g. fischetti: soluzioni per superare la crisi dell’impresa: il piano di risanamento,...
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Soluzioni per superare la crisidell’impresa: il piano di
risanamento, l’accordo diristrutturazione dei debiti ed il
concordato preventivo
Camera di Commercio di Pisa, 26 marzo 2015Avv. Gianclaudio Fischetti
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Introduzione
Quadro normativo di riferimento
Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi diimpresa
Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto
I piani "attestati" di risanamento
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Il concordato preventivo
Q&A
Agenda
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Introduzione
“Strumenti” di risanamento
della crisi d’impresa
Piani di risanamento
(ex art. 67, comma 3,lettera d), L.F.)
Accordo di ristrutturazionedei debiti
(art. 182-bis, L.F.)
Concordato preventivo
(artt. da 160 a 186-bis,L.F.)
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Quadro normativo di riferimento
Le fonti normative diriferimento
R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordatopreventivo e della liquidazione coatta amministrativa")
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 ("Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano diazione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale") convertito conmodificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ("Disposizioni integrative e correttiveal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordatopreventivo e della liquidazione coatta amministrativa")
D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazionefinanziaria e di competitività economica") convertito con modificazioni dallaL. 10 luglio 2010, n. 122
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del Paese")convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilanciodell'economia") convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
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Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi
R.D. del 16 marzo 1942,n. 267
D.L. 14 marzo 2005, n.35
D.Lgs. 12 settembre2007, n. 169
Introduzione dell'accordo di ristrutturazione dei debitiex art. 182-bis L.F
Introduzione del piano di risanamento attestato ex art.67, comma 3, lett. d, L.F.
Esenzione da azione revocatoria degli atti, pagamenti egaranzie posti in essere in esecuzione del concordato
preventivo, dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo182-bis, L.F. e del piano attestato di risanemento
Facoltà per l'"imprenditore in stato di crisi" (e non piùper il "debitore") di domandare l'omologazione di un
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, L.F.
Introduzione dell'art. 182-quater, L.F. recantedisposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel
concordato preventivo e negli accordi ex art. 182-bis L.F.
Legge Fallimentare
D.L. 31 maggio 2010, n.78
Facoltà per l'imprenditore di richiedere di poter opporreil divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o
esecutive anche prima della formalizzazione dell'accordo
Esenzione dai reati di bancarotta per i pagamenti e leoperazioni compiute in esecuzione di un concordato
preventivo, di un accordo ex art. 182-bis, o di un piano dirisanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F.
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Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi (segue)
D.L. 22 giugno 2012, n.83
D.L. 21 giugno 2013, n.69
Introduzione della facoltà per il debitore di depositareuna domanda di concordato preventivo c.d. in bianco o
con riserva ex art. 161, comma 6, L.F.
Introduzione della facoltà di presentare un piano diconcordato con continuità aziendale ex art. 186-bis, L.F.
Introduzione della facoltà per il debitore di chiedere alTribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamentiprededucibili nell'ambito del concordato preventivo e
degli accordi ex art.182-bis, L.F..
Obbligo per l'imprenditore che deposita la domanda diconcordato con riserva di depositare l'elenco
nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivicrediti
Esenzione da azione revocatoria degli atti, pagamenti egaranzie legalmente posti in essere dopo il deposito della
domanda di concordato con riserva
Facoltà per il Tribunale di nominare un commissariogiudiziale; compimento di eventuali atti di straordinariaamministrazione soggetto al l'ottenimento del parere del
commissario giudiziale, se nominato
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Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi (segue)
D.L. 23 dicembre 2013,n. 145
D.L. 24 giugno 2014, n.91
Modifica al regime della prededucibilità dei crediti sortiin relazione ad una domanda di ammissione alconcordato preventivo con riserva: la disposizione di cuiall'articolo 111, secondo comma, L.F., si interpreta nelsenso che i crediti sorti in occasione o in funzione dellaprocedura di concordato preventivo aperta ai sensidell'articolo 161, sesto comma, L.F., sono prededucibilialla condizione che la proposta, il piano e ladocumentazione di cui ai commi secondo e terzo delcitato articolo 161 siano presentati entro il termine,eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che laprocedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 L.F., senzasoluzione di continuità rispetto alla presentazione delladomanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma.
Introduzione del diritto di prelazione a favore di societàcooperative costituite da lavoratori dipendenti
dell'impresa sottoposta alla procedura, in caso di affittoo di vendita di azienda, rami d'azienda o complessi di
beni e contratti.
Modifica al regime della prededucibilità dei crediti sortiin relazione ad una domanda di ammissione a
concordato preventivo con riserva: abrogazione delladisposizione normativa interpretativa introdotta con il
sopramenzionato D.L. 23 dicembre 2013, n. 145.
