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JOBS ACT Il punto della situazione Alberto Bosco Roma, 1° dicembre 2015 Contratti Atipici Alberto Bosco 1

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JOBS ACTIl punto della situazione

Alberto BoscoRoma, 1° dicembre 2015

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 1

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Legge delega10 dicembre 2014, n. 183

articolo 1, comma 7

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 2

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NUOVA ASPIDecreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22

In vigore dal 7 marzo 2015

JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 3

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TUTELE CRESCENTIDecreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23

In vigore dal 7 marzo 2015

JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 4

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MANSIONIDecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

In vigore dal 25 giugno 2015

JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 5

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“MATERNITÀ”Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80

In vigore dal 25 giugno 2015

JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 6

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SERVIZI PER IL LAVORODecreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 150In vigore dal 24 settembre 2015

JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 7

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AMMORTIZZATORI SOCALIDecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148In vigore dal 24 settembre 2015

ridefinizione degli interventi ordinari e straordinari (anche per apprendistato professionalizzante); dal 2016 no CIGS per 

cessazione attività produttiva; Fondi solidarietà

JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 8

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SEMPLIFICAZIONI:DIMISSIONI, IMPIANTI AUDIVISIVI 

E CONTROLLI A DISTANZADecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

In vigore dal 24 settembre 2015Si per tutela patrimonio aziendale; dispositivi dati in uso 

per rendere la prestazione di lavoro

JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 9

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ISPEZIONIDecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149

In vigore dal 24 settembre 2015

riforma delle sanzioni (in particolare per lavoro nero); Agenzia unica per le ispezioni

JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

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TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

E DISCIPLINA DELLE MANSIONI

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81GU 24 giugno 2015, n. 144

Entrata in vigore: giovedì 25 giugno 2015

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Testo organico delle tipologie contrattuali

Articolo 1 ‐ Il contratto dilavoro subordinato a tempoindeterminato costituisce laforma comune di rapporto dilavoro.

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Testo organico delle tipologie contrattuali

Articolo 51 – (Norme di rinvio ai contratti collettivi)

Salvo diversa previsione, ai fini del presentedecreto, per contratti collettivi si intendono:1. i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali

stipulati da associazioni sindacali comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale

2. e i contratti collettivi aziendali stipulati dallerappresentanze sindacali aziendali o dallarappresentanza sindacale unitaria.

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IL CONTRATTO DI LAVORO 

A TEMPO PARZIALEArticoli da 4 a 12

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Part time

Art. 4 (Definizioni)

Nel rapporto di lavoro subordinato,anche a tempo determinato,l'assunzione può avvenire a tempopieno, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs.n. 66/2003, o a tempo parziale.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 15

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Part timeArt. 4 (Definizioni)

Non sono più previste queste definizioni:c) «PT orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto altempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornalierodi lavoro;d) «PT verticale» quello in cui l'attività è svolta a tempo pieno, masolo per periodi predeterminati nel corso della settimana, mese oanno;e) «rapporto PT misto» quello che si svolge secondo unacombinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d).

• Scompaiono le clausole flessibili, si fa tutto conquelle elastiche!

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Part timeArt. 5 (Forma e contenuti 

del contratto di lavoro a tempo parziale)1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta

ai fini della prova.2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale

indicazione della durata della prestazione lavorativa e dellacollocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno,alla settimana, al mese e all'anno.

3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni,l’indicazione di cui al co. 2 può avvenire anche mediante rinvio aturni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

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Part time

Art. 6, co 1 (Lavoro supplementare)Nel rispetto di quanto previsto dai contratticollettivi, il datore ha la facoltà di richiedere,entro i limiti dell’orario normale di lavoro, losvolgimento di prestazioni supplementari,intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orarioconcordato fra le parti, anche in relazione allegiornate, alle settimane o ai mesi.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 18

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Part timeArt. 6, co. 2 (Lavoro supplementare)

Se il contratto collettivo non disciplina il lavoro supplementare:• il datore può richiederne lo svolgimento in misura non

superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate;• spetta una maggiorazione della retribuzione oraria globale di

fatto del 15%, comprensiva di incidenza su istituti retributiviindiretti e differiti.

In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavorosupplementare ove giustificato da comprovate esigenzelavorative, di salute, familiari o di formazione professionale (art.6, co. 2, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

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Part time

Art. 6. co 3 (Lavoro straordinario)

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale èconsentito lo svolgimento di prestazioni dilavoro straordinario, così come definitodall’articolo 1, co. 2, lettera c), del D.Lgs. n.66/2003

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 20

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Part time

Art. 6, comma 4 (Clausole elastiche)Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, leparti del contratto di lavoro a tempo parziale possonopattuire per iscritto CLAUSOLE ELASTICHE, relative allavariazione della collocazione temporale dellaprestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione inaumento della sua durata.Il datore può esercitare la clausola elastica con preavviso di 2 giorni lavorativi,salve le intese tra le parti, riconoscendo al lavoratore le specifichecompensazioni nella misura o nelle forme fissate dai contratti collettivi.

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Part time

Art. 6, co. 6 (Clausole elastiche)Nel caso in cui il contratto collettivo applicato alrapporto non disciplini le clausole elastiche questepossono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti allecommissioni di certificazione, con facoltà del lavoratoredi farsi assistere da un rappresentante dell’associazionesindacale cui aderisce o conferisce mandato o da unavvocato o da un consulente del lavoro.

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Part time

Art. 6, co. 6 (Clausole elastiche)• Tali clausole prevedono, a pena di nullità, condizioni e modalità

con le quali il datore, con preavviso di 2 giorni lavorativi, puòmodificare la collocazione temporale della prestazione eaumentarne la durata, nonché la misura massima dell’aumento(massimo il 25% della normale prestazione annua a part time).

• In caso di modifiche dell’orario, il lavoratore ha diritto a unamaggiorazione oraria del 15%, comprensiva dell'incidenza dellaretribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

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Part timeArt. 10, comma 3 (Sanzioni)

Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione diclausole elastiche senza il rispetto dellecondizioni, delle modalità e dei limiti previsti dallalegge o dai contratti collettivi comporta a favoredel dipendente il diritto, oltre alla retribuzionedovuta, la corresponsione di una ulteriore sommaa titolo di risarcimento del danno.

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Part time

Art. 6 (Clausole elastiche)7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cuiall'articolo 8, co. da 3 a 5 (patologie oncologiche, figliminori o con handicap), o in quelle di cui all'articolo 10,co. 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (studenti), èriconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestatoalla clausola elastica.8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazionidell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivodi licenziamento.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 25

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Part timeArt. 7 (Trattamento del lavoratore a tempo parziale)

1. Il il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere untrattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempopieno di pari inquadramento.2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di unlavoratore a tempo pieno comparabile e il suo trattamentoeconomico e normativo è riproporzionato in ragione dellaridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivipossono modulare la durata del periodo di prova, del preavvisoin caso di dimissioni e licenziamento e quella del periodo diconservazione del posto in caso di malattia e infortunio inrelazione all’articolazione dell’orario di lavoro.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 26

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Part time

Art. 8 (Trasformazione del rapporto)

1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare:a) il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo

parziale,b) o viceversa,non costituisce giustificato motivo di licenziamento.2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa latrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto atempo parziale.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 27

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Part timeArt. 8 (Trasformazione del rapporto)

3. I lavoratori pubblici e privati affetti da PATOLOGIEONCOLOGICHE O da GRAVI PATOLOGIE CRONICO‐DEGENERATIVEINGRAVESCENTI, per i quali residui una ridotta capacitàlavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapiesalvavita, accertata da una commissione medica ASL, hannoDIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPOPIENO IN LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE, ORIZZONTALEO MISTO. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempoparziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 28

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Part timeArt. 8 (Trasformazione del rapporto)

4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico‐degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o igenitori del lavoratore, nonché se assiste un convivente contotale e permanente inabilità lavorativa, cui è stata riconosciutauna invalidità del 100%, con necessità di assistenza continua inquanto non in grado di compiere gli atti quotidiani, con figlioconvivente di età non superiore a 13 anni, o figlio portatore dihandicap è riconosciuta la priorità nella trasformazione delcontratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 29

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Part time

Art. 8 (Trasformazione del rapporto: precedenza)6. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoroa tempo pieno in rapporto a tempo parziale ha diritto diprecedenza nelle assunzioni con contratto a tempopieno per l'espletamento delle stesse mansioni o dimansioni di pari livello e categoria rispetto a quelleoggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 30

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Part time

Art. 6 (Trasformazione del rapporto)8. In caso di assunzione di personale part time il datoredeve darne tempestiva informazione ai dipendenti atempo pieno occupati in unità produttive site nellostesso ambito comunale, anche con comunicazionescritta in luogo accessibile a tutti e deve considerare leeventuali domande di trasformazione a tempo parzialedei dipendenti a tempo pieno.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 31

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Part time

Art. 9 (Criteri di computo dei lavoratori part time)

1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina difonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante ilcomputo dei dipendenti del datore di lavoro, ilavoratori a tempo parziale sono computati inproporzione all'orario svolto, rapportato al tempopieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per lefrazioni di orario eccedenti la somma degli orari atempo parziale corrispondente a unità intere di orarioa tempo pieno.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 32

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IL LAVORO INTERMITTENTE

Articoli 13 ‐ 18

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 33

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Lavoro intermittente

ART. 13 (Definizione e casi di ricorso)1. Il contratto intermittente è il contratto, anche a termine,

mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di undatore che ne può utilizzare la prestazione in mododiscontinuo o intermittente secondo le esigenze individuatedai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità disvolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arcodella settimana, del mese o dell'anno.

2. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavorointermittente sono individuati con decreto del Ministro dellavoro (D.M. 2004 e RD 2657/1923).

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 34

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Lavoro intermittente

ART. 13 (Casi di ricorso al lavoro intermittente)2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essereconcluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché leprestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55anni.3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, pubbliciesercizi e spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso,per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodocomplessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoronell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento di tale periodo ilrapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 35

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Lavoro intermittente

ART. 13 (Casi di ricorso al lavoro intermittente)4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione illavoratore intermittente non matura alcun trattamentoeconomico e normativo, salvo che abbia garantito al datore dilavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nelqual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’art.16.5. Le disposizioni della presente sezione non trovanoapplicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze dellepubbliche amministrazioni.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 36

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Lavoro intermittenteART. 14 (Divieti)

4. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:a) per sostituire i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti,a licenziamenti collettivi ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, cheabbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce ilcontratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali èoperante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, in regime dicassa integrazione, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisceil contratto di lavoro intermittente;c) ai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazionedella normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 37

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Lavoro intermittente

ART. 15 (Forma e comunicazioni)1. Il contratto intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguentielementi:a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e delpreavviso di chiamata (minino 1 giorno lavorativo);c) trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita e relativa indennitàdi disponibilità, ove prevista;d) forme e modalità, con cui il datore è legittimato a richiedere l'esecuzione dellaprestazione, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;f) misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta incontratto.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 38

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Lavoro intermittenteART. 15 (Forma e comunicazioni)

3. Prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo integrato diprestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore devecomunicarne la durata alla DTL competente per territorio, consms o e‐mail. Con decreto del Ministro del lavoro possono essereindividuate modalità applicative, nonché ulteriori modalità dicomunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.In caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica la sanzioneamministrativa da 400 a 2.400 euro, per ogni lavoratore per cui è stata omessala comunicazione. Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 del D.Lgs. 23aprile 2004, n. 124.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 39

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Lavoro intermittenteART. 16 (Indennità di disponibilità)

1. La misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile inquote orarie, è determinata dai contratti collettivi e non ècomunque inferiore all’importo fissato con D.M. lavoro, sentitele associazioni sindacali comparativamente più rappresentativesul piano nazionale.

2. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogniistituto di legge o di contratto collettivo.

3. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzioneprevidenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga allanormativa in materia di minimale contributivo.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 40

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Lavoro intermittenteART. 16 (Indennità di disponibilità)

4. In caso di malattia o altro evento che renda temporaneamente impossibilerispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare tempestivamente ildatore, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura ildiritto all’indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore, perdel’indennità di disponibilità per 15 giorni, diversa previsione del contrattoindividuale.5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo dilicenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità didisponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto.6. Con D.M. è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimentoalla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per iperiodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale oha usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimoimporto.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 41

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Lavoro intermittente

ART. 17 (Principio di non discriminazione)

1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodilavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento menofavorevole del lavoratore di pari livello.2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale èriproporzionato alla prestazione effettivamente eseguita, inparticolare per quanto riguarda l'importo della retribuzioneglobale e delle sue singole componenti, nonché delle ferie e deitrattamenti per malattia, infortunio, congedi di maternità eparentali.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 42

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Lavoro intermittente

ART. 18 (Computo del lavoratore intermittente)1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina difonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante ilcomputo dei dipendenti del datore, il lavoratoreintermittente è computato nell'organico dell'impresain proporzione all'orario di lavoro effettivamentesvolto nell'arco di ciascun semestre.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 43

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Lavoro intermittente

Min. Lav., Nota 3 luglio 2015, n. 15Il Ministero ha precisato che l’assunzione di unsoggetto in mobilità con contratto di lavorointermittente a tempo indeterminato senzaerogazione dell’indennità di disponibilità ècertamente possibile e, data la particolare natura delrapporto in questione, non comporta la cancellazionedalla lista di mobilità se il lavoratore non è obbligato arispondere alla chiamata.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 44

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CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATOArticoli da 19 a 29

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 45

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Contratto a termine

Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)

1. Al contratto di lavoro subordinatopuò essere apposto un termine didurata non superiore a 36 mesi (noderoga contratto collettivo per durata del singolo rapporto, si deroga persommatoria più rapporti).

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Contratto a termine

Art. 19, co. 2 (Apposizione del termine e durata massima)

• SALVE DIVERSE DISPOSIZIONI DEI CONTRATTICOLLETTIVI, ed eccetto le attività stagionali (art. 21, co. 2), ladurata dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lavoratore,per effetto di successione di contratti, conclusi per lo svolgimentodi MANSIONI DI PARI LIVELLO E CATEGORIA LEGALE eindipendentemente dai periodi di interruzione tra un contrattoe l’altro, non può superare i 36 mesi.

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Contratto a termine

Art. 19, co. 2 (Apposizione del termine e durata massima)• Nel computo di tale periodo si contano i periodi dimissione aventi a oggetto MANSIONI DI PARI LIVELLO ECATEGORIA LEGALE, svolti tra gli stessi soggetti,nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato.

• Se il limite dei 36 mesi è superato, per effetto di ununico contratto o successione di contratti, il contratto sitrasforma a tempo indeterminato dalla data di talesuperamento.

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Contratto a termine

Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)

3. Fermo il comma 2, un ulteriore contratto a termine fra gli stessisoggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulatopresso la DTL competente per territorio.In caso di mancato rispetto della procedura, o di superamento deltermine stabilito nel medesimo contratto, esso si considera atempo indeterminato dalla data della stipulazione.

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Contratto a termine

Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)4. Con l’eccezione dei rapporti di durata non superiore a 12 giorni,L'APPOSIZIONE DEL TERMINE È PRIVA DI EFFETTO SE NONRISULTA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA ATTO SCRITTO,una copia del quale deve essere consegnata dal datore allavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.5. Il datore informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le RSA ovvero la RSU, circa iposti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa secondo le modalità definite daicontratti collettivi.

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Contratto a termineArt. 20 (Divieti)

1. L'apposizione di un termine non è ammessa:a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, alicenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stessemansioni cui si riferisce il contratto a termine, salvo che esso sia concluso persostituire lavoratori assenti, assumere iscritti nelle liste di mobilità, o abbia unadurata iniziale non superiore a 3 mesi;c) presso unità produttive in cui operi una sospensione o una riduzionedell'orario, in regime di cassa integrazione, che interessino lavoratori adibiti allemansioni cui si riferisce il contratto a termine;d) per i datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazionedelle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.2. IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI CUI SOPRA, IL CONTRATTO SITRASFORMA A TEMPO INDETERMINATO.

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Contratto a termine

Art. 21, comma 1 (Proroghe e rinnovi)• Il termine del contratto a tempo determinato può

essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solose la durata iniziale del contratto è inferiore a 36mesi, e comunque

• per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi aprescindere dal numero dei contratti.

• Se il numero delle proroghe è superiore, il contrattosi considera a tempo indeterminato dalla data didecorrenza della sesta proroga.

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Contratto a termine

Art. 21, comma 2 (Proroghe e rinnovi)• Se il lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni dalla data discadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giornidalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

• Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori impiegati nelleattività stagionali individuate con D.M. e nelle ipotesi individuatedai contratti collettivi (anche aziendali).

• Fino all’adozione del nuovo D.M. continuano a trovareapplicazione le norme del DPR 7.10.1963, n. 1525.

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Contratto a termine

Art. 22 (Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine)1. Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua

dopo la scadenza del termine inizialmente fissato osuccessivamente prorogato, il datore deve corrispondere allavoratore unamaggiorazione della retribuzione per ogni giornodi continuazione del rapporto pari al:

• 20% fino al 10° giorno successivo• e al 40% per ciascun giorno ulteriore.2. Se il rapporto di lavoro continui oltre il 30° giorno in caso dicontratto di durata inferiore a 6 mesi, od oltre il 50° giorno neglialtri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dallascadenza di tali termini.

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Contratto a termine

ART. 23, co. 1 (Numero complessivo di contratti a termine)• Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono

essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20%del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno di assunzione, arrotondando il decimaleall’unità superiore se esso è eguale o superiore a 0,5.

• In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limitepercentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempoindeterminato in forza al momento dell’assunzione.

• I datori che occupano fino a 5 dipendenti possono semprestipulare 1 contratto di lavoro a tempo determinato.

