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• Progetto “Momenti liberi” .............................................................................................................. pag. 3

• Definizioni ................................................................................................................................... pag. 4

• Norme che regolano l’assicurazione in generale ............................................................................. pag. 5

• Norme che regolano l’assicurazione infortuni ................................................................................. pag. 6

• Nota informativa .......................................................................................................................... pag. 12

INDICEINDICEINDICEINDICEINDICE

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PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:90143 Palermo – Piazza Alberico Gentili, 3Tel. 091.6257900 PBXFax 091.6259351

R.E.A. di Palermo n. 88736 - Capitale Sociale E 9.000.000,00Registro Imprese di Palermo - C.F./P. IVA 00675700827

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industriadel Commercio e dell’Artigianato del 12-3-82 pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del 18-3-82

Le presenti condizioni Generali di Assicurazione Mod P.M.L. 01, sono depositate presso lo studio del Notaio M. Orlando.

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PROGETTO “MOMENTI LIBERI”PROGETTO “MOMENTI LIBERI”PROGETTO “MOMENTI LIBERI”PROGETTO “MOMENTI LIBERI”PROGETTO “MOMENTI LIBERI”

Momenti liberi. Rivolta a chi lavora come dipendente, èuna polizza che copre gli infortuni al di fuori del tempo edel luogo di lavoro. Rivolta a studenti e pensionati, è unacopertura infortuni 24 ore su 24.Momenti liberi è una polizza che offre esclusivi vantag-gi per la famiglia moderna:- il recupero della caparra versata per la vacanza se

un infortunio ci costringe a casa;- il rimborso delle spese di vitto e pernottamento

per un accompagnatore se la persona ricoverata perinfortunio ha meno di 18 anni;

- la rivalutazione gratuita delle indennità (30% inpiù) se per i primi tre anni non si è verificato nessuninfortunio;

È anche una polizza che sa come intervenire in aiutoalla famiglia quando il problema è grave:- raddoppio della somma assicurata in caso di deces-

so in seguito ad incidente stradale, o di decesso dientrambi i genitori con figli minori;

- raddoppio dell’indennizzo in caso di invalidità per ra-gazzi di età inferiore ai 14 anni;

- rimborso delle spese mediche, farmaceutiche, chirur-giche, ospedaliere, comprese le rette di degenza e,in caso di incidente grave, le cure fisioterapiche;

- pagamento dell’intera somma assicurata se l’in-validità è pari o superiore al 50%.

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DEFINIZIONIDEFINIZIONIDEFINIZIONIDEFINIZIONIDEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

Per “Assicurazione”il contratto di assicurazione

Per “Polizza”il documento che prova l’assicurazione

Per “Società”la Progress Assicurazioni S.p.A.

Per “Premio”la somma dovuta dal Contraente alla Società

Per “Sinistro”il verificarsi dei fatto dannoso per il quale è prestata l’as-sicurazione

Per “Indennizzo”la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Per “Infortunio”l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, cheproduca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le qualiabbiano per conseguenza la morte, una invalidità perma-nente oppure una inabilità temporanea

Per “Ricovero”la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura(pubblico o privato) regolarmente autorizzato all’erogazionedell’assistenza ospedaliera

Per “Franchigia”percentuale stabilita che, in caso di evento, calcolata sullasomma assicurata, l’Assicurato tiene a suo carico e che,per ciascun sinistro, viene detratta dall’indennizzo

Per “Terrorismo”si intende l’uso di violenza minacciato o applicato perscopi politici religiosi, ideologici o simili, da una personao un gruppo di persone che agisce per conto proprio, suincarico di o di intesa con una organizzazione o, organiz-zazioni, un Governo o Governi con l’intenzione di eserci-tare influenza su un Governo e/o di intimorire l’opinionepubblicao parte di essa.

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NORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE’ASSICURAZIONE IN GENERALE’ASSICURAZIONE IN GENERALE’ASSICURAZIONE IN GENERALE’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze delrischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente odell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sul-la valutazione del rischio, possono comportare la perditatotale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stes-sa cessazione del l’assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni (vedi anche art. 20)

L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Societàl’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicura-zioni per il medesimo rischio.In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tuttigli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.il tutto viene regolato dall’art. 1910 C.C.

