il sistema integrato dei controlli sulle partecipate...di bilancio delle regioni, degli enti locali...
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Il sistema integrato dei
controlli sulle partecipate
a cura di francesco perrone - direzione sistema integrato controlli
interni organismi partecipati - Ragioneria Generale - Roma Capitale
I controlli sulle partecipate
Il Controllo "Analogo" (a quello che l’Ente esercita sui proprio Uffici e Servizi) si attua anche attraverso «un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata»
(Art. 12 Direttiva 2014/24/UE)
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I controlli sulle partecipate a cura di francesco perrone - direzione sistema integrato controlli
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• Informativa agli organi di governo sulle modalità di espletamento dell’attività di controllo analogo sulle società partecipate
• Informativa periodica sui controlli interni all’autorità di controllo
• …
Programmazione
/ Pianificazione
• Assegnazione Obiettivi strategici (DUP)
• Contratti di Servizio: valutazione congruità economica, quantità /qualità dei servizi oggetto, mantenimento dell’equilibrio economico dell’azienda
• Supporto ad operazioni straordinarie
• ….
Indirizzo Controllo Reporting
• Nomina e revoca CdA, Collegio Sindacale
• Remunerazione CdA e Collegio Sindacale
• Statuti
Definizione dell’oggetto sociale
Funzionamento degli Organi Sociali
• …
• Monitoraggio dell’andamento economico e finanziario
• Verifica attuazione dei Contratti di Servizio
• Monitoraggio della gestione:
Affidamenti di lavori, servizi e forniture
Trasparenza amministrativa
Anticorruzione
Verifica del rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati alle società partecipate
• ….
Denominazione 2016 2017 2018
Aequa Roma SpA Totale 18.000.000,00 17.075.468,47 16.776.399,38
Aeroporti di Roma SpA Totale 0,00 0,00 0,00
AMA SpA Totale 834.721.041,98 814.257.254,04 814.149.130,23
ATAC SpA Totale 609.669.514,08 618.536.134,65 618.536.134,65
Centrale del Latte di Roma SpA Totale 0,00 0,00 0,00
Centro Agroalimentare Romano Totale 0,00 0,00 0,00
Centro Ingrosso Fiori SpA Totale 0,00 0,00 0,00
EUR SpA Totale 0,00 0,00 0,00
Investimenti SpA Totale 0,00 0,00 0,00
Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice
Romana Totale21.652.157,09 21.500.000,00 20.962.512,00
Risorse per Roma SpA Totale 40.370.284,91 40.370.284,91 40.370.284,91
Roma Metropolitane SRL Totale 11.834.054,90 11.834.054,90 11.834.054,90
Roma Patrimonio (in liquidazione) srl Totale 0,00 0,00 0,00
Roma Servizi per la Mobilità srl Totale 28.588.865,41 27.700.000,00 27.700.000,00
Servizi Azionista Roma (in liquidazione) Totale 0,00 0,00 0,00
Zètema Progetto Cultura srl Totale 38.422.366,64 37.129.302,42 37.124.417,45
Azienda Farmasociosanitaria Capitolina -
Farmacap Totale1.000.050,00 0,00 0,00
Azienda Speciale Palaexpò Totale 10.800.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Istituz Agenzia Capitolina sulle
Tossicodipendenze Totale3.676.817,22 1.500.000,00 1.500.000,00
Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri
Culturali Totale18.360.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00
Fondazione Mondo Digitale Totale 98.500,00 98.500,00 98.500,00
Fondazione Musica per Roma Totale 7.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
Fondazione Cinema per Roma Totale 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Fondazione Bioparco di Roma Totale 2.500.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
Fondazione Roma Solidale Onlus Totale 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Fondazione Gabriele Sandri Totale 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Fondazione Museo della Shoah - Onlus Totale 268.000,00 268.000,00 268.000,00
Fondazione Maria Grazia Cutuli - Onlus Totale 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Fondazione Angelo Frammartino - Onlus Totale 0,00 0,00 0,00
Fondazione Giovanni Battista Baroni - Onlus
Totale0,00 0,00 0,00
Fondazione"La Quadriennale di Roma" Totale 54.227,99 54.227,99 54.227,99
Fondazione Teatro dell'Opera Totale 15.342.500,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Associazione Teatro di Roma Totale 3.000.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
Fondazione RomaEuropa Arte e Cultura Totale 650.000,00 650.000,00 650.000,00
Fondazione Accademia Nazionale di Santa
Cecilia Totale3.610.000,00 3.000.000,00 2.810.000,00
Fondazione Film Commission di Roma, delle
Provincie e del Lazio Totale50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totale complessivo 1.670.880.880,22 1.648.835.727,38 1.647.696.161,51
Bilancio di Previsione
Il controllo economico-finanziario
DUP – Documento Unico di Programmazione
Bilancio di Previsione - Nota integrativa
Partecipate
Riconciliazione
Bilancio consolidato
Contratti di servizio
Gli strumenti fondamentali
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Il DUP
Riferimenti normativi
• Artt. 170 e 174, co. 1, D.lgs. n. 267/2000 TUEL, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica
• Artt. 1, co. 2, lett. b, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies D.lgs. n. 118/2011 recanti le definizioni di Organismi strumentali, Enti strumentali e Società controllate e partecipate
• “ Principio applicato concernente la programmazione di bilancio ” - Allegato n. 4/1 D.lgs n.118/2011
• “Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato” - Allegato n. 4/4 D.lgs. n. 118/2011, limitatamente alla definizione di Gruppo P.A.
