contratti di lavoro speciali

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CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI Sono rapporti di lavoro speciali tutti quei rapporti di lavoro che presentano elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie di lavoro subordinato tipizzata dall'art.2094 Codice Civile. I rapporti di lavoro speciali possono essere distinti in 3 grandi gruppi: rapporti di lavoro a causa mista o contenuto formativo; rapporti di lavoro contraddistinti dalla particolare modulazione temporale della prestazione lavorativa; rapporti speciali in ragione del particolare oggetto o contesto dell'attività lavorativa. RAPPORTI DI LAVORO CONTRADDISTINTI DALLA PARTICOLARE MODULAZIONE TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA Lavoro a tempo parziale o part-time : s'intende il rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto all'orario a tempo pieno. La legge prevede 3 diverse tipologie di part-time: orizzontale, in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale; verticale, in cui l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati; misto, in cui l'attività lavorativa si svolge secondo una combinazione delle due tipologie seguenti. Il lavoro supplementare è pari alla differenza tra orario part-time e orario giornaliero, è legittimo in tutte le tipologie di lavoro part-time. Il lavoro straordinario si verifica invece quando viene superato l'orario legale settimanale ed è possibile solo nel part-time verticale o misto. La contrattazione collettiva ha introdotto delle clausole (flessibili e di elasticità) per non determinare automaticamente l'aumento della retribuzione in caso di superamento delle ore di part-time concordato fra le parti. Nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno da parte del datore di lavoro, il lavoratore part-time ha un diritto di precedenza, nel caso opposto no. Lavoro a tempo determinato : è quella tipologia contrattuale con la quale l'obbligazione si risolve automaticamente alla scadenza. Per lungo tempo il contratto a tempo determinato era possibile solo in casi eccezionali, essendo la regola, il contratto a tempo indeterminato. Nel 2001 il legislatore ha esteso l'ambito di applicazione di questo contratto. Non si può ricorrere al contratto a tempo determinato per sostituire lavoratori in sciopero, in caso di licenziamenti collettivi o procedure di CIG e CIGS nei 6 mesi precedenti. Il termine iniziale può essere prorogato a queste condizioni: quando la durata iniziale è inferiore ai 3 anni; la proroga è ammessa una sola volta per ragioni oggettive e per la stessa attività; è richiesto il consenso del lavoratore. Il lavoratore può essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato purché siano trascorsi 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi e 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a 6 mesi. La durata massima è 36 mesi che siano continui e non; il lavoratore si sentirà

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Page 1: Contratti Di Lavoro Speciali

CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI

Sono rapporti di lavoro speciali tutti quei rapporti di lavoro che presentano elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie di lavoro subordinato tipizzata dall'art.2094 Codice Civile.I rapporti di lavoro speciali possono essere distinti in 3 grandi gruppi:

rapporti di lavoro a causa mista o contenuto formativo; rapporti di lavoro contraddistinti dalla particolare modulazione temporale della prestazione lavorativa; rapporti speciali in ragione del particolare oggetto o contesto dell'attività lavorativa.

RAPPORTI DI LAVORO CONTRADDISTINTI DALLA PARTICOLARE MODULAZIONE TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Lavoro a tempo parziale o part-time: s'intende il rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto all'orario a tempo pieno. La legge prevede 3 diverse tipologie di part-time:

orizzontale, in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale; verticale, in cui l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati; misto, in cui l'attività lavorativa si svolge secondo una combinazione delle due tipologie seguenti.

Il lavoro supplementare è pari alla differenza tra orario part-time e orario giornaliero, è legittimo in tutte le tipologie di lavoro part-time. Il lavoro straordinario si verifica invece quando viene superato l'orario legale settimanale ed è possibile solo nel part-time verticale o misto.La contrattazione collettiva ha introdotto delle clausole (flessibili e di elasticità) per non determinare automaticamente l'aumento della retribuzione in caso di superamento delle ore di part-time concordato fra le parti. Nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno da parte del datore di lavoro, il lavoratore part-time ha un diritto di precedenza, nel caso opposto no.

