COSTITUZIONE
STATO
FORMENOZIONE
NOZIONEORIGINI
STORICHE
ELEMENTI
LA COSTITUZIONE
ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
ORIGINI STORICHE
GLI ORGANI COSTITUZIONALI
FORME DIGOVERNO
Definizione:
Per Stato si intende un’organizzazione politica
caratterizzata da un popolo che vive stanziato
su un dato territorio.
Tale organizzazione è sovrana, dotata di capacità
giuridica e regolata dal diritto.Ovvero:
una particolare forma di organizzazione del potere politico che esercita il
monopolio della forza legittimata, in un dato territorio, su una data popolazione e
attraverso un apparato amministrativo organizzato
Lo Stato moderno si afferma successivamente e come reazione al sistema feudale.
SISTEMA FEUDALE: dispersione del potere policentrismo
STATO MODERNO: apparato centralizzato monopolio
della forza
LO STATO
SOVRANITA’
STATO TERRITORIO
POPOLO
“è costituito da tutti coloro ai quali l’ordinamento giuridico assegna lo status di cittadino”.
Da tale status derivano situazioni giuridiche attive e passive (diritti e doveri) che pongono i cittadini in relazione con l’apparato autoritario.
I non cittadini (stranieri, apolidi) sono, solitamente, esclusi dal godimento di alcuni diritti e non sottoposti all’osservanza di alcuni doveri.
• terraferma
• acque interne
• spazio aereo
• sottosuolo
• acque territoriali
Interna potestà d’imperio sugli abitanti di un determinato territorio
Esterna indipendenza dagli altri Statioriginarietà della legittimazione dei poteri supremi
FORMA DI STATO:
“Il rapporto che corre tra i governanti e governati, cioè
tra chi detiene il potere politico e chi ne è
assoggettato.”
FORMA DI GOVERNO:
“I modi in cui il potere è suddiviso tra gli organi principali
dello Stato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra di
essi”
A seconda dell’obiettivo principale che esso si pone si hanno differenti forme di Stato:
• Stato assoluto
• Stato di diritto:
Stato Liberale e Stato democratico/costituzionale
• Stato totalitario:
Stato socialista e Stato fascista
A seconda del tipo di distribuzione dei poteri tra gli organi costituzionali abbiamo differenti forme di governo:
• Governo parlamentare
• Governo presidenziale
• Governo semipresidenziale
Il monopolio della forza riservato al potere politico garantisce contro il rischio di prevaricazione dei soggetti più forti sui più deboli.
Ma senza adeguate garanzie il potere politico potrebbe espandersi a dismisura, finendo per annullare le libertà che dovrebbe difendere.
RIMEDIO: il COSTITUZIONALISMO =
“la subordinazione del potere politico a limiti
giuridici”.
• il principio di legalità
• la separazione dei poteri
• riconoscimento e tutela
delle libertà costituzionali
Cardini degli “Stati
liberali” sorti dopo le
Rivoluzioni
statunitense e francese
Nel XX secolo, tali principi si sono uniti al principio di sovranità popolare,
producendo una sensibile democratizzazione delle strutture dello Stato.
Da quel momento il potere politico si è collegato al libero consenso popolare.
E’ la forma di
governo che si
afferma nel
passaggio dallo Stato
assoluto allo Stato
liberale
MONARCHIA COSTITUZIONALE
GOVERNO PRESIDENZIALE
GOVERNO PARLAMENTARE
A B C
E’ la forma di
governo che si
afferma allorché tra
il Re e il
Parlamento si
inserisce un terzo
organo: il Governo,
legato da un
rapporto fiduciario
con l’Assemblea
parlamentare
E’ la forma di governo
in cui il Capo dello
Stato:
• è eletto direttamente
dal corpo elettorale
• nomina, presiede e
dirige il Governo
• non sussiste rapporto
fiduciario con il
Parlamento
GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE
e’ un sistema ibrido che unisce caratteristiche della
forma di governo parlamentare con elementi
peculiari del governo presidenziale:
• il Capo dello Stato è eletto direttamente dal corpo
elettorale e dura in carica per un periodo
prestabilito.
• Il Capo dello Stato non ha bisogno della fiducia del
Parlamento
• Il Capo dello Stato non ha funzioni di governo.
Tuttavia, nomina il Capo del Governo e i Ministri, che
devono ottenere la fiducia del Parlamento.
La genesi della Costituzione della Repubblica italiana:
La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. La sua nascita, però, fu il frutto
di tappe successive:
25 giugno 1944: il decreto legislativo luogotenenziale n.151 dota lo Stato italiano di un ordinamento
provvisorio, caratterizzato dalla funzione esplicita di preparare la formazione di un rinnovato stabile
assetto costituzionale. Si decide che le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, attraverso
un’Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, diretto e segreto. Alla consultazione
parteciperanno, per la prima volta, anche le donne.
