LTA
Tax & Business Alert
Newsletter informativa
Febbraio 2018
Indice Argomenti
Novità:
Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus
mobili”)
Contributi per l’anno 2018 (Circolare INPS n. 18 del 31.1.2018)
Obbligo di assunzione disabili 2018
Bando Marchi+3
Credito formazione 4.0
Dal 1° marzo soglia dei 5.000 euro per il blocco dei pagamenti
Nuovi obblighi inerenti gli acquisti di carburante
Spesometro light e proroga al 6 aprile 2018
Modelli INTRASTAT relativi agli acquisti - Novità a decorrere dal
2018
Circolari Agenzia delle Entrate
Circolare n. 2/E Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 9/E Agenzia delle Entrate
Giurisprudenza:
Privacy: novità introdotte con il nuovo Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali
Aliquota IVA applicabile alle prestazioni complesse
Adozione Modelli 231
Internazionale:
Stabile organizzazione: l’Italia si adegua al nuovo modello OCSE
Stabile organizzazione personale: l’agente dipendente.
Modifiche all’elenco dei paesi non collaborativi
Lettere dal fisco con i dati dei paesi esteri
Approfondimenti:
Speciale Videoforum Italia oggi e Telefisco 2018 Scadenze
Riferimenti:
www.ltaa.it
www.ltastudio.it
www.ltausa.com
www.ltastartsyouup.it
Contatti:
LTA STUDIO – Tax & Law Firm
Via G. Leopardi, 7
20123 Milano
Mail: [email protected]
Tel. 02 46577901
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Novità
Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”)
La disciplina relativi al c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” previsto dal co. 2 dell’art. 16 del D.L. 63/2013
è stata oggetto di proroga da parte della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).
Si conferma anche per il 2018 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 50%, con un tetto di
10mila euro per unità immobiliare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Contributi per l’anno 2018 (Circolare INPS n. 18 del 31.1.2018)
Con la Circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, l’INPS ha illustrato le aliquote e gli importi di riferimento per
la contribuzione 2018, dovuta dagli iscritti alla Gestione Separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
Sul punto si precisa che per i collaboratori e le figure assimilate, le aliquote contributive e di computo
per l’anno 2018 saranno pari al 34,23% in presenza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (0,51%) e, in
caso contrario, al 33,72%.
Per quanto riguarda invece l’aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla
Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l’importo rimane invariato
al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre, per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati
presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018 si conferma al 24%.
Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile
previsto dall’art. 2 co. 18 della L. 335/95, che per l’anno 2018 è pari a 101.427,00 euro, mentre il minimale
per l’accredito contributivo previsto per quest’anno è fissato nella misura di 15.710,00 euro.
Obbligo di assunzione disabili 2018
A partire dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili per
le aziende con più di 14 dipendenti. La norma prevede che le aziende con un numero di dipendenti
compreso fra 15 e 35 hanno l’obbligo di assumere un lavoratore disabile dalle liste del collocamento
obbligatorio entro 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili. Le aziende che
non adempiranno a quest’obbligo entro la scadenza incorreranno in sanzioni.
Bando Marchi+3 È attivo il nuovo bando "Marchi+3", contributi a fondo perduto riservati alle PMI per la registrazione
internazionale di marchi di impresa, con la possibilità di presentare le domande di partecipazione al sito
web dedicato www.marchipiu3.it a partire dal prossimo 7 marzo 2018. Le agevolazioni si suddividono in
due misure: “A” per le registrazioni presso l'ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale EUIPO, “B” per le
registrazioni presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale OMPI.
I contributi possono riguardare più richieste di agevolazione per ciascuna impresa, fino a concorrenza
dell'importo massimo di 20.000 euro e con un contributo pari generalmente all'80% delle spese sostenute,
elevato al 90% nel caso in cui la designazione interessi i paesi USA e Cina.
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Credito formazione 4.0
La legge di bilancio 2018 ha introdotto un’interessante agevolazione nell’ambito del programma Piano
Impresa 4.0. In particolare, per l’esercizio 2018, è stato introdotto un credito di imposta per le spese di
formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previsto dal Piano Industria 4.0.
Tale credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di 300.000 euro ed è pari al 40%
delle spese effettuate. Le spese agevolabili riguardano il costo aziendale dei lavoratori dipendenti per il
periodo in cui gli stessi sono stati impiegati nelle attività di formazione relative a tali tecnologie.
Per fruire del credito sono inoltre previste alcune condizioni:
- Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali per
acquisire o consolidare delle conoscenze previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
- I costi su cui determinare l’agevolazione devono essere certificati dall’organo incaricato della revisione
legale dei conti ovvero da un revisore appositamente incaricato;
- Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Le disposizioni applicative della suddetta agevolazione dovranno essere emanate dal Ministero dello
Sviluppo entro il 31 marzo 2018.
Dal 1° marzo soglia dei 5.000 euro per il blocco dei pagamenti
A partire dal prossimo 1° marzo, ai sensi dell’ art. 1 comma 986 ss. della L. 205/2017, le pubbliche
amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme
di importo superiore a 5.000 euro, inoltreranno in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-
Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione a una o più
cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 5.000 euro.
Il pagamento al privato potrà essere effettuato se Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà che il
soggetto non risulta inadempiente oppure se entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della
comunicazione non avrà fornito alcuna risposta.
Qualora vi siano segnalazioni di inadempienze da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il
pagamento delle somme fino a concorrenza dell’ammontare del debito indicato dall’Agente della
riscossione e per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione, verrà sospeso.
Decorsi i 60 giorni senza che l’Agente della riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica
Amministrazione provvederà al versamento delle somme dovute al proprio creditore.
Nuovi obblighi inerenti gli acquisti di carburante
A partire dal 1° luglio 2018, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA, il pagamento delle
spese relative al carburante per autotrazione deve essere effettuato mediante mezzi di pagamento
tracciabili quali carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ovvero ulteriori mezzi di pagamento
ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Conseguentemente il pagamento in contanti di tali corrispettivi comporterà l’indeducibilità del relativo costo
ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità della corrispondente IVA.
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Sempre dal prossimo 1° luglio viene abrogato l’obbligo di utilizzo della scheda carburante e si dispone
che:
- tutti gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di
distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati da fattura
elettronica (nuovo art. 22 comma 3 del D.P.R. 633/1972);
- rimarrà in vigore solo per i rapporti con i privati consumatori l’esonero dall’obbligo di certificazione dei
corrispettivi per i carburanti per autotrazione ex art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 696/1996.
Spesometro light e proroga al 6 aprile 2018
Con il provvedimento n. 29190 del 5 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 6 aprile 2018
il termine per la comunicazione dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017. Il provvedimento
recepisce in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017 e illustra le specifiche tecniche
semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute:
- viene prevista la possibilità di comunicare il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a
300 euro registrate cumulativamente;
- diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti;
- per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute, i dati da comunicare sono: il numero
e la data del documento per le fatture emesse, il numero e la data di registrazione per le fatture ricevute,
la partita IVA delle controparti, la base imponibile Iva, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove
l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
A partire dall’anno 2018 i contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e
delle relative variazioni sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale.
Le nuove regole possono essere utilizzate anche per le comunicazioni integrative riferite al primo semestre
2017.
Modelli INTRASTAT relativi agli acquisti - Novità a decorrere dal 2018 Con l’emanazione del provv. n. 194409/2017, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune semplificazioni
nei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi
ricevute.
Tali novità si applicano a partire dai modelli riferiti al primo mese o trimestre 2018. In ogni caso, non è
stata variata la data di invio dei modelli, che dovranno sempre essere presentati entro il giorno 25 del
mese successivo al periodo di riferimento.
Cosa cambia:
- I soggetti con periodicità trimestrale non sono più tenuti alla presentazione dei modelli relativi agli
acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevuti. Continuano invece a presentare i modelli
relativi alle cessioni intracomunitarie e alle prestazioni di servizi effettuate.
- Viene innalzata la soglia di riferimento per individuare i soggetti “mensili” tenuti alla presentazione dei
modelli.
- I soggetti con periodicità mensile, per le operazioni dal 1° gennaio 2018, presenteranno quindi i modelli:
cessioni di beni e prestazioni di servizi resi (sia ai fini fiscali che ai fini statistici).
acquisti di beni e servizi ricevuti (ai soli fini statistici).
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Il superamento della soglia per singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre
tre categorie.
È possibile in ogni caso optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo
dell’intero anno solare, a prescindere dal superamento o meno nei trimestri delle soglie di riferimento.
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Circolari Agenzia delle Entrate
Circolare n. 2/E Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito
all’utilizzo delle perdite da parte dei soggetti che hanno aderito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli
117 e seguenti del TUIR.
In particolare, è stato chiarito che, in sede di accertamento la consolidata destinataria della rettifica (o la
consolidante per i redditi propri) può utilizzare il modello IPEA per chiedere il computo in diminuzione delle
perdite proprie anteriori all’esercizio dell’opzione, di cui all’articolo 118, comma 2, del TUIR; nei limiti
dell’80% o in misura piena a seconda della loro natura, ai sensi dell’articolo 84 del TUIR; solamente per
la parte del maggior imponibile accertato che eventualmente ecceda la perdita di periodo trasferita alla
fiscal unit.
L’Agenzia ha inoltre confermato che in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell’opzione (o di
mancato rinnovo), ai fini della attribuzione delle perdite, deve essere utilizzato l’ultimo criterio
comunicato in sede di opzione o di rinnovo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate, senza
operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse.
Risoluzione n. 9/E Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i modelli dichiarativi, di
versamento e gli altri documenti fiscalmente rilevanti devono essere conservati elettronicamente entro
tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità in cui il documento è
stato trasmesso all’Agenzia. Quindi per i modelli dichiarativi relativi all’anno 2016, ma presentati nel 2017,
il termine per la relativa conservazione coincide con il terzo mese successivo al termine della
presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2017, ovvero il 31.01.2019.
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Giurisprudenza Privacy: novità introdotte con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali Come noto il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) da cui era disceso il
D.Lgs. 196/2003 (il “GDPR”).
Il GDPR avrà un impatto su enti e imprese, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto
dal punto di vista organizzativo e legale.
Pertanto, le imprese -così come le pubbliche amministrazioni- avranno tempo fino al 24 maggio 2018 per
revisionare i propri processi di trattamento dei dati adeguandosi agli obblighi previsti dalla nuova
normativa.
Le sanzioni a carico delle imprese in caso di trasgressione e/o inadempimento potranno arrivare fino ad
un massimo pari al 4% del fatturato totale ovvero a 20 milioni di euro.
Al fine di supportare i propri clienti nell’adeguamento normativo, si segnala che Lo Studio offre il servizio
di consulenza ai propri clienti in materia di privacy.
Invitiamo chiunque fosse interessato ad approfondire la tematica a contattarci anche per un colloquio
informale.
Aliquota IVA applicabile alle prestazioni complesse
Con Sentenza 18.01.2018 relativa alla causa C-463/16, la Corte di Giustizia UE è intervenuta sul tema del
trattamento IVA delle prestazioni di servizi complesse, intendendosi come tale una prestazione
composta da più elementi.
Premesso che in generale ogni prestazione deve essere considerata distinta e indipendente da un’altra,
la Corte ha chiarito che prestazioni unitarie sul piano economico non possono essere artificiosamente
divise in più parti allo scopo di applicare differenti aliquote in quanto tale comportamento altererebbe la
funzionalità del sistema IVA.
Pertanto, nel caso di prestazioni complesse formate da più elementi, il servizio deve essere qualificato
come una prestazione unitaria ed assoggettato ad un’unica aliquota IVA, ed in particolare a quella
applicabile alla prestazione principale.
Adozione Modelli 231
L’INAIL ha dato il proprio benestare indicando i criteri generali per l’attivazione della procedura sugli
incentivi alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra le attività finanziate – per un totale di
circa 250 milioni di euro – rientrano, a titolo esemplificativo, i progetti di investimento, quelli per l’adozione
dei Modelli Organizzativi e di responsabilità sociale, per la riduzione del rischio da movimentazione
manuale di carichi o di bonifica da materiali contenenti amianto.
Il plafond ammonta a Euro 100 milioni con un contributo singolo che può variare da Euro 5 mila a Euro
130 mila.
Le domande potranno riguardare una sola tipologia di progetto e dovranno essere inoltrate tramite il sito
internet di INAIL a partire dal prossimo 19 aprile.
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Internazionale
Stabile organizzazione: l’Italia si adegua al nuovo modello OCSE
La legge di Bilancio 2018 modifica la nozione di stabile organizzazione e adegua la normativa italiana al
nuovo articolo 5 del modello OCSE, alla luce delle modifiche apportate dall’Action 7 del BEPS.
Nuova ipotesi di S.O. (che interessa in particolare il settore digitale): è stata ampliata la definizione di S.O.
ricomprendendo anche “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato
costituita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.
La nuova definizione colpisce tutte quelle attività realizzate via web, che non comportano la necessità, per
il loro servizio, di avere nel territorio dello Stato un luogo fisico come per esempio una sede di direzione,
una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio.
Inoltre, vengono rivisti i casi in cui la sede fissa d’affari non può essere considerata stabile organizzazione,
valorizzando il concetto di disponibilità dei beni e dei luoghi.
Stabile organizzazione personale: l’agente dipendente.
Configura una S.O. personale un soggetto che:
- agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, e
- abitualmente conclude contratti, o opera ai fini della conclusione dei contratti senza sostanziali
modifiche da parte dell’impresa.
Ai fini della qualifica di “agente dipendente”, idoneo a configurare una S.O., deve trattarsi di contratti:
- conclusi in nome dell’impresa;
- contratti relativi al trasferimento della proprietà o alla concessione del diritto di utilizzo di beni
dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare;
- relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.
L’agente dipendente non configura S.O. se l’attività che svolge è limitata ad aventi carattere preparatorio
o ausiliario.
L’ Agente indipendente non configura una S.O. personale in quanto soggetto che:
- opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente,
- svolge la propria attività in qualità di agente indipendente,
- agisce per l’impresa nell’ambito della propria attività ordinaria.
Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese
alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, in relazione a
ciascuna di tali imprese.
Modifiche all’elenco dei paesi non collaborativi
Si segnala che con decisione adottata durante la riunione dell’Ecofin del 23.01.2018 sono stati rimossi
dalla black list comunitaria i seguenti Stati e territori: Barbados, Granada, Corea del Sud, Macao, Mongolia,
Panama, Tunisia ed Emirati Arabi.
LTA
Lettere dal fisco con i dati dei paesi esteri
Con il Provvedimento 299737/2017, l’Agenzia delle Entrate ha dato nuovo impulso all’attività di spontanea
regolarizzazione delle attività e dei redditi detenuti dai contribuenti italiani all’estero.
In particolare, queste lettere attingono ai dati forniti attraverso lo scambio automatico di informazioni con i
Paesi che hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS); si tratta, nel dettaglio, delle informazioni
trasmesse da 49 Paesi che aumenteranno ad una novantina già con riferimento all’anno 2017. Tali dati
riguardano, in generale, i rapporti finanziari detenuti da cittadini italiani all’estero.