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Contratto a termineART. 23, co. 2 (Numero complessivo di contratti a termine)

2. Sono esenti dal limite di legge o contrattuale, i contratti a tempodeterminato conclusi:a) nella fase di avvio di nuove attività, per periodi definiti dacontratti collettivi (anche aziendali) anche in misura non uniformeper aree geografiche e comparti merceologici;b) da start‐up innovative per 4 anni da costituzione, o per il piùlimitato periodo ex art. 25 per le società già costituite;c) nelle attività stagionali di cui all’articolo 21, co. 2;d) specificispettacoli o programmi radiofonici o televisivi;e) per sostituzionedi lavoratori assenti;f) con lavoratori di età superiore a 50 anni(prima 55).

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Contratto a termine

ART. 23, co. 4 (Numero complessivo di contratti a termine)4. Se l’assunzione a termine viola il limite percentuale, esclusa latrasformazione dei contratti interessati in contratti a tempoindeterminato, per ogni lavoratore si applica una sanzione amministrativadi importo pari al:a) 20% della retribuzione, per ogni mese o frazione di mese superiore a

15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratoriassunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1;

b) 50% cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mesesuperiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero deilavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a 1.

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Contratto a termine

ART. 24, comma 4 (Diritti di precedenza)4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamatonell'atto scritto di cui all'articolo 19, co. 4, e PUÒ ESSEREESERCITATO A CONDIZIONE CHE IL LAVORATOREMANIFESTI PER ISCRITTO LA PROPRIA VOLONTÀ in talsenso al datore entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapportonei casi di cui ai co. 1 e 2 (non stagionali e congedo maternità), edentro 3 mesi nei casi di cui al co. 3 (stagionali). Il diritto diprecedenza si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione delrapporto.

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Contratto a termine

ART. 24, comma 1 (Diritti di precedenza)1. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo

determinato presso la stessa azienda, ha prestato attivitàlavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto diprecedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratticollettivi (anche aziendali), nelle assunzioni a tempoindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate inesecuzione dei rapporti a termine.

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Facsimile ‐ Esercizio del diritto di precedenza (non stagionali)Luogo e data ………………………..……..…………….

Al datore di lavoro ……...................................

Il sottoscritto …………..……………….., avendo già prestato servizio presso la vostrasocietà dal ……………………., al ………………………., comunica che, ai sensi del D.Lgs.n. 81/2015 e del contratto collettivo, intende esercitare il diritto di precedenzain caso di nuove assunzioni, per le medesime mansioni, a tempoindeterminato.

A tal fine precisa che il proprio recapito è il seguente: (inserire generalità, indirizzopostale completo e numero di telefono) …………………………………………………………

Firma del lavoratore …………….………………..

60Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco

CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA

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DIRITTO DI PRECEDENZA: ONERI DEL DATORE DI LAVORO• Se lavoratore ha comunicato intenzione di avvalersi del diritto di precedenza, è

onere datore informarlo di possibilità di assunzione.• Occorre che, se si prospetta assunzione a tempo indeterminato nell’arco dei

12 mesi, il datore lo contatti direttamente.• Per evitare successive controversie, è consigliabile l’uso della forma scritta con

data certa (raccomandata con ricevuta di ritorno) in cui si chiede al lavoratorese intende accettare o meno, meglio ancora avendo cura di stabilire un terminedi decadenza – per esempio 5 giorni di calendario – per l’accettazione (termineriferito alla data in cui comunicazione datoriale è pervenuta a lavoratore).

• La norma non prescrive alcuna forma: è legittima anche una segnalazione didisponibilità all’assunzione x telefono, sms, e‐mail.

• Nella comunicazione è opportuno evidenziare che la mancata risposta neitermini verrà considerata come rifiuto.

• Se gli aventi diritto sono più di uno, criteri di correttezza e buona fede: esempioordine cronologico o carichi di famiglia

61Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco

CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA

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Facsimile ‐ INVITO AL LAVORATORE A ESERCITARE DIRITTO DI PRECEDENZA (NO STAGIONALE)

Luogo e data ………………………………………….

Al lavoratore …….……………........................

In adempimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/2015 e dal contratto collettivo, avendoricevuto la sua comunicazione del ………….... con la quale ci ha comunicato di volersi avvalere del dirittodi precedenza, La informiamo che la scrivente società intende procedere a una nuova assunzione atempo indeterminato per le medesime attività oggetto del contratto a termine con Ella stipulato.

Ove l’assunzione fosse ancora di suo interesse, La invitiamo a contattarci nel termine perentorio digiorni ………..…. di calendario (indicare il numero) a partire dal ricevimento della presente perconcordare le condizioni di assunzione.

Decorso inutilmente tale termine, ci riterremo liberi di procedere altrimenti.

Distinti salutiFirma del datore di lavoro …………….…………

62Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco

CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA

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Contratto a termine

ART. 24, comma 2 (Diritti di precedenza)• Per le lavoratrici il congedo di maternità (art. 16, co.1, D.Lgs.

26.3.2001, n. 151), usufruito nell'esecuzione di un contratto atermine presso lo stesso datore, concorre a determinare ilperiodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto diprecedenza di cui al co. 1.

• Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stessecondizioni di cui al co. 1, il diritto di precedenza anche nelleassunzioni a tempo determinato effettuate dal datore dilavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansionigià espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

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Contratto a termine

ART. 24, comma 3  (Diritti di precedenza)

3. Il lavoratore assunto a termine per losvolgimento di attività stagionali ha diritto diprecedenza, rispetto a nuove assunzioni a termineda parte dello stesso datore di lavoro per lemedesime attività stagionali.

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Contratto a termineART. 25 (Principio di non discriminazione)

1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico enormativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempoindeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stessolivello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva,e in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non siaobiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al co. 1, il datore di lavoro èpunito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Sel’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzioneamministrativa da lire 154,94 euro a 1.032,91 euro.

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Contratto a termine

ART. 27 (Criteri di computo)1. Salvo che sia diversamente disposto, ai finidell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale ocontrattuale per la quale sia rilevante il computo deidipendenti del datore di lavoro, si tiene conto delnumero medio mensile di lavoratori a tempodeterminato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapportidi lavoro.

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Contratto a termineART. 28 (Decadenza e tutele)

1. L’impugnazione del contratto a termine deve avvenire, ex co. 1 dell’art. 6 L. 15luglio 1966, n. 604, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto. Siapplica anche il 2° comma dell’art. 6.2. Nei casi di trasformazione del contratto, il datore deve pagare una indennitàonnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimentoper il calcolo del TFR, con i criteri ex art. 8 della legge n. 604/1966. Taleindennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese leconseguenze retributive e contributive per il periodo tra la scadenza del terminee la pronuncia con cui il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto.3. Se i contratti collettivi prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato,di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifichegraduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà (6 mesi).

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 67

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Contratto a termine

ART. 29, co. 1 (Esclusioni e discipline specifiche)Sono esclusi dal campo di applicazione di quanto sopra, i rapportia termine:a) ex articolo 8, co. 2, della legge n. 223/1991 (assunzioni atermine dallamobilità), fermi gli articoli 25 (non discriminazione) e27 (criteri computo);b) tra i datori dell’agricoltura e operai a tempo determinato, comedefiniti dall’articolo 12, co. 2, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375;c) richiami in servizio dei volontari del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 68

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Contratto a termineART. 29, comma 2 (Esclusioni e discipline specifiche)

Sono esclusi dal campo di applicazione di quanto sopra, i rapporti a termine:a) i contratti a termine con i dirigenti, che non possono avere una duratasuperiore a 5 anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’art. 2118codice civile una volta trascorso un triennio;b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati daicontratti collettivi, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto dilavoro entro il giorno antecedente;c) i contratti a termine stipulati con il personale docente e ATA per le supplenzee con il personale sanitario, anche dirigente, del SSN;d) i contratti a termine stipulati ai sensi della legge 30.12.2010, n. 240: taledisposizione contiene le norme in materia di organizzazione delle università, dipersonale accademico e reclutamento.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 69

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Somministrazione di lavoro

Articoli da 30 a 40 

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 70

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SomministrazioneART. 30 (Definizione)

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è ilcontratto, a tempo indeterminato o determinato,con il quale un somministratore autorizzato, aisensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette adisposizione di un utilizzatore uno o piùlavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta ladurata della missione, svolgono la propriaattività nell'interesse e sotto la direzione e ilcontrollo dell'utilizzatore.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 71

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Somministrazione

ART. 31, co. 1 (Somministrazione tempo INDETERMINATO)• Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il

numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non puòeccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza pressol’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con unarrotondamento del decimale all’unità superiore se esso è uguale o superiorea 0,5.

• In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale sicomputa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza almomento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempoindeterminato.

• Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente ilavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 72

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Somministrazione

ART. 31, co. 2 (Somministrazione tempo DETERMINATO)• La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata

nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicatidall’utilizzatore.

