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1 Crisi finanziaria e supervisione dei gruppi finanziari cross-border di Simonetta Cotterli - Elisabetta Gualandri CEFIN - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Intervento al convegno “Quali prospettive per l’attività di M&A nel settore finanziario” Cofinanziato Prin 2006 Verona Facoltà di Economia - 18 Maggio 2009

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Crisi finanziaria

e supervisione dei

gruppi finanziari cross-border di

Simonetta Cotterli - Elisabetta GualandriCEFIN - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Intervento al convegno “Quali prospettive per l’attività di M&A nel settore finanziario”Cofinanziato Prin 2006Verona Facoltà di Economia - 18 Maggio 2009

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S. Cotterli-E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia- Cefin

Schema della presentazione

Lo sviluppo dei gruppi cross – border nell’UE

La crisi e i gruppi Fortis e Dexia

I principali problemi emersi

Lo stato dell’arte prima della crisi

Il “coordinator”

Dall’autorità competente ai “supervisory colleges”

I progetti di revisione delle regole

De Larosiere. The high – level group on Financial Supervision in the Eu, Report

Turner. A regulatory response to the global banking crisis

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

Lo sviluppo dei gruppi cross-border nell’UE

A fronte dello sviluppo dei gruppi cross-border nell’UE mancano: una regolamentazione secondaria uniforme

una giurisdizione pan europea dei controlli di vigilanza (che rimangono su base nazionale)

una modalità condivisa di soluzione delle crisi

un unico liquidity regime (contrariamente al solvency regime - Basilea2)

La crisi ha dimostrato in modo drammatico l’inadeguatezza

dell’attuale situazione

Casi di inversione del fenomeno e cross border disintegration (Fortis e Dexia)

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

Lo sviluppo dei gruppi cross-border nell’UE

Dal 2000 accelerazione del processo di consolidamento e di integrazione del sistema bancario dell’Unione Europea anche grazie anche alla moneta unica

Diminuzione del numero di banche

Crescita di gruppi attraverso operazioni di M&A, sia nazionali che cross-border

Il numero di operazioni, con un picco di 140 nel 2000, e si è mantenuto costantemente sopra le 100 sino al 2008. Il valore delle operazioni dai 100 miliardi di euro del 2000 è sceso a 25 nel 2002, per poi crescere costantemente e superare il valore iniziale nel 2006 e 2007 e raggiungere i quasi 150 del 2008, con l’acquisizione, a crisi già iniziata, di ABN Amro da parte del consorzio europeo formato da Royal Bank of Scotland, Fortis e Santander (ECB 2009)

Nel 2008 operavano 45 gruppi cross-border, che rappresentavano due terzi delle attività del settore bancario nell’UE. In numerosi paesi, una quota superiore al 50% del mercato domestico è detenuta da filali e filiazioni di banche di altri paesi membri (Saccomanni, 2009)

Tra i principali driver della crescita cross-border (ECB 2008):

ricerca di più elevati profitti in nuovi mercati: a fronte di una limitata potenzialità di crescita nei paesi di origine (home), si è puntato all’ingresso in paesi (host) con più elevate potenzialità (es. paesi nuovi entranti dell’Europa orientale)

l’accompagnamento delle strategie di espansione, di internazionalizzazione e le scelte di localizzazione delle imprese

economie di scala e di scopo

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

Lo sviluppo dei gruppi cross-border nell’UE

Asimmetria tra sviluppo dei gruppi cross-border e quello della regolamentazione e dei controlli Quadro regolamentare comune, basato sul principio dell’armonizzazione minima. Ma le

direttive consentono opzioni e discrezionalità ai governi nazionali, all’atto del recepimento, con la possibilità di requisiti aggiuntivi a livello nazionale, cosiddetto “gold plating”

La funzione di vigilanza permane su basi nazionali, secondo il principio dell’ home country control. Nei singoli paesi vi sono architetture di vigilanza differenti Emerge una pluralità di supervisors nazionali, con poteri e obiettivi diversi, e che operano con modalità

ed approcci differenti.

