copertina - fabi reggio emilia · del bancario e provvedimenti ... in particolare, nel rapporto di...
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●Copertina
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALEDEL BANCARIO E PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
Federazione Autonoma Bancari Italiani
Reggio Emilia
●Convegno
CONVEGNO INDETTO DALLASEGRETERIA FABI REGGIO EMILIA
Materiale e testi per i partecipanti
Relatori:
Avv.to Bruno PezzarossiAvv.to Sergio Giacomo Rinaldi Reggio Emilia, 8 OTTOBRE 2010
Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
●Indice generale
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Caro collega, questo cd si compone delle due distinte sezioni qui sotto : per accedervi
basterà evidenziare col mouse quella che vorrai consultare. Buona lettura.
RC PROFESSIONALE DEI BANCARI
I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Potere disciplinare e Codice Civile
Doveri
Diritti
Art.7 Statuto dei Lavoratori
Codice disciplinare
Contestazione dell’illecito
Sanzioni disciplinari
Piccolo vademecum della difesa
Arriva una contestazione …
Conclusioni
●I provvedimenti disciplinari
I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Genesi della sanzione e procedura difensiva
Tratto dal testo di Grazia Sanfilippi e Luca Riciputi pubblicato ne “LA VOCE DEI BANCARI” n. 5/2001
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●Lavorare in bilico tra diritti e doveri
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LAVORARE IN BILICO…TRA DIRITTI E DOVERI!
Al centro dei rapporti tra lavoratori ed impresa si pone tutta una serie di diritti e di
doveri, che rappresentano, per così dire, l'abbecedario della vita lavorativa e che
come tali vanno tenuti sempre a mente, per limitare od evitare, per quanto
possibile, l'insorgere di problemi ed inconvenienti più o meno gravi.
La conoscenza delle norme che tutelano i lavoratori non può mai prescindere dalla
consapevolezza contestuale (e per certi versi costitutiva della possibilità stessa di
un buon rapporto di lavoro) di quelli che sono gli obblighi al cui rispetto i lavoratori
stessi sono tenuti.
I provvedimenti disciplinari si originano, infatti, proprio dall'inosservanza dei precetti
e delle norme che regolano le organizzazioni di lavoro: essi rappresentano delle
forme di coazione che colpiscono chi, trovandosi in un rapporto di dipendenza, violi
i doveri inerenti al proprio ufficio o alle proprie mansioni.
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●Potere disciplinare e Codice Civile Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
POTERE DISCIPLINARE E CODICE CIVILE
In particolare, nel rapporto di lavoro privato subordinato le
sanzioni disciplinari trovano fondamento giuridico nelle esigenze
gerarchico - organizzative dell'impresa, concezione tipica del
periodo corporativo, ma le cui tracce e la relativizzata valenza
giuridica trovano ancor oggi la loro fonte nella legge e più
precisamente negli articoli 2086, 2094, 2104, 2105 e 2106 del
Codice Civile:
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Art. 2086 C.C.
Direzione e gerarchia nell’impresa:
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da
lui dipendono gerarchicamente i suoicollaboratori.
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●Art. 2086 C.C.
●Art. 2094 C.C.
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Art. 2094 C.C.
Prestatore di lavoro subordinato:
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
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●Art. 2104 C.C.
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Art. 2104 C.C.
Diligenza del prestatore di lavoro:
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, dall’interesse dell’impresa e da
quello superiore della produzione nazionale.
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●Art. 2105 C.C.
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Art. 2105 C.C.
Obbligo di fedeltà:
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari,
per conto proprio o di terzi, in concorrenza
con l’imprenditore, ne’ divulgare notizie
attinenti alla organizzazione e ai metodi di
produzione dell’impresa, o farne uso in
modo da poter recare ad essa pregiudizio.
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●Art. 2106 C.C.
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Art. 2106 C.C.
Sanzioni disciplinari:
L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due
articoli precedenti puo’ dar luogo all’applicazione di
sanzioni disciplinari, secondo la gravita’ dell’infrazione.
