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Le operazioni intra ed extra CE Le dichiarazioni d’intento Relatrice: Dott.ssa Luisella Fontanella

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Le operazioni intra ed extra CE

Le dichiarazioni d’intento

Relatrice: Dott.ssa Luisella Fontanella

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CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunita' economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari,

anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere

sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,

trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

Art. 8, co.1, lett. a) e lett. b) del DPR 633/72

CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

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NON IMPONIBILITA’ IVA Requisiti e formalità

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Esportazione diretta Art. 8, co.1, lett. a) del DPR 633/72 per le esportazioni fuori dal territorio comunitario curate dal cedente (o da terzi per suo conto)

Esportazione indiretta Art. 8, co.1, lett. b) del DPR 633/72 per le esportazioni fuori dal territorio comunitario curate dal cessionario (o da terzi per suo conto)

Cessione a viaggiatori extra comunitari

Art. 38-quater del DPR 633/72 per le cessioni a soggetti extracomunitari di beni di valore complessivo superiore a € 154,94 destinati all’uso personale o familiare trasportati nei bagagli del viaggiatore

Cessioni verso S. Marino Art. 71 del DPR n. 633/72 e D.M. 24/12/1983

Cessioni di beni usati rientranti nel regime del margine

Art. 36 e ss del D.L.. n. 41/95 per la cessione di taluni beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e collezione

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Regole e formalità

Nei primi due casi

non rileva lo status

(impresa o privato)

del cliente

Aspetto focale è, invece, la

fuori uscita del

bene ceduto dal territorio, non solo

dell’Italia, ma della

Comunità europea

Nel secondo caso quando cioè

l’esportazione avviene a cura del

destinatario (o tramite trasportatore

/spedizioniere incaricato), è altresì fondamentale che la medesima avvenga materialmente non oltre i 90 gg dalla

consegna dei beni e che entro i successivi 30 ritorni al fornitore

prova doganale dell’avvenuta esportazione

Nel primo caso

(esportazione

diretta) non è

previsto, invece, un

termine preciso entro il quale la

documentazione

doganale deve

tornare al fornitore

Va da sé che più tempo passa dalla

consegna più

aumenta il rischio

di contestazioni (per mancata applicazi

one dell’Iva)

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L’art. 8 subordina espressamente il trattamento agevolato (la non imponibilità) alla sussistenza della prova doganale.

Tradizionalmente, nel caso di esportazione diretta (art. 8/a), tale prova è rappresentata dalla bolletta doganale (esemplare 3 del D.A.U.) munita del cd. “visto uscire” apposto (sul retro) dalla Dogana di uscita3,

Per l’ipotesi di esportazione indiretta (art. 8/b) la prova è rappresentata dal visto apposto direttamente su un esemplare della fattura sempre dalla Dogana di uscita (cfr. C.M. 35/E del 13/02/1997).

Dal 01/07/2007 è entrato in funzione un sistema di informatizzazione del visto uscire (c.d. IVISTO) in attuazione del progetto comunitario A.E.S. (automated export system) ed E.C.S (export control system).

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Regole e formalità

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Nel caso di esportazione indiretta, se l’effettiva

esportazione (uscita dei beni dalla Comunità) non avviene

entro i citati 90 gg, il fornitore ha la possibilità di

regolarizzare l’operazione assoggettandola ad Iva

(emettendo nota di addebito di sola Iva) e versando

l’imposta nei successivi 30, evitando così l’applicazione delle sanzioni (art. 7, co. 1,

D.Lgs n.471/97)

In mancanza, in caso di verifica,

l’operazione verrà assoggettata ad Iva oltre a sanzioni (dal

100% al 200% l’imposta)

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Regole e formalità

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Cessione a viaggiatori extra UE

Possibilità alternative:

non applicare l’Iva fin dall’origine (ai sensi dell’art. 34-quater, comma 1), salva necessità di addebitare successivamente l’Iva (entro un mese) se il fornitore non riceve di ritorno, entro 4 mesi, un esemplare della fattura vistato dalla dogana (indicante anche gli estremi del passaporto del viaggiatore) dal quale risulti che i beni sono stati esportati entro 3 mesi dalla vendita

applicare in origine l’Iva (ai sensi dell’art. 34-quater, comma2), salvo successiva restituzione da parte del fornitore (tramite bonifico, con assegno, ecc)13 laddove l’esportazione risulti effettuata (entro 3 mesi dalla vendita) e comprovata dall’esemplare della fattura vistata dalla Dogana (indicante anche gli estremi del passaporto) che il viaggiatore dovrà restituire entro il 4° mese dalla vendita.

