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La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro: la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Relatore: dr Giorgio Luzzana Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL di Bergamo Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Bergamo – Dalmine 26 febbraio 2010

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La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro:

la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro;

la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali.Relatore: dr Giorgio Luzzana

Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di LavoroASL di Bergamo

Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Bergamo – Dalmine 26 febbraio 2010

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

SULLA SICUREZZA

Sino agli inizi del 1900Le previsioni normative:

Poche regole che escludono importanti Poche regole che escludono importanti settori lavorativi (es. agricoltura) settori lavorativi (es. agricoltura)

Non prevedono sanzioni Non prevedono sanzioni

Si caratterizzano più per aspetti Si caratterizzano più per aspetti assicurativi che di tutela preventiva assicurativi che di tutela preventiva

Codice Penale

Codice Civile

Costituzione della Repubblica

DPR 547/55

DPR 164/56

DPR 303/56

CON QUESTE NORME LO STATO:

�� identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori))�detta obblighi da rispettare�� prevede specifiche sanzioni�� garantisce la vigilanza sulla loro applicazione

dal 1930 al 1950

1955 e

1956

STATUTO DEI LAVORATORI

Legge 30 del 20.05.1979

art.9

“I lavoratori mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali …”

INTEGRA E COMPLETA LA SEQUENZA LOGICA DELLE NORMATIVE PRECEDENTI

Il DATORE DI LAVORO è OBBLIGATOa procedere alla VALUTAZIONE dei RISCHI

In TUTTE le ATTIVITA’ con LAVORATORI DIPENDENTI

Titolo I Aspetti Generali89/391 CEE

89/654 CEE

89/655 CEE

89/656 CEE

90/269 CEE

Titolo II Luoghi di lavoro

Tit. III Uso delle attrez. di lavoro

Titolo IV - Uso di DPI

Tit. V - Movim. manuale carichi

Titolo VI - Uso VDT

Titolo VII - Agenti cancerogeni

Titolo VIII - Agenti biologici

90/270 CEE

90/394 CEE

90/679 CEE

DirettiveCEE

D.Lgs626/94

Titolo VII-bis Agenti chimici

Titolo VIII-bis atmosfere esplosive

OBIETTIVO

RESPONSABILIZZARE

tutte le figure occupate nel processo produttivo.

Il DATORE di LAVORO: � attiva il processo di valutazione dei rischi

� attiva ed informa gli altri soggetti coinvolti

� individua le misure di prevenzione e sicurezza ed il . programma di mantenimento nel tempo

Direttiva macchine D.P.R. 459/96(4 dir. com.)

Si applica alle NUOVE :Macchine attrezzature intercambiabili componenti di sicurezza

Progettazione, costruzione e messa in servizio con requisiti definiti

Obbligo di predisposizione del fascicolo tecnico della macchina

Manuale di istruzione

Dichiarazione CE di conformità

Marcatura CE

D.Lgs. 494 del 14/8/96 (dir. com. 92/57)

DIRETTIVA CANTIERI

MISURE per la TUTELA della SALUTE e per la SICUREZZA dei LAVORATORI

nei CANTIERI TEMPORANEI o MOBILI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Testo unico o Unico testo

novità:

sana errori materiali in un testo “affrettato” impianto europeo centralità dell’azienda: obiettivo etico l’azienda si dà regole

rafforzamento della bilateralità rafforzamento del sistema premiante

la vigilanza chiede conto dell’obiettivo conseguito la vigilanza è repressiva ma “comunica” armonizzazione e riduzione delle sanzioni

• Titolo I Principi comuni n.artt. 60 • T II Luoghi di lavoro 8• T III Attrezzature e DPI 19 • T IV Cantieri 73 • T V Segnaletica di sicurezza 16• T VI Movimentazione carichi 5 • T VII VDT 7• T VIII Agenti fisici (tutti) 40 • T IX Agenti chimici (can,mut,chi,am) 45 • T X Agenti biologici 20• T XI Atmosfere esplosive 10 • T XII Disposizioni penali• T XIII Norme transitorie e finali

Titolo I PRINCIPI COMUNI

Titoli II LUOGHI

DI LAVORO

Altri Titoli specifici

Titolo XI ATMOSFERE ESPLOSIVE

• Campo di applicazione • Definizioni • Requisiti di sicurezza-misure- DVR • Obblighi di …• In-formazione addestramento …• Sorveglianza sanitaria • Sanzioni

• Allegato I

• Allegato …

Titolo XIII NORME

TRANSITORIE e FINALI

Definizioni

� datore di lavoro� lavoratore� medico competente

� valutazione del rischio� preposto

� rappresentante dei lavoratori x sicurezza (RLS)

� organismi paritetici (OP)

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

Titolare del rapporto di lavoroTitolare del rapporto di lavoro o o

comunque persona che ha la comunque persona che ha la

responsabilità responsabilità dell’organizzazione del dell’organizzazione del

lavorolavoro

Colui che ha Colui che ha poteri decisionali e di spesapoteri decisionali e di spesa secondo secondo un principio di un principio di effettiviteffettivit àà ee concreto esercizioconcreto esercizio

LAVORATORE LAVORATORE

Chiunque, Chiunque, indipendentemente dalla indipendentemente dalla

tipologia contrattualetipologia contrattuale, svolge attività , svolge attività

lavorativa in un’organizzazione con o senza lavorativa in un’organizzazione con o senza

retribuzione, anche solo per apprendere un retribuzione, anche solo per apprendere un

mestiere, un’arte o una professionemestiere, un’arte o una professione……

definizione svincolata dalla tipologia contrattuale e dalla definizione svincolata dalla tipologia contrattuale e dalla ““retribuzioneretribuzione”” e agganciata e agganciata funzionalmentefunzionalmenteallall’’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privatoorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato

Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio di Prevenzione e Protezione

Supporta il datore di lavoro nell’identificare i rischi e nel definire le modalità di gestione per garantire salute e sicurezza

Può essere interno o esterno

E’ un consulente del datore di Lavoro e non ha responsabilità nella mancata applicazione delle misure di tutela identificate

Campo di applicazione del D.Lgs.81 Campo di applicazione del D.Lgs.81

I principi di tutela si applicano: I principi di tutela si applicano:

•• a tutti i a tutti i settori di attivitsettori di attivitàà

•• a tutte le a tutte le tipologie di rischiotipologie di rischio

•• a a tutti i lavoratori tutti i lavoratori DIPENDENTI e AUTONOMI

e ai soggetti ad essi equiparatie ai soggetti ad essi equiparati

Le misure di tutela sono previste anche per: � Contratto di somministrazione lavoro

� Distacco

� Lavoro a progetto

� Prestazioni occasionali di tipo accessorio

� Lavoro a domicilio

� Lavoro a distanza

� Lavoro autonomo

� Impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di soc.semplici operanti nel settore agricolo

è equiparato al lavoratore è equiparato al lavoratore

• Socio lavoratore di cooperativa e società

• Associato in partecipazione

• Soggetto in tirocinio formativo ed orientamento

• Allievo di istituti di istruzione e universitari

• Partecipanti a corsi di form. professionale in cui si fa uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici, biologici e VDT

• Volontario

• Volontario del Corpo VVFF

• Volontario che effettua il servizio civile

• LSU

Criteri generali e principi per una organizzazione della sicurezza “adeguata”: art.15

valutazioneglobale e documentatadi tutti i rischi per la salute e sicurezzafinalizzata a:

� programmare la prevenzioneconsiderando le

condizioni tecniche produttive, i fattori ambientali e

l’organizzazione del lavoro

� eliminare …, ridurre … i rischi …alla fonte (in relazione alle conoscenze … del progresso tecnico)

� dare priorità a misure di protezione collettive …

� programmare misure adeguate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (anche adottando codici di condotta e buone prassi)

� sottoporre a regolare manutenzioneambienti, attrezzature, impianti …

� informare e formare adeguatamente:

� i lavoratori

� dirigenti e preposti

� rappresentanti dei lavoratori

� fornire istruzioni adeguateai lavoratori esposti a rischi specifici e che richiedono riconosciuta capacità ed esperienza

� Sottoporre a controllo sanitario i lavoratori

� adibire ad altra mansioneil lavoratore che non puòessere esposto a un rischio particolare

� identificare ed attuaremisure di emergenzaprimo soccorso … anti-incendio … evacuazione

� richiedere la partecipazionedei lavoratori e dei loro rappresentanti e consultarli

�� COMPONENTI IMPRESA FAMILIARECOMPONENTI IMPRESA FAMILIARE

�� LAVORATORE AUTONOMOLAVORATORE AUTONOMO

�� PICCOLO IMPRENDITORE PICCOLO IMPRENDITORE

�� SOCI SOCIETA’ SEMPLICI SETTORE SOCI SOCIETA’ SEMPLICI SETTORE

AGRICOLOAGRICOLO

semplificazione RESPONSABILITsemplificazione RESPONSABILIT ÀÀ per:per:

misure richieste a imprese familiari e lavoratori autonomi

� Utilizzare attrezzature a norma

� Adoperare correttamente Dispositivi di protezione individuale

� Mostrare tessera di riconoscimento

Possono �Sottoporsi a Sorveglianza sanitaria

�Frequentare corsi di Formazione

�� Dimostrare l’ idoneità tecnicoDimostrare l’ idoneità tecnico--professionale (CCIAA professionale (CCIAA

e autocertificazione) e autocertificazione)

�� Essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti e Essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti e

delle misure di prevenzionedelle misure di prevenzione

�� Cooperare all’attuazione delle misure di protezioneCooperare all’attuazione delle misure di protezione

LAVORATORI AUTONOMILAVORATORI AUTONOMI

Cosa fare nei contratti di appalto? Cosa fare nei contratti di appalto?

� verifica l’idoneità tecnico-professionale …

� fornisce informazioni …

� promuove cooperazione e coordinamento …

� elabora il DUVRI … che indichi le misure per eliminare e ridurre i rischi da interferenze … (da promiscuità)… compresi i costi …

� gli enti aggiudicatorisono tenuti a valutare … costo del lavoro e costo alla sicurezza … esplicitamente indicato … che sia adeguato e sufficiente … congruità costi/rischi …

Datore di lavoro committenteDatore di lavoro committente

cosa fare nei contratti di appalto o dcosa fare nei contratti di appalto o d ’’opera o opera o somministrazione? somministrazione?

Filiera dell’appalto

Committente

Impresa affidataria

Impresa esecutrice

RESPONSABILITA’ SOLIDALE

processo di valutazione dei rischi

� Considerare e valutare tutti i rischi in collaborazione con il RSPP e il M.C. (anche quelli legati a differenze di genere, età, provenienza geografica)

� Descrivere le misure di prevenzione e di protezione attuate e i DPI adottati

� Programmare le misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

� Definire le procedureper l’attuazione delle misure da realizzare individuando i soggetti che ne sono responsabili

� Individuare le mansioni che … espongono … a rischi specifici e che richiedono particolare formazione e addestramento

SITUAZIONI CRITICHE DA EVITARE ASSOLUTAMENTE

� presenza di lavoro irregolare pari o superiore

al 20% … lavoratori presenti

� gravi violazioni reiterate in materia di sicurezza e igiene del lavoro:

situazioni critiche (gravi violazioni reiterate) che provocano la sospensione dell’attività imprenditoriale

Mancanza di misure di tutela con esposizione dei lavoratori a rischi di:

•Caduta dall’alto•Protezioni verso il vuoto•Seppellimento•Elettrocuzione•Amianto

Esposizione a rischi dovuti a mancanza di:

• DVR • Piano di emergenza ed

evacuazione • Formazione ed addestramento • SPP e nomina del RSPP • POS

Riunione periodica = riesame periodicoE’ effettuata ogni anno nelle aziende con più di 15 lavoratori

