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LA RESIDENZA DELLE PERSONE GIURIDICHE a cura del dott. Giovanni Barbato UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA

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LA RESIDENZA DELLE

PERSONE GIURIDICHE

a cura del dott. Giovanni Barbato

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA

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RESIDENZA DELLE PERSONE GIURIDICHE

� ASPETTI GENERALI

� RESIDENZA FISCALE NEL DIRITTO INTERNO

� RESIDENZA NEL DIRITTO CONVENZIONALE E COMUNITARIO

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Aspetti Generali

Il concetto di “Residenza Fiscale” determina il collegamento del contribuente con un dato Stato: tale collegamento consente allo Stato di esercitare la propria potestà impositiva sul reddito ovunque prodotto dal contribuente

� Nozione :

� Residenza fiscale e nazionalità delle Società:

Il concetto di residenza fiscale differisce dal concetto di nazionalità richiamato nel diritto internazionale privato ai fini dell’individuazione delle regole di diritto civile applicabili alle società (art. 25 L. 218/1995).

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Disciplina fiscale

• Le norme tributarie vigenti, relativamente all’imposizione delle persone giuridiche e degli enti assimilati, propone la distinzione tra soggetti residenti e non residenti, già prevista per la tassazione delle persone fisiche.

In particolare:� per le persone giuridiche residenti, in attuazione del citato principio

della tassazione mondiale, sono assoggettati ad imposizione in Italia tutti i redditi ovunque prodotti, ;

� per le società e gli enti non residenti, al contrario, ed in applicazione del diverso principio di tassazione territoriale, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto i redditi prodotti sul territorio nazionale.

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• È evidente quindi che ai fini fiscali anche la residenza delle persone giuridiche opera come elemento caratterizzante per qualificare la potestà impositiva, piena o parziale, dello Stato.

• In altri termini, mentre le persone giuridiche residenti, in attuazione del principio della tassazione del reddito mondiale, sono assoggettate ad imposizione in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti, relativamente alle società e gli enti non residenti, al contrario, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto i redditi prodotti sul territorio nazionale; l'art. 151, comma 1, del TUIR, infatti, sancisce che "il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti...è formato soltanto dai redd iti prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli e senti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fo nte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva".

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Art.5, comma 3, TUIR

Art.73, comma 3, TUIR

Residenza persone giuridiche in ambito fiscale

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Art.73 Tuir, commi 3 e 4

• “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legaleo la sede dell’amministrazione o l’oggettoprincipale nel territorio dello Stato. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”.

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Criteri collegamento

Il legislatore ha fissato 3 criteri di collegamento fra i soggetti diversi delle persone fisiche e il territorio, ai fine della determinazione della residenza fiscale:

• la sede legale, • la sede dell’amministrazione, • l’oggetto principale.

Si tratta di principi alternativi , pertanto è sufficiente che uno solo di essi sia verificato perché la società o l’ente possano essere considerati fiscalmente residenti in Italia e, conseguentemente, soggetti ad imposizione diretta per i redditi prodotti nel mondo.

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La sede dell’amministrazione

• Anche per “la sede dell’amministrazione”, il legislatore ha usato gli stessi termini sia per le società di persone che per le società di capitali: la formulazione del comma 3 dell’art.73, infatti, ricalca il comma 1 dell’art.5 del TUIR.

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• In sede fiscale, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno mutuato la definizione di sede dell’amministrazione elaborata in ambito civilistico.

• Per sede dell’amministrazione della società di altro ente si intende sia il luogo dove trova concreta esecuzione l’oggetto sociale sia la sede dove abitualmente si incontrano gli amministratori per svolgere l’attivitàamministrativa, per organizzare e dirigere la gestione sociale dell’ente .

• “La sede dell’amministrazione è il luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi inerenti all’attività amministrativa delle società ed enti ”.

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• Per stabilire se una società costituita all’estero abbia la sede dell’amministrazione in Italia occorre avere riguardo alla situazione sostanziale ed effettiva, senza limitarsi a quella formale o apparente .

