l'autonomia universitaria: aspetti introduttivi
DESCRIPTION
L'autonomia Universitaria: aspetti introduttivi . art. 33 Cost. . Il sistema universitario italiano è stato regolamentato da: - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
L'autonomia Universitaria: aspetti introduttivi
• art. 33 Cost. <<... le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato>>.
• Il sistema universitario italiano è stato regolamentato da:– " legge Casati" del 1859– "riforma Gentile" del 1923
• Autonomia:– normativa– organizzativa– finanziaria e contabile– didattica e scientifica
• Autonomia normativa: capacità di darsi un ordinamento mediante l'emanazione di norme (che hanno la stessa efficacia delle norme emanate dallo Stato).– STATUTI: manifestazioni primarie di
autonomia– REGOLAMENTI: manifestazioni secondarie di
autonomia• Autonomia organizzativa: indica
l'indipendenza di alcune figure soggettive rispetto ad altre figure omogenee (ministro)
• L. 168/1989 riconosce alle Università autonomia – didattica– scientifica– organizzativa– finanzaria e contabile– ed anche la facoltà di dotarsi di propri
ordinamenti autonomi (dotati di statuti e regolamenti).
• art. 16 c. 4 legge 168/89: le Università sono disciplinate <<...oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge...>>.
• STATUTO: detta criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi. Inoltre deve disciplinare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
• Limiti posti dalla 168/89 al contenuto delle norme statutarie:– il Rettore deve essere elettivo,– il S.A. deve rappresentare le facoltà– il CDA deve garantire la rappresentanza delle
diverse componenti,– osservanza delle norme sullo stato giuridico del
personale docente, ricercatore e non docente.
• REGOLAMENTI: – Regolamento generale d'Ateneo– Regolamento di amministrazione,
contabilità e finanza,– Regolamenti interni d'ateneo e delle
singole strutture
• Il Regolamento generale d'Ateneo ha come presupposto lo statuto. Infatti esso contiene le norme che servono ad attuare i dispositivi presenti nello statuto. La sua approvazione è di competenza del CDA
• Il Regolamento di a.c.f. : disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità. Disciplina le procedure contrattuali, le forme per il controllo interno della gestione dell'ateneo e dei singoli centri di spesa.
• Il principio ispiratore del regolamento deve essere quello di <<assicurare la rapidità ed efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziariodel bilancio>>.
• Regolamenti interni: anche questi hanno come presupposto lo statuto, in quanto ne integrano e ne sviluppano la normativa. Esempi: regolamento didattico d'ateneo; regolamento sul personale tecnico e amm.vo; regolamento sulle strutture didattiche e di ricerca; ecc...
• Autonomia finanziaria e gestionale:• Art. 5 legge 537/1993:
– Interviene sulle modalità di finanziamento delle università.
– Razionalizza le misure d'intervento. Prevede nel bilanciodi previsione del Ministero solo 3 capitoli di finanziamento.
– Istituisce il FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario)
• DPR. 382/80– Disciplina l'organizzazione della struttura universitaria. – Prevede la istituzione dei dipartimenti ed attribuisce ad essi (come pure
agli atenei) autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. – Prevede la definizione di uno schema-tipo regolamentare attraverso il
quale realizzare tale processo di autonomia.• DPR 371/82
– Definisce lo schema tipo in base al quale le università adottano il proprio regolamento amministrativo-finanziario e contabile.
– per quanto riguarda il bilancio il DPR ne definisce lo schema.• L. 168/89
– Istituisce l'autonomia statutaria e regolamentare delle università.– Prevede, ai fini del controllo della spesa pubblica la riclassificazione dei
conti consuntivi in base ad una redazione omogenea.• L. 537/93• DPR 509/1999, Riforma universitaria (3+2)
• La legge 537/93 ha previsto l'istituzione di soli 3 capitoli di bilancio:– Fondo per il finanziamento ordinario delle
università (FFO)– Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche (FEU)– Fondo per la programmazione dello sviluppo
del sistema universitario (FPS)
• Il FFO è comprensivo dei finanziamenti destinati– alle attività istituzionali delle università (compreso il
personale),– ordinaria manutenzione delle strutture– ricerca scientifica.
• Il FEU: infrastrutture edilizie, grandi attrezzature scientifiche, impianti sportivi.
• Il FPS: finanzia specifiche iniziative, attività e progetti, ed anche nuove attività didattiche.
• Il sistema di finanziamento prima della 537/93:– si fondava sul rispetto dei vincoli di destinazione dei
trasferimenti dello Stato– le risorse erano destinate ai centri autonomi di spesa
• Il sistema di finanziamento dopo la 537/93– è razionalizzato– fondato su principi che favoriscono l'autonomia e la
competitività del sistema– comporta un aumento dell'autonomia di spesa delle
università
Il sistema pubblico di finanziamento prima della L. 537/1993
MINISTERO
RicercatoriDotazione ric.60%EdiliziaNon docenti (in parte)
DocentiRicerca 40%Non docenti (in parte)
ATENEIFACOLTA’ E ALTRI
CENTRI DI GESTIONE
Tasse e contributiAltre entrate
Il sistema pubblico di finanziamento dopo la L. 537/1993
MINISTERO ATENEIFACOLTA’ E ALTRI
CENTRI DI GESTIONE
Tasse e contributiAltre entrate
FFO
FEU
FPS
Altre spese di funzionamento
Altre spese per l’edilizia
Ricerca sc. (ex 40%)
• Il FFO comprende: – una quota base da ripartirsi tra le università in proporzione alla
spesa storica,– una quota di riequilibrio da ripartirsi in base a criteri che tengano
conto dei risultati della gestione (costi di produzione per studente, qualificazione della ricerca ecc...)
• il FFO a regime dovrebbe essere composto:– 50% domanda di formazione;– 20% risultati della ricerca;– 20% risultati della formazione;– 10% incentivi.
• Il FEU è suddiviso in relazione alle necessità di riequilibrio edilizio,
• Il FPS è ripartito in conformità ai piani di sviluppo nazionali.
L'autonomia didattica
• L. 341/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitari– prevede la definizione e gli aggiornamenti
degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione.
– Con lo scopo di dare omogeneità ai corsi di studio. (Omogenea attribuzione del valore legale dei titoli).
strumenti Il Regolamento didattico di ateneoil Regolamento delle strutture didattiche– (sono adottati dal Senato Accedemico ed inviati al ministero per
l'approvazione)• devono contenere:
– l'articolazione dei corsi– i piani di studio con gli isegnamenti obbligatori,– le propedeuticità– i limiti alle possibilità di iscrizione ai fuori corso– i moduli didattici– le tipologie delle forme didattiche– le forme di tutorato,– ecc...
L'autonomia della ricerca
• L. 168/89 : le università perseguono le finalità istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonchè dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.
• Si introduce la valutazione della ricerca. • Viene prevista dalla 537/93 il Nucleo di Valutazione
interno che ha il compito di verificare – la corretta gestione delle risorse pubbliche– la produttività della ricerca e della didattica,– l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa