parte speciale damato

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A. ASSISTENZA E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA Disciplinata sia da atti di diritto derivato che da atti convenzionali. Convenzione su assistenza giudiziaria in materia penale (2000): prima disciplina organica (l’Italia non l’ha adottata). Consente: Richieste di assistenza giudiziaria x procedimenti penali o provvedimenti promossi da un’autorità amministrativa relativi ad atti che siano punibili a titoli di infrazioni a norma di legge; Scambio spontaneo di informazioni relativo a reati o infrazioni senza richiesta di assistenza giudiziaria. Regole generali: formalità e procedure dello Stato membro richiedente + richiesta fatta il più rapidamente possibile + invio e consegna mezzo posta Forme specifiche di assistenza: Dec. Quad. 2002/465 GAI: Squadre investigative comuni (SIC) gruppo di lavoro, costruito mediante accordo tra le autorità competenti di due o + stati membri, che svolgono indagini penali x periodi di tempo limitati e con scopi specifici a livello transnazionale. Finalità assumere prove ed info riguardo al reato x cui sono state costituite. Struttura rappresentante dello Stato membro nel cui territorio interviene + membri distaccati da altri stati (qsti raccolgono info e svolgono indagini anche nello stato che li ha distaccati). Dec. Quad. 2005/876 GAI + Dec. Quad. 2009/978 GAI: Scambio di info estratte dal casellario giudiziario x migliorare la trasmissione di info su condanne penali di persone

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A.ASSISTENZA E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Disciplinata sia da atti di diritto derivato che da atticonvenzionali.Convenzione su assistenza giudiziaria in materia penale(2000): prima disciplina organica (l’Italia non l’haadottata). Consente:

Richieste di assistenza giudiziaria x procedimenti penali oprovvedimenti promossi da un’autorità amministrativa relativi ad atti che siano punibili a titoli diinfrazioni a norma di legge;

Scambio spontaneo di informazioni relativo a reati oinfrazioni senza richiesta di assistenza giudiziaria.

Regole generali: formalità e procedure dello Stato membrorichiedente + richiesta fatta il più rapidamentepossibile + invio e consegna mezzo posta

Forme specifiche di assistenza:

Dec. Quad. 2002/465 GAI: Squadre investigative comuni (SIC)

gruppo di lavoro, costruito mediante accordo tra leautorità competenti di due o + stati membri, chesvolgono indagini penali x periodi di tempo limitatie con scopi specifici a livello transnazionale.Finalità assumere prove ed info riguardo al reato xcui sono state costituite. Struttura rappresentantedello Stato membro nel cui territorio interviene +membri distaccati da altri stati (qsti raccolgonoinfo e svolgono indagini anche nello stato che li hadistaccati).

Dec. Quad. 2005/876 GAI + Dec. Quad. 2009/978 GAI: Scambio di infoestratte dal casellario giudiziario x migliorare latrasmissione di info su condanne penali di persone

che risiedano in UE. Modalità utilizzo di formularitipo tra le autorità centrali designate da ciascunostato.

Dec. Quad. : Mandato Europeo di ricerca prove (MER) decisionegiudiziaria di un’autorità di uno Stato membrod’emissione verso Stato membro d’esecuzione xricercare prove, documenti da utilizzare in unprocedimento penale, tramite il principio del mutuoriconoscimento. Procedura (come MAE) parzialeeliminazione doppia incriminazione + rapporto direttotra autorità competenti + celerità del procedimento +assenza di valutazione di merito su richiestadell’autorità emittente. Termini 30 gg x decisionedi rifiuto o esecuzione; 60 gg x prendere possessodelle prove.

B. PREVENZIONE E SOLUZIONE DEI CONFLITTI DI GIURISDIZIONE TRA STATI MEMBRI

Ci sono sempre più situazioni in cui vari stati membrisono competenti ad esercitare azione penale per lo stessocaso x una serie di fattori:

• In virtù di una serie di norme internazionaliAMPLIAMENTO:

• Numero fattispecie incriminatrici

• Fatti, in relazione ai quali lo Stato è tenuto ad esercitare azionepenale

• In virtù di MUTAMENTO DELLA CRIMINALITA’ strutturacome un’impresa multinazionale, con fatti di reati inspazio soggetto a più sovranità nazionali.

• Gli stati utilizzano criteri x l’eserciziodell’azione penale in combinazione tra loro:

• Criterio territoriale

• Criterio della personalità attiva e passiva

• Criterio della universalità della giurisdizionepenale.

Inizialmente problema affrontato tramite rispettoprincipio ne bis in idem (internazionale) “una personagiudicata con sentenza definitiva in uno Stato contraentenon può essere sottoposta ad un procedimento penale per imedesimi fatti a condizione che, in caso di condanna, lapena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso diesecuzione o non possa più essere eseguita (secondo lalegge dello stato di condanna)”.

Corte di Giustizia su ciò:

• “stessi fatti” identità dei fatti materiali (non dellaloro qualificazione!)

• “giudicato” sentenza che estingua definitivamentel’azione penale e che costituisca ostacolo a nuoviprocedimenti penali, per gli stessi fatti, nellostesso Stato. Nozione deve essere determinata dallalegge dello Stato in cui è resa.

• Elemento temporale di riferimento il momento in cui vieneavviato il secondo procedimento.

Principio del “non bis in idem” non risolve conflitti dicompetenza, in quanto essa si determina “casualmente”, suchi per primo ha giudicato impedisce solo l’esercizio

dell’azione penale per una seconda volta sullo stessocaso.

Per risolvere questione dei conflitti tra giurisdizionicompetenti, si era pensato, allora, di cercare un sistemaper assegnare i procedimenti alla giurisdizione nazionaleritenuta più adeguata problema di coordinamento con isistemi costituzionali che adottano il “principio dilegalità”! Quindi:

Decisione Quadro 2009/948 GAI evitare solo violazioneprincipio “non bis in idem” (e non risoluzione casi dilitispendenza internazionale!) PROCEDURA da avviareobbligatoriamente quando giurisdizione conosca unasituazione di litispendenza internazionale:

• Contatto con lo stato membro x sapere se c’è processoparallelo;

• Obbligo di rispondere in tempi rapidi;

• Reciproca consultazione per un’eventuale soluzioneconcordata.

• Utilizzo maggiore di “Eurojust” x assicurare coordinamentoazioni penali in casi di gravi forte di criminalitàorganizzata.

C. MANDATO D’ARRESTO EUROPEO

Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziariefondamento della cooperazione giudiziaria. primaattuazione con Decisione quadro 2002/584 GAI su mandatod’arresto europeo(MAE)

Principio base: consegna tra autorità giudiziarie delle personecondannate o sospettate ai fini dell'esecuzione dellesentenze di condanna o per sottoporle all'azione penale.

MAE sostituisce il sistema estradizionale ma non neprevede la cessazione (CG: estradizione applicabilequando concerne situazioni che non trovano una lorodisciplina nel MAE).

Dec. Quadro 2002/584: MAE è decisione giudiziaria emessa da unostato emittente x l'arresto e la consegna, da parte diuno stato d'esecuzione, di una persona ricercata ai finidell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione diuna pena o di una misura privativa della libertà.

• campo d'applicazione:

fatti puniti dalla legge dello Stato emittente consanzione privativa libertà x non meno di 12 mesi;

• condanna di durata min 4 mesi;

• elencazione di 32 reati particolarmente gravi(puniti nello stato emittente con penaprivativa della libertà = o + di 3 anni) x i qualiconsegna del ricercato indipendentemente dalladoppia incriminazione (quindi indipendentemente dalfatto che nello stato di esecuzione non sianoconsiderati reati!).

CGUE su: compatibilità con princ. di legittimità si, xkèstato emittente nell'applicare le sue sanzioni deverispettare diritti fondamentali e principi fondamentaligiuridici dell'art.6 TFUE (compreso quindi il princ. dilegittimità).

Compatibilità con princ. di uguaglianza giustificata ladistinzione tra persone sospette/condannate x quei reatie quelle condannate/sospettate x altri.

• Modalità d'esecuzione : rapporto diretto tra autoritàgiudiziaria emittente e aut. giudiz. d'esecuzionecompetenti ad emettere/eseguire il MAE.

Tre fasi procedurali (x facilitare, uso di formularitipo):

I. Trasmissione MAE;

II. Decisione sulla sua esecuzione;

III. Consegna del ricercato e suoi effetti.

Fase I) Trasferimento MAE: giurisdizionalizzazioneimplica comunicazione diretta MAE dall’autorità giudiziariaemittente a quella d’esecuzione. Ci sono però anche altremodalità:

• Segnalazione persona al Sistema InformazioneSchengen;

• Ricorso alla Rete Giudiziaria Europea (quando non sianota l’autorità d’esecuzione).

Trasmissione non determina automatica esecuzione.Autorità d’esecuzione decisione sulla consegna dopo“attività di verifica e valutazione” che consiste in un “controllosufficiente” su:

Info specifiche che devono essere contenute nel MAEsecondo il modello legale stabilito dalla Dec. Quad.relative a:

• Persona ricercata;

• Autorità giudiziaria emittente;

• Reato e modalità di commissione;

• Sanzioni dello Stato emittente (se insufficientesi può chiedere info complementari)

Garanzie che lo stato emittente è tenuto a fornire nelcaso di:

• Decisioni prese in absentia;

• Condanne ad ergastolo;

• Richieste di consegna di cittadini/residenti in Statod’esecuzione.

Esclusioni del MAE in tre casi:

• Reato coperto da amnistia;

• Persona minore d’età non perseguibile in base allalegge dello stato d’esecuzione;

• Applicazione princ “ne bis in idem”, in quanto, ilricercato sia stato giudicato con sentenzadefinitiva e per gli stessi fatti da uno statomembro a condizione che in caso di condanna, lasanzione sia stata applicata/in corsod’esecuzione/non può essere eseguita, in forzadella legge dello stato che ha stabilito lacondanna.

• Sussistenza di motivi di non esecuzione facoltativa CGUE:limitazione situazioni nelle quali l’autoritàgiudiziaria d’esecuzione possa rifiutare consegnapersona agevolano la consegna stessa, in

conformità al principio di reciprocoriconoscimento.

1) L’autorità giudiziaria d’esecuzione puòsubordinare la consegna alla garanzia che la personapossa ricevere nello stato d’emissione un nuovoprocesso al quale essere presente rispetto dirittodi difesa. Si può anche chiedere che dopo il processovenga rinviato nello stato d’esecuzione per scontarel’eventuale pena.

Sulla CONTUMACIA Dec. Quad. x stabilire i motivicomuni di non riconoscimento di queste decisioni inlinea con quanto definito dalla CEDU diritto acomparire in processo rientra nel diritto all’equoprocesso ma non è assoluto xkè a determinatecondizioni si può rinunciare esplicitamente otacitamente.

3) si può prevedere che la pena venga scontata nellostato d’esecuzione per favorire il reinserimentosociale, una volta scontata la pena. Statod’esecuzione può:

• rifiutare la consegna del ricercato se si impegnaad eseguire la pena conformemente al suo dirittointerno;

• subordinare la consegna alla condizione che dopoessere stato ascoltato venga rinviato allo stato

x scontare la pena a cui sia stato eventualmentecondannato nello stato d’emissione.

CGUE “residente”: quando ha stabilito lì la suaresidenza effettiva;

“dimora”: quando a seguito del soggiorno diuna certa durata abbia acquisito in quellostato legami di intensità simile a quella chesi instaura residendovi (valutazione, spettaall’autorità giudiziaria d’esecuzione).

se sono soggetti cittadini di altri statimembri si può subordinare operativitàdell’esclusione MAE solo al requisito delsoggiorno legale sul territorio per 5 anni (inconformità alla Direttiva 38/2004) e non adaltri requisiti discriminatori.

Fase III) Consegna e suoi effetti. Disposizioni riguardola persona da consegnare:

• informato dall’autorità d’esecuzione dell’esistenzadi un MAE e del suo contenuto;

• autorità d’esecuzione decide se mantenerlo in statodi custodia (si detraggono i periodi di custodia daquelli di detenzione) o di rimetterlo in libertàprovvisoria purché siano prese misure per evitare lafuga.