• E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione atempo determinato di lavoratori di cui all’art. 8, co 2, legge n.223/1991 (mobilità), di soggetti disoccupati che godono, daalmeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o diammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «moltosvantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 delregolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 73

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Somministrazione

ART. 31, co. 3 e 4 (Informazione e PA)3. I lavoratori somministrati sono informatidall’utilizzatore dei posti vacanti pressoquest’ultimo, anche mediante un avviso generaleaffisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decretolegislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazionea tempo indeterminato non trova applicazione nei confrontidelle pubbliche amministrazioni.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 74

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SomministrazioneART. 32 (Divieti)

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, alicenziamenti collettivi ex art. 4 e 24 legge n. 223/1991, che abbiano riguardatolavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto disomministrazione, salvo che esso sia concluso per la sostituzione di lavoratoriassenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;c) presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro ouna riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione guadagni, cheinteressino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto disomministrazione;d) da parte di datori che non abbiano fatto la valutazione dei rischi inapplicazione delle norme di tutela salute e sicurezza dei lavoratori .

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SomministrazioneART. 33 (Forma del contratto di somministrazione)

1. Il contratto di somministrazione è stipulato in forma scritta e contiene:a) estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;b) numero dei lavoratori da somministrare;c) eventuali rischi per la salute e la sicurezza e misure di prevenzione;d) data di inizio e durata prevista della somministrazione di lavoro;e) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;f) luogo, orario di lavoro e trattamento economico e normativo dei lavoratori.2. Con il contratto di somministrazione l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare alsomministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoidipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare erimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questoeffettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.3. Tali informazioni, nonché data di inizio e durata prevedibile della missione, vannocomunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto dellastipulazione del contratto o dell'invio presso l'utilizzatore.

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SomministrazioneART. 34, co. 1 (Disciplina dei rapporti di lavoro)

• In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto dilavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplinaprevista per il rapporto a tempo indeterminato .

• Nel contratto è stabilita la misura della indennità mensile didisponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dalsomministratore per i periodi nei quali il lavoratore rimane inattesa di assegnazione.

• La misura dell’indennità è prevista dal contratto collettivoapplicabile al somministratore e non è inferiore a quantoprevisto con D.M. lavoro: l’indennità di disponibilità è esclusadal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

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Somministrazione

ART. 34, co 2 (Disciplina dei rapporti di lavoro)In caso di assunzione a termine il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggettoalla disciplina del Capo III per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione degliarticoli 19 (co. 1, 2 e 3) 21, 23 e 24. Per la somministrazione a termine non vale:• durata massima pari a 36 mesi;• contratto in deroga presso la DTL;• massimo 5 proroghe e rispetto delle pause intermedie;• continuazione massima per 30 o 50 giorni;• limite del 20% dei lavoratori rispetto all’organico;• diritto di precedenza.Il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato,con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e durata prevista dalcontratto collettivo applicato dal somministratore.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 78

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Somministrazione

ART. 34, co. 3 e 4 (Disciplina rapporti di lavoro)3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organicodell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge odi contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative allasalute e alla sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione dilavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, illavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cuiall’art. 3 della legge 12.3.1999, n. 68.4. Le disposizioni ex art. 4 e 24 L. n. 223/1991 non si applicano nelcaso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempoindeterminato, cui si applica l'art. 3 della legge n. 604/1966(giustificato motivo oggettivo).

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 79

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Somministrazione

Art. 35 (Tutela del lavoratore, potere disciplinare e solidarietà)1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratorehanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni di base di lavoro e d'occupazionenon inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori itrattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto dirivalsa verso il somministratore.3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per ladeterminazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultaticonseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegatiall'andamento economico dell'impresa. I lavoratori del somministratore hanno diritto afruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatoredella stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento è condizionato alla iscrizionead associazioni o società cooperative o al conseguimento di una certa anzianità diservizio.

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Somministrazione

Art. 35, co. 4 (Tutela lavoratore, potere disciplinare e solidarietà)• Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza

e la salute connessi alle attività produttive in generale e li formae addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allosvolgimento della attività per la quale essi vengono assunti, inconformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

• Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligosia adempiuto dall’utilizzatore.

• L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministratigli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge econtratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

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Somministrazione

Art. 35, co. 5 (Tutela lavoratore, potere disciplinare e solidarietà)• Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello

superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta alsomministratore consegnandone copia al lavoratoremedesimo.

• Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenzeretributive spettanti al lavoratore occupato in mansionisuperiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivantedalla assegnazione a mansioni inferiori.

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SomministrazioneArt. 35 (Tutela del lavoratore, potere disciplinare e solidarietà)

6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato alsomministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementiche formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 dellalegge n. 300/1970.7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecatidal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni.8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, lafacoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della suamissione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta unaadeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivoapplicabile al somministratore.

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SomministrazioneART. 36, co. 1 e 2 (Diritti sindacali e garanzie collettive)

1. Ai lavoratori delle società o imprese disomministrazione si applicano i diritti sindacaliprevisti dalla legge n. 300/1970.2. Il lavoratore ha diritto a esercitare pressol'utilizzatore, per tutta la durata della missione, idiritti di libertà e di attività sindacale nonché apartecipare alle assemblee del personale delleimprese utilizzatrici.

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Somministrazione

ART. 36, co. 3 (Diritti sindacali e garanzie collettive)Ogni 12 mesi l’utilizzatore, anche per il tramite dellaassociazione dei datori di lavoro alla quale aderisce oconferisce mandato, comunica alle RSA ovvero alla RSUo, in mancanza, agli organismi territoriali di categoriadelle associazioni sindacali comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale il numero deicontratti di somministrazione di lavoro conclusi, ladurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratoriinteressati.

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Somministrazione

ART. 37 (Norme previdenziali)1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, sono a

carico del somministratore (inquadrato nel settore terziario). Sullaindennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivoammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributivaper la disoccupazione ex articolo 25, co. 4, L. 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sono determinati inrelazione al tipo e rischio delle lavorazioni svolte. Premi e contributi sonodeterminati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, per l’attivitàdell'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svoltedai somministrati, o sono determinati in base al tasso medio, o medioponderato, della voce di tariffa della lavorazione prestata dalsomministrato, se presso l'impresa utilizzatrice essa non sia già assicurata.

4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici siapplicano i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dairelativi settori.

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Somministrazione

ART. 38 (Somministrazione irregolare, eccetto la P.A.)

1. In mancanza di forma scritta ilcontratto di somministrazione dilavoro è nullo e i lavoratori sonoconsiderati a tutti gli effetti alledipendenze dell'utilizzatore.

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Somministrazione

ART. 38 (Somministrazione irregolare, eccetto la P.A.)2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori deilimiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, co. 1 e 2, 32 e 33, co.1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche solo neiconfronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto alle suedipendenze, dall'inizio della somministrazione.• Supero dei limiti numerici somministrazione TD e TI• Casi vietati (es. sostituzione scioperanti)• Omessa indicazione nel contratto di: estremi autorizzazione, 

numero lavoratori da somministrare, rischi salute, data inizio e fine

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Somministrazione

ART. 38 (Somministrazione irregolare, eccetto la P.A.)3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dalsomministratore, a titolo retributivo o di contribuzioneprevidenziale, valgono a liberare il soggetto che ne haeffettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondentefino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atticompiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nellagestione del rapporto, per il periodo durante il quale lasomministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti oricevuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato laprestazione.

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Somministrazione

ART. 39 (Decadenza e tutele)1. Se il lavoratore chiede la costituzione del rapporto con l’utilizzatore siapplica l’art. 6 L. n. 604/1966 e il termine (60 giorni) di cui al 1° comma di talearticolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere l’attivitàpresso l’utilizzatore.2. Se il giudice accoglie la domanda, condanna il datore al risarcimento deldanno al lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con icriteri indicati nell’art. 8 della L. n. 604/1966. Tale indennità ristora per intero ilpregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive econtributive, per il periodo compreso tra la data in cui egli ha cessato l’attivitàpresso l’utilizzatore e la pronuncia con cui il giudice ha ordinato la costituzionedel rapporto di lavoro.

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Somministrazione

ART. 40, co. 1 e 2 (Sanzioni)

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APPRENDISTATOArticoli da 41 a 47

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Apprendistato

ART. 41 (Definizione)1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminatofinalizzato alla formazione e occupazione dei giovani.2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diplomaprofessionale, il diploma di istruzione secondariasuperiore e il certificato di specializzazione tecnicasuperiore;b) apprendistato professionalizzante;c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

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Apprendistato

ART. 41 (Definizione)

3. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ildiploma di istruzione secondaria superiore e il certificato dispecializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione ericerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazionee lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e allequalificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

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Apprendistato

ART. 42, co. 1 (Disciplina generale)• Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova.• Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il PFI definito anche

sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o daglienti bilaterali di cui all'art. 2, co. 1, lettera h), del D.Lgs. n. 276/2003.

• Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma diistruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnicasuperiore e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca, il PFI èpredisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa.

