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1 Domanda di ammissione al concordato e pre-concordato Prededucibilità dei crediti derivanti dai finanziamenti Esenzioni dai reati di bancarotta e falso in attestazioni LA REVISIONE DELLA LEGGE FALLIMENTARE NEL DECRETO SVILUPPO Autori Antonio Bianchi Lia Campione Carmen Ceschel Giulia Corsi Virna Hireche Cristina Odorizzi Selene Pascasi Antonio Bianchi, avvocato, Praxia, Associazione dei Professionisti d’Impresa Lia Campione, avvocato, studio legale Clifford Chance Carmen Ceschel, avvocato Giulia Corsi, avvocato, Edoardo Ricci Avvocati Virna Hireche, studio legale Clifford Chance Cristina Odorizzi, dottore commercialista Selene Pascasi, avvocato ottobre 2012

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Domanda di ammissione al concordato e pre-concordato

Prededucibilità dei crediti derivanti dai finanziamenti

Esenzioni dai reati di bancarotta e falso in attestazioni

LA REVISIONE DELLA LEGGE FALLIMENTARE NEL DECRETO SVILUPPO

Autori Antonio Bianchi

Lia Campione

Carmen Ceschel

Giulia Corsi

Virna Hireche

Cristina Odorizzi

Selene Pascasi

Antonio Bianchi, avvocato,

Praxia, Associazione dei

Professionisti d’Impresa

Lia Campione, avvocato, studio

legale Clifford Chance

Carmen Ceschel, avvocato

Giulia Corsi, avvocato,

Edoardo Ricci Avvocati

Virna Hireche, studio legale

Clifford Chance

Cristina Odorizzi, dottore

commercialista

Selene Pascasi, avvocato

ottobre 2012

2 Sistema Società - ottobre 2012

SOMMARIO

pagina

La riforma delle procedure concorsuali attraverso il decreto sviluppo (di Antonio Bianchi)

05

Il fallimento ritoccato in sette punti dalla legge di conversione (di Lia Campione e Virna Hireche)

05

Articolo 33 decreto sviluppo: crisi d’impresa e riforma della legge fallimentare

06

(di Antonio Bianchi)

Art. 67 legge fall.: atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (a cura di Lia Campione e Virna Hireche, commento di Antonio Bianchi) 07

Art. 161 legge fall.: domanda di concordato (a cura di Lia Campione e Virna Hireche, commento di Antonio Bianchi)

09

La prassi del Tribunale di Milano in tema di pre-concordato (a cura di Sistema Società)

12

Art. 168 legge fall.: effetti della presentazione del ricorso (a cura di Lia Campione e Virna Hireche, commento di Antonio Bianchi)

13

Art. 169-bis legge fall.: contratti in corso di esecuzione (a cura di Lia Campione e Virna Hireche, commento di Antonio Bianchi)

13

Art. 178 legge fall.: adesioni alla proposta di concordato (a cura di Lia Campione e Virna Hireche)

14

Art. 179, comma 2, legge fall.: mancata approvazione del concordato (a cura di Lia Campione e Virna Hireche)

14

Art. 180, comma 4, legge fall.: giudizio di omologazione (a cura di Lia Campione e Virna Hireche)

15

3 Sistema Società - ottobre 2012

Art. 182-bis legge fall.: accordi di ristrutturazione dei debiti (a cura di Lia Campione e Virna Hireche, commento di Antonio Bianchi)

15

Art. 182-quater legge fall.: disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti (a cura di Lia Campione e Virna Hireche)

16

Il nuovo art. 182-quater legge fall. (di Giulia Corsi)

17

Art. 182-quinquies legge fall.: disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (a cura di Lia Campione e Virna Hireche, commento di Antonio Bianchi)

19

Art. 182-sexies legge fall.: riduzione o perdita del capitale della società in crisi (a cura di Lia Campione e Virna Hireche, commento di Antonio Bianchi)

20

Art. 184 legge fall.: effetti del concordato per i creditori (a cura di Lia Campione e Virna Hireche)

21

Art. 186-bis legge fall.: concordato con continuità aziendale (a cura di Lia Campione e Virna Hireche, commento di Antonio Bianchi)

21

Art. 67, comma 3, legge fall.: atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (a cura di Lia Campione e Virna Hireche)

23

Art. 69-bis legge fall.: decadenza dall’azione e computo dei termini (a cura di Lia Campione e Virna Hireche)

23

Art. 72 legge fall.: rapporti pendenti (a cura di Lia Campione e Virna Hireche)

24

Articoli 33 decreto sviluppo e 101, comma 5, Tuir: perdite sui crediti (di Antonio Bianchi)

24

Crediti prescritti: la nuova regola della deducibilità automatica (art. 101, comma 5, Tuir) (di Cristina Odorizzi)

25

Segnalazione dell’insolvenza da parte del tribunale fallimentare (di Carmen Ceschel)

27

4 Sistema Società - ottobre 2012

Disposizioni penali

L’importanza del negozio nel concordato preventivo (di Selene Pascasi) Art. 217-bis legge fall.: esenzioni dai reati di bancarotta (a cura di Lia Campione e Virna Hireche, commento di Selene Pascasi)

29

30 Art. 236-bis legge fall.: falso in attestazioni e relazioni (a cura di Lia Campione e Virna Hireche, commento di Antonio Bianchi)

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5 Sistema Società - ottobre 2012

La riforma delle procedure concorsuali attraverso il decreto sviluppo

di Antonio Bianchi, avvocato, Praxia Associazione dei Professionisti d’Impresa

Ancora una volta, in virtù dell’emanazione di un decreto-legge - provvedimento, questo, che viene

promulgato in casi straordinari per disciplinare misure di necessità ed urgenti - il legislatore italiano mette nuovamente mano alla riforma del diritto fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267) inserendo - attraverso la tecnica della novella - una serie di disposizioni legislative idonee ad attribuire nuova linfa allo sviluppo e alla crescita del Paese. Invero, in data 11.08.2012, viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 187) la legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22.06.2012, n. 83 ("decreto sviluppo"), comprendente al capo III le misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali e all’art. 33 la revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale. Due sono senz'altro gli argomenti che interessano più da vicino il mondo delle imprese, sia nella fase della loro attività, in pieno going concern, sia nella fase crepuscolare delle stesse nelle imminenze, cioè, della crisi d'impresa o di una procedura concorsuale che investe, più o meno irreversibilmente, l'azienda commerciale.

Il fallimento ritoccato in sette punti dalla legge di conversione

di Lia Campione e Virna Hireche, studio legale Clifford Chance

Come noto, la legge n. 134/2012 di conversione del D.L. n. 83/2012 ha apportato numerose modifiche

alla legge fallimentare. Le riforme introdotte dal decreto sviluppo e confermate, seppur con qualche lieve modifica, dalla legge di conversione, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti a partire dall'11.09.2012. La legge di conversione non ha modificato la struttura della riforma e restano pertanto ferme le principali novità introdotte con il D.L. 22.06.2012, n. 83. Alcuni articoli sono stati toccati dalla riforma attraverso novità introdotte sia in sede di decretazione d'urgenza che in sede di conversione in legge. Ulteriori specificazioni introdotte dalla legge di conversione possono riassumersi nei seguenti punti:

con la domanda di ammissione al concordato preventivo il debitore deve ora depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi. Il tribunale stabilisce obblighi informativi, anche sulla gestione finanziaria dell'impresa, in pendenza del termine fissato per il deposito dell'ulteriore documentazione (art. 161 legge fall.);

i creditori che non hanno esercitato il diritto di voto possono comunicare per corrispondenza (lettera o telefax) il dissenso sulla proposta concordataria entro 20 giorni dalla chiusura del

6 Sistema Società - ottobre 2012

verbale di adunanza dei creditori. Senza tale comunicazione, saranno considerati consenzienti e computati per il calcolo delle maggioranze per l'approvazione (art. 178 legge fall.);

il tribunale può varare l'omologa senza la suddivisione dei creditori in classe, se la contestazione è fatta da creditori dissenzienti con (almeno) il 20% dei crediti ammessi al voto e se ritiene che questi crediti si possano soddisfare in misura non inferiore alle alternative in concreto praticabili (art. 180 legge fall.);

la sola disciplina applicabile ai concordati con continuità è quella contenuta nell'art. 186-bis legge fall. e nelle norme specificamente in essa richiamate;

sono prededucibili i crediti di tutti i soggetti che hanno erogato finanziamenti all'impresa in difficoltà, "in esecuzione" di concordati preventivi o di accordi di ristrutturazione o "in funzione" della presentazione delle relative domande. Prededucibili anche i finanziamenti-ponte concessi dai soci (art. 182-quater legge fall.);

ai nuovi finanziamenti contratti del debitore in difficoltà, previa autorizzazione, non si applicano le disposizioni dettate in tema di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta (art. 217-bis legge fall.).

