la trasparenza in materia assicurativa: un primo sguardo al regolamento isvap n. 35/2010

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La trasparenza in materia assicurativa: un primo sguardo al Regolamento I SVAP n. 35/2010 DI ILARIA RIVA Ricercatore Università degli Studi di Torino SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il Regolamento ISVAP n. 35 del 2010. – 3. Il Fascicolo infor- mativo. – 4. Estensione del dovere di disclosure. – 5. Criteri di redazione. – 6. L’in- formazione in corso di contratto. – 7. Oltre il Regolamento, la buona fede. – 8. L’effi- cacia del Regolamento. 1. PREMESSA Il tema degli obblighi di informazione che gravano sui contraenti nella fase precontrattuale ed in quella esecutiva del rapporto negoziale, ovvero della quantità e qualità di informazioni che un soggetto deve fornire alla controparte, è un problema tradizionale del diritto privato, ancora lontano dal trovare una soluzione (1). È tuttavia nello specifico ambito dei contrat- ti di massa che ha trovato primariamente spazio il concetto di “trasparenza”, Assicurazioni – n. 4-2010 (1) La dottrina italiana ha dedicato al tema numerosi contributi, tra i quali: VISIN- TINI, La reticenza nella formazione dei contratti, Padova, 1972; MINERVINI, Errore sul- la convenienza economica del contratto e buona fede precontrattuale, in Rass. dir. civ., 1987, p. 941; GRISI, Lobbligo precontrattuale dinformazione, Napoli, 1990; G. D’AMICO, “Regole di validità” e principio di correttezza nella formazione del contrat- to, Napoli, 1996; VALENTINO, Obblighi di informazione, contenuto e forme negoziali, Napoli, 1999; NAZZARO, Obblighi dinformare e procedimenti contrattuali, Napoli, 2000; MERUZZI, La trattativa maliziosa, Padova, 2002; DE POLI, Asimmetrie informati- ve e rapporti contrattuali, Padova, 2002; P. GALLO, Responsabilità precontrattuale. La fattispecie, in Riv. dir. civ., 2004, I, 295 e 311; ID., Asimmetrie informative e doveri di informazione, ivi, 2007, I, 641. V. ora supra, in questo stesso fascicolo, BIN, La tra- sparenza dei “prodotti” emessi dalle imprese di assicurazione tra principî generali e nuovo Regolamento ISVAP.

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La trasparenza in materia assicurativa: un primo sguardo al Regolamento ISVAP n. 35/2010

DI

ILARIA RIVARicercatore

Università degli Studi di Torino

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il Regolamento ISVAP n. 35 del 2010. – 3. Il Fascicolo infor-mativo. – 4. Estensione del dovere di disclosure. – 5. Criteri di redazione. – 6. L’in-formazione in corso di contratto. – 7. Oltre il Regolamento, la buona fede. – 8. L’effi-cacia del Regolamento.

1. PREMESSA

Il tema degli obblighi di informazione che gravano sui contraenti nellafase precontrattuale ed in quella esecutiva del rapporto negoziale, ovverodella quantità e qualità di informazioni che un soggetto deve fornire allacontroparte, è un problema tradizionale del diritto privato, ancora lontanodal trovare una soluzione (1). È tuttavia nello specifico ambito dei contrat-ti di massa che ha trovato primariamente spazio il concetto di “trasparenza”,

Assicurazioni – n. 4-2010

(1) La dottrina italiana ha dedicato al tema numerosi contributi, tra i quali: VISIN-TINI, La reticenza nella formazione dei contratti, Padova, 1972; MINERVINI, Errore sul-la convenienza economica del contratto e buona fede precontrattuale, in Rass. dir. civ.,1987, p. 941; GRISI, L’obbligo precontrattuale d’informazione, Napoli, 1990; G. D’AMICO, “Regole di validità” e principio di correttezza nella formazione del contrat-to, Napoli, 1996; VALENTINO, Obblighi di informazione, contenuto e forme negoziali,Napoli, 1999; NAZZARO, Obblighi d’informare e procedimenti contrattuali, Napoli,2000; MERUZZI, La trattativa maliziosa, Padova, 2002; DE POLI, Asimmetrie informati-ve e rapporti contrattuali, Padova, 2002; P. GALLO, Responsabilità precontrattuale. Lafattispecie, in Riv. dir. civ., 2004, I, 295 e 311; ID., Asimmetrie informative e doveri diinformazione, ivi, 2007, I, 641. V. ora supra, in questo stesso fascicolo, BIN, La tra-sparenza dei “prodotti” emessi dalle imprese di assicurazione tra principî generali enuovo Regolamento ISVAP.

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quale strumento diretto a colmare il fisiologico divario informativo che con-traddistingue il rapporto tra predisponente e aderente. A fronte di un mer-cato sempre più aggressivo, di contraenti “forti” in grado di imporre testicontrattuali opachi, reticenti, contraddittori e fuorvianti, il legislatore inter-viene a protezione della parte economicamente debole e priva di adeguatecompetenze, imponendo all’altra specifici obblighi informativi. Per il tra-mite della trasparenza – che più che un fine dunque è un mezzo – si perse-gue l’intento (o il mito?) del riequilibrio di condizioni tra le parti del con-tratto e, in ultima analisi, del consenso pienamente libero e consapevole del-la parte aderente (2).

Nello specifico settore del diritto delle assicurazioni un’embrionale pre-visione di obbligo informativo a carico dell’impresa era già contenuta ne-gli artt. 109 del d.lgs. 174 del 1995 e 123 del d.lgs. 175 del 1995, di attua-zione, rispettivamente, della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazio-ne diretta sulla vita e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diver-sa dall’assicurazione sulla vita, a cui erano seguite le circolari ISVAP n. 533del 2004 e 551 del 2005, che in buona parte hanno costituito il modello del-l’attuale disciplina.

Il codice delle assicurazioni private ha rappresentato in questo contestoun punto di svolta: la “trasparenza” assurge invero, nell’impianto del codicedi settore, a vero e proprio pilastro della disciplina dell’attività assicurativa,perno fondamentale dell’apparato normativo di protezione dell’assicurato. Aisensi dell’art. 166 cod. ass. il contratto di assicurazione, così come ogni altrodocumento consegnato dall’impresa al contraente, va redatto in modo “chia-ro ed esauriente” (3); le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazio-ni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato devo-no essere riportate mediante “caratteri di particolare evidenza”. In materia diassicurazione sulla vita, infine, l’art. 177 impone all’impresa di segnalare alcontraente il suo diritto di recesso, i cui termini e modalità di esercizio devo-no essere “specialmente evidenziati” nella proposta e nel contratto.

Quanto al profilo delle regole di condotta, un intero Titolo (il XIII) èdedicato alla “Trasparenza delle operazioni” e alla “Protezione dell’assi-curato”: in esso, tra gli altri, risiede l’art. 183 (Regole di comportamento),il quale sancisce a chiare lettere l’obbligo di imprese e intermediari di com-

(2) Sotto altro punto di vista, l’obiettivo perseguito è la competitività e concorren-zialità tra le imprese e dunque l’efficienza del mercato.

(3) Sul punto, per un approfondimento, v. FERRANTE, in Commentario al codice del-le assicurazioni, a cura di M. Bin, Padova, 2006, p. 485 ss.

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portarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti di contraentie assicurati; il successivo art. 185 rintraccia nella Nota informativa (già dif-fusa nella prassi e oggetto delle precedenti circolari ISVAP) lo strumento pri-vilegiato per la trasmissione delle informazioni nella fase che anticipa laconclusione del contratto. In entrambi i casi, per la disciplina di dettaglio,si rimanda all’attività regolamentare dell’Autorità di vigilanza.

2. IL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 2010

Dopo una lunga fase di gestazione, il 1° dicembre 2010 è entrato in vi-gore il Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 (4), che dà appunto attua-zione alla citata legislazione primaria: con questo provvedimento dell’ISVAP

si completa dunque il quadro normativo e anche il settore delle assicura-zioni può vantare, come già i settori bancario e finanziario (5), un’adegua-ta disciplina degli obblighi informativi a tutela del contraente.