Introduzione della possibilità per i debitori che abbianodepositato una domanda di ammissione a concordato
preventivo in continuità di partecipare a gare d’appalto,con la previa approvazione del tribunale competente e
con il parere del commissario giudiziale, laddovenominato.
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Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto
Piano attestato dirisanamento
Accordo diristrutturazione dei
debiti
Concordato preventivo
Riferimento normativo art. 67, comma 3, lett. d), L.F. art. 182-bis, L.F. artt. da 160 a 186, L.F.
Caratteristiche della crisi • crisi reversibile moderata e dibreve periodo che non richiedela tutela dalle azioni esecutivedei creditori
• non vi sono problemi diliquidità visibili
• presenza di beni che possonoessere ceduti e/o offerti ingaranzia ai creditori
• problema di liquidità nelbreve-medio termine
• necessità di ristrutturare ildebito
• necessità di una limitatamoratoria
• disponibilità del 60% deicreditori ad un accordo
• vi sono seri problemi diliquidità
• non basta rinegoziare il debito,ma occorre ridurne l'entità edottenere la protezione datadalla moratoria
• possibile cessione di beni
Caratteristiche essenzialidel rimedio
libertà di decidere lecaratteristiche ed il contenutodel piano
• libertà di decidere lecaratteristiche dell'accordo coni creditori, tenuto conto dellanecessità di pagareintegralmente i creditoriestranei all'accordo entro letempistiche dettate dalla legge
• libertà di determinare lecaratteristiche del piano diconcordato, con pagamentointegrale dei crediti privilegiatie pagamento parziale deicrediti chirografari
Effetti in caso di successivofallimento
• esclusione da revocatoriafallimentare di atti, pagamentie garanzie concesse su beni deldebitore posti in essere inesecuzione del piano
• esenzione da bancarottasemplice e preferenziale deipagamenti e delle operazioniesecutive del piano
• esclusione da revocatoriafallimentare di atti, pagamentie garanzie esecutividell'accordo omologato
• prededucibilità di (i) finanza-ponte e (ii) dei finanziamentidei soci (fino all'80% del loroammontare)
• esenzione da bancarottasemplice e preferenziale deipagamenti e delle operazioniesecutive dell'accordo
• prededucibilità dei crediti sortiin occasione o in esecuzionedella procedura e della finanza-ponte
• esclusione da revocatoriafallimentare di atti, pagamentie garanzie esecutivi del piano,di pagamenti per ottenereservizi strumentali e deifinanziamenti dei soci
• esenzione da bancarottasemplice e preferenziale deipagamenti e delle operazioniesecutive del concordato
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Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto (segue)
Piano attestato dirisanamento
Accordo diristrutturazione dei
debiti
Concordato preventivo
Ruolo e trattamento deicreditori
• uno o più creditori siaccordano con l'impresa
• si possono concordareparticolari regole ditrattamento con i singolicreditori, ma non è necessariorispettare il principio della parcondicio creditorum
• almeno il 60% dei creditorideve aderire all'accordo
• non è necessario rispettare lapar condicio creditorum
• l'accordo ha effetto solo per icreditori aderenti, gli altridevono essere pagati nelrispetto delle scadenzeindicate dalla legge
• blocco delle azioni cautelari oesecutive: (i) su richiesta deldebitore, anche durante letrattative e prima diformalizzare l'accordo; (ii)automatico per 60 giorni dallapubblicazione dell'accordo
• occorre rispettare le regoledella par condicio creditorum
• scadenza dei crediti pecuniarie blocco delle azioni esecutivee cautelari dalla presentazionedella domanda
• a seguito dell'omologazione, ilconcordato vincola tutti icreditori anteriori allapubblicazione del ricorso (iviinclusi i creditori dissenzienti)
Ruolo dell'autoritàgiudiziaria
non è previsto il tribunale omologa l'accordo diristrutturazione dei debiti, manon interviene nella faseesecutiva del medesimo
• il tribunale omologa ilconcordato
• il tribunale, il giudice delegatoed il commissario giudizialesono organi della procedura diconcordato
Ruolo di un professionistaesterno
la società nomina unprofessionista esternoindipendente che attesta laveridicità dei dati aziendali e lafattibilità del piano
la società nomina unprofessionista che redige unarelazione sulla veridicità dei datiaziendali e sull'attuabilitàdell'accordo con particolareriferimento alla sua idoneità adassicurare l'integrale pagamentodei creditori estranei
la società nomina unprofessionista che redige unarelazione che attesta la veridicitàdei dati aziendali e la fattibilitàdel piano
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I piani attestati di risanamento
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I piani attestati di risanamento
Presupposti
Qualità di imprenditore commercialefallibile
Difficoltà transitoria dell'imprenditorenon risolvibile con gli strumenti
interni di riorganizzazionesocietaria e imprenditoriale
Presupposto soggettivo
Presupposto oggettivo
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I piani attestati di risanamento
Effetti
Gli unici effetti che il piano attestato produce sono:
• l'esenzione civilista da azione revocatoria fallimentare• l'esenzione penalistica da bancarotta semplice e preferenziale
La dichiarazione di fallimento costituisce il presupposto per l'applicazionedella revocatoria fallimentare (e, quindi, delle relative esenzioni) come pure unelemento costitutivo dei reati di bancarotta semplice e preferenziale (e, quindi, perl'applicazione delle relative esenzioni)
Affinché tali esenzioni possano operare, occorre che il piano attestato siaopponibile al fallimento e, quindi, che sia il piano sia l'attestazione abbiano datacerta anteriore alla dichiarazione di fallimento
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I piani attestati di risanamento
Lo scopo-contenuto
Obiettivi
Allo scopo di assicurare la continuazione dell'attività d'impresa trovano,pertanto, giustificazione le esenzioni previste quali effetti del piano attestato
Considerato che se gli effetti contrattuali del piano vincolano solo i creditoridirettamente coinvolti, gli effetti dell'esenzione da revocatoria, in caso di insuccesso,sono destinati a riflettersi su tutti i creditori, il piano attestato non può averecontenuto meramente liquidatorio
Risanamento dell'esposizionedebitoria
Riequilibrio della situazionefinanziaria
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I piani attestati di risanamento
Caratteristiche del piano
Attività preliminare alla redazione del piano è quella di analisi della naturadella crisi che investe l'impresa e delle cause che l'hanno determinata.
