il tribunale in composizione monocratica
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N. 3910/2021 R.G.
TRIBUNALE DI TREVISO
IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Letto il ricorso ex art.700 cpc. ante causam promosso da
TEAMSYSTEM spa in persona dell’Amministratore delegato nonchè
legale rappresentante pro tempore dott. Federico Leproux con gli
avv.ti Luca Minoli, Stefano Ferrero, Marco Galli e Alberto Panacci, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giovanni Buoso
nei confronti di
CONCRETIX srl. in persona del legale rappresentante pro tempore
Ing. Bottari De Castello Stefano, con gli avv.ti Matilde Rota ed Andrea
Ricci.
ha pronunciato la seguente ordinanza:
Fatto
TeamSystem è una software House attiva nel settore dello sviluppo della
commercializzazione e manutenzione, correttiva ed evolutiva, di software
gestionali diretti a supportare ed ottimizzare i processi aziendali per
imprese e studi professionali, la predetta società distribuisce i propri
software direttamente oppure mediante imprese terze e Concretix srl è
una società attiva nel settore della distribuzione, implementazione
formazione ed assistenza di software gestionali ed ERP.
Narrava la ricorrente che in data 13.1.2011 Concretix sottoscriveva con
Esa Software spa, fusa per vicende societarie nell’attuale ricorrente, un
contratto con il quale l’odierna convenuta assumeva l’incarico di distribuire
sul mercato i programmi software a marchio “ESA”.
Tale accordo prevedeva, tra l’altro, un obbligo di non concorrenza,
impegnandosi Concretix srl a non distribuire programmi di terzi concorrenti
con le soluzioni gestionali oggetto del contratto ESA, la cui inosservanza
avrebbe determinato la cessazione immediata del contratto con subentro
automatico di TeamSystem nei contratti in essere tra Concretix srl e gli
utenti finali, nonché il divieto da parte dell’odierna resistente di fornire
assistenza agli utenti relativamente ai software oggetto delle licenze d’uso
e obbligo da parte di quest’ultima di astenersi da ogni ulteriore attività di
commercializzazione e manutenzione dei predetti programmi.
L’1.1.2019 la convenuta sottoscriveva altro contratto con TeamSystem per
la distribuzione dei software della famiglia Enterprise di contenuto
sostanzialmente analogo e alla data dell’1.1.2021 il parco cliente di
Concretix per i software della tipologia ESA, annoverava 502 clienti finali.
Nel mese di febbraio 2021 la ricorrente apprendeva che Concretix srl
avvalendosi di Sinergia Software srl il cui socio e amministratore unico era
Livio Semenzin, ex responsabile tecnico di Concretix, stava contattando in
modo sistematico e capillare i clienti che utilizzavano le soluzioni
informatiche di TeamSystem al fine di fornire loro prodotti sostitutivi
concorrenti tra cui il software gestionale ERP Business Cube NTS
Informatica, con invito a sostituire i prodotti ESA dichiarando di poter
garantire l’assistenza e l’aggiornamento di tali prodotti fino alla compiuta
migrazione.
A fronte di tale inadempimento contrattuale, la ricorrente con lettera del
3.3.2021 risolveva con effetto immediato i predetti contratti, intimando il
rispetto degli obblighi derivanti dalla cessazione dei rapporti.
Precisava la deducente che, su richiesta della convenuta di risolvere
bonariamente la vertenza con acquisto da parte della ricorrente del ramo
di azienda della resistente per svolgere l’attività di commercializzazione
delle soluzioni software a marchio TeamSystem ed Esa, veniva instaurata
una trattativa, concedendo, medio tempore a Concretix di continuare a
scaricare gli aggiornamenti dei prodotti contrattuali per garantire adeguata
assistenza al parco clienti.
Che la predetta trattativa non sortiva esito positivo e in data 24.5.2021
TeamSystem comunicava alla clientela l’avvenuto subentro nei contratti e
nell’erogazione dei relativi servizi.
Che il 19.5.2021, poche ore dopo l’interruzione della trattativa, la
convenuta inviava a tutti i suoi ex clienti una comunicazione nella quale,
violando l’obbligo contrattuale assunto secondo cui l’unico soggetto
legittimato a tale comunicazione in ordine al subentro doveva essere
TeamSystem spa, precisava l’interruzione del rapporto con la ricorrente,
con decisione unilaterale di quest’ultima di decretare la fine dei programmi
originariamente marchiati ESA; di voler proseguire il rapporto “con tutti e
con tutti intendiamo veramente tutti i nostri clienti”, preannunciando che
“prossimamente ci metteremo in contatto con Lei” e che “…nulla cambierà
nell’erogazione dei servizi a cui Lei è abituato, mettendosi a disposizione per
l’assistenza tecnica della quale potrà usufruire nelle consuete modalità
(apertura tichet)”.