Termini 90 giorni per decisione di consegna; 10 giornidalla decisione definitiva di esecuzione

Inserimento di regole e istituti dell’estradizione:

• Consegna rinviata o condizionale il ricercato deve esseresottoposto a proced. Pen./scontare pena in Statod’esecuzione per un reato diverso da quello per cui èrichiesto il MAE.

• Principio di specialità la persona consegnata non puòessere sottoposta a proced. Penale/ condannata oprivata della libertà per reato commesso prima dellasua consegna e diverso da quello per cui è stataconsegnata.

• Consegna o estradizione successiva possibilità che ilricercato, dopo la consegna, venga consegnato dallostato d’esecuzione a un altro stato membro oestradato verso uno stato terzo.

CGUE su come determinare se un reato è “diverso”verificare se gli elementi costitutivi risultanti dalladescrizione fatta nello Stato emittente siano quelli cheabbiano determinato la consegna della persona.Ammissibili eventuali mutamenti di tempo e spazio purchéderivino da elementi raccolti nel processo nello statoemittente su comportamenti descritti nel MAE e nonalterino la natura del reato.

Con la Legge 69/2005 l’Italia ha attuato la Dec. Qaud.2002/584 GAI non la traspone correttamente soprattuttonella procedura passiva di consegna in riferimento a:

• Principio della doppia incriminazione fornisce unadefinizione dei “fatti” basata sull’ordinamentoitaliano stabilendo che l’autorità giudiziariaitaliana accerta quale sia la definizione dei reatiper i quali è richiesta la consegna. Praticamenteperò fortunatamente c è stata una convergenza degli

stati nella definizione dei reati quindi nonderivano grossi problemi da ciò.

• Motivi di non esecuzione prevede esclusivamente motivi dinon esecuzione obbligatoria:

• rendendo obbligatori quelli di non esecuzionefacoltativa;

• introducendo motivi di non esecuzioneobbligatoria non previsti dalla Dec. Quad.

Tra i motivi di “b)” alcuni sono giustificabilidall’intero sistema del MAE (ad es.: rifiuto diconsegna di persona che per legge italiana goda diimmunità);

Altri non sono, invece, giustificabili. Traquesti: rifiuto di consegna per reati politici; ilfatto costituisce esercizio di un diritto secondola legge italiana; se il fatto non è previsto comereato dalla legge italiana se il cittadino non neera a conoscenza senza colpa

• Contenuto del MAE richiede documenti o indicazioninon previsti dalla Dec. Quad:

• Copia del provvedimento che ha dato luogo allarichiesta di consegna;

• Relazione sui fatti addebitati, indicazionefonti di prova;

• Testo delle indicazioni di legge applicabili;

• Dati della persona da consegnare.

In mancanza la Corte d’Appello può rifiutare laconsegna caso di rifiuto non previsto dalla Dec.Quadro.

• Possibilità di valutazioni di merito Corte d’Appello ha ilpotere di chiedere info supplementari all’autoritàemittente, disponendo ogni utile accertamento perarrivare alla decisione;

Subordinazione decisione favorevole allasussistenza di “gravi indizi” di colpevolezza;

Ricorso in Cassazione contro provv di consegnaanche per “il merito”;

La Cassazione ha chiarito che << l’autoritàitaliana deve limitarsi a verificare che il mandatosia fondato su un compendio indiziario che perl’autorità emittente è seriamente evocativo di unfatto-reato commesso dalla persona di cui si chiedela consegna>>.

D. DIRITTI DELLA PERSONA NELLA PROCEDURA PENALE

Interesse alla tutela dei diritti processuali dellepersone nei procedimenti penali entro gli Stati membriprogetto di intervento normativo per individuare le normeminime da inidirizzare agli Stati membri x agevolarel'applicazione del principio del riconoscimentoreciproco. Proposta accantonata dalle resistenzepolitiche opposte da alcuni Stati membri.

