corso di formazione operazioni intracomunitarie … · 38 comma 7° 40 comma 2°2°periodo 44 comma...
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CORSO DI FORMAZIONEOPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
E MODELLI INTRASTAT
9-16-23 Maggio 2017 ore 13:45 – Sala Turismo
Relatore: Giovanni Montesanto – Esperto doganale
LE NOTE DI VARIAZIONE
Il D.L. n° 331/93 applicabile alle operazioni intracomunitarie non disciplina in modo
espresso le variazioni dell’imponibile e/o dell’iva.
L’unico accenno alla questione è riportato nell’allegato XI° della Determinazione del
Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, relativo alle
istruzioni sulla compilazione dei modelli Intra, modificato, dal 1° gennaio 2015, dalla
Determinazione 18978/RU del 19/2/2015.
Sezione 2 rettifiche relative a periodi precedenti mod. Intra 1-2 ter:
“Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di
elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle
operazioni riferite ad uno stesso acquirente/fornitore intervenute successivamente alla
presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni non già rilevati dagli
uffici doganali o dagli altri organi dell’Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le
necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi
verbali di accertamento”.
Tuttavia, in virtù del rinvio generale previsto dall’art. 56 del medesimo D.L., in presenza di
variazioni intervenute nelle operazioni di:
Acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute
Cessioni intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi rese.
si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.P.R. n° 633/72.2
LE NOTE DI VARIAZIONE
IN AUMENTO
Per le note di variazione in aumento per il soggetto passivo
vige l’obbligo di adempiere agli obblighi di fatturazione e
registrazione quando, successivamente all’emissione della
fattura, l’ammontare imponibile o quello della relativa imposta
aumenta per qualsiasi motivo. (art. 26, 1° comma, D.P.R.
633/72).
Nel caso in cui il cedente comunitario non vi provveda spetta
obbligatoriamente al cessionario/committente nazionale a
regolarizzare l’operazione mediante l’emissione di fattura
integrativa ai sensi dell’art. 46, 5° comma del D.L. N° 331/93.
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LE NOTE DI VARIAZIONE
IN DIMINUZIONE
Per le note di variazione in diminuzione vige la facoltà del
soggetto passivo di ridurre l’ammontare imponibile
dell’operazione già registrata, in conseguenza di dichiarazione
di nullità, annullamento, revoca, riduzioni simili, ovvero in
conseguenza dell’applicazione di un abbuono o di uno sconto
previsto contrattualmente. (art. 26, 2° comma, D.P.R. 633/72)
Le variazioni in diminuzione, se dipendono da accordi
sopravvenuti tra le parti, non possono comunque essere
effettuate decorso un anno dall’operazione a cui si riferiscono.
(art. 26, 3° comma, D.P.R. n° 633/72)
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LE NOTE DI VARIAZIONE
IN DIMINUZIONE
In caso di restituzione, dovuta a difetti o vizi di beni venduti,
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la procedura di
rettifica in diminuzione, prevista dall’art. 26, 2° comma, del Dpr
633/72 può essere eseguibile anche oltre un anno
dall’effettuazione dell’operazione, in quanto non si tratterebbe
di rettifica in dipendenza di sopravvenuto accordo (per la
quale opererebbe il limite di un anno previsto dal comma 3
dello stesso art. 26), ma di una restituzione di beni difettosi
in dipendenza della responsabilità contrattuale del venditore
prevista dall'art. 1453 cod. civ. che dà luogo alla risolubilità
del contratto per inadempimento. (R. M. n. 571646 del
24/10/1990)
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LE NOTE DI ACCREDITO
La nota di accredito è il documento ai fini iva che ha la
funzione di rettificare, in diminuzione successivamente alla
emissione o al ricevimento della fattura, rispettivamente,
l’ammontare imponibile della cessione o dell’acquisto.
L’emissione del documento di variazione in linea di principio è
riservata al soggetto passivo che ha emesso il documento
principale: cioè la fattura che s’intende rettificare con la nota di
variazione.
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Compilazione del modello TER
nelle note di variazione
Per la corretta compilazione e trasmissione dei modelli INTRA TER è necessario
tenere presente quanto segue:
Il mod. TER deve essere utilizzato esclusivamente quando le variazioni in
positivo o in negativo dell’ammontare delle operazioni sono intervenute
successivamente alla presentazione degli elenchi;
Il mod. TER può essere utilizzato per la correzione degli errori sostanziali e per
le omissioni di operazioni intracomunitarie non inserite nei modelli Intra 1-2 bis
di competenza;
Per periodo di riferimento del modello TER s’intende il periodo di registrazione
della fattura originaria a cui deve fare riferimento la nota di variazione;
Le variazioni sono soggette alla medesima aliquota iva, allo stesso trattamento
di non imponibilità o esenzione ed allo stesso cambio applicati alla fattura
originaria;
Le variazioni concernenti più periodi possono essere dichiarate sui modelli TER
indicando come riferimento l’ultimo periodo di cessione/acquisto;
Le rettifiche in diminuzione riducono l’ammontare imponibile dell’operazione, se
annotate nei registri IVA nello stesso mese in cui è annotata l’operazione
originaria, diversamente della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale.
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Restituzione dei beni
nelle cessioni intracomunitarie
La restituzione dei beni da parte del soggetto comunitario, da luogo alla
rettifica della cessione intracomunitaria fatturata dal soggetto nazionale in
regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93.
In tal caso il soggetto nazionale:
Ha facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (art. 23 del
DPR 633/72) con annotazione di rettifica in diminuzione, che riduce
l’ammontare imponibile della corrispondente operazione se annotata
nello stesso periodo di riferimento medesimo in cui è annotata
l’operazione originaria; diversamente della rettifica si tiene conto in
dichiarazione annuale;
Se opera la variazione in diminuzione, dovrà presentare il mod. intra 1
ter sia ai fini fiscali, sia ai fini statistici (se la periodicità è mensile), con
natura transazione “2”;
Nel caso in cui non effettua la variazione in diminuzione, deve ridurre del
corrispondente ammontare la disponibilità del plafond che gli consente
di acquistare beni, servizi e importazioni senza applicazione dell’iva.8
Compilazione dei modelli di rettifica
Intra 1 – 2 ter
Le note di variazione in diminuzione devono essere indicate come
rettifiche, negli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti, se già
presentati, con apposita annotazione nei modelli Intra 1 – 2 ter.
I soggetti con periodicità trimestrale limiteranno la compilazione dei
mod. Intra 1 – 2 ter ai soli effetti fiscali;
I soggetti con periodicità mensile sono tenuti alla compilazione dei
modelli Intra 1 – 2 ter sia agli effetti fiscali, sia agli effetti statistici.
Tali soggetti, se rientrano nei parametri superiori a 20.000.000 di
euro per le cessioni o per gli acquisti, potranno omettere la
compilazione del valore statistico;
Se gli elenchi Intra 1 – 2 ter sono compilati ai soli fini statistici
anche i soggetti che rientrano nei parametri di cui al precedente
punto saranno tenuti alla compilazione del valore statistico.
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Nota di variazione nelle
Cessioni intracomunitarie
Il cedente nazionale, se la cessione originaria cui fa riferimento la nota di
variazione risulta effettuata entro i 12 mesi precedenti, può emettere:
Nota di accredito non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93
con trasmissione del modello Intra 1 ter compilato sia agli effetti fiscali sia
agli effetti statistici indicando come natura della transazione il codice “2”
in caso di restituzione dei beni;
Nota di accredito fuori campo iva ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72
con la sola registrazione in contabilità generale e la compilazione del
modello Intra 1 ter ai soli fini statistici (se la periodicità è mensile) nella
ipotesi di restituzione della merce indicando il codice “2” relativo alla
natura transazione.
Se sono trascorsi 12 mesi, il cedente nazionale non potrà emettere la nota di
variazione non imponibile art. 41 del D.L. 331/93 in quanto non può effettuare
le rettifiche ai fini iva e conseguentemente sarà obbligato ad emettere la nota
di variazione fuori campo ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 ed a trasmettere
il modello Intra 1 ter compilato solamente ai fini statistici (se la periodicità è
mensile) solamente in caso di restituzione merce (natura transazione “2”).10
Nota di variazione negli
Acquisti intracomunitari
L’acquirente nazionale per le note di variazione in diminuzione riferite ai 12
mesi precedenti, può optare per:
L’assoggettamento all’imposta delle note di accredito ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.L. 331/93 (integrazione e registrazione) con
trasmissione del modello Intra 2 ter compilato sia agli effetti fiscali sia agli
effetti statistici (se la periodicità è mensile) indicando come natura della
transazione il codice “2” in caso di restituzione dei beni;
La registrazione fuori campo iva ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72
con la sola registrazione in contabilità generale e la compilazione del
modello Intra 2 ter ai soli fini statistici (se la periodicità è mensile) nella
ipotesi di restituzione della merce indicando il codice “2” relativo alla
natura transazione.
Decorsi 12 mesi, l’acquirente nazionale non può effettuare le rettifiche ai fini
iva e conseguentemente sarà obbligato ad effettuare la registrazione fuori
campo iva ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 ed a trasmettere il modello Intra
2 ter compilato solamente ai fini statistici (se la periodicità è mensile)
solamente in caso di restituzione della merce (natura transazione “2”).11
Note di variazione in diminuzione
concernenti diversi periodi di riferimento
Le rettifiche conseguenti a variazioni in diminuzione della
base imponibile di cessioni o acquisti intracomunitari
concernenti più periodi di riferimento, anche se compresi in
più anni solari, possono essere indicate nei relativi modelli
intra 1 – 2 ter globalmente per ciascun acquirente o
fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento
soltanto all’ultimo periodo in cui le operazioni rettificate
sono comprese negli elenchi riepilogativi. (Circolare n. 13/E
del 23 febbraio 1994)
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Note di variazione e fattura originaria
annotate nello stesso periodo di riferimento
Nel caso in cui la nota di variazione e la fattura originaria
siano annotate nel medesimo periodo di riferimento (mese o
trimestre) l’operatore nazionale è obbligato a compensare i
due documenti e procedere con la sola compilazione del
modello Intra 1 – 2 bis indicando il valore risultante dalla
differenza dei due documenti, cioè: importo fattura meno
importo nota di variazione.
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LE OPERAZIONI TRIANGOLARI
Il sistema delle triangolazioni comunitarie, con l’intervento di tre soggetti appartenenti a tre Stati membri
è disciplinato dagli artt.:
38 comma 7°
40 comma 2° 2° periodo
44 comma 2° lettera a)
46 comma 2° ultimo periodo
ed inoltre dall’art. 58 comma 1° (cedente e cessionario nazionali) del D.L. n° 331/93.
Nelle operazioni triangolari, che si realizzano nell’ambito del regime transitorio degli scambi
intracomunitari, è necessario rivolgere particolare attenzione anche alla modalità di compilazione degli
elenchi INTRA 1-2 bis. A tal riguardo la compilazione statistica dei modelli incombe esclusivamente sui
soggetti tenuti a presentare mensilmente tali elenchi, atteso che i soggetti che presentano gli elenchi
con periodicità trimestrale devono compilare soltanto:
le colonne da 1 a 4 per il modello INTRA 1 bis (cessioni)
le colonne da 1 a 5 per il modello INTRA 2 bis (acquisti).
Per le operazioni triangolari comunitarie con promotore italiano è obbligatoria, invece, la compilazione
della colonna 5 per le cessioni e 6 per gli acquisti (natura della transazione) con il codice alfabetico
“A” (allegato XI della Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015 Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli).
Avvertenza: nelle esemplificazioni grafiche il movimento dei beni è rappresentato da una linea
tratteggiata, mentre l’emissione della fattura da una linea intera.
movimento beni
emissione fattura 15
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TRIANGOLAZIONE NAZIONALEIT1
FR IT2
L’operatore IT1 effettua una cessione nei confronti di IT2 e riceve da quest’ultimo l’incarico di spedire o trasportare i beni
direttamente al consumatore finale FR (cessionario di IT2 in Francia).
La prima operazione IT1 IT2 è una cessione interna non imponibile ai sensi dell’art. 58, 1° co. D.L. n° 331/93.
La relativa fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 4 lett. a), potrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione se la consegna risulti da documento di trasporto. La registrazione dovrà avvenire entro il termine
di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (art. 23, 1° comma, ultimo periodo D.P.R. 633/72).
Detta operazione è non imponibile a condizione che sia il soggetto IT1, per incarico del soggetto IT2, a curare la
spedizione o il trasporto dei beni direttamente a FR.
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 35/E-2010, a parziale rettifica delle precedenti risoluzioni n° 115/2001 e
51/1995, ha precisato che l’operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui sia il cessionario
a stipulare il contratto di trasporto su mandato ed in nome del cedente. In tale caso il cessionario “IT2” agirebbe quale
mero intermediario del cedente “IT1” senza mai avere la disponibilità dei beni, in quanto il vettore riceverebbe l’incarico
di ritirare la merce presso il fornitore “IT1” e di consegnarla direttamente al destinatario finale “FR”.
La seconda operazione IT2 FR è una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41, 1° comma,
dello stesso D.L.
La relativa fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 4 lett. b) del Dpr 633/72, dovrà essere emessa entro il mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei beni effettuata direttamente al cessionario dal proprio fornitore IT1 (art. 21
comma 4 lett. b).
La registrazione dovrà avvenire entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (art.
23, 1° comma, ultimo periodo Dpr 633/72).
L’operatore IT2 dovrà, quindi, compilare e trasmettere l’elenco riepilogativo delle cessioni, mod. INTRA 1 bis sia agli
effetti fiscali sia agli effetti statistici (se a rilevazione mensile), con riferimento alla data di registrazione della fattura
annotata, distintamente, sul registro di cui all’art. 23 del DPR n° 633/72.
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TRIANGOLAZIONE INTERNA
ALL’ESPORTAZIONEIT1
CH IT2
L’operatore nazionale IT2 acquista beni da altro soggetto IT1 dando incarico a quest’ultimo di spedire o trasportare
direttamente i beni in paese extra-UE (Svizzera) destinati al consumatore finale CH suo cessionario.
Sia la prima operazione IT1 IT2 sia la seconda operazione IT2 CH costituiscono cessioni all'esportazione
oggettivamente non imponibili ad IVA, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. n° 633 del 1972, quando il
primo cedente comprovi di aver provveduto, su incarico del proprio acquirente, anche tramite terzi, a trasportare o
spedire i beni direttamente fuori del territorio comunitario.
In tale circostanza sia il cedente sia il cessionario nazionale hanno l'esigenza di comprovare l'avvenuta esportazione dei
beni.
