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GAS AD EFFETTO SERRA GIOVANNI COTTICA Giornate di formazione ed addestramento valutatori Area Ambiente e Sicurezza Milano, 23 settembre 2004 SVILUPPI NORMATIVI SCHEMI DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEI DATI

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Page 1: GAS AD EFFETTO SERRA GIOVANNI COTTICA Giornate di formazione ed addestramento valutatori Area Ambiente e Sicurezza Milano, 23 settembre 2004 SVILUPPI NORMATIVI

GAS AD EFFETTO

SERRA

GIOVANNI COTTICA

Giornate di formazione ed addestramento valutatori Area Ambiente e Sicurezza

Milano, 23 settembre 2004

SVILUPPI NORMATIVI SCHEMI DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEI DATI

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NOZIONI GENERALI

Effetto serra: fenomeno climatico naturale che consiste nel riscaldamento degli strati inferiori dell’atmosfera per effetto della schermatura operata da alcuni gas in essa contenuti, i cosiddetti gas serra, che permettono alle radiazioni solari di passare attraverso l’atmosfera mentre ostacolano il passaggio verso lo spazio di parte delle radiazioni infrarosse provenienti dalla superficie terrestre e dalla bassa atmosfera ( calore riemesso )Gas serra: di origine naturale ed antropica: biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, vapore acqueo di origine esclusivamente antropica ( non presenti in natura ) : perfluorocarburi, idrofluorocarburi, clorofluorocarburi, esafluoruro di zolfo

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NOZIONI GENERALI

GAS SERRAVita media: ca 12 anni per metano e HCFC-22, 50 anni per CFC-11, un secolo per CO2, 120 anni per N2O e 50000 anni per CF4GWP ( global warming potential ) rapporto tra il riscaldamento globale causato in un determinato periodo di tempo ( di solito 100 anni ) da una particolare sostanza ed il riscaldamento provocato dal biossido di carbonio nella stessa quantitàCO2 1, metano 21, CFC-12 8500, CFC-11 5000, HCFC e HFC vari tra 93 e 12100, SF6 23900CDE ( carbon dioxide equivalent ) espresso come MMTCDE ( million metric tons of carbon dioxide equivalents ) che si ottiene moltiplicando le tonnellate di gas emesso per il rispettivo GWPGC

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NOZIONI GENERALILa composizione chimica dell’atmosfera: la concentrazione dei gas serra ha subito negli ultimi decenni un aumento sempre più rapido dovuto alle attività antropiche, in particolare la combustione di vettori energetici ed il disboscamento delle foreste tropicali, contribuendo in tal modo ad alterare l’equilibrio energetico della terra.Il più importante gas serra, la C02, è passato da 290 ppm ad inizio secolo a 321 nel 1970 ed attualmente la concentrazione è di 370-380 ppm. I cambiamenti climatici: l’alterazione della composizione dell’atmosfera sta causando un aumento della temperatura terrestre determinando di conseguenza profondi mutamenti a carico del clima sia a livello locale che planetario. Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente in Europa la temperatura si è alzata in media di 0,95 °C negli ultimi cento anni e si prevede che nel secolo corrente salirà di altri 2,0-6,3 °C.

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NOZIONI GENERALIImpatti prevedibili : siccità, desertificazione nell’emisfero sud aumento delle precipitazioni nell’emisfero nord ed inondazioni scioglimento dei ghiacciai, aumento del livello dei mari aumento frequenza ed intensità eventi estremi perdita di biodiversitàRisposte a livello internazionale: Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 con l’obiettivo di stabilizzare a livello planetario la concentrazione dei gas serra Protocollo di Kyoto del dicembre 1997 che rappresenta lo strumento attuativo della Convenzione ed impegna i paesi industrializzati e quelli in economia a transizione ( 39 paesi ) ad una riduzione dei principali gas ad effetto serra rispetto ai valori del 1990

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NOZIONI GENERALI

Protocollo di Kyoto: stabilisce obiettivi specifici

di riduzione per il periodo 2008-2012 e sarà

vincolante quando ratificato da un numero di paesi

le cui emissioni totali, al 1990, rappresentino

almeno il 55% delle emissioni di gas serra di tutti i

paesi con vincoli. A settembre 2003 il protocollo è

stato ratificato da 123 paesi, che rappresentano il

44,2% delle emissioni mondiali di gas serra, tra cui

l’Italia ed i paesi dell’Unione Europea. Non è stato

invece ratificato dagli Stati Uniti e dalla Russia.

