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Percorso 2 Costituzione e cittadinanza 1 D I R I T T O Lezione 13 La Costituzione della Repubblica Lezione 13 La Costituzione della Repubblica Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Quelli che hai appena letto sono i primi articoli della Costituzione della Repubblica Italiana: la Costituzione è la legge fondamentale di un Paese, di cui delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori che ne sono alla base, stabilisce l’organizzazione politica su cui si regge. Negli Stati contemporanei le Costituzioni sono generalmente documenti scritti e redatti in forma solenne, sebbene esistano anche ordinamenti, come quello inglese, che si fondano su un complesso di norme consuetudinarie cui si affiancano testi scritti. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È la legge suprema del nostro Paese, nel senso che occupa il livello più alto nel sistema delle fonti del diritto. Frutto dell’incontro tra le diverse forze politiche che hanno combattuto il fascismo e che, pur in disaccordo su molte questioni, hanno trovato un’intesa sui valori fonda- mentali dello Stato, la nostra Carta costituzionale afferma, fin dal primo articolo, che la società deve basarsi sulla democrazia, cioè sulla partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e sociale del Paese. Lo Statuto albertino Gli inizi della storia costituzionale italiana si possono far risalire al 4 marzo 1848, quando, sull’onda delle som- mosse che sconvolgono l’Europa, il re di Sardegna, Carlo Alberto, concede ai sudditi lo Statuto, caratterizzato dal fatto di essere una Costituzione: ottriata, cioè concessa unilateralmente e spontaneamente dal sovrano. Di qui la denominazione «statuto» (dal latino statue ˘re = stabilire), per evidenziarne l’origine non rivoluzionaria. Infatti, le Costituzioni allora esistenti (come quella della Francia e del Belgio) erano state strappate dai sudditi ai sovrani e non da questi concesse per loro grazia; flessibile, cioè modificabile da una legge ordinaria; breve, nel senso che gli articoli dedicati ai rapporti fra lo Stato e i cittadini sono pochi e riconoscono solo alcuni diritti e libertà fondamentali. La forma di Stato delineata dallo Statuto è di tipo monarchico: il re comanda le forze armate; è a capo del Governo; nomina e revoca i ministri, che sono responsabili nei suoi confronti; condivide con il Parlamento il potere di creare le leggi; i giudici amministrano la giustizia in suo nome. Il Parlamento è composto da due Camere: la Camera dei deputati, i cui rappresentanti vengono eletti ogni cinque anni dai cittadini benestanti, e il Senato, i cui membri sono nominati dal re e comprendono anche i principi della famiglia reale che abbiano compiuto i ventun anni. Con il tempo, però, i poteri del Parlamento si ampliano e, sempre più spesso, il sovrano nomina ministri che go- dono della fiducia della Camera dei deputati, la quale, gradualmente, finisce per assumere un ruolo preminente rispetto al Senato. Sin dai primi anni dell’entrata in vigore dello Statuto si afferma, in via consuetudinaria, una forma di governo parlamentare, caratterizzata da un rapporto di fiducia tra Go- verno e Camera dei deputati. In pratica, il Governo non può rimanere in carica se non riceve il voto favorevole del Parlamento. Al momento dell’unità d’Italia, nel 1861, lo Statuto del Regno di Sardegna diventa la Carta costituzione del Regno d’Italia. La sua flessibilità, pur permettendo un graduale La Costituzione contiene, dun- que, le regole cui deve unifor- marsi sia la condotta del cittadi- no sia quella dello Stato e dei suoi organi. È una sorta di «car- ta di identità» dello Stato, in cui si può leggere il progetto che questo intende perseguire per il benessere del popolo che vive all’interno dei suoi confini. La consuetudine ha la sua principale caratteristica nel fatto che non è il prodotto della vo- lontà di un organo dotato di potere normativo, ma una rego- la che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comportamento nell’ambito di una collettività.

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Percorso 2Costituzione ecittadinanza

1D I R I T T OLezione 13 • La Costituzione della Repubblica

Lezione 13La Costituzionedella Repubblica

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione

Quelli che hai appena letto sono i primi articoli della Costituzione della Repubblica Italiana: la Costituzione è la legge fondamentale di un Paese, di cui delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori che ne sono alla base, stabilisce l’organizzazione politica su cui si regge. Negli Stati contemporanei le Costituzioni sono generalmente documenti scritti e redatti in forma solenne, sebbene esistano anche ordinamenti, come quello inglese, che si fondano su un complesso di norme consuetudinarie cui si affi ancano testi scritti.