Il testo in esame, ribattezzato “Regolamento Trasparenza”, riprende inbuona parte disposizioni precedentemente emanate dall’Istituto di vigilan-za nella forma di circolari (6), con un evidente intento di riassetto e sem-plificazione della disciplina dell’informazione, anche pubblicitaria (ma nonmancano importanti novità, e tra tutte basti citare il rafforzamento dell’ap-parato sanzionatorio, su cui infra); esso tuttavia estende il suo raggio d’azione a temi ulteriori rispetto agli obblighi informativi e incidenti sul con-tenuto negoziale. L’Istituto ha colto l’occasione di un’ampia delega confe-rita dal disposto dell’art. 183, comma 2, cod. ass. (la quale lo investiva del

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(4) Esso estende il suo ambito di applicazione, limitatamente ad alcune sue dispo-sizioni, anche ai contratti assicurativi già stipulati prima di tale data: sul punto si rinviaal Prospetto riepilogativo elaborato dall’ISVAP e pubblicato contestualmente al Regola-mento, reperibile sul sito internet dell’Istituto.

(5) Cfr. art. 21 TUF da ultimo modificato con l’entrata in vigore della direttiva MIFID (dir. 2004/39/CE del 21 aprile 2004 sui mercati e gli strumenti finanziari), rece-pita con d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a cui ha fatto seguito il reg. CONSOB n. 16190del 29 ottobre 2007, che ha sostituito il precedente reg. del 1° luglio 1998, n. 11522.

(6) Segnatamente la circolare 551 del 2005 “Disposizioni in materia di trasparen-za dei contratti di assicurazione sulla vita”, ma anche, in parte, le circolari 533/D del2004, “Distribuzione di polizze di assicurazione. Incasso dei premi. Pubblicità dei pro-dotti assicurativi”, 403 del 2000, “Qualità del servizio offerto agli assicurati dalle im-prese di assicurazione sulla vita” e 417/D del 2000, “Copertura del rischio malattia:qualità del servizio e trasparenza contrattuale”.

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compito di determinare le regole di comportamento da osservare nei rap-porti con i contraenti “in modo che l’attività si svolga con correttezza e conadeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli”) per incidere pro-fondamente su alcuni aspetti sostanziali della tecnica assicurativa, vietan-do prassi diffuse percepite come gravose per il cittadino (7). Più precisa-mente, viene esclusa la possibilità di inserire alcune clausole ritenute par-ticolarmente gravose per l’assicurato, le quali già avevano incontrato l’op-posizione della magistratura di merito sotto il profilo della loro vessatorie-tà: in materia di contratti di assicurazione malattia e infortuni si vietaall’impresa di prevedere la cessazione automatica della copertura assicura-tiva ove l’assicurato compia, durante la vigenza del contratto, l’età indica-ta come “massima assicurabile”; e ciò vale anche per i contratti in corso, ovealla scadenza l’assicurato abbia continuato a pagare i premi (art. 47, com-ma 2) (8). In relazione ai medesimi contratti si impone alle imprese di in-dicare quale luogo di svolgimento dell’arbitrato la città sede dell’Istituto dimedicina legale più vicina all’assicurato (art. 47, comma 1). Parimenti inam-missibile diventa la clausola che consente all’assicuratore di recedere uni-

(7) Da qui le perplessità circa la legittimità di interventi di fonti secondarie comei regolamenti delle Autorità indipendenti a incidere – in senso limitativo – sull’auto-nomia privata delle parti e sulla libertà di iniziativa economica, arrogandosi prerogati-ve di normazione che parrebbero più consone a organi dotati di legittimazione demo-cratica e investiti di poteri legislativi primari. Sul punto, si vedano gli autori citati in-fra, nota 12.

(8) La circolare 417/D del 2000, avente ad oggetto la “copertura del rischio malat-tia: qualità del servizio e trasparenza contrattuale”, già statuiva che “qualora le condi-zioni di contratto prevedano un limite di età assicurabile (es. 70 anni), non dovrà esse-re prevista la cessazione automatica della copertura nel caso in cui il compimento di ta-le età si verifichi durante la vigenza del contratto. Infatti, l’assicuratore all’atto dellastipula o del rinnovo è in condizione di conoscere la durata massima che un contrattopuò avere in relazione all’età del soggetto assicurato”, e aggiungeva che “i contratti dinuova stipulazione non dovranno prevedere la clausola in questione e le imprese do-vranno avere cura in sede di stipula del contratto di accertare l’età degli assicurati e distabilire di conseguenza la durata contrattuale”. La clausola peraltro era stata indivi-duata come abusiva nel protocollo di intesa tra ANIA e Associazioni dei consumatoridell’11 maggio 1999. Nonostante ciò, alcune imprese hanno mantenuto la clausola nel-le loro condizioni generali di contratto: Trib. Torino 16 gennaio 2007 vi ha ravvisatoun profilo di vessatorietà poiché l’assicuratore, con tale previsione, percepisce il pre-mio relativo all’intera annualità senza essere obbligato a risarcire i sinistri accaduti do-po il compimento dell’età massima indicata.

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lateralmente dal contratto di assicurazione contro le malattie in caso di si-nistro (art. 48) (9). Al fine di garantire l’effettiva portabilità dei mutui ecreare le condizioni per una riduzione del costo di estinzione dei medesi-mi, si statuisce che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad al-tri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui one-re è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione an-ticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscano aldebitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo ri-spetto alla scadenza originaria o che, in alternativa, forniscano, su richiestadel medesimo, la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a fa-vore del nuovo beneficiario designato (art. 49).

Rilevantissima, e molto contestata negli ambienti bancari, è stata la pre-visione, anch’essa incidente sulle coperture assicurative collegate a mutuio altri finanziamenti – compresi i leasing – “offerte” direttamente dalle ban-che ai propri sportelli o dalle finanziarie, contenuta nell’art. 52: previsionela quale, in sintesi, impediva il cumulo di posizioni di intermediario dellapolizza e beneficiario della medesima, per il conflitto di interessi che si ver-rebbe in tal modo a realizzare. L’intento era di precludere la prassi diffusadelle banche che erogano un mutuo e, in via accessoria, propongono alcliente un contratto assicurativo (percependo un compenso a titolo di in-termediazione) a copertura di rischi quali la morte, la perdita del lavoro, idanni subìti dal bene oggetto di garanzia ove, se l’evento si verifica, la ban-ca stessa è beneficiaria della protezione assicurativa. La disposizione nonha tuttavia superato il vaglio della magistratura amministrativa, non per ra-gioni sostanziali, bensì per vizi procedimentali (10): l’ISVAP non avrebbe

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(9) Per Trib. Rovereto 10 luglio 2007, in DeJure, la clausola è vessatoria ai sensidell’art. 1469-bis, comma 3, n. 7 c.c. [ora, art. 33, lett. g), cod. cons.]. Per Trib. Napo-li 14 giugno 2003, in Giur. napoletana, 2004, 49, la clausola è vessatoria anche qualo-ra consenta ad entrambe le parti di recedere liberamente dopo il verificarsi del sinistro,poiché, anche se non ricade nell’ambito di applicazione di cui al suddetto art. 1469-bis,comma 3, n. 7, attesa la reciprocità del diritto di recesso, è da ritenersi comunque vol-ta a favorire sostanzialmente il solo interesse dell’assicuratore, realizzando così un si-gnificativo squilibrio a danno del consumatore. Conf. App. Roma 7 maggio 2002, inForo it., 2002, I, 2823, con nota di De Rosas e Palmieri. Contra, Trib. Genova 24 feb-braio 2000, in questa Rivista, 2000, II, 2, 234.

(10) Il TAR si è pronunciato con tre sentenze gemelle depositate in data 27 otto-bre 2010, emesse in risposta a tre ricorsi presentati rispettivamente dall’ABI e altri isti-tuti di credito (vedila pubblicata ultra, II, 000 - n.d.r.), da Assilea-Associazione Italia-na Leasing e da Ubi Leasing S.p.A. per l’annullamento dell’art. 52 Reg. ISVAP 35/2010.

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assolto, secondo il TAR, l’onere di rendere previamente conoscibili le pro-prie norme regolamentari sì da consentirne una adeguata condivisione (11);l’art. 52 sarebbe stato inserito nel testo definitivo del Regolamento all’ulti-mo momento, una volta chiusa la pubblica consultazione della bozza e ta-le omissione di ogni fase partecipativa ha condotto ad una pronuncia di an-nullamento della disposizione.