16 marzo 1946: il decreto luogotenenziale n.98 stabilisce che a decidere la nuova forma istituzionale
dello Stato (monarchia o repubblica) sarà direttamente il popolo, mediante un referendum.
2 giugno 1946: si svolge il referendum istituzionale e le elezioni per l’Assemblea Costituente.
- 12.717.923 voti per la Repubblica (54,3 %)
- 10.719.284 voti per la Monarchia. (45,7 %)
28 giugno 1946: l’Assemblea Costituente elegge Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato.
15 luglio 1946: l’Assemblea Costituente decide di nominare, al suo interno, una Commissione di 75
membri (presieduta da Meuccio Ruini) incaricata di elaborare e proporre un progetto di Costituzione.
22 dicembre 1947: l’Assemblea Costituente approva la Costituzione a scrutinio segreto (453 Si, 62
No).
La Costituzione italiana è:
scritta, votata, rigida in senso forte e “programmatica”
• E’ scritta perché i princìpi e gli istituti fondamentali della organizzazione dello Stato italiano
sono consacrati in un documento (il testo costituzionale).
• E’ votata perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all’Assemblea
costituente
•E’ rigida in senso forte perché, innanzitutto, alle norme in essa contenute è stata assegnata
una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, in modo che le leggi che modificano la
Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con
il procedimento ordinario ma con procedura aggravata, secondo quanto prescritto dall’articolo
138 della Costituzione; e, in secondo luogo, è previsto un controllo di costituzionalità delle
leggi ordinarie, affidato ad un apposito organo giudiziario (la Corte Costituzionale)
• E’ una Costituzione-programma perché non si limita a “fotografare” la realtà esistente ma si
prefigge l’obiettivo di modificarla.
Infine, la Costituzione italiana può essere definita anche convenzionale perché essa è stata
redatta ed approvata da forze politiche fra loro in contrasto, per cui è stato necessario, al fine di
dare un nuovo assetto costituzionale allo Stato, che esse procedessero a reciproche concessioni.
GLI ORGANI COSTITUZIONALI
Presidente della
Repubblica Parlamento
Magistratura (C.S.M.)
Corte Costituzionale
Governo
Organi di garanzia dell’ordinamento
Caratteri Attribuzioni
Caratteri Poteri
Organi di democrazia
rappresentativa
Organi di tutela dei diritti e delle
libertà
Rapporto fiduciario
Funzioni proprie
Funzioni e poteri condivisi
Principi costituzionali sulla giurisdizione
Consiglio Superiore della Magistratura
ISTITUTI DIDEMOCRAZIA
DIRETTA
Formazione
e struttura
Formazione
e struttura
DEMOCRAZIA DIRETTA
E
DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA:
In tutti i sistemi di democrazia rappresentativa permangono alcuni istituti di democrazia diretta. Questi strumenti affidano al corpo
elettorale la possibilità di prendere direttamente le decisioni riguardanti l’ordinamento statale.
Principali strumenti di democrazia
diretta
• iniziativa legislativa popolare: si possono presentare proposte di legge in Parlamento se sono firmate da un numero congruo di cittadini.
• petizione: i cittadini possono in tal modo avanzare richieste agli organi istituzionali con l’obiettivo di sensibilizzarli su determinati argomenti
• referendum: è una consultazione che coinvolge l’intero corpo elettorale ed è produttiva di effetti giuridici.
GLI ORGANI COSTITUZIONALI
Si definiscono organi costituzionali quegli organi
dello Stato che, posti al vertice dell’organizzazione
statale, si trovano in una posizione di indipendenza e
di parità giuridica fra loro.
Gli organi costituzionali sono indefettibili : la loro presenza nell’ordinamento
vale a caratterizzare la forma di Stato o la forma di governo.
Il loro venir meno provocherebbe un mutamento dell’assetto costituzionale dei
poteri.
ORGANI
COSTITUZIONALI
ITALIANI:
• il Presidente della Repubblica
• il Parlamento
• il Governo
• la Corte Costituzionale
• la Magistratura
La forma di Governo italianaIn Italia è in vigore una forma di
governo parlamentare
Come in tutti i sistemi parlamentari vige un rapporto fiduciario che lega
Governo e Parlamento, che nasce con l’approvazione di una mozione di fiducia
e cessa se viene approvata, da una delle due Camere, una mozione di sfiducia.
MOZIONE DI SFIDUCIA
(ART. 94 Cost.)
motivata
votata per appello nominale
firmata da almeno un decimo dei membri della Camera
discussa non prima di tre giorni dalla sua presentazione
I SISTEMI ELETTORALI
“Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi
dagli elettori si trasformano in seggi”.
