la condizione giuridica degli stranieri
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DISPENSA distribuita nell'ambito dei percorsi di formazione IN HOUSE organizzati da Sepel editriceTRANSCRIPT
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gianni pizzo
La condizione giuridica degli stranieri
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L’anagrafe come diritto soggettivo
Il soggiorno: di breve o lunga durata
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I principi dell’iscrizione anagrafica
è un diritto soggettivo per tutte le persone, italiani o comunitari o
stranieri regolarmente soggiornanti, che si trovino sul territorio
nazionale in maniera non transitoria od occasionale
se non c’è iniziativa di parte opera il potere-dovere di provvedere
d’ufficio da parte dell’ufficiale d’anagrafe
deve essere effettuata su base comunale, per cui occorre stabilire
quale sia il Comune competente in relazione alla residenza
fanno eccezione solo le persone senza fissa dimora che, non
avendo alcuna residenza, scelgono il Comune di iscrizione anagrafica
eleggendovi domicilio
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soggiorno entrare e circolare legittimamente nel Paese
residenza iscrizione all’anagrafe del Comune in cui si è stabilita la dimora abituale
lo straniero può:
essere legalmente soggiornante ma non iscritto all’anagrafe
non può essere iscritto all’anagrafe senza essere legalmente
soggiornante
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motivi di ingresso in Italia degli stranieri: turismo, studio, ricongiungimento familiare,
lavoro
se proveniente dai Paesi dell’Unione Europea: in base agli accordi di Schengen,
che hanno eliminato i controlli alle frontiere, lo straniero titolare di permesso di
soggiorno (rilasciato da un Paese terzo) è esente da visto per soggiorno non superiore
a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
se proveniente da un Paese che non UE: lo straniero deve possedere un visto che
autorizza l’ingresso applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio; il visto
è rilasciato dalle nostre ambasciate o consolati nello stato di origine o nel Paese in cui lo
straniero ha una residenza stabile; lo straniero entrato legalmente in Italia, entro otto
giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno, che avrà una motivazione
identica a quella indicata nel visto
L'ingresso in Italia
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Studio: il visto può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero; ha
validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi
previsto
Ricongiungimento familiare: richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di
carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.
Lavoro: lo straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a
seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente;
NB. 1: per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o
stagionale con un extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero
regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo
Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.
NB. 2: lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo,
industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di
persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla
legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla
Rappresentanza diplomatica italiana competente
Soggiorni lunghi
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per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il
permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno non sia superiore
a tre mesi e lo straniero:
a) al momento dell'ingresso dichiari la sua presenza all'autorità di frontiera o,
b) in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni
dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova (legge 68/2007)
Soggiorno di breve durata
la ricevuta di tale dichiarazione costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di
coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza
“jure sanguinis”, in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29/2002; lo stesso vale, per
le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici
Postali: la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall’Ufficio Postale costituisce
idoneo documento al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della
cittadinanza (Ministero dell’Interno, Circolare 32 del 13 giugno 2007)
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ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio
per regolarità di ingresso e soggiorno fino a 3 mesi:
timbro Schengen per chi arriva in Italia da un Paese diverso da quelli dell’area Schengen
[Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; inoltre, Islanda, Norvegia e Svizzera; Irlanda e Regno
Unito non hanno sottoscritto l’accordo]
dichiarazione al Questore per lo straniero che proviene da un Paese dell’area Schengen
(infatti qui NON ci sono controlli alle frontiere interne) [per il modello di dichiarazione di
presenza cfr. www.poliziadistato.it]
dichiarazione ai gestori degli esercizi ricettivi
NB.: L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della
dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza
Decreto Ministero dell'interno 26/7/2007
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Lo straniero in anagrafe: condizioni
Titoli e/o condizioni di soggiorno
Cancellare ‘specialmente’ lo straniero
Il reato di clandestinità:
il comunitario
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art. 6 comma 7 D. Lgs. n. 286/1998
art. 15 comma 1 D.P.R. n. 394/1999
le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante (*) sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani, nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico
(*) non rileva una durata minima né il motivo del rilascio
il Comune trasmette alla Questura competente per territorio le variazioni anagrafiche e
le cancellazioni dall’APR, entro 15 giorni dalla loro registrazione (Decreto Ministero
dell’Interno del 18 dicembre 2000)
Straniero in anagrafe: come
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a) permesso di soggiorno
b) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo
c) carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’unione
d) situazioni particolari espressamente individuate tramite
circolari & direttive
I titoli amministrativi di regolarità del soggiorno,
rilasciati dal Ministero dell’Interno
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1. soggiorno in attesa di rilascio del primo permesso per
lavoro subordinato (Direttiva del Ministro dell'Interno 20 febbraio 2007 )
2. soggiorno in attesa di rilascio del permesso per
ricongiungimento familiare (Circolare Ministero dell’Interno n. 43 del 2 agosto
2007 )
3. soggiorno in attesa di rinnovo del permesso (Direttiva del 5 Agosto
2006)
4. ingresso in Italia per visite di breve durata (Legge 68/2007)
5. straniero detenuto (Nota 4.9.2001 del Dipartimento di P.S; Circolare 19.4.2005 Min.
Interno)
6. minore straniero ‘adottato’ da coppia italiana (D.M. 21 febbraio 2007
– Interno e Politiche per la famiglia)
Soggiorno regolare senza … permesso
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morte
trasferimento di residenza in altro comune o all’estero
irreperibilità accertata
ed inoltre:
art. 11, comma 1/c del D.P.R. 223/1989 (modificato dalla legge 94/09):
inoltre, lo straniero è cancellato dall’anagrafe:
per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da rendersi entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, trascorsi sei mesi dalla scadenza, previo avviso da parte dell’ufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni
NB. 1: NON si tratta di ipotesi cancellazione per irreperibilità, ma ‘per altri motivi’;
la eventuale cancellazione dello straniero per irreperibilità può avvenire in qualsiasi momento,
come per il comunitario e il cittadino, qualora – a prescindere dalla regolarità del documento di
soggiorno, risulti appunto irreperibile
NB. 2 : se lo straniero si è attivato per il rinnovo NON si potrà procedere alla cancellazione !!!
(Circolare DCSD n. 12/2005)
Cancellare lo straniero dall’anagrafe
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art. 6 - Comunicazione delle variazioni anagrafiche:
1. Il comune trasmette alla questura competente per territorio le variazioni
anagrafiche e le cancellazioni dall'APR, entro quindici giorni dalla registrazione
anagrafica.
4. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del permesso senza che la dichiarazione di
cui al precedente comma 3 venga resa, il comune, nei successivi trenta giorni, invita
lo straniero ad ottemperare a tale obbligo entro l'ulteriore termine di
trenta giorni ed a presentare il permesso rinnovato. In mancanza di tale
adempimento, l'ufficio anagrafico cancella lo straniero dall'APR e, nei
successivi quindici giorni, informa la questura competente per territorio
Decreto Ministero dell'interno 18/12/2000
(G.U. 11/1/2001 n. 8)
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Il reato di clandestinità
il reato di immigrazione clandestina è stato introdotto dalla legge 94 che ha in tal
senso modificato l’art. 10-bis del D. Lgs. 286/1998, testo unico sull’immigrazione
extracomunitaria
conseguenze
lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 e di quelle contenute nell'art. 1 della L. n.
68/2007 è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;
il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare [al PM o agli ufficiali di
polizia giudiziaria] un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue
funzioni è punito con la multa da € 30 a € 516 (art. 361 c.p.);
perché sussista l’obbligo è sufficiente che il pubblico ufficiale ravvisi nel fatto il fumus di
reato (Cassazione penale, sez. VI, sent. 78/140392)
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Il comunitario non è mai clandestino
il reato di clandestinità non si applica ai cittadini comunitari
Direttiva del Ministro dell’interno del 5 agosto 2009: “L’art. 1, comma 1 della legge 15
luglio 2009, n. 94 recante “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, contiene
l'interpretazione autentica della circostanza aggravante della clandestinità, escludendone
espressamente i cittadini comunitari”.
Circolare del Ministero dell’interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n.
19 del 7 agosto 2009: “Pertanto, dall’entrata in vigore della legge in esame, il matrimonio
dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale …”.
in pratica: le disposizioni della legge 94/2009 che hanno modificato il TU
sull’immigrazione, la legge e il regolamento anagrafici NON riguardano i comunitari che
entrano e soggiornano nel nostro Paese, secondo i criteri, i diritti e le condizioni stabiliti
dalla Direttiva CE 38/2004 e il D. Lgs. 30/2007
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possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità o che siano in possesso di
permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di
uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordo
il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero almeno 60 giorni
prima della scadenza
Art. 5 T.U. 286/1998
il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro 20 giorni dalla
data in cui è stata presentata la domanda
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giovanni pizzodirigente Comune di Piove di Sacco (PD)[email protected]
l’ignoranza partorisce molta saggezza e non poca salute (Arturo Pérez-Reverte, La regina del sud)
L'imposta di bollo sulla documentazione
amministrativa dei comuni (Sepel editore, 2009)
Un manuale per la gestione quotidiana dell'anagrafe
(Sepel editore, 2010)
Demo: http://issuu.com/statocivile/docs/manualepizzo
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