Lavoro a tempo determinato: è quella tipologia contrattuale con la quale l'obbligazione si risolve automaticamente alla scadenza. Per lungo tempo il contratto a tempo determinato era possibile solo in casi eccezionali, essendo la regola, il contratto a tempo indeterminato. Nel 2001 il legislatore ha esteso l'ambito di applicazione di questo contratto.Non si può ricorrere al contratto a tempo determinato per sostituire lavoratori in sciopero, in caso di licenziamenti collettivi o procedure di CIG e CIGS nei 6 mesi precedenti. Il termine iniziale può essere prorogato a queste condizioni:

quando la durata iniziale è inferiore ai 3 anni; la proroga è ammessa una sola volta per ragioni oggettive e per la stessa attività; è richiesto il consenso del lavoratore.

Il lavoratore può essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato purché siano trascorsi 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi e 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a 6 mesi.La durata massima è 36 mesi che siano continui e non; il lavoratore si sentirà assunto a tempo indeterminato se non verrá mandato a casa.

Lavoro condiviso: job sharing (o lavoro a coppia): il contratto di lavoro condiviso può essere definito come uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.Disciplina del rapporto di lavoro: i lavoratori hanno facoltà di determinare discrezionalmente sostituzioni fra loro; ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione; le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione del rapporto di lavoro anche nei confronti dell'altro.

Lavoro a chiamata: job on call (o intermittente): è un contratto di lavoro subordinato mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del diritto del lavoro che ne può utilizzare la

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prestazione lavorativa quando ne ha effettivamente bisogno.Il lavoro intermittente può prevedere o non prevedere l'obbligo di disponibilità e quindi nel primo caso, il lavoratore percepirà una indennità per le ore non lavorate, mentre nel secondo caso, potrà decidere liberamente se accettare o meno la richiesta di prestazione. Nel primo caso si può accedere al licenziamento, mentre nel secondo caso no.Nel primo caso, per esempio, se il datore di lavoro assume per 30 ore e alla fine si lavora solo 10, si sarà pagati per tutte e 30 le ore previste in cui si è data disponibilità.Si può ricorrere a questo contratto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per periodi predeterminati in un arco temporale, in via sperimentale per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 anni.

RAPPORTI SPECIALI IN RAGIONE DEL PARTICOLARE OGGETTO O CONTESTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Lavoro a domicilio: si definisce lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime (o accessorie) ed attrezzature proprie o dello stesso imprenditore. La retribuzione del lavoratore a domicilio viene corrisposta sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti da contratti collettivi.

Lavoro domestico: è un rapporto di lavoro subordinato in cui l'attività lavorativa viene svolta presso l'abitazione del datore di lavoro per il soddisfacimento dei bisogni personali o famigliari di quest'ultimo.I prestatori di lavoro domestico si suddividono in 2 categorie:

lavoratori con mansioni impiegatizie (maggiordomi, governanti, precettori ecc); lavoratori con mansioni operaie (cuochi, camerieri, custodi ecc).

Il lavoratore domestico può essere assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato e con un orario di lavoro di 54 ore settimanali e 10 giornaliere in caso di convivenza, 40 ore settimanali se manca la convivenza.Il riposo settimanale è di 36 ore, 24 delle quali devono essere godute continuamente.In materia di estinzione del rapporto di lavoro trova applicazione il regime di libera recedibilità da parte del datore di lavoro --> libero licenziamento --> licenziamento "ad nutum".

Lavoro famigliare: è quel rapporto lavorativo reso tra soggetti da un vincolo di parentela o di affinità e di convivenza. Nel lavoro famigliare si presume la gratuita della prestazione determinata da ragioni di affetto.

