d.berloco - le adozioni e gli adempimenti dell'ufficiale di stato civile e di anagrafe

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Donato Berloco LE ADOZIONI E GLI ADEMPIMENTI DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

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VERSIONE DIMOSTRATIVA Volume di 304 pagine 36 Euro

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Page 1: D.BERLOCO - Le adozioni e gli adempimenti dell'ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe

L'Opera traccia un quadro completo dei principali adempimenti a carico dell'ufficiale di

stato civile e di anagrafe in materia di adozioni.

L'Autore ha dato all'Opera un taglio pragmatico in relazione alle varie problematiche che si

presentano dopo l'emanazione della sentenza di adozione ordinaria o legittimante - inter-

na o internazionale - sotto il profilo dello stato civile e di anagrafe, con particolare disamina

condotta in ordine alla vexata quaestio del cognome che l’adottato dovrà assumere, al suo

status civitatis, alla sua posizione nello status familiae, nei rapporti di parentela con i mem-

bri della famiglia adottiva, all'iscrizione anagrafica prime e dopo la sentenza di adozione,

alla trascrizione dell’atto di nascita dell’adottato straniero, ecc.

L’Opera è una guida per l’operatore dei Servizi Demografici fondata sull’id quod plerunque

accidit, in una cornice di riferimenti normativi e giurisprudenziali, di richiami a circolari che

tracciano l’iter per il quotidiano operare e con riferimenti dottrinali specie per ipotesi atipi-

che non contemplate espressamente nelle fonti e nel Massimario del Ministero dell’Inter-

no, ed. 2010.

Per tali ragioni, nell’affrontare immediatamente le varie problematiche, L'Opera è diretta

non solo agli Operatori degli Uffici dello stato civile e di anagrafe, ma anche agli studi lega-

li, operatori sociali, Enti coinvolti pubblici e privati, ad aspiranti genitori adottivi, ad associa-

zioni di volontariato, a studiosi a vario titolo della materia.

Donato Berloco Già Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di Altamura è

attualmente Vicedirettore della Rivista "Lo Stato Civile Italiano" con la quale

collabora da oltre un ventennio.

Autore di oltre cento articoli pubblicati sulla rivista "Lo Stato Civile

Italiano", docente di corsi di formazione in materia demografi-

ca, svolge altresì attività di consulenza per il Ministero del-

l'Interno per il quale ha collaborato alla realizzazione del

"Massimario di Stato Civile".

Per SEPEL ha pubblicato:

Manuale teorico pratico in materia demografica,

Sepel 2007

Le funzioni dell'ufficiale dello Stato Civile in

materia di polizia mortuaria, Sepel 2010 .

ISBN 88-88430- 20-2

ISBN 978-88-88430-20-1

Euro 36,00

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Donato Berloco

LE ADOZIONIE GLI ADEMPIMENTIDELL’UFFICIALE DISTATO CIVILE EANAGRAFE

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DONATO BERLOCO

LE ADOZIONIE GLI ADEMPIMENTI

DELL’UFFICIALEDELLO STATO CIVILE

E DI ANAGRAFE

SEPEL editrice

Page 3: D.BERLOCO - Le adozioni e gli adempimenti dell'ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe

© 2011 S.E.P.E.L. - MINERBIO (Bologna).

È vietata la riproduzione anche parziale inqualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (com-prese fotocopie e microfilm).

Fotocomposizione:S.E.P.E.L. - MINERBIO (Bologna).

Stampa:Tip. MG - FUNO (Bologna) - Luglio 2011.

ISBN 88-88430-20-2ISBN 978-88-88430-20-1

Page 4: D.BERLOCO - Le adozioni e gli adempimenti dell'ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe

Prefazione ..................................................................................................................

Presentazione ............................................................................................................

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CAPITOLO PRIMO

ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

1 - Cognome dell’adottato alla luce della sentenza della Corte Costituziona-le n. 120 del maggio 2001 ...............................................................................

1.1 - Premessa .................................................................................................1.2 - Contenuto dell’art. 299 del c.c. anteriormente alla sentenza della

Corte Costituzionale n. 120/2001 ..........................................................1.3 - L’innovazione introdotta dalla Corte Costituzionale ............................1.4 - Le precedenti pronunce della Corte Costituzionale in materia di

attribuzione di cognomi ........................................................................

2 - Il cognome della persona maggiorenne adottata dalla seconda mogliedel padre ..........................................................................................................

3 - Attribuzione del proprio cognome al figlio maggiorenne della moglie:possibilità di ricorrere all’adozione da parte del marito o al cambiamen-to di cognome ..................................................................................................

4 - Adozione e successivo riconoscimento - Cognome che spetta all’adottato

5 - Il cambiamento del cognome per effetto dell’adozione si ripercuote sulcognome dei figli e del coniuge ......................................................................

Posizione del coniuge (moglie) dell’adottato ...................................................Posizione dei figli nati prima dell’adozione del padre ......................................

6 - Adozione di maggiorenne (e di minore in casi particolari) - Rilascio diestratto di nascita ............................................................................................

7 - Modifiche al codice civile apportate dalla legge n. 149/2001 ........................

CAPITOLO SECONDO

ADOZIONI DI MAGGIORENNI STRANIERI PRONUNCIATE IN ITALIA

1 - Adozione in Italia di maggiorenne straniero - Il tribunale nulla disponein ordine al cognome - È da escludersi l’applicazione di ufficio dell’art.299 c.c. .............................................................................................................

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INDICE

2 - Cittadino straniero maggiorenne adottato - Generalità da registrare inanagrafe ..........................................................................................................

3 - Disamina sull’adozione dello straniero maggiorenne senza titolo di sog-giorno alla luce della legge n. 94/2009 «Disposizioni in materia di sicu-rezza pubblica» ...............................................................................................

4 - Iscrizione in anagrafe di maggiorenne straniero adottato da cittadinoitaliano - Obbligatorietà del permesso di soggiorno .....................................

5 - Adozione in Italia di straniero maggiorenne - Cognome attribuito dalgiudice .............................................................................................................

6 - Adozione di cittadina straniera maggiorenne - Attribuzione per erroredella cittadinanza italiana - Rimedi da apprestare ........................................

7 - Comunicazione dell’avvio del procedimento ................................................

8 - Quando diventa trascrivibile nei registri dello stato civile il provvedi-mento di adozione di maggiorenne straniero pronunciato in Italia - De-correnza degli effetti .......................................................................................

CAPITOLO TERZO

ADOZIONE PRONUNCIATA ALL’ESTERODI PERSONA MAGGIORENNE

1 - Competenza dell’ufficiale dello stato civile a rendere efficace il provve-dimento straniero di adozione di persona maggiorenne ............................

2 - Cittadinanza ..................................................................................................

CAPITOLO QUARTO

ADOZIONE LEGITTIMANTE NAZIONALE

1 - Rilevanti modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, inordine alle funzioni dell’ufficiale dello stato civile e di anagrafe - Pre-messa .............................................................................................................

2 - I profili sociali ...............................................................................................

3 - L’affidamento familiare di minore - Ripercussioni a livello anagrafico

4 - Lo stato di adottabilità ..................................................................................

5 - L’età e i presupposti per l’adozione ..............................................................

6 - La natura del provvedimento di adozione ...................................................

7 - Momento della decorrenza dell’adozione legittimante nazionale ..............

8 - Luogo di trascrizione della sentenza ............................................................

9 - Trasferimento di residenza del minore adottato .........................................

10 - Necessità di secretare le schede anagrafiche ..............................................

11 - Certificazioni anagrafiche riguardanti minori affidati e poi adottati ....

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INDICE

12 - Rilascio di certificazioni anagrafiche ..........................................................

13 - Art. 74 della legge n. 184/83 - Comunicazione al Tribunale per i mi-norenni del riconoscimento di un figlio da parte di persona coniuga-ta ....................................................................................................................

14 - Il cognome del figlio adottato in forma legittimante ...................................

CAPITOLO QUINTO

ADOZIONE DI MINORI IN CASI PARTICOLARI

1 - Premessa .......................................................................................................

2 - Il divario di età ..............................................................................................

3 - Natura del provvedimento di adozione in casi particolari - Decorrenzadegli effetti ....................................................................................................

4 - Il cognome del minore adottato in forma particolare .................................

5 - Rilascio di certificazione con generalità dei genitori nell’adozione diminori in casi particolari .............................................................................

6 - Organo competente a dichiarare efficace in Italia una sentenza stra-niera di adozione di minore in casi particolari ...........................................

A) Esclusione della competenza della Corte di Appello ................................B) Pretesa competenza dell’ufficiale dello stato civile ...................................C) Competenza del Tribunale per i minorenni ..............................................

7 - Adozione di minore straniero in casi particolari - Adempimenti dell’uf-ficiale dello stato civile .................................................................................

8 - Rapporto tra l’adozione in casi particolari e l’art. 98, II comma, delD.P.R. 396/2000 ............................................................................................

9 - Minore straniero, figlio del proprio coniuge straniero - Cognome alminore a norma dell’art. 44 della legge n. 184/1983 ....................................

10 - Minore straniero nato in Italia adottato ai sensi dell’art. 44 1° comma,lett. b) della legge n. 184/83 da cittadino italiano marito della madrestraniera - Competenza territoriale ad emettere l’attestazione del sin-daco ...............................................................................................................

11 - Rapporto tra il riconoscimento agli effetti della legittimazione e l’ado-zione di minore in casi particolari ...............................................................

12 - Adozione di minore straniero in casi particolari da parte di cittadinistranieri - Il cognome dell’adottato - Il decreto del Tribunale per i mi-norenni va trascritto anche se manchi l’atto di nascita ..............................

13 - Competenza dell’ufficiale dello stato civile a riconoscere un provvedi-mento straniero di adozione in casi particolari quando l’adottato —nel frattempo — sia divenuto maggiorenne ................................................

14 - Adozione in Italia di minore straniero in casi particolari da parte diparente del minore e rapporto di filiazione - Effetti sulla cittadinanza -Certificazione ...............................................................................................

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INDICE

CAPITOLO SESTO

ADOZIONE INTERNAZIONALE

1 - Adozioni internazionali da parte di single: limiti di ammissibilità ............

2 - La preferenza manifestata dagli aspiranti adottanti per minori di unacerta etnia è valutata negativamente ai fini dell’ammissibilità all’ado-zione .............................................................................................................

3 - Autentica di firma dell’atto di assenso - Il soggetto abilitato può essereanche l’impiegato incaricato dal sindaco a mente del D.P.R. 445/2000

4 - Delega a un rappresentante per agire all’estero .......................................

5 - Trascrizione sentenza di adozione di minore straniero riconosciuta qua-le provvedimento preadottivo .....................................................................

6 - Adozione di minore all’estero nel frattempo divenuto maggiorenne -Richiesta di riconoscimento - Competenza dell’ufficiale dello stato ci-vile ................................................................................................................

7 - Riconoscimento provvedimento di adozione di minore pronunciato inun Paese non aderente alla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 ...

8 - L’adozione di minore straniero pronunciata all’estero a istanza di ge-nitori italiani residenti all’estero: art. 36, 4° comma, della legge n. 184/83 ..................................................................................................................

9 - Gli aspetti più salienti della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993ratificata dall’Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476 ............................

10 - Gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 ...............

11 - Trascrizione provvedimento di adozione pronunciato all’estero - Mo-dalità .............................................................................................................

12 - Adozione internazionale - Circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2003sulla trascrizione dell’atto di nascita dell’adottato .....................................

13 - Precedenti direttive ministeriali ..................................................................

14 - L’attuale orientamento sulla trascrizione dell’atto di nascita ....................

15 - Principi rilevanti in materia di adozione legittimante internazionale ..

16 - Invio del solo atto di nascita originario .......................................................

17 - Invio dell’atto di nascita originario e quello ricostruito .............................

18 - Trascrizione atto di nascita originario del minore straniero adottato ...

19 - Orientamenti discordanti sulla trascrizione degli atti di nascita ...............

20 - Trascrizione atto di nascita di neo cittadino - Patronimico - Rimedi .....

21 - Trascrizione atto di nascita dall’estero sostituito da un «affidavit» o dauna dichiarazione sostitutiva - Impossibilità .............................................

22 - Iscrizione anagrafica del minore straniero adottato ..................................

23 - Pareri dell’Istat e del Ministero della Giustizia in ordine alla iscrizioneanagrafica .....................................................................................................

24 - I dati personali dello straniero sono desunti dal suo passaporto ...............

25 - Modifica del luogo di nascita nella sentenza straniera ...............................

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INDICE

26 - Modifica anche del prenome nella sentenza straniera ...............................

27 - Adozione internazionale di minore straniero - Doppio cognome impo-sto dall’Autorità straniera - Correzione a sensi del 2° comma dell’art.98 del D.P.R. n. 396/2000 ..............................................................................

CAPITOLO SETTIMO

L’ADOZIONE E IL RAPPORTO DI PARENTELA

1 - Premessa .........................................................................................................

2 - Adozione di persone maggiori di età ..............................................................

3 - Individuazione del parente dell’adottato cui accollare le spese funerarie

4 - Suggerimento pratico per individuare il tipo di adozione ............................

5 - Adozione di minori in forma legittimante - Rapporti parentali ...................

6 - Adozione di minori in casi particolari - I rapporti di parentela ....................

CAPITOLO OTTAVO

DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELL’ADOZIONE DI MINORESTRANIERO E DELL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

1 - Nuova linea interpretativa .............................................................................

2 - Acquisto cittadinanza per adozione di minore avvenuta all’estero ..............

3 - Competenza territoriale ad emettere l’attestazione del sindaco per l’ac-quisto automatico della cittadinanza italiana nelle adozioni di cui al-l’art. 44 della legge 184/83 ...............................................................................

4 - Adozione legittimante di minore straniera pronunciata in Italia - Acqui-sto della cittadinanza italiana - Decorrenza ..................................................

5 - Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.4 del 13 novembre 2000 ..........

CAPITOLO NONO

DIVIETO DI DIFFUSIONE DI NOTIZIESULL’ADOZIONE LEGITTIMANTE

1 - Il novellato art. 28 della legge 184/1983 .........................................................

2 - Diritto di accesso per l’adottato divenuto maggiorenne ...............................

3 - Dal sito del Garante della Privacy si riporta la news del 25 marzo 2008 intema di: «il Garante ai mezzi di informazione. Senza il consenso deigenitori, non si può scrivere «bambino adottato» .........................................

4 - Divieto di rilasciare copia integrale dell’atto di nascita ................................

5 - Il rilascio di certificazioni di anagrafe e di stato civile di cui al comma 3,art. 28 della legge n. 184/83 ............................................................................

6 - Organo competente a rilasciare l’autorizzazione all’accesso .......................

7 - Rilascio copia integrale di atto di nascita richiesta dal Tribunale per iminorenni .......................................................................................................

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INDICE

8 - Diritto di accesso ad atti di persone adottate .................................................a) Accesso alle informazioni e notizie sull’identità dei genitori d’origine ..b) Richiesta di accesso presentata dall’adottato con genitori adottivi de-

ceduti o divenuti irreperibili (art. 28, comma 8) ......................................c) Accesso da parte dei minori affidati ..........................................................

9 - La volontà della madre naturale di non essere nominata, ai sensi del-l’art. 30, 1° comma, del D.P.R. 396/2000 ......................................................

10 - Accesso richiesto da figlio abbandonato e mai adottato .............................

11 - Affiliazione convertita in adozione - Accesso alle notizie sugli affiliati

CAPITOLO DECIMO

QUADRO RIEPILOGATIVO DI TUTTE LE IPOTESI DI ADOZIONI

1 - Adozione di persone maggiori di età, ai sensi dell’art. 291 e seguenti delc.c. pronunciata in Italia ................................................................................

2 - Adozione di maggiorenni stranieri pronunciata all’estero ...........................

3 - Adozione di minori in casi particolari, a mente dell’art. 44 della legge n.184/83 pronunciata in Italia ...........................................................................

4 - Adozione di minori stranieri in casi particolari pronunciata all’estero ...

5 - Adozione di minore in forma legittimante, ai sensi art. 26 della legge184/83 pronunciata in Italia ...........................................................................

6 - Adozione di minore in forma legittimante perfezionata all’estero, in unoStato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1993, ai sensi degli artt. 34e 35, 3° comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ........................................

7 - Adozione di minore in forma legittimante pronunciata in Stato aderen-te alla Convenzione dell’Aja, ma perfezionata con l’arrivo del minore inItalia, ai sensi dell’art. 35, comma 4°, della legge 4 maggio 1983, n. 184

8 - Adozione internazionale di minori perfezionata all’estero in uno Statonon aderente alla Convenzione dell’Aja, e neppure firmatario di Accordibilaterali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n.184 ...................................................................................................................

9 - Trascrizione atto di nascita dell’adottato .......................................................

CAPITOLO UNDICESIMO

LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROVENIENTI DALL’ESTERO

1 - Premessa .........................................................................................................

2 - La legalizzazione: concetto e funzione ..........................................................

3 - Organi deputati alla legalizzazione ...............................................................

4 - La Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 ...................................................

5 - Commissione per le Adozioni Internazionali - Problematiche in meritoalla modalità di apposizione sui documenti delle «Apostille» ......................

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INDICE

6 - Casi di esonero assoluto di legalizzazione ...................................................

7 - Necessarietà della traduzione degli atti formati all’estero ..........................

8 - Traduzione eseguita dall’autorità diplomatica o consolare italiana ...........

9 - La figura del traduttore ufficiale e del traduttore o interprete giurato ...

10 - Traduzione eseguita all’estero ......................................................................

11 - Traduzione fatta in Italia ..............................................................................

12 - Traduzione parziale ......................................................................................

13 - Risposte agli interrogativi posti all’inizio del capitolo ................................

CAPITOLO DODICESIMO

RECENTI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ADOZIONE

1 - Circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, intema di minore straniero, nel frattempo divenuto maggiorenne, adotta-to da cittadino italiano ....................................................................................

2 - Direttiva interministeriale del Ministero dell’Interno e del Ministero dellePolitiche per la Famiglia in data 21 febbraio 2007 in ordine al permessodi soggiorno ....................................................................................................

CAPITOLO TREDICESIMO

CASISTICA

1 - Adozione di minori in casi particolari - Cognome dell’adottato - Assun-zione automatica del cognome dell’adottante anteposto a quello origi-nario .............................................................................................................

2 - Adozione di minori stranieri in casi particolari - Acquisto della cittadi-nanza italiana - Si richiede l’attestazione del sindaco ................................

3 - Adozione di minore straniero - Trascrizione atto di nascita riformulatocon il cognome del genitore adottivo - Doppio atto di nascita ....................

4 - Adozione di minori in casi particolari - Art. 44 della legge 184/1983 -Doppio cognome ..........................................................................................

5 - Adozione di minore in casi particolari da parte di stranieri - Il cogno-me dell’adottato ............................................................................................

6 - Sentenza straniera di adozione di minori in casi particolari - La com-petenza è del Tribunale per i minorenni o dell’ufficiale dello stato civi-le? ..................................................................................................................

7 - Adozione di maggiorenne straniero emessa in Italia - Adempimenti .......

8 - Sentenza di adozione di maggiorenne straniero pronunciata all’estero- Competenza dell’ufficiale dello stato civile ...............................................

9 - Cognome della persona straniera maggiorenne adottata in Italia ..............

10 - Trascrizione nel Comune di residenza degli adottanti della sentenzastraniera di adozione legittimante di minore straniero ............................

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INDICE

11 - Non trascrivibilità di un «affidavit» ............................................................

12 - Errore nell’atto di nascita di minore straniero adottato all’estero ............

13 - Adozione di minore proveniente dalla Cina ................................................

14 - Rilascio copie integrali di nascita di minore adottato in forma legitti-mante su richiesta del Tribunale ordinario .................................................

APPENDICE NORMATIVA

— Legge 4 maggio 1983, n. 184, (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» del17 maggio 1983, n. 133 S.O.) integrata e modificata dalla legge n. 476 del31 dicembre 1998 e n. 149 del 28 marzo 2001 ................................................

— Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materiadi adozione internazionale fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 ........................

— Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 335692 del 2 gennaio1986 ad oggetto: Interpretazione art. 28 della legge 4 maggio 1983, n.184 circa l’autorità giudiziaria competente a fornire autorizzazione anorma dell’art. 13 dell’ordinamento dello stato civile ...............................

— Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento pergli Affari Sociali n. DAS/715/UC/710 del 30 ottobre 2000 ad oggetto: Con-venzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in mate-ria di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre1998, n. 476 ...................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Div. Cittadinanza n. K.28.4 del 13novembre 2000 ad oggetto: Acquisto della cittadinanza da parte di mino-re straniero .......................................................................................................

— Circolare MIACEL n. 9/2001 dell’11 luglio 2001, prot. n. 00103663/15100-397 ad oggetto: Ordinamento dello stato civile ..........................................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 27 del 26 novembre 2002 ad ogget-to: Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la DirezioneSanitaria ...........................................................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno - Dip. Affari Interni e Territoriali n. 6del 28 febbraio 2003, prot. n. 03001651/397 ad oggetto: Trascrizione degliatti di nascita dei minori stranieri adottati all’estero a cittadini italiani ...

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 59 del 26 novembre 2004, prot. n.200410636-15100/397 ad oggetto: Mutamento del cognome - Comunica-zione al Casellario Giudiziale .........................................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. 62/2004 del 14 dicembre 2004,prot. n. 200411158-15100/397 ad oggetto: Mutamento del cognome -Comunicazione al Casellario Giudiziale .........................................................

— Circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 del 5 gennaio 2007 ad og-getto: Legge 5 febbraio 1992/91 - Evoluzione di alcune norme interpreta-tive .................................................................................................................

— Direttiva interministeriale del 21 febbraio 2007 sull’esecuzione del per-messo di soggiorno per minori ....................................................................

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P R E F A Z I O N E

L’aspirazione alla genitorialità è forse uno dei desideri mag-giormente sentiti dall’animo umano e l’adozione intervienespesso quando gli aspiranti genitori non riescono ad esaudi-re altrimenti questa spinta interiore.