Articolo 33 decreto sviluppo: crisi d’impresa e riforma della legge fallimentare

di Antonio Bianchi

L'area maggiormente presidiata dal D.L. n. 83/2012 è certamente quella della crisi di impresa,

intervenendo ulteriormente il legislatore nel campo della legge fallimentare, oggetto questa, come è noto, di una complessiva opera di riforma oggetto di continue rivisitazioni nel corso degli anni, sin dalla sua prima promulgazione (avvenuta, come è noto, con il D.L. n. 35/2005). L'art. 33 D.L. n. 83/2012 - il quale contiene la particolarità che nella stessa rubrica è assegnata la finalità percorsa dalla norma: revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale - applica rilevanti e sostanziali modificazioni al testo degli artt. 67, 161, 168, e 182-bis, inserendo, altresì, ex novo, gli artt. 169-bis, 182-quinquies, 182-sexies e 186-bis.

Nota della redazione - Di seguito, si illustrano le nuove disposizioni normative all'esito delle modifiche intervenute segnalando, all’interno del testo di legge coordinato racchiuso tra virgolette, in colore blu quelle inserite nel decreto sviluppo, in grassetto blu quelle apportate dalla legge di conversione n. 134/2012.

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Art. 67 legge fall.: atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e

durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non

siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo

grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno

e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

8 Sistema Società - ottobre 2012

commento di Antonio Bianchi

Le modifiche che il legislatore ha inserito riguardano principalmente la figura del professionista

attestatore, richiedendosi espressamente che la figura di detto professionista sia caratterizzata dall’indipendenza dal debitore, ancorché viene espressamente stabilito che sia lo stesso debitore a nominarlo, a ciò non provvedendo l’autorità giudiziaria, come pure si era da qualcuno sostenuto (ma la giurisprudenza – Trib. Milano, Sez. fallimenti, decreto 10.03.2009 - aveva ritenuto univocamente che la nomina doveva provenire dallo stesso debitore proponente il piano di risanamento). La previsione di indipendenza dell'attestatore arieggia quella prevista dall'art. 2399 cod. civ. per l'organo di controllo nelle società per azioni, affinché questi non sia incorso in rapporti anche di natura patrimoniale, personali o professionali, che possano comprometterne l'indipendenza di giudizio, sia nei confronti del debitore sia nei confronti dello stesso ceto creditorio. Similmente annotata con positività è la previsione della necessaria verifica da parte dell'attestatore dell’attendibilità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, alla luce di un giudizio di natura professionale ispirato ai criteri della diligenza professionale qualificata, della ponderatezza e della non irragionevolezza delle scelte, caratteristiche, queste connaturali all'agire informato degli organi direzionali e di controllo delle società per azioni. Vengono sottratti all’esperibilità dell’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161 legge fall. (cfr. infra, commento a detto articolo e alle modifiche di questo): la modifica, invero, è diretta ad anticipare l'applicazione degli effetti di immunizzazione dell’azione revocatoria ad un momento antecedente la domanda di concordato preventivo, al momento in cui, cioè, essa non è stata ancora aperta, non vi è la nomina del giudice delegato e vi sia la necessità di compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del tribunale), ovvero atti di ordinaria amministrazione, nell'ottica della conservazione dell'impresa, funzionale al maggior soddisfacimento dei creditori. Infine, è attribuita espressamente al debitore proponente la facoltà di depositare il piano presso il registro delle imprese: evidente appare la volontà di offrire ai creditori idonei elementi di emersione della crisi di impresa attraverso la pubblicità del piano e di ogni altro utilizzo da parte del debitore proponente degli strumenti previsti dal legislatore per il superamento della crisi che attanaglia l'impresa. La nuova lettera c) dell’art. 67 legge fall.

Come ai più è noto, il decreto sviluppo - e, nella fattispecie, più precisamente, la legge di conversione 07.08.2012, n. 134-, ha ulteriormente integrato gli atti esenti dall’azione revocatoria, aggiungendo al comma 3 dell’art. 67 legge fall. la previsione della sottoscrizione di un contratto di vendita o di preliminare di vendita trascritto ex art. 2645-bis cod. civ. (deve intendersi, concluso a giusto prezzo), avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente. Appare ictu oculi evidente il favor che il legislatore della crisi d’impresa ha riservato agli atti conclusi dall’imprenditore (individuale o collettivo, assoggettato al fallimento), nell’ottica della sempre maggiore conservazione di atti negoziali conclusi nell’imminenza della fase crepuscolare dell’impresa, pur in presenza di alcuni specifici requisiti individuati dalla norma. Questi, dunque, i presupposti per la richiamata ipotesi di immunizzazione dall’azione revocatoria:

sottoscrizione di un contratto di compravendita, ovvero di un preliminare di compravendita, nelle forme e nei modi dell’art. 2645-bis cod. civ.;

l’oggetto del contratto de quo è costituito da immobili ad uso non abitativo destinati esclusivamente a costituire la sede principale della attività di impresa dell’acquirente;

alla data di dichiarazione di fallimento (del venditore) la attività di impresa deve essere effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi corso.

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Se i primi due presupposti appaiono di univoca ed oggettiva valutazione (trattandosi il primo di un elemento formale – esistenza di un negozio giuridico -, ed il secondo di un elemento materiale – immobile ad uso diverso da quello abitativo), meno univoca appare la circostanza esimente relativa alla “attività di impresa esercitata” e, ancor meno, “il compimento di investimenti per darvi inizio”. Nell’attesa che possano consolidarsi sicuri orientamenti giurisprudenziali, può ritenersi che il riferimento da parte del legislatore alla attività di impresa esercitata sia nel senso dinamico proprio dell’impresa: che cioè l’oggetto sociale sia effettivamente perseguito e che lo stesso si concreti in una serie di atti (negoziali, materiali e formali) unificati dal perseguimento dello scopo d’impresa. D’altro canto, infine, il compimento di investimenti per darvi inizio dovrà costituire frutto di una duplice indagine: muoverà verso tale circostanza sia l’apprensione materiale di merci, materie prime, arredi e attrezzature specificamente inerenti alla attività imprenditoriale intrapresa, sia la sottoscrizione di contratti e obbligazioni destinati alla acquisizione delle risorse necessarie al fabbisogno economico finanziario dell’attività (e cioè, risorse umane, tecniche e/o finanziare).