Il soggetto, che agisce nella duplice veste di acquirente-cedente e che in effetti è considerato il vero esportatore, può
verificare l'avvenuta esportazione dei beni consultando la banca dati del sistema informativo doganale AIDA sul sito
dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it).
Entrando nei «servizi on line – tracciamento di movimenti di esportazione o di transito» l’esportatore potrà,
digitando semplicemente il codice MRN (Mouvement Reference Number) che appare in altro a destra del formulario
DAE, prendere immediatamente visione dell’eventuale uscita delle merci dal territorio comunitario.
Pertanto il dato di cui è in possesso l’Amministrazione Doganale equivale alla prova di uscita che con il vecchio il sistema
cartaceo veniva fornita dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell’esemplare “3” della dichiarazione
doganale (D.A.U.) Non esiste un documento cartaceo di prova dell’esportazione ma solo un messaggio elettronico di
uscita.
Quanto al primo cedente, ai fini della non imponibilità tra i due operatori nazionali, la prova dell'esportazione dei beni sarà
costituita dal visto uscire che la dogana, su richiesta dell’operatore, a seconda dei casi, dovrà apporre sulla fattura di
vendita o sul DDT in caso di fatturazione differita (art. 21, 4° comma lett. a) DP.R. n. 633/72).
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TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
PROMOTORE «DE»IT
FR DE
L’operatore IT effettua una cessione nei confronti del soggetto DE, ricevendo da quest’ultimo l’incarico di consegnare
direttamente i beni a FR (cessionario di DE) in Francia.
L’operazione IT DE costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41, 1° comma,
del D.L. n° 331/93.
La relativa fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e
annotata distintamente nel registro di cui all’art. 23 del DPR n° 633/72, secondo l’ordine della numerazione ed entro il
termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
L’operatore nazionale dovrà compilare e trasmettere il modello INTRA 1 bis, sia agli effetti fiscali sia agli effetti statistici
(se a rilevazione mensile), con riferimento al periodo di registrazione della fattura, indicando nella colonna 12 “FR”
(Paese di destinazione delle merci).
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TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
PROMOTORE «IT»IT
FR DE
L’operatore IT effettua un acquisto dà DE e da incarico a quest’ultimo di consegnare direttamente i beni a FR
(cessionario di IT in Francia).
L’operazione DE IT per il soggetto italiano costituisce un acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta
per effetto dell’art. 40 comma 2° del D.L. n° 331/93. La fattura ricevuta dal fornitore dovrà essere integrata e registrata a
norma degli artt. 46 e 47 del medesimo D.L. senza esposizione dell’iva.
L’operazione IT FR costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n°
331/93. La fattura emessa sarà registrata, distintamente, nel registro di cui all’art. 23 del DPR n° 633/72, e dovrà essere
designato quale responsabile del pagamento dell’imposta il soggetto francese (FR) in sostituzione del promotore della
triangolazione (IT).
L’operatore nazionale dovrà compilare e trasmettere entrambi i modelli INTRA con riferimento al periodo di registrazione
delle fatture:
mod. INTRA 2 bis (per l’acquisto) colonne da 1 a 6 natura transazione “A”
mod. INTRA 1 bis (per la cessione) colonne da 1 a 5 natura transazione “A”
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TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
PROMOTORE «DE»
DESTINAZIONE DEI BENI: ITALIAIT
FR DE
L’operatore IT acquista da soggetto DE beni provenienti da un terzo Stato comunitario FR.
L’operazione DE IT per il soggetto nazionale se da un punto di vista pratico costituisce un acquisto
intracomunitario, non lo è da un punto di vista giuridico perché in realtà si tratta di cessione interna nel territorio dello
Stato con esonero da parte del cedente DE di nominarsi un rappresentante fiscale in Italia designando IT quale debitore
d’imposta in sua sostituzione (art. 38 comma 7 del D.L. n° 331/93).
L’operatore IT riceverà una fattura senza addebito d’imposta nella quale il soggetto DE lo designa quale debitore
d’imposta in sua sostituzione
La fattura deve essere integrata e registrata a norma degli artt. 46 e 47 del DL n° 331/97 con esposizione
dell’imposta;
L’operatore IT dovrà, inoltre, compilare e trasmettere il modello INTRA 2 bis, con riferimento al periodo di
registrazione della fattura, sia agli effetti fiscali sia agli effetti statistici (se a cadenza mensile), indicando alla colonna
13 “FR” (Paese di provenienza delle merci).
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Art. 38 comma 7 D.L. 331/93. “L'imposta non e' dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte
di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli
acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione”.
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TRIANGOLAZIONE
CON TERZO SOGGETTO EXTRA-UE
PROMOTORE «DE»IT
CH DE
L’operatore IT effettua una cessione al soggetto DE e riceve incarico da quest’ultimo di consegnare i beni in Svizzera al
soggetto CH.
L’operazione IT DE non costituisce una cessione intracomunitaria per la mancanza del requisito territoriale: la
consegna dei beni avviene in Paese extra-UE (CH) e non in altro Stato membro.
Tale fattispecie costituisce per il soggetto IT una cessione all’esportazione, con titolo di non imponibilità:
a) Art 8, 1° comma lett. a), del DPR n° 633/72 se cura, direttamente o tramite terzi, il trasporto o la spedizione fuori del
territorio della UE e le operazioni doganali di esportazione;
b) Art. 8, 1° comma lett. b), del DPR n° 633/72 nel caso di cessione con trasporto o spedizione a cura del cessionario
non residente (DE). In tal caso, l’inoltro all’estero deve essere effettuato entro 90 giorni dalla consegna dei beni e
l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura.
Se invece i beni vengono consegnati direttamente al soggetto CH in territorio italiano, il soggetto nazionale IT sarà tenuto
ad emettere la fattura con addebito d’imposta al soggetto DE in quanto vengono a mancare i requisiti di cui alle lettere a)
e b) dell’articolo 8 richiamati ai punti precedenti.
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TRIANGOLAZIONE
CON TERZO SOGGETTO EXTRA-UE
PROMOTORE «CH»IT
DE CH
L’operatore IT effettua una cessione nei confronti del soggetto CH e riceve da quest’ultimo l’incarico di consegnare i beni
al soggetto DE in Germania.
L’operazione IT CH non costituisce:
né una cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 633/72: la consegna dei beni avviene in territorio
comunitario (DE) e non fuori del territorio dell’UE;
né una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41del D.L. n° 331/93: il cessionario è un soggetto extra-UE (CH)
e non un soggetto passivo d’imposta comunitario.
L’operazione, viceversa, risulta essere una cessione interna e, quindi, rilevante ai fini dell’imposta in base all’art. 7 bis,
1° comma, del DPR n. 633/72. L’operatore nazionale dovrà quindi emettere fattura con addebito d’imposta al soggetto
extra-UE CH il quale non potrà recuperare l’iva, a norma dell’art. 38 ter del predetto DPR, perché disponendo il
trasferimento dei beni al soggetto DE effettua una cessione in Italia rilevante agli effetti dell’imposta.
