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IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA LE SEMPLIFICAZIONI PER GLI OPERATORI COMMERCIALI Valter Alpa - Torino, 18 giugno 2014

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Page 1: IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA · IL NUOVO CODICE DOGANALE Dott. Valter Alpa Proprietàriservata L’entrata in vigore, il 30.10.2013, del nuovo Codice Doganale dell’Unione

IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA

LE SEMPLIFICAZIONI PER GLI OPERATORI COMMERCIALI

Valter Alpa - Torino, 18 giugno

2014

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

�L’entrata in vigore, il 30.10.2013, del nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea, Regolamento UE n. 952 del 9.10.2013, sancisce definitivamente la modernizzazione della dogana europea, introducendo diverse semplificazioni procedurali. Il nuovo Codice doganale dell’ Unione va a sostituire lo “storico” Codice doganale Comunitario, Regolamento n. 2913/1992.

�Il nuovo codice mira a facilitare il commercio, garantendo un maggiore livello di sicurezza alle frontiere.

�Il nuovo Codice si prefigge come obiettivo la semplificazione delle dichiarazioni doganali: tra le novità più significative vi è la revisione dei regimi doganali.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

�Il Regolamento 952/2013 reca una serie di innovazioni, rispetto al previgente Reg. 2913/92, grazie anche all'introduzione dell'informatizzazione di numerose procedure ed allo snellimento dei sistemi di controllo.

�Il nuovo Codice individua le dogane come la “guida nella catena logistica”, specificando la necessità di associare le nuove tecnologie ad un’applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali.

�Introduzione del criterio dell’Autovalutazione, prevista dell’art. 185: “Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l’importo dei dazi all'importazione ed all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale” .

�Il nuovo Codice disciplina i principi cardine generali della materia in termini soprattutto di rappresentanza, sanzioni e controlli, delegando alle prossime disposizioni di attuazione la regolamentazione di dettaglio.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Il Codice doganale aggiornato concerne:

�le disposizioni generali relative al campo di applicazione della legislazione doganale, al ruolo delle dogane e ai diritti e agli obblighi delle persone ai sensi della legislazione doganale;

�i principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci, tariffa doganale comune, origine delle merci, valore in dogana;

�l'obbligazione doganale e le garanzie di tale obbligazione;

�il trattamento doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione;

�le norme in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci;

�l'immissione in libera pratica e l'esenzione dai dazi all'importazione.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

- Segue - :

�in conformità del Codice precedente, anche la nuova disciplina lascia all’autonomia dei singoli Stati la determinazione delle sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale;

�a differenza del Regolamento n. 2913/1992, viene codificato il principio, di fonte giurisprudenziale, per cui le sanzioni devono essere “effettive, proporzionali e dissuasive”, art. 42 del Regolamento n. 952/2013;

�in materia di sanzioni amministrative, si continua, dunque, a fare riferimento alle disposizioni nazionali e segnatamente all’art. 303 del DPR 43/1973.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Scambio di informazioni

�Nel nuovo regolamento viene dato ampio risalto allo scambio di informazioni.

�È infatti previsto che le autorità doganali e gli operatori economici possano scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi.

�L’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione diventa la regola per le autoritàdoganali che possono, così, scambiarsi dati.

�Attraverso il rafforzamento del contesto normativo ed operativo condiviso dalle autorità doganali degli Stati membri, il codice istituisce processi moderni basati su procedimenti informatici, al fine di garantire in generale la semplificazione e l'applicazione uniforme della normativa doganale; nonché migliorare i controlli doganali e facilitare le procedure di sdoganamento, le quali diventano così integralmente informatizzate.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Scambio di informazioni

Tali sistemi concernono segnatamente:

�le formalità espletate dagli operatori economici;

�i regimi doganali, in particolare nel caso dello sdoganamento centralizzato e la registrazione/autorizzazione degli operatori economici, identificazione e registrazione degli operatori economici con il codice EORI;

�concessione dello status di Operatore Economico Autorizzato nel settore della "semplificazione doganale" o/e nel settore "sicurezza": AEO;

�la gestione del rischio attraverso un quadro comune per la Commissione e gli Stati membri che consenta alle autorità doganali di eseguire controlli basati su analisi nazionali, comunitarie einternazionali.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Semplificazione dei regimi doganali - Le principali novità

�Revisione dei regimi doganali: non sono più suddivisi tra regimi economici e regimi sospensivi, ma semplicemente qualificati come “regimi speciali” qualora diversi dall’immissione in libera pratica.

�I regimi doganali speciali sono raggruppati in quattro funzioni economiche. L’art. 210 stabilisce, infatti, che: ”Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

- transito, che comprende il transito esterno e interno;- deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;- uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;- perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo”.

