adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti,...

44
Adempimenti di tracciabilità legati all’obbligo dell’indicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio 1

Upload: anacleto-fantini

Post on 02-May-2015

227 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Adempimenti di tracciabilità legati all’obbligo dell’indicazione di origine: adempimenti, disposizioni

applicative e regime sanzionatorio

• 1

Page 2: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Tracciabilità dell’olio d’oliva in relazione all’origine

Reg. (CE) n. 1019/02 coordinato con il Reg. (CE) n. 182/09

DM10 novembre 2009

Circolare AGEA prot. N.ACIU 2010.29 del 14/01/2010

Lettera circolare ICQRF prot. n. 8510 del 6/08/2010

Quadro sanzionatorio

• 2

Page 3: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Il sistema dei controlli ( Art. 9 del Reg. (CE) 1019/2002 )

Ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) 1019/2002 gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime delle sanzioni per assicurare il rispetto del medesimo regolamento

• 3

Page 4: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Il sistema dei controlli (art 6 DM 10 novembre 2009)

A livello nazionale, con il Decreto 10 novembre 2009, sono adottate le misure per consentire la verifica della designazione dell'origine degli oli extra vergini e vergini di oliva a carico di tutti gli operatori della filiera interessati

• 4

Page 5: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Il sistema dei controlli (art 6 DM 10 novembre 2009)

  Ai controlli previsti dal regolamento provvede l'ICQRF

mediante la predisposizione di uno specifico piano annuale dei controlli che riguarda tutte le fasi della filiera.

sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dalle banche dati AGEA

mediante le verifiche di cui all'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento a seguito di richieste pervenute da un altro Stato membro o dalla Commissione.

• 5

Page 6: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Ai sensi dell’art. 7 del D.M. è previsto l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico

Tale obbligo nasce dall’esigenza di verificare l’autenticità dell’indicazione dell’origine attraverso un sistema omogeneo di tracciabilità degli oli movimentati, opportunamente modulato in funzione della complessità e tipologia dell’attività produttiva svolta.

I registri (art. 7 del DM 10 novembre 2009) • 6

Page 7: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

I registri (art. 7 del DM 10 novembre 2009)

Il sistema di registrazione si basa su criteri di efficacia, imparzialità ed univocità a carico di tutti i soggetti di filiera, fornendo le informazioni necessarie ai preposti ai controlli.

In particolare, il sistema di registrazione deve essere in grado, di: fornire con immediatezza la giacenza “contabile” dei diversi

prodotti suddivisi in base all’origine e alla qualità e questa deve essere confrontabile con quanto giacente in magazzino in base alle indicazioni riportate sui recipienti;

fornire la possibilità di riscontrare ogni “entrata” e “uscita” registrata con il documento giustificativo;

mettere in evidenza le lavorazioni effettuate (le miscelazioni, filtrazione, l’imbottigliamento, etc), i prodotti ottenuti, le eventuali perdite di lavorazione e la formazione dei lotti.

• 7

Page 8: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

I registri (art. 7 del DM 10 novembre 2009)

sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito

I frantoi, le imprese di condizionamento i commercianti di olio sfuso, nel quale

sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine.

Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione.

• 8

Page 9: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

I registri (art. 7 del DM 10 novembre 2009)

Sono esclusi dalla tenuta del registro: - gli oli assoggettati al sistema di

controllo delle DOP/IGP; - gli olivicoltori che commercializzano

olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi. (Le informazioni saranno ricavate, dai controlli in loco, da quelle disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, oltre che dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa)

• 9

Page 10: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

I registri (art. 7 del DM 10 novembre 2009)

I registri dovranno essere tenuti con modalità telematiche nell’ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall’ICQ d’intesa con AGEA.

In attesa dell’attivazione dei servizi telematici sono tenuti secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del decreto.

In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell’Ufficio dell’ICQ o dell’ Ufficio regionale competente, ove è ubicato lo stabilimento o deposito.

• 10

Page 11: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Lettera Circolare ICQRF  prot. n. 8510 del 6 agosto 2010

la data di inizio della tenuta con modalità telematiche del registro è prorogata al 1° luglio 2011 (da tale data tutti gli operatori obbligati dovranno tenere il registro esclusivamente con modalità telematica).

Tuttavia gli operatori che volessero adottare ufficialmente il registro telematico prima del 1° luglio 2011, possono farlo a decorrere dal

15 ottobre 2010.