Le conseguenze per i gruppi cross-border Aggravio generale dei costi di compliance Situazione di potenziale non parità competitiva con altri gruppi e con le banche operative a

livello nazionale Possibile ridotta efficienza operativa e un mancato conseguimento di economia di scala e di

scopo. Gestione centralizzata del risk management: problemi per il trasferimento di assets tra diverse

parti del gruppo e per l’assolvimento dei requisiti patrimoniali I liquidity regimes sono diversi da paese a paese: ciò pone problemi di non parità

concorrenziale e difficoltà nella gestione centralizzata della liquidità. Durante la crisi, impossibilità di trasferire liquidità da un paese, in eccesso, ad un altro con problema di segno opposto.

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

La crisi e i gruppi cross-border La crisi ha colpito in modo particolare gli intermediari più sofisticati, più attivi nelle

tecniche di trasferimento del rischio di credito e i gruppi che operano a livello cross-border

In alcuni casi scelte strategiche errate, sistemi di governante inefficaci, incapacità del management, presenza di incentivi perversi, nonchè vere e proprie situazioni di frode.

Maggior complessità dei rischi assunti, a cui non ha fatto riscontro, in molti casi, lo sviluppo di adeguate funzioni di risk management

Maggiormente esposti alla crisi di liquidità velocemente poi degenerata in una di solvibilità, per l’elevata dipendenza dai mercati interbancari

La dimensione dei conglomerati ha finito per assumere implicazioni di natura macro

Le dimensioni sono risultate decisamente troppo elevate rispetto alle risorse finanziarie che i paesi di origine potevano mettere in campo per il salvataggio (too large to save).

In mancanza di una normativa comune, i casi di crisi dei gruppi cross-border sono stati gestiti a livello nazionale senza piani di salvataggio che guardassero a tali gruppi nel loro complesso

L’intervento è stato frammentato in capo a singoli governi e alle autorità nazionali di riferimento delle principali componenti del gruppo

Visione limitata alla parte del gruppo di competenza relativa al singolo paese

Non si è tenuto conto degli effetti negativi che le singole operazioni di salvataggio nazionali possono avere a livello cross-border con aumento del costo dei salvataggi per la collettività in generale

7E. Gualandri – S. CotterliUniversità di Modena e Reggio Emilia

Il salvataggio di Fortis Uno dei primi venti gruppi dell’area euro

Conglomerato finanziario bancario-assicurativo

Nasce nel 1990 dalla fusione, prima cross-sector in Europa, tra il gruppo assicurativo olandese AMEV, la banca olandese VSB e quindi il gruppo assicurativo belga AG

Successive acquisizioni e di crescita soprattutto nell’ambito del mercato del BENELUX, di cui diviene leader

Fatale l’acquisizione nel 2007/08 di ABN Ambro in consorzio con Royal Bank of Scotland e il Santander

Tale acquisizione, effettuata al prezzo globale di 71,9 miliardi di euro giudicato troppo elevato quando già si stavano manifestando i primi segnali della crisi, richiedeva a Fortis un esborso di 24 miliardi di euro, di cui 13 miliardi da raccogliere con un aumento di capitale, mentre il rimanente doveva essere reperito con cessione di assets, operazioni di cartolarizzazione ed emissione di strumenti ibridi. Con l’aggravarsi della crisi, tale piano finanziario non è risultato realizzabile e la situazione di Fortis si è deteriorata drammaticamente nel settembre 2008.

Il 28 settembre 2008 sono intervenuti per il salvataggio i governi del BENELUX, con un primo investimento di € 11,2 miliardi, a cui hanno fatto seguito nei mesi successivi ulteriori investimenti

nazionalizzazione della capogruppo Fortis Banque Belgium,(in seguito il 75% è passato alla francese BNP Paribas, così come il 25% delle attività assicurative in Belgio), di Fortis Banque Nederlands e di FortisBanque Luxembourg, il cui 67% è stato ceduto in seguito a BNP Paribas

a sei mesi dallo scoppio della crisi, il riassetto non si era ancora concluso, per l’opposizione degli investitori belgi alla cessione a BNP

