l'art. 812, 3° co., c.c., qualifica come mobili i beni che ... · dal 513 al 521 bis del...

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Nozioni generali sul pignoramento mobiliare L'art. 812, 3° co., c.c., qualifica come mobili i beni che non rientrano nella categoria dei beni immobili la disciplina del pignoramento mobiliare diretto si rinviene negli artt. dal 513 al 521 bis del c.p.c.

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Nozionigenerali sul

pignoramentomobiliare

L'art. 812, 3° co., c.c., qualifica come mobili i beni che non rientrano nella categoria dei beni immobili

la disciplina del pignoramento mobiliare diretto si rinviene negli artt. dal 513 al 521 bis del c.p.c.

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art. 513. Ricerca delle

cose da pignorare.

• L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puòricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altriluoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona deldebitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

• Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere laresistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare personeche disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziarioprovvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorrel'assistenza della forza pubblica.

• Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso delcreditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario apignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenential debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

• In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento,secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che ilterzo possessore consente di esibirgli.

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•Modifica prevista (A norma dell’art. 32, comma 3 del

presente provvedimento le

disposizioni del presente articolo

, entrano in vigore il 31 ottobre

2021).

• DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116.

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici dipace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, anorma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

Art. 27. Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile

dopo l'articolo 15 del codice di procedura civile è inserito il seguente:«Art. 15-bis (Esecuzione forzata).

Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudicedi pace.

Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente iltribunale.

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobilenel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale ancherelativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l'esecuzione forzata degliobblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.»;

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Art. 513 - Prime riflessioni

Disciplina esclusivamente il pignoramento di beni materiali

e tangibili

Manca qualsiasi riferimento alle nuove

forme di ricchezza

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Art. 513 –concetti da

approfondire

presunzione di appartenenza dei beni al debitore

luoghi non appartenenti al debitore, relativamente a beni di cui il debitore possa disporre o che il terzo

possessore consenta di esibire

casa del debitore e altri luoghi a lui appartenenti

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Casa del debitorela giurisprudenza

Secondo la Corte Costituzionale (sent. 19-05-1994, n. 189):"dopo il superamento dell'iniziale e risalente indirizzo che intendeva come tale solo quella che formasse oggetto di un diretto reale o personale di godimento dell'esecutato, si è - con consolidata giurisprudenza condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pur se l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di "abitualità e di tendenziale stabilità" della così valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il luogo di ubicazione delle cose da pignorare.

E' insufficiente un rapporto meramente precario, come quello appunto che nasce da una semplice relazione di temporanea dimora, per ragioni di ospitalità od altre analoghe, essendo necessario che la relazione di fatto intercorrente tra il debitore e il luogo di ubicazione dei beni si svolga in modo stabile e abituale (C. 539/2002; C. 3626/1982).

Il dato formale derivante dalla residenza anagrafica non è insuperabile, ma genera una presunzione che è onere di chi la contesta vincere

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Casa del debitore secondo dottrina

L'opinione prevalente: è tale il luogo in cui il debitore dimoraabitualmente, solo o con la famiglia o con terzi, a prescindere daqualsiasi titolo di godimento

Da respingere l'orientamento secondo il quale dovrebbe intendersi il luogo dove egli abita in virtù di un diritto reale o personale di godimento.

Anche il criterio della abitualità, però, fa sorgere dubbi.Secondo alcuni, perciò, sarebbe necessaria la mera disponibilità materiale dell'immobile, nulla dicendo sulla esigenza di stabilità o meno delrapporto. Un concetto di casa del debitore notevolmente esteso e svincolato dal criterio della abitualità.

