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GLI OBIETTIVI, GLI STRUMENTI E LE FUNZIONI DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA L’autonomia scolastica : la legge e il regolamento La governance delle scuole : gli organi collegiali La gestione delle II.SS. : gli organi individuali, dirigente scolastico e direttore s.g.a. 04/04/2016 A CURA DI ANNA LUPETTI 1

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GLI OBIETTIVI, GLI STRUMENTI E LE FUNZIONI DELL’AUTONOMIA

SCOLASTICA

L’autonomia scolastica: la legge e il regolamento La governance delle scuole : gli organi collegiali La gestione delle II.SS. : gli organi individuali, dirigente scolastico e direttore s.g.a.

04/04/2016 A CURA DI ANNA LUPETTI 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 297/94 - T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Legge 15.03.1997 n. 59 - “delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 -Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59

Decreto Interministeriale n. 44 1 febbraio 2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 -Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

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L’AUTONOMIA SCOLASTICA NELLA LEGGE

L’autonomia scolastica è disciplinata dalla legge e dal regolamento.

La legge che conferisce alle scuole l’autonomia e attribuisce alle stesse la personalità giuridica è l’art. 21 della legge 15.03.1997 n. 59 “delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.

La legge prescrive che ai fini della realizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione in materia di gestione del servizio istruzione sono progressivamente attribuite alle scuole, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

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L’AUTONOMIA SCOLASTICA NELLA LEGGE

L’autonomia conferita dalla legge alle scuole è organizzativa, didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e prevede anche ampliamenti dell’offerta formativa con percorsi per gli adulti.

Per l’esercizio dell’autonomia la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è costituita dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico ( assegnazione ordinaria e perequativa ).

Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie di ciascuna scuola.

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L’AUTONOMIA SCOLASTICA NELLA LEGGE

La legge conferisce ai capi di istituto la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche dal 1 settembre 2000

La previsione di legge sulla dirigenza si realizza compiutamente con il

D. Lgs. 59/98 ( ora art. 25 del D. Lgs. 165/01 ) che prevede anche un significativo riconoscimento per il Direttore s.g.a. in posizione di coadiuvante relativamente alle funzioni organizzative e amministrative del dirigente .

In altri termini la legge istituisce la dirigenza scolastica e gli affianca una figura direttiva nei delicati settori dell’organizzazione e dell’amministrazione.

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L’AUTONOMIA SCOLASTICA NEL REGOLAMENTO

Il regolamento che specifica i caratteri di autonomia delle istituzioni scolastiche è il DPR 8 marzo 1999 n. 275, che si applica alle scuole dal 1° settembre 2000.

Il testo regolamentare si compone di 17 articoli e riguarda:

• il piano dell’offerta formativa ( art. 3 ),

• l’autonomia didattica ( art. 4 ),

• l’autonomia organizzativa ( art. 5 ),

• l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo ( art. 6 ),

• le reti di scuole ( art. 7 ),

• la definizione dei curricoli ( art. 8 ),

• l’ampliamento dell’offerta formativa ( art. 9 ),

• l’attribuzione di funzioni alle II.SS. ( art. 14 ),

• le competenze escluse ( art. 15) ,

• il coordinamento delle competenze ( art. 16 ).

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L’AUTONOMIA SCOLASTICA NEL REGOLAMENTO

La norma regolamentare che interessa più direttamente i servizi amministrativi è contenuta nell’art. 14 che attribuisce alle singole scuole le funzioni relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale.

In particolare le scuole provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero.

In base allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ( DPR 249/98 e successive modifiche e integrazioni) le scuole adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

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L’AUTONOMIA SCOLASTICA NEL REGOLAMENTO

Per quanto attiene all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e stipula dei contratti di prestazione d’opera, le scuole provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all’art. 21 commi 1 e 14 della legge 59/97.

Le scuole autonome hanno il dovere di riorganizzare i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei compiti affidati. Hanno il dovere assicurare modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi e devono concorrere alla formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale.

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L’AUTONOMIA SCOLASTICA NEL REGOLAMENTO

I provvedimenti adottati dalle II.SS. divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell’albo delle scuole.

Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può proporre reclamo all’organo che ha adottato l’atto, il quale deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 30 gg, decorso il quale l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo

Avverso gli atti definitivi si ricorre al giudice ordinario o a quello amministrativo, secondo le rispettive competenze, nei termini prescritti dalla legge. In giudizio le scuole sono difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

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LA GOVERNANCE DELLE SCUOLE

Anche nelle scuole deve essere rispettato il principio di legge ( art. 4 D. Lgs. 165/01 ) che vuole separate le funzioni di governo da quelle di gestione.

Le scuole autonome hanno, come ogni “Ente”, un organo di governo legittimato ad assumere le decisioni fondamentali, che possiamo riassumere prioritariamente nel Piano dell’Offerta Formativa ( POF ) , nel Programma Annuale e nel Regolamento Interno di Istituto.

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LA GOVERNANCE DELLE SCUOLE

L’organo di governo delle scuole, già individuato dai decreti delegati del 1974 ( DPR 416/74) è il Consiglio di Circolo o di Istituto che vede coinvolte tutte le componenti della scuola ( Dirigente, Docenti, ATA, genitori e alunni ) con libere elezioni che si svolgono ogni tre anni.

Le norme essenziali riguardanti la composizione, il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto sono ora contenute negli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 297/94 ( T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione )

Molte competenze del Consiglio d’Istituto sono state modificate da leggi successive e da contratti.

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LA GOVERNANCE DELLE SCUOLE

Le citate norme comuni riguardano :

• la categoria di eleggibili

• le elezioni

• la nomina dei membri e la costituzione degli organi

• la surroga dei membri cessati

• la validità delle deliberazioni

• la decadenza

• le adunanze

• i regolamenti tipo

•il rimborso delle spese

• la pubblicità delle sedute e degli atti.

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LA LEGGE 107/2015 DETTA «BUONA SCUOLA»

La legge di riforma del sistema nazionale di istruzione (L. 107/2015) e la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) hanno cambiato, con ‘inizio dell’anno scolastico 2015/16 il governo e la gestione delle istituzioni scolastiche.

Viene rafforzata l’attuazione dell’autonomia delle II.SS, quindi è confermato l’art. 21 della L.59/1997, anche attraverso l’aumento della dotazione ordinaria per il funzionamente aministrativo e didattico, per l’Alternanza scuola lavoro, per la valorizzazione del merito e per l’edilizia scolastica.

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LA LEGGE 107/2015 DETTA «BUONA SCUOLA»

Il POF diventa triennale, la programmazione può essere rivista entro il mese di ottobre di ogni anno. Gli indirizzi per le attività e le scelte di gestione e amministrazione vengono definiti dal DS, il collegio dei docenti lo elabora e il Consiglio di Istituto lo approva.

Viene potenziato l’organico del personale docente rendendo possibili le forme di flessibilità didattica previste dal DPR. 275/99 .

Premialità docenti «Bonus» e valutazione del DS.

La legge 107 affronta anche la riscrittura del Regolamento di contabilità D.I. 44/2001.

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LA LEGGE 107/2015 DETTA «BUONA SCUOLA»

L’art.7 del D.P.R. 275/99 –Reti di scuole- viene implementato, con obbligo di costituzione tra II.SS. Del medesimo ambito territoriale entro il 30/06/2016.

Le reti: valorizzano le risorse umane, gestiscono in comune funzioni e attività amministrative, realizzano progetti.

Funzioni e responsabilità dirigenziali sono rafforzate sul versante organizzativo e di gestione delle risorse finanziarie e professioanli, nonché dei rapporti esterni.

I rapporti fra DS e DSGA non cambiano.

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Le caratteristiche dirigenziali sono contenute nell’ art. 25 del D.Lgs. 165/01 e connotano il dirigente scolastico come : legale rappresentante, datore di lavoro, sostituto d’imposta e titolare di relazioni sindacali.

La legge 15/09 e il D. Lgs. 150/09 hanno aumentato i poteri dirigenziali in tema di organizzazione degli uffici e di gestione del personale, mantenendo comunque intatto il contenuto del citato art. 25 del D. Lgs 165/01

Le Legge 107/2015 conferma e rafforza le responsabilità del DS.

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•Opera “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”

•Garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali

•Assicura il buon andamento

•Dirige, gestisce, organizza e coordina

•Responsabile della gestione e dei risultati del servizio ex art. 25 del d.lgs. 165/2001

•Valuta i docenti e assegna il bonus (c. 126 segg.)

