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Le operazioni intra ed extra CE
Le dichiarazioni d’intento
Relatrice: Dott.ssa Luisella Fontanella
CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE
Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunita' economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari,
anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere
sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
Art. 8, co.1, lett. a) e lett. b) del DPR 633/72
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NON IMPONIBILITA’ IVA Requisiti e formalità
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Esportazione diretta Art. 8, co.1, lett. a) del DPR 633/72 per le esportazioni fuori dal territorio comunitario curate dal cedente (o da terzi per suo conto)
Esportazione indiretta Art. 8, co.1, lett. b) del DPR 633/72 per le esportazioni fuori dal territorio comunitario curate dal cessionario (o da terzi per suo conto)
Cessione a viaggiatori extra comunitari
Art. 38-quater del DPR 633/72 per le cessioni a soggetti extracomunitari di beni di valore complessivo superiore a € 154,94 destinati all’uso personale o familiare trasportati nei bagagli del viaggiatore
Cessioni verso S. Marino Art. 71 del DPR n. 633/72 e D.M. 24/12/1983
Cessioni di beni usati rientranti nel regime del margine
Art. 36 e ss del D.L.. n. 41/95 per la cessione di taluni beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e collezione
Regole e formalità
Nei primi due casi
non rileva lo status
(impresa o privato)
del cliente
Aspetto focale è, invece, la
fuori uscita del
bene ceduto dal territorio, non solo
dell’Italia, ma della
Comunità europea
Nel secondo caso quando cioè
l’esportazione avviene a cura del
destinatario (o tramite trasportatore
/spedizioniere incaricato), è altresì fondamentale che la medesima avvenga materialmente non oltre i 90 gg dalla
consegna dei beni e che entro i successivi 30 ritorni al fornitore
prova doganale dell’avvenuta esportazione
Nel primo caso
(esportazione
diretta) non è
previsto, invece, un
termine preciso entro il quale la
documentazione
doganale deve
tornare al fornitore
Va da sé che più tempo passa dalla
consegna più
aumenta il rischio
di contestazioni (per mancata applicazi
one dell’Iva)
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L’art. 8 subordina espressamente il trattamento agevolato (la non imponibilità) alla sussistenza della prova doganale.
Tradizionalmente, nel caso di esportazione diretta (art. 8/a), tale prova è rappresentata dalla bolletta doganale (esemplare 3 del D.A.U.) munita del cd. “visto uscire” apposto (sul retro) dalla Dogana di uscita3,
Per l’ipotesi di esportazione indiretta (art. 8/b) la prova è rappresentata dal visto apposto direttamente su un esemplare della fattura sempre dalla Dogana di uscita (cfr. C.M. 35/E del 13/02/1997).
Dal 01/07/2007 è entrato in funzione un sistema di informatizzazione del visto uscire (c.d. IVISTO) in attuazione del progetto comunitario A.E.S. (automated export system) ed E.C.S (export control system).
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Regole e formalità
Nel caso di esportazione indiretta, se l’effettiva
esportazione (uscita dei beni dalla Comunità) non avviene
entro i citati 90 gg, il fornitore ha la possibilità di
regolarizzare l’operazione assoggettandola ad Iva
(emettendo nota di addebito di sola Iva) e versando
l’imposta nei successivi 30, evitando così l’applicazione delle sanzioni (art. 7, co. 1,
D.Lgs n.471/97)
In mancanza, in caso di verifica,
l’operazione verrà assoggettata ad Iva oltre a sanzioni (dal
100% al 200% l’imposta)
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Regole e formalità
Cessione a viaggiatori extra UE
Possibilità alternative:
non applicare l’Iva fin dall’origine (ai sensi dell’art. 34-quater, comma 1), salva necessità di addebitare successivamente l’Iva (entro un mese) se il fornitore non riceve di ritorno, entro 4 mesi, un esemplare della fattura vistato dalla dogana (indicante anche gli estremi del passaporto del viaggiatore) dal quale risulti che i beni sono stati esportati entro 3 mesi dalla vendita
applicare in origine l’Iva (ai sensi dell’art. 34-quater, comma2), salvo successiva restituzione da parte del fornitore (tramite bonifico, con assegno, ecc)13 laddove l’esportazione risulti effettuata (entro 3 mesi dalla vendita) e comprovata dall’esemplare della fattura vistata dalla Dogana (indicante anche gli estremi del passaporto) che il viaggiatore dovrà restituire entro il 4° mese dalla vendita.