Al fine di non restare inciso dell’imposta il soggetto CH può nominare un rappresentante fiscale in:
ITALIA: in tal caso l’acquisto dal soggetto IT viene effettuato con il titolo di non imponibilità dell’art. 58 comma 1° del
D.L. n° 331/93 (vedi triangolazione nazionale diapositiva n° 15), se la consegna al soggetto DE viene curata
direttamente dal cedente (IT):
o L’ulteriore cessione tra IT2 (rappresentante fiscale di CH) ed il soggetto DE costituisce una cessione
intracomunitaria (art. 41) con l’obbligo per il rappresentante fiscale IT2 di compilare e trasmettere il modello
INTRA 1 bis sia agli effetti fiscali che statistici (se a rilevazione mensile) con riferimento alla data di
registrazione della fattura annotata, distintamente, sul reg. di cui all’art. 23 del DPR n° 633/72 e sulla quale è
stata apposta la dicitura “inversione contabile ”.
GERMANIA: in tal caso si pone in essere una cessione intracomunitaria (art. 41) tra il soggetto IT ed il
rappresentante fiscale di CH, e tra quest’ultimo e il soggetto DE una operazione interna in Germania;
IN ALTRO STATO MEMBRO (es. FR): in tal caso l’operazione si inquadra nella triangolazione comunitaria con
soggetto acquirente FR (rappresentante fiscale di CH in Francia) e Paese di destinazione dei beni DE.
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TRIANGOLAZIONE
CON TERZO SOGGETTO EXTRA-UE
DESTINAZIONE FINALE DEI BENI: ITALIA
1° CASO 2° CASOIT IT
CH DE CH DE
1° CASO – l’operatore IT effettua un acquisto dal soggetto DE, di beni provenienti dal Paese extra-UE CH.
L’operazione DE IT non costituisce un acquisto intracomunitario per la mancanza del requisito territoriale: i
beni provengono da Paese extra-UE e non da altro Stato membro.
Tale fattispecie per il soggetto IT costituisce una operazione d’importazione definitiva con il pagamento dei diritti doganali
calcolati sulla fattura emessa dal fornitore DE per merci vendute allo stato estero.
2° CASO – l’operatore IT effettua un acquisto dal soggetto extracomunitario CH, di beni provenienti dal soggetto DE.
L’operazione CH IT non costituisce un acquisto intracomunitario per la mancanza del requisito soggettivo:
la cessione viene effettuata da un soggetto extra-UE e non da un soggetto passivo d’imposta di altro Stato membro.
Per tale fattispecie di operazione, se il soggetto CH non ha provveduto a nominare un rappresentante fiscale in un
qualsiasi Stato membro dell’UE, gli obblighi derivanti dalla cessione di CH nei confronti di IT devono essere adempiuti dal
cessionario o committente italiano ai sensi dell’art. 17, 2° comma, del DPR n° 633/72.
Se viceversa il soggetto CH abbia provveduto a nominare un rappresentante fiscale in:
altro Stato membro (es. FR): si verificherebbe una normale operazione triangolare: il soggetto IT effettua un
acquisto intracomunitario dal rappresentante fiscale di CH in Francia (FR) di beni provenienti da DE;
Italia: il rappresentante fiscale del soggetto CH dovrà adempiere agli obblighi fiscali per l’acquisto intracomunitario
dei beni dal soggetto DE e la successiva cessione al soggetto nazionale IT dovrà essere effettuata senza addebito
d’imposta trattandosi di operazione soggetta a “reverse-charge”.
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TRIANGOLAZIONE
CON TERZO SOGGETTO EXTRA-UE
PROMOTORE ITALIA
1° CASO 2° CASOIT IT
CH DE DE CH
1° CASO – L’operatore IT effettua un acquisto dal soggetto DE dando incarico a quest’ultimo di consegnare i beni al
soggetto CH in Svizzera.
L’operazione DE IT non costituisce per il soggetto italiano un acquisto Intracomunitario per la mancanza del
requisito territoriale: la consegna dei beni non ha come destinazione uno Stato membro, bensì uno Stato extra-UE (CH).
Detta operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia, perché l’operazione di esportazione dei beni verso la Svizzera, viene
effettuata in Germania dal soggetto DE.
L’operazione IT CH non costituisce una cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR n° 633/72 perché i
beni, al momento della cessione, non sono esistenti nel territorio dello Stato. Pertanto il soggetto IT effettua una cessione
fuori campo iva ai sensi dell’art. 7 bis, del DPR n° 633/72 indicando in fattura la dicitura “operazione non soggetta”
N.B. Con risoluzione n° 134-E-2010 l’Agenzia delle entrate, ha specificato che è sempre qualificabile come una cessione
all’esportazione, ai sensi dell’art. 8, 1° co. lett. a) del Dpr 633/72, la cessione di un bene acquistato in altro Stato membro
e da tale paese trasferito in Paese extra-Ue. Base giuridica: art. 146, par. 1, lettera a), della Direttiva 2006/112/CEE,
considera tali “le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità”.
2° CASO – L’operatore IT effettua un acquisto da soggetto extra-UE CH dando incarico a quest’ultimo di consegnare
direttamente i beni al soggetto DE.
L’operazione di acquisto CH IT non è rilevante ai fini dell’imposta in Italia, in quanto i beni vengono esportati
dalla Svizzera direttamente in Germania al soggetto DE il quale effettuerà un’operazione di importazione definitiva
allegando alla dichiarazione d’importazione la fattura del fornitore “IT”.
L’operazione IT DE non costituisce una cessione intracomunitaria per la mancanza del requisito territoriale: i
beni non partono da uno Stato membro, bensì da uno stato extra-UE (CH). La cessione di beni, esistenti in territorio
extra-UE, avviene fuori del territorio dello Stato e quindi fuori campo iva ai sensi dell’art. 7 bis, del DPR n° 633/72.
Sulla fattura dovrà essere indicata “operazione non soggetta”.
TERRITORIALITÀ IVA
Cessione di beni con lavorazione eseguita in uno Stato dell’U.E.
Sentenza Corte di Giustizia del 2/10/2014 – Causa C-446/13
Un soggetto passivo d’imposta che invia un bene in un altro Stato membro per:
a) Operazioni di perfezionamento, ovvero
b) Perizie,
al termine della prestazione di servizi, secondo le disposizioni della Direttiva 112/2006,
deve farlo ritornare nel Paese membro di partenza. In caso contrario dovrà identificarsi ai
fini iva per regolarizzare l’introduzione del bene nel Paese UE, in quanto l’operazione
viene assimilata ad una cessione intracomunitaria (art. 17, 1° comma, Dir. 112/2006).
Tale obbligo sussiste nel caso in cui il bene, al termine della lavorazione, a seguito di
cessione:
a) Resta nel Paese in cui è stato effettuato il servizio,
b) Venga spedito o trasportato in altro Stato membro, ovvero
c) Venga esportato fuori il territorio doganale dell’U.E.
In tali casi si rende applicabile:
L’art. 32, 1° comma, Dir. 112/2006. – Si considera come luogo della cessione, se il
bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove
il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a
destinazione dell'acquirente.
.
26
LEGGE N. 115 DEL 29 LUGLIO 2015
ART. 13
Modifiche agli artt. 38, 5° comma lett. a), e 41, 2° comma lett. c), del D.L. N. 331/93
DECORRENZA 18 AGOSTO 2015
Art. 38, 5° comma. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di
perfezionamento o di manipolazioni, se i beni sono successivamente
trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato
membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
doganali;
Art. 41, 3° comma. Non sono considerate cessioni assimilate l’invio di beni in altro
Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono
successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo
d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro
per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se
fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale
esenzione dai dazi doganali.
