ddl 3109 - deputata anna rossomando

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3109 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI ROSSOMANDO, MARCHI, MASSA, TARICCO, RUBINATO, BER- GONZI, CAPONE, FONTANELLI, GIULIETTI, GRASSI, GRIBAUDO, MARANTELLI, MELILLA, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO, VALERIA VALENTE Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato Presentata l’8 maggio 2015 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione, all’articolo 24, sancisce che il diritto alla difesa è, per ogni cittadino, un diritto inviolabile e, proprio a garanzia di tale diritto, prevede il riconoscimento dell’as- sistenza legale gratuita per le persone che non hanno i mezzi per sostenere le spese necessarie a promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. Si tratta dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, uno degli istituti che meglio rap- presenta la civiltà giuridica del nostro Paese; purtroppo però il funzionamento del sistema è seriamente inficiato dal- l’eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute dallo Stato a seguito dell’ammissione al patrocinio a spese dello stesso Stato. In media le richieste di liquidazione da parte degli avvocati difensori, depositate presso la cancelleria del giudice procedente per l’emanazione del decreto di pagamento, hanno tempi di attesa che vanno da sei mesi a un anno. Il successivo mandato di pagamento richiede altrettanto tempo, al quale si deve aggiungere l’effettivo tra- sferimento dei fondi dal Ministero della giustizia al tribunale. Si rischia quindi di aspettare anche ventiquattro mesi per la liquidazione delle parcelle. L’articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3109—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSOMANDO, MARCHI, MASSA, TARICCO, RUBINATO, BER-GONZI, CAPONE, FONTANELLI, GIULIETTI, GRASSI, GRIBAUDO,MARANTELLI, MELILLA, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO,

VALERIA VALENTE

Norme in materia di crediti derivanti dalla prestazionedel patrocinio a spese dello Stato

Presentata l’8 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione,all’articolo 24, sancisce che il diritto alladifesa è, per ogni cittadino, un dirittoinviolabile e, proprio a garanzia di talediritto, prevede il riconoscimento dell’as-sistenza legale gratuita per le persone chenon hanno i mezzi per sostenere le spesenecessarie a promuovere un giudizio oper difendersi davanti al giudice. Si trattadell’istituto del patrocinio a spese delloStato, uno degli istituti che meglio rap-presenta la civiltà giuridica del nostroPaese; purtroppo però il funzionamentodel sistema è seriamente inficiato dal-l’eccessiva lentezza del pagamento degliimporti delle parcelle dovute dallo Stato

a seguito dell’ammissione al patrocinio aspese dello stesso Stato. In media lerichieste di liquidazione da parte degliavvocati difensori, depositate presso lacancelleria del giudice procedente perl’emanazione del decreto di pagamento,hanno tempi di attesa che vanno da seimesi a un anno. Il successivo mandato dipagamento richiede altrettanto tempo, alquale si deve aggiungere l’effettivo tra-sferimento dei fondi dal Ministero dellagiustizia al tribunale. Si rischia quindi diaspettare anche ventiquattro mesi per laliquidazione delle parcelle.

L’articolo 74 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in

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materia di spese di giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2012, n. 115, ha istituito nelnostro ordinamento il patrocinio a spesedello Stato per il procedimento penale eper il processo civile, amministrativo,contabile, tributario e negli affari di vo-lontaria giurisdizione, per la difesa delcittadino non abbiente.

Può essere ammesso al patrocinio chi ètitolare di un reddito imponibile ai finidell’imposta personale sul reddito, risul-tante dall’ultima dichiarazione, non supe-riore a 11.369,24 euro (articolo 76, comma1, del citato unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 115 del2002). I limiti di reddito sono adeguatiogni due anni, con decreto dirigenziale delMinistero della giustizia, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze.

Ulteriori modifiche alla normativasono state introdotte successivamente,prevedendo l’estensione del beneficio delpatrocinio gratuito a spese dello Stato, aprescindere dal reddito, per le personeoffese dai seguenti reati: maltrattamenticontro familiari e conviventi (articolo 572del codice penale); mutilazioni genitalifemminili (articolo 583-bis del codice pe-nale); violenza sessuale, semplice, aggra-vata e di gruppo (609-bis e 609-octies delcodice penale); atti sessuali con mino-renne (articolo 609-quater del codice pe-nale); atti persecutori (612-bis del codicepenale); reati di tratta (articoli 600, 601e 602 del codice penale) commessi indanno di minori; reati di sfruttamentosessuale dei minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies del codice penale);

reato di corruzione di minorenne (arti-colo 609-quinquies del codice penale);reato di adescamento di minorenne (ar-ticolo 609-undecies del codice penale).