Che in data 26.5.2021 Concretix inviava al parco dei suoi ex clienti una
seconda comunicazione mail del seguente contenuto: “il Suo contratto,
cessato il rapporto tra Concretix e TeamSystem, è stato regolarmente acquisito
da TeamSystem (a meno che Lei non abbia già dato regolare disdetta),
esattamente nella sua forma originale e senza bisogno di alcuna variazione o
risottoscrizione. Qualsiasi nuovo contratto Le venisse sottoposto da
TeamSystem in sostituzione di quello attualmente in vigore sarebbe -appunto-
un NUOVO contratto, e di conseguenza andrebbe attentamente valutato in
tutte le sue parti in quanto evidentemente conterrebbe aspetti e condizioni
diversi da quelli attuali”, precisando, tra l’altro, che “il Suo prodotto entro
alcuni anni cesserà di essere mantenuto ed aggiornato da TeamSystem” e che
“il subentro nel contratto comporterà la fatturazione del rinnovo del canone da
parte di TeamSystem, alle condizioni economiche che la stessa riterrà di
applicare, a meno che, come molti Clienti stanno richiedendo, al contratto non
venga data disdetta (vedasi nota (*)) per sostituirlo con una differente formula
collaborativa”, indicando termini e modi nei quali l’utente finale avrebbe
potuto dare disdetta dai contratti TeamSystem, con l’aggiunta che: “la
conclusione della partnership tra TeamSystem e Concretix non fa ovviamente
venir meno gli impegni che Concretix si è presa con Lei, a maggior ragione se
nella Sua installazione sono presenti personalizzazioni realizzate da noi: Lei sa
dove e come trovarci, e se e quando ne avrà bisogno, da noi otterrà aiuto e
consigli, come sempre” nonché: “alcuni nostri Clienti in questi giorni sono stati
contattati dalla casa madre per proposte di migrazione del programma E/
verso un diverso programma: potrebbe succedere anche a Lei. A questo
proposito, noi di Concretix, conoscendo la Sua Azienda, il modo di utilizzo del
programma attuale da parte del Suo staff, e non ultimo i costi legati alla
soluzione che Le sarà sottoposta, abbiamo ritenuto poco opportuno per la Sua
organizzazione (anche se per noi più vantaggioso) insistere per la sostituzione
di E/ con tale soluzione. La nostra contrarietà a perseguire gli obiettivi di
migrazione forzosa, imposti senza intravvedere un vantaggio concreto per i
nostri Clienti ha, tra l’altro, costituito il motivo principale per il deterioramento
dei nostri rapporti con la casa madre sfociato nell’inconciliabile rottura di
questi giorni”.
Che con la comunicazione del 3.6.2021 Concretix diffondeva ennesima
comunicazione con cui dichiarava che la dismissione di E/ “è stata
annunciata da diverso tempo, assieme ad un preciso piano di migrazione che
tutti i partner come Contrix hanno dovuto accettare sotto forma di contratto
vincolante”.
Inoltre, nella predetta comunicazione Concretix invitava l’utente a cliccare
sul pulsante rosso ove si leggeva: “E/ è un prodotto che TeamsSystem ha
dichiarato in dismissione entro il 2024, con divieto di commercializzazione già a
partire dal 2021”, nonché “TeamSystem non è in grado di supportarvi
adeguatamente su E/ avendo smantellato da tempo ogni centro assistenza su
gestionale considerato ormai obsoleto e da mandare in pensione”, formulando
ipotetiche domande nella sezione FAQ a cui venivano fornite risposte.
Giungendo, altresì, a diffondere tra i clienti il modulo per la disdetta
scaricabile dal relativo sito, creato da Francesco Mazzocato, commerciale
di Concretix, il 27.4.2021, mentre erano ancora pendenti le trattative con
la ricorrente.
Riferiva poi la deducente che nel corso degli ultimi cinque mesi e mezzo
fino al 14.6.2021 erano pervenute 119 disdette, molte delle quali
predisposte su moduli identici, evidenziando come il flusso di disdette si
fosse esponenzialmente intensificato dalla fine di aprile in concomitanza
con la comunicazione delle mail di cui sopra, raggiungendo l’apice con il
comunicato del 3.6.2021 a seguito del quale si verificava una vera e
propria emorragia di clientela.
