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Il nuovo Codice degli Appal1: cosa cambia per la P.A.
Avv. Niccolò Pecchioli
Percorso forma1vo Firenze, 24 maggio 2016
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 A#uazione delle dire.ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contra. di concessione, sugli appal@ pubblici e sulle procedure d'appalto degli en@ erogatori nei se#ori dell'acqua, dell'energia, dei traspor@ e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contra. pubblici rela@vi a lavori, servizi e forniture. (GU Serie Generale n.91 del 19-‐4-‐2016 -‐ Suppl. Ordinario n. 10)
Le nuove dire.ve comunitarie
• DirePva 26 febbraio 2014, n. 23 -‐ CONCESSIONI • Dire.va del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei
contra. di concessione
• DirePva 26 febbraio 2014, n. 24 – SETTORI ORDINARI • Dire.va del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appal@ pubblici,
che abroga la dire.va 2004/18/CE
• DirePva 26 febbraio 2014, n. 25 – SETTORI SPECIALI • Dire.va del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure
d’appalto degli en@ erogatori nei se#ori dell’acqua, dell’energia, dei traspor@ e dei servizi postali, che abroga la dire.va 2004/17/CE
Ø Entrata in vigore: 18 aprile 2016
Le nuove dire.ve comunitarie
Le tre nuove dire.ve comunitarie (23, 24 e 25 del 2014), nell'ambito della c.d. strategia Europa 2020, si pongono obie.vi ambiziosi che possono così sintetizzarsi:
• rendere più efficiente l'uso dei fondi pubblici, che, come noto, vengono ordinariamente alloca@ a#raverso contra. pubblici; per tale obie.vo occorrono procedure improntate a canoni di semplificazione, flessibilità, corre[ezza;
• garan@re la dimensione europea del mercato dei contra. pubblici di lavori servizi e forniture, assicurando la tutela della concorrenza, vietando pra1che discriminatorie, tutelando anche le piccole e medie imprese;
• fare un uso strategico degli appal@ pubblici, come strumento di poli1ca economica e sociale, promuovendo l'innovazione tecnologica, la crescita sostenibile, la tutela ambientale, obie.vi sociali, quali la tutela dei lavoratori impiega@ nell'esecuzione dei contra. pubblici e l'impiego nel lavoro dei sogget@ svantaggiati;
• promuovere la lo[a alla corruzione a#raverso procedure semplici e trasparen@, rimuovendo le incertezze norma@ve.
Legge delega LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11 “Deleghe al Governo per l’a#uazione delle dire.ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contra. di concessione, sugli appal@ pubblici e sulle procedure d’appalto degli en@ erogatori nei se#ori dell’acqua, dell’energia, dei traspor@ e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contra. pubblici rela@vi a lavori, servizi e forniture”. (GU n.23 del 29-‐1-‐2016)
Ø Entrata in vigore: 13 febbraio 2016
Legge delega Art. 1, c.1: “Il Governo è delegato ad ado#are, • entro il 18 aprile 2016, un decreto legisla@vo per l'a#uazione delle dire.ve
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispe.vamente sull'aggiudicazione dei contra. di concessione, sugli appal@ pubblici e sulle procedure d'appalto degli en@ erogatori nei se#ori dell'acqua, dell'energia, dei traspor@ e dei servizi postali, di seguito denominato «decreto di recepimento delle direPve»,
• nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legisla@vo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contra. pubblici rela@vi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino»
• ferma restando la facoltà per il Governo di ado#are entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legisla@vo per le materie di cui al presente alinea, nel rispe#o dei princìpi e criteri dire.vi generali di cui all'ar@colo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguen@ princìpi e criteri dire.vi specifici, tenendo conto delle migliori pra@che ado#ate in altri Paesi dell'Unione europea:…”
Legge delega • Si tra#a di una delega c.d. "lunga" e puntuale, ar@colata in 59 dis@nte le#ere,
alcune sub-‐ar@colate in numeri, per un totale di 71 principi di delega. Ben diversa dalla sinte@ca delega che fu alla base del D.Lgs. n. 163/ 2006, ar@colata in qua#ro principi (art. 25, l. n. 62/ 2005) • Sul piano formale, la legge delega richiede l’adozione di un unico testo
norma7vo, da denominarsi "codice" (art. 1, comma 1), e impone che si tra. di un codice snello, dovendosi assicurare una "ricognizione e riordino del quadro norma7vo" e "una dras(ca riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni', per un ''più elevato livello di certezza del diri=o e di semplificazione dei procedimen7" (art. 1, comma 1, le#. d), legge delega).
• Sul piano sostanziale, la legge delega demanda al Governo di recepire le dire.ve
nel rispe#o del divieto del gold pla(ng (vale a dire il "divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiore·∙ a quelli minimi richies7 dalle dire@ve" (art. 1, comma 1, le[. a), legge delega), e di recepire gli strumen@ di regolamentazione flessibile introdo. dalle dire.ve (art. 1, comma 1, le#. f) legge delega).
Legge delega L’art. 1 comma 8 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice il Governo può ado#are disposizioni integra@ve e corre.ve nel rispe#o dei principi e criteri dire.vi.
Legge delega Ø Norme applicabili dal 13 febbraio 2016 Art. 1, comma 11 (Sospensione performance-‐bond) A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di cui agli ar@coli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui al decreto legisla@vo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai prede. ar@coli 129, comma 3, e 176, comma 18; agli affidamen@ ai quali sarebbero sta@ applicabili, nel periodo considerato, i cita@ ar@coli 129, comma 3, e 176, comma 18, non si applicano le disposizioni di cui all'ar@colo 113, comma 3, del prede#o codice di cui al decreto legisla@vo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle procedure i cui bandi sono sta@ pubblica@ anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e purche' non sia gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.
Legge delega
Ø Norme applicabili dal 13 febbraio 2016 Art. 1, comma 9 (Contraente generale: RUP e DL) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' comunque vietata negli appal@ pubblici di lavori, affida@ a contraente generale ai sensi dell'ar@colo 176 del codice di cui al decreto legisla@vo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'a#ribuzione di compi@ di responsabile o di dire#ore dei lavori allo stesso contraente generale. Il sudde#o divieto si applica anche alle procedure di appalto gia' bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle gia' espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla s@pulazione del contra#o con il sogge#o aggiudicatario.