Art. 161 legge fall.: domanda di concordato

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso,

sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

2. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi

crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. 3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un

professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell' articolo 152 . 5. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel

registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

6. L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, cessano gli effetti del ricorso a far data dal deposito.

7. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

8. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve

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assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

9. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

10. Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in

presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

commento di Antonio Bianchi

La maggiore precisione richiesta dal legislatore ha per oggetto il contenuto del piano concordatario

per soddisfare un’esigenza principalmente originata per i piani caratterizzati dalla cessione dei beni (c.d. concordato liquidatorio): viene richiesta l’analitica indicazione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, di guisa da rendere maggiormente certa e definita la proposta ed il piano concordatario e la possibilità dell'inadempimento e della risoluzione del concordato (la dottrina aveva richiamato più volte l'applicabilità dell'art. 1183 cod. civ. per la fissazione di un termine di adempimento nel caso in cui il piano non avesse originariamente previsto il tempo di adempimento dei debiti accertati): quod sine die debetur, statim debetur. Continua a non essere richiesta, si noti, l’indicazione della percentuale di soddisfazione dei creditori nei concordati con cessione, ritenendo il legislatore che il campo dell’autonomia negoziale possa fornire adeguate risposte in merito, in quanto rientra nella facoltà delle parti protagoniste della crisi (debitore e creditori) la misura - anche in percentuali molto basse - della soddisfazione degli interessi economici coinvolti. Opportunamente vengono previste:

la necessarietà di una nuova relazione del professionista attestatore per il caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano;

la pubblicità nel registro delle imprese entro il giorno successivo il deposito in tribunale della domanda di concordato preventivo, da eseguirsi a cura del cancelliere e, principalmente:

la possibilità per il debitore di depositare un ricorso contenente soltanto la domanda di concordato preventivo, senza la necessità di depositare tutta la documentazione richiesta, riservando ad un secondo momento i dettagli della proposta entro un termine fissato dal giudice compreso tra i sessanta ed i centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

L'intento del legislatore in siffatti casi è duplice: da un canto anticipare gli effetti della crisi attraverso una manifesta procedura di allerta realizzata attraverso il deposito dell'atto in tribunale e la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, dall'altro, far originare gli effetti protettivi del concordato preventivo in quanto, pur in attesa del completamento del piano, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sui beni del debitore una volta depositata la domanda. Completano il quadro delle modifiche del concordato preventivo, la possibilità di compiere da parte dell’impresa proponente atti di gestione ed amministrazione ordinaria (per quelli di straordinaria amministrazione occorre l’autorizzazione del tribunale) caratterizzati dal riconoscimento della prededuzione dei rediti sorti in tale periodo per gli atti legalmente conseguiti dal debitore.

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Art. 161, commi 6, 8, 9 e 10 Costituisce certamente la modifica maggiormente rappresentativa l’interevento del legislatore sull’articolo 161 legge fall. avente ad oggetto i presupposti della domanda di concordato preventivo. Richiamata l’integrazione contenuta nella (nuova) lettera e) di detto articolo, relativa all’indicazione nel piano concordatario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e richiamata altresì la precisazione contenuta nel comma 3 ad oggetto la provenienza della nomina del professionista da parte del debitore e la richiesta di una nuova relazione dell’attestatore in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano, occorre porre l’accento sulla c.d. domanda di pre-concordato (o concordato con riserva). La principale novità è costituita dall’avere il legislatore concesso al debitore (in stato di crisi o di insolvenza) di depositare una domanda di (pre)concordato allegando alla stessa unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di depositare la domanda contenente il piano, la proposta e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice. Lo stesso testo legislativo rimette al giudice la valutazione del termine da concedere – compreso tra 60 e 120 giorni prorogabile non oltre ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi, ancorché ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, nel caso in cui penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento detto termine è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni. Il Tribunale di Milano, in data 20.09.2012 ha emanato una serie di raccomandazioni idonee ad orientare la prassi da seguire in tema di pre-concordato, le cui principali indicazioni possono riassumersi nello schema seguente. La previsione di obblighi informativi periodici a carico del debitore proponente il concordato con riserva, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa è ritenuta opportuna, per i concordati preventivi di grande rilievo, ovvero in quelli nei quali il piano preveda, nel caso di concordato in continuità, la conclusione di atti particolari (finanziamenti, pagamenti, atti di straordinaria amministrazione). L’ottica della conservazione dell’impresa, e l’importanza che ha via assunto la stessa continuità aziendale nella legislazione della crisi d’impresa, ha indotto il legislatore alla previsione contenuta nel comma 7 del richiamato art. 161 legge fall.: il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione è subordinato all’autorizzazione da parte del Tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni; d’altro canto, il compimento di atti di ordinaria amministrazione rimane nelle facoltà del debitore proponente il quale, come è noto, conserva l’amministrazione della propria impresa (non comportando il concordato preventivo alcun spossessamento dell’iniziativa imprenditoriale). Venendo incontro all’esigenza di protezione degli atti ordinari di impresa attraverso i quali i terzi approvvigionano l’impresa anche nel periodo imminente allo stato di crisi, il nuovo testo legislativo prevede espressamente che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore proponente sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 legge fall.: sul punto, molto opportunamente, le raccomandazioni provenienti dal Tribunale di Milano ritengono che l’autorizzazione può riguardare solo il tempo del pagamento (il quale viene anticipato temporalmente rispetto ai riparti) ma non l’importo: detto importo, invero, deve essere integrale se privilegiato capiente, ovvero deve essere liquidato nella stessa percentuale che l’eventuale suddivisione in classi del ceto creditorio contenuta nel piano ha previsto di attribuire al creditore chirografario ovvero, nel caso di concordato senza suddivisione in classi, nella percentuale del credito chirografo riconosciuta nel piano. Nell’ottica del perseguimento della finalità di non consentire manovre dilatorie o altrimenti defatiganti al debitore proponete il comma 9 del richiamato art. 161 prevede che la domanda di cui al comma 6 è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

12 Sistema Società - ottobre 2012

La prassi del Tribunale di Milano in tema di pre-concordato

a cura di Sistema Società

La II Sezione del Tribunale di Milano mette a punto la prassi da seguire in tema di pre-concordato

(o concordato con riserva), vale a dire della domanda che l'imprenditore in crisi può presentare anche se è temporaneamente priva di tutta la documentazione a supporto, ad eccezione del certificato camerale aggiornato e dei bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi (verbale Trib. Milano, Sez. II civ. fall., 20.09.2012). In tal modo, l'imprenditore-debitore si fa assegnare dal giudice un termine per la produzione integrale di piani e documenti (nuovo art. 161 legge fall.) restando da subito indenne da azioni esecutive e cautelari. Il giudice relatore designato dal presidente resterà sempre lo stesso in qualità di G.D. anche nella procedura successiva, che si tratti di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione (art. 182-bis legge fall.).

Requisiti della domanda Al P.M. va trasmessa subito anche la domanda di pre-concordato, che dev'essere una sola e sempre identica, sia in caso di concordato definitivo che di concordato con riserva. Trattandosi di domanda formulata attraverso ricorso è sempre necessaria l'assistenza di un avvocato. La domanda può essere formulata nel modo più semplice, a condizione che il debitore richieda espressamente la concessione del termine per produrre successivamente i documenti. Il Tribunale deve, quindi, verificare la sussistenza dei presupposti dimensionali di fallibilità dell'impresa; la propria competenza, la regolarità formale della domanda; infine, che nel biennio precedente l'imprenditore non abbia presentata analoga domanda senza esito positivo.

L'assegnazione dei termini Il termine da concedere all'imprenditore per effettuare le successive produzioni, salvo richieste documentate, deve essere concesso nel minmo (60 giorni), o nel termine inferiore richiesto dal debitore, aumentati di 5-10 giorni per dare modo alla cancelleria di effettuare le comunicazioni. Vi provvede il collegio e l'eventuale istanza di proroga può essere rigettata senza convocazione della parte.

Obblighi informativi Si ritiene opportuno che il Tribunale disponga a carico del debitore obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa solo quando si tratti di concordati preventivi di grande rilievo, oppure in caso di richieste particolari (finanziamenti, pagamenti, atti di straordinaria amministrazione) e, soprattutto, quando si tratti di concordati in continuità, sotto forma di brevi atti esplicativi redatti dal legale.