Partecipano:� Datore di Lavoro o suo rappresentante� RSPP � Medico Competente ove nominato � RLS

Argomenti da trattare:� Documento di valutazione dei rischi � Andamento Infortuni, Malattie prof. e Sorveglianza sanit. � DPI : scelta, caratteristiche ed efficacia � Programmi di in-formazione e addestramento

relazione finale con VERBALE

Informazione, formazione, addestramento

• INFORMAZIONE

• FORMAZIONE

• ADDESTRAMENTO

• Formazione del DIRIGENTE e PREPOSTO

• Formazione dell’RLS

• Oggetto della formazione

• Quando va effettuata

• … facilmente comprensibile ed efficace

• … per i lavoratori immigrati …

Libretto formativo del cittadino. L’ OdV verifica.

Sorveglianza Sanitariainsieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza

Comprende:

� visita medica preventiva � visita medica periodica … di norma, una volta l'anno� visita medica su richiesta del lavoratore� visita medica in occasione del cambio della mansione � visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi

previsti (esposizione a cancerogeni, mutageni, sost.pericolose…)

GESTIONE delle EMERGENZE

Il Datore di Lavoro adotta le misure necessarie ai fini della

prevenzione incendie dell'evacuazionedei luoghi di lavoro

e per gestire situazioni di pericolo grave ed immediato.

Le misure di prevenzione devono essere adeguate alla natura

dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero delle

persone presenti e, per le misure di primo soccorso, il datore

di lavoro sente il parere e collabora con il Medico

Competente

MISURE DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

� organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici per primo soccorso, salvataggio,

lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

� designare i lavoratori i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione

� informare sulle misure predisposte e i comportamenti da adottare tutti i lavoratori che

possono essere esposti a un pericolo grave e immediato

� programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i

lavoratori possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando

immediatamente il luogo di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato che non può

essere evitato

� adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo

grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone ….. possa

prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo..

RLS

Può essere:

• aziendale

• di sito produttivo (porti, centri intermodali trasporto, impianti siderurgici, cantieri con almeno 300 uomini/giorno, contesti produttivi con interferenza lavorazioni e lavoratori >500

• territoriale

• di comparto

Organismi paritetici

• Hanno funzioni promozionali, di elaborazione di buone prassi, di assistenzaalle imprese

• Possono effettuare sopralluoghinei luoghi di lavoro

• Comunicano alle aziende e all’organo di vigilanza i nominativi dei RLST

• Trasmettono annualmente al Comitato regionale di coordinamento relazione sull’attività svolta

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

e novità introdotte dal correttivo del DECRETO LEGISLATIVO

n. 106 del 2009

D.Lgs. 9/4/08 n.° 81

Titolo IVCantieri temporanei

e mobili

Approfondimento a cura di Ravasio Giuseppe

Articolo 88 - Campo di applicazione

1. Il capitolo contiene disposizioni specifiche relati ve alle misure per la tutela della salute e per la sic urezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili …

2. Le disposizioni non si applicano:a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi

Articolo 89 - Definizioni

per “cantiere temporaneo o mobile” si intende “ qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’…

CAPO II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle

COSTRUZIONI e nei LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I Campo di applicazione

II Disposizioni di carattere generale

III Scavi e fondazioni

IV Ponteggi e impalcature in legname

V Ponteggi fissi

VI Ponteggi movibili

VII Costruzioni edilizie

VIII Demolizioni

ALLEGATO I : Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditori ale

ALLEGATO V: requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE …

ALLEGATO VI :disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO IX: norme di buona tecnicaTab. 1– Distanze di sicurezza da parti attive di lin ee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette

ALLEGATO X: elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

ALLEGATO XI: elenco dei lavori comportanti rischi particolariPER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

ALLEGATO XII: contenuto della notifica preliminare di cui all'art.99

ALLEGATO XIII: prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

ALLEGATO XIV: contenuti minimi del corso di formazioneper i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzio ne dei lavori

ALLEGATO XV: contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

ALLEGATO XVI: fascicolo con le caratteristiche dell’opera

ALLEGATO XVII: idoneita’ tecnico professionale

ALLEGATO XVIII: viabilita’ nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

ALLEGATO XIX: verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

ALLEGATO XX: a. costruzione e impiego di scale portatili b. autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e po nteggi)

ALLEGATO XXI: accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in qu ota�montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi ;�sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ( art. 10 bis comma 4 del titolo 100) ;�modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori a ddetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ( art. 116 comma 4).