Il rilevato difetto formale ha precluso un esame nel merito della que-stione se sia o meno ravvisabile un conflitto di interessi nella fattispecie so-pra descritta, circostanza negata dalle parti ricorrenti per la ragione che il“conflitto di interessi” presupporrebbe che al vantaggio dell’intermediariocorrisponda un danno a carico del cliente, che nella specie non sembrereb-be sussistere “poiché quest’ultimo si avvale dell’utilità sostanziale del con-tratto assicurativo” e, comunque, anche ove si volesse ravvisare un’ipotesidi conflitto di interessi, la misura prescelta sarebbe irragionevole, in quan-to sacrifica eccessivamente gli interessi dei destinatari. Si contesta, altresì,la pertinenza della disposizione in esame rispetto alla delega conferita al-l’ISVAP dalla norma primaria, e precisamente all’art. 183 cod. ass. che, neldettare le regole di comportamento delle imprese e degli intermediari, “nonvieta il conflitto di interesse in quanto tale, ma obbliga i medesimi ad or-ganizzarsi in modo da identificarli ed evitarli o, ove ciò non sia possibile,ad assicurare trasparenza in ordine ai possibili effetti sfavorevoli derivantidal conflitto” (12). Nonostante le recenti pronunce del TAR, il dibattito nonpuò ritenersi sopito: resta attuale il quesito se il descritto fenomeno realiz-

(11) Dagli artt. 191, comma 4, cod. ass. e 23, comma 2, l. 262/05 si ricava l’ob-bligo dell’ISVAP di far precedere l’adozione dei regolamenti da procedure di consulta-zione aperte e trasparenti, che consentano la conoscibilità della normativa in prepara-zione agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, ai prestatori di servizi finan-ziari e ai consumatori: la conoscenza che questi soggetti ne abbiano avuta aliunde nonsupplisce la mancanza di formale consultazione.

(12) Si rammenti che il rispetto dei parametri normativi posti dal codice delle as-sicurazioni è garanzia di rispetto del principio di legalità, con riferimento alla potestà“regolamentare” riconosciuta alle Autorità indipendenti. Per un approfondimento si rin-via a: M. BIN, Autorità indipendenti? Il caso dell’ISVAP, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,1997, 329; MARZONA, Il potere normativo delle Autorità indipendenti, ne I garanti del-le regole: le autorità indipendenti, a cura di Cassese e Franchini, Bologna, 1996; ME-RUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2000; FOÀ, I regolamenti delle au-torità amministrative indipendenti, Torino, 2002; RIVA, Commento agli artt. 3 ss. e 191cod. ass., in Commentario al codice delle assicurazioni, a cura di M. Bin, Padova, 2006,pp. 19 ss. e 608 ss.; GITTI (a cura di), L’autonomia privata e le autorità indipendenti.La metamorfosi del contratto, Bologna, 2006.

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zi o meno un’ipotesi di conflitto di interessi e l’ISVAP sia o meno legittima-to a contrastarlo e con quali misure (13).

3. IL FASCICOLO INFORMATIVO

Il Regolamento n. 35/2010 persegue l’obiettivo della trasparenza pre-contrattuale consacrando la prassi, già invalsa nel ramo vita, del “Fascico-lo informativo”, quale modalità elettiva per informare il cliente nella faseche precede la conclusione del contratto (14).

Il Fascicolo contiene innanzitutto la Nota informativa, la cui funzioneè, per espressa previsione normativa, quella di fornire al contraente le noti-zie indispensabili affinché possa pervenire a un ponderato giudizio sui di-ritti ed obblighi che derivano dal contratto che va stipulando (cfr. art. 185,comma 2, cod. ass.). Essa deve essere predisposta secondo gli schemi alle-gati al Regolamento stesso: si limita dunque la discrezionalità delle imprese,le quali dovranno seguire i modelli standard prefissati dall’Istituto, senzapossibilità di aggiungere informazioni ulteriori rispetto a quelle previste ne-gli schemi, se non al limitato scopo “di rendere pienamente comprensibili lecaratteristiche del contratto” (cfr. art. 8, comma 3). I modelli predisposti so-no sei, uno per ciascun ramo assicurativo (15); si realizza così l’obiettivo,

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(13) Il tema è particolarmente delicato e di difficile soluzione, in ragione della pe-culiarità del riferimento al “conflitto di interessi” in materia di intermediazione, rispettoal tradizionale concetto desumibile dalle norme codicistiche (artt. 320, 347 e 394 in ma-teria di protezione di incapaci; artt. 1394 e 1395 in materia di rappresentanza; artt. 2368,2373, 2475 ter e 2629 bis in materia societaria), su cui tra i tanti v. i saggi di MAFFEIS e INZITARI di commento alla sentenza Trib. Milano 14 febbraio 2009, in Corr.giur., 2009, 973 e, più in generale, MAFFEIS, Conflitto di interessi nel contratto e rime-di, Milano, 2002.

(14) Per il ramo vita la norma non presenta novità particolari rispetto alla discipli-na contenuta nella circolare ISVAP 551 del 2005, che è stata conseguentemente in granparte abrogata. Già con quel provvedimento, infatti, l’Autorità del settore aveva prov-veduto a dettare un corpo normativo organico per i contratti di assicurazione sulla vita(ivi compresi i prodotti misti assicurativo-finanziari), con cui regolava i doveri di in-formativa e di trasparenza degli operatori, stabilendo le modalità di redazione della no-ta informativa in relazione ai diversi tipi di contratti. In particolare, gli artt. 4-11 delRegolamento riproducono, quasi invariati, gli artt. 2-10 della circ. ISVAP 551/05; glischemi allegati di Scheda sintetica e di Nota informativa non presentano significativeinnovazioni. L’estensione del modello agli altri rami rappresenta invece una novità.

(15) Allegato 3 per i contratti sulla vita con partecipazione agli utili; allegato 4 peri contratti di puro rischio; allegato 6 per i contratti dei rami danni; allegato 7 per i con-

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imposto dal codice delle assicurazioni, di plasmare la disciplina di dettaglioalle diverse esigenze di tutela degli assicurati in ragione delle differenti ti-pologie di rischio e delle particolari caratteristiche di ciascun contratto: untentativo di equilibrio tra l’esigenza di standardizzazione (funzionale allacomparabilità delle diverse offerte), quella di contenimento delle informa-zioni (per scongiurare il rischio dell’eccesso informativo) e quella di perso-nalizzazione (per offrire informazioni adeguate e pertinenti).

I nuovi modelli di Nota informativa si applicano ai contratti “posti incommercializzazione” successivamente al 1° dicembre 2010 (art. 56, com-ma 1): ne risultato esentati i contratti la cui fase di trattative prenegoziali sisia compiuta ed esaurita – quanto meno con la sottoscrizione di una propo-sta contrattuale – prima di tale data (16), che coincide con l’entrata in vigo-re del Regolamento. Laddove invece la fase precontrattuale, per quanto ini-ziata precedentemente, continui anche dopo il 1° dicembre, prudenza consi-glia di consegnare al potenziale contraente la nuova Nota informativa.

Al fine di semplificare il contenuto della documentazione ed evitare du-plicazioni, la Nota informativa contiene specifiche “Avvertenze” che ri-chiamano l’attenzione degli assicurati sugli aspetti di maggior rilievo rin-viando, per le indicazioni di dettaglio, alle condizioni di assicurazione.

Laddove il contratto preveda una partecipazione agli utili, alla Nota in-formativa si aggiungono la Scheda sintetica – un documento di sintesi sualcuni elementi ritenuti essenziali – ed il Progetto esemplificativo di svi-luppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e ri-scatto. A tale Progetto, realizzato su parametri di calcolo meramente di-mostrativi e tassi di rendimento convenzionali, segue la predisposizione diun Progetto, rielaborato in forma personalizzata in base ai dati dell’assicu-rato, che deve essere consegnato al contraente al più tardi nel momento in

tratti di assicurazione Infortuni; allegato 8 per i contratti di assicurazione Malattia e al-legato 9 per il ramo R.c. auto. Per i contratti di Responsabilità civile per la circolazio-ne dei veicoli a motore e dei natanti le imprese predispongono la Nota informativa se-condo lo schema di cui all’allegato 9 distintamente per le autovetture, per i ciclomoto-ri e motocicli, per i natanti, riportando esclusivamente le informazioni ad essi relative.Per i veicoli a motore diversi, le imprese utilizzano un’unica Nota informativa redattasecondo lo schema di cui all’allegato 9. È facoltà per le imprese elaborare lo schemadistintamente per specifiche categorie di veicoli.

(16) Ancorché il contratto si concluda successivamente: esso dovrà considerarsiun “contratto post circolare 551” ai fini dell’applicazione di talune norme del Regola-mento ai sensi dell’art. 56 e relativo Prospetto riepilogativo dell’ambito di applicazio-ne, reperibile sul sito internet dell’ISVAP.