Negli anni le richieste di accesso albeneficio del patrocinio a spese dello Statosono quindi aumentate in modo esponen-ziale. Secondo gli ultimi dati ufficiali for-niti dal Governo nella Relazione sull’ap-plicazione della normativa in materia dipatrocinio a spese dello Stato (Doc. XCVIn. 1, presentato alla Camera dei deputatiil 3 giugno 2013), per i soli procedimentipenali si è passati dai 16.500 richiedentidel 1995 ai circa 137.000 del 2012. Nel2013 invece, sempre secondo i dati fornitidal Ministero della giustizia, sono statepresentate circa 150.000 domande, di cuicirca 129.000 ammesse. Il totale dei costia carico dello Stato è stato di 100.854.891euro, di cui 93.444.275 rappresentano icosti per gli onorari dei difensori.

Si comprende quindi come il problemadel ritardo nella corresponsione dei paga-menti degli onorari agli avvocati difensorida parte dello Stato assuma una nontrascurabile dimensione per il numero deisoggetti e dei casi coinvolti.

Il mancato riconoscimento delle com-petenze liquidate nell’ambito del patroci-nio a spese dello Stato rischia di depo-tenziare un importante istituto che garan-tisce il rispetto dei princìpi costituzionalidel diritto alla difesa e dell’eguaglianza deicittadini di fronte alla legge. Con la pre-sente proposta di legge si intende proporreuna soluzione che può dare risultati nelbreve periodo e senza costi aggiuntivi peril bilancio dello Stato.

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PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1.

1. I soggetti che vantano crediti perspese, diritti e onorari di avvocato, sorti aisensi degli articoli 82 e seguenti del testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di spesa di giustizia,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, esuccessive modificazioni, in qualsiasi datae non ancora saldati, sono ammessi allacompensazione con quanto dai soggettistessi dovuto per ogni imposta e tassa,compresa l’imposta sul valore aggiunto(IVA), nonché al pagamento dei contributiprevidenziali per i dipendenti mediantecessione, anche parziale, dei predetti cre-diti entro il limite stabilito dall’articolo 2,comma 2, e con le modalità previstedall’articolo 3 della presente legge. Talicessioni sono esenti da ogni imposta dibollo e di registro.

ART. 2.

1. Ai fini della presente legge possonoessere compensati o ceduti tutti i creditiper i quali non è stata proposta opposi-zione ai sensi dell’articolo 170 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, esuccessive modificazioni.

2. Ai fini della presente legge la com-pensazione o la cessione dei crediti puòessere effettuata anche parzialmente ed en-tro un limite massimo pari all’ammontaredei crediti stessi, aumentato dell’IVA e delcontributo previdenziale per gli avvocati(CPA).

ART. 3.

1. I soggetti che intendono cedere ipropri crediti ai sensi dell’articolo 1 della

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presente legge devono comunicarlo, conlettera firmata dal titolare del credito odal legale rappresentante dell’associazionedella società professionale alla quale ap-partiene l’avvocato che ha prestato il pa-trocinio liquidato, da inviare mediantelettera raccomandata con avviso di rice-vimento sia all’ufficio competente per l’or-dine di pagamento ai sensi dell’articolo177 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, sia all’ente previdenzialecompetente. In tale lettera devono essereindicati l’ammontare del credito da cedere,l’ente previdenziale cessionario, la causaleper l’individuazione del titolo per il qualei pagamenti sono dovuti con gli estremidella fattura stessa comprovante il credito,che deve essere allegata in copia fotosta-tica semplice, e l’importo della fattura. Iltitolare del credito o il legale rappresen-tante del soggetto cedente deve altresìattestare, sotto la propria responsabilità,che il credito in questione non è statooggetto di altra cessione.

2. Decorsi quindici giorni lavoratividal ricevimento della documentazione dicui al comma 1 senza che sia intervenutamotivata contestazione riguardo all’esi-stenza o all’ammontare del credito daparte dei destinatari della lettera previstadal medesimo comma 1, la cessione siintende perfezionata.

3. L’obbligo nei confronti dell’enteprevidenziale si considera adempiuto adecorrere dalla data di spedizione delladocumentazione di cui al comma 1.

ART. 4.

1. Nei confronti dei soggetti che van-tano crediti sorti ai sensi degli articoli 82e seguenti del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, e successive modificazioni, inqualsiasi data e non ancora saldati, sonosospesi i termini relativi ai versamentidelle imposte gravanti sul reddito, dell’IVAe di quanto dovuto in qualità di sostitutodi imposta, da versare o iscritti al ruolo.

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2. La sospensione dei versamenti di cuial comma 1 è ammessa fino a concorrenzadell’ammontare dei crediti vantati.

3. La sospensione del pagamento delleimposte previste dal presente articolo èoperante fino all’intervenuto pagamentoda parte dell’ufficio competente ai sensidel testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115.

ART. 5.

1. Costituiscono titolo per la sospen-sione prevista dall’articolo 4 della presentelegge i crediti per i quali non è stataproposta opposizione ai sensi dell’articolo170 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, e successive modificazioni.

2. Ai fini della presente legge la so-spensione può essere anche parziale e puòcomunque essere effettuata entro un li-mite massimo pari all’ammontare dei cre-diti stessi, aumentato dell’IVA e del CPA.

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