L’adozione, soprattutto quella dei minori, pone però unaserie di delicatissimi problemi etici e giuridici, al fine di con-temperare l’interesse del minore ad avere una famiglia ed ildesiderio di genitorialità degli aspiranti adottanti.

Fino a quando queste problematiche rimangono confina-te all’interno di un ordinamento giuridico nazionale e fino aquando i valori di tale ordinamento sono condivisi da tuttala comunità, le soluzioni tecnico - giuridiche sono chiare ecoerenti; il sistema tuttavia si complica e si frammenta nonappena il mutare della realtà sociale e le internazionalizza-zioni dei rapporti pone l’interprete a dover fronteggiare realtàgiuridiche e sociali estremamente complesse e a volte con-traddittorie.

Il genitore single, la coppia omosessuale, e più semplice-mente la coppia che non riesce ad adottare un figlio in Italia,a causa dell’esubero delle domande rispetto al numero deiminori adottabili, si rivolgeranno all’estero, in Paesi con nor-mative più flessibili ovvero con un alto numero di minori

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adottabili, con i conseguenti problemi di riconoscibilità del-l’adozione in Italia.

Ulteriori questioni interpretative vengono poste dall’ormainutrito numero di adozioni effettuate all’estero da genitori didiverse nazionalità, che a volte hanno portato a termine l’ado-zione in un Paese e poi, anche a distanza di anni, spostano laresidenza in un altro Paese, con una normativa diversa, dovene richiedono il riconoscimento.

Quanto sopra, senza dimenticare gli effetti dell’adozionesui diritti fondamentali delle persone, quali il nome, la citta-dinanza e lo status di figlio.

In sintesi, il mutare della società ha avuto l’effetto di fran-tumare un istituto, prima regolato, in buona sostanza, dapochi articoli del codice civile, in una miriade di problemati-che giuridiche la cui soluzione deve far riferimento ad unamolteplicità di fonti normative.

L’Autore affronta tale delicata materia dall’angolo visualeche gli è più congeniale, ovvero quello degli effetti dell’adozio-ne sull’ordinamento dello stato civile e dell’anagrafe.

L’approfondita conoscenza delle norme e della prassi, ba-sata anche sulla lunghissima esperienza maturata nel cam-po, traspare immediatamente dalla lettura dell’opera che rap-presenta un prezioso ed informato compendio di tutte le pro-blematiche (e correlative soluzioni), poste dalle varie fattis-pecie di adozione.

Il taglio pragmatico valorizza il lavoro dell’Autore che rie-sce, in relazione ad ogni singolo profilo, a ricostruire il siste-ma avendo attenzione alla dottrina, alla giurisprudenza edalla prassi ministeriale in materia.

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PREFAZIONE

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Molto utile appare anche, a tal proposito, la presenza diun capitolo con un quadro riepilogativo di tutte le ipotesi diadozione discusse nel libro, con una sintesi delle problemati-che e delle relative soluzioni.

Notevole è anche la chiarezza espositiva dell’Autore, d’al-tronde non nuovo alla stesura di libri ed articoli in materiadi stato civile, nonchè esperto docente e relatore in numerosiconvegni e corsi di alta formazione sulla materia.

ROSALIA MAZZA

Vice Prefetto - Dirigente Stato CivileDirezione Centrale per i Servizi Demografici

Dipartimento per gli Affari Interni e TerritorialiMinistero dell’Interno

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PREFAZIONE

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L’Opera si sostanzia nell’esposizione di aspetti rilevantisotto il profilo degli adempimenti a carico dell’ufficiale dellostato civile e di anagrafe.

Di conseguenza non affronta, con particolarità di dovi-zia, le scelte socio-politiche fatte dal legislatore, la proceduragiudiziaria dei Tribunali ordinari — per le adozioni di perso-ne maggiori di età — e dei Tribunali per i minorenni — per leadozioni legittimanti —, o dei presupposti sociali di minorio degli adempimenti degli Enti autorizzati per le adozioni in-ternazionali.

Si è voluto, invece, dare un taglio pragmatico in relazionealle varie problematiche che si presentano dopo la emanazio-ne della sentenza di adozione ordinaria o legittimante, nazio-nale o internazionale, sotto il profilo dello stato civile e dianagrafe, con particolare disamina condotta in ordine allavexata quaestio del cognome che l’adottato dovrà assumere,al suo status civitatis, alla sua posizione nello status fami-liae, nei rapporti di parentela con i membri della famigliaadottiva, alla iscrizione anagrafica dopo, ma anche prima,della la sentenza di adozione, alla trascrizione dell’atto dinascita dell’adottato straniero minorenne e anche maggio-renne, ecc.

P R E S E N T A Z I O N E

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In sostanza, l’Opera è una guida per l’operatore dei Servi-zi Demografici fondata sull’id quod plerunque accidit, in unacornice di riferimenti normativi e giurisprudenziali, di richia-mi a circolari che tracciano l’iter per il quotidiano operare econ riferimenti dottrinali specie per ipotesi atipiche non con-template espressamente nelle fonti e nel Massimario del Mi-nistero dell’Interno, ed. 2010. Particolare attenzione viene de-dicata alla differente natura giuridica che qualifica ontologi-camente le varie ipotesi di adozione ordinaria, legittimante,in casi particolari, interna e internazionale, evidenziando lalinea di discrimine rispetto alle varie fattispecie normativa-mente disciplinate.

Per tali ragioni, nell’affrontare immediatamente le varieproblematiche, il Volume è diretto non solo e principalmenteagli Operatori degli Uffici dello stato civile e di anagrafe, maanche agli studi legali, operatori sociali, Enti coinvolti pub-blici e privati, ad aspiranti genitori adottivi, ad associazionidi volontariato, a studiosi a vario titolo della materia.

