la massimazione delle decisioni penali della corte di cassazione: i nuovi criteri

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La massimazione delle decisioni penali della Corte di cassazione: i nuovi criteri Author(s): GIOVANNI SILVESTRI Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), p. 17/18 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199202 . Accessed: 28/06/2014 13:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.32 on Sat, 28 Jun 2014 13:16:25 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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La massimazione delle decisioni penali della Corte di cassazione: i nuovi criteriAuthor(s): GIOVANNI SILVESTRISource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), p. 17/18Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199202 .

Accessed: 28/06/2014 13:16

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17 MONOGRAFIE E VARIETÀ 18

GIOVANNI SILVESTRI

La massimazione delle decisioni penali della Corte di cassazione: i nuovi criteri

Il primo presidente della Corte di cassazione ha emesso il 23

gennaio 2004, ai sensi dell'art. 26 del regolamento per l'esecu

zione del codice di procedura penale, un decreto che integra

quelli dell'11 luglio 1991 e del 27 maggio 1992, riguardanti i criteri per l'individuazione delle sentenze penali dalle quali de vono essere estratte le massime e per la redazione di queste ul

time. Con provvedimento di pari data si è provveduto alla com

pilazione di un testo coordinato che racchiude i criteri direttivi

ai quali deve conformarsi l'attività dell'ufficio del massimario. L'introduzione del nuovo metodo di scelta delle decisioni de

stinate alla massimazione corrisponde ad un radicale mutamento

dell'organizzazione del lavoro affidato al servizio penale del

massimario, in quanto esso segna un netto distacco dal criterio

seguito per decenni, secondo cui l'individuazione delle decisio

ni dalle quali dovevano estrarsi una o più massime era preva lentemente rimessa alla segnalazione dei presidenti dei collegi

giudicanti al momento della sottoscrizione della sentenza. Con

10 stabilire che dal 1° febbraio 2004 le copie di tutti i provvedi menti depositati devono essere trasmesse all'ufficio del massi

mario, è stato abbandonato un sistema da più parti censurato

perché basato su criteri di scelta soggettivi, contingenti, varia

bili, raramente uniformi e difficilmente controllabili, lasciati alla discrezionalità dei presidenti dei collegi, i quali finivano per restare arbitri di stabilire se un provvedimento dovesse entrare

nel circuito giuridico o se, invece, dovesse essere destinato al

l'oblio e restare sommerso nel fiume carsico della giurispruden za di legittimità. Ed infatti, se colpiti dall'annotazione «non massimare», apposta sul documento dai presidenti dei collegi, i

provvedimenti, anche se contenenti dieta nuovi o di particolare

interesse, erano quasi sempre definitivamente perduti per chi si

ponesse alla ricerca del precedente. Un esempio per tutti. Ad

oltre settanta anni dall'entrata in vigore del codice Rocco, la

Corte di cassazione, soltanto nel 2001, ha avuto modo di pro

nunziarsi per la prima volta sull'art. 685 c.p. riguardante la figu ra di reato della indebita pubblicazione di notizie concernenti un

procedimento penale: nonostante l'indubbia novità e il rilevante

interesse della questione, per ragioni ignote la sentenza era stata

catalogata tra quelle da non massimare e soltanto la successiva

pubblicazione su questa Rivista è valsa ad evitare che essa finis

se nel buio del magma indifferenziato della giurisprudenza (cfr.

Cass. 10 gennaio 2001, Lignola, Foro it., 2001, II, 137, con nota

di G. Canzio, Appunti in tema di indebita pubblicazione di noti zie riguardanti il segreto della camera di consiglio nel proce dimento penale).

Va salutato, quindi, con favore l'accentramento nel solo uffi

cio del massimario del compito di scegliere le decisioni penali dalle quali estrarre le massime, per l'evidente ragione che la

selezione dei provvedimenti rappresenta un'operazione impor

tante quanto quella del redigere le massime, nel senso che la

prima è complementare alla seconda e, realizzata con criteri

omogenei, costituisce la premessa indispensabile per l'attuazio

ne di un metodo di lavoro che assicuri completezza ed organi

cità nella rappresentazione del fluire della giurisprudenza della

Cassazione penale. Si tratta di un compito particolarmente arduo. Infatti, se si

considera che nell'anno 2003 sono state ben 48.246 le decisioni

penali e che — senza tenere conto delle 21.269 ordinanze pro

nunciate dalla settima sezione penale per le quali sono rimasti

fermi i precedenti criteri di selezione — quelle adottate dalle

altre sei sezioni penali sono state 26.977, si comprende agevol

mente la difficoltà dell'operazione, risultando tutt'altro che

11 Foro Italiano — 2004 — Parte V-3.

semplice sceverare da tale imponente materiale i provvedimenti

che, per il fatto di presentare un reale interesse per la massima

zione, devono entrare, a pieno titolo, nella giurisprudenza pro dotta dalla corte nell'esercizio della funzione di nomofilachia.

Del resto, l'importanza e la delicatezza della responsabilità affidata al massimario di rappresentare, in modo fedele ed orga

nico, i diversi orientamenti indicativi del divenire della giuris prudenza penale di legittimità balzano evidenti quando si tiene

presente che uno dei principali limiti «culturali» degli operatori

(i magistrati al pari degli avvocati) è identificabile nel fatto che la ricerca si arresta, quasi costantemente, alla scoperta del pre cedente massimato, sovente disgiunta dall'esame del testo della

motivazione e, dunque, dalla comprensione delle specifiche ra

gioni della decisione che hanno condotto ad enunciare proprio

quel principio di diritto, sintetizzato nella massima. Inoltre, non

può ignorarsi che nella prassi è scarsamente avvertita la neces

sità di intendere la portata e l'effettivo ambito applicativo della

massima alla luce della fattispecie concreta all'interno della

quale è stato ritenuto operante il principio enucleato dal deci

simi. Quest'ultima notazione evoca l'indissolubilità e l'essen

zialità del legame che avvince giudizio di fatto e giudizio di di ritto, per effetto del quale il principio massimato, indiscutibil

mente corretto se calato dentro una determinata situazione fat

tuale, diventa, invece, non pertinente o, addirittura, fuorviarne

quando muti taluno degli elementi della fattispecie concreta. Per

queste precise ragioni, giustamente nel decreto del primo presi dente è sottolineata la necessità, sotto più profili, di attenersi

alle regole per cui la massimazione — oltre a dover prescindere

dagli obiter dicta e dalle enunciazioni in tesi astratta (art. 5, lett.

g, del testo coordinato) — deve essere accompagnata dalla pre cisazione degli specifici termini della fattispecie concreta in re

lazione alla quale il principio di diritto è stato affermato (art. 5,

lett. b, c, d, e, f).

CORTE DI CASSAZIONE - CONSIGLIO DI STATO

Relazione di sintesi dei lavori della commissione

di studio istituita dai presidenti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato

per l'approfondimento dei problemi di maggiore rilievo in tema di riparto di giurisdizione

Premessa. — La commissione di studio, formata dai compo

nenti designati dal primo presidente della Corte di cassazione

(presidente Mario Delli Priscoli, consiglieri Ernesto Lupo, Ste

fano Maria Evangelista e Pasquale Picone) e dai componenti de

signati dal presidente del Consiglio di Stato (presidenti Mario

Egidio Schinaia e Pasquale de Lise, consiglieri Francesco Ca

ringella e Paolo Troiano), si è riunita nel corso di sette sedute,

comprese nel periodo maggio-dicembre dell'anno in corso, cia

scuna preceduta da relazioni preparatorie sull'ordine del giorno

coordinato con i temi discussi delle sedute precedenti.

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