© Riproduzione riservata 1
Il rapporto di lavoro subordinato
e il mandato gestorio
Milano, 14 giugno 2017
Francesco Rotondi
Founding Partner LABLAW Studio Legale
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
© Riproduzione riservata 2
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
RAPPORTO DI DIRIGENZA E RAPPORTO DI
AMMINISTRAZIONE
il dirigente è un prestatore di lavoro subordinato,
ai sensi dell’art. 2094 c.c. (soggezione
all’eterodirezione)
le sue mansioni attengono all’esecuzione
operativa (seppur con funzioni di direzione e
coordinamento) delle disposizioni generali
impartite dall’organo amministrativo
identificazione dell’amministratore con il soggetto
amministrato => immedesimazione organica
esercita funzioni e responsabilità attinenti alla
gestione dell’impresa; art. 2380-bis c.c.
(Amministrazione della società): «La gestione
dell’impresa spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni
necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale»
Rapporto di
amministrazione
Rapporto di
dirigenza
© Riproduzione riservata 3
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
LA FIGURA DEL DIRIGENTE
Art. 2095 c.c.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri,
impiegati e operai.
La legge non delinea le caratteristiche che sono invece individuate dai contratti
collettivi e dalla giurisprudenza
© Riproduzione riservata 4
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
Art. 1 CCNL Dirigenti Industria: «Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano
le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. e che ricoprono nell'azienda un
ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale
ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione
degli obiettivi dell'impresa»
Art. 1 CCNL Dirigenti imprese assicuratrici : «La qualifica di dirigente è attribuita con
lettera dall'impresa; essa spetta a quei prestatori di lavoro che, essendo preposti al
funzionamento dell'impresa o di notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e
d'iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza, hanno l'incarico di provvedere
- nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto delle esigenze di coordinamento con le
altre competenze e funzioni dell'azienda - al conseguimento degli obiettivi e dei fini
istituzionali dell'impresa». Art. 2 («Gradi dei dirigenti»): «La categoria dei dirigenti è
articolata in due gradi, in relazione al ruolo ricoperto»
DECLARATORIE E DIFFERENZIAZIONE (DI MATRICE COLLETTIVA)
TRA DIRIGENTI
Art. 2 CCNL Dirigenti Credito: «1. Ai fini del presente contratto sono dirigenti i
lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell'art. 2094 cod. civ., come tali qualificati
dall'azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di
professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di
promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi
dell'impresa. 2. Nell'ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l'impresa individua
funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili
presso le strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti
retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato
in sede nazionale»
© Riproduzione riservata 5
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
Il rapporto di lavoro dirigenziale è, prima di tutto, un rapporto di
lavoro subordinato
Al dirigente si applica ogni effetto scaturente dalla fattispecie del lavoro
subordinato : procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/1970, termini di
decadenza ex art. 6 L. 604/1966 (?), procedura di licenziamento
collettivo, art. 2103 cod. civ. …
… eccezion fatta per …
le «deroghe» previste dalla Legge art. 10 L. 604/1966: «Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori
di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio […]»;
art. 1 D.Lgs. 23/2015: «Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o
quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento
illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto»;
art. 17 D.Lgs. 66/2003 sull’esclusione dei dirigenti dall’applicazione della disciplina in
materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale;
art. 29 D.Lgs. 81/2015 sull’esclusione dei dirigenti dall’applicazione della disciplina sul
contratto a tempo determinato
LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
“… L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione
di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo
societario che, in considerazione dell’immedesimazione
organica che si verifica tra persona fisica ed ente e