Nuovo Codice appal@ pubblici e concessioni
Decreto legisla1vo 18 aprile 2016, n. 50 • 220 ar@coli (contro i 257 del Dlgs. 163/2006) • Molte disposizioni rinviano a circa 50 provvedimen@ a#ua@vi tra decre@ ministeriali e linee guida dell’ANAC • Ultravigenza del DPR 207/2010 e di altre disposizioni nel
periodo transitorio fino all’emanazione di decre@ e linee guida ANAC
• Disciplina di de#aglio: affidata a decre@ ministeriali e alla “soA-‐law” dell’ANAC
Il nuovo Codice come esercizio di potestà legisla@va statale
Art.2 (Competenze legisla1ve di Stato, regioni e province autonome)
1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono ado#ate nell'esercizio della competenza legisla1va esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contra#o.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ragionale ai sensi dell'ar@colo 117 della Cos@tuzione.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statu@ e nelle rela@ve norme di a#uazione.
Nuovo Codice appal@ pubblici e concessioni • Ruolo centrale dell’ANAC: • All’ANAC sono assegnate non solo la vigilanza e il controllo sui contra.
pubblici ma, sopra#u#o, l’aPvità di regolazione degli stessi. – Ges@sce il nuovo Sistema di qualificazione delle stazioni appaltan@ e delle
centrali di commi#enza – Ges@sce la Banca Da@ Nazionale dei Contrat@ Pubblici, e il Casellario Informa@co dei contra. pubblici
– Ges@sce e aggiorna il nuovo “Albo Nazionale obbligatorio dei componen@ delle commissioni giudicatrici”
– Ges@sce il sistema di “Ra@ng di legalita” delle imprese – Ges@sce l’elenco delle stazioni appaltan@ che operano mediante affidamen@
dire. nei confron@ di proprie società in house. – Ges@sce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltan@, l'elenco dei sogget@ aggregatori.
– Vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contra. pubblici di lavori ed esercita i correla@ poteri sanzionatori;
Nuovo Codice appal@ pubblici e concessioni • Ruolo centrale dell’ANAC:
• A#raverso linee guida, bandi-‐tipo, capitola@-‐tipo, contrat@-‐tipo ed altri strumen@ di regolamentazione flessibile, comunque denomina@, garan@sce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'a.vità delle stazioni appaltan@, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimen@ amministra@vi e favorisce lo sviluppo delle migliori pra@che.
• Vigila sul divieto di affidamento dei contra. a#raverso procedure diverse
rispe#o a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corre#a applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'ar@colo 164 del codice.
Nuovo Codice appal@ pubblici e concessioni Ruolo centrale dell’ANAC: • Ha il potere di irrogare sanzioni amministra1ve pecuniarie nei confron@ dei
sogge. che rifiutano od ome=ono, senza gius@ficato mo@vo, di fornire le informazioni o di esibire i documen7 richies7 dalla stessa e nei confron@ degli operatori economici che non o#emperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisi7 di partecipazione alla procedura di affidamento, entro iI limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00.
• Nei confron@ dei sogge. che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documen@ da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documen7 non veri7eri e nei confron@ degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltan@ o agli en@ aggiudicatori o agli organismi di a#estazione, da7 o documen7 non veri7eri circa il possesso dei requisi7 di qualificazione, fa#a salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministra@ve pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri a. l'Autorità disciplina i procedimen@ sanzionatori di sua competenza.
• Eme#e pareri di precontenzioso vincolan1 per le par@ (art. 211).
Nuovo Codice appal@ pubblici e concessioni • Sistema di qualificazione delle stazioni appaltan@ • Semplificazione procedure so#o-‐soglia e assorbimento procedure in economia • Flessibilità delle procedure: Procedura competitiva
con negoziazione, Partenariato per l’innovazione • Digitalizzazione delle procedure (entro il 18.10.2018) • Revisione disciplina requisi@ orientata al favor MPMI e massima concorrenza • Possibilità di inserimento di clausole sociali • Previsione di una disciplina per il confli#o di interesse, che obbliga all’astensione la
persona che vi si trova, so#o pena di responsabilità disciplinare. • Programmazione per beni e servizi obbligatoria per impor@ unitari da 40.000
euro • Regimi specifici e differenzia@ per gli appal@ dei servizi sociali, ristorazione, servizi
culturali, ecc. • Regolazione della Governance, oltre che con il rafforzamento dell’ANAC nel
sostegno alla legalità, con il coinvolgimento del Consiglio Superiore del Ministero delle infrastru#ure e dei traspor@ (MIT) e l’is@tuzione della Cabina di regìa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di coordinamento e monitoraggio.
PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI (Art. 1 – 34)
PARTE II CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE (Art. 35 -‐ 163)
PARTE III CONTRATTI DI CONCESSIONE (Art. 164 -‐ 199)
PARTE IV PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE (Art. 179 – 199)
PARTE V INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI (Art. 200 – 203)
PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (Art. 204 – 220)
Quando entra in vigore il nuovo Codice?
Art. 220. (Entrata in vigore) Il presente codice, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazze#a Ufficiale. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 A#uazione delle dire.ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contra. di concessione, sugli appal@ pubblici e sulle procedure d'appalto degli en@ erogatori nei se#ori dell'acqua, dell'energia, dei traspor@ e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contra. pubblici rela@vi a lavori, servizi e forniture. (GU Serie Generale n.91 del 19-‐4-‐2016 -‐ Suppl. Ordinario n. 10) Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016
Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 216 "1. Fa#o salvo quanto previsto al comma 2, ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contra. per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblica1 successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contra. senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contra. in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora sta@ invia@ gli invi1 a presentare le offerte".
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-‐ COMUNICATO ANAC-‐MINISTERO TRASPORTI DEL 22 APRILE 2016: (codice applicabile ai bandi pubblica1 dal 19 aprile);
-‐ COMUNICATO ANAC DEL 3 MAGGIO 2016: (codice applicabile ai bandi pubblica1 dal 20 aprile).
Diri#o intertemporale: entrata in vigore differita
Ø Le disposizioni del Codice che rinviano a provvedimen@ a#ua@vi (decre@ ministeriali o linee guida ANAC) entrano in vigore solo intervenuta l’emanazione di tali a. (entrata in vigore differita).
Ø Per il periodo transitorio vengono de#ate disposizioni
che comportano l’ultravigenza del DPR 207/2010 e altri provvedimen@ (216 co. 2 e s.s.).
Come entra in vigore il nuovo Codice ?
ENTRATA IN VIGORE NUOVO CODICE 19 aprile 2016
Art. 216 (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento)
PUBBLICAZIONE BANDO / AVVISO
DI GARA Applicazione NUOVO Codice
INVIO LETTERA DI INVITO
Applicazione NUOVO Codice
PUBBLICAZIONE BANDO /
AVVISO DI GARA Applicazione
DLGS. 163/2006
INVIO LETTERA DI INVITO
Applicazione DLGS. 163/2006
Come entra in vigore il nuovo Codice?
ENTRATA IN VIGORE NUOVO CODICE 19 aprile 2016
Art. 216 (Entrata in vigore, disposizioni transitorie e di coordinamento)
D.Lgs. 163/2006
Integrale abrogazione D.Lgs. 163/2006 (salvo regime pubblicazione bandi sui quo@diani fino al 31.12.2016 – 216.11)
DPR 207/2010
UltraPvità di alcune norme DPR 207/2010 (proge[azione, qualificazione, collaudo, ecc.) fino all’emanazione dei decre1 a[ua1vi e delle linee guida dell’ANAC
Riserva di Codice
Art. 218. (Aggiornamen1) 1. Ogni intervento norma@vo incidente sul presente codice o sulle materie dallo stesso disciplinate è a#uato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute. c.d. Riserva di codice, de#ata in nome del principio di “autosufficienza” della codificazione. Già prevista all’art. 255 del Codice De Lise ….
Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione
Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
1. L’affidamento e l’esecuzione di appal@ di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garan@sce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispe#o dei principi di economicità, efficacia, tempes1vità e corre[ezza. Nell'affidamento degli appal@ e delle concessioni, le stazioni appaltan@ rispe#ano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. 2. Le stazioni appaltan@ non possono limitare in alcun modo ar1ficiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici, o nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la s@ma del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appal1 e concessioni)
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
Ø Si evidenzia l’inclusione delle microimprese rispe#o alla formulazione
dell’art. 2, c.1bis, Dlgs. 163/2006 (“I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese”).
Ø microimpresa: meno di 10 dipenden@ e un fa#urato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro (Raccomandazione CE del 6 maggio 2003)
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli a. a#ua@vi, alle procedure di affidamento e alle altre a.vita amministra@ve in materia di contra. pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla s@pula del contra#o e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile [già presente nel vecchio Codice].
Principi in materia di trasparenza A[uazione del principio di trasparenza, quale criterio di normazione imposto dalla legge delega: A) Art. 29 (Principi in materia di trasparenza) Obbligo generalizzato ed esteso di pubblicazione di "tu3 gli a3 delle amministrazioni aggiudicatrici e degli en7 aggiudicatori rela7vi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appal7 pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di proge=azione, di concorsi di idee e di concessioni” Riprende il principio del diri[o civico di accesso di cui al D.Lgs. 33/2013. Pubblicazione sul profilo del commi[ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Principi in materia di trasparenza A[uazione del principio di trasparenza, quale criterio di normazione imposto dalla legge delega: A) Art. 29 (Principi in materia di trasparenza) Ai fini del ricorso giurisdizionale: pubblicazione nei successivi due giorni dalla data di adozione dei rela@vi a., delle esclusioni dalla procedura di affidamento e delle ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisi@ sogge.vi, economico-‐finanziari e tecnico-‐professionali (V. art. 204). Art. 76 co. 3: obbligo di comunicazione dei sudde. provvedimen@ tramite PEC agli interessa@: ma il dies a quo per l’impugnazione immediata resta collegato al solo art. 29.1. (V. art. 204).
Principi in materia di trasparenza A[uazione del principio di trasparenza, quale criterio di normazione imposto dalla legge delega: B) Art. 22: Trasparenza e dibaPto pubblico. In Toscana: cfr. L.R. 46/2013. Ø La previsione rappresenta una innovazione nell’ordinamento giuridico:
informazione preven@va e partecipazione dei ci#adini alla rappresentazione degli interessi coinvol@ dall’insediamento sul territorio di un’opera infrastru#urale (Convenzione di Aarhus).
Ø Diba.to pubblico obbligatorio per grandi opere infrastru#urali; Ø Obbligatorietà della pubblicazione dei proge. di fa.bilità;
Ø Pubblicazione esi@ diba.to pubblico: il risultato del diba.to pubblico diviene elemento di confronto per le PP.AA.
Ø Necessità DPCM per l’a#uazione della norma.
Principi in materia di trasparenza
A[uazione del principio di trasparenza, quale criterio di normazione imposto dalla legge delega: C) Art. 21: Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltan1 Oltre al già esistente obbligo di adozione del Programma triennale dei lavori pubblici:
Ø Obbligo di adozione Programma biennale acquis1 di beni e servizi per importo pari o superiore a 40.000 euro.
Art. 1 comma 505 L. Stabilità 2016: il Programma biennale riguardava acquis1 di beni e servizi di importo unitario s1mato superiore a 1 Milione di Euro.
A chi si applica il nuovo Codice ? Art. 1 (Ogge[o e ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina i contra. di appalto e di concessione delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli en1 aggiudicatori aven@ ad ogge#o l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di proge#azione.
Deve dunque tra#arsi dei c.d. «contraP passivi»; per i contra. a.vi rimangono in linea di principio applicabili le norme della legge di contabilità di Stato (R.D. 2440/1923) de#ate per le amministrazioni statali ed estese agli en@ locali.
A chi si applica il nuovo Codice ?
Art. 1 (Ogge[o e ambito di applicazione)
Per il resto, non ci sono grandi novità: viene per lo più riprodo[o l’art. 32 del vecchio Codice. PERALTRO: Interessante, anche per la peculiarità della tecnica norma1va, giacché si rimanda a tes@ giuridici non ancora vigen@, è la norma di cui all’art. 1, comma 3, 2° periodo, ove si dice che «alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diri=o pubblico, che hanno ad ogge=o della loro a@vità la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non des7na7 ad essere colloca7 sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Tes( Unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica».
I contra. esclusi: quali sono e come si affidano ? Art. 4 (Principi rela1vi all’affidamento di contraP pubblici esclusi)
1. L'affidamento dei contra. pubblici aven@ ad ogge#o lavori, servizi e forniture,
esclusi, in tu#o o in parte, dall'ambito di applicazione ogge.va del presente codice, avviene nel rispe#o dei principi di economicita, efficacia, imparzialità, parita di tra[amento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energe1ca.
Ø A differenza dell’art 27 DLgs. 163/2006 non si prevede il minimum dell’invito ad
almeno cinque operatori economici
PARTENARIATO PUBBLICO-‐PUBBLICO: IN HOUSE PROVIDING
Ø Il nuovo Codice, recependo gli ar@coli 12 e 13 della dire.va
2015/24/UE, 28 della dire.va 2015/25/UE e 17 della dire.va 2015/23/UE, esclude dall'ambito di applicazione del codice gli affidamen@ in house effe#ua@ nell'ambito del se#ore pubblico (cosidde#o partenariato pubblico-‐pubblico).