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ESEMPI PRO E CONTRO

PRO

• Luogo in cui il debitore abitavama non abita più, ma nel qualeha lasciato parte dei suoi mobili;

• Magazzino o altro luogo dove ildebitore abbia fatto portare isuoi mobili, forse per sottrarlialla ricerca

CONTRO

• Camera d'albergo;

• Appartamento dove dimora pervacanza (es.: airbnb)

• Casa ove dimora per ragioni delsuo lavoro (ad es. quale servitoredomestico)

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Il concetto ricomprende qualsiasi luogo col quale il debitore abbia di fatto unrapporto di godimento stabile e duraturo, a prescindere dalla titolarità dellaproprietà o di altro diritto reale o personale.

In particolare si considerano appartenenti al debitore:A) i luoghi in cui il debitore svolge la propria professione o mansione, comel'ufficio o lo studio professionale; il laboratorio o l'azienda;

B) anche la pubblica via o pubblica piazza, dove – ad esempio - il debitorevenditore ambulante vende la sua merce;

C) qualsiasi altro luogo di cui il debitore, pur non svolgendovi i propri affari,abbia esclusivo godimento, come ad es. un magazzino o una cantina o un"pied à terre".

Gli altri luoghi a lui appartenenti

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LUOGHI NON APPARTENENTI AL DEBITORE

• E' possibile pignorare beni del debitore in luoghi a lui non appartenenti.

Si tratta di due distinte ipotesi disciplinate, rispettivamente, dal 3° e dal 4° commadell'articolo in esame.

• L'ipotesi contemplata dal 3° comma prevede che il bene da pignorare siadeterminato, che il debitore ne possa disporre direttamente e presuppone unaautorizzazione del Presidente del Tribunale.

• La disponibilità diretta: il debitore deve avere il diritto di disporre giuridicamentee materialmente del bene, ossia può introdurlo a piacimento nel luogo inquestione, può asportarlo, goderne, etc., senza che sia richiesta la cooperazionedel terzo nella disposizione della cosa, anche se talvolta può occorrere unacollaborazione meramente materiale di quest'ultimo per accedere al luogo.

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Esempi classici

Autovettura presso un'autorimessa o

un garage

Stand in una esposizione

fieristica

cassetta di sicurezza presso

una banca

Quadro in una galleria d'arte

Esempi

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A proposito dell'autorizzazione

a) deve concernere cose determinate, identificabili sulla base di un numero (es. targa), di una matricola, di altridati esteriori (come il modello, il colore, la marca, ecc.);

b) non è necessaria quando il bene del debitore si trovi sulla pubblica via;

c) si ritiene che non può essere rifiutata una volta che si è accertato che si tratta di pignorare cose nella direttadisponibilità del debitore.

Quid iuris se, pur in presenza dell'autorizzazione, il terzo sioppone all'accesso dell'ufficiale giudiziario nei propri locali?Prevale il principio ex art. 14 Cost. che protegge il domiciliodel cittadino?

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il 4° comma dell'art. 513, secondo dottrina maggioritaria, contempla l'ipotesi in cui il pignoramento avviene rispetto a cose del debitore che il

terzo possessore – spontaneamente - consente di esibire. A differenza dell'ipotesi del 3° comma, presuppone la diretta disponibilità del bene da parte del terzo (perché, ad es., oggetto di noleggio, comodato, locazione

o deposito) ed è necessario il consenso del terzo. In mancanza del consenso l'espropriazione, secondo la Cassazione, dovrà seguire le forme

previste dagli artt. 543 ss.

Altri autori, invece, ritengono che l'ipotesi realizzerebbe una modalità di pignoramento diretto alternativa non al presso terzi, ma al pignoramento

diretto di cui all'art. 513, 3° co. In sostanza il consenso del terzo sopperirebbe alla mancanza di autorizzazione giudiziale prevista dal

citato art. 513, 3° co. L'esibizione sarebbe possibile solo quando la cosa non è oggetto di un rapporto giuridico tra il debitore e il terzo, poiché in

tal caso (ad es. nel caso di locazione), sarebbe esperibile soltanto l'espropriazione presso terzi, anche se risultasse l'esibizione del terzo

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il "possesso vale titolo"

• Chi ha la disponibilità di un bene mobile ne è anche proprietario.In tema di proprietà dei beni mobili vige nel nostro ordinamento il principio "possesso valetitolo", il quale, oltre ad essere un criterio di acquisto della proprietà dei beni mobili (art.1153 c.c.), costituisce principio che informa la materia: si presume che i beni che si trovanonella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti siano del debitore stesso.