dell’assenza del requisito della coordinazione, non è
compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c. …”
© Riproduzione riservata 6
si tratta di un rapporto «di società», di immedesimazione
organica e rappresentanza: l’amministratore è «il vero
egemone dell’ente sociale. A lui spetta in via esclusiva la
gestione dell’impresa con il solo limite di quegli atti che
non rientrano nell’oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.); il
suo potere di rappresentanza è generale e concerne anche
gli atti estranei all’oggetto sociale (art. 2384, comma 1,
c.c.)» Il rapporto di amministrazione è privo del requisito del
coordinamento di cui all’art. 409 c.p.c. n. 3 ->
l’art. 2380 bis c.c. attribuisce all’amministratore la
gestione dell’impresa in via esclusiva;
ai sensi dell’art. 2364 n. 5 c.c. l’assemblea ordinaria
delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste
dallo statuto per il compimento degli atti degli
amministratori: la competenza gestoria dell’assemblea è
dunque ben delimitata -> non è coordinamento Assenza di debolezza contrattuale
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
L’AMMINISTRATORE DOPO CASS., SEZ. UN., N. 1545/2017
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS RAPPORTO «ORGANICO», MA PUR SEMPRE CONTRATTUALE…
© Riproduzione riservata 7
Principio per cui nessuno può ingerirsi nella sfera
giuridica patrimoniale altrui
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
dalla nomina come amministratore discendono
Diritti e facoltà
Obblighi e doveri
RESPONSABILITA’
L’AMMINISTRATORE DEVE POTER RIFIUTARE LA NOMINA; ALLA NOMINA
FA DUNQUE SEMPRE SEGUITO L’ACCETTAZIONE (TACITA O ESPRESSA)
-> NATURA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE!!!
© Riproduzione riservata 8
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
Riconducibilità del rapporto di amministratore ai "rapporti societari" di cui all'art. 3, comma 2, lett.
a) d. lgs. n. 168 del 2003 -> COMPETENZA GIUDIZIARIA DEL GIUDICE CIVILE (SEZIONI
SPECIALIZZATE)
I «MERITI» DELLA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE E I SUOI
RISVOLTI PRATICI / INTERPRETATIVI
rigetto della teoria che equiparava il rapporto di amministrazione al rapporto di collaborazione
parasubordinata: NO ALLA PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO DEGLI EMOLUMENTI
DELL’AMMINISTRATORE (art. 545 c.p.c.)
Esclusione dall’ambito di applicazione della DIS-COLL (cfr. Circolare INPS 23.5.2017 n. 89:
«Sono esclusi dal novero dei destinatari dell’art. 15 del richiamato D.Lgs. n. 22 del 2015, e quindi
dalla tutela di cui all’art. 3, comma 3octies del decreto mille proroghe 2017, gli amministratori, i
sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica»)
Trattamento fiscale => art. 50 TUIR (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) : «Sono
assimilati a quello di lavoro dipendente: […] c-bis ) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli
uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza
personalità giuridica […]»
Trattamento previdenziale => Ancora Gestione Separata INPS? Art. 2, comma 26, L. 335/1995 ;
Gestione residuale…
art. 2, co. 26, L. 335/1995
art. 2, co. 26, L. 335/1995
art. 2, co. 26, L. 335/1995
NO DISCIPLINA SULLE RINUNCE E LE TRANSAZIONI EX ART. 2113 C.C.
© Riproduzione riservata 9
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
Sempre le recenti Sezioni Unite…
“E’ indispensabile precisare che tutto quanto finora
affermato concerne la figura dell’amministratore societario
nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza
dell’ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella
società, le consente di agire e raggiungere i propri fini
imprenditoriali. Non è escluso, però, che s’instauri, tra la
società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce,
un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma,
secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le
caratteristiche di un rapporto subordinato,
parasubordinato o d’opera”
© Riproduzione riservata 10
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
Cass., 6 aprile 2016 n. 6699 “La qualità di amministratore di una società è compatibile con la
qualifica di lavoratore subordinato ove si accerti l’attribuzione di
mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita”
La Corte confermava l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato
tra la società e l’amministratrice della stessa svolgente anche
mansioni di commessa, attesa l’osservanza di un orario di
lavoro fisso che coincideva con quello di apertura al pubblico del
negozio e l’ottemperanza alle istruzioni del consiglio di
amministrazione.