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IMPORTAZIONI L'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da paesi extra-U.E. costituisce una
operazione imponibile in Italia, secondo le normali regole che presiedono all'applicazione dell'I.V.A.
sulle operazioni imponibili interne
Per costituire importazioni tutte le operazioni devono comunque avere ad oggetto beni provenienti da territori esclusi dalla Comunità economica europea, introdotti in Italia; oppure beni originari di paesi o territori non compresi nel territorio della comunità e che non siano già stati immessi in libera pratica in altro paese della Comunità , introdotti in Italia
Artt. 67, 68, 69, 70 D.P.R. 26.10.1972 n. 633
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TIPOLOGIE DI IMPORTAZIONE
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Immissione in libera pratica
Costituiscono importazioni le operazioni di immissione in libera pratica, che consistono nell'espletamento di tutte le formalità doganali e nell'assolvimento dei relativi dazi doganali. - Tuttavia è prevista la sospensione della riscossione dell'I.V.A. nel caso in cui si tratti di beni destinati ad un altro Stato della U.E..
Operazioni di Perfeziona- mento attivo
Costituiscono importazioni le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'art. 2, lett. b), del regolamento C.E.E. n. 1999/85 del Consiglio del 16.07.1985. Temporanea importazione - Tuttavia l'introduzione nel territorio dello Stato di beni non comunitari destinati a essere riesportati dopo aver subito processi di lavorazione, trasformazione e altri, può essere effettuata secondo la procedura della temporanea importazione. In tal modo si evita la corresponsione tanto dell'I.V.A. quanto dei dazi doganali.
Reintroduzione
Costituiscono importazioni le operazioni di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori dalla U.E.
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Ammissione temporanea
Costituiscono importazioni le operazioni di ammissione temporanea nel territorio dello Stato di beni indicati nel codice doganale comunitario destinati ad essere riesportati senza aver subito modifiche, se si esclude il deprezzamento normale degli stessi. Le operazioni di ammissione temporanea costituiscono importazioni a condizione che i beni oggetto di ammissione non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione.
Immissione in consumo
Costituiscono importazioni le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, delle isole Canarie e dai Dipartimenti francese d'oltremare
Reimportazione Costituiscono importazioni le operazioni di reimportazione a scarico di temporanea esportazione di beni comunitari che, al di fuori del territorio U.E., hanno formato oggetto delle seguenti operazioni: . perfezionamento passivo; . riparazione gratuita per obblighi di garanzia o difetti di fabbricazione; . destinazione al traffico internazionale di veicoli contenitori, recipienti, strumenti, apparecchi, attrezzi, macchine, prodotti, materiali di ogni genere e di bestiame
le importazioni dei beni indicati nel c. 1, lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonché nel c. 2, dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni ivi stabilite;
le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonché le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72;
la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale ;
. l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione , studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 08.12.1970, n. 966
le importazioni di paste alimentari, pane, biscotto di mare e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta, di latte fresco, non concentrato nè zuccherato destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.
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IMPORTAZIONI NON SOGGETTE AD IVA
Aliquota
L'imposta è applicata con l'aliquota stabilita dall'art. 16 D.P.R. 633/1972
L’IVA è generalmente accertata, liquidata e riscossa in Dogana, per ciascuna operazione
di importazione
Base imponibile
La base imponibile è costituita dal valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, ossia, in linea generale, dal prezzo contrattuale indicato in fattura.