Cmq diritti fondamentali erano stati tenuti inconsiderazione nei pertinenti atti dell'UE tramite:

• rinvio generico all'art. 6 TUE e alla Carta suidiritti fondamentali dell'Unione;

• predisposizione di specifiche garanzie;

• adozione di disposizioni che "rafforzano i dirittiprocessuali delle persone e promuovonol'applicazione del princ. del reciprocoriconoscimento delle decisioni pronunciate inabsentia";

• avvio di procedure necessarie all'adesione allaCEDU.

Con il Trattato di Lisbona Commissione ha usato la basegiuridica dell'art. 82 TFUE x <<adottare tramiteprocedura legisl ordin direttive che stabiliscano normeminime x facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze edelle decisioni giudiziarie e la coop di polizia egiudiz in materie penali di dimensione transnazionalitenendo cmq conto delle differenze tra le tradizionigiuridiche e gli o.g. degli stati membri>>. Attuazionedel programma di Stoccolma creando una tabella di marciax il rafforzamento dei diritti processuali di indagati oimputati in proced. penali e scandendone le tappenormative:

1) Attualmente è vigente una direttiva su dirittoall'interpretazione e traduzione nei procedimentipenali garantire a indagati e imputati in proced.penali il diritto ad usufruire gratis dell'interpretazione edella traduzione in tutte le fasi.

2) E' in approvazione la proposta di direttiva suldiritto all'informazione nei proced. penali.

3) Sono allo studio 3 direttive su:

• consulenza legale e assistenza giudiziariagratuite;

• comunicazione con i familiari, datori di lavoro,autorità consolari;

• garanzie speciali x imputati vulnerabili;

• detenzione preventiva.

4) CGUE dà concretezza ai singoli dirittiprocessuali.

Positivo e significativo passo x rafforzamento garanzieprocessuali (ma perplessità su ambizione a disciplinareproced. solo interni e su interesse ai soli diritti cherilevano nella fase processuale).

E. DIRITTI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA'

Tutela delle vittime della criminalità in:

A. Dec. Quad. 2001/220 GAI posizione della vittima nel proced.penale.

B. Direttiva 2004/80 CE indennizzo delle vittime di reato(istituisce sistema di cooperazione x facilitare aqueste l'accesso all'indennizzo in situazionitransfrontaliere).

A) realizzare ravvicinamento disposizioni degli Statimembri x offrire alle vittime un livello elevato diprotezione indipendentemente dallo stato in cui si trovano.

• Ambito di applicazione oggettiva: "proced. penale"comprende anche misure di assistenza allavittima prima, durante e dopo il procedimento insenso stretto (tutti i contatti tra la vittima equalsiasi autorità statale e parastatale).

• Ambito di applicazione soggettiva: "vittima" pers.fisica che ha subito un pregiudizio (fisico omentale/danni materiali o sofferenzepsicologiche causati da atti o omissioni checostituiscono reato in uno Stato membro).

"Vittima particolarmente vulnerabile" riservato untrattamento specifico di maggiore tutela(consentire testimonianza in condizioni piùagevoli).

Non definizione in Dec. Quad. CGUE (sent.Pupino): considerazione di età, natura e conseguenzedelle infrazioni di cui siano vittime.

Altra Dec. Quad. (n° nn imp!): fa rientrareespressamente i bambini vittime di reati di

sfruttamento della sessuale e dipedopornografia.

Punto di vista adottato dagli Stati x definirela "vulnerabilità" incide sulla nozione anche.

• Caratteri della tutela . In relazione a:

• Audizione e produzione di prove diritto adessere sentiti durante il proced. e a fornire

elementi di prova. Interrogazione dellavittima nei limiti in cui sia necessario alprocedimento.

• Diritto ad ottenere informazioni findall'inizio del procedimento penale; sullosvolgimento del processo stesso, sul rilasciodel responsabile.

• Comunicazioni superamento delle barrierelinguistiche.

• Protezione sicurezza delle vittime e deiloro familiari; tutela della intimità dellavita privata; diritto a non essere messi incontatto con il responsabile.

• Riduzione difficoltà derivanti da residenzadella vittima in Stato membro diverso daquello in cui è stato commesso il reatopossibilità di raccogliere deposizione dellavittima subito dopo la commissione del reato;uso della teleconferenza; possibilità di faredenuncia dallo stato di residenza.