Art. 3 - Pagamento del premio

Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicatoin polizza se il premio o la prima rata di premio sono statipagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno delpagamento.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi suc-cessivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigoredalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successi-ve scadenze, ai sensi dell’art. 1901 C.C. I premi devonoessere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la po-lizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essereprovate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Socie-tà di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti dirischio non noti o non accettati dalla Società possonocomportare la perdita totale o parziale del diritto all’in-dennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazio-

ne, ai sensi dell’art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta aridurre il premio o le rate di premio successivi alla comu-nicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C. erinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi del Contraente e/o dell’Assicura- to in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve dar-ne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata lapolizza oppure alla Società entro tre giorni da quando neabbiano avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 C.C.L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdi-ta totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensidell’art. 1915 C.C.

Art. 8 - Proroga del l’assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandataspedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assi-curazione, quest’ultima è prorogata per un anno.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico delContraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgonole norme di legge.

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NORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 11 - Oggetto del l’assicurazione

La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che gliAssicurati subiscano nello svolgimento di ogni normaleattività che non abbia carattere professionale.La garanzia vale durante l’espletamento di tutte le attivitàconcernenti la normale vita domestica, sociale e di rela-zione, le attività di volontariato anche per conto di enti oassociazioni che agiscano con finalità sociali e/ocaritative. Si intende inoltre compresa in garanzia l’ese-cuzione di lavori manuali occasionali anche agricoli, svol-ti per le normali esigenze familiari senza scopo di lucro,compreso l’uso e la guida di macchine o mezzi azionatida motore.Restano pertanto esclusi dalla garanzia tutti gli infortuniche gli assicurati dovessero subire mentre prestano ope-ra comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in pro-prio a titolo professionale.Ai fini della validità della garanzia il Contraente dichiarache lui stesso e gli altri assicurati svolgono attività lavora-tiva alle dipendenze di terzi con orario di lavoro esatta-mente rivelabile.Resta convenuto che per gli assicurati con qualifica dipensionato studente/ssa, la garanzia è operante anchedurante lo svolgimento di attività connesse a tali qualifi-che.Sono compresi in garanzia anche:- l’asfissia non di origine morbosa;- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbi-

mento di sostanze;- l’annegamento;- l’assideramento o il congelamento;- i colpi di sole o di calore:- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o ne-

gligenza anche gravi;- la folgorazione;- le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o

a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;- l’uso e la guida di camper o autocase sempreché al

momento del sinistro l’Assicurato sia in possesso dellaprescritta e valida patente di abilitazione.

Art. 12 - Infortuni derivanti da colpa grave

In deroga all’art. 1900, si considerano in garanzia gli in-fortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato.

Art. 13 - Rischio calamità naturali

A parziale deroga dell’art. 1912 C.C., l’assicurazione èestesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inon-dazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però chein caso di evento che colpisca più assicurati, con la stes-

sa Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potràsuperare la somma di E 1.549.370,70. Qualora gli in-dennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite so-pra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicuratosaranno ridotti in proporzione alle singole somme assi-curate.

Art. 14 - Rischi esclusi

Sono esclusi dal l’assicurazione gli infortuni causati:1) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o na-

tanti a motore in competizioni non di regolarità purae nelle relative prove;

2) dalla guida:- di veicoli per i quali è prescritta, alla data di sti-

pulazione della polizza, una patente di categoriasuperiore alla B (salvo quanto previsto dal prece-cedente art. 11);

- di macchine agricole (salvo quanto previsto daiprecedente art. 1100000);

- di macchine operatrici;- di natanti a motore per uso non privato;

3) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motorese l’Assicurato è privo della prescritta e valida abili-tazione, o se la guida non avviene in conformità alledisposizioni in vigore;

4) dalla guida di qualsiasi motociclo se l’Assicurato èprivo della prescritta e valida patente, o se la guidanon avviene in conformità alle disposizioni in vigore;

5) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobile(compresi deltaplani, ultraleggerie e parapendio), sal-vo quanto disposto al successivo art. 15);

6) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nellesue varie forme, salto dal trampolino con sci o idrosci,sci acrobatico, bob, rugby, footbali americano, para-cadutismo o sport aerei in genere;

7) dalla pratica dell’alpinismo oltre il terzo grado quan-do non sia effettuata con accompagnamento di guidapatentata;

8) dalla pratica della speleologia se effettuata a carat-tere professionale e comunque se effettuata isolata-mente e senza l’impiego di adeguata attrezzatura;

9) dalla pratica di immersioni con autorespiratore se ef-fettuate a carattere professionale e comunque se ef-fettuate privi dei brevetti di attività subacquea rilascia-to da associazione a ciò legalmente autorizzata;

10) dalla partecipazione a competizioni - o relative pro-ve -ippiche, calcistiche, ciclistiche, organizzate o co-munque svolte sotto l’egida delle competenti federa-zioni od organismi sportivi riconosciuti dal CONI. Talelimitazione non è operante per gli assicurati di etàinferiore ai 15 anni;

11) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso

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NORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI

di stupefacenti o allucinogeni;12) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure me-

diche non resi necessari da infortunio;13) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;14) direttamente o indirettamente e derivati da o legati a:

a) atti di guerra, invasione, atti ostili, operazioni belli-che (dichiarate o no), guerra civile, ribellione, rivo-luzione, insurrezione, tumulti interni paragonabiliad una sommossa popolare (a condizione che l’As-sicurato non vi abbia preso parte attiva). atti milita-ri o di autorità non legittimate;

b) atti di terrorismo di qualsiasi genere, sabotaggio.Sono esclusi anche qualsiasi genere di danni, di-rettamente o indirettamente causati, derivati da olegati ad azioni che vengono messe in atto alloscopo di limitare, prevenire o sopprimere gli attisuccitati alle lettere a) e b) o che hanno a chevedere in qualche modo con uno di essi;

c) da contaminazione di sostanze chimiche o biologiche;d) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vul- caniche;

15) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’ato-mo, naturali o provocati, e da accelerazioni di parti-celle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopiradioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Non rientrano in garanzia le lesioni determinate da sforzi,gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini.

Art. 15 - Rischio volo

La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subi-sca, in qualità di passeggero, durante i viaggi di Turismo,Trasferimento e Trasporto Pubblico Passeggeri su velivo-li o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettua-ti:- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per

voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri;- su apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (del-

taplani, ultraleggeri, parapendio).La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato salea bordo dell’aeromobile e cessa dal momento in cui ne èdisceso.La presente estensione di garanzia non è valida se lapolizza:- ha durata inferiore ad un anno;- è stipulata (anche in convenzione) da Agenzie di

Viaggio a favore della clientela.In base a quanto previsto dall’articolo 2 “Altre assicura-zioni” delle norme che regolano l’assicurazione in gene-rale e ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 delC.C., l’Assicurato, in base a quanto sia o venga a cono-scenza:- Dichiara che la somma dei capitali fra la presente e

altre assicurazioni contro gli infortuni, che includano lacopertura del rischio volo, stipulate dallo stesso assicu-rato o da altri sulla sua persona non supera i limiti di:a) - E 1.032.913,80 per il caso di Morte;

- E 1.032.913,80 per il caso di Invalidità Perma-nente Totale;

- E 258,23 al giorno per il caso di Invalidità Tem-poranea Assoluta.

b) complessivamente per aeromobile (in caso di polizzacumulativa):- E 5.164.568,99 per il caso di Morte;- E 5.164.568,99 per il caso di Invalidità Perma-

nente Totale.- S’impegna a comunicare alla Società la successiva

stipulazione di altre assicurazioni contro gli infortuniche includano la copertura del rischio volo, stipulatedallo stesso Assicurato o da altri sulla sua persona,qualora il totale dei capitali assicurati superi i limitisopra indicati.

Eventuali aumenti dei suddetti limiti devono esserepreventivamente concordati con la Società.La Società dichiara che il premio relativo:- alla presente estensione è pari al 1 % del totale dei

premi netti di polizza;- ai capitali eccedenti quelli sopra indicati sarà quello

applicato ai livelli correnti del mercato delle assicu-razioni aeronautiche.

Art. 16 - Servizio militare

L’Assicurazione è prestata durante il servizio militare dileva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dellostesso limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svol-gimento delle attività tipiche di detto servizio.

Art. 17 - Cessazione del l’assicurazione

La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti af-fezioni: alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organi-che cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive ostati paranoidi costituisce causa di cessazione di assi-curazione.

Art. 18 - Limiti territoriali

L’assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 19 - Cambiamento dell’attività professionale

Se nel corso dell’assicurazione si verifica un cambiamentodelle attività professionali dichiarate in polizza, si appli-cano gli artt. 1897 e 1898 C.C. Se il cambiamento dell’at-

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NORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI

tività non comporta né diminuzione né aggravamento dirischio l’assicurazione prosegue senza variazioni di sor-ta.