Pertanto, prospettando un disegno criminoso posto in essere dalla
convenuta che dapprima di era avvalsa di soggetti apparentemente terzi
per far pressione sul parco clienti al fine di fornire soluzioni informatiche
concorrenti, aveva poi solo fittiziamente favorito una trattativa, già
programmando di sviare la clientela, considerando le condotte dalla
medesime poste in essere integranti atti di denigrazione, per appunto
svianti la clientela e finalizzati a creare confusione tra i propri servizi e
quelli di TeamSystem, ritenuto integrato anche il presupposto del
periculum in mora, adiva l’intestato Ufficio, istando per ottenere inaudita
altera parte o, in via subordinata, previa convocazione delle parti, un
provvedimento inibitorio diretto ad inibire ogni condotta di concorrenza
sleale con fissazione a carico di Concretix srl di una somma a titolo di
penale pari ad €.10.000,00 per ogni violazione e/o inosservanza delle
misure di cui all’emanando provvedimento e per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimento stesso, con ordine di pubblicare il
provvedimento a spese della resistente con le modalità indicate.
In data 16.6.2021 questo Giudice concorrendone i presupposti, emetteva
decreto inaudita altera parte.
Si costituiva in causa Concretix srl che eccepiva il difetto di competenza
del Tribunale di Treviso a favore delle Sezioni specializzate del Tribunale
di Milano o, in subordine, di Venezia, invocando l’art.20.4 del Contratto
Esa e l’art.32.2 del contratto TS e valorizzando la pronuncia
giurisprudenziale Cass. civ., Sezione III n.24869/2010.
Relativamente al profilo della competenza per materia, rilevava la
deducente che controparte tra gli elementi costitutivi dell’asserita
concorrenza denigratoria posta in essere da Concretix aveva prospettato
l’illecita divulgazione di informazioni riservate attinenti alle proprie strategie
commerciali, integrando tale fattispecie l’ipotesi di informazione
commerciale oggetto di tutela ai sensi degli artt.98 e 99 del D.lgs.
n.30/2005 di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di
impresa.
Nel merito, negava di aver violato il patto di non concorrenza previsto dai
contratti ESA e TS in quanto l’assunto non aveva trovato alcun riscontro
obiettivo in ordine ad una presunta colleganza tra la convenuta e Sinergia
Software, trattandosi di soggetti assolutamente autonomi, privi di
qualsivoglia cointeressenza.
Precisava che la negoziazione avente ad oggetto la cessione del ramo di
azienda di Concretix era sfumato per comportamenti imputabili alla
ricorrente che unilateralmente aveva interrotto la trattativa, che, pertanto,
alcuna macchinazione o disegno criminoso poteva essere ipotizzato e che
solo a fronte di tale interruzione la deducente aveva scritto ai propri clienti
per rappresentare la situazione, a fronte delle molteplici richieste di
chiarimento pervenute nei mesi precedenti e rimaste inevase, sostenendo
a riprova di ciò, di aver messo a disposizione della controparte tutto il
database dei propri clienti, i relativi contratti e i dettagli del conseguente
fatturato.
Aggiungeva che con le comunicazioni incriminate Concretix non aveva
fornito false informazioni perché le stesse erano già di pubblico dominio, in
particolare, con la missiva del 19.5.2021 si era portato a conoscenza della
clientela la decisione unilaterale di TeamSystem di decretare la fine dei
programmi marchiati ESA, circostanza già nota al pubblico fin dal 2019
quando la stessa ricorrente aveva preteso di farli migrare verso i prodotti
TS con la sottoscrizione del contratto dell’1.1.2019 che secondo la
versione della convenuta, quest’ultima era stata costretta a sottoscrivere
per poter garantire la sua sopravvivenza economica.
Con riguardo alla comunicazione del 26.5.2021 ribadiva la verità di ogni
informazione in essa contenuta, precisando che il cambiamento delle
condizioni economiche del contratto poteva essere una eventualità
possibile e che la migrazione forzosa dei prodotti ESA verso i prodotti TS,
come sopra riferito, era già nota.