Ø In par@colare precisa i presuppos@ necessari ai fini della qualificazione dell' in house, in linea con quanto previsto nelle citate dire.ve 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE.
I contra. esclusi: in house providing
Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appal1 pubblici e accordi tra en1 e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del se[ore pubblico)
Ø La norma è innova@va rispe#o alle previsioni vigen@, nella parte in cui prevede la partecipazione di capitali priva1 e recepisce quindi pienamente la disciplina europea anche tenendo conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato che nel parere n. 298 del 2015 aveva considerato, rela@vamente alla partecipazione di capitali priva@, la dire.va europea come self execu7ng.amente applicabile.
I contra. esclusi: in house providing Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appal1 pubblici e accordi tra en1 e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del se[ore pubblico)
Presuppos@ cumula1vi dell’in house:
1) Esistenza del «controllo analogo»: → Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora abbia un'influenza determinante sia sugli obie.vi strategici che sulle decisioni significa@ve della persona giuridica controllata.
2) Oltre l’80% dell’a.vità della persona giuridica controllata è svolta nell’adempimento di compi@ affida@ dall’amministrazione controllante;
3) Assenza di partecipazione dire#a di capitali priva@ salvi i limi@ in cui ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, in modo che non sia comunque esercitata un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
I contra. esclusi: in house providing
Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appal1 pubblici e accordi tra en1 e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del se[ore pubblico)
Ø Si prevede che il nuovo codice non si applichi, qualora sussistano tu#e le
condizioni preceden@, anche nel caso dell’ "in house rovesciato” ovvero quando la persona giuridica controllata aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente controllante;
Ø e nel caso dell' “in house a cascata” ovvero quando la persona giuridica controllata aggiudica ad un altro sogge#o giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
I contra. esclusi: in house providing
Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appal1 pubblici e accordi tra en1 e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del se[ore pubblico) Il nuovo Codice non si applica neppure in caso di «in house congiunto». Le amministrazioni aggiudicatrici o gli en@ aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfa#e tu#e le seguen@ condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono compos@ da rappresentan@ di tu#e le amministrazioni aggiudicatrici o en@ aggiudicatori partecipan@; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o en@ aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obie.vi strategici e sulle decisioni significa@ve di de#a persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli en@ aggiudicatori controllan@..
I contra. esclusi: in house providing Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appal1 pubblici e accordi tra en1 e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del se[ore pubblico) 6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfa#e tu#e le seguen@ condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli en@ aggiudicatori partecipan@, finalizzata a garan@re che i servizi pubblici che essi sono tenu@ a svolgere siano presta@ nell'o.ca di conseguire gli obie.vi che essi hanno in comune; b) l'a#uazione di tale cooperazione è re#a esclusivamente da considerazioni ineren1 l'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli en@ aggiudicatori partecipan@ svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle a.vita interessate dalla cooperazione.
I contra. esclusi: in house providing
Art. 192 (Regime speciale degli affidamen1 in house) e
Presso l’ANAC, anche per garan@re adegua@ livelli di pubblicità e trasparenza nei contra. pubblici è is@tuito un ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ED ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETA’ IN HOUSE. Ai fini di poter procedere con l’affidamento dire#o, basta la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco. -‐ Per servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza: necessità di effe#uare una PREVENTIVA valutazione di congruità economica dell’offerta dei sogge. in house, mo@vando le ragioni dell’affidamento so#o il profilo della maggiore convenienza rispe#o al ricorso al mercato.
I contra. esclusi: servizi specifici Art. 17 ( Esclusioni specifiche per contraP di appalto e concessione di servizi) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appal@ e alle concessioni di servizi:
a) aven@ ad ogge#o l'acquisto o la locazione, quali che siano le rela@ve modalità finanziarie, di terreni, fabbrica@ esisten@ o altri beni immobili o riguardan@ diri. su tali beni;
b) aven@ ad ogge#o l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi des@na@ ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudica@ da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appal@, anche nei se#ori speciali, e le concessioni concernen@ il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudica@ ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernen@ i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
I contra. esclusi: servizi legali Art. 17 (Esclusioni specifiche per contrat1 di appalto e concessione di servizi) d) concernen@ uno qualsiasi dei seguen@ servizi legali: • rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi
dell'ar@colo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1) in un arbitrato o in una conciliazione tenu@ in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o concilia@va internazionale; 2) in procedimen@ giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o is@tuzioni internazionali;
• consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimen@ di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la ques@one su cui verte la consulenza divenga ogge#o del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'ar@colo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
I contra. esclusi: servizi legali Art. 17 (Esclusioni specifiche per contrat1 di appalto e concessione di servizi) d) concernen@ uno qualsiasi dei seguen@ servizi legali:
• 3) servizi di cer@ficazione e auten@cazione di documen@ che devono essere
presta@ da notai;
• 4) servizi legali presta@ da fiduciari o tutori designa@ o altri servizi legali i cui fornitori sono designa1 da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designa@ per legge per svolgere specifici compi@ so#o la vigilanza di de. organi giurisdizionali;
• Altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri sono connessi, anche occasionalmente
, Altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.
I contra. esclusi: servizi legali Come si affidano i servizi legali esclusi dal nuovo Codice ? Ø I servizi legali, compresi quelli di difesa processuale, sono considera@
“appal@ di servizi”, esclusi ma non “estranei” al Codice.
Ø La regola generale rimane un confronto concorrenziale ancorché semplificato in applicazione dei principi comunitari.
Ø Le deroghe possono riguardare la c.d. infungibilità, l’urgenza, la complementarietà, ecc. (che legi.mano l’affidamento dire#o nel quadro delle procedure negoziate senza pubblicazione di bando).
I contra. esclusi: sponsorizzazione
Art. 19 (ContraP di sponsorizzazione) Ø Sponsorizzazione “finanziaria”: implicante dazione di danaro o accollo del
debito → per impor@ superiori a 40.000 euro: avviso sul profilo di commi#ente per almeno 30 giorni, dopodiché il contra#o può essere negoziato.
Ø Sponsorizzazione “tecnica”: lo sponsor realizza i lavori o presta i servizi o le forniture → verifica requisi@ proge.s@ ed esecutori degli interven@; procedura nel rispe#o dei principi d
Ø i cui all’art. 4
I contra. esclusi: opere realizzate a spese del privato
Art. 20 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) Ø La previsione rappresenta una innovazione nell’ordinamento giuridico e
disciplina un aspe#o rela@vo alla partecipazione della società civile nello sviluppo delle opere pubbliche nell’ambito della sussidiarieta orizzontale.