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Indicatori individuati dalla dottrina per individuare la sede dell’amministrazione:

►residenza degli amministratori . Se tutti gli amministratori della società hanno la residenza in Italia, la società avrà la sua sede dell’amministrazione in Italia. Se specularmente vi fossero prove dello spostamento effettivo di tutti gli amministratori nella sede estera (biglietti aerei, ricevute di taxi e simili) nel giorno fissato per l’adunanza dell’organo, dovrebbe sussistere la residenza fiscale all’estero;

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► figura professionale di chi riveste la carica . Vi sono società generalmente residenti in paradisi fiscali, che offrono la domiciliazione a società ed enti; in tali località gli amministratori hanno la residenza, nella medesima si svolgono le assemblee del consiglio di amministrazione, vengono redatti gli atti amministrativi, di lì partono gli impulsi volitivi in cui si sostanzia l’amministrazione della società. E’ necessario però operare caso per caso, verificare se gli accordi stipulati prevedano una dipendenza dell’operato degli amministratori dalle direttive impartite dai soci di portata tale da compromettere il potere gestionale degli stessi con al conseguenza di ricondurre in Italia la residenza fiscale della società estera.

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►potere di movimentare i conti correnti bancari intestati alla società . Questo elemento è utile in quei casi i consiglieri di amministrazione siano residenti in localitàdifferenti: in questa circostanza, infatti, la “sede dell’amministrazione” della societàsi localizza nel paese in cui ha la residenza fiscale l’amministratore che ha maggiore capacità decisionale, espressione della quale è il potere di movimentare, senza autorizzazione, i conti bancari intestati alla società.

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L’oggetto principale

• L’art.5 del TUIR, che disciplina i redditi delle società di persone , stabilisce al comma 3, lettera d), che si considerano residenti in Italia le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Il legislatore, sempre nella stessa norma, precisa che l’oggetto principale deve essere rintracciato nell’atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata . In assenza di un documento rispondente a queste caratteristiche, l’oggetto principale va desunto dall’osservazione dell’attività effettivamente esercitata dalla società. Individuato l’oggetto principale, il luogo in cui la relativa attività viene svolta determinerà la sede della società.

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• Per quanto concerne le persone giuridiche e gli altri enti indicati nell’art. 73 del TUIR, il legislatore ha riproposto parzialmente la formula del comma 3, lettera d) dell’art. 5; anche questi soggetti, infatti, si considerano residenti se per la maggior parte del periodo di imposta hanno l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

• In sede di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, inoltre, il legislatore ha aggiunto al vecchio art.87 (ora art.73) i commi 4 e 4-bis, nei quali ha specificato cosa debba intendersi per oggetto esclusivo o principale e come tale oggetto deve essere determinato. In particolare, il secondo periodo del comma 4 fornisce una definizione di oggetto principale, inteso come l’attività primaria per la realizzazione diretta degli s copi fondamentali indicati dalla legge, dall’atto costit utivo o dallo statuto. Il primo periodo dello stesso, precisa che l’oggetto esclusivo o principale viene determinato in base all a legge istitutiva dell’ente, all’atto costitutivo e allo s tatuto dello stesso, qualora tali documenti siano stati prodotti nella fo rma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o regis trata.

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PRESUNZIONI DI RESIDENZA

• Il legislatore fiscale, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'azione di contrasto nei confronti di pratiche elusive, facilitando l’azione dell’Amministrazione finanziaria, ha introdotto una presunzione legale relativa di residenza in Italia a carico di talune società o enti con sede legale o amministrativa all’estero

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• Con le nuove presunzioni il legislatore fiscale intende porre un freno al fenomeno delle cosiddette esterovestizioni, consistenti nella localizzazione della residenza fiscale delle società in Stati esteri al prevalente scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall'ordinamento di appartenenza; a tal fine la norma valorizza gli aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie, in luogo di quelli formali, in conformità al principio della "substance over form" utilizzato in campo internazionale.

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223/2006

223/2006

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L'art. 35, commi 13 e 14, del DL n. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, ha inserito nell'art. 73 del DPR 917/1986 i seguenti nuovi commi:

►comma 5- bis , per effetto del quale, fatta salva ogni prova contraria, la sede dell'amministrazione di un soggetto (società od ente) è ritenuta esistente nel territorio dello Stato se esso detiene partecipazioni di controllo - nei termini, molto vasti, di cui all'art. 2359, co. 1, c.c. - in società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, nonché in enti commerciali, pubblici e privati, diversi dalle società, anch'essi residenti nel territorio dello Stato, purchésussista anche una sola delle seguenti condizioni:

APPROFONDIMENTO PRESUNZIONI

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• controllo - anche indiretto - delle societàdetentrici le partecipazioni, ai sensi del predetto art. 2359, comma 1, c.c., da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato;

• consiglio di amministrazione (o equivalente organo gestorio) delle società detentrici formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato;

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• comma 5- ter , il quale aggiunge che, per determinare la sussistenza del controllo rilevante, occorre considerare la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero. Se il controllo è operato direttamente tramite persone fisiche, rilevano anche i voti spettanti ai familiari indicati dall'art. 5, comma 5, DPR n. 917/1986.