Analogamente precisava che con la lettera del 3.6.2021 nessuna
informazione riservata era stata divulgata da Concretix atteso che la
stessa TeamSystem in occasione di un convegno tenuto il 26.2.2020 a
Mestre a cui aveva partecipato una nutrita platea di Clienti, era stata
illustrata la rodmap della dismissione di E/ e della migrazione verso la
soluzione sostitutiva.
Che la disdetta asseritamente precostituita da un dipendente Contretix,
non poteva essere ritenuta rilevante anche perché il modello era già
rinvenibile nel relativo sito della ricorrente e che l’apporto modificativo era
stato decisamente minimale.
Con riguardo alle intervenute disdette e agli effetti delle asserite condotte
illecite della resistente, la stessa precisava che la lamentata attività
confusoria aveva riguardato un solo cliente su 502 e, quindi, non poteva
ritenersi rilevante ad integrare l’illecito contestato, mentre non vi era prova
della sussistenza del nesso di causa.
Infatti, 85 disdette erano intervenute tra gennaio e maggio 2021 quando
nessuna delle tre comunicazioni invocate ex adverso erano state ancora
diramate; solo alcune rivestivano la forma asseritamente predisposta da
Concretix; che il fenomeno valorizzato dalla ricorrente era facilmente
attribuibile ad altri fattori quali la pandemia; la migrazione forzata imposta
da TeamSystem; l’assoluta incapacità della ricorrente di dare adeguata
assistenza ai vari utenti finali; la preoccupazione generale del parco utenti
per tali eventi complessivamente valutabili.
La convenuta affermava poi l’insussistenza del periculum in mora,
evidenziando che la ricorrente godeva di 79 software partner e che
l’asserita e comunque indimostrata condotta concorrenziale illecita della
resistente non avrebbe potuto determinare alcun pregiudizio grave o
irreparabile, trattandosi di eventuale danno comunque dimostrabile e
determinabile, essendo la controparte a conoscenza del valore dei
contratti e del fatturato che avrebbe potuto percepire, prospettando, di
contro, l’impatto devastante sulla clientela che un provvedimento inibitorio
avrebbe determinato su Concretix e sui suoi 16 dipendenti, concludeva
quindi in rito e nel merito come da memoria di costituzione.
All’esito dell’udienza 29.7.2021 in presenza delle parti, la causa veniva
differita per il deposito di note conclusive all’udienza del 7.9.2021 ove
dopo la trattazione cartolare, veniva trattenuta in decisione con riserva.
***
Diritto
L’eccezione di incompetenza territoriale come proposta dalla convenuta è
destituita di fondamento e va respinta per le ragioni di cui appresso.
E’ pacifico che la ricorrente ha agito prospettando un’asserita condotta
illecita concorrenziale da parte della resistente nelle forme della
denigrazione, dello sviamento di clientela e del comportamento confusorio
con conseguente responsabilità extracontrattuale, l’inadempimento
contrattuale viene addotto quale presupposto di fatto nel quale si
inseriscono tale condotte ma per esso non viene richiesta alcuna tutela o
provvedimento, ne consegue che le clausole di elezione del foro
competente a decidere in via esclusiva, contenute nei due contratti ESA e
TS, non possono essere invocate perché comunque riferite a fatti derivanti
da inadempimento contrattuale e non cumulati ai fini di una tutela
giudiziaria.
Si aggiunga che la concorrenza illecita così come denunciata attiene al
fenomeno della concorrenza cosiddetta “pura”, senza alcuna interferenza
con l’esercizio di un diritto di esclusiva relativo alla proprietà industriale,
inoltre, l’asserita divulgazione di notizie da parte di Concretix, riguarda
informazioni interne a TeamSystem e alla sua rete distributiva che
certamente non integra la fattispecie della diffusione di segreti
commerciali, oggetto di tutela quale autonomo diritto di proprietà
industriale ai sensi degli art.98 e 88 D.lgs. n.30/2005, con la conseguenza
che va esclusa la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di
impresa.
Nel merito, va effettuata una premessa valutativa, le condotte
asseritamente illecite poste in essere dalla convenuta devono essere lette
in un’ottica complessiva tenendo conto del momento temporale in cui sono
state poste in essere e cioè immediatamente dopo che la trattativa per la
cessione del ramo di azienda tra le parti in causa si era arenata e quando
già la ricorrente con lettera del 3.3.2021 aveva intimato la risoluzione, ipso
iure, del contratto ESA e TS (o VAR), per esclusivo fatto e colpa di
Concretix, invitando la stessa al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla
cessazione dei predetti contratti, con richiamo specifico agli art.19.4 e 28
che rispettivamente prevedevano, tra l’altro, il subentro contrattuale
automatico della ricorrente, la comunicazione da parte di quest’ultima di
tale evento agli utenti finali nei modi ritenuti più opportuni e il divieto da
parte della convenuta di fornire assistenza o di emettere fattura.