Si devono aggiungere: i diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’IVA; le spese di inoltro fino al luogo di destinazione
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DETERMINAZIONE DELL’ IMPOSTA
Beni oggetto di più cessioni Per i beni che, prima dello sdoganamento, hanno formato oggetto nel territorio dello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione Supporti informatici Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti Reimportazione Per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione, la detrazione di cui agli artt. 207 e 208 e l'esenzione di cui all'art. 209 del D.P.R. 23.11.1973 n. 43 si applicano, ai fini I.V.A., solo se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità
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DETERMINAZIONE DELL’ IMPOSTA casi particolari
Contabilità generale
Con la fattura estera l’operatore italiano rileva il costo di acquisto
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Contabilità iva
La Dogana rilascia un documento fiscale, chiamato “Bolletta doganale”, dalla quale risultano i costi sostenuti per l’importazione della merce (dazi, trasporto, ecc; ) e la relativa IVA che lo spedizioniere anticipa e fattura alla ditta importatrice.
ASPETTI CONTABILI
REGISTRO ACQUISTI
La bolletta doganale deve essere numerata in ordine progressivo e annotata nel registro acquisti
Il momento dal quale può essere portata in detrazione l’IVA relativa all’importazione coincide con la nascita dell’obbligazione doganale, corrispondente al momento dell’accettazione in Dogana
Controllare che la copia DAU riporti data di accettazione e timbro doganale
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REGISTRAZIONI IVA
REGISTRO VENDITE
Se l’IVA non è assolta in Dogana ma direttamente dall’importatore (reverse charge), la bolla doganale deve essere registrata, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, anche nel registro delle vendite (o corrispettivi).
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REGISTRAZIONI IVA
DICHIARAZIONE D’INTENTO
Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che
nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per
un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.
Le dichiarazioni sono emesse in duplice esemplare, numerate progressivamente per anno solare, annotate
entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana,
prima dell’effettuazione dell’operazione
D.P.R. 26.10.1972, n. 633
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Modulistica
Possono essere compilate in carta libera,
purché il contenuto sia
sostanzialmente conforme al
modello allegato al D.M.
6.12.1986; deve cioè
contenere tutti i dati richiesti dal modello,
anche se esposti in
forma diversa
La dichiarazione, inoltre, deve
essere sottoscritta
dall’emittente
Deve essere consegnata o
spedita al fornitore o
prestatore (o alla dogana in caso
di importazione) anteriormente
all’effettuazione dell’operazione
La dichiarazione deve essere emessa in
duplice esemplare: uno da consegnare
o spedire al fornitore; uno da conservare
Può essere spedita anche
negli ultimi mesi dell’anno precedente, se
si ha già conseguito lo
status di esportatore
abituale, con numerazione
progressiva che riparte da 1 sia
per il cliente esportatore
abituale sia per il fornitore che la protocolla in
ricezione
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VALI
La dichiarazione può essere
emessa:
per singola
operazione
(ordine di
acquisto o bolletta d’importazione)
per acquisti
nell’anno fino ad un
dato massimale di valore
per acquisti posti in essere dalla data di effetto della richiesta sino
aduna data che non può essere
successiva al 31.12 del
medesimo anno.
Precisazioni
Per l’utilizzo delle dichiarazioni d’intento in Dogana importazioni), è valida la sola prima ipotesi.
In ogni caso, la validità
della dichiarazio
ne non può mai andare oltre il 31.12
(R.M. n. 355235/19
85).
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Validità
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Modulistica
115 2012
01 2012
00223340556
Verdi S.p.a.
materie prime e/o prodotti finiti
8
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X 2 0 1 2 01 01 31 12
Rossi S.r.l.
1.01.2012
L’esportatore abituale emittente deve numerarle
progressivamente per anno di utilizzo del plafond e
registrarle entro il 15° giorno successivo all’emissione in apposito registro tenuto e
conservato a norma dell’art.39 del D.P.R.