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cui questi è informato che il contratto è concluso. La scheda sintetica do-vrà indicare con chiarezza “luci e ombre” dell’affare: da un lato, i diritti (diriscatto, di revoca, di recesso, ecc.) e le eventuali garanzie offerti dal con-tratto (ad es., un eventuale tasso di interesse minimo garantito); dall’altro,i costi (17) e i rischi che il contraente assume (ad es. il rischio di perdita deipremi pagati in caso di mancato versamento del numero minimo richiestodi annualità; o il rischio, in caso di riscatto nei primi anni della durata con-trattuale, di ottenere un importo inferiore ai premi versati). Tra le novità dasegnalare vi è l’obbligo per le imprese di inserire nella Nota informativa enella Scheda sintetica notizie sulla propria situazione patrimoniale, indi-cando in particolare l’indice di solvibilità (punto 1b).

Il Fascicolo conterrà infine le Condizioni generali del contratto di assi-curazione, comprensive del regolamento della gestione separata; il Glossa-rio, nel quale è spiegato il significato dei termini tecnici e il Modulo di pro-posta e, ove non previsto, il Modulo di polizza.

L’intera documentazione – con la sola eccezione del Progetto esempli-ficativo rielaborato in forma personalizzata – va consegnata al potenzialecontraente “prima della sottoscrizione della proposta”: è noto come nellaprassi assicurativa sia diffusa una tecnica di conclusione del contratto pe-culiare, tale per cui la proposta, almeno da un punto di vista formale, risul-ta provenire dal contraente – che in realtà sottoscrive un modulo fornitoglidall’intermediario e predisposto dall’impresa – così che il ruolo di propo-nente viene assunto dall’assicurato, mentre quello di oblato dall’impresa. Ilcontratto si conclude – salvo pattuizioni diverse – quando il contraente haconoscenza dell’accettazione dell’impresa. Si spiega dunque l’opportunoriferimento all’esigenza che l’assicurato riceva tutte le informazioni primadel momento della proposta la quale, tra l’altro, fatta eccezione per i con-tratti sulla vita di durata superiore ai sei mesi e contrariamente ai principîgenerali in materia di contratto, è irrevocabile per un certo lasso di tempo,proprio per dare all’assicuratore un congruo spatium deliberandi (18).

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(17) Si impiega l’indicatore sintetico del “Costo percentuale medio annuo” – peril cui calcolo varranno le indicazioni fornite nella Nota metodologica di cui all’allega-to 2 – che indica, attraverso parametri prefissati, di quanto si riduce ogni anno, per ef-fetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga ope-razione non gravata da costi; viene inoltre rappresentato, in caso di contratti con pre-stazioni rivalutabili collegate al rendimento di una gestione separata, il tasso di rendi-mento realizzato da quest’ultima negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di ren-dimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimentomedio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

(18) Cfr. artt. 1887 c.c. e 176 cod. ass.

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Destinatario dell’obbligo di consegnare il Fascicolo informativo par-rebbe essere, stando alla lettera del Regolamento, la sola impresa, in con-formità a quanto previsto dall’art. 185 cod. ass., secondo cui “le imprese(…) consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed uni-tamente alle condizioni di assicurazione, una Nota informativa”. Tale pre-visione va integrata con quanto sancito dall’art. 49 Regolamento 5/06, lad-dove è previsto che l’intermediario consegni al contraente la documenta-zione precontrattuale e contrattuale predisposta dall’impresa: l’obbligo in-formativo grava dunque su entrambi e riguarda sia le imprese italiane sia leimprese estere operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera pre-stazione di servizi e i loro intermediari. Si conferma in tal modo la natura“naturalmente intermediata” del contratto di assicurazione, in cui l’abitua-le interlocutore del cliente non è l’impresa, bensì l’intermediario.

Il modello prescelto dal Regolamento ricalca alcune caratteristiche ti-piche delle discipline di tutela del contraente debole recentemente diffuse-si nel panorama legislativo italiano ed europeo: l’obbligo di informare siconverte in obblighi di forma e di contenuto; l’informazione assume le ve-sti di un Fascicolo (19), che dovrebbe poter essere comodamente e medita-tamente consultato prima di stipulare il contratto. La forma assolve in ulti-ma analisi il compito di tutela del contraente debole (20).

Non ci si limita tuttavia a sancire un generico obbligo informativo pre-contrattuale, ma sono definite nel dettaglio le informazioni che devono es-sere fornite (variabili a seconda del prodotto offerto, in aderenza a un prin-cipio di personalizzazione e di rispondenza ai diversi elementi di rischio

(19) L’ISVAP ha specificato che l’obbligo di consegna del Fascicolo informativopotrà essere adempiuto esclusivamente attraverso l’impiego del supporto cartaceo: qua-lora le imprese facciano ricorso alle tecniche di comunicazione a distanza per la pro-mozione e il collocamento del contratto sono applicabili le disposizioni di cui al Re-golamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, che consentono al contraente di optare, inluogo dello scritto, per un altro supporto durevole.

(20) Si discorre a tal proposito di un “neoformalismo”, imposto dal legislatore mo-derno a tutela del contraente debole, in cui il vincolo della forma scritta è congiunto aprecetti di contenuto, secondo un modello non certo esclusivo del campo assicurativo.In dottrina: IRTI, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo giuridico, Milano, 1985;DI SABATO, Il documento contrattuale, Milano, 1997; VALENTINO, Obblighi di informa-zione, contenuto e forma negoziale, Napoli, 1999; MASUCCI, La forma del contratto, inDiritto privato europeo a cura di Lipari, II, Padova, 1997, p. 575; JANNARELLI, La di-sciplina dell’atto e dell’attività: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori, inTratt. dir. priv. eur., a cura di Lipari, III, Padova, 2003, p. 49 ss.; MORELATO, Nuovi re-quisiti di forma del contratto. Trasparenza contrattuale e neoformalismo, Padova, 2006.

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che ciascun prodotto presenta). La regola formale diventa un precetto di for-ma-contenuto; la procedura di comunicazione è “formalizzata” e i conte-nuti informativi predeterminati e talvolta immedesimati nel contratto (21).

Modelli analoghi sono ravvisabili, senza pretese di esaustività, nella di-sciplina dei contratti a distanza (22), nelle norme sui “contratti relativi al-l’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili” (23),sulla vendita di pacchetti turistici (24), sul contratto di subfornitura (25) esu quello di affiliazione commerciale (26); vincoli informativi e di formacon finalità di protezione del contraente debole esistono poi nei settori ban-cario (27) (e da ultimo va citata la capillare disciplina introdotta dal d.lgs.141 del 2010 sul credito al consumo: artt. 121 ss. TUB) e finanziario (28).

4. ESTENSIONE DEL DOVERE DI DISCLOSURE

Anche con riferimento ai contratti “individuali”, non si dubita dell’esi-stenza di un obbligo informativo in capo ai contraenti; le difficoltà sorgo-no nel momento in cui occorra individuare quali circostanze debbano esse-re rivelate, e quali possano essere taciute, quali notizie il contraente ha di-ritto di ottenere e su quali abbia invece uno speculare onere di autoinfor-

La trasparenza in materia assicurativa ecc.

(21) SENIGAGLIA, Accesso alle informazioni e trasparenza. Profili della conoscen-za nel diritto dei contratti, Padova, 2003, p. 73.

(22) L’art. 52 cod. cons. elenca le informazioni che il professionista deve fornire,prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza e in modo chiaro e compren-sibile, al consumatore. Prima o al momento della esecuzione del contratto, le suddetteinformazioni devono essere confermate per iscritto.

(23) Cfr. artt. 69 ss. cod. cons.(24) Puntualizza l’art. 85 cod. cons. che il contratto di vendita di pacchetti turisti-

ci deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi e contenere gli elementiindicati nel successivo art. 86.

(25) L’art. 2 l. 192 del 1998 impone la forma scritta e un contenuto predefinito peril contratto di subfornitura, avendo peraltro cura di individuare, contrariamente ad altriesempi legislativi, la sanzione per il caso di inosservanza dell’onere formale: la nullità.

(26) Oltre ai vincoli di forma e contenuto, l’art. 3 della l. 129 del 2004 statuisceche almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto l’affiliante deve conse-gnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere.

(27) Cfr. Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con iclienti) del TUB, come modificato dal d.lgs. 141 del 2010 di attuazione della dir.2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

(28) Cfr. art. 21 ss. TUF e delibera di attuazione CONSOB n. 16190 del 2007.