27
Triangolazione comunitaria
con lavorazione
28
Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con
incarico a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente tedesco DE cessionario di IT.
IT
FR DE
Detta operazione, a seguito della modifica dell’art. 41, 3° comma del D.L. 331/93, potrà
effettuata essere dal soggetto IT con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta
in Francia. Pertanto il soggetto:
italiano IT dovrà:
Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante
fiscale (art. 41, 2° comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e
presentare modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile)
Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere:
agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo
modello intra acquisti
Alla emissione della fattura per la cessione intracomunitaria del prodotto finito nei confronti
del soggetto tedesco DE e presentare il relativo modello intra cessioni INTRA 2 bis
Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B
imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter DPR 633/72)
Il soggetto italiano IT dovrà, inoltre, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo modello
intra 2 quater servizi.
Triangolazione comunitaria
con lavorazione
29
Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico a
questi di inviare il prodotto finito all’acquirente, altro soggetto francese FR1, cessionario di IT.
IT
FR FR1Detta operazione a seguito della modifica dell’art. 41, 3° co. del D.L. 331/93, potrà effettuata dal soggetto IT
con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto:
italiano IT dovrà:
Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante fiscale (art.
41, 2° comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e presentare il modello intra 1
bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile)
Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere:
agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo modello intra
acquisti intra 1 bis
Per quanto riguarda la cessione al soggetto francese FR1, la fatturazione dovrà essere effettuata:
Dal soggetto italiano IT, quale operazione non soggetta ai sensi dell’art. 21 comma 6 bis lett. a) nel
caso in cui in Francia opera il “reverse charge”. In tal caso sarà il cessionario FR, soggetto
passivo, ad assolvere l’imposta;
Dal Rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT se in Francia non opera il “reverse charge”
ovvero nel caso in cui, ad. es. l’acquirente FR1 sia un soggetto privato.
Ed inoltre
Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B imponibile nel
Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72)
Il soggetto italiano IT dovrà, infine, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2 quater servizi.
30
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE COMUNITARIO – PRESTATORE NAZIONALE
IT
EL IT2L’operatore IT1 effettua una cessione di materie prime a EL e riceve da quest’ultimo l’incarico di consegnare i beni al
soggetto IT2 per la lavorazione, al termine della quale, questi, invierà i prodotti finiti al committente EL.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT1:
con l’operazione IT1 EL il soggetto nazionale IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai
sensi dell’art. 41, 1° comma lettera a), del D.L. n° 331/93. La relativa fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotata distintamente nel registro di cui all’art. 23 del
DPR n° 633/72, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di
effettuazione dell’operazione.
emette il DDT di cui al D.P.R. 14/08/1996 n° 472 per il trasferimento dei beni all’altro soggetto nazionale IT2,
indicando come causale del trasporto “lavorazione per conto di EL”;
compila l’elenco INTRA 1 bis per la sola parte fiscale (colonne da 1 a 4) e lo trasmette con riferimento al periodo di
registrazione della fattura.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT2:
annota nell’apposito registro, di cui all’art. 50 comma 5° del D.L. n° 331/93, le materie prime ricevute per conto del
soggetto EL dall’operatore nazionale IT1;
per l’operazione IT2 EL, trattandosi di prestazione di servizio imponibile nel Paese del committente, emette
fattura fuori campo iva ai sensi dell’art. 7 ter , 1° comma lett. a), del DPR n° 633/72, con l’indicazione “inversione
contabile”, annotandola, distintamente, nel registro di cui all’art. 23 del medesimo DPR;
trasmette l’elenco INTRA1 bis ai fini statistici (se a rilevazione mensile) indicando nella colonna 9 (valore
statistico) il valore del prodotto finito (valore materie prime + corrispettivo prestazione) franco confine italiano.
compila e trasmette l’elenco intra 1 quater per il servizio reso;
comunica al soggetto nazionale IT1 l’avvenuta consegna dei beni lavorati al committente, fornendogli prova
documentata dell’uscita del prodotto finito dal territorio nazionale (CMR o DDT).
31
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE E PRESTATORE COMUNITARI
IT
EL PT
L’operatore IT effettua una cessione di materie prime al soggetto EL, e da quest’ultimo riceve l’incarico di consegnare i
beni al soggetto PT per la lavorazione, al termine della quale, questi, invierà i beni al committente EL.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT:
Con l’operazione IT EL il soggetto nazionale effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi
dell’art. 41 1° comma lettera a) del D.L. n° 331/93. La relativa fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotata distintamente nel registro di cui all’art. 23 del DPR n°
633/72, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione.
Compila e trasmette l’elenco INTRA 1 bis, sia agli effetti fiscali sia agli effetti statistici (se a rilevazione mensile),
con riferimento al periodo di registrazione della fattura, indicando alla colonna 12 (Paese di destinazione) PT.
32
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE NAZIONALE – PRESTATORE COMUNITARIO
IT
EL PTL’operatore IT effettua un acquisto di materie prime dal soggetto EL dando incarico a quest’ultimo di consegnare i beni al
soggetto PT per la lavorazione, al termine della quale, questi, invierà i beni al committente nazionale IT.
Con l’operazione EL IT il soggetto nazionale effettua un acquisto intracomunitario di materie
prime (art. 38 D.L. n° 331/93);
con l’operazione PT IT il soggetto nazionale riceve una prestazione di servizio imponibile nel Paese del
committente, soggetto passivo d’imposta, ai sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a), del DPR n° 633/72.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE:
per le suddette operazioni dovrà integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n° 331/93, le fatture
ricevute:
o dal soggetto EL per l’acquisto intracomunitario delle materie prime
o dal soggetto PT per la prestazione di servizio ricevuta imponibile, ai sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a) del
Dpr 633/72, nel paese del committente (B2B).
deve compilare e trasmettere 2 modelli INTRA 2 bis:
a) 1 modello ai soli fini fiscali (colonne da 1 a 5), per l’acquisto delle materie prime da EL: la trasmissione
dell’elenco deve essere effettuata con riferimento al periodo di registrazione della fattura;
b) 1 modello ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) al ricevimento del prodotto finito ricevuto da PT,
indicando:
oalle colonne 4 e 5 (ammontare in euro e valuta): “0”;
oalla colonna 6 (natura della transazione): “5”;
oalla colonna 10 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materie
prime + corrispettivo lavorazione) franco confine italiano.
deve compilare e trasmettere il modello INTRA 2 quater con riferimento al periodo di registrazione della fattura del
soggetto PT per la prestazione di servizio generica ricevuta (art. 7 ter).
33
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE COMUNITARIO – PRESTATORE NAZIONALE
IT
PT ELL’operatore nazionale IT riceve per la lavorazione materie prime, che il soggetto PT gli invia per conto del committente
EL. Al termine della lavorazione il soggetto IT invierà il prodotto finito a EL.
L’operazione PT IT (ricevimento dei beni in Italia), ai sensi dell’art. 38, 5° co. lett. a), del D.L. n° 331/93, non
costituisce un acquisto intracomunitario se i beni, successivamente alla lavorazione, vengono inviati al committente EL.