L’AUTORE

PRESENTAZIONE

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CAPITOLO PRIMO

ADOZIONE DI PERSONEMAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

1 - Cognome dell’adottato alla luce della sentenza della Corte Costitu-zionale n. 120 del maggio 2001.

1.1 - Premessa.

L’adozione di persone maggiori di età è disciplinata dal codice civile, negliarticoli da 291 a 314.

Il fine di tale istituto non è quello di dare una famiglia all’adottato, mauna discendenza all’adottante.

L’adozione si sostanzia in un rapporto di filiazione giuridica che si instau-ra tra persone non legate fra loro da filiazione di sangue.

Permangono i legami con la famiglia di origine ed è necessario il consen-so dell’adottante e dell’adottato. In merito al cognome dell’adottato valgono ledisposizione dell’art. 299 c.c. così come sostituito dalla legge n. 184 del 4 mag-gio 1983.

Se trattasi di cittadino straniero maggiorenne, lo stesso non acquista au-tomaticamente la cittadinanza italiana, ma la potrà acquistare ai sensi del-l’art. 9, comma 1, lett. b), della legge sulla cittadinanza e cioè dopo cinque annidi ininterrotta residenza legale nel territorio della Repubblica.

È pertinente rilevare che in tema di adozione di maggiorenne, per effettodell’art. 30 della legge n. 149 del 28 marzo 2001, — che ha novellato l’art. 313del c.c. — la decisione sulla richiesta di far luogo all’adozione viene assunta,anche se in esito ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio, consentenza, e non più con decreto.

Ciò comporta che la sentenza pronunciata in sede di gravame dalla Cortedi Appello è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell’art. 360 del c.p.c.

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Inoltre, dal momento che il procedimento rientra nell’ambito della giuri-sdizione contenziosa si rende necessario accertare il passaggio in giudicatodella sentenza stessa, nel senso di accertare che contro la sentenza non siastata proposta impugnativa.

In materia di adozione di persone maggiori di età, l’impossibilità di proce-dere all’adozione permane per chi abbia figli legittimi (o legittimati) minoren-ni o maggiorenni (capaci e) non consenzienti, nonchè — per effetto della sen-tenza n. 245/04 della Corte Costituzionale — per chi abbia figli naturali rico-nosciuti minori o maggiorenni (capaci e) non consenzienti.

Pertanto, l’adozione resta preclusa dall’esistenza di figli minorenni. Essaè, inoltre, preclusa dall’esistenza di figli adottivi con adozione legittimante,atteso che tale forma di adozione attribuisce al figlio lo stato legittimo.

È rimasto invariato il limite minimo di età che è di 35 anni per l’adottante,ridotto, su autorizzazione del tribunale quando eccezionali circostanze lo con-siglino, a 30 anni. In tutti i casi, l’età dell’adottante deve superare di almeno 18anni l’età di coloro che si intendono adottare (art. 291 del c.c.).

Con particolare riferimento al cognome dell’adottato, è intervenuta la CorteCostituzionale con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120, con cui è stata dichiara-ta la illegittimità costituzionale dell’art. 299, comma 2, del codice civile, nellaparte in cui non prevede che, qualora l’adottato sia figlio naturale non ricono-sciuto dai propri genitori, possa aggiungere al cognome dell’adottante anchequello originariamente attribuitogli dall’ufficiale dello stato civile.

Per meglio inquadrare la problematica, appare opportuno analizzare levarie ipotesi previste dal citato art. 299 del c.c. nella sua formulazione origi-naria.

1.2 - Contenuto dell’art. 299 del c.c. anteriormente alla sentenza della Cor-te Costituzionale n. 120/2001.

Preliminarmente, va detto che l’attuale art. 299 è stato riformulato, conmodifiche, rispetto alla sua originaria stesura del 1942, dall’art. 61 della legge4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione legittimante, legge che, oltre atrattare quest’ultimo argomento, ha disciplinato soprattutto l’adozione di mi-nori in casi particolari, l’adozione di minori stranieri e l’adozione di minoriitaliani da parte di stranieri (si tenga conto che la suddetta legge 184 ha subìtosostanziali modifiche non solo per effetto della legge n. 476/98, ma anche pereffetto della legge n. 149/2001 come si vedrà nel prosieguo).

Ciò detto, va aggiunto che sul delicato argomento dell’attribuzione del

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cognome all’adottato maggiorenne, di cui alla disciplina dell’art. 299 del c.c., èintervenuto anche il Ministero della Giustizia con la Circolare n. 1/55-FG-2(86)804 1/50 -FG-18(83) 2399 in data 5 luglio 1986, a seguito di interpretazioni nonuniformi formulate da parte degli ufficiali dello stato civile su detto articolo ealla conseguente difformità della sua applicazione.

Analizziamo le varie ipotesi normative, evidenziando che nell’eventualitàil Tribunale ordinario nulla disponga in ordine all’assunzione del cognome,sarà l’ufficiale dello stato civile ad applicare il primo comma dell’art. 299 checosì recita: «L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al pro-prio». L’applicazione dell’art. 299 del c.c. avviene per via automatica. Nellaipotesi in cui il cognome posseduto dall’adottato sia lo stesso dell’adottante, ladottrina e la prassi sono concordi nel ritenere che appaia illogico anteporre uncognome identico a quello che l’adottato già possedeva, per cui l’adottato ri-marrebbe con il solo cognome che possedeva. Esempio: il sig, Bianchi Marioviene adottato dal sig, Bianchi Vincenzo: l’adottato continuerà a chiamarsiBianchi Mario e non Bianchi Bianchi Mario.

a) È stato osservato, al riguardo, che tale comma, nel disporre che l’adot-tato assuma il cognome dell’adottante e lo anteponga al proprio, non distin-gue tra filiazione legittima e filiazione naturale, ponendo una regola generaleda applicare, quindi, tanto nel caso in cui l’adottato sia figlio legittimo quan-to in quello in cui sia figlio naturale riconosciuto. Il secondo comma, primaparte, sempre dell’art. 299 del c.c. prescrive: «L’adottato che sia figlio natu-rale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell’adot-tante».

