il geometra - gennaio 2008

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Periodico del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia

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Editoriale

Il geometra

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta

Direttore responsabileILARIO TESIO

Consigliere responsabileLUCIANO SIMONATO

Redazione e impaginazioneMICHELA OBERTO

GraficaCHIARA CAMPONI

Comitato di redazione:FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI

Direzione, Redazione, Amministra-zione, Pubblicità:Via Cernaia 18 - 10122 TorinoTel. 011537756 - fax 011533285e-mail [email protected]

Hanno collaborato a questo numero:ENRICO ASTUNI, PAOLO CUSELLI, DA-NIELA DE SALVIA, LORENZO DESTEFA-NIS, FRANCO MANASSERO, TOMMASO MONGIOVÌ, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, ILARIO TESIO, VITTORIO VIZ-ZINI

Stampa e fotolito:Tipografia Melli - Borgone di SusaTel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948Pubblicazione mensile con pubblicità inferio-re al 50%

Le opinioni espresse negli articoli apparten-gono ai singoli autori dei quali si intende ri-spettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Le prestazioni professionali on line e la concorrenza sleale

I siti Internet propongono spesso prestazioni professionali in rete, con richiami accattivanti, con largo uso delle tecniche pubblicitarie e con consulenze anche on line.Su uno dei siti più diffusi di compravendite su Internet, troviamo “Ingegnere relazione 10/91 certificazione energetica…prezzi irrisori rispetto ai vs professionisti, grazie alla trasmissione della documentazione on line (a partire da 249,00 Euro)” Ma anche “Libero professionista geometra per far conoscere la propria persona intende proporre al cliente una valutazione senza impegno tramite un preventivo delle opere che si intendono eseguire anche tramite fax e-mail o colloquio di persona. Per i primi 10 clienti che si presenteranno con questo inserzione alla firma d’incarico professionale avranno un ulteriore sconto sulla prestazione professionale.”Non si contano le offerte in materia di sicurezza sul lavoro, di regolamentazione per la somministrazione di alimenti, di prestazioni sanitarie (!) ecc.Il Presidente Nazionale dell’Assoconsumatori ha recentemente espresso la propria opinione in merito all’offerta di servizi professionali su siti Internet, denunciando il pericolo per i committenti di essere raggirati da messaggi ingannevoli.Questo ci stupisce favorevolmente: le categorie professionali, rappresentate dai Collegi e dagli Ordini professionali, non sono d’accordo con l’abolizione delle tariffe professionali e con l’abolizione del divieto della pubblicità di un prestazione che non è un prodotto commerciale.L’attività professionale comporta l’assunzione da parte del professionista di numerose funzioni pubbliche, poichè varie funzioni già appartenenti allo Stato passano alla sfera dei liberi professionisti per essere velocizzate e rese più precise ed efficienti.La “concorrenza” nella libera professione, anzichè produrre garanzia, tutela e qualità della prestazione, produce inevitabilmente diseguaglianza, in funzione della differenza di talento, di spirito imprenditoriale e di fortuna.Ci fa piacere che oggi, a distanza di tempo, le Associazioni dei consumatori si avvedano sul fatto che la pubblicità concorrenziale ed il libero mercato sono concetti che non si possono applicare alle prestazioni intellettuali.In attesa che questo argomento venga affrontato a livello legislativo, anche grazie proprio alle Associazioni dei consumatori, che ovviamente si accorgono ora che a prezzi bassi quasi sempre corrisponde una prestazione bassa o – peggio – una “fregatura”, richiamiamo qui il principio deontologico che alla prestazione professionale deve corrispondere un giusto compenso ed invitiamo i professionisti ad evitare la concorrenza sleale che, per quanto le leggi in evoluzione sembrino prevedere in senso contrario, è sempre un concetto da tenere presente – volontariamente – per tutelare la dignità della libera professione.

Ilario Tesio

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Sommario

Editoriale pag. 1

Argomenti legislativiNovità in materia di indennizzo da espropriazione pag. 3di Franco Manassero

ProfessioneL’espropriazione immobiliare e l’esperto estimatore pag. 9

Le stime immobliari secondo gli standard internazionali pag. 9di Ilario Tesio

Nuove funzioni processuali del perito pag. 11di Enrico Astuni

Resoconto dell’Assemblea del Comitato Unitariodelle Professioni pag. 17di Daniela De Salvia

Prezzi di San Martino 2007 pag. 18

Cocktail dell’informazione pag. 19di Tommaso Mongiovì

Il baculo mensorio pag. 23di Lorenzo Destefanis

Commissione Sicurezza17° corso sulla Sicurezza nei cantieri pag. 28di Luca Perricone

Cassa di PrevidenzaUn po’ di scuola in materia di previdenza pag. 32

Atti del CollegioEsami di abilitazione 2007 pag. 34

Riunioni di zona pag. 37di Renato Pittalis e Vittorio Vizzini

ConvegniRestructura 2007 pag. 45

Terrae cognitae - La cartografia nelle collezioni sabaude pag. 46

On lineIl furto di identità pag. 47di Paolo Cuselli

L’espropriazione immobiliare e l’esperto estimatore, pag. 9

Riunioni di zona, pag. 37

Il baculo mensorio, pag. 23

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Prima di addentrarci nelle temati-che di cui alle sentenze della Corte Costituzionale di cui sopra, pare op-portuno, per chiarezza espositiva, focalizzare tre concetti in tema di espropriazioni1) Vi è una procedura espropriativa “secundum legem”, consistente nel decreto di occupazione d’urgenza, cui segue, tempestivamente (entro 5 anni) il decreto di esproprio.

E’ l’ipotesi normale.2) Vi è l’espropriazione acquisiti-va o appropriativa che inizia con il decreto di occupazione d’urgenza, cui non segue, nei termini di legge, il Decreto di esproprio (in tal senso, C. Cost. 11/05/2006 n. 191) oppure, allorquando il Decreto di esproprio è tardivo - caso più comune - o esso è annullato.

In tal senso si è di recente espressa l’Ad. Plen. del Consiglio di Stato con decisione del 30/07/2007 n. 9.

Qualora l’opera pubblica sia già stata costruita, la Giurisprudenza della Cassazione è ricorsa (all’evi-dente fine di sanare una situazione di fatto gravida di conseguenze per le opere pubbliche) all’istituto priva-tistico dell’occupazione acquisitiva. Trattasi di una fonte giurisprudenzia-le che è, da un lato, in contrasto con gli artt. 934 e segg. C.C., nel senso che è il proprietario dell’opera ad “assorbire” la proprietà del suolo e non viceversa come previsto dal suc-citato articolo del C.C., e, dall’altro, deriva da un’interpretazione estensi-va dell’art. 623 C.C. estendendo agli immobili il concetto di acquisto della proprietà per occupazione riservata dal Codice Civile ai soli beni mobili.

3) Vi è, infine, la terza fattispecie di espropriazione, quella contra legem ed è l’acquisizione usurpativa che si verifica allorquando la Pubblica Am-ministrazione occupa e dispone sen-za percorrere alcuna delle tappe di cui sopra è detto le proprietà altrui. In altre parole, le occupazioni senza atti prodromici rappresentano u n comportamento materiale del-la P.A., e cioè il c.d. “mero com-portamento”.

A tali fattispecie la Giurisprudenza della S.C. parifica la dichiarazione di pubblica utilità mancante dei termini di inizio ed ultimazione lavori (Cass. 01 /02/2007 n. 2207) trattandosi di provvedimento radicalmente nullo, e cioè inesistente ab origine giuridi-camente (ancora di recente ord.. S.C. a Sez. Unite 07/02/ 2007 n. 2688 e Sez. Un. sent. 26/04/2007 n. 10024 e, prima ancora, Cass. 7643/2003).

E così dicasi per l’ipotesi dell’atto d’obbligo dei proprietari alla cessione delle aree, non seguita da alcun prov-vedimento successivo da parte della P.A. (Cass. 09/06/2005 n. 13477). Le distinzioni qui sinteticamente espo-ste ci paiono indispensabili per com-prendere a fondo il contenuto delle decisioni della C.C.

Breve excursus delle vicende relative all’indennizzo ed al risarcimento del danno da espropriazionia) “Indennizzo” e “danno” sono con-cetti diversi

Il primo consegue ad una procedu-ra di espropriazione legittimamente

esercitata, ed è, quindi, per la P.A. un debito di valuta; il secondo consegue ad una procedura illegittima o, peg-gio ancora, inesistente, ed è, quindi, debito di valore, soggetto in quanto tale, alla svalutazione monetaria, oltrechè, ovviamente agli interessi sulla somma annualmente rivalutata (Cass. 29/02/2007 n. 4700).b) La prima norma che ha regolato la materia degli espropri è la legge fon-damentale 25/06/1865 n. 2359, che, come meglio specificheremo, è mai stata abrogata nella sua interezza.

Il Legislatore del tempo pose alla base di essa un principio cardine; l’indennizzo deve rappresentare il valore venale (art. 39 L. cit.) del bene espropriato, valore venale che deve comprendere altresì la diminuzione di valore dell’eventuale residua pro-prietà dello stesso titolare non espro-priata.c) Tale principio venne sovver-tito dalle leggi (cito le principali 18/11/1962 n. 157 e 22/10/1971 n. 865) in base alle quali sia si trattasse di fondi agricoli che di fondi edifica-bili, l’indennizzo doveva essere sem-pre commisurato al valore dei fondi agricoli, rappresentando a giudizio del Legislatore dell’epoca, un ristoro “non irrisorio” nel rispetto della fun-zione “sociale” della proprietà.

La nota sentenza n. 5/80 della C. Cost. (relatore il non mai dimen-ticato mio professore di Storia del Diritto Italiano all’Università di To-rino, Prof. Guido Astuti) dichiarò anticostituzionali dette norme e per un ragionamento molto semplice: le norme dichiarate anticostituzionali scambiano - si direbbe in logica - il

Novità in materia di indennizzo da espropriazione

in merito alle Sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 31/10/2001

a cura dell’Avv. Franco Manassero del Foro di Pinerolo

Argomenti legislativi

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“genere” con la “specie”. Ferro ed oro sono entrambi metalli ma hanno valori e, quindi, prezzi diversi perchè diversa è la specie.

Il terreno edificabile può essere co-stituito da una pietraia del Carso, ma esso ha un valore più elevato del più fertile terreno agricolo.

Sono concetti, se si vuole, banali, eppure negletti dal Legislatore del tempo.d) Questi, nulla interposita mora, preso alla sprovvista anche per intuibili ragioni di bilancio, escogitò un’altra iniziativa (con tre “leggi” susseguitesi nel tempo: la n. 10/77; 457/78 e la n. 25/80) statuì che, per le aree fabbricabili, l’indennizzo ex L. 865/71 sarebbe stato versato a titolo di acconto, in attesa di una riforma organica della materie.

Anche qui altra sentenza della C. Cost. (la n. 223/83) che dichiarò il-legittime dette norme dacchè non era ammissibile indennizzare mediante il pagamento di un solo acconto, es-sendo esso incerto sia in termini di ammontare, sia in termini di scaden-za del saldo.e) Queste due sentenze della Corte Cost. (n. 5/80 e n. 223/83) fecero conseguire la reviviscenza della Legge del 1865 n. 2359 che - come detto - non abrogata, era “quiescente”. Infatti, le leggi del 1962 e del 1971 erano state emanate in via eccezionale per favorire l’edilizia economico-popolare, vale a dire per risolvere il problema abitativo e soltanto la L. 03/1/78 n. 1 estese a tutte le fattispecie espropriative le norme eccezionali del 1962 e del 1971.

Eliminata la norma eccezionale, ri-prendeva vigore quella generale del 1865.

Conseguenza: le Corti d’Appello, competenti in unico grado a decidere in punto indennizzo, condannarono senza tregua le P.A. a pagare il do-vuto, dovendosi interpretare la fun-zione “sociale” della proprietà come possibilità di sottrazione coattiva al

privato dei suoi terreni per esigenze pubblicistiche, concetto ben diverso dalla violazione del principio di do-ver pagare un indennizzo quale giu-sto (e non irrisorio) ristoro.

Vale a dire, non confondere l’ulti-mo comma dell’art. 42 della Costitu-zione (che permette l’esproprio) con la violazione del 7° Comandamento, previa violazione del 10°.f) Pareva raggiunto un traguardo, ma non era così. Anzi, fu mera ed effimera speranza quella contenuta all’art.3 L. 27/10/1988 n. 458 che recitava:

“Il proprietario del terreno utilizza-to per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropria-tivo dichiarato illegittimo con sen-tenza passata in giudicato, con esclu-sione della retrocessione del bene.

Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all’art. 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell’occupazio-ne”. Infatti, purtroppo, si ricominciò da capo con l’emanazione del D.L. n. 333/92, convertito nella L. 359/92, il cui art. 5 bis statuiva che le aree edifi-cabili dovevano essere risarcite metà in base al loro valore venale e metà in base al reddito dominicale rivalu-tato. In altri termini, una malcelata rivisitazione della legge n. 2892 del 1865, per il risanamento della Cit-tà di Napoli, approfittando del fatto che pochi sanno come la c.d. “legge di Napoli” era ben più premiante per gli espropriati dacchè in un contesto urbanistico degradato ed affollato, scarso era il valore di immobili fati-scenti ed alto il reddito conseguente al sempre noto fenomeno della nata-lità nella zona, cioè della domanda elevata.

Ancora: il danno per illegittima occupazione non seguito da decreto di esproprio sarebbe stato risarcito in base all’indennità come determi-

nata ex art. 5 bis cit., aumentata del 5% e poi (ritenuto dalla Corte Cost. indennizzo irrisorio il 5% - sent. 02/11/1996 n. 369) esso fu aumenta-to al 10%.

Detti principi, statuiti in via prov-visoria in attesa di una regolamenta-zione completa della materia, furono però integralmente riconfermati nel D.P.R. n. 327/01 che contiene - come è noto - il Testo Unico delle disposi-zioni in materia di espropriazioni.g) La norma così come formulata, resistette - in un primo tempo - al vaglio della Corte Costituzionale che - con sentenza n. 283/93 - invitò il Governo al riesame della tematica, al fine di statuire, a favore dell’espropriato, un ristoro non irrisorio (trattasi delle sentenze c.d. “monitorie” con cui la Corte ammonisce, e cioè esorta, avverte il Legislatore che la decisione, permanendo le violazione dell’equità, e cioè dell’eguaglianza, potrebbe mutare significato; cosi accadde per la c.d. “tassa sulla salute” e per il c.d. “equo canone” dei fondi agricoli affittati).

Ma, nel frattempo la Corte Europea con una serie di sentenze riguardan-ti vicende espropriative della Grecia e del Regno Unito, fino alla celebre sentenza Sciortino (dal nome del ri-corrente) del 29/07/2004, relativa ad una vicenda espropriativa avvenu-ta in Reggio Calabria, statuiva che l’unico serio ristoro indennitario era quello del valore venale dell’immo-bile espropriato

Conseguenze: il mancato paga-mento del valore venale, avrebbe fat-to conseguire la condanna dello Stato resistente (conte è accaduto a favore del battipista Sign. Sciortino) a pa-gare il danno quale differenze tra il dovuto ed il versato. La vicenda non sfuggì alla Suprema Corte di Cassa-zione che con ordinanza 19/10/2006 n. 22357 ebbe a dubitare della legit-timità costituzionale del cit. art. 5 bis D.L. 11/07/1992 n. 333 convertito in L. 08/03/1992 n. 359, e cioè della

Argomenti legislativi

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legittimità del criterio indennitario, casi come con precedente ordinan-za del 20/05/2006 n. 11887 sempre la S.C. aveva dubitato della legitti-mità costituzionale dell’art. 5 bis e 7 bis D.L. 333/92, vale a dire quello concernente non il pagamento del-l’indennizzo, ma per il computo del risarcimento del danno, relativo alle espropriazioni illegittime.

La Corte Costituzionale ha fat-to proprie, nelle sostanza, le argo-mentazioni della Cassazione, così dichiarando con la sentenza n. 348 l’illegittimità dell’art. 5 bis D.L. 333/92 commi 1° e 2°, e l’illegitti-mità conseguenziale dell’art. 37 co. 1 e 2 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, che riproponeva i medesimi criteri di valutazione di cui all’art. 5 bis cit. cui, in buona sostanza, era adeguato ristoro l’indennizzo del mal capita-to con somma di poco superiore al 50%, con la riduzione del 40% per gli opponenti (il risultato fa il 20%), salvo i casi di opposizione ad offerta irrisoria della P.A. (Cass. 31/05/2007 n. 12771).

Così come con la sentenza n.

349/2007 la C.C. ha dichiarato l’ille-gittimità dell’art. 5 bis, co. 7 bis D.L. 333/92, che prevedeva la liquidazio-ne del danno in misura superiore del 10% all’indennizzo calcolato in base al criterio dichiarato illegittimo con la sentenza n. 348/07.

Motivazione delle sentenze n. 348 e 349/2007

Ci si limita a rilevare le problema-tiche principali delle predette deci-sioni:

Primo problema: la normativa co-munitaria è gerarchicamente supe-riore a quella italiana?

In che termini le decisioni della Corte Europee possono influire sui diritti dei singoli Cittadini Europei?

Può la Corte Costituzionale giudi-care sulla legittimità di norme inter-ne in relazione a norme “interposte”, cioè emanate dalla Comunità Euro-pea?

Nella fattispecie il problema si pone con riferimento alla c.d.

C.E.D.U. (Convenzione Europea per le salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), firmata a Roma il 04/11/1950 e ratificata con legge interna dell’ Italia il 04/08/1955 n. 848 che all’art. 6 prevede il dirit-to del cittadino ad un processo equo, e cioè all’indennizzo equo e rapi-do, norma su cui sono state fondate le sentenze sovra citate della Corte di Giustizia Europea, in termini di equazione indennizzo=valore vena-le. La Corte Costituzionale ha così motivato:l) Alla Corte Europea è il potere di in-terpretare le norme dell’ordinamento interno dei singoli Stati, stigmatiz-zando e censurando il loro contrasto con le norme della C.E.D.U.. L’art. 32, par. 10, demanda espressamente detta interpretazione alla Corte Eu-ropea.2) Sulla base di tale interpretazione, la Corte Costituzionale può dichiara-re l’illegittimità costituzionale delle norme interne che contrastano con la predetta interpretazione.

Argomenti legislativi

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La prima norma che ha regola-to la materia degli espro-pri è la legge fondamentale 25/06/1865 n. 2359, che, come ben specifica l’avv. Manasse-ro, è mai stata abrogata nella sua interezza.

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Conseguenze delle decisioni n. 348 e 349

Un primo rilievo di carattere gene-rale: la valenza (o, meglio, e di fatto, la prevalenza) delle norme comuni-tarie e l’interpretazione data dalla Corte Europea alle norme interne dei singoli Stati, con riferimento alle norme comunitarie.