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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• Individua i docenti da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia e offre loro incarichi triennali ai sensi dei commi 78-82

•Utilizza i docenti dell’organico dell’autonomia per:

• Ridurre il rapporto numerico alunni/docenti

• Assegnare le supplenze fino a 10 giorni

•Sceglie i suoi “coadiutori” fino al 10% dei posti

GLI ORGANI INDIVIDUALI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

La valutazione dei Dirigenti scolastici si basa su 5 elementi:

• Competenze gestionali ed organizzative nonché correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza in relazione agli obiettivi assegnati

• Valorizzazione delle risorse umane

• Apprezzamento del proprio operato nella comunità professionale e sociale

• Contributo al miglioramento del successo formativo

• Direzione unitaria della scuola e della sua partnership con l’esterno

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

Il Dsga prima di essere un organizzatore, un comunicatore ed anche un tecnico deve essere un giurista chiamato ogni giorno ad applicare ed interpretare le norme. Deve avere:

•Conoscenza dell’ordinamento generale e settoriale delle fonti e della loro gerarchia

•Fondamentali del diritto : discipline e codici

•Metodo di ricerca e aggiornamento

•Capacità di avviare, seguire concludere i procedimenti

•Capacità di predisporre i provvedimenti

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

•Capacità di stesura delle relazioni

•Capacità di produzione normativa

•Capacità in materia di attività finanziarie,patrimoniali e negoziali

•Capacità di calcolo, predisposizione , versamento,trasmissione,dichiarazione e certificazione degli atti contributivi e fiscali

•Capacità di gestione del contenzioso.

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

SOVRINTENDE ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, avendo il personale ata alle sue dirette dipendenze.

ORGANIZZA l’attività del personale ata nell’ambito delle direttive impartite dal dirigente scolastico. ( direttive di massima – vedi anche art. 25 c. 5 D.Lgs. 165/01 )

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

ATTRIBUISCE al personale ata incarichi di natura organizzativa ed autorizza prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo ( anche quelle costituenti intensificazione di prestazioni lavorative ). Per le prestazioni aggiuntive del DSGA ( straordinario e intensificazione ) occorre l’autorizzazione del DS

SVOLGE attività di istruzione predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

•E’ funzionario delegato

•E’ ufficiale rogante ( funzione che può essere delegata - art. 34 c. 6 D.M. 44/01 )

•E’ consegnatario dei beni mobili

•Può svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e formazione

•Può svolgere incarichi ispettivi

•Art. 46 e tab A ccnl 24.7.03, confermati dal CCNL 29.11.2007. Le funzioni di ufficiale rogante e di consegnatario erano già espressamente previste dal Regolamento di contabilità ( D.I. 44/01 )

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

•Esprime parere in materia di ferie del personale ATA (art.13 CCNL 2007)

•Coordina i servizi affidati sulla base del principio di unità dei medesimi ( art.44 CCNL 2007 )

•Formula una proposta di piano delle attività del personale ATA e lo attua una volta adottato dal dirigente scol.( art.53 c. 1 CCNL 2007 )

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

•Fornisce mensilmente al personale ATA un quadro riepilogativo dell’orario di lavoro svolto contenente ritardi e crediti ( art. 54 c. 6 CCNL 2007 ). Il quadro riepilogativo mensile riguarda anche il DSGA per il quale provvede il DS

•Esprime parere sulle collaborazioni plurime del personale ATA ( art. 57 CCNL 2007 )

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

Funzioni e responsabilità sono attribuite anche da leggi e regolamenti

INFATTI :

E’ membro di diritto della Giunta Esecutiva art. 8 D.Lgs. 297/94

Assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico art. 16 DPR 275/99

COADIUVA il dirigente scolastico nello svolgimento delle sue funzioni organizzative ed amministrative - art.25 c. 5 D.Lgs. 165/01

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

Redige ed aggiorna le schede finanziarie

Predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione e ne indica l’utilizzo

Relaziona sulle entrate e sulle uscite per la verifica del programma annuale

Firma gli ordini contabili(reversali e mandati ) insieme al dirigente

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

Provvede alla liquidazione delle spese

Può utilizzare la carta di credito e ne riscontra i pagamenti

Gestisce il fondo per minute spese

Predispone il conto consuntivo

Tiene e cura l’inventario ed è consegnatario dei beni mobili

Effettua il passaggio delle consegne in caso di cessazione dall’ufficio

Cura la ricognizione dei beni (ogni 5 anni ) e rinnova l’inventario (ogni 10 anni )

Affida la custodia del materiale didattico ecc. a docenti individuati dal dirigente

Sigla i documenti contabili

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

Tiene la contabilità ed è responsabile degli adempimenti fiscali e contributivi

Tiene il verbale dei Revisori dei Conti ( compito che può delegare ad un Assistente Amministrativo )

Istruisce le attività negoziali e può essere delegato a svolgerle direttamente

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

Le attività non espressamente previste ma

intrinsecamente collegabili alle mansioni,

ai compiti ed al profilo professionale

ALCUNI ESEMPI :

•Compiti di responsabile del procedimento

•Collaborazione con il dirigente in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro

•Diretta responsabilità di alcuni adempimenti su privacy e sicurezza

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

ALTRI ESEMPI :

•Collaborazione con il dirigente per la predisposizione del programma annuale e la stesura della relazione illustrativa

•Proposta per incarichi specifici

•Richiesta avvio procedimento disciplinare nei riguardi del personale ATA

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

La “competenza” a svolgere adempimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno è sempre stabilita per legge ed è retta dal principio di inderogabilità.

Tuttavia, sempre la legge può prevederelo spostamento della competenza su altro soggetto ( DELEGA DI POTERI)

La delega non trasferisce definitivamente lacompetenza, ma ne crea una derivata che può essere sempre revocata

E’ un atto amministrativo di tipo organizzativo ed unilaterale, non soggetto ad alcuna forma di accettazione da parte del destinatario

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GLI ORGANI INDIVIDUALI: DSGA

Nelle amministrazioni pubbliche ( quindi anche nelle scuole ) la delega di funzioni dirigenziali è espressamente prevista dall’art. 2 L.145/02 che ha modificato l’art. 17 D.Lgs 165/01.

Sono delegabili :

•L’attuazione dei progetti e delle gestioni assegnate

•Dirigere,coordinare e controllare l’attività degli uffici

•La gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali.

Nelle scuole occorre, inoltre, fare riferimento specifico alle seguenti norme :

•art. 25 c.5 D.Lgs 165/01 (dirigenza scolastica)

•D.I. 44/01 (regolamento di contabilità)

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GLI ORGANI COLLEGIALI: IL COLLEGIO DEI DOCENTI

(ORGANO TECNICO PROFESSIONALE)

1. Elabora il P.T.O.F.

2. Propone al Consiglio d’Istituto le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007);

3. Propone al Consiglio d’Istituto la regolazione delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell’offerta formativa (art. 32 CCNL 29/11/2007);

4. Identifica le funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa e ne definisce i criteri di attribuzione, il numero ed i destinatari (art. 33 CCNL 29/11/2007) Anche in questo siamo in presenza di organizzazione degli uffici e di gestione del personale. Ergo vale la considerazione di cui al punto 2;

5. Definisce il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti (art. 66 CCNL 29/11/2007 );

6. Propone al Consiglio d’Istituto le attività del personale docente da retribuire con il fondo di Istituto (art. 88 comma 1 CCNL 29/11/2007).

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ORGANI COLLEGIALI: IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

(ORGANO POLITICO)

1. Surroga i membri decaduti o cessati del Consiglio d’Istituto o di Circolo con deliberazione per presa d’atto del provvedimento dirigenziale;

2. Indice elezioni : Consigli di classe e componente studenti nel Consiglio d’Istituto;

3. Approva eventuali modifiche al P.T.O.F. Entro il mese di ottobre;

4. Adatta il calendario scolastico e autorizza chiusure prefestive (art. 10 D. Lgs. 297/94, art. 2 comma 1 lettera e D. Lgs. 165/01 e art. 5 DPR 275/99 e delibere delle singole Regioni);

5. Verifica e modifica il programma annuale (art. 6 D.M. 44/01).

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ORGANI COLLEGIALI: IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

(ORGANO POLITICO)

6. Regolamenta l’utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni, se già non deciso (art. 33 comma 2 lettera C - D.M. 44/01);

7. Approva modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007);

8. Regola lo svolgimento delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell’offerta formativa (art. 32 comma 4 CCNL 29/11/2007);

9. Decide le attività da retribuire con il Fondo d’Istituto e la ripartizione risorse del fondo medesimo (art. 88 comma 1 CCNL 29/11/2007).

10. Approva i Regolamenti interni (Regolamento acquisti in economia, Regolamento del patrimonio e del comodato d’uso ec....)

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ORGANI COLLEGIALI: IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

(ORGANO POLITICO)

11. Riceve e discutele relazioni del Dirigente Scolastico su:

•Direzione e coordinamento delle attività formative, organizzative e amministrative, come previsto dell’art. 25 comma 6 D. Lgs. 165/01;

•Attività negoziale svolta, come previsto dall’art. 35 comma 2 - D.M. n. 44/01.

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...... NEL PROSSIMO INCONTRO: I PROFILI PROFESSIONALI DEL RESTANTE PERSONALE ATA

E L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON LAVORO

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Alcuni contenuti sono stati rielaborati da contributi professionali FNADA/ANQUAP