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marsi. Nel settore dei contratti standard, la tendenza del moderno legisla-tore è stata quella di predeterminare d’autorità quali informazioni debbanoessere svelate – oltre che con quali modalità e tempi – imponendo dunqueun obbligo informativo specifico. Meno costante è stata invece la previsio-ne sanzionatoria per il caso di inattuazione di tale obbligo.

Il Regolamento n. 35, conformemente a questa tendenza, ha individua-to gli elementi ritenuti importanti affinché il contraente/assicurato possaraggiungere un adeguato livello di conoscenza in merito allo stipulando con-tratto, distinguendo ovviamente a seconda del tipo di rischio assunto.

Particolare attenzione, sotto questo punto di vista, è dedicata all’ogget-to del contratto, ovvero al rischio assicurato e soprattutto ai rischi esclusi:sono note le frequenti controversie in ordine all’estensione della coperturae i ricorrenti tentativi di ricondurre le clausole che circoscrivono l’impegnodella compagnia assicuratrice al novero delle clausole di esonero da re-sponsabilità, con lo scopo di farne dichiarare l’inoperatività per la manca-ta specifica approvazione per iscritto o per contrasto con l’art. 1229 c.c. Èaltresì noto come raramente questi tentativi abbiano esito positivo, per latendenza della giurisprudenza a considerare invece simili clausole delimi-tative dell’oggetto del contratto, come tali non sanzionabili ex art. 1229 c.c.e nemmeno vessatorie (29). Il contenzioso nasce primariamente dalla fre-quente inconsapevolezza dei contraenti circa l’effettiva estensione della co-pertura assicurativa. Nella Nota informativa sarà inserita una specifica “Av-vertenza” sulla presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicu-rative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono da-re luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, con rinvioalle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

L’informazione comprende ovviamente gli “oneri” a carico del con-traente, ovvero l’entità dei premi da corrispondere (con specifica indica-

(29) Si discosta Cass. 7 aprile 2010, n. 8235, in questa Rivista, 2010, II, 353 ss., connota di commento di RIZZUTI, Vessatorietà e clausole di limitazione della responsabilità.Altro esempio paradigmatico si trae dalla vicenda delle clausole claims made, che inte-grerebbero una limitazione di responsabilità, in relazione ai rischi dedotti e al tempo incui gli stessi si verificano: Cass. 15 marzo 2005, n. 5624, in questa Rivista, 2006, II, 2, 3,con nota di Landini; e con riferimento alla sola “claims mista” (nella quale sono esclusidalla copertura assicurativa i sinistri verificatisi oltre un certo numero di anni precedentialla stipulazione della polizza, fermo restando che la denuncia del terzo deve pervenireall’assicurato durante il periodo di vigenza della stessa): Trib. Milano 18 marzo 2010, in-fra, II, 000, con nota di Partenza. In dottrina, per tutti, VOLPE PUTZOLU, La clausola “claimsmade”. Rischio e sinistro nell’assicurazione r.c., in questa Rivista, 2010, I, 3.

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zione del numero minimo di annualità da versare per maturare il diritto alriscatto o alla riduzione) nonché in generale i costi gravanti sulla parte, siaquelli applicati al premio, sia quelli necessari per esercitare i diritti deri-vanti dal contratto (per il riscatto, per l’erogazione della rendita, ecc.). Especularmente include i diritti a suo favore: onde evitare il rischio che ilcontraente incauto e distratto non eserciti i diritti che gli spettano, per leg-ge o per contratto, l’impresa è tenuta ad avvertirlo della sussistenza dei me-desimi (ad es. quello di riduzione e riscatto, quello di revoca della propo-sta, quello di recesso), delle modalità di esercizio (comprese, per il ramor.c. auto, le indicazioni sulle procedure da seguire per la liquidazione del-l’indennizzo) e del rischio di perdita o estinzione degli stessi in caso di man-cata sollecita richiesta, tenendo anche conto di quanto previsto in materiadi “rapporti dormienti” dalla l. n. 266 del 23 dicembre 2005, e successivemodificazioni ed integrazioni.

Per l’eventualità di contestazioni tra le parti, la nota informativa deveadeguatamente delineare la procedura da seguire per presentare reclami al-l’impresa e/o all’ISVAP, chiarendo che resta salva la facoltà di adire l’Auto-rità giudiziaria.

Il contraente ha infine diritto a conoscere preventivamente il trattamentofiscale applicabile al contratto e la legge applicabile.

Regole specifiche riguardano poi i contratti connotati da una compo-nente finanziaria, in cui al tradizionale rischio demografico si aggiunge (osi sostituisce) un rischio d’investimento, talora con pericolo di perdere ilcapitale iniziale: il cliente-risparmiatore dovrà essere adeguatamente infor-mato circa i costi del contratto e i rischi finanziari che si assume. L’inve-stitore dovrà insomma avere un quadro esatto del tipo di operazione che vacompiendo e l’impresa dovrà evitare l’impiego di diciture evocative di par-ticolari cautele e garanzie non corrispondenti al vero. Termini quali “ga-ranzia, garantito, garantisce”, per esempio, potranno essere utilizzati sol-tanto ove sia direttamente l’impresa a prestare la specifica garanzia, e nonterzi estranei (ad es. l’emittente) (30). Analogamente, il termine “capitaleprotetto” può essere impiegato solo con riferimento a contratti per i quali èprevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a mini-mizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evi-denziato che la protezione non costituisce garanzia di conservazione del ca-pitale o di rendimento minimo.

La trasparenza in materia assicurativa ecc.

(30) Per una controversia legata all’incauto impiego di tali diciture, v. Trib. Mila-no 12 febbraio 2010, in questa Rivista, 2010, II, 378.

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Altro profilo di criticità attiene alla solidità delle imprese di assicura-zioni: la Nota deve fornire informazioni sulla situazione patrimoniale del-l’impresa, ciò sul presupposto – che lascia aperto qualche dubbio – che ilprivato cittadino possa rendersi conto di eventuali situazioni di rischiositàdalla lettura di dati tecnici, e possa pienamente intendere il significato del-l’indice di solvibilità, quale rapporto tra l’ammontare del margine di solvi-bilità disponibile e quello richiesto dalla normativa vigente.

La sommaria esposizione del novero di informazioni di cui è prescrittala previa divulgazione porta a concludere che il contrapposto onere di au-toinformazione è, in questo contesto, quasi azzerato. Ne rappresenta unesempio emblematico quanto previsto dagli artt. 6, comma 2, e 32, comma2, Reg., secondo cui l’impresa è tenuta a segnalare al contraente che le suedichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono compromettere ildiritto alla prestazione: si tratta della conseguenza che gli artt. 1892 e 1893c.c. sanciscono per l’ipotesi di dichiarazioni non veritiere o reticenti del con-traente/assicurato. Persino dunque le previsioni di legge non possono re-putarsi conosciute. Solo apparentemente, va detto per inciso, questa previ-sione contrasta con il noto principio ignorantia legis non excusat, giacchéil contraente non potrà certo evitare l’applicazione degli artt. 1892 e 1893c.c. per il solo fatto di non averli conosciuti e nemmeno – credo – preten-dere dalla controparte il ristoro dei danni. In altre parole, se il contraenteomette circostanze rilevanti per il consenso dell’assicuratore, o risponde inmaniera inesatta a una domanda del questionario sottopostogli, a nulla var-rà lamentare che nella documentazione precontrattuale egli non era statoavvertito delle possibili ripercussioni di tali reticenze o inesattezze: l’assi-curatore potrà comunque avvalersi delle facoltà concessegli dal codice ci-vile e pertanto, ove si verifichi il sinistro, rifiutare la prestazione assicura-tiva. Le conseguenze della mancata segnalazione di tali effetti legali atten-gono invece ai rapporti con i pubblici poteri, e in particolare con l’Autori-tà di vigilanza del settore, che potrà comminare le specifiche sanzioni fis-sate dal codice delle assicurazioni.

5. CRITERI DI REDAZIONE

La “trasparenza” non si riduce a mera informazione; essa non assolve-rebbe al suo compito se l’informazione non fosse fornita adeguatamente enon fosse così in grado di rendere il destinatario pienamente consapevoledel contratto che andrà a stipulare. Le espressioni usate, recita l’art. 5 delRegolamento, debbono essere chiare e sintetiche, e la grafica tale da ren-dere agevole la lettura e da evidenziare le condizioni di particolare aggra-

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vio per il contraente. Si impongono chiarezza espositiva, sintesi ed intel-leggibilità grafica del testo.

