la condizione giuridica degli stranieri

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11/11/2011 1 gianni pizzo La condizione giuridica degli stranieri 2 L’anagrafe come diritto soggettivo Il soggiorno: di breve o lunga durata Gianni Pizzo - Stranierii

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DISPENSA distribuita nell'ambito dei percorsi di formazione IN HOUSE organizzati da Sepel editrice

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Page 1: La condizione giuridica degli stranieri

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gianni pizzo

La condizione giuridica degli stranieri

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L’anagrafe come diritto soggettivo

Il soggiorno: di breve o lunga durata

Gianni Pizzo - Stranierii

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I principi dell’iscrizione anagrafica

è un diritto soggettivo per tutte le persone, italiani o comunitari o

stranieri regolarmente soggiornanti, che si trovino sul territorio

nazionale in maniera non transitoria od occasionale

se non c’è iniziativa di parte opera il potere-dovere di provvedere

d’ufficio da parte dell’ufficiale d’anagrafe

deve essere effettuata su base comunale, per cui occorre stabilire

quale sia il Comune competente in relazione alla residenza

fanno eccezione solo le persone senza fissa dimora che, non

avendo alcuna residenza, scelgono il Comune di iscrizione anagrafica

eleggendovi domicilio

Gianni Pizzo - Stranierii

soggiorno entrare e circolare legittimamente nel Paese

residenza iscrizione all’anagrafe del Comune in cui si è stabilita la dimora abituale

lo straniero può:

essere legalmente soggiornante ma non iscritto all’anagrafe

non può essere iscritto all’anagrafe senza essere legalmente

soggiornante

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motivi di ingresso in Italia degli stranieri: turismo, studio, ricongiungimento familiare,

lavoro

se proveniente dai Paesi dell’Unione Europea: in base agli accordi di Schengen,

che hanno eliminato i controlli alle frontiere, lo straniero titolare di permesso di

soggiorno (rilasciato da un Paese terzo) è esente da visto per soggiorno non superiore

a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro

subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

se proveniente da un Paese che non UE: lo straniero deve possedere un visto che

autorizza l’ingresso applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio; il visto

è rilasciato dalle nostre ambasciate o consolati nello stato di origine o nel Paese in cui lo

straniero ha una residenza stabile; lo straniero entrato legalmente in Italia, entro otto

giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno, che avrà una motivazione

identica a quella indicata nel visto

L'ingresso in Italia

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Studio: il visto può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero; ha

validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi

previsto

Ricongiungimento familiare: richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di

carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per

asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.

Lavoro: lo straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a

seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente;

NB. 1: per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o

stagionale con un extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero

regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo

Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.

NB. 2: lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo,

industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di

persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla

legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla

Rappresentanza diplomatica italiana competente

Soggiorni lunghi

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per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il

permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno non sia superiore

a tre mesi e lo straniero:

a) al momento dell'ingresso dichiari la sua presenza all'autorità di frontiera o,

b) in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni

dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova (legge 68/2007)

Soggiorno di breve durata

la ricevuta di tale dichiarazione costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di

coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza

“jure sanguinis”, in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29/2002; lo stesso vale, per

le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici

Postali: la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall’Ufficio Postale costituisce

idoneo documento al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della

cittadinanza (Ministero dell’Interno, Circolare 32 del 13 giugno 2007)

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ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio

per regolarità di ingresso e soggiorno fino a 3 mesi:

timbro Schengen per chi arriva in Italia da un Paese diverso da quelli dell’area Schengen

[Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia,

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia,

Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; inoltre, Islanda, Norvegia e Svizzera; Irlanda e Regno

Unito non hanno sottoscritto l’accordo]

dichiarazione al Questore per lo straniero che proviene da un Paese dell’area Schengen

(infatti qui NON ci sono controlli alle frontiere interne) [per il modello di dichiarazione di

presenza cfr. www.poliziadistato.it]

dichiarazione ai gestori degli esercizi ricettivi

NB.: L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della

dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti

di pubblica sicurezza

Decreto Ministero dell'interno 26/7/2007

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Lo straniero in anagrafe: condizioni

Titoli e/o condizioni di soggiorno

Cancellare ‘specialmente’ lo straniero

Il reato di clandestinità:

il comunitario

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art. 6 comma 7 D. Lgs. n. 286/1998

art. 15 comma 1 D.P.R. n. 394/1999

le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante (*) sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini

italiani, nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico

(*) non rileva una durata minima né il motivo del rilascio

il Comune trasmette alla Questura competente per territorio le variazioni anagrafiche e

le cancellazioni dall’APR, entro 15 giorni dalla loro registrazione (Decreto Ministero

dell’Interno del 18 dicembre 2000)

Straniero in anagrafe: come

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a) permesso di soggiorno

b) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo

periodo

c) carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’unione

d) situazioni particolari espressamente individuate tramite

circolari & direttive

I titoli amministrativi di regolarità del soggiorno,

rilasciati dal Ministero dell’Interno

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1. soggiorno in attesa di rilascio del primo permesso per

lavoro subordinato (Direttiva del Ministro dell'Interno 20 febbraio 2007 )

2. soggiorno in attesa di rilascio del permesso per

ricongiungimento familiare (Circolare Ministero dell’Interno n. 43 del 2 agosto

2007 )

3. soggiorno in attesa di rinnovo del permesso (Direttiva del 5 Agosto

2006)

4. ingresso in Italia per visite di breve durata (Legge 68/2007)

5. straniero detenuto (Nota 4.9.2001 del Dipartimento di P.S; Circolare 19.4.2005 Min.

Interno)

6. minore straniero ‘adottato’ da coppia italiana (D.M. 21 febbraio 2007

– Interno e Politiche per la famiglia)

Soggiorno regolare senza … permesso

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morte

trasferimento di residenza in altro comune o all’estero

irreperibilità accertata

ed inoltre:

art. 11, comma 1/c del D.P.R. 223/1989 (modificato dalla legge 94/09):

inoltre, lo straniero è cancellato dall’anagrafe:

per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da rendersi entro 60 giorni dal

rinnovo del permesso di soggiorno, trascorsi sei mesi dalla scadenza, previo avviso da parte dell’ufficio,

con invito a provvedere nei successivi 30 giorni

NB. 1: NON si tratta di ipotesi cancellazione per irreperibilità, ma ‘per altri motivi’;

la eventuale cancellazione dello straniero per irreperibilità può avvenire in qualsiasi momento,

come per il comunitario e il cittadino, qualora – a prescindere dalla regolarità del documento di

soggiorno, risulti appunto irreperibile

NB. 2 : se lo straniero si è attivato per il rinnovo NON si potrà procedere alla cancellazione !!!

(Circolare DCSD n. 12/2005)

Cancellare lo straniero dall’anagrafe

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art. 6 - Comunicazione delle variazioni anagrafiche:

1. Il comune trasmette alla questura competente per territorio le variazioni

anagrafiche e le cancellazioni dall'APR, entro quindici giorni dalla registrazione

anagrafica.

4. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del permesso senza che la dichiarazione di

cui al precedente comma 3 venga resa, il comune, nei successivi trenta giorni, invita

lo straniero ad ottemperare a tale obbligo entro l'ulteriore termine di

trenta giorni ed a presentare il permesso rinnovato. In mancanza di tale

adempimento, l'ufficio anagrafico cancella lo straniero dall'APR e, nei

successivi quindici giorni, informa la questura competente per territorio

Decreto Ministero dell'interno 18/12/2000

(G.U. 11/1/2001 n. 8)

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Il reato di clandestinità

il reato di immigrazione clandestina è stato introdotto dalla legge 94 che ha in tal

senso modificato l’art. 10-bis del D. Lgs. 286/1998, testo unico sull’immigrazione

extracomunitaria

conseguenze

lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione

delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 e di quelle contenute nell'art. 1 della L. n.

68/2007 è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;

il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare [al PM o agli ufficiali di

polizia giudiziaria] un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue

funzioni è punito con la multa da € 30 a € 516 (art. 361 c.p.);

perché sussista l’obbligo è sufficiente che il pubblico ufficiale ravvisi nel fatto il fumus di

reato (Cassazione penale, sez. VI, sent. 78/140392)

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Il comunitario non è mai clandestino

il reato di clandestinità non si applica ai cittadini comunitari

Direttiva del Ministro dell’interno del 5 agosto 2009: “L’art. 1, comma 1 della legge 15

luglio 2009, n. 94 recante “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, contiene

l'interpretazione autentica della circostanza aggravante della clandestinità, escludendone

espressamente i cittadini comunitari”.

Circolare del Ministero dell’interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n.

19 del 7 agosto 2009: “Pertanto, dall’entrata in vigore della legge in esame, il matrimonio

dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia

regolarmente soggiornante sul territorio nazionale …”.

in pratica: le disposizioni della legge 94/2009 che hanno modificato il TU

sull’immigrazione, la legge e il regolamento anagrafici NON riguardano i comunitari che

entrano e soggiornano nel nostro Paese, secondo i criteri, i diritti e le condizioni stabiliti

dalla Direttiva CE 38/2004 e il D. Lgs. 30/2007

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possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati

regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di

permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità o che siano in possesso di

permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di

uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da

specifici accordo

il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero almeno 60 giorni

prima della scadenza

Art. 5 T.U. 286/1998

il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro 20 giorni dalla

data in cui è stata presentata la domanda

Gianni Pizzo - Stranierii

giovanni pizzodirigente Comune di Piove di Sacco (PD)[email protected]

[email protected]

l’ignoranza partorisce molta saggezza e non poca salute (Arturo Pérez-Reverte, La regina del sud)

L'imposta di bollo sulla documentazione

amministrativa dei comuni (Sepel editore, 2009)

Un manuale per la gestione quotidiana dell'anagrafe

(Sepel editore, 2010)

Demo: http://issuu.com/statocivile/docs/manualepizzo

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