© Riproduzione riservata 11
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
Cass., 25 settembre 2015, n. 19050 “L’incompatibilità con la condizione di lavoratore subordinato alle
dipendenze della società [è] ravvisabile nella sola qualifica di
amministratore unico di una società, non potendo ricorrere in tal
caso l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e
disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della
subordinazione”
Nel caso di specie, l’amministratore di una società per azioni svolgeva
nella medesima anche attività di lavoro subordinato; la Corte ha
rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che contestava la
deducibilità dal reddito della società dei costi sostenuti dalla stessa
per la retribuzione da lavoro dipendente prestato
dall’amministratore
© Riproduzione riservata 12
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
Cass., 19 maggio 2008 n. 12630
“La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di
per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato
alle dipendenze della stessa società, ma, perché sia
configurabile tale rapporto di lavoro subordinato, è necessario
che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico
della società e provi in modo certo il requisito della
subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto”
CUMULO DEL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE
E DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE
© Riproduzione riservata 13
Alterità tra mansioni (e connessi poteri) da dirigente /
funzioni (connesse deleghe) da amministratore
Retribuzione da dirigente / compensi da amministratore
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
GIUSTA CAUSA DI REVOCA ≠ GIUSTIFICATEZZA LICENZIAMENTO
Coordinamento tra i due rapporti deve partire dalla fase di
instaurazione dei medesimi (rilevanza del c.d. directorship
agreement)
Il driver deve sempre essere il rapporto di lavoro:
chiudere il rapporto di lavoro ha molti più vincoli e
difficoltà (e rischi) rispetto a chiudere il mandato
gestorio
Se esistono motivi disciplinari relativi al rapporto di
lavoro, è più semplice procedere alla chiusura di entrambi
i rapporti
© Riproduzione riservata 14
Spesso la nomina viene effettuata in relazione alla carica
che una persona abbia nel gruppo o in altre società (ad
esempio dirigenti che sono nominati amministratori delle
società del gruppo) -> in questi casi la nomina può essere
condizionata risolutivamente alla persistenza della carica
o del rapporto di lavoro con la capogruppo o altra società
del gruppo, in modo da evitare di dover revocare un
amministratore perché è venuta meno la carica in ragione
della quale l’amministratore era stato nominato (AGOSTONI)
COORDINAMENTO DEL MANDATO GESTORIO CON IL
RAPPORTO DI LAVORO SOLUZIONI LIMITE… (POCO UTILIZZATE NELLA PRASSI E POCO ESPLORATE
DALLA GIURISPRUDENZA)
Dimissioni in bianco -> sottrazione della facoltà di
revoca all’assemblea??
In ogni caso, una rinuncia preventiva, fatta al momento
dell’assunzione della carica, ad ogni risarcimento danni in caso di
revoca senza giusta causa (rinuncia ritenuta valida dalla
giurisprudenza) può far conseguire i medesimi effetti delle
dimissioni “in bianco”
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
© Riproduzione riservata 15
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
REVOCA PER GIUSTA CAUSA
In tema di revoca dell'amministratore di società, la giusta causa può essere sia
soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad
influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto.
La c.d. “giusta causa oggettiva” consiste in situazioni estranee alla persona
dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che
ricorra un quid pluris, cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato
affidamento; ne consegue che le mere ragioni di convenienza economica addotte
dalla società, con il richiamo alle perdite subite ed al fine di giustificare la modificazione
dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico invocando un risparmio di spesa,
non integrano la nozione di giusta causa, discendendone così il diritto al risarcimento
del danno ex art. 2383, comma 3, c.c. (Cass. n. 23557 del 12.9.2008; conforme Cass.
