la propria posizione debitoria; • intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo.

A differenza di quanto previsto per l’imprenditore e per le società, non vi sono, per il debitore/consumatore, libri o scritture contabili specificamente indicati dal codice civile o da altre norme di legge, che possano essere assunti a oggetto materiale del reato. Si deve ritenere che l’oggetto materiale del reato de quo debba individuarsi in qualsivoglia documento idoneo a fornire indicazione circa le posizioni debitorie o la situazione contabile del debitore/consumatore, dall’estratto conto bancario al contratto di finanziamento, ecc..

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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 44

10.2. - Ipotesi di reato per l’OCC/professionista Per i componenti dell’OCC ovvero per il professionista, è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 1.000 a euro 50.000 nei seguenti casi:

• false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo;

• false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati;

• false attestazioni in ordine alla fattibilità del piano; • danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un

atto del proprio ufficio. 11. - EFFETTI FISCALI

11.1. - Premessa Il tema degli aspetti fiscali della composizione della crisi da sovraindebitamento è caratterizzato dall’assenza di una specifica disciplina poiché né la L. n. 3/2012 né altre norme di natura fiscale prevedono uno specifico trattamento delle seguenti situazioni:

- la posizione dell’Erario rispetto all’accordo che il debitore propone ai creditori;

- la rilevanza impositiva della falcidia che risulti dall’accordo di ristrutturazione dei debiti nonché delle cessioni dei beni funzionali a sostenere l’accordo;

- le conseguenze fiscali per i creditori coinvolti dall’accordo; - le problematiche poste dal procedimento di esdebitazione; - la tassazione, ai fini dell’imposizione indiretta, degli atti compiuti nel

contesto dei procedimenti sopra descritti. 11.2. - Applicabilità della transazione fiscale Il Legislatore non ha richiamato l’istituto della transazione fiscale regolato dall’art. 182-ter della L.F., nonostante quest’ultimo rappresenti lo strumento che permette di interloquire con l’Erario in quelle procedure concordatarie e di ristrutturazione del debito alle quali, quella regolata nella L. n. 3/2012, risulta ispirata. Tuttavia, è bene evidenziare che l’art. 7, co. 1 riproduce taluni contenuti dell’art. 182-ter della L.F. laddove prevede che “in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse dell’Unione Europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle

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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 45

ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di pagamento” [sottolineatura aggiunta]. Un’altra previsione che riecheggia l’istituto in questione si rinviene nell’art. 11, co. 5, secondo cui l’accordo cessa di produrre i propri effetti qualora il debitore non esegua integralmente, entro 90 giorni, i pagamenti dovuti secondo il piano a favore delle amministrazioni pubbliche. Il che, con riferimento al pagamento dilazionato di debiti tributari, dovrebbe significare che, per ciascuna rata, il debitore avrà al massimo questo lasso temporale per eseguire il versamento, pena, altrimenti, la caducazione dell’accordo nel suo complesso. 11.3. - Effetti fiscali sul debitore Con riguardo alla posizione fiscale del debitore, due sembrerebbero gli aspetti principali da analizzare, vale a dire l’eventuale rilevanza reddituale:

- della falcidia dei debiti; - delle cessioni dei beni funzionali alla soddisfazione dei creditori.

Tali problematiche vanno affrontate distinguendo l’ipotesi in cui il debitore sovraindebitato sia un imprenditore commerciale (come tale soggetto all’applicazione del regime dei redditi di impresa) dalle quella del consumatore. Debitore titolare del reddito d’impresa In mancanza di espressa previsione normativa all’accordo da sovraindebitamento, sembrerebbe dubbia l’applicabilità delle seguenti norme del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (di seguito, solamente TUIR): - l’art. 88, co. 4, sulla irrilevanza delle sopravvenienze attive derivanti dalla

falcidia dei debiti; - l’art. 86, co. 5, sulla non imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione

dei beni in sede di concordato.

Debitore-consumatore In proposito, un’eventuale falcidia conseguente all’attuazione del procedimento di composizione della crisi sarebbe priva di rilevanza reddituale non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi testualmente disciplinate dal TUIR con riferimento alle singole categorie reddituali. Potrebbero, invece, mantenere una rilevanza reddituale le operazioni di dismissione di beni funzionali a sostenere il programma di sistemazione della crisi