Alcuni istituti vengono poi in rilievo:

• Istituto della Mediazione ricerca prima,dopo e durante il proced. penale di unasoluzione negoziata tra vittima e autoredel reato con la mediazione di una personacompetente. Gli stati possono individuarea quali reati applicare tale istituto.

• Assistenza specifica gli stati devonogarantire alla vittima gratis, una formadi assistenza diversa da quella legale.

• Generale cooperazione tra gli stati, peruna + efficace protezione delle vittime.

Tutela economica:

• Diritto al risarcimento del danno infavore della vittima nel processo penale--> in molti stati si è scelto di farcostituire la vittima parte civile nelprocesso penale stesso. Si imponeall'autore del reato di risarcire i dannisubiti dalla vittima, nonchè le spese(legali e non) affrontate x sostenere ilprocesso.

B) Direttiva 2004/80 CE x facilitare l'accessoall'indennizzo x vittime di reati transfrontalieri:sistema di cooperazione --> diritto di presentare domandadi indennizzo ad un'autorità dello stato membro incui ha la residenza, restando l'erogazionedell'indennizzo a carico dello stato nel cuiterritorio è stato commesso il reato.

• Sistema di indennizzo: costituire in ogni statouna <<autorità di assistenza>> e una <<autorità didecisione>> (responsabili del procedimento) e un<<punto di contatto centrale>> (x promuoverecollaborazione tra le autorità suddette).

• Autorità di assistenza:

• prestare assistenza su possibilità dichiedere indennizzo in stato interessato;

• ricevere domanda di indennizzo e fornireorientamenti e indicazioni x compilazionedomanda;

• trasmettere la domanda all'autorità didecisione e a fornire info supplementarieventuali.

b. Autorità di decisione:

• decisione sulla domanda di indennizzo;

Per tutte le fasi della procedura si prevedel'utilizzo di formulari tipo, x agevolare losvolgimento del procedimento.

F. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI DIUN ALTRO STATO MEMBRO: SENTENZE DI CONDANNA,CONTROLLO POST-PENALE, MISURE CAUTELARI NON

DETENTIVE

Per le decisioni relative alle persone, sono stateadottate varie decisioni quadro, in applicazione delProgramma x l'attuazione del principio del reciprocoriconoscimento delle decisioni penali. Tali decisioniquadro disciplinano vari aspetti, ma strutturalmentepresentano caratteri analoghi allo schema del MAE.

Caratteri strutturali essenziali del procedimento:

• introduzione di formulari tipo;

• introduzione di deroghe al princ. della doppia incriminazioneelencazione di una serie di reati (coincidono conquelli del MAE), "come definiti dalla legge dellostato di emissione" del provvedimento, x i qualiil riconoscimento o l'esecuzione della decisionenon richiede il controllo della doppiaincriminabilità.

• individuazione di procedure basate sul rapporto diretto traautorità competenti degli stati interessati rapporto direttotra le autorità che ogni stato membro indica comecompetenti allorché sia stato emittente od’esecuzione. Pur prevedendosi la possibilità xgli stati di designare autorità centrali confunzioni meramente amministrative, tali atti nonobbligano le autorità competenti dello statod’emissione/esecuzione ad attivare la proceduradi riconoscimento o esecuzione della decisionegiudiziaria da essi previste, trattandosi di unafacoltà della quale dispongono.

Decisione sul riconoscimento o esecuzione delladecisione: all’autorità competente dello statod’esecuzione principio del mutuo riconoscimentoriconoscimento degli decisioni se adottati inconformità alle norme dettate (senza richiesta dialtre formalità e senza valutazione merito) a menoche “motivi di diniego di riconoscimento/esecuzione”(in queste decisioni, solo quelli FACOLTATIVI!).Limite generale al riconoscimento: rispetto deidiritti umani fondamentali.

Termini procedurali: favorire la massima celeritàpossibile.