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●Il lavoratore è sanzionabile perché… Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
Da quanto finora esposto si evince quindi che:
IL LAVORATORE E’ SANZIONABILE IN QUANTO
COLLABORATORE SUBORDINATO
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Vediamo nelle slides successive un approfondimento
di questo principio.
●Doveri Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
Per comprendere adeguatamente le problematiche proprie di
questa delicata materia, e naturalmente anche le possibilità di
difesa del lavoratore, occorre partire dalla nozione di base
relativa alla figura del prestatore di lavoro subordinato, che il
nostro Codice Civile, all’art. 2094 già citato, definisce come colui
il quale “si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
I due aspetti fondamentali del rapporto di lavoro dipendente sono
perciò i seguenti:
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●Dovere di collaborazione
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DOVERE DI COLLABORAZIONE
Impone al lavoratore di porre al servizio del datore di
lavoro la propria attività e le proprie energie (manuali o
intellettuali), che vanno dunque adeguate e
conformate all'utilità di quello.
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●Rapporto di subordinazione
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RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE
Deve intendersi sia dal punto di vista economico (in
quanto la collaborazione prestata scaturisce dalla
retribuzione) sia dal punto di vista più
propriamente giuridico.
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●Potere disciplinare
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Il lavoratore dipendente è quindi assoggettato al potere
direttivo del datore di lavoro e/o dei suoi collaboratori dai
quali gerarchicamente dipende. Essi possono stabilire le
concrete modalità di esecuzione della prestazione
lavorativa, anche sotto il profilo organizzativo, purché entro
l'ambito delle mansioni contrattualmente previste.
Ne consegue che il lavoratore, per le infrazioni da lui
eventualmente compiute, deve sottostare anche al potere
disciplinare dei suoi diretti superiori.
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●Obblighi di diligenza e fedeltà
USARE la diligenza chiesta dalla natura della prestazionedovuta e dall’interesse dell'impresa.(vedi art.2104, la diligenza va correlata in relazione allaqualifica ed alle mansioni affidate ed all’interesse del datoredi lavoro, v. Cass.n.6664 del 22.05.2000).
OBBLIGHI DI DILIGENZA E FEDELTÀ
EVITARE di trattare affari in conto proprio o di terzi inconcorrenza con l’imprenditore, non divulgarenotizie relative all’organizzazione ed ai metodi diproduzione dell’impresa, oppure farne uso pregiudizievole,pena i danni oltre le conseguenze disciplinari;
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●Obblighi di diligenza e fedeltà (2)
PRESTARE rispetto alle disposizioni impartite daldatore o dai suoi collaboratori ai fini dell’esecuzione eper la disciplina del lavoro;
NON DIVULGARE notizie attinenti all’impresa la cuiconoscenza esterna possa configurare un pregiudizio perl’impresa; stare attenti a che le eventuali critiche nonconfigurino una denigrazione nei confronti dell’aziendadatrice.(Vedi Cass. 16 maggio 1998, n.4952)
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●Produttività media
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N.B. Il lavoratore è tenuto ad un rendimento ed a una
produttività media normale. Ove accusato di “scarso
rendimento” sarà onere dell’azienda dimostrare il notevole
inadempimento degli oneri contrattuali da parte del lavoratore ( v.
Cass.23 febbraio 1996, n.1421). E' invece il lavoratore a dover
dimostrare che lo scarso rendimento non è imputabile a sua
colpa o negligenza (v. Cass.20 agosto 1991, n.8973). Si è anche
sostenuto che sia illegittimo il licenziamento se il datore di
lavoro non abbia preventivamente invitato il lavoratore
interessato ad essere maggiormente produttivo ( Trib. Milano 8
ottobre 1994)
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●I diritti
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I DIRITTIGRADUALITA’ - FORMALITA’ - GARANTISMO
Anche a fronte di chiare violazioni dei principi fin qui esposti, le
relative sanzioni (previste dal CCNL ovvero dall’eventuale
regolamento interno, sempre nel rispetto delle relative previsioni
di legge) non possono essere comminate - sulla base di quanto
previsto dal fondamentale art. 7 dello Statuto dei Lavoratori -
se non previa instaurazione di un procedimento formale
garantistico nel quale il lavoratore può esercitare il suo
diritto di difesa in contraddittorio con l’accusa.
Qualunque provvedimento sanzionatorio è impugnabile davanti
al giudice ordinario (pretore) ed è in ogni caso prevista la
possibilità di chiedere la costituzione di un collegio arbitrale che
si pronunci sulla legittimità della sanzione stessa.
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●I diritti (2)
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La legge non fissa una tipologia precisa delle sanzioni disciplinari,
ma si limita a porre in chiaro alcuni principi generali.
l CCNL ABI e Federcasse contengono una articolata casistica di
ipotesi pratiche, che parte in genere dal rimprovero verbale per
arrivare sino al licenziamento disciplinare.
L’art. 2106 del Codice Civile, occupandosi delle “sanzioni
disciplinari”, rileva genericamente che l’applicazione (graduale)
delle stesse, “secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle
norme corporative”, scaturisce dalla “inosservanza delle
disposizioni” contenute negli articoli 2104 e 2105, i quali si
richiamano rispettivamente agli obblighi di “diligenza” e di “fedeltà”
del prestatore di lavoro.
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●I diritti (3)
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È però il già citato ARTICOLO 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 ( più
generalmente nota come “STATUTO DEI LAVORATORI” ) che di fatto
regolamenta con precisione la materia disciplinare.
A tutela e garanzia dei lavoratori esso ha infatti previsto - come premessa
necessaria per il corretto uso e la legittima irrogazione delle stesse sanzioni
disciplinari - l’adozione da parte del datore di lavoro di specifiche
procedure, ed ha inoltre introdotto limiti sostanziali all’entità ed alla natura
delle sanzioni stesse.
Il datore di lavoro che voglia comminare una sanzione a un proprio
dipendente deve, infatti, seguire un iter procedurale altamente formalizzato
ben preciso, contestando all’interessato per iscritto gli addebiti e accettando
il contraddittorio nei termini di legge e di contratto prima che la sanzione
stessa possa essere validamente inflitta.
In difetto di tali necessarie premesse la violazione di una o più norme
procedurali (dalla contestazione alla irrogazione della sanzione) può
comportare la nullità della sanzione stessa (ed ingiustificato il licenziamento
v. Cass. S.U., n.4844 del 18,05,1994).
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●I diritti (4) Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
Ogni lavoratore dovrebbe, quindi, anzitutto
approfondire attentamente il testo di questo articolo,
perché sulla conoscenza di esso si basa la certezza
del proprio diritto alla difesa.
Nelle due successive slides ne riportiamo il testo
integrale.
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●Art. 7 Statuto Lavoratori
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ARTICOLO 7 L. 300/70 “STATUTO DEI LAVORATORI”
“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da
accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo
sentito a sua difesa.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del
rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e
dalla retribuzione per più di dieci giorni.
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●Art. 7 Statuto Lavoratori (2)
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In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune
accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli
dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui
al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro
adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione”.22
●Codice disciplinare
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PUBBLICITA’ ED AFFISSIONE DEL
“CODICE DISCIPLINARE”
L’imprenditore deve rispettare l’obbligo di pubblicità mediante
affissione nei locali dell’azienda delle norme del codice
disciplinare, pena l’inefficacia e addirittura l’inesistenza stessa
del potere disciplinare, in quanto arbitrariamente esercitato.
L’affissione deve risultare in essere all’atto della contestazione e
dell’irrogazione della sanzione (Cass.n.4245 del 18,07,1985),
senza che risultino validi od ammissibili strumenti alternativi quali
la consegna a mano di copia della parte disciplinare del CCNL
(Cass. S.U., n.1208 del 05,02, 1988).
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●Codice disciplinare (2)
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Occorre sottolineare come tale onere riguardi sempre le sanzioni c.d.
conservative cioè quelle finalizzate a rafforzare l’osservanza o
prevenire l’inosservanza delle norme (Cass. N.10333 del 21,10,1997),
a meno che le stesse - secondo ormai consolidati orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali - non abbiano tratto origine (come nel
caso delle sanzioni espulsive, ovvero del licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo) da condotte contrarie al codice penale o
da comportamenti palesemente “antigiuridici” in contraddizione a
norme penali, o comunque soggetti a riprovazione sociale in quanto
contrari all’etica comune (Cass.n. 2854 del 27.03.1999).
In questi casi il lavoratore non può (secondo la giurisprudenza
prevalente) opporre a sua difesa la mancata osservanza da parte del
datore di lavoro degli obblighi di pubblicità relativi a norme che, se pur
non precisate, si suppongono tuttavia di incontestabile evidenza per
tutti, anche in assenza di affissione del codice disciplinare.
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●Contestazione dell’illecito
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LA CONTESTAZIONE DELL’ILLECITOCARATTERI E CRITERI
Il datore di lavoro deve anzitutto contestare l'addebito in maniera
specifica (Cass.n.1937 del 23.02.1991), analitica e tempestiva
(attivandosi celermente appena abbia avuto conoscenza del fatto ).
Sta di fatto che talora i contenuti delle lettere di contestazioni sono
ambigui, talora volutamente generici e fuorvianti, ovvero fanno
riferimento ad una pluralità di eventi non sempre esattamente
determinati sul piano cronologico.
La genericità e l'indeterminatezza dei comportamenti sanzionabili è
tipica, peraltro, proprio dei contratti dei bancari, che non a caso sono
stati oggetto di controverse interpretazioni in sede giurisprudenziale.
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●Contestazione dell’illecito (2)
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Quello dei provvedimenti disciplinari è pertanto per i bancari un
terreno veramente minato.
Occorre altresì rammentare che il datore di lavoro non ha
l’obbligo di invitare il lavoratore a discolparsi né tantomento l’onere
di indicargli la corretta procedura da seguire o le facoltà di cui può
avvalersi.
È piuttosto il lavoratore che deve esercitare il diritto
alla difesa facendone precisa richiesta (Cass. N.4719
del 12.07.1983).
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●Sanzioni disciplinari
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LE SANZIONI DISCIPLINARI DEI CCNL CREDITO
Nei contratti ABI e delle BCC e Casse Rurali vengono identificati i
provvedimenti disciplinari, applicabili in relazione alla gravità o recidività
(ovvero frequenza, secondo il contratto BCC) della mancanza o al grado
della colpa, nella seguente tipologia:
rimprovero verbale
rimprovero scritto
sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un
periodo non superiore a 10 giorni
licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo)
licenziamento per una mancanza così grave da non consentire
la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). 27
●Allontanamento temporaneo
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I contratti collettivi precisano inoltre che quando
sia richiesto dalla natura dell’infrazione o dalla
necessità di accertamenti in conseguenza della
medesima ed in attesa di deliberare il definitivo
provvedimento disciplinare,
l’azienda può disporre l’allontanamento
temporaneo del lavoratore dal servizio per il
tempo strettamente necessario.
Tale allontanamento comporta in ogni caso
il diritto alla retribuzione.
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●Irrogazione sanzione Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
IRROGAZIONE DELLA SANZIONELaddove si tratti di sanzioni disciplinari più gravi del “rimprovero verbale”,
prima di procedere all’applicazione della sanzione devono trascorrere 5
(cinque) giorni dalla contestazione dell’addebito; solo nel caso in cui il
lavoratore abbia presentato le sue difese prima del compimento del 5°
giorno l’azienda potrà irrogare la sanzione.
I 5 giorni in questione devono intendersi come giorni “liberi”, vale a dire
senza computare il giorno della contestazione né quello finale ( così
Pret.Milano 21,10,1992).
In considerazione del fatto che il lavoratore ha pur sempre la possibilità
di impugnare il provvedimento entro 20 giorni presso il Collegio di
Conciliazione costituito c/o la Direzione Provinciale del Lavoro, l’azienda
dovrebbe in questa fase limitarsi a comunicare il tipo di provvedimento
che sarà adottato con la puntualizzazione che l’applicazione effettiva
della sanzione sarà eseguita una volta decorsi i 20 gg..29
●Licenziamento disciplinare Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Il licenziamento è la massima sanzione disciplinare. E’ disciplinare il
licenziamento intimato per l’asserita colpa del lavoratore, sia esso per
giusta causa che per giustificato motivo soggettivo.