8E. Gualandri – S. CotterliUniversità di Modena e Reggio Emilia

Il salvataggio di Dexia

Uno dei primi quindici gruppi bancari dell’area euro

Specializzato in finanziamenti al settore pubblico, di cui è leader mondiale,

Nasce nel 1996 da una delle prime fusioni bancarie cross-border europee, tra Crédit Commercial de Belgique e la francesce Crédit Local. Le principali unità operative del gruppo sono in Belgio, Francia e Lussemburgo

Successive acquisizioni

in Europa, tra cui nel 1997 una quota del 40% poi del 70% dell’italiana Crediop

in altre aree: negli USA acquisizione nel 2000 di FSA Insurance, compagnia assicurativa leader nell’assicurazione di prodotti finanziari emessi dagli enti locali. Origine della crisi del gruppo nel 2008. Nel giugno Dexia ha messo a disposizione della controllata una linea di credito di 5 miliardi di dollari per 5 anni rinnovabile.

Il 29.9.2008 sono intervenuti i governi di Francia, Belgio e Lussemburgo per un importo complessivo di € 6,4 miliardi di euro

sottoscrizione di un aumento di capitale di 3 miliardi ciascuno da parte dei governi belga e francese (di cui nel caso francese 2 a carico della Caisse des Dépots et Consignations – CDC a controllo statale), e di obbligazioni convertibili di nuova emissione per 376 milioni da parte del governo del Lussemburgo.

A ottobre, per fronteggiare la crisi di liquidità del gruppo e garantirne la sopravvivenza, i medesimi governi si sono impegnati a fornire garanzia per i nuovi finanziamenti interbancari ed istituzionali

Le esposizioni verso Lehman e le banche islandesi ed infine il coinvolgimento nel crack Madoff hanno ulteriormente appesantito la situazione. Il 14 novembre viene ceduta FSA Insurance

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

Principali aspetti problematici

Regole - controlli - prevenzione e gestione della crisi: i tre momenti per la salvaguardia della stabilità e la tutela dei mercati finanziari Comitology

Coordinamento

Cooperazione

Regole comuni ed enforcement individuale: le “asimmetrie applicative”

Home country control e vigilanza consolidata

Rapidità, efficacia e coerenza internazionale negli interventi di gestione della crisi

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

Conglomerati: il coordinator

autorità “responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza supplementare” art. 10 dir. 2002/87/CE

si tratta di una autorità di controllo “supplementare”, che lascia del tutto impregiudicato l’assetto della vigilanza settoriale

aree di competenza trasparenza - raccolta e diffusione di informazioni

adeguatezza patrimoniale, concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo

organizzazione dei controlli

problemi trascurato l’obbiettivo del contenimento dei costi?

pericolo di duplicazione dei controlli

pericolo di elusione dei controlli

l’approccio della direttiva “stretta” cooperazione tra le autorità coinvolte

obblighi di fornirsi reciprocamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti, su richiesta e di propria iniziativa

conclusione di accordi di coordinamento

11S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

Gruppi cross-border: dir. 2006/48/CE

1°modello di coordinamento: tra autonomia e coordinamento Autonomia delle diverse sfere di competenza

Obbligo di comunicazione delle informazioni più rilevanti (art. 132, par. 1)

obbligo di consultazione prima dell’adozione delle decisioni più importanti per l’ente creditizio (art. 132, par. 3).

possibilità di saltare la fase di consultazione nelle ipotesi di esercizio di poteri in situazioni di emergenza (art. 132, par. 3), ipotesi in cui potrebbe essere necessario un maggiore coordinamento

continuo scambio di informazioni fra le autorità coinvolte (art. 139)

2°modello di coordinamento: l’autorità di vigilanza consolidata organizzatore della struttura informativa fra le autorità competenti per le singole società del

gruppo (art. 129, par. 1)

catalizzatore delle informazioni (art. 130).

ruolo anche decisorio dell’autorità competente sulla vigilanza consolidata nell’ambito di Basilea2 in caso di mancato accordo tra le diverse autorità competenti

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

L’ambito discrezionale: art.131 dir. 2006/48/CE

possibilità di accordi scritti di coordinamento e di cooperazione tra tutte le autorità coinvolte al fine di agevolare e di rendere efficace la vigilanza. Tali accordi:

assegnare ulteriori compiti all'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata

specificare le procedure per quanto riguarda il processo decisionale e la cooperazione con le altre autorità competenti

le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre

la Commissione viene informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

Gruppi cross-border: supervisory colleges

La prima proposta:

istituzione di "collegi" di autorità di vigilanza per tutte le banche transfrontaliere

obbligo delle autorità di vigilanza partecipanti ai collegi di discutere e di decidere su specifiche questioni con un meccanismo non vincolante di mediazione tramite il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria senza modificare la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di vigilanza dello Stato di origine e quella dello Stato ospitante

La proposta è stata considerata insoddisfacente dalla maggioranza delle parti in causa.