Inammissibilità della domanda Il Tribunale, convocato il debitore, può procedere alla dichiarazione di inammissibilità della domanda, se non addirittura, ricorrendone i presupposti, di fallimento, tutte le volte in cui il debitore non abbia presentato entro il termine fissato dal Tribunale né la domanda di concordato completa, né una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Autorizzazioni speciali e concordati in continuità Le autorizzazioni sono concesse dal Trbunale in composizione collegiale in camera di consiglio, convocati l'imprenditore e il P.M. Le domande devono essere corredate di esausitive informazioni sui caratteri di massima del concordato, delle voci attive e passive dell'impresa, di piani e proposte tutte le volte in cui si richieda l'autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione oppure si tratti di concordati in continuità, o di contratti pubblici, o di contratti pendenti di cui si chiede la sospensione.

13 Sistema Società - ottobre 2012

Art. 168 legge fall.: effetti della presentazione del ricorso

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di

omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori

anteriori al concordato.”

(n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

commento di Antonio Bianchi

Degna di nota è la disposizione che espressamente dichiara l’inefficacia per i creditori anteriori al

concordato delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni del debitore proponente nel caso in cui detta iscrizione sia avvenuta - a ritroso - entro il termine di novanta giorni che precedono la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. La norma tende a contrastare il perverso fenomeno in virtù del quale le banche, ai primi segnali di crisi del debitore, si premuniscono di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in virtù del quale esse iscrivono ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore: l’ipoteca è destinata a rimanere in vita se non oggetto di revocatoria nell'eventuale successivo fallimento, in tal modo non favorendosi il ricorso alla procedura concorsuale minore e costituendone, anzi, un limite alla sua appetibilità.

Art. 169-bis legge fall.: contratti in corso di esecuzione

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“Il debitore nel ricorso di cui all’art. 161 può chiedere che il tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il

giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli

articoli 72, ottavo comma,72-ter e 80 primo comma.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

14 Sistema Società - ottobre 2012

commento di Antonio Bianchi

La norma è completamente nuova e, per certi aspetti, straordinaria: viene riconosciuta al debitore

la possibilità, previa autorizzazione del giudice, di sciogliersi dai contratti in corso, con esclusione dei rapporti di lavoro subordinato, di locazione quando il debitore proponente è costituita dalla parte che riveste il ruolo di locatore, (la norma non si applica ai contratti preliminari trascritti aventi ad oggetto la casa di abitazione principale dell'acquirente). Può autorizzarsi anche la sospensione della efficacia di tali contratti per non più di sessanta giorni, prorogabili per una sola volta. Lascia in qualche modo meravigliati la previsione che l'indennizzo riconosciuto ai contraenti in bonis, equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato pagamento, sia trattato come un credito sorto anteriormente al concordato e non in prededuzione.

Art. 178 legge fall.: adesioni alla proposta di concordato

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con

l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.

(…) 3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal

giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.

4. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale. (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

Art. 179, comma 2, legge fall.: mancata approvazione del concordato

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“2. Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che

sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi

nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

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Art. 180, comma 4, legge fall.: giudizio di omologazione

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti

di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma

dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative

concretamente praticabili.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

Art. 182-bis legge fall.: accordi di ristrutturazione dei debiti

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando documentazione di cui all' articolo 161,

l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:

a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. 2. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non

possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l' articolo 168, secondo comma.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

5. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell' imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

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7. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

8. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una

domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

commento di Antonio Bianchi

Gli effetti più importanti delle modifiche consistono:

nella necessaria verifica da parte del professionista dell’attendibilità dei dati aziendali come momento propedeutico ed indispensabile per la redazione di una idoneo piano di risanamento aziendale;

nella sostituzione dell'aggettivo “regolare” con quello di integrale pagamento: viene chiarito che il pagamento deve essere completo (capitale più interessi scaduti sino alla data di deposito nei termini del piano);

nell’indicazione dei tempi di adempimento per le scadenze dei debiti previsti nel piano, indicati in centoventi giorni dall’omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero in centoventi giorni dalla scadenza in caso di debiti non scaduti alla data dell’omologazione.

Nel caso in cui venga depositata domanda di concordato preventivo successivamente ad una richiesta di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è ora espressamente previsto che gli effetti di quest'ultimo si preservano nella procedura concorsuale maggiore, avuto riguardo alla maggior efficacia protettiva dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori estranei all' accordo di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 182-bis legge fall.

Art. 182-quater legge fall.: disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati [...] in esecuzione di un concordato

preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

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2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

3. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.

(Comma abrogato). 4. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal

computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale

dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

Il nuovo art. 182-quater legge fall.

di Giulia Corsi, avvocato, Edoardi Ricci Avvocati

Il nuovo art. 182-quater legge fall. - introdotto con D.L. 31.05.2010, n. 78, art. 48, comma 1,

convertito, con modificazioni, nella legge 30.07.2010, n. 122 - ha ad oggetto le “disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti” ed è stato modificato dalla recente riforma (D.L. 22.06.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7.08.2012, n. 134, G.U. 11.08.2012, in vigore dal 12.08.2012). Prededucibilità dei crediti derivanti dai finanziamenti effettuati “in funzione” o “in esecuzione” di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato I crediti derivanti dai finanziamenti erogati in funzione della domanda di ammissione al concordato preventivo (art. 160 e segg. legge fall.) o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis), c.d. finanziamenti-ponte, sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 legge fall., nell’ambito dell’eventuale successivo fallimento dichiarato a carico della medesima impresa (o nell’ambito del concordato preventivo successivo all’eventuale mancata esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato), purché (comma 2):

i finanziamenti siano concretamente funzionali alla domanda di ammissione al concordato o di omologa dell'accordo;

i finanziamenti siano previsti nel piano del concordato ex art. 160 legge fall. o nell’accordo di ristrutturazione;

il concordato venga dichiarato aperto o l’accordo venga omologato (la prededuzione sorge in automatico per effetto dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione);

la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale dichiara aperto il concordato.

Oltre a ciò, i crediti derivanti dai finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo (si ricordi che nel concordato preventivo, tra i finanziamenti erogati prima della domanda di ammissione e quelli erogati dopo l’omologazione, possono esservi quelli erogati in pendenza del concordato, i quali, previa autorizzazione ex art. 167, legge fall., sono prededucibili ex art. 111, comma 2, legge fall.) o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (si rammenti che negli accordi di ristrutturazione dei debiti