Art. 20 - Altre assicurazioni

Fermo quanto previsto dall’art. 2, qualora le somme assi-curate con altre polizze - escluse quelle in forma colletti-va non stipulate dallo stesso Assicurato - superino com-plessivamente il 50% di quelle garantite con la presenteassicurazione, la Società, entro 15 giorni dalla comuni-cazione ha facoltà di recedere dall’assicurazione con pre-avviso di 60 giorni.

Art. 21 - Denuncia dell’infortunio e oneri relativi

Fermo quanto previsto dall’art. 7, la denuncia dell’infortu-nio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora ecausa dell’evento e deve essere corredata da certificatomedico.Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulte-riori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, ibeneficiari, devono consentire alla Società le indagini egli accertamenti necessari.

Art. 22 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenzedirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento del-l’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano,sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sa-rebbero comunque verificate qualora l’infortunio avessecolpito una persona fisicamente integra e sana. In casodi perdita anatomica o riduzione funzionale di un organoo di arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 25 sonodiminuite tenendo conto del grado di invaliditàpreesistente.

Art. 23 - Morte

L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la mortestessa si verifica - anche successivamente alla scaden-za dell’assicurazione - entro due anni dal giorno dell’in-fortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari de-signati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assi-curato in parti uguali.L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile conquello di invalidità permanente.Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per inva-lidità, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed inconseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi del-

l’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre ibeneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’in-dennizzo per morte - se superiore a quello già pagato perinvalidità permanente.Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile, il corpodell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si pre-suma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà aibeneficiari designati in polizza il capitale previsto per ilcaso di morte. La liquidazione, semprechè non siano nelfrattempo emersi elementi tali da rendere il danno nonindennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi seimesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazio-ne di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.Nel caso che successivamente al pagamento risulti chela morte non si è verificata o comunque non è dipesa dainfortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimbor-so dell’intera somma liquidata.L’indennizzo per il caso di morte non è dovuto per assicu-rati di età inferiore ai 14 anni.

Art. 24 - Maggiorazione dell’indennizzo per il casodi infortunio stradale

Si conviene che, qualora uno degli Assicurati muoia aseguito di infortunio stradale indennizzabile a termini dipolizza, il capitale previsto per il caso di morte verrà cor-risposto agli aventi diritto con la maggiorazione del 100%.Tale maggiorazione non è operante in caso dicommorienza di entrambi i coniugi che risultino assicu-rati con il presente contratto o con altro contratto “Pro-getto Momenti Liberi”.

Art. 25 - Decesso del coniuge non assicurato

Qualora il medesimo infortunio, esclusi comunque gli in-fortuni aeronautici e quelli stradali, determini la morte del-l’Assicurato ed anche quella del coniuge che non risultiassicurato con il presente contratto o con altro contratto“Progetto Momenti Liberi”: il capitale previsto per il casodi Morte verrà corrisposto agli aventi diritto con lamaggiorazione del 100%. Tale maggiorazione è operanteesclusivamente alla condizione che risultino a carico del-l’Assicurato e/o del coniuge, deceduti, uno o più figli mi-nori sopravvissuti all’evento.

Art. 26 - Invalidità permanente

L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovutose l’invalidità stessa si verifica - anche successi-

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NORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI

vamente alla scadenza dell’assicurazione - entro dueanni dal giorno dell’infortunio.L’indennizzo per l’invalidità permanente parziale è calco-

lato sulla somma assicurata per invalidità permanentetotale in proporzione al grado di invalidità accertato se-condo i criteri e le percentuali seguenti.