7425 del 14.5.2012 che aggiunge che la revoca assembleare per giusta causa
dell'amministratore di s.p.a., non costituisce una sanzione, e, pertanto, non richiede la
preventiva contestazione dei comportamenti legittimanti la revoca stessa )
POSSIBILE AZIONE DI RESPONSABILITA’
© Riproduzione riservata 16
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
RIFORMA DEL 2003 E PERIMETRO DELLA NUOVA
GIUSTA CAUSA SOGGETTIVA
La triplice articolazione del dovere di diligenza dopo la riforma del
2003
1. Dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico
(DILIGENZA SPECIFICA E NON GENERICA)
2. Dovere di agire utilizzando le proprie specifiche competenze (che
sono quelle per cui ciascun amministratore è stato scelto e nominato)
3. Dovere di agire informati Relazione alla legge di riforma del 2003: «La eliminazione […] dell’obbligo di vigilanza sul
generale andamento della gestione, sostituita da specifici obblighi ben individuati […] tende,
pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue indebite estensioni che,
soprattutto nell’esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per
trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva»
© Riproduzione riservata 17
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
E’ CONSIDERATA GIUSTA CAUSA DI REVOCA
Sussistenza di una situazione di dannoso antagonismo con la società, anche a
prescindere dall’esistenza di un inadempimento dell’amministratore (ad
esempio in caso di controversia instaurata dall’amministratore licenziato da
dirigente)
Scioglimento anticipato della società
Lunga malattia dell’amministratore o sua impossibilità, anche incolpevole, di
rendere le sue prestazioni
NON E’ CONSIDERATA GIUSTA CAUSA DI REVOCA
La mera convenienza economica della società (es.: riduzione del numero degli
amministratori)
Riorganizzazione aziendale
Dissenso di un amministratore sulle decisioni o sui fatti relativi alla gestione
© Riproduzione riservata 18
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
IL DANNO RISARCIBILE A SEGUITO DI REVOCA
SENZA GIUSTA CAUSA
Responsabilità contrattuale
Lucro cessante: entità degli emolumenti perduti. Tra i compensi rientrano i
benefits ed i gettoni di presenza e se la retribuzione è legata a parametri
variabili è possibile la valutazione equitativa del danno.
Molto raro (anche se non può essere escluso a priori) in giurisprudenza il
risarcimento del danno non patrimoniale
© Riproduzione riservata 19
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
REVOCA DELLE DELEGHE
La durata della delega, se nulla è precisato nella nomina, è la stessa del
rapporto di amministrazione
Il Consiglio può sempre, anche senza giusta causa, revocare la delega e
modificarne limiti e modalità d’esercizio
Analogo risultato può essere conseguito anche dall’assemblea, attraverso la
eliminazione del consenso dei soci alla delega, oppure revocando dalla carica
di amministratore il membro del consiglio investito delle attribuzioni delegate
RISARCIMENTO DEI DANNI
SECONDO UNA PRIMA OPINIONE: la revoca senza giusta causa della
delega da parte del C.d.A. fa sorgere in capo al revocato il diritto al
risarcimento del danno (art. 1725 c.c.: “la revoca del mandato oneroso […]
obbliga il mandante a risarcire i danni […] salvo che ricorra una giusta causa”)
UNA SECONDA OPINIONE nega la sussistenza di un danno risarcibile
derivante dalla revoca delle deleghe, in quanto tale revoca sarebbe un “atto di
organizzazione insindacabile” (Trib. Napoli 9.1.2002)
PERCHE’ E’ NECESSARIO DISCIPLINARE
I CASI DI BAD LEAVER E GOOD LEAVER Art. 2383, comma 3, c.c.
“Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione
dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque
tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il
diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa”.