Si tratta di presunzione iuris tantum che può essere vinta dal terzo mediante opposizione exart. 619. Il terzo opponente è comunque chiamato a provare sia la proprietà del benepignorato sia l'aver affidato i beni al debitore. Non basta, ad esempio, un contratto dicomodato, senza la prova certa della proprietà del bene pignorato.

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Limiti probatori• In sede di opposizione del terzo, la prova è sottoposta a limiti stringenti, finalizzati ad

evitare il pericolo di collusione fra terzo e debitore esecutato.

• art. 621 c.p.c. - Limiti della prova testimoniale.

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignoratinella casa o nell'azienda del debitore...

• art. 2704 c. c. - Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa ecomputabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o …

• art. 2914 c.c. - Alienazioni anteriori al pignoramento.

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengononell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano statetrascritte successivamente al pignoramento; ...

3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente alpignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa

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L'Ufficiale Giudiziario (sent.

Cass. 23625/2012)

• In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 cod. proc. civ., pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, ...deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione".

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OGGETTO DEL PIGNORAMENTO

• Si afferma che l'oggetto delpignoramento non è la res consideratanella sua materialità, ma il diritto realepatrimoniale trasferibile che grava sulbene stesso. L'espropriazione forzatacomporta il trasferimento coattivo (alcreditore o a un terzo) del diritto deldebitore sul bene pignorato.

• Può, quindi, essere assoggettato apignoramento non solo il diritto di proprietà maanche il diritto di usufrutto.

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Il bene oggetto del pignoramento deve essere:

• Pignorabile(si pensi ai beni impignorabili di cui all'art. 514 c.p.c.).

• Espropriabile ed alienabile (si pensi ai beni del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province e dei Comuni. Si pensi anche a beni particolari dei quali è vietata la vendita come le armi da guerra o le droghe).

• Trasferibile (si pensi alle licenze commerciali).

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Altre forme di pignoramento su beni particolari

Strumenti finanziari

• Azioni dematerializzate

• Quote di fondi comuni di investimento

Altri beni particolari

• Titoli PAC

• Nome di dominio

• Criptovalute

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AZIONI DEMATERIALIZZATE

• Con la disposta dematerializzazione degli strumenti finanziari, introdottanel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 213/98, si e` sancita la definitivainterruzione del collegamento tra il diritto incorporato in un titolo e lamateriale consistenza cartacea del titolo medesimo, collegamento checostituiva l'essenza stessa della nozione del titolo di credito.

• L'art. 30 del D.Lgs. n. 213/98 stabilisce che " il trasferimento " deglistrumenti finanziari dematerializzati e l'esercizio dei relativi dirittipatrimoniali possono effettuarsi " soltanto tramite intermediariautorizzati "

• l'apposizione di vincoli e della costituzione di garanzie sugli strumentifinanziari dematerializzati, viene regolamentato, " unicamente con leregistrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario ";

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Secondo la grandissima maggioranza dei commentatori, l'esecuzione di un pignoramento può avvenire nelle formepreviste dall'art. 543 c.p.c. Concorde anche Cass. civ. Sez. III, 28/02/2007, n. 4653