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da sovraindebitamento: potrebbe, infatti, essere il caso delle cessioni di immobili infraquinquennali o di partecipazioni generatrici di capital gain. 11.4. - Effetti fiscali sul creditore Per quanto riguarda la componente reddituale costituita dalle perdite su crediti, in mancanza di una specifica norma di riferimento, non vi è certezza sulla deducibilità o meno di tale componente di reddito. Infatti, l’art. 101 del TUIR, fa espressamente riferimento alle perdite su crediti nei confronti di un debitore assoggettato a procedure concorsuali e potrebbero sorgere dubbi sul fatto che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento possa essere inquadrata fra le procedure concorsuali tradizionali. Inoltre, non va trascurato che quando il legislatore ha voluto estendere l’applicazione della deducibilità delle perdite su crediti derivanti da istituti idonei a risolvere la crisi d’impresa, lo ha fatto espressamente. Si pensi, infatti, agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex 182-bis della L.F., che, tramite il c. 5 dell’art. 33 del D.L. n. 83/201219, sono stati inclusi fra gli eventi che, al pari delle procedure concorsuali, consentono la deduzione immediata delle perdite su crediti a far data dal decreto di omologazione del Tribunale. Resta inteso che risulterebbe invece applicabile l’art. 101, co. 5, laddove prevede che le perdite su crediti sono deducibili “se risultano da elementi certi e precisi” ed in questo caso, il momento temporale cui ricondurre tale deducibilità sembrerebbe poter essere quello dell’omologazione dell’accordo. Per quanto riguarda l’Iva, valgono le medesime considerazioni sopra espresse, permanendo dubbi ed incertezze sull’applicabilità della previsione dell’art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972 che, come noto, permette l’emissione di una nota di accredito volta al recupero dell’imposta a suo tempo assolta in conseguenza del venir meno dell’operazione per mancato pagamento in tutto o in parte di quanto dovuto a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose. La problematica può riguardare anche l’individuazione del momento in cui la nota di credito può essere emessa che, peraltro, potrebbe essere risolto guardando alla interpretazione formatasi sullo stesso art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 rispetto alle

19 Tale disposizione normativa ha modificato l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che nella C.M. n. 8 del 13 marzo 2009 che riteneva non applicabile all’accordo di ristrutturazione dei debiti l’immediata deducibilità prevista per le procedure concorsuali dall’art. 101 del TUIR.

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fattispecie tradizionali. Alla luce della posizione dell’Amministrazione Finanziaria, la nota di credito può essere emessa solo quando risulti acclarata la infruttuosità e, quindi, si consegua la certezza del mancato incasso20. Pertanto, volendo assimilare le procedure in commento con quelle tradizionali del concordato e del fallimento si può concludere che la nota potrebbe essere emessa:

a) in caso di accordo a seguito del decreto di omologa dell’accordo stesso da parte del Tribunale;

b) in caso di liquidazione a seguito del decreto di chiusura di cui all’art. 14-novies, co. 5 della L. n. 3/2012.

11.5. - Esdebitazione ed effetti fiscali Rimane il problema di stabilire se, ed in che misura, l’esdebitazione investa anche i debiti tributari. Al riguardo, l’art. 14 terdecies, co. 3 lettera c) stabilisce che l’esdebitazione non opera “per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alla sezione prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”. Da ciò deriva che per i debiti tributari – per i quali non opera l’eccezione dell’art. 14-terdecies – che abbiano titolo o causa anteriore alla liquidazione può essere applicato l’istituto dell’esdebitazione. 11.6. - L’imposizione indiretta negli accordi L’ultima questione riguarda l’applicabilità dell’imposta di registro sui provvedimenti dell’autorità giudiziaria adottati nel contesto dei procedimenti di composizione della crisi di cui alla L. n. 3/2012. In proposito, vista la mancanza di specifiche disposizioni normative, si potrebbe ritenere applicabile la Risoluzione n. 27/E del 26.3.2012, nella quale l’Amministrazione Finanziaria, prendendo atto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto i decreti di omologa dei concordati riconducibili alle previsioni dell’art. 8, lettera g) della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. In tali casi, l’applicazione dell’imposta in misura fissa è giustificata dal fatto che con il decreto di omologa il Tribunale svolge soltanto una attività di controllo giudiziale 20 Circolare n. 77/E del 17 aprile 2000.

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Commissione di studio sulla composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 48

su atti ed attività che sono frutto dell’autonomia negoziale delle parti che hanno raggiunto l’accordo senza che si determini alcun trasferimento di beni o diritti né l’assunzione di obbligazioni. L’assoluta identità degli assetti propria degli istituti della L. n. 3/2012 dovrebbe allora far propendere per una applicazione anche a questi di una identica soluzione in tal senso.

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Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Pagina 49

APPENDICE Num. Rif. pagina relazione

1 Nota d’iscrizione a ruolo 13

2 Istanza per la nomina del professionista 13

3 Accettazione dell’incarico da parte del professionista 13

4 Diffida al debitore 14

5 Istanza per l’accesso all’anagrafe tributaria ed alle altre banche dati

14

6 Comunicazione della proposta agli enti fiscali 15

7 Check-list degli adempimenti dell’OCC/professionista 17

8 Domanda di ammissione alla procedura 21

9 Descrizione attività del debitore 37

10 Descrizione passività del debitore 37

11 Testo della legge n. 3 del 27.1.2012 -

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO 1

NOTA D’ISCRIZIONE A RUOLO

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1

TRIBUNALE ORDINARIO DI _______________

Affari Civili non contenziosi da trattarsi in Camera di Consiglio

Nota di iscrizione a ruolo o Nota di accompagnamento r Per il ricorrente SI CHIEDE L’ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PROCEDIMENTI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL SEGUENTE RICORSO / ISTANZA INTRODOTTO CON: r (1) Ricorso

PROMOSSO DA: …………………………………………………………………………………………………………….

CON L’AVV. ……………………………………………………………………………………………………………….