18 Sistema Società - ottobre 2012

posso esservi solo finanziamenti erogati in funzione della domanda di omologazione - fra i quali devono includersi anche quelli erogati dopo la domanda e prima dell’omologa, se funzionali all’interesse dei creditori e previsti dall’accordo omologato - oppure dopo il decreto di omologazione) sono prededucibili nell’eventuale successivo fallimento (o nell’ambito del concordato preventivo successivo all’eventuale mancata esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato) dichiarato a carico della stessa impresa prima sottoposta a concordato o a ristrutturazione (comma 1). Prima della riforma, tutti questi crediti erano considerati prededucibili soltanto se effettuati dalle «banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1°.09.1993, n. 385» (Tub), vale a dire limitatamente ai finanziatori istituzionali. La riforma, avendo esteso il riconoscimento della prededucibilità anche ai finanziatori diversi da quelli istituzionali, ha inteso incentivare l’accesso alle soluzioni concorsuali o negoziali della crisi dell’impresa volte ad evitarne il fallimento, che, anche per i suoi elevati costi che comporta, spesso si accompagna alla dissoluzione dell’impresa. Relativamente ai “finanziamenti-ponte”, la questione è delicata e il dubbio sull’opportunità della scelta del legislatore si pone, perché i finanziatori istituzionali, oltre ad essere tendenzialmente estranei all’impresa da ristrutturare, sono sottoposti, a differenza di quelli non istituzionali, a stringenti regole sull’assunzione dei rischi. In ragione di ciò, i finanziatori non istituzionali potrebbero essere indotti ad erogare il finanziamento confidando sulla prededucibilità piuttosto che sull’effettiva possibilità di risanare l’impresa, con conseguente assunzione di un rischio eccessivo - over-investment o finanziamento di un’impresa definitivamente decotta – e quindi di distruzione (piuttosto che di creazione) di valore per l’aggravamento del dissesto che ne derivi. Relativamente ai finanziamenti erogati “in esecuzione” del concordato o dell’accordo omologato, la scelta del legislatore invece pare opportuna, perché questi finanziamenti sono autorizzati da un provvedimento del giudice che ne sancisce l’idoneità a consentire all’imprenditore di uscire dalla crisi. Anzi, prima della riforma, si poneva il dubbio di costituzionalità per quello che appariva un ingiustificato privilegio a favore dei finanziatori istituzionali. Prededucibilità, nei limiti dell’80% del finanziamento erogato, dei crediti derivanti dai finanziamenti effettuati dal socio “in funzione” o “in esecuzione” di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato Il nuovo comma 3 prevede che (in deroga degli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ.) sono prededucibili - nei limiti dell’80% del finanziamento erogato - i crediti derivanti dai finanziamenti effettuati - sia “in funzione”, sia “in esecuzione” - di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato – da parte dei soci della s.r.l. finanziata o della società che esercita attività di direzione o coordinamento nei suoi confronti o di altri soggetti ad essa sottoposti. Prima della riforma, in questi casi, la prededucibilità era limitata ai soli finanziamenti erogati “in esecuzione” di un concordato o di un accordo di ristrutturazione omologato. Oltre a ciò, la riforma ha espressamente esteso l’applicazione di questa norma anche ai finanziamenti erogati “in funzione” o “in esecuzione” del concordato o dell’accordo da parte del soggetto che ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. Questa novità pare opportuna per non svantaggiare, rispetto ai vecchi soci, i nuovi soci finanziatori che intendano intervenire nella ristrutturazione con un mix di capitale di rischio e di capitale di credito.

I crediti del professionista attestatore Il vecchio comma 4, che prevedeva «sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato», è stato abrogato.

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Ciò nondimeno, considerato che l’art. 111, comma 2, legge fall., prevede che sono considerati prededucibili e sono soddisfatti con preferenza i crediti «sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge», dovrebbero considerarsi comunque prededucibili i crediti del professionista sorti in occasione o in funzione del concordato preventivo (che sia stato dichiarato aperto), vale a dire del professionista che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda di concordato, ma non quelli sorti in occasione o in funzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, perché, secondo l’opinione maggioritaria, questi ultimi non consistono in procedure concorsuali. Il nuovo ed ultimo comma 4 Il nuovo ed ultimo comma 4 (che ha sostituito il vecchio comma 5, recependone la sostanza in maniera pressoché immutata) prevede che, anche se soci, i creditori dei finanziamenti effettuati - esclusivamente “in funzione” (ma non “in esecuzione”) della presentazione della domanda di ammissione al concordato o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione - sono esclusi dal voto, come pure dal computo delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato (art. 177 legge fall.) o dal computo della percentuale dei crediti richiesta per presentare la domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione (art. 182-bis, comma, legge fall.) o di moratoria anticipata in corso di trattative per la formalizzazione dell’accordo (art. 182-bis, comma 6, legge fall.). I finanziatori/soci del finanziamento-ponte sono pertanto esclusi dal voto e ciò proprio perché destinati ad essere pagati in prededuzione.

Art. 182-quinquies legge fall.: disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al

concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

2. L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

3. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. 4. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai

sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

20 Sistema Società - ottobre 2012

5. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione revocatoria di cui

all’articolo 67. ” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

commento di Antonio Bianchi

Questa norma costituisce senz'altro - unitamente alla successiva di cui al nuovo articolo 186-bis

legge fall. (concordato preventivo in continuità) un’occasione unica per lo sviluppo del concordato preventivo quale mezzo idoneo alla risoluzione della crisi di impresa nel panorama degli strumenti offerti dal legislatore. Particolare e rinnovata importanza è attribuita al professionista attestatore: quest'ultimo, invero, potrà attestare che i finanziamenti richiesti dall'imprenditore - anche individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative - siano funzionali al fabbisogno concordatario sino all’omologazione ed alla migliore soddisfazione dei creditori. Detti finanziamenti saranno prededucibili nell'eventuale successivo fallimento ai sensi dell'art. 111 legge fall., e possono essere richiesti dal debitore anche per il solo caso in cui sia depositata la domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. (riservandosi, cioè, il successivo deposito della domanda completa del piano di risanamento e della documentazione di impresa). L'autorizzazione rilasciata dal tribunale può ad avere, altresì, oggetto il pagamento di crediti sorti anteriormente ed essenziali per la prosecuzione dell’attività aziendale e funzionali al migliore soddisfacimento dei creditori, sempre attestati in tali sensi dal professionista nominato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all' art. 67, comma 3, lett. c), legge fall. Simile opportunità viene riconosciuta per il caso di deposito da parte del debitore di domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis legge fall.

Art. 182-sexies legge fall.: riduzione o perdita del capitale della società in crisi

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. Dalla data del deposito della domanda per l’ammissione al concordato preventivo, anche a norma

dell’articolo 161, sesto comma, della domanda per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma,

l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

21 Sistema Società - ottobre 2012

commento di Antonio Bianchi

In virtù della suestesa norma, si consente di accedere al concordato anche alle società che, a

causa della perdita di capitale sociale, si troverebbero in una situazione di scioglimento, consentendo quindi la ricapitalizzazione dell’ente collettivo attraverso la funzione esdebitatoria propria del concordato preventivo.

Art. 184 legge fall.: effetti del concordato per i creditori

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle

imprese del ricorso di cui all’articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

Art. 186-bis legge fall.: concordato con continuità aziendale

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. Quando il piano di concordato di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la prosecuzione

dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.

2. Nei casi previsti dal presente articolo: a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei

costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

3. Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

4. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:

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a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

6. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del

debitore di modificare la proposta di concordato.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

commento di Antonio Bianchi

La norma contiene, senza ombra di dubbio, una disciplina piuttosto completa e dettagliata del

concordato in continuità aziendale, prevedendosi, in particolare che: il piano deve contenere una dettagliata indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla

prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano, delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura;

deve attestarsi, altresì, che la prosecuzione dell'attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei crediti privilegiati, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui detti privilegi insistono.

Di straordinaria efficacia è la disposizione in virtù della quale è stabilito che i contratti sottoscritti con la P.A. non si risolvono per effetto della procedura di concordato preventivo, una volta che il professionista abbia ragionevolmente accertato la capacità di adempimento del debitore. Gli interessi protetti dalla norma appaiono di tutta evidenza: la soddisfazione dei creditori avviene mediante la conservazione del “going concern” aziendale, utilizzando proprio il cash-flow generato dalla prosecuzione dell’attivitá. Si noti che del particolare favore per la continuità d’impresa può beneficiare la stessa società conferitaria o cessionaria d'azienda o di rami d’azienda, cui i contratti siano trasferiti (per agevolare tali trasferimenti è anche prevista la purgazione delle ipoteche con provvedimento del G.D.). Similmente contraddistinta dal favore per l'impresa in continuità la conservazione in capo all'impresa concordataria di partecipare all'assegnazione di contratti pubblici, anche in associazione temporanea di impresa, purché la stessa non assuma la qualifica di mandataria e che sia presente, a tutela dei creditori, la relazione del professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto quanto, a tutela della controparte contrattuale, la sussistenza di un impegno da parte di un soggetto terzo qualificato di mettere a disposizione della stazione appaltante, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell’appalto e a subentrare nell'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca ovvero non sia più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Degna di nota, infine, è la possibilità riconosciuta all'impresa ammessa al concordato di partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici subordinatamente alla dichiarazione del professionista attestatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), legge fall. che attesti la conformità al