L’inciso in esame è quello su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.Tale norma, stante la sua chiara originaria enunciazione, era stata applicataalla lettera da parte degli operatori. Pertanto, alla persona maggiorenne chenon era stata riconosciuta da nessuno dei suoi genitori naturali e a cui, quindi,era stato attribuito il cognome di ufficio da parte dell’ufficiale dello stato civi-le, in caso di adozione, le veniva attribuito sempre «solo» il cognome dell’adot-tante. La deroga alla regola generale, secondo cui l’adottato assume il cogno-me dell’adottante e lo antepone al proprio, veniva giustificata con la particola-re posizione in cui trovavasi il figlio non riconosciuto, nel senso che egli nonaveva una ascendenza legale cui riferire il proprio cognome, nè poteva avere ildesiderio di mantenere con essa intatto un rapporto di continuità anche ono-mastica. Da qui la giustificazione di far scomparire il cognome imposto dal-l’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’allora vigente art. 71 del vecchio Ordi-namento dello stato civile.

CAP. I - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

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b) Il secondo comma, seconda parte, dello stesso art. 299 precisa anco-ra che:

«Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato ilcognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l’adozione sia successi-vamente revocata».

c) Lo stesso secondo comma prosegue, completando l’ambito delle ipote-si possibili, con il disporre che «il figlio naturale che sia stato riconosciuto daipropri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adot-tante».

In questa ipotesi, il punto del diverbio sorgeva, e sorge, per il fatto che illegislatore ha adoperato il verbo «assume», omettendo l’avverbio «solo». Alriguardo, lo stesso Ministero della Giustizia ha ritenuto che non sia stata ca-suale l’omissione dell’avverbio «solo», usato, invece, per l’ipotesi del figlio na-turale non riconosciuto e che, dunque, il caso dell’adozione successiva al rico-noscimento vada compreso nella regolamentazione generale della materia sta-bilita nel primo comma della norma, nonostante che per detta ipotesi, dopo lalocuzione: «assume il cognome dell’adottante», non sia stata ripetuta quella:«e lo antepone al proprio». In pratica, si è ritenuto che anche il figlio naturalericonosciuto, al pari di quello legittimo, assuma il cognome dell’adottante,anteponendolo al proprio, non sussistendo alcuna ragione morale, sociale, lo-gica e giuridica per discriminare tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti,riguardo al diritto di portare, dopo quello dell’adottante, il cognome di origi-ne, pena il rischio di una declaratoria di incostituzionalità, per violazione de-gli artt. 3 e 30 della Carta Costituzionale.

c) Per motivi di completezza, si riportano anche il terzo e il quarto commadell’art. 299: «Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognomedel marito» e «Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, chenon sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei».

1.3 - L’innovazione introdotta dalla Corte Costituzionale.

Ciò premesso in ordine alla previsione dell’art. 299 del c.c, sottolineiamoche la Corte Costituzionale, con la pronuncia in epigrafe, non si limita a di-chiarare semplicemente il contrasto della norma contenuta nell’art. 299 con laCostituzione, eliminandola dal mondo giuridico e imponendo la sua disappli-cazione, ma interviene a manipolare la stessa ed ad aggiungere altro precetto,quello, cioè, che venga riconosciuto il diritto all’adottato di poter aggiungereal cognome dell’adottante quello di origine. Il che significa che l’adottato hasolo una facoltà che egli può esercitare. Nel caso di mancato esercizio, al-

CAP. I - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

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l’adottato verrà attribuito solo il cognome dell’adottante, secondo la formula-zione originaria dell’art. 299 del c.c.

Le ragioni della dichiarazione di incostituzionalità addotte dalla Corte Co-stituzionale possono essere enucleate come in appresso:

— il diritto al nome, inteso come primo ed immediato segno distintivoche caratterizza l’identità personale, costituisce uno dei diritti inviolabili pro-tetti dall’art. 2 della Costituzione;

— l’antico sfavore verso i figli nati fuori del matrimonio è superato dal-la nostra Costituzione oltre che dalla coscienza sociale;

— mentre è giustificata l’assunzione del solo cognome dell’adottanteper l’adozione legittimante di minori (la cui ratio è quella di fornire al minoreuna famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo),con la conseguente cessazione di ogni rapporto con la famiglia di origine, nel-l’adozione di persone maggiori di età, l’obiettivo non è il medesimo, poichèquesto tipo di adozione non crea alcun vincolo di parentela tra l’adottato e lafamiglia dell’adottante, tanto che il primo conserva tutti i propri precedentirapporti, compresi i diritti successori, con la famiglia di origine;

— la scomparsa del cognome originario, dunque, nel caso di adozionedi un maggiorenne, appare priva di razionale giustificazione, sicchè risultaviolato l’art. 3 della Costituzione che tratta della pari dignità sociale di tutti icittadini;

— nel caso di adozione di persone maggiori di età, si tratta di ipotesi incui l’interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, come segno distintivodella sua personalità, ancorchè imposto dall’ufficiale dello stato civile, tra-smettendolo anche ai propri figli e che tale segno distintivo si è radicato nelcontesto sociale in cui si trova a vivere, tale che precludere all’adottato la pos-sibilità di mantenerlo si risolve in una ingiusta privazione di un elemento dellasua personalità, tradizionalmente definito come il diritto «ad essere se stessi»;

— il figlio naturale non riconosciuto ha lo stesso diritto del figlio legit-timo di tutelare il proprio cognome, mentre la norma dell’art. 299 del c.c. im-pugnata determina una «ingiustificata disparità di trattamento tra figli nonriconosciuti (o non riconoscibili) e figli legittimi».

