il lavoro subordinato la tutela del lavoro come parte del complessivo progetto di società accolto...
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Il lavoro subordinato
La tutela del lavorocome parte del complessivo
progetto di societàaccolto nella
Costituzione (rinvio al primo modulo di lezioni)
Il lavoro subordinatolavoro subordinato comefattispecie sociale
prevalente
Il diritto del lavorocome diritto del lavoro
subordinato
A cosa serve qualificare il
rapporto di lavoro come
subordinato?
La subordinazione nel diritto del lavoro: l’importanza della
“qualificazione” del rapporto
La tradizionale inscindibilità del binomio
fattispecie/effetti
La qualificazionegiuridica
del rapporto: individuazione
della fattispecie
definita di lavorosubordinato
Gli effetti:L’applicazion
e della
legislazione in
materia di lavoro
subordinato
Lavoratore subordinato
versus Lavoratore autonomo
(c.d. logica del “tutto o niente”)
Applicazione degli istituti “protettivi” del rapporto di lavoro
subordinato
• Sospensioni del rapporto• Limiti di orario• Garanzia di riposi e ferie• Garanzie retributive• Tutela contro il recesso• Tutele di natura previdenziale ed
assicurativa
Le fattispecie diverse dalla subordinazione
1) Il lavoro autonomo (art. 2222 ss. cod. civ.)
2) Il lavoro gratuito (prestazione resa affectionis vel benevolentiae causae)
3) I rapporti di lavoro aventi natura giuridica associativa: - soci di cooperativa (l. 142/2001)- associati in partecipazione (art. 2549 ss. cod. civ.)
4) I rapporti di collaborazione “a progetto”: RINVIO
La nozione giuridica
(e non conomico – sociale)
di subordinazione
L’art. 2094 cod. civ.
““E’ lavoratore subordinato chi si obbliga E’ lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditoredell’imprenditore””
Come si decifra l’art. 2094 c.c.?
E’ lavoratore subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando
il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore”
Debole attitudine
qualificatoria e conseguente necessità di::
Operazioni
dottrinarie
e interpretazioni giurisprudenzi
ali
“Ogni attività umana economicamente rilevante può
essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di
rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del
suo svolgimento” Cass., sez. lav., 03-04-2000, n. 4036
La giurisprudenza della Corte di cassazione
La nozione di subordinazione in senso
tecnico-funzionaleE’ fondata sulla valorizzazione dell’elemento
della eterodeterminazione (sotto la direzione dell’imprenditore…..)
“si può considerare lavoratore subordinato qualunque debitore di
opere tenuto ad obbedire alle disposizioni impartite da un soggetto autorizzato ad esercitare il potere di
determinare luogo e tempo dell'adempimento, controllandone
altresì l'esecuzione”
Secondo la Corte di Cassazione…
L’indice “dominante” è rappresentatodalla sottoposizione alle direttive tecniche, al potere di controllo e
al potere disciplinare dell’imprenditore
(indice di subordinazione in senso tecnico-funzionale)
…“Quando la distinzione tra
rapporto di lavoro autonomo e subordinato non risulti agevole alla luce di criteri univoci come l'esercizio di potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro (la cui esistenza è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia)….”
Cass., sez. lav., 27-03-2000, n. 3674
….vengono in rilievo gli altri indici giurisprudenziali
• Il vincolo di orario
• Le modalità della retribuzione
• L’imputazione del rischio della prestazione, a carico del datore di lavoro
•La concessione di periodi di riposo, senza incidenza sul trattamento retributivo
•L’esclusività della dipendenza da un solo datore di lavoro
Si può parlaredi una
gerarchia tra indici?
L‘ elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito
dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro (…) - con la conseguente limitazione
della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre altri elementi,
quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura
meramente sussidiaria
Cass. 2 aprile 2002 n. 4682
Una massima standard sulla natura subordinata del rapporto
La suprema corte ha annullato la sentenza impugnata che, in relazione al rapporto con una società di intermediazione immobiliare di lavoratore addetto a contatti con i clienti, aveva ritenuto insussistente la subordinazione, senza prendere in considerazione le risultanze istruttorie secondo cui il direttore dell'agenzia impartiva specifiche disposizioni di lavoro, disponeva i turni delle ferie ed esercitava di fatto il potere disciplinare, risultando inoltre la presenza di una quota di retribuzione fissa, di un orario di lavoro e di un profilo di continuità della prestazione.
Cass., sez. lav., 21-10-2000, n. 13925
…e sulla natura autonomaNon sono configurabili gli elementi costitutivi del
rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui le prestazioni siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esplicazione di un potere gerarchico, concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare (fattispecie relativa a prestazioni di guardia medica presso una clinica privata, con organizzazione del servizio autogestita dagli stessi medici incaricati, che predisponevano concordemente i turni, secondo le rispettive disponibilità, e avevano la possibilità di non presentarsi al lavoro, purché sostituiti da colleghi, senza necessità di comunicarlo al datore di lavoro).
Cass., sez. lav., 18-11-2000, n.14947
Cass. 21 gennaio 2009, n. 1536 (in materia di subordinazione
“attenuata”)
“Vi sono situazioni in cui il vincolo di subordinazione appare attenuato, in quanto il lavoratore non viene continuamente assoggettato a specifiche disposizioni, onde è legittimo accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base ai criteri distintivi sussidiari, quali la mancanza in capo al prestatore di lavoro di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito”.
La qualificazione del rapporto e la volontà delle parti (il rilievo del c.d.
nomen iuris): quale peso deve attribuirsi alla
dichiarazione di volontà delle parti, ai fini della qualificazione giuridica
del contratto?
1) Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, il criterio del nomen iuris adottato
dalle parti non ha valore prevalente, dovendo la qualificazione medesima desumersi dalle concrete modalità
della prestazione e di attuazione del rapporto. Cass., sez. lav., 11.9.2003, n. 13375
(indirizzo maggioritario)
2) Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la volontà delle parti, ancorché non decisiva, assume rilevanza centrale nelle ipotesi in cui, per la peculiarità del rapporto o della sua attuazione, non risulta agevole individuare elementi caratterizzanti un certo tipo di rapporto e sicuramente incompatibili con rapporti lavorativi di tipo diverso
Cass. Sez. lav. 21 aprile 2005, n. 8307 (indirizzo minoritario)
La prevalenza dell’elemento “sostanziale” su quello “formale”, costituito dalla volontà dei
contraenti
La regola fondamentale in materia di interpretazione del contratto:
l’art. 1362 cod. civ. stabilisce che per interpretare il contratto, occorre indagare la comune intenzione della parti, valutando anche il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (Cassazione Sezione Lavoro n. 3175 del 9 febbraio 2009).
Le conseguenze dell’approccio pragmatico impiegato in
giurisprudenza
1) La giurisprudenza, nel ragionamento processuale, impiega “presunzioni semplici”, desumendo la prova di un fatto ignoto da quella di un fatto noto (art. 2729, comma 1, cod. civ.)
2) L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere riconosciuta anche in assenza di qualcuno degli indici (specie di quelli del secondo gruppo)
3) Rapporti che presentano caratteristiche analoghe possono subire diverse qualificazioni da parte di diversi giudici