• Corte dei conti Basilicata (deliberazione n. 58/2015): l’obbligo di adottare il DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale
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Il DUP partecipate
Definizione
• Strumento di pianificazione pluriennale che definisce gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e del Gruppo P.A.
• Documento programmatico a schema libero (non é previsto uno schema predefinito)
Il DUP (a differenza della Relazione Previsionale e Programmatica) deve dettare specifici indirizzi e obiettivi per i componenti del Gruppo P.A.
• Organismi strumentali (es. Istituzioni ex art. 114 TUEL, …)
• Enti strumentali partecipati e controllati (Aziende, Fondazioni, Associazioni, …)
• Società partecipate e controllate (per gli esercizi 2016 e 2017, le Società quotate e quelle da esse controllate)
! Estensione dell’ambito della programmazione
e conseguente ampliamento del perimetro dei controlli
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Il DUP
Finalità
Rafforzare la programmazione pluriennale dell’ente
Dotare l’Ente di una guida strategica ed operativa a valenza complessiva e integrata
Consentire una lettura non solo contabile dei documenti di programmazione
Imporre uno stretto legame tra esercizio delle funzioni, indirizzi e somme destinate al perseguimento degli obiettivi assegnati
Orientare le successive deliberazioni di Consiglio e Giunta
Costituire presupposto per l’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’Ente
Il regolamento di contabilità deve prevedere i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del DUP
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Il ruolo del revisore
Il parere dell’OREF
Considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP (presentato dalla Giunta, a regime entro il 31 luglio, al Consiglio “per le conseguenti deliberazioni”) può presentare due possibili dispositivi:
un contenuto di indirizzo programmatico (una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento)
una formale approvazione (nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio)
è necessario il parere dell’OREF sulla delibera di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio
(cfr. RGS -MEF, ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali, FAQ n.10, ottobre 2015, in www.rgs.mef.gov.it )
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Il ruolo del Revisore
La relazione dell’OREF sul bilancio di previsione e l’eventuale aggiornamento del DUP
Lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente (a regime entro il 15 novembre), unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’Ente
La nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio
In base all’art. 239, co. 1-bis, TUEL, l’OREF esprimerà il proprio parere - in sede di relazione sul bilancio di previsione - verificando la coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la coerenza interna tra DUP e previsioni di bilancio, nonché la loro attendibilità e congruità
(cfr. RGS - MEF, ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali, FAQ n.10, ottobre 2015, in www.rgs.mef.gov.it e CNDCEC, DUP e Parere dell’organo di revisione, ottobre 2015, in www.commercialisti.it)
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Il bilancio di previsione
Riferimenti normativi
Art. 11, co. 5, D.lgs. n. 118/2011
Nella nota integrativa del bilancio di previsione devono essere indicati:
h) l’elenco dei propri Enti ed Organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet
i) l’elenco delle Partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
La Nota integrativa Bilancio di Previsione di Roma Capitale 2016-2018 - Organismi Partecipati: si è scelto di fornire in un apposito documento ulteriori analisi e specifiche informazioni relative a Organismi e Enti strumentali, Società controllate e Partecipate da Roma Capitale utili per interpretare il bilancio di previsione
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Il ruolo del Revisore
Il parere dell’OREF
L’OREF, ai sensi dell’art. 239, co. 1, TUEL, esprime un parere, con le modalità stabilite dal regolamento, sulla proposta di bilancio di previsione, sulla verifica degli equilibri e sulle variazioni di bilancio (escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili) …
La Nota integrativa concernente gli Organismi Partecipati costituisce un utile strumento conoscitivo e informativo anche per il Revisore
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La riconciliazione
Riferimenti normativi
• art. 11, co. 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che individua il contenuto della relazione sulla gestione allegata al rendiconto
• artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies D.Lgs. n. 118/2011 recanti le definizioni di Enti strumentali e Società controllate e partecipate
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La riconciliazione
Art. 11, co. 6, Dlgs. n. 118/2011
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica:
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali e le Società controllate e partecipate.