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IMPORTAZIONI L'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da paesi extra-U.E. costituisce una

operazione imponibile in Italia, secondo le normali regole che presiedono all'applicazione dell'I.V.A.

sulle operazioni imponibili interne

Per costituire importazioni tutte le operazioni devono comunque avere ad oggetto beni provenienti da territori esclusi dalla Comunità economica europea, introdotti in Italia; oppure beni originari di paesi o territori non compresi nel territorio della comunità e che non siano già stati immessi in libera pratica in altro paese della Comunità , introdotti in Italia

Artt. 67, 68, 69, 70 D.P.R. 26.10.1972 n. 633

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TIPOLOGIE DI IMPORTAZIONE

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Immissione in libera pratica

Costituiscono importazioni le operazioni di immissione in libera pratica, che consistono nell'espletamento di tutte le formalità doganali e nell'assolvimento dei relativi dazi doganali. - Tuttavia è prevista la sospensione della riscossione dell'I.V.A. nel caso in cui si tratti di beni destinati ad un altro Stato della U.E..

Operazioni di Perfeziona- mento attivo

Costituiscono importazioni le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'art. 2, lett. b), del regolamento C.E.E. n. 1999/85 del Consiglio del 16.07.1985. Temporanea importazione - Tuttavia l'introduzione nel territorio dello Stato di beni non comunitari destinati a essere riesportati dopo aver subito processi di lavorazione, trasformazione e altri, può essere effettuata secondo la procedura della temporanea importazione. In tal modo si evita la corresponsione tanto dell'I.V.A. quanto dei dazi doganali.

Reintroduzione

Costituiscono importazioni le operazioni di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori dalla U.E.

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Ammissione temporanea

Costituiscono importazioni le operazioni di ammissione temporanea nel territorio dello Stato di beni indicati nel codice doganale comunitario destinati ad essere riesportati senza aver subito modifiche, se si esclude il deprezzamento normale degli stessi. Le operazioni di ammissione temporanea costituiscono importazioni a condizione che i beni oggetto di ammissione non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione.

Immissione in consumo

Costituiscono importazioni le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, delle isole Canarie e dai Dipartimenti francese d'oltremare

Reimportazione Costituiscono importazioni le operazioni di reimportazione a scarico di temporanea esportazione di beni comunitari che, al di fuori del territorio U.E., hanno formato oggetto delle seguenti operazioni: . perfezionamento passivo; . riparazione gratuita per obblighi di garanzia o difetti di fabbricazione; . destinazione al traffico internazionale di veicoli contenitori, recipienti, strumenti, apparecchi, attrezzi, macchine, prodotti, materiali di ogni genere e di bestiame

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le importazioni dei beni indicati nel c. 1, lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonché nel c. 2, dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni ivi stabilite;

le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonché le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72;

la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale ;

. l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione , studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 08.12.1970, n. 966

le importazioni di paste alimentari, pane, biscotto di mare e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta, di latte fresco, non concentrato nè zuccherato destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.

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IMPORTAZIONI NON SOGGETTE AD IVA

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Aliquota

L'imposta è applicata con l'aliquota stabilita dall'art. 16 D.P.R. 633/1972

L’IVA è generalmente accertata, liquidata e riscossa in Dogana, per ciascuna operazione

di importazione

Base imponibile

La base imponibile è costituita dal valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, ossia, in linea generale, dal prezzo contrattuale indicato in fattura.