• Al PFI, per la quota a carico dell’istituzione formativa, si provvede con lerisorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

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ApprendistatoART. 42, co. 2 (Disciplina generale)

2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a 6 mesi,salvo quanto previsto:a) dall’art. 43, co. 8: per regioni e province Trento e Bolzano che abbiano definitoun sistema di alternanza scuola‐lavoro, i contratti collettivi possono prevederespecifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato per qualifica ediploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato dispecializzazione tecnica superiore), anche a tempo determinato, per attivitàstagionali;b) e dall’art. 44, co. 5: per i datori che svolgono la propria attività in ciclistagionali, i CCNL possono prevedere specifiche modalità di svolgimento delcontratto di apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato.

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Apprendistato

ART. 42, co. 3 (Disciplina generale)• Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste

dalle norme vigenti per il licenziamento illegittimo.• Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e ilcertificato di specializzazione tecnica superiore, costituiscegiustificato motivo di licenziamento anche il mancatoraggiungimento degli obiettivi formativi come attestatodall’istituzione formativa.

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Apprendistato

ART. 42, co. 4 (Disciplina generale)• Al termine del periodo di apprendistato le parti possono

recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 cod. civ., conpreavviso decorrente dal medesimo termine.

• Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazionela disciplina del contratto di apprendistato.

• Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue comeordinario rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato.

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ApprendistatoART. 42, co. 5 (Disciplina generale)

5. Salvo quanto disposto dai co. da 1 a 4, la disciplina è rimessa ad accordi interconfederalio CCNL stipulati dalle AA.SS. più rappresentative, nel rispetto dei seguenti principi:a) divieto di retribuzione a cottimo;b) possibilità di inquadramento fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in baseal CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti aquelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o di stabilire la retribuzione in misurapercentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;c) presenza di un tutore o referente aziendale;d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali con i fondi pariteticiinterprofessionali;e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso diformazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai finicontrattuali;f) registrazione della formazione professionale nel libretto formativo del cittadino;g) possibilità di prolungare l’apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa disospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni;h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 99

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Apprendistato

ART. 42, co. 7 (Disciplina generale)• Il numero complessivo di apprendisti che un datore può assumere,

direttamente o tramite agenzie di somministrazione, non può superare ilrapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate inservizio presso di lui.

• Tale rapporto non può superare il 100% per i datori che occupano un numerodi lavoratori inferiore a 10 unità.

• E’ in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto disomministrazione a tempo determinato.

• Il datore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati ospecializzati, o che ne abbia in numero inferiore a 3, può assumereapprendisti in numero non superiore a 3.

• Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle imprese artigiane per le siapplica l’articolo 4 della legge 8.8.1985, n. 443.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 100

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Apprendistato

ART. 42, co. 8 (Disciplina generale)• Fermo che il CCNL può individuare limiti diversi, solo per datori che hanno

almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con apprendistatoprofessionalizzante è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminatodel rapporto al termine dell’apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuovaassunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dello stesso datore.

• Esclusi dal computo: rapporti cessati nel periodo di prova, dimissioni olicenziamento per giusta causa.

• Se non è rispettata tale percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di 1apprendista con contratto professionalizzante.

• Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono consideratiordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data dicostituzione del rapporto.

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Apprendistato

ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato dispecializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare laformazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionalesvolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali diistruzione e formazione.2. Possono essere assunti con il contratto di cui al co. 1, in tutti i settori di attività, igiovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. Ladurata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diplomada conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel casodi diploma professionale quadriennale.

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ApprendistatoART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di 

istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)3. Fermo l’art. 46, co. 1 (standard formativi definiti con DM), la regolamentazionedell'apprendistato per la qualifica (ecc.) è rimessa alle regioni e alle province diTrento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l’attivazionedell’apprendistato per la qualifica è rimessa al Ministero del lavoro.In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio ex art. 41, co. 3, i datori possonoprorogare fino a 1 anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati,che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al co. 1, per il consolidamento el’acquisizione di ulteriori competenze tecnico‐professionali e specialistiche.Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino a 1 anno anche se, al termine deipercorsi l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato dispecializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corsoannuale integrativo.

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Apprendistato

ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata nonsuperiore a 4 anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal 2° anno dei percorsi diistruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma, diulteriori competenze tecnico‐professionali rispetto a quelle previste dairegolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato dispecializzazione tecnica superiore. E’ abrogato il co. 2 dell’art. 8‐bis del D.L.12.9.2013, n. 104, convertito dalla legge 8.11.2013, n. 128. Sono, fino allaconclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazionein azienda già attivati. Possono essere stipulati contratti di apprendistato, di duratanon superiore a 2 anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativoche si conclude con l’esame di Stato, di cui all’art. 6, co. 5, del DPR 15.3.2010, n.87.

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ApprendistatoART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di 

istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)6. Il datore che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica,sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, chestabilisce contenuto e durata dei suoi obblighi formativi, secondo lo schema definitocon il DM ex art. 46, co. 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per larealizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle impresenelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può esseresvolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispettodell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delleprovincie autonome. Nell’apprendistato che si svolge nel sistema di istruzione eformazione professionale regionale, la formazione esterna all’azienda si svolgenell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superioreal 60% dell’orario ordinamentale per il 2° anno e al 50% per il 3° e 4° anno, e perl’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazionetecnica, in ogni caso nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

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ApprendistatoART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di 

istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzioneformativa il datore è esonerato da ogni obbligoretributivo. Per le ore di formazione a carico del datore èriconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% diquella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverseprevisioni dei contratti collettivi.8. Per le regioni e le province di Trento e Bolzano che abbianodefinito un sistema di alternanza scuola‐lavoro, i contratti collettivistipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifichemodalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempodeterminato, per lo svolgimento di attività stagionali.

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Apprendistato

ART. 43 (Apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato specializzazione tecnica superiore)

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o deldiploma professionale ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005,n. 226, nonché del diploma di istruzione secondariasuperiore, allo scopo di conseguire la qualificazioneprofessionale ai fini contrattuali, è possibile latrasformazione del contratto in apprendistatoprofessionalizzante. In tal caso, la durata massimacomplessiva dei due periodi di apprendistato non puòeccedere quella individuata dalla contrattazione collettivadi cui all’articolo 42, comma 5.

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Apprendistato

ART. 44, co. 1 (Apprendistato professionalizzante)• Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o

privati, in apprendistato professionalizzante per ilconseguimento di una qualificazione professionale ai finicontrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

• Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita exD.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistatoprofessionalizzante può essere stipulato dal 17° anno di età.

• La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzatoil contratto è determinata dalle parti sulla base dei profili oqualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento daisistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivistipulati dalle AA.SS. nazionali più rappresentative.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 108

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Apprendistato

ART. 44, co. 2 (Apprendistato professionalizzante)• Gli accordi interconfederali e i contratti collettivistabiliscono, in ragione del tipo di qualificazioneprofessionale ai fini contrattuali da conseguire, la duratae le modalità di erogazione della formazione perl'acquisizione delle relative competenze tecnico‐professionali e specialistiche, nonché la durata ancheminima del periodo di apprendistato, che non puòessere superiore a 3 anni o 5 per i profili professionalicaratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dallacontrattazione collettiva di riferimento.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 109

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Apprendistato

ART. 44, co. 3 (Apprendistato professionalizzante)• La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità

del datore, è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dalla offertaformativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata allaacquisizione di competenze di base e trasversali per un montecomplessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio edisciplinata dalle regioni e province di Trento e Bolzano, sentite le partisociali, tenuto conto del titolo di studio e competenze dell'apprendista.

• La regione comunica al datore, entro 45 giorni dalla comunicazionedell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offertaformativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delleattività previste, avvalendosi anche dei datori e delle loro associazioniche si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottatedalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince di Trento e Bolzano 20 febbraio 2014.

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Apprendistato

ART. 45, co. 1 (Apprendistato alta formazione e ricerca)Possono essere assunti in tutti i settori, pubblici o privati, concontratto di apprendistato per attività di ricerca, ilconseguimento di titoli di studio universitari e altaformazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi aipercorsi degli istituti tecnici superiori ex art. 7 del DPCM25.1.2008, e per il praticantato per l'accesso alle professioniordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni inpossesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di undiploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione eformazione professionale integrato da un certificato dispecializzazione tecnica superiore o del diploma di maturitàprofessionale all’esito del corso annuale integrativo.

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Apprendistato

ART. 45, co. 2 (Apprendistato alta formazione e ricerca)• Il datore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a

cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce ladurata e le modalità della formazione a carico del datore, secondolo schema definito con decreto ex art. 46, co. 1.

• Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibilia ogni studente per la formazione a carico del datore in ragionedel numero di ore di formazione svolte in azienda, anche inderoga al limite ex art. 2, co. 147, D.L. 3.10.2006, n. 262 (conv. dalegge 24.11.2006, n. 286): principi e modalità di attribuzione deicrediti sono definiti con il decreto ex art. 46, co. 1.

