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Gli strumenti per il superamento della crisi d’impresa Massimiliano Bonamini Verona, 25 Novembre 2010

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Page 1: Gli strumenti per il superamento della crisi d’impresaGli strumenti per il superamento della crisi Scelta dello strumento adatto sia per l’implementazione dei miglioramenti gestionali

Gli strumenti per il superamento della crisi d’impresa

Massimiliano Bonamini

Verona, 25 Novembre 2010

Page 2: Gli strumenti per il superamento della crisi d’impresaGli strumenti per il superamento della crisi Scelta dello strumento adatto sia per l’implementazione dei miglioramenti gestionali

Agenda

ü Gli strumenti per il superamento della crisi d’impresa:

- Ristrutturazioni “in bonis”

- Piani di risanamento attestati - Piani di risanamento attestati

- Accordi di ristrutturazione dei debiti

ü La nuova Finanza

Page 3: Gli strumenti per il superamento della crisi d’impresaGli strumenti per il superamento della crisi Scelta dello strumento adatto sia per l’implementazione dei miglioramenti gestionali

Gli strumenti per il superamento della crisi

Scelta dello strumento adatto sia per l’implementazione dei miglioramenti gestionali sia per l’esecuzione della

manovra finanziaria

Elaborazione di un business planprospettico che valuti gli interventi necessari

sulla struttura industriale e finanziaria

Diagnostico Industriale e Finanziario per capire le reali ragioni della crisi e

conseguentemente pianificare l’intervento

Page 4: Gli strumenti per il superamento della crisi d’impresaGli strumenti per il superamento della crisi Scelta dello strumento adatto sia per l’implementazione dei miglioramenti gestionali

I Drivers decisionali nella scelta dello strumento

Che tempi e costi comporterà per la mia azienda?

Avrò una pubblicità negativa?

Sarò tutelato nel mio ruolo di amministratore in caso di fallimento?

IMPRENDITORE

Quale strumento mi garantisce una maggior tutela?

Credo veramente nel risanamento dell’azienda?

Quali alternative ho oggi? Escutere?

Quanto ancora voglio essere coinvolto nel futuro di questa azienda?

Quale strumento meglio si sposa con le politiche di bilancio?

BANCA

Casi semplici

Bonis

•Interventi Industriali

•Interventi Finanziari

67

Nuova finanza

Anche liquidatorio

182Separazione

Goodcompany

Concordato

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Ristrutturazione “in bonis” (1/2)

Squilibrio finanziario

Rinegoziazione condizione finanziamenti

PIANO INDUSTRIALE

ØConsolidamento dei finanziamenti a breve termine

ØRiscadenziamento dei finanziamenti a medio/lungo termine

ØWaiver con ridefinizione dei covenants definiti in sede di stipula del

contratto di finanziamento

ØNon è disciplinato a livello normativo, pertanto non garantisce le forme di

tutela che invece offrono gli strumenti dal legislatore fallimentare

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Ristrutturazione “in bonis” (2/2)

VANTAGGIØ Flessibilità

Ø Riservatezza

Ø Risparmio costi

Ø Velocità dell’operazione

SVANTAGGIØ non vi è alcuna tutela dalle azioni esecutive poste

in essere dai creditori

Ø non vi è alcuna tutela aggiuntiva per gli istituti di credito in caso di fallimento del debitore

Ø Non può essere applicato a casi di crisi conclamata

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Piani di risanamento attestati (1/3)

CARATTERISTICHE

Ø Strumento previsto dal legislatore

Ø Accordo “privato”: non è richiesta alcuna forma di pubblicità

Ø Accordo stragiudiziale: assenza di qualsiasi tipo di intervento da parte dell’autorità giudiziaria

Ø Può trattarsi anche di un “Accordo con terzi estranei” (ad esempio, Ø Può trattarsi anche di un “Accordo con terzi estranei” (ad esempio, con nuovi investitori che intendono immettere capitale nella società oppure ad acquistare assets dell’impresa)

Ø Idoneità del piano a risanare l’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria

Ø Attestazione del professionista volta ad assicurare la ragionevolezza del piano

Ø In caso di fallimento della società, sono esclusi da revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore poste in essere in esecuzione del piano attestato

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Piani di risanamento attestati (2/3)

VANTAGGI

Ø Riservatezza

Ø Snellezza della procedura

Ø Tutela contro eventuali azioni revocatorie in caso di fallimento della Societàfallimento della Società

Ø Esenzione dalla contestazione dei reati di bancarotta preferenziale e semplice di tutte le operazioni realizzate in esecuzione di un piano attestato (novità D.L. 78/2010 convertito con la L. 122/2010)

Ø Può essere applicato a gruppi societari

Ø Laddove vengano efficacemente monitorate le milestonesdel piano, si ha una maggiore garanzia dell’attuazione dello stesso (rispetto alla ristrutturazione “in bonis”)

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Piani di risanamento attestati (3/3)

SVANTAGGI

Ø I crediti sorti in esecuzione del piano attestato non godono della prededucibilità in caso di successivo fallimento (trattasi sia di debiti verso istituti di credito sia di finanziamenti ricevuti dai soci)

Ø Durante la fase di negoziazione, i creditori possono porre in essere azioni esecutive o cautelari o acquisire diritti di prelazione sui beni del debitore

Ø Non può essere utilizzato per fini liquidatori

Ø Non è ammessa l’applicazione dell’istituto della transazione fiscale

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Accordi di ristrutturazione (1/4)

CARATTERISTICHE

Ø Requisiti: 1) adesione di almeno il 60% dei creditori

2) pagamento regolare e integrale dei creditori estranei

Ø Accordo “pubblico”: pubblicazione nel Registro delle Imprese

Ø Accordo giudiziale: deposito in Tribunale della documentazione ex art. 161 L.F. e intervento del giudice in sede di omologa 161 L.F. e intervento del giudice in sede di omologa

Ø Attestazione del professionista sull’attuabilità dell’accordo e della sua idoneità a soddisfare i creditori estranei all’accordo

Ø Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo nel Registro Imprese impossibilità per i creditori preesistenti di porre in essere e di proseguire azioni cautelari ed esecutive sui beni del debitore nonchè di acquisire diritti di prelazione

Ø In caso di fallimento della società, sono esclusi da revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione dell’accordo omologato

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Accordi di ristrutturazione (2/4) NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 122/2010

1) Prededucibilità in caso di successivo fallimento di:

- finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari in funzione della domanda di omologazione (c.d. finanza ponte)

- nuova finanza concessa in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione

- 80% dei finanziamenti effettuati dai soci previsti all’interno dell’accordo di ristrutturazioneristrutturazione

- compenso del professionista che attesta l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità a soddisfare i creditori estranei (purché sia espressamente autorizzata dal Tribunale)

2) Possibilità di richiedere al Tribunale la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso e di iniziarne di nuove anche durante le trattative relative all’accordo

3) Esenzione della contestazione dei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice per tutti gli atti realizzati in esecuzione dell’accordo

Nota:

La prededucibilità è subordinata all’ottenimento dell’omologazione da parte del Tribunale.

E’ prevista l’esclusione dei crediti prededucibili dal calcolo del 60%

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Accordi di ristrutturazione (3/4)

VANTAGGI

Ø Protezione da azioni esecutive e cautelari dei creditori (60gg+60gg)

Ø Vaglio dell’operazione da parte di un’autorità giudiziaria

Ø Prededucibilità della finanza ponte, della nuova finanza e dei finanziamenti socifinanziamenti soci

Ø Possibilità di accedere alla transazione fiscale

Ø Deducibilità per le banche della “perdita” derivante dalla conversione in partecipazioni di crediti ristrutturati (Circolare 42/E 3.08.2010)

Ø Dottrina a favore della deducibilità diretta della perdita derivante da stralcio di credito in esecuzione di un 182-bis

Ø Può essere utilizzato come procedura liquidatoria (alternativa)

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Accordi di ristrutturazione (4/4)

SVANTAGGI

Ø Pubblicità

Ø Complessità della procedura

Ø Spazi di giudizio per il Tribunale che decide Ø Spazi di giudizio per il Tribunale che decide sull’omologazione

Ø Pagamento integrale dei creditori non aderenti “scaduti”

Ø Nel caso di gruppi societari è necessario presentare istanze separate per ciascuna società aderente

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Il focus sulla nuova finanza

Banche e intermediari

finanziari

Risorse economiche concesse in qualsiasi forma (ad esempio:

aperture di credito, anticipazioni su titoli o crediti, sconto o negoziazioni

su titoli cambiari, garanzie varie)

Prededucibilità automatica dei finanziamenti concessi in

esecuzione di accordi di ristrutturazione e

concordato preventivo omologato

-Prededucibilità dell’80% dei

Soci

Altri investitori

Iniezioni effettuate a titolo di finanziamento o di aumento di

capitale

Aumento di capitale con ingresso nuovi soci

-Prededucibilità dell’80% dei finanziamenti erogati in

esecuzione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo

- deroga alla postergaziopneprevista dal Codice Civile

Nessuna Tutela

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I fondi distressed

Seed – Business AngelAvvio produzione e commercializzazione

EspansioneCrescitaProduttiva eCommerciale

BuyoutAcquisizioni pacchetti maggioranza con utilizzo di leva

TurnaroundRilancio delle imprese in crisi

Ev

• Gli investitori in turnaround puntano su aziende la cui ragione della crisi sia da un punto di vista finanziario temporaneo, il core business abbia un futuro e dove siano possibile migliorare la gestione, fornendo i capitali e le competenze manageriali necessarie al rilancio delle stesse.

• L’imprenditore può vedere la crisi come l’occasione per progettare il cambio generazionale, in questo caso l’ingresso del fondo di turnaround può rappresentare una soluzione efficace. Combinare con una necessità di cambio generazionale

• L’ingresso del fondo può essere visto dalle banche come il garante dei cambiamenti gestionali necessari e pertanto facilita la fiducia che le banche stesse ripongono nell’azienda

commercializzazione

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