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STRATEGIE DELL’UNIONE EUROPEA

Obiettivi derivanti dal protocollo di Kyoto: nel periodo 2008-2012 i 15 paesi dell’UE devono devono operare un taglio nelle emissioni dei sei gas serra pari all’8% dei livelli raggiunti nel 1990.

Strumenti legislativi: Direttiva 2003/87/CE del 13/10/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di tali emissioni secondo criteri di validità in termini di costi ed efficienza.Strumento di tipo economico per raggiungere obiettivi ambientali, con la minore riduzione possibile dello sviluppo economico e dell’occupazione.

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DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003

Settori interessati: ( Allegato 1 della direttiva )• Impianti di combustione con potenza calorifica di oltre 20 MW• Raffinerie di petrolio• Cokerie• Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici• Impianti di produzione ghisa o acciaio• Impianti destinati alla produzione di clinker in forni rotativi ( più di 500 ton/d ) oppure di calce viva ( più di 50 ton/d )• Impianti per la fabbricazione del vetro (più di 20 ton/d)• Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici ( più di 75 ton/d )• Impianti per la fabbricazione di carta e cartoni ( più di 20 ton/d )

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Gas ad effetto serra da considerare:• biossido di carbonio ( CO2 ) responsabile per ca il 60% dell’intensificazione dell’effetto serra, che deriva dai processi di combustione compreso il trasporto. La deforestazione riduce la quantità assorbita dalle piante. • metano (CH4) deriva dall’agricoltura e dagli allevamenti di animali e, in misura minore, dalle attività di produzione e distribuzione del gas naturale. Il suo contributo è del 15-20%• protossido di azoto ( N2O ) deriva principalmente dalle attività agricole e dall’uso di fertilizzanti azotati.• idrofluorocarburi ( HFC ) gas tecnici utilizzati nel campo della refrigerazione. Per i clorofluoro carburi( CFC ) la limitazione è già prevista dal Protocollo di Montreal. • Perfluorocarburi ( PFC ) utilizzati anch’essi perla refrigerazione• Esafluoruro di zolfo ( SF6 ) utilizzato nell’industria elettrica come isolante.

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DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003

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Principali adempimenti e scadenze previste :

Autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra.Dal 1°gennaio 2005 per esercitare le attività elencate nell’All.I è necessario disporre di un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall’autorità competente conformemente agli art. 5 e 6. ( deve contenere tra l’altro l’obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate dall’impianto durante ciascun anno civile entro 4 mesi dalla fine di tale anno ). Il procedimento autorizzativo può essere integrato con quello dell’Autorizzazione Ambientale Integrata prevista dalla direttiva 96/61/CE ( IPPC ). GC

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DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003

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Principali adempimenti e scadenze previste :Piano nazionale di assegnazione. Entro il 31 marzo 2004 gli stati membri devono pubblicare il piano nazionale di assegnazione che determina le quote totali che intendono assegnare per il periodo 2005-2008 e le modalità per tale assegnazione. Il piano deve essere fondato su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell’all.III. Gli orientamenti per l’attuazione di questi ultimi criteri sono decritti nella Comunicazione COM (2003) 830.

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni. Tre mesi prima dell’inizio del triennio 2005-2008 ( settembre 2004 ) gli stati membri, sulla base del piano nazionale, decidono in merito alle quote totali che assegneranno in tale periodo nonché in merito all’assegnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto.

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ALTRI ATTI COMUNITARI Comunicazione della Commissione sugli “ Orientamenti destinati ad assistere gli Stati Membri nell’applicazione dei criteri elencati all’allegato III della Direttiva 2003/87/CE “ del 7/01/2004 - COM (2003) 830 definitivo da utilizzare per l’elaborazione dei piani nazionali che determinano le quote totali di emissione Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni. Con la Decisione della Commissione del 29 gennaio 2004 (2004/156/CE ) sono state istituite le linee guida in conformità alle quali i gestori degli impianti devono fare le comunicazioni alle autorità competenti delle emissioni rilasciate in ciascun anno civile. Anche il controllo delle emissioni da parte degli stati membri deve essere effettuato in conformità con tali linee guida. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui all’all.IV. 

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ALTRI ATTI COMUNITARI  Decisione n° 280/2004/CE del Parlamento e del Consiglio del 11 febbraio 2004 relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, che aggiorna il meccanismo di controllo istituito nella Comunità con la Decisione 93/389/CEE e prevede una serie di adempimenti da parte degli Stati Membri e della Commissione Ue ( piani nazionali, comunicazioni annuali alla Commissione, registri nazionali, inventari e relazione periodica sui progressi )

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SITUAZIONE NORMATIVA ITALIANA

Nello schema di legge comunitaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 gennaio 2004 è stata inserita la delega per recepire la direttiva 2003/87/CE.Il Disegno di Legge DdL 2742-A recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle Comunità Europee.- Comunitaria 2004” , che prevede anche l’adozione di un Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2003/87/CE è attualmente all’esame del Senato. Una prima bozza dello schema del piano nazionale di assegnazione quote di emissione per il periodo 2005-2007 è stato pubblicato ad aprile 2004 mentre la versione definitiva è stata finalizzata a luglio 2004 ed inviato all’esame della Commissione.Entro il 30/09/04 dovrà essere approvato ed assegnate le quote di emissione sulla base del censimento delle imprese.  

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Art. 14Prevede la comunicazione annuale

all’Autorità Competente, da parte del Gestore degli impianti di cui all’All.I, delle emissioni rilasciate in conformità alle linee

guida europee

Art. 15Prevede che le comunicazioni effettuate

dai gestori degli impianti a norma dell’art.14 siano verificate, da un

soggetto indipendente, secondo i criteri definiti all’ All.V.

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All V - PRINCIPI GENERALI

Le emissioni possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le

emissioni con un grado di certezza elevato.

Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l’impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione

ed audit (EMAS).GC

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All V - METODOLOGIA

Analisi strategica panoramica generale di tutte le attività

svolte e della relativa importanza a livello emissioni prodotte

Analisi dei processi verifica in impianto con controlli a campione per determinare l’affidabilità dei dati e delle

informazioni trasmesse

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All V – METODOLOGIA

Analisi dei rischi affidabilità dei dati

eventuali fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore

altri aspetti della procedura di monitoraggio e comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni

complessive, in particolare la scelta dei fattori di emissione, i calcoli necessari per

determinare le emissioni delle singole fonti, i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore per ridurre al minimo l’incertezza

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Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra

(GHG)

Il controllo e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra sono già iniziati da qualche

tempo su base volontaria in molti Paesi.

A tale scopo sono stati sviluppati molteplici standard (es. UK ETS Regulations, American

Petroleum Institute Guidelines ecc.), tra cui il più significativo è il

“Greenhouse Gas Protocol” (WBCSD&WRI) giunto recentemente alla seconda edizione.

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Decisione della Commissione 2004/156/CE del 29 gennaio 2004: linee guida per il monitoraggio e

la comunicazione delle emissioni GHG ai sensi della Direttiva 2003/87/CE

Metodologia proposta: insieme degli approcci utilizzati dal gestore per la determinazione delle emissioni (operazioni normali, avviamento, arresto, situazioni di emergenza).

La metodologia (con eventuali riferimenti ad EMAS) deve essere precisata nelle condizioni dell’autorizzazione.

L’Autorità competente approva una descrizione dettagliata della metodologia di monitoraggio redatta dal gestore prima dell’inizio del periodo di riferimento.

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Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra

(GHG)

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Decisione della Commissione 2004/156/CE

Allegato I Linee guida generaliAllegato II Emissioni di combustione provenienti dalle attività

dell’elenco di cui all’All.1 della DirettivaAllegato III Specifiche per raffinerie di petrolioAllegato IV Specifiche per cockerieAllegato VSpecifiche per impianti di arrostimento e sinterizzazione

di minerali metalliciAllegato VI Specifiche per impianti di produzione di ghisa e

acciaioAllegato VII Specifiche per impianti di produzione di clinker per

cementoAllegato VIII Specifiche per impianti di produzione di calce vivaAllegato IX Specifiche per impianti per la fabbricazione del vetroAllegato XSpecifiche per impianti per la fabbricazione di prodotti

ceramiciAllegato XISpecifiche per impianti per la fabbricazione di pasta per

carta e cartaGC

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Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra

(GHG)

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Decisione della Commissione 2004/156/CE

Indicate le metodologie specifiche da utilizzare per ricavare le variabili:

dati relativi all’attività (es. flusso di materiali, consumo combustibile ecc., espressi come contenuto di energia);fattori di emissione (es. tenore di carbonio tCO2/TJ, tCO2/t, tCO2/m3);fattori di ossidazione o conversione (necessari per livelli di accuratezza maggiore).GC

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Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra

(GHG)

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Decisione della Commissione 2004/156/CE

Approccio “per livelliper livelli”, ovvero per gradi di accuratezza crescenti: utilizzare l’approccio più elevato tecnicamente realizzabile senza costi eccessivi.Tale approccio deve essere approvato dall’Autorità.

Applicazione del concetto di RilevanzaRilevanza (“materiality”): si considera rilevante una inesattezza riguardante il totale delle emissioni se essa dà luogo a omissioni, dichiarazioni inesatte o errori complessivamente superiori al 5 % del dato relativo alle emissioni totali.GC

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Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra

(GHG)

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Decisione della Commissione 2004/156/CE

Assicurazione e controllo della qualitàAssicurazione e controllo della qualità: il gestore deve definire, documentare e mantenere attivo un sistema efficace di gestione dei dati e la documentazione.

Le procedure di assicurazione e controllo qualità possono essere attuate del contesto dell’applicazione dei requisiti del Regolamento Regolamento EMAS o di altri sistemi per la gestione EMAS o di altri sistemi per la gestione ambientale, tra cui la norma ISO 14001: 1996ambientale, tra cui la norma ISO 14001: 1996.GC

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Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra

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Decisione della Commissione 2004/156/CE

Elementi del sistema di gestione dacontrollare mediante procedure:

identificazione delle fonti GHGprocessi di monitoraggio e comunicazione (sequenze e interfacce)responsabilità e competenzemetodi di calcolo / misuracomunicazioni e archivivalutazioni interne sia dei dati sia del sistema qualitàazioni correttive e preventiveGC

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Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra

(GHG)

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Anche ISO TC 207 (Climate Change Task Force) ha avviato dal 1998 una attività di

valutazione degli standard ISO già disponibili e utili per la gestione dei GHG:

1.1.possibilepossibile un approccio basato sui sistemi di gestione ambientale (serie ISO 14000)

2. opportunoopportuno lo sviluppo di uno standard di riferimento dedicato alla quantificazione,

comunicazione, verifica di emissioni/progetti GHG

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Attività di monitoraggio e reporting delle emissioni di gas a effetto serra

(GHG)

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Attività di monitoraggio, reporting, verifica: quali opportunità di uno standard

ISO ?importanza di standard credibili e accettati a livello internazionale in meccanismi (ET, JI CDM) che coinvolgono Paesi e settori differenti, in alcuni casi a differente livello di sviluppo economico;

necessità di armonizzare le procedure, i protocolli e i metodi di monitoraggio, comunicazione e verifica (comparabilità e trasparenza) con aumento della confidenza;

Integrazione della gestione GHG nel sistema di gestione aziendale (es. SGA) con conseguente riduzione di tempi e risorse;

possibilità di verifica sistematica ad opera di terza parte indipendente.

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Cos’è lo standard ISO/CD 14064

ISO 14064 – Greenhouse gases (Part 1, 2, 3):

è uno Standard diviso in tre parti

Part 1Specification for

the quantification, monitoring e reporting of

organization emissions and

removals

Part 1Specification for

the quantification, monitoring e reporting of

organization emissions and

removals

Part 2Specification for

the quantification, monitoring e reporting of

projects emissions

and removals

Part 2Specification for

the quantification, monitoring e reporting of

projects emissions

and removals

Part 3Specification and guidance for validation,

verification and certification

Part 3Specification and guidance for validation,

verification and certification

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Cos’è lo standard ISO/CD 14064

Standard tecnicoSchema neutro – indipendente dalle politiche nazionaliNon è in contrasto, bensì supporta e completa lo standard “GHG Protocol” e le “linee guida CE”È utilizzabile in molteplici applicazioni:- partecipazione a registri GHG e iniziative

volontarie- partecipazione ad un sistema di “emission

trading”- comunicazione delle emissioni GHG su

richieste legislative nazionali- gestione del rischio di corporate (es. valutazione di

costi assicurativi e degli investimenti impiantistici

correlati ai GHG)

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ISO/CD 14064 Part 1: Specification for the quantification, monitoring and reporting of

organization emissions and removals

ScopeNormative referencesDefinitionsPrinciplesGHG inventory design and development

Organizational boundariesGHG emissions and removal boundariesQuantification of GHG emissions and

removalsGHG inventory componentsBase year GHG inventoryAssessing and reducing uncertainty

GHG inventory quality managementGHG information management and monitoringDocument retention and record keeping

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ISO/CD 14064 Part 1: Specification for the quantification, monitoring and reporting of

organization emissions and removals

GHG reportingGHG report planningGHG report contentGHG report formatGHG report dissemination

VerificationPreparing for third party verificationFirst party verification

GHG reportingGHG report planningGHG report contentGHG report formatGHG report dissemination

VerificationPreparing for third party verificationFirst party verification

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ISO/CD 14064 Part 2: Specification for the quantification, monitoring and reporting of

project emissions and removals

ScopeNormative referencesDefinitionsPrinciplesRequirements for GHG projects:- The GHG project cycle- General requirements- GHG project planning: establish the project master plan- GHG project implementation – Monitor, quantify and report

ScopeNormative referencesDefinitionsPrinciplesRequirements for GHG projects:- The GHG project cycle- General requirements- GHG project planning: establish the project master plan- GHG project implementation – Monitor, quantify and reportGC

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ISO/CD 14064 Part 3: Specification with guidance for validation, verification

and certification

ScopeNormative referencesDefinitionsPrinciplesValidation and verification requirements:GeneralQuality controlValidation and verification objectives, scope and criteriaStrategic reviewGHG information sample designPreparation for the validation or verification

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ISO/CD 14064 Part 3: Specification with guidance for validation, verification

and certification

Assessment against principles an requirements of a GHG scheme or standard or internal programmesAssessment of the internal control environmentAssessment of GHG informationAssessment of the GHG assertionCompletion of the validation or verificationValidation reportValidation and verification statementCertification of GHG performance

Assessment against principles an requirements of a GHG scheme or standard or internal programmesAssessment of the internal control environmentAssessment of GHG informationAssessment of the GHG assertionCompletion of the validation or verificationValidation reportValidation and verification statementCertification of GHG performance

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Processo di convalida e/o verifica (GHG audit)

VerificaGHG

Certificazione GHGORGANIZZAZIONE

VERIFICATORE(3° parte)

STAKEHOLDERSautorità, comunità

fianziaria, mercato ecc.(2° parte)

credibilità garanzia

indipendenzaGC

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INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ISPETTORI

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Verificare se le attività dell’Organizzazione rientrano nei settori dell’ All. 1 della Direttiva 2003/87/CE

In tal caso chiedere come ci si sta attivando per far fronte agli adempimenti previsti, in particolare:-Predisposizione di linee guida per il monitoraggio e procedure ( dovrebbero diventare documenti del SGA )-Inventari delle fonti di emissione e reporting dei dati di emissione dei gas serra ( es. dati baseline 1990 )-Eventuale interesse ad una verifica sperimentale dei dati di emissione da parte Certiquality, in occasione di audit per l’SGA o EMAS, in attesa che vengano stabilite a livello nazionale le modalità per la verifica.

Fornire informazioni di ritorno all’Area AAS di Certiquality