La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È la legge suprema del nostro Paese, nel senso che occupa il livello più alto nel sistema delle fonti del diritto. Frutto dell’incontro tra le diverse forze politiche che hanno combattuto il fascismo e che, pur in disaccordo su molte questioni, hanno trovato un’intesa sui valori fonda-mentali dello Stato, la nostra Carta costituzionale afferma, fi n dal primo articolo, che la società deve basarsi sulla democrazia, cioè sulla partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e sociale del Paese.

Lo Statuto albertino

Gli inizi della storia costituzionale italiana si possono far risalire al 4 marzo 1848, quando, sull’onda delle som-mosse che sconvolgono l’Europa, il re di Sardegna, Carlo Alberto, concede ai sudditi lo Statuto, caratterizzato dal fatto di essere una Costituzione:

• ottriata, cioè concessa unilateralmente e spontaneamente dal sovrano. Di qui la denominazione «statuto» (dal latino statuere = stabilire), per evidenziarne l’origine non rivoluzionaria. Infatti, le Costituzioni allora esistenti (come quella della Francia e del Belgio) erano state strappate dai sudditi ai sovrani e non da questi concesse per loro grazia;

• fl essibile, cioè modifi cabile da una legge ordinaria;• breve, nel senso che gli articoli dedicati ai rapporti fra lo Stato e i cittadini sono pochi e riconoscono solo alcuni

diritti e libertà fondamentali.

La forma di Stato delineata dallo Statuto è di tipo monarchico: il re comanda le forze armate; è a capo del Governo; nomina e revoca i ministri, che sono responsabili nei suoi confronti; condivide con il Parlamento il potere di creare le leggi; i giudici amministrano la giustizia in suo nome. Il Parlamento è composto da due Camere: la Camera dei deputati, i cui rappresentanti vengono eletti ogni cinque anni dai cittadini benestanti, e il Senato, i cui membri sono nominati dal re e comprendono anche i principi della famiglia reale che abbiano compiuto i ventun anni. Con il tempo, però, i poteri del Parlamento si ampliano e, sempre più spesso, il sovrano nomina ministri che go-dono della fi ducia della Camera dei deputati, la quale, gradualmente, fi nisce per assumere un ruolo preminente rispetto al Senato.

Sin dai primi anni dell’entrata in vigore dello Statuto si afferma, in via consuetudinaria, una forma di governo parlamentare, caratterizzata da un rapporto di fi ducia tra Go-verno e Camera dei deputati. In pratica, il Governo non può rimanere in carica se non riceve il voto favorevole del Parlamento. Al momento dell’unità d’Italia, nel 1861, lo Statuto del Regno di Sardegna diventa la Carta costituzione del Regno d’Italia. La sua fl essibilità, pur permettendo un graduale

La Costituzione contiene, dun-que, le regole cui deve unifor-marsi sia la condotta del cittadi-no sia quella dello Stato e dei suoi organi. È una sorta di «car-ta di identità» dello Stato, in cui si può leggere il progetto che questo intende perseguire per il benessere del popolo che vive all’interno dei suoi confi ni.

La consuetudine ha la sua principale caratteristica nel fatto che non è il prodotto della vo-lontà di un organo dotato di potere normativo, ma una rego-la che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comportamento nell’ambito di una collettività.

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2 D I R I T T O Percorso 2  Costituzione e cittadinanza

adattamento alle profonde evoluzioni politiche e sociali che si verificano tra il XIX e gli inizi del XX secolo, non garantisce le libertà democratiche e consentirà il passaggio al regime fascista in modo formalmente legale.

