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IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. E LA MANUTENZIONE DEL CONTRATTO SOMMARIO: 1. La cautela atipica nel quadro delle necessarie garanzie per la tutela del contraente come motivo conduttore dell’analisi. - 2. Spigola- ture in tema di strumentalità, anticipatorietà ed irreversibilità del prov- vedimento d’urgenza. - 3. Segue. I1 pregiudizio imminente ed irrepara- bile. Sul concetto di imminenza e sulle inibitorie (( preventive ». - 4. Segue. L’irreparabilità. - 5. Segue. I1 legittimo uso della tutela d’urgenza per ovviare a pregiudizi irreparabili ma facilmente rimedia- bili con altri mezzi non giudiziali. - 6. Segue. I1 danno da ritardo e la tutela del diritto di credito in sé; le ragioni di una non più avvertita esi- genza di evoluzione. - 7. Sulla necessaria utilità del provvedimento d’urgenza come surrettizio limite alla tutela cautelare. ~ 8. Segue. Sull’ammissibilità della tutela cautelare atipica per l’esecuzione di ob- blighi contrattuali di fare infingibili, o di non fare fungibili. - 9. Segue. La richiesta di una tutela cautelare atipica dichiarativa, o addirittura (( dichiarativo-autorizzativa »; il (( pregiudizio da incertezza )> tutelabile in via cautelare. 1. - Una prima considerazione; è pacifico che la tutela cautelare sia esperibile dalle parti di un contratto, ed i problemi si manifestano quando in via cautelare atipica si richiedano dei provvedimenti (( particolari )>, co- me ad esempio misure irreversibili, condanne esclusivamente pecuniarie, o condanne ad obbligazioni di un fare infungibile, o tutele meramente dichiara- tive. Onde evitare il rischio di costruire in via processuale ex art. 700 C.P.C. tutele ultronee rispetto a quelle richieste dal diritto sostanziale, è bene precisa- re che per certo eventuali limiti alla manutenzione del contratto in via d’urgenza vanno tratti rigorosamente dal diritto sostanziale (il cui contraltare processuale è il rispetto del principio di strumentalità). Si pensi, ad esempio, ad una eventuale richiesta cautelare di completare il lavoro avanzata dall’ap- paltatore quando l’appaltante abbia esercitato il diritto di recesso; la tutela d’urgenza richiesta dall’appaltatore non è ammissibile perché appunto sop- primerebbe una facoltà dell’altra parte (il recesso) che l’ordinamento ricono- sce. Ma al tempo stesso, e per restare a fattispecie simili, in contratti in cui il

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IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. E LA MANUTENZIONE DEL CONTRATTO

SOMMARIO: 1. La cautela atipica nel quadro delle necessarie garanzie per la tutela del contraente come motivo conduttore dell’analisi. - 2 . Spigola- ture in tema di strumentalità, anticipatorietà ed irreversibilità del prov- vedimento d’urgenza. - 3. Segue. I1 pregiudizio imminente ed irrepara- bile. Sul concetto di imminenza e sulle inibitorie (( preventive ». - 4. Segue. L’irreparabilità. - 5. Segue. I1 legittimo uso della tutela d’urgenza per ovviare a pregiudizi irreparabili ma facilmente rimedia- bili con altri mezzi non giudiziali. - 6. Segue. I1 danno da ritardo e la tutela del diritto di credito in sé; le ragioni di una non più avvertita esi- genza di evoluzione. - 7. Sulla necessaria utilità del provvedimento d’urgenza come surrettizio limite alla tutela cautelare. ~ 8. Segue. Sull’ammissibilità della tutela cautelare atipica per l’esecuzione di ob- blighi contrattuali di fare infingibili, o di non fare fungibili. - 9. Segue. La richiesta di una tutela cautelare atipica dichiarativa, o addirittura (( dichiarativo-autorizzativa »; il (( pregiudizio da incertezza )> tutelabile in via cautelare.

1. - Una prima considerazione; è pacifico che la tutela cautelare sia esperibile dalle parti di un contratto, ed i problemi si manifestano quando in via cautelare atipica si richiedano dei provvedimenti (( particolari )>, co- me ad esempio misure irreversibili, condanne esclusivamente pecuniarie, o condanne ad obbligazioni di un fare infungibile, o tutele meramente dichiara- tive.

Onde evitare il rischio di costruire in via processuale ex art. 700 C.P.C.

tutele ultronee rispetto a quelle richieste dal diritto sostanziale, è bene precisa- re che per certo eventuali limiti alla manutenzione del contratto in via d’urgenza vanno tratti rigorosamente dal diritto sostanziale (il cui contraltare processuale è il rispetto del principio di strumentalità). Si pensi, ad esempio, ad una eventuale richiesta cautelare di completare il lavoro avanzata dall’ap- paltatore quando l’appaltante abbia esercitato il diritto di recesso; la tutela d’urgenza richiesta dall’appaltatore non è ammissibile perché appunto sop- primerebbe una facoltà dell’altra parte (il recesso) che l’ordinamento ricono- sce.

Ma al tempo stesso, e per restare a fattispecie simili, in contratti in cui il

slombardo
RDP 2006

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recesso di una parte non è legalmente o contrattualmente previsto (l), come ad esempio in un contratto di locazione laddove il conduttore chieda in via d’urgenza la consegna dell’immobile, non esistono ragioni sostanziali a sconsi- gliare una tutela piena ed effettiva, dunque anche in via d’urgenza, delle ragioni del contraente adempiente.

In altri termini, si tratta di riconoscere come assunto fondante e pacifico che non esistono ragioni di diritto sostanziale che consentano ad una parte con- trattuale, salvo che appunto questo non sia legalmente o pattiziamente previ- sto (2), un diritto (( ulteriore )) quale in pratica sarebbe quello in buona sostanza N convertire )) un’obbligazione nascente da contratto in un diritto al risarci- mento del danno riconosciuto graziosamente alla controparte, e dunque è la parte lesa (che ha semmai il diritto di optare tra manutenzione del contratto o lo scioglimento dello stesso e il conseguente diritto di risarcimento) che deve poter pretendere una effettiva tutela alla reintegrazione in forma specifica et similia. laddove naturalmente ciò sia possibile.

Sono convinto che questa lettura, sia quella che meglio si conforma a prin- cipi di effettività, in sintonia con ogni indicazione, costituzionale, comunitaria e pattizia ispirate alla migliore tutela del diritto di difesa.

Alla base, ovviamente, anche ragioni di N giustizia )> sostanziale. Re- stringere immotivatamente il campo della tutela cautelare, altro non significa che permettere (e per uno spesso rilevante lasso di tempo) ad una parte di in- giustamente prevalere solo per la posizione di potere in concreto sull’attività o sulla cosa di fatto (e non di diritto) casualmente vantata; non prevedere effica- ci forme di tutela immediata, oltre a guasti in tema di pace sociale, incertezza sui rapporti giuridici anche nei confronti con i terzi, facilitazione all’utiliz- zo distorto del processo (la parte che ha torto cercherà di prendere tem- po), determinerebbe una lesione del diritto di difesa di chi ha ragione, ed un’ingiustificata prevalenza per un lasso di tempo di una parte sull’altra a prescindere dal diritto, di difficile giustificazione ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost.

Del resto, sulla necessità di una lettura espansiva della misura di cui all’art. 700 C.P.C. è schierata ormai da tempo la Corte Costituzionale, ferma nel valutare la valenza costituzionale ed irrinunciabile della tutela cautela-

( I ) O anche nelle fattispecie in cui sia la giurisprudenza ad aver elaborato il divieto del recesso ad nutum. Così, ad esempio in materia bancaria, la giurisprudenza nega che, anche se pattiziainente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare legittimo, ove in concreto assuma con- notati del tutto previsti e arbitrari. Per un esame delle pronunce giudiziali, si rimanda a Spada, A prvposito del recesso ad nutum dal1 ‘apertura di credito. Brevi noie, in Banca, borsa e iit. cred. 2002, 2, 109.

(2) V. alla nota precedente.

re ( 3 ) ; e, a prescindere anche da queste indicazioni, a ritenere altrimenti (individuando stretti limiti alla tutela sostanziale in norme o principi pro- cessuali), ci troveremmo proprio per i provvedimenti d’urgenza in una si- tuazione del tutto atipica, se consideriamo i comuni rapporti in questo or- dinamento tra diritto sostanziale e diritto processuale (ammesso che que- sta partizione abbia un senso non soltanto classificatorio) che rivelano nel di- ritto processuale la ricerca pressante della più efficace tutela del diritto so- stanziale (4).

Riflettere oggi sulla manutenzione del contratto con prowedimento d’urgenza, conduce allora necessariamente a puntare sulla indispensabilità dell’accelerazione e dell’anticipazione della tutela giudiziana. Né ciò può giu- stificare un accusa di eccessiva intromissione giudiziaria nella vita sociale e contrattuale, atteso che, a ben vedere, al giudice non si chiede altro che l’attivazione per il rispetto di leggi o direttamente di pattuizioni contrattuali che comunque sarebbero tutelate con il giudizio di merito; ci si muove, dunque, all’interno di un percorso già segnato di previsione di tutela, che va solo attua- lizzato nel senso trasformando una tutela talora solo formale (affidata ad un giudizio a tempi troppo lunghi per i diritti che si fanno valere) in tutela effettiva e sostanziale.

Inoltre, può bene evidenziarsi una più generale necessitata e costante evo- luzione dell’ordinamento teso sempre più alla tutela preventiva dei beni po- tenzialmente esposti ad una lesione, e che pertanto deve essere di ispirazione anche nella risoluzione delle questioni direttamente oggetto della nostra rifles- sione.

Si tratta, in buona sostanza, di offrire la più ampia tutela possibile anche a quei diritti che sono tutelabili con maggiore difficoltà in via giunsdizionale; ciò anche in doverosa e necessitata adesione al principio di eguaglianza tra situa-

(3) V. ad es. Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190, in Foro il. 1985, I, 1881, con nota di Proto Pisani, Rilevanza costituzionale del principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno del1 ’attore che ha ragione.

V. tuttavia lo stesso autore in Appunti sulla giustizia civile, Bari 1983, 311, laddove ritiene la costituzionalità della predisposizione di una misura cautelare atipica diretta a neutralizzare solo i pregiudizi irreparabili, e non qualsiasi specie di pregiudizio.

(4) Da questo punto di vista, la stessa processualizzazione della misura cautelare atipica attraverso l’applicazione degli artt. 669 bis-quaterdecies c.P.c., con piene garanzie di contraddittorio ed anche di reclamo alla luce delle successive pronunce della corte co- stituzionale, sembra ulteriore spinta alla piena espansione dell’effettiva tutela dei diritti già in sede cautelare; meno, forse, all’espansione dei diritti direttamente tramite i l giudi- zio cautelare, alla luce della modifica della competenza cautelare che ex art. 669 ter C.P.C. vede oggi tendenzialmente competente anche per la cautela ante causam lo stesso giudice del merito, ciò che sembra destinato appunto a deprimere orientamenti pretori tesi a con- cedere misure cautelari ulteriori rispetto alla tutela che si può effettivamente ottenere nel merito.

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zioni giustiziabili, pur nel rispetto delle diverse esigenze, che semmai esalta vieppiù la necessità di un producente utilizzo della tutela cautelare, tipica ed in particolare atipica.

Se così è, bisogna pertanto fuggire da ogni lettura formalista che inserisca delle limitazioni all’utilizzo dei provvedimenti cautelari non strettamente neces- sitate dalla lettera e dallo spirito delle disposizioni processuali. Ciò conduce ad evitare un ricorrente equivoco, cioè che esistano ragioni dogmatiche o di siste- ma che possono giustificare una lettura in qualche modo restrittiva della misura cautelare atipica; così non è, e le limitazioni possibili attengono allora princi- palmente all’esame dei presupposti propri delle misure cautelari atipiche, ed in particolare nel rapporto di strumentalità tra l’azione cautelare e la pronuncia di merito (e pertanto nell’esigenza di evitare che con la cautela si possa ottenere più che con la pronuncia di merito), nella sussidiarietà della misura, nell’esistenza dei requisiti del Jumus e di quella forma caratterizzata del peri- culum che è data dal pregiudizio grave ed irreparabile.

Va da sé, infine, che la stessa analisi dei presupposti ora richiamati dovrà essere (( laicamente )) svolta senza restare fermi a letture esasperatamente di stretta esegesi.

Nel prosieguo di questo contributo rifletterò pertanto su alcuni tra gli aspetti attualmente di controversa applicabilità delle misure cautelari atipiche che comprendono anche la (per certi versi) ulteriore problematica dei rimedi che la tutela cautelare atipica consente, siccome talora utilizzata per negare l’ammissibilità di taluni provvedimenti d’urgenza.

2. - La strumentalità della misura al giudizio di merito, di cognizione o di esecuzione, è una caratteristica comune alle misure cautelari.

Così si spiega, ad esempio, il provvedimento di rigetto della richiesta di reintegro dell’agente ex art. 700 c.P.c., motivata sul presupposto della non rein- tegrabilità del soggetto neanche con il provvedimento di merito (5) (6).

(5) Trib. Roma, 22 ottobre 2001, in Il nuovo diritto 2002, 11, 344; favorevole invece Trib. Brindisi, i8 luglio 1999, in Foro it. 1999, I, 3642, in una fattispecie però in cui l’agenzia in fase pre processuale aveva giustificata la revoca esclusivamente per giusta causa, nel caso in questione ritenuta inesistente, sicché il giudice concede la tutela, af- fermando che l’agenzia ben avrebbe potuto invece esercitare il recesso ad nutum, ma che questa diversa forma di recesso avrebbe necessitato del rispetto di un procedimento for- male che nel caso in specie non era stato appunto esercitato.

(6) Si richiamano, ancora, gli esempi in tema di appalto forniti già nel paragrafo precedente. Si v., oppure, Trib. Roma, 18 febbraio 2003, in Giur. romana 2003, 357, che rigetta la richiesta di un provvedimento d’urgenza avanzata da un conduttore che chiede- va la condanna del locatore ad effettuare i lavori necessari a rendere l’immobile conforme all’uso pattuito alla luce del disposto dell’art. 1578 c.c., che prevede per tali ipotesi esclu- sivamente i rimedi della risoluzione contrattuale o della riduzione del canone.

Sotto questo profilo, dunque, rimane ad esempio la possibilità di invocare una tutela inibitoria in via cautelare quando questa sia oggetto della richiesta nel merito (7).

E, più in generale, va a mio avviso precisata la tesi di chi ritiene che il contenuto del provvedimento d’urgenza può anche non avere carattere antici- patorio (8), ma in ogni caso non può che anticipare il contenuto della senten- za, destinata a regolare il rapporto di cui è causa, sicché la misura caute- lare può essere solo quantitativamente diversa, ma non qualitativamen- te, dall’oggetto del merito (e che il giudice non ha il potere di dettare prov- visoriamente l’assetto del rapporto perché è vincolato al chiesto-pronuncia- to) (9).

(7) Proto Pisani, Note sulla tutela civile dei diritti, in Foro it . 2002, V, 165, ritiene l’inibitoria un provvedimento generale e ammissibile anche come condanna in futuro, cioè obbligo duraturo di non fare. Quest’autore, del resto, già in Appunti sulla giustizia civile, cit., 389 ss., utilizza proprio il provvedimento d’urgenza ed il requisito dell’im- minenza per concorrere a dimostrare il carattere generale ed atipico dell’inibitoria nel nostro ordinamento, limitato solo dal requisito dell’imminenza, che poi altro non sarebbe che la specificazione della clausola generale dell’interesse ad agire ex art. 700 C.P.C. con riguardo alla tutela preventiva; contra invece, Rapisarda, Tutela preventiva, inibitoria cautelare ex art. 700 C.P.C. e inibitoriafinale, in Riv. dir. proc. 1986, 138 ss., che ritiene diversi i presupposti per I’inibitoria cautelare e per I’inibitoria finale, e non esclude nean- che che in determinate ipotesi non sia possibile provvedere con inibitoria cautelare stru- mentalmente ad una richiesta di inibitoria in via ordinaria. Diffusa, in ogni caso, l’idea di estendere analogicamente le norme tipiche previste in tema di inibitoria (Di Majo, La tutela civile dei diritti, Milano 1993, 149), specie quando sia accertata l’inadeguatezza della tutela risarcitoria o restitutona per il pieno ristabilirsi della situazione lesa (Rapisar- da-Taruffo, Inibitoria. azione, in Enc. giur. 1991, XVII, 13). Da ultimo, rinviene l’inibitoria uno strumento generale di tutela preventiva degli interessi giuridicamente me- ritevoli di protezione, Bellelli, L ’inibitoria come strumento generale di tutela contro l’illecito, in Riv. dir. civ. 2004, 607 ss.

Per un’ampia lettura della categoria, Montesano, Problemi attuali su limiti e conte- nuti (anche non patrimoniali) delle inibitorie, normali e urgenti, in Riv. trim. dir. proc. 1995,775.

Secondo I’impostazione prevalente, anche la semplice violazione del diritto solle- cita la reazione dell’ordinamento con l’adozione di misure inibitorie, senza che sia neces- sario la produzione di un danno risarcibile nel patrimonio del soggetto leso (in arg. Ar- mone, Prowedimenti d’urgenza e tutela degli obblighi implicanti un facere infitngibile. La tutela inibitoria. In particolare: artt. 7 e 10 c.c.; art. 1469 sexies c.c.; art. 3, I O e 6” comma 1. 30 luglio 1998, n. 281, in www.cosmag.it).

(8) L’opinione è tendenzialmente condivisa dalla maggioranza dei contributi dottri- nali e giurisprudenziali, fermo restando naturalmente che la previsione delle misure cau- telari tipiche conservative renderà comunque episodica la tutela atipica espressa in forme puramente conservative.

(9) Tommaseo, Iprowedimenti d’urgenza, Padova 1983,2 13 ss.

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L’assunto è accettabile se si vuole semplicemente sottolineare che il giudi- ce della cautela non ha certo il potere di rendere arbitrari provvedimenti d’urgenza (un regolamento provvisorio degli interessi coinvolti inteso come composizione transitoria ed equitativa del conflitto che oppone le parti ( 1 O)) che non siano funzionali alla decisione finale nel merito.

Ma va tuttavia precisato che il contenuto del provvedimento cautela- re può anche essere altro, nel senso che il forte nesso di strumentalità con la decisione di merito si deve estrinsecare esclusivamente nella scelta di mi- sure cautelari atipiche che siano funzionali a evitare il pregiudizio durante i l processo, a tutela del diritto che è presumibile si otterrà con la senten- za(l1).

Con la misura d’urgenza allora non si può dare di più, ma si può dare

( I O ) Contra appunto Tommaseo, OP. ult. cit., 303 ss.; tuttavia, il rifiuto di ottene- re con il provvedimento d’urgenza più di quanto sarà riconosciuto con sentenza, e di creare nuove forme di tutela dei diritti, magari ispirate dall’equità, per la via caute- lare, sono patrimonio anche di chi ritiene invece che il giudice della cautela possa disporre misure che si concretano in modalità e contenuti diversi rispetto a quelli del- la futura tutela ordinaria. Così infatti Arieta, I provvedimenti d’urgenza, Padova 1985, 71.

( I I ) Balbi, voce Provvedimenti d’urgenza, in Nov. Dig. disc. priv., XV1, Torino 1997 (( ._. i l provvedimento del tutto libero nel contenuto, ha il suo limite nella pretesa di merito e può avere carattere anticipatorio dello stesso, riguardando in tutto o in parte l’oggetto del processo, oppure riferirsi solo ad alcuni degli effetti della sentenza, i quali possono essere principali, che si producono in virtù del dictum giudiziale e secondari, che sono conseguenza della statuizione del giudice, non potendo consentirsi con chi esclude che la tutela d’urgenza non possa riguardare effetti secondari alla tutela di me- rito. E proprio questa è la funzione peculiare attraverso la quale la tutela d’urgenza realizza lo scopo di garantire effettività alla tutela dichiarativa, e cioè quella di assicu- rare al ricorrente l’esercizio di poteri e facoltà che rientrano nella pretesa, ma che non sono, né potrebbero essere, oggetto specifico del dictum giudiziale di merito. Se è vero, come è vero, che la provvedimentazione d’urgenza ha il suo limite nella pretesa di me- rito, nell’ambito di questo limite il giudice dell’urgenza è libero nella determinazione dei valori da tutelare in via provvisoria e si estrinseca in provvedimenti dal contenuto più vario, e il cui possibile numero coincide con quello teoricamente infinito delle fa- coltà e dei poteri contenuti nel diritto sul quale si fonda la pretesa ». Prosegue l’Autore, a La regola, tralatiziamente ripetuta, secondo cui il provvedimento d’urgenza non possa attribuire al ricorrente nulla di più di quanto potrebbe ottenere in via definiti- va non è vera in assoluto, né trova conforto nella strumentalità della tutela d’urgenza; i l giudice d’urgenza ha solo il limite della effettività della tutela del merito, e tale limite è rispettato, ove in via d’urgenza venga concesso l’esercizio di una facoltà rientrante nell’ambito della prospettazione del futuro assetto del rapporto giuridico soggettivo controverso, anche se non oggetto del petitum, mediato o immediato, del merito )).

qualcosa di diverso (12), se funzionale a garantire gli effetti della sentenza di merito, quando questa sarà resa.

Rimane ferma, infine l’impossibilità per il giudice cautelare di emettere un provvedimento che presenti misure di coazione indiretta per indurre le parti a rispettare la misura, perché non previsto dal nostro ordinamento ( 1 3).

Va considerata con favore dunque, se resa naturalmente nel rispetto del contraddittorio con le parti e del (( tipo H del provvedimento cautelare richiesto, anche una piu accentuata libertà del giudice (rispetto alle richieste della parte) nel determinare le misure necessarie e le modalità d’attuazione (1 4) per evitare il verificarsi del pregiudizio lamentato (ad esempio prevedendo già con la pro- nuncia cautelare il diritto del richiedente di agire in autotutela eseguendo in ca- so di inerzia in un determinato lasso di tempo della controparte all’ordine del giudice), onde ad esempio realizzare la minor compressione possibile di altri diritti interessati dal provvedimento (1 5) .

Quello che invece non si deve accettare è l’utilizzo ingiustificatamente estensivo del concetto di strumentalità e di anticipatorietà come argomento per imporre improprie limitazioni della tutela cautelare atipica.

Così, quando si ritiene tout court non ammissibile la tutela cautelare, tipica e non (così in pratica negando una soddisfacente manutenzione del contratto)

(12) Arieta, OP. ult. cit., 66, contesta l’identità concettuale dell’« anticipazione degli effetti H e dell’« assicurazione provvisoria degli effetti B del diritto sostanziale, e ritiene che per il provvedimento d’urgenza l’art. 700 C.P.C. richieda l’assicurazione provvisoria, il che significa p a libertà maggiore poiché la misura potrà prevedere misure che siano anche qualitativamente diverse da una anticipazione di effetti se rispondenti o meglio rispondenti a salvaguardare il diritto per il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria (e con un maggior potere riconosciuto al giudice cautelare nel rendere misure che garan- tiscano pienamente il diritto sostanziale con il minor sacrificio possibile del soggetto pas- sivo della cautela).

(13) V. alla nota 64. Per una ipotesi particolare, in cui in pratica a fianco ad una condanna ad un obbligo di fare infungibile si pronuncia anche una misura inibitoria, giu- stificata però perché essa discende dal rispetto di una pattuizione contrattuale (ordine di non rompere un contratto di esclusiva, v. Trib. Milano 2 ottobre 1997, alla nota 67.

(14) L’argomento, che conosce antitetiche posizioni tanto in dottrina che in giuri- sprudenza esorbita dai limiti imposti alla presente trattazione. V. Balbi, OP. cit., 115-122, Tommaseo, OP. ult. cit., 94 ss.; 280 ss.; Arieta, op. ult. cit., 74, 137-142.

Quanto alle modalità di esecuzione, con modalità diverse dall’esecuzione forzata e.r art. 669 duodecies c.P.c., Vullo, L ‘attuazione dei prowedimenti cautelari, Torino 2001, 180 ss.

(15) Si v. Trib. Lecce 25 agosto 2003, in Giur. merito 2004, 65, laddove il giudice, in un ricorso per la cancellazione dalla Centrale Rischi di una segnalazione di sofferenza, non ordina la cancellazione richiesta dalla parte istante, ma solo che la banca segnali alla centrale rischi che il credito è in contestazione e che allo stato attuale appare inesistente considerate le risultanze della consulenza tecnico-contabile.

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tutte le volte in cui il presupposto dell’azione di merito nasca da una pronuncia di mero accertamento, ad es. la restituzione di una prestazione a seguito della nullità del contratto che la sorreggeva, o da un’azione costitutiva, sia cioè con- seguente ad un azione di merito che tende ad una pronuncia di annullamento, o risoluzione ecc. (16).

Così, oppure, quando si nega quella tutela cautelare atipica che avrebbe natura integralmente anticipatoria (1 7), limitazione anch’essa assolutamente

(16) L’argomento esula dal tema oggi trattato. Si sono pronunciati per l’ammissibilità di una tutela urgente che anticipi una pro-

nuncia di mero accertamento, Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, Na- poli 1957, 260; Montesano, iprowedimenti d’urgenza, cit., 393; Tommaseo, Iprowedi- menti d’urgenza, Padova 1983, 254; Proto Pisani, Appunti sulla tutela di mero accerta- mento, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1979, 638 e Appunti sulla giustizia civile, cit., 393 e Note sulla tutela dei diritti, cit.; Arieta, Iprowedimenti d’urgenza ex art. 700 c.P.c., Pa- dova 1985, 104; Frisina, Tutela cautelare atipica e provvisoria assicurazione degli effetti della sentenza di merito, in Riv. dir. proc. 1988, 885; Merlin, in Tarzia, Iprowedimenti cauielari, Padova 1990,962; Cerino Canova , I prowedimenti d’urgenza nelle controver- sie di lavoro, in Mass. giur. lav. 198 I , 134; Balbi, op. cit., 98-99; contra, invece, Redenti, Diritto processuale civile, Milano, 111, 95.

Contrari alla concessione del provvedimento cautelare atipico in cause aventi ad oggetto una tutela costitutiva si rivelano, Satta, Limiti aliapplicazione del provvedi- mento d’urgenza, in Foro it. 1953, I, 132; Id., Commentario al codice di procedura civile, IV, Milano 1966, 270 ss.; favorevoli invece alla concessione del provvedimento d’urgenza, a fronte di poteri d’azione costitutiva, Proto Pisani, voce Provvedimenti d’urgenza, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma 1991, spec. 15 e 16; Tommaseo, op. ult. cit., 260 ss.; Id., voce Provvedimenti d’urgenza, in Enc. dir., XXXVII, Milano 1988, spec. 872 e 873; Balbi, voce Provvedimenti d’urgenza, in Dig. priv., XVI, Tori- no 1997, spec. 98 e 99; per una tesi che ammette senza limiti la concessione di una tu- tela cautelare, Dini-Mammone, I provvedimenti d’urgenza, Milano 1997, 386 e ss.; Arieta, op. ult. cit., 115 e ss.; Luiso, Istituzioni di diritto processuale civile, Torino 2003,289 (v. più avanti alla nota 20).

Quanto alle azioni costitutive non necessarie, come ad esempio la azione per la ese- cuzione del preliminare ex art. 2932 C.C. v. a favore Trib. Ancona, 28 settembre 2003, che autorizza la ricorrente, nel possesso materiale e giuridico del bene, ed il conservatore dei pubblici registri ad effettuare la trascrizione della pronuncia cautelare; contra Trib. Rove- reto 7 agosto 2002, in Giur. it. 2003, 1395, con nota di Baccaglini.

L’Autrice, nell’ipotesi di controversia nel merito destinata al trasferimento del bene ex 2932 c.c., ritiene che non si possa trascrivere il provvedimento d’urgenza e vendere il bene come proprietario, ma che si possano anticipare però in via d’urgenza altri effetti della sentenza, come il diritto di godimento sul bene. Così già Balbi, op. cit., 98.

(17) Trib. Roma 23 novembre 2000, in Giur. merito 2001, 923 ss.; La China, Quale futuro per i prowedimenti d’urgenza?, in i processi speciali. Studi offerti a Virgilio An- drioli dai suoi allievi, Napoli 1979, 163.

ingiustificata quando si pensi, anzi, alla contraria tendenza del nuovo processo societario a rendere potenzialmente definitivi i provvedimenti d’urgenza a con- tenuto integralmente anticipatorio.

Né a conclusioni diverse è possibile giungere quando il provvedimento d’urgenza necessario alla tutela del diritto conduca ad un risultato potenzial- mente irreversibile.

Si tratta a l più di cercare di rendere un prowedimento d’urgenza se possi- bile meno invasivo, ma laddove il diritto non possa essere preservato che con un prowedimento irreversibile, si tratta semplicemente di scegliere quale diritto privilegiare, e da questo punto di vista appare ovvio che il diritto da privilegiare sia quello assistito dal fumus.

Potrebbero fare eccezione semmai, i casi in cui sia il legislatore a stabilire espressamente che per l’efficacia di un provvedimento giudiziale è necessario il passaggio in giudicato, come ad esempio per la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali ai sensi dell’art. 2668 C.C. (18) o la richiesta di can- cellazione di un’ipoteca ex art. 2884 C.C. ( I 9); in queste ipotesi, pur se gli effetti della decisione con giudicato una volta resi in realtà comunque pur sempre re- troagiscono (20), potrebbe effettivamente sostenersi che il legislatore abbia pre-

(1 8) Dottrina e giurisprudenza tendono in maggioranza a ritenere inammissibile la cancellazione della trascrizione con prowedimento d’urgenza (ad es. Trib. Modena 11 giugno 1999, in Giur. it. 2000, 1645, pur se non mancano provvedimenti radicalmente di contrario tenore, sia in assoluto (ad es. Trib. Milano 30 settembre 2002, in Giur. milanese 2002, 435) che limitatamente alle ipotesi in cui la trascrizione sia stata richiesta illegitti- mamente in relazione a domande astrattamente non trascrivibili (incidentalmente, tesi che sembra condivisibile); così, ad es. Trib. Verona 10 ottobre 2002, in Giur. merito 2003, 1441.

(19) Quanto poi alla iscrizione ipotecaria, il problema verte inoltre anche sull’ammissibilità di ottenere con provvedimento d’urgenza il diverso provvedimen- to della riduzione dell’ipoteca; in argomento, per un riesame delle opinioni di dottri- na e giurisprudenza sul punto, v. ad es. Altieri, Brevi note in tema di riduzione d’urgenza dell’ipoteca eccessiva, in Giur. it. 2001, 207 1; Lazzara, Sul1 ‘esperibilità del prowedimento d’urgenza in merito alla riduzione del1 ’ipoteca, in Nuovo dir. 2002, 253.

Trib. Milano i dicembre 2003, in Giur. it. 2004, 308, precisa che tuttavia si può or- dinare la cancellazione con un provvedimento ex art. 700 C.P.C. nei confronti non dell’ufficio ma della parte personalmente se la trascrizione è avvenuta al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge.

(20) Luiso, OP. ult. cit., p. 289, sostiene che la tutela cautelare anticipatoria sarebbe possibile solo quando la sentenza di natura costitutiva ha carattere retroattivo, e cioè pro- duce il mutamento della realtà preesistente con efficacia ex tunc; ciò sarebbe possibile in presenza di sentenze rese in materia di diritti disponibili, poiché tali provvedimenti hanno sempre effetti retroattivi, quantomeno al momento della domanda. Viceversa, in materia di diritti indisponibili le sentenze costitutive possono essere irretroattive; in tale ipotesi, a parere dell’autore, una tutela anticipatoria non sarebbe giuridicamente configurabile. A

62 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC. 63

determinato una volta per tutte quale parte privilegiare fino al termine finale del giudizio di merito in una fattispecie così disciplinata.

3. - Il pregiudizio imminente ed irreparabile è una forma (( caratterizzata )) di periculum, che si invera quando il pregiudizio deve ancora verificarsi, o con- tinua a espletare i suoi effetti, o provoca pregiudizi ulteriori o amplia quelli che già ci sono stati.

I1 pregiudizio non si concreta quando risponde soltanto ad un mero timore del richiedente, e si richiede in genere un’attività o una preparazione di attività in via tendenziale univocamente riferibile al comportamento che si vuole vie- tato, come ad esempio un’offerta di servizi da chi sia invece contrattualmente soggetto ad un obbligo di non concorrenza ecc.

In tali ipotesi, si potrà anche prescindere da attività materiali, quando l’intenzione (ad .esempio,. di risolvere un contratto, di rimuovere un cartellone pubblicitario, di iniziare un’attività contraria alle pattuizioni contrattuali) sia comunicata per iscritio aII’gitro contraente o a terzi (21).

Inoltre, in alcuni casi ‘il provvedimento inibitorio che ordina il non fare, l’inibizione (22), può essere accompagnato anche da provvedimenti positivi, ad es. il sequestro dei materiali che si erano acquistati in previsione di esercitare un’attività di concorrenza sleale.

Laddove il pggiudizio si sia già verificato, una pronuncia di inibitoria si giustificaBpunto q u a a o Iktto non abbia già esaurito i suoi effetti, ed in que- sto caso soltanto se sia presunìibile il successivo reiterarsi (23), non anche quando sia improbabile una reiterazione.

Ciò conduce, dunque, a negare ulteriori ragioni di circoscrizione della tu- tela cautelare, come quando si nega automaticamente l’imminenza del pregiudi- zio perché gli effetti dell’evento lesivo si producono ormai da tempo, pur in mancanza di una disposizione che pretende un’attivazione tempestiva, come è . .

*v ..:

titolo esemplificativo, dopo una sentenza di divorzio di primo grado, non sarebbe possi- bile ottenere un prowedimento cautelare che imponga ad un ufficiale di Stato Civile di celebrare il matrimonio prima che la sentenza stessa sia passata in giudicato. La sentenza di divorzio non ha efficacia retroattiva ed un eventuale matrimonio contratto da uno dei divorziandi in forza di un provvedimento anticipatorio costituirebbe un caso di bigamia, non sanabile dal passaggio in giudicato della sentenza.

(21) Un problema ulteriore si pone quando chi chiede la misura non sia il soggetto che si assume leso da un comportamento, ma chi chiede una sorta di imprimutur al giudi- ce che dovrebbe valutare la liceità del comportamento che ci si propone di porre in esse- re, ma di questo si dirà dopo al par. 7.

(22) Quanto all’ambito della tutela inibitoria nel nostro ordinamento, v. già retro alla nota 7.

(23) Trib. Roma 12 marzo 2003, in Giur. i / . 2003, 1407; v. anche Trib. Roma 9 di- cembre 2002, in Foro i/. 2003, I, 919.

espressamente richiesto invece per la tutela possessoria (24). Ciò non esclude dunque in radice che anche in tali ipotesi il pregiudizio sia tutelabile quando esso continua comunque a produrre effetti che la misura cautelare potrebbe an- che soltanto alleviare; lecito, invece, ricavare indizi ad esempio sulla non gra- vità del danno dalla tolleranza per lungo tempo dell’attore.

4. - La restituzione di un azienda al termine di un contratto d’affitto, o la consegna di un immobile al promissario acquirente che abbia adempiuto alla sua prestazione, o l’ordine di pagare il prezzo a fronte di una prestazione adempiuta, oppure l’ordine di riconsegnare il cantiere ed il manufatto al committente che ha receduto dal contratto di appalto ex art. 1671 C.C. (il giu- dizio di merito sarebbe finalizzato ad una sentenza dichiarativa della legitti- mità del recesso) si possono concedere con un provvedimento cautelare ex art. 700 c.P.c.?

Alle domande ora proposte tradizionalmente si sarebbe risposto negati- vamente, alla luce della necessità della irreparabilità del danno ritenendo con Satta non tutelabili in via d’urgenza le obbligazioni e i diritti potestativi, pro- prio sulla base del rilievo che (( queste situazioni non sono suscettibili di subi- re pregiudizio irreparabile, se non in linea di fatto D (25); altri invece aveva diversamente circoscritto l’ambito di tutela garantito dall’art. 700 c.P.c., giun- gendo a ritenere che gli unici diritti tutelabili ex art. 700 fossero i diritti as- soluti e i diritti che avessero come oggetto un bene infungibile, dato che <( quando il bene è fungibile, non può mai escludersi la possibilità di procurar- si un altro ed equivalente mezzo di soddisfazione dell’interesse minaccia- to )> (26).

Tale interpretazione è tuttavia ormai definitivamente superata, sintetizzan- do, sotto un duplice profilo:

1) Già per Andrioli l’irreparabilità del pregiudizio ricorrerebbe quando il danno non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica né risarcibile (( perché difetta l’estremo subiettivo del torto risarcibile D, ed anche (( le quante volte non solo la reintegrazioneper equivalente ma neppure il risarcimento e gli altri rimedi eccezionalmente apprestati dalla legge (come la pubblicazione della

(24) Così invece Trib. Napoli 5 luglio 2001, in Dir. ind. 2002, 45; Trib. Milano 18 settembre 2000, in Orient. giur. lav. 2000, 1, 786, laddove si rigetta un ricorso cautelare perché proposto a cinque mesi dal licenziamento; Frignani, Quando il giudice N ordina N

la prosecuzione di un rapporto di ((franchising », in Giur. i / . 1985, I, 2, 712, pretende un’attivazione tempestiva del danneggiato, come si richiede in Inghilterra. AI contrario, Trib. Venezia 27 settembre 2001, in Gius 2001, 787, concede la misura prescindendo dal fatto che le situazioni lamentate si protraessero da tempo.

(25) Satta, Limiti di applicazione deiprovvedimen/i d’urgenza, in Foro i/. 1953, I, 132; Id., in Commentario al codice diprocedura civile, IV, Padova 1968,270.

(26) Montesano, Iprowedimenti d’urgenza nelprocesso civile, Napoli 1955, 79 ss.

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sentenza) valgono in concreto ad attuare integralmente il diritto dedotto in giu- dizio H (27).

Così, ancora, si è ritenuto ammissibile il provvedimento d’urgenza nelle ipotesi in cui la quantificazione del danno al termine del giudizio di merito sa- rebbe di difficile (incerta) quantificazione, affermazione, se rettamente intesa, che amplia, e di molto, le fattispecie immediatamente tutelabili.

2) Ulteriore e ormai pacifica conquista attiene all’individuazione come elemento portante per l’identificazione del presupposto dell’irreparabilità non del diritto in se stesso, quanto della funzione che un determinato diritto è chia- mato a svolgere (28).

Si è così osservato che (( finché, restando ancorati alla lettera dell’art. 700, l’irreparabilità del pregiudizio è considerata con esclusivo riferimento al diritto e non, anche e prima, alla persona titolare del diritto, per il tramite della funzio- ne che il diritto istituzionalmente o in concreto nel caso singolo è destinato ad assolvere, tutti i criteri elaborati o elaborabili saranno incapaci di porsi a quel livello di effettività in cui la misura cautelare dei provvedimenti d’urgenza per definizione si pone )) (29).

Questa funzione assegnata al provvedimento cautelare atipico rende (( questo istituto particolarmente idoneo alla tutela di diritti a contenuto non pa- trimoniale (come p. es. i diritti della personalità, o i diritti costituzionalmente protetti ecc. (30)), così come di diritti a contenuto patrimoniale ma finalizzati al soddisfacimento di esigenze non patrimoniali (p. es. il diritto alla retribuzione, funzionaimente collegato al diritto di condurre una esistenza libera e dignito- sa (3 i)), pur mantenendo inoltre anche la funzione, già segnalata dall’Andrioli, di ovviare alle ipotesi in cui il protrarsi dello stato di insoddisfazione del diritto renda eccessivo, ed in realtà non pienamente risarcibile, lo scarto tra il danno subito e il risarcimento in concreto conseguibile )) (32) (a causa della comples- sità degli accertamenti necessari per valutare il danno effettivamente subito), per i diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale (33).

(27) Andrioli, Commento al codice diprocedura civile, IV, Napoli 1964, 251. (28) V. ad es. Dittrich, i l provvedimento d’urgenza, in i l nuovo processo cautelare

(a cura di Tarzia), Padova 1993, 193. (29) Proto Pisani, Appunti sulla giustizia civile, Bari 1983, 380; Arieta, Iprovvedi-

menti d’urgenza, cit., 119 ss. (30) Trai diritti della personalità, ad esempio, il diritto al nome, alla riservatezza, al

segreto epistolare, all’identità personale; tra le libertà costituzionalmente protette, il di- ritto dei genitori a istruire ed educare i figli, alla partecipazione politica, alla libera mani- festazione del pensiero; si pensi poi al diritto alla salute, ecc.

(31) I l diritto ad esempio alla retribuzione (o al mantenimento) per rispettare l’esigenza di una vita libera e dignitosa; il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato o trasferito.

(32) Così Dittrich, OP. cit., 193-194. (33) In realtà, la giurisprudenza ha poi superato anche queste letture, ampliando a

Così, ad esempio, la richiesta in via cautelare di ricevere un pagamento in- dispensabile per evitare il fallimento di una società, indispensabile cioè per la salvezza dell’azienda. Oppure la domanda di un alunno di una scuola privata della pronuncia di un ordine in via d’urgenza alla consegna di un diploma indi- spensabile per cercare un’attività lavorativa che richieda quel titolo o per iscri- versi all’Università (anche quando l’Istituto lamenti il mancato pagamento delle rate di frequenza), che garantisce il diritto della personalità (34). Oppure la do- manda della immediata prestazione di cure mediche per tutelare il diritto alla salute (35) ecc.

Dalle enunciazioni teoriche sembra necessario che il fatto lamentato inte- gri una fattispecie di danno tale da ledere effettivamente il diritto non patrimo- niale per integrare il requisito della irreparabilità.

5. - Una fattispecie assai simile, ma non identica, si ha nelle ipotesi in cui si chieda un provvedimento cautelare per ovviare ad un pregiudizio irreparabile, ma che potrebbe essere facilmente evitata se solo il ricorrente (e così in pratica, il ricorrente si comporterà nella stragrande maggioranza dei casi) decidesse di tenere una diversa strategia (36).

Così, ad esempio, se il titolare di uno stabilimento industriale non paga integralmente la bolletta dell’energia elettrica perché ne contesta alcune voci, e chiede in via cautelare l’immediata ripresa della fornitura (quando avrebbe in- vece potuto facilmente pagare e iniziare una causa di merito chiedendo il rim- borso). O, similmente, un soggetto assai facoltoso chiede in via cautelare che la U.S.L. competente gli fornisca immediatamente un c.d. farmaco saivavita (che avrebbe potuto autonomamente comprare agendo nei merito per ottenere la ri- petizione della somma). O, ancora, un imprenditore-conduttore chiede in via d’urgenza il rilascio di un appartamento ingiustamente non consegnato dal lo- catore ed indispensabile per ubicazione per svolgere l’attività prevista, quando tuttavia sarebbe possibile affittare immediatamente un identico immobile libero

dismisura l’area di individuazione dei diritti non patrimoniali. In argomento, v. più avanti al par. 6.

(34) Trib. Napoli 6 febbraio 1995, in Giur. it. 1995, I, 2, 715. (35) Ad es. Trib. Napoli 5 marzo 1986, in Giust. civ. 1986, I, 1489 che ingiunge

all’U.S.L. di erogare all’assistito somme tali da consentirgli di essere sottoposto ad un intervento chirurgico fuori d’Italia.

V. poi Trib. Torino, 5 gennaio 2001, in Giur. merito 2001, 169, quanto alla giuri- sdizione del giudice amministrativo nella causa per ottenere e attività e prestazioni di servizio farmaceutico da una ASL.

(36) Trib. Locri, 8 agosto 2001, in Giur. merito 2002, 74, rigetta l’istanza dell’utente tesa all’immediato ripristino della linea disattivata, perché il ricorrente pagan- do potrebbe ottenere la riattivazione del servizio sospeso; contra, Trib. Messina 30 luglio 2001. in Danno e resp. 2002,432.

66 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC. 67

nello stesso stabile. Oppure, la richiesta di impedire la segnalazione alla Cen- trale Rischi di un credito di non rilevante importo non pagato perché conte- stato, effettuata in via cautelare da un facoltoso imprenditore (che ben potreb- be pagare ed evitare la segnalazione, e successivamente agire contro la ban- ca).

Negli esempi ora proposti il pregiudizio (irreparabile) per come iden- tificato al paragrafo precedente, si manifesta certamente; ma il danno potreb- be appunto essere facilmente evitato anche senza il provvedimento ex 700 C.P.C.

La tutela giudiziaria cautelare, va assicurata perché il periculum sia real- mente grave, o anche solo quando non si può ovviare altrimenti?

Pur comprendendo la spinta funzionale (37) ad evitare un non indispen- sabile contenzioso (in specie cautelare che ancor oggi pretende la successiva apertura di un processo di merito (38)) e pur auspicando una lettura innovati-

(37) Dittrich, OP. ci/., 195, ritiene inoltre ad esempio che certo un piccolo paga- mento del contestato sovrapprezzo per evitare la sospensione delle forniture non sia un pregiudizio irreparabile; ciò naturalmente è vero, ma ai sensi dell’art. 700 quello che si deve evitare è il pregiudizio irreparabile che si rischia se non si ha subito la sentenza che sancisce che il sovrapprezzo non è dovuto, il pregiudizio da tutelare sono dunque le te- mute conseguenze irreversibili del (( non pagamento )).

Anche Tommaseo, OP. ult. cit., 193; Id., Prowedimenti di urgenza, cit., 869 sembra contrario al ricorso alla tutela cautelare quando la parte potrebbe accettare di subire una modesta lesione patrimoniale anziché affrontare deliberatamente la reazione della contro- parte foriera di un grave pregiudizio.

L’Autore ora citato mantiene, ed a maggior ragione, tale posizione ovviamente, nei casi in cui esistano specifici strumenti di diritto sostanziale per evitare il pregiudizio irre- parabile; ad es. la richiesta cautelare del contraente in bonis di non pagare, quando a tal fine è già prevista tale facoltà ex art. 1461 c.c., o di disporre I’inibitoria cautelare per ini- bire al mandatario atti pregiudizievoli, quando è normativamente consentita la revoca potestativa del mandato.

Ritengo che una soluzione a tale problema vada ricavata dall’ampiezza che si vorrà riconoscere al requisito della sussidiarietà (v. alla nota 47), onde valutare se e quanto espanderlo oltre alle misure cautelari; tuttavia, se si ammettesse la misura cautelare ur- gente in queste ipotesi, rimane comunque da analizzare I’ammissibilità della cautela an- che sotto altro profilo quando in buona sostanza la parte chieda al giudice in via d’urgenza una sorta di G autorizzazione N a non tenere un comportamento che .potrebbe comunque autonomamente decidere di tenere, perché il comportamento rientra nella pro- pria sfera senza che sia richiesta la cooperazione di controparte. Sul punto, v. più avanti al par. i 1 .

(38) Di qui l’importanza della riforma proposta del codice di procedura civile (si- mile regole sono già in vigore nel nuovo rito societario) nel senso della potenziale defini- tività almeno delle misure cautelari anticipatorie. Con le nuove regole la misura antici- patoria potrà diventare definitiva, ciò che potrebbe anche condurre a leggere il cautelare come fattore di economia processuale e non per forza di diseconomia dei giudizi.

va quanto alla portata del principio di economia processuale dalle modifica- zioni all’art. 11 1 Cost. (che quando pretende tempi ragionevoli per lo svolgi- mento processuale potrebbe anche spingere a riflettere con più rigore sull’in- teresse ad ottenere la tutela per evitare un’attività inutile giudiziaria che appe- santisce nel complesso la risposta del sistema), non credo che oggi dall’or- dinamento si possa ricavare una simile limitazione della tutela cautelare atipi- ca.

La residualità del provvedimento d’urgenza, infatti, va allo stato riferita esclusivamente agli altri prowedimenti cautelari, e non si può espandere ulte- riormente (39).

Non esiste un principio di residualità della tutela cautelare rispetto a solu- zioni che la parte processuale ben potrebbe ricavare nliunde (40), come del re- sto più in generale non esiste un principio di residualità della tutela processuale ulteriore rispetto alla condizione dell’interesse ad agire (41). Tutto questo può oggi semmai incidere nella fase della determinazione e della imputazione delle spese processuali di una misura cautelare concessa, ma non al punto di ottenere un rigetto della richiesta cautelare.

L’unico limite in materia va ricavato dalle condizioni dell’azione, e dun- que anche quelle specifiche dell’azione cautelare, che è dato dall’interesse ad agire per l’ottenimento della misura.

(39) Per un esame della sussidiarietà della tutela in via d’urgenza, v. alla nota 47. (40) Balbi, OP. ci/., 100, ritiene I’irreparabilità il tentativo del legislatore di dare una

definizione dell’interesse ad agire nella tutela preventiva atipica, e che l’art. 1227 comma 2” c.c., laddove prevede che il risarcimento non è dovuto per i danni che la parte avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, conduce a ritenere che quando il pregiudizio irreparabile si può facilmente evitare con l’utilizzo di uno strumento di diritto sostanziale, c’è un onere per la parte di attivarsi così; il che potrebbe significare che manca l’interesse ad agire con il provvedimento d’urgenza.

L’affermazione è interessante ma si può anche sostenere che quand’anche si indivi- duassero più mezzi per prevenire i danni, più sostanziali che processuali, l’art. 1227 comma 2” C.C. prescrive solo di attivarsi, ma non fa una graduazione; bisognerebbe co- munque trovare la ragione che fa ritenere che la tutela processuale cautelare debba essere sussidiaria.

Da questo, anzi, più in generale si potrebbe evincere semmai un onere di utilizza- re o altre misure o rimedi sostanziali o un provvedimento d’urgenza per impedire o alleviare un danno, perché non fare nulla di tutto ciò e limitarsi a chiedere il risarci- mento del danno nel giudizio di merito potrebbe condurre al rigetto della domanda ex art. 1227 C.C.

(41) Per una nozione di interesse ad agire ancor più strettamente connessa al principio di economia processuale, v. però Luiso, op. ult. cit., 90-91, laddove si esclude l’esistenza del requisito in tutti i casi in cui la richiesta della parte è utile, ma l’effetto chiesto al giudice la parte può ottenerlo per una via diversa da quella giurisdizionale.

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6. - Questi di cui ai paragrafi precedenti sono, allo stato, gli esiti della vi- cenda, il quadro ricostruttivo che si può evincere aderendo alla più avveduta e sempre più consapevole opinione giurisprudenziale. Posizioni per vero non an- cora omogenee, non pienamente sedimentate, e tuttavia che sembrano tendere ad assestarsi, anche se sono ancora poderosi i contrari (( colpi di coda )> di deci- sioni dissonanti dal quadro ricostruttivo ora descritto.

In argomento, l’ultimo interrogativo cui rispondere è: l’attuale ricostruzio- ne, se in ipotesi compiutamente realizzata e che certo ha fatto compiere passi da gigante alla tutela effettiva degli assetti di interessi dei contraenti e in particola- re dei soggetti danneggiati, è già in tutto tranquillizzante, rappresenta il risultato da consolidare di un lungo e travagliato tragitto (salvo certo ulteriori benefiche ma parziali modifiche), o piuttosto dobbiamo ritenere di essere ancora in cam- mino per realizzare la piena tutela di manutenzione del contratto, soluzione che abbiamo salutato come la più rispondente alle esigenze sociali-costituzionali nell’attuale fase storica?

Ovverosia, cosa rimane oggi ancora escluso per una tutela manutentiva cautelare (( piena )> del contratto‘?

Riterrei, in particolare, tutti i casi in cui sono in gioco solo diritti a conte- nuto patrimoniale senza immediate ricadute su altro, quando questi diritti po- trebbero comunque essere facilmente risarcibili al termine del giudizio di me- rito.

In queste ipotesi, il danno, seppur esistente, non sarebbe (( irreparabile D, e pertanto non ci sarebbe tutela con un provvedimento d’urgenza.

Ma la nozione dell’irreparabilità espressamente richiesta dall’art. 700 C.P.C. per la concessione della misura, del resto già giustamente relativizzata dalla lettura giurisprudenziale, come si è avuto modo di evidenziare nei para- grafi che precedono; il significato del termine non solo può ma deve (42) essere infatti attualizzata sulla base della funzione cui oggi la norma deve assolvere alla luce delle attuali esigenze da tutelare, che spingono certo per un’anticipata tutela con i meccanismi cautelari.

La stessa idea tradizionale che negava l’irreparabilità quando la lesione fosse risarcibile ben può già semanticamente essere superata, poiché sostenere il concetto di (( risarcibilità per equivalenza )) implica l’accettazione non di un fe- nomeno naturale, ma di una mera convenzione che ben può essere posta in di- scussione, assumendo che semmai all’opposto proprio la risarcibilità non è certo la stessa cosa della tempestività (43).

(42) L’attualizzaione delle disposizioni, specialmente in materia processuale, è fe- nomeno ben conosciuto e praticato; ricordo, ad esempio, l’attuale lettura dello spoglio violento richiesto dagli artt. 1168 e I170 C.C. per l’esercizio delle azioni di reintegra e manutenzione, che certo e ben a ragione nulla ha a che vedere con la comune nozione di violenza.

(43) Dittrich, op. cit., 194, pur avvertendo che si tratta di un ragionamento per ab-

È interessante richiamare l’art. 54 del Disegno di legge di modifica pre- sentato all’esame delle Camere nel 2002 che proponeva di sostituire il testo dell’art. 700 C.P.C. individuando il requisito richiesto per la pronuncia della mi- sura in un pregiudizio (( grave e imminente )) (44). Questa lettura può già oggi fondatamente proporsi all’attuale stato dell’arte; si tratta di leggere nell’art. 700 C.P.C. un’apertura alla tutela pur temperata da una forma (( caratterizzata )) di periculum che si connota nella gravità del pregiudizio, e che va riservata al formarsi ed all’evolversi dell’operato giurisprudenziale e dottrinale.

In conclusione, allora, il danno da ritardo, purché dunque il danno sia serio, è elemento sufficiente ad integrare i requisiti richiesti di gravità- irreparabilità richiesti per la concessione della misura cautelare atipica anche per i diritti esclusivamente patrimoniali, e fermo restando comunque che la gra- vità rimarrebbe anche quando il danno fosse risarcibile.

Vanno, a mio avviso, ancora distinti i casi in cui il danno da ritardo attiene a obbligazioni di fare o non fare dai casi in cui si chieda invece una misura cautelare riferita a beni infungibili (o fungibili ma determinati).

Per quanto riguarda le obbligazioni di fare o non fare, in pratica il provve- dimento d’urgenza ex 700 C.P.C. è la misura tipica di tutela (45) (come il seque- stro giudiziario lo è per i beni infungibili), e la gravità-irreparabilità andrà veri- ficata sul giustificato timore di perdere la prestazione di fare, perché la sentenza arriverà troppo tardi e magari a quel punto non sarà più possibile effettuare la prestazione, o la prestazione a quel punto non servirà più, o comunque non ser- virà allo stesso modo in cui sarebbe servita se fosse stata compiuta tempestiva- mente. La valutazione può essere effettuata sulla prestazione in sé, ad esempio, se chiedo il provvedimento perché in un locale in occasione di una fiera si in- stallino subito gli stand espositivi per una pubblicità di un marchio importante a

surdum, evidenza che il passaggio del tempo introduce un elemento che non è mai risar- cibile per equivalente.

In argomento, può essere non privo di interesse rammentare la complessità della stessa individuazione del rapporto tra la inibitoria ed il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 ss. c.c.; sul punto, oggetto di diverse opinioni in dottrina, si rinvia a Bellelli, op. cit., 621 ss.

(44) Il disegno di legge proponeva di sostituire l’art. 700 C.P.C. come segue: Chi ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per fare valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio grave ed imminente non evita- bile mediante l’adozione di altri provvedimenti previsti dalla legge, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti urgenti, necessari ad assicurare, anche in via anticipata, gli effetti della decisione di merito. Si applica al procedimento la disposizione del 3” comma dell’art. 688. in ogni caso il Giudice prowede sulle spese a norma degli artt. 91 e seguenti ». Questa proposta non è stata tuttavia riproposta nel testo modificato nel 2003.

(45) Se pur sussidiaria ai provvedimenti di denuncia di nuova opera o di danno te- muto o di tutela e manutenzione del possesso.

70 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC. 71

carattere nazionale, il danno lamentato sarà riferito alla prestazione contrattuale in sé, non sarà necessario che questa prestazione omessa comprometta gli esiti di una campagna nazionale (46).

Se invece la pattuizione ha ad oggetto un bene infungibile, bisogna sempre ricordare la natura sussidiaria allo stato riconosciuta alla misura d’urgenza (47), dal che discende che se il danno da ritardo che si vuole evitare è esclusivamente il rischio di non poter avere il bene infungibile (o il bene fungibile ma determi- nato (48)) al termine del processo di merito (più in generale quando sia (( opportuno provvedere alla loro custodia o alla gestione temporanea ») questo pericolo potrà e dovrà essere scongiurato già con il ricorso al diverso istituto del sequestro giudiziario (49); se invece si vuole ottenere altro (50) dalla misura

(46) Allo stesso modo, ad esempio di un sequestro conservativo richiesto da un mi- lionario per tutelare un debito da Euro 10.000; ilpericulum non è dato dalla grave lesione della situazione economica in generale del creditore, ma piuttosto dal rischio di perdere la prestazione in sé.

(47) Tema di fondamentale importanza che investe i rapporti tra il provvedimento d’urgenza e le misure cautelari extravagantes, i provvedimenti sommari, la possibilità di evitare i l pregiudizio attraverso misure di diritto sostanziale ecc., e che esula dai limiti della presente trattazione; nella quale si intende soltanto avvertire di una tendenziale per- sonale contrarietà all’ampliamento del presupposto oltre le misure cautelari; per analisi dettagliate di un tema aperto oggi alle più disparate soluzioni, si rimanda, ad es. a Arieta, op. ult. cit., 75 ss.; Balbi, op. cit., 11 1 ss.; Dittrich, OP. cit., 180-188; Tommaseo, Iprov- vedimenti d’urgenza, cit., 179 ss.

(48) V. Cantillo-Santangeli, I l sequestro nel processo civile, Milano 2003, 3 1-32, ivi anche per l’esame di posizioni contrarie che escludono invece I’ammissibilità del se- questro giudiziario.

(49) V. Cantillo-Santangeli, OP. cit., 25 ss., spec. 25-32, per l’esame delle ipotesi in cui I’ammissibilità del sequestro giudiziario sia controversa (ad esempio, per i beni im- materiali, o per i beni fungibili ma determinati); la residualità della misura del prowedi- mento d’urgenza si palesa con la concessione di un sequestro atipico ex 700 C.P.C. quando per la natura del bene si ritenga di non poter utilizzare il sequestro giudiziario (l’opinione degli autori ora citati inclina tuttavia per un’ampia sottoponihilità già alla misura del se- questro giudiziario), eccettuate le ipotesi in cui entrambe le misure non possano essere concesse (ad es. per un esame del problema sui titoli di credito, v. a pp. 36-39).

Trib. Milano 29 gennaio 2003, in Giur. it., 76 ss., concede ex 700 C.P.C. l’im- mediata restituzione di un azienda commerciale ritenendo inutile la concessione del se- questro giudiziario poiché l’azienda in questione risultava già chiusa.

(50) Conte, Tutela d’urgenza tra diritto di difesa. anticipazione del prowedimento ed irreparabilità delpregiudizio, in Riv. dir. proc. 1995, 246-247; Id., La nozione di ir- reparabilità nella tutela d’urgenza del diritto di credito, in Riv. dir. proc. 1998, 232-233, più radicalmente ritiene sempre irreparabile il pregiudizio sofferto dal diritto di credito avente ad oggetto un bene infungibile (ritardo nella consegna di un immobile al promis- sario acquirente rispetto alla scadenza pattuita, ritardo nella restituzione di un erigendo edificio da parte dell’appaltatore a seguito della risoluzione del contratto d’appalto), ne-

cautelare che non sia la migliore conservazione della cosa (51) fino alla deci- sione di merito (52) , come ad esempio di utilizzarla in un certo modo all’interno di un processo produttivo (che pur usuri il bene) (53), allora se il pregiudizio altrimenti lamentato sia grave, ed in presenza naturalmente di tutti gli altri pre- supposti per la concessione della misura, sarà possibile rendere un provvedi- mento atipico ex 700 C.P.C. per ovviare al pregiudizio.

Similmente, quanto invece alla tutela di un credito, di una somma di dena- ro, se il danno da ritardo che si vuole evitare è esclusivamente il pericolo che il convenuto si renda insolvente prima della pronuncia della sentenza, il rimedio sarà quello del sequestro conservativo, non del provvedimento d’urgenza (54); se invece si ha non il timore di non avere il denaro al termine del processo di merito, ma serve invece avere il denaro subito, perché appunto altrimenti la pre- stazione non servirà più o non servirà allo stesso modo, allora il Provvedimento

gando che la misura del sequestro giudiziario possa ritenersi alternativa al provvedimento d’urgenza, perché con il sequestro giudiziario il titolare del diritto non riprende la piena disponibilità del bene. Id., Tutela del diritto alla restituzione del1 ’azienda tra sequestro giudiziario eprowedimento, in Giur. it. 2003, 81 ss., laddove sembra proporre anche una diversa sovrapposizione tra le due figure, laddove al provvedimento cautelare atipico, siccome più penetrante negli esiti, dovrebbe farsi luogo anche quando le buone ragioni del richiedente appaiano ictu o d i .

(5 I ) Lo spazio riservato al provvedimento di cui all’art. 700 C.P.C. dipende dunque anche dalla lettura dei poteri riservati al custode ed al giudice competente all’attuazione del sequestro giudiziario; in arg., per un esame delle diverse posizioni in dottrina e giuri- sprudenza, v. Cantillo-Santangeli, OP. cit., 201 -256; ivi si propone di individuare il giudi- ce competente per l’attuazione del sequestro giudiziario nello stesso giudice che ha reso la misura, allo stesso modo che per l’attuazione dell’art. 700 c.P.c., e si propone una vi- sione <( dinamica )) nell’attività conservativa della cosa (in specie per il sequestro d’azienda 250 ss.), limitando la possibilità di compiere atti di straordinaria amministra- zione autorizzati dal giudice quando questi possano condurre a conseguenze permanenti (2 I6 ss.).

(52) Trib. Roma 18 aprile 2001, in Giur. romana 2002, 167, emette congiuntamente un sequestro giudiziario di azioni ed un provvedimento d’urgenza che ordina all’e- mittente di annotare sul libro soci la natura illegittima dell’emissione.

(53) Oppure ad esempio quando io chieda di intraprendere una costruzione su un terreno, per evitare il rischio della decadenza della concessione edilizia, se la costruzione non viene iniziata o non si esaurisce entro un certo lasso di tempo. Oppure, una richiesta di rilascio in via d’urgenza di un fondo agricolo per il quale sono stati ottenuti dei contri- buti per particolari colture biologiche che verrebbero perse se appunto queste non si ini- ziassero tempestivamente.

(54) Trib. Trani, 19 luglio 2000, in Giur. merito 2001,676, nega la tutela d’urgenza ad un diritto di credito, per la previsione dei sequestri.

La tutela ex art. 700 C.P.C. in tali ipotesi sarà utilizzabile solo nei casi in cui non sia possibile su alcuni beni ricorrere all’istituto del sequestro giudiziario o del sequestro con- servativo.

72 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE 73 IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC.

da rendere sarà quello di cui appunto all’art. 700 C.P.C. (si pensi al denaro che serve per evitare un fallimento ecc.); in questi casi, tuttavia, per valuta- re la gravità-irreparabilità sarà necessario valutare anche l’uso della presta- zione.

In realtà, vi sono già oggi delle ordinanze che ampliano l’oggetto della tu- tela anche appunto a ipotesi in cui I’irreparabilità si riferisce direttamente all’impossibilità di adempiere, a prescindere da lesioni dirette o indirette di di- ritti non patrimoniali, ed anche da una faciIe risarcibilità (55) .

(55) Si v. ad es. Pret. Monza 1 agosto 1992, in Corr. giur. 1992, che ritiene irrepa- rabile i l pregiudizio per il soggetto che ha diritto a chiedere l’adempimento, quando il decorso del tempo relativo al periodo di vigenza del contratto genera la irreparabilità del bene giuridico (( adempimento n (ivi, v. anche la nota contraria di Tavormina, che critica l’assunto per il quale anche scaduto il termine di durata del contratto una condanna nel giudizio di merito all’adempimento sarebbe inconcepibile. (< I1 che ovviamente non è, stante il perdurare del vincolo fino all’impossib .,, )). fn arg., si v. Trib. Milano 14 agosto 1997, in Foro it. 1998, I , 241, che concede al conduttore con un provvedimento cautelare la consegna di locali ad uso commerciale sotto il profilo che escludere il pre- giudizio irreparabile significa non considerare che senza l’immediata consegna la reinte- gra potrebbe valere solo per il futuro, e posto che mai il reclamante potrà riottenere il godimento dell’immobile per quel periodo di tempo in cui di fatto tale godimento gli è stato impedito D).

Trib. Milano 2 ottobre 1997, in Foro it. 1998, 1, 241; (( ... sotto il primo profilo (esistenza del periculum) va innanzitutto chiarito che non appare incompatibile con la sussistenza di un grave pregiudizio per il diritto il fatto che le parti abbiano previsto gravose penali in caso di inadempimento. Ed infatti, la previsione di una clausola pe- nale si pone, strutturalmente, in termini alternativi rispetto alla richiesta di adempi- mento. La clausola penale, oltre a svolgere un’innegabile funzione di coercizione all’adempimento, è diretta a garantire la parte adempiente, a fronte dell’altrui inadem- pimento, con una liquidazione preventiva del danno. Ma a fronte dell’altrui inadempi- mento, la parte adempiente può non perdere l’interesse alla manutenzione del contratto, con la condanna dell’inadempiente all’esatta esecuzione del contratto stesso. Più in generale, a parere del collegio, ove la domanda di merito a cui tutela sia invocato i l provvedimento d’urgenza sia una domanda di adempimento, prospettare la risarcibilità del danno da inadempimento come elemento che vale ad escludere I’irreparabilità del pregiudizio appare fuorviante: è infatti in relazione al “diritto all’adempimento” che va valutata la possibilità che nel tempo occorrente a far valere la pretesa (all’a- dempimento, appunto) in via ordinaria questa possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile; e non pare dubbio, in tale ottica, che quel diritto - che ha natura e so- stanza diversa dall’eventuale diritto risarcitorio, e che nella prospettiva della conserva- zione del contratto deve essere tutelato qui ed ora - possa essere compromesso defini- tivamente da un riconoscimento che intervenga quando siano venute meno le condizic- ni, anche temporali, per l’esecuzione del contratto, e quando l’interesse, anche non pa- trimoniale, del creditore, al cui soddisfacimento la prestazione del debitore deve essere rivolta, sia cessato o non possa essere più realizzato )>.

Così, ad esempio, allorquando un tribunale, in un’ipotesi avente ad oggetto un performance bond (di cui si contesta la validità), ha ritenuto legittimo un provvedimento che inibisse alla banca di prelevare i soldi dai conti del debitore, senza aggiungere però la necessità per la concessione della misura che il com- portamento della banca provochi rischi per la vita dell’azienda o per la diffi- coltà di ripetere la somma eventualmente versata (56) (tesi, per il vero, ulteriore anche rispetto alla lettura delle norme da me ora fornita).

Oppure quando altre pronunce hanno affermato l’ammissibilità della pro- nuncia cautelare per l’esecuzione di una prestazione di fare, anche quando nel contratto era stata espressamente prevista una penale che predeterminava l’ammontare del danno da inadempimento.

Ma ordinanze come queste non riescono ancora a fare sistema, a presentar- si come un consapevole orientamento giurispmdenziale, pur minoritario.

E tuttavia, se guardiamo pragmaticamente allo stato dell’arte, l’attuale re- golamentazione degli interessi e del rapporto sinallagmatico sembra social- mente accettata dagli interpreti.

Non sembra avvertirsi, cioè, una forte spinta di procedere più oltre, verso la integrale tutela manutentiva-cautelare del contratto.

Le ragioni, a mio avviso, sono molteplici; in primo luogo va po- sto l’accento sui succedanei alla tutela ex 700 C.P.C. che in via concreta la parte spesso rinviene in luogo della misura d’urgenza per evitare il dan- no da ritardo, spesso addirittura potenzialmente più efficaci delle misure cautelari.

Si pensi ad es. ai problemi dati da contestazioni sull’entità da pagare per

Le tesi dell’ordinanza Milanese sono consapevolmente adottate e condivise da Trib. Catania, 27 agosto 2003, ined., in una fattispecie sostanzialmente analoga, avente ad og- getto la richiesta di una inibitoria e di una prestazione di unfacere infungihile, nella quale il giudice catanese afferma (< i l definitivo abbandono della teoria della non tutelabilità a priori, in via d’urgenza, dei diritti relativi per la astratta risarcibilità, in termini monetari, della relativa lesione; e ciò in quanto la previsione del risarcimento non sempre vale a ristorare il creditore della mancata realizzazione immediata dell’interesse contrattual- mente perseguito », e concede il provvedimento richiesto nonostante l’esistenza di una clausola penale nel contratto chiamata a regolare le violazioni dell’esclusiva.

(56) Si rimanda alla ricostruzione della giurisprudenza operata da Conte, Tutela d’urgenza tra diritto di difesa. anticipazione del provvedirnenio. ed iireparabilitù del pregiudizio, cit., 244 ss.; id., La nozione di irreparahiliiù nella tutela d’urgenza del di- ritto di credito, cit., 228.

Trib. Catania 3 luglio 2002, ined., specifica che avrebbe ritenuto ammissibile la mi- sura richiesta dal debitore nei confronti della banca italiana garante quando in detta banca i l debitore avesse depositato dei fondi, e fosse provata l’imminente appropriazione di quei fondi da parte della banca che avesse già pagato alla banca estera la fideiussione indebitamente escussa, senza richiedere anche che I’appropriazione di quei fondi com- porti necessariamente gravi conseguenze per la ricorrente.

74 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE 75 IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC.

forniture essenziali e continuative; se le somme non saranno elevate, tenden- zialmente la parte pagherà salvo agire in ripetizione, ed eviterà il meccanismo del ricorso alla tutela d’urgenza, eccetto che questo mezzo si iscriva come stru- mento di una più generale ed articolata strategia di difesa. Allo stesso modo, nei casi di potenziale condanna ad un fare infungibile, la consapevolezza della for- za comunque relativa della misura cautelare spesso consiglia la parte di percor- rere, o provare a percorrere strade diverse, di individuare diverse strategie; ad esempio se si blocca un’apertura di credito, prima di agire per la riattivazione ex art. 700, proverò presumibilmente ad ottenere il fido da un’altra banca. Ciò vale spesso anche per le obbligazioni fungibili; specialmente all’inizio di un rap- porto, è probabile che la parte non agisca in via d’urgenza per ottenere la pre- stazione del contraente inadempiente, ma si attivi invece per risolvere il con- tratto, con azione di merito per ottenere anche il risarcimento del danno soffer- to, fornendo le proprie prestazioni o ricevendo la prestazione di cui ha bisogno da un altro soggetto.

Inoltre la tutela cautelare atipica che di fatto oggi si può ottenere è già soddisfacente nella più parte dei casi.

Già nel quarto paragrafo si è infatti rilevato come la giurisprudenza abbia ampliato i margini di tutela concessi sotto un duplice profilo; possiamo aggiun- gere che entrambi i profili sono stati percorsi in profondità, tanto semmai da fare sorgere il legittimo sospetto che attraverso questo percorso si sia lodevol- mente voluto in pratica, pur se surrettiziamente, tentare di riconnettere piena tutela manutentivo-cautelare al contratto, pur mantenendo sotto un profilo for- male il rigido divieto della tutela cautelare di un grave danno da ritardo in sé, se passibile di successiva tutela risarcitoria.

Ed infatti: 1) Si è già ricordato come oggi la giurisprudenza ritenga ammissibile la

pronuncia del Provvedimento d’urgenza anche in tutti i casi in cui la quantifica- zione del danno da ritardo al termine del giudizio di merito sarebbe di difficile (incerta) quantificazione.

L’affermazione, inoltre, è spesso già oggi intesa in senso assai ampio, e prevede peraltro le ipotesi in cui per la quantificazione sarebbe necessario affi- darsi alla valutazione equitativa del giudice, così dunque ad esempio tutte le ipotesi di danni non patrimoniali, e le ipotesi in cui può apparire difficile ad esempio qualificare e quantificare occasione di crescita economica sfumate ecc., come in genere la concorrenza sleale, ecc.

Per certa giurisprudenza, allora, si fa forse prima oggi ad individuare i (ra- ri) casi in cui la risarcibilità sia facilmente quantificabile, che necessitano quasi al contrario (a prescindere dai casi di apposita previsione di una penale) di esse- re dimostrati per negare I’applicabilità dell’art. 700 C.P.C.

2 ) Altrettanto poi si deve ammettere per l’identificazione del presupposto dell’irreparabilità con la funzione che quel diritto è chiamato a svolgere.

Ed anzi, a ben riflettere, è stato in prima battuta talora anche grazie all’art. 700 C.P.C. che alcune situazioni, per taluni riferibili invece alla categoria del

mero interesse, sono state percepite, individuate e qualificate come diritti per- fetti ed essenziali suscettibili di tutela giudiziale (57).

Inoltre la sfera di lesione, in particolare proprio per i diritti a contenuto non patrimoniale viene spesso generosamente interpretata (58). Si pensi, ad esempio, all’obbligo del locatore alla manutenzione dell’impianto di riscalda- mento con provvedimento cautelare giustificato dalla altrimenti potenziale le- sione del diritto alla salute del conduttore (59).

Ciò dipende anche da come si qualifica la funzione tutelabile dalla misura cautelare.

In ambito commerciale, ad esempio, le situazioni strumentali funzionali esponenzialmente si ampliano se non si fa riferimento alla salvezza del- l’azienda, ma anche alla crescita economica, o alla corretta gestione (60) ecc. Ogni transazione economica serve a qualche cosa; ogni rilevante inadempi- mento o quasi, dunque, può condurre ad una lesione dell’immagine aziendale, al discredito commerciale, allo sviamento di clientela, alla perdita di awia- mento ecc. ... tutto, o quasi, secondo un simile argomentare può ben essere og- getto di una richiesta di provvedimento d’urgenza (61).

(57) V. Proto Pisani, Appunti sulla tutela cautelare d’urgenza, cit., 400 ss. (58) La giurisprudenza è spesso divisa: si pensi ad esempio, al provvedimento

d’urgenza a seguito di licenziamento, talora subordinato alla dimostrata esigenza di spe- cifiche e dettagliate ragioni d’urgenza perché non implicito nella perdita del lavoro (così ad es. Trib. Roma 2 marzo 2000, in Lavoro nella giur. 2001, 11, 773; Trib. Palmi 23 lu- glio 2002, in Not. Giur. lav. 2003, 129), talaltra concesso a semplice richiesta, alcune volte prescrivendo la corresponsione in denaro dello stipendio, altre invece la immediata riassunzione, lamentando un danno all’immagine (nel caso della dequalificazione di un giornalista, Trib. Bari 3 dicembre 2002, in Giur. merito 2003,691).

(59) Pret. Taranto, 1 marzo 1975, in Giur. it. 1975,1,2, 380. Oppure Pret. Lecce 1 I marzo 1994, in Nuovo dir. 1995, 673, che ha ordinato in via

d’urgenza alla società concessionaria l’allacciamento del telefono a favore di una persona anziana e in gravi condizioni di salute.

Oppure Trib. Catania 13 dicembre 2001, in Foro it. 2003, 1, 673, laddove accoglie una richiesta di far cessare in via d’urgenza immissioni di rumori intollerabili per la pro- tezione al diritto alla salute ex art. 32 Cost.; contra Trib. Bologna 20 luglio 1993, in Foro it. 1994, 1, 205, che nega la tutelabilità in via d’urgenza del diritto alla salute per chi la- menti immissioni ex art. 844 c.c., perché la disposizione sarebbe disposta ad esclusivo presidio della proprietà immobiliare.

(60) Una fattispecie di particolare interesse è quella decisa da Trib. Roma 6 luglio 1995, in Foro it. 1996, 1, 708 ss. (con nota di Macario, Determinazione giudiziale del corrispettivo nei contratti di durata e tutela cautelare atipica), che determina in via cau- telare ex 1349 C.C. i l corrispettivo della somministrazione dei pasti nel contratto di cate- ring, ritenendo irreparabile altrimenti il pregiudizio della parte per lo stato di incertezza in cui una delle parti dovrebbe permanere su un elemento essenziale del contratto, qual è l’entità del corrispettivo.

(61) La giurisprudenza sul punto non è certo univoca: Trib. Roma 26 marzo 2000,

76 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE 77 IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC.

In pratica, dunque, attraverso l’ampliamento delle situazioni che hanno certo ad oggetto diritti patrimoniali ma che tuttavia incidono funzionalmente su diritti non patrimoniali (62), le fattispecie oggi ingiustamente escluse dalla tu- tela sembrano ridotte.

Se riflettiamo, infatti, (quasi) ogni diritto patrimoniale è funzionale ad un interesse ulteriore, che può essere diversamente qualificato.

Torniamo, ad esempio, al ragionamento dell’ordinanza cautelare sui per- formance bond precedentemente citata, e giustificata esclusivamente dal danno da ritardo senza collegamento con diritti non patrimoniali; se riteniamo, tutela- bile in via cautelare il diritto patrimoniale della libera attività economica dell’azienda, non sarebbe difficile giustificare così anche la decisione resa, sotto il profilo ad esempio dei limiti alla crescita aziendale dell’azienda prodotti dalla perdita, pur temporanea, di una certa somma di denaro, o sotto il profilo della difficoltà di quantificare successivamente al termine del giudizio di merito il compenso risarcitorio per la perdita di chunces di crescita ecc.

E non a caso le ordinanze precedentemente citate che consapevolmente hanno operato un’evoluzione delle attuali posizioni giurisprudenziali mediante una tutela dell’adempimento in se, non a caso (( difendono )) i rispettivi provve- dimenti anche per il tramite di ulteriori rutiones concorrenti tese ad individuare i l pregiudizio irreparabile anche nella lesione di ulteriori diritti non patrimonia- li, o per la non facile determinazione del risarcimento da attribuire per eliminare il danno subito dalla lesione del diritto (63).

Certo, simili giustificazioni giurisprudenziali e dottrinarie sembrano dun- que talora ultronee, pur se colgono nel segno. La sensazione è, però, che esse abbiano ormai esaurito ogni spinta propulsiva, e non riescono più a smuovere invece quella parte di giurisprudenza orientata in senso tradizionalmente restrit-

in Giust. civ. 2000, I, 2103, e 25 marzo 2000, in Giur. ir. 2001, 298 specifica che il pre- giudizio subito da un’impresa commerciale, per essere irreparabile, deve essere tale da Iàr prevedere la crisi dell’impresa o quantomeno metterne a repentaglio l’effettiva com- petitività.

(62) I l rischio di ricostruire erroneamente tutti i diritti in chiave di non patrimonia- lità era stato già avvertito da Proto Pisani, Appunti sulla tutela cautelare d’urgenza, cit.,

(63) V. retro le ordinanze citate alla nota 55: il giudice Monzese rinviene una le- sione irreparabile alla << personalità artistica )) del presentatore televisivo cui è impedito di andare in onda; il tribunale Milanese (ord. 2 ottobre 1997) ed il tribunale Catanese in- dividuano una lesione irreparabile nell’immagine e credibilità commerciale con conse- guente discredito che subirebbe la parte per la palese violazione degli obblighi assunti dal soggetto inadempiente che pretende il rispetto dell’esclusiva dal comportamento della controparte (nell’ordinanza milanese del 14 agosto 1997 la ratio concorrente per il pre- giudizio irreparabile è invece individuata nella difficile individuazione dell’entità del ri- sarcimento del danno).

3 83-3 84.

tivo, che (forse) potrebbe essere nuovamente portata a riflettere sui temi in og- getto da un approccio nuovo e radicalmente non compromissorio.

Allo stato, la massa critica delle situazioni di danno da ritardo che at- tualmente sfuggono alla tutela cautelare atipica non è dunque poi così elevata, e ciò rende ancor più difficile l’evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale ver- so il riconoscimento teorico e pratico della piena tutela cautelare anche del c.d. danno da ritardo; la strada, tuttavia, appare tracciata e deve essere neces- sariamente ed integralmente percorsa, anche se quest’ultimo tratto non è certo in discesa.

7. - La questione dei rimedi che possono essere concessi onde ovviare al pregiudizio lamentato ha, naturalmente, importanza centrale non solo al mo- mento dell’attuazione ma già per la pronuncia della misura, perché il giudice non potrebbe rendere un provvedimento cautelare inutile, ed in quest’ipotesi dovrebbe direttamente rigettare la richiesta della misura atipica d’urgenza.

Ed è un concetto da tutti condiviso che la misura debba essere concessa anche quando essa non elimini, ma soltanto allevi le sofferenze che il richie- dente patisce.

Tuttavia, la determinazione del N grado di utilità )> richiesto per la pronun- cia del provvedimento è aspetto in concreto assai controverso, che necessita di una attenta riflessione, con considerazioni che a mio avviso possono meglio co- gliersi se la questione si affronta esaminando direttamente le fattispecie di me- rito in cui si coglie questo profilo, e cioè la concessione di una tutela cautelare su obblighi di fare infungibili, o di una tutela meramente dichiarativa. Rimane ferma, naturalmente, la prospettiva che costituisce il motivo conduttore dell’odiema analisi, tesa a valorizzare le possibilità di utilizzo della tutela cau- telare atipica per la manutenzione del contratto (per le ragioni esplicitate nel primo paragrafo), che costituisce il motivo centrale della lettura che proporrò nei paragrafi che seguono.

8. - Si può ottenere una pronuncia cautelare richiesta dal debitore princi- pale che inibisca al fideiussore di pagare a richiesta del creditore (quando si contesta l’esistenza del debito)? Si può chiedere al giudice in via d’urgenza di vietare ad una banca di interrompere una linea di credito e di chiedere i l rientro dei finanziamenti (quando si contesta l’esistenza dei presupposti per sciogliere il contratto)? O di prescrivere ad un venditore al dettaglio di continuare a rifor- nirsi dal grossista con cui ha stipulato un accordo di esclusiva (la cui validità è contestata)?

Chi ritiene l’inammissibilità della pronuncia di un provvedimento d’urgenza per la tutela di un,fucere infungibile (64) argomenta in ragione della

(64) Contrari alla tutela cautelare d’urgenza di un obbligo di facere infungibile sul

i

78 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE

incoercibilità di una sentenza di condanna (65) ad un fare infungibile e così an-

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che dell’analoga e precedente misura cautelare (che non può avere conseguenze

IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC.

presupposto della tipicità dei mezzi di coazione, tra gli altri, Mandrioli, Sulla correlazio- ne necessaria tra condanna ed eseguibilità specijka, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1979, 1342 ss.; Calamandrei, La condanna, in Opere giuridiche, vol. V, Napoli 1972, 493. A favore Tommaseo, Prowedimenti d’urgenza a tutela di diritti implicanti un facere infun- gibile, in Studium Juris 1997, 1277 ss . (che tra l’altro richiama l’art. 1218 c.c., che sanci- sce che l’adempimento ha rilevanza a prescindere dalla coercibilità della prestazione e l’art. 1453 C.C. che permette la richiesta giudiziaie di adempimento per tutte le obbliga- zioni, anche le infungibili); Proto Pisani, Appunti sulla tutela di condanna in Riv. trim. dir. proc. civ. 1978,41 ss . ; Arieta, op .ult. cit., 324 ss.; Conte, op. ult. cit., 238 ss.

In giurisprudenza, propendono per l’inammissibilità della misura cautelare Trib. Torino, I O marzo 1995, in Giur. it. 1995, 1, Il, 814; Trib. Palermo, 28 luglio 1995, in Foro it. 1996, I, 2252; Trib. Catania, 26 giugno 1999, ined.; Trib. Firenze, 30 ottobre 2000, in Foro toscuno 2001; Trib. Catania, 20 dicembre 2001, inedita; Trib. Napoli, 13 aprile 2002, in Not. giur. lav. 2002, 729; Trib. Roma, 12 settembre 2002, in Foro it. 2002, 1, 3207; Trib. Catania, 19 gennaio 2004, ined. A favore Trib. Roma, 17 gennaio 1996, in Foro it. 1996, I, 2251; Trib. Milano, 2 ottobre 1997, in Foro it. 1998, 1, 241; Trib. Milano, 27 gennaio 1999, in Giur. it. 2000, I , I l , 945.

Trib. Roma, 17 febbraio 2000, in Giur. it. 2001, 300, ammette la misura poiché ri- sulta una disponibilità dei debitore ad effettuare la prestazione infungibile.

Trib. Milano 2 ottobre 1997, in Giur. i/., 245, in una controversia in cui si richiede la condanna ad un fucere infungibile, sostiene che (( ... I1 Tribunale, consapevole della disputa che il tema ha suscitato in dottrina ed in giurisprudenza, ritiene, secondo quanto sopra illustrato, che la coercibilità o meno dell’ordine possa influire solo sul contenuto del provvedimento e non sull’ammissibilità dello stesso. Ma il provvedimento da adottare non potrà in concreto limitarsi ad un ordine di esecuzione di un facere infungibile, emes- so pur nella consapevolezza della sua ineseguibilità (nemo potest precise cogi adfactum) e nell’auspicio di concorrere, in tal modo, all’intimato adempimento. L’ordine del giudi- ce deve poter essere eseguito e, pur quando abbia di mira I’ottenimento di unfacere in- fungibile, deve avere un contenuto di indiretta, ma coercibile, induzione all’esecuzione. Sotto tale profilo appare privo di senso un provvedimento che genericamente ordini di eseguire un contratto (anche vista la inadeguata tutela approntata dall’art. 388 c.p. che peraltro presuppone altri ed ulteriori requisiti di carattere soggettivo ed è rivolto a finalità pubblicistiche che trascendono dai rapporti civilistici), una volta riconosciuta I’am- missibilità in astratto e la fondatezza in concreto di una domanda cautelare mirante a tu- telare il diritto all’adempimento, l’ordine del giudice dovrà essere dotato, anche grazie all’atipicità del contenuto del provvedimento ex art. 700 c.P.c., di un contenuto precettivo suscettibile di coazione, tale da costruire una concreta ed efficace induzione all’adem- pimento. Nel caso di specie, I’inibitoria potrà svolgere proprio tale finalità, scoraggiando fortemente l’inadempimento attraverso l’impedimento di attività lavorative diverse da quelle contrattualmente promesse. Ma più in generale, la tutela d’urgenza del diritto all’adempimento dovrà attuarsi non attraverso ordini la cui auctoritas possa valere “di per se ad indurre la parte all’ottemperanza”, ma attraverso misure coercitive di indiretta induzione all’adempimento ».

(65) Come è noto, non v’è unanimità di posizioni sull’ammissibilità di una azione e

della conseguente decisione non di mero accertamento dell’esistenza di un obbligo di fare infungibile, sibbene anche di condanna all’adempimento di questo obbligo.

Mandrioli, op. cit., 1347 respinge l’idea di potere superare, in assenza di esplicita previsione legislativa, la correlazione necessaria tra esecuzione forzata e condanna e ciò in forza del principio di tipicità delle forme di tutela esecutiva. Della stessa idea Monteleone, Condanna civile e titoli esecutivi, in Riv. dir. proc. 1990, 1083 ss. , i l quale peraltro non ritiene di alcun rilievo pratico la qualificazione di un provvedimento come di condanna quando ad esso non corrispondano idonei strumenti esecutivi cui consegua il soddisfacimento; così anche Attardi, Diritto processuale civile, 1, Padova 1999, 106 ss., il quale afferma che la deduzione di un diritto realizzabile coattivamente in un processo di condanna, è da considerarsi presupposto di trattabilità e decisione della causa di merito.

AI contrario, si è invece a mio avviso più convincentemente sostenuto, v. Proto Pi- sani, Appunti sulla tutela di condanna, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1978, 11 17 ss., che nessuna norma di diritto positivo impone la correlazione necessaria tra condanna ed ese- cuzione forzata, ma al contrario disposizioni generali e speciali ammettono che la senten- za di condanna possa avere ad oggetto anche l’adempimento di obblighi non suscettibili di esecuzione forzata. Inoltre alla luce del nostro diritto positivo, la tutela di condanna è

‘chiamata ad assolvere non solo una funzione repressiva diretta ad eliminare gli effetti di una violazione già compiuta, ma anche una funzione preventiva diretta ad impedire la violazione o la continuazione della violazione; inoltre il numero delle ipotesi in cui l’ordinamento ammette la funzione preventiva della tutela di condanna consente di attri- buire alla tutela c.d. inibitoria carattere generale e non limitato ai casi tassativamente pre- visti. Conseguenze immediate sono I’applicabilità degli artt. 2953 C.C. e 2818 C.C. anche alle sentenze di condanna all’adempimento di obblighi non suscettibili di esecuzione for- zata, nonché sul piano sistematico la necessità di imporre un collegamento tra condanna e quegli istituti che vanno sotto il nome di misure coercitive, tra le quali la tutela penale apprestata dall’art. 388 c.p.

La questione non ha natura meramente classificatoria, se si dovesse ritenere I’applicabilità dell’art. 388 c.p. solo alle sentenze di condanna (come espressamente di- sposto dall’articolo in esame; ma v. tuttavia le recenti evoluzioni giurisprudenziali nota 67) e così anche per i l decorso del termine di prescrizione del diritto (( lungo )) che de- corre dalla sentenza di condanna ex art. 2953 c.c., e per l’idoneità del titolo di iscrizione ipotecaria riservato alla sentenza di condanna (artt. 281 8,2838 c.c.).

Non univoche le posizioni giurisprudenziali, ma da ultimo per I’ammissibilità della sentenza di condanna ad una prestazione difacere infungibile, v. Cass., 13 ottobre 1997, n. 9957; Cass., 17 luglio 1992, n. 8721; diversamente, v. invece Cass., 24 agosto 1994, n. 7500.

Quanto tuttavia ai fini circoscritti di questo breve scritto, la questione assume inve- ce valore assai relativo, alla luce di quanto già affermato nella nota precedente, laddove abbiamo già sottolineato I’ammissibilità della tutela cautelare anche se resa strumental- mente ad una azione di mero accertamento. Di parere diverso sembra Tommaseo, Iprov- vedimenti d’urgenza, cit., 358, laddove ritiene che I’ammissibilità della tutela d’urgenza ad un facere infungibile discenda dalla soluzione della natura della sentenza, se di con-

80 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC. 81

più ampie di quella che si potranno ottenere con la sentenza finale di meri- to (66)), ciò che condurrebbe all’inutilità del provvedimento d’urgenza (in un ordinamento quale il nostro che non prevede mezzi di coazione indiretta ad ese- guire (67)).

I1 punto centrale della questione, allora, attiene proprio all’individuazione o no di un’utilità della misura cautelare, che inveri la condizione dell’interesse alla misura cautelare, sotto il profilo del necessario rispetto della funzione del provvedimento d’urgenza, che è quello di evitare o di quantomeno alleviare o rendere più difficile l’avverarsi di un pregiudizio.

E questa utilità con assai difficoltà potrebbe rinvenirsi nella coazione all’esecuzione in forza delle conseguenze penali per il soggetto inadempiente all’ordine dell’autorità giudiziaria, data la (forse infelice) lettera dell’art. 388 c.p. (o 650 c.P.), che sembra riservare questo effetto esclusivamente alle senten- ze di condanna (68), e ancora la attuale lettura che nega I’applicabilità della di- sposizione a misure aventi carattere cautelare (69) (a prescindere comunque dall’applicabilità della disciplina a comportamenti meramente omissivi).

Quanto invece alle eventuali conseguenze meramente risarcitorie derivanti dall’inottemperanza alla misura cautelare, si potrebbe ritenere che le stesse con-

danna o di mero accertamento; l’autore, peraltro, ritiene ascrivibile la fattispecie in que- stione al provvedimento di condanna. Id., in Prowedimenti d’urgenza a tutela di diritti implicanti un facere infungibile, cit., 1277.

(66) In dottrina v. già Montesano, I prowedimenti d’urgenza nel processo civile, Napoli 1955, 129; Tommaseo, voce Prowedimenti d’urgenza, in Enciclopedia del dirit- to, Milano 1988, 860; Luiso, Dirittoprocessuale civile, IV, Milano 2000, 157.

(67) Nel nostro ordinamento, allo stato attuale, le misure per la c.d. G esecuzione indiretta )) sono previste solo in via episodica, e si ritiene comunemente che queste siano pertanto ammissibili solo quando espressamente previste (v. ad es. l’art. 18 st. lav., l’art. 86 legge sui brevetti o l’art. 66 legge marchi); pertanto sembra potersi escludere che al giudice dell’attuazione cautelare sia assegnato un potere così ampio, in difetto di espressa attribuzione. L’opinione espressa è largamente maggioritaria; contra, Crcchella, Il pro- cesso cautelare, Torino 1997, 178 ss.

(68) Tuttavia la Cassazione recentemente, Cass. pen. 17 novembre 1999 n. 14367, in Cass. pen. 2001, 2100, ha affermato il principio inverso per cui l’espressione (( sen- tenza di condanna )) adoperata dal testo dell’art. 308 c.p. comprende tutti i provvedimenti che, qualunque sia i l nome loro dato o la forma nella quale si estrinsechino, assumono natura di decisioni giudiziarie con imposizioni di obblighi di carattere civilistico.

(69) Così la lettura data dalla Suprema Corte, Cass. pen. 19 marzo 1997 n. 4298, in Cass. pen. 1998, 2014, che nega I’applicabilità dell’art. 388 comma I ” c.p. ad un provve- dimento derivante da un giudizio non a cognitio piena (nella specie proprio un provvedi- mento cautelare inibitono emesso sul disposto dell’art. 83 R.D. 29/06/39 n. 1127 sui bre- vetti per invenzioni industriali); così anche Trib. Catania, 1 marzo 2003, ined.; in argo- mento v. altresì Chiarloni, Misure coercitive e tutela dei diritti, Milano 1980, 189 ss.; Arieta, OP. ult. cit., 344 ss.

seguenze potrebbero ottenersi in forza della inottemperanza agli obblighi impo- sti dalla sentenza conclusiva del processo (cui si dovrà comunque giungere), e che pertanto il precedente inadempimento al comando del giudice della cautela non condurrebbe ad un’autonoma ed ulteriore quantificazione della misura del risarcimento. Tuttavia, in un’ipotesi in cui la lettura della situazione giuridica sia effettivamente incerta, il debitore potrebbe sostenere di dovere pagare solo i danni occorsi semmai per non avere ottemperato dopo la sentenza, perché prima non sarebbe in colpa; cosa che non potrebbe assumere se prima della sentenza il comportamento da tenere gli fosse già ingiunto con una misura cautelare, dove appunto un giudice ha già valutato il fumus. In giurisprudenza si è talora rite- nuto che la condanna cautelare ad eseguire la prestazione, se inadempiuta, po- trebbe ben condurre ad una maturazione di danni ulteriori, estendendoli, a quelli imprevedibili all’inizio (arg. ex 1225 c.c.) (70).

È poi talora possibile rafforzare l’efficacia di un provvedimento per il tra- mite di altre misure a corredo; ad esempio, di disporre anche il sequestro di materiale acquistato per esercitare un’attività di concorrenza sleale che si vieta giudizialmente (7 I).

Quanto poi alla misura cautelare concessa per vietare un’attività (un non fare ovviamente infungibile) che se svolta permette il ritorno allo stato quo unte grazie ad attività fungibile di ripristino quale ad esempio la demolizione, essa potrebbe essere prevista in via eventuale già nella misura cautelare di di- vieto, e comunque appare successivamente concedibile ex art. 669 duodecies c.p.c. semplicemente come attuazione della misura cautelare precedentemente resa (72).

(70) Trib. Roma 17 gennaio 1996, in Foro i / . 1996, I, 2251 ... (( non può infatti condividersi la contraria opinione secondo cui al provvedimento giudiziale non è mai riconoscibile natura di autonoma fonte di obblighi, eventualmente sanzionati in modo diverso rispetto all’originario titolo negoziale. È infatti ammissibile che l’inadempimento, sorto come colposo, possa tramutarsi in omissione dolosa una volta che un provvedimento di condanna abbia eliminato ogni dubbio soggettivo in proposi- to ».

(71) In alcuni casi poi il provvedimento che ordina il non fare, l’inibizione, può es- sere accompagnato anche da provvedimenti positivi, ad es. i l sequestro dei materiali che si erano acquistati in previsione di esercitare un’attività di concorrenza sleale; Trib. Na- poli 23 novembre 2001, in Giur. napoletana 2002, 19, oltre all’inibitoria a diffusione di pubblicazioni avente un certo contenuto diffamatorio dispone il sequestro delle copie eventualmente già pubblicate.

(72) Il provvedimento così reso dal giudice dell’attuazione a mio avviso si pone in sintonia con il contenuto del provvedimento cautelare, e non implica pertanto una inci- sione sul contenuto del provvedimento. In questo modo, a mio avviso, oltre a garantire piena effettività alla misura cautelare, si ottimizzerebbe l’attività del giudice cautelare, che pertanto non sarebbe chiamato a rendere nuovamente un giudizio sul fumus e sul pe- riculum, cui potrebbe invece essere sollecitato dal controparte solo nelle ipotesi di modi-

82 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE 83 IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC.

Così, ancora, rimane in alcuni casi, la possibilità di pubblicizzare il prov- vedimento ottenuto (73), come forma di coazione diretta all’adempimento, o come strumento comunque per rendere più difficili comportamenti non confor- mi della controparte quando gli stessi necessitino della cooperazione o della partecipazione di altri soggetti; e ciò a maggiore ragione quando il terzo (specie se il provvedimento cautelare possa lederne i diritti) sia direttamente coinvolto nel procedimento cautelare e l’ordine del giudice sia rivolto direttamente anche al terzo (ad esempio si pensi all’efficacia di un divieto ad un’artista di eseguire un brano se si potesse inoltre accompagnarlo con un ordine di impedire l’esecuzione del brano diretto alla RAI eio a Mediaset) (74).

fica della situazione tale da determinare l’esistenza delle condizioni per la modifica o la revoca della misura ex art. 669 decies C.P.C.

AI più, si potrebbe ritenere che, a seguito del nuovo comportamento dell’intimato, alla parte competa di richiedere al giudice un provvedimento ex art. 669 decies di modifi- ca del precedente provvedimento cautelare alla luce della nuova situazione data dal fatto dell’intimato; anche il provvedimento di modifica non involge una nuova valutazione del ,fumus.

V. Ad es. App. Milano 8 ottobre 1994, in Nuova giur. civ. comm. 1995, I, 158, (( p.q.m. ... La Corte ordina a norma dell’art. 700 a S.I.P. di dare esecuzione alle presta- zioni promesse con i contratti già stipulati con Telsystem ... inibisce a S.I.P., nel caso di inadempimento alle precedenti prescrizioni, di pretendere il pagamento del canone ine- rente alla linea affittata a Telsystenl ... D.

(73) Per I’ammissibilità di tale contenuto della misura cautelare, Arieta, OP. ult. cit., 156 ss .

(74) Mandrioli, Iprowedimenti d’urgenza: deviazioni e proposte, in Riv. dir. proc. 1985,661 ss. , avverte della necessità di non superare i liabiti soggettivi ed oggettivi della domanda; così anche Tommaseo, op. ult. cit., 94 ss., che rileva l’inammissibilità di pro- nunciare prowedimenti d’urgenza contro un terzo o addirittura in incertam personam. Trib. Roma, 3 1 marzo 2000, in Vita not. 2002, 178, ritiene invece che sia ammissibile, se ne sia dimostrata l’utilità, la concessione di un provvedimento che inibisca l’esecuzione di un contratto che la resistente abbia stipulato con un terzo, anche se il terzo non è chia- mato in causa, ma specifica che i l provvedimento non sarebbe comunque opponibile alla parte estranea al giudizio.

Balbi, op. cit., 119, ritiene invece ammissibile che il provvedimento d’urgenza pos- sa coinvolgere terzi, pur giuridicamente estranei al processo di merito, ma che in questo caso essi dovrebbero poter contraddire nel provvedimento d’urgenza.

La questione, tra le piu complesse, che involge l’efficacia ultrapartes della misu- ra d’urgenza I’opponibilità e le modalità di contestazione al provvedimento ecc. esula dallo spazio destinato a questo contributo; in questa sede si rammenta soltanto, tutta- via, che il terzo potrebbe essere richiesto di una collaborazione nell’attuazione della misura o di un qualcosa di ulteriore, che potrebbe incidere sui suoi diritti, economica- mente e non, e che la soluzione al problema potrebbe anche non essere pertanto univo- ca. Così, ancora, potrebbe non essere affatto indifferente la (( qualità )) del terzo, e, se investito di un compito pubblico, la natura discrezionale o no dell’attività richiesta. Ad

,,

Rimane, in ogni caso, la coazione all’adempiinento spontaneo in forza del solo potere di convincimento della misura sulla parte condannata in quanto resa da un giudice. Un’utilità, pertanto, non certo pari alle fattispecie in cui il prov- vedimento del giudice può essere eseguito coattivamente, ma a mio giudizio e per mia esperienza non di poco momento, atteso che in concreto esiste una forte propensione a rispettare le pronunzie dei giudici, talora anzi ed a maggior ra- gione se la controversia è ancora in corso (e la parte in buona sostanza (< teme )>

che una aperta ribellione potrebbe vieppiù pregiudicare l’esito finale della causa di merito); del resto, nel rendere la misura il giudice pronuncia favorevolmente anche sull’esistenza del,fumus, ciò che rappresenta certo un nuovo ed impor- tante elemento di valutazione e condizionamento per la parte soccombente, oltre ad essere elemento che in sé consente di alleviare (prima della decisione finale) le conseguenze negative che l’incertezza della contestata situazione giuridica da cui occasiona la causa spesso comporta (75).

D’altro canto, anche ammesso che la misura comporti per il ricorrente un vantaggio davvero esiguo (e tuttavia esistente), perché questo dovrebbe condur- re a negare I’ammissibilità di un simile provvedimento, laddove il ricorrente abbia manifestato la volontà di ottenere comunque la misura (in un processo, qual è quello civile, a carattere dispositivo)? Anche un vantaggio esiguo non può non considerarsi sufficiente per ritenere su un piano astratto teoricamente soddisfatto il requisito dell’interesse ad ottenere una misura cautelare (già as- solto dalla richiesta in tal senso della parte) e della funzionalità del provvedi- mento richiesto; se così è, non ritengo esistere alcuna altra valida ragione che non permetta al giudice (o che consenta al giudice di rifiutare) di provvedere nel merito sulla misura richiesta.

Questa lettura è dunque quella che meglio si conforma a principi di effetti- vità della tutela in sintonia con ogni indicazione, costituzionale, comunitaria e pattizia ispirate alla migliore tutela del diritto di difesa, nonché con la costante evoluzione dell’ordinamento teso sempre più alla tutela preventiva dei beni po- tenzialmente esposti ad una lesione, e che pertanto deve essere di ispirazione anche nella risoluzione delle questioni oggetto di queste riflessioni (si tratta, in buona sostanza, di offrire la più ampia tutela possibile anche a quei diritti che sono tutelabili con maggiore difficoltà in via giurisdizionale, ancora, anche in adesione al principio di eguaglianza tra situazioni giustiziabili, pur nel rispetto

es., in giurisprudenza si pronunciano senza remore provvedimenti che contengono or- gani ai conservatori di pubblici registri o al funzionario addetto al registro delle impre- se.

Per un analisi della posizione del terzo nel sequestro giudiziario, anche alla lu- ce dell’art. 677 c.P.c., si rimanda a Cantillo-Santangeli, op. cit., 187 ss . , 210-21 1 , 233

(75) Se quest’ultimo elemento, la rimozione dell’incertezza, sia poi da solo sufti- ss.

ciente per ottenere il provvedimento d’urgenza, v. più avanti alla nota 83.

84 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC. 85

delle diverse esigenze); e si conferma pertanto la necessità di evitare ogni lettu- ra formalista che inserisca delle limitazioni all’utilizzo dei provvedimenti cau- telari non strettamente necessitate dalla lettera e dallo spirito delle disposizioni processuali (76).

Rimane ferma, in conclusione, la diversa efficacia che può arridere al Provvedimento, cautelare e non, di condanna ad un obbligo di fare fungibile suscettibile di diretta attuazione coattiva piuttosto che ad un fare infungibile; la piena tutela manutentiva del contratto (e non soltanto) per il tramite della misu- ra cautelare passa pertanto e necessariamente anche per una ragionata ed attua- lizzata revisione della categoria dei comportamenti che oggi debbono essere ritenuti infungibili; l’argomento tuttavia richiede un approfondimento che esula dai limiti della presente trattazione (77).

(76) V. retro al par. I . (77) Rimane necessario valutare con attenzione quando l’obbligo sia realmente in-

fungibile, nel senso che non possa che essere adempiuto che dall’obbligato, e quando invece esso possa essere adempiuto da terzi, sia materialmente che giuridicamente. In argomento, si rimanda ad Armone, op. cit., 8 ss.? ivi anche per una interessante distinzio- ne tra infungibilità materiale ed infungibilità giuridica.

Ad esempio, Fuochi Tinarelli, La tutela sommaria cautelare: il procedimento e 1 ’umhito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti d’urgenza in maie- ria di diritto industriale, quanto all’infungibilità di diritto, distingue i casi in cui si mira a costituire un rapporto giuridico che si esaurisce con il compimento di un uni- co atto, ad esempio con la consegna di un farmaco da parte dell’azienda USL o con la predisposizione necessarie perché il monopolista provveda alla erogazione della fornitura, dalle ipotesi in cui, ad esempio la costituzione di un rapporto di lavoro, ciò comporta una permanenza dei rapporti su cui intervengono componenti perso- nali del tutto infungibili. (Trib. Bari 12 febbraio 1997, che in attuazione del provvedi- mento cautelare nomina il prefetto di Bari, o un funzionario da questi indicato, a rein- tegrare l’istante nel ruolo dei mediatori d’affari negli elenchi della camera di commer- cio).

Una riflessione, a mio modo di vedere, che il più delle volte non è peculiare dei provvedimenti di attuazione cautelari, ma comune al medesimo problema che si affronta nell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare ex art. 612 c.p.c., e che a mio avviso dovrà essere condotta con estrema attenzione alle fattispecie concrete ed agli inte- ressi ad esse sottesi, ferma restando da un lato l’attenzione a evitare il rischio di una inva- sione eccessiva da parte dell’autorità giudiziaria della sfera del privato, ma che tenga an- che conto che in pratica con la riserva alla parte della scelta di eseguire spontaneamente si attribuisce di fatto ad uno dei soggetti del rapporto il potere di trasformare un obbligo di fare in un (eventuale) obbligo di risarcimento (ragioni, de iure condendo, che ancor più consigliano I’istituzionalizzazione di flessibili mezzi di coazione indiretta come efficace chiave di componimento delle differenti esigenze). L’argomento, tuttavia, supera i limiti di questo breve contributo.

Una situazione peculiare attiene, ad esempio, alla controversa attuabilità dei prov- vedimenti concessi in via d’urgenza al lavoratore nei confronti della P.A., datore di lavo-

9. - Le considerazioni ora esposte nel paragrafo precedente vanno richia- mate ed applicate anche nelle ipotesi in cui si richiede un provvedimento cau- telare atipico dichiarativo, o addirittura a carattere (( dichiarativo-autorizza- tivo n.

Va precisato, infatti, che alla richiesta di un provvedimento cautelare di- chiarativo non ostano ragioni <( ontologiche n. Ciò, naturalmente anche quando anche l’azione strumentale di merito sia individuata in una pronuncia di mero accertamento o costitutiva, stante la possibilità di tutela cautelare anche per queste azioni (78).

I1 problema è sempre e soltanto quello: verificare se esista la possibilità che la misura d’urgenza richiesta sia utile a garantire gli effetti (o, meglio, an- che soltanto alcuni degli effetti) del provvedimento di merito. Se si condivide la tesi, come io credo, che effettivamente non possa in radice negarsi che un prov- vedimento dichiarativo fondato sulfurnus possa essere utile allo scopo (79), non esistono ragioni per negare l’ammissibilità della tutela cautelare dichiarativa, allorquando naturalmente si dimostri nel caso concreto che la misura dichiarati- va richiesta in via cautelare sia utile a riparare o alleviare il pregiudizio lamen- tato (che deriva dal vanto o dalla contestazione altrui). Così, si può richiamare la richiesta che il giudice con provvedimento cautelare dichiari ingiustificato il recesso contrattuale esercitato da una compagnia di assicurazione nei confronti dell’agente per giusta causa, e che l’agente chieda in via d’urgenza una pronun-

ro (quanto alle sentenLe il problema si pone in ordine alla controversa odierna ammissi- bilità del giudizio di ottemperanza), che si concretano in una serie di ordini, reintegrazio- ne nell’incarico o nelle mansioni, riammissione in servizio. Un esame delle diverse solu- zioni affacciatesi in giurisprudenza, anche sull’ammissibilità o no della nomina di un commissario ad acta per attuare le misure cautelari (comunque tendenzialmente negata attesa la ritenuta peculiarità propria del giudizio amministrativo) è ad esempio offerta da Macioce, in Il lavoro nellepuhbliche amministrazioni 2002, 159 ss. Piace poi ricordare la posizione di Sassani, in Perone-Sassani, Processo del lavoro e rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Padova 1999, che ritiene inapplicabile il concetto di infungibilità alla Pubblica amministrazione, poiché si riferirebbe a posizioni di libertà personale esclusive del soggetto privato. In effetti, andrebbe forse ripensata nella sua as- solutezza già l’assoluta infungibilità in astratto di provvedimenti di reintegrazione che la giurisprudenza ordinaria giuslavoristica ha formato nei rapporti di lavoro tra privati (quando si abbia ad oggetto rapporti di lavoro G umili D), ma di certo va sottolineato co- me nei confronti della P.A. sia inapplicabile il principio di autonomia del datore di lavoro privato tutelato dall’art. 41 Cost., mentre invece la P.A. svolge un’attività-funzione ri- collegabile all’art. 97 Cost.

(78) V. retro alla nota 65. (7‘9) Contra, C.A. Torino 9 giugno 2000, in Dir. ind. 2002, 276 per il quale una

pronuncia cautelare di mero accertamento sarebbe incompatibile con la struttura e la fun- zione dei provvedimenti d’urgenza; anche Samorì, La tutelu cautelare dichiuraiiva, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1995, 960 ss.

86 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE 87 IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C. ECC.

cia che dichiari che non esistevano i presupposti per la misura sanzionatoria, al fine di salvaguardare la propria immagine e di potere così più facilmente con- trattare con altre compagnie di assicurazione assicurandosi così il proprio so- stentamento (SO).

La questione tuttavia va ulteriormente meditata quando il richiedente chie- da al giudice in via cautelare di pronunciare <( un permesso », una sorta di auto- rizzazione, all’attore di tenere un comportamento che tuttavia questi potrebbe tenere anche in assenza di un provvedimento del giudice, perché il comporta- mento rientra nella propria sfera e può essere tenuto senza che sia necessaria la cooperazione di controparte.

Così, ad esempio, la richiesta al giudice della cautela della banca a essere (( autorizzata )) a disattivare una linea di credito, quando sulla liceità di questa determinazione (cui naturalmente la banca può provvedere in via autonoma) sia insorta controversia. O. ancora, la richiesta di una pronuncia cautelare che af- fermi la liceità di un brevetto quando precedenti contestazioni tra le parti fac- ciano ragionevolmente presumere l’instaurarsi di un successivo contenzioso. Oppure quando il richiedente chieda al giudice un provvedimento che gli inibi- sca di fare, di tenere un determinato comportamento; ad esempio di essere auto- rizzato a non pagare quanto richiesto in forza di una fideiussione la cui validità sia contestata.

I1 pregiudizio che si vuole evitare è, in buona sostanza un N pregiudizio da incertezza D, che soffre chi, nel timore di compiere atti illegittimi, evita di tenere alcuni comportamenti che tuttavia gli consentirebbero di regolare con maggiore efficacia i propri interessi. Così, ad esempio, quando si rinuncia a compiere determinati atti per evitare comunque che, a seguito del com- portamento tenuto, la controparte instauri un contenzioso legale, cautelare o di merito, con richiesta di inibitoria che potrebbe comunque condurre ad un danno di immagine, o anche a maggiori difficoltà nella contrattazione con i terzi tali da rendere addirittura potenzialmente antieconomica l’operazione a prescindere dall’esito dell’iniziativa giudiziale intentata dalla contropar- te (81).

E non può, allora, escludersi a priori, ma andrà verificato certo con rigore, ma caso per caso, se il (< pregiudizio da incertezza )> sia nella singola fattispecie concreta di portata tale da integrare il presupposto della gravità, per come retro delineato al par. 6.

Si dovrà, inoltre, verificare se detto pregiudizio sia superabile con un provvedimento cautelare, altrimenti inutile, che pertanto non potrebbe lo stesso essere positivamente reso.

Ciò, dunque, che può essere una volta e per tutte escluso è solo la conces-

(80) Così, ad es. Trib. Catania 2 1 febbraio 2002, ined. (81) Un caso simile ha originato il provvedimento di accoglimento di Trib. Napoli

8 novembre 1996. in Dir. ind. 1997, 193 ss.

sione di un provvedimento cautelare dichiarativo, quando il risultato che si vuole ottenere sia lo stesso risultato di certezza sull’assetto dei rapporti giuri- dici (82) che non può che assistere esclusivamente i l provvedimento di merito (se non i l giudicato); non anche una richiesta consapevolmente fondata sulla (( utilità limitata N che può essere ottenuta con un provvedimento cautela- re (83).

Talora, poi, la richiesta di <( autorizzazione »al giudice verrà accompagnata da un’altra misura, come ad esempio quando non si chiede solo una pronuncia sulla correttezza di un certo comportamento, ma insieme anche un provvedi- mento di non fare, un divieto alla controparte di continuare a contestare, così turbando i diritti del richiedente ad un’attività d’impresa esente da illegittime turbative.

In conclusione, i l problema non si pone per le azioni in cui sia assen- te anche lo stesso requisito della contestazione, quando cioè l’attore non so- lo abbia i l potere autonomamente di tenere il comportamento senza coope- razione della controparte, ma non esista neanche una contestazione sulla liceità del comportamento, ma solo una situazione di incertezza dell’atto- re puramente soggettiva sull’esistenza di quel diritto. In questa ipotesi, tutta- via, la mancanza di interesse ad agire non è propria solo della misura cautela-

(82) V. Sassani, Dal1 ‘irrimediabilità del pregiudizio ali'« opportunità di evitare liti future »; la marcia del 700 verso il pregiudizio in re ipsa, in Riv. dir. ind. 1990, 5 15

(83) In argomento, v. Luiso, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., 291 se- condo il quale un provvedimento giurisdizionale improduttivo per sua natura di qua- lunque effetto (rectius inutile) è inammissibile, conseguentemente sarebbe anche pre- cluso il diritto a richiedere un provvedimento inutile in forza della mancanza di inte- resse ad agire. L’Autore, peraltro, non ritiene inutile una pronuncia cautelare che si risolva in un divieto del giudice, ma solo la richiesta di una misura che autorizzi il ri- chiedente a tenere un comportamento che questi sarebbe in grado di tenere senza che sia necessaria la cooperazione della controparte. In proposito, v. tuttavia Tommaseo, voce Provvedimenti d’urgenza, cit., 872, secondo i l quale affermando che talora l’accertamento provvisorio ottenuto con la misura cautelare potrebbe essere utile co- munque a chi nel timore di compiere atti illegittimi si preclude la possibilità di ammi- nistrare con efficacia i propri interessi; Id., I provvedimek d’urgenza, cit., 259, pur affermando l’inidoneità del provvedimento cautelare ad assicurare in via di aiiticipa- zione quella certezza sull’assetto dei rapporti giuridici propria solo della sentenza di- chiarativa, ritiene tuttavia sufficiente a soddisfare provvisoriamente l’interesse del ri- corrente anche quella (( certezza di modesto grado n che si risolve nella valutazione in termini di probabilità del diritto affermato dalla parte, e ritiene che tale pur limitato effetto sia sufficiente a fondare un apprezzabile interesse alla pronuncia per la parte anche laddove (( i l ricorrente chiede al giudice la valutazione della legittimità di un proprio atto ».

ss.

88 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE

re, ma anche e direttamente dell’azione strumentale di merito di mero accer- tamento (84).

FABIO SANTANGELI Professore straordinario

nel1 ‘Università di Catania

(84) 1 contributi scientifici e giurisprudenziali tesi a definire i l concetto di interesse ad agire cono innumerevoli; tra i tanti v., Grasso, Note per un rinnovato discorso sull’inferesse ad agire, in Jus 1968, 349 ss.; Sassani, Note sul concetto di interesse ad agire, Rimini 1983.