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• La società non residente deve detenere partecipazioni di controllo, ai sensi del primo comma dell’art. 2359 del c.c. nei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 73 del TUIR.

• La norma quindi rinvia al concetto di controllo previsto dall’art. 2359, c.c., per cui rileva sia il controllo di diritto (disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) sia il controllo di fatto (disporre di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nella stessa assemblea ordinaria)

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• Sebbene l’interpretazione letterale del disposto normativo faccia riferimento al solo controllo esercitato direttamente sulle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, di fatto, nel caso di una catena di controllo attuata mediante più società non residenti, la presunzione che la sub-holding estera sia residente in Italia (perchéindirettamente controllata da un soggetto residente) potrebbe far operare la presunzione anche nei confronti della holding, con la conseguenza di estendere l’applicazione della norma anche al caso di controllo indiretto (attraverso società estere) su società ed enti residenti in Italia.

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• Secondo la circolare 28/E del 4 agosto 2006 la presunzione di residenza in Italia della società estera che direttamente controlla una società italiana, renderàoperativa la presunzione anche per la società estera inserita nell'anello immediatamente superiore della catena societaria; quest'ultima si troverà, infatti, a controllare direttamente la sub-holding estera, considerata residente in Italia.

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Eccone alcuni esempi:

X Spa residente IT

Y Spa

residente IT

H localizzata

all’estero

Partecipazione

di controllo anche indiretto

Partecipazione di controllo diretto

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Y Spa

residente IT Partecipazione di controllo diretto

H localizzata all’estero

CdA composto da tre membri

di cui due residenti in Italia

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• Ai sensi del comma 5-ter della norma de quo il presupposto per la sussistenza del controllo (dei soggetti residenti sull'entità estera e di questa su società e enti residenti) - e quindi della localizzazione in Italia della sede dell'amministrazione - dovrà valutarsi con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della entità controllata localizzata all'estero .

• La medesima disposizione precisa che, per le persone fisiche, devono essere computati anche i voti spettanti al coniuge, ai familiari entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo. In definitiva, secondo quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate la previsione normativa, vista nel suo complesso, vale a circoscrivere l'inversione dell'onere della prova alle ipotesi in cui il collegamento con il territorio dello Stato è particolarmente evidente e continuativo. Per l’Agenzia, tuttavia, tale nozione legale non preclude all'Amministrazione finanziaria la possibilità di dedurre - anche in altri casi e assumendosene l'onere - la residenza in Italia di entitàesterovestite

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• Gli effetti delle nuove norme fanno si che il sogge tto estero si considera ad ogni effetto residente nel territorio dello Stato e sarà quindi soggetto a tutt i gli obblighi strumentali e sostanziali che l’ordinament o prevede per le società e gli enti residenti . A titolo esemplificativo, gli effetti di più immediato impatto per le sub-holding esterovestite riguarderanno i capital gain realizzati dalla cessione di partecipazioni da assoggettare al regime di imponibilità o di esenzione previsti dagli articoli 86 e 87 del TUIR; le ritenute da operare sui pagamenti di interessi dividendi e royalty corrisposti a non residenti o sui pagamenti di interessi e royalty corrisposti a soggetti residenti fuori del regime di impresa; il concorso al reddito in misura pari al 100 per cento del loro ammontare degli utili di partecipazione provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata

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A completamento del quadro sin qui tracciato, sembra utile ricordare anche l’ulteriore ipotesi presuntiva sulla residenza delle società, introdotta dal comma 22 dell’art. 82 del DL 25 giugno 2008, n. 112.

• Quest’ultima disposizione, infatti, ha introdotto, nell’art. 73 del TUIR il comma 5- quater , in base al quale società ed enti esteri vengono considerati fiscalmente residenti, qualora contestualmente:

� detengano più del 50% delle quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

� siano controllati direttamente od indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.

• Anche in questa ipotesi, quanto alla nozione di controllo si deve naturalmente fare riferimento alla nozione dettata dall’art. 2359 del codice civile.

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• La norma prevede in definitiva, ponendolo a carico del contribuente, l’inversione dell’onere della prova , dotando pertanto l’ordinamento di uno strumento che solleva l’amministrazione finanziaria della necessità di provare l’effettiva sede della amministrazione di entitàche presentano elementi di collegamento con il territorio dello Stato molteplici e significativi.

• In tale ottica la norma persegue l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto nei confronti di pratiche elusive, facilitando il compito del verificatore nell’accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della residenza effettiva delle società.