Si ritiene, infatti, non solo che per il pignoramento delle azioni è necessaria la collaborazione del soggetto nella cuidisponibilità sono le medesime ma anche che quando "… il titolo di credito è in possesso di un terzo, com'è nel casodel deposito di titoli in amministrazione (art. 1838 cod. civ.), che attribuisce al depositario la legittimazione adesercitare per il depositante i diritti nascenti dal titolo, ma non gli trasferisce la titolarità del credito, ilpignoramento ben si può eseguire presso il terzo, perchè, così facendo, non si determina il pericolo che chi èdebitore in base al titolo possa essere chiamato a pagare due volte a causa della circolazione del titolo.Di questo ne è impedita la circolazione attraverso la modificazione del titolo della legittimazione del depositario deldocumento in custode giudiziario dello stesso, ciò che comporta che il depositario diverrà dal momento delpignoramento anche custode dei frutti del credito rappresentato dal titolo.Il titolo dunque diviene possibile oggetto di pignoramento, come ogni cosa del debitore posseduta dal terzo (art.543 cod. proc. civ.).Quanto ai titoli, che in base al D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, sono assoggetti alla disciplina delladematerializzazione, il pignoramento dei diritti relativi agli strumenti finanziari di pertinenza del debitoreanalogamente è eseguibile presso il terzo, intermediario incaricato dal debitore della tenuta del conto in cui queglistrumenti sono registrati.Rientra nei doveri del custode, e perciò dell'intermediario costituito tale per effetto del pignoramento, eseguire laregistrazione del vincolo nel conto da lui tenuto (D.Lgs. n. 213 del 1998, art. 34, comma 1).

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QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO

Anche per i fondi comuni di investimento mobiliari aperti, immessi nel sistema di gestione accentrata, si dovrebbepervenire alla stessa soluzione.

Occorre notare, però, che Assogestioni, associazione delle società digestione del risparmio, con una nota risalente al 2009, fatta propriadal Ministero della Giustizia, chiarisce: "… le SGR non sono, di norma,i soggetti depositari dei certificati rappresentativi delle quote deifondi comuni di investimento, né degli strumenti finanziari e delledisponibilità liquide di pertinenza dei portafogli gestiti..."

La stessa nota ricorda anche che "… gli altriintermediari, spesso banche …, non hannolegittimazione (né, nella maggior parte dei casi,la materiale possibilità di rendere indisponibili ibeni oggetto dei provvedimenti in discorso) …"

Domanda: il supposto terzo puòveramente considerarsi debitor debitoris?

Il corrispettivo di quelle azioni non è forse divenuto finanziamaento per l'emittente?

Perché l'intermediario dovrebbe rispondere per il controvalore delle quote o delle azioni?

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TITOLI PAC (acronimo per Politica Agricola Comune)

• I c.d. "titoli PAC" concretizzano un sostegno al reddito degli agricoltori,condizionato dall'assegnazione di diritti (appunto: titoli) all'aiutodeterminati, nel numero e nel valore, sulla base dell'attività agricola svoltada ciascun agricoltore in un determinato periodo di riferimento. In parolepovere, è un diritto riconosciuto a tutti gli agricoltori che coltivavanoterreni. Si tratta di un contributo a carico dell'Unione Europea, legato agliettari di terra coltivata. Per esempio: ho coltivato dieci ettari di terraautomaticamente ho diritto a 10 titoli.

• Tali erogazioni, in Italia, sono gestite dall'AGEA (Agenzia per le erogazioniin agricoltura), ente statale che ha compiti di svolgimento delle funzioni diOrganismo di Coordinamento e di Organismo pagatore nell'ambitodell'erogazione dei fondi dell'Unione europea ai produttori agricoli.

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I titoli in questione possono essere oggetto di atti di trasferimento a qualsiasi titolo o essere oggetto dipegno, pignoramento, sequestro o vincolo di qualsiasi natura

L’AGEA ha istituito il Registro Nazionale Titoli (RNT) presso il SIAN, nel quale sono contenute, tra l’altro, tuttele informazioni relative all’identificazione dei soggetti aventi diritto, nonché la registrazione, l’identificazioneed i trasferimenti dei titoli. Nel relativo registro, per ciascun titolo, viene indicato il numero progressivo, ilvalore, l’ultima campagna di utilizzo, l’eventuale cessione e l’eventuale presenza di pesi/vincoli giuridici

ATTENZIONE:a differenza dei titoli PAC che possono essere oggetto di pignoramento, icontributi percepiti dall’agricoltore non possono essere pignorati. Infatti, ai sensidell’art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 727/1974 e successive modificazioni edintegrazioni, “le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizionidell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazionesia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorateo formare oggetto di provvedimenti cautelari.