633/1972 (in esenzione da bollo e senza obbligo di
vidimazione)
In alternativa, può effettuare le
annotazioni in apposita sezione del registro delle
fatture di vendita o nel registro dei
corrispettivi
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Numerazione e annotazione
Numerazione e annotazione
Il fornitore deve protocollare
progressivamente le dichiarazioni
d’intento ricevute ed
annotarle entro 15 giorni dal loro
ricevimento in apposito registro (in esenzione da
bollo e senza obbligo di
vidimazione)
Comunicarle esclusivamente in via telematica (direttamente o
tramite intermediari
abilitati) all’Agenzia delle
Entrate
Nel frontespizio si riportano i dati del
soggetto tenuto alla comunicazione (il
fornitore), il periodo di
riferimento (mese di ricevimento delle
dichiarazioni d’intento) ed i dati
dell’eventuale intermediario incaricato alla trasmissione telematica
Nel quadro DI andranno,
invece, indicati i dati risultanti
dalle dichiarazioni
d’intento ricevute
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COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL FORNITORE
REVOCA O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO
Può accadere che il cliente esportatore abituale, successivamente all’inoltro della dichiarazione d’intento, comunichi (per iscritto) variazioni alla stessa, ovvero, la revoca della medesima ad esempio per sopravvenuta incapienza del plafond disponibile
Di tale variazione/revoca dovranno essere fornite annotazioni, tanto da parte del cliente esportatore che del fornitore nei rispettivi registri delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute
Nella C.M. 26.09.2005, n. 41/E è stato confermato che nessuna comunicazione telematica va inviata da parte del fornitore all’Agenzia se il cliente revoca la precedente dichiarazione d’intento o ne riduce il massimale
Nel caso, invece, il medesimo cliente, successivamente alla revoca, invii una nuova dichiarazione d’intento, il fornitore dovrà adempiere inviando una nuova comunicazione telematica all’Agenzia
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REVOCA O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO
Coloro che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta
Non possono essere acquistati con dichiarazione d’intento fabbricati, aree fabbricabili e beni o servizi con IVA indetraibile.
Il fornitore, ricevuta tale dichiarazione, dovrà, entro il giorno 16 del mese successivo, inviare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (sono escluse da tale adempimento le Dogane)
Le sanzioni nel caso di omesso/ritardato invio della comunicazione oppure di invio con dati incompleti o inesatti (dal 100% al 200% l’imposta non addebitata oppure, da € 258 ad € 2.065, in caso di mancanza di operazioni) oltre alla responsabilità solidale per l’eventuale evasione del tributo (IVA) legata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta (ad esempio cliente privo di plafond disponibile o dello status di esportatore abituale)
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE fino al 01. 03 . 2012
Per le lettere d’intento ricevute dal 2.03.2012, la comunicazione deve essere inviata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta
Resta ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento)
La prova della presentazione della comunicazione è data dall’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che ne conferma l’avvenuto ricevimento Viene trasmessa telematicamente entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione
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COMUNICAZIONE TELEMATICA DAL 02. 03. 2012
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COMUNICAZIONE TELEMATICA
Rossi S.r.l.
2 0 1 2 0 1
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COMUNICAZIONE TELEMATICA
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COMUNICAZIONE TELEMATICA
01
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COMUNICAZIONE TELEMATICA
01 2012 01 X 31 12 2012
115
01
1
Verdi S.p.a.
Liquidazione IVA mensile
1) Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata nello stesso mese di ricevimento della dichiarazione d’intento
Giorno 16 del mese successivo al ricevimento della dichiarazione d’intento (e di effettuazione delle operazioni senza applicazione dell’IVA)
Esempio
Dichiarazione d’intento ricevuta a marzo con emissione della prima fattura senza IVA nel mese di marzo: comunicazione entro il 16.04
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Termine di presentazione della comunicazione
2) Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata in un mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento
Giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza applicazione dell’IVA
Esempio
Dichiarazione d’intento ricevuta a marzo con emissione della prima fattura senza IVA nel mese di aprile: comunicazione entro il 16.05
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COMUNICAZIONE TELEMATICA
3) Mancata effettuazione di operazioni senza applicazione dell’IVA
Nessuna comunicazione
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COMUNICAZIONE TELEMATICA
Liquidazione IVA trimestrale
1) Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata nello stesso mese di ricevimento della dichiarazione d’intento
Giorno 16 del 2° mese successivo a quello di chiusura del trimestre oggetto dell’effettuazione delle operazioni senza applicazione dell’IVA
Esempio
Dichiarazione d’intento ricevuta a marzo con emissione della prima fattura senza IVA nel mese di marzo: comunicazione entro il 16.05
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Termine di presentazione della comunicazione
2) Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata in un mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento
Giorno 16 del 2° mese successivo a quello del trimestre oggetto delle operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA
Esempio
Dichiarazione d’intento ricevuta a marzo con emissione della prima fattura senza IVA nel mese di aprile: comunicazione entro il 16.08
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Termine di presentazione della comunicazione
3) Mancata effettuazione di operazioni senza applicazione dell’IVA
Nessuna comunicazione
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Termine di presentazione della comunicazione
Dichiarazione omessa Dichiarazione infedele
Sanzione amministrativa dal
100% al 200% dell’imposta non applicata, fermo
restando l’obbligo di pagamento del tributo,
per omesso invio nei termini previsti della
comunicazione, ovvero invio con dati
incompleti o inesatti.