ALLEGATO XXII: contenuti minimi del pi.m.u.s.

ALLEGATO XXIII: deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

art 92 Obblighi del coordinatore x l'esecuzione dei

lavori CSE

• verifica con opportune azioni di coordinamento …

• verifica l’idoneità dei POS

• organizza la cooperazione tra i Datori di lavoro …

• verifica l’attuazione degli accordi tra le parti sociali …

• segnala al Committente e al Responsabile dei lavori le inosservanze …

• sospende in caso di pericolo grave e imminente …

Articolo 126 – Parapetti1.1.1.1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le

andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto vuoto di robusto parapetto vuoto di robusto parapetto vuoto di robusto parapetto e in buono stato di e in buono stato di e in buono stato di e in buono stato di conservazione.conservazione.conservazione.conservazione.vedi : All. XVIII 2.1.5 vedi : All. XVIII 2.1.5 vedi : All. XVIII 2.1.5 vedi : All. XVIII 2.1.5 –––– parapettiparapettiparapettiparapetti

Articolo 127 - Ponti a sbalzo1.1.1.1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono Nei casi in cui particolari esigenze non permettono Nei casi in cui particolari esigenze non permettono Nei casi in cui particolari esigenze non permettono

l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.solidità e la stabilità.solidità e la stabilità.solidità e la stabilità.vedi : All. XVIII 2.1.6 - ponti a sbalzoponti a sbalzoponti a sbalzoponti a sbalzo

Articolo 145 - Disarmo delle armature

Articolo 146 - Difesa delle aperture

Articolo 147 - Scale in muratura

Articolo 148 - Lavori speciali

Articolo 149 - Paratoie e cassoni

1. Paratoie e cassoni devono essere:1. Paratoie e cassoni devono essere:1. Paratoie e cassoni devono essere:1. Paratoie e cassoni devono essere:a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati da) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati da) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati da) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di i i i resistenza sufficiente;resistenza sufficiente;resistenza sufficiente;resistenza sufficiente;

b) provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavb) provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavb) provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavb) provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori oratori oratori oratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un prepostoeffettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un prepostoeffettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un prepostoeffettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. . . .

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni veng3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni veng3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni veng3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ano ano ano ispezionati ad intervalli regolari.ispezionati ad intervalli regolari.ispezionati ad intervalli regolari.ispezionati ad intervalli regolari.

Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture

art. 437

CHIUNQUE OMETTE DI COLLOCARE IMPIANTI, APPARECCHI O SEGNALI DESTINATI A

PREVENIRE DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO, OVVERO LI RIMUOVE O LI

DANNEGGIA, E’ PUNITO …..

artt. 589 e 590C.P.

CHIUNQUE CAGIONA PER COLPA la morte o una lesione personale È PUNITO………

Art.589

Art.590

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

ART. 2087

….CHIUNQUE CAGIONA DANNO AD ALTRI

NELLO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITA’

PERICOLOSA, ……. E’ TENUTO AL

RISARCIMENTO

ART. 2050

….CHIUNQUE CAGIONA DANNO AD ALTRI

NELLO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITA’

PERICOLOSA, ……. E’ TENUTO AL

RISARCIMENTO

ART. 2050

TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO,

L’IMPRENDITORE

E’ TENUTO AD ADOTTARE L’ESPERIENZA E LA TECNICA NECESSARIE A TUTELARE

L’INTEGRITA’ FISICA DEI LAVORATORI

ART. 2087