1.4 - Le precedenti pronunce della Corte Costituzionale in materia di attri-buzione di cognomi.

Come è possibile evincere dalla prospettazione sopra fatta, la Corte Costi-tuzionale riconferma quei principi enunciati, in materia del diritto al mante-nimento del cognome, con sentenze n. 13 del 3 febbraio 1994 e n. 297 del 23luglio 1996.

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Con la prima, infatti, intervenendo sull’art. 165 dell’Ordinamento dellostato civile del 1939 (1), venne dichiarata l’incostituzionalità di detto articolonella parte in cui non prevedeva che quando la rettifica degli atti dello statocivile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, com-portasse il cambiamento del cognome, il soggetto stesso potesse ottenere dalgiudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamenteattribuitogli, ove questo fosse ormai da ritenersi autonomo segno distintivodella sua identità personale.

Tale precetto, ora, è stato normativamente introdotto dal legislatore nel-l’art. 95, 3° comma del D.P.R. 396/2000, secondo cui l’interessato, durante ilprocedimento di rettificazione, può richiedere al giudice il riconoscimento deldiritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli, se questocostituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale.

La seconda sentenza dichiarava la illegittimità dell’art. 262 del c.c. (2),nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cogno-me del genitore che lo avesse riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il rico-noscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o a sua scelta aggiungen-dolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmen-te legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo dellasua identità personale.

Trattasi di fattispecie sotto molti aspetti analoghe a quella in esame, laquale viene a trovarsi in sintonia con l’anteriore giurisprudenza della Corte.

Come sopra esposto, la sentenza del 2001 della Corte Costituzionale, allastessa stregua di quanto sostenuto nelle precedenti pronunce sopra citate, ri-conosce e afferma l’esistenza del diritto dell’adottato di continuare ad essereindividuato con il cognome attribuitogli sin dalla nascita dall’ufficiale dellostato civile, ai sensi dell’allora vigente art. 71 dell’Ordinamento dello stato civi-le di cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Quindi, l’adottato, che sia figlio non riconosciuto, «può» aggiungere al co-gnome acquisito per effetto dell’adozione, cioè quello dell’adottante, il cognomeassegnatogli dall’ufficiale dello stato civile al momento della sua nascita.

1) ART. 165. - «Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d’ufficio lerettificazioni richieste dall’interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittu-ra, avvertite però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti».

2) ART. 262 del c.c. - Cognome del figlio. — Il figlio naturale assume il cognome del genitoreche per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamenteda entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente alriconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padreaggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudicedecide circa l’assunzione del cognome del padre.

CAP. I - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ PRONUNCIATE IN ITALIA

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L'Opera traccia un quadro completo dei principali adempimenti a carico dell'ufficiale di

stato civile e di anagrafe in materia di adozioni.

L'Autore ha dato all'Opera un taglio pragmatico in relazione alle varie problematiche che si

presentano dopo l'emanazione della sentenza di adozione ordinaria o legittimante - inter-

na o internazionale - sotto il profilo dello stato civile e di anagrafe, con particolare disamina

condotta in ordine alla vexata quaestio del cognome che l’adottato dovrà assumere, al suo

status civitatis, alla sua posizione nello status familiae, nei rapporti di parentela con i mem-

bri della famiglia adottiva, all'iscrizione anagrafica prime e dopo la sentenza di adozione,

alla trascrizione dell’atto di nascita dell’adottato straniero, ecc.

L’Opera è una guida per l’operatore dei Servizi Demografici fondata sull’id quod plerunque

accidit, in una cornice di riferimenti normativi e giurisprudenziali, di richiami a circolari che

tracciano l’iter per il quotidiano operare e con riferimenti dottrinali specie per ipotesi atipi-

che non contemplate espressamente nelle fonti e nel Massimario del Ministero dell’Inter-

no, ed. 2010.

Per tali ragioni, nell’affrontare immediatamente le varie problematiche, L'Opera è diretta

non solo agli Operatori degli Uffici dello stato civile e di anagrafe, ma anche agli studi lega-

li, operatori sociali, Enti coinvolti pubblici e privati, ad aspiranti genitori adottivi, ad associa-

zioni di volontariato, a studiosi a vario titolo della materia.

Donato Berloco Già Dirigente dei Servizi Demografici del Comune di Altamura è

attualmente Vicedirettore della Rivista "Lo Stato Civile Italiano" con la quale

collabora da oltre un ventennio.

Autore di oltre cento articoli pubblicati sulla rivista "Lo Stato Civile

Italiano", docente di corsi di formazione in materia demografi-

ca, svolge altresì attività di consulenza per il Ministero del-

l'Interno per il quale ha collaborato alla realizzazione del

"Massimario di Stato Civile".

Per SEPEL ha pubblicato:

Manuale teorico pratico in materia demografica,

Sepel 2007

Le funzioni dell'ufficiale dello Stato Civile in

materia di polizia mortuaria, Sepel 2010 .

ISBN 88-88430- 20-2

ISBN 978-88-88430-20-1

Euro 36,00

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Donato Berloco

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