Responsabilità solidale da parte
dell’esportatore abituale con il cliente
per l’imposta evasa, se la stessa è correlata
all’infedeltà della dichiarazione ricevuta
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SANZIONI
Mancata emissione di fatture senza
IVA
La sanzione da € 258 a € 2.065, prevista in caso di mancato o ritardato
invio della comunicazione senza effettuazione di forniture in
sospensione, a seguito della modifica del termine di invio della stessa,
diventa inapplicabile, in quanto il solo ricevimento della dichiarazione
d’intento non costituisce più obbligo di invio
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SANZIONI
Ravvedimento operoso
La violazione della omessa o errata comunicazione può essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997), inviando la comunicazione entro un anno dall’omissione o errore
e versando la sanzione ridotta
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
Rossi S.r.l. Spett. le: Verdi S.p.a.
Fattura N. 20 DEL 14/11/2012
Descrizione IMPONIBILE IVA
D.D.T. 5.01.2009, n. 100 1.000,00
Operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art.
8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972, come da vostra
dichiarazione di intento n. 115 del 1.01.2012,
nostro protocollo n. 01/2012
MARCA DA BOLLO
1,81
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Fattura emessa dal fornitore cui è stata spedita dichiarazione di intento
ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI
Gli adempimenti dell’operatore nazionale devono essere effettuati, di regola,
sull’originale del documento estero e, se possibile, sulla facciata dello stesso;
tuttavia, è consentito, ai contribuenti che adottano una contabilità con sistemi meccanografici, di realizzare l’integrazione su altro documento
appositamente emesso, allegato e conservato unitamente alla fattura cui si riferisce, completo
degli estremi identificativi di quest’ultima.
Art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633
Artt. 46 e 47 L. 29.10.1993, n. 427
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SCOPO
La registrazione delle operazioni intracomunitarie deve assicurare la neutralità, ai fini IVA, delle stesse.
Nel caso la registrazione avvenga in appositi registri sezionali, occorre adottare il registro
riepilogativo.
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BASE IMPONIBILE DEGLI ACQUISTI INTRA COMUNITARI
Costituita dagli stessi elementi richiesti per le operazioni effettuate in Italia.
In tema di variazione sono applicabili le regole disposte dalla normativa IVA.
Ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore.
Compresi oneri, spese inerenti all’esecuzione e i debiti ed altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente
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Si applica quella propria dei beni.
In misura pari a quella vigente per le
operazioni nazionali.
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La fattura deve
essere integrata
con i seguenti
dati:
se espressa in valuta non euro, il valore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla determinazione della
base imponibile;
l’imposta relativa, ovvero l’eventuale titolo di esenzione, di non
imponibilità o di non soggezione ad imposta, con
la specifica della relativa norma di riferimento.
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Le fatture di acquisto integrate formano oggetto di una doppia annotazione:
sul registro delle fatture emesse: entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche successivamente, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al medesimo mese di ricevimento;
sul registro degli acquisti: entro gli stessi termini e comunque non prima dell’annotazione sul registro delle fatture emesse. Salva l’ipotesi specifica di utilizzo di registri sezionali.
La fattura deve concorrere alla liquidazione IVA riguardante il periodo solare comprendente il mese di ricevimento.
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MODALITÀ Le fatture di acquisto
intracomunitario devono essere
annotate distintamente:
entro il mese di ricevimento;
oltre il mese di ricevimento. In ogni
caso, entro 15 giorni dal ricevimento stesso Con riferimento al relativo mese di ricevimento.