CONTRO

…………………………………………………………………………………………………………….

CON L’AVV. ………………………………………………………………………………………………

r Valore della controversia (1) ………………………………………………………

Importo del contributo unificato (1) (2) ……………………………………………

r Esenzione dal contributo unificato FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI (COLLEGIO - Codice e oggetto domanda: 4.71.401 Ricorso per la dichiarazione di fallimento e relativo reclamo (art. 6 e 22 del R.D. n. 267/1942) 4.71.402 Istanza per estensione di fallimento (art. 147 del R.D. n. 267/1942) 4.71.403 Accertamento dello stato di insolvenza nella Liquidazione coatta amministrativa o nella Amministrazione

straordinaria e relativo reclamo 4.71.410 Istanza di ammissione alla procedura di Amministrazione controllata (art 187 del R.D. n. 267/1942) e relativo

reclamo 4.71.411 Istanza di ammissione alla procedura di Concordato preventivo (art. 160 del R.D. n. 267/1942) 4.71.420 Conversione da fallimento in liquidazione coatta amministrativa 4.71.421 Conversione da fallimento in amministrazione straordinaria 4.71.422 Conversione da amministrazione straordinaria in fallimento 4.71.430 Procedimento di riabilitazione civile del fallito (art. 142 e ss., R.D. n. 267/1942) 4.71.999 Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali (1) Il Valore è determinato ai sensi dell’art. 9 Legge 23.12.1999 n. 488; (2) Allegare ricevuta di versamento.

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2

r RICORRENTE NATURA GIURIDICA (1) |..…|..…|….| ALTRE PARTI N._____(2) COGNOME NOME O DENOMINAZIONE ______________________________________________________ DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________ VIA O SEDE_________________________________________________________________________ CODICE FISCALE ____________________________________________________________________ COGNOME E NOME DEL PROCURATORE ________________________ TESSERA N. ___________________ ORDINE ________________________________ DOMICILIO ELETTO____________________________________________________________________ COGNOME E NOME DEL PROCURATORE ________________________ TESSERA N. ___________________ ORDINE ________________________________ r EVENTUALE PARTE RESISTENTE Natura Giuridica (1) |…..|…..|…..| altre parti n. ____ (2) COGNOME NOME O DENOMINAZIONE ______________________________________________________ DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________ VIA O SEDE_________________________________________________________________________ CODICE FISCALE ____________________________________________________________________ COGNOME E NOME DEL PROCURATORE ________________________ TESSERA N. ___________________ ORDINE ________________________________ DOMICILIO ELETTO____________________________________________________________________ COGNOME E NOME DEL PROCURATORE ________________________ TESSERA N. ___________________ ORDINE ________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1) Indicare uno dei seguenti codici che identifica la “Natura Giuridica” della parte: PFI = Persona Fisica PUM = Pubblico Ministero CON = Consorzio SOC = Società di capitali CND = Condominio ENP = Ente pubbl o pubb. Amm. SOP= Società di persone EDG = Ente di Gestione EIS = Ente religioso COP = Cooperativa ASS = Associazione PAS = Partito o Sindacato COM = Comitato OSE = Stato Est. O org. Intermin. 2)indicare soltanto il numero delle altre parti. I relativi dati vanno riportati negli allegati A (se attore, ricorrente ecc.), B (se convenuto, resistente ecc.).

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3

NOTE: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. DATA, ____________________ FIRMA _____________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO NUMERO R.G. ____________________ ____ DATA ISCRIZIONE ___________________ CODICE OGGETTO DELLA DOMANDA ____________________________________________ SI ASSEGNA ALLA SEZIONE _________________________________ DATA, _______________________________ IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ______________________________ IL PRESIDENTE DELLA ____________ SEZIONE DESIGNA IL GIUDICE: ----------------------------------------- ALLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA DATA _________________________ IL PRESIDENTE DI SEZIONE _________________________

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO 2

ISTANZA PER LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA

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1

TRIBUNALE CIVILE DI ................................................. Istanza per la nomina del professionista o del notaio1

ex art. 15, c. 9 L. 3/2012 Ill.mo Sig. Presidente, Il Sig. ..............................................................., nato a ............................................................, il ...................., C.F. ............................................................., residente in ................................................................................, Via .........................................................................., [oppure] rappresentato e difeso dall’Avv. ........................................................................... (C.F. ....................................; PEC .......................................................................................................................), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio ............................................................. in ..............................................., Via ..................................................................., con numero di fax ......................................, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

PREMESSO • che l’istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 L. 3/2012; • che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. n. 3/2012; • che è necessaria la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di

composizione della crisi; • che il c. 9 dell’art. 15 della L. 3/2012 prevede che “I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di

composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 R.D. 16.03.1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al c. 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del 40%”.

Tanto premesso, il sottoscritto ................................................................

CHIEDE la nomina di un professionista ai sensi dell’art. 15, c. 9 L. 3/2012 che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge. Con osservanza.

................................................................ ................................................................