La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.
In tal caso l’Ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
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La riconciliazione
Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali e le
Società controllate e partecipate
• Adozione e implementazione di un sistema informativo al quale accedono le Società partecipate e gli Uffici di riferimento (Si.Mo.P.)
• Analisi delle posizioni creditorie e debitorie risultanti dai dati contabili degli Enti Strumentali e delle Società Partecipate e comparazione con i residui attivi e passivi iscritti nel Bilancio dell’Ente
• Riconciliazione delle discordanze a seguito di approfondimenti fra l’Ente e i titolari delle posizioni a residuo
• Se necessario, formulazione di indirizzi alle Società per l’adeguamento delle poste in bilancio, da assumersi
senza indugio
non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso
• Illustrazione nella relazione di gestione allegata al rendiconto degli esiti della riconciliazione, evidenziando analiticamente le eventuali discordanze e fornendone la motivazione
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La riconciliazione a cura di francesco perrone - direzione sistema integrato controlli
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Il ruolo del revisore
L’asseverazione degli Organi di Revisione delle Partecipate
Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, contenuta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve essere asseverata dagli Organi di Revisione degli Enti Strumentali e delle Società Partecipate
• Rafforzamento delle modalità e dei contenuto di controllo sugli strumenti
gestionali e societari adottati dell’Ente
• Accrescere il livello di veridicità e certezza dell’informazione finanziaria dell’Ente e dei suoi Enti strumentali e Società partecipate
• Stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze
! Aumento dei costi di controllo
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Il ruolo del Revisore
ADEGUATEZZA DELL’INFORMATIVA CONTENUTA NELLA NOTA INTEGRATIVA
L’apposita asseverazione del Revisore non è necessaria nel caso in cui la nota integrativa del bilancio d’esercizio della Società partecipata
contenga un’analitica evidenziazione delle singole poste creditorie/debitorie nei confronti dell’Enti partecipante (Corte dei conti,
Sezione regionale per la Lombardia, Deliberazione n. 156/2014/PAR)
! Disallineamento temporale (frequente) fra approvazione del rendiconto dell’Ente e approvazione dei bilanci delle Società
L’asseverazione dovrebbe essere predisposta:
sulla base di documenti provvisori (il progetto di bilancio)
dando atto della sussistenza di tale situazione
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Il ruolo del Revisore
La relazione dell’OREF sul rendiconto
L’OREF, ai sensi dell’art. 239, co. 1, TUEL, redige una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto
entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e
comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo
La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione
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Il bilancio consolidato
Riferimenti Normativi
• artt. 147-quater, co. 4, 233-bis e 239, lett. d-bis), D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
• art. 11-bis, co. 1, D.lgs. n. 118/2011
• artt. 1, co. 2, lett. b, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies D.lgs. n. 118/2011, recanti le definizioni di Organismi e Enti strumentali, Società controllate e partecipate
• “Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato” - Allegato n. 4/4 D.lgs. n. 118/2011
• Dlgs. n. 127/1991 (come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139)
• Principio OIC 17 e altri principi contabili civilistici (IAS/IFRS 27, 28 e 31 e IPSAS 6,7 e 8)
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Il bilancio consolidato
Definizione
Bilancio (a consuntivo) che consolida i "conti" dell’Ente locale con quello dei propri Enti strumentali e Società partecipate e controllate
• che compongono il Gruppo P.A.
• che risultano inclusi (mediante apposita deliberazione di Giunta) nel perimetro di consolidamento, in virtù di criteri di rilevanza e di rappresentatività stabiliti dal principio contabile di riferimento
Sono esclusi:
le Istituzioni in quanto Organismi strumentali, già compresi nel rendiconto consolidato della Capogruppo (art. 114 D.Lgs. n. 267/2000, art. 11, co. 8 e 9, Dlgs. n. 118/2011 e Principio contabile)
per gli esercizi 2016 e 2017, le Società quotate e quelle da esse controllate
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Il bilancio consolidato
Finalità
Fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo P.A.