• 11

Page 12: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Lettera Circolare ICQRF  prot. n. 8510 del 6 agosto 2010

Gli operatori che adotteranno ufficialmente il registro telematico nel periodo 15 ottobre 2010 e 30 giugno 2011 devono:

a) chiudere il registro detenuto secondo le modalità di cui all’Allegato I del DM 10 novembre 2009 annotando il saldo dei singoli conti alla data di transito al sistema telematico e riportando la dicitura “Chiusura dei conti per trasferimento giacenze al registro telematico”;

b) prendere in carico nel registro telematico le giacenze risultanti dalla chiusura dei conti come “giacenze iniziali” utilizzando le apposite funzionalità riportate nel manuale dell’utente disponibile sul sito www.SIAN.it nella sezione “download”.

c) effettuare una preventiva comunicazione per posta elettronica all’ICQRF e all’AGEA precisando la data di inizio di tenuta del registro secondo le modalità telematiche.

In tale periodo è possibile effettuare le registrazioni entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

• 12

Page 13: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Per accedere alle funzionalità telematiche di tenuta dei registri: le imprese e di condizionamento utilizzano i codici di accesso

assegnati da Agea in sede di iscrizione; i frantoi utilizzano il codice di accesso assegnato da Agea in relazione

all’iscrizione effettuata ai sensi del D.M. 4 luglio 2007. Qualora i frantoi posseggano stabilimenti e/o depositi di olio sfuso non censiti dall’Agea, è fatto obbligo di comunicarlo alla predetta Agenzia

i commercianti di olio sfuso, per l’assegnazione del codice di accesso, devono trasmettere all’Agea un’apposita richiesta contenente le seguenti informazioni:

a) nome o ragione sociale della dittab) codice fiscalec) indirizzo della sede legaled) dati anagrafici del responsabile legalee) indirizzo dei depositi degli oli sfusi.

I registri telematici: modalità di accesso (Circolare AGEA n. ACIU.2010.29  del 14/01/2010) • 1

3

Page 14: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

I registri telematici

La tenuta dei registri telematici sul portale SIAN, secondo le indicazioni fornite da AGEA/SIN, potrà avvenire con due modalità diverse a scelta delle aziende, ovvero:

on line, mediante l’inserimento diretto dei dati da parte dell’operatore nel registro telematico;

upload, mediante l’invio dei dati da parte delle aziende, per mezzo di file opportunamente definiti, in grado di essere decodificati dal SIAN e successivamente inseriti nel registro telematico.

• 14

Page 15: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

I registri telematici

Sul portale SIAN (www.sian.it) nella sezione Utilità – Download sono pubblicati:

• i manuali sulle modalità di tenuta dei registri telematici (disponibili nella versione aggiornata dal 15 settembre 2010 nell’aera Download Documentazione - Manuali)

• le specifiche tecniche per l’interscambio dati (descrizione dei servizi upload per l’ acquisizione dati del registro di carico e scarico degli oli) (reperibile nell’Area di Cooperazione - Specifiche di Cooperazione Applicativa-)

il file “Domande e risposte” contenente i quesiti pervenuti dagli operatori e le relative risposte (reperibile nell’Aera Download documentazione - note informative)

• 15

Page 16: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Per tutti gli eventuali chiarimenti e/o segnalazioni di errori e anomalie, gli utenti dei registri telematici devono contattare unicamente il:

numero verde dell'Help Desk del portale SIAN: 800- 365024.

In casi particolari di assistenza (ad esempio per domande di tipo normativo) che non possono essere risolte dall’Help Desk, allora è possibile scrivere una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

[email protected]”.

I registri telematici • 1

6

Page 17: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Altri adempimenti: le indicazioni facoltative (Art. 8 del DM 10 novembre 2009)

I frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto - sia allo stato sfuso che confezionato le indicazioni "prima spremitura a freddo” o "estratto a freddo (in attesa dell'attivazione dei servizi telematici SIAN) trasmettono all'Ufficio dell'ICQRF) una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato. La comunicazione contiene:

il nome o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi;

l’indicazione se l’impianto è utilizzato per l’ottenimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;

la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l’indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura.

• 17

Page 18: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Altri adempimenti: le indicazioni facoltative (Art. 8 del DM 10 novembre 2009)

 Gli operatori, per l'utilizzo delle indicazioni di cui

all'art. 5, lett c) e d) del regolamento relative alle caratteristiche organolettiche e all'acidità o dell'acidità massima devono esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'analisi chimica, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche, per la partita di prodotto che si intende qualificare,

• 18

Page 19: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

(Identificazione delle partite (Art. 9 del DM 10 novembre 2009)

I recipienti di stoccaggio devono: riportare l’indicazione della capacità totale e di un numero identificativo essere munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della

quantità dell'olio contenuto riportare la categoria dell'olio di oliva e le indicazioni relative

all’estrazione/spremitura a freddo relativo al prodotto contenuto

Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino devono essere identificate mediante un cartello recante:

il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la designazione dei prodotti compresa quella dell’origine e delle eventuali

indicazioni facoltative di cui all’art. 5 del Regolamento.