L’operazione IT EL costituisce una prestazione di servizio fiscalmente rilevante nel Paese del committente EL,
soggetto passivo d’imposta, ai sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a), del D.P.R. n° 633/72, anche nel caso in cui il
prodotto finito resti nel territorio dello Stato.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE:
annota nell’apposito registro dell’art. 50 comma 5° del D.L. n° 331/93 le materie prime ricevute in conto lavorazione
dal soggetto PT per conto del committente EL;
compila e trasmette l’elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) al ricevimento delle
materie prime indicando:
o alla colonna 10 (valore statistico) il valore delle materie prime ricevute (franco confine italiano);
o alla colonna 13 (Paese di provenienza): “PT”.
emette fattura nei confronti del soggetto EL per l’addebito della lavorazione, fuori campo iva ai sensi dell’art. 7
ter, 1° comma lett. a), del D.P.R. n° 633/72 con l’indicazione “inversione contabile” annotandola, distintamente, nel
registro di cui all’art. 23 del medesimo DPR;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) all’invio del prodotto finito
al committente EL, indicando: alla colonna 9 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore
materie prime + corrispettivo lavorazione) franco confine italiano;
compila e trasmette il modello INTRA 1 quater con riferimento al periodo di registrazione della fattura emessa per
la prestazione di servizio resa al soggetto EL.
34
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE NAZIONALE – 2 PRESTATORI COMUNITARI
IT
EL1 EL2
L’operatore nazionale IT invia materie prime al soggetto EL1 per la lavorazione, dando incarico a questi di inviare il
semilavorato, per un’ulteriore trasformazione, al soggetto EL2, al termine della quale quest’ultimo invierà il prodotto finito
al committente IT.
La 1° operazione IT EL1, ai sensi dell’art. 41 comma 3° del D.L. n° 331/93, non costituisce una cessione
intracomunitaria in quanto i beni vengono inviati in altro Stato membro per essere oggetto di operazioni di
perfezionamento.
Le operazioni EL1/EL2 IT costituiscono prestazioni di servizio imponibili nel Paese del committente, soggetto
passivo d’imposta, ai sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a), del D.P.R. n° 633/72.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE:
annota nell’apposito registro dell’art. 50 comma 5° del D.L. n° 331/93 le materie prime inviate al soggetto EL1 per
lavorazione;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) indicando alla colonna 9
(valore statistico): il valore delle materie prime oggetto della lavorazione (franco confine italiano);
per le operazioni EL1 IT e EL2 IT, trattandosi di prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello
Stato ai sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a), del D.P.R. n° 633/72, dovrà integrare e registrare, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.L. 331/93, le fatture ricevute dai prestatori EL1- EL2 con l’indicazione “reverse charge”;
compila e trasmette l’elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) al ricevimento del prodotto
finito da parte del soggetto EL2, indicando: alla colonna 10 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto
finito (valore materie prime + corrispettivo lavorazione) franco confine italiano;
Compila e trasmette l’elenco INTRA 2 quater con riferimento al periodo registrazione delle fatture per le prestazioni
di servizi ricevute dai soggetti EL1 – EL2.
35
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE COMUNITARIO – 2 PRESTATORI NAZIONALI
IT1
EL IT2L’operatore nazionale IT1 riceve materie prime dal soggetto EL con incarico di consegnare il semilavorato, per ulteriore
trasformazione, ad altro soggetto nazionale IT2. Al termine della lavorazione il soggetto IT2 invierà il prodotto finito a EL.
L’operazione EL IT1 (ricevimento dei beni in Italia), ai sensi dell’art. 38, 5° comma lett. a), del D.L. n° 331/93,
non costituisce un acquisto intracomunitario se i beni, successivamente alla lavorazione, vengono inviati al committente
EL nello Stato membro di provenienza.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT1:
annota nell’apposito registro dell’art. 50 comma 5° del D.L. n° 331/93 i beni ricevuti in conto lavorazione;
compila e trasmette l’elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), al ricevimento delle materie
prime dal soggetto EL indicando alla colonna 10 (valore statistico) il valore delle materie prime;
emette fattura con l’indicazione “inversione contabile” per la prestazione, fuori campo iva ai sensi dell’art. 7 ter, 1°
comma lett. a), del D.P.R. n° 633/72, annotandola, distintamente, nel registro di cui all’art. 23 del medesimo DPR;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 quater per la prestazione di servizio resa;
emette il documento di trasporto per la consegna del semilavorato a IT2, per l’ulteriore lavorazione per conto di EL.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT2:
annota nel registro dell’art. 50 co. 5° del DL n° 331/93 il semilavorato ricevuto da IT1 per conto del committente EL;
emette fattura con l’indicazione “inversione contabile” per la prestazione resa fuori campo iva ai sensi dell’art. 7 ter,
1°comma lett. a),del DPR. n° 633/72 annotandola nel registro di cui all’art. 23 del medesimo Dpr;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) all’invio del prodotto finito al
committente EL, indicando alla colonna 9 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore
materia prima + corrispettivi delle lavorazioni) franco confine italiano;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 quater per la prestazione di servizio resa;
Comunica al soggetto IT1 l’invio del prodotto finito al committente EL fornendogli prova documentata dell’uscita
delle merci dal territorio nazionale CTR o DDT.
36
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE NAZIONALE
2 PRESTATORI COMUNITARI (CON SUBAPPALTO)
IT
EL1 EL2L’operatore nazionale IT invia materie prime al soggetto EL1 per la lavorazione. Quest’ultimo subappalta la lavorazione
ad altro soggetto EL2 il quale, al termine della lavorazione, invierà per conto di EL1 il prodotto finito al committente IT.
La 1° operazione IT EL1, ai sensi dell’art. 41 comma 3° del D.L. n° 331/93, non costituisce una cessione
intracomunitaria se i beni sono successivamente trasportati al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio
dello Stato.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE:
annota nell’apposito registro, di cui all’art. 50 comma 5° del D.L. n° 331/93, i beni inviati al soggetto EL1 per la
lavorazione;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 bis ai solo fini statistici (se a rilevazione mensile) per le materie prime
inviate a EL1, indicando alla colonna 9 (valore statistico): il valore delle materie prime franco confine italiano;
per le operazioni EL1 IT trattandosi di prestazione di servizio imponibile nel territorio dello Stato, ai sensi
dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a) del DPR n° 633/72, dovrà integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L.
331/93, la fattura ricevuta dal prestatore EL1 con l’indicazione “reverse charge”.
Compila e trasmette l’elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) al ricevimento del
prodotto finito dal soggetto EL2 per conto di EL1 indicando alla colonna 10 (valore statistico): il valore
complessivo del prodotto finito (valore materie prime + corrispettivo lavorazione) franco confine italiano.
Compila e trasmette l’elenco INTRA 2 quater per la prestazione di servizio ricevuta dal soggetto EL1.
La lavorazione di subappalto eseguita da EL2 per conto di EL1 è territorialmente rilevante in territorio Greco e pertanto
sarà fatturata con addebito d’imposta al committente EL1.
37
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE COMUNITARIO
2 PRESTATORI NAZIONALI (CON SUBAPPALTO)
IT1
EL IT2L’operatore nazionale IT1 riceve per la lavorazione materie prime dal soggetto EL, e subappalta la lavorazione ad altro
soggetto IT2 dandogli incarico di consegnare il prodotto finito al committente EL.