Perdita totale, anatomica o funzionale di: destro sinistroun arto superiore 70% 60%una mano o un avambraccio 60% 50%un pollice 18% 16%un indice 14% 12%un medio 8% 6%un anulare 8% 6%un mignolo 12% 10%una falange del pollice 9% 8%una falange di altro dito della mano 1/3 del ditoanchilosi della scapola omerale con artoin posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20%anchilosi del gomito in angolazione compresa fra i 120° e 70°con pronosupinazione libera 20% 15%anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8%paralisi completa del nervo radiale 35% 30%paralisi completa del nervo uInare 20% 17%amputazione di un arto inferiore:- al di sopra della metà della coscia 70%- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60%- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%amputazione di un piede 40% 40%ambedue i piedi 100%un alluce 5%un altro dito del piede 1%una falange dell’alluce 2,5%anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35%anchilosi del ginocchio in estensione 25%anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosidella sotto astralgica 15%paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15%un occhio 25%ambedue gli occhi 100%perdita anatomica di un rene 15%perdita anatomica della milzasenza compromissioni significative della crisi ematica 8%sordità completa di un orecchio 10%sordità completa di ambedue le orecchie 40%perdita totale della voce 30%stenosi nasale assoluta monolaterale 4%stenosi nasale assoluta bilaterale 10%esiti di frattura scomposta di una, costa 1%esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:una vertebra cervicale 12%una vertebra dorsale 5%dodicesima dorsale 10%una vertebra lombare 10%esiti di frattura di un metamero sacrale 3%esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolaree limitazione del movimenti del capo e del collo 2%

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NORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive siprocederà alla quantificazione del grado di invalidità per-manente tenendo conto dell’eventuale possibilità di ap-plicazione di presidi correttivi.Se la lesione comporta una minorazione, anziché la per-dita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridottein proporzione alla funzionalità perduta.Nei casi di invalidità permanente non specificati nella ta-bella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimentoalle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della di-minuita capacità generica lavorativa, indipendentementedalla professione dell’Assicurato.La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi odarti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidi-tà pari alla somma delle singole percentuali dovute perciascuna lesione, con il massimo dei 100%. In caso diaccertato mancinismo si conviene che le percentuali diinvalidità permanente soprastabilite per l’arto superioredestro, varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.Resta altresì convenuto che per gli Assicurati di età infe-riore ai 14 anni l’indennizzo per Invalidità Permanente verràcalcolato sul doppio del capitale pro capite stabilito inpolizza.

Art. 27 - Franchigia

La somma assicurata per il caso di invalidità permanenteè soggetta alla seguente franchigia: nessun indennizzo èdovuto per invalidità permanente di grado inferiore o parial 3% della totale.Se l’invalidità permanente supera il 3% della totale, vienecorrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente »Resta tuttavia convenuto che nel caso l’invalidità perma-nente risulti di grado superiore al 30% della totale, il di-sposto del comma precedente si intende abrogato e per-tanto l’indennizzo viene corrisposto integralmente senzaapplicazione di alcuna franchigia.

Art. 28 - Invalidità permanente totale

Si conviene che in caso di invalidità permanente di gradopari o superiore al 50% senza tener conto della franchigiadi cui all’art. 26, l’indennizzo verrà corrisposto nella mi-sura del 100% della somma assicurata.

Art. 29 - Rivalutazione dell’indennità

In caso di contratto di durata poliennale trascorse le pri-me tre annualità assicurative continuative durante le qua-li non sia stata presentata alcuna denuncia di sinistro peralcun Assicurato, le indennità previste in polizza si rivalu-tano automaticamente del 30%.

Art. 30 - Rimborso spese mediche, farmaceutiche,chirurgiche ed ospedaliere

La Società assicura, fino alla concorrenza del massima-le indicato e per la parte di spese che non risultino acarico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso: deglionorari dei medici e dei chirurghi, delle spese ospedaliere(accertamenti diagnostici, radioscopie, radiografie, esa-mi di laboratorio), delle spese farmaceutiche nonché del-le rette di degenza conseguenti ad un evento considerabilecome infortunio a norma delle presenti Condizioni Gene-rali di Assicurazione. Nelle prestazioni previste dalcapoverso che precede, si intendono comprese anche lespese inerenti agli interventi di chirurgia plastica resenecessarie per eliminare o contenere sfregi o deturpazionidi natura estetica fisiognomica subiti in occasione deimedesimi eventi dannosi considerati come infortunio.In caso di ricovero la Società assicura il rimborso dellespese sostenute per le cure fisioterapiche post-ricovero,sempreché prescritte dal medico curante e prestate pres-so centri specializzati. Il rimborso viene effettuato dallaSocietà a guarigione clinica ultimata su presentazioneda parte dell’Assicurato dei documenti giustificativi (notuledel medico, ricevute del farmacista, documenti giustifica-tivi dell’istituto di Cura nel quale ha avuto luogo il ricoveroe simili). La denuncia dell’infortunio, anche agli effetti delpresente articolo deve essere fatta nel termine e con lemodalità previste. In caso di ritardata denuncia non ven-gono rimborsate le spese relative al periodo anteriore algiorno della denuncia stessa. La domanda per il rimbor-so di dette spese corredata dai documenti giustificativi dicui sopra deve essere presentata alla Società, a pena didecadenza, entro il 30° giorno successivo a quello in cuiè terminata la cura medica e la degenza.