Tale risoluzione contrattuale sostanzialmente non contestata da Concretix
srl, al di là di ogni fondatezza nel merito, è da ritenersi efficace ad ogni
effetto di legge, del resto, anche dopo la conclusione della trattativa, la
medesima resistente non ha ritenuto di “reagire” azionando i rimedi
giudiziari previsti dall’ordinamento.
Ciò premesso, è quindi evidente che la missiva inviata all’utenza in data
19.5.2021, poche ore dopo l’interruzione della trattativa con TeamSystem,
oltre che integrare un inadempimento contrattuale, rappresenta una
condotta concorrenziale illecita e confusoria laddove viene prospettata la
possibilità certa del proseguo del rapporto contrattuale con tutta l’utenza in
generale e la possibilità di continuare a fornire assistenza, peraltro con le
consuete modalità, senza alcun cambiamento nell’erogazione del servizio,
dando, pertanto, al cliente finale una notizia non vera e contraria agli
obblighi assunti contrattualmente, tale da generare nel destinatario una
reale confusione sulla sorte futura del suo rapporto contrattuale e nella
individuazione del “referente negoziale”.
Senza sottacere che dalla documentazione dimessa dalla ricorrente è
emerso che nel sito internet della resistente nella sezione prodotti erano
ancora indicati i software a marchio TeamSystem e sulla propria pagina
Linkedin la società si presentava ancora quale Software Partner della
ricorrente (cfr. docc. 32 e 33).
Con la missiva del 26.5.2021 Concretix pur avendo dato atto del
subingresso della ricorrente nel contratto, in modo subdolo ha indicato le
modalità per dare regolare disdetta, con chiaro e neppure malcelato invito
in tal senso, prospettando una assistenza futura in qualche modo
necessaria determinata dalle personalizzazioni operate nei sistemi dalla
convenuta, screditando il prodotto fornito da TeamSystem in quanto
destinato a non essere più mantenuto ed aggiornato, prospettando una
migrazione forzata dei clienti da parte della ricorrente verso altre soluzioni
informatiche a condizioni più svantaggiose ed onerose, con evidente
intento diffamatorio e di sviamento della clientela, giungendo anche a
predisporre o meglio integrare il modulo di disdetta, peraltro, effettuato
nella vigenza della trattativa.
Evidentemente nulla rileva che tale modulo fosse già reperibile, nella
versione non modificata nel sito della ricorrente, l’anticoncorrenzialità della
condotta va valorizzata proprio nelle modalità e tempistiche con cui la
stessa disdetta è stata fornita e messa a disposizione della clientela.
Con la missiva del 3.6.2021 la convenuta oltre che diffondere notizie
riservate sugli accordi contrattuali e di distribuzione inter partes,
volutamente non ha aggiornato la clientela che la dismissione del prodotto
software E/ sarebbe stata avviata a far data dal 30.6.2026.
Anche in questo caso se è pur vero che l’evento dismissione era noto
perché già reso pubblico, tuttavia, tale comunicazione ribadita in quel
particolare contesto e veicolata in modo allarmistico e parzialmente
veritiero, combinato al fatto che la predetta missiva seguiva altre due di
analogo contenuto, non può certo essere considerato un comportamento
consono ai dettami della lecita concorrenza.
L’aspetto denigratorio e con indiscussa finalità di distrazione della clientela
è poi integrato nella sezione di FAQ ove risultano create, con modalità
decisamente suggestive, domande per gli utenti e fornite risposte spesso
fuorvianti e dirette a creare panico e preoccupazione nella clientela per
ottenere l’effetto programmato della disdetta del rapporto con
TeamSystem.
Si aggiunga che le richieste asseritamente pervenute dal parco clienti e
documentate da Concretix, sono decisamente poche (prodotte nel numero
di 5) e comunque di contenuto generico, è evidente che a fronte della
ragionevole preoccupazione da parte dell’utenza, bene avrebbe fatto la
resistente nel dirottare ogni richiesta a chi in quel momento risultava
l’unico referente contrattuale legittimato a fornire delucidazioni.