L’operazione EL IT1 (ricevimento dei beni in Italia), ai sensi dell’art. 38, 5° comma lett. a), del D.L. n° 331/93,
non costituisce un acquisto intracomunitario se i beni successivamente alla lavorazione vengono trasportati o spediti al
committente EL, nello Stato membro di provenienza.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT1:
annota nell’apposito registro dell’art. 50 comma 5° i beni ricevuti in conto lavorazione;
compila e trasmette l’elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), al ricevimento delle
materie prime indicando alla colonna 10 (valore statistico) il valore delle materie prime oggetto della lavorazione,
(franco confine italiano);
emette documento di trasporto per la consegna delle materie prime a IT2 in conto lavorazione per suo conto;
all’invio del prodotto finito, da parte di IT2 al committente EL emette, nei confronti di quest’ultimo, fattura con
l’indicazione “inversione contabile” per la prestazione, fuori campo iva ai sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a), del
DPR n° 633/72, annotandola nel registro di cui all’art. 23 del medesimo DPR;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), indicando alla colonna 9
(valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materia prima + corrispettivo lavorazione);
compila l’elenco intra 1 quater per la prestazione di servizio resa al committente EL, con riferimento al periodo di
registrazione della fattura .
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT2:
annota nell’apposito registro dell’art. 50 comma 5° i beni ricevuti in lavorazione per conto del soggetto IT1;
emette fattura con iva per la prestazione di servizio resa al soggetto IT1 trattandosi di operazione in campo iva ai
sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a), del Dpr n° 633/72. E’ possibile per il soggetto IT1 l’utilizzo del plafond
disponibile;
cura l’invio del prodotto finito al soggetto EL per conto del suo committente IT1.
38
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE NAZIONALE – 2 PRESTATORI COMUNITARI
IT
EL PTL’operatore nazionale IT invia materie prime al soggetto EL per la lavorazione, dando incarico a questi di inviare il
semilavorato, per un’ulteriore trasformazione, al soggetto PT, al termine della quale quest’ultimo invierà il prodotto finito al
committente IT.
La 1° operazione IT EL, ai sensi dell’art. 41 comma 3° del D.L. n° 331/93, non costituisce una cessione
intracomunitaria se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel
territorio dello Stato.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE:
annota nell’apposito registro, di cui all’art. 50 comma 5° del D.L. n° 331/93, le materie prime inviate al soggetto EL
per la lavorazione;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 bis, ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), al momento della
spedizione delle materie prime indicando alla colonna 9 (valore statistico: il valore delle materie prime franco
confine italiano.)
per le operazioni EL IT e PT IT trattandosi di prestazioni di servizio imponibili nel territorio dello
Stato ai sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a) del DPR n° 633/72 dovrà integrare e registrare, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.L. 331/93, le fatture ricevute dai due prestatori EL e PT con l’indicazione “reverse charge”.
compila e trasmette l’elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), al ricevimento del
prodotto finito da parte del soggetto PT indicando:
Alla colonna 10 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materie prime +
corrispettivi lavorazioni ) franco confine italiano.
alla colonna 13 (Paese di provenienza): “PT”
compila e trasmette l’elenco INTRA 2 quater per le prestazioni di servizi ricevute dai soggetti EL e PT, con
riferimento al periodo di registrazione delle fatture.
39
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE COMUNITARIO
2 PRESTATORI: NAZIONALE E COMUNITARIO
IT
EL PTL’operatore nazionale IT riceve per la lavorazione materie prime dal soggetto EL con incarico di consegnare il
semilavorato, per ulteriore trasformazione, ad altro soggetto comunitario PT. Al termine della lavorazione quest’ultimo
(PT) invierà il prodotto finito a EL.
L’operazione EL IT (ricevimento dei beni in Italia), ai sensi dell’art. 38, 5° comma lett. a), del D.L. n° 331/93,
non costituisce un acquisto intracomunitario se i beni successivamente alla lavorazione vengono trasportati o spediti al
committente EL, nello Stato membro di provenienza.
L’operazione IT EL costituisce una prestazione di servizio imponibile nel Paese del committente, soggetto
passivo d’imposta, ai sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a) del Dpr n°633/72 anche nel caso in cui il prodotto finito resti
nel territorio dello Stato.
.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT:
annota nell’apposito registro dell’art. 50 comma 5° del D.L. n° 331/93 i beni ricevuti in conto lavorazione da EL;
compila e trasmette l’elenco INTRA 2 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile) al ricevimento delle
materie prime indicando alla colonna 10 (valore statistico) il valore delle materie prime, franco confine italiano;
emette fattura con l’indicazione “inversione contabile” per l’addebito della lavorazione fuori campo iva ai sensi
dell’art. 7ter, 1° co. lett. a), del DPR 633/72 annotandola, distintamente, nel registro di cui all’art. 23 del medesimo
DPR.
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 quater per la prestazione di servizio resa al soggetto EL, con riferimento al
periodo di registrazione della fattura;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), al momento della
spedizione del prodotto finito, indicando
o alla colonna 9 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore materie prime +
corrispettivo lavorazione) franco confine italiano.
o alla colonna 12 (Paese di destinazione) PT.
40
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE COMUNITARIO – PRESTATORE NAZIONALE
IT
EL PTL’operatore nazionale IT riceve per trasformazione semilavorati che gli vengono inviati, per conto del committente EL,
dal soggetto PT. Al termine della lavorazione il soggetto IT invierà il prodotto finito a EL.
L’operazione PT IT (ricevimento dei beni in Italia), ai sensi dell’art. 38, 5° comma lett. a), del D.L. n° 331/93,
non costituisce un acquisto intracomunitario se i beni successivamente alla lavorazione sono trasportati o spediti nello
Stato membro del committente EL.
L’operazione IT EL costituisce una prestazione di servizio imponibile nel Paese del committente EL anche nel
caso in cui il prodotto finito resti nel territorio dello Stato.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT:
annota nell’apposito registro dell’art. 50 comma 5° del D.L. n° 331/93 i semilavorati ricevuti in conto lavorazione;
compila e trasmette l’elenco INTRA 2 bis (ricevimento dei beni) ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile)
indicando:
o alla colonna 10 (valore statistico) il valore dei semilavorati oggetto della lavorazione, franco confine italiano;
o alla colonna 13 (Paese di provenienza) “PT”.
emette fattura per l’addebito della lavorazione, fuori campo iva ai sensi dell’art. 7 ter, 1° co.lett. a), del DPR n°
633/72 con l’indicazione “inversione contabile” annotandola, distintamente, nel registro di cui all’art. 23 del
medesimo DPR;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 quater per la prestazione di servizio resa, con riferimento al periodo di
registrazione della fattura;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 bis ai soli fini statistici (se a rilevazione mensile), al momento della
spedizione del prodotto finito, indicando:
alla colonna 9 (valore statistico): il valore complessivo del prodotto finito (valore dei semilavorati +
corrispettivo lavorazione) franco confine italiano.
alla colonna 12 (Paese di destinazione) “EL”.
41
QUADRANGOLAZIONE COMUNITARIA CON LAVORAZIONE
COMMITTENTE COMUNITARIO
FORNITORE E N. 2 PRESTATORI NAZIONALI
IT 1 IT2
EL IT3L’operatore IT1 effettua una cessione di materie prime al soggetto EL e consegna, per conto di questi, i beni ad altro
soggetto IT2 per una prima lavorazione. IT2, sempre per conto di EL, consegna il semilavorato per ulteriore
trasformazione ad altro soggetto IT3. Al termine della lavorazione IT3 invierà il prodotto finito al soggetto EL.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT1:
con l’operazione IT1 EL il soggetto nazionale IT1 effettua una cessione intracomunitaria non
imponibile ai sensi dell’art. 41, 1° comma lettera a), del D.L. n° 331/93;
Compila trasmette l’elenco INTRA 1 bis per la sola parte fiscale (colonne da 1 a 4);
emette il DDT per la consegna delle materie prime a IT2. Causale: “lavorazione per conto di EL”.