Considerato che il Legislatore tace sul contenuto del piano, si ritiene che:
• il piano può essere predisposto unilateralmente dal debitore, può coinvolgerealcuni o tutti i creditori, ovvero anche solo terzi investitori (nella prassi, il pianoviene concordato almeno con le banche creditrici al fine di conferire al piano unamaggiore credibilità);
• il contenuto del piano può essere il più vario (può prevedere, ad esempio,dilazioni di pagamento, finanziamenti, dismissione di cespiti, operazionistraordinarie di riassetto societario, industriale e occupazionale);
• la durata del piano generalmente si sviluppa nell'arco di 3-5 anni, nel qualedevono essere compiuti gli atti necessari a riacquistare il riequilibrio tra i flussi dicassa in entrata e in uscita.
Il piano può essere pubblicato nel Registro delle Imprese su richiesta deldebitore.
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I piani attestati di risanamento
Requisiti del professionista attestatore
La veridicità dei dati e la fattibilità del piano devono essere attestate da unprofessionista indipendente designato dal debitore, il quale deve essere iscrittonel Registro dei Revisori contabili ed in possesso dei seguenti requisiti:
• svolgere la professione di avvocato, dottore commercialista, ragioniere eragioniere commercialista ovvero essere uno studio professionale associato ouna società tra professionisti, i cui soci svolgono tali professioni;
• deve essere indipendente rispetto all'impresa in crisi che chiede l'attestazionedell'accordo e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapportidi natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio;
• non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazioneprofessionale, avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato oautonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazioneo controllo;
• non deve trovarsi in una situazione che comporta l'ineleggibilità o la decadenzadalla carica di sindaco.
Ai sensi dell'art. 236-bis, L.F., "Il professionista che nelle relazioni o attestazioni dicui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquiese 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazionirilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da50.000 a 100.000 Euro"
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I piani attestati di risanamento
L'attestazione
Il piano predisposto dall'imprenditore deve essere corredato di un'attestazione, che hala struttura di una relazione di verifica, nella quale il professionista accerta edichiara la sussistenza di tre requisiti:
1. la veridicità dei dati aziendali sui quali si basa il piano;2. l'astratta idoneità del piano a raggiungere l'obiettivo del superamento della
crisi;3. la concreta fattibilità del piano, secondo le circostanze in cui si trova l'impresa.
Se, in sede di esecuzione del piano, vi sono rilevanti scostamenti rispetto a quanto inesso previsto, si deve ritenere necessaria una nuova attestazione al fine di garantirel'esenzione da revocatoria anche dei successivi atti di esecuzione.
L'esecuzione del piano deve essere interrotta nel momento in cui risulta chiaro che ilpiano è divenuto concretamente irrealizzabile, venendo meno l'esenzione darevocatoria (e penalistica) per gli atti successivamente compiuti.
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I piani attestati di risanamento
Gli atti oggetto dell'esenzione da revocatoria
L'esenzione da revocatoria riguarda:
• tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitoreposti in essere in esecuzione del piano - vale a dire che risultano funzionalialla sua attuazione;
• atti di finanziamento dell'impresa erogati in esecuzione del piano (c.d."finanziamenti ponte"), se il relativo rimborso è previsto nel piano in funzione dellasua attuazione.
Anche gli atti che precedono la formalizzazione del piano possono rientrarenell'esenzione a condizione che si possa provare che il loro compimento era necessarioe indifferibile e purché il piano li indichi espressamente.
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I piani attestati di risanamento
Panoramica conclusiva
• Non è necessaria l'adesione dei creditori• Non è previsto alcun controllo giudiziale in un momento
precedente al fallimento dell'impresa;• Esenzione da revocatoria fallimentare delle operazioni
poste in essere in esecuzione del piano;• Esclusione dalla responsabilità penale per bancarotta
semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazionicompiute in esecuzione del piano.
• Riservatezza del piano (l'iscrizione del piano nel Registrodelle Imprese è una facoltà del debitore);
• Mancanza di misure di protezione del patrimonio deldebitore dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori;
• Non è prevista la possibilità di ottenere nuova finanza con ilrequisito della prededucibilità;
• Non opera la sospensione della disciplina in tema diconsistenza del capitale sociale di cui agli artt. 2446, 2447 c.c.
Vantaggi
Svantaggi
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Premessa generale
Gli accordi di ristrutturazione si articolano nelle seguenti fasi:
• Accordo contrattuale tra l'imprenditore ed i creditori(che rappresentano almeno il 60% della massacreditoria) avente ad oggetto la ristrutturazione deidebiti
• Ricorso al Tribunale per l'omologazione dell'accordo
• Istanza di anticipazione del blocco delle azionicautelari ed esecutive (preaccordo)
Fase stragiudiziale
Fase giudiziale
Gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento offerto all'imprenditore in stato di crisial fine di proporre ad una parte dei creditori un accordo volto al risanamentodell'impresa e, conseguentemente, a superare la crisi.
Fase eventuale
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Premessa generale (segue)
Aspetti principalidegli accordi ex
art. 182-bis,L.F.
libertà di decidere le caratteristiche dell'accordo con icreditori, tenuto conto della necessità di pagare integralmentei creditori estranei all'accordo entro le tempistiche dettatedalla legge;
almeno il 60% dei creditori deve aderire all'accordo;non è necessario rispettare la par condicio creditorum;blocco delle azioni cautelari o esecutive: (i) su richiesta del
debitore, anche durante le trattative e prima di formalizzarel'accordo; (ii) automatico per 60 giorni dalla pubblicazionedell'accordo;
omologa dell'accordo di ristrutturazione da parte delTribunale, che non interviene nella sua fase esecutiva;
esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti egaranzie concesse in esecuzione dell'accordo omologato;
prededucibilità della finanza-ponte e dei finanziamenti deisoci (fino all'80% del relativo ammontare);
esenzione da bancarotta semplice e preferenziale deipagamenti e delle operazioni esecutive dell'accordo;
possibilità di concludere una transazione fiscale eprevidenziale.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Presupposti
Condizione di imprenditorecommerciale in possesso deirequisiti di fallibilità di cui
all'articolo 1, L.F.
Stato di crisi, equiparabile ad unasituazione di difficoltà e malessereeconomico-finanziario dell'impresa
interessata, dovendosi includeresecondo la dottrina prevalenteanche lo stato di insolvenza o il
pericolo di insolvenza
Presuppostosoggettivo
Presuppostooggettivo
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Contenuto degli accordi
La legge non prescrive un contenuto specifico per gli accordi di ristrutturazione ex art.182-bis, L.F., il cui oggetto è costituito dall'organizzazione convenzionale delsoddisfacimento dei creditori.
Alcuniesempi dipossibili
previsionidegli accordi
ex art.182-bis, L.F.
moratoria di pagamento dei crediti e/o riduzione dei creditivantati nei confronti dell'impresa in crisi;
cessione dei beni dell'impresa in crisi; rideterminazione degli interessi maturati e dei rispettivi tassi; assunzione dei debiti da parte di un soggetto terzo;postergazione dei crediti; conversione parziale o integrale dei crediti in partecipazioni al
capitale dell'impresa in crisi o in strumenti finanziaripartecipativi emessi da quest'ultima;
rinuncia a garanzie ovvero concessione di nuove garanzie ancheda parte di terzi;
riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale; interventi sugli assetti imprenditoriali (ad es. interventi sul
capitale sociale, fusioni, scissioni) ovvero interventi di naturaorganizzativa (ad es. sostituzione degli amministratori,creazione di meccanismi di controllo sull'operatività aziendale);
ottenimento di nuovi finanziamenti;pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e
contributivi.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Contenuto degli accordi (segue)
Nonostante l'assenza di limiti sul contenuto degli accordi ex art. 182-bis, L.F., ilLegislatore ha previsto le seguenti condizioni necessarie all'omologazione:
la conclusione dell'accordo con i creditori che rappresentano almeno il60% dei crediti (percentuale da calcolarsi sull'ammontare totale dei crediti e
non sul loro numero)
l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento deicreditori estranei, che devono essere pagati per intero entro 120 giornidall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla datadell'omologazione
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Requisiti formali
Competenza territoriale
Struttura
La domanda per l'omologazione deve esseredepositata presso il Tribunale del luogo in cuil'impresa ha la sede principale (senza cheeventuali trasferimenti nell'arco dell'anno precedentel'iniziativa assumano rilevanza ai fini dellacompetenza territoriale).
L'imprenditore deve depositare presso la Cancelleriadel Tribunale:• la domanda, in forma di ricorso, con la richiesta
di omologazione dell'accordo;• l'accordo raggiunto con i creditori rappresentanti
almeno il 60% dei crediti;• gli allegati alla domanda di cui all'art. 161, L.F.;• la relazione del professionista in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F..
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Requisiti formali (segue)
Relazione delprofessionista
• Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale,economica e finanziaria dell'impresa;
• Stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenconominativo dei creditori, con l'indicazione deirispettivi crediti e delle cause di prelazione
• Elenco dei titolari dei diritti reali o personali subeni di proprietà o in possesso del debitore;
• Valore dei beni e i creditori particolari deglieventuali soci illimitatamente responsabili;
• Un piano contenente la descrizione analitica dellemodalità e dei tempi di adempimento dell'accordo.
La domanda deve essere accompagnata da unarelazione di un professionista che attestil'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità adassicurare il pagamento dei creditori non aderenti.
I requisiti e le responsabilità penali delprofessionista sono le medesime viste per il soggettochiamato ad attestare i piani di risanamento di cuiall'art. 67, comma 3, lett. d), L.F..
In particolare: allegatialla domanda
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Effetti della pubblicazione dell'accordo
Contestualmente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo, ilmedesimo e la relazione del professionista sono pubblicati nel Registro delle Imprese
Per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo exart. 182-bis, L.F., i creditori per titolo e causaanteriore a tale data non possono iniziare o, segià iniziate, proseguire azioni cautelari oesecutive sul patrimonio del debitore népossono acquisire titoli di prelazione se nonconcordati.
Il debitore può procedere al pagamento deicrediti dei fornitori anteriori alla domanda(scaduti e non scaduti) dietro autorizzazione delTribunale e se si presenta una domanda di accordoin continuità aziendale.
Sono prededucibili i finanziamenti effettuatidai soci che rivestono tale carica già al momentodella presentazione dell'accordo nel limite massimodell'80% del loro ammontare.
Divieto di azionicautelari oesecutive
Pagamento diforniturepregresse
Finanziamentieffettuati dai soci
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Effetti della pubblicazione dell'accordo (segue)
Il debitore può richiedere al Tribunale di essereautorizzato a contrarre finanziamentiprededucibili e tale richiesta può riguardareanche rapporti di finanziamento non ancoraoggetto di trattative.
Sospensione della disciplina della causa discioglimento della società per perdita del capitalesociale e degli obblighi di ricapitalizzazione dicui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c.
Esenzione da azione revocatoria degli atti,pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzionedell'accordo omologato, inclusi gli eventuali apportidi nuova finanza.
Finanziamentiprededucibili
Sospensione degliobblighi di
capitalizzazione
Esenzione daazione revocatoria
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Sintesi del procedimento per l'omologazione dell'accordo ordinario
Stipulazione di un accordo diristrutturazione fra imprenditore e 60%
dei creditori corredata da una relazione diattuabilità del professionista
Deposito dell'accordo pressola Cancelleria del Tribunalecon richiesta di omologa
Pubblicazione dell'accordonel Registro delle Imprese
Per 60 giorni dalla pubblicazionenon è possibile promuovere oproseguire azioni cautelari e esecutive;si verifica inoltre la sospensione deitermini per le prescrizioni e ledecadenze
Entro 30 giorni icreditori e ogni altrointeressato possonoproporre opposizione
Il Tribunale decide sulleopposizioni proposte edomologa l'accordo con decretomotivato
Pubblicazione del decreto nelRegistro delle Imprese
Entro 15 giorni, è possibileproporre reclamo alla Corte
d'Appello
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Esecuzione dell'accordo
Avvenuta l'omologazione, l'impresa può dare esecuzione all'accordo.
Nel caso di inadempimento degli obblighi assunti dall'imprenditore a seguitodell'omologazione dell'accordo, l'orientamento dottrinale prevalente ritiene che:
se l'impresa non paga in modo regolare e integrale i creditori nonaderenti all'accordo, essi possono depositare ricorso per ingiunzione dipagamento, promuovere azioni cautelari ed esecutive e depositareistanza di fallimento dell'impresa.
se l'impresa non adempie gli obblighi assunti nei confronti dei creditoriaderenti all'accordo, questi possono chiedere al tribunale la risoluzionedell'accordo seconda disciplina generale prevista in materia contrattualee depositare istanza di fallimento dell'impresa.