L’avvento del fascismo

Nonostante lo Statuto affermi che «tutti i regnicoli godono egualmente dei diritti po-litici», fanno parte del corpo elettorale esclusivamente i rappresentanti dei ceti più ricchi. Soltanto dopo un periodo di gravi disordini le classi subalterne (escluse dall’ef-fettiva partecipazione politica) riescono a ottenere, nel 1912, l’adozione del principio del suffragio universale maschile, con cui si riconosce il diritto di voto agli uomini maggiorenni (21 anni) che sappiano leggere e scrivere (per gli analfabeti l’età richiesta è 30 anni). Dopo la prima guerra mondiale, con le elezioni del 1919, si affacciano sulla scena politica italiana i grandi partiti di massa (popolare e socialista), che, grazie alla riforma elettorale, portano alle urne gli operai e i contadini. I ceti ricchi, preoccupati per l’avan-zata delle classi povere, si alleano e, pur di conservare il potere, non esitano a tollerare ogni forma di violenza. Il 23 marzo 1919 Benito Mussolini fonda il movimento dei Fasci di combattimento, i cui militanti, in camicia nera, si organizzano in squadre d’azione. Nasce così il feno-meno dello squadrismo: le «camicie nere» compiono spedizioni punitive contro le organizzazioni socialiste e popolari, sostenute o coperte, nei loro attacchi, dai grandi proprietari terrieri e dagli industriali, con la complicità di vari organi dello Stato. Molti esponenti della classe dirigente sono convinti, infatti, di potersi servire del fascismo per ridurre l’avanzata delle organizzazioni operaie.

La tolleranza dimostrata dalle autorità verso le vicende politiche, oltre alla debolezza del sistema parlamentare, permetteranno il colpo di Stato fascista dell’ottobre del 1922.

Nel 1921, infatti, il movimento dei Fasci di combattimento diventa Partito nazio-nale fascista e alle elezioni, svoltesi in quell’anno, ottiene l’ingresso di 35 espo-

nenti in Parlamento. Di lì a poco l’evoluzione democratica dell’ordinamento italiano subisce una brusca interruzione. Il 28 ottobre 1922 gli appartenenti al partito fascista marciano su Roma per impadronirsi del potere. Il re Vittorio Emanuele III, anziché dichiarare lo stato d’assedio e disperderli, convoca il loro capo e gli offre l’incarico di formare il Governo. Benito Mussolini, in seguito a questo atto di forza, diventa capo

del Governo e prende le redini del Paese. Grazie alla flessibilità dello Statuto albertino, dà vita a una serie di trasformazioni istituzionali che fanno degenerare

il regime parlamentare in dittatura. Viene creato il Gran consiglio del fascismo, organo supremo formato dagli esponenti

più in vista del partito fascista, con il compito di indirizzo e coordinamento di tutta l’at-tività del Governo; così, nel giro di pochi anni, viene instaurato un vero e proprio regime tota-

litario di destra. Con le cosiddette leggi fascistissime del 1926 si decreta la soppressione di ogni libertà: vengono abolite la libertà di stampa e di associazione, si reintroduce la pena di morte per chiunque attenti alla «sicurezza dello Stato», viene istituito il «Tribunale speciale per la difesa dello Stato», viene creata una forza di polizia segreta, vengono sciolti tutti i partiti, ad eccezione di quello fascista, basato su una struttura rigidamente gerarchica e a capo del quale vi è Mussolini. Re, Parlamento e Magistratura, pur restando formalmente in carica, sono di fatto privati di ogni autorità. Successivamente si stabilisce che le votazioni avvengano sulla base di un’unica lista, finché le elezioni vengono del tutto soppresse e la Camera dei deputati assume la denominazione di Camera dei fasci e delle corporazioni, composta da esponenti del partito e delle associazioni fasciste. Il 10 giugno 1940 Mussolini decide l’entrata in guerra dell’Italia, schierandosi a fianco della Germania nazista contro l’Inghilterra e la Francia. Ma l’Italia non è sufficientemente preparata per affrontare il conflitto e molte sue offensive si riveleranno un fallimento. Gli Stati Uniti, dichiaratisi neutrali all’inizio della guerra, successivamente si affiancano alla Gran Bretagna e all’Unione Sovietica nella lotta contro il nazismo, fornendo agli alleati un con-sistente aiuto economico e militare.