Art. 31 - Spese di trasporto

Entro il limite del massimale di E 258,23 per ciascunapersona e per anno assicurativo si conviene che la garan-zia si intende estesa alle spese documentate sostenuteper il trasporto di emergenza dell’Assicurato con qualun-que mezzo di trasporto in Istituto di cura in Italia o al-l’estero; le spese per l’eventuale viaggio di ritorno nonchéper il trasferimento da un Istituto di cura all’altro sarannorimborsate entro il limite sopra indicato soltanto se il tra-sporto risulta prescritto dal medico curante.

Art. 32 - Accompagnatore

In caso di ricovero di un Assicurato di età inferiore ai 18anni in Istituto di Cura sito ad una distanza superiore akm 50 dalla residenza dell’Assicurato stesso la Società

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NORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO LNORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI’ASSICURAZIONE INFORTUNI

rimborsa le spese documentate di vitto e pernottamento(comprese quelle di natura alberghiera) di un accompa-gnatore dell’Assicurato, per un periodo non superiore atrenta giorni per ciascun anno assicurativo e fino alla con-correnza di una somma non superiore a E 25,80 al gior-no.

Art. 33 - Recupero caparra

Qualora, a seguito di infortunio-, indennizzabile a terminidi polizza, l’Assicurato sia impossibilitato a svolgere unperiodo di vacanza o partecipare ad un viaggio turistico didurata non inferiore a tre giorni, già programmato e per ilquale abbia versato una somma a titolo di caparra e ven-ga a trovarsi nella impossibilità di recuperare tale capar-ra, la Società provvederà al rimborso della perdita subitafino alla concorrenza della somma di E 516,46 per cia-scun infortunato.Il rimborso verrà eseguito su presentazione da parte del-l’Assicurato della necessaria documentazione, atta a di-mostrare il danno subito.

Art. 34 - Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità per-manente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio edin conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Socie-tà corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, aglieredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’in-dennità pagata e quella assicurata per il caso di morte,ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nelcaso contrario.Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carat-tere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendentedall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata ocomunque offerta in misura determinata, la Società pa-gherà ugualmente agli eredi l’importo liquidato od offertosecondo le norme della successione testamentaria e/olegittima.

Art. 35 - Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoiaventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.

Art. 36 - Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia, eseguita la valuta-zione del danno, ricevuta la necessaria documentazione

e concordato con l’Assicurato l’importo dell’indennizzoda corrispondere a termine di polizza, la Società si impe-gna a provvedere al pagamento entro 15 giorni.

Art. 37 - Variazione di persone

Si conviene che le variazioni delle generalità delle perso-ne assicurate verificatesi nel corso della garanzia, saran-no comunicate per iscritto ed a mezzo raccomandataalla Società.Le variazioni stesse saranno valide a decorrere dalla datadel timbro postale di partenza della comunicazione pre-detta, e, comunque, dalla data della ricevuta della racco-mandata rilasciata dall’amministrazione postale,sempreché le persone che entrano in garanzia sianoassicurabili a norma di polizza.Fermo l’obbligo del Contraente di corrispondere l’even-tuale maggior premio entro 15 giorni dalla presentazionedei nuovi atti, con l’applicazione, in difetto, dell’art. 1901C.C.

Art. 38 - Esonero dall’obbligo di denuncia di mutila- zioni o difetti preesistenti

Fermo il disposto dell’art. 1 delle Norme che regolanol’assicurazione in generale, il Contraente è esoneratodalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cuigli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazioneo che dovessero in seguito sopravvenire. Nel caso di in-fortunio sofferto da persona affetta da difetti fisici o muti-lazioni rilevanti, l’indennità per invalidità permanente saràliquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dal-l’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisi-camente integra, fermo il disposto dell’art. 21 delle Norme che regolano l’assicurazione.