Ma, venendo al caso particolare, sono di evidenza indiscussa due ef-fetti o, se si vuole, deduzioni:- la prima è la reviviscenza della L. 2359/1865 quanto a ragguaglio dell’indennizzo al valore venale del bene quale principio di carattere generale. Infatti, la Corte Costituzionale ha sottolineato l’eccezionalità e la transitorietà sia dell’art. 5 bis D.L. 333/92 convertito in L.359/92 sia dell’art. 37 del D.P.R. 327/01, dovute ad evidenti questioni di bilancia.- la seconda è l’applicabilità automatica della svalutazione monetaria (fermi, in ogni caso, gli interessi) nel caso di espropriazione acquisitiva e, più ancora, usurpativa. Ma, a mio modesto avviso, le conseguenze chiare e nette sulle aree fabbricabili (conseguenze che implicano l’applicazione del principio del valore venale anche a tutte le cause in corso, comprese quelle avanti la Cassazione per “ius superveniens”, salvo unicamente per il caso di giudicato) delle sentenze della C.C., avranno eguale incidenza anche sulle aree agricole e comunque tali classificate. Infatti, la Giurisprudenza si dovrebbe evolvere in tal senso, sotto un duplice profilo: le tabelle delle Commissioni Provinciali sulle indennità di esproprio emanate dall’apposita Commissione regionale di cui all’art. 41 del T.U. 327/01 potranno essere poste alla base delle valutazioni della P.A. quale offerta d’indennizzo ma esse non dovrebbero più essere cogenti per l’espropriato che potrà invocare l’accertamento del valore venale agricolo delle sua proprietà,

la quale - è fatto notorio - può variare (anche ferma la qualità e la classe) da luogo a luogo, per evidenti motivi di ordine non solo economico, ma anche sociale.

L’attuale art. 40 D.P.R. 327/01 per le aree agricole, così come modifica-to dal D.Lgs. 302/02, parifica l’in-dennizzo al valore reale del bene.

Pur vigente l’art. 5 bis D.L. 333/92 la S.C. (sentenza 12/12/2002 n. 17713 e, prima ancora, le Sez. Unite con sentenza 19/12/2003 n. 19551) ha statuito che il danno derivante da occupazione illegittima di fondo agricolo non va ragguagliato al valo-re tabellare aumentato del 10%, ben-sì al mercato del fondo stesso.

La Corte d’Appello di Torino - Sezione I Civile - con sentenza n. 493/99 ha sottolineato la “suscettibi-lità edificatoria” dell’area in situazio-ni di ordinarietà con riferimento non solo al terreno oggetto di stima, ma dalla situazione dei terreni limitrofi.

Decisione preceduta dalla sentenza n. 440/99 della stessa Corte di Tori-no, e da quella n. 1636/99.

In alcune decisioni (Cass. 27/02/2004 n. 3977) la S. C. ha al-tresì ribadito - per i terreni agricoli - la possibilità della c.d. “indennità aggiuntive di soprassuolo” (essenze arboree ecc...) che nelle tabelle re-gionali non è prevista.

Ma, soprattutto, il problema della valutazione del valore reale del terre-no agricolo si imporrà (anzi, si è già imposto) ed è quello dei terreni clas-sificati agricoli, ma “lambiti” dallo sviluppo edilizio.

Ritengo, infatti, che la dicotomia “terreno edificabile o agricolo” rife-rimento dirimente alla sola classifica-zione contenuta nei piani regolatori, sia così contraria alla realtà e, quindi, al valore reale di certi su agricoli, da poterla paragonare alla riluttante ef-feratezza di Procuste, mitico masna-diero dell’Attica, ucciso da Teseo, il quale aggrediva i viandanti che poi stendeva su un letto di ferro e tor-turava fino alla morte, troncando le

gambre degli sventurati se erano più lunghe del letto, o stirandole se erano più corte.

Detto in altre parole, la legge che, anziché regolare il fatto, vuole crear-lo. E’ di elementare intuizione che il valore dei terreni non attualmente edificabili potrebbero per la loro po-sizione in un futuro più o meno pros-simo variare.

Già la Suprema Corte (ex primis, sent. 25/01/2005 n. 1494; 05/03/2004 n. 4513; 25/02/2004 n. 3724; 06/08/2003 n. 11729; 21/12/2001 n. 15704) ha reintrodotto il concetto della c.d. “edificabilità di fatto” sia pure in via suppletiva e residuale, in assenza di una classificazione del suolo da parte degli strumenti urba-nistici, ma con recente sentenze a Se-zioni Unite del 30/11/2006 n. 25506, ha rimproverato il Legislatore a non mantenere questa distinzione arti-ficiale, riconoscendo - in via inter-pretativa - la tesi per cui un terreno, anche senza attuale edificabilità può essere altrimenti influenzato, nel suo valore, e può esserlo anche di mol-to dalla sua posizione. Da ultimo, infine, con sentenza del 17/01/2007 n. 1043 la S.C. ha ritenuto che per la determinazione dell’indennità di espropriazione di suoli destinati al loro inserimento nei piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) oc-corre (incidendo detti strumenti per il fatto stesso della loro destinazione sul piano regolatore) tener conto del-l’indice medio di fabbricabilità del piano, compresi gli spazi non desti-nati ad edificazione (aree verdi, par-cheggi ecc...).

E’ certo che le sentenze che qui si commentano incideranno ancor di più, proprio per il principio delle pa-rificazione dell’indennizzo al valore reale, a vedere accolto anche per i terreni agricoli il principio del valore corrente di mercato.

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Tutto chiaro, dunque? Non pare sia cosi.

La Corte Costituzionale non ha po-tuto tacere sulle sentenze con cui in antecedenza aveva rigettato (scruti-nando le stesse norme ore dichiara-te illegittime) l’eccezione di antico-stituzionalità dell’art. 5 bis cit. (in particolare con la sentenza n. 283 del 1993) ma, sottolineando le circostan-ze che in un primo tempo l’avevano indotta a decidere per la loro costi-tuzionalità, e cioè che l’art. 5 bis era stato approvato, come già detto so-pra, causa la situazione di bilancio della P.A.. Non solo: detta normativa si riferiva ai c.d. “espropri isolati”, cioè all’eccezione, non alla regola.

E qui, ad avviso di chi scrive, si cela il pericolo del c.d. “cavallo di Troia”. Il Legislatore sempre così propenso a prendere e così renitente nel dare, potrebbe sempre presuppor-re evenienze eccezionali per sottrarsi al pagamento del valore integrale. Lo dimostra la sentenza n. 5/80 della Corte Costituzionale che ha statuito principi nuovamente violati dall’art. 5 bis e dal T.U. 327/01.

Il che, però, non toglie che “repe-tita iuvant”. Infatti la C.C. ha posto con le decisioni in oggetto, una pie-tra miliare che adegua la legislazione italiana ai principi della legge Euro-pea, sicché la “cappa” comunitaria è tale da rafforzare notevolmente quel-lo che è un principio di civiltà non solo giuridico.

Infine, sistema di calcolo dell’in-dennizzo analitico o sintetico?

Dapprima, con riferimento all’ac-certamento del valore venale in re-lazione alla c.d. edificabilità di fatto, ma anche in presenza della dicotomia “o area fabbricabile o agricola” la S.C. si era per lo più espressa (Cass. 17/11/1999 n. 3839 e, ancora di re-

cente, Cass. 29/11/2006 n. 25363 nel senso che: “il metodo sintetico-com-parativo, che si avvale delle indi-cazioni rappresentate dal prezzo di mercato pagato per immobili omo-genei, pur non essendo prescritto dallo legge e pur non dettando criteri vincolanti di valutazione, costituisce il metodo di stima “principale” del valore venale del suolo ai fini della determinazione dell’importo dovu-

to a titolo di indennità di esproprio, restando il metodo analitico-rico-struttivo meramente “sussidiario” e, come tale, utilizzabile in assenza di elementi idonei di raffronto”.

Successivamente, però (senten-za 19/39/2003 n. 13390 e sentenza 07/03/2006 n. 4885) la S.C. ha mu-tato indirizzo, affermando che “il metodo sintetico aveva una sua giu-stificazione in un contesto in cui la

Le tabelle delle Commissioni Provinciali sulle indennità di esproprio sono emanate dall’apposita Commissione regionale di cui all’art. 41 del T.U. 327/01

Argomenti legislativi

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valutazione indennitaria dei fondi era governata dal principio dell’edi-ficabilità di fatto, acquisito presso la giurisprudenza fino all’entrata in vigore dell’art. 5 bis L. 08/08/1992 n. 359, siccome idoneo a esprimere il valore di un determinato terreno nell’ambito della microzona da cui si desumevano indizi di sfruttabilità edilizia, a prescindere dalle indica-zioni dello strumento urbanistico. Al contrario, il metodo analitico-ri-costruttivo muove dalle caratteristi-che specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell’edificato dal costo di costruzione, per pervenire al valore dell’area, attesa la sua qualifi-cazione urbanistica (edificabilità le-gale), comprensiva dell’entità volu-metrica esprimibile dalla superficie a disposizione. Ne consegue che non si può stabilire tra i due criteri un rap-porto di regola/eccezione, essendo rimessa al prudente apprezzamento del Giudice la scelta di un metodo di stima improntato per quanto possibi-le a criteri di effettività”.

Il predetto indirizzo è stato ribadi-to con sentenza 19/1/07 n. 1161, la quale ha così affermato: “In tema di valutazione di aree edificabili, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, l’evoluzione del sistema normativo induce a negare valore preminente al metodo sin-tetico-comparativo, congeniale ad un sistema, oggi abbandonato alla luce dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, governato dal principio dell’edificabilità di fatto, mentre il metodo analitico-ricostruttivo, che muove dalle caratteristiche specifi-che del fondo espropriato, depuran-do il valore dell’edificato del costo di costruzione per pervenire al valore dell’area secondo l’entità volumetri-ca esprimibile dalla superficie e di-sposizione, dipende dalla qualifica-zione urbanistica dell’area, secondo il principio dell’edificabilità legale, conseguendone che il giudice che accolga le conclusioni del consulente tecnico secondo il metodo analitico,

non è tenuto a motivare la mancata adozione del metodo sintetico”.

Ritornando al concetto di valo-re venale, rispettivamente a terreni agricoli probabili oggetto di trasfor-mazione in suoli edificabili, non si ritornerà a riaffermare il sistema del metodo sintetico-comparativo?

Quanto al sistema analitico-rico-struttivo - per fare un esempio - come valutare 1’indennizzo di un terreno espropriato e destinato a pubblico parcheggio a pagamento? Al valore dei posti macchina? Pongo il pro-blema, ma non intendo - risolvendo - invadere il campo di competenza dei Geometri, tecnici nella materia estimativa, e lascio loro la risposta al quesito, per mancanza personale dei presupposti culturali in argomento.

Come si diceva un tempo, ognuno faccia il suo mestiere.

P.S.: Avevo da pochi giorni steso la nota di cui sopra, quando vengo ad apprendere che il paventato “Caval-lo di Troia” non solo è ritornato, ma i guerrieri Achei, guidati da Ulisse, sono già usciti dal suo ventre dentro le mura della Città.

Con zelo degno di miglior causa, gli Ulisse della presente effemeride si sono subito premurati di introdur-re un emendamento, nella finanzia-ria 2008 con l’art. 37 bis del D.P.R. 327/01, che è così stato proposto all’approvazione: “l’indennità di esproprio di un’area edificabile è de-terminata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropria-zione è finalizzata ad attuare inter-venti di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25%”.

Le opere pubbliche economico-so-ciali cui la norma fa riferimento non sono la totalità?

Argomenti legislativi

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE

L’Agenzia del Territorio di Torino ha inviato il seguente chiarimento:

“Nell’ambito del servizio di presentazione dei documenti di aggiorna-mento catastale (DOCFA e PREGEO) per via telematica, per tener conto delle aspettative rappresentate dall’utenza, sono state riviste le funzionali-tà di controllo che consentono di trattare documenti inviati anche nel caso vengano redatti da altro tecnico, diverso da colui che provvede all’invio telematico stesso.

Nel confermare che l’invio telematico può essere effettuato esclusiva-mente da soggetti abilitati a tale servizio, si chiarisce che questi possono effettuare anche l’invio di documenti redatti da altri soggetti sempre che:- il tecnico redattore sia anch’egli regolarmente abilitato alla trasmissione degli atti di aggiornamento catastale;- il documento di aggiornamento da inviare sia stato preventivamente fir-mato digitalmente da parte del tecnico redattore.

In tal caso, i tributi dovuti sono detratti dalle somme versate anticipata-mente sul deposito a castelletto del tecnico che trasmette la pratica e che conferma la liquidazione proposta dal sistema.”

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I componenti di una Commissio-ne Tecnica dei RICS (Royal Insti-tution of Chartered Surveyors) ed i rappresentanti delle Organizzazioni statunitensi di valutazione diedero inizio, verso la fine degli anni ’70, ad un dialogo che portò alla creazione dell’IVSC (International Valuation Standards Commitee). Associazio-ne che riunisce le associazioni di professionisti valutatori di tutto il mondo, legate da un unico statuto.

OBIETTIVI DELL’IVSC (International Valuation Standards Commitee): - formulare e pubblicare standard

di valutazione per la stima delle proprietà immobiliari;

- promuovere l’accettazione degli Standard a livello mondiale;

- armonizzare gli Standard di tutti gli Stati del mondo;

- identificare e rilevare le eventuali discrepanze nelle formulazioni /o nelle applicazione di tali Stan-dard.

LE STIME IN ITALIAIl mercato Immobiliare Italiano,

seppur notevolmente evolutosi negli ultimi 10 anni, presenta una serie di condizionamenti dovuti principal-mente:

- alla mancanza di trasparenza dei prezzi immobiliari;

- alla ridotta competitività di certe aree;

- alla legislazione fiscale meno favo-revole che in atri Paesi;

- alla crescente ma ancora scarsa in-tegrazione con il mercato mobi-liare.

Nel nostro Paese è largamente di-sattesa l’applicazione dei procedi-menti di stima indicati negli stan-dard internazionali.

Alcuni procedimenti si stima in uso in Italia non superano l’esame degli Standard Internazionali oltre a essere intrinsecamente deboli sul piano scientifico e inaccettabili sul piano professionale.

I . V. S. 2003 – Standard 1• 5.1.1• Presentare la valutazione in manie-

ra completa e comprensibile, così che non risulti fuorviante;

• 5.1.2.• Verificare che la stima del valore di

mercato si basi su dati derivanti dal mercato;

• 5.1.3.• Verificare che la stima del valore di

mercato sia ottenuta utilizzando le tecniche e le metodologie appro-priate;

• 5.1.4.

L’ espropriazione immobiliare e l’esperto estimatore

Torino, 12 dicembre 2007

Da un’iniziativa congiunta tra gli Ordini e Collegi pro-fessionali tecnici di Torino è stato promosso il convegno “L’Espropriazione Immobiliare e l’Esperto Stimatore – Come gestire la procedura dopo la ri-forma del marzo 2006”, presso l’Unione industriale di Torino.I relatori sono stati numerosi e qualificati: la dott.ssa Brunella Magnani, responsabile della Cancelleria Esecuzioni, ha par-lato di “Il Perito Stimatore e la Cancelleria”; l’avv. Alberto Frasca di “La perizia, bussola per il Delegato”; l’ing. Andrea Bianchi di “L’Esperto, il fare e il sapere fare”; il notaio Rober-to Barone di “Rilevanza della perizia nel sistema di circola-zione degli immobili”; il geom. Andrea Mancini, dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Torino, delle “Problematiche relative all’accesso all’immobile ed il suo stato di occupazione”; il dott. Enrico Astuni, Giudice delle esecuzioni Immobiliari di Torino, di “L’attività del perito nella riforma delle esecuzio-ni”; il geom. Ilario Tesio, Pre-sidente del Collegio Geometri, di “Le stime immobiliari secon-do gli standard internazionali.Riportiamo una sintesi del-le relazioni del dott. Astu-ni e del geom. Tesio.

LE STIME IMMOBILIARI SECONDO GLI STANDARD INTERNAZIONALI

di Ilario Tesio

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Il geometra

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• Fornire informazioni sufficienti per permettere a coloro che leggono e fanno affidamento sul rapporto di comprendere a pieno i dati, i ragionamenti, le analisi e le con-clusioni.

Metodo del confronto di mercato

Il procedimento di stima più im-portante, più conosciuto e diffuso nel mondo è il Market Comparison Approach (MCA), procedimento del metodo di confronto che si basa sulla rilevazione dei dati reali di mercato e delle caratteristiche Immobiliari, quali termini di paragone del con-fronto estimativo.

E’ un procedimento di stima del prezzo di mercato e del reddito degli immobili, che si svolge attraverso il confronto tra il bene oggetto di stima e un insieme di beni di confronto si-mili, contrattati di recente e di prez-zo o di reddito noti e ricadenti nello stesso segmento di mercato.

Market Comparison Approach (MCA)

Le radici del MCA risalgono ai primi de-cenni del 900 negli Stati uniti quando la magistratura in tema di attribuzione di va-lori monetari agli im-mobili, richiedeva ai consulenti di fornire una prova documenta-le del valore di stima rassegnato. A tale fine erano considerate uti-li le compravendite di immobili simili a quel-lo stimare.

Il MCA si può ap-plicare a tutti i tipi di immobili per i quali siano disponibili dati attendibili di transazio-ni recenti; si impiega nella stima di singoli

immobili, di complessi immobiliari e nella stima su larga scala anche per fini fiscali.

Si fonda su coerenti premesse esti-mative, su puntuali rilevazioni di mercato, su uno svolgimento meto-dologico condotto sistematicamente e sulla dimostrazione dei risultati.

Metodo finanziario• Il metodo finanziario (income ca-pitalization approach) comprende il procedimento di stima per capi-talizzazione del reddito, che giunge al valore di mercato considerando le capacità degli immobili di generare benefici monetari; si fonda sulla ca-pitalizzazione del reddito di un defi-nito immobile.• E’ anche utilizzato per stimare il va-lore di investimento di un immobile.

L’income capitalization approach si articola in tre metodi:- LA DIRECT CAPITALIZATION, converte in modo diretto il reddito di un immobile nel valore di stima, di-videndo il reddito annuo per un sag-gio di capitalizzazione, oppure mol-

tiplicandolo per un fattore (gross rent multiplier), che esprime il numero di volte per il quale il valore è maggiore del reddito

Il metodo può prescindere dalle considerazioni finanziarie intorno alla serie dei redditi e alla durata del-l’investimento. - YELD CAPITALIZATION conver-te i redditi futuri nel valore attuale dell’immobile con una procedura di sconto finanziario. Il metodo si riferi-sce alle annualità di reddito relative a un piano di investimento o a un con-tratto, generalmente con rate regola-ri. L’annualità può essere costante o variabile. La yeld capitalization è un metodo basato sulla redditività di un investimento finanziario- DISCOUNTED CASCH FLOW ANALYSIS (DCFA) considera il flusso di cassa di un completo inve-stimento immobiliare, calcolando il valore attuale netto del flusso di cas-sa e del valore di recupero finale.