(Luogo e data) (Firma)

PROCURA ALLE LITI

1 Si ricorda che unitamente alla domanda per la nomina del professionista vanno depositate alla Cancelleria della Volontaria giurisdizione la Nota di iscrizione a ruolo (con indicazione del codice n. 417999 Altre pratiche relative a procedure fallimentari), previo acquisto del contributo unificato da euro 85,00 e la Marca da bollo da euro 8,00.

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2

Il sottoscritto ................................, residente a ................................, delega l’Avv. ................................ a

rappresentarlo e difenderlo, nella presente procedura ed in qualsiasi sviluppo, grado e fase, anche di

opposizione, di appello o di esecuzione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato ivi

compresa quella di transigere, proporre domanda riconvenzionale, procedere ad integrazione del

contraddittorio e chiamata in causa di terzi a rilievo o a garanzia, fare ed accettare rinuncia agli atti nonché

farsi sostituire da altri procuratori, eleggendo domicilio in ..........................., via ........................ presso lo studio

dell’Avv. ........................

Società ______ Il legale rappresentante Per autentica Avv. ______

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO 3

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

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1

TRIBUNALE CIVILE DI ................................................. Accettazione del professionista nominato ex art 15 comma 9

OGGETTO : accettazione del professionista nominato ex art. 15 – COMMA 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da Sovraindebitamento). Giudice delegato: ____ Registro Procedura: n. ____ Debitore istante: _____ Il sottoscritto Dott. _______ con studio in ______, via ______ , nominato professionista ex art. 15, co. 9, della L. 3/2012 con provvedimento del ____ comunica di accettare l’incarico e ringrazia l’On.le Tribunale per la fiducia accordatagli. Con osservanza. Bologna lì _______

Il professionista designato (Dott. ______________)

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO 4

DIFFIDA AL DEBITORE

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Egr. Sig. ____________ (debitore)

OGGETTO : diffida al debitore

Giudice delegato: ____ Registro Procedura: n. ____ Debitore istante: _____

Il sottoscritto Dott. _______ con studio in ______, via ______ ,

premesso

- di essere stato nominato dal dott. ______ con provvedimento del ____ quale professionista ex art. 15, co. 9, della L. 3/2012 nella procedura in questione e di aver accettato l’incarico in data __________;

- di aver riscontrato che Lei non collabora fattivamente alla riuscita della procedura poiché [indicare motivi e/o fatti accaduti];

- [oppure] di aver riscontrato che dopo una prima fase collaborativa si è reso irreperibile, rifiutando

tanto premesso, il sottoscritto la diffida a prender contatto con il mio studio entro 10 giorni al fine di poter coordinarsi nella gestione della procedura di composizione della crisi. In caso contrario, sarò costretto a riferire al Giudice delegato che dichiarerà l’inammissibilità della domanda.

Con osservanza.

________ lì _______

Il professionista designato (Dott. ______________)

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO 5

ISTANZA PER L’ACCESSO ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA ED ALLE ALTRE BANCHE DATI

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1

TRIBUNALE CIVILE DI ................................................. Richiesta autorizzazione accesso banche dati ex art. 15 comma 10

OGGETTO: richiesta di autorizzazione all’accesso ai dati ex art. 15, co. 10, L. n. 3/2012 (Composizione crisi da Sovraindebitamento). Giudice delegato: ____ Registro Procedura: n. ____ Debitore istante: _____ Il sottoscritto Dott. ________ con studio in _________ –, nominato dalla S.V. professionista ex art. 15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2012 n. 3 con provvedimento in data , premesso che l’organismo di composizione della crisi deve verificare la veridicità dei dati contenuti nel piano del consumatore e nei documenti allegati ed attestare la fattibilità del piano stesso ai sensi dell’art. 15 comma 6 legge 27 gennaio 2012 n. 3;

CHIEDE

che la S.V. si compiaccia autorizzare lo scrivente all’accesso all’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrale rischi, alla centrale di allarme interbancaria, all’archivio informatizzato degli assegni e ad ogni altra banca dati, anche tributaria, compreso l’archivio centrale informatizzato, di cui all’art. 15, co. 10, L. 3/2012. Con osservanza, Bologna lì _____

Il professionista designato

(dott. ___________)

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO 6

COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA AGLI ENTI FISCALI

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Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ___ _________________ Equitalia _____

Agente per la riscossione per la provincia di __

Comune di ______

Ufficio tributi

OGGETTO : comunicazione ex art. 9 della L. n. 3 del 27.1.2012

Giudice delegato: ____ Registro Procedura: n. ____ Debitore istante: _____

Con la presente il sottoscritto Dott. _______ con studio in ______, via ______ , nominato professionista ex art. 15, co. 9, della L. 3/2012 con provvedimento del ____ nella procedura in questione, comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. n. 3 del 27.1.2012, la proposta di accordo presentata dal Sig. ______ con ricorso depositato il ___ presso il Tribunale di ________.

Sulla base dei dati e delle informazioni ottenute dal debitore, la posizione fiscale del medesimo e i contenziosi pendenti sembrerebbero essere i seguenti:

___________

___________

Con l’occasione si chiede di fornire adeguato riscontro circa la rispondenza dei dati sopra indicati con i vostri archivi.

Con osservanza.