Ø Ipotesi di convenzione tra un’ «amministrazione pubblica» e un sogge#o «pubblico o privato» per la realizzazione, a totale cura e spese di quest’ul@mo, di un’opera pubblica o di un lo#o funzionale
Soglie di rilevanza comunitaria Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria) 1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contra. pubblici il cui importo, al ne#o dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguen@:
a) euro 5.225.000 per gli appal@ pubblici di lavori e per le concessioni [tu[e le concessioni]; b) euro 135.000 per gli appal@ pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di proge#azione aggiudica@ dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governa@ve centrali indicate nell'allegato III; c) euro 209.000 per gli appal@ pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di proge#azione aggiudica@ da amministrazioni aggiudicatrici sub-‐ centrali; d) euro 750.000 per gli appal1 di servizi sociali e di altri servizi specifici elenca1 all’allegato IX.
Soglie di rilevanza comunitaria Allegato III -‐ Autorità governa1ve centrali (soglia 135.000 euro) Organismi commi#en@ • Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero degli Affari Esteri • Ministero dell’Interno (incluse le Prefe#ure-‐Uffici Territoriali del Governo e le Direzioni regionali e
interregionali dei Vigili del Fuoco) • Ministero della Gius@zia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) • Ministero della Difesa • Ministero dell’Economia e delle Finanze • Ministero dello Sviluppo Economico • Ministero delle Poli@che Agricole, Alimentari e Forestali • Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare • Ministero delle Infrastru#ure e dei Traspor@ • Ministero del Lavoro e delle Poli@che Sociali (incluse le sue ar@colazioni periferiche) • Ministero della Salute • Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca • Ministero dei Beni e delle A.vità culturali e del Turismo (comprensivo delle sue ar@colazioni periferiche) Altri en@ pubblici nazionali: • CONSIP S.p.A. (quando agisce centrale di commi#enza per le amministrazioni centrali) • Agenzia nazionale dei beni sequestra@ e confisca@ alla criminalità organizzata
Soglie di rilevanza comunitaria Allegato IX -‐ Servizi di cui agli ar1coli 140, 143 e 144 (soglia 750.000 euro) • Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi • Servizi amministra@vi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura • Servizi di sicurezza sociale obbligatoria • Servizi di prestazioni sociali • Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forni@ da associazioni sindacali, da
organizzazioni poli@che, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associa@ve • Servizi religiosi • Servizi alberghieri e di ristorazione • Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’ar@colo 17, comma 1, le#. d) • Altri servizi amministra@vi e delle amministrazioni pubbliche • Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi
a norma dell’ar@colo 17, comma 1, le#. h) • Servizi inves@ga@vi e di sicurezza, • Servizi internazionali • Servizi postali • Servizi vari
Soglie di rilevanza comunitaria Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria)
2. Il presente codice si applica anche ai contra. pubblici nei se[ori speciali il cui valore, al ne#o dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguen@: a) euro 5.225.000 per gli appal@ di lavori; b) euro 418. 000 per gli appal@ di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di proge#azione; c) euro 1.000.000 per i contra. di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elenca@ all’allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente ar@colo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova dire#a applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazze#a ufficiale dell’Unione europea.
Soglie di rilevanza comunitaria
Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria) 4. Il calcolo del valore s@mato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al ne[o dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo @ene conto dell'importo massimo s@mato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contra[o esplicitamente stabili1 nei documen1 di gara.
Opzioni di proroga o rinnovo Art. 106 (Modifica di contraP durante il periodo di validità)
11. La durata del contra#o può essere modificata esclusivamente per i contra. in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documen@ di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo stre#amente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contra#o agli stessi prezzi, pa. e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante [c.d. proroga tecnica].
[NON CONFERMATO NEL TESTO DEFINITIVO: 12. Il contra=o di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documen( di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contra<o originario. A tal fine le par7 s7pulano un nuovo contra=o, accessorio al contra=o originario, di conferma o di modifica delle par7 non più a=uali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata ].
Fase di esecuzione Art. 106 (Modifica di contraP durante il periodo di validità)
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contra[o, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contra#o originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diri#o alla risoluzione del contra#o.
Ø Viene abrogato, con l’entrata in vigore del nuovo Codice, l’art. 11 R.D.
2440/1923 (originaria disciplina del “quinto d’obbligo”) della cui persistente applicabilità si era dubitato alla luce dell’art. 311 DPR 207/2010 (varian7 negli appal7 di servizi e forniture)
Gare per lo.
Art. 35 comma 11: Gare per loP: possibilità di deroga al criterio ordinario di calcolo (per cui il valore dei singoli lo. andrebbe sommato), e di indire gare per singoli lo. senza applicare il Codice, nel caso di lo. di importo inferiore a 80.000 euro per servizi e forniture e inferiore a 1 Milione di euro per lavori, se il valore cumulato dei lo. aggiudica@ non supera il 20% del valore complessivo di tu. i lo. in cui è stata frazionata l’opera.
Contra. so#o soglia Scompaiono le procedure in economia per beni e servizi, sostanzialmente assorbite nella nuova disciplina delle procedure sotto-‐soglia.
Ø Non è più rilevante la @pizzazione delle voci di spesa con regolamento o
provvedimento interno. Ø I casi par@colari dell’art. 125, c.10, secondo periodo, laddove il confronto
concorrenziale semplificato non sia pra@cabile, possono essere ricondo. alle fa.specie dell’urgenza o dei servizi-‐forniture complementari dell’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione).
Ø Rimane il riferimento ai lavori in amministrazione dire#a infra 150.000 euro.
Contra. so#o soglia
Art. 36 (ContraP so[o soglia) → Disposizione applicabile anche alle concessioni. 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'ar@colo 35 avvengono nel rispe#o dei principi di cui all'ar@colo 30, comma 1, nonché nel rispe#o del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effePva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Contra. so#o soglia Art. 36 (ContraP so[o soglia) 2. Fermo restando quanto previsto dagli ar@coli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltan@ procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'ar@colo 35, secondo le seguen@ modalità:
a) < 40.000 euro: affidamento dire[o, adeguatamente mo1vato o per i lavori: amministrazione dire#a; b) ≥ 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'ar1colo 35 per le forniture e i servizi: procedura negoziata previa consultazione, ove esisten1, di almeno 5 operatori economici individua@ sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispe#o di un criterio di rotazione degli invi@. I lavori possono essere esegui@ anche in amministrazione dire[a, fa[o salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risulta@ della procedura di affidamento, con@ene l’indicazione anche dei sogge. invita@.