Metodo del costoCOST APPROACH è un procedi-

mento di stima mirato a determinare il valore di un immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione dell’edificio, eventualmente deprezzato. E’ detto anche metodo del costo di ricostru-zione deprezzato.

RIESAME DELLA VALUTAZIONE

Consiste in una revisione di un Rapporto di valutazione eseguita da un valutatore diverso dal primo re-dattore.

Il revisore può concordare con il ri-sultato finale della valutazione o es-sere in disaccordo per una divergenza di opinioni, per errori nell’applica-zione dei metodi e nella determina-zione dei risultati, per superficialità nelle conclusioni.

Nel riesame vi è l’imparzialità del valutatore nel giudicare l’operato di un altro valutatore.

Il riesame delle valutazioni rappre-senta un cardine del controllo della qualità delle stime.

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Il geometra

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IntroduzioneA chiunque abbia avuto l’onore e

l’onere di ricevere una perizia dopo il 1° marzo 2006 risulta evidente che i compiti del perito si sono - perlo-meno nella prassi torinese - notevol-mente dilatati rispetto al passato.

Non solo. Ma anche tra il 1° mar-zo 2006 ed oggi, l’onere è cresciuto, man mano che gli stessi giudici del-la sezione facevano esperienza delle nuove questioni e divisavano nuovi strumenti per risolverle. Non a caso, il quesito s’è passo a passo ampliato ed è stato aggiornato fino alla sua at-tuale formulazione che - speriamo - se non sarà definitiva, per lo meno ha la chance di resistere qualche mese più delle altre.

Ampliamento dei compiti del G.E.

Guardando allo stato dell’arte, pri-ma della riforma, il G.E. limitava la sua attività alla vendita, senza assu-mere un ruolo attivo nella gestione del compendio immobiliare pigno-rato.

È vero che, in linea teorica:a) il debitore era costituito custode dell’immobile; quindi doveva ren-dere il conto della gestione al G.E. e rimettere alla procedura i canoni di locazione incassati dopo il pignora-mento; e tuttavia, nessun debitore s’è mai sognato di rendere il conto della gestione, tanto meno di privarsi dei canoni di locazione.

È altrettanto vero che:b) su istanza di un creditore, il G.E.

poteva nominare al posto del debi-tore un custode giudiziale al fine di ricevere il rendiconto della gestio-ne, riscuotere i canoni di locazione, provvedere all’amministrazione e conservazione dell’immobile; e tut-tavia - almeno a Torino - ben pochi creditori si preoccupavano di richie-dere la nomina del custode giudizia-le, preferendo un’esecuzione poco efficiente ma senza il costo aggiun-tivo della custodia alla eventualità di maggiori incassi. Quindi di fatto, le vicende dell’immobile - in particola-re lo stato di occupazione - avevano un ruolo relativamente modesto. Per meglio dire, potevano assumere rilie-vo quante volte l’esistenza di un di-ritto reale (usufrutto, abitazione etc.) o personale (locazione, assegnazione della casa coniugale al coniuge af-

fidatario dei figli) potesse tradursi in una limitazione degli effetti della vendita e/o in un ostacolo all’azione di rilascio dell’immobile a seguito del trasferimento della proprietà.

La “rivoluzione copernicana” della riforma del 2006 è stata la istituzio-nalizzazione della figura del custode giudiziale.a) Il G.E. deve sempre nominare un custode giudiziale in sostituzione del debitore, non appena venga a cono-scenza del fatto che l’immobile non è occupato dal debitore.

Specie se l’immobile è occupato da un conduttore, soltanto il custode giu-diziale assicura alla procedura di ac-quisire i canoni di locazione. L’espe-rienza prova che non è proprio così, perché spesso il conduttore continua a pagare il debitore o non paga affatto (né il debitore, né la procedura), ma è chiaro che il custode giudiziale offre garanzie migliori di incassare i cano-ni. In ogni caso — con alcune ipotesi marginali — il G.E. deve sostituire il debitore nella custodia quando or-dina la vendita dell’immobile oppure delega un professionista.b) La nomina del custode giudizia-le non implica necessariamente lo sloggio del debitore o del terzo che occupa l’immobile. Il G.E. cioè, au-

NUOVE FUNZIONI PROCESSUALI DEL PERITOVECCHIE E NUOVE QUESTIONI GIURIDICHE IN TEMA DI STIMA DEGLI IMMOBILI

di Enrico Astuni

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torizzare il debitore a continuare ad abitare l’immobile e non può slog-giare un occupante di cui è provato che ha un titolo di godimento oppo-nibile alla procedura esecutiva.

Ma se non autorizza il debitore op-pure revoca l’autorizzazione (ad es. perché il debitore ha tenuto un com-portamento ostruzionistico, impeden-do l’accesso al perito o al custode), il GE. emette un ordine di rilascio che ha valore di titolo esecutivo e viene messo in esecuzione dal custode.c) In ogni caso, poi, non appena l’im-mobile è stato aggiudicato — prima ancora che il decreto di trasferimento sia emesso — il G.E. ordina la libe-razione imnmediata dell’immobile, anche in tal caso con un decreto che ha valore di titolo esecutivo e che deve essere messo in esecuzione dal custode. La riforma ha quindi scelto di anticipare — per quanto è possi-bile — la liberazione dell’immobile rispetto ai tempi del versamento del residuo prezzo e dell’emissione del decreto di trasferimento al fine di ab-breviare (e al limite azzerare) i tempi della consegna dell’immobile “chia-vi in mano” all’aggiudicatario.

Contro questo decreto di liberazio-ne, il debitore non ha difese; il terzo che occupa l’immobile può difen-dersi soltanto facendo opposizione al rilascio e dimostrando di avere un titolo di godimento opponibile alla procedura e quindi anche all’aggiu-dicatario. E pertanto, se risulta che l’immobile è occupato da un terzo con titolo opponibile, il G.E. si aster-rò dall’ordinare il rilascio perché l’eventualità di un’opposizione fon-data è più che probabile.

Il nesso tra questi maggiori compi-ti del G.E. e i maggiori compiti del perito, mi sembra evidente. La peri-zia nell’esecuzione immobiliare è la principale e più ampia fonte di infor-mazioni che il giudice ha a disposi-zione. E non è un caso che il primo atto che il G.E. compie - prima anco-ra di sentire le parti - è oggi proprio la nomina del perito.

Una perizia ben impostata e com-pleta consente quindi di gestire oggi con sicurezza non soltanto la vendita dell’immobile ma anche (prima an-cora della vendita) l’amministrazio-ne dell’immobile.

Non è possibile per il G.E.:a) dare incarico al custode di riscuo-tere i canoni di locazione se dalla perizia non risulta l’esistenza di un contratto di locazione, se alla perizia non è allegata una copia di quel con-tratto e via dicendo; b) ordinare con sicurezza la libera-zione dell’immobile — al momen-to dell’autorizzazione alla vendita oppure dell’aggiudicazione — se lo stato di occupazione dell’immobile non è stato verificato adeguatamente dal perito oppure non risulta se l’oc-cupante ha o meno un titolo opponi-bile.

Il tema quindi è quello della quali-tà delle informazioni che il perito è in grado di fornire sullo stato di oc-cupazione dell’immobile. È onesto dire che, già prima della riforma, la verifica dello stato di occupazione avrebbe dovuto ricevere una consi-derazione più accurata di quella che eravamo soliti riservargli.

Ciò in quanto l’esistenza di un diritto personale di godimento (lo-cazione, assegnazione della casa co-niugale) opponibile all’acquirente, limita la pienezza del godimento; pertanto la sua esistenza deve risul-tare o dalla perizia o (meglio anco-ra) dall’ordinanza di vendita. Diver-samente l’aggiudicatario potrebbe agire in giudizio per ripetere almeno una parte del prezzo versato facendo valere l’evizione - sia pure limitata (art. 1489 c.c.) - che ha subito.

E tuttavia, prima della riforma, l’aggiudicatario era ben felice di aver fatto un affare, acquistando a poco prezzo, e tendeva a disinteressarsi di questi modesti inconvenienti (magari pagando una ricca buonuscita al con-duttore).

Dopo la riforma, la questione dello stato di occupazione tocca diretta-

mente anche i giudici dell’esecuzio-ne e i loro poteri processuali: ed è per questo motivo che abbiamo iniziato a riflettere sul quesito e a immagina-re un insieme di soluzioni idonee a chiarire la questione.

Accesso forzoso all’interno dell’immobile

L’accesso all’interno dell’immobi-le è sempre stato uno dei nostri punti dolenti. Non sempre il perito riesce a prendere contatto con il debitore o con l’occupante. Magari lascia il proprio biglietto da visita e il decreto di nomina nella buca delle lettere, ma non viene richiamato. Quando riesce a prendere contatto, non è detto che il debitore o l’occupante lo faccia en-trare nell’immobile: nonostante tutte le assicurazioni, c’è sempre il con-trattempo dell’ultimo minuto (più o meno plausibile).

E tuttavia — secondo la Sezione — l’accesso all’interno dell’immo-bile è uno snodo quasi obbligato, per tutta una serie di considerazioni, che voi stessi avete ben presenti.

Stima dell’immobile e verifica di eventuali irregolarità

Se il perito non può entrare nel-l’immobile, la perizia finisce per es-sere fatta “sulla carta” riscontrando la planimetria catastale (o quella de-positata negli uffici comunali) e sul presupposto che il dato cartaceo sia conforme al dato reale.

Ma è noto che non sempre è cosi.Tralasciando la possibile diversa

distribuzione degli spazi interni (che interessa relativamente poco e non esige neppure una variazione cata-stale per poter vendere bene), l’espe-rienza dimostra che vi sono possibili abusi molto più gravi che il perito non può valutare ai fini della stima se non entrando nell’immobile:a) servizi igienico sanitari completa-mente fuori norma e tali perfino da pregiudicare la possibile conserva-zione dell’abitabilità;b) interni degradati e sventrati, con

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costi di ristrutturazione nell’ordine delle migliaia di Euro; c) collegamenti interni tra l’immo-bile pignorato e una porzione di edi-ficio che, invece, è fuori dal pigno-ramento e che pertanto l’acquirente dovrà chiudere (anche qui con spesa non lieve).

Stato di occupazioneSe il perito non riesce ad avere un

contatto diretto con l’occupante, lo stato di occupazione finisce per esse-re ricavato tramite informazioni in-direttamente ottenute, una volta dal vicino di casa, una volta dall’ammi-nistrazione del condominio, un’altra volta ancora verificando il nominati-vo sul campanello o sulla buca delle lettere.

Il che consente di stabilire talvolta chi occupi l’alloggio, ma quasi mai quale sia il titolo dell’occupazione, quale la misura dell’eventuale ca-none, se il contratto sia opponibile o meno alla procedura.

Per questi motivi, il quesito preve-de oggi che il perito:a) spedisca al debitore e/o all’occu-pante una raccomandata preannun-ciando la data e ora dell’accesso all’immobile, invitandolo a concor-dare un’eventuale diversa data, se indisponibile; nella stessa racc. il pe-rito avverte il debitore e/o occupan-te che, nel caso in cui non riesca ad entrare, farà rapporto al G.E. il quale potrà autorizzare l’accesso coattivo, con l’ausilio della forza pubblica, e al limite ordinare la liberazione im-mediata dell’immobile;b) se il perito non viene fatto entrare spontaneamente, fa istanza al G.E. di essere autorizzato all’accesso forzo-so, con l’ausilio della forza pubblica e di un ausiliario (fabbro) per sosti-tuire la serratura.

Le verifiche sul titolo di occupazione e sulla sua opponibilità

E riepiloghiamo allora - per som-mi capi - quali sono gli accertamenti

peritali opportuni per rispondere al quesito.

Diritti reali di godimentoSui diritti reali di godimento, cre-

do non possano esserci dubbi di sorta (usufrutto, abitazione, servitù). Di norma, o il diritto è trascritto nei RR. II. prima del pignoramento oppure è inopponibile alla procedura. E il di-ritto resta inopponibile alla procedu-ra se, pur trascritto prima, è tuttavia successivo all’iscrizione del credito-re ipotecario che ha promosso l’ese-cuzione, il quale “può far substare la cosa come libera” (art. 2812 c.c.), ossia pignorare la piena proprietà ignorando il diritto del terzo. Questa stessa regola vale anche nel caso in cui — pignorata la nuda proprietà — l’ipotecario anteriore sia interve-nuto nella procedura esecutiva (cfr. art. 2919 c.c.).

Pone qualche insidia maggiore il diritto di abitazione che compete al coniuge superstite sulla casa di resi-denza familiare (art. 540 e 584 c.c.), trattandosi di un legato ex lege che si ritiene efficace ancorché non trascrit-to. Sta qui alla sensibilità del perito verificare se v’è una successione a causa di morte tra i titoli di prove-nienza, se il coniuge del defunto ri-siede nell’alloggio e vi risiedeva già prima dell’apertura della successio-ne.

Locazione. Locazione a canone vile

Regole diverse - più insidiose - per la procedura valgono per la locazio-ne.a) Il contratto scritto, con data certa anteriore al pignoramento (di norma tramite registrazione) è sufficiente per assicurare al conduttore l’oppo-nibilità del suo diritto fino alla sua naturale scadenza. Questo vale però per il solo contratto di durata non su-periore al novennio. Se il contratto ha durata superiore al novennio, per assicurarne l’opponibilità fino alla sua naturale scadenza, è necessaria

la trascrizione anteriore al pignora-mento: altrimenti, il contratto resta opponibile per un novennio dall’ini-zio della locazione.

Ora, il modo più semplice per ve-rificare gli estremi di registrazione del contratto consiste nel verificare l’esemplare che il debitore o l’occu-pante consente ad esibire al perito.

Si conferma, anche in tal caso, l’opportunità di un contatto diretto tra il perito e gli interessati.

In caso contrario, se per qualsiasi motivo il debitore o l’occupante rifiu-tasse di esibire il contratto, è oppor-tuno - ed oggi il quesito lo prevede - che il perito provveda a verificare presso l’Agenzia delle entrate se esi-stano contratti registrati a nome del-l’esecutato (quale locatore).b) Il contratto di locazione, non di-sdettato per tempo (6 mesi per le lo-cazioni abitative, 12 per quelle com-merciali, 18 per quelle alberghiere), si rinnova automaticamente per una pari durata, perché la mancata di-sdetta equivale a un rinnovo tacito, per fatti concludenti.c) Una regola in parte diversa vale per il rinnovo alla prima scadenza: dalla legge sull’equo canone per le locazioni commerciali e alberghiere e dalla legge n. 431/1998 anche per quelle abitative. Infatti, il locatore non può disdire il contratto alla prima scadenza se non per motivi tassativi e ben determinati (si dice in gergo che le parti hanno concluso un 4+4, un 6+6 etc.). Quindi il sopravvenire del pignoramento non pregiudica il diritto del conduttore al primo rinno-vo e l’immobile deve essere pruden-temente stimato come occupato.d) L’aggiudicatario non è tuttavia tenuto a rispettare la locazione con-clusa “a canone vile”, ossia per un canone inferiore di un terzo al giusto canone di mercato (art. 2923 comma 3 c.c.). La norma risale al codice del 1942 ed è un segno che già allora i cattivi pagatori, per frustrare le ra-gioni dei creditori, solevano ricorre-re alla locazione come uno strumento

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per abbattere - in misura notevole - l’appetibilità dell’immobile ed evi-tarne la vendita.

Assegnazione dell’alloggio al coniuge in sede di separazione o divorzio

L’ipotesi è abbastanza ricorrente, anche in considerazione dell’elevato numero di separazioni e divorzi, ed è anche piuttosto insidiosa perché - al-meno fino a poco tempo fa - la legge e la giurisprudenza assimilavano, ai fini dell’opponibilità, questo diritto di abitazione alla locazione.

Proviamo a tracciare sinteticamen-te alcune regole operative — valide anche ai fini delle operazioni di esti-mo.a) Il diritto di abitazione riconosciu-to al coniuge dura, di regola, fino al compimento della maggiore età dell’ultimo dei figli della coppia e/o fino a che l’ultimo dei figli raggiunge l’autosufficienza economica.

Qui si innesta un errore piuttosto diffuso tra i periti, i quali trattano in-vece questo diritto come se fosse un diritto reale di abitazione vitalizio.b) Il diritto è opponibile fino alla sua scadenza naturale purché trascritto anteriormente al pignoramento. Se non è stato trascritto, la giurispru-denza ne ha riconosciuto comunque l’opponibilità nei limiti di un noven-nio, purché di data certa anteriore al pignoramento.

Ma questo è un orientamento re-gressivo, destinato ad essere assorbi-to e superato per effetto della rifor-ma dell’affidamento condiviso (art. I 55-quater c.c. introdotto dalla legge 8.2.2006 n. 54), la quale prevede che “il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.”. Quindi, ai fini dell’opponibilità, sembrerebbe in ogni caso necessaria la trascrizio-ne anteriore al pignoramento (lo dico con prudenza perché una giurispru-denza in materia non s’è ancora for-mata).c) Nel conflitto con il creditore ipo-

tecario anteriore, il coniuge assegna-tario soccombe. Pertanto l’immobile deve essere periziato come libero, a condizione che l’ipotecario abbia iniziato l’esecuzione o vi sia inter-venuto: vale anche qui l’art. 2812 c.c. (e in tal senso la nostra Se-zione s’è pronunciata in almeno 2/3 casi: un paio miei ed uno della dott.sa Mancinelli).d) In conclusione una stima accurata del diritto di abitazione opponibile dovrebbe: - prendere in esame l’età dei figli minori e assumere quale termine di durata del diritto l’approssimativa data di raggiungimento dell’autosuf-ficienza economica - defalcare il valore di mercato del-l’immobile di una percentuale pari a quella di un usufrutto (o di un di-ritto reale di abitazione) costituito a tempo.

Altri oneri e vincoli gravanti sull’immobile: opponibilità e questioni di stima

Secondo la riforma (art. 173-bis mt 4-5 disp. att. c.p.c.) l’esperto deve indicare nella perizia i vincoli “che resteranno a carico dell’acquirente” e quelli che “saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponi-bili all’acquirente”.