Registro IVA vendite Registro IVA acquisti
Con annotazione distinta rispetto alle
altre operazioni interne.
Secondo l'ordine della loro
numerazione.
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Modalità alternative di registrazione
È consentita la registrazione degli acquisti intracomunitari, oltre che nei modi ordinari sopra descritti, anche mediante uno dei seguenti sistemi:
utilizzo di appositi registri sezionali regolarmente numerati;
a blocchi di serie di numeri (occorre indicare nel primo foglio del registro le serie numeriche impiegate e il tipo di documento cui si riferiscono).
I commercianti al minuto e assimilati (art. 22 D.P.R. 633/72) possono annotare le fatture degli acquisti intracomunitari sul registro dei corrispettivi anziché sul registro delle fatture emesse.
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Esempio Rechnung n. 20 Datum 25,10,2012 Bezeichnung des Gutes Quantität Einzelpreis Gesamtsumme Lkjdf;;oasndvnodfhgo 1 € 5,000,00 € 5,000,00
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Sport Gmbh
Marienplaz 10
München (Deutschland) DE 054349765
A.B.C. S.r.l.
Via Mario Rossi, n. 74
10122 TORINO (TO) IT 00155490205
Integrazione fattura ai sensi dell’art. 46 D.L. 30.08.1993, n. 331,conv. L. 29.10.1993, n. 427
KHIUGH
CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI
Data di ricevimento Registro fatture emesse Registro acquisti
25.10.2010 120 180
Imponibile 21% 5.000,00
Imponibile % Imponibile % Totale Imponibile 5.000,00
IVA 21% 1.050,00
IVA % IVA % Totale IVA 1,050,00
Non imponibile Esente Escluso Totale
Totale Complessivo 6,050,00
Operazione non imponibile ai sensi dell'art. ......, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Operazione esente ai sensi dell'art. ......, n. ..... Operazione esclusa ai sensi dell'art. ......, D.P.R. 26.10.1972, n. 633
caso
Medico esente iva acquista in Belgio uno strumento e riceve fattura senza iva ma con l’indicazione della sua partita iva italiana.
Come deve registrare la fattura?
Deve integrare la fattura ricevuta con l’iva italiana e versarla con il modello F24 oppure deve registrarla nel registro iva acquisti e poi nel registro iva vendite?
Scatta il pro-rata?
Dovrà poi fare la dichiarazione dell’IVA?
Deve presentare il modello INTRASTAT?
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Risposta
In base al principio generale della tassazione nello Stato di destinazione, l’acquirente soggetto passivo ha l’obbligo di assolvere l’Iva sull’acquisto intracomunitario in Italia mediante l’integrazione della fattura emessa dal cedente comunitario e deve poi annotare l’operazione sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. In tal modo, l’acquirente si rende contemporaneamente debitore e creditore dell’imposta con la possibilità di detrarre la stessa nei limiti previsti dagli artt. 19 e segg. Del DPR 633/72.
La regola generale suesposta si applica anche al medico che svolge solo operazioni esenti che è comunque un soggetto passivo iva e come tale assoggettato alle regole previste per tale tipologia di soggetti.
Nel caso in esame, l’acquisto in questione non modifica il pro-rata di detraibilità dell’imposta di cui all‘art. 19, DPR 633/72; ne consegue che, dal momento che l’effettuazione di operazioni attive unicamente in esenzione da imposta comporta la perdita totale dell’imposta sugli acquisti, il contribuente verrà a trovarsi debitore dell’IVA, in quanto l’imposta rilevata sul registro delle vendite a seguito dell’integrazione della fattura ricevuta non troverà contropartita nell’imposta registrata sul registro degli acquisti che, come si è detto, è indetraibile. Il medico dovrà quindi provvedere al versamento con F24 dell’Iva così rilevata.
Per quanto attiene agli obblighi dichiarativi, le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione Iva ricordano che sono esclusi dall’esonero dalla presentazione della dichiarazione per operazioni esenti i soggetti che abbiano effettuato anche operazioni imponibili ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, c. 2 D.L. 331/1993). Ne deriva, quindi che il contribuente dovrà presentare la dichiarazione Iva.