I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, devono riportare, tra l’altro:

la categoria e alla quantità dell'olio, le indicazioni relative all’origine e quelle relative all’estrazione/spremitura a

freddo, se utilizzate

• 19

Page 20: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Adempimenti di tracciabilità legati all’obbligo dell’indicazione di origine:

Modalità sulla tenuta dei registri cartacei

Allegato I del DM 10 novembre 2009

• 20

Page 21: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Vidimazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Il registro è tenuto:a) manualmente ed è costituito da non oltre 200 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o

b) con sistemi informatici, costituito da non oltre 500 fogli, da stamparsi mensilmente entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo e, comunque, a richiesta degli Organi di controllo,

Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati. Sono esclusi i depositi di olio confezionato 

• 21

Page 22: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Vidimazione dei registri cartacei(Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Il responsabile legale della ditta, o un delegato, fa richiesta di vidimazione del registro, con apposita domanda soggetta all'imposta di bollo, all'Ufficio dell'ICQRF o all'Ufficio regionale competente ove ha sede lo stabilimento/deposito.

Il registro, costituito da fogni numerati, prima della vidimazione, deve riportare sul frontespizio

a. «Registro di carico e scarico degli oli vergini ed extra vergini di oliva di cui al Reg. (CE) n. 1019/02»;

b. nome o ragione sociale, codice fiscale ed eventuale partita IVA e indirizzo della sede legale dell'impresa; c. indirizzo dello stabilimento o deposito;

d. nome, dati anagrafici e codice fiscale del responsabile legale; e. il numero di pagine costituenti il registro. NNel caso di registro a schede contabili mobili o fogli informatici, ogni pagina,: a. il nome o la ragione sociale della ditta e indirizzo dello stabilimento; b. il numero progressivo del registro riferito allo stabilimento e all'anno

• 22

Page 23: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Sono tenuti conti distinti, suddivisi tra prodotto «sfuso» e «confezionato», in funzione della categoria dell'olio di cui all‘art. 3, lett. a) e b) del Reg. (CE) n. 1019/02 e della designazione dell'origine.

Le designazioni di origine cui intestare i singoli conti sono in funzione di quelle effettivamente utilizzate in etichetta o nella compilazione dei documenti commerciali. Pertanto non è necessario predisporre conti intestati ad origini non utilizzate dall'azienda

• 23

Page 24: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Il registro potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo di cui alla Sezione III dell’Allegato al DM 10/11/2009 o in forme diverse, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all'effettiva tipologia di oli d'oliva lavorata.

Nella Sezione II dell’Allegato al DM 10/11/2009 è

riportato un elenco di codici e operazioni a titolo esemplificativo. Qualora l'operatore abbia necessità di utilizzare codici diversi da quelli proposti, deve indicare sul registro l'elenco dei codici adottati e le relative descrizioni.

• 24

Page 25: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Nel registro sono indicate le movimentazioni e le operazioni effettuata su ciascuna partita di olio vergine ed extra vergine.

In riferimento all'olio, l'unità di misura da adottare potrà

essere, a scelta dell'operatore, o il litro o il chilogrammo, purché, in ogni conto distinto, costituito da un carico e scarico, venga utilizzata la stessa unità di misura. Per la conversione dell'unità di peso (chilogrammo) in unità di volume (litro), deve essere utilizzato il coefficiente 0,916 (0,916 kg = 1 l), arrotondando all'unità i decimali (per difetto fino a 0,49 e per eccesso da 0,50).

• 25

Page 26: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Nel registro sono indicati, per ciascuna entrata ed uscita di olio:

- la data e il numero progressivo dell'operazione,- il codice dell'operazione,- il quantitativo effettivamente entrato o uscito,- il nome del fornitore/destinatario e il codice fiscale,- la designazione dell'olio completata, se del caso, dalle

indicazioni facoltative lett. a) e b) di cui all‘art. 5 del Reg. (CE) n. 1019/02,

- gli estremi del documento di accompagnamento,- l'indicazione dei recipienti di stoccaggio del prodotto in

entrata e in uscita,- l'indicazione del lotto per i prodotti preconfezionati.

• 26

Page 27: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Inoltre, i frantoi indicano per la presa in carico delle olive:- il quantitativo giornaliero suddiviso per olivicoltore, - codice fiscale dell'olivicoltore.