Rilevare correttamente il fenomeno delle
esternalizzazioni
Favorire il miglioramento del monitoraggio e del
controllo degli equilibri economico-finanziari degli
Organismi gestionali esterni
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Il bilancio consolidato
La definizione dell’area di consolidamento
In base al Principio Contabile, allegato n. 4/4 al D.lgs. 118/2011, possono essere esclusi dall’area del consolidamento gli Enti strumentali e le Società, componenti del Gruppo P.A., nei casi di:
“Irrilevanza” ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo
“Impossibilità di reperire le informazioni necessario al consolidamento” in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate
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Il bilancio consolidato
Criterio di IRRILEVANZA
• Possono considerarsi irrilevanti gli Enti strumentali e le Società i cui bilanci presentino, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della Capogruppo:
• Totale dell’attivo
• Patrimonio netto,
• Totale dei ricavi caratteristici
• Sono irrilevanti, e in ogni caso le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della Società partecipata
Criterio di SIGNIFICATIVITÀ
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, possono essere inclusi nell’area del consolidamento gli Enti strumentali e le Società componenti del Gruppo considerati “non irrilevanti”, ancorché i bilanci presentino percentuali inferiori a quelle sopra richiamate
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L’area di consolidamento di Roma
Denominazione
Descrizione ex Del. AC
n.77/2011
Tipologia ex D.Lgs. 118/2011
Capitale sociale Partec. Inclusione
Aequa Roma S.p.A. Società strumentale Servizi istituzionali, generali e
di gestione 9.343.416,00 100%
Deroga al criterio dell’irrilevanza
AMA S.p.A. Società di servizio pubblico locale
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente 182.436.916,00 100% Rilevante
ATAC S.p.A. Società di servizio pubblico locale
Trasporti e diritto alla mobilità 290.700.000,00 100% Rilevante
Az.Farmasociosanitaria Capitolina - Farmacap
Azienda Speciale Tutela della salute 8.263.613,00 100% Deroga al criterio
dell’irrilevanza
Azienda Speciale Palaexpò
Azienda Speciale Tutela e valorizzazione dei
beni ed attività culturali 450,00 100%
Deroga al criterio
dell’irrilevanza
Risorse per Roma S.p.A. Società strumentale Servizi istituzionali, generali e
di gestione 2.000.000,00 100%
Deroga al criterio dell’irrilevanza
Roma Metropolitane S.r.l.
Società strumentale Trasporti e diritto alla mobilità 2.500.000,00 100% Deroga al criterio dell’irrilevanza
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Società strumentale Servizi istituzionali, generali e
di gestione 10.000.000,00 100%
Deroga al criterio dell’irrilevanza
Zètema Progetto Cultura S.r.l.
Società strumentale Tutela e valorizzazione dei
beni ed attività culturali 2.822.250,00 100%
Deroga al criterio dell’irrilevanza
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Il ruolo del Revisore
La relazione dell’OREF sul bilancio consolidato
Lo schema di bilancio consolidato - predisposto, in genere, con il supporto della Ragioneria Generale - deve essere sottoposto dalla Giunta all’approvazione del Consiglio Comunale
L’OREF, ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. d-bis), TUEL redige un’apposita Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato
entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e
comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo
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Tipologia dei controlli Attività
Pianificazione / Programmazione
Valutazione preliminare della congruità economica del Contratto di Servizio rispetto alla qualità e quantità dei servizi richiesti
Individuazione degli indicatori quanti/qualitativi legati alla stipula del Contratto di servizio
Coordinamento Dipartimenti "cliente" per l’analisi preliminare degli
aspetti economico-patrimoniali e fiscali connessi all’esecuzione del Contratto
Valutazione della coerenza rispetto agli stanziamenti previsti negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell’Ente
Coerenza degli importi del contratto di servizio con il mantenimento dell’equilibrio economico dell’azienda
Modalità di liquidazione e di pagamento (Regolamento di contabilità)
Controllo
Attestazione sulla quantità e qualità dei servizi erogati
Verifica dell’andamento dei flussi finanziari dell’Amministrazione Capitolina da/verso gli Organismi partecipati rispetto al fabbisogno finanziario comunicato e valutazione dell’impatto sulle giacenze di cassa
I Contratti di Servizio a cura di francesco perrone - direzione
sistema integrato controlli interni organismi partecipati - Ragioneria Generale - Roma
Capitale
Il ruolo del Revisore
Ruolo del Revisore?
Riferimenti normativi
• art. 239, co. 1, TUEL – Compiti dell’OREF:
lett. b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: … 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni
lett. c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente … all’attività contrattuale … l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
! Assenza di specifiche disposizioni di legge
in tema di controllo dell’OREF in ordine ai Contratti di Servizio
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