Contra. so#o soglia
Art. 36 (ContraP so[o soglia) c) per i lavori di importo ≥ 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro: procedura negoziata di cui all'ar@colo 63 con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esisten@, nel rispe#o di un criterio di rotazione degli invi@, individua@ sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risulta@ della procedura di affidamento, con@ene l’indicazione anche dei sogge. invita@. d) per i lavori di importo ≥ 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
Contra. so#o soglia Art. 36 (ContraP so[o soglia) 3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’ar@colo 1, comma 2, le#era e), del presente codice, rela@vi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’ar@colo 35, funzionali all’intervento di trasformazione urbanis@ca del territorio, si applica l’ar@colo 16, comma 2-‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ø Art. 16, c. 2-‐bis. Nell'ambito degli strumen@ a#ua@vi e degli a. equivalen@ comunque
denomina@ nonché degli interven@ in dire#a a#uazione dello strumento urbanis@co generale, l'esecuzione dire#a delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'ar@colo 28, comma 1, le#era c), del decreto legisla@vo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanis@ca del territorio, è a carico del @tolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legisla1vo 12 aprile 2006, n. 163.
Contra. so#o soglia Art. 36 (ContraP so[o soglia) 7. L’ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di de#aglio per supportare le stazioni appaltan@ e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente ar@colo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e ges@one degli elenchi degli operatori economici. Art. 216 comma 9: Fino all’adozione delle linee guida, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effe#uate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del commi#ente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisi@ minimi richies@ ai sogge. che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigen@ elenchi di operatori economici u@lizza@ dalle stazioni appaltan@, se compa@bili con il presente codice.
Contra. so#o soglia Art. 36 (ContraP so[o soglia) 9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispe#o dei principi previs@ dall'ar@colo 79, i termini minimi stabili@ negli ar@coli da 60 a 63 possono essere rido. fino alla metà. Termine ricezione offerte: Ø Procedura aperta: 35gg. -‐> 18gg.
Termine minimo ricezione domande / Termine minimo ricezione offerte Ø Procedura ristre=a: 30gg + 30 gg -‐> 15 gg. + 15 gg.
0 – 39.999 – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Affidamento dire[o, adeguatamente mo1vato
LAVORI: amministrazione dire[a Ø Ferma restando la facoltà di avviare sempre procedure” ordinarie”
40.000 – 208.999,99 SERVIZI E FORNITURE Procedura negoziata con invito ad almeno 5
op.ec.
> 209.000 SERVIZI E FORNITURE Procedure ordinarie
40.000 – 749.999,99 SERVIZI SOCIALI E
SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX (ar[. 140, 142, 143) Procedura negoziata
con invito ad almeno 5 op.ec.
> 750.000,00 SERVIZI SOCIALI E
SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX (ar[. 140, 142, 143)
Procedure ordinarie su bando
0 – 39.999 – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Affidamento dire[o, adeguatamente mo1vato
LAVORI: amministrazione dire[a Ø Ferma restando la facoltà di avviare sempre procedure” ordinarie”
40.000 – 149.999,99 LAVORI
Procedura negoziata con invito ad almeno 5 op.ec Amministrazione dire[a
150.000 – 999.999,99 LAVORI
Procedura negoziata con invito ad almeno 10 op.ec
> 1.000.000 LAVORI
Procedure ordinarie
Deroghe allo stand-‐s@ll Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) 9. Il contra#o non può comunque essere s@pulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ul1ma delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione defini@va. 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguen1 casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli invi@ nel rispe#o del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempes@vamente proposte impugnazioni del bando o della le#era di invito o queste impugnazioni risultano gia respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'ar@colo 54, nel caso di appal@ specifici basa@ su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'ar@colo 55, nel caso di acquisto effe#uato a#raverso il mercato ele[ronico e nel caso di affidamen1 effe[ua1 ai sensi dell’ar1colo 36, comma 2, le[ere a) e b).
Ø Acquis@ di beni e servizi so#o-‐soglia comunitaria Ø Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO -‐ Profilo di commi[ente
-‐ almeno 15 gg.
ELENCHI APERTI (Linee guida ANAC)
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
VERIFICA REQUISITI -‐ solo in capo all’aggiudicatario (art.36.6) -‐ mediante Banca Da1 Nazionale (art.81)
AVVISO
sui risulta1 della procedura di affidamento con indicazione anche dei soggeP invita1
STIPULA DEL CONTRATTO -‐ Derogabilità stand-‐s1ll (art. 32, c.10) per forniture e servizi so[o-‐soglia e per lavori infra 150.000 euro
CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Contra. so#o soglia L’ANAC, ne l la propr ia determinaz ione n .12/2015 (“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale An@corruzione”), “con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamen@ dire., in economia o comunque so#o soglia comunitaria” ha raccomandato l’adozione di “Dire.ve/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione compe@@ve ad evidenza pubblica ovvero affidamen@ mediante co.mo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro”.
Aggregazione e centralizzazione Ø L’Ar@colo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle commi#enze), nel
combinato disposto con l’ar@colo 38 recepisce il criterio di delega di cui all’ar@colo 1, le#ere bb) e dd) in merito alla necessità di ridurre il numero delle stazioni appaltan1 e di qualificazione delle stesse sulla base di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione.
Ø L’ar@colo prevede infa. una generale riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltan@ e prevede, in coerenza con il criterio di delega, l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle commi#enze, a livello di unioni dei comuni, ove esisten@, o ricorrendo ad altro sogge#o aggregatore (comma 4).
Ø I livelli di aggregazione sono poi stabili@ in ragione degli impor@ degli affidamen@.
Aggregazione e centralizzazione Art. 38 (Qualificazioni delle stazioni appaltan1 e centrali di commi[enza) Il meccanismo si basa sull’is@tuzione di un sistema di qualificazione ges@to da ANAC che consen@rà la formazione di un elenco di stazioni appaltan1 qualificate per l’iscrizione nel quale i requisi@ tecnico organizza@vi sono defini@ con DPCM. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambi1 di aPvità, ai bacini territoriali, alla 1pologia e complessità del contra[o e per fasce d'importo. Sono iscri. di diri#o nell'elenco: • il Ministero delle infrastru#ure e dei traspor@, compresi • i Provveditora@ interregionali per le opere pubbliche, • CONSIP S.p.a., • INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimen@ e lo sviluppo d'impresa S.p.a.; • i sogge. aggregatori regionali di cui ar@colo 9 del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66, conver@to, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; • le Ci#à Metropolitane.