Sul registro sono annotati, inoltre, gli scarichi di olio relativi:- all'autoconsumo,- alle minute vendite, in forma riepilogativa giornaliera,

suddivise per categoria di olio, designazione dell'origine e lotto e senza l'indicazione degli estremi del documento,

- ai trasferimenti verso i punti vendita aziendali, anche interni, che devono essere annotati nel registro dello stabilimento tra le uscite. I punti vendita aziendali non sono obbligati alla tenuta del registro.

• 27

Page 28: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009))

Nel registro, qualora effettuate, devono essere indicate le seguenti operazioni:

la produzione di olio e il relativo quantitativo di olive impiegate,

le movimentazioni interne, la produzione di miscele di oli di origine diversa, il confezionamento, lo scarico di olio extra vergine di oliva e di oliva vergine

destinato: alla produzione di «olio di oliva - composto da oli di

oliva raffinati e da oli di oliva vergini», di «olio di sansa di oliva» o alla produzione di altri prodotti alimentari,

ai mercati extracomunitari.

• 28

Page 29: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Per ciascuna delle operazioni sono menzionate:il codice dell'operazione,la data dell'operazione,la quantità e tipologia di prodotti utilizzati e

ottenuti e, nel caso di confezionamento, il lotto,il numero identificativo dei recipienti di

stoccaggio prima dell'operazione e di quelli di destinazione dei prodotti ottenuti,

il nome e l'indirizzo del committente, se si tratta di una lavorazione per conto terzi.

• 29

Page 30: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Le perdite e i cali dovuti a lavorazione, travasi e separazione delle morchie devono essere riportati nel registro all'atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza.

Nel registro, nella colonna «note», dovranno essere riportate (anche sotto forma di codice) le indicazioni facoltative relative alla estrazione/spremitura a freddo, limitatamente a quelle partite destinate ad essere commercializzate con una di tali diciture

• 30

Page 31: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Le registrazioni- relative alle “entrate ed uscite” sono effettuate entro il

terzo giorno lavorativo successivo, per le entrate, a quello della ricezione e, per le uscite, a quello della spedizione,

- relative alle “altre movimentazioni” sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione.

Gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP, che non hanno ottenuto la certificazione, devono essere caricati nel registro entro tre giorni dalla notifica della mancata certificazione.

• 31

Page 32: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

Gli scarichi di prodotti preconfezionati, diversi dalla minuta vendita, suddivisi per categoria di olio e designazione dell'origine, possono essere effettuati anche in modo riepilogativo purché • entro il terzo giorno lavorativo successivo alla

data di effettuazione del primo scarico• distintamente per lotto.

In tal caso, è possibile omettere il nome del destinatario indicando i riferimenti dei relativi documenti commerciali.

• 32

Page 33: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Istruzioni per la compilazione dei registri cartacei (Allegato I del DM 10 novembre 2009)

I totali di colonna a fine pagina o gli eventuali saldi derivanti dalla chiusura periodica dei conti devono essere riportati nella pagina successiva come «riporto pagina precedente».

Fanno eccezione i registri tenuti con sistemi

informatici che evidenziano, per ogni operazione registrata sul conto, il relativo saldo.

Il registro e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura di tutti i conti iscritti nel registro medesimo

• 33

Page 34: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Adempimenti di tracciabilità legati all’obbligo dell’indicazione di origine

Circolare AGEA n. ACIU.2010.29

  del 14/01/2010

• 34

Page 35: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Circolare AGEA n. ACIU.2010.29  del 14/01/2010

ISCRIZIONE AL SIAN (www.sian.it)

Tutte le imprese di confezionamento devono essere iscritte in tale elenco

le imprese di riconosciute alle quali è stato rilasciato il codice alfanumerico sono iscritte automaticamente;

le nuove imprese di confezionamento devono iscriversi le imprese di condizionamento che hanno presentato

domanda di riconoscimento alle Regioni sono iscritte automaticamente

 i frantoi che effettuano il condizionamento dell’olio, ancorché iscritti nel SIAN ai sensi del D.M. 4 luglio 2007 devono iscriversi

gli olivicoltori (esclusi dalla tenuta dei registri) qualora procedano al condizionamento devono iscriversi.

• 35

Page 36: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Circolare AGEA n. ACIU.2010.29  del 14/01/2010

ISCRIZIONE AL SIAN (www.sian.it)

L’Agea trasmette, a mezzo raccomandata A/R, il codice assegnato al singolo operatore per l’accesso alle funzionalità telematiche disponibili sul sito web, fatta eccezione per i frantoi già in possesso del codice attribuito in base al D.M. 4 luglio 2007.