Si devono aggiungere: i diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’IVA; le spese di inoltro fino al luogo di destinazione

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DETERMINAZIONE DELL’ IMPOSTA

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Beni oggetto di più cessioni Per i beni che, prima dello sdoganamento, hanno formato oggetto nel territorio dello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione Supporti informatici Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti Reimportazione Per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione, la detrazione di cui agli artt. 207 e 208 e l'esenzione di cui all'art. 209 del D.P.R. 23.11.1973 n. 43 si applicano, ai fini I.V.A., solo se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità

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DETERMINAZIONE DELL’ IMPOSTA casi particolari

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Contabilità generale

Con la fattura estera l’operatore italiano rileva il costo di acquisto

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Contabilità iva

La Dogana rilascia un documento fiscale, chiamato “Bolletta doganale”, dalla quale risultano i costi sostenuti per l’importazione della merce (dazi, trasporto, ecc; ) e la relativa IVA che lo spedizioniere anticipa e fattura alla ditta importatrice.

ASPETTI CONTABILI

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REGISTRO ACQUISTI

La bolletta doganale deve essere numerata in ordine progressivo e annotata nel registro acquisti

Il momento dal quale può essere portata in detrazione l’IVA relativa all’importazione coincide con la nascita dell’obbligazione doganale, corrispondente al momento dell’accettazione in Dogana

Controllare che la copia DAU riporti data di accettazione e timbro doganale

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REGISTRAZIONI IVA

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REGISTRO VENDITE

Se l’IVA non è assolta in Dogana ma direttamente dall’importatore (reverse charge), la bolla doganale deve essere registrata, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, anche nel registro delle vendite (o corrispettivi).

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REGISTRAZIONI IVA

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DICHIARAZIONE D’INTENTO

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che

nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per

un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.

Le dichiarazioni sono emesse in duplice esemplare, numerate progressivamente per anno solare, annotate

entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana,

prima dell’effettuazione dell’operazione

D.P.R. 26.10.1972, n. 633

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Modulistica

Possono essere compilate in carta libera,

purché il contenuto sia

sostanzialmente conforme al

modello allegato al D.M.

6.12.1986; deve cioè

contenere tutti i dati richiesti dal modello,

anche se esposti in

forma diversa

La dichiarazione, inoltre, deve

essere sottoscritta

dall’emittente

Deve essere consegnata o

spedita al fornitore o

prestatore (o alla dogana in caso

di importazione) anteriormente

all’effettuazione dell’operazione

La dichiarazione deve essere emessa in

duplice esemplare: uno da consegnare

o spedire al fornitore; uno da conservare

Può essere spedita anche

negli ultimi mesi dell’anno precedente, se

si ha già conseguito lo

status di esportatore

abituale, con numerazione

progressiva che riparte da 1 sia

per il cliente esportatore

abituale sia per il fornitore che la protocolla in

ricezione

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VALI

La dichiarazione può essere

emessa:

per singola

operazione

(ordine di

acquisto o bolletta d’importazione)

per acquisti

nell’anno fino ad un

dato massimale di valore

per acquisti posti in essere dalla data di effetto della richiesta sino

aduna data che non può essere

successiva al 31.12 del

medesimo anno.

Precisazioni

Per l’utilizzo delle dichiarazioni d’intento in Dogana importazioni), è valida la sola prima ipotesi.

In ogni caso, la validità

della dichiarazio

ne non può mai andare oltre il 31.12

(R.M. n. 355235/19

85).

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Validità

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Modulistica

115 2012

01 2012

00223340556

Verdi S.p.a.

materie prime e/o prodotti finiti

8

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X 2 0 1 2 01 01 31 12

Rossi S.r.l.

1.01.2012

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L’esportatore abituale emittente deve numerarle

progressivamente per anno di utilizzo del plafond e

registrarle entro il 15° giorno successivo all’emissione in apposito registro tenuto e

conservato a norma dell’art.39 del D.P.R.