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223/2006

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• Merita, infine, precisare in quali termini la disposizione del nuovo comma 5-bis dell’art.73 del TUIR può interferire sull’applicabilità del successivo art. 1 67 in materia di CFC , nell’ipotesi in cui un soggetto residente controlli una società o un ente residente o localizzato in Stati o territori a fiscalità privilegiata che, a sua volta, detenga partecipazioni di controllo in società di capitali o enti commerciali residenti in Italia.

• E’ evidente che la presunzione di residenza nel territorio dello Stato dell’entità estera rende – in punto di principio – inoperante la disposizione dell’art. 167 . Non sarà imputabile al soggetto controllante il reddito che la controllata stessa, in quanto residente, è tenuta a dichiarare in Italia.

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• Qualora, tuttavia, sia fornita la prova contraria, atta a vincere la presunzione di residenza in Italia, la controllata non residente rimane attratta – ricorrendone le condizioni –alla disciplina dell’art.167. In altri termini, il reddito della controllata estera non assoggettato a tassazione in Italia in dipendenza del suo – comprovato – status di società non residente resta imputabile per trasparenza al soggetto controllante ai sensi del citato art. 167. L’effettiva localizzazione della sede della amministrazione della controllata estera fuori del territorio dello Stato, e quindi la sua autonomia decisionale e di gestione, non escludono, infatti, che il suo reddito sia da considerare nella disponibilitàeconomica del controllante residente.

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FENOMENI DI DOPPIA RESIDENZA DELLE SOCIETÀ

La doppia residenza delle società può verificarsi quando:

� due Stati ritengono di avere entrambi potestàimpositiva sulla base delle regole interne, ritenendosi entrambi come stato della residenza;

� due Stati adottano differenti criteri di collegamento per l’individuazione della residenza fiscale;

� può comportare fenomeni di doppia imposizione quando entrambi gli Stati prevedono l’applicazione del criterio di tassazione worldwide nei confronti dei soggetti residenti;

� le convenzioni internazionali risolvono situazioni di doppia imposizione causate da fenomeni di doppia residenza.

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• Il fenomeno della doppia residenza fiscale si verifica in due circostanze:

• 1) quando un contribuente, in forza della normativa interna di due Stati, risulti essere residente in entrambi,

• 2) oppure quando il reddito di provenienza estera di un contribuente residente in uno Stato è assoggettato a tassazione in entrambi i paesi, quello di residenza del percettore e di quello di provenienza della rendita. Indipendentemente dalla configurazione assunta, la doppia residenza fiscale è all’origine di un “conflitto di potestà impositiva” fra due Stati su un contribuente, sia persona fisica che ente diverso da persona fisica.

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Il superamento delle presunzioni di residenza

• Per l’Amministrazione finanziaria la prova per superare la presunzione di residenza in Italia di società formalmente residenti all’estero di cui all’art. 73, comma 5-bis, del TUIR – c.d. esterovestizione - non può essere fornita néattivando la procedura di interpello c.d. ordinario, di cui all’art. 11 della legge n. 212/2000, né presentando l’interpello disapplicativo delle norme antielusive previsto dall’art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973.

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• la dimostrazione della "prova contraria " " ... sulla base non solo del dato documentale, ma anche sulla base di tutti gli elementi concreti da cui risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni finanziarie e bancarie siano effettivamente realizzate, è (...) essenziale per permettere quella valutazione caso per caso necessaria al fine di garantire la proporzionalità della norma rispetto al fine perseguito, a mitigare la portata generale della disposizione antielusiva in questione e, pertanto, a confermare la compatibilità della stessa con la normativa comunitaria ".

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• nella circolare n. 28/E/2006, riprendendo sostanzialmente la formulazione ampia della relazione illustrativa alla manovra estiva del 2006 l’Agenzia sostiene che: “il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, con argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia, bensì all’estero. Tali argomenti e prove dovranno dimostrare che, nonostante i citati presupposti di applicabilità della norma, esistono elementi di fatto, situazioni o atti, idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero”.

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• A tale riguardo, potrebbero essere valorizzati in particolare i criteri individuati nella circolare n. 29/E del 23 maggio 2003 e nella risoluzione 16 marzo 2004, n. 46/E, ossia:

• i bilanci, gli atti costitutivi, etc., del soggetto estero;• l'atto costitutivo;• prospetti descrittivi dell'attività esercitata;• i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività;• le copie delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e

agli altri immobili utilizzati;• i contratti di lavoro dei dipendenti;• i conti correnti bancari aperti presso istituti locali;• gli estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni

finanziarie relative alle attività esercitate;• copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;• le autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei

locali.