Se il Tribunale accoglie la richiesta di risoluzione dell'accordo, i crediti oggettodell'accordo riacquistano la loro veste originaria: perde efficacia qualsiasi riduzione,dilazione o altra modalità di soddisfacimento concordata del credito.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Panoramica conclusiva
• Flessibilità del contenuto del piano (svincolato da contenutitipizzati dal legislatore);
• Procedimento più rapido e meno costoso rispetto alconcordato preventivo;
• Blocco delle azioni cautelari ed esecutive sul patrimoniodel debitore già dalla fase di trattative per concludere l'accordo;
• Sospensione della disciplina in tema di consistenza delcapitale sociale di cui agli artt. 2446, 2447 c.c.;
• Assenza di controllo giudiziale nella fase esecutiva dell'accordo;• Esenzione da revocatoria fallimentare delle operazioni
poste in essere in esecuzione dell'accordo;• Esclusione dalla responsabilità penale per bancarotta
semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazionicompiute in esecuzione dell'accordo.
• Necessità di soddisfare integralmente i creditoridissenzienti o non aderenti;
• Temporaneità del blocco delle azioni cautelari ed esecutive(per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo);
• E' previsto un controllo di omologazione del Tribunale.
Vantaggi
Svantaggi
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Il concordato preventivo
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Il concordato preventivo
Sintesi dei macro step del procedimento di concordato preventivo
Deposito domanda di concordato con riserva (oin bianco)
+ bilanci ultimi 3 esercizi+ elenco creditori
Decreto di inammissibilitàse mancano i requisiti
formali
Pubblicazionenel Registro delle
Imprese
Mancato deposito delladocumentazione entro il terminefissato: decreto di inammissibilitàdella domanda a cui può seguireeventuale dichiarazione difallimento
Decreto avente ad oggetto: (i) fissazione termine perpresentare il piano, la proposta e l'ulteriore
documentazione richiesta dall'art. 161 L.F. (ii)disposizione di obblighi informativi periodici (iii)
eventuale nomina di un commissario giudiziale (iv)eventuale autorizzazione di determinati atti
Deposito della documentazione entroil termine fissato: valutazione delladomanda da parte del Tribunale
Decreto di inammissibilitàdella procedura a cui può seguireeventuale dichiarazione difallimento
Decreto di ammissione allaprocedura: fissazionedell'adunanza dei creditori
Votazione dei creditoried approvazione delpiano e della proposta
Omologazione daparte del Tribunale
Esecuzione del piano
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Il concordato preventivo
La presentazione della domanda di concordato
La procedura di concordato preventivo prende avvio con un atto a impulso di parte,ossia con il deposito della domanda di ammissione ai sensi dell'art. 161, L.F.
(i) Legittimazione
Legittimato a proporre la domanda di ammissione al concordato preventivo è il solodebitore (sia esso imprenditore individuale, società, associazione o diverso ente) sericorrono tre condizioni:• deve esercitare un'attività commerciale;• deve versare in uno stato di crisi ovvero di insolvenza;• deve superare almeno una delle soglie di fallibilità previste dall'art. 1, L.F.
(ii) Forma della domanda e Tribunale competente
La domanda di concordato si propone con un ricorso sottoscritto dal debitore, dadepositarsi presso la Cancelleria del Tribunale competente, ossia quello del luogo incui l'impresa ha la propria sede principale.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno che precede il deposito del ricorsonon rileva ai fini dell'individuazione della competenza.
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La presentazione della domanda di concordato (segue)
(iii) Allegati alla domanda
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziariadell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori,con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso deldebitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamenteresponsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi diadempimento della proposta;
f) la relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti dicui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), L.F. che attesti la veridicità dei datiaziendali e la fattibilità del piano medesimo.
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La domanda di concordato con riserva
Ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., "L'imprenditore può depositare il ricorsocontenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi treesercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti,riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione dicui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso frasessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, dinon oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazionesino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositaredomanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma".
Dopo il deposito del ricorso, per il tutto il periodo di tempo assegnato dal giudice per ilcompletamento della domanda e fino al decreto di ammissibilità:• il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti
urgenti di straordinaria amministrazione potranno essere compiuti soltanto unavolta ottenuta l'autorizzazione del Tribunale;
• i crediti sorti in conseguenza degli atti legalmente compiuti dal debitore sonoconsiderati prededucibili ai sensi dell'art. 111, L.F.;
• il Tribunale sottopone il debitore a obblighi informativi periodici, anche relativialla gestione finanziaria dell'impresa, in mancanza dell'assolvimento dei quali, ilTribunale dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato e, su istanza delcreditore o del P.M., può dichiarare il fallimento del debitore.
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Gli effetti della domanda
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, si verificano iseguenti effetti.
(i) Limiti alle azioni esecutive e cautelari I creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o
proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino al momento incui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo.