Corpo elettorale: quella parte del popolo composta da tutti i cittadini che hanno diritto di voto.A cavallo tra Ottocento e Nove-cento, grazie all’estensione del suffragio elettorale alle classi lavoratrici e agli strati sociali meno abbienti, nascono in Eu-ropa i partiti di massa, i quali fanno affidamento sugli iscritti al fine di radicarsi e affermarsi all’interno del sistema politico, per affrontare le competizioni elettorali e il finanziamento. Si contrappongono ai partiti di quadri, che mirano solo a riunire i notabili in vista delle elezioni.I principali partiti di massa ri-spondono a un’ideologia marxi-sta (partiti socialisti, socialdemo-cratici, comunisti), oppure di tipo cristiano (partiti popolari, cristiano-sociali, democratico-cristiani).

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3D I R I T T OLezione 13 • La Costituzione della Repubblica

La rinascita democratica

Il fascismo crolla il 25 luglio 1943, quando il Gran consiglio destituisce Mussolini attribuendo il comando del Paese al re. Il maresciallo Badoglio viene nominato capo del Governo e vengono soppresse tutte le istituzioni introdotte durante il periodo fascista (partito, Gran consiglio, Camera dei fasci e delle corporazioni).Mussolini viene arrestato e l’8 settembre il Governo italiano annuncia l’armistizio con gli Alleati angloamericani. I tedeschi, subito dopo, invadono il Nord del Paese. L’esercito italiano, privo di direttive, è allo sbando. Il re e Ba-doglio abbandonano Roma per rifugiarsi, sotto la protezione degli Alleati, prima a Brindisi e poi a Salerno. L’Italia resta, così, spezzata in due tronconi: il nord occupato dai tedeschi e il sud dagli Alleati. Il 12 settembre 1943 un commando tedesco libera Mussolini che, nell’Italia occupata dai nazisti, fonda un nuovo Stato fascista: la Repubblica sociale italiana, con capitale Salò, che, però, priva di qualsiasi credibilità politica, in quanto dipendente dai tedeschi, assolve all’unica funzione di contrastare il movimento partigiano.Quest’ultimo è articolato in formazioni armate impegnate in azioni di disturbo e di sabotaggio ai danni dei tede-schi, che rispondono a ogni attacco con dure rappresaglie. Le prime bande partigiane sorgono come associazioni spontanee, ma dopo la ricostituzione dei partiti antifascisti, che si riuniscono nel Comitato di liberazione nazionale (Cnl), si riorganizzano in brigate in base all’orientamento politico.

Soltanto nel 1945 la Resistenza riuscirà a liberare definitivamente l’Italia dall’occu-pazione tedesca. Il 25 aprile il Cnl ordina l’insurrezione generale, mentre Mussolini, bloccato nel tentativo di fuggire in Svizzera dopo aver inutilmente trattato la resa, viene giustiziato. Subito dopo la Liberazione, nel giugno del 1945, i partiti antifascisti formano un go-verno presieduto da Ferruccio Parri, tra i più prestigiosi leader della Resistenza, dopo pochi mesi sostituito dal democristiano Alcide De Gasperi.Il 2 giugno 1946 tutti i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere l’Assemblea costituente, incaricata di redigere la nuova Costituzione in sostituzione dello Statuto albertino, e per scegliere, con un referendum, tra monarchia e repubblica. Le due con-sultazioni si svolgono per la prima volta in Italia a suffragio universale: votano anche le donne. I risultati del referendum sono favorevoli alla repubblica. Umberto II, salito al trono il 9 maggio, regna fino al 17 giugno. Il 29 giugno l’Assemblea costituente elegge Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato: il nostro Paese diventa una repubblica.La nuova Costituzione, promulgata il 27 dicembre 1947 e pubblicata lo stesso giorno sulla Gazzetta ufficiale, entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Assemblea costituente: è un organo collegiale (cioè formato da più persone) straordinario e temporaneo, eletto allo scopo di redigere e approvare la Costitu-zione, cioè di porre le regole fondamentali dell’ordinamento di uno Stato.È un organo straordinario perché l’esercizio della funzione costi-tuente si verifica una sola volta nella vita di uno Stato. È un organo temporaneo perché è destinato a sciogliersi con l’entrata in vigore della nuova Costituzione.L’Assemblea costituente che redasse la nostra Costituzione restò in carica dal 1946 al 1948.Il referendum è un istituto di democrazia diretta in quanto prevede l’intervento diretto del popolo, che manifesta la propria volontà senza il tramite dei suoi rappresentanti in Parlamento.