il nuovo decreto sulle terre e rocce da scavo con particolare attenzione agli adempimenti degli...
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IL NUOVO DECRETO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI Avv. Andrea Faccon Quarrata, 30 novembre 2012TRANSCRIPT
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IL NUOVO DECRETO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI
Avv. Andrea FacconQuarrata, 30 novembre 2012
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 3
PROGRAMMA
• 1. Terre e rocce da scavo: evoluzione normativa, con particolare attenzione al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 4
PROGRAMMA
2. Il percorso per l’emanazione del D.M. 10 agosto 2012 n. 161: l’art. 39, co. 4, D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, come modificato dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e l’art. 49, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
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PROGRAMMA
3. Nozione di rifiuto ed esclusioni: sottoprodotti e “end of waste” in edilizia
4. Utilizzo delle terre e rocce quali sottoprodotti: dall’art. 186 al D.M. 10 agosto 2012 n. 161
5. Ambiti gestionali sottratti e/o esclusi dal D.M. n. 161/2012
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 6
PROGRAMMA
6. Le principali novità introdotte dal D.M. n. 161/2012: definizioni di opera e materiale da scavo; il riporto ed il materiale inerte di origine antropica; la caratterizzazione e i valori del fondo naturale; la “normale pratica industriale”
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PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
• 8. Gli adempimento degli uffici comunali: le modalità di esame e approvazione del PdU
• 9. La gestione di terre e rocce da scavo in situazioni di emergenza
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PROGRAMMA
• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
• 11. Controlli ed ispezioni
• 12. La disciplina transitoria
• 13. Analisi degli allegati tecnici
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PROGRAMMA
• 1. Terre e rocce da scavo: evoluzione normativa, con particolare attenzione al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 10
PROGRAMMA
• 1. Terre e rocce da scavo: evoluzione normativa
A. Art. 8, lett. f-bis), D. Lgs. n. 4 febbraio
1997 n. 22, lettera introdotta dall’art. 10, co. 1, L. 23 marzo 2001 n. 93, che escluse t/r dal novero dei rifiuti (Le terre e le
rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 11
PROGRAMMA
• 1. Terre e rocce da scavo: evoluzione normativa
B. Art. 1, co. 17-19, L. 21 dicembre 2001
n. 443, dettò una norma di interpretazione autentica di tale disposizione, prevedendo una verifica della composizione della massa e l’autorizzazione della P.A.
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 12
PROGRAMMA
• 1. Terre e rocce da scavo: evoluzione normativa
C. Art. 23, L. 31 ottobre 2003 n. 306,
introdusse controlli più pregnanti per il reimpiego di t/r, prevedendo la necessità di un progetto sottoposto a V.I.A. o autorizzazione amministrativa preceduta da parere A.R.P.A.
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 13
PROGRAMMA• 1. Terre e rocce da scavo: evoluzione normativa
D.
Sentenza C.G.C.E. 18 dicembre 2007 in causa C-194/05
Lo Stato italiano viene dichiarato inadempiente agli obblighi su di esso incombenti in forza delle direttive comunitarie sui rifiuti perché ha sottratto t/r dalla disciplina nazionale sui rifiuti destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 14
PROGRAMMA
• 1. Terre e rocce da scavo: evoluzione normativa
E.
Vigenza dell’art. 186, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
La norma è stata più volte modificata:
- art. 2, co. 2, D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4
- art. 20, co. 10-sexies, lett. b) D. L. 28 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2
- art. 8-ter, co. 1, D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009 n. 13
- art. 14-ter, D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 15
PROGRAMMA• 1. Terre e rocce da scavo: evoluzione normativa
F. Ultimo approdo (dopo la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)
• Art. 183, 184-bis, 184-ter, 185, 266, co. 7, D. Lgs. n. 152/06, come riformulati e/o introdotti ex novo dal D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205
• D.M. 10 agosto 2012 n. 161
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 16
PROGRAMMA
2. Il percorso per l’emanazione del D.M. 10 agosto 2012 n. 161
L’art. 184-bis D. Lgs. n. 152/06, interamente sostituito dall’art.12, D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, prevede al co. 2 che
“Sulla base delle condizioni previste dal comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 17, co. 3, L. 23 agosto 1988 n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria”
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 17
PROGRAMMA
2. Il percorso per l’emanazione del D.M. 10 agosto 2012 n. 161
L’emanazione di un apposito regolamento in tema di t/r, con effetti abrogativi di norme primarie, trova titolo altresì nei seguenti articoli:
• 39, co. 4, D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, come modificato da ultimo dalla L. 24 marzo 2012, n. 28
• 49, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 18
PROGRAMMA
2. Il percorso per l’emanazione del D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Il D.M. ha riportato due pareri del Consiglio di Stato (Ad. 16 novembre 2011 e 8 marzo 2012)
Esso è stato trasmesso, prima della sua emanazione, alla Commissione U.E. (Direzione europea per la concorrenza), che non ha formulato osservazioni (anche se pende un esposto dinanzi al Commissario U.E. per l’ambiente)
Sono attesi chiarimenti interpretativi del MATTM
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 19
PROGRAMMA3. Nozione di rifiuto ed esclusioni: sottoprodotti e
“end of waste” in edilizia
Norme fondamentali per la definizione di rifiuto artt. 183 (co. 1, lett. a) nonché, in negativo, 185 (co. 1, lett. c) e co. 4)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 20
PROGRAMMA
3. Nozione di rifiuto ed esclusioni: sottoprodotti e “end of waste” in edilizia
In particolare, è rilevante l’esclusione dall’ambito di applicazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 del suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato”;
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 21
PROGRAMMA
3. Nozione di rifiuto ed esclusioni: sottoprodotti e “end of waste” in edilizia
Viceversa è oggetto di regolamentazione della parte IV “Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 22
PROGRAMMA
3. Nozione di rifiuto ed esclusioni: sottoprodotti e “end of waste” in edilizia
• V. anche considerando della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, dove si sottolinea che “(11) La qualifica di rifiuto dei suoli escavati non contaminati e di altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della presente direttiva”).
•
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 23
PROGRAMMA
3. Nozione di rifiuto ed esclusioni: sottoprodotti e “end of waste” in edilizia
• Quindi
• Suolo escavato non contaminato utilizzato in situ: né rifiuto né sottoprodotto (art. 185, co. 1)
• Suolo escavato contaminato e utilizzato in situ: rifiuto o sottoprodotto (parte IV art. 5, co. 4)
• Suolo escavato non contaminato e utilizzato altrove: rifiuto o sottoprodotto (parte IV art. 5, co. 1)
• Suolo escavato contaminato e utilizzato altrove: rifiuto o sottoprodotto (parte IV art. 5 co. 4 e 5)
•
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 24
PROGRAMMA
3. Nozione di rifiuto ed esclusioni: sottoprodotti e “end of waste” in edilizia
• Ricordo che l'art. 3, L. 24 marzo 2012 n. 28 ha precisato che i riferimenti al suolo di cui all'art. 185 si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2, alla parte IV, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ovvero riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 25
PROGRAMMA
3. Nozione di rifiuto ed esclusioni: sottoprodotti e “end of waste” in edilizia
Norme fondamentali nella definizione di sottoprodotto artt. 183, co. 1, lett. qq), 184-bis e 184-ter
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 26
PROGRAMMA
4. Utilizzo delle terre e rocce quali sottoprodotti: dall’art. 186 al D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Fino al 6 ottobre 2012, l’art. 186 prevedeva una disciplina speciale dei requisiti per l’assunzione della qualità di sottoprodotto da parte di t/r
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 27
PROGRAMMA
4. Utilizzo delle terre e rocce quali sottoprodotti: dall’art. 186 al D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Dal 6 ottobre 2012, il D.M. n. 161/2012 prevede una nuova disciplina speciale - integrativa e specificativa rispetto a quella dettata dall’art. 184-bis – relativa ai criteri qualitativi da soddisfare affinché materiali da scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 28
PROGRAMMA
3. Nozione di rifiuto ed esclusioni: sottoprodotti e “end of waste” in edilizia
Riepilogo• Le terre e rocce da scavo sono teoricamente rifiuti speciali (codice
CER 170504).• La relativa gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di
gestione rifiuti (Parte IV, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), salvo che non si verta di riutilizzo presso il sito di produzione ex art. 185 (materiale scavato non configurabile come rifiuto neppure ab initio)
• Ciò significa che detto materiale potrà essere gestito in conformità alla gerarchia della gestione dei rifiuti stabilita dall’art. 179, D. Lgs. n. 152/06, ossia
• mediante attività di riutilizzo come sottoprodotto ex art. 184-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ora al D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161
• mediante attività di recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214, 215, 216, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. conferendolo presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare lo specifico codice CER
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 29
PROGRAMMA
4. Utilizzo delle terre e rocce quali sottoprodotti: dall’art. 186 al D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Finalità del D.M.
La definizione di t/r come sottoprodotti persegue due obiettivi:
migliorare l’uso delle risorse naturali
prevenire la produzione di rifiuti
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 30
PROGRAMMA
4. Utilizzo delle terre e rocce quali sottoprodotti: dall’art. 186 al D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Finalità del D.M.
La disciplina della gestione e dell’utilizzo di t/r persegue due obiettivi:
prevenire pericoli per la salute umanaevitare pregiudizi all’ambientegarantire la tracciabilità dei sottoprodotti
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 31
PROGRAMMA
4. Utilizzo delle terre e rocce quali sottoprodotti: dall’art. 186 al D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Requisiti e condizioni per considerare i materiale di scavo come sottoprodotti
a. Requisiti di ordine sostanziale
b. Requisiti di ordine formale
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 32
a. Requisiti di ordine sostanziale
Il materiale da scavo deve rispettare le condizioni indicate dall’art. 183 co. 1, lett. qq) e 184-bis,D. Lgs. n. 152/06, che per i materiali di scavo vengono così integrate e specificate:
• Origine da opera realizzata ad altri fini• Utilizzo nella stessa opera o opera diversa o in
processi produttivi al posto di materiali di cava• Idoneità a essere utilizzati direttamente • Requisiti di qualità ambientale• Caratterizzazione ambientale
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 33
a. Requisiti di ordine sostanziale
origine dalla realizzazione di un’opera di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali materiali
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a. Requisiti di ordine sostanziale
utilizzo, in conformità al piano di utilizzo PdU,
• a) nella stessa opera che lo ha prodotto o in un’opera diversa per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari o altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
• b) in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava
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a. Requisiti di ordine sostanziale
idoneità ad essere utilizzati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (come definita dall’allegato 3)
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a. Requisiti di ordine sostanziale
soddisfacimento dei
requisiti di qualità ambientale indicati nell’allegato 4
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 37
a. Requisiti di ordine sostanziale
caratterizzazione ambientale, vale a dire dimostrazione che i materiali possiedono le caratteristiche descritte dagli allegati 1 – 2 per essere gestiti come sottoprodotti
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• b. Requisiti di ordine formale
Presentazione e approvazione di un PdU
In situazioni di emergenza, presentazione di una dichiarazione sostitutiva, seguita (entro 15 gg) dalla presentazione di un PdU come sopra
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 39
PROGRAMMA
5. Ambiti gestionali sottratti e/o esclusi dal D.M. n. 161/2012
Casi di esclusione esplicita
Casi di esclusione implicita
Casi dubbi di esclusione
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 40
PROGRAMMA
5. Ambiti gestionali sottratti e/o escluse dal D.M. n. 161/2012
Casi di esclusione esplicita
Sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del D.M. i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti (parte IV, D. Lgs. n. 152/06)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 41
PROGRAMMA
5. Ambiti gestionali sottratti e/o escluse dal D.M. n. 161/2012
Casi di esclusione implicita
Rimane estranea al regolamento la disciplina la produzione di materiali da scavo non connessa alla realizzazione di un’opera
In questo ambito, è stata preannunciata l’emanazione di autonomo e differente regolamento, sempre ai sensi dell’art. 184 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 (v. Consiglio di Stato – Ad. 16 novembre 2011 n. 4278)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 42
PROGRAMMA
5. Ambiti gestionali sottratti e/o escluse dal D.M. n. 161/2012
Casi di esclusione implicita
Rimane estranea al regolamento la disciplina di materiali provenienti da vere e proprie operazioni di dragaggio
In questo ambito, è stata preannunciata l’emanazione di un autonomo e differente regolamento
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 43
PROGRAMMA
5. Ambiti gestionali sottratti e/o escluse dal D.M. n. 161/2012
Casi dubbi di esclusioneRicadono nell’orbita applicativa del D.M. i piccoli cantieri?
Invero, l’art. 266 co. 7, D. Lgs. n. 152/06 prevede che con successivo decreto del MAT è dettata una disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6000 mc. di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 44
PROGRAMMA
5. Ambiti gestionali sottratti e/o escluse dal D.M. n. 161/2012
Segue: piccoli cantieri
In sede consultiva, il Consiglio di Stato ha rilevato che i piccoli cantieri – la cui disciplina di semplificazione era inizialmente contenuta nell’art. 6, dello schema di D.M. - sono stati stralciati dallo schema e verranno sottoposti a specifica regolamentazione
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 45
PROGRAMMA
5. Ambiti gestionali sottratti e/o escluse dal D.M. n. 161/2012
Segue: piccoli cantieri
Tuttavia, da un lato, il D.M. non prevede limiti o soglie applicative, dall’altro, lo schema di regolamento di semplificazione non ha ancora concluso l’iter di approvazione e pubblicazione
Pare, pertanto, preferibile la soluzione interpretativa che ricomprende sotto l’orbita applicativa del D.M. anche i piccoli cantieri (v. peraltro, la speciale disciplina riservata ai
cantieri in cui sia prevista la produzione di materiale da scavo compresa tra i 6.000 e i 150.000 mc.: allegato 4)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 46
PROGRAMMA
6. Le principali novità introdotte dal D.M. n. 161/2012
In estrema sintesi, le principali novità introdotte dal D.M. sono le seguenti:
a. individuazione di ulteriori definizioni rilevanti in aggiunta a quelle dell’art. 183 (opera, materiali da scavo, riporto, materiale inerte di origine antropica, caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo, ambito territoriale con fondo naturale, “normale pratica industriale”) → ci sono delle incongruenze (sui residui di lavorazione dei materiali lapidei), dei possibili errori (sui materiali litoidi, che costituiscono il prodotto di attività di tipo industriale)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 47
PROGRAMMA
6. Le principali novità introdotte dal D.M. n. 161/2012
b. disciplina dell’iter di presentazione, istruzione, approvazione e modifica dello strumento fondamentale per la gestione del materiale da scavo, il Piano (ex progetto) di Utilizzo (PdU)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 48
PROGRAMMA
6. Le principali novità introdotte dal D.M. n. 161/2012
c. disciplina della gestione del materiale da scavo in situazioni di emergenza
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 49
PROGRAMMA
6. Le principali novità introdotte dal D.M. n. 161/2012
d. disciplina del deposito in attesa di utilizzo e del trasporto di materiale da scavo
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 50
PROGRAMMA
6. Le principali novità introdotte dal D.M. n. 161/2012
e. disciplina della dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 51
PROGRAMMA
6. Le principali novità introdotte dal D.M. n. 161/2012
f. disciplina dei controlli e delle verifiche
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 52
PROGRAMMA
6. Le principali novità introdotte dal D.M. n. 161/2012
g. disciplina ad hoc della clausola di riconoscimento reciproco per materiali commercializzati in ambito U.E.
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 53
PROGRAMMA
6. Le principali novità introdotte dal D.M. n. 161/2012
h. disciplina delle procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo nonché di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 54
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Contenuti art. 5 e all. 5
Iter procedurale art. 5
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 55
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Contenuti
A. Indicazione dell’utilizzo (all. 5, cpv 1)
B. Tutte le ulteriori indicazioni di cui ai punti 1-6 (all. 5, cpv 2 e ss.)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 56
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Contenuti• - Indicazione sito di produzione e dei relativi volumi in banco suddivisi
per tipologie• - Indicazione siti di utilizzo e dei processi industriali di impiego dei
materiali, indicazione dei relativi volumi suddivisi per tipologie• - Indicazione degli eventuali siti di deposito intermedio o in attesa di
utilizzo• - Operazioni di normale pratica industriale che saranno effettuate per
migliorare le caratteristiche merceologiche tecniche ecc. dei materiali da scavo in funzione dal loro utilizzo (All. 3)
• - Modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale da eseguirsi in fase progettuale
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 57
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Contenuti• - Risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento• - Modalità di accompagnamento, preparazione dei campioni ed analisi
con indicazione del set dei parametri analitici (All. 2-4)• - Indicazione della necessità di ulteriori approfondimenti in corso
d'opera (se è impossibile farlo in sede progettuale, utilizzo di tecnologie di scavo con sostanze estranee – All.8)
• - Individuazione dei percorsi previsti per il trasporto dei materiali di scavo
• - Inquadramento territoriale, urbanistico, geologico ed idrogeologico• - Descrizione delle attività svolta nel sito• - Piano di campionamento e analisi
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 58
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter procedurale previgente
Nel vigore dell’art. 186 avevamo un percorso procedurale unico, coordinato con la procedura di approvazione dell’opera o dell’intervento produttivo del materiale da scavo
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 59
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter procedurale previgente
L’art. 186 prevedeva:
Co. 2 produzione in ambito di opere soggette a VIA/AIA progetto di utilizzo approvato in sede di VIA/AIA
Co. 3 produzione in ambito di opere soggette a permesso di costruire / DIA dimostrazione dei requisiti in tale ambito e con le modalità ivi previste
Co. 4 produzione in ambito di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 60
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter proceduraleL’art. 5 prevede che Il PdU è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno
novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera
il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera.
Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 61
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter proceduraleL’Allegato 1 specifica la previsione dell’art. 5, prevedendo che La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei
requisiti di qualita' ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera
La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.
Inoltre, la caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 62
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter procedurale
L’art. 5 prevede tre percorsi procedurali distinti:
→ procedura (ordinaria) per siti non contaminati
→ procedura per siti in cui, a causa di fenomeni naturali, il materiale di scavo presenta concentrazioni di elementi e composti di cui alla tab. 4.1. all. 4 superiori alle CSC
→ procedura per siti soggetti ad interventi di bonifica o ripristino ambientale
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 63
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter procedurale
a. Soggetto responsabile della presentazione del PdU e degli adempimenti correlati
E' il proponente (nell'esempio dell'edilizia, questi sarà il richiedente il permesso di costruire; egli si avvarrà di un professionista esperto qualificato per l'incarico, con le conseguenti responsabilità, anche penali, conseguenti alle dichiarazioni rese alla P.A.)
In fase esecutiva, al proponente si sostituisce (ovvero si affianca) l’esecutore
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 64
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter procedurale
b. Tempistica di presentazione
Il proponente non ha l’obbligo ma la facoltà di presentare il PdU in fase di approvazione del progetto definitivo dell’opera (v. peraltro, allegato 1, dove si sottolinea che la caratterizzazione ambientale deve essere eseguita, in linea generale, già in fase progettuale)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 65
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Iter procedurale
c. Rapporti con i procedimenti collegati (VIA, AIA, DIA, SCIA, ecc.)
Opera soggetta a VIA
L’espletamento di quanto previsto dal regolamento deve avvenire prima dell’espressione del parere di VIA
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 66
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Iter procedurale
d. Modalità di presentazione
A scelta del proponente:
- modalità tradizionale, cartacea
- modalità telematica, in via anche esclusiva
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 67
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Iter procedurale
e. Documentazione fondamentale
Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l’opera che attesti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, co. 1
La dichiarazione non veritiera potrebbe integrare il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 68
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Iter procedurale
f. Integrazioni istruttorie
L’AC può richiedere in un’unica soluzione entro 30 gg. dalla presentazione del PdU integrazioni alla documentazione presentata
Il termine di 90 gg. ricomincia a decorrere
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 69
Caso 0 se dai campionamenti eseguiti dal proponente emerge il superamento delle soglie CSC, quid iuris?
In questo caso, il proponente non può presentare un PdU e, specialmente, la relativa dichiarazione sostitutiva che attesta che il materiale da scavo rispetta i requisiti di cui all'art. 4
Il materiale andrà perciò trattato come rifiuto ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e non potrà assumere la qualità di sottoprodotto
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 70
Caso a procedura (ordinaria) per siti non contaminati
La verifica dell’AC è indiretta e consiste nell’esame di attendibilità degli elementi forniti dal proponente, tenendo conto, in particolare, dei criteri di caratterizzazione adottati nel PdU
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 71
Caso a procedura (ordinaria) per siti non contaminati
Si aprono due strade
1) Se l’AC ha motivo di ritenere attendibili e/o esaustivi i criteri di caratterizzazione del sito, approva il PdU
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 72
Caso a procedura (ordinaria) per siti non contaminati
2) Viceversa, se ha motivo di ritenere inattendibile e/o non esaustivi tali criteri in ragione della tipologia dell’area in cui viene realizzata l’opera ovvero per la sua conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell’area di intervento, l’AC può entro 30 gg. dalla presentazione del PdU o delle integrazioni chiedere all’ARPAT di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, co. 1, lett. d) (cioè se il materiale da scavo soddisfa i criteri di qualità ambientale di cui all’all.4)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 73
Caso a procedura (ordinaria) per siti non contaminati
In questo secondo caso avremo Presentazione PdUEsame PdURichiesta di parere ad ARPATParere ARPAT (entro 45 gg)Approvazione o diniego dell’AC
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 74
Caso b procedura per siti in cui, a causa di fenomeni naturali, il materiale di scavo presenta concentrazioni di elementi e composti di cui alla tab. 4.1. all. 4 superiori alle CSC
In questo caso abbiamo un contraddittorio preventivo, dopo la presentazione del PdU con segnalazione di superamento CSC, volto a definire i valori di fondo assumere; in seguito alla definizione di valori del fondo naturale, ha luogo la presentazione di un PdU soggetto all’ordinaria istruttoria
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 75
Caso b procedura per siti in cui, a causa di fenomeni naturali, il materiale di scavo presenta concentrazioni di elementi e composti di cui alla tab. 4.1. all. 4 superiori alle CSC
Avremo quindi:
Presentazione all’AC di progetto di PdU e contestuale segnalazione superamento CSC e piano di accertamento volto a definire i valori di fondo
Comunicazione dell’AC a ARPAT circa tale richiesta
Contraddittorio preventivo ARPAT / proponente sul piano di accertamento dei valori di fondo
Presentazione del PdU ex art. 5, co. 3Procedura come caso sub a.
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 76
Caso c procedura per siti soggetti a interventi di bonifica o di ripristino ambientale
Questo caso, pone problemi di coordinamento con la procedura di bonifica e, in particolare, con la procedura da seguire per gli eventi potenzialmente in grado di generare una contaminazione ambientale prevista dagli artt. 242 e 304 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 77
Caso c procedura per siti soggetti a interventi di bonifica o di ripristino ambientale
Qui abbiamo un vero e proprio procedimento presupposto dinanzi a ARPAT, volto a definire i requisiti di cui all’art. 4, co. 1, lett. d), il cui esito positivo costituisce condizione per la presentazione del PdU all’AC ex art. 5, co. 3
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 78
Caso c procedura per siti soggetti a interventi di bonifica o di ripristino ambientale
Avremo quindi:Presentazione all’AC di progetto di PdU con segnalazione
che si verte di sito soggetto a interventi di bonifica o di ripristino ambientale e contestuale richiesta ad ARPAT di definizione dei requisiti di cui all’art. 4, co. 1, lett. d) da parte di ARPAT
Definizione da parte di ARPAT dei requisiti di cui all’art. 4, co. 1, lett. d)
Presentazione del PdU soggetto all’ordinaria istruttoria ex art. 5, co. 3
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 79
Caso c procedura per siti soggetti a interventi di bonifica o di ripristino ambientale
Si ritiene peraltro, che, dopo l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 4, co. 1, lett. d) da parte di ARPAT, non residuano praticamente spazi per la richiesta dell’AC di interventi consultivi di ARPAT e, pertanto, il PdU potrà essere definito de plano dall’AC
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 80
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• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter proceduraleg. Definizione del procedimento
L’AC approva il PdU o rigetta il PdU con provvedimento espresso
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 81
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter procedurale
h. Silenzio della P.A.Si prevede che decorso il termine di 90 gg. dalla
presentazione del PdU o dalla presentazione delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale di scavo nel rispetto del PdU.
Ciò significa che il PdU, ancorché non espressamente approvato, ha attitudine a far assumere al materiale escavato di cui al PdU presentato la qualifica di sottoprodotto
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 82
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter procedurale
h. Silenzio della P.A.La soluzione accolta dalla prassi appare orientata a ritenere
operante il silenzio-assenso
Tale soluzione appare anche la più coerente con la tendenza della più recente legislazione a valorizzazione in chiave positiva il contegno inerte della P.A., cristallizzata nella previsione di un'applicabilità generalizzata dell'art. 20 L. n. 241/90
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 83
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Iter procedurale
h. Silenzio della P.A.
In senso contrario a tale soluzione milita, tuttavia, il tenore letterale dell'art. 20, co. 4, L. n. 241/90 che prevede che le disposizioni in materia di silenzio-assenso non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 84
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Efficacia del PdU
a.Durata di validità iniziale → art. 5 co. 6, primo e secondo periodo → è stabilito dal PdU → decorso il termine, cessa l'efficacia del PdU ai sensi del regolamento e il materiale da scavo diventa sottoprodotto
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 85
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Efficacia del PdU
b. Avvio dei lavori → l'inizio dei lavori, salvo deroghe motivate, deve avvenire entro due anni dalla presentazione del PdU (non dalla sua approvazione)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 86
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Si ritorna alla disciplina dei rifiuti:→ In caso di violazione dei termini di
validità e di avvio dei lavori (art. 5, co. 7)In questo caso è possibile ripresentare – entro i due mesi
antecedenti la scadenza dei suddetti termini - un PdU che ha la durata massima di un anno (si deve ripetere la caratterizzazione? Parrebbe di dover propendere per la negativa, in caso si attesti che nulla muta rispetto al precedente PdU)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 87
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Si ritorna alla disciplina dei rifiuti:
→ In caso di violazione degli obblighi assunti nel PdU (art. 5 co. 8)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 88
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Si ritorna alla disciplina dei rifiuti:
→ In caso di venir meno delle condizioni di cui all'art. 4, co. 1 (art. 5 co. 9)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 89
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Si ritorna alla disciplina dei rifiuti:
→ In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali da scavo in conformità al regolamento (art. 15, ultimo co.) nonché nei casi previsti dagli artt. 8, co. 3 (omesso aggiornamento del PdU per modifica sostanziale), 10, co. 5 (deposito in attesa di utilizzo superiore al preventivato), 12, co. 4 e 5 (omissione della DAU nei termini del PdU)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 90
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Conseguenze dell'applicazione della disciplina dei rifiuti
In generale, in caso di violazione anche di una sola previsione del regolamento, potranno essere astrattamente applicate le sanzioni della Parte IV D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
In ambito penalistico rilevano, tra le altre,:
→ art. 256, co. 1, attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
→ art. 256, co. 2, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti)
Tutte queste fattispecie di reato sono rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 91
PROGRAMMA
• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Esecuzione del PdU
a.Soggetti → esecutore del PdU (art. 9 co. 1)
b. Responsabilità → l'esecutore è tenuto a far proprio e a rispettare il PdU (art. 9 co. 1); qual'è il ruolo e qual'è la responsabilità del proponente in questa fase??
c. Adempimenti → redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità dei materiali (art. 9 co. 3)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 92
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità operative
Esecuzione del PdU
Deposito in attesa di utilizzo (art. 10)
Trasporto (art. 11)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 93
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Modifica del PdU
a.Casi e condizioni (art. 8)
b.Soggetti
c.Tempistica di presentazione
d. Istruttoria
e. Definizione del procedimento
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 94
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Modifica del PdU
a.Casi e condizioni (art. 8)• - aumento superiore al 20% del volume in banco
dei materiali• - destinazione del materiale a sito diverso da
quello indicato • - la destinazione del materiale a sito intermedio
diverso • - modifica delle tecnologie di scavo
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 95
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Modifica del PdU
b. Soggetti
La norma chiarisce che il PdU in modifica può essere presentato, in via alternativa, dal proponente o dall’esecutore
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 96
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Modifica del PdU
c. Tempistica di presentazione
• 15 gg. dall'evento di modifica, in caso di aumento del volume in banco (caso a); in caso di inosservanza del termine cessa, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 97
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Modifica del PdU
c. Tempistica di presentazione• negli altri casi di modifica sostanziale,
non vi è un termine; tuttavia, fino a quando non vi è stato aggiornamento del PdU non è possibile dar corso a modifiche delle previsioni originarie del piano
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 98
PROGRAMMA• 7. Il Piano di utilizzo (PdU): analisi dei contenuti e modalità
operative
Modifica del PdU
d. Istruttoria
La stessa prevista per il PdU
e. Definizione del procedimento
La stessa prevista per il PdU
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 99
PROGRAMMA• 8. Gli adempimento degli uffici comunali: le modalità di esame e
approvazione del PdU
Gli adempimenti degli uffici sono essenzialmente legati alla:
individuazione ufficio competente all’approvazione;
individuazione del RdP;gestione procedure di approvazione del PdU
(dalla ricezione del PdU alle comunicazioni);controlli e verifiche
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 100
PROGRAMMA
• 8. Gli adempimento degli uffici comunali: le modalità di esame e approvazione del PdU
Gli adempimenti degli uffici legati alla gestione del’applicazione del PdU:
Art. 5 → approvazione del PdUesame del PdU e della dichiarazionerichiesta integrazione istruttoriamotivata richiesta di verifica da parte di ARPATesame parere ARPATadozione provvedimento approvazione/diniego comunicazione provvedimento
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 101
PROGRAMMA
• 8. Gli adempimento degli uffici comunali: le modalità di esame e approvazione del PdU
Art. 6 → dichiarazione in situazioni di emergenza
verifica dichiarazione resa in sede di emergenza
adempimenti conseguenti alla doverosa presentazione del PdU
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 102
PROGRAMMA
• 8. Gli adempimento degli uffici comunali: le modalità di esame e approvazione del PdU
Art. 8 → modifica sostanziale (adempimenti istruttori PdU)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 103
PROGRAMMA
• 9. La gestione di terre e rocce da scavo in situazioni di emergenza
L’art. 6, D.M. n. 161/2012 disciplina le procedure applicabili per la gestione di materiale da scavo in situazioni di emergenza imputabili a causa di forza maggiore
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 104
PROGRAMMA
• 9. La gestione di terre e rocce da scavo in situazioni di emergenza
La procedura di cui all’art. 6 non è applicabile nel caso in cui la situazione di emergenza si è verificata in aree soggette a bonifica
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 105
PROGRAMMA• 9. La gestione di terre e rocce da scavo in situazioni di emergenza
L’art. 6 prevede che si agisce in deroga all’art. 5
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 106
PROGRAMMA
• 9. La gestione di terre e rocce da scavo in situazioni di emergenza
Iter procedurale
La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, co. 1, è attestata all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7 (nella stessa forma della D.A.U., con la documentazione ivi prevista)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 107
PROGRAMMA• 9. La gestione di terre e rocce da scavo in situazioni di emergenza
Poteri dell’A.C.
E’ facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 108
PROGRAMMA• 9. La gestione di terre e rocce da scavo in situazioni di emergenza
Effetti
Dalla data della dichiarazione sostitutiva il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato (viene dunque trattato come sottoprodotto)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 109
PROGRAMMA• 9. La gestione di terre e rocce da scavo in situazioni di emergenza
Procedimento ordinario
Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il PdU secondo le modalità previste dall'art. 5
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 110
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
L’art. 12 D.M. n. 161/2012 disciplina la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 111
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Finalità
Garantire la tracciabilità dei materia di scavo utilizzati come sottoprodotto
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 112
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Soggetti tenuti
Ricordiamo che nella fase di realizzazione del PdU il soggetto principale responsabile dell’attuazione del piano è l’esecutore del PdU
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 113
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Soggetti tenuti
L’art. 9 D.M. n. 161/2012 stabilisce l’obbligo del proponente di indicare l’esecutore del PdU prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 114
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Soggetti tenuti
L’esecutore è tenuto a far proprio e rispettare il PdU e ne è responsabile
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 115
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Soggetti tenuti
L’esecutore redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 e 7
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 116
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Soggetti tenuti
L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore all'autorità competente
(v. artt. 9 co. 3 e 12 co. 1- 4 e all. 7)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 117
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Iter procedurale
L’esecutore presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità all'allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato (certificati di analisi, titolo abilitativo dell’opera, ecc.)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 118
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Tempistica
L’allegato 7 prevede che la D.A.U. deve essere compilata dall'esecutore del Piano di Utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 119
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Quante sono le D.A.U.?
L’allegato 7 e l’art. 12 D.M. sembrano prevederne due
una da rendere a scavo avvenuto;una da rendere a utilizzo avvenuto
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 120
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Termine finale
La D.A.U. deve essere resa entro il termine di validità del PdU
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 121
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Omessa dichiarazione
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine di validità del PdU comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 122
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Utilizzo rilevante ai fini della D.A.U.
Ai fini della D.A.U. il deposito o le altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 123
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Conservazione della D.A.U.
La D.A.U. è conservata per cinque anni ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 124
PROGRAMMA• 10. Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
Nel caso in cui l’utilizzo è effettuato da parte di un soggetto diverso dall’esecutore o dal proponente?
L’art. 12, co. 5, prevede che: deve essere fatta una D.A.U. (I) nella quale si indica il
soggetto utilizzatore e il periodo entro il quale tale soggetto deve completare l’utilizzo
deve essere data comunicazione all'Autorità competente dell’avvenuto utilizzo (D.A.U. II)
L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 125
PROGRAMMA• 11. Controlli ed ispezioni
L’art. 14 disciplina i controlli ed ispezioni applicabili in ambito gestione t/r
a. Vigilanza e controlli ordinari: anche in questo settore trovano applicazione i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti.
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 126
PROGRAMMA• 11. Controlli ed ispezioni
b. Verifiche speciali: è, inoltre, previsto che le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8, parte B.
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 127
PROGRAMMA• 11. Controlli ed ispezioni
Allegato 8, parte B
PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA E PER I CONTROLLI E LE ISPEZIONI
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 128
PROGRAMMA• 12. La disciplina transitoria
L’art. 15 contiene una disciplina della fase transitoria
Ambito oggettivo: la disciplina transitoria si applicaagli interventi non ancora realizzati e conclusi alla
data di entrata in vigore del regolamentoai progetti per i quali è in corso una procedura ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 129
PROGRAMMA
• 12. La disciplina transitoria
Finalità
Garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'art. 186 D. Lgs. n. 152/06 a quella prevista dal regolamento
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 130
PROGRAMMA
• 12. La disciplina transitoria
Finestra temporale
180 gg. dalla data di entrata in vigore del regolamento
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 131
PROGRAMMA
• 12. La disciplina transitoria
Facoltatività
L’applicazione della nuova disciplina ai progetti in itinere è facoltativa (possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 132
PROGRAMMA
• 12. La disciplina transitoria
Iter procedurale
Presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 133
PROGRAMMA
• 12. La disciplina transitoria
Superamento termine di 180 gg.
Decorso il termine di 180 gg. senza che sia stato presentato un PdU ai sensi dell'art. 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'art. 186 D. Lgs. n. 152/06
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 134
PROGRAMMA
• 12. La disciplina transitoria
Clausola di invarianza della spesa pubblica
In ogni caso, dall'applicazione della disciplina transitoria non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 135
PROGRAMMA
• 13. Analisi degli allegati tecnici
Il D.M. 161/2012 contiene 9 allegati• Allegato 1 Caratterizzazione ambientale dei
materiali da scavo• Allegato 2 Procedure di campionamento in fase di
progettazione• Allegato 3 Normale pratica industriale• Allegato 4 Procedure di caratterizzazione chimico-
fisiche e accertamento delle qualità ambientali
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 136
PROGRAMMA• 13. Analisi degli allegati tecnici
• Allegato 5 Piano di utilizzo
• Allegato 6 Documento di trasporto
• Allegato 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
• Allegato 8 Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni
• Allegato 9 Materiale di riporto di origine antropica
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 137
PROGRAMMA• 13. Analisi degli allegati tecnici
• Gli allegati contengono: • norme giuridiche di
carattere spiccatamente tecnico (v., in particolare, allegato 2 sulle procedure di campionamento);
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 138
PROGRAMMA• 13. Analisi degli allegati tecnici
Gli allegati contengono:
• norme giuridiche sostanziali e procedurali:
• → in alcuni casi, si tratta di norme del tutto autonome e indipendenti dall’articolato del D.M. 161/2012
V. gli ultimi quattro capoversi dell’allegato 4
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 139
PROGRAMMA• 13. Analisi degli allegati tecnici
• Gli allegati contengono:
• → in altri casi, si tratta di norme giuridiche:
• Integrative (es. allegato 5, sul PdU; es. allegato 1, sulle modalità della caratterizzazione ambientale)
• Specificative (es. allegato 9, sui materiali di riporto di origine antropica)
• Complementari (es. allegato 3, sulla normale pratica industriale)
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 140
PROGRAMMA• 13. Analisi degli allegati tecnici
L’allegato 1 indica i tratti essenziali della caratterizzazione ambientale e introduce la distinzione fondamentale tra
• caratterizzazione ambientale in fase progettuale o, comunque, anteriore all’esecuzione dell’opera (a cura del proponente v. allegato 2, procedure di campionamento in fase di progettazione)
• caratterizzazione ambientale in corso d’opera (a cura dell’esecutore v. allegato 8, procedure di campionamento in fase di esecutiva)
La caratterizzazione ambientale: deve sempre essere contemplata dal PdUavviene sempre a cura e spese del proponente / esecutore
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 141
PROGRAMMA• 13. Analisi degli allegati tecnici
• L’allegato 1 prevede che la caratterizzazione ambientale in sede progettuale non dovrà essere ripetuta in corso d’opera se si prevede il ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione nell’ambiente
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30 novembre 2012 Avv. Andrea Faccon 142
Grazie per l’attenzione
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