Impresa famigliare: secondo l'art. 230 bis Cod. Civile, è quell'impresa in cui collaborano con il titolare il coniuge, i parenti, entro il terzo grado, e gli affini, entro il secondo grado. Il famigliare che partecipa all'impresa come se fosse un socio, ha diritto al mantenimento secondo la condizione della famiglia, agli utili dell'impresa, agli incrementi dell'azienda a partecipare alla ripartizione dell'attivo (guadagno) in caso di liquidazione.

Lavoro dirigenziale: il lavoro dirigenziale presenta caratteri di specialità rispetto all'ordinario rapporto di lavoro subordinato, soprattutto per la particolare intensità di poteri e per l'esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione di numerose norme in materia di legislazione sociale.Poteri dei dirigenti: collaborazione immediata col datore di lavoro, elevato carattere fiduciario della prestazione, ampio potere discrezionale, autonomia decisionale, potere di rappresentanza anche processuale.Ai dirigenti di azienda non si applica la normativa generale concernente: l'orario di lavoro, il riposo settimanale, i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo, i contratti di lavoro a tempo determinato.

Lavoro sportivo: il lavoro sportivo è uno speciale rapporto di lavoro intercorrente tra società sportive e sportivi professionisti che si caratterizza per la particolare natura dell'attività lavorativa prestata dal lavoratore. Per sportivi professionisti si intendono gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano attività a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI (Comitato olimpico nazionale italiano).

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La prestazione a titolo oneroso dell'atleta presenta queste peculiarità: definizione arbitrale delle liti in maniera vincolante, non applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, possibilità di cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un altra.Il lavoro sportivo ha natura autonoma quando: l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva, l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di allenamento.

Lavoro giornalistico: l'attività giornalistica costituisce di regola oggetto di un rapporto di lavoro subordinato con aziende editrici di quotidiani o periodici o con agenzie di informazione per la stampa. L'attività giornalistica può essere definita come la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione, svolta con obiettività pur sussistendo una valutazione critica. Caratteristica peculiare del lavoro giornalistico è che il vincolo di subordinazione può presentarsi più attenuato rispetto ad altre attività lavorative, in ragione dei margini di autonomia e discrezionalità riconosciuti al giornalista.

Lavoratori dello spettacolo: le prestazioni di lavoro nel campo artistico e dello spettacolo possono essere rese sia in forma di lavoro subordinato sia in forma di lavoro autonomo. Il lavoratore subordinato nell'ambito dello spettacolo si vede inevitabilmente riconosciuta un'autonomia particolare rispetto a tutti gli altri lavoratori subordinati.Fanno parte del mondo dello spettacolo non solo gli attori, i ballerini, gli orchestrali, ma tutte quelle figure che rendono possibile l'allestimento e la realizzazione dello spettacolo stesso (carrellisti, elettricisti, sarte ecc).

RAPPORTI DI LAVORO A CAUSA MISTA O CONTENUTO FORMATIVO

Apprendistato: il contratto di lavoro apprendistato può essere definito come uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è tenuto ad impartire al lavoratore l'insegnamento necessario perché possa conseguire una capacità tecnica o una qualificazione. La legge individua 3 diverse tipologie di apprendistato accomunate da alcune disposizioni:

il numero di apprendisti assunti non può essere superiore al numero dei lavoratori qualificati e specializzati;

al datore di lavoro vengono riconosciuti notevoli riduzioni contributive e previdenziali; in caso di violazione dell'obbligo formativo il datore di lavoro subisce sanzioni economiche di notevole entità.

Ci sono 3 tipologie di apprendistato: contratto di apprendistato per espletamento di diritto e dovere d'istruzione e formazione. Questo contratto è applicabile ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni per un massimo di 3 anni; contratto di apprendistato professionalizzante, applicabile a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e ha come obiettivo il conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione e l'acquisizione di competenze tecnico-professionali; contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. È previsto per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non ha un limite di durata.

Queste 3 tipologie prevedono la chiara indicazione del progetto formativo e del livello che il lavoratore raggiungerà al termine del percorso.