Le condizioni contrattuali onerose per il contraente vanno segnalate conspeciale evidenza, impiegando soluzioni grafiche idonee: si fa riferimentoalle clausole che prevedono “rischi”, “oneri”, “obblighi”, “esclusioni”, “li-mitazioni”, “periodi di sospensione della garanzia”, “nullità”, “decadenze”a carico del contraente/assicurato (salva l’applicazione della normativa sul-le clausole vessatorie); nonché alcune informazioni qualificate come “av-vertenze” dal Regolamento, tra le quali, ai sensi dell’art. 6, quella secondocui le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal contraente insede di compilazione del questionario possono compromettere il diritto al-la prestazione.

Si raccomanda, inoltre, la coerenza delle informazioni contenute al-l’interno dei documenti precontrattuali e contrattuali: poiché il precetto, cheha quale destinataria l’impresa, riguarda la redazione del Fascicolo infor-mativo, il quale, a sua volta, contiene sia la modulistica precontrattuale chele condizioni generali di assicurazione e il modulo di proposta – che costi-tuiranno parte essenziale del contratto – è da ritenere che tali criteri reda-zionali riguardino altresì il contratto vero e proprio. La disposizione, dun-que, è norma che incide sia sulle modalità di adempimento degli obblighidi comportamento precontrattuale sia sulla forma/contenuto del contratto.

Se ne può concludere che il Regolamento impone chiarezza, esaustività,sintesi, coerenza e comprensibilità anche per il contratto di assicurazione, inrelazione al quale la prassi dimostra come tali qualità spesso siano deficitarie.

In particolare, viene contrastato un fenomeno purtroppo diffuso nellacontrattazione assicurativa, ovvero la mancanza di coerenza tra le diverseclausole del contratto: non sono infrequenti frasi contenute nelle condizionigenerali di contratto contraddette da successive clausole dal contenuto in-compatibile, specialmente con riferimento alla definizione del rischio esclu-so (31). Tale evidente esempio di scarsa trasparenza – che potrebbe trovaresoluzione con l’impiego di regole interpretative contra stipulatorem – risul-ta senza dubbio contrastante con i principî espressi dal Regolamento.

Infine, si sottolinea come la documentazione precontrattuale debba tra-smettere informazioni, in maniera chiara e oggettiva, e non possa e non deb-

La trasparenza in materia assicurativa ecc.

(31) Per un esempio recente, v. Trib. Novara 6 luglio 2010, in questa Rivista, 2010,II, 591. Un diverso caso di opacità del testo contrattuale in ambito assicurativo è statoesaminato da Trib. Monza 9 gennaio 1999, in Resp. civ. prev., 1999, 780, con nota diDies.

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ba essere snaturata dal predisponente in uno strumento pubblicitario: la nor-mativa vieta di inserire nella nota informativa messaggi pubblicitari, la cuifunzione non è tanto quella di informare circa le caratteristiche del prodot-to, bensì quella di convincere, con l’impiego di linguaggi propagandistici eiperbolici. La pubblicità dei prodotti assicurativi, disciplinata nella Parte IIdel Regolamento n. 35, deve essere sempre ben riconoscibile e dunque di-stinta dalla documentazione informativa. Analogamente, sempre allo sco-po di non confondere il contraente, non sono ammessi riferimenti a even-tuali approvazioni ricevute dall’ISVAP al testo della documentazione pre-contrattuale (si pensi all’esito positivo di una procedura di interpello).

6. LE INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Una volta concluso il contratto le imprese sono tenute a mantenere in-formati i clienti di eventuali variazioni rilevanti relative al contratto [ad es.le modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo informativo (32),artt. 13 e 37; le variazione del tasso di interesse garantito, art. 15; le opera-zioni di trasformazione che comportano la modifica delle prestazioni ma-turate, art. 19] o all’impresa medesima (la cessazione di agenzia e asse-gnazione portafoglio ad altro intermediario, le modifiche statutarie rilevanti,le operazioni societarie straordinarie, artt. 20 e 36). Inoltre, l’impresa è te-nuta a segnalare al cliente l’approssimarsi di alcune scadenze rilevanti, al-lo scopo di consentirgli l’esercizio di diritti (comunicazioni in caso di eser-cizio di opzioni contrattuali, art. 18; o di scadenza del termine per la liqui-dazione della prestazione assicurativa, art. 17). La suddetta informativa de-ve essere offerta conformemente ai precetti di trasparenza e dunque periscritto (se v’è il consenso del cliente, anche mediante tecniche di comuni-cazione a distanza, purché le comunicazioni siano acquisibili su supportodurevole), con stile sintetico, chiaro e intellegibile.

Per i prodotti finanziari, sono previste comunicazioni, attraverso la pub-blicazione su quotidiani e sul sito internet dell’impresa, circa l’andamentodella gestione finanziaria in caso di polizze a prestazioni rivalutabili o dicapitalizzazione e circa i valori di riferimento delle polizze linked (artt. 12 e 26); l’art. 29 impone poi una specifica comunicazione scritta, per i con-tratti linked, in caso di perdite superiori a una determinata soglia. Per que-

(32) Si noti, anche se dipendenti da modifiche alla normativa successive alla con-clusione del contratto.

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sto tipo di contratti, le imprese inviano per iscritto a ciascun contraente l’e-stratto conto annuale, i cui contenuti minimi sono prefissati dal Regola-mento medesimo (artt. 14 e 28). Le norme in questione, specificamente quel-le relative alla comunicazione quotidiana a mezzo stampa di taluni valoridi riferimento, tengono conto delle novità apportate in materia di prodottilinked dal Regolamento ISVAP n. 32/2009, secondo cui i titoli a coperturadelle obbligazioni offerte non possono più rappresentare l’entità di riferi-mento a cui indicizzare le prestazioni, ma esclusivamente la copertura fi-nanziaria della compagnia a fronte degli impegni contrattuali (33).

L’imposizione di specifici obblighi informativi relativi ai contratti linked (si pensi alla costosa pubblicazione giornaliera su almeno un quoti-diano a diffusione nazionale di indicazioni sui valori degli indici di riferi-mento o dei fondi che rappresentano la base di determinazione delle pre-stazioni o all’invio di una comunicazione al contraente in caso di perditesuperiori a una certa soglia) pone delicati problemi di coordinamento conla similare – ma non identica – normativa CONSOB, e in particolare con ilRegolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernentela disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971del 14 maggio 1999 e successive modifiche, il cui Capo IV riguarda pro-priamente i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (34).

In sede di consultazione, l’ISVAP è intervenuto per ribadire la propriaperdurante competenza in materia di obblighi informativi in corso di con-

La trasparenza in materia assicurativa ecc.

(33) Per un approfondimento, CORVINO e ROBERTI, La nuova normativa in tema diprodotti assicurativi index linked: presupposti e principali innovazioni, in Dir. econ.assic., 2010, p. 297.

(34) La direttiva MIFID escludeva dal suo ambito di applicazione le imprese di as-sicurazione. La normativa italiana di recepimento, che è intervenuta modificando ilTUF, le ha invece incluse. In particolare, l’art. 100, comma 1, lett. f), TUF ante rifor-ma, escludeva dall’ambito di applicazione di molte sue disposizioni (obblighi infor-mativi, per es.) i contratti assicurativi emessi da imprese di assicurazione. La legge sul-la tutela del risparmio (262/05) ha abrogato l’art. 100 comma 1, lett. f), TUF e ha in-trodotto l’art. 25 bis (Prodotti finanziari emessi) disponendo che: “Gli articoli 21 (ob-blighi di comportamento degli intermediari) e 23 (contratti) si applicano alla sotto-scrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese diassicurazione”. Per “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” si intende,ai sensi dell’art. 1, lett. w-bis) TUF (lettera aggiunta dal d.lgs. 303/06): “le polizze e leoperazioni di cui ai rami vita III e V di cui al cod. ass., con esclusione delle forme pen-sionistiche individuali (…)”.