Nello specifico, partendo dai dati resi disponibile dai Paesi esteri, l’Agenzia invierà ai contribuenti per cui
dovessero emergere anomalie e/o disallineamenti rispetto a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi,
una lettera allo scopo di stimolare la regolarizzazione spontanea attraverso l’istituto del ravvedimento
operoso.
LTA
Approfondimenti
SPECIALE VIDEOFORUM ITALIA OGGI E TELEFISCO 2018
Di seguito si riportano i principali chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dalla Guardia di Finanza nel corso del Videoforum Italia Oggi e di Telefisco
2018 i quali si sono tenuti, rispettivamente, il 24.1.2018 e l’1.2.2018.
Incremento delle soglie di reddito per i figli fiscalmente a carico: ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR
sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non
superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per effetto dell’art. 1 co. 252 - 253 della L.
205/2017 (legge di bilancio 2018), il suddetto limite viene incrementato a 4.000,00 euro, in relazione ai
soli figli di età non superiore a 24 anni. La modifica normativa si applica a decorrere dall’1.1.2019.
Deduzione IRAP per lavoratori stagionali per le società il cui esercizio non coincide con l’anno solare,
la piena deducibilità, ai fini IRAP, del costo dei lavoratori stagionali si applica nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso all’1.1.2018 (e, quindi, nell’esercizio “a cavallo” 2018/2019).
Si ricorda, infatti, che, in via transitoria per il 2018, l’art. 1 co. 116 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
dispone la deducibilità integrale, ai fini IRAP, del costo dei lavoratori stagionali. A regime, la deduzione
compete in misura pari al 70%, al ricorrere dei requisiti fissati dall’art. 11 co. 4-octies, secondo periodo,
del DLgs. 446/97.
Interventi di recupero edilizio - familiare convivente Relativamente alla detrazione IRPEF prevista per
gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, viene ribadito che la
detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.
Lo status di convivenza, inoltre, deve sussistere:
- al momento in cui si attiva la procedura;
- ovvero, per i detentori, alla data di inizio dei lavori.
Split payment e contribuenti in “regime di vantaggio” o in “regime forfetario”: I contribuenti i quali
hanno aderito:
- al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
- al regime forfetario per gli autonomi,
non addebitano, per espressa previsione di legge, l’IVA in via di rivalsa. Poiché il meccanismo della
scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72) non si applica alle operazioni per le quali il fornitore
è esonerato dall’addebito dell’IVA in via di rivalsa, i contribuenti che hanno aderito a uno dei regimi
agevolati sopra citati, non sono soggetti a split payment.
Fattura elettronica e contribuenti che applicano il “regime di vantaggio” o il “regime forfetario”
L’art. 1 co. 909 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto, a partire dall’1.1.2019,
l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate fra soggetti residenti, stabiliti
o identificati in Italia, sia nell’ambito B2B (business to business), sia nell’ambito B2C (business to
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consumer). L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha chiarito che i contribuenti che hanno
aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o al regime
forfetario per gli autonomi, sono espressamente esonerati dai predetti obblighi di fatturazione elettronica
che si applicheranno con decorrenza dall’1.1.2019.
Sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali per l’anno 2018 Oltre che per gli anni
2016 e 2017, è sospesa anche per l’anno 2018, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli
enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
Compensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni integrative Le nuove disposizioni in materia
di dichiarazioni integrative stabiliscono che il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore del
contribuente (costituito da un maggior credito o da un minor debito d’imposta), presentata oltre il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (c.d. integrativa
“ultrannuale”):
- se non richiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa, deve essere riportato nella
dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa115;
- può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, solo per eseguire il
versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata
presentata l’integrativa stessa.
Il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (c.d. integrativa “annuale”),
invece, può essere utilizzato in compensazione già a partire dal giorno successivo all’integrazione.
Termini di versamento del saldo IVA 2017 Il saldo annuale IVA può essere versato entro i 30 giorni
successivi alla scadenza del termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (30 giugno).