________ lì _______

Il professionista designato (Dott. ______________)

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO 7

CHECK-LIST DEGLI ADEMPIMENTI DELL’OCC/PROFESIONISTA

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CHECK LIST ADEMPIMENTI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1

Nomina giudiziale

• Se l’OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 L.F.) oppure un notaio la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno (per analogia con L..F.) accettare la carica entro un termine congruo dalla conoscenza della nomina oppure nel termine che indicherà il GD nel proprio provvedimento di nomina.

• Nel caso di STP sarà necessario che l’incarico sia effettuato dal socio professionista (notariato Q.A.1).

• Non dovrebbe essere necessario il mandato e le norme antiriciclaggio perché di nomina giudiziale. • Tale nomina non pare oggetto di pubblicità. • Predisporre istanza al giudice in caso di abbandono della pratica tra la nomina (da parte del

tribunale) ed il deposito della domanda. Nomina da parte del debitore

• Se l’OCC è un soggetto iscritto nell’apposito registro la nomina avviene da parte del consumatore/debitore e potrebbe essere opportuno: - predisporre apposita lettera d’incarico - analogamente alle STP sarà necessario individuare il professionista con requisiti ex art. 28 L.F.

ADEMPIMENTI PER ACCESSO ALLA PROCEDURA

2

VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Requisiti soggettivi del debitore:

1) Imprenditore commerciale non assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all’art. 1 L.F. (Piccoli imprenditori art. 2083, enti non commerciali, lavoratori autonomi, associazioni fra professionisti)

2) Start up innovative art. 31 D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012 3) Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135

Requisiti oggettivi:

a) in situazione di sovraindebitamento (art. 6) b) Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento

previsto) una procedura disciplinata dalla L. n. 3/2012, vale a dire piano del consumatore, accordo da sovraindebitamento o liquidazione dei beni)

c) Non aver subito il debitore, per cause a lui imputabili, uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis)

d) Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale

3 Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del G.D. ai sensi del art 10, c. 3).

4 La norma non lo prevede ma valutare la possibilità di un fondo spese. 5 ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

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Assistere il debitore (la legge dispone “con l’ausilio di”) nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (art.7, c.1) e con il contenuto dell’art. 8 e gli allegati di cui all’art. 9, c. 2 e 3:

a) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi)

b) elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza)

c) elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e) attestazione sulla fattibilità del piano f) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia g) indicazione della composizione del nucleo familiare h) certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell’art 46 D.P.R. n. 445/2000) i) scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, se il debitore esercita attività d’impresa j) dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all’originale k) dichiarazione di eventuali redditi percepiti

6 redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all’assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (tipo art. 220 L.F.)

7 verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore

8

DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE AL DEBITORE

richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti

attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell’eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze) richiedere documenti d’identità; richiedere perizie o offerte ricevute sui beni; richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti) richiedere estratti di ruolo presso Equitalia

richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali effettuare richiesta precisazione credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore effettuare visure camerali effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie effettuare visure presso il P.R.A fare circolarizzazione creditori con comunicazione agli istituzionali esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari accedere, previa richiesta al Giudice ex dell'art. 15, c. 10, a:

a) anagrafe tributaria b) SIC (sistemi di informazioni creditizie) c) Centrali rischi d) Centrale di allarme interbancaria e) Archivio informatizzato degli assegni f) altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2,

D.Lgs. n. 141/2010

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Verificare la veridicità dei dati (art 15 c. 6) della Proposta attraverso un controllo delle attività e passività, ed in particolare:

A) Crediti tributari:

i. Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori ii. Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie

B) Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito stesso ai diretti interessati (anche mediante invito in tal senso direttamente formulato a cura dell’impresa) e successiva analisi delle risposte pervenute confrontandole con la documentazione in possesso del debitore

C) Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale

D) Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi anni. È inoltre opportuno accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15 c. 10, a: • anagrafe tributaria SIC (sistemi di informazioni creditizie) • Centrali rischi • Centrale di allarme interbancaria • Archivio informatizzato degli assegni • altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2,

D.Lgs. 141/2010

E) Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati.

F) Debiti tributari: verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione riservata accessibili on-line (per es. attivando il cosiddetto "cassetto fiscale", richiedendo estratti di ruolo presso Equitalia) del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie

9 Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (art. 9, c. 2 e art 15, c. 6, lett. a)

10 Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione di attestazione (art.7, c.1) in paragone alla alternativa della liquidazione dei beni

11

Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 L.F. (ex art. 13, c. 1): a) se è prevista la liquidazione di beni pignorati b) ovvero se il piano lo prevede

[Potrebbe essere sempre opportuna la previsione di un liquidatore in quanto lasciare l’esecuzione in mano al consumatore potrebbe comportare probabilmente maggior oneri in capo all’OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall’art 13].