La legge sulla tutela del risparmio ha inoltre esteso l’obbligo di consegna del prospet -to informativo ai casi di offerta fuori sede di prodotti finanziari emessi da imprese di

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tratto in relazione a tutti i prodotti emessi da imprese assicurative, in quan-to attinenti alla fase di esecuzione del contratto e rilevanti in un’ottica di vi-gilanza sulla stabilità dell’impresa. L’ISVAP ha precisato che le modificheapportate al TUF dalla legge sul risparmio hanno esteso ai prodotti finan-ziari assicurativi la disciplina relativa all’“Offerta al pubblico di sottoscri-zione e di vendita”, che attiene alla fase della sollecitazione all’investimento,ma non hanno inciso sulla competenza generale attribuita dal codice al-

assicurazione (art. 11, comma 2, lett. a l. 262/05, che ha modificato l’art. 30, comma 9,TUF). Questa disciplina è stata nuovamente modificata dalla l. 303 del 2006 (art. 3,comma 5) che ha esteso ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, li-mitatamente ai soggetti abilitati, l’applicazione di tutto l’art. 30 TUF. Più in generale,il TUF e i Reg. CONSOB di attuazione non si applicano agli intermediari (agenti, broker,produttori diretti e altri distributori); si applicano ai soggetti abilitati all’intermedia-zione assicurativa (banche, SIM, Banco Posta) e alle imprese di assicurazione allorchécommercializzano direttamente prodotti finanziari assicurativi. È ciò che si ricava dalRegolamento CONSOB intermediari n. 16190 del 29 ottobre 2007, nel quale gli interme-diari che possono distribuire prodotti misti sono distinti in 3 categorie:1. soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa (e sono i soggetti iscritti alla sez.

d del RUI: banche, Poste, SIM …);2. imprese di assicurazione;3. altri intermediari, diversi da quelli sub 1.

Il Regolamento CONSOB in esame considera quali destinatari degli obblighi in ma-teria di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi solo le categorie 1 e 2.

Un’ulteriore conferma dell’ambito applicativo della normativa si trae dalla bozzadi comunicazione congiunta CONSOB-ISVAP del 28 dicembre 2007, il cui art. 1 recita:“Ambito di operatività della Comunicazione. La presente Comunicazione, nel rispettodelle disposizioni vigenti in materia di norme di interesse generale applicabili ai sog-getti comunitari, concerne la distribuzione dei prodotti multiramo da parte dei sogget-ti di seguito indicati:a) Soggetti abilitati: le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche ita-

liane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107del decreto legislativo n. 385/1993, e la società Poste Italiane - Divisione ServiziBanco Posta, nonché i rispettivi promotori finanziari, dipendenti, collaboratori oaltri incaricati;

b) Imprese di assicurazione, nella vendita diretta, vale dire effettuata dalla Direzionegenerale o dagli Uffici dell’impresa oppure attraverso tecniche di comunicazionea distanza.Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Comunicazione gli inter-

mediari assicurativi diversi dai ‘soggetti abilitati’, come sopra definiti, anche quandodistribuiscono prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Tali soggetti so-no infatti sottoposti alla disciplina, alla vigilanza ed al regime sanzionatorio previsti dalCodice delle assicurazioni e dai regolamenti attuativi”.

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l’ISVAP in tema di disciplina di obblighi informativi in corso di contratto. Aciò si aggiunga che, sempre secondo l’Istituto, le nuove disposizioni in ma-teria di pubblicazione sui quotidiani e su internet relative ai contratti indexlinked dovrebbero prevalere su precedenti discipline di diverse autorità, inquanto redatte in conformità alle modifiche sostanziali introdotte dal Re-golamento n. 32/2009 nella costruzione di tali prodotti.

La trasparenza in materia assicurativa ecc.

La distribuzione delle polizze di cui ai rami III e V da parte delle imprese di as-sicurazione e dei soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa (banche, SIM, Ban-co Posta) risulta pertanto oggi sottoposta a una duplice normativa, quella del TUF (eReg. CONSOB di attuazione) e quella del cod. ass. (e Reg. ISVAP di attuazione). Nonostante la tendenziale omogeneità di contenuti, in alcuni punti questi due corpinormativi divergono: 1) si pensi ad es. alla disciplina del recesso (art. 30, commi 6 e7, in forza dei quali l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari odi gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di set-te giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore, entro i qualil’investitore può recedere; e art. 177 cod. ass., ai sensi del quale il contraente può re-cedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dalmomento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso); 2) ancora, siponga mente alla graduazione di tutela, prevista dalla normativa TUF e CONSOB e deltutto ignorata (con l’eccezione della disciplina speciale per i grandi rischi) dalla di-sciplina cod.ass-ISVAP, a seconda che il cliente sia un cliente al dettaglio, un clienteprofessionale o una controparte qualificata. In quest’ultimo caso (controparti qualifi-cate sono le imprese di assicurazione o di investimento, le banche, ecc.), ad esempio,l’intermediario non ha alcun obbligo di valutazione ai fini del test di adeguatezza; 3)infine, si considerino le conseguenze del rifiuto posto dal cliente a fornire informa-zioni al fine del test di adeguatezza. Ai sensi del Reg. ISVAP n. 5/2006 il rifiuto non èpreclusivo (art. 52, comma 4: “il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richie-ste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dalcontraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il ri-fiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità diindividuare il contratto adeguato alle sue esigenze”). Per contro, secondo la discipli-na TUF-CONSOB, ove l’intermediario abilitato svolga anche servizio di consulenza (ilche accade quasi sempre), se il test di adeguatezza non è possibile il prodotto non puòessere offerto. Si attende un protocollo di intesa CONSOB-ISVAP, ma la bozza messa inpubblica consultazione nel 2007 non è mai divenuta definitiva. Sul tema, per tutti, v.VOLPE PUTZOLU, La distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicu-razione, in questa Rivista, 2007, I, 179; GAMBINO, La responsabilità e le azioni priva-tistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari di matrice assicurativa e bancaria,ivi, 191; CORRIAS, In tema di prodotti finanziari delle imprese di assicurazione e di tra-sparenza nel settore assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell’ISVAP, inResp. civ. prev., 2008, 997; DESIDERIO, Temi e problemi del diritto delle assicurazio-ni, Milano, 2010, p. 178 ss.

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7. OLTRE IL REGOLAMENTO, LA BUONA FEDE

La pretesa del legislatore secondario di esaurire, mediante la tecnicadella normativa di dettaglio, tutti i risvolti dell’obbligo informativo del-l’impresa si rivela irrealizzabile. Le variabili del caso concreto sono tali danon consentire una predeterminazione esaustiva dei comportamenti casoper caso richiedibili, nel rispetto del principio di correttezza e diligenza pro-fessionale, per raggiungere l’obiettivo del consenso consapevole e infor-mato del contraente (35). Sono senza dubbio ipotizzabili situazioni di for-male rispetto della normativa di dettaglio cui si accompagna un’effettivamancata informazione del cliente. Ciò può conseguire a ragioni imputabiliesclusivamente a quest’ultimo soggetto, il quale per ipotesi rifiuti inten-zionalmente la lettura della documentazione fornitagli, e di ciò è giusto cheil contraente si assuma la responsabilità; oppure può accadere per cause im-putabili, anche solo in parte, all’impresa o all’intermediario, nel qual casooccorrerà interrogarsi sulle possibili conseguenze. Potrebbe accadere, peresemplificare, che l’intermediario, pur avendo assolto i puntuali obblighifissati dal Regolamento, percepisca la incapacità del cliente – per suoi li-miti linguistici o culturali, o per fattori contingenti – di comprenderne i con-tenuti, e nulla faccia per porvi rimedio. Sopperiscono in queste circostanzei generali doveri di correttezza e diligenza imposti dalla normativa prima-ria, e da quella di settore – in specie dall’art. 183 cod. ass. (36) – in forzadei quali condotte analoghe a quelle sopra descritte – nelle quali è palese lascarsa correttezza dell’operato dell’intermediario – non possono ritenersilegittime e saranno anch’esse sanzionabili, al pari delle violazioni delle pun-tuali regole di attuazione (37).

(35) Nonostante l’imponente flusso informativo di cui beneficia il contraente aisensi del presente Regolamento, sono prevedibili ulteriori richieste di informazioni du-rante il corso del rapporto: ad esse l’impresa è tenuta a fornire riscontro non oltre il ri-stretto termine di 20 giorni fissato dall’art. 35 (raddoppiato rispetto alla ancora più se-vera versione originaria).

(36) Vengono in considerazione le lett. a) e b) del comma 1, secondo le quali gliintermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confron-ti dei contraenti e degli assicurati (a); e acquisire dai contraenti le informazioni neces-sarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che sianosempre adeguatamente informati (b).

(37) Se ne trae una conferma dalla lettera dell’art. 319 cod. ass., che delinea le san-zioni applicabili per la violazione delle regole di condotta, il quale recita: “l’inosser-vanza delle disposizioni di cui all’articolo 183 o delle relative norme di attuazione (…)

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Per concludere, è da ritenere altresì contraria alle regole di correttezzala consegna del fascicolo così a ridosso della sottoscrizione della propostada privare il contraente di quel minimo intervallo di tempo necessario perpoter meditare sulle condizioni contrattuali, confrontarle con quelle dei con-correnti, formare un consenso ponderato (38). Non può infatti ritenersi suf-ficiente a tal fine la preventiva messa a disposizione del Fascicolo infor-mativo sul sito internet dell’impresa, pur imposto dal Regolamento per ognitipo di prodotto offerto (art. 4, comma 6).