La prova relativa circa la sussistenza dei motivi resta a carico dell’Azienda;
il licenziamento va effettuato per iscritto e va assoggettato ai criteri e limiti
garantistici che abbiamo visto sopra.
Se nella lettera non sono indicati i motivi il lavoratore può richiederli, così
come può impugnare il licenziamento stesso nei sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione datoriale.
La violazione della procedura vizia il licenziamento rendendolo
“ingiustificato” (Cass. S.U. n.4844 del 18.05.1994) ed in conseguenza di
tale vizio il datore di lavoro potrà essere obbligato a riassumere o risarcire
l’interessato ai sensi della normativa applicabile ( l.108/90).
Giustifica il licenziamento anche la presenza di precedenti disciplinari
risalenti a due anni prima il recesso ( Cass. n.5093 del 10.05 1995).
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●Vademecum della difesa Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
PICCOLO VADEMECUM DELLA DIFESA
Tale procedura deve essere sempre rispettata, sia quando si è
in presenza di sanzioni disciplinari di carattere conservativo
(quelle che vanno dal semplice rimprovero verbale sino alla
sospensione per un massimo di dieci giorni), sia quando la
sanzione ha carattere estintivo (ovvero si intenda procedere al
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ai sensi
degli artt. 2118 e 2119 CC).
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Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare se non ha prima formalmente contestatol’addebito al lavoratore e se non lo ha sentito a sua difesa.
●Vademecum della difesa Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
Il datore deve ascoltare la difesa del lavoratore, questi può
difendersi direttamente od anche avvalersi dell’assistenza di un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o cui
ha conferito mandato.
La presenza del Sindacato, anche quando il lavoratore sia stato
colpito da un semplice rimprovero verbale, può risultare essenziale
per una efficace invalidazione della contestazione.
Sarà poi la gravità del fatto addebitato a far optare per una possibile
assistenza legale (ove possibile da parte di un esperto in materia
sindacale e del lavoro).
La difesa scritta presentata dal lavoratore deve fornire circostanziate
precisazioni in ordine alle contestazioni mosse: essa deve indicare i
fatti nel dettaglio ed evitare l’inserimento di valutazioni personali. Si
può inoltre richiedere di visionare la documentazione su cui si
basano le contestazioni. 32
●Vademecum della difesa Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
Il lavoratore ha la possibilità di difendersi sia per
iscritto sia oralmente, chiedendo un incontro a cui
può assistere il rappresentante sindacale.
Il lavoratore deve presentare la propria difesa di norma
entro 5 giorni (secondo lo Statuto dei lavoratori) ma il
termine può essere anche di 10 giorni, come nel caso delle
BCC.
E' possibile richiedere una proroga di tale termine che
rimane facoltà dell'azienda concedere.
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●Vademecum della difesa Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi - anche
per mezzo della associazione sindacale alla quale sia iscritto
ovvero conferisca mandato -, la costituzione, presso la locale
Direzione Provinciale del Lavoro, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti, oltre che da un terzo membro scelto di
comune accordo o, in caso di disaccordo, dallo stesso ufficio
del lavoro.
In tal caso il provvedimento sanzionatorio di cui si chiede la revoca
o la conversione resta sospeso fino alla pronunzia del collegio.
Se il datore di lavoro non nomina a sua volta entro 10 giorni
dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro il suo rappresentante, la
sanzione disciplinare perde ogni effetto e diviene inefficace
(v.Cass. 17 gennaio 1998, n.397 ).,34
●Vademecum della difesa Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
Il lavoratore ha in ogni caso la facoltà di impugnare la
sanzione anche davanti all’autorità giudiziaria.
L’art. 7 dello Statuto non stabilisce alcun termine per l’esercizio di
tale opzione, per la quale non si porrebbe dunque - secondo gli
orientamenti giurisprudenziali (v. Cassaz. n. 3357 del 23/4/90) - il
limite temporale dei 20 giorni. La facoltà di ricorrere al pretore
soggiace soltanto alla prescrizione ordinaria, e cioè 10 anni, ai
sensi dell’art. 2946 CC.
Se è il datore di lavoro ad adire l’autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
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●Vademecum della difesa Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
Il potere disciplinare riconosciuto al datore di
lavoratore decade automaticamente qualora egli non
abbia assolto agli obblighi di pubblicità, mediante
affissione, delle norme disciplinari relative alle
sanzioni e alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata nonché alle
procedure di contestazione delle stesse.
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●Vademecum della difesa Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
Non si applica l’aggravante della recidiva (ripetizione
dell’infrazione) nel caso di ulteriori infrazioni del
lavoratore quando siano già trascorsi due anni
dall’applicazione delle sanzioni disciplinari; non si
può tener conto delle circostanze di fatto non
tempestivamente contestate (v. Cass. 13 novembre 1993
n.11410) e delle situazioni non inerenti la prestazione
lavorativa rilevate dalle Guardie Giurate
esternamente al luogo di lavoro (Cass. 27 novembre 1992
n.12675).
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●Arriva una contestazione… Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
Arriva una lettera di
contestazioni disciplinari...
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●Cosa fare Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
COSA FARE:
Rivolgersi immediatamente al proprio sindacato oppure al
proprio avvocato
Predisporre un promemoria dei fatti oggetto di contestazione,
circostanziato e dettagliato con precisione, al fine di facilitare il
compito di chi provvederà a redigere la lettera di
controdeduzioni
Diffidare della propria memoria: occorre mettere per iscritto
ogni cosa, infatti, a distanza di tempo ed in circostanze di stress
dovute all’emozione è facile dimenticarsi particolari e
circostanze utili alla difesa
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●Cosa fare (2)
Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
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Procurarsi (laddove possibile) copie di documenti,
testimonianze e tutto ciò che possa risultare utile alla difesa
Inviare la lettera di controdeduzioni all’azienda entro i termini
stabiliti per raccomandata a.r. (in subordine si può consegnare
una “raccomandata a mano”, apponendo questa dicitura sulla
lettera e facendosi rilasciare ricevuta della consegna, con data e
firma dell’incaricato aziendale, su una fotocopia della stessa
lettera di controdeduzioni)
Conservare copia della lettera di contestazione e copia della
lettera di controdeduzioni, insieme con ricevuta della
raccomandata e della cartolina di ritorno (o alla copia firmata per
ricevuta
●Cosa non fare
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COSA NON FARE:
Pensare di cavarsela da soli (talvolta su consiglio della
stessa azienda…)
Non contattare il sindacato o chiamarlo quando è troppo
tardi o, peggio, quando “la frittata è fatta”
Firmare dichiarazioni o ammissioni di colpa o altri
documenti proposti dall’azienda (spesso su “consiglio”
dell’azienda stessa o a seguito di minacce più o meno
velate)
●Cosa non fare (2) Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
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Rilasciare dichiarazioni spontanee o su pressioni
dell’azienda che possono ritorcersi contro o fornire all’azienda
nuove informazioni ed altro materiale di contestazione
(spesso gli incaricati dell’azienda, con minacce o promesse di
benevolenza, cercano di ottenere dagli stessi lavoratori quelle
informazioni che non sono stati in grado di raccogliere
direttamente o sulle quali non hanno certezze, dopodiché le
usano contro lo stesso lavoratore o contro altri colleghi
●Conclusioni Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
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CONCLUSIONI
Rispettate sempre le norme di legge, le norme
contrattuali ed i regolamenti interni
Osservate gli obblighi di fedeltà e gli altri previsti dal
rapporto di lavoro subordinato e dalla vostra mansione
Ricordate che avete anche dei diritti e che potete farli
valere, esercitandoli nei modi e nei tempi previsti
Non lasciatevi né suggestionare né intimorire dalle
promesse o dalle minacce aziendali: la banca fa la sua
parte, voi fate la vostra
●Conclusioni (2)
Federazione Autonoma Bancari Italiani Reggio Emilia
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Fidatevi di chi sta dalla parte dei lavoratori ed ha
esperienza di queste cose: il sindacato c’è per
questo
Se avete delle “tentazioni” o se pensate d’aver
escogitato “il colpo perfetto”, ricordate che “prima o
poi tutte le volpi finiscono in pellicceria”.