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piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto unitamente alla dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazioni richieste per l'affidamento dell'appalto (una sorta di avvalimento). Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi del'art. 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Art. 67, comma 3, legge fall.: atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

(…) c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non

siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

(…)” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

Art. 69-bis: decadenza dall’azione e computo dei termini

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre

anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

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2. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

Art. 72: rapporti pendenti

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei

confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

(…) 8. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi

dell’articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione

principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

Articoli 33 decreto sviluppo e 101, comma 5, Tuir: perdite sui crediti

di Antonio Bianchi, avvocato

“5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su

crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio

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2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi. “

commento di Antonio Bianchi

Le perdite su crediti sono deducibili in modo automatico anche nell'ipotesi di accordi di

ristrutturazione dei debiti, ma non in caso di piani attestati di risanamento. Questo il risultato di quanto previsto dall'art. 33, comma 4, del decreto sviluppo (D.L. n. 83/2012), che è intervenuto a modificare il testo unico delle imposte sui redditi. L'art. 101, comma 5, Tuir ammette la deducibilità delle perdite su crediti in modo automatico – senza dover dimostrare l'esistenza degli elementi certi e precisi richiesti negli altri casi – in ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In tutti questi casi, la presenza di una situazione di insolvenza del debitore è "accertata" da un giudice o da un'autorità amministrativa e non è quindi rimessa a una mera valutazione soggettiva del creditore; ne deriva l'automatismo previsto dalla norma che consente di dedurre la perdita a decorrere dal momento fissato nella norma stessa (data della sentenza di fallimento, decreto di ammissione al concordato preventivo, eccetera). Il decreto sviluppo integra le fattispecie previste dall'art. 101, comma 5, con i piani di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-bis R.D. n. 267/1942; anche per questi, quindi, si applica l'automatismo già previsto per le altre procedure concorsuali, a decorrere dalla data del decreto del tribunale che omologa l'accordo. Analogo coordinamento tra legge fallimentare e norme del Tuir non è avvenuto per i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), R.D. n. 267/1942. È auspicabile che anche questa procedura venga a beneficiare dell'automatismo di deducibilità delle perdite su crediti in quanto si tratta, comunque, di fattispecie finalizzata a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e il recupero della redditività dell'impresa. Accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati hanno identica disciplina per quanto riguarda la non concorrenza alla formazione del reddito delle sopravvenienze attive per il debitore in quanto, in tal caso, il legislatore è intervenuto a disciplinare in modo identico entrambe le fattispecie includendole nell'art. 88, comma 4, Tuir; in pratica, non si ha sopravvenienza attiva per la quota del provento che eccede le perdite pregresse e di periodo.

Crediti prescritti: la nuova regola della deducibilità automatica (art. 101, comma 5, Tuir)

di Cristina Odorizzi, dottore commercialista

Sul tema della perdite su crediti e relativa deducibilità fiscale è intervenuto di recente l’articolo 33,

comma 5 D.L. n. 83/2012 (c.d. decreto sviluppo). Detto articolo nella sua versione definitiva post conversione (legge n. 134/2012) va a modificare direttamente la disciplina delle perdite su crediti prevista dal D.P.R. n. 917/1986 (art. 101, comma 5, Tuir). L’obiettivo è quello di consentire alle imprese una deducibilità più semplice delle perdite su crediti, senza dover necessariamente e sempre passare attraverso costosi e farraginosi recuperi legali. La nuova disposizione consente, in primo luogo, la deducibilità delle perdite su crediti fino a 2.500 euro (5 mila per le imprese di rilevante dimensione), una volta decorso il periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del

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credito stesso. Diventa importante, quindi, specificare bene in tutti i casi la scadenza di pagamento del credito, in modo da poter determinare univocamente il decorso del termine dei sei mesi. La nuova norma prevede poi la possibilità di deducibilità automatica per i crediti prescritti a prescindere dagli importi. In particolare l’attuale testo dell’art. 101, comma 5, Tuir considera sussistenti gli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità della perdita quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall’importo. Quindi la deducibilità automatica, cioè senza necessità di formalità di recupero, scatta oltre che per i piccoli crediti anche per i crediti prescritti. Prescrizione del credito: in base all’art. 2934 cod. civ. ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Vediamo di seguito le difficoltà pratiche che pone la nuova disposizione e i molti punti dubbi. La prescrizione dei crediti intesa come momento a partire da cui si estingue il diritto alla riscossione, è disciplinato dagli artt. 2934 e seguenti del codice civile. Il termine di prescrizione non è omogeneo per tute le tipologie di credito, infatti accanto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cod. civ.) sono previsti termini più brevi in relazione a determinate fattispecie di rapporti (prescrizioni brevi – artt. 2947-2953 cod. civ.). Si tratta per quanto riguarda i casi di interesse dell’impresa, di crediti per canoni di locazione, con termine di cinque anni ed anche degli interessi e di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente (per esempio, utenze, pagamenti periodici per pulizie, manutenzioni). Nel termine ulteriormente ridotto di un anno si prescrive il diritto alla provvigione, quello ai premi assicurativi e quello relativo a prestazioni di trasporto e spedizione, salvo per queste ultime l’allungamento a diciotto mesi per trasporti esteri. Individuato il termine di prescrizione si pongono una serie di questioni più complesse ai fini di determinare l’avvenuta prescrizione, quali:

il momento a partire da cui parte il computo della prescrizione (dies a quo); la presenza di eventuali interruzioni della prescrizione; la rilevanza delle prescrizioni presuntive (artt. 2954 e segg. cod. civ.).

In base all’art. 2935 cod. civ., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi, dal momento in cui il diritto è sorto. La stessa soluzione vale anche in caso di crediti esigibili ad un dato termine dalla richiesta (Cass. n. 1731/1986). Quindi nei vari casi si porrà il problema di definire il momento iniziale della prescrizione, problema non facilmente risolvibile, posto che sono necessari dati (quali il momento maturazione del diritto) non attingibili dalla contabilità. La soluzione auspicabile sarebbe quella di introdurre ai fini fiscali una presunzione di maturazione a decorrere dalla data scadenza fattura di riferimento. Questione ancora più complessa riguarda eventuali interruzioni o sospensioni della prescrizione, che ne impediscono la maturazione. Infatti, la prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore. A tale fine è sufficiente un’intimazione o richiesta al debitore fatta per iscritto: non è richiesto l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti. Per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Quindi, si pone ovviamente il problema di come provare all’amministrazione finanziaria l’effettivo compimento della prescrizione. In altre parole il contribuente può essere chiamato a fornire la prova degli atti interruttivi che ha effettuato o, ancor peggio, la prova negativa dell’assenza di atti interruttivi. Quest’ultima prova può rivelarsi diabolica in quanto l’avvenuto invio di solleciti o simili non trova riscontro né in contabilità, né in altre fonti. Su questo punto è quindi più che mai necessario un chiarimento. Altro problema poi deriva dal fatto che la disposizione collega la deducibilità all’avvenuta prescrizione del credito senza distinguere fra prescrizione ordinaria e presuntiva. La prescrizione presuntiva o impropria è una presunzione non assoluta ma relativa con limitata possibilità di prova contraria da parte del creditore. La ratio della legge (art. 2954 e segg. cod. civ.) consiste nel fatto che in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana (per esempio, vitto e alloggio, commercio al dettaglio, farmacie), per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza quietanza scritta, si presume che il pagamento sia già stato effettuato.

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Stante le caratteristiche di tale presunzione e la sua non valenza quale prova assoluta, conclusione logica sarebbe quella di non ritenerla utile ai fini della deducibilità fiscale. Infine, poi, su tutto va considerato il fatto che l’imprenditore che lascia prescrivere un credito e, quindi, rimane inerte rispetto alla riscossione integra un comportamento antieconomico, causando comunque una perdita. L’amministrazione finanziaria sul tema della perdita da rinuncia al credito richiede, ai fini della deducibilità, i requisiti di inerenza e di inevitabilità del costo. Requisiti che sussistono quando i tentativi di recupero sarebbero più onerosi della stessa rinuncia. Analogamente, anche in caso di prescrizione potrebbe essere necessario provare tale aspetto di convenienza, ma a quel punto il rischio è di rendere di fatto inoperante la nuova disposizione.