Contratto d'inserimento: contratto di lavoro diretto a realizzare, tramite un progetto individuale, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori individuate come socialmente deboli dal legislatore. Questo contratto riconosce al datore di lavoro notevoli vantaggi economici e normativi. Il contratto può essere applicato a disoccupati giovani di lunga durata (stanno cercando lavoro per più di un anno), lavoratori disoccupati con più di 50 anni, donne residenti in aree geografiche con alto tasso di disoccupazione femminile, persone effetti da grave handicap fisico, psichico e mentale.Il lavoratore può essere assunto per un minimo di 9 e un massimo di 18.

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ALTRI CONTRATTI DI LAVORO...

COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DISABILI (art.18)

Il fondamento costituzionale del collocamento dei lavoratori disabili è l'art.38 comma 3 della Costituzione.Il collocamento obbligatorio è stato oggetto di una importante riforma attuata dalla legge 68/99. Finalità di tale legge è la promozione dell'inserimento delle persone disabili attraverso il principio di collocamento mirato, che, rivalutando la precedente impostazione di tipo assistenziale, promuove la valorizzazione delle potenzialità del disabile.La legge in questione si rivolge ai seguenti soggetti:

persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e portatori di handicap intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; persone invalide del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%; persone non vedenti o sordomute; persone invalide di guerra; invalidi civili (non militari, non incaricati per andare in guerra) e invalidi per servizio (reso allo stato).

L'accertamento delle condizioni di disabilità è effettuato dalle commissioni mediche dell'ASL per gli individui civili, dall'INAIL per i disabili con invalidità derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, da appositi commissioni per gli individui di guerra, invalidi civili di guerra per servizio.Sono obbligati ad assumere disabili tutti i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti secondo quote così definite: 7% di lavoratori occupati per datore di lavoro con più di 50 dipendenti, 2 lavoratori per datore di lavoro con numero di dipendenti compreso tra 36 e 50, e un lavoratore in caso di imprese/enti con non più di 35 dipendenti.Modalità di assunzione: al raggiungimento della quota prevista dalla legge, il datore di lavoro deve provvedere a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione. Una parte delle assunzioni avviene tramite richiesta nominativa, un'altra parte tramite avviamento da parte del centro per l'impiego.

CONTRATTO A PROGETTO (co.co.co --> co.co. pro)

Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di lavoro parasubordinato contraddistinto dalla riconducibilità dell'attività lavorativa ad uno o più progetti specifici o a singole fasi di un progetto. Il lavoro a progetto ha natura ha sostanzialmente natura autonoma essendo il lavoratore retribuito in funzione del risultato, e non delle ore lavorative.Il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva e quindi può svolgere attività a favore di più committenti, ha però un obbligo di fedeltà e riservatezza e quindi non può svolgere attività in concorrenza con i committenti.Il rapporto di lavoro si sospende in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e soggiace agli obblighi di legge in materia di igiene e sicurezza di lavoro.Il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui è realizzato il progetto che costituisce oggetto di prestazione.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Si definisce la fornitura professionale di manodopera attuata tramite un contratto di somministrazione di lavoro concluso da un soggetto (definito utilizzatore) che si rivolge ad un altro soggetto (detto somministratore) specificamente autorizzato dalla legge.La somministrazione realizza un rapporto triangolare tra 3 soggetti: somministratore, cioè l'agenzia di somministrazione, il lavoratore e l'utilizzatore.I lavoratori sono assunti dall'agenzia di somministrazione ed il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato. L'agenzia di somministrazione fornisce uno o più lavoratori alle imprese che ne facciano richiesta regolandosi con queste tramite un contratto di somministrazione di lavoro. La somministrazione è vietata per la sostituzione di lavoratori in sciopero, nel caso in cui si sia

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proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti e nel caso in cui sia operante una procedura di CIG (cassa integrazione guadagni) o CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria).Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.