Aggregazione e centralizzazione Art. 38 (Qualificazioni delle stazioni appaltan1 e centrali di commi[enza) A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema, ANAC non rilascerà più il CIG alle stazioni appaltan@ che procedano all’acquisizione di beni, servizi e lavori non rientrando nella qualificazione conseguita. Fino alla prede#a data, ai sensi dell’art. 216 comma 10, i requisi@ di qualificazione sono soddisfa. mediante l’iscrizione nell’AUSA (Anagrafe unica delle stazioni appaltan@) is@tuita dall’art. 33 ter del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012.
Aggregazione e centralizzazione
Art. 38 (Qualificazioni delle stazioni appaltan1 e centrali di commi[enza) La durata della qualificazione è stabilita in cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisi@. ANAC potrà anche a#ribuire una qualificazione «con riserva» al fine di consen@re alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizza@va richiesta. La qualificazione ha ad ogge#o tu#e le a.vità che cara#erizzano i processi di acquisizione del bene, servizio o lavoro. Dall’applicazione di tali norme sono esclusi en1 aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
Aggregazione e centralizzazione
Art. 38 (Qualificazioni delle stazioni appaltan1 e centrali di commi[enza) Solo le stazioni appaltan@ qualificate possono –seppur con alcune limitazioni -‐ procedere autonomamente all’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro ovvero lavori di importo superiore a 150.000 euro. Nell’ambito del sistema di qualificazione è is@tuito un meccanismo di premialità che si ripercuote sulla valutazione della performance organizza@va e ges@onale dei dipenden@ interessa@.
Qualificazione stazioni appaltan@
Art.38 (Qualificazione delle stazioni appaltan1 e centrali di commi[enza)
3. La qualificazione ha ad ogge#o il complesso delle a.vità che cara#erizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguen@ ambi@:
a) capacità di programmazione e proge#azione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
Qualificazione stazioni appaltan@
Art.38 (Qualificazione delle stazioni appaltan1 e centrali di commi[enza) 4. I requisi@ per la qualificazione sono individua@ sulla base dei seguen@ parametri: a) requisi1 di base, quali: 1) stru#ure organizza@ve stabili deputate agli ambi@ di cui al comma 3; 2) presenza nella stru#ura organizza@va di dipenden@ aven@ specifiche competenze in rapporto alle a.vità di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di 1pologia, importo e complessità, numero di varian1 approvate, verifica sullo scostamento tra gli impor1 pos1 a base di gara e consun1vo delle spese sostenute, rispe[o dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispe[o dei tempi previs1 per i pagamen1 di imprese e fornitori.
Qualificazione stazioni appaltan@ Art.38 (Qualificazione delle stazioni appaltan1 e centrali di commi[enza) 4. I requisi@ di cui al comma 3 sono individua@ sulla base dei seguen@ parametri: b) requisi1 premian1, quali:
1) valutazione posi@va dell’ANAC in ordine all’a#uazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; 2) presenza di sistemi di ges@one della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimen@ di gara, cer@fica@ da organismi accredita@ per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 3) disponibilità di tecnologie telema@che nella ges@one di procedure di gara; 4) livello di soccombenza nel contenzioso; 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’a.vità di proge#azione e affidamento.
Qualificazione stazioni appaltan@
Art.38 (Qualificazione delle stazioni appaltan1 e centrali di commi[enza) In sintesi: i requisi@ da valutare ai fini della qualificazione saranno defini@ con linee guida, in merito alle fasi di programmazione e proge#azione, affidamento, esecuzione e controllo. La qualificazione della stazione appaltante è dunque un sistema dinamico e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.
Aggregazione e centralizzazione Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle commi[enze ) L’art. 38 deve essere le#o in combinato con l’art. 37, il quale individua le conseguenze opera@ve del nuovo sistema di qualificazione. Le stazioni appaltan@, fermi i vigen@ obblighi di ricorso agli strumen@ di acquisto/negoziazione anche telema@ci previs@ dalla norma@va in tema di spending review: 1) possono per qualsiasi importo effe#uare ordini a valere su strumen@ di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di commi#enza (accordi quadro senza confronto compe@@vo).
2) Possono procedere «dire#amente e autonomamente» all’acquisto di beni e servizi fino a 40.000 euro e di lavori fino a 150.000 euro.
Devono possedere la qualificazione per acquis1 autonomi oltre tali soglie.
Aggregazione e centralizzazione Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle commi[enze ) Ferma la necessità della qualificazione, per gli acquis@ di beni e servizi oltre 40.000 euro ma inferiori alla soglia comunitaria (209.000 o 750.000 per i c.d. servizi specifici di cui all’Allegato IX), e per i lavori di manutenzione ordinaria superiori a 150.000 euro e inferiori a 1 Milione di euro, le stazioni appaltan@:
a) u@lizzano autonomamente gli strumen@ telema@ci di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di commi#enza (accordi quadro con confronto compe@@vo, MEPA);
b) se tali strumen@ non sono disponibili, seguono la procedura ordinaria laddove siano qualificate.
c) Se non sono qualificate ricorrono ad una centrale di commi#enza qualificata ovvero si aggregano con altre stazioni appaltan@ qualificate.
Aggregazione e centralizzazione Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle commi[enze ) 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 [autonomia per impor7 infra 40.000 euro servizi/forniture e 150.000 euro lavori, n.d.a.] e al primo periodo del comma 2, [ricorso a sistemi telema7ci per so=o-‐soglia servizi/forniture e lavori infra 1 milione euro, n.d.a.] procede secondo una delle seguen@ modalita:
a) ricorrendo a una Centrale di commi#enza o a sogge. aggregatori qualifica@;
b) mediante unioni di comuni cos@tuite e qualificate come centrali di commi#enza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di commi#enza;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante cos@tuita presso gli en@ di area vasta ai sensi della L. 56/2014.
Per l’a#uazione della norma deve essere ado#ato un DPCM chiamato a de#are le modalità di cos@tuzione delle centrali di commi#enza in forma di aggregazione dei comuni e gli ambi@ territoriali di riferimento [nell’a#esa: 216 comma 10].
Aggregazione e centralizzazione Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle commi[enze )
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltan@ possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante ricorso ad una centrale di commi[enza qualificata ai sensi dell’ar@colo 38.
7. Le centrali di commi#enza possono: a) aggiudicare appal1, s@pulare ed eseguire i contra. per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli en@ aggiudicatori; b) s@pulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltan@ qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appal@; c) ges@re sistemi dinamici di acquisizione e merca1 ele[ronici.
8. Le centrali di commi[enza qualificate possono svolgere a.vità di commi#enza ausiliarie in favore di altre centrali di commi#enza o per una o più stazioni appaltan@ in relazione ai requisi@ di qualificazione possedu@ e agli ambi@ territoriali di riferimento individua@ dal decreto di cui al comma 5.