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Il TribunaleCivile di Roma,sent. 25949/2009, hadichiarato l’inutilizzabilitàdella procedura dipignoramento pressoterzi

Forma del pignoramento

Secondo il Tribunale, i titoli“non possono certamenteconfigurarsi alla stregua di undiritto di credito verso l’Agea.Non possono confondersi,infatti, la situazione derivantedal titolo all’aiuto con il dirittodi credito al premio"

L'iscrizione dei titoli nel registronon rende AGEA né custode nédetentrice dei titoli, che sonointestati e rimangono nelladisponibilità degli agricoltori

Il titolo ben può avereun valore giuridico edeconomico diverso dalpremio e lo stessolegislatore prevedel’impignorabilità delpremio ma non dellaquota

L'AGEA è l'organismopagatore del premio(impignorabile).Relativamente ai titoli ha ilsolo obbligo di tenere unregistro pubblico

In relazione ai titoli,AGEA non può essereconsiderata né debitricedegli agricoltori nécustode o detentrice deititoli

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Le istruzioni fornite da AGEA

• Alla stregua di questi principi, AGEA ha fornito le istruzioni per poter sottoporre a pignoramento i titoli PAC:

Il pignoramento va eseguito nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliarediretto nei confronti del debitore (?)Nell’atto di pignoramento deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo che siintende pignorare

E’ onere del creditore procedente trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, all'AGEA copiadell’atto di pignoramento mobiliare notificato al debitore per l’annotazione nel registro nazionale titoli.

A cura del soggetto interessato, deve essere trasmessa all’AGEA copia del provvedimento di assegnazione o di vendita all'asta del titolo pignorato.

L’assegnatario o l’acquirente dei titoli all’asta, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 34 del Reg. (UE) n.1307/2013, deve essere agricoltore in attività. In assenza di tale requisito non è possibile eseguire iltrasferimento dei titoli assegnati o acquistati.

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La pignorabilità del nome del dominio internet

Il nome di dominio, "domain name" altro non è che l'indirizzo di un sito internet in formato – di solito - alfabetico (al contrario l'indirizzo IP è espresso in forma numerica).

La sua natura giuridica è controversa ed in particolare si discute(va) se fosse o meno da considerarsi un bene immateriale.

Oggi, diversamente da quanto accadeva negli anni passati, la dottrina è quasi unanime nell'equiparare il nome a dominio ai segni distintivi e di riconoscimento dell’azienda; non si può negare, poi, il suo rilevante valore commerciale e, perciò, deve considerarsi un bene immateriale al pari dei segni distintivi.

Page 28: L'art. 812, 3° co., c.c., qualifica come mobili i beni che ... · dal 513 al 521 bis del c.p.c. art. 513. ... Secondo la Corte Costituzionale (sent. 19-05-1994, n. 189):"dopo il

La tesi dell'impignorabilità

Esistono teorie che rifiutano la possibilità di sottoporre il nome a dominio ad una proceduraesecutiva.

• Tali teorie configurano, infatti, il diritto sul nome a dominio come un dirittopersonalissimo (e, perciò, impignorabile) dell’individuo equiparato al diritto al nome.