� Scompare il regime di trasformazione sotto controllo doganale.

� L’ammissione temporanea è ricondotta al nuovo istituto dell’ “uso particolare”, mentre le zone franche sono disciplinate all’interno del nuovo regime di deposito.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Proprietà riservataDott. Valter Alpa

Perfezionamento

passivo

Deposito

Doganale

Ammissione

temporanea

Perfezionamento

Attivo

Trasformazione

Sotto

Controllo

doganale

REGIMI

DOGANALI SPECIALI

Uso FInale

Transito

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Semplificazione dei regimi doganali - Le principali novità

�Altri aspetti rilevanti sono:

- il trattamento doganale della partenza delle merci dal territorio doganale della Comunità, inteso come merci in uscita dal territorio comunitario, esportazione e riesportazione, esenzione dai dazi.

- Il Comitato del codice doganale e le procedure che consentono alla Commissione di adottare misure d'applicazione del codice.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà

riservata

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Lo sdoganamento delle merci

�Le imprese potranno sdoganare le merci con una procedura centralizzata, anche se le stesse sono entrate nello Stato con canali diversi: è questa un’ulteriore importante previsione contenuta nell’art. 179 del Regolamento.

�Le autorità doganali possono infatti autorizzare una persona a presentare, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.

�A seguito di tale innovazione potrà pertanto accadere che le merci siano presentate presso un ufficio doganale, che dovràeffettuare i consueti controlli fisici, mentre la dichiarazione doganale, dalla quale nascerà l’obbligo del pagamento dei diritti, potrà essere presentata presso un altro ufficio doganale.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Nuovi Istituti

�Molto interessanti sono i nuovi istituti delle zone franche, dell’uso finale e della custodia temporanea, che trova una dettagliata trattazione legandosi con il sistema del pre clearing.

�Sono sostanzialmente confermate le regole sul valore e sull’origine doganale delle merci, di diretta derivazione dai sistemi Wto e Wco.

Ulteriori novità

�Il termine di prescrizione ordinario dell’obbligazione doganale rimane fissato dall’art. 103 in tre anni.

�L’art. 22, nel codificare il principio del contraddittorio “preventivo” sancito dalla Corte di giustizia UE, stabilisce che, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunichino le motivazioni su cui intendono basare la decisione del richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Soggetti certificati AEO - Operatore Economico Autorizzato

�Il nuovo Codice assegna un ruolo preminente ai soggetti certificati, i quali possono beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori per quanto riguarda i controlli doganali, tra cui un minor numero di controlli fisici e documentali.

�Tra le altre agevolazioni, agli operatori AEO è concesso di prestare i servizi di rappresentanza doganale in tutti gli Stati dell’Unione, e non solo in quello in cui sono stabiliti, ai sensi dell’art. 18, punto 3, del Regolamento n. 952/2013.

�Il nuovo art. 19 concede ai rappresentanti doganali di non presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione, però, di essere comunque in possesso della documentazione da esibire a seguito di espressa richiesta.

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� L’Unione Europea si è impegnata a promuovere, mediante apposite Convenzioni ed Accordi, il riconoscimento reciproco del certificato AEO -Sicurezza con tutti i paesi che applicano un programma equivalente.

� Ciò evita al titolare del certificato comunitario AEO - Sicurezza/Full di richiedere uno status analogo in tale paese terzo.

� Accordo UE - USA, 30 aprile 2007: quadro per l’avanzamento dell’integrazione tra l’economia europea ed americana.

� Cina

� Giappone “Compliance” - Programmi per

� Canada il riconoscimento reciproco

� Australia dello status di AEO

� Svizzera

RICONOSCIMENTO RECIPROCO

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata Alen Group

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Art. 18: “Chiunque può nominare un rappresentante doganale.

Il Rappresentante doganale è qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale”.

Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.”.

�Questo favorirà e renderà più agevoli gli scambi con Paesi terzi: il nuovo codice doganale, quindi, consente maggiore mobilità dei rappresentanti, doganalisti debitamente accreditati e certificati AEO su tutto il territorio dell’Unione Europea, favorendo, di conseguenza, la concorrenza.

IL RAPPRESENTANTE DOGANALE NEL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata Alen Group

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Art. 18, par. 3: “… il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’art. 18, lettere da a) a d) è abilitato a prestare i servizi in questione di uno stato membro diverso da quello in cui èstabilito”.

� Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), èabilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.”

� Il nuovo quadro giuridico consentirà, inoltre, di semplificare le procedure doganali per gli scambi di merci fra i territori facenti parte del territorio doganale comunitario, ai quali si applica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e quelli ai quali la direttiva non si applica.