633/1972 (in esenzione da bollo e senza obbligo di

vidimazione)

In alternativa, può effettuare le

annotazioni in apposita sezione del registro delle

fatture di vendita o nel registro dei

corrispettivi

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Numerazione e annotazione

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Numerazione e annotazione

Il fornitore deve protocollare

progressivamente le dichiarazioni

d’intento ricevute ed

annotarle entro 15 giorni dal loro

ricevimento in apposito registro (in esenzione da

bollo e senza obbligo di

vidimazione)

Comunicarle esclusivamente in via telematica (direttamente o

tramite intermediari

abilitati) all’Agenzia delle

Entrate

Nel frontespizio si riportano i dati del

soggetto tenuto alla comunicazione (il

fornitore), il periodo di

riferimento (mese di ricevimento delle

dichiarazioni d’intento) ed i dati

dell’eventuale intermediario incaricato alla trasmissione telematica

Nel quadro DI andranno,

invece, indicati i dati risultanti

dalle dichiarazioni

d’intento ricevute

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COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL FORNITORE

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REVOCA O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO

Può accadere che il cliente esportatore abituale, successivamente all’inoltro della dichiarazione d’intento, comunichi (per iscritto) variazioni alla stessa, ovvero, la revoca della medesima ad esempio per sopravvenuta incapienza del plafond disponibile

Di tale variazione/revoca dovranno essere fornite annotazioni, tanto da parte del cliente esportatore che del fornitore nei rispettivi registri delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute

Nella C.M. 26.09.2005, n. 41/E è stato confermato che nessuna comunicazione telematica va inviata da parte del fornitore all’Agenzia se il cliente revoca la precedente dichiarazione d’intento o ne riduce il massimale

Nel caso, invece, il medesimo cliente, successivamente alla revoca, invii una nuova dichiarazione d’intento, il fornitore dovrà adempiere inviando una nuova comunicazione telematica all’Agenzia

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REVOCA O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO

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Coloro che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta

Non possono essere acquistati con dichiarazione d’intento fabbricati, aree fabbricabili e beni o servizi con IVA indetraibile.

Il fornitore, ricevuta tale dichiarazione, dovrà, entro il giorno 16 del mese successivo, inviare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (sono escluse da tale adempimento le Dogane)

Le sanzioni nel caso di omesso/ritardato invio della comunicazione oppure di invio con dati incompleti o inesatti (dal 100% al 200% l’imposta non addebitata oppure, da € 258 ad € 2.065, in caso di mancanza di operazioni) oltre alla responsabilità solidale per l’eventuale evasione del tributo (IVA) legata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta (ad esempio cliente privo di plafond disponibile o dello status di esportatore abituale)

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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE fino al 01. 03 . 2012

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Per le lettere d’intento ricevute dal 2.03.2012, la comunicazione deve essere inviata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta

Resta ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento)

La prova della presentazione della comunicazione è data dall’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che ne conferma l’avvenuto ricevimento Viene trasmessa telematicamente entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione

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COMUNICAZIONE TELEMATICA DAL 02. 03. 2012

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COMUNICAZIONE TELEMATICA

Rossi S.r.l.

2 0 1 2 0 1

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CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

COMUNICAZIONE TELEMATICA

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CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

COMUNICAZIONE TELEMATICA

01

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CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

COMUNICAZIONE TELEMATICA

01 2012 01 X 31 12 2012

115

01

1

Verdi S.p.a.

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Liquidazione IVA mensile

1) Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata nello stesso mese di ricevimento della dichiarazione d’intento

Giorno 16 del mese successivo al ricevimento della dichiarazione d’intento (e di effettuazione delle operazioni senza applicazione dell’IVA)

Esempio

Dichiarazione d’intento ricevuta a marzo con emissione della prima fattura senza IVA nel mese di marzo: comunicazione entro il 16.04

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Termine di presentazione della comunicazione

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2) Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata in un mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento

Giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza applicazione dell’IVA

Esempio

Dichiarazione d’intento ricevuta a marzo con emissione della prima fattura senza IVA nel mese di aprile: comunicazione entro il 16.05

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COMUNICAZIONE TELEMATICA

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3) Mancata effettuazione di operazioni senza applicazione dell’IVA

Nessuna comunicazione

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COMUNICAZIONE TELEMATICA

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Liquidazione IVA trimestrale

1) Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata nello stesso mese di ricevimento della dichiarazione d’intento

Giorno 16 del 2° mese successivo a quello di chiusura del trimestre oggetto dell’effettuazione delle operazioni senza applicazione dell’IVA

Esempio

Dichiarazione d’intento ricevuta a marzo con emissione della prima fattura senza IVA nel mese di marzo: comunicazione entro il 16.05