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

Gruppi cross-border: supervisory colleges

La proposta attuale: l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza miranti a facilitare i compiti dell'autorità di

vigilanza su base consolidata e delle autorità di vigilanza del paese ospitante

l'adozione di una decisione congiunta su due aspetti essenziali della vigilanza per quantoriguarda la vigilanza dei gruppi (pilastro 2 e obblighi di informazione), prevedendo che l'ultimaparola spetti alle autorità di vigilanza su base consolidata

la misura è associata ad un meccanismo di mediazione in caso di disaccordo

obbligo a carico delle autorità competenti che partecipano alla vigilanza di un gruppo diapplicare uniformemente nell'ambito di un gruppo bancario i requisiti prudenziali previsti dalladirettiva

le autorità di vigilanza su base consolidata sono tenute a informare il comitato delle autoritàeuropee di vigilanza bancaria sulle attività dei collegi in modo da sviluppare approcci uniformi intutti i collegi

è prevista anche l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza incaricate della vigilanza disoggetti transfrontalieri che non hanno controllate in altri Stati membri ma che hannosuccursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

Possibili soluzioni di rafforzamento della vigilanza

1- BCE competente per vigilanza diretta delle banche transfrontaliere nell’UE o solo nell’area dell’euro (tutte o solo le più importanti per il rischio sistemico)

le competenze, che attualmente spettano alle autorità nazionali di vigilanza, sarebbero trasferite alla BCE

2- In alternativa, la BCE incaricata di svolgere una funzione di capofila per la supervisione e il coordinamento nell’ambito della vigilanza

i collegi composti dalle autorità nazionali di vigilanza dovrebbero continuare ad occuparsi della vigilanza transfrontaliera diretta delle banche, mentre la BCE potrebbe svolgere un ruolo di mediazione vincolante per risolvere i conflitti tra le autorità nazionali di vigilanza, definire le prassi e le modalità della vigilanza per incentivare la convergenza di queste attività e occuparsi della regolamentazione di alcuni aspetti (la prociclicità, la leva finanziaria, la concentrazione del rischio o il rischio di liquidità).

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

La soluzione del rapporto de Larosiere

istituire un sistema europeo di vigilanza finanziaria (European System of Financial Supervision, ESFS)

rete decentrata in cui: le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero continuare a svolgere la

vigilanza quotidiana

verrebbero istituite tre nuove autorità europee in sostituzione di CEBS, CEIOPS e CESR, incaricate di coordinare l’applicazione di norme di vigilanza e garantire una solida cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza

l’ESFS dovrebbe continuare ad affidarsi notevolmente ai collegi di autorità di vigilanza, che però dovrebbero essere rafforzati con la partecipazione di rappresentanti del segretariato dei comitati di livello 3 e di osservatori BCE/SEBC

deve essere indipendente

avere un mandato e dei compiti chiari e sufficienti risorse e poteri

risponde adeguatamente nei confronti delle autorità politiche dell’UE e nazionali.

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

In particolare per i gruppi internazionali

rafforzare la collaborazione internazionale in materia di vigilanza sui grandi gruppi finanziari transfrontalieri a struttura complessa. A tal fine: istituire collegi internazionali di autorità di vigilanza prima dell’estate

2009 per tutti i maggiori istituti finanziari sulla base degli orientamenti elaborati dall’FSF

trovare soluzioni pragmatiche per la partecipazione delle autorità di vigilanza del paese ospitante, ricercando il giusto equilibrio fra efficienza da un lato e rappresentazione e informazioni adeguate dall’altro

G20, le principali banche mondiali dovrebbero riunirsi periodicamente e almeno una volta all’anno con il loro collegio di autorità di vigilanza per discussioni approfondite sulla valutazione dei loro rischi

partecipazione a questi gruppi di un funzionario di un organismo internazionale (oltre alle autorità) quale il comitato di Basilea per individuare e promuovere le migliori pratiche assicurando una maggiore coerenza.