Tra gli obblighi a carico del contribuente in questione vige, inoltre, l’obbligo di presentazione del modello INTRA 2.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE Le cessioni
intracomunitarie sono eseguite senza
applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 41 del D.L.
331/1993
Per beni trasportati o spediti dal
territorio dello Stato in altro
Stato membro a titolo
oneroso
A cessionari soggetti d’imposta nell’altro Stato membro che
abbiano comunicato il numero di
identificazione attribuito dallo Stato
membro di appartenenza
Effettuate da un
soggetto nell’esercizi
o di imprese,
arti o professioni
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Cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti dal territorio dello Stato in altro Stato membro dal cedente o dall’acquirente o per loro conto nei confronti di cessionari soggetti d’imposta ovvero di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta e produttori agricoli in regime speciale, purché non siano esonerati dall’IVA sugli acquisti intracomunitari nel proprio Stato.
Cessioni di prodotti soggetti ad accisa se il trasporto o spedizione è effettuato (ai sensi degli artt. 6 e 8 D.L. 331/1993) tra depositi IVA in regime di sospensione d’imposta e ci sia il documento di accompagnamento
Cessioni con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
Cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti o per loro conto (principio di tassazione nello Stato Ue di destinazione e, quindi, di detassazione nel Paese di origine, anche se i cedenti e gli acquirenti sono soggetti non titolari di partita IVA.).
Invio di beni in altro Stato membro con trasporto o spedizione a cura dell’acquirente soggetto IVA o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da perfezionamento o manipolazioni usuali
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Numero identificativo
Le cessioni intracomunitarie sono effettuate senza applicazione dell’imposta
nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro
di appartenenza
Emissione della fattura
Alle cessioni è applicabile l'art. 21, c. 4 D.P.R. 633/72, che consente la possibilità di emissione della fattura entro il mese successivo a quello della consegna o
spedizione (ma con registrazione nello stesso mese), qualora questi eventi risultino da
documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare le parti contraenti
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ADEMPIMENTI
Per le cessioni intracomunitarie non imponibili deve essere emessa fattura in duplice esemplare
È consentita la possibilità di emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione (ma con registrazione nello stesso mese). La consegna o spedizione deve risultare da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare le parti contraenti
La numerazione delle fatture per cessioni intracomunitarie può seguire l’ordine progressivo delle fatture emesse (se non si usano i registri sezionali)
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FATTURAZIONE
Indicazioni sulla fattura
operazione non imponibile Ovvero non soggetta
Secondo le indicazioni dell'art. 41 del D.L. 30.08.1993, n. 331
Indicare il numero di identificazione attribuito al cessionario o committente dello Stato U.E. agli effetti IVA
In mancanza, l'operazione rimane nell'alveo della disciplina nazionale sottostando al principio della tassazione nel paese di
partenza delle merci
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FATTURAZIONE
Gli esercenti imprese o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomunitarie senza l'applicazione dell'imposta, possono ottenere conferma della validità del numero di identificazione del cessionario o committente residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e cognome, presso l'Ufficio IVA competente che rilascia un’attestazione oppure mediante interrogazione agli sportelli self service, o sul sito del Ministero (www.finanze.it - www.agenziaentrate.it)
Nel caso in cui successivamente il numero risulti invalido poiché cessato o inesistente, se il cedente non riesce a dimostrare di aver richiesto conferma del numero stesso prima di effettuare la cessione intracomunitaria è soggetto alle sanzioni per l’omessa indicazione dell’imposta in fattura, per il mancato versamento e per le indicazioni incomplete e inesatte (R.M. 12.02.1997, n. 25/E e C.M. 15.04.1999, n. 85)
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FATTURAZIONE
Imposta di bollo
Sulla fattura per cessioni
intracomunitarie non è dovuta l’imposta di
bollo
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FATTURAZIONE
Le fatture devono essere annotate, distintamente dalle fatture interne, nel registro IVA vendite secondo l'ordine della numerazione, ovvero nel registro dei corrispettivi nei casi in cui siano emesse fatture da commercianti al minuto e da altri contribuenti tenuti alla compilazione di tale registro.