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Termine di presentazione della comunicazione

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2) Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata in un mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento

Giorno 16 del 2° mese successivo a quello del trimestre oggetto delle operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA

Esempio

Dichiarazione d’intento ricevuta a marzo con emissione della prima fattura senza IVA nel mese di aprile: comunicazione entro il 16.08

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Termine di presentazione della comunicazione

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3) Mancata effettuazione di operazioni senza applicazione dell’IVA

Nessuna comunicazione

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Termine di presentazione della comunicazione

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Dichiarazione omessa Dichiarazione infedele

Sanzione amministrativa dal

100% al 200% dell’imposta non applicata, fermo

restando l’obbligo di pagamento del tributo,

per omesso invio nei termini previsti della

comunicazione, ovvero invio con dati

incompleti o inesatti.

Responsabilità solidale da parte

dell’esportatore abituale con il cliente

per l’imposta evasa, se la stessa è correlata

all’infedeltà della dichiarazione ricevuta

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SANZIONI

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Mancata emissione di fatture senza

IVA

La sanzione da € 258 a € 2.065, prevista in caso di mancato o ritardato

invio della comunicazione senza effettuazione di forniture in

sospensione, a seguito della modifica del termine di invio della stessa,

diventa inapplicabile, in quanto il solo ricevimento della dichiarazione

d’intento non costituisce più obbligo di invio

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SANZIONI

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Ravvedimento operoso

La violazione della omessa o errata comunicazione può essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997), inviando la comunicazione entro un anno dall’omissione o errore

e versando la sanzione ridotta

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

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Rossi S.r.l. Spett. le: Verdi S.p.a.

Fattura N. 20 DEL 14/11/2012

Descrizione IMPONIBILE IVA

D.D.T. 5.01.2009, n. 100 1.000,00

Operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art.

8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972, come da vostra

dichiarazione di intento n. 115 del 1.01.2012,

nostro protocollo n. 01/2012

MARCA DA BOLLO

1,81

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Fattura emessa dal fornitore cui è stata spedita dichiarazione di intento

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ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI

Gli adempimenti dell’operatore nazionale devono essere effettuati, di regola,

sull’originale del documento estero e, se possibile, sulla facciata dello stesso;

tuttavia, è consentito, ai contribuenti che adottano una contabilità con sistemi meccanografici, di realizzare l’integrazione su altro documento

appositamente emesso, allegato e conservato unitamente alla fattura cui si riferisce, completo

degli estremi identificativi di quest’ultima.

Art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633

Artt. 46 e 47 L. 29.10.1993, n. 427

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SCOPO

La registrazione delle operazioni intracomunitarie deve assicurare la neutralità, ai fini IVA, delle stesse.

Nel caso la registrazione avvenga in appositi registri sezionali, occorre adottare il registro

riepilogativo.

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BASE IMPONIBILE DEGLI ACQUISTI INTRA COMUNITARI

Costituita dagli stessi elementi richiesti per le operazioni effettuate in Italia.

In tema di variazione sono applicabili le regole disposte dalla normativa IVA.

Ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore.

Compresi oneri, spese inerenti all’esecuzione e i debiti ed altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente

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Si applica quella propria dei beni.

In misura pari a quella vigente per le

operazioni nazionali.

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La fattura deve

essere integrata

con i seguenti

dati:

se espressa in valuta non euro, il valore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla determinazione della

base imponibile;

l’imposta relativa, ovvero l’eventuale titolo di esenzione, di non

imponibilità o di non soggezione ad imposta, con

la specifica della relativa norma di riferimento.

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Le fatture di acquisto integrate formano oggetto di una doppia annotazione:

sul registro delle fatture emesse: entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche successivamente, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al medesimo mese di ricevimento;

sul registro degli acquisti: entro gli stessi termini e comunque non prima dell’annotazione sul registro delle fatture emesse. Salva l’ipotesi specifica di utilizzo di registri sezionali.

La fattura deve concorrere alla liquidazione IVA riguardante il periodo solare comprendente il mese di ricevimento.

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MODALITÀ Le fatture di acquisto

intracomunitario devono essere

annotate distintamente:

entro il mese di ricevimento;

oltre il mese di ricevimento. In ogni

caso, entro 15 giorni dal ricevimento stesso Con riferimento al relativo mese di ricevimento.