IL RAPPRESENTANTE DOGANALE NEL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata Alen Group

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RAPPRESENTANTE DOGANALE “NAZIONALE” ED “EUROPEO”

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Due figure di rappresentante doganale - RD:

1)RD: che si limita ad agire nel solo Stato Membro in cui è stabilito

- Normativa nazionale;

1)RD abilitato ad agire anche in altri Stati Membri diversi da quello

stabilimento, normativa nazionale + normativa comunitaria, in

particolare art. 39, lettere a/d, Reg. 952/2013.

Prova abilitazione: registrazione dal proprio codice EORI oppure,

in caso di impossibilità, produzione di un certificato abilitativo

rilasciato dallo Stato Membro dove è stabilito.

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a)Una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;

b)un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali, e se del caso di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

c)una comprovata solvibilità;

d)dimostrazione dell’esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta.

RAPPRESENTANTE DOGANALE “NAZIONALE” ED “EUROPEO”

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

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Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

“Il criterio relativo agli standard pratici di competenza od alle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta … è ritenuto soddisfatto se il richiedente od un suo dipendente realizza una delle seguenti condizioni:

a)Possesso di una formazione teorica erogata da un’associazione professionale, autorità doganale od ente di formazione riconosciuto dallo Stato la quale copre la conoscenza teorica e pratica della legislazione doganale, ovvero altra materia equivalente;

b)Possesso di un’esperienza pratica di almeno 3 anni nello Stato Membro in cui èstabilito, oppure;

c)Superamento di un esame tenuto dallo Stato o da un’organizzazione professionale od un ente di formazione riconosciuto dallo Stato, il quale copre la conoscenza teorica e pratica della legislazione doganale, oppure;

d)Le autorità doganali possono anche tenere conto del fatto che il richiedente od un suo dipendente è sottoposto ad un codice di condotta, quale membro di un’associazione rappresentativa del commercio o di un organismo professionale che adotta dei propri standard qualitativi e la cui qualità dei servizi è certificata da tale organismo e riconosciuta a livello europeo da un’associazione rappresentativa del commercio”.

RAPPRESENTANTE DOGANALE “NAZIONALE” ED “EUROPEO”

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Merci difettose o non conformi

�Il Titolo III, alla sezione 3, disciplina in maniera chiara il rimborso e lo sgravio dei diritti.

In particolare, l’art. 16 chiarisce le ipotesi in cui il soggetto passivo ha diritto allo sgravio stabilendo che: “Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:

- importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;

- merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;

- errore delle autorità competenti;

- equità.

Si procede al rimborso dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'articolo 174.

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

Merci difettose o non conformi

Con riferimento alle merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, varie sono state in passato le ipotesi in cui si presentava il problema dei dazi. Invece, il nuovo codice doganale stabilisce chiaramente, all’art. 18 che:

�Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione quando la notifica dell'obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall'importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate. Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.

�In deroga al paragrafo 3, il rimborso o lo sgravio viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare a utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché escano dal territorio doganale dell'Unione.”

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IL NUOVO CODICE DOGANALE

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Merci difettose o non conformi

Il nuovo Codice doganale affronta con chiarezza all’art. 120, il tema dell’Equità stabilendo che:

“… si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore e che: “si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trovi in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio dalla riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione”.

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e Customs: le diverse fasi della telematizzazione

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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

• NCTS TIR e Sicurezza – OK

• ECS 1 & ECS 2 – OK• EORI – OK • AEO – OK

• ICS Dichiarazione sommaria di ingresso - OK

• ECS dichiarazione sommaria di uscita - OK

• AES (Authomatic Exit System) • AIS (Authomatic Import System)

• Single Electronic Access Point (Sdoganamento centrallizato)

• Single Window (Sportello Unico)

• Mutuo riconoscimento AEO

2008 2009 2010 2011 2013 2014

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1. Quadro armonizzato di gestione dei rischi a livello comunitario - Corte dei Conti CE, Relaz. Speciale n. 13/98 sull’”Audit dell’uso delle tecniche di rischio nei controlli doganali e nello sdoganamento delle merci”.

2. Tracciamento elettronico delle esportazioni ed importazioni con l’obbligo per gli uffici doganali di scambiarsi elettronicamente le informazioni.

1. Introduzione dello status giuridico dell’AEO: 1° gennaio 2008.

2. Obbligo di fornire in via anticipata agli uffici doganali informazioni relative alle merci che entrano od escono dall’UE: 1° luglio 2009.

3. Sportello Unico Doganale: Italia 1° gennaio 2013

RIASSUNTO: ASPETTI DELLA RIFORMA

DEL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE

Dott. Valter Alpa Proprietà riservata

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Dott. Valter Alpa Proprietà

riservata

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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