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

La soluzione del rapporto de Larosiere: rischio sistemico

European Systemic Risk Council (ESRC)

Costituita presso la BCE e con la partecipazione delle banche centrali SEBC

Composta da: Presidente e Vicepresidente BCE

27 governatori delle NCB

Presidenti CEBS, CEIOPS, CESR

“variabilità composizione”

Competenze: valutazioni e raccomandazioni vigilanza macroprudenziale

risk warning

indicazioni sulla vigilanza prudenziale

Strumenti: flusso informativo obbligatorio NCB

“mandatory follow up” da parte vigilanze nazionali per il risk warning

ESRC individua il soggetto che deve dare attuazione alle raccomandazioni

se risposta inadeguata ESRC informa Economic and Financial Committee (autorità politica)

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

La riforma della vigilanza secondo la FSA (Turner)

La vigilanza è e deve rimanere una responsabilità nazionale

Necessari maggiore coordinamento o maggiori poteri a livello nazionale?

Lo scambio di informazioni e la disponibilità delle informazioni – la cooperazione - è elemento essenziale

Il collegio dei supervisori: necessario non solo per i gruppi e le attività cross-border

Identificazione per i gruppi bancari maggiori di “core group of supervisors”, appartenenti ai paesi che rappresentano il luogo da cui proviene il maggiore profitto o rischio. Caratteristiche: per essere efficienti devono essere piccoli, 3 0 4 paesi (“small enough to be effective”)

si devono incontrare ogni sei mesi

con la presidenza dell’autorità di vigilanza consolidata

Compiti: sviluppare e condividere i rischi del gruppo, il management, controlli e strategie

sviluppare programmi di mitigazione del rischio condivisi

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

Continua

The intermediate group Composto dalle autorità di paesi nei quali il gruppo occupa una significativa fetta di mercato o

rappresentano un aspetto in crescita del profilo di rischio o della profitability

L’individuazione di questi paesi spetta all’autorità per la vigilanza consolidata

All other supervisors Incontro biennale di tutte le autorità di controllo

Creazione di una nuova autorità a livello europeo, dotata di poteri normativi, in seno alla quale trasferire gli attuali Lamfalussy Committees, con il compito di predisporre regole standardizzate e di svolgere la funzione di coordinator.

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

La riforma della vigilanza secondo FSA: rischio sistemico

necessità di prestare più attenzione agli aspetti macro-prudenziali

early warning systems affidati a FMI e FSF Provvedere affinchè il FMI sia indipendente, così da poter compiere le analisi macro-

prudenziali, criticando se necessario poteri economici e convenzioni

Assicurare una analisi rigorosa dei mercati e dei trend in atto, portata avanti non solo attraverso le conoscenze tecniche ma anche “con una buona dose di buon senso”

Necessità di meccanismi rigorosi di controllo relativamente all’applicazione nazionale dei principi standard

crisis management stuctures La gestione delle crisi richiede un intervento tempestivo e mirato: obbiettivo diverso da quello

posto in capo ai Collegi

I Collegi appaio tuttavia adatti a definire le caratteristiche proprie del soggetto e dell’attività in grado di gestire la crisi

Le autorità di vigilanza maggiormente coinvolte, comprese le banche centrali, dovrebbero costituire piccoli gruppi di indirizzo relativamente ai piani di gestione delle crisi e condividere le esperienze, da utilizzare come base per la predisposizione di buone pratiche a livello internazionale

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S. Cotterli – E. GualandriUniversità di Modena e Reggio Emilia - Cefin

La riforma della vigilanza secondo FSA: rischio sistemico

Ancora il problema della separazione tra narrow banking e investment banking (“utility banking” vs. “casino banking”)

Necessità di un sistema europeo di assicurazione dei depositi, per la gestione dei rischi in capo ai depositanti nel caso di grandi banche appartenenti a piccoli stati membri ma con filiali in altri stati dell’Unione?