Aggregazione e centralizzazione Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle commi[enze) comma 9: Sulla base del @po di a.vità espletata viene perimetrato anche il regime di responsabilità della Centrale di commi#enza:
1) La Centrale di commi#enza che svolge a.vità di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre stazioni appaltan@ deve conformarsi al nuovo Codice e ne è dire#amente responsabile.
2) La stazione appaltante rimane responsabile dell’osservanza del nuovo Codice per le a.vità dire#amente imputabili ad essa a valle della procedura.
Aggregazione e centralizzazione
Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle commi[enze ) comma 10: Appalto congiunto occasionale: Si tra#a di una modalità di aggregazione della domanda alterna1va rispe#o alla centralizzazione sistema@ca degli acquis@. Per dare vita a tale meccanismo si prescrive che:
1) le stazioni appaltan@ devono –anche congiuntamente-‐ avere la qualificazione in rapporto al valore dell’appalto;
2) individuano un responsabile unico del procedimento in comune, nell’a#o con cui hanno convenuto l’aggregazione occasionale;
3) sono responsabili solidalmente per l’adempimento: se la prestazione non è effe#uata congiuntamente in tu#e le sue par@ le stazioni appaltan@ sono congiuntamente responsabili solo delle par@ effe#uate congiuntamente.
Le procedure
PROCEDURA APERTA
PROCEDURA RISTRETTA
Procedura compe@@va con negoziazione
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
Dialogo compe@@vo
Partenariato per l’innovazione
Accordo quadro
Sistema dinamico di acquisizione
Procedure svolte a#raverso pia#aforme telema@che di negoziazione
Merca@ ele#ronici – Sistemi telema@ci
RICORSO ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA E SOGGETTI AGGREGATORI
(OBBLIGHI – FACOLTA’ DI ADESIONE)
PROCEDURE AUTONOME (VERIFICA PRESUPPOSTI)
Procedure negoziate so#o-‐soglia
Procedura compe@@va con
negoziazione Art. 62 Tra[asi di procedura nuova. Ha natura di procedura ristre#a come il dialogo compe@@vo, con selezione qualita@va degli invita@ sulla base di un bando in cui l’Amministrazione aggiudicatrice stabilisce l’ogge#o dell’appalto, individuando esclusivamente le proprie esigenze e le cara#eris@che richieste e specificando i criteri di aggiudicazione nonché i requisi@ minimi che gli offeren@ debbono soddisfare. Su tale indicazione preliminare gli invita@ presentano l’offerta iniziale, che cos@tuisce la base per successive eventuali negoziazioni. Esse possono riguardare l’offerta iniziale (previa specificazione in tal senso del bando), che diviene così defini@va, ovvero anche altre offerte, dato che la procedura può svolgersi come nel dialogo compe@@vo per successive fasi tese a ridurre il numero dei partecipan@ con soluzioni migliora@ve e progressivamente sempre più vicine alle esigenze specifiche della stazione appaltante. In tu#o ciò, resta tu#avia sempre il divieto di negoziare i requisi@ minimi e i criteri di aggiudicazione.
Partenariato per l’innovazione
Art. 65 Tra[asi di procedura nuova. Simile alla procedura compe@@va con negoziazione, si differenzia da essa anzitu#o per i presuppos@, occorrendo che i prodo. non siano disponibili sul mercato. Scopo della procedura è quindi l’individuazione del partner (o di più partner) con cui dar vita ad un rapporto contra#uale a lungo termine per lo sviluppo delle a.vità di ricerca fino alla produzione di proto@pi, alla messa sul mercato ed al successivo acquisto da parte della P.A. di prodo., servizi o lavori innova@vi. In par@colare, il partenariato per l’innovazione presenta rispe#o alla procedura compe@@va ed anche al dialogo compe@@vo un ambito di applicazione più esteso, non essendo previste casis@che di applicazione. Gli appal@ vengono aggiudica@ unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Regime di pubblicazione dei bandi
Art. 72 Pubblicazione in ambito europeo: Trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicazione entro 5 giorni dalla trasmissione. Pubblicazione per esteso in italiano con una sintesi degli elemen@ importan@ di ciascun avviso o bando pubblicata nelle altre lingue ufficiali dell’Unione. Art. 73 Gli avvisi e bandi non sono pubblica@ in ambito nazionale prima della loro pubblicazione a norma dell’art. 72. Gli avvisi e bandi vengono pubblica@ sul profilo del commi[ente della stazione appaltante e sulla pia[aforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC. Con Decreto del MIT d’intesa con l’ANAC, saranno defini@ gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garan@re la certezza della data di pubblicazione e adegua@ livelli di trasparenza e conoscibilità. De#o Decreto individua anche la data fino alla quale gli avvisi e bandi debbono essere pubblica@ sulla GURI. Fino alla data indicata nel decreto si applica l’art. 216 comma 11. Gli effe. giuridici che l’ordinamento conne#e alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla pia#aforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.
Regime di pubblicazione dei bandi: unico caso di ultra.vità del Codice De Lise
Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) 11. Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'ar@colo 73, comma 4 [decreto MIT sulla pubblicazione bandi], gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblica@ nella Gazze[a ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale rela@va ai contra.. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazze#a ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effe. giuridici di cui al comma 6 * [rec7us: 4], primo periodo, del citato ar@colo 73 con@nuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazze#a Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime dell'ar1colo 66, comma 7, del decreto legisla1vo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'ar@colo 26 del decreto-‐legge 24 aprile 2016, n. 66 (rec7us: decreto-‐legge 24 aprile 2014, n. 66, conver7to dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), come modificato dall'ar@colo 7, comma 7, del decreto-‐legge 30 dicembre 2015, n. 210 conver@to, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. Ø Fino al 31 dicembre 2016 con@nua ad applicarsi: • Art. 66, comma 7 Codice (… per estra#o su almeno due dei principali
quo@diani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contra.…). In questo caso chi paga?
Regime di pubblicazione dei bandi: contra. so#o soglia
Art. 36 comma 9: In caso di ricorso alle procedure ordinarie: I bandi e gli avvisi sono pubblica1 sul profilo del commi[ente della stazione appaltante e sulla pia[aforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'ar@colo 73, comma 4, con gli effe. previs@ dal comma 3, primo periodo, del citato ar@colo. Fino alla data di cui all'ar@colo 73, comma 4, per gli effe. giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contra. rela@vi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contra. rela@vi a forniture e servizi sono pubblica@ anche sulla Gazze[a ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale rela@va ai contra. pubblici; per i medesimi effe., gli avvisi e i bandi per i contra. rela@vi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblica@ nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
CONCLUSIONE
GRAZIE A TUTTI PER LA CORTESE ATTENZIONE