Registro IVA vendite Registro IVA acquisti

Con annotazione distinta rispetto alle

altre operazioni interne.

Secondo l'ordine della loro

numerazione.

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Modalità alternative di registrazione

È consentita la registrazione degli acquisti intracomunitari, oltre che nei modi ordinari sopra descritti, anche mediante uno dei seguenti sistemi:

utilizzo di appositi registri sezionali regolarmente numerati;

a blocchi di serie di numeri (occorre indicare nel primo foglio del registro le serie numeriche impiegate e il tipo di documento cui si riferiscono).

I commercianti al minuto e assimilati (art. 22 D.P.R. 633/72) possono annotare le fatture degli acquisti intracomunitari sul registro dei corrispettivi anziché sul registro delle fatture emesse.

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Esempio Rechnung n. 20 Datum 25,10,2012 Bezeichnung des Gutes Quantität Einzelpreis Gesamtsumme Lkjdf;;oasndvnodfhgo 1 € 5,000,00 € 5,000,00

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Sport Gmbh

Marienplaz 10

München (Deutschland) DE 054349765

A.B.C. S.r.l.

Via Mario Rossi, n. 74

10122 TORINO (TO) IT 00155490205

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Integrazione fattura ai sensi dell’art. 46 D.L. 30.08.1993, n. 331,conv. L. 29.10.1993, n. 427

KHIUGH

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Data di ricevimento Registro fatture emesse Registro acquisti

25.10.2010 120 180

Imponibile 21% 5.000,00

Imponibile % Imponibile % Totale Imponibile 5.000,00

IVA 21% 1.050,00

IVA % IVA % Totale IVA 1,050,00

Non imponibile Esente Escluso Totale

Totale Complessivo 6,050,00

Operazione non imponibile ai sensi dell'art. ......, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Operazione esente ai sensi dell'art. ......, n. ..... Operazione esclusa ai sensi dell'art. ......, D.P.R. 26.10.1972, n. 633

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caso

Medico esente iva acquista in Belgio uno strumento e riceve fattura senza iva ma con l’indicazione della sua partita iva italiana.

Come deve registrare la fattura?

Deve integrare la fattura ricevuta con l’iva italiana e versarla con il modello F24 oppure deve registrarla nel registro iva acquisti e poi nel registro iva vendite?

Scatta il pro-rata?

Dovrà poi fare la dichiarazione dell’IVA?

Deve presentare il modello INTRASTAT?

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Risposta

In base al principio generale della tassazione nello Stato di destinazione, l’acquirente soggetto passivo ha l’obbligo di assolvere l’Iva sull’acquisto intracomunitario in Italia mediante l’integrazione della fattura emessa dal cedente comunitario e deve poi annotare l’operazione sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. In tal modo, l’acquirente si rende contemporaneamente debitore e creditore dell’imposta con la possibilità di detrarre la stessa nei limiti previsti dagli artt. 19 e segg. Del DPR 633/72.

La regola generale suesposta si applica anche al medico che svolge solo operazioni esenti che è comunque un soggetto passivo iva e come tale assoggettato alle regole previste per tale tipologia di soggetti.

Nel caso in esame, l’acquisto in questione non modifica il pro-rata di detraibilità dell’imposta di cui all‘art. 19, DPR 633/72; ne consegue che, dal momento che l’effettuazione di operazioni attive unicamente in esenzione da imposta comporta la perdita totale dell’imposta sugli acquisti, il contribuente verrà a trovarsi debitore dell’IVA, in quanto l’imposta rilevata sul registro delle vendite a seguito dell’integrazione della fattura ricevuta non troverà contropartita nell’imposta registrata sul registro degli acquisti che, come si è detto, è indetraibile. Il medico dovrà quindi provvedere al versamento con F24 dell’Iva così rilevata.

Per quanto attiene agli obblighi dichiarativi, le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione Iva ricordano che sono esclusi dall’esonero dalla presentazione della dichiarazione per operazioni esenti i soggetti che abbiano effettuato anche operazioni imponibili ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, c. 2 D.L. 331/1993). Ne deriva, quindi che il contribuente dovrà presentare la dichiarazione Iva.