Segnalazione dell’insolvenza da parte del tribunale fallimentare

di Carmen Ceschel, avvocato

Il tribunale fallimentare può definirsi giudice civile ed essere pertanto legittimato a segnalare al

pubblico ministero l’insolvenza ai sensi dell’art. 7 legge fall., in particolare, in caso di rinuncia del creditore all’istanza di fallimento precedentemente presentata? La questione è stata affrontata e risolta in modo differente dalla Corte di Cassazione con due recenti pronunce. In particolare, la Corte, con la sentenza n. 4632 del 26.02.2009, aveva statuito che «il tribunale investito di un’istanza di fallimento non può procedere alla segnalazione dell’insolvenza del debitore al P.M. – parte del procedimento, ai sensi dell’art. 7, n. 2 legge fall. -, ponendosi tale iniziativa in contrasto con la posizione di imparzialità e terzietà che il giudice deve assumere e che perderebbe ove tale sollecitazione si traducesse nella richiesta di fallimento del medesimo P.M.; ne consegue che, in caso di rinuncia del creditore all’istanza presentata, l’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio, disposta dal D.Lgs. n. 5/2006 ed estesa a tutti gli istituti concorsuali dal D.Lgs. n. 169/2007, comporta l’estinzione del procedimento, divenuto a pieno titolo processo di parti». Di differente avviso è invece la recente sentenza n. 9781 del 14.06.2012. Al riguardo è opportuno seguire l’iter logico della seconda pronuncia e le conclusioni che essa trae, più in linea, come si vedrà, con le intenzioni del legislatore. Prima della riforma di cui al D.Lgs. 9.01.2006, n. 5, in vigore dal 16.07.2006, il fallimento, ai sensi dell’art. 6 legge fall., poteva essere dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del P.M. oppure d'ufficio. La norma, tuttavia, aveva sollevato alcuni dubbi di costituzionalità, in quanto, ai sensi del nuovo testo dell’art. 111 Cost. (relativo al “giusto processo”), il giudice dovrebbe essere terzo ed imparziale, mentre nel caso dell’art. 6 la stessa autorità che deve decidere si attiva anche autonomamente contro la parte cui il provvedimento decisorio è destinato. Il dubbio di costituzionalità era stato esteso al previgente art. 8 legge fall., per cui, se nel corso di un giudizio civile fosse risultata l'insolvenza di un imprenditore, parte nel giudizio, il giudice ne avrebbe potuto riferire al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento (e non, come nel caso di un giudizio penale, al P.M.). La Consulta non aveva dichiarato incostituzionale l’art. 6, ritenendo che esso non confliggesse «con la denunciata norma della Costituzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore riconoscere al giudice il previsto potere di iniziativa officiosa per la dichiarazione di fallimento ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell'insolvenza, perché si attivi, al pubblico ministero. L'iniziativa officiosa, infatti, prevista in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, non lede, di per sé, il principio di imparzialità- terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell'officiosità

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dell'iniziativa, il giudice conservi – come nella specie – il fondamentale requisito di soggetto "super partes" ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti […]» (sentenza Corte Cost. n. 240/2003, massima n. 27857). Si noti che la questione di legittimità non è stata dichiarata meramente infondata: la Corte ha però chiarito che le norme, correttamente interpretate, non si ponevano in contrasto con l’art. 111 Cost. Con il D. Lgs. n. 5/2006, tuttavia, la norma è stata riformulata non permettendo più la dichiarazione di fallimento d’ufficio da parte del tribunale. Il decreto citato ha modificato anche l’art. 7 legge fall. Il vecchio testo prevedeva: «Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento». Il nuovo articolo 7 riprende il testo della disposizione previgente, con la modifica che il P.M. può attivarsi non solo se l’insolvenza risulti in un procedimento contro l’imprenditore, ma, più in generale, nel corso di un procedimento penale. Le modifiche, infine, hanno investito l’art. 8, che, ante riforma, prevedeva che, ove nel corso di un giudizio civile fosse risultata l'insolvenza di un imprenditore parte nel giudizio, il giudice ne riferisse al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento; ora la norma risulta abrogata ed il suo contenuto è stato inserito nell’art. 7, comma 2, il quale statuisce che il P.M. presenta la richiesta di fallimento quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile, norma con previsione più ampia rispetto alla previgente, in quanto si parla di “procedimento civile” e non esclusivamente di “giudizio”. Ne consegue che l’organo terzo, in caso di dichiarazione di fallimento, è stato individuato nel P.M., evitando il ricorso al tribunale d’ufficio. A questo punto, chiarito l’iter logico che ha portato alla formulazione dell’attuale art. 7 legge fall., è necessario capire se il tribunale fallimentare è legittimato a rivolgersi al P.M., in particolare in caso di rinuncia del creditore all’istanza presentata precedentemente o se si rischia, in tal caso, di cadere di nuovo in dubbi di legittimità costituzionale ex art. 111 Cost. È opportuno, al riguardo, leggere la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267, per cui (in relazione all’art. 7 legge fall.) «la soppressione della dichiarazione di fallimento d’ufficio […] risulta bilanciata dall’affidamento al pubblico ministero del potere di dar corso all’istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso di un qualsiasi procedimento civile, risulti l’insolvenza di un imprenditore; quindi anche nei casi di rinunzia (c.d. desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti». È vero che l’ intenzione storica del legislatore non è mai vincolante per l’interprete, tuttavia nemmeno si può prescindere da essa quando è conforme all’interpretazione della norma ai sensi dell’art. 12 disp. prel. e quando il ricorso all’iter seguito dal legislatore risulta utile quale argomento ausiliario (la sentenza n. 9781/2012 cit., richiama, al riguardo, varie pronunce della Corte Costituzionale: n. 120/1975; n. 214/1985; n. 340/1992; n. 282/2005; n. 138/2010; nonché diverse emesse dalla Corte di Cassazione: n. 11843/1992; n. 10480/1994; n. 2230/1995; n. 2238/1996; n. 654/2003; n. 1338/2004). Ne deriva che giudice civile è anche il tribunale fallimentare, come tale legittimato a presentare la segnalazione al P.M. anche se ha rilevato l’insolvenza in un procedimento ex art. 15 legge fall. definito per desistenza del creditore istante. La terzietà, in questo caso, è assicurata (come rilevato nella sentenza n. 9781/2012 cit.) dalla circostanza che la trasmissione al P.M. o della notizia relativa all’insolvenza dell’imprenditore non è atto a contenuto decisorio e non incide, né direttamente né indirettamente, sui diritti di alcuno: il giudice si limita ad esercitare il suo potere – dovere di denuncia di fatti che gli appaiono potenzialmente lesivi dell’interesse pubblico ad eliminare dal sistema economico i focolai di insolvenza.

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La trasmissione della notizia è atto neutro: pertanto, «la valutazione decisoria del tribunale non è tecnicamente pregiudicata dall’avvenuta segnalazione, perché il tribunale, all’esito dell’istruttoria prefallimentare, può rigettare con decreto la richiesta del pubblico ministero».