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Sempre in questo ambito appaiono di utilità al fine di prova anche:

• segni distintivi all'entrata della sede sociale;• oggetto sociale suscettibile di dare luogo ad un'attività

imprenditoriale reale compatibile con la struttura societaria;

• regolarità delle attività relative alla vita sociale (consiglio di amministrazione e assemblee dei soci);

• maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione residenti;

• attività amministrativa centralizzata nel luogo della sede sociale.

• gestione operativa effettuata sul posto.

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• Qualche ulteriore considerazione deve essere effettuata nel caso di holding "statiche" o di società di mera detenzione di partecipazioni ; è, infatti, evidente che per tale tipologia di società non sono necessarie particolari strutture produttive e di conseguenza potrebbe assume rilevanza determinante la circostanza che le assemblee (e i consigli di amministrazione o i comitati esecutivi) siano tenuti all'estero (in questo senso la sentenza della Corte di Cassazione 19.4.2000 n. 1156 ).

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La residenza del trust

• Al riguardo è opportuno ricordare che, in base alla Convenzione dell’Aja del 1°luglio 1985 , per trust si intendono “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - mediante atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico ”.

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• Un trust si crea quando un soggetto (Disponente ) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (Trustee ) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (Beneficiari ) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.

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• ll Disponente (settlor ) che trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee

• Il Trustee che riceve i beni in trust per amministrarli, gestirli, conservarli secondo le disposizioni dell'atto istitutivo

• I Beneficiari , tra cui può esservi lo stesso disponente, ovvero la finalità o scopo del trust

• Il Guardiano , soggetto indispensabile nei trust di scopo, eventuale negli altri, con il compito di controllo sulle finalità del trust

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• In altri termini, attraverso il trust le parti vincolano un bene o un diritto al perseguimento di uno scopo, rendendolo insensibile alle vicende che possono interessare i soggetti coinvolti nell'operazione

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• Ebbene, la legge n.296/2006 ha apportato significative novità in relazione al profilo della soggettività passiva tributaria del trust, dal momento che ora, in base alle nuove norme , il trust è stato inserito tra i soggetti passivi IRES e qualificato tra gli enti commerciali o non commerciali a seconda che abbia o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale

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Dal punto di vista impositivo il legislatore ha individuato due principali tipologie di trust:

• trust senza beneficiari individuati (trust opachi ), i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust quale soggetto passivi di imposta;

• trust con beneficiari individuati (trust trasparenti ), i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi (le novità in materia sono state oggetto di approfondita analisi nell’ambito della circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 dell’Agenzia dell’Entrate) .

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• Nel caso in cui i beneficiari siano individuati il reddito transita loro pro-quota secondo il principio di trasparenza fiscale, operando ipso iure la riqualificazione dei redditi conseguiti dal trust quali redditi di capitale (rectius, per l’inclusione della lettera g-sexies, che integra il comma 1, dell’art.44 del TUIR).

• In assenza di beneficiari individuati, la tassazione si perfeziona in capo al trust, secondo le modalità già note prima del sopraggiungere della Finanziaria 2007, quando soccorreva la via interpretativa passando al setaccio l’istituto giuridico, prima a livello civilistico e poi tributario.

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• L’assenza di beneficiari individuati riconduce la tassazione in via ordinaria sul trust.

• Secondo l’Agenzia delle Entrate è tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari.

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• In questo caso, il reddito accantonato saràtassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi

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Trust e presunzioni

• La Legge Finanziaria per il 2007 ha anche integrato il comma 3 dell’art. 73 del TUIR prevedendo, come anticipato, una presunzione “ iuris tantum ” con riguardo alla residenza fiscale in Italia dei trust istituiti in Paesi diversi da quelli compresi nel DM del 4 settembre 1996 riportante, come noto la c.d. “white list”, ossia l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, attualmente in vigore nel nostro Stato.

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In base a tale previsione e salvo prova contraria, vengono ritenuti residenti in Italia i trust:

� in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;

� per i quali, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

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• Si è in tal modo sancito, nel solco dello schema tracciato dalla presunzione di residenza per i soggetti passivi IRES, lo scopo di evitare possibili forme di abuso nell’utilizzo di tali meccanismi di segregazione patrimoniale, rendendo imponibili in Italia i redditi prodotti da trust istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni e in seno ai quali, conseguentemente, si pongono maggiori rischi di utilizzo del particolare istituto in funzione elusiva