Tra gli obblighi a carico del contribuente in questione vige, inoltre, l’obbligo di presentazione del modello INTRA 2.

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CESSIONI INTRACOMUNITARIE Le cessioni

intracomunitarie sono eseguite senza

applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 41 del D.L.

331/1993

Per beni trasportati o spediti dal

territorio dello Stato in altro

Stato membro a titolo

oneroso

A cessionari soggetti d’imposta nell’altro Stato membro che

abbiano comunicato il numero di

identificazione attribuito dallo Stato

membro di appartenenza

Effettuate da un

soggetto nell’esercizi

o di imprese,

arti o professioni

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Cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti dal territorio dello Stato in altro Stato membro dal cedente o dall’acquirente o per loro conto nei confronti di cessionari soggetti d’imposta ovvero di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta e produttori agricoli in regime speciale, purché non siano esonerati dall’IVA sugli acquisti intracomunitari nel proprio Stato.

Cessioni di prodotti soggetti ad accisa se il trasporto o spedizione è effettuato (ai sensi degli artt. 6 e 8 D.L. 331/1993) tra depositi IVA in regime di sospensione d’imposta e ci sia il documento di accompagnamento

Cessioni con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

Cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti o per loro conto (principio di tassazione nello Stato Ue di destinazione e, quindi, di detassazione nel Paese di origine, anche se i cedenti e gli acquirenti sono soggetti non titolari di partita IVA.).

Invio di beni in altro Stato membro con trasporto o spedizione a cura dell’acquirente soggetto IVA o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da perfezionamento o manipolazioni usuali

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CESSIONI INTRACOMUNITARIE

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Numero identificativo

Le cessioni intracomunitarie sono effettuate senza applicazione dell’imposta

nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro

di appartenenza

Emissione della fattura

Alle cessioni è applicabile l'art. 21, c. 4 D.P.R. 633/72, che consente la possibilità di emissione della fattura entro il mese successivo a quello della consegna o

spedizione (ma con registrazione nello stesso mese), qualora questi eventi risultino da

documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare le parti contraenti

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ADEMPIMENTI

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Per le cessioni intracomunitarie non imponibili deve essere emessa fattura in duplice esemplare

È consentita la possibilità di emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione (ma con registrazione nello stesso mese). La consegna o spedizione deve risultare da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare le parti contraenti

La numerazione delle fatture per cessioni intracomunitarie può seguire l’ordine progressivo delle fatture emesse (se non si usano i registri sezionali)

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FATTURAZIONE

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Indicazioni sulla fattura

operazione non imponibile Ovvero non soggetta

Secondo le indicazioni dell'art. 41 del D.L. 30.08.1993, n. 331

Indicare il numero di identificazione attribuito al cessionario o committente dello Stato U.E. agli effetti IVA

In mancanza, l'operazione rimane nell'alveo della disciplina nazionale sottostando al principio della tassazione nel paese di

partenza delle merci

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FATTURAZIONE

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Gli esercenti imprese o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomunitarie senza l'applicazione dell'imposta, possono ottenere conferma della validità del numero di identificazione del cessionario o committente residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e cognome, presso l'Ufficio IVA competente che rilascia un’attestazione oppure mediante interrogazione agli sportelli self service, o sul sito del Ministero (www.finanze.it - www.agenziaentrate.it)

Nel caso in cui successivamente il numero risulti invalido poiché cessato o inesistente, se il cedente non riesce a dimostrare di aver richiesto conferma del numero stesso prima di effettuare la cessione intracomunitaria è soggetto alle sanzioni per l’omessa indicazione dell’imposta in fattura, per il mancato versamento e per le indicazioni incomplete e inesatte (R.M. 12.02.1997, n. 25/E e C.M. 15.04.1999, n. 85)

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FATTURAZIONE

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Imposta di bollo

Sulla fattura per cessioni

intracomunitarie non è dovuta l’imposta di

bollo

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FATTURAZIONE

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Le fatture devono essere annotate, distintamente dalle fatture interne, nel registro IVA vendite secondo l'ordine della numerazione, ovvero nel registro dei corrispettivi nei casi in cui siano emesse fatture da commercianti al minuto e da altri contribuenti tenuti alla compilazione di tale registro.