Il divieto riguarda tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore allapubblicazione della domanda, sicché non sussiste per i creditori il cui diritto sifonda su atti legalmente compiuti dal debitore dopo la domanda, i quali dovrannoinvece essere soddisfatti integralmente in prededuzione.
(ii) Effetti sostanziali per i creditori Gli effetti sostanziali che si verificano a seguito della presentazione della domanda di
concordato sono:• il congelamento delle prescrizioni e delle decadenze che sarebbero state
interrotte o impedite dagli atti esecutivi vietati;• il divieto per i creditori di acquistare i diritti di prelazione con efficacia rispetto ai
creditori concorrenti, salvo che non sia intervenuta l'autorizzazione del giudicedelegato;
• l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti allapubblicazione della domanda nel Registro delle imprese.
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Gli effetti della domanda (segue)
(iii) Effetti sull'amministrazione dell'impresa Il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa nei limiti
dell'ordinaria amministrazione affinché non vengano pregiudicate le ragioni deicreditori nel corso della procedura.
La gestione dell'impresa è soggetta alla vigilanza del commissario giudiziale,chiamato a controllare che il debitore non ponga in essere atti non autorizzati o atti infrode ai creditori.
Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, occorrel'autorizzazione del Tribunale ovvero del giudice delegato.
Dopo il deposito della domanda di concordato (inclusa quella con riserva), il Tribunalepuò autorizzare nuovi finanziamenti su istanza del debitore, previa attestazione delprofessionista in merito alla migliore soddisfazione dei creditori.
Esenzione da revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzielegalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di concordatopreventivo (inclusa quella con riserva)
Prededucibilità dei crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli attilegalmente compiuti dal debitore
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Gli effetti della domanda (segue)
(iv) Effetti sui contratti in corso di esecuzione Previa autorizzazione del Tribunale, il debitore può sciogliersi dai contratti
(ovvero ottenerne la sospensione fino a 60 giorni prorogabili una sola volta)secondo una valutazione di convenienza, in quanto la scelta possa facilitare larisoluzione della crisi.
Il contraente che subisce le conseguenze dello scioglimento o della sospensione delcontratto ha diritto ad un indennizzo in misura pari al risarcimento del danno.
La facoltà di scioglimento o sospensione è esclusa nei seguenti casi:• per i rapporti di lavoro subordinato;• per i contratti di locazione (solo nel caso in cui il ricorrente sia la parte
conduttrice);• per i contratti preliminari di compravendità d'immobile abitativo trascritti;• per le clausole compromissorie contenute nei contratti oggetto di scioglimento.
(v) La sospensione della disciplina inerente alla consistenza del capitalesociale Dal deposito del ricorso (anche "con riserva") fino all'omologazione del concordato,
viene sospesa la disciplina della causa di scioglimento della società per perdita delcapitale e degli obblighi di ricapitalizzazione.
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Concordato in continuità aziendale
Nei casi in cui il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività da partedel debitore, la cessione dell'azienda, il conferimento di quest'ultima in esercizio a unao più società, anche di nuova costituzione ovvero la liquidazione di beni non funzionaliall'esercizio dell'impresa, trova applicazione l'art. 186-bis, L.F. a condizione che:• il piano contenga anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla
prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorsefinanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
• la relazione del professionista attesti che la prosecuzione dell'attività d'impresaprevista dal piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Tale disciplina specifica prevede, inter alia:• l'esclusione di un effettivo risolutivo dei contratti in corso di esecuzione
ricollegato all'ammissione del debitore al concordato anche in forza di specificheclausole contrattuali;
• la prosecuzione dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione,richiedendosi in tal caso che il professionista attestatore confermi la conformità alpiano e la ragionevole capacità di adempimento da parte del debitore;
• possibilità di richiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare creditianteriori per prestazioni di beni o servizi, richiedendosi in tal caso che ilprofessionista attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzionedell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione deicreditori.
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La fase di ingresso alla procedura
Il decreto di ammissione al concordato preventivo segna l'avvio della seconda fasedella procedura che sfocia nell'espressione del voto dei creditori in adunanza; ildecreto di apertura, non soggetto a reclamo, deve contenere l'esposizione dei fatti el'indicazione dei motivi di accoglimento della domanda e, più in particolare, devecomprendere:• la nomina del giudice delegato al quale spetta la direzione dell'udienza di
adunanza dei creditori;• la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento, stabilendo il termine per la comunicazione di questo ai creditori;• la nomina del commissario giudiziale;• la fissazione di un termine non superiore a 15 giorni entro il quale il ricorrente deve
depositare nella cancelleria del Tribunale la somma pari al 50% delle spese che sipresumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma,non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal giudice.
Il commissario giudiziale, una volta acquisite le scritture contabili, procede all'esamedell'elenco dei creditori presentato dall'imprenditore e provvede alle eventualinecessarie modifiche.