Deve essere riportata anche la data di emissione
Entro il termine di 15 giorni ovvero, entro il mese di emissione, per le fatture differite
È consentita la tenuta di registri sezionali
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REGISTRAZIONE
Sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 26 D.P.R. 633/72
Variazione in aumento
Il cedente nazionale è obbligato:
• ad emettere un documento integrativo, seguendo lo stesso iter della fattura originaria;
• a rettificare l'elenco riepilogativo delle cessioni, se già presentato, con apposita annotazione nel Modello Intrastat 1-ter.
Variazione in diminuzione
L'operatore italiano ha la facoltà :
• di intervenire con apposite annotazioni in diminuzione sul registro delle fatture emesse (o corrispettivi);
• se esercita tale facoltà, dovrà rettificare l'elenco riepilogativo delle cessioni, se già presentato, con apposita annotazione nel Modello Intrastat 1-ter
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VARIAZIONI DI IMPONIBILE
Alfa di Rossi Roberto & C. S.N.C Spett. le: Jaques Belois
Fattura N. 20 DEL 14.11.2012
DESCRIZIONE MERCE prezzo unitario € codice IVA
Tavoli legno 1.000,00 A
A: Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. 30.08.1993, n. 331, conv. L. 29.10.1993, n. 427
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ESEMPIO DI FATTURA DI VENDITA INTRACOMUNITARIA
ARCHIVIO VIES
È stato introdotto, con il D.L. 78/2010, l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è di garantire un monitoraggio continuo dei soggetti che
hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che sono stati conseguentemente
inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES)
L’iscrizione nell’archivio costituisce il presupposto essenziale per essere identificati come soggetti passivi
IVA ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie
Art. 27 D.L. 31.05.2010, n. 78 conv. L. 30.07.2010, n. 122
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ARCHIVIO VIES
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ PREVENTIVA
L’inclusione nell’Archivio VIES costituisce presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari
Dal 31.05.2010 tutti i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono esprimere tale volontà, preventiva rispetto all’effettuazione delle operazioni
Tale manifestazione di volontà si perfeziona, salvo diniego espresso e motivato, al 31° giorno successivo dell’istanza o della dichiarazione di inizio attività con l’inserimento della partita IVA nell’archivio VIES
L’istanza deve essere presentata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
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Dichiarazione di inizio attività
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate (ovvero al Registro delle Imprese, mediante la Comunicazione Unica, se tenuti a tale adempimento)
I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (di cui al Titolo II, Capo II D.L. 30.08.1993, n. 331) devono esprimere la volontà di effettuare dette operazioni compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli:
AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche
AA9/11 per le imprese individuali e lavoratori autonomi
Gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta compilano la casella “C”del Quadro A del modello AA7.
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DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
Sospensione della soggettività UE
L’assenza dell’iscrizione nell’archivio VIES determina il venir meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il relativo regime fiscale, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie
Periodo
La sospensione della soggettività passiva vale: .. nei 30 giorni successivi all’istanza, destinati ai controlli preliminari; .. nelle ipotesi in cui intervenga il diniego o la revoca
Fino a quando il contribuente non ottenga l’inserimento nell’archivio VIES, a seguito di annullamento in autotutela o in sede giudiziale dei provvedimenti di diniego o revoca, o di una nuova istanza il cui esame porti a constatare il venir meno dei fattori di rischio precedentemente considerati
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MANCATO INSERIMENTO NELL’ARCHIVIO
Eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nel periodo di sospensione della soggettività UE non sono da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario nazionale.
Non deve, pertanto, essere presentato il modello Intrastat Sanzioni
Si applicano le relative sanzioni, qualora l’operazione economica sia stata assoggettata al regime fiscale IVA proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo, invece che al regime della cessione nazionale (dal 100% al 200% dell’IVA nazionale non applicata, con un massimo di € 516,00)
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OPERAZIONI EFFETTUATE NEI PERIODI DI MANCANZA DI ISCRIZIONE AL VIES
Grazie per l’attenzione
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