Singole decisioni quadro:

a. Dec Quad 2005/214 GAI su reciproco riconoscimentosanzioni pecuniarie obiettivo di facilitareesecuzione di tali sanzioni in uno Statod'esecuzione diverso da quello in cui sono statecomminate (Stato della decisione).Applicazione materiale: decisioni definitive diun'autorità giudiziaria/non giudiziaria cheinfliggono sanzioni pecuniarie a pers.fisica/giuridica residente abituale o sedestatuaria in altro stato membro e ivi disponentidi un reddito. "Sanzione pecuniaria" obbligodi pagare una somma di denaro a seguito di:

i. condanna x illecito;

ii. risarcimento vittime se la vittima non èparte civile;

iii. pagamento spese processuali in favore dienti assistenziali delle vittime comestabilito nella decisione.

Applicazione soggettiva: pers. giur. anche senello stato d'esecuzione non c'è resp. penaledelle pers. giur.

Procedimento: Stato della decisione perdepossibilità di esecuzione dopo la trasmissione

la riacquista se lo stato lo d'esecuzione loinformi che vi sia motivo di diniegoriconoscimento/esecuzione o se solleviviolazione princ. fondamentali o se è stataconcessa grazia/amnistia. Esecuzione secondolegge Stato d'esecuzione al quale spettano anche

le somme dall'esecuzione. Questo Stato può ancheridurre la somma o applicare sanzionialternative (se l'altro Stato acconsente ciò nelcertificato). Condannato può fornire prova diaver pagato la somma in altro Stato membro.

b. Dec Quad 2008/209 GAI x favorire reinserimento socialepersona condannata a pena detentiva o misura privativa libertàdalla sent di uno Stato d'emissione conesecuzione della pensa in Stato d'esecuzione alquale la sent viene trasmessa x riconoscimentoed esecuzione pena.

Applicazione materiale: "Sentenza" decisionedefinitiva di organo giurisdizionale dello Statoemittente vs una pers. fisica. "Pena"

qualsiasi pena/misura privativa libertà di variadurata irrogata x un reato a seguito di proced.penale.

Procedimento: avvio con trasmissione sent dicondanna allo stato d'esecuzione purchè ilcondannato si trovi lì o nello statod'emissione. Richiesta può venire anche dacondannato o da stato d'esecuzione (ma nonvincola stato d'emissione). "Stato d'esecuzione" quello nel quale il condannato vive (xkèsoggiorna abitualmente ed è legato da affettifamiliari ad es.) o è cittadino.

Presupposti: in ragione della finalità della decquad:

I.presenza del condannato in uno degli stati(d'emissione/esecuzione);

II. certezza che l'esecuzione pena in statod'esecuzione favorisca il reinserimentosociale del condannato Stato d'esecuzionepuò in fase consultiva emettere pareremotivato spiegando eventuale mancanzareinserimento sociale;

III. consenso persona condannata NO soloquando trasmissione a stato del quale ècittadina/Stato nel quale è fuggita xproced. penale pendente nei suoi confronti.

Doppia incriminazione: eliminazione verificadoppia incriminazione per i reati indicati nellaDec. Quad. possibile cmq escludere taledisposizione doppia incriminazione puòrilevare come motivo di rifiuto delriconoscimento della sentenza di esecuzionedella pena.

Riconoscimento/esecuzione pena:

possono essere parziali ma NON possono causareun aumento della pena. Se c’èriconoscimento, l’esecuzione avvienesecondo le leggi dello Stato d’esecuzione(compresi i motivi di rilascio anticipato

vanno comunicati allo Stato d’emissione chepuò ritirare il certificato, purché primache sia avvenuta l’esecuzione della pena).Stato d’esecuzione può adattare la pena seincompatibile con le sue leggi x:

o Durata pena adattata non puòessere inferiore alla pena massima xreati simili prevista nello statod’esecuzione;

o Natura non può essere convertitain sanzioni pecuniarie.

Iniziata l’esecuzione nello Statod’esecuzione, lo Stato d’emissione perde ildiritto d’esecuzione della pena.

Coordinamento con MAE: “fatta salva” la Dec.Quad. sul MAE, l’autorità giudiziariadell’esecuzione del MAE, al fine della consegnadel ricercato, potrebbe verificare se esistonomotivi di rifiuto di riconoscimento stabilitidalla Dec. Quad. in questione.

c. Dec. Quad. 2008/947 GAI: su sorveglianza delle personecondannate o liberate con condizionale. Anche qui principio del mutuo riconoscimentodella decisione dello Stato d’emissione nelloStato d’esecuzione come principio di base

consentire allo Stato d’esecuzione lasorveglianza delle misure di sospensionecondizionale e delle sanzioni sostitutive. Obiettivi: favorire reinserimento sociale personecondannate e migliorare protezione vittime,nonché favorire ricorso a misure diverse dalla pena detentivaquando condannata non ha residenza nello Statodi condanna problema: difficoltà dello Statodi condanna di vigilare sul rispetto dellamisura non privativa della libertà in stato

diverso da quello di condanna discriminazionetra cittadini in ragione della residenza

pertanto previsione di norme comuni sullasorveglianza di tali misure.Elementi caratterizzanti: elencazione dellemisure che gli stati devono sorvegliare. Procedura: trasmissione della sent/decisione disospensione dall’autorità dello Stato emittenteall’autorità dello Stato in cui la personarisieda legalmente se la questa sia lì ritornatao vi voglia fare ritorno (Stato d’esecuzione). Disciplina delle misure è quella dello Statod’esecuzione, che può anche adattarle devonocorrispondere il più possibile a quelle emanatedallo Stato emittente e non possono essere piùsevere di queste Stato emittente può ritirareil certificato e riacquistare la sua competenza,sempre purché non sia iniziata l’esecuzione.

d. Dec. Quad. 2009/829 GAI: su misure adottate dagli Statimembri in un procedimento penale in corso. Statod’esecuzione riconosce decisione di Statod’emissione su misure cautelari non detentivenei confronti di persona fisica, ne vigila ilrispetto e riconsegna la persona in caso diinottemperanza.Obiettivi: favorire il ricorso a misurecautelari non detentive nei confronti di personefisiche non residenti nello Stato nel quale è incorso il processo, garantendo cmq lacomparizione in processo e la tutela delle

vittime rafforzamento libertà e principio dipresunzione di innocenza.Misure cautelari: elencazione di una serie dimisure (divieto di frequentare dati luoghi;obbligo di: comunicare all’autorità ilcambiamento di residenza, di rimanere in un datoluogo ecc..).Stato d’esecuzione: Stato di residenza legaledell’interessato se lui vi acconsente aritornare. Su sua richiesta si può anchetrasmettere a stato da lui indicato previoconsenso di tale Stato stesso.Procedure: riconoscimento da parte dell’autoritàdello stato d’esecuzione determina perdita disorveglianza dello Stato emittente xò aquesto Stato spettano competenza su ulterioridecisioni connesse con quella di emissionemisura cautelare (diverso dalle altreprocedure!!) decisione su proroga, revoca,riesame, modifica misura cautelare cmqcompetenza Stato d’esecuzione xadattare/modificare al suo o.g. (limite dellamaggiore severità) e possibilità di rifiuto senon compatibili. Stato emittente puòriacquistare competenza prima xò che siainiziata l’esecuzione.Rapporto con MAE: si parla in qsta Dec. Quad. diriconsegna della persona in caso di inosservanzadella misura cautelare se Stato emittenteemette mandato d’arresto o altra decisione diparti forza, si richiama il MAE lo Statod’esecuzione xò non potrà rifiutare la consegna

xkè i fatti x i quali la persona è richiesta nonsono puniti con sanzione di gravità pari osuperiore di quella prevista nel MAE!

e. Dec. Quad. 2008/675 GAI: su considerazione decisioni dicondanna definitiva tra Stati membri in occasione diun nuovo procedimento penale.Obiettivi: Si vuole che il giudice di uno Statodebba poter conoscere le sentenze definitivecontro il reo rese in altri Stati x considerarlicome precedenti x aggravanti e recidive. NOriconoscimento!Presupposti: nello Stato nazionale del giudicevengono presi in considerazione sentenzenazionali anteriori (quindi, nondiscriminazione).Procedure: informazioni vengono in rilievo inogni fase del procedimento penale limite: seil reato x il quale è incorso di giudizio siaanteriore alla sent. Definitiva di altro statomembro in questo caso gli stati possonotenere conto in altro modo della condannaprecedente.