Prima dell'adunanza dei creditori, il commissario giudiziale redige uninventario del patrimonio del debitore ed una relazione sulle cause del dissesto,sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.
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Svolgimento dell'adunanza
L'adunanza consiste in un'udienza nella quale si svolge la discussione volta all'eserciziodel voto da parte dei creditori che devono stabilire, con decisione collegiale, seapprovare o meno il concordato
(i) Partecipanti all'adunanza L'adunanza è presieduta dal giudice delegato con compiti di direzione, di verifica
e di controllo dei soggetti legittimati a partecipare, dei loro eventuali rappresentati e,tra questi, degli aventi diritto al voto.
All'udienza partecipa anche il commissario giudiziale, con il compito di esporrela relazione sul piano e di illustrare la proposta concordataria e la documentazionea supporto al fine di consentire ai creditori una consapevole valutazionedell'opportunità di aderirvi.
Hanno diritto di partecipare all'adunanza tutti i creditori chirografari e i creditoriprivilegiati sottoposti a falcidia concordataria, la cui situazione giuridica trovi titolo ecausa anteriori alla data del decreto di ammissione alla procedura, tenuto conto che èsufficiente l'esistenza del credito, non la sua esigibilità.
I creditori ammessi al voto sono sia coloro che vengono indicati nell'elencopredisposto dal commissario giudiziale, sia coloro che pur non essendo stati compresi,hanno partecipato all'adunanza e non sono stati esclusi dal giudice delegato.
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Svolgimento dell'adunanza (segue)
(ii) Le maggioranze per l'approvazione Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza, per
valore, dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui il debitore abbia previsto classi dicreditori, la maggioranza deve verificarsi nel maggior numero di classi.
Sono esclusi dal voto i seguenti soggetti:• i creditori della massa;• il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado;• i cessionari o aggiudicatari dei crediti dei suddetti soggetti da meno di un anno
prima della proposta di concordato;• i creditori aventi diritto di prelazione sui beni del debitore insolvente, dei quali la
proposta di concordato prevede l'integrale soddisfacimento.
Le espressioni di voto dei creditori sono registrate nel processo verbaledell'adunanza, con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare deirispettivi crediti, nonché dei creditori che non hanno esercitato il loro diritto di voto edell'ammontare dei loro crediti.
La mancanza dell'espressione dei voti entro il termine di 20 giorni successivialla chiusura del verbale è considerata adesione alla proposta (c.d. "adesionetardiva").
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Omologazione
Decorso il termine per la presentazione di adesioni tardive, il giudice delegato verificase sono state raggiunte le maggioranze previste per l'approvazione.
Se le maggioranze non sono state raggiunte, il giudice delegato ne riferisceimmediatamente al tribunale, il quale, sentito il debitore in camera di consiglio,dichiara inammissibile la proposta di concordato con decreto non soggetto areclamo; in caso contrario, si apre la fase dell'omologazione.
Una volta approvato il concordato, il giudice delegato ne deve riferire al Tribunale, ilquale emette un decreto di fissazione di un'udienza in camera di consiglio per lacomparizione delle parti e del commissario giudiziale.
Il Tribunale dispone, quindi, che il decreto:• sia pubblicato presso il Registro delle imprese;• venga notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
Almeno 10 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata:• il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi
interessato devono costituirsi in giudizio; il debitore, in particolare, è onerato diiscrivere a ruolo la causa mediante l'assistenza di un difensore;
• il commissario giudiziale deve depositare il proprio parere motivato.
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Omologazione (segue)
In presenza di opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti e, aseguito di tali controlli, emette un decreto con cui omologa il concordato o con cuirigetta l'omologazione.
Nel caso in cui non siano presentate opposizioni, il Tribunale, valutata l'esistenza dellemaggioranza e della regolarità della procedura, omologa il concordato con decretomotivato con il quale disciplina le modalità di deposito delle somme spettanti aicreditori contestati, condizionali o irreperibili e fissa condizioni e modi del lorosvincolo.
Avvenuta l'omologazione, si apre la fase esecutiva del concordo preventivo chedeve seguire le modalità indicate nel decreto di omologazione, diverse a seconda delcontenuto del piano di concordato.
Il decreto che non omologa e, quindi, rigetta il concordato è provvisoriamenteesecutivo. Contestualmente a tale decreto, su istanza del creditore o su richiesta delP.M., il Tribunale, accertati i presupposti di legge, dichiara il fallimento del debitore,con separata sentenza.
Il decreto di omologazione emesso in assenza di opposizioni non èimpugnabile; nei casi di decreto di rigetto ovvero di decreto di omologa incaso di opposizioni, il decreto è reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello.
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Revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 173L.F.
Ai sensi dell'art. 173 L.F. "Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore haoccultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso didenunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commessoaltri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apred’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandonecomunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunaleprovvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero,accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore concontestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante laprocedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se inqualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte perl'ammissibilità del concordato."