Due le questioni che il perito deve affrontare. La prima è strettamente giuridica: se il vincolo sia o meno opponibile all’acquirente. La secon-da è di estimo: quale riflesso abbia l’esistenza del vincolo opponibile sulla stima dell’immobile.a) Le formalità “pregiudizievoli” che devono essere cancellate non recano ovviamente pregiudizio e non com-portano particolari problemi ai fini della stima: ipoteche, sequestri con-servativi, sentenze di fallimento e pignoramento s’estinguono e vanno cancellati con il decreto di trasferi-mento. Nessuna norma prevede la cancellazione della sentenza che re-voca un atto dispositivo per frode al creditore, ma anche questa formalità

è destinata a perdere effetto con la vendita forzata, poiché il creditore ha diritto a pignorare l’immobile (o ad essere chiamato a intervenire nel-l’esecuzione promossa da altri) e a soddisfarsi sul ricavato.b) Vi sono altre formalità che sono genuinamente di pregiudizio e pos-sono tradursi in un’evizione totale. Se una domanda giudiziale di esecu-zione del preliminare (o di risoluzio-ne per inadempimento della vendita) è stata trascritta contro il debitore prima del pignoramento, la sentenza che accoglie la domanda è - in linea di massima - opponibile anche al ceto creditorio e all’aggiudicatario. Il pignoramento e la vendita perdono quindi efficacia.

Non si pone una questione partico-lare di estimo poiché l’altemativa qui è secca: se la domanda è accolta, il valore del bene è vanificato; se la do-manda per qualsiasi motivo non vie-ne accolta, il bene conserva integro il suo valore.

c) Un’autonoma questione di esti-mo ha quindi motivo di porsi soltan-to per quei vincoli e oneri opponibili all’aggiudicatario che - senza deter-minare la perdita radicale del diritto pignorato e venduto - comportano limitazioni all’esercizio dei poteri ti-pici del proprietario oppure oneri ed obblighi a carico dell’immobile.

Vi rientrano senz’altro vincoli di natura storico-artistica o diretti alla conservazione del territorio (di PRG, idrogeologico, paesaggistico), atti di obbligo o di asservimento ai fini edilizi, i contratti di cessione di vo-lumetria etc.

In conclusione, tutti i vincoli e one-ri - opponibili oppure no - devono es-sere indicati nella perizia, perché chi è interessato all’immobile deve po-tersi determinare in modo consape-vole all’acquisto ed essere al corren-te dei rischi giuridici della vendita. Tra i vincoli, alcuni incidono anche sul valore dell’immobile.

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Abusivismo edilizioTra i vincoli e oneri

che il perito deve indica-re, rientrano ovviamente anche le irregolarità edi-lizie. Il nostro modulo prevede - praticamente da sempre - questo que-sito e chiede al perito di specificare se esse siano sanabili e quali siano i re-lativi costi.

Abusi minoriMi occupo qui soltanto

di sfuggita del caso tipico dell’alloggio o fabbricato che presenta uno o più abusi edilizi, poiché è una questione che non dà luogo a grosse perplessi-tà nella prassi.

Se la sanatoria è possi-bile, i costi a carico del-l’acquirente corrispon-dono grosso modo all’entità degli oneri concessori e relative sanzioni per ottenere il permesso in sanatoria, oltre ai costi dell’assistenza profes-sionale.

Potrà esservi qualche dubbio - e normalmente questo si verifica, an-che perché gli uffici dell’edilizia pri-vata (almeno a quanto si legge nelle perizie) si tengono sempre estrema-mente sul vago circa la tipologia di abuso, l’entità degli oneri e sanzioni: ma è questione che tutto sommato attiene alla stima e finisce per risol-versi in uno tra i molti elementi che possono influire sulla determinazio-ne del prezzo base di acquisto.

Se la sanatoria non è possibile, l’abuso potrà dar luogo a un ordine di demolizione o riduzione in pristi-no della parte abusiva: il che potrà implicare - oltre a un abbattimento di valore avuto riguardo alla probabilità (maggiore o minore) della futura de-molizione - anche un’ulteriore ridu-zione che tenga conto dei presumibili costi di demolizione.

Abusi maggiori: incommerciabili-tà dell’immobile

Mi interessa qui invece approfon-dire il caso limite del fabbricato in-commerciabile ai sensi degli artt. 17 (oggi art. 46 T.U. edilizia) e 40 della legge 28.2.1985 n. 47.

Premetto che — come a me sembra corretto — il campo di applicazione di queste norme è assai più stretto di quanto comunemente si tenda a rite-nere. Non è sufficiente un qualsiasi abuso edilizio non condonabile o di fatto non condonato per determinare la nullità degli atti di vendita e rende-re così de facto l’immobile non com-merciabile.

Per convincersi di questa conclu-sione è sufficiente considerare che gli artt. 17 e 40 devono regolare gli atti di vendita tra privati: il notaio è cer-tamente più veloce del giudice ma, diversamente dal giudice, non può avvalersi per ogni singola compra-vendita di un C.T.U. che faccia una ricognizione dei luoghi e verifichi la regolarità edilizia dell’immobile.

Quindi gli artt. 17 e 40 richiedono una verifica essenzialmente “sulla

carta” e colpiscono soltanto le forme di abuso più gravi e radicali: il tito-lo abilitativo (licenza, concessione, permesso di costruire, talora anche D.I.A.) non esiste o non riguarda l’immobile o porzione compraven-duto (ad es. ho una licenza per co-struire due piani, ne realizzo un ter-zo: il terzo piano è incommerciabile) oppure vi è una totale difformità tra il fabbricato assentito e quello realiz-zato (ad es. un fabbricato abitativo in luogo di un magazzino: l’intero fab-bricato è qui incommerciabile).

Ma è sicuro per tutti che - perlome-no in queste ipotesi radicali - l’im-mobile è giuridicamente incommer-ciabile, perché l’alienante non può indicare alcun titolo abilitativo che si riferisca a quel fabbricato nella sua individualità.

E tuttavia l’immobile incommer-ciabile può essere oggetto di vendita forzata, perché gli artt. 17 e 40 della legge n. 47 dichiaratamente non si applicano alle procedure esecutive individuali o fallimentari (vedi oggi art. 46 comma 5 T.U. edilizia).

E non è neppure necessario per

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la vendibilità in sede esecutiva che l’abuso possa essere condonato, per-ché le norme stesse si limitano a pre-vedere che “l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà pre-sentare domanda di permesso in sa-natoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla au-torità giudiziaria”.

Anche la sanatoria è quindi una mera eventualità. Ma allora viene da chiedersi quale può essere - ed è que-sto il problema di estimo su cui vor-rei fermare la vostra attenzione - un attendibile valore di mercato per un fabbricato che, salvo un nuovo con-dono straordinario, non potrò avere alcuna circolazione giuridica succes-siva (pur potendo passare in proprietà agli eredi, essere concesso in ipoteca o essere oggetto di nuove procedure esecutive) e, al limite, potrà anche essere demolito se il Sindaco ritiene di trattarlo come un “eco-mostro”.

Non è possibile dare una rispo-sta definitiva alla domanda, poiché il campo è aperto a più soluzioni, egualmente plausibili.a) Una posizione molto rigorosa af-ferma che il valore di mercato di un immobile da demolire non può esse-

re diverso dal valore dell’area nuda al netto dei costi di demolizione e asporto dei materiali di risulta. E se, come a me è capitato in un caso, l’area è a destinazione agricola, ciò finisce per fornire un valore negativo o pari a zero.b) Una posizione più sfumata e più attenta alle dinamiche locali non a caso è stata sostenuta da alcuni G.E. del sud, dove l’abusivismo totale è così diffuso che il Sindaco non può ragionevolmente pensare di abbat-tere tutto e poi ripresentarsi alle ele-zioni segnala che, a dispetto dell’in-commerciabilità scritta nelle leggi e del rischio di demolizione, questi fabbricati hanno un proprio commer-cio praeter legem e conservano un apprezzabile valore d’uso perché il rischio della demolizione è estrema-mente remoto.

In quest’ottica, si può immaginare una stima pari al valore di uso del fabbricato (pari al valore di mercato di un immobile regolare di consimili caratteristiche) abbattuto di un’ali-quota percentuale per tenere conto del maggiore o minore rischio di de-molizione.

Riapertura dei termini del condono straordinario a seguito

dell’aggiudicazione (art. 40)V’è però - pure in queste ipotesi

estreme - una chance per l’aggiudi-catario che è poco conosciuta (e an-cor meno applicata), ma deve essere tenuta presente ai fini della stima.

L’ultimo comma dell’art. 40 legge n. 47 prevede, in estrema sintesi, che se l’immobile abusivo rientra in una delle tipologie di abuso sanabili con il condono straordinario e le ragio-ni di credito (del procedente o di un creditore intervenuto) sono anteriori all’entrata in vigore della legge sul condono straordinario, allora l’ag-giudicazione nella vendita forzata vale a riaprire - per il solo aggiudica-tario - i termini del condono straordi-nario purché la domanda di sanatoria sia presentata entro 120 giorni dalla emissione del decreto di trasferimen-to.

E poiché i condoni straordinari prevedono la sanabilità degli abu-si in termini assai più ampi rispetto all’ordinario accertamento di confor-mità (art. 13 legge n. 47; art. 36 T.U. edilizia) e in genere prescindono dal requisito della “doppia conformi-tà”, ecco che può ritornare attuale il criterio di stima basato sul valore di mercato al netto degli oneri e costi di sanatoria.

INTERESSI LEGALI(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

Dal Al Interesse legale disposizione

21.04.1942 15.12.1990 5,0%

16.12.1990 31.12.1996 10,0% L. 26 novembre 1990, n. 353

01.01.1997 31.12.1998 5,0% L. 23 dicembre 1996, n. 662

01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998

01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000

01.01.2002 31.12.2003 3,0% D.M. 11 dicembre 2001

01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003

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In data 6 gennaio presso la sede del Collegio Periti Industriali in Torino – C.so Vinzaglio n. 12 bis, si sono riu-niti i rappresentanti delle categorie professionali del C.U.P. di Torino.

L’incontro era coordinato dal Pre-sidente del C.U.P. di Torino e Provin-cia p.i. Amos Giardino.

I lavori si sono sviluppati sui temi dell’ordine del giorno comunicati in data 26 novembre c.a.:1) Resoconto raccolta firme per il ddl di iniziativa popolare per la riforma delle Professioni Intellettuali2) Resoconto Recepimento Direttiva 2005/36/CE3) Resoconto della partecipazione Fiera Internazionale delle Pari Op-portunità per tutti;4) Interventi relativi alla Certifica-zione Energetica;5) Orientamento nelle scuole supe-riori in base al protocollo d’intesa con SCUOLAV;6) Definizione della quota associati-va per l’anno 20087) Valutazione ed osservazioni rela-tive al ddl Chicchi-Mantini per la ri-forma delle Professioni Intellettuali;8) Varie ed eventuali

1) Le firme raccolte sono state 80.000 in tutta Italia di cui 15.000 raccolte nel nord Italia e ben 25.000 solo in Sicilia. Il quorum (50.000 fir-me) è stato raggiunto per presentare il disegno di legge ma non c’è piena soddisfazione da parte degli organiz-zatori.

Questi si aspettavano infatti di ave-re un riscontro ben maggiore non tanto da parte del cittadino quanto da parte dei professionisti. Nell’oc-

casione molti dei rappresentanti de-gli ordini e collegi professionali han-no fatto rilevare che la procedura per la raccolta firme è stata penalizzata da un procedimento che ha visto in-cepparsi molti ingranaggi, primo fra tutti la scarsa pubblicità da parte de-gli stessi ordini per stimolare i propri iscritti ad aderire e poi sicuramente i tempi ridotti. 2) Sul recepimento della Direttiva 36/2006 Amos Giardino ha inviato una lettera al Presidente della Re-pubblica dal significato prettamente simbolico ed altre due: al Ministro per l’Ambiente Pecoraro Scanio ed al Ministro per le Infrastrutture e dei trasporti Di Pietro. L’Arch. Alessia Guarnaccia (responsabile dei rappor-ti con i Verdi con le organizzazioni professionali) ha stilato un docu-mento, firmato dal Ministro Pecoraro Scanio, grazie al quale le associazio-ni sono state riconosciute per le sole competenze non regolamentate.3) La partecipazione alla Fiera In-ternazionale di P.O. ha ottenuto un riscontro decisamente positivo nei confronti dell’opinione pubblica. Nell’occasione sono state raccolte circa 100 firme del ddl di iniziativa popolare (punto 1).4) Amos Giardino ha scritto al Pre-sidente della Regione Piemonte Mer-cedes Bresso in merito alla questione sorta sulle competenze per il rilascio della Certificazione Energetica. Al momento la Bresso non ha ancora ri-scontrato la missiva.5) Si è accennato al protocollo d’in-tesa con SCUOLAV (progetto del Comune di Torino per favorire i rap-porti tra la scuola ed il mondo del la-

voro) per programmare degli incontri con gli studenti.6) Per la quota associativa dell’anno 2008 viene proposto di eseguire un aumento. L’idea sarebbe quella di € 300,00 come quota base + € 200,00 come quota di accantonamento per finanziare eventuali manifestazioni, conferenze.7) Sul testo Mantini – Chicchi si è dibattuto sul fatto che ribalta il si-stema ordinistico e mette al centro un organismo di controllo nazionale.8) Come rappresentante per l’Agen-zia delle Entrate è stato nominato il p.i. Montanaro di Torino.

Resoconto dell’Assemblea del Comitato Unitario delle Professioni

di Daniela De Salvia

Il Presidente del C.U.P. di Tori-no e Provincia p.i. Amos Giar-dino. Le firme raccolte per il ddl di iniziativa popolare per la riforma delle Professioni In-tellettuali sono state 80.000 in tutta Italia

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Prezzi di San Martino 2007

La Commissione Agricoltura del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con la collabo-razione del Collegio dei Periti Agrari e delle organizzazioni sindacali di Categoria ha propo-sto i prezzi medi indicativi per affi ttanze agrarie, per i contraenti che intendono regolare gli affi tti secondo i vigenti patti contrattuali:

Carne di bue grasso al ql € 180,00 Latte al Kg € 0,35 Fieno maggengo al Mg € 1,30 Fieno ricetta al Mg € 1,20 Fieno terzuolo al Mg € 1,05 Granoturco ibrido nazionale al ql € 15,00 Grano tenero nazionale al ql € 17,00 Orzo nazionale al ql € 16,00 Risone al ql € 24,00 Erba quartirola di prato irriguo la g.ta € 35,00

Granoturco a maturazione cerosa in silos al ql € 3,50 Paglia pressata al Mg € 0,80 Letame maturo di paglia al ql € 2,10 Letame fresco di paglia al ql € 1,15 Paglia pressata in rotoballe al Mg € 0,75

Torino, 9 novembre 2007

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OpinioniScale: ripartizione delle spese per pulizia e illu-minazione

L’art. 1124 cc. tratta delle scale riguardo al cri-terio di ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione, stabilendo, com’è noto, che queste sono da ripartire tra i con-domini per metà in ragio-ne del valore millesimale dei singo-li piani e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Nulla normativa-mente si dice, invece, circa l’ulterio-re ricorrente problema del criterio di ripartizione delle spese per la pulizia e l’illuminazione, sempre delle scale, e, a tal fine, non può, per tanto, che farsi ricorso all’indirizzo giurispru-denziale in materia.

In passato, la Cassazione ha segui-to diversi indirizzi: giusta un primo (Cass. 25.3.1970 n. 801), si è ritenu-to che anche per le spese di pulizia va applicato lo stesso criterio fissato dall’art. 1124, comma 1, per quel-le di manutenzione e ricostruzione; giusta un secondo indirizzo (Cass. 3.10.1996 n. 8657) la norma di ri-ferimento è, invece, quella dell’art. 1123, secondo comma, cc., per cui i condomini per tali spese sono te-nuti a contribuire, non già in base ai millesimi di comproprietà, bensì se-condo l’uso che ciascuno di essi può fare delle scale, senza peraltro la in-dicazione da parte della S.C. del cri-

terio in concreto da seguire per la relativa ripartizione; in base, infine, ad un terzo indirizzo (Cass, 14.1.2001 n. 97), premesso che l’art. 1124 riguarda spese atti-nenti la conservazione della cosa comune e non, quindi, le spese di pulizia delle sca-le (nè di quelle d’illumina-zione), alle quali i condomi-ni sono tenuti a contribuire in ragione dell’utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno, si attribui-sce all’assemblea il potere di riparti-re le stesse in virtù delle attribuzioni riconosciutale dall’ art. 1135 c.c., an-che modificando i precedenti criteri con la maggioranza prescritta dal-l’art. 1136 c.c., trattandosi di criteri aventi natura solo regolamentare.

Sull’argomento, di recente è nuo-vamente intervenuta la S.C. con la sentenza 12.1.2007 n. 432, perve-nendo, a parere di chi scrive, ad una soluzione che si ravvisa più comple-ta e soddisfacente, rispetto a quelle in passato adottate.

Secondo quest’ultima pronunzia, invero, quanto alle spese di puli-zia, poiché trattasi di una questione riguardante spese interessanti una parte dell’edificio (scala) destinata a servire in misura diversa i condo-mini dei diversi piani, la disciplina è quella in via esclusiva dettata dal-l’art. 1123, secondo comma, cc. per verificare “l’uso che ciascuno può fare” delle scale, la Cassazione ri-tiene che debba farsi applicazione, in via analogica, alla regola posta dall’art. 1124 comma 1, ultima par-te, con la conseguenza che per tali

Cocktail dell’informazione

a cura di Tommaso Mongiovì

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spese la ripartizione va fatta “in mi-sura proporzionale all’altezza di cia-scun piano dal suolo”. La S.C. spiega, poi, che la ripartizione in base all’art. 1124 c.c. “è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va indivi-duata nel fatto che, a parità d’uso, i proprietari dei piani più alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribui-scono in misura maggiore alle spese di ricostruzione e manutenzione.

Ugualmente, a parità di uso, i pro-prietari dei piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispet-to ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia”. Tie-ne, tuttavia, a precisarsi nella sen-tenza n. 432/07 che la ripartizione delle spese per la pulizia “va fatta con applicazione integrale del crite-rio dell’altezza di piano; la disposi-zione contenuta nell’art. 1124 c.c., comma 1, secondo la quale la metà delle spese per la ricostruzione e ma-nutenzione delle scale va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a tale criterio (applicativo del principio generale di cui all’art.

1123 cc., comma 2) e quindi non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate”.

La Cassazione affronta, poi, nella stessa sentenza il problema della ri-partizione delle spese in parola con riferimento alla diversa destinazione (abitativa o meno) delle singole unità immobiliari o in base alla consisten-za dei nuclei familiari che utilizzano nel condominio le unità immobiliari a destinazione abitativa. Secondo la S.C., è da escludere che in tale ipote-si la ripartizione delle spese potrebbe essere effettuata dall’assemblea con-dominiale sulla base della presun-zione di un più o meno intenso godi mento delle scale, posto che il rico-noscimento di un potere discreziona-le dell’assemblea di ripartizione sul-la base di detta presunzione “manca di qualsiasi fondamento normativo, a prescindere dal fatto che si dovrebbe procedere alla revisione delle tabelle millesimali ogni volta in cui muti la destinazione delle singole unità im-mobiliari o la consistenza dei nuclei familiari che utilizzano le unità im-mobiliari a destinazione abitativa”.

Naturalmente, sussiste la possibi-lità di una diversa convenzione, ma, si badi, convenzioni diverse sono esclusivamente quelle approvate alla unanimità dalla totalità dei condo-mini, nonché eventuali regolamenti contrattuali predisposti dall’origina-rio proprietario di tutto l’edificio.

Da ultimo, circa la questione della ripartizione delle spese per la illumi-nazione delle scale, anche in questo caso la S.C., nella sentenza 432/07, premesso che tali spese attengono ad un servizio, i cui i condomini go-dono in misura maggiore o minore a seconda dell’altezza di piano (basta considerare, in proposito, che il pro-prietario dell’ultimo piano utilizza l’illuminazione di tutta la tromba delle scale, mentre il proprietario del primo piano utilizza solo l’illumina-zione della prima rampa) reputa che sussistono le condizioni per un’ap-plicazione analogica dell’art. 1124 cc., data la identità di ratio.

Nè, conclude sul punto la senten-za, sarebbe ipotizzabile dal punto di vista logico una ripartizione delle spese per illuminazione basata sulla diversa destinazione delle singole unità immobiliari o sulla consistenza dei nuclei familiari, in quanto il con-sumo di energia elettrica è lo stesso a prescindere dal numero delle per-sone che accedono alle singole unità immobiliari.

Da “Universo Casa”

GiurisprudenzaAmministratore in giudizio senza l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini

L’amministratore di un condominio può essere convenuto in giudizio per qualunque controversia concernen-te le parti comuni ed è legittimato a rappresentare in giudizio il condomi-nio senza necessità di autorizzazione dell’assemblea con l’inerente legitti-mazione a proporre impugnazione.

L’art. 1124 cc. tratta delle scale riguardo al crite-rio di ripartizione delle spese di ma-nutenzione e rico-struzione, stabi-lendo, com’è noto, che queste sono da ripartire tra i con-domini per metà in ragione del va-lore millesimale dei singoli piani e per l’altra metà in misura proporzio-nale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

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(Corte di Cassazione, sez. III senten-za 13 febbraio 2007, n. 3064).

Esclusa la ricerca degli eredi da parte dell’amministratore

L’amministratore che è a cono-scenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli ma-nifestano la loro qualità, non avendo elementi utili di riferimento e non es-sendo obbligato a fare alcuna parti-colare ricerca, non è tenuto a inviare avviso di comunicazione.(Corte di Cassazione, sez. Il, senten-za 15 febbraio 2007, n. 6926)

Patto di riscatto o di retrovenditaUna vendita stipulata con patto di

riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il paga-mento del prezzo, ma l’adempimen-to di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garan-zia, destinata a venir meno, con ef-fetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che una siffatta vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dell’articolo 2744 cod. civ., e la sua causa illecita ne deter-mina l’invalidità ai sensi degli artt. 1343 e 141 8 cod. civ. (Corte di Cassazione, sez. II, senten-za 8 febbraio 2007, n. 2725).

Mancata integrale esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti

Poiché, ai sensi dell’art, 1406 cod. civ., oggetto della cessione del con-tratto è la trasmissione del comples-so unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per cia-scuna delle parti dalla conclusione del contratto, occorre che le presta-zioni poste a carico delle parti non

siano state interamente eseguite, giacché in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratte-rizza la cessione del contratto.(Corte di Cassazione, sez. II, senten-za 16 novembre 2007, n. 6157).

QuesitiRipristino balconi e soglie delle finestre: come vanno ripartite le spese?Di Augusto Cirla (Avvocato in Milano)

L’assemblea del condominio ha de-liberato di fare eseguire la manuten-zione della facciata dell’edificio. Gli interventi riguarderanno, oltre che il rifacimento delle parti ammalorate e la tinteggiatura totale, anche il ri-pristino in genere dei balconi e delle soglie delle finestre. E’ sorta conte-stazione sul criterio da applicare per il riparto delle spese per tale ultimo intervento, nel senso che alcuni con-domini ritengono che, non rientran-do le finestre e i balconi tra le parti comuni, debbano essere addebitate ai singolo proprietari e non già a tutti i partecipanti al condominio. Come va ripartita questa spesa ? Il proprietario del balcone può opporsi all’esecuzione dell’opera ?(Codice cliente 588511)

La facciata è la parte più esterna dell’edificio, quella cioè che appare nel suo insieme ad un soggetto che si pone di fronte ad un caseggiato e che, in ultima analisi, caratterizza l’edificio condominiale e imprime allo stesso un certo decoro architet-tonico, inteso come l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dello stabile e che gli attribuisco-no una determinata fisionomia ed un particolare pregio artistico, dan-do ad esso una specifica identità. Il decoro architettonico riguarda tutto ciò che nell’edificio è visibile e ap-

prezzabile dall’esterno. E’ un bene comune che, una volta individuata anche la pur semplice linea armoni-ca dell’edificio, ne caratterizza la fi-sionomia e trova tutela a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apporta-re, quand’anche nel loro complesso possano apparire a taluni gradevoli. Tutti gli edifici, non solo quindi gli stabili che rivestono un particolare interesse storico o artistico, hanno un proprio decoro architettonico che va rispettato: anche l’edificio popolare ha pur sempre caratteristiche struttu-rali tali da conferirgli una particolare fisionomia, sebbene priva di partico-lare pregio. Devono pertanto ritener-si vietati tutti quegli interventi sulla facciata che possano comportare una disarmonia dell’insieme e un deprez-zamento dell’intero stabile. Trovano quindi giustificazione i limiti che ne-cessariamente si pongono sia ai con-domini che all’assemblea nel caso in cui, vuoi per un interesse partico-lare del singolo proprietario oppure dell’intera collettività, si decida di eseguire sulla facciata opere che in qualsiasi modo vadano ad interessare l’estetica del fabbricato: tutti gli in-terventi devono tenere conto, rispet-tandolo, del decoro architettonico dell’edificio.

In tale contesto assumono prima-ria importanza i balconi e tutto ciò, stucchi e decorazioni comprese, che, quand’anche costituenti accesso-ri dell’appartamento con funzione ornamentale, si rifletta anche sul-l’aspetto architettonico della faccia-ta, così da non potersi modificare o eliminare senza il consenso della maggioranza dei condomini. I bal-coni di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 cc., non essendo né ne-cessari per l’esistenza del fabbricato e né destinati all’uso od al servizio di esso. Appartengono pertanto in via esclusiva, assieme alla colonna d’aria sovrastante, a ciascuno dei proprieta-ri dei singoli appartamenti di riferi-

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mento in qualità di pertinenze. Essi infatti, in quanto costituenti appendi-ci o prolungamenti delle unità immo-biliari cui accedono e non assolventi normalmente a funzioni strutturali riferibili all’edificio condominiale, devono considerarsi beni di proprie-tà esclusiva di coloro che ne fanno uso. Esula pertanto dalle attribuzioni dell’assemblea il potere di delibera-re, con efficacia vincolante per tutti i condomini non espressamente con-senzienti, interventi o opere riguar-danti o coinvolgenti parti del balco-ne di proprietà esclusiva del singolo condomino.

Tuttavia alcuni elementi dei balco-ni possono considerarsi comuni a tut-ti i condomini quando adempiano ad una funzione decorativa dell’intero edificio. Ci sono elementi del balco-ne, quali il rivestimento del parapetto e della soletta piuttosto che i listelli destinati ad ingrossare lo spessore della copertina dei parapetti in modo da renderlo omogeneo al marcapiano

che corre lungo la facciata dell’edi-ficio, che costituiscono elementi che devono ritenersi beni comuni perché svolgono una funzione estetica per l’edificio e diventano così parti deco-rative essenziali della facciata. Me-desimo discorso vale per i cementi decorativi, viti di ottone, pilastrini e frontalini che, in quanto ornamenti dell’intero edificio, ne accrescono anche il pregio architettonico.

Anche i contorni lapidei delle fi-nestre e dei balconi sono destinati ad assicurare l’armonia architettonica della facciata esterna e conseguen-temente, partecipando alla peculiare funzione della facciata stessa, costi-tuiscono anch’essi parte comune.

Resta invece di proprietà esclusiva del singolo condomino tutto ciò che è necessario per il diretto utilizzo e godimento del balcone, quali la pavi-mentazione, le soglie di accesso e, in genere, quello che è posizionato nel-la parte interna e che, come tale, non va ad interessare la facciata.

Sulla base dei sopra indicati princi-pi generali, peraltro consolidati dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, risulta più semplice in-tendere come ripartire le spese nel caso di rifacimento integrale della facciata, finestre e balconi compresi.

Come si è detto, gli elementi de-corativi del balcone di un edificio condominiale, svolgendo anche una funzione di ornamento per l’intero edificio, costituiscono parti comuni, con la conseguenza che le spese per le relative riparazioni ricadono su tutti i condomini in maniera propor-zionale al valore della proprietà di ciascuno. Persino inutile sottolineare che in tal caso spetta all’assemblea condominiale il potere di assumere le delibere che riguardano la loro ma-nutenzione, essendo il decoro esteti-co bene comune.

Devono invece essere sostenute esclusivamente dal proprietario del piano cui il balcone si apre le ope-re di manutenzione che concernono parti costituenti proiezioni della pro-

prietà individuale, ossia quelle diret-te a preservare e consentire l’utilizza-zione della superficie praticabile del balcone, come gli interventi di ma-nutenzione del pavimento, del piano di calpestio, della parte interna, delle soglie, dei davanzali e dei parapetti, del piano di appoggio delle finestre e delle imposte. Ebbene in ogni caso sempre valutare prudenzialmente caso per caso se le parti del balcone abbiano una funzione ornamentale limitata al singolo appartamento op-pure se sia estesa al l’intero edificio.

Attenzione, da ultimo alle respon-sabilità, perché se la causa del dan-no è da ravvisare nei balconi, essa si presume in capo al proprietario del-l’unità immobiliare corrispondente. E’ onere di tale esclusivo proprietario dare la prova che il danno trova ori-gine da elementi esteriori e decorati-vi da assimilarsi a parti comuni e non già da parti del balcone di proprietà esclusiva, con il conseguente spo-stamento di responsabilità in capo al condominio. E così, il danno provo-cato da un frammento staccatosi da un balcone è da attribuirsi al proprie-tario del balcone ex art. 2053 c.c., con rigetto della domanda di man-leva che questo eventualmente pro-ponga nei confronti del condominio. I balconi infatti sono elementi acci-dentali e non portanti della struttura del fabbricato e non costituiscono parti comuni dell’edificio. Essi ap-partengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagio-nati dalla caduta di frammenti di in-tonaco e muratura che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi che ad essi ineriscono, quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, sono condominiali se adem-piono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solo al decoro della porzione im-mobiliare ad essi corrispondenti.

Da Immobili & Proprietà

Riflessioni

Che cosa hanno di sbagliato le paro-

le e i pensieri?Sono limitati.

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Professione

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Il baculo mensorio

di Lorenzo Destefanis

Le notizie di quest’antico strumento non vanno oltre il XIII secolo quando fu oggetto di approfonditi studi condotti dal filosofo matematico Levi Ben Gerson, nato nel 1288 e morto nel 1344.

Gerson è noto come matematico, astronomo, filosofo e commentatore della Bibbia; visse nella Francia del sud e fu vittima delle persecuzioni degli ebrei da parte del re Filippo il Bello; mantenne però buone relazioni con il papato e dedicò la traduzione di importanti opere conosciute come Sinibus Chordis et Arcobus ed il Tractatus instrumenti astronomie al papa Clemente VI.

In ricordo del geom. Piero Banchetti, sempre vicino nei momenti alterni della vita che, ferito, mi raccolse ed ospitò nella sua bella casa di Arezzo

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Professione

Il geometra

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Il baculo è formato da un regolo, munito da apposite tacche o scanalature, poste a distanze multiple che per-mettono l’inserimento di una traversa.

Da stazioni diverse si collimano oggetti terrestri e con opportune manovre si ottengono le distanze dai luoghi d’osservazione.

Nella tabella in basso è riportata la possibile di-mostrazione euclidea del funzionamento del baculo, anche se probabilmente il concetto su cui si basava il suo uso è stato frutto di un ingegnoso studioso scono-sciuto.

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Nell’immagine è proposta la dimostrazione semplificata del concetto probabilmente usato dall’inventore dello strumento.

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Le intersezioni degli allineamenti che si vengono costituire con le collimazioni dalle stazioni, sono molto sciabolate (termine usato nella topografia militare) e pertanto causano errori non indifferenti nelle misure.

In ogni modo il baculo mensorio è stato il primo vero distanziometro usato dagli uomini in campo topografico ed il suo uso, anche se poco preciso, risolve il problema della misura indiretta delle distanze.

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Descrivere in modo grafico la posizione dei manufatti e del-le forme della natura era molto semplificato con l’uso di que-sto strumento; il suo impiego in campo balistico era anche utile per ottenere le distanze per le gittate delle armi da tiro.

Di quest’attrezzo abbiamo ampia documentazione in testi rinascimentali, ma in tempi più recenti l’aspetto ed il suo uso sono mutati e spesso è confuso con il raggio astronomico.

L’astronomo Tolomeo tiene in mano la “croce astronomi-ca”, strumento che deriva dal baculo mensorio

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Con un’interessante lezione su “I profili di responsabilità” tenuta dal Dott. E. D. Basso (P. M. alla Procu-ra di Mondovì, autore, tra l’altro, del “Codice della Sicurezza sul Lavo-ro”) e con un intervento sulle novità legislative in materia di costi della sicurezza del Dott. Mario Marchio, si è concluso il nostro 17° corso di “Sicurezza Cantieri” (considerando il decentramento territoriale di alcuni corsi e il cambiamneto di numera-zione, il numero totale è di 28 corsi. n.d.r.). Questo corso, con il quale il nostro Collegio ha raggiunto l’im-ponente cifra di 2121 professionisti formati e abilitati in materia di sicu-rezza cantieri, ha avuto una struttura didattica innovativa: 120 ore, come da normativa, per la formazione base abilitante, seguite da un modulo di tre lezioni di 4 ore ciascuna di tipo seminariale. Con questo tipo di strut-tura didattica il Collegio (per trami-te della Fondazione), ha voluto au-mentare la qualità e la quantità della propria offerta formativa in tema di sicurezza cantieri. In particolare, si è pensato di creare questo modulo di sintesi per colmare, almeno in parte, il distacco che inevitabilmente esiste tra la formazione in aula e la pratica professionale.

La lezione finale tenuta dal Dott. Basso è stata preceduta da un “Labo-ratorio di auto valutazione su di un cantiere virtuale” tenuto dal Geom. Luca Perricone e da una lezione sul difficile argomento di “Teoria e pras-si” della sicurezza cantieri tenuta dall’Ing. Fulvio Giani responsabile della Commissione Sicurezza della

17° Corso sulla Sicurezzanei cantieri

di Luca Perricone

In alto, un’immagine utilizzata nel “Laboratorio di auto valutazione su di un cantiere virtuale”Alcuni momenti del corso ed il saluto alla lezione conclusiva

Commissione Sicurezza

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Fondazione Ingegneri di Torino. Al termine del corso è stato distribuito a tutti i discenti un questionario per conoscere il livello di gradimento.

I partecipanti abilitatiALLAMANO MARCOAPRILE FILIPPOARNOLFO GIOVANNIBALSAMO ORSOLABARALE ALEXBATTAGLIA ROBERTOBERTO MANUELABORACCO STEFANOBOSIO GIANLUCABRAZZOROTTO LUCACALZA CRISTIANCANAZZA MARCOCAPRIOLO FEDERICACARABBA ALESSANDROCARIDI SISSICARLISI ALESSANDROCARPINELLO MANUELACATTANEO BARBARACHIODIN ALBERTOCICERALE STEFANIACOLOTTI VITOCORBISIERO GIUSTINACROCI RAFFAELLACROCIONI STEFANOCUALA DIEGO CELESTINODI CHIARA MAURIZIO

DI NATALE ENZODI PASQUALE ENZODONADELLO DAVIDEENRICO ALBERTOFROVA ROBERTOFRUCI ALESSANDROGHIANO MAURIZIOGIAVASSI ELENAHAGHIGI-II KEYVANHOSQUETZ MORRITZINGRASSIA FABIOLA PORTA SILVANOMANASSERO PAOLOMARUCCO FEDERICOMAULA’ ANTONELLAMINA CARLOMIOTTO ASHERMOTTA FABIOMULAS GIOVANNAMUSSO PIERGIUSEPPEORLANDO TIZIANAORTO MARCO

PERUCCA MARCOREGIS MARZIORIENTE ALESSANDRORINALDI ANDREAROSA CLOT MARCOSANTA ALESSANDROSASSO PIETROSCRUCI GIUSEPPESPANDREA ALESSANDROSTRAZZACAPPA SABINATARABLE MARIOTAVAGLIONE ANGELO IVANOTEDESCO STEFANOTOSCANA ROBERTOUSSEGLIO PAOLOVALENTE ANTONELLAVAUTERO RENATO VILLANI FRANCESCOZANONE DIEGOZULIAN ARTURO

Il nuovo capitolo del Prezzario della CCIAA per la sicurezza dei cantieri

Fin dal suo apparire nel quadro nor-mativo, la definizione dei costi della sicurezza ha rappresentato argomento di dibattito e di studio per tutte le figure professionali coinvolte nel processo edi-lizio. Con l’arrivo della L. 123/07 la va-lutazione dei costi, già prevista dall’Art. 12 del D.LGS 494-528 e meglio definita dall’Art. 7 del DPR 222/03, è stata este-sa a tutti i contratti di subappalto e som-ministrazione. Il calcolo dei costi della sicurezza è così diventato argomento (o problema) presente in tutti i passi del processo edilizio. In materia segnaliamo la recente pubblicazione (novembre 2007) del capitolo 51 “Sicurezza ed igiene del lavoro per cantieri temporanei e mobili” del “Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino” ad opera della C.C. I. A. A. di Torino. Il capitolo è frutto del lavoro della Commissione Prezzi n. 11 composta dai rappresentanti di Ordini (Architetti e Ingegneri), Collegi (Geometri e Periti), Associazioni di Categoria e Impiegati e Funzionari della C.C. I. A. A.. Il capitolo è stato presentato in un convegno dedicato nell’ambito dell’esposizione Restruttura.

La Consigliera geom. Federica Capriolo è stata tutor del corso

Commissione Sicurezza

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Commissione Sicurezza

Convegno AGIAI “La contabilizzazione del calore negli stabili in condominio – Appalti e sicurezza: la nuova frontiera dell’Amministratore”

Il 30 novembre 2007 si è tenuto, nell’ambito della manifestazione fieristica Restruttura presso il Lingotto, il convegno “La contabilizzazione del calore negli stabili in condominio – Appalti e sicu-rezza: la nuova frontiera dell’Amministratore”.

Il convegno, organizzato congiuntamente da A.G.I.A.I. (Associazione Geometri Italiani Ammi-nistratori Immobiliari) e dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia per tramite della Commis-sione Immobiliare coordinata dal Geom. Giancar-lo Carasso, ha avuto la piena partecipazione di un folto numero di colleghi che ha presto esaurito i posti a disposizione.

Il Geom. Carasso ha svolto il ruolo di modera-tore introducendo i vari relatori. Per la parte più strettamente connessa all’amministrazione hanno relazionato: il Presidente dell’ A.G.I.A.I., geom. Tommaso Minogiovì, l’Avv. Vincenzo Nasini per Confedilizia e il Dott. Luciano Caroli A.D. della “Caroli Giovanni Energy Service”. La sicurezza è stata trattata dal Dott. Michele Montrano dell’ASL 5 Spresal e, per il Collegio dei Geometri di To-rino, dal geom. Luca Perricone responsabile del-la Commissione Sicurezza. Gli atti del convegno sono scaricabili dal sito del Collegio e dal sito dell’ A.G.I.A.I..

CORSI RSPP

L’ASL 5 di Rivoli organizza una serie di corsi per RSPP e ASPP, ai sensi del D. L.vo n. 195/2003 - Accordo Stato – Regioni - 26/01/2006 e 05/10/2006.Le locandine dei diversi moduli, con programmi e costi, sono consultabili sul sito Internet del Collegio. Maggiori informazioni: Dipartimento di Prevenzione ASL 5 - Servizio Prevenzione Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Via Balegno n. 6 - 10098 – Rivoli (TO) - tel. 0119551775 . fax 0119551776

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Il 2008 E’ “L’ANNO DEL-LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”: LO HA DECISO IL CON-SIGLIO COMUNALE DI TORINO

Il 2008 è stato proclamato “Anno della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Lo ha deciso il 14 gennaio il Consi-glio comunale di Torino, approvando all’unanimità (44 voti favorevoli su 44 Consiglieri presenti) la mozione proposta dal presidente del Consi-glio comunale Beppe Castronovo, dal vice presidente Michele Coppo-la e da tutti i capigruppo della Sala Rossa.

Il documento aveva già ottenuto unanime assenso dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comu-

nale lo scorso venerdì.In seguito ai tragici fatti che hanno

colpito Torino e che colpiscono l’Ita-lia intera, la Sala Rossa ha voluto dare un segnale forte alla città, ai fa-miliari delle vittime e a tutti lavora-tori affinché migliorino le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Il tema della sicurezza sul lavoro” – recita il documento – “deve essere costantemente al centro dell’impe-gno di tutti i soggetti sociali, in modo tale da creare una cultura che, raffor-zando il valore sociale dell’impresa, ai sensi della Costituzione, sappia coniugare il rispetto degli inaliena-bili diritti dei lavoratori, il primo dei quali deve sempre essere il diritto al lavoro in condizioni di assoluta sicu-rezza, con la ricerca del profitto”.

Da oggi la presidenza del Consi-glio comunale e la Giunta lavoreran-

no per rafforzare la cultura della si-curezza sul lavoro e sensibilizzare la cittadinanza e le parti sociali, affin-ché non accadano più episodi come il rogo alle Acciaierie ThyssenKrupp dello scorso 6 dicembre o l’esplosio-ne del Molino Cordero di Fossano del 16 luglio, che causarono la morte rispettivamente di sette e di cinque operai.

Tra le iniziative che la Città pro-muoverà nel corso dell’anno, è pre-visto l’allestimento di una mostra fotografica sulla tragedia avvenuta nello stabilimento ThyssenKrupp di corso Regina Margherita.

Sono inoltre allo studio dibattiti e incontri sul tema della sicurezza e azioni in favore dei familiari delle vittime sul lavoro.

PUBBLICITA’ POLITECNICO

Commissione Sicurezza

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Un pò di scuola in materia di previdenza

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia sino al 31.12.2006 era corrisposta a coloro che avevano compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Dall’1.1.2007 il requisito minimo di contribuzione necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia viene incrementato gradualmente di un anno ogni biennio sino a raggiungere i 35 anni dal 2015.

Per coloro che al raggiungimento del 65° anno di età possano far vale-re un’anzianità contributiva almeno pari a 10 anni (5 anni per coloro che all’1.1.2003 risultavano avere un’età almeno pari a 55 anni) e non abbiano fatto richiesta di ricongiunzione né possano usufruire della totalizzazione, è ammessa la liquidazione della prestazione secondo il metodo contributivo.

Il calcolo della pensione della Cassa al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, a seguito dell’applicazione del criterio del pro-rata, è determinato al momento della maturazione del diritto tenendo conto della normativa regolamentare al tempo vigente. Conseguentemente ogni trat-tamento pensionistico è il risultato di quattro distinte modalità di calcolo, articolate secondo il seguente schema:

- per gli anni di anzianità maturata sino al 31.12.1997 l’importo della pen-sione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, al 2% di un reddito di riferimento calcolato come media dei migliori 10 redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini IR-PEF nei 15 anni solari anteriori alla maturazione della pensione. L’aliquota del 2% si applica sui redditi di riferimento di importo sino a € 41.600,00 (valore 2007); se il reddito di riferimento è superiore a € 41.600,00, l’ali-quota è ridotta secondo il seguente schema:

-- reddito di riferimento compreso fra € 41.601,00 e € 62.300,00 = 1,71%-- reddito di riferimento compreso fra € 62.301,00 e € 72.800,00 = 1.43%-- reddito di riferimento compreso fra € 72.801,00 e € 83.100,00 = 1,14%

- per gli anni di anzianità maturata dall’1.1.1998 al 31.12.2002, l’importo della pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribu-zione alla Cassa, al 2% di un reddito di riferimento calcolato come media dei migliori 25 redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscrit-to ai fini IRPEF nei 30 anni solari anteriori alla maturazione della pensione (dal 2008 in poi). L’aliquota del 2% si applica sui redditi di riferimento sino a € 18.700,00 (valore 2007); se il reddito di riferimento è superiore a € 18.700,00, l’ali-quota è ridotta secondo il seguente schema:

-- reddito di riferimento compreso fra € 18.701,00 a € 41.600,00 = 1,75%-- reddito di riferimento compreso fra € 41.601,00 e € 62.300,00 = 1.50%

Si giunge spesso alla soglia del-la “fatidica” pensione senza avere le idee chiare sulle modalità di calcolo del trattamento da richie-dere. E’ pur vero che le delibere della Cassa che si sono susseguite nei diversi anni, atte a modificare i regolamenti, sono state numero-se e pertanto ci sembra opportuno fare una sintesi della normativa at-tuale di calcolo delle pensioni di vecchiaia e anzianità.

Il geom. Luciano Simonato, Segretario del Collegio dei Geometri di Torino, è anche componente della Giunta della Cassa di Previdenza.Gli altri Delegati Cassa di To-rino sono i geometri Massimo Ottogalli, Gianluca Pautasso, Franco Rigazio e Ilario Tesio

Cassa di Previdenza

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-- reddito di riferimento compreso fra € 62.301,00 e € 72.800,00 = 1.10%-- reddito di riferimento compreso fra € 72.801,00 e € 83.100,00 = 0,70%

- per gli anni di anzianità maturata dall’1.01.2003 al 31.12.2006 scompare l’aliquota del 2% e l’aliquota dell’1.75% trova applicazione anche sullo scaglione di reddito di riferimento compreso fra 0 e 41.600,00 euro.

- per gli anni di anzianità maturata dall’1.1.2007 l’aliquota dell’1.75% si applica sui redditi di riferimento di importo sino a € 10.000,00, l’aliquota è ridotta secondo il seguente schema:

-- reddito di riferimento compreso fra € 10.001,00 e € 30.000,00 = 1.50%-- reddito di riferimento compreso fra € 30.001,00 e € 60.000,00 = 1.20%-- reddito di riferimento compreso fra 60.001,00 e € 80.000,00 = 0.90%-- reddito di riferimento compreso fra 80.001,00 e € 100.000,00 = 0.60%-- reddito di riferimento compreso fra 100.001,00 e € 130.000,00 = 0.30%

Per il calcolo della media dei redditi si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo sog-gettivo del 10%. La misura della pensione non può in ogni caso essere inferiore ad un importo minimo pari, nell’anno 2007, ad € 7.347,92.

PENSIONE DI ANZIANITA’

La pensione di anzianità è corrisposta :

- indipendentemente dall’età, a coloro che abbiano maturato almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;- a coloro che abbiano maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e abbiano almeno 58 anni di età.

A decorrere dell’1.1.2003, in entrambi i casi risultano efficaci solo gli anni per i quali l’iscritto possa far valere un volume d’affari IVA professionale non inferiore ad un limite stabilito annualmente dalla Cassa (anno 2007 euro 7.600,00).

Anche per il calcolo della pensione di anzianità l’applicazione del criterio pro-rata conduce a determinare il trat-tamento pensionistico come risultato di due distinte modalità di calcolo, secondo il seguente schema:

- per gli anni di contribuzione fino al 31/12/2006, l’importo della pensione di anzianità è determinato secondo i mede-simi criteri previsti per la pensione di vecchiaia, compresa l’applicazione della pensione minima. Peraltro, nei casi in cui il beneficiario possa far valere meno di 40 anni di contribuzione, alla pensione spettante si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all’età anagrafica e all’anzianità contributiva maturata, nella misura esposta nel prospetto seguente:

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’

Età Coeff. di riduzione Anzianità contr. Coeff. di riduzione58 25% 35 15%59 20% 36 12%60 15% 37 9%61 10% 38 6%62 5% 39 3%63 2% 64% 0%

- per gli anni di contribuzione dall’1.1.2007 il trattamento pensionistico di anzianità viene determinato secondo il sistema contributivo.

Cassa di Previdenza

Il geometra

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Prima prova scrittografica

Su un lotto di terreno di adeguate dimensioni si vuole costruire una villa bifamiliare con ingresso indi pendente ed un ampio giardino.

Il manufatto, i cui appartamenti non devono superare la superficie di 160 mq devono essere costituiti da ingresso - salone, cucina, quattro camere da letto e adeguati servizi.

In un piano semi-interrato dovrà essere previsto un garage per almeno due auto e una cantina.

Il candidato, scelta una idonea scala di rappresentazione, esponga la sua proposta progettuale con due prospetti e una sezione significativa.

Infine, il candidato completi il suo elaborato con una breve relazione illustrativa della metodologia di progetto adottata e aggiunga, in scala 1:20, due particolari costrut tivi scelti tra:

- particolare della copertura- particolare della muratura- impianto elettrico- computo metrico di una parte del manufatto.

Tempo assegnato per lo svolgi mento della prova: 8 ore. Durante la prova è consentita sol tanto la consultazione di manuali tecnici e l’uso i strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti.

Seconda prova scrittografica

Nella periferia di una città è ubicato un vecchio complesso immobiliare ex rurale, in pessime condizioni di manu-tenzione, costituito da un fabbricato ad uso abitazione, da una stalla, da un magazzino e da un’ampia area di perti-nenza.Dei fabbricati esistenti sono stati riscontrati i seguenti dati:

superficie coperta dai fabbricati:- abitazione: 200 m (elevata su due piani fisori terra);- ex stalla 360 m/i- magazzino: 150 m

La proprietà ha incaricato un tecnico di provvedere alla valuta zione del complesso calcolando la demolizione dell’esistente e procedendo poi alla divisione in due parti di ugual valore, tenendo presente che, il lotto su cui sorge il complesso, secondo il piano regolatore vigente, ricade in zona edificabile ad uso residenziale per la quale valgono i seguenti indici urbanistici:

- indice di cubatura: 1,20 mc/mq- indice di utilizzazione (o rapporto di copertura): 0,25- altezza massima realizzabile: 7 m

Esami di abilitazione 2007

Atti del Collegio

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COMMISSIONE VII - GUARINIAIMONE CHIORAT ELOISAAIMONE GIGIO ANDREAALAIMO LUIGIALLASINO JESSICAAMATO ANGELOAMBROGIO PIERCARLO (MONDOVI’)ANDREONI DAVIDEARDUSSO ALESSANDROARNEODO MARGARETASSOM CARLOTTAAVICO TIZIANOBACCHIN MARCOBADINO FEDERICOBADINO VALENTINOBAESSO ENRICOBAGOLIN STEFANOBAJETTO ALESSIABALDINI BARBARABARBARO ALBERTOBASSO LUCA (MONDOVI’)BATTAGLIA ANNABATTAGLIA FRANCESCOBECCARIA DIANABENASCIUTTI DANIELEBENETTI ALBERTOBERA ALESSANDROBERGAMINO MICHELABERNELLO CHIARA (MONDOVI’)

BERT MANUELEBERTOLDO RICCARDOBERTOLOTTI ELENA (MONDOVI’)BERTOTTI ROBERTABIANCO DAVIDEBLANGERO FABIO (MONDOVI’)BOCCHINO ALESSANDROBOFFA PEDRO ANDREABOLATTO PAOLO ALDOBONETTO OLVINBORDUNALE FABRIZIOBORLA FRANCESCOBOSIO CHIARABOSIO FRANCO (MONDOVI’)BOSSO OSCARBRIA BARET ALESSANDROBROGLIO DAVIDE

COMMISSIONE VIII - GUARINIBRUNO VINCENZOCAFFARO GIANLUCACALLIGARO ANDREACALO’ ALFREDOCAMMARERI ANDREACAMUSSO ALESSANDROCAPRA ANDREACARBOTTA ANTONIETTACARDONE ALESSANDROCARERI GIUSEPPE

CAVARERO MAURIZIO (MONDOVI’)CHIABODO VALTERCHIADO’ FIORIO ANDREACIRILLO CARLOCIUCCI PAOLOCOCHIS ALESSIACOPPOLA GABRIELECORAGLIA MARCOCRISAPULLI ELISABETHCRIVELLARI DAVIDED’AGOSTINO DOMENICOD’AGOSTINO SARADAMIANO LAURA ELISABETTADEANDREA FABIODE BARTOLOMEO FABRIZIODE CARO FEDERICODEGAN GIULIODEL VECCHIO FRANCESCODESTEFANIS LUCADEVIETTI GOGGIA DAVIDEDI BIASE VALERIODILILLO VITOGALLO ANDREA (MONDOVI’)GHIGO MONICA (MONDOVI’)MATTALIA ERICA (MONDOVI’)

COMMISSIONE IX - GUARINIDI LORENZO AGOSTINO DI MICELI LUCIA

Il tecnico ha proceduto al rilievo topografico del lotto per verificare la corrispondenza tra la superficie indicata negli atti catastali e la superficie reale.

Esso è un quadrilatero di vertici A, B, C e D. Il rilievo ha permesso di calcolare le seguenti coordinate cartogra-fiche planimetriche:

XA= 67,10 m XB= 67,10 m XC = 152,70 m XD = 137,10 m

YA= 95,40 m YB= 185,70 m YC = 185,70 m YD = 65,80 m

Il candidato, assumendo opportunamente tutti i dati ritenuti utili o necessari:l. determini la superficie reale dell’area occupata dal complesso immobiliare e ne stimi il valore sul mercato locale;2. proceda al frazionamento del terreno in due parti equivalenti;3. indichi la procedura catastale necessaria per addivenire alla divisione del lotto.

Durata massima della prova: 8 ore. Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programma-bili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

I Geometri abilitati

Atti del Collegio

Il geometra

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DI PINTO FEDERICAD’ITALIA ALESSANDRODOMANIN ERMESDOMINICI DAVIDEDOSIO ANDREADURANDETTO STEFANOESPOSITO CRISTIANESPOSITO MATTEOFABBRIS ANDREAFACCIPONTE LINDAFARINETTO ALESSANDROFERRERO MICHELEFIORENZA EDOARDOFLORIO CLAUDIOFORMENTO MAURIZIOFRANCESIA ROBERTOFRANCHI DARIOFRANCISCO STEFANOFRANCO DANIELFURGATO ROBERTOFURNO DANIELEGAGLIARDI DIEGOGAGNOR LUCAGAI FRANCESCOGAIDANO ALBERTOGAIOLA ALESSIOGALATI NICOLAGIACOLETTO NADIA DOMENICAGIRARDI BARBARAGOGLIO FEDERICOGONTERO ANDREAGRANIERO DAVIDEGRASSO GERMANOGUZZETTI FABRIZIOHASSANALI ZADEH HAGHIGHI KEIVANIANNOTTA MARIA NOEMIIERINO ANTONIOIMPARATO MICHELEIMPIERI MARCOLANA CLARANASI GIACOMO (MONDOVI’)NEGRO DAVIDE (MONDOVI’)

ROSSI FAUSTO (MONDOVI’)ZAVATTERI ELIANA (MONDOVI’)FALZONE ANDREA RICCARDO

COMMISSIONE X - VITTORININEGRO CAMUSIN MARIANICOLA DEMETRIONOLFO FRANCESCOPALUMBO LORENZOPAPANDREA VALENTINAPAPARELLA MANUELPELLERITO FRANCESCAPENNAZIO EMANUELEPERETTI ERICAPERRICONE FRANCESCO PERRONE ALESSANDROPERTUSIO KATIUSCIAPICARELLA DANIELEPICOTTO VALENTINOPIERRI FRANCESCOPIRA FRANCESCOPISANI SIMONEPITERA’ LUIGIPORTO BONACCI LUCAPOZZO PAOLALANTANO GIUSEPPELANTERI PAOLOLANZILLOTTA PIETROLEONE CARLOLISTELLO MARCOLO CICERO FABIOLONGO VASCHETTI DAVIDELO SARDO SEBASTIENLOVERA ALBERTOLUCENTE DANIELEMADIOTTO STEFANOMALARA DIEGOMANISCALCO SIMONAMAROCCO PAOLOMARTELLO FABIOMARTINATTO ANDREAMARTUFI CARLOMASCARELLO LUCAMASSA MARAMASSACESI SIMONE PATRIZIOMATTEA MAURIZIOMEROLA UMBERTOMICELLINO ANDREAMILAN ANDREAMINARDI ROBERTOMINISSALE DAVIDEMO BETTETO MARCOMOLINO ANDREAMORERO WALTERMUSCU LUCA

MUSSINO ELIANA ELISABETTA

COMMISSIONE XI - VITTORINIPRIZZON ALEXPUORRO ANDREAQUACCHIO GIANMARCORIBECHINI SIMONEROBIOLA MICAELAROCCA SARAROMAN EMANUELEROMANIELLO PAOLORONCO ANDREAROSA BRUSIN PIEROROSSI LORENZOROSSI MARGHERITAROSSI SIMONAROSSO LUCA GIUSEPPERUBATTO FABIORUBIANO STEFANOSARDONE ROBERTOSATTA STEFANOSCIANCALEPORE DANIELESCIARPA MAUROSCICHILONE MICHELANGELOSECCI FABIOSERENA MARCELLOSERGI DANIELESORTINO MARCELSTRAZZERA EMANUELESTRINGARI LUCATARAMINO ELISATAVERNA ENRICOTEMPERINO GIOACCHINOTESTA EMANUELETIBALDI DALILATINELLI FRANCESCO DOMENICOTOMASIELLO CRISTIANTORCHIO SILVIOTOTINO FRANCESCOTROMBINI MASSIMOUSSEGLIO PAOLOVALENZISI FORTUNATOVALLA ALBERTOVALLARELLI ANTONIOVERGNANO CHIARAVERNETTI ROSINA ROBERTAVILLANI FRANCESCOVINCENTI ALBERTOVOTTERO AIRA VALENTINAZAMBRANO ANTONELLAZAMBURLIN SERGIO

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Fenestrelle, 20 luglioNella maestosità della Fortezza di

Fenestrelle si è svolto il 20 luglio scorso il Convegno annuale dei geo-metri professionisti della zona del Pi-nerolese, Val Pellice e Val Chisone, ospitati dal Priore in carica, la geom. Simona Tron, che ha ben coorinato le varie fasi della intensa giornata.

La stupenda fortezza che è stata da cornice a tutto lo svolgersi della manifestazione ha accolto numerosi professionisti e ospiti d’onore, tra gli altri il Vice Presidente del Col-legio Geom. Franco Rigazio, alcuni Consiglieri del Collegio, il Geom. Gerlando Alaimo e il Geom. Gaspare D’Auria dell’Agenzia del Territorio di Torino, il Sindaco di Fenestrel-le Michele Chiappero, il Sindaco di Roure Bruno Lazzarini, il Vice Sin-daco di Pragelato Daniele Ronchail, il Sindaco di Pinasca Igor Alessandro Bonino ed il Comandante di Pragela-to del Corpo Forestale dello Stato.

La Riunione si è aperta con i Sa-luti del Vice Presidente del Collegio Geom. Franco Rigazio che ha intro-dotto il Convegno “La trasmissio-ne telematica degli atti catastali” , con ampie relazioni dei tecnici del-l’Agenzia del Territorio di Torino.

La serata è terminata con una pia-cevole cena che si è svolta presso le suggestive sale della “Porta Reale”. Al termine si è brindato al nuovo Priore, il Geom. Mario Donzino di Cavour.

Mercenasco, 26 ottobre Il convegno annuale dei colleghi

della zona di Ivrea e Basso Canave-se si è svolto a Mercenasco presso il Castello Benso, organizzato dai Prio-ri in carica geometri Adriano Ceresa e Fabrizio Ferrarese.

Alle 17,00 si è aperto il convegno con la trattazione del tema relativo alla sicurezza dei cantieri tempora-nei e mobili, tema affrontato a livello legislativo e pratico nei cantieri alla luce delle nuove normative di legge di cui i coordinatori devono affron-tare.

I relatori sono stati l’avv. Luca Fiore e l’avv. Alberto Avetta, il dr. Milli dell’Ecolav ed il geom. Franco Rigazio, Vice Presidente del Colle-gio Geometri di Torino.

Graditi ospiti i rappresentanti del-l’Agenzia del Territorio di Torino, i funzionari della Conservatoria di

Ivrea, nella persona del Direttore ed i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate di Ivrea.

Il convegno ha avuto l’avvio con l’apertura e saluto da parte del Geom. Rigazio, introducendo il tema della sicurezza nei cantieri ed evidenzian-do l’assenza da parte dei tecnici Asl per problemi di organizzazione rela-tivi all’accorpamento a cui verranno coinvolti.

Ha proseguito l’avv. Fiore, svisce-rando i contenuti della L. 494 ed i relativi articoli, illustrando i relativi temi di maggiore interesse.

Il dr. Milli ha affrontato il tema del-la sicurezza e le relative operatività necessarie da espletare il coordina-mento della sicurezza nei cantieri, mentre l’avv. Avetta ha affrontato il tema della sicurezza attraverso la L. 626, soffermandosi in particolare sulla direttiva macchine e sulla sicu-

Riunioni di zona

di Renato Pittalis e Vittorio Vizzini

“Uno dei più straordinari edifici che possa aver mai immaginato un pittore di paesaggi fantastici: una sorta di gradinata titanica, con una cascata enorme di muraglie a scaglioni...Una cosa strana, grande, bella davvero.Era la fortezza di Fenestrelle”

Edmondo De Amicis

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rezza nelle aziende.Il Presidente Geom. Tesio ha con-

cluso la serata con una panoramica ed un commento sulle notizie di in-teresse della categoria ed ha rivolto ai Geometri presenti ed agli ospiti un saluto finale.

La programmazione è prosegui-ta con la cena finale nel salone del castello, con tutti i convenuti e fami-liari. Al termine sono stati nominati i nuovi Priori geometri Giancarlo Ga-merro e Domenico Gilaudo.

La serata si è conclusa con i brindi-si e con il saluto finale ed un arrive-derci al convegno del 2008.

Givoletto, 9 novembre2007Grazie al Priore in carica, geom.

Idale Gherra, che ne ha curato l’or-ganizzazione, i colleghi partecipanti alla annuale riunione di zona dei li-beri professionisti di Ciriè, Valli di Lanzo, Val Ceronda e Casternone hanno potuto ammirare la qualità dei restauri di uno dei monumenti più importanti della nostra Provincia, re-centemente aperto al grande pubbli-co, la Reggia di Venaria.

L’allestimento della Reggia è de-stinato ad illustrare la storia dei Sa-voia, l’antica dinastia europea che regnò sul Piemonte per quasi mille anni, alla quale si deve la costruzione di Venaria e del circuito di residenze che circonda Torino.

In occasione della riapertura della Reggia, in collaborazione con alcuni dei principali musei italiani ed euro-pei, l’allestimento è stato potenziato da una serie di prestiti, dando così vita alla mostra “La Reggia di Vena-ria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea”.

Al termine della mostra l’allesti-mento sarà riposizionato nelle sale della Reggia, con l’aggiunta di nuove opere, provenienti dalle principali re-sidenze sabaude. In tal modo, la Reg-gia di Venaria ed il suo allestimento permanente sulla storia dei Savoia

si configureranno come una sorta di portale storico, artistico ed architet-tonico dell’intero sistema delle resi-denze sabaude.

La mostra racconta al visitatore la storia dei Savoia fra Cinque e Sette-cento, quando la dinastia conobbe il suo massimo splendore. Fu allora, infatti, che i Savoia grazie all’abili-tà politica, alle vittorie militari ed al prestigio personale inserirono lo Sta-to sabaudo fra le potenze europee.

La mostra è divisa in un’ ouverture ed in 18 sezioni. Fra esse si inseri-scono il Salone di Diana, la Galleria Grande e la Cappella di Sant’Uberto, che ne sono parte integrante.

Al termine della visita guidata alla Reggia, il gruppo dei partecipanti alla giornata di incontro si è trasfe-rito presso il Municipio di Givolet-

to, dove - con gli onori di casa del Primo Cittadino - il Presidente geom. Ilario Tesio si è prodotto in una arti-colata relazione circa gli sviluppi nel trasferimento delle competenze cata-stali agli Enti Locali Comunali.

E’ seguito un rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale di Givoletto, occasione utile sia per un primo scambio di pareri sulla gior-nata fra i partecipanti alla Riunione di Zona sia per un gradito incontro e valutazione fra colleghi dell’attuale momento vissuto dalla nostra cate-goria professionale.

La serata si è conclusa con la Cena presso il “Ristorante dei Cacciatori”, locale caratteristico sostanzialmente per la sua vista panoramica, partico-larmente suggestiva in notturna.

Al geometra Idale Gherra è an-

Il Castello Benso è una costruzione distrutta e ricostruita più volte durante le lotte tra i Guelfi e i Gibellini che insanguinarono la regione. Le attuali fondamenta risalgono al XV secolo, mentre la parte superiore è stata completamente rimodernata agli inizi del ‘900 dall’architetto Jean Chevallej

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dato il ringraziamento del Presi-dente del Collegio oltre che di tutti i colleghi partecipanti alla giorna-ta, per l’ottimo lavoro svolto nel-l’organizzazione di un programma che ha avuto un grandissimo riscon-tro nell’adesione e partecipazione. Al geom. Giuseppe Capecchio, nomina-to nuovo Priore, il compito - per il prossimo convegno – di organizzare e ripetere il successo dell’iniziativa di quest’anno.

Renato Pittalis

I Restauri della Reggia

Dopo anni di abbandono in cui fu anche oggetto di atti di vandalismo (1945-1960) il complesso di Venaria Reale - uno dei più grandi “contenitori” europei avente una superficie calpestabile di circa 80.000 mq. ed un volume di circa 480.000 mc, è stato dato nel 1960 in consegna alla So-printendenza per i Beni Ambientali e Ar-chitettonici del Piemonte che ha iniziato un primo cantiere di restauro nel 1961. I lavori hanno interessato il completa-mento di 24.000 mq di coperture, il re-stauro statico per circa 120.000 mc, il rifacimento di solai e murature, stucchi, infissi e impianti tecnologici, sia con fondi ordinari sia con fondi FIO, elimi-nando in tal modo il pericolo di crollo. In dettaglio sono stati ripristinati solai e coperture di:

• Reggia di Diana, Galleria Grande e Padiglioni Garoviani di testata alla stessa galleria• Torrione Alfieri e suoi raccordi con chiesa di S.Uberto e Galleria Diana • Chiesa di S.Uberto, Citroniera e scuderia Juvarriane • Galleria Alfieri e parte delle scuderie alfieriane Nel contempo si è realizzata la posa del riscaldamento a pavimento nella Galleria Grande e a termo-

convettori nel Padiglione garoviano Ovest, nonchè i relativi servizi e l’impianto fognario del complesso. Dal 1995, con la nuova direzione dell’ing. Francesco Pernice, i lavori sono stati finalizza-ti al restauro e riuso funzionale del complesso onde fornire al visitatore-ospite ampi spazi da utilizza-re per manifestazioni, in un’ottica di una più ampia fruizione pubblica anche a livello internazionale. A tal fine sono stati complessivamente recuperati per una superficie di circa 5.000 mq.

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La storia della Reggia di Venaria

G.F. Baroncello su progetto di A. di Castellamonte, disegno in prospettiva della Villa e Reggia della Venaria Reale

La “Venaria Reale” di Amedeo di Castellamonte. Nel 1659 si concretò il grandioso progetto del duca Carlo Emanuele II di edificare una sede stabile per la pratica venatoria per celebrare attraverso la ritualità della caccia la “magnificenza del Duca, ponendo un fondamentale tassello a quel disegno di “delitie” seicentesche a corona di Torino Capitale. L’impianto castellamontiano, iniziato nel 1659 e ultimato nel 1675 ca., realizzava un “unicum”, rappresentato da Borgo-Reggia-Giardini che si sviluppava lungo un asse di ben 2 Km. Il Borgo, riproducente la forma del Collare dell’Annunziata, proponeva al centro una piazza quadrovale. La Reggia propriamente detta comprendeva due corti e aveva come nucleo centrale il “Salone di Diana”. A sud ovest erano le scuderie, i canili, la citroniera, il “Parco alto dei cervi” e, in affaccio al Borgo, la cappella di S. Rocco.

Il nuovo progetto per il “Palazzo” di Michelangelo Garove. La distruzione di alcune parti dell’impianto operata dalle truppe francesi del Catinat nel 1693 fu occasione dell’avvio del progetto di rinnovamento del complesso (1699-1713). L’ideazione di Michelangelo Garove esprimeva il nuovo riferimento culturale per la Corte di Vittorio Amedeo II: Versailles. Del progetto garoviano fu realizzata solamente la parte a sud ovest mentre la manica a nord non fu costruita per la morte prematura del Garove nel 1713.

La “grande dimensione” di Filippo Juvarra. Nel 1716 il cantiere fu affidato a Filippo Juvarra. Egli operò su alcuni elementi nodali dell’impianto: la collocazione a sud est delle zone di servizio alla caccia, l’edificazione della cappella regia e la ricomposizione formale della corte unica in affaccio al borgo. Per definire questo gran-de spazio, Juvarra sopraelevò la galleria, aprendola verso l’esterno con una scansione di ampie finestre. L’opera dello Juvarra alla Reggia proseguì, tra il 1717 e il 1722, con la realizzazione della cappella dedicata a S.Uberto, edificio a croce greca smussata e cappelle circolari sulle diagonali (edificio analogo, ma più ricco e articolato di quello di Superga). L’edificio detto “Scuderia grande” o “Citroniera”, ma che in realtà comprendeva entrambe le funzioni, fu costruito su progetto di Filippo Juvarra tra il 1721 e il 1727 all’estremo sud orientale del complesso. Le scuderie e le opere di completamento di Benedetto Alfieri. Benedetto Alfieri fu incaricato, dopo la morte dello Juvarra, di proseguire i lavori alla reggia. Nel 1751 fu avviata la costruzione della manica ad “L”, tra la chiesa e il padiglione garoviano verso il borgo, e furono iniziati il nuovo Belvedere e lo scalone delle tribune della chiesa. Tra il 1754 e il 1755 venne costruita la piccola galleria dell’Alfieri che collega la chiesa alla citroniera. Al 1757 risalgono le fabbriche dietro S.Uberto con funzioni di rimesse delle carrozze.

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San Sebastiano da Po, 16 novembre

Venerdì 16 novembre 2007 a San Sebastiano da Po si è svolta l’annua-le riunione del Geometri della zona di Chivasso e Settimo.

La dedizione del Priore geom. Franco Dughera ha fatto sì che la partecipazione dei colleghi sia stata nutrita.

Il ritrovo è avvenuto presso il Cen-tro Pastorale in frazione Caserma: dopo il saluto ed il ringraziamento del Priore, il saluto del Sindaco di San Sebastiano da Po, dott.ssa Pao-la Cunetta, ha aperto i lavori l’ing. Luca Rollino del Politecnico di To-rino effettuando un ampio excursus sulla novità, se così possiamo dire, di una fonte energetica alternativa eco compatibile, con un’ampia e appro-fondita relazione sull’argomento. Ha descritto la normativa sul risparmio energetico, recentemente entrata a pieno regime, ed ha illustrato le pro-cedure e gli adempimenti per i pro-fessionisti.

Il dott. Riccardo Migliori, coadiu-vato da Liliana Boasso, ci ha fatto conoscere il progetto ENEL.SI - Fo-tovolaico, fiore all’occhiello della rete di distribuzione nazionale elet-trica, descrivendo nei dettagli tecnici

ed amministrativi i principi e le pro-cedure del nuovo progetto fotovol-taico.

Appassionata la relazione del-l’Assessore Re-gionale all’Istru-zione dott.ssa Gianna Pentenero che ha dissertato sulle opportunità regionali di frui-re, da parte della Fondazione del Collegio, di fondi dedicati alla formazione professio-nale; per il momento infatti i liberi professionisti non possono usu-fruire in pieno delle possibilità di formazione regionali, ma vi sono buone opportunità che vengano apportate modifiche migliorative in tal senso.

Il rituale momento conviviale si è poi svolto presso l’agriturismo “Il Ciabot” di Casalborgone, con ricco menù stagionale.

Al termine viene eletta come nuovo Priore la collega geom. Pia Ponzetto di Chivasso che a caldo ci ha detto: “Era ora, dovevo già essere Priore l’anno scorso!”.

Vittorio Vizzini

Il ritrovamento del Tempio di Diana

Sono stati di recente riportate alla luce le fondamenta del Tempio di Diana, una splendida ar-chitettura castellamontiana, che un tempo sorgeva al termine del parco della Reggia e che le cele-brative fonti dell’epoca definivano come “da annoverarsi fra la meraviglie dell’arte”. In que-sto tempietto spesso si recavano i cortigiani, per trovare riposo e quiete o per consumare amori furtivi. Le fondamenta sono tornate alla luce durante gli scavi in corso, finalizzati al ritracciamen-to dei percorsi dei giardini che un tempo ornavano la Reggia. Questa scoperta è molto interessan-te per ovvi motivi storico-archeologici, ma ha destato anche grande curiosità, e sono stati tanti i curio-si che si sono recati a vedere i resti, soprattutto durante la Giornata dei Parchi, svoltasi a giugno del 2001. L’antico Tempio di Diana fu smantellato nel 1700 secondo il volere di Vittorio Amedeo II in vista di un ripristino dei giardini che prevedeva articolati percorsi d’acqua e prospettive all’infinito. I preziosi marmi che rivestivano il tempio vennero riutilizzati (otto colonne vennero usate per la Cappella di S. Uberto ed altre otto per la Chiesa di S. Maria), mentre i marmi ebbero diversi riusi all’interno della Reggia.

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COMITATO ORGANIZZATORE GARA SCIISTICA “IL GEOMETRA”presso COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA

Via Cernaia 18 tel. 011 537 756 10122 Torino

Trofeo “IL GEOMETRA” 2008GARA DI SLALOM GIGANTE

PER I GEOMETRI ISCRITTI AL COLLEGIO DI TORINO E PROVINCIA

BARDONECCHIA – 08 Marzo 2008

PISTA FISI 50 COLOMION( Pian Del Sole )

CONDIZIONI PER I PARTECIPANTI ALLA GARA

Art. 1. – Apposito Comitato indice per Sabato 08 Marzo 2008 a Bardonecchia una gara di slalom gigante riser-vata a tutti i Geometri iscritti all’Albo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, ai Collegi Dell’Unione del Piemonte e Valle D’Aosta, nonché ai Geometri iscritti al Registro dei praticanti per le seguenti Categorie:

a) femminile (Geometri);b) seniores (nati dal 1978 in poi);c) amatori (nati dal 1968 al 1977);d) veterani (nati dal 1958 al 1967);e) pionieri (nati dal 1948 al 1957):f) superpionieri (nati dal 1943 al 1947);g) intramontabili (nati dal 1942 e precedenti);h) mogli dei Geometri;i) praticanti Geometri;j) alla Gara potranno partecipare, con classifica a parte, anche i Geometri iscritti ai Collegi

dell’Unione Piemonte e Valle d’Aosta.

Art. 2 – Sulla stessa pista si svolgerà una gara riservata ai familiari dei Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia e dei Collegi del Piemonte e della Valle d’Aosta (mogli, figli e nipoti) per le seguenti categorie femmi-nile e maschile:

MN) Pulcini – f / m nati 2000 e successivi;OP) Cuccioli – f / m nati 1999 – 1997;QR) Ragazzi – f / m nati 1996 – 1994;ST) Juniores – f / m nati 1993 – 1990;UV) Seniores – f / m nati 1989 – 1968;ZX) Veterani – f / m nati 1967 e precedenti.

Art. 3 – Il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia patrocinerà l’intero onere della manifestazione, pista gara, coppe, ciondoli, omaggi per signore, mentre sarà allestita una ricca lotteria con vendita biglietti.Sarà quindi a carico di tutti i partecipanti solo la quota pranzo di Euro 25,00 inclusi i minori.Possono partecipare alla gara solo gli iscritti al pranzo.Per motivi organizzativi le iscrizioni sia per la gara che per il pranzo, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE ED INDEROGABILMENTE PRESSO LA SEDE DEL COLLEGIO ENTRO MARTEDI’ 4 MARZO AC-COMPAGNATE DALLA QUOTA DI EURO 25,00 Non saranno accettate le iscrizioni pervenute dopo tale data.Il pranzo avrà luogo, alle ore 13,15, A BUFFET, presso l’HOTEL RIVE’, ingresso lato piste Campo Smit al RI-STOBAR 1° piano.

Atti del Collegio

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Art. 4 – L’estrazione degli ordini di partenza dei concorrenti ver-rà effettuata presso la Direzione Sportiva Bardonecchia . Venerdì 07 Marzo alle ore 15.30.Il Comitato sceglierà 15 concor-renti tra i primi classificati nelle precedenti gare, il cui ordine di partenza sarà stabilito con sorteg-gio.Successivamente verrà sorteggia-to l’ordine di partenza per tutti gli altri concorrenti.

Art. 5 – I concorrenti potranno usufruire delle riduzioni dei gior-nalieri per gli impianti di risalita, iscritti sull’elenco di partenza del-la gara , depositato alla cassa.

Art. 6 – La partenza avrà luogo alle ore 10 45. sulla pista Fisi 50 Colomion dove saranno distribuiti i pettorali che dovranno essere riconsegnati al traguardo.

Art. 7 – La premiazione avrà luogo presso l’hotel Rive’ al RISTOBAR dopo il pranzo.

Art. 8 – Sono a carico dei partecipanti alla gara le spese di trasporto.

Art. 9 – Il tracciato della gara sarà privo di difficoltà allo scopo di consentire la massima partecipazione.

Art. 10 – Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a concorrenti e spet-tatori, prima, durante e dopo la gara (per i partecipanti alla gara e consigliato l’uso del casco, obbligatorio per ragazzi fino a 14 anni), pertanto la partecipazione alla gara stessa ed alla gita è da ritenersi effettuata di spontanea volontà ed a completo eventuale rischio del partecipante stesso.

PREMI

Il TROFEO “IL GEOMETRA” 2008 verrà assegnato al concorrente che avrà realizzato il miglior tempo assolu-to, tra i Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia.

Il TROFEO BIENNALE 6° MEMORIAL Geom. ETTORE BONFANTE, Presidente Onorario del Collegio di Torino, Provincia e Valle d’Aosta, verrà assegnato al vincitore, per due anni, anche non consecutivi , tra i Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia.

Ai primi classificati di ogni categoria verrà assegnata un’artistica coppa.A tutti i partecipanti verrà offerto un ciondolo ricordo ed alle gentili Signore un omaggio.La mani�

VI ATTENDIAMO NUMEROSI!

IL COMITATO

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Attività dell’Associazione Famiglia Polesana

Il geom. Sergio Uljanic, Presidente dell’Associazione Famiglia Polesana, ci comunica le recenti attività dell’Associazione

“Incanto d’Autunno”Al Teatro Murialdo di Torino, l’Associazione Famiglia Dignanese

e l’Associazione Istriani-Fiumani-Dalmati del Piemonte hanno or-ganizzato un concerto ed una mostra di pittura di Giusy Uljanic, in memoria del 60° anniversario del “Giorno del ricordo” delle vittime delle foibe e dell’esodo Giuliano Dalmata.

Il programma del concerto per voce sola eseguito dal Coro Misto della Comunità degli Italiani di Sissano (Pola) ha presentato un’esecuzione di melodie istro-venete, a corollario del quale si potevano ammirare le belle opere di Giusy Uljanic, torinese di nascita e polesana di origine.

Incontro interregionale per i santi PatroniIl 2 dicembre si è svolto nella parrocchia Santa Famiglia di Nazaret un incontro interregionale, in collaborazione

con il “Libero Comune di Pola in esilio” per celebrare la festa dei Santi Patroni San Tommaso, San Nicolò e Santa Lucia.

Alla presenza di numerosissimi intervenuti, si è svolta la messa solenne, seguita dai saluti delle autorità; in par-ticolare la dott.ssa Brunilde Tafuri, in rappresentanza del Prefetto Vicario di Torino, ha ricordato le figure della Comunità degli Esuli che, dopo 60 anni dall’esodo, non hanno mai creato problematiche sociali ma si sono inseriti con dignità e civiltà nel tessuto sociale della città ospite, distinguendosi per amor patrio, operosità e laboriosità.

Durante la cerimonia religiosa sono stati eseguiti di brani sacri e toc-canti intenzioni di preghiera in ricordo degli esuli ma anche dedicate alle missioni di pace oggi nel mondo.

Giusy UljanicUn’arte compiuta, ma sempre in evoluzione.Aneliti di libertà in una pittura vigorosa.

Giusy Uljanic, nata a Torino, fin da giovane si appassiona alle arti figurative, frequentando corsi di pittura e di disegno.

Inizia il suo percorso di pittura nel 1994 sotto la guida del prof. Enzo Papa ed approfondisce le esperienze con la pittrice Mirella Ribaudo; attualmente opera sotto la guida del pittore Vinicio Perugia.

Dagli anni ’90 ad oggi le sue opere sono esposte in numerose mostre collettive e personali. Ha ottenuto la segnalazione con menzione dalla giuria del “Concorso Nazionale Città di Castelfranco Veneto” ed il 2° posto al “Premio Nazionale di Pittura Cesare Pavese 2007” a Santo Stefano Belbo.

Atti del Collegio

Orario degli uffici del Collegio dei Geometri

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 lunedì e mercoledì anche dalle 14,00 alle 17,00

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La tradizionale rassegna torine-se dedicata al mondo dell’edilizia – svoltasi al Lingotto Fiere dal 29 novembre al 2 dicembre – ha con-fermato le attese degli organizzatori: operatori professionali e pubblico non hanno mancato l’appuntamento con quella che da tempo è una delle manifestazioni del settore più impor-tanti.

Al traguardo della ventesima edi-zione, Restructura Extra si è presen-tata in una veste aggiornata, diven-tando appunto Extra per la nuova attenzione ai temi più attuali segnalati dal mercato: architettura sostenibile ed efficienza energetica. Lo si è ben visto nel nutrito numero di espositori raccolti nella sezione specifica Ener-gia & Ambiente, che ha proposto le soluzioni più all’avanguardia in tema di miglioramento dell’ambiente co-struito, in chiave appunto energetica e ambientale.

Le classiche sezioni espositive, de-dicate a prodotti e servizi più tradi-zionali sono state ridisegnate in aree omogenee: Cantiere & Macchine, Edilizia & Finiture, Impianti & Sicu-rezza, Esterni & Giardino, Servizi & Gestione.

Le 421 aziende partecipanti, da tut-te le regioni italiane, hanno occupato una superficie di quasi 39.000 metri quadri, nei padiglioni 2, 3 e 5, mentre il padiglione 1 ha visto lo svolgimen-to - da giovedì 29 novembre a sabato 1° dicembre – della seconda Bienna-le Internazionale delle Infrastrutture.

Molto buono il riscontro dei conve-gni, 43 in tutto, che hanno proposto momenti di approfondimento e ag-

giornamento professio-nale in tema di edilizia sostenibile, risparmio energetico, sicurezza, fiscalità e legislazione.

Il Collegio dei Geo-metri è stato presente a Restructura con un proprio stand, predi-sposto e presidiato dalla “Commissione Incentivazione della Professione”; anche la Commissione Immobi-liare ha partecipato alla rassegna con la presen-za allo stand dei propri componenti, come pure l’AGIAI - Associazio-ne Italiana Geometri Amministratori Immo-biliari.

RESTRUCTURA 2007

Convegni

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Nella prestigiosa cornice della Bi-blioteca Reale di Torino è stata alle-stita da novembre la mostra “Terrae Cognitae - La cartografia nelle col-lezioni sabaude”, con il sostegno e la collaborazione della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino che ha finanziato il restauro di una parte della carto-grafia sabauda.

La Biblioteca Reale di Torino è una sorta di “luogo delle meraviglie”: non solo una collezione libraria di note-vole importanza per pregio e rarità, ma una collezione di interesse va-riegato che comprende documenti, codici, statuti, incunaboli, incisioni e disegni di eccezionale rarità ed inte-resse storico, nonché carte geografi-che e portolani.

La mostra ha presentato al pubbli-co una rara selezione di opere di car-tografia appartenenti alle collezioni della Biblioteca Reale, all’Archivio di Stato di Torino ed alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.

Nelle opere presentate, si va dal celebre Teatrum orbis terrarum, eseguito da Juan Baptista Lavanda e Luis Teixeira per la Duchessa Ca-terina d’Austria, terminato nel 1612, alla tavola arrotolata riproducente solo il bacino del Mediterraneo, il Mar Nero, l’Inghilterra e la Scozia (rappresentata come un’isola) e l’Ir-landa del secolo XVI, al bellissimo atlante attribuito al genovese Battista Agnese composto da 29 tavole dalla stupenda legatura dell’epoca decora-ta con motivi architettonici rinasci-mentali.

Accanto ai grandi atlanti sono

poste le prime rappresentazioni del modo, quali l’Imago mundi situata all’interno del manoscritto medioevale del monaco Beato di Liebana e il glo-bo terrestre del Basso, stupendo esemplare cinque-centesco dell’arte dell’ageminatura. Inoltre importanti edizioni di trattati geografici quali il Trattato di Claudio Tolomeo e la Geographia di Berin-gheri.

Il cuore della mostra è stata la Geo-carta nautica universale, conosciuta come il Planisferio di Torino, databile all’anno 1523 e attribuita a Giovanni Vespucci, nipote del grande naviga-tore Amerigo, di grande valore stori-co e scientifico. Per il Planisferio è stato predisposto un apposito tavolo per la sua esposizione permanente

nella Sala Leonardo dell’Istituto.Sarà così possibile d’ora in avanti

a Torino ammirare nel caveau della Biblioteca Reale, accanto ai già im-portati tesori, tra i quali i tredici fogli autentici di Leonardo, l’importante Geocarta di Vespucci in ideale col-legamento con il Salone palagiano nella cui campata, con sorprendente effetto di illusione ottica, spiccano nei medaglioni centrali le allegorie delle Arti e delle Scienze, tra cui la Geografia, contornata dai ritratti di famosi esploratori.

Terrae cognitaeLa cartografia

nelle collezioni sabaude

La Consulta per la Valo-rizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, in occa-sione dei venti anni di attività, ha finanziato il restauro di una parte rilevante della cartogra-fia sabauda.

Convegni

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Il furto di identità si verifica quando le tue informazioni perso-nali vengono rubate e usate ille-galmente per aprire, illegalmente, conti a proprio nome. Secondo gli analisti il furto di identità è uno dei crimini in più rapida crescita nel mondo.

Tecniche utilizzate per il furto di informazioniPhishing e spoofing. L’assunzione dell’identità di un’organizzazione nota attraverso e-mail fraudolente (phishing) e siti web contraffatti. Esaminare la spazzatura. Fruga-re nei bidoni della spazzatura alla ricerca di vecchi estratti conto o altri documenti contenenti infor-mazioni personali.Di persona. Origliare o spiare le persone durante le transazioni fi-nanziarie.

Pirateria informatica. Effettuare accessi non autorizzati ai database dei computer e recuperare infor-mazioni.

Modalità per contrastare i ladri di identità

Non sempre i rifiuti finiscono nella discarica. Uno studio recen-te condotto dalla Javelin Strategy & Research ha evidenziato che i ladri di identità “frugano” nei ri-fiuti a caccia di documenti o effet-tuano accessi non autorizzati alle caselle di posta rappresentando un pericolo maggiore rispetto al furto online.

I portafogli rubati possono dar luogo a furti di identità. Il rapporto del sondaggio sul furto di identi-tà condotto dalla Federal Trade Commission stima che il 14% dei furti di identità deriva dalla sottra-

zione di portafogli, libretti degli assegni e carte di credito. Per una efficace protezione si valuti la pos-sibilità di distruggere i documenti contenenti le proprie informazioni personali, ad esempio gli estrat-ti conto, di bloccare la casella di posta e di togliere dal portafoglio tutto ciò che non si deva necessa-riamente portare con se.

Non rispondere alle e-mail o alle telefonate in cui viene chiesto di fornire informazioni personali.

E-mail di phishing. Il truffatore inizia a inviare migliaia, addirittu-ra milioni, di messaggi e-mail che sembrano provenire da un’azienda nota a diversi account di posta. La tipica e-mail di phishing contiene informazioni inventate che hanno lo scopo di indurre ad effettuare un’azione quale cliccare su un link o un pulsante dell’e-mail oppure

Il furto di identità

di Paolo Cuselli

Schema del sistema di phishing

On line

Il geometra

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Il geometra

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chiamare un numero di telefono. L’e-mail contiene link o pulsanti

che visualizzano un sito web fraudo-lento.

Anche il sito web fraudolento imita l’aspetto di un sito web o di un’azien-da nota. Nel sito web contraffatto vengono richieste informazioni per-sonali quali il numero di carta di cre-dito, il numero della carta di identità nazionale o la password del conto.

L’utente crede di inviare le infor-mazioni a un’azienda credibile, men-tre in realtà le fornisce a un truffa-tore.

Telefonate. Si faccia attenzione alle telefonate non richieste, in apparen-za provenienti dai centri assistenza clienti, in cui si viene invitati a forni-re informazioni personali riservate.

Pagamenti online. Gli utenti, pa-radossalmente, sono più riluttanti a

fornire dati generici ma spesso non esitano a condividere altri tipi di in-formazioni riservate durante le tran-sazioni.

Assegni. Quando si effettuano pa-gamenti tramite assegno, si conse-gna spesso ad un estraneo un docu-mento cartaceo contenente il nome della banca, il numero di conto, l’in-dirizzo e la firma.

Protezione del computer. Una mi-sura essenziale per la sicurezza è l’utilizzo e l’aggiornamento di sof-tware per la protezione. Ci si assicuri sempre di installare tutti gli aggior-namenti di protezione messe a dispo-sizione dallo sviluppatore del siste-ma operativo utilizzato. Si utilizzino software antivirus per controllare le e-mail in entrata aggiornando fre-quentemente le definizioni dei virus. Impostare un firewall per evitare in-

trusioni nella rete o nel computer è operazione saggia.

Protezione della password. Si scel-ga sempre password efficaci per pro-teggere gli account. Si utilizzi lettere minuscole e maiuscole unite a ca-ratteri simbolo. Si Creino password univoche per ciascun conto di cui si sia titolari.

Se la scoperta di una violazione rimane ignota, maggiore può esse-re il danno. Secondo gli analisti, la probabilità di subire un danno finan-ziario rilevante a causa di un furto di identità si riduce sensibilmente se si scopre la violazione entro sei mesi dal momento in cui si verifica. Dopo sei mesi, aumentano le probabilità di perdere denaro o di dover dedicare un’eccessiva quantità di tempo alla risoluzione di una situazione real-mente intricata.

Quota iscrizione Albo 2008

In questi giorni sono stati inviati i bollettini Mav di pagamento della tassa di iscrizione all’Albo per il 2008, che il Consiglio ha deliberato di fissare in Euro 320 (comprensive di Euro 35 al Consiglio Nazionale).

Si tratta di un aumento di 40 Euro ad iscritto, ma non per tutti; il Consiglio ha infatti stabilito, su proposta della Commissione Incentivazione della Professione, di agevolare i giovani colleghi (di età inferiore ai 30 anni e per i primi due anni di iscrizione) con una riduzione della quota al 50%.

La scelta dell’aumento, del 15% circa rispetto al 2006, è motivata dall’aggravio sul bilancio di tale agevolazione ed in parte dalle spese che aumentano costantemente, sia per l’inflazione, sia per le attività sempre maggiori del Collegio e della Fondazione: basti pensare che nel 2007 si sono organizzati 36 corsi presso la sede per i profes-sionisti e 10 per i praticanti; i corsi vengono svolti “a pareggio”, cioè non vi è utile per la struttura del Collegio o della Fondazione, proprio per mantenere i prezzi più bassi possibile per i partecipanti. Inoltre, si sono organizzate molte conferenze e manifestazioni di una giornata presso i centri congressi, la cui partecipazione è gratuita ed il costo di noleggio delle sale, delle strutture e del materiale distribuito molto oneroso.

La riduzione della quota al 50% per i giovani iscritti per due anni costituisce un’agevolazione consistente, che certamente grava sul bilancio e quindi su tutti gli altri iscritti. Ma il Consiglio è convinto che solo agevolando le iscrizioni ed i giovani la Categoria avrà un futuro ed una continuità: mantenere un numero consistente di iscritti all’Albo e favorirli nello svolgimento della professione è l’unica via per permettere a tutti sia di continuare a lavo-rare con la nostra identità sia di mantenere il sistema previdenziale per assicurarci la pensione nella vecchiaia.

Confidiamo quindi che l’intento sia condiviso, che i professionisti comprendano le motivazioni dell’aumento e che i giovani sappiano sfruttare positivamente l’agevolazione.

Il Consiglio del Collegio

On line

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Il Consiglio del Collegio dei Geometri, sulla base di una proposta avanzata dalla Commissione Incentivazione della Professione e Pari Opportunità, ha deliberato nel-la riunione del Consiglio del 20 dicembre 2007 una GRANDE AGEVOLAZIONE per i giovani geometri.

Infatti dal 1° gennaio 2008 per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta al Collegio ed alla Cassa Geometri, la quota albo annuale è ridotta a 1/2 per i primi due anni di iscrizione. Tale beneficio è riconosciuto fino alla fine dell’anno solare di compimento del 30° anno di età.

Gli iscritti all’Albo nell’anno 2007 che al 1° gennaio 2008 sono iscritti anche alla Cassa Geometri versano 1/2 quota Albo per l’anno 2008, tale riduzione è concessa a coloro che sono nati dal 1978 in poi.

La Commissione Incentivazione e P.O. invita i giovani a partecipare attivamente alle riunioni, ai convegni, ai corsi ed alle iniziative promosse dall’organo direttivo e dalle Commissioni……………..e augura a tutti un produttivo 2008.

Page 51: IL GEOMETRA - Gennaio 2008

COMITATO ORGANIZZATORE GARA SCIISTICA “IL GEOMETRA”presso COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA

Via Cernaia 18 tel. 011 537 756 10122 Torino

Trofeo “IL GEOMETRA” 2008

GARA DI SLALOM GIGANTE

PER I GEOMETRI ISCRITTI AL COLLEGIO DI TORINO E PROVINCIA

BARDONECCHIA – 8 Marzo 2008

PISTA FISI 50 COLOMION( Pian Del Sole )