Si ricorda che:

1) il liquidatore ex art 13 c.1 dispone in via esclusiva: • dei beni sottoposti a pignoramento • delle somme incassate

[Tale funzione può essere svolta dall’OCC se il GD lo dispone ex art 15 c. 8]

2) il gestore, nominato dal giudice, ex art 7 c. 1: • gestisce la liquidazione • custodisce il patrimonio del consumatore • distribuisce il ricavato ai creditori

[Sono 2 figure con requisiti ex art 28LF e per noi sono 2 figure diverse, con compiti distinti, e riconducibile anche ad un solo soggetto. Ogni altra funzione parrebbe demandata all’OCC proponente ex art 15 c. 5]

12 Il debitore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede principale (l’OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente)

13 Al fine del decorso dei termini di cui all’art 10 c. 1, in caso di assegnazione del termine di cui all’art 9, c. 3- ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi documenti

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14

Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:

a. all'agente della riscossione b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del

proponente ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’APERTURA DELLA PROCEDURA

15 • Il GD fissa l’udienza di omologa con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg.

dal deposito della documentazione (o delle integrazioni) (art. 10, c. 1) • Il termine dovrebbe considerarsi ordinatorio.

16

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECRETO DEL GD Comunicazioni

• Comunicare sia la proposta che il decreto ai creditori almeno 40 gg. prima dell’udienza per le votazioni (combinato disposto artt. 10 c. 1 e 11 c. 1)

• Tali comunicazioni dovranno essere alternativamente effettuate (ai sensi degli art. 10 c. 1 e 15 c. 7) a mezzo: a) posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle

imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso www.registroimprese.it) ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (di cui all’ art 6-bis del DL 179/12 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221)

b) telefax c) lettera raccomandata con ricevuta ritorno d) telegramma

Altri adempimenti (presumibilmente a carico dell’OCC) Il GD, con il decreto di cui all’art. 10 c.1, dispone/ordina:

a) una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto b) la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese, se il debitore esercita attività d’impresa c) che l’OCC provveda alla trascrizione del decreto in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi

anche nel caso di liquidatore ex art 13, c. 1 o gestore della liquidazione ex art 7, c. 1) di beni immobili o mobili registrati i. in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente

allegando una copia autentica; ii. in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA

la notifica avviene a mezzo PEC dell’OCC all’indirizzo PEC allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione)

[Tali trascrizioni saranno cancellate e le pubblicità cessate (il tutto presumibilmente a cura dell’OCC ex art 15, c. 7) su disposizione del GD all’udienza di omologa]

17

ADESIONE ALLA PROPOSTA • Almeno 10 giorni prima dell’udienza: OCC riceve espressioni di voto (attraverso ogni mezzo di

comunicazione previsto dall’art 11, c. 1) • Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso

• OCC verifica il raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art. 11 c. 2): - verificare creditori con diritto di voto - verificare eventuali voti da parte dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca (in tal caso si

ritiene che rinuncino alla prelazione)

OMOLOGAZIONE

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18

In caso di raggiungimento dell’accordo:

a) OCC trasmette con “sollecitudine” (la legge non specifica i tempi per tale adempimento) ai creditori: - una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto - il testo dell’accordo

b) Decorsi 10 giorni da quando i creditori hanno ricevuto la relazione l’OCC trasmette al Giudice:

- la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori consenzienti

- le eventuali contestazioni - l’attestazione definitiva sulla fattibilità del Piano

c) Pubblicare il decreto di omologa ai sensi dell’art. 12, c. 2, utilizzando tutte le forme di cui all’art. 10 c. 2. (Ai sensi dell’art. 12, c. 3-bis l’omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta art. 10, c. 1)

d) Chiedere con ricorso al Tribunale, ai sensi dell’art. 12, c. 4 e a seguito del generico richiamo dell’art. 15 c. 5, l’accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti dell’Erario di cui all’ art. 7, c. 1, terzo periodo

e) Proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 L.F. (ex art. 13 c. 1): • se è prevista la liquidazione di beni pignorati • ovvero se il piano lo prevede [N.B.: Potrebbe essere sempre opportuna la previsione di un liquidatore, in quanto lasciare l’esecuzione in mano al debitore comporterà probabilmente maggior oneri (non retribuiti) in capo all’OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall’art 13 c. 2.]

f) L’OCC ai sensi dell’art. 13, c. 2 e dell’art. 15, c. 5: - risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (sembrerebbe opportuno chidere

parere al GD con istanza) - vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul debitore che eseguirà il piano ovvero

su stesso, se l’esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione si ritiene essere affidata all’OCC proponente ex art 15 c. 5 ovvero sul liquidatore/gestore della liquidazione ove previsto]

- comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità - informa il Giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi - può richiedere al Giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi

g) Ai sensi dell’art. 13, c. 3 l’OCC proponente (per richiamo 15, c. 5)/debitore predisporrà ai sensi

dell’art 13, c. 3 istanza con cui richiedere al GD: - svincolo delle somme - cancellazione delle trascrizioni del pignoramento - cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art 10, c.1 - cancellazione dell’iscrizione titoli di prelazione - cessazione della pubblicità che il GD avrà disposto in sede di omologa [dovrebbe essere necessaria una copia autentica di tale autorizzazione/ordine così come copia autentica del decreto] La stessa istanza dovrà: - contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto) - contenere la verifica della conformità dell’atto dispositivo al piano - contenere la verifica puntuale del corretto pagamento: dei crediti impignorabili dell’Erario (art. 7, c. 1, terzo periodo)

- prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art 13, c. 4-bis prima degli altri In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni:

a) sospendere la procedura preparatoria b) trasmettere immediatamente gli atti al Giudice c) nel caso in cui il Giudice non pronunci il decreto di improcedibilità ma rimetta gli atti all’OCC,

quest’ultimo deve provvedere all’informativa dei creditori 19 ADEMPIMENTI FINALI

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- alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione

- comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO 8

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

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TRIBUNALE DI ______

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI

COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DA SOVRAINDEBITAMENTO (art. 6 ss. L. 3/2012)

Il sottoscritto sig. __________ nato a _______, residente in _______, cod.

fisc. ____________, P. IVA ____________, PEC ____________,

fax____________, rappresentato e difeso, come da procura in calce al

presente atto, dall’avv. ____________, cod. fisc. ____________, P. IVA

____________, PEC ____________, fax ____________, nel cui studio in

____________ elegge domicilio,

premesso che

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo un imprenditore di piccole

dimensioni, che svolge attività di ________;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di

composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n.

3;

- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non

rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze

originariamente pattuite,

- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: (i) aumento dei

costi di esercizio; (ii) diminuzione della clientela; (iii) crescente ritardo

negli incassi; (iv) nell’intervenuto fallimento di un cliente strategico, che

in buona parte ha contribuito all’asfissia finanziaria dell’attività; (v)

congiuntura economica non favorevole a livello generale;

- pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti

dell’art. 7 L. 3/2012, ha predisposto, con l’ausilio del dott. ________

quale Organismo di composizione della crisi, la proposta di accordo di

composizione della crisi da sovraindebitamento, allegata sub __;

- la composizione dei debiti, alla data del _______, è indicata nell’allegato

sub __, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi

importi;

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- in particolare: (i) i crediti nei confronti di _______, sono rappresentati da

______; (ii) i crediti privilegiati si riferiscono a _______; (iii) gli atti di

disposizione compiuti negli ultimi cinque anni si riferiscono a ______ e

sono quelli di cui al prospetto allegato sub __;

- il piano allegato sub __ è stato sottoposto ad attestazione da parte del

dott. ______ / Organismo di composizione delle crisi, con particolare

riferimento all’attuabilità e idoneità dello stesso ad assicurare il regolare

pagamento dei creditori estranei, e quest’ultimo rilascia l’attestazione in

data ______ come da allegato sub __;

- il piano prevede necessariamente, tra l’altro, la cessione atomistica dei

cespiti aziendali oggetto di valutazione peritale asseverata allegata sub

__, con stima del valore di realizzo pari ad euro ______, nonché la

cessione di crediti per euro ______ vantati verso _____;

- inoltre, ai fini dell’attuabilità in concreto del presente accordo, è previsto

il conferimento da parte di ______ del seguente bene ______ in garanzia,

ed il rilascio di una fideiussione da parte di ______ per la somma di euro

______;

- le spese correnti necessarie al sostentamento dell’istante e della sua

famiglia, composta da ulteriori tre persone, come da certificato dello

stato di famiglia che si allega sub __, ammontano a complessivi euro

______;

- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi sono quelle depositate sub __

alla presente, e gli estratti conto bancari, conformi all’originale e tenuti ai

sensi dell’art. 14, comma 10, L. 12 novembre 2011, n. 183, sono allegati

sub __;

tutto ciò premesso

il sig. ______, rappresentato e difeso ut supra, chiede che l’Ill.mo giudice

del Tribunale di ______, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi

per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da

sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia fissare udienza,

disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con

l’avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi

dell’art. 10, comma 3, L. 3/2012.

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Con osservanza.

Luogo ______, data ______ Firma ______

Si allega proposta di accordo e relativa documentazione.

* * * * *

Procura speciale

Il sottoscritto sig. ______, in qualità di titolare dell’omonima ditta

individuale, delega l’avvocato ______ del Foro di ______ a rappresentare e

difendere la società in ogni stato e grado del presente procedimento,

conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge ed eleggendo

domicilio presso il suo studio in ______, via ______.

Luogo______, data ______

Sig. ______

E’ autentica

Avv. ______

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO

9

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL DEBITORE

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Il sottoscritto … Nato a … il … Residente in via … comune …. (BO) consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti Enti/clienti risulta la seguente situazione creditoria: SI NO NR * Importo

Agenzia delle entrate Rimborsi Irpef Crediti per imposte varie Assicurazioni Risarcimento da sinistri Autoveicoli di proprietà

Banche Conto corrente bancario Carte credito prepagate

Debitori privati Parenti/ conoscenti

Depositi cauzionali Partecipazioni societarie

Clienti vari acquisto merci arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc.