La cessazione di attività, le eventuali richieste di modifica, integrazione dei dati risultanti nel sistema informativo, compresa la comunicazione di esenzione dalla tenuta dei registri devono essere comunicate ad AGEA 

• 36

Page 37: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Circolare AGEA n. ACIU.2010.29  del 14/01/2010

COMUNICAZIONE SIAN: INDICAZIONI FACOLTATIVE ESTRATTO/SPREMITURA A FREDDO

I frantoi iscritti ai sensi del DM 4 luglio 2007, che utilizzano le indicazioni facoltative estratto/spremitura a freddo, devono fornire, ai sensi dell’art. 8, comma 1 e 2, del DM, le seguenti informazioni:

se l’impianto è utilizzato per l’ottenimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo; la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l’indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura.

I frantoi provvedono ad inserire e ad aggiornare direttamente sul sistema informativo SIAN i dati relativi alle predette indicazioni facoltative

• 37

Page 38: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Quadro sanzionatorio relativo alla etichettatura e alle norme

commerciali sull’olio di oliva

D.Lgs 30 settembre 2005, n. 225 D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109

• 38

Page 39: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Le sanzioni (Art. 10 del DM 10 novembre 009)

Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e ferme restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al decreto DM 10 novembre 2009 si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs 30 settembre 2005, n. 225 e dal D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

• 39

Page 40: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Decreto Legislativo 30 settembre 2005, n. 225

D. Lgs. 30/9/2005, n.225 PARTITE

VIOLAZIONI ≤ 50 L da 51 a 30.000 L > 30.000 L

Imballaggi non conformi (art.1):

imballaggi > max consentiti da € 50 a € 300 da € 100 a € 600 da € 5.000 a € 30.000

chiusura che non perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione da € 50 a € 300 da € 800 a € 4.800 da € 5.000 a €

30.000

Informazioni sulla categoria dell’olio non conformi (art.2)

da € 50 a € 300 da € 300 a € 1.800 da € 5.000 a € 30.000

Designazione dell’origine (art.3):

assenza registro da €1.000 a €6.000 da €1.000 a € 6.000 da € 1.000 a € 6.000

annotazioni sul registro entro max 15 gg. da € 50 a € 300 da € 100 a € 600 da € 5.000 a € 30.000

omissione annotazioni o annotazioni false da € 50 a € 300 da € 500 a € 3.000* da € 5.000 a € 30.000

indicazioni geografiche non consentite da € 50 a € 300 da € 500 a € 3.000 da € 5.000 a € 30.000

Indicazioni facoltative senza aver rispettato le procedure (art.4) da € 50 a € 300 da € 500 a € 3.000 da € 5.000 a €

30.000

Identificazione delle partite non effettuata (art.5)

da € 50 a € 300 da € 500 a € 3.000 da € 5.000 a € 30.000

• 40

Page 41: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

La diffida delle violazioni sanabili (art. 7 Decreto Legislativo 30 settembre 2005, n. 225)

L'organo di controllo incaricato, ai sensi delle disposizioni

legislative vigenti, ove accerti l'esistenza di violazioni sanabili, nel caso di prima infrazione, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli da 1 a 6 del DLgs 225/2005, procede a diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste entro il termine di quindici giorni.

Decorso inutilmente tale termine, si applicano le

sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie.

• 41

Page 42: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Violazione etichettatura: comma 1 Art. 18 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109

La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del D.Lgs. 109/92 concernente le finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria

da euro tremilacinquecento euro diciottomila.

• 42

Page 43: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Violazione etichettatura: comma 2 Art. 18 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109

La violazione delle disposizioni degli articoli 3 (elenco delle indicazioni dei prodotti

preconfezionati), 10-bis (Data di scadenza [ndr non riguarda l’olio

d’oliva]) 14 (Modalità di indicazione delle menzioni

obbligatorie dei prodotti preconfezionati) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria

da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.

• 43

Page 44: Adempimenti di tracciabilità legati allobbligo dellindicazione di origine: adempimenti, disposizioni applicative e regime sanzionatorio Adempimenti di

Violazione etichettatura: comma 3 Art. 18 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109

La violazione delle disposizioni degli articoli

4 - DENOMINAZIONE DI VENDITA 5, 6, 8, [ndr non riguardano l’olio d’oliva] 9 – QUANTITÀ 10 - Termine minimo di conservazione 11 - Sede dello stabilimento 12 [ndr non riguarda l’olio d’oliva] 13 - Lotto 15, 16 [ndr non riguardano l’olio d’oliva] 17 - Prodotti non destinati al consumatore

è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria

da euro seicento a euro tremilacinquecento

• 44