• La formazione esterna è svolta nell’istituzione formativa a cui lostudente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore enon può, di norma, superare il 60% dell’orario ordinamentale.

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Apprendistato

ART. 45, co. 3 (Apprendistato alta formazione e ricerca)

• Per le ore di formazione svolte nella istituzioneformativa il datore di lavoro è esonerato daogni obbligo retributivo.

• Per le ore di formazione a carico del datore èriconosciuta al lavoratore una retribuzione parial 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

• Sono fatte salve le diverse previsioni deicontratti collettivi.

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Apprendistato

ART. 45, co. 4 e 5 (Apprendistato alta formazione e ricerca)4. La regolamentazione e durata dell’apprendistato per attività diricerca o alta formazione è rimessa alle regioni e province di Trentoe Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, inaccordo con le associazioni dei datori e lavoratori piùrappresentative sul piano nazionale, università, istituti tecnicisuperiori e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle inpossesso di riconoscimento di rilevanza nazionale o regionale eaventi come oggetto la promozione di attività imprenditoriali, lavoro,formazione, innovazione e trasferimento tecnologico.5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al co. 4, l'attivazionedell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzionistipulate dai singoli datori o dalle loro associazioni con le università, gli istitutitecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Apprendistato

ART. 46 (Standard professionali e formativi e certificazione competenze)

2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, aisensi del D.Lgs. n. 13/2013, è di competenza del:a) datore, nell’apprendistato professionalizzante, per

quanto riguarda la formazione effettuata per ilconseguimento della qualificazione professionale ai finicontrattuali;

b) istituzione formativa o ente di ricerca cui appartiene lostudente, nell’apprendistato per qualifica e diplomaprofessionale, diploma istruzione secondaria superioree certificato di specializzazione tecnica superiore enell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

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Apprendistato

ART. 47, co. 1 (Disposizioni finali)• In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione a

carico del datore, di cui egli sia esclusivamente responsabile eche sia tale da impedire la realizzazione delle finalità degli art.43, 44 e 45, il datore deve versare la differenza tra contribuzioneversata e quella dovuta con riferimento al livello diinquadramento contrattuale superiore che sarebbe statoraggiunto a fine apprendistato, maggiorata del 100%, conesclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.

• Ove rilevi un inadempimento nella erogazione della formazioneprevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo delMinistero del lavoro adotta un provvedimento di disposizione, aisensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, assegnando uncongruo termine al datore di lavoro per adempiere.

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Apprendistato

ART. 47, co. 2 (Disposizioni finali)2. Per la violazione della disposizione di cui all’art. 42, co. 1(forma scritta contratto e PFI), nonché per la violazione delleprevisioni contrattuali collettive attuative dei principi di cuiall’art. 42, co. 5, lettere a) (divieto cottimo), b)(inquadramento) e c) (tutor), il datore è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria èaumentata da 300 a 1.500 euro.Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi divigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazionesociale nei modi e forme ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. L’autoritàcompetente a ricevere il rapporto ex art. 17 legge 24.11.1981, n. 689, è laDTL competente.

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Apprendistato

ART. 47, co. 3 (Disposizioni finali)

3. Salve diverse previsioni di legge ocontratto collettivo, gli assunti inapprendistato sono esclusi dal computodei limiti numerici previsti da leggi econtratti collettivi per l'applicazione diparticolari normative e istituti.

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Apprendistato

ART. 47, co. 4 (Disposizioni finali)• Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è

possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senzalimiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o diun trattamento di disoccupazione.

• Per essi si applicano, in deroga all'art. 42, co. 4, le disposizioni inmateria di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratoribeneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivoagevolato di cui all'art. 25, co. 9, della legge n. 223/1991, el'incentivo di cui all'art. 8, co. 4, della medesima legge.

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Apprendistato

ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali)7. I benefici contributivi in materia di previdenza eassistenza sociale sono mantenuti per 1 anno dallaprosecuzione del rapporto di lavoro al termine delperiodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratoriassunti ai sensi del co. 4 (beneficiari di indennità dimobilità o di un trattamento di disoccupazione ).8. I datori che hanno sedi in più regioni o provinceautonome possono far riferimento al percorso formativodella regione dove è ubicata la sede legale e possonoaccentrare le comunicazioni di cui all'art. 9‐bis del D.L. n.510/1996 nel servizio informatico dove è la sede legale.

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Apprendistato

ART. 47, co. 5 e 6 (Disposizioni finali)9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statutospeciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensidello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.10. Con successivo decreto, ai sensi dell’art. 1, co. 4, lettera a), dellalegge 10.12.2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori dilavoro che assumono con l’apprendistato per la qualifica e ildiploma professionale, il diploma di istruzione secondariasuperiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e conl’apprendistato di alta formazione e ricerca.

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Apprendistato

Nuove agevolazioni per l’apprendistato di 1° e 3° livelloL’art. 32 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 150, prevede nuovi incentivi perl’apprendisti per qualifica e alta formazione.Dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:a) Non si paga il contributo di licenziamento ex art. 2, co. 31 e 32, della legge n.92/2012 (cd. contributo di licenziamento, pari al 41% del massimale mensile diASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, con un massimo di1.470,30 euro per il 2015);b) l’aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5% (ed è quindi dimezzata);c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore difinanziamento dell’ASpI (1.31%) e anche dello 0,30%.Il co. 2 dell’art. 32 dispone che agli incentivi di cui sopra non si applica l’art. 47, co.7, del D.Lgs. n. 81/2015 (tale norma prevede che i benefici contributivi in materiadi previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzionedel rapporto al termine dell’apprendistato, con esclusione dei lavoratoribeneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione).

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Collaborazioni, Partite Iva e Associazione in partecipazioneArticoli 2, 52, 53 e 54

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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione

ART. 2, co. 1 (Collaborazioni organizzate dal committente)

Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina delrapporto di lavoro subordinato anche ai rapportidi collaborazione:• che si concretano in prestazioni di lavoro

esclusivamente personali, continuative,• e le cui modalità di esecuzione siano

organizzate dal committente anche conriferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione

(Collaborazioni organizzate dal committente)• Rileva il fatto che il datore organizzi le modalità con cui va resa la

prestazione anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro.• Il contratto di co.co.co. potrà essere ancora stipulato ma deve essere

connotato dall’autonomia organizzativa del prestatore d’opera oltre che diquei requisiti di personalità della prestazione, continuatività ecoordinamento che l’art. 409 cpc (altri rapporti di collaborazione chesi concretino in una prestazione d’opera continuativa ecoordinata, prevalentemente personale, anche se non acarattere subordinato) richiede per attrarre i rapporti di collaborazionenell’ambito delle procedure per le controversie di lavoro.

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CHIARIMENTI DELLA FONDAZIONE STUDI CDL

Sulle novità del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, laFondazione Studi del CNO Consulenti del lavoro haprecisato che dal 25 giugno 2015 i nuovi rapportinon dovranno più essere formalizzati comecontratti a progetto ma come collaborazionicoordinate e continuative ex art. 409 c.p.c. (senzaprogetto).

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ARTICOLO 2094 CODICE CIVILEE' prestatore di lavoro subordinato chisi obbliga mediante retribuzione acollaborare nell'impresa, prestando ilproprio lavoro intellettuale o manualealle dipendenze e sotto la direzionedell'imprenditore.

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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazioneART. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente)

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione alle:a) collaborazioni per cui gli accordi collettivi nazionali stipulati da A.S. comparativamentepiù rappresentative prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamentoeconomico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzativedel relativo settore;b) collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali ènecessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;c) attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi diamministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;d) collaborazioni rese a fini istituzionali alle associazioni e società sportive dilettantisticheaffiliate a federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e enti dipromozione sportiva riconosciuti dal CONI.3. In attesa del riordino del lavoro alle dipendenze della PA, il comma 1 non si applica allepubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017.

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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione

ART. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente)

2. Le parti possono chiedere allecommissioni di cui all’art. 76 D.Lgs. n.276/2003 la certificazione dell’assenza deirequisiti di cui al co. 1. Il lavoratore può farsiassistere da un rappresentante sindacale o da unavvocato o consulente del lavoro.

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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione

ART. 52 (Superamento del contratto a progetto)

1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69‐bis deldecreto legislativo n. 276/2003 sono abrogate econtinuano ad applicarsi esclusivamente per laregolazione dei contratti già in atto alla data dientrata in vigore del nuovo decreto legislativo.2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409del codice di procedura civile.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 130

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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazione

ART. 54 (Stabilizzazione dei co.co.co. anche a progetto e titolari di partita IVA)

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione medianteil ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminatononché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoroautonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoroprivati che procedano alla assunzione con contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti dicontratti di collaborazione coordinata e continuativa anche aprogetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbianointrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti dicui al comma 2 a condizione che:

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Collaborazioni, Partite Iva e associazione in partecipazioneART. 54 (Stabilizzazione dei co.co.co. anche a progetto e titolari di partita IVA)

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, conriferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazionedel pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una dellesedi ex art. 2113, co. 4, cod. civ. o avanti alle commissioni dicertificazione;b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni a tempo indeterminato, idatori non recedano dal rapporto, salvo che per giusta causa ogiustificato motivo soggettivo.2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni ex co. 1, lettere a) e b),comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessiall’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, salvi illeciti accertati a seguitodi accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

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Associazione in partecipazione

ART. 53 (Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro)Comma 1: l’articolo 2549 del codice civile è modificato come segue:

1. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisceall'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piùaffari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

2. NEL CASO IN CUI L’ASSOCIATO SIA UNA PERSONA FISICA L’APPORTO DI CUIAL PRIMO COMMA NON PUÒ CONSISTERE, NEMMENO IN PARTE, IN UNAPRESTAZIONE DI LAVORO (prima massimo 3 associati salvo parenti).

3. Le disposizioni di cui al 2° comma non si applicano, nelle imprese a scopomutualistico, agli associati individuati con elezione dall'organo assembleare dicui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi ex art. 76D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, nonché in relazione al rapporto fra produttori eartisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore,audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

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Associazione in partecipazioneART. 53 (Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro)

Comma 2. I contratti di associazione inpartecipazione in atto alla data di entrata invigore del presente decreto, nei qualil’apporto dell’associato persona fisicaconsiste, in tutto o in parte, in unaprestazione di lavoro, sono fatti salvi finoalla loro cessazione.

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LavoroAccessorioArticoli da 48 a 50

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Lavoro accessorio

ART. 48, co. 1 (Definizione e campo di applicazione)• Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono

ATTIVITÀ LAVORATIVE che non danno luogo, conriguardo alla totalità dei committenti, a compensisuperiori a 7.000 euro in un anno civile, rivalutatiogni anno in base all’indice ISTAT.

• Fermo il limite complessivo di 7.000 euro, neiconfronti dei committenti imprenditori oprofessionisti, le attività possono essere svolte afavore di ogni singolo committente per compensi nonsuperiori a 2.020 euro, rivalutati annualmente.

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Lavoro accessorio

ART. 48 (Definizione e campo di applicazione)

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese,in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nellimite totale di 3.000 euro per anno civile, dapercettori di prestazioni integrative del salario osostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dallacontribuzione figurativa relativa alle prestazioniintegrative del salario o di sostegno al reddito gliaccrediti contributivi derivanti dalle prestazioni dilavoro accessorio.

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Lavoro accessorio

ART. 48 (Definizione e campo di applicazione)3. Le disposizioni di cui al co. 1 si applicano in AGRICOLTURA:a) alle attività di natura occasionale rese nelle attività agricolestagionali effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25anni di età se iscritti a un ciclo di studi presso un istitutoscolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gliimpegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno seregolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti ex articolo 34,co. 6, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (produttori agricoli convolume d'affari non superiore a 7.000 euro), che non possono,tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedentenegli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

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Lavoro accessorioART. 48 (Definizione e campo di applicazione)

4. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committentepubblico è consentito nel rispetto dei vincoli sul contenimentodelle spese di personale e dal patto di stabilità interno.5. I compensi percepiti dal lavoratore accessorio sono computatiper la determinazione del reddito necessario per il rilascio o ilrinnovo del permesso di soggiorno.

6. È VIETATO IL RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVOROACCESSORIO NELL’AMBITO DEGLI APPALTI, SALVESPECIFICHE IPOTESI INDIVIDUATE CON D.M. LAVORO,sentite le parti sociali, entro 6 mesi.7. Resta fermo l’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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Lavoro accessorio

ART. 49, co. 1 (Disciplina del lavoro accessorio)• Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti

imprenditori o professionisti acquistano solo con modalitàtelematiche 1 o più carnet di buoni orari, numeratiprogressivamente e datati, per prestazioni accessorie il cuivalore nominale è fissato con D.M. lavoro, tenendo conto dellamedia delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorativee risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

• I committenti non imprenditori o professionisti possonoacquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

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Lavoro accessorio

ART. 49, co. 2 (Disciplina del lavoro accessorio)2. In attesa della emanazione del decreto di cui al co.1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo,il valore nominale del buono orario è fissato in 10euro e nel settore agricolo è pari all’importo dellaretribuzione oraria delle prestazioni di naturasubordinata individuata dal contratto collettivostipulato dalle associazioni sindacalicomparativamente più rappresentative sul pianonazionale.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 141

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Lavoro accessorio

ART. 49, co. 3 (Disciplina del lavoro accessorio)3. I committenti imprenditori o professionisti chericorrono a prestazioni occasionali di tipo accessoriosono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, acomunicare alla DTL competente, attraversomodalità telematiche, ivi compresi sms o postaelettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale dellavoratore, indicando, altresì, il luogo dellaprestazione con riferimento ad un arco temporalenon superiore ai 30 giorni successivi.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 142

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Lavoro accessorio

Comunicazione di chiamata: istruzioni del Ministero

In attesa dell’attivazione delle nuove procedure,la comunicazione telematica della prestazione dilavoro accessorio che, ex articolo 49, co. 3, delD.Lgs. n. 81/2015, deve essere inviata alle DTL,va effettuata agli Istituti previdenziali secondo leattuali procedure (Ministero del lavoro, Nota 25giugno 2015, n. 3337).

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 143

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Lavoro accessorio

ART. 49, co. 4 e 5 (Disciplina del lavoro accessorio)4. Il prestatore accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionariodi cui al co. 7, dopo l’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario dellaprestazione. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incidesullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.5. Fermo il co. 6, il concessionario paga le spettanze alla persona che presenta ibuoni, versando per suo conto i contributi alla gestione separata Inps ex art. 2,co. 26, legge n. 335/1995, in misura pari al 13% del valore nominale del buono,e contro gli infortuni all’INAIL al 7%, e trattiene l’importo autorizzato dal D.M., atitolo di rimborso spese. La percentuale dei contributi può essere rideterminatacon D.M. lavoro in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gliiscritti alla gestione separata INPS.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 144

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Lavoro accessorio

ART. 49, co. 6, 7 e 8 (Disciplina del lavoro accessorio)6. In considerazione delle particolari condizioni sociali di soggetti, correlate adisabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori socialiper i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati in progetti promossida PA, il Ministro del lavoro può stabilire specifiche condizioni, modalità eimporti dei buoni orari.7. Il Ministro del lavoro individua con decreto il concessionario del servizio eregolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e copertureassicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari delservizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro.

8. Fino al 31 dicembre 2015 è valida la previgente disciplina perl’uso dei buoni per lavoro accessorio già chiesti alla data dientrata in vigore del nuovo decreto.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 145

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Lavoro accessorio

ART. 50 (Coordinamento informativo ai fini previdenziali)

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca datiinformativa, l’andamento delle prestazioni di carattereprevidenziale e delle relative entrate contributive, conseguentiallo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalpresente decreto, anche al fine di formulare proposte peradeguamenti normativi delle disposizioni di contenutoeconomico di cui all’articolo 49, l’INPS e l’INAIL stipulanoapposita convenzione con il Ministero del lavoro.

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Lavoro accessorio

Lavoro accessorio – Inps, circ. 12 agosto 2015, n. 149Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio

• Il D.Lgs. n. 81 alza il limite massimo del compenso, stabilendo che “perprestazioni di lavoro accessorio si intendono attività che non danno luogo, conriferimento a tutti i committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo €9.333) in un anno civile (1.1 – 31.12), rivalutati ogni anno con la variazionedell'indice ISTAT.

• E’ immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti delsingolo committente imprenditore o professionista.

• Con circolare n. 77/2015 è stato comunicato il valore, in riferimento al 2015,“annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzial consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’annoprecedente”. Tale valore, per il 2015 è paria a 2.020 euro (lordo 2.693).

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Lavoro accessorio

Lavoro accessorio – Inps, circ. 12 agosto 2015, n. 149Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio

1. Viene confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2), la possibilità per ipercettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, dieffettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresigli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro (lordo € 4.000) di compensoper anno civile, annualmente rivalutati sulla base dell’indice ISTAT.

• Il limite complessivo dei € 3.000 di compenso, per l’anno in corso, è daintendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già resedal 1.1.2015 al 24.6.2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.Lgs.81).

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 148

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Lavoro accessorio

Lavoro accessorio – Inps, circ. 12 agosto 2015, n. 149Modalità di acquisto

Committenti imprenditori e liberi professionisti possonoacquistare i buoni solo attraverso:• la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);• Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite

servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;• Banche Popolari abilitate.

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Lavoro accessorio

Lavoro accessorio – Inps, circ. 12 agosto 2015, n. 149Modalità di acquisto

• Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti, possonocontinuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali di cui sopra,anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

• Non possono essere acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi Inps, aeccezione, e fino al 31/12/2015, di quelli riferiti alla corresponsione divoucher per l'acquisto di servizi di baby‐sitting introdotti, in viasperimentale, dall’articolo 4, co. 24, lettera b) della legge n. 92/2012 per iltriennio 2013 – 2015 (i buoni lavoro consegnati dall’INPS alle madririchiedenti sono unicamente cartacei).