• Il Tribunale di Firenze (29 luglio 2000), ad esempio, ha stabilito che "la funzione del domain namesystem è quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzooperativo e tecnico-logico, non può porsi con riguardo a tale sistema un problema di violazionedei segni distintivi aziendali altrui come il marchio, la denominazione sociale o altri segnidistintivi"

• Il Tribunale di Bologna, ord. 20/03/2000, non riteneva che il domain name potesse qualificarsicome bene assoggettabile ad esecuzione forzata, in quanto “lo stesso ha naturagiuridica non ben individuata, non essendo un diritto reale, nétantomeno un diritto di credito, ma essendo prevalente il profilo distintivodell’utilizzatore del sito Internet, che presenta maggiori affinità con la figuradell’insegna”.Proseguiva affermando che il “domain name serve ad identificare nonsolo il marchio, ma ogni segno distintivo ed identificativodell’utilizzatore ed è quindi prevalente il collegamento al «soggetto»,onde non si comprende come possa essere venduto a terzi e da questi utilizzato”

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La tesi della pignorabilità

Al contrario, il Tribunale di Napoli (sent. 26/02/2002) prendeva tutt’altra

posizione riconoscendo “il nome a dominio compreso tra i segni distintivi atipici e quindi nella famiglia dei diritti

di proprietà intellettuale”.

L'evoluzione interpretativa, la presa di coscienza sulla sua rilevanza soprattutto commerciale e

l'equiparazione agli altri segni distintivi compiuta dal codice della

proprietà industriale, fanno propendere per la sua sottoponibilità

all'esecuzione forzata.

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L'esecuzione del pignoramento di un nome di dominio

L'eventuale pignoramento dovrà effettuarsi, applicando l'art. 137 del

Cod. Prop. Ind. (DLT 30/2005). Ossia, con atto notificato al

debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario, che deve contenere tutti gli elementi normalmente

richiesti per la regolarità del verbale di pignoramento e con

la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale,

previa menzione degli elementi atti ad identificarlo.

L'atto dovrà essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto

giorni dalla notifica.

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La trascrizione

• Quasi tutti gli autori ritengono che, per essereefficace, la trascrizione debba essere fatta pressol'autorità che mantiene il database dei nomi deldominio in questione (es.: .org;

.com). Responsabile dell'assegnazione dei nomi adominio del suffisso ".it" è Il registro delccTLD.it (country code Top Level Domain).

• Il Registro può considerarsi l’anagrafe dei dominiInternet .it. Soltanto qui è possibile chiedere,modificare o cancellare uno o più domini .it.

• Nel dicembre del 1987, Iana (Internet AssignedNumbers Authority) ha assegnato la gestione del".it" al Consiglio Nazionale delle Ricerche .Registro.it, che oggi ha sede all’Istituto diInformatica e Telematica del Cnr di Pisa.

• Non essendo facilmenteapplicabile l’articolo 26 c.p.c.(competenza del “giudice delluogo in cui le cose sitrovano”) è bene - applicandol'art. 120 del c.p.i. - a mio avviso,fare riferimento al luogo in cui ilconvenuto ha la propria sede odomicilio o agli altri criterisussidiari stabiliti dal codice diprocedura civile.

La competenza

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Il pignoramento di criptovalute

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• Astrattamente il pignoramento è concepibile. E' indubbio, infatti, che hanno ed avrannosempre più valore di moneta alternativa.

• Non può disconoscersi – però – come, in mancanza della collaborazione del debitore,l'operazione sia estremamente complicata, rasentando l'impossibilità. Come visto, infatti, chiutilizza le criptovalute dispone di un wallet al quale è associato un codice. L'unico che possiedele informazioni che consentirebbero di acquisire le criptovalute è il titolare e non esistenessuno - nemmeno un governo - presso il quale effettuare il pignoramento presso terzi.

• il Tribunale di Brescia, con decreto n. 7556/2018, statuendo in tema di conferimento dicriptovalute per l’aumento di capitale sociale, ha escluso l’idoneità delle stesse ad essere“aggredite” da parte dei creditori sociali, cioè ad essere oggetto di esecuzione forzata.

Il Tribunale afferma, tra le altre cose, che “l’esistenza di dispositivi disicurezza ad elevato contenuto tecnologico potrebbero, di fatto,renderne impossibile l’espropriazione senza il consenso e lacollaborazione spontanea del debitore”.

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BUONA SERATA