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT2:
annota nell’apposito registro, di cui all’art. 50 comma 5° del D.L. n° 331/93, le materie prime ricevute da IT1;
emette fattura per l’addebito della lavorazione al committente EL, ai sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a), del DPR
n° 633/72, con la dicitura “inversione contabile”;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 quater per la prestazione di servizio resa;
emette il DDT per consegna dei semilavorati all’altro soggetto nazionale IT3. Causale: lavorazione per conto di EL;
OBBLIGHI DELL’OPERATORE NAZIONALE IT3:
annota nell’apposito registro, di cui all’art. 50 comma 5° del D.L. n° 331/93, i semilavorati ricevuti, per conto del
soggetto EL, dall’operatore nazionale IT2;
emette fattura per l’addebito della lavorazione, fuori campo iva ai sensi dell’art. 7 ter, 1° comma lett. a), del DPR n°
633/72 con l’indicazione “inversione contabile”;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 quater per la prestazione di servizio resa;
compila e trasmette l’elenco INTRA 1 bis ai solo fini statistici (se a rilevazione mensile), nella colonna 9 (valore
statistico) valore complessivo del prodotto finito (valore materie prime + corrispettivi prestazioni di servizi);
Invia il prodotto finito al committente EL dando comunicazione ai soggetti IT1 e IT2 fornendo loro prova
documentata dell’uscita delle merci dal territorio nazionale.
OPERAZIONI
QUADRANGOLARI
42
La circolare ministeriale protocollo n. 145/E del 10 giugno 1998, ha chiarito che
nelle operazioni quadrangolari non è possibile applicare le semplificazioni
previste per le triangolazioni.
Pertanto in tutti quei casi in cui intervengono 4 soggetti, le operazioni
quadrangolari potranno essere risolte con la nomina di un rappresentante
fiscale.
Quest’ultimo, alternativamente, potrà essere nominato:
Nel Paese membro di partenza della merce;
Nel Paese membro di arrivo della merce.
Ogni interpretazione diversa da quella indicata, è da considerare non legittima.
43
OPERAZIONE COMUNITARIA A CATENA
CON QUATTRO SOGGETTI
FR DE
IT1 IT2L’operatore nazionale IT1 vende altro soggetto nazionale IT2 beni acquistati in Francia dal soggetto FR il quale ne cura il
trasporto in Germania al soggetto DE, cessionario di IT2.
A prima vista l’operazione si potrebbe inquadrare nel seguente modo: poiché è impossibile per il soggetto IT1
designare quale suo sostituto d’imposta il soggetto DE (cessionario di IT2), ai sensi dell’art. 40 comma 2° del D.L. n°
331/93, tale soggetto pone in essere un acquisto intracomunitario rilevante nel territorio dello Stato.
In tale contesto gli adempimenti dei soggetti nazionali risulterebbero essere i seguenti:
Il soggetto IT1:
Integra ed annota distintamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.L., la fattura ricevuta dal soggetto FR senza
addebito d’imposta.
Compila l’elenco INTRA 2 bis ai soli fini fiscali (colonne 1/5);
Dà incarico al soggetto FR, che funge da trasportatore, di consegnare i beni in Germania al soggetto DE;
Emette nei confronti del soggetto IT2, fattura non imponibile ai sensi dell’art. 58 1° comma (triangolazione nazionale);
il soggetto IT2 nella veste di acquirente-cedente:
a) effettua nei confronti del soggetto DE una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41, 1° co. lett. a);
b) compila l’elenco INTRA 1 bis per la sola parte fiscale (colonne 1/4)
Invece il rapporto FR IT1, non potendo essere considerato un acquisto intracomunitario per la mancata introduzione
dei beni nel territorio dello Stato (requisito territoriale), configura una cessione interna nel Paese membro di origine.
Pertanto, si ritiene che l’operazione può legittimarsi soltanto se si riduce il numero degli operatori tramite la figura del
rappresentante fiscale nominato:
CASO 1 – dal soggetto IT1, in Francia (Paese di partenza delle merci), ovvero
CASO 2 – dal soggetto IT2, in Germania (Paese di destinazione delle merci) segue
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OPERAZIONE COMUNITARIA A CATENA
CON QUATTRO SOGGETTI
1° CASO 2° CASO
Nel 1° caso
l’operazione R.F. di IT1 IT2 per il soggetto italiano costituisce un acquisto intracomunitario (art. 38 del D.L. n°
331/93);
l’operazione IT2 DE costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del medesimo
D.L., con l’obbligo per il soggetto IT2 di designare il soggetto DE quale debitore d’imposta;
Nel 2° caso
l’operazione FR IT1 per il soggetto nazionale costituisce un acquisto intracomunitario (art. 38 del D.L. n°
331/93);
l’operazione IT1 R.F. di IT2 costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del
medesimo D.L., con l’obbligo per il soggetto IT1 di designare il R.F. di IT2 in Germania quale debitore d’imposta.
In entrambi i casi i modelli INTRA saranno compilati solamente agli effetti fiscali:
Intra 2 bis per l’acquisto colonne 1/6 natura transazione “A”
Intra 1 bis per la cessione colonne 1/5 natura transazione “A”
e trasmessi con riferimento al periodo di registrazione delle fatture.
R.F. di IT2 fattura a DE
con iva in reverse charge
FR fattura al R.F. di IT1
con IVA franceseDE
IT2 IT1
FR
45
OPERAZIONE COMUNITARIA A CATENA
CON QUATTRO SOGGETTI
IT1 IT2
DE FR
Il soggetto Francese FR effettua una cessione al soggetto tedesco DE di beni acquistati dal soggetto nazionale IT2, il
quale, a sua volta, ha acquistato i beni da un altro soggetto nazionale IT1 dando incarico a quest’ultimo di spedire o
trasportare direttamente i beni in Germania al soggetto DE, cessionario di FR
In questa operazione a catena che coinvolge 4 soggetti riscontriamo gli elementi di due triangolazioni:
TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA
Il soggetto FR promuove la triangolazione dando incarico al cedente IT2 di consegnare i beni al soggetto DE,
designando quest’ultimo quale debitore d’imposta in sua sostituzione;
Il soggetto IT2
o effettua una cessione intracomunitaria nei confronti del soggetto FR emettendo una fattura non imponibile
ai sensi dell’art. 41 del D.L. n° 331/93;
o compila e trasmette il modello INTRA 1 bis sia agli effetti fiscali che statistici (se a rilevazione mensile), con
riferimento al periodo di registrazione della fattura, indicando alla colonna 12 DE (Paese di destinazione delle
merci).
TRIANGOLAZIONE NAZIONALE
Il soggetto IT2
o Effettua l’acquisto dei beni dal soggetto IT1 in esenzione d’imposta, ai sensi dell’art. 58 comma 1° del D.L. n°
331/93, dando incarico a quest’ultimo di trasportare o spedire i beni direttamente in Germania;
o Compila e trasmette il modello INTRA 1 bis sia agli effetti fiscali che statistici (se a rilevazione mensile), con
riferimento al periodo di registrazione della fattura, indicando alla colonna 12 DE (Paese di destinazione delle
merci).