Disposizioni penali

L'importanza del negozio nel concordato preventivo

di Selene Pascasi, avvocato Sempre più spesso, nelle aule di tribunale e sul tavolo dei giudici di Cassazione, si accendono i

riflettori sulla delicata tematica del concordato preventivo. L’istituto, difatti, proprio perché caratterizzato dalla compresenza di componenti privatistiche e pubblicistiche, anima diatribe legate alla concreta applicazione della disciplina di settore. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla questione dell’equiparazione, a fini penalistici, del decreto di ammissione al concordato preventivo alla sentenza dichiarativa di fallimento. Aspetto, questo, evidentemente legato alla riforma della normativa di riferimento, oggetto di decisa innovazione in virtù del D.L. n. 35/2005, e del D.Lgs. n. 169/2007, le cui modifiche non hanno tuttavia eliso l’indicata peculiarità del concordato preventivo. Norma centrale dell’apparato, come è noto, è l’art. 160 R.D. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare), il quale, nel dettare i presupposti per l’ammissione alla procedura, oggi esordisce con la dicitura «l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo…», laddove il comma 2 del riformato testo – introdotto per mezzo dell’art. 36 D.L. n. 273/2005 – precisa che «per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza». Ed è il termine «anche» a far intendere che, se lo stato d'insolvenza resta pur sempre un presupposto cardine della procedura, alla stessa potrà accedere altresì l'imprenditore che, pur versando in una condizione di difficoltà, non sia ancora caduto in un vero e proprio dissesto finanziario. Il riferimento, dunque, è a tutte quelle situazioni di confine, connotate sia dall’impossibilità di adempiere alle obbligazioni in scadenza, che da un probabile verificarsi di futuri irreversibili squilibri. Non solo. Scompare dalla previsione legislativa ogni traccia di discrezionalità del giudice in punto di accoglimento della proposta di concordato preventivo, da omologarsi – per effetto dell’attuale art. 180 legge fall. – previa verifica della regolarità dell’iter procedurale, e del raggiungimento delle maggioranze prescritte nell’adunanza dei creditori. Su tale aspetto, si annoti la pronuncia del Tribunale di Benevento del 18.01.2012, a mezzo della quale è stato puntualizzato che – ove con riferimento ad un gruppo di imprese – si presenti una sola istanza di concordato (inerente un’unica massa attiva da ripartire tra i creditori di tutte le società), l’approvazione creditoria della proposta, dovrà aver luogo in adunanze e votazioni separate per ciascuna società con conseguenti, rispettive e distinte maggioranze. L’istituto del concordato si veste, dunque, di abiti in prevalenza negoziali, pur dando voce all’intervento statuale in sede anticipatoria, fermi i risvolti penalistici legati alla previsione delle figure criminose di cui agli artt. 223 e 224 legge fall. (bancarotta fraudolenta e semplice). Tali condotte, delineate in seno all’apparato fallimentare, si concretizzeranno, difatti – col conforto di costante giurisprudenza, tra cui la recente pronuncia di legittimità n. 15061/2011– a prescindere dalla dichiarazione di fallimento, cui si equipara il decreto di

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ammissione al concordato preventivo. Ciò, è inteso, al fine di offrire adeguata risposta sanzionatoria a fattispecie precedenti o slegate a situazioni fallimentari. Del resto, è lo stesso art. 236, al comma 2, n. 1, del medesimo testo, che, in caso di concordato preventivo, estende le citate disposizioni incriminatrici, agli «amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società». Ne consegue – ed è questo un altro snodo pregnante della tematica – come, anche in costanza di violazione di norme fallimentari a rilievo penale, sarà ammissibile l’emissione di misure cautelari, non escluso l’arresto dell’indagato. Sul punto, si annoti il recentissimo apporto giurisprudenziale, in tema di legittimazione dell’arresto cautelare, emesso nei confronti del direttore di un’impresa, per presunte irregolarità nella procedura di concordato preventivo (Cass. pen. n. 33230/2012). Il P.M., ad ogni modo, potrà anticipare l’azione penale ad un momento antecedente la consumazione del delitto. Consumazione da ravvisarsi – ai fini di decorrenza del termine procedurale, e nell’ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia preceduta dall’ammissione di concordato – non già dall’ammissione, bensì dalla pronuncia della sentenza dichiarativa (Cass. pen. n. 31117/2011).

Art. 217-bis legge fall.: esenzioni dai reati di bancarotta

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle

operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei

debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-

quinquies.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

commento di Selene Pascasi

Il decreto-legge n. 83/2012 – noto come “decreto sviluppo”, e convertito dalla legge n. 134 del

7.08.2012 – è intervenuto, tra le altre modifiche, ad integrare il testo dell’art. 217-bis legge fall., estendendo l’ambito di esenzione dalle incriminazioni per bancarotta semplice o preferenziale alle ipotesi di movimenti autorizzati dal giudice. La nuova formulazione della norma, difatti, nel descrivere l’alveo delle condotte impassibili di integrare le fattispecie di cui agli artt. 216, comma 3, e 217 legge fall. – quali i pagamenti e le operazioni compiuti dall’imprenditore in esecuzione di un concordato preventivo (art.160), di un accordo di ristrutturazione dei debiti (omologato ex art. 182-bis), o del piano disegnato dall'art. 67, comma 3, lett. d) – si arricchisce oggi della dicitura «nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies». Così disponendo, il legislatore rafforza l’intento – già evidenziato mediante l’inserimento del citato quinquies in seno alla legge fallimentare, operato a mezzo dell’art. 33 del medesimo decreto – di rispondere con fermezza agli ostacoli pratici frapposti all’imprenditore in punto di erogazione bancaria della cosiddetta finanza-ponte. Si ricorderà, a conferma, la ratio della previsione, specificamente innestata nella disciplina fallimentare per consentire al debitore – contestualmente alla domanda di ammissione al concordato preventivo, di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o di “preaccordo” ex art. 182-bis, comma 6 – di ottenere l’autorizzazione giudiziale a contrarre finanziamenti prededucibili, o ad effettuare pagamenti relativi a crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi in caso di accesso al concordato con continuità aziendale, previa

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attestazione della funzionalità delle risorse all’interesse dei creditori. E se in tali circostanze, l’imprenditore – in virtù dell’art. 217-bis legge fall. – godrà di “immunità” dalle accuse di bancarotta semplice e fraudolenta indicate nel precetto, la richiamata estensione renderà ancora più incisive le soluzioni volte ad agevolare il superamento delle crisi d’impresa. Del resto, l’innovazione si inserisce in un contesto dedicato allo sviluppo, come si evince dalla titolazione del decreto, steso in linea con la finalità di contenere il fenomeno, ormai in inarrestabile progressione, dei fallimenti societari. Non solo. Nel potenziare gli strumenti normativi di ausilio alle imprese, anche tenendole immuni da processi penali conseguenti ad imputazioni di bancarotta, nei termini e nei limiti di legge, si è voluto altresì parificare la condizione giuridica di favore delineata nei confronti dei soggetti “coperti” dalla precedente formulazione dell’art. 217-bis legge fall., a quelli impegnati in operazioni compiute in esecuzione, qualora assoggettate a preventiva e positiva attestazione stilata da professionisti tecnicamente qualificati.

Art. 236-bis legge fall.: falso in attestazioni e relazioni

testo coordinato a cura di Lia Campione e Virna Hireche

“1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo

comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

2. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.” (n.b. in blu le modifiche all’articolo apportate dal decreto sviluppo, in grassetto blu quelle della legge di conversione n. 134/2012)

commento di Antonio Bianchi

Molto opportuna la previsione di una nuova fattispecie delittuosa idonea ad attribuire al

professionista che esponga false informazioni, ovvero ometta di riferire formazioni rilevanti, la punizione della reclusione da due a cinque anni e la multa da 50 mila euro a 100 mila euro, prevedendosi l'aggravante nel caso in cui si riscontri l’ingiusto profitto per sé o per altri, ovvero se dal fatto ne consegua danno per i creditori. La norma appare opportuna in quanto idonea a costituire un deterrente ed un valido freno alle attestazioni superficiali generiche ed inveritiere, innalzando l'etica professionale e la stessa immagine reputazionale del professionista d'azienda, sul quale ricadono notevoli responsabilità professionali dirette all'ottenimento del consenso informato dell'intero ceto creditorio.

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