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Lavoro accessorio

Lavoro accessorio – Inps, circ. 12 agosto 2015, n. 149Misura del voucher

• In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’art.49, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valorenominale del buono orario è fissato in 10 euro.

• Nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione orariadelle prestazioni di natura subordinata individuata dal contrattocollettivo stipulato dalle associazioni sindacalicomparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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Lavoro accessorio

Lavoro accessorio – Inps, circ. 12 agosto 2015, n. 149Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio

• L’art 49, comma 3, prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare alla DTLcompetente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalitàtelematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codicefiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, conriferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

• Il Ministero del Lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che,al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo dilegge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, lacomunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.

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LAVORO ACCESSORIO ‐ PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO(Istruzioni allegate alla circ. Inps 12 agosto 2015, n. 149)

Registrazione del committente Il committente si registra presso l’Inps (direttamente o tramite la associazione dicategoria abilitata) con una delle seguenti modalità:a) Sportelli Inps;b) Sito internet www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/LavoroAccessorio (se già in possesso del PIN);c) Contact Center Inps/Inail (numero gratuito da telefono fisso 803.164 oppure dacellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);d) Associazioni di categoria dei datori di lavoro.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 153

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LAVORO ACCESSORIO ‐ PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO(Istruzioni allegate alla circ. Inps 12 agosto 2015, n. 149)

Accreditamento prestatore Il prestatore si registra all’Inps attraverso una delle seguenti modalità:a) Sportelli Inps;b) Sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/LavoroAccessorio, o nella sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accessoalla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali)o nella sezione Informazioni/Lavoro accessorio‐area dedicata/Accesso ai servizi;c) Contact Center Inps/Inail (numero gratuito 803164 oppure da cellulare al n. 06164164,con tariffazione a carico del chiamante).Il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati:a) la carta (Inps Card cd. Postepay virtual) sulla quale è possibile accreditare gli importidelle prestazioni eseguite; l’accreditamento del compenso sulla carta richiede la suaattivazione presso qualunque ufficio postale con un ‘caricamento’ minimo di 5 euro; b) ilmateriale informativo.

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LAVORO ACCESSORIO ‐ PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO(Istruzioni allegate alla circ. Inps 12 agosto 2015, n. 149)

Accreditamento prestatore La registrazione dei prestatori, se fatta tramite sito, richiede una verifica dei dati da parte del Contactcenter, che contatta i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2‐3 giorni. Verificati, i datianagrafici del prestatore saranno trasmessi a Poste, che provvederà, entro 25 gg lavorativi, a inviare aldomicilio degli interessati la Inps Card (Postepay).In caso di cambio di indirizzo del prestatore, l’Istituto non risponde del mancato ricevimento dicomunicazioni, Inps Card, bonifici domiciliati e dei ritardi nella riscossione.Per comunicare un indirizzo diverso ci si deve recare presso la Sede Inps, per la sostituzione in archivioe l’automatico invio della comunicazione corretta a Poste italiane.La registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto di utilizzo della carta e la sua attivazionepresso un ufficio postale. Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà con bonificodomiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali, con riscossione entro il mese successivo alla datadi emissione (in caso di  impossibilità a riscuotere entro i termini di scadenza, è necessario rivolgersialla sede Inps per chiederne la “riemissione”).Il prestatore minorenne, che non può ricevere la Inps Card, riceverà da Poste una lettera di bonificodomiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimentodi prestazioni occasionali accessorie.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 155

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LAVORO ACCESSORIO ‐ PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO(Istruzioni allegate alla circ. Inps 12 agosto 2015, n. 149)

Versamento del corrispettivo dei voucher Il committente dovrà versare, prima della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verrannoutilizzati, con una delle seguenti modalità:a) mod. F24, indicando nella sezione Inps: codice sede e codice fiscale, causale LACC apposita; rispetto a questaforma di pagamento (possibile solo per voucher telematici) la contabilizzazione nei conti dell’Inps, in media, dopocirca 10 giorni lavorativi dal pagamento a seguito di inoltro da parte dell’Agenzia delle Entrate.In caso di committente persona giuridica, nel campo “matricola INPS” del mod. F24 vanno riportati il Cap dell’aziendao il codice della sede Inps, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dalcampo. In alternativa, si può inserire il codice fiscale del committente oppure il seguente codice:66666666666666491.b) versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deveessere un multiplo di 10.c) pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi alportale/Lavoro accessorio, in corrispondenza dei link: Entra nel servizio committente/datore di lavoro; Entra nelservizio consulente/associato/delegatodopo essersi autenticati con PIN, può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto correnteBancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISAElectron, MasterCard. Per la dichiarazione dei rapporti di lavoro è necessario che ci sia disponibilità sul conto “LavoroAccessorio”.

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LAVORO ACCESSORIO ‐ PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO(Istruzioni allegate alla circ. Inps 12 agosto 2015, n. 149)

Richiesta dei voucher e dichiarazione di inizio attività da parte del committente Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso), il committente effettua ‐attraverso il Sito internet www.inps.it oppure il Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso, o dacellulare al n. 06164164 con tariffazione a carico del chiamante o recandosi presso una sede INPS ‐ ladichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. Ladichiarazione dovrà contenere:a) l’anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale;b) la data di inizio e di fine presunta dell’a vità̀ lavorativa;c) il luogo di svolgimento della prestazione;Il committente è obbligato a comunicare preventivamente l’inizio della prestazione all’Inps, attraversoi canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini Inail.Nel caso in cui – dopo la dichiarazione ‐ si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio efine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicatedirettamente dal committente attraverso i canali su indicati. Attenzione: la mancata comunicazioneall’Inps/Inail prevede l’applicazione della “maxi sanzione”, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a),della legge n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro), come indicato nella circolare Inps n. 157 del 7 dicembre2010.

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LAVORO ACCESSORIO ‐ PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO(Istruzioni allegate alla circ. Inps 12 agosto 2015, n. 149)

Richiesta dei voucher e dichiarazione di inizio attività da parte del committente 

In caso di committente persona giuridica (o di committente persona fisica che intendaavvalersi di un delegato), per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere allasede Inps della provincia (tramite “modello SC53” scaricabile dal sito Inps), l’abbinamentotra CF/P.IVA dell’azienda e codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), cheopererà per conto dell’azienda o ente committente. Una volta effettuato tale abbinamento,il delegato dovrà:1) entrare nella procedura on‐line con il suo CF e il suo PIN ed accedere alla sezione ServiziOnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio oppure alla sezione Come fareper utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e allaprocedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure alla sezioneInformazioni/Lavoro accessorio‐area dedicata/Accesso ai servizi, in corrispondenza del link:Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN);2) inserire il CF/P.IVA dell'azienda/ente committente;3) operare come delegato dell'azienda/ente committente

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LAVORO ACCESSORIO ‐ PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO(Istruzioni allegate alla circ. Inps 12 agosto 2015, n. 149)

5. Rendicontazione dei voucher Al termine della prestazione, il committente deve comunicare all’Inps (confermando o variando i datidella richiesta già effettuata a), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi,l’effettivo utilizzo dei buoni lavoro.La procedura Inps, ricevuta la comunicazione a consuntivo, effettua queste operazioni:a) verifica la copertura economica delle prestazioni, confrontando i versamenti del committente primadella conclusione del rapporto accessorio con l’onere totale dovuto;b) in relazione all’esito della verifica di cui al punto precedente:‐ se positivo (presenza di versamenti a copertura), invia le disposizioni di pagamento del prestatore(con modalità conseguenti all’attivazione o meno della Inps Card);‐ se negativo (totale assenza di versamenti o copertura solo parziale dell’onere), rappresenterà alcommittente l’impossibilità a procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile nonconsentirà la copertura della rendicontazione.La procedura  è progettata in modo che la disponibilità sul conto può essere utilizzata in momentidiversi, quindi in fase di consuntivazione non è obbligatorio arrivare ad un saldo pari a zero, ma èconsentito che permanga una somma residua da ‘spendere’ per successive richieste di prestazioni dilavoro accessorio.

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LAVORO ACCESSORIO ‐ PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO

(Istruzioni allegate alla circ. Inps 12 agosto 2015, n. 149)

Nel sito www.inps.it, sezione Come fareper/Informazioni/Lavoro Accessorio,  è possibileconsultare il “Manuale per l’utilizzo dei vouchertelematici....”, che fornisce indicazioni operative perfacilitare l’utilizzo della procedura telematica diacquisto voucher.

Contratti Atipici ‐ Alberto Bosco 160

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Ho concluso, vi ringrazio per l’attenzione 

“Vorrei parlarvi di nuovo.Ci sono parecchie cose

che non vi ho detto e che potrebbero interessarvi”

(Truman Capote)

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