Caratteristiche di un sistema elettorale
1- Il tipo di scelta dell’elettore
2- La dimensione del collegio
• Categorica: si può esprimere una scelta secca
• Ordinale: si può esprimere un ordine di
preferenza (voto trasferibile irlandese)
• Unico collegio: il Paese
forma un unico grande
collegio elettorale (Israele).
• Più collegi: ciascun
collegio elegge solo un certo
numero di parlamentari.
• Uninominali
• Plurinominali
3- La formula elettorale: è il meccanismo attraverso cui si ripartiscono i seggi.
Si distinguono sistemi elettorali maggioritari e proporzionali.
Nel sistema maggioritario il seggio in palio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti.
Assicura governabilità
Minore rappresentatività
Sistema a turno unico o a doppio turno (ballottaggio)
Nel sistema proporzionale i seggi in palio sono distribuiti a seconda della percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista.
√ assicura maggiore rappresentatività
√Facilita il pluripartitismo, generando instabilità politica
√ Voto di preferenza o lista bloccata
√Correttivi: clausole di sbarramento e premio di maggioranza
Bicameralismo perfettoCamera e Senato hanno le stesse funzioni e uguali poteri
Durata normale della legislatura: 5 anni salvo scioglimento anticipato
1. Camera dei
deputati
(630 deputati)
2. Senato della Repubblica
(315 senatori
più i senatori a vita)
Parlamento
in seduta
comune
Elezione e Giuramento del Presidente della RepubblicaElezione di 5 giudici costituzionali Elezione 1/3 membri del Consiglio superiore della magistraturaMessa in stato d’accusa del Presidente della RepubblicaCompilazione elenco cittadini per sorteggio giudici aggregati per giudizi di accusa contro P.d.R.
Il Parlamento italiano
Le funzioni del Parlamento
funzione legislativa: art.70 cost.“La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere”.
funzione di indirizzo politico: i regolamenti parlamentari prevedono :
-la mozione: può essere presentata da un capogruppo o da 10 deputati o da 8
senatori. La mozione viene presentata per spingere il Parlamento a discutere e a
deliberare su questioni inerenti l’attività di Governo.
- la risoluzione: può essere proposta anche in Commissione anche da singoli
deputati. Ha l’obiettivo di manifestare un orientamento o di definire un indirizzo.
funzione di controllo: le Camere devono essere poste in grado di conoscere nei
minimi particolari l’attività del Governo: esse, infatti, devono verificare se essa
corrisponde all’indirizzo politico concordato. Gli strumenti a disposizione delle
Camere per esercitare il potere di controllo sono:
- l’interrogazione
- l’interpellanza
- le inchieste parlamentari
Il procedimento legislativo2. Discussione ed approvazione
Procedimento normale
Commissione
in sede referente
L’Assemblea plenaria
discute ed approva la
legge.
Procedimento speciale
La Commissione in sede
deliberante
La legge deve essere approvata sullo stesso testo da entrambe le Camere
3. Promulgazione
Presidente della
Repubblica (potere di
veto)
4. Pubblicazione
Gazzetta Ufficiale
1. Governo (disegni di
legge)
2. Deputati e senatori
3. Consigli Regionali
4. Consigli comunali
5. C.N.E.L.
6. Iniziativa popolare
1. Iniziativa
(progetti di legge)
Fasi di formazione del Governo:
1- Dimissioni del precedente esecutivo e apertura della crisi di Governo
2- Consultazioni presidenziali (Presidenti Camere, ex Presidenti della Repubblica, esponenti
forze politiche)
3- Conferimento dell’incarico
4- Accettazione dell’incarico da parte del soggetto incaricato
5- Scioglimento della “riserva”
6- Nomina del Presidente del Consiglio e giuramento del Governo
7- Approvazione della fiducia parlamentare (entro dieci giorni dalla sua nomina)
Crisi
parlamentare
Crisi extra-
parlamentare
positivo
negativo
Fine legislatura
La struttura del Governo
Il Governo è un organo costituzionale complesso, formato dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e
dal Consiglio dei Ministri.
Sono invece organi governativi non necessari:
Il Vicepresidente del ConsiglioI Ministri senza portafoglio
I Sottosegretari di StatoI Comitati interministeriali
Il Consiglio di Gabinetto.
“Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri […]”. Art. 95 Cost.