Art. 39 - Variazioni nella persona del Contraente

Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi o aventicausa, i quali sono solidalmente obbligati a continuare ilcontratto fino alla divisione dell’eredità.Dopo la divisione, il contratto continua con l’erede e congli eredi cui siano state assegnate le attività alle qualisono addette le persone assicurate.Le variazioni sopra indicate devono essere comunicatedal Contraente, suoi eredi, od aventi causa, entro il termi-ne di quindici giorni dal loro verificarsi alla Società, laquale nei trenta giorni successivi al ricevimento della co-municazione ha facoltà di recedere dal contratto, dando-ne comunicazione con preavviso di quindici giorni.

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NOTA INFORMATIVA predisposta ai sensi dell’art. 123 dei d.l. 17 marzo 1995, n.175 ed in conformità conquanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 dei 2 giugno 1997.

NOTNOTNOTNOTNOTA INFORMAA INFORMAA INFORMAA INFORMAA INFORMATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESAil contratto è concluso con la sede legale della Societàsita in Italia, in piazza A. Gentili n. 3, Palermo.La Società Progress Assicurazioni S.p.A. è stata auto-rizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con d.m. del12 marzo 1982.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTOLegge applicabileAi sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 175/95, le parti potran-no convenire di assoggettare il contratto ad una legisla-zione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dal-l’applicazione di norme imperative nazionali e salva la pre-valenza delle disposizioni specifiche relative alle assicu-razioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.Progress Assicurazioni S.p.A. propone di applicare alcontratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contrattoIl Contraente insoddisfatto del servizio ricevuto e ove loritenga opportuno, può segnalarlo alla Direzione dellaProgress Assicurazioni S.p.A. - ufficio reclami - che siattiverà per ricercare la soluzione del caso.Qualora le parti avessero scelto di applicare al contrattola legislazione italiana, eventuali reclami in merito al con-tratto stesso potranno comunque essere rivolti all’ISVAP- Servizio tutela del consumatore, Sezione reclami - viadel Quirinale, 21 - 00187 Roma.Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diver-sa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito alcontratto dovranno essere rivolti all’Autorità di vigilanzadel paese la cui legislazione è stata prescelta.In tal caso, l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Auto-rità competente ed il Contraente.

Durata del contrattoIl contratto può essere stipulato sia nella forma con taci-to rinnovo che senza tacito rinnovo.Nel caso fosse scelta la forma con tacito rinnovo, il con-tratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro iltermine di cui all’art. relativo al “rinnovo/proroga del con-tratto” delle condizioni generali di assicurazione, si rinno-va tacitamente per una durata da un anno ad un massi-mo di due anni. In caso di disdetta regolarmente inviata,la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e nontroverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorniprevisto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civi-le.Nel caso fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, lagaranzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessi-tà di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolle-ranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma,del Codice Civile.

Termini di prescrizione dei dirittiderivanti dal contrattoI diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescri-vono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fattosu cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 CodiceCivile.Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine diun anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto ilrisarcimento all’assicurato o ha promosso contro questol’azione.Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità dileggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675(di seguito denominata Legge), ed in relazione ai datipersonali che La/Vi riguardano e che formeranno ogget-to di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

l. Finalità del trattamento dei datiIl trattamento

a) è diretto all’espletamento da parte della Società dellefinalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei con-tratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinentiesclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativaai sensi delle vigenti disposizioni di legge; alla con-clusione, esecuzione e gestione di rapporti confornitori, consulenti, legali, professionisti e lavoratoriautonomi in genere;

b) può anche essere diretto all’espletamento da partedella Società delle finalità di informazione e promo-zione commerciale dei prodotti assicurativi, nonchèindagini di mercato sulla qualità del servizio erogatodalla Società stessa.

2. Modalità del trattamento dei datiIl trattamento

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o comples-si di operazioni indicate all’art. 1, comma 2, lett. b),della Legge: raccolta; registrazione e organizzazio-ne; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione,comunicazione; conservazione; cancellazione/distru-zione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

INFORMATIVA Al SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96 (AREA INDUSTRIALE)

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b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici ocomunque automatizzati;

c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolaree da soggetti esterni a tale organizzazione, facentiparte della catena distributiva del settore assicurati-vo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9)e/o incaricati del trattamento, nonchè da società diservizi (cfr. successivo punto 9).

3. Conferimento dei datiFerma l’autonomia personale dell’interessato, ilconferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o norma-tