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Gennaio 2018 - Rottamazione delle cartelle di pagamento Generalità Con l’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 2016, n. 225, e successivamente modificato dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, è stata resa nuovamente operativa la sanatoria: 1) delle cartelle di pagamento (anche in modo parziale); 2) degli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 3) degli avvisi di addebito dell’INPS; 4) delle eventuali; che consente ai contribuenti interessati di poter beneficiare di particolari riduzioni. È evidente che l’estensione dell’agevolazione è particolarmente ampia, in quanto ha esteso: la definizione agevolata dei carichi predetti ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l’inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo; ha introdotto la cosiddetta «Rottamazione-Bis» per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. L’agevolazione comprende inoltre qualsiasi ammontare “iscritto a ruolo” che è stato “affidato” all’Agente della riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, per cui, in prima approssimazione, si devono considerare esclusi gli atti che precedono la riscossione coattiva, come, a titolo meramente indicativo: gli avvisi bonari e/o i preavvisi telematici sia dell’Amministrazione finanziaria, sia dell’INPS; le somme che si rendono dovute per la definizione del contenzioso tributario (accertamento con adesione, ecc.). In altri termini, possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione: dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016: o che non sono stati oggetto di rottamazione della precedente edizione; o compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016; dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Generalizzando, ai soggetti interessati viene consentito di procedere a rottamare le somme che sono state affidate all’agente della riscossione dal “1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017”, compresi, conseguentemente anche gli avvisi di accertamento esecutiviche risultano affidati all’agente della riscossione nei primi nove mesi dell’anno 2017, tenendo in considerazione che si devono ritenere esclusi dalla procedura in argomento, come meglio si dirà in seguito: i cosiddetti carichi “non rottamabili” in base ai disposti normativi di cui all’art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016; i carichi interessati dalla precedente procedura di “rottamazione”, nell’ipotesi in cui l’agente della riscossione ha accolto la medesima oppure ha rigettato in quanto “non rottamabili”. I soggetti che intendono aderire alla “rottamazione bis” dovranno pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre, per le multe stradali, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono sempre dovuti, oltre alla sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio ricalcolato sulle somme della definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella ed eventuali procedure esecutive. Somme oggetto di definizione agevolata Per la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017 , è necessario puntualizzare che: la data di affidamento del ruolo all’Agente della riscossione non coincide con quello di notifica dello stesso al contribuente; l’agevolazione può riguardate anche ruoli notificati successivamente al 30 settembre 2017, a condizione che i medesimi risultino affidati all’Agente entro tale data; l’Agente della riscossione è tenuto fornire al debitore le informazioni necessarie per l’individuazione dei carichi definibili, sia presso i propri sportelli, sia nell’area riservata del proprio sito Internet;

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Gennaio 2018 - Rottamazione delle cartelle di pagamento

Generalità

Con l’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 2016, n. 225, e successivamente modificato dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, è stata resa nuovamente operativa la sanatoria:1) delle cartelle di pagamento (anche in modo parziale); 2) degli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;3) degli avvisi di addebito dell’INPS; 4) delle eventuali;che consente ai contribuenti interessati di poter beneficiare di particolari riduzioni.È evidente che l’estensione dell’agevolazione è particolarmente ampia, in quanto ha esteso:

la definizione agevolata dei carichi predetti ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare con l’inefficacia della rottamazione stessa, i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo;

ha introdotto la cosiddetta «Rottamazione-Bis» per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

L’agevolazione comprende inoltre qualsiasi ammontare “iscritto a ruolo” che è stato “affidato” all’Agente della riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, per cui, in prima approssimazione, si devono considerare esclusi gli atti che precedono la riscossione coattiva, come, a titolo meramente indicativo:

gli avvisi bonari e/o i preavvisi telematici sia dell’Amministrazione finanziaria, sia dell’INPS; le somme che si rendono dovute per la definizione del contenzioso tributario (accertamento con adesione, ecc.).

In altri termini, possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016:o che non sono stati oggetto di rottamazione della precedente edizione;o compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata a causa

del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016; dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Generalizzando, ai soggetti interessati viene consentito di procedere a rottamare le somme che sono state affidate all’agente della riscossione dal “1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017”, compresi, conseguentemente anche gli avvisi di accertamento esecutiviche risultano affidati all’agente della riscossione nei primi nove mesi dell’anno 2017, tenendo in considerazione che si devono ritenere esclusi dalla procedura in argomento, come meglio si dirà in seguito:

i cosiddetti carichi “non rottamabili” in base ai disposti normativi di cui all’art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016; i carichi interessati dalla precedente procedura di “rottamazione”, nell’ipotesi in cui l’agente della riscossione ha accolto la medesima oppure ha

rigettato in quanto “non rottamabili”.

I soggetti che intendono aderire alla “rottamazione bis” dovranno pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre, per le multe stradali, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.Sono sempre dovuti, oltre alla sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio ricalcolato sulle somme della definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella ed eventuali procedure esecutive.

Somme oggetto di definizione agevolata

Per la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017 , è necessario puntualizzare che:

la data di affidamento del ruolo all’Agente della riscossione non coincide con quello di notifica dello stesso al contribuente; l’agevolazione può riguardate anche ruoli notificati successivamente al 30 settembre 2017, a condizione che i medesimi risultino affidati all’Agente

entro tale data; l’Agente della riscossione è tenuto fornire al debitore le informazioni necessarie per l’individuazione dei carichi definibili, sia presso i propri

sportelli, sia nell’area riservata del proprio sito Internet;

come schematizzato in Fig. 1.Fig. 1 – Termini operativi di riferimento

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L’obiettivo dell’agevolazione consente al soggetto interessato di pervenire all’estinzione del debito, senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora nelle medesime incluse, tenendo in considerazione che:

sussiste la possibilità di limitare parzialmente la definizione e, quindi, di individuare solo alcuni ammontari iscritti a ruolo; il termine previsto per:o procedere alla presentazione dell’istanza di definizione è stato stabilito al 15 maggio 2018, tenendo presente che in tale sede, per i carichi

definibili, il contribuente si deve impegnare a formalizzare la rinuncia ai giudizi in corso inerenti alle cartelle interessate dalla definizione agevolata dei ruoli;

o le modalità di pagamento delle somme dovute, oltre all’unica soluzione, prevedono un numero massimo di tre e di cinque rate.

L’iniziativa costituisce indubbiamente la riapertura di una valida opportunità per procedere all’estinzione delle somme iscritte a ruolo (Fig. 2), anche se, ai fini pratici, non sempre può essere considerata “di favore” nell’ipotesi di entità rilevanti da corrispondere, specialmente nella situazione di coloro che in corso una precedente dilazione ex art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono consapevoli che l’adesione alla definizione agevolata determina la decadenza dalla stessa.Infatti, in tali situazioni, il mancato versamento di quanto dovuto in unica soluzione dell’unica o di una delle rate previste per la “rottamazione dei ruoli” sono tenuti a corrispondere quanto dovuto senza la possibilità, come regola procedurale, né di ottenere una nuova dilazione, né di “riattivare” la dilazione precedente.

Fig. 2 – Individuazione delle somme iscritte a ruolo

Ai fini procedurali, è bene tenere in considerazione che:

l’Agente della riscossione:o entro il 31 marzo 2018, provvederà a segnalare al debitore, con posta ordinaria, i carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31

dicembre 2016, gli risulta non ancora notificati: l’atto di accertamento esecutivo; l’avviso di addebito; la cartella di pagamento;

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o entro il 30 giugno 2018,provvederà a comunicare al debitore: l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; le relative rate; il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; la definizione agevolata, a titolo di mera indicazione, interessa le somme riguardanti:o le imposte sui redditi (IRPEF e IRES e inerenti addizionali);o l’IRAP;o l’IVA;o i contributi previdenziali;o le contribuzioni inerenti all’assicurazione INAIL;o i ruoli in contenzioso;

nonché:

o le entrate locali (IMU e TASI) per le quali l’Ente impositore ha proceduto a incaricare l’Agente della riscossione ai fini della riscossione;

mentre per le cosiddette “multe stradali” non si renderanno dovuti:

o gli interessi di mora;o le maggiorazioni previste dalla legge.

In altri termini, la definizione agevolata in argomento può riguardare, a titolo di mera esemplificazione:

i soli ammontari dovuti a titolo di imposte, con esclusione di quelli a titolo di contributi previdenziali;

oppure:

il solo debito IRPEF, con esclusione di quanto previsto per l’IVA;

o, in alternativa, nel caso di proposte di accordo presentate ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 27 gennaio 2012, n. 3:

i soli carichi che sono stati affidati agli Agenti della riscossione che si riferiscono ai procedimenti che risultano instaurati in conseguenza dell’apposita istanza attivata dai soggetti debitori per pervenire alla composizione della crisi da sovraindebitamento e della conseguente liquidazione del patrimonio, evitando di dover corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, tenendo presente che il debito, anche falcidiato, deve necessariamente risultare eseguito con le modalità e nei termini previsti dal decreto di omologazione dell’accordo o piano del consumatore.

Dal disposto normativo non si evince con certezza se la definizione agevolata può competere anche per i ruoli che fanno esclusivamente riferimento al recupero di sanzioni amministrative, come, ad esempio, nelle ipotesi di una cartella riguardante l’addebito sanzionatorio conseguente a violazioni inerenti:

alla non corretta redazione del quadro RW;

oppure:

alla non separazione nel modello dichiarativo degli oneri e/o dei costi “black list”.

La definizione agevolata in argomento non può riguardare le somme che risultano iscritte a ruolo (Fig. 3) relative a:

crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; IVA riscossa all’importazione; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; recupero di aiuti di Stato; risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), delle Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE

Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti

previdenziali.

Fig. 3 – Esclusioni dalla definizione agevolata

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Regole procedurali per la presentazione della definizione agevolata

Considerando le precisazioni fornite dall’Agente della riscossione, si ritiene opportuno puntualizzare che:1. la definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017, tenendo in considerazione che:

chi aderisce deve necessariamente pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, come già accennato, non si rendono dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge;

per avere informazioni certe e definitive sugli importi che sono stati affidati all’Agente della riscossione sussiste la possibilità di rivolgersi anche allo sportello o accedere all’area riservata sul sito internet;

2. per aderire alla definizione agevolata è necessario procedere alla presentazione di una specifica richiesta utilizzando il modulo “DA 2000/17” disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione (all’indirizzo internet “https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/” e presso tutti gli sportelli della stessa, tenendo presente che:

la domanda di adesione alla definizione agevolata, debitamente compilata e firmata, deve risultare presentata entro e non oltre il 15 maggio 2018; utilizzando:o l’apposito form online disponibile anche nell’area riservata, con il quale è anche possibile procedere a "rottamare" singoli debiti contenuti nella

cartella/avviso;

oppure, in alternativa al form online:

o presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia);

oppure:

o mediante invio alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (servendosi di una casella di posta

elettronica certificata o pec), agli indirizzi di posta elettronica, utilizzando gli appositi indirizzi specificati nel seguente elenco: Abruzzo - [email protected] Basilicata - [email protected] Calabria - [email protected] Campania - [email protected] Emilia Romagna - [email protected] Friuli Venezia Giulia - [email protected] Lazio - [email protected] Liguria - [email protected] Lombardia - [email protected] Marche - [email protected] Molise - [email protected]

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Piemonte - Val d’Aosta - [email protected] Puglia - [email protected] Sardegna - [email protected] Trentino Alto Adige - [email protected] Toscana - [email protected] Umbria - [email protected] Veneto - [email protected] coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e desiderano procedere ad integrarla con gli importi affidati

all’Agente della riscossione nei termini predetti, possono farlo procedendo a presentare, entro il 15 maggio 2018, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo “DA 2000/17”, specificando solamente ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire;

coloro che hanno in corso un contenzioso hanno, comunque, la possibilità di richiedere la definizione agevolata, ma devono dichiarare di rinunciare o di impegnarsi a farlo per gli eventuali contenziosi relativi ai carichi interessati dalla definizione agevolata.

Contenuto del modello “DA 2000/17”

Il modello “DA 2000/17” si presenta formato di quattro facciate, nei quali devono necessariamente risultare dettagliate tutte le informazioni inerenti alla definizione agevolata e cioè:

i dati anagrafici individuativi del soggetto che presenta la richiesta, tenendo presente che:o nel modello devono necessariamente risultare presenti i dati anagrafici del dichiarante, cioè dell’intestatario delle somme affidate per il recupero

all’agente della riscossione per le quali si chiede la definizione;o se il soggetto dichiarante è il legale rappresentante, il titolare, il tutore o il curatore, oltre ai suoi dati anagrafici, è necessario specificare anche

quelli della persona, società, ditta, ente o associazione, per cui viene richiesta la definizione agevolata; l’indicazione del domicilio, dato da ritenere indispensabile, in quanto sarà utilizzato dall’agente della riscossione per inviare la “comunicazione di

adesione” in risposta all’istanza-dichiarazione presentata (tra le varie alternative consentite è anche indicata la casella di posta certificata); la specificazione delle cartelle e/o degli avvisi oggetto della definizione agevolata; l’eventuale numero identificativo del carico, se nella cartella sono presenti anche altri per i quali non si intende aderire alla definizione. Infatti, nel

solo caso in cui si intende aderire alla definizione agevolata per alcuni dei debiti contenuti nella cartella, il contribuente il soggetto interessato ha la possibilità di scegliere di definire:

o solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle, nel qual caso se la definizione deve riguardare solamente alcuni ruoli presenti in una cartella (anche relativi a Enti diversi), è necessario specificare il numero del carico che si trova nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”;

o solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle, nel qual caso, se la definizione è relativa solamente ad alcuni atti che compongono i singoli ruoli indicati nella cartella;

tenendo presente che, in entrambi i casi, occorre richiamare il numero progressivo che individua la cartella nel prospetto precedente e riportare l’identificativo delle somme affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione per le quali si richiede la definizione;

come, di seguito, verrà dettagliato.Fig. 4 – Modello “DA 2000/17” – pag. 1

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Fig. 4 – segue Modello “DA 2000/17” – pag. 2

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Fig. 4 – segue Modello “DA 2000/17” – pag. 3

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Per quanto attiene alla compilazione del modello in argomento si pone in evidenza che:

la prima pagina è riservata all’indicazione:o dei dati del soggetto che presenta l’istanza (Fig. 5);o del domicilio presso in quale essere contattato dell’Agente della riscossione (Fig. 6);

Fig. 5 – Esempio di compilazione della sezione “dati anagrafici”

Fig. 6 – Esempio di compilazione della sezione “domicilio”

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Sempre nella prima pagina del modello in argomento è prevista:

la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016;

carichi che risultano affidati agli Agenti della riscossione (operanti su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia); il dettaglio delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate o dell’Agenzia delle dogane e dei

monopoli, degli avvisi di addebito dell’INPS di competenza del periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 (Fig. 7);

tenendo in considerazione che in presenza di carichi per i quali risultava una rateizzazione in essere al 24 aprile 2016, per essere ammessi alla definizione, a pena di improcedibilità dell’istanza, è necessario provvedere al versamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 [entità che sarà comunicata dall’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2018].

Fig. 7 – Esempio di compilazione della sezione “cartelle/avvisi oggetto di definizione agevolata”

In concreto, ai fini della trattazione della richiesta di definizione agevolata, sono indispensabili le informazioni riguardanti il numero:

della cartella di pagamento; dell’avviso di addebito; di riferimento interno dell’avviso di accertamento esecutivo;

per il quale è necessario considerare:

il numero progressivo che individua la cartella, da rilevare nel rigo del prospetto “Numero cartella / avviso”; che costituisce l’identificativo delle somme affidate all’Agente della riscossione che devono essere fatte rientrare nell’ambito della definizione

agevolata.

Fig. 8 – Esempio di compilazione della sezione “identificativo di carico”

Infatti, indicazioni del prospetto “identificativo di carico” (Fig. 8) devono essere fornite esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto interessato intenda procedere alla definizione agevolata parziale, riguardante alcuni dei debiti contenuti nella cartella:

solamente alcuni carichi che compongono i singoli ruoli, anche se i medesimi risultano di competenza di diversi enti creditori, nel qual caso deve necessariamente annotato il relativo riferimento ricavabile dalla sezione “Dati identificativi della cartella” alla voce “Estremidell’atto”.

solamente alcuni ruoli, anche se inerenti a enti diversi, nel qual caso deve essere annotato il numero di ruolo che è individuabile dalla sezione del ruolo denominata “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”;

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tenendo presente che in mancanza delle dette specifiche annotazioni, come precedentemente specificato, l’istanza di definizione agevolata viene considerata come riguardante tutti i debiti presenti nella cartella o nell’avviso.

Dove reperire i dati delle cartelle, dei ruoli e degli avvisi per la compilazione del modello

Come accennato, la compilazione del prospetto “cartelle/avvisi oggetto di definizione agevolata” (Fig. 7) del modello “DA 2000/17” si deve ritenere obbligatorio, in quanto individua il riferimento su cui deve operare interamente o parzialmente la definizione agevolata.Ne deriva, di conseguenza, che se il soggetto interessato intende definire:

un debito presente in una cartella, deve necessariamente annotare il relativo numero (Fig. 9); un singolo carico iscritto a ruolo o affidato all’Agente della riscossione o un avviso di accertamento esecutivo dell’agenzia delle entrate, affidato

all’Agente della riscossione entro il 30 settembre 2017, deve specificare il numero di riferimento interno presente nell’avviso di presa in carico inviato dall’Agente predetto (Fig. 10);

un avviso di addebito ricevuto direttamente dall’INPS e affidato all’Agente della riscossione, deve rilevare il numero dell’atto (Fig. 11).

Fig. 9 – Individuazione del numero di cartella di pagamento

Fig. 10 – Individuazione del riferimento di un avviso di accertamento esecutivo

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Fig. 11 – Individuazione del riferimento di un avviso di addebito

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Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che la compilazione del prospetto  identificativo di carico (Fig. 7) del modello “DA 2000/17” non è obbligatoria.Infatti, il prospetto deve risultare compilato, come già brevemente accennato, solamente nelle ipotesi in cui il soggetto interessato intenda aderire alla definizione agevolata per alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle indicate nella sezione “cartelle/avvisi oggetto di definizione agevolata” (Fig. 7) del modello.In particolare, relativamente alle somme da pagare indicate in una cartella, si ritiene opportuno ribadire che il contribuente può scegliere di definire:

solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle; solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle.

In entrambe le ipotesi, è necessario richiamare il numero progressivo che individua la cartella e riportare l’ identificativo delle somme affidate all’Agente della riscossione per la riscossione per le quali si richiede la definizione.Nel caso di:

ruoli indicati nelle cartelle, se la definizione deve riguardare solamente alcuni ruoli presenti in cartella (anche relativi a enti diversi), è necessario specificare il numero di ruolo che si trova nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”. Nell’esempio evidenziato in Fig. 12 (con riferimento alla cartella di cui alla precedente Fig. 7, nel caso il soggetto interessato intenda richiedere la definizione agevolata delle sole somme affidate all’Agente della riscossione, nel campo “identificativo carico” (Fig. 8) del modello;

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Fig. 12 – Esempio per individuare numero identificativo del carico per definizione di solamente alcuni ruoli indicati nelle cartelle

carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle, se la definizione agevolata deve riguardare solamente alcune delle somme appartenenti a uno o più ruoli (anche di competenza di diversi enti creditori), deve essere specificato il relativo riferimento desumibile alla voce estremi dell’atto nella sezione “Dati identificativi della cartella”. Nell’esempio riportato nella Fig. 13, nell’ipotesi in cui il soggetto interessato intenda richiedere la definizione agevolata solo per una delle due contravvenzioni contenute nella cartella, nel campo “identificativo carico” (Fig. 8) del modello, deve necessariamente risultare riportato il numero dell’atto corrispondente (per es.: VE2011/12345 27012012AL470AA).

Fig. 13 – Esempio per individuare solamente alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle

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Delega alla presentazione del modello

Se il modello “DA 2000/17” viene presentato allo sportello dell’Agente della riscossione da un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro della “Delega alla presentazione” con i dati anagrafici di entrambi (delegante e delegato).Anche nell’ipotesi di presentazione, tramite e-mail/pec, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro “delega alla presentazione”, tenendo presente che, oltre alla presentazione, è prevista anche la possibilità di estendere la delega:

all’eventuale modifica della dichiarazione; per ritirare eventuali comunicazioni al riguardo.

In caso di delega, si rende obbligatorio allegare la copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato.

“Fai D.A. te” per la presentazione della domanda di definizione online

Per aderire alla definizione agevolata sussiste anche la possibilità di presentare la domanda di adesione compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online, che è disponibile anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.La compilazione del form online consente, in ogni caso, anche di "rottamare" anche singoli debiti contenuti nella cartella/avviso.L’iter procedurale previsto consente di inserire i dati necessari per compilare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.Le fasi possono essere così schematizzate:

1. individuazione soggetto che presenta l’istanza in proprio (persona fisica):

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2. individuazione soggetto che presenta l’istanza in qualità di titolare o rappresentante legale o curatore:

3. Domiciliazione per la trattazione della pratica/richiesta:

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4. Informazioni di contatto per la trattazione della pratica/richiesta:

5. Inserimento dei dati inerenti al carico da rottamare:

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6. Documenti da allegare:

cui seguono le diverse “dichiarazioni sostitutive di definizione” in relazione alla tipologia del soggetto.

Termini operativi e modalità di pagamento della definizione agevolata

Ai fini operativi, dopo aver presentato l’istanza-dichiarazione della definizione agevolata entro il 15 maggio 2018, all’Agente della riscossione procederà a segnalare l’esito e le modalità di regolarizzazione.Infatti, a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo:

dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a inviare una comunicazione entro il 30 giugno 2018, con indicato nell’ipotesi di:

o accoglimento della domanda:

dell’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata; della scadenza delle eventuali rate;

oltre ai bollettini da utilizzare per il pagamento.L’esecuzione dei pagamenti delle somme dovute, può avvenire:

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in un’unica soluzione;

oppure, in un massimo di 5 rate di pari importo, di cui:

la prima delle quali entro il 31 luglio 2018; l’ultima, entro il 28 febbraio 2019;o diniego della domanda, le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato

dal contribuente nella domanda di adesione;  dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018,

con indicato nell’ipotesi di:o accoglimento della domanda:

dell’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata; della scadenza delle eventuali rate;

oltre ai bollettini da utilizzare per il pagamento.L’esecuzione dei pagamenti delle somme dovute, può avvenire:

in un’unica soluzione;

oppure, in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:

la prima, entro il 31 ottobre 2018, nella misura del 40%; la seconda entro il 30 novembre 2018, nella misura del 40%; l’ultima, entro il 28 febbraio 2019, nella misura del 20%;o diniego della domanda, le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato

dal contribuente nella domanda di adesione; 

mentre per:

coloro che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre

2016, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà:o una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018, con specificato l’ammontare delle rate scadute, in quanto, al riguardo, è necessario tenere in

considerazione che è stata prevista come “condizione necessaria” per poter accedere al beneficio della “rottamazione” che il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016, risulti effettivamente eseguito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.Ne deriva, di conseguenza, che nell’ipotesi di:

mancato pagamento; pagamento insufficiente;

o, anche:

tardivo pagamento;

della predetta somma, l’istanza di definizione agevolata non sarà accolta;

una seconda comunicazione entro il 30 settembre 2018, con specificato nell’ipotesi di:o accoglimento della domanda:

dell’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata; della scadenza delle eventuali rate;

oltre ai bollettini da utilizzare per il pagamento.L’esecuzione dei pagamenti delle somme dovute, può avvenire:

in un’unica soluzione;

oppure, in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:

la prima, entro il 31 ottobre 2018, nella misura del 40%; la seconda entro il 30 novembre 2018, nella misura del 40%; l’ultima, entro il 28 febbraio 2019, nella misura del 20%;

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o diniego della domanda, le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.