•la direzione dell’amministrazione pubblica
•i poteri normativi di cui è direttamente titolare il Governo (DL, DLGS e Regolamenti)
• La politica di bilancio e finanziaria
• La politica estera
• La politica comunitaria
• La politica militare
Il Governo attua il proprio indirizzo politico attraverso:
Il Presidente della Repubblica
Nei sistemi parlamentari, il Capo dello Stato può assumere ruoli politico-
costituzionali differenti
Organo governante: la sfera di intervento del Presidente
della Repubblica è ampliata. Quando i
partiti non sanno trovare ai grandi
problemi (formazione dei Governi,
ricorso alle elezioni anticipate, ecc) egli
assume il ruolo di decisione politico di
ultima istanza.
Organo di garanzia costituzionale: il Presidente della Repubblica è
rigorosamente estraneo alle scelte di
indirizzo politico, che sono riservate
a partiti, Governo e Parlamento. I
suoi poteri devono garantire solo il
corretto funzionamento del sistema
costituzionale.
La Costituzione italiana ha previsto un Presidente della Repubblica distinto e
autonomo dal Governo, dotato di poteri propri.
Egli “è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale” (art.87 comma 1)
Classificazione degli atti presidenziali
Gli atti presidenziali possono classificarsi in tre categorie
Atti formalmente presidenziali e
sostanzialmente governativi:
• DPR contenenti DL, DLGS, regolamenti e atti che siano espressione della funzione amministrativa.
•indice le elezioni delle Camere e referendum abrogativi e costituzionali
•ratifica i trattati internazionali
• dichiara lo stato di guerra
Atti formalmente e sostanzialmente
presidenziali:
• nomina di 5 senatori a vita
• nomina di 5 giudici costituzionali
• nomina di 8 esperti del CNEL
• rinvio di una legge alle Camere
• promulgazione delle leggi
• messaggi presidenziali
Atti sostanzialmente complessi:
• nomina del Presidente del Consiglio dei ministri
• scioglimento delle Camere
• concessione della grazia
Sono poteri propri del P.d.R.:Presidenza del C.S.M.
Presidenza del Consiglio Supremo di Difesa
La “giustizia costituzionale”
Sistema di controllo
giurisdizionale del rispetto della
Costituzione
Modello italiano• successivo: investe leggi già in vigore
• accentrato: è svolto da un unico organo (la Corte costituzionale)
• incidentale: i cittadini non possono ricorrere direttamente alla Corte. Essa può essere investita solo da un giudice. Il giudizio in via diretta è uno strumento riservato solo allo Stato, quando impugna una legge regionale e alle Regioni, che impugnano una legge statale o di un’altra Regione
La Corte costituzionale
FUNZIONI (ART. 134 Cost.)
• sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di
legge, dello Stato e delle Regioni
• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato
• sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le
Regioni e tra le Regioni
• sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione (altro
tradimento e attentato alla Costituzione)
• sull’ammissibilità dei quesiti referendari.
COMPOSIZIONE
E’ composta da 15 giudici
(5 nominati dalle supreme
magistrature dello Stato,
5 nominati dal
Parlamento in seduta
comune, 5 nominati dal
P.d.R.) che restano in
carica 9 anni e non
possono essere rieletti
Giurisdizione ordinaria
• Organi giudicanti civili:
organi di primo grado: giudici di pace e
Tribunale
organi di secondo grado: Corte d’appello.
• Organi giudicanti penali:
organi di primo grado: giudici di pace,
Tribunale, Tribunale dei minorenni, Corte
d’Assise
organi di secondo grado: Corte d’appello,
Corte d’assise d’appello e Tribunale della
libertà.
Ultimo grado: Corte di Cassazione
La MagistraturaGiurisdizione speciale
• I giudici amministrativi, T.A.R.
(Tribunali Amministrativi
Regionali) e Consiglio di Stato
• I giudici contabili: Corte dei
Conti
• I giudici tributari: Commissioni
tributarie
• I giudici militari: Tribunali
militari
• I giudici delle acque pubbliche:
Tribunali regionali delle acque
pubbliche e Tribunale superiore
della acque pubbliche
Il Consiglio Superiore della Magistratura
organo di “autogoverno”della magistratura ordinaria
Composizione: 27 membri
• 3 membri di diritto: Presidente della Repubblica, Primo Presidente della Cassazione e Procuratore
generale della Corte di Cassazione.
• 16 membri togati: eletti dai magistrati ordinari.
• 8 membri laici: eletti dal Parlamento in seduta comune, fra : - professori universitari in materie
giuridiche
- avvocati che esercitano la professione da
almeno 15 anni.
PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI GIURISDIZIONE
ORGANIZZAZIONE
Art.24 Cost. - Diritto di difesa
Art.25 Cost. - Principio del “giudice naturale”
Art.101 Cost. - “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”
Art.111 Cost. - “Giusto processo”
Ecc…