Immobili di proprietà *Non ricordo

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO 10

DESCRIZIONE PASSIVITA’ DEL DEBITORE

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Pagina 1 di 3

Il sottoscritto … Nato a … il … Residente in via … comune …. (BO) consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti soggetti risulta la seguente situazione debitoria: Creditore SI NO NR * Importo

Agenzia delle entrate Debiti d’imposta Sanzioni tributarie Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente) Assicurazioni Premio assicurativo arretrato Diritti di regresso

Avvocati

Banche Conto corrente bancario Fidi, crediti, prestiti Carta bancomat o carta di credito Fideiussioni Mutui

Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti) Figli Ex- moglie/marito

Case editrici

Cause pendenti (esistenza)

Case editrici

Camera di commercio (diritto annuale)

Commercialisti e fiscalisti

Creditori privati Parenti/ conoscenti

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Pagina 2 di 3

Datori di lavoro Anticipo sullo stipendio Mutuo aziendale

Ditta di vendita per corrispondenza, vendita su catalogo

Fideiussore

Fideiussori

Fornitori vari acquisto merci arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc.

INPS

Medici ad es. dentista

Mutue sanitarie Integrative ad es. C.a.m.p.a

Locatori Affitto arretrato appartamento attuale Affitto arretrato appartamento precedente Spese condominiali

Ospedali Ticket

Polizia stradale Sanzioni-ammende

Comuni Bollo auto IMU Retta per la scuola materna Tasse per le acque di scarico Tassa rifiuti

Servizio di riscossione Imposte Tasse Diritti Sanzioni

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Pagina 3 di 3

Società finanziarie Prestiti Carte di credito Società di leasing

Telefono Telefono fisso Cellulare Spese internet

Televisione Canone annuo Rai Società di televisione via cavo (ad es. Sky)

Tribunale Sanzioni Spese giudiziali

Varie Commercio al minuto Centro fitness INAIL Fornitori vari Mobilificio Mediazione con il partner Risarcimento danni Videoteche E simili *Non ricordo

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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

ALLEGATO 11

TESTO DELLA LEGGE N. 3 DEL 27.1.2012

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CAPO II Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

Sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

§ 1 Disposizioni generali

Art. 6 Finalità e definizioni In vigore dal 19 dicembre 2012 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8. 2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Art. 7 Presupposti di ammissibilità In vigore dal 19 dicembre 2012 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice. 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. 2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e

patrimoniale. 2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. Art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore In vigore dal 20 ottobre 2012 1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

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2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. 4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Art. 9 Deposito della proposta In vigore dal 20 ottobre 2012 1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale. 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della

proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. 3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. 3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

§ 2 Accordo di composizione della crisi

Art. 10 Procedimento In vigore dal 20 ottobre 2012 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati

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diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. 3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. 4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Art. 11 Raggiungimento dell'accordo In vigore dal 20 ottobre 2012 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. 2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. 4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. 5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato. Art. 12 Omologazione dell'accordo In vigore dal 19 dicembre 2012 1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. 3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

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4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

§ 3 Piano del consumatore

Art. 12-bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore In vigore dal 20 ottobre 2012 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. 2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. 3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo. 5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo. 6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. 7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. Art. 12-ter Effetti dell'omologazione del piano del consumatore In vigore dal 20 ottobre 2012 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. 2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. 3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. 4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore In vigore dal 19 dicembre 2012

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1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. 4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3. 4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione. Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo In vigore dal 20 ottobre 2012 1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. 1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. 2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. 3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Art. 14-bis Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore In vigore dal 19 dicembre 2012 1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. 2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. 3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

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4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 6. Si applica l'articolo 14, comma 5.

Sezione seconda Liquidazione del patrimonio

Art. 14-ter Liquidazione dei beni In vigore dal 19 dicembre 2012 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. 3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. 6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore

guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi,

salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. Art. 14-quater Conversione della procedura di composizione in liquidazione In vigore dal 20 ottobre 2012 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore. Art. 14-quinquies Decreto di apertura della liquidazione In vigore dal 20 ottobre 2012 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

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2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un

professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto

pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b). 3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. Art. 14-sexies Inventario ed elenco dei creditori In vigore dal 20 ottobre 2012 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-septies Domanda di partecipazione alla liquidazione In vigore dal 20 ottobre 2012 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore; b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di

cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un

comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. 2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere. Art. 14-octies Formazione del passivo In vigore dal 20 ottobre 2012 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). 2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti. 3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1. 4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

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Art. 14-novies Liquidazione In vigore dal 19 dicembre 2012 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi. 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. 4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura. Art. 14-decies Azioni del liquidatore In vigore dal 20 ottobre 2012 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione. Art. 14-undecies Beni e crediti sopravvenuti In vigore dal 20 ottobre 2012 1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. Art. 14-duodecies Creditori posteriori In vigore dal 20 ottobre 2012 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Art. 14-terdecies Esdebitazione In vigore dal 20 ottobre 2012 1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

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b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto

alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. 3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed

amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni

prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto. 5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b); b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata

una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti. 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Sezione terza Disposizioni comuni

Art. 15 Organismi di composizione della crisi In vigore dal 19 dicembre 2012 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2. 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

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7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata. 8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione. 9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento. 10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. Art. 16 Sanzioni In vigore dal 20 ottobre 2012 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3; d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione

dell'accordo o del piano del consumatore; e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura,

aggrava la sua posizione debitoria; f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.