© Riproduzione riservata 20
Il potere di revoca è inderogabile, anche se senza giusta
causa, e non può essere rinunciato o limitato da clausole
statutarie Il diritto dell’amministratore revocato al risarcimento
dei danni subìti è invece un diritto rinunciabile
dall’amministratore stesso
Tale rinuncia può anche essere preventiva ed essere fatta
al momento dell’assunzione della carica
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
Le clausole di good leaver / bad leaver agiscono
sulla tipizzazione della giusta causa di revoca ma
soprattutto prevedono la rinuncia preventiva
dell’amministratore all’azione risarcitoria
“Bad Leaver” :
• aver omesso di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica a seguito
alla cessazione del contratto di lavoro per ragioni disciplinari;
• aver rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro senza giusta causa
=> Cessazione immediata del mandato gestorio e rinuncia preventiva a
risarcimenti/indennità di sorta
“Good Leaver” :
• aver rassegnato le dimissioni dalla carica a seguito di licenziamento
quale dirigente per ragioni oggettive;
• aver rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro per giusta causa
=> Risarcimento / (più frequentemente) clausola penale con espressa
esclusione del ristoro del maggior danno
21
DIRECTORSHIP AGREEMENT:
TIPIZZAZIONE DEI CASI DI GOOD LEAVER E BAD
LEAVER
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
© Riproduzione riservata
22 © Riproduzione riservata
GOLDEN PARACHUTE
Patto di prova e clausola di stabilità permettono
di “modulare” le modalità di ingresso in azienda
Il golden parachute (“paracadute dorato”)
disciplina invece la fase finale del rapporto di
lavoro
Particolarmente utilizzato nella
contrattualizzazione del rapporto di lavoro del
top management
per incentivare il dirigente ad accettare la
posizione offerta dalla società (Golden parachute
pro lavoratore)
per dissuadere il dirigente da possibili
rivendicazioni a seguito della risoluzione del
rapporto di lavoro (Golden parachute pro datore di
lavoro)
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
23 © Riproduzione riservata
PRINCIPALI DISPOSIZIONI
Tipizzazione delle fattispecie da cui scaturisce
l’applicazione del Golden Parachute (solo in caso
di Good Leaver?)
PRO DATORE DI LAVORO: Corresponsione dell’importo
sospensivamente condizionata alla sottoscrizione
di un verbale di conciliazione individuale ex art.
2113, ultimo comma, c.c. / 411 c.p.c.
Ai fini di una piena effettività del patto,
l’importo dovrà essere superiore al minimo della
supplementare
Resta inteso che in caso di mancata sottoscrizione
del verbale di conciliazione ex art. 2113 cod.
civ., (i) l’importo non verrà erogato al dirigente
e (ii) il dirigente sarà libero di impugnare la
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
24
CASI PARTICOLARI
le clausole penali
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
art. 1382 cod. civ.: «La clausola, con cui si conviene
che, in caso d’inadempimento, uno dei contraenti è tenuto
a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il
risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata
convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del
danno»
utilizzo «sapiente» delle penali nei directorship agreement;
forme di preliquidazione del danno e strumento (contrattuale) di
inversione degli oneri probatori;
le penali presuppongono sempre un inadempimento;
le penali possono far salvo il risarcimento del maggior danno;
le penali possono essere ridotte ad equità dal giudice
© Riproduzione riservata
25
LABLAW STUDIO LEGALE FAILLA ROTONDI & PARTNERS
GRAZIE!
Avv. Prof. Francesco Rotondi
SEGUI LABLAW SU…
© Riproduzione riservata
26 I NOSTRI UFFICI
LABLAW Roma
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
Tel: +39 06 36 00 23 65
Fax: +39 06 32 42 344
LABLAW Padova
Piazza Alcide De Gasperi, 47
35122 Padova
Tel. +39 049 66 17 46
Fax. +39 049 65 83 92
LABLAW Genova
Via Fiasella, 3 Int. 17
16121 Genova
Tel. +39 010 58 72 78
Fax. +39 010 59 45 08
LABLAW Bari
Corso Vittorio Emanuele II, 30
70128 Bari
Tel: +39 0883 40 37 72
Fax: +39 0883 48 13 72
LABLAW Pescara
Strada Comunale Piana, 3
65129 Pescara
Tel. +39 085 54 024
Fax. +39 085 43 17 582
www.lablaw.com
LABLAW Napoli
Via Del Parco Margherita, 23
80122 Napoli
Tel: +39 081 25 12 3546
Fax: +39 081 40 90 22
21
LABLAW Milano
Corso Europa, 22
20122 Milano
Tel: +39 02 30 31 11
Fax: +39 02 30 31 12
26