Il riscontro documentale dimesso (cfr. doc.29-30 e 37 parte ricorrente) con
picco di disdette pervenute tra metà maggio e metà giugno 2021, in
coincidenza con la diffusione delle missive di cui sopra e dopo che il
modulo era stato unilateralmente modificato da Concretix; l’utilizzo di
formule di disdetta in gran parte analoghe, comprovano, quanto meno in
via presuntiva, la sussistenza di un nesso di causa tra la condotta
anticoncorrenziale della convenuta e la cessazione dei rapporti contrattuali
tra l’utenza e TeamSystem.
Acclarata la sussistenza del fumus boni juris, si ritiene integrato anche il
presupposto del periculum in mora, infatti, non rileva che Concretix srl
possa essere solo uno dei 79 software partner della ricorrente, il
fenomeno deve essere valutato proprio alla stregua del numero di disdette
pervenute 119, a fronte di un parco clienti iniziale di 502 soggetti e alla
conseguente necessità di arginare tale fenomeno anche in una prospettiva
futura, al fine di evitare un pregiudizio irreparabile alla struttura e
all’avviamento della società ricorrente, atteso che la distrazione di clientela
congiunta alle altre condotte lesive, potrebbe risolversi in un processo
irreversibile nonché imprevedibile nella sua capacità espansiva.
Naturalmente il provvedimento inibitorio già emesso che va confermato
come di seguito, non pregiudicherà la sopravvivenza economica della
convenuta, potendo e dovendo quest’ultima operare in un libero mercato,
nel rispetto delle regole della lecita concorrenza.
Ne consegue che il provvedimento emesso inaudita altera parte in data
16.6.2021 va confermato nei seguenti termini:
“1)Ordina a Concretix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore,
di cessare qualsivoglia condotta e/o attività di concorrenza sleale
nei confronti di TeamSystem S.p.a., ivi compresa:
(a) la diffusione di notizie confusorie, denigratorie e screditanti a
pregiudizio di TeamSystem S.p.A.,
(b) la distrazione illecita di clientela della stessa,
(c) il contattare, in qualunque modo, la clientela di TeamSystem S.p.A., e
(d) la fatturazione ai clienti finali dei corrispettivi relativi a prodotti e servizi
di TeamSystem S.p.A.”.
Poiché l’asserita partecipazione indiretta di Sinergia Software srl non è
stata sufficientemente provata, né la ricorrente ha inteso estendere il
contraddittorio nei confronti della stessa, il provvedimento inibitorio non
può far riferimento alla medesima.
***
Sussistono poi i presupposti per l’accoglimento di una penale a carico di
Concretix srl di €.3.000,00 per ogni violazione e/o inosservanza delle
misure di cui all’indicato provvedimento.
***
A garanzia della predetta misura va ordinata la pubblicazione della
presente ordinanza a cura della ricorrente e a spese della convenuta, per
una volta a caratteri doppi del normale, con i nomi della parti in grassetto
sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera e La Repubblica, nonché sul
sito internet di Concretix srl, nelle sezioni “Home” e News”, con rimozione
della pagina internet www.concretix.it/faq.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza (valore
indeterminabile, complessità media, scaglione medio, assenza di attività
istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica,
1)In accoglimento per quanto di ragione del ricorso promosso da
TeamSystem spa,
Ordina a Concretix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore,
di cessare qualsivoglia condotta e/o attività di concorrenza sleale
nei confronti di TeamSystem S.p.a., ivi compresa:
(a) la diffusione di notizie confusorie, denigratorie e screditanti a
pregiudizio di TeamSystem S.p.A.,
(b) la distrazione illecita di clientela della stessa,
(c) il contattare, in qualunque modo, la clientela di TeamSystem S.p.A., e
(d) la fatturazione ai clienti finali dei corrispettivi relativi a prodotti e servizi
di TeamSystem S.p.A.”.
2)Condanna Concretix srl a pagare a TeamSystem S.p.A la somma di
€.3.000,00 per ogni violazione e/o inosservanza delle misure di cui
all’indicato provvedimento.
3)Ordina la pubblicazione della presente ordinanza a cura della ricorrente
e a spese della convenuta, per una volta a caratteri doppi del normale,
con i nomi della parti in grassetto sui seguenti quotidiani: Il Corriere della
Sera e la Repubblica nonché sul sito internet di Concretix srl, nelle sezioni
“Home” e News”, con rimozione della pagina internet www.concretix.it/faq.
4)Condanna la società resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite
che liquida nella somma di €.6.783,00 per compenso professionale oltre
spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Si comunichi.