Deve essere riportata anche la data di emissione

Entro il termine di 15 giorni ovvero, entro il mese di emissione, per le fatture differite

È consentita la tenuta di registri sezionali

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REGISTRAZIONE

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Sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 26 D.P.R. 633/72

Variazione in aumento

Il cedente nazionale è obbligato:

• ad emettere un documento integrativo, seguendo lo stesso iter della fattura originaria;

• a rettificare l'elenco riepilogativo delle cessioni, se già presentato, con apposita annotazione nel Modello Intrastat 1-ter.

Variazione in diminuzione

L'operatore italiano ha la facoltà :

• di intervenire con apposite annotazioni in diminuzione sul registro delle fatture emesse (o corrispettivi);

• se esercita tale facoltà, dovrà rettificare l'elenco riepilogativo delle cessioni, se già presentato, con apposita annotazione nel Modello Intrastat 1-ter

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VARIAZIONI DI IMPONIBILE

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Alfa di Rossi Roberto & C. S.N.C Spett. le: Jaques Belois

Fattura N. 20 DEL 14.11.2012

DESCRIZIONE MERCE prezzo unitario € codice IVA

Tavoli legno 1.000,00 A

A: Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. 30.08.1993, n. 331, conv. L. 29.10.1993, n. 427

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ESEMPIO DI FATTURA DI VENDITA INTRACOMUNITARIA

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ARCHIVIO VIES

È stato introdotto, con il D.L. 78/2010, l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è di garantire un monitoraggio continuo dei soggetti che

hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che sono stati conseguentemente

inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES)

L’iscrizione nell’archivio costituisce il presupposto essenziale per essere identificati come soggetti passivi

IVA ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie

Art. 27 D.L. 31.05.2010, n. 78 conv. L. 30.07.2010, n. 122

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ARCHIVIO VIES

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MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ PREVENTIVA

L’inclusione nell’Archivio VIES costituisce presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari

Dal 31.05.2010 tutti i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono esprimere tale volontà, preventiva rispetto all’effettuazione delle operazioni

Tale manifestazione di volontà si perfeziona, salvo diniego espresso e motivato, al 31° giorno successivo dell’istanza o della dichiarazione di inizio attività con l’inserimento della partita IVA nell’archivio VIES

L’istanza deve essere presentata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate

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Dichiarazione di inizio attività

I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate (ovvero al Registro delle Imprese, mediante la Comunicazione Unica, se tenuti a tale adempimento)

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (di cui al Titolo II, Capo II D.L. 30.08.1993, n. 331) devono esprimere la volontà di effettuare dette operazioni compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli:

AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

AA9/11 per le imprese individuali e lavoratori autonomi

Gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta compilano la casella “C”del Quadro A del modello AA7.

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DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

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Sospensione della soggettività UE

L’assenza dell’iscrizione nell’archivio VIES determina il venir meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il relativo regime fiscale, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie

Periodo

La sospensione della soggettività passiva vale: .. nei 30 giorni successivi all’istanza, destinati ai controlli preliminari; .. nelle ipotesi in cui intervenga il diniego o la revoca

Fino a quando il contribuente non ottenga l’inserimento nell’archivio VIES, a seguito di annullamento in autotutela o in sede giudiziale dei provvedimenti di diniego o revoca, o di una nuova istanza il cui esame porti a constatare il venir meno dei fattori di rischio precedentemente considerati

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MANCATO INSERIMENTO NELL’ARCHIVIO

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Eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nel periodo di sospensione della soggettività UE non sono da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario nazionale.

Non deve, pertanto, essere presentato il modello Intrastat Sanzioni

Si applicano le relative sanzioni, qualora l’operazione economica sia stata assoggettata al regime fiscale IVA proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo, invece che al regime della cessione nazionale (dal 100% al 200% dell’IVA nazionale non applicata, con un massimo di € 516,00)

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OPERAZIONI EFFETTUATE NEI PERIODI DI MANCANZA DI ISCRIZIONE AL VIES

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Grazie per l’attenzione

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