Quest’anno il giorno 30.6.2018 cade di sabato e, pertanto, detta scadenza slitta al 2.7.2018 e i successivi
30 giorni scadono il giorno 1.8.2018. Considerato che gli adempimenti fiscali e gli obblighi di versamento
che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto
senza alcuna maggiorazione, l’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2018, ha confermato che
il saldo IVA 2017 può essere versato entro:
- il 16.3.2018, senza alcuna maggiorazione;
- il 2.7.2018, maggiorando la somma da versare con gli interessi in misura dello 0,40% per ogni mese o
frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione
dei redditi (art. 17 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435);
- il 20.8.2018, maggiorando le somme da versare.
Termine per le risposte alle richieste di informazioni Le richieste e gli inviti di cui all’art. 32 del DPR 600/73,
che, in sostanza, possono riguardare ogni informazione, dato o documento rilevante ai fini del controllo,
prevedono un termine di esibizione che non può essere inferiore ai 15 giorni (elevato a 30 giorni nel caso
di richieste agli istituti di credito per le indagini finanziarie). La Guardia di Finanza specifica che, “al di fuori”
dei casi che rientrano nella norma indicata, il termine entro il quale fornire la risposta va stabilito caso per
caso e, ove ciò sia possibile, di concerto con il contribuente.
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Ravvedimento operoso nelle fattispecie fraudolente L’art. 13-bis co. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede che
per poter beneficiare, in sede penale, del patteggiamento, è necessario che il debito tributario, compresi
sanzioni e interessi, sia estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Per espressa
disposizione normativa, l’estinzione del debito può avvenire anche tramite il ravvedimento operoso di cui
all’art. 13 del DLgs. 472/97. Richiamando quanto già specificato con la C.M. 10.7.98 n. 180 (sub art. 13),
si conferma che il ravvedimento operoso non può riguardare condotte fraudolente, come l’utilizzo in
dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti. Anzi, si chiarisce che solo le condotte colpose, e non
quelle dolose, possono essere sanate mediante ravvedimento operoso.
Decorrenza dell’aumento della soglia per il reclamo Non possono essere soggetti a reclamo gli atti,
spediti a mezzo posta, di valore sino a 50.000,00 euro, anche se ritirati dopo l’1.1.2018, ove la compiuta
giacenza si sia perfezionata entro il 31.12.2017. L’estensione di tale procedura agli atti di valore sino a
50.000,00 euro, avvenuta da parte del DL 50/2017 (che ha modificato l’art. 17-bis del DLgs 546/92), così
come chiarito anche dalla circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2017 n. 30, opera solamente a decorrere dagli
atti notificati dall’1.1.2018.
Transazione fiscale Nell’ambito di Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti
in tema di transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del RD 267/42 (L. Fall.), così come sostituito dall’art. 1
co. 81 della L. 11.12.2016 n. 232158 (legge di bilancio 2017). Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate si
è pronunciata sugli effetti conseguenti al venir meno del principio contenuto nell’art. 181-ter co. 5 del RD
267/42, secondo cui la chiusura della procedura di concordato preventivo, per effetto del decreto di
omologazione ex art. 181 del RD 267/42, “determina la cessazione della materia del contendere nelle liti
aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma”, cioè di quelli oggetto di transazione fiscale. Inoltre, è
stata illustrata la sorte dei contenziosi nell’ipotesi in cui la proposta di transazione fiscale sia stata formulata
nell’ambito delle trattative che hanno preceduto la formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti, a cui l’Agenzia delle Entrate ha aderito.
LTA
Scadenze
7/03/2018 I sostituti d’imposta o gli intermediari incaricati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2018, relative alle somme corrisposte nel 2017.
16/03/2018 Versamento annuale della tassa di concessione governativa sulla vidimazione dei libri sociali per le società di capitali.
24/05/2018 Adeguamento alla nuova disciplina in materia privacy per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Milano, 19 febbraio 2018
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