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Percorso 1 Il vivere civile 1 D I R I T T O Lezione 10 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi Lezione 10 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi La condizione giuridica degli stranieri nel nostro Paese Oltre alle disposizioni contenute nella Costituzione, il testo di riferimento per la disciplina degli stranieri in Italia è il Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato da ultimo dalla L. 15 luglio 2009, n. 94). Il testo innanzitutto divide gli stranieri in due categorie: comunitari, cioè cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea; extracomunitari, gli stranieri che provengono da paesi non appartenenti all’Unione. La disciplina prevista per i cittadini comunitari e per gli extracomunitari è profondamente diversa. I cittadini comunitari Fin dagli anni Cinquanta del Novecento lo sforzo degli Stati appartenenti a quella che oggi è l’Unione europea è stato quello di eliminare progressivamente tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. In tal modo si intendeva facilitare ai cittadini degli Stati membri l’esercizio di attività lavorative in qualunque paese all’interno del territorio comunitario. Con il passare degli anni a questa libertà di circolazione si è aggiunta la libertà di soggiorno, ed entrambe sono state estese a tutti i cittadini europei, e non solo ai lavoratori. Oggi, dunque, ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve alcune eccezioni e limitazioni previste dai trattati fondativi dell’Unione o dalle leggi dei singoli Stati. Queste direttive dell’Unione europea sono state accolte in Italia nel febbraio 2007. Da questa data, ogni cittadino europeo può liberamente circolare e soggiornare nel nostro paese. I cittadini extracomunitari Molto diversa è la situazione per i cittadini extracomunitari. Per poter entrare e soggiornare nel nostro paese, essi devono infatti possedere determinati documenti e requisiti: un passaporto valido (o di un documento con la stessa validità); un visto d’ingresso, rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani presenti nel paese d’origine dello straniero; un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura italiana competente per territorio, e che, normalmente, ha la stessa durata del visto. Il permesso non è necessario per gli stranieri extracomunitari che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi. A partire dal 2009 il permesso di soggiorno viene rilasciato solo se la persona che lo richiede accetta di firmare, contestualmente, un Accordo di integrazione, cioè un documento in base al quale la persona si impegna a raggiun- gere, nel periodo di validità del permesso, i cosiddetti obiettivi di integrazione, volti a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori fondamentali della nostra Costituzione. Sia per il rilascio che per il rinnovo del permesso di soggiorno è in ogni caso previsto, da parte del richiedente, il versamento di un contributo economico.

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Percorso 1Il vivere civile

1D I R I T T OLezione 10 • Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

Lezione 10Lo Stato e i suoielementi costitutivi

La condizione giuridica degli stranieri nel nostro Paese

Oltre alle disposizioni contenute nella Costituzione, il testo di riferimento per la disciplina degli stranieri in Italia è il Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modifi cato da ultimo dalla L. 15 luglio 2009, n. 94).

Il testo innanzitutto divide gli stranieri in due categorie:

• comunitari, cioè cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;• extracomunitari, gli stranieri che provengono da paesi non appartenenti all’Unione.

La disciplina prevista per i cittadini comunitari e per gli extracomunitari è profondamente diversa.

I cittadini comunitari

Fin dagli anni Cinquanta del Novecento lo sforzo degli Stati appartenenti a quella che oggi è l’Unione europea è stato quello di eliminare progressivamente tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. In tal modo si intendeva facilitare ai cittadini degli Stati membri l’esercizio di attività lavorative in qualunque paese all’interno del territorio comunitario. Con il passare degli anni a questa libertà di circolazione si è aggiunta la libertà di soggiorno, ed entrambe sono state estese a tutti i cittadini europei, e non solo ai lavoratori. Oggi, dunque, ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve alcune eccezioni e limitazioni previste dai trattati fondativi dell’Unione o dalle leggi dei singoli Stati. Queste direttive dell’Unione europea sono state accolte in Italia nel febbraio 2007. Da questa data, ogni cittadino europeo può liberamente circolare e soggiornare nel nostro paese.

I cittadini extracomunitari

Molto diversa è la situazione per i cittadini extracomunitari. Per poter entrare e soggiornare nel nostro paese, essi devono infatti possedere determinati documenti e requisiti:

• un passaporto valido (o di un documento con la stessa validità);• un visto d’ingresso, rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani presenti nel paese d’origine dello straniero;• un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura italiana competente per territorio, e che, normalmente, ha

la stessa durata del visto. Il permesso non è necessario per gli stranieri extracomunitari che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi.

A partire dal 2009 il permesso di soggiorno viene rilasciato solo se la persona che lo richiede accetta di fi rmare, contestualmente, un Accordo di integrazione, cioè un documento in base al quale la persona si impegna a raggiun-gere, nel periodo di validità del permesso, i cosiddetti obiettivi di integrazione, volti a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori fondamentali della nostra Costituzione. Sia per il rilascio che per il rinnovo del permesso di soggiorno è in ogni caso previsto, da parte del richiedente, il versamento di un contributo economico.

2 D I R I T T O Percorso 1  Il vivere civile

I lavoratori extracomunitari

Una disciplina particolare è prevista per i lavoratori extracomunitari. Il loro ingresso è infatti stabilito da una pro-grammazione annuale del Governo che, tramite un apposito provvedimento (il cd. decreto flussi), fissa il numero massimo di lavoratori che possono essere accolti in ciascun anno. Inoltre, per questa particolare categoria di stra-nieri, il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato all’ottenimento di un contratto di soggiorno, cioè di un contratto con il quale il datore di lavoro garantisce al lavoratore un alloggio e le spese di viaggio per il rientro a casa. Esiste, per gli stranieri extracomunitari, anche la possibilità di trasferirsi in Italia con la propria famiglia a tempo in-determinato. Ciò avviene per gli stranieri in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno valido, di un reddito sufficiente al mantenimento proprio e dei propri familiari e di un alloggio idoneo.Gli stranieri in possesso di questi requisiti possono chiedere al questore il rilascio, per sé e per i propri familiari, di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documento che rende la condizione giuridica dello straniero quasi in tutto simile a quella dei cittadini italiani.Dal 2009 il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo è vincolato al superamento di un test di co-noscenza della lingua italiana.

La lotta all’immigrazione clandestina

Cosa avviene quando gli stranieri extracomunitari mancano, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti dalla legge per l’ingresso o il soggiorno nel nostro paese?A partire dal 2009 l’Italia ha fortemente inasprito le misure di contrasto alla cosiddetta immigrazione clandestina. Tali misure prevedono, per gli stranieri che vengono trovati sprovvisti dei documenti necessari per l’ingresso o il soggiorno in Italia, il respingimento, con accompagnamento alla frontiera. Altra misura è l’espulsione, che può essere amministrativa, quando lo straniero già entrato nel paese è trovato sprovvisto di permesso di soggiorno o di altro documento; a titolo di misura di sicurezza o di sanzione alternativa alla detenzione, per lo straniero che si è reso colpevole di particolari reati.

Migrazioni e migranti

Un fenomeno che incide notevolmente sulla composizione del popolo e della popolazione di uno Stato è quello migratorio. La parola migrazione indica lo spostamento organizzato di un certo numero di persone da un luogo all’altro del pianeta. Le migrazioni possono essere esterne, quando riguardano lo spostamento da uno Stato all’altro; interne, quando lo spostamento avviene da una regione all’altra di uno stesso Stato.Un’ulteriore differenza in merito alle migrazioni può essere fatta adottando il punto di vista di uno Stato. In quest’ottica vanno distinte l’emigrazione dalla immigrazione.Si parla di emigrazione in riferimento alle persone che lasciano lo Stato per trasferirsi all’estero. Tali persone si defini-scono emigranti. Si parla invece di immigrazione in riferimento alle persone che dall’estero si trasferiscono nel paese. Si parla, in questo caso, di immigrati.

L’Italia e il fenomeno migratorio

Come molti altri Paesi occidentali anche l’Italia è interessata in questi anni da un costante aumento dei flussi migratori. Ciò significa che gli stranieri che cercano di entrare nel nostro Paese sono sempre più numerosi. Alcuni di essi sono

Gli stranieri

libertà di circolazione e soggiorno in tutti i paesi dell’Unioneelettorato attivo e passivoDiritto alla protezione diplomatica e consolareDiritto di iniziativa legislativa popolare, di petizione al Par-lamento europeo e di rivolgersi al Mediatore europeo

regolari: visto di soggiorno; permesso di soggiorno; accor-do di integrazione; stabilità lavorativa

irregolari: respingimento, espulsione

Cittadini comunitari (cittadini di Paesi membri dell’Unione

europea)

Cittadiniex tr acomunitar i (cittadini di Paesi

che non fannoparte dell’Unione)

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3D I R I T T OLezione 10 • Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

lavoratori che cercano occupazione e impiego, altri, la maggior parte, sono persone in fuga dalla fame o dalle guerre che tormentano i loro paesi d’origine e che cercano in Italia la possibilità di condurre una vita dignitosa e sicura.Le condizioni in cui queste persone viaggiano e, soprattutto, le difficoltà legate al loro inserimento nella società hanno dato vita a una difficile questione dei migranti che sta mettendo a dura prova la credibilità dei governi di molti paesi e della stessa Unione europea.

Il diritto di asilo

L’Italia ha affrontato con ritardo i problemi connessi all’immigrazione e solo pochi anni fa ha adottato provve-dimenti legislativi che, oltre a disciplinare le modalità di ingresso degli stranieri, hanno precisato anche i diritti sociali e civili degli immigrati.La nostra Costituzione, in armonia con i principi stabiliti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, sancisce l’originarietà dei diritti inviolabili della persona e afferma che è compito dello Stato assicurarne un’efficace protezione. Il testo costituzionale si riferisce, in modo esplicito, agli stranieri che non hanno la possi-bilità di godere nei loro Paesi di valori universali come la libertà, l’eguaglianza e la giustizia. L’articolo 10, infatti, riconosce il diritto d’asilo, cioè il diritto dello straniero di soggiornare sul territorio italiano per sfuggire alle per-secuzioni politiche nel Paese di origine ed esercitare i diritti e le libertà sanciti dalla Costituzione italiana e negati dallo Stato di appartenenza.