Sulle somme dovute per la rottamazione si rendono applicabili, a decorrere dal 1º agosto 2018, gli interessi al tasso di interesse pari al 4,50% annuo.Per effettuare i pagamenti i soggetti interessati possono procedere a effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione tramite:

portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; App EquiClick; sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione; sportelli bancari e uffici postali; home banking; punti Sisal e Lottomatica; tabaccai convenzionati con Banca 5; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat; domiciliazione bancaria (nella comunicazione delle somme dovute, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà anche il modulo per richiedere la

domiciliazione bancaria).

Effetti, benefici e decadenza della definizione agevolata

Con l’istanza di adesione alla definizione agevolata vengono sospesi:

i termini di prescrizione e/o decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa; gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza;

tenendo anche in considerazione che:

la sospensione opera fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute all’Agente della riscossione per quanto oggetto della richiesta di definizione agevolata;

l’Agente della riscossione, pertanto, non può:o avviare nuove azioni esecutive;o iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche;o proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, se non ha avuto luogo il primo incanto con esito positivo o non è stata

presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;

sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche che risultano già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata.

I benefici della definizione agevolata consisto nello sgravio:

della sanzione amministrativa inclusa nei suddetti carichi; degli gli interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), decorrenti dalla notifica della cartella; delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Inoltre, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi di mora provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente stabiliti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.In pratica, per beneficiare della sanatoria il soggetto interessato deve necessariamente procedere a versare:

le somme che sono state affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e cioè a titolo di:o imposte e tributi;o contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL);

tenendo presente che per le cartelle riguardanti le sole sanzioni, si ritiene che devono essere corrisposti i soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo più aggi più spese di notifica e per le azioni esecutive;

gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; l’aggio (che deve essere rideterminato sulle somme dovute a seguito di rottamazione); le spese per le procedure esecutive; gli oneri per la notifica della cartella di pagamento (€. 5,88).

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A chiarimento si fanno seguire alcuni casi esemplificativi.

Caso 1 - si ipotizzi una cartella di pagamento per omesso versamento dell’imposta di registro.Tributo dovuto € 1.000,00;+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 30% della maggiore imposta € 130,00;+ sanzioni € 300,00;+ interessi di mora € 11,00;+ oneri di riscossione € 86,00;+ spese di notifica € 5,88;= Totale cartella da pagare € 1.532,88.Soluzione - rottamazione cartelle Agente della riscossione:Tributo dovuto € 1.000,00;+ aggio (riduzione di € 18,20) € 67,80;+ interessi ritardata riscossione (ex aggio) € 130,00;= Totale cartella da pagare € 1.203,68.

Caso 2 - si ipotizzi che a un contribuente sono state contestate dall’Agenzia delle entrate detrazioni IRPEF indebite per € 3.400,00 di maggiore imposta accertata e conseguente emissione di cartella di pagamento, con i seguenti dati:Imposta dovuta € 3.400,00;+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 90% della maggiore imposta € 3.060,00;+ sanzioni € 440,00;+ interessi di mora € 104,55;+ oneri di riscossione € 560,36;+ spese di notifica € 5,88;= Totale cartella da pagare € 7.570,79.Soluzione – rottamazione cartelle Agente della riscossione:Imposta dovuta € 3.400,00;+ interessi ritardata iscrizione a ruolo: 90% della maggiore imposta € 3.060,00;+ aggio (riduzione di € 43,56) € 516,80;+ spese di notifica € 5,88;= Totale cartella da pagare € 6.982,68.

Caso 3

Caso 4

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Il soggetto interessato decade dalla definizione agevolata in presenza di:

versamento insufficiente; tardivo versamento; mancato versamento;

dell’unica rata ovvero di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento.La decadenza determina che:

l’agevolazione non esplica effetti -> quindi: ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e/o decadenza per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione;

i pagamenti eventualmente effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto della somma iscritta a ruolo “e non determinano l’estinzione del debito

residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato” ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.