8. L’EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

L’efficacia del regolamento si potrà vagliare in termini di riduzione delcontraddittorio, sotto molteplici punti di vista. A rigore, la chiarezza, tra-sparenza ed esaustività del testo contrattuale dovrebbero ridurre le liti in or-dine all’oggetto della copertura; l’avvertenza circa le severe conseguenze,descritte dall’art. 1892 c.c., delle menzogne o reticenze dell’assicurato sucircostanze determinanti del consenso dovrebbe disincentivare simili con-dotte e ridurre le azioni di annullamento del contratto; più in generale, la tra-sparenza dovrebbe aumentare la fiducia e la soddisfazione della clientela.

Tali auspici, ovviamente, potranno concretizzarsi se la normativa qui inesame non si rivelerà essere una tutela puramente formale, analoga a quel-la rappresentata dagli artt. 1341 e 1342 c.c. Là si trattava di una “doppiasottoscrizione”, che nella prassi veniva e viene apposta con noncuranza, inmodo pressoché automatico e in assenza di alternative reali, da contraentiche raramente si soffermano a leggere il contenuto delle clausole medesi-me. Qui si tratta di obblighi di informazione, di forma e di contenuto, in re-lazione ai quali sarà fondamentale l’operato degli intermediari.

Permane il rischio che il contraente frettoloso non legga le molte pa-gine che compongono il Fascicolo informativo: l’esperienza delle condi-zioni generali di contratto rivela come il privato cittadino sia in generale

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è punita (…)”. L’impiego della congiunzione “o” rende palese che la sanzione può con-seguire alla violazione di entrambe le normative, e dunque anche della clausola gene-rale di correttezza di cui all’art. 183 cod. ass.

(38) In tal senso si distingue la disciplina sull’affiliazione commerciale, unica aprevedere un lasso di tempo – pari a 30 giorni – che deve necessariamente intercorre-re tra consegna dell’informativa precontrattuale e conclusione del contratto (cfr. art. 4l. 129 del 2004).

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poco propenso alla lettura dei testi contrattuali che gli vengono sottopostidal predisponente, dissuaso dalla mole di informazioni tecniche e sfidu-ciato circa la sua capacità di coglierne il significato. Il Regolamento im-pone la comunicazione di un numero considerevole di informazioni, inomaggio al criterio dell’esaustività; l’altra faccia della medaglia è il peri-colo di un overloading informativo: un eccesso di dati potrebbe sortire l’ef-fetto contrario a quello sperato, nella misura in cui potrebbe indurre il con-traente, sopraffatto dalla quantità di notizie offerte, a respingerle in toto.In quest’ottica va compresa la scheda sintetica, che nei contratti sulla vitacon partecipazione agli utili rappresenta un riassunto degli elementi piùimportanti dell’operazione assicurativa. Analoga funzione spiega l’impo-sizione di caratteri grafici particolarmente appariscenti per quelle circo-stanze che potrebbero nuocere al contraente; nonché la previsione, conte-nuta nell’art. 8, comma 3, secondo cui l’inserimento nella Nota informa-tiva di informazioni ulteriori rispetto a quelle previste negli schemi deveessere “limitato all’esigenza di rendere pienamente comprensibili le ca-ratteristiche del contratto”. Nonostante queste precauzioni, il rischio chel’ampiezza della Nota informativa abbia un effetto dissuasivo verso l’aspirante lettore non è da sottovalutare.

In ultima analisi, l’idoneità della normativa qui in esame a realizzare glieffetti auspicati dipenderà dalla capacità del sistema di garantirne l’effettività,attraverso adeguati controlli e sanzioni. L’apparato sanzionatorio predispostodal codice delle assicurazioni per la violazione della normativa di attuazioneparrebbe sufficientemente rigoroso, e il meccanismo di irrogazione discipli-nato dall’ISVAP con il Regolamento n. 6 del 2006 abbastanza efficiente.

Si tratta di sanzioni comminate dall’Istituto (misure cautelari ed inter-dittive al fine di inibire la prosecuzione delle condotte scorrette, ai sensi del-l’art. 184 cod. ass.; sanzioni amministrative pecuniarie, ex artt. 319 ss. cod.ass.; e ancora sanzioni disciplinari a carico degli intermediari ai sensi del-l’art. 62 Reg. ISVAP n. 5 del 2006; si aggiungono poi le previsioni di pub-blicità dei provvedimenti adottati) che attengono ai rapporti, di stampo pub-blicistico, tra l’Autorità di vigilanza e i soggetti controllati, e in cui il sog-getto contraente risulta essere estraneo (pur godendo indirettamente dei be-nefici di una generale azione punitiva delle condotte scorrette dei profes-sionisti con i quali entra in contatto).

Il codice delle assicurazioni e la normativa di attuazione tacciono in-vece su eventuali conseguenze di ordine privatistico dell’omessa o non tra-sparente informazione, lasciando dunque all’interprete il compito di stabi-lire se tali condotte abbiano o meno qualche ripercussione sulla sfera giu-ridica del contraente/assicurato. Il dibattito in materia, sviluppatosi soprat-tutto in relazione al parallelo settore dell’intermediazione finanziaria, è in-

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tenso, e le soluzioni prospettate, come noto, molteplici (39): la nullità delcontratto per violazione delle norme imperative – appartenenti all’ordinepubblico economico in quanto poste a tutela della regolarità ed efficienzadel mercato, e dunque di interessi generali – che fissano le regole di com-portamento degli operatori professionali; l’annullabilità del contratto pervizio del consenso del contraente (viene qui in considerazione la fattispe-cie del dolo omissivo); la risolubilità del contratto, ed eventuale responsa-bilità contrattuale, per inadempimento dell’obbligo di informare, derivan-te da un contratto-quadro posto a monte e assimilabile al mandato o da unprevio “contatto qualificato” tra assicuratore e cliente, sul presupposto del-l’inattaccabilità del contratto, e della riconducibilità degli obblighi delineatidalla normativa di settore nell’alveo della clausola generale di buona fededi cui all’art. 1337 c.c.; il risarcimento del danno a titolo di responsabilitàprecontrattuale (40).

Oltre a tali rimedi, emersi nel diritto applicato, potrebbe trarsi qualcheutilità dall’impiego della regola ermeneutica di cui all’art. 1370 c.c., in for-za della quale un testo contrattuale oscuro, suscettibile di più letture, dovràessere interpretato nel senso più favorevole al soggetto aderente; e nella ricostruzione delle diverse letture possibili gioca un ruolo importante anchel’informativa precontrattuale, scritta ed orale, ricevuta dal contraente (41).

La trasparenza in materia assicurativa ecc.

(39) Per un apprendimento, v. da ultimo BIN, La trasparenza dei “prodotti” emes-si dalle imprese di assicurazione tra principî generali e nuovo Regolamento ISVAP, su-pra, in questo stesso fascicolo.

(40) In quest’ultima direzione si è recentemente schierata la Corte di Cassazio-ne a Sezioni Unite (sentenze 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725): “la violazionedei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni chela legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investi-mento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luo-go a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette viola-zioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del con-tratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d.‘contratto-quadro’, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura delmandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmentecondurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardantile operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del ‘con-tratto-quadro’”.

(41) A maggior ragione per il fatto che il contratto di assicurazione non richiede loscritto ad substantiam e le sopra descritte imposizioni di “forma informativa” non paio-no suscettibili di alterare questo principio di fonte primaria.

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Nel dubbio se un diritto, una prestazione assicurativa o un “minimo ga-rantito” sia o meno attribuito dal contratto, la risposta dovrà essere positi-va (42).

(42) Per alcune applicazioni in materia assicurativa, cfr. Cass. 10 giugno 1982, n.3510; Cass. 26 giugno 1987, n. 5621; Pret. Novara 8 febbraio 1989, in questa Rivista,1990, II, 2, 90; Pret. Morbegno 19 febbraio 1990, ivi, 1991, II, 2, 100; Trib. Milano 10gennaio 1994, in Dir. econ. ass., 1995, 553; Cass. 17 gennaio 2008, n. 866; da ultimo,v. Trib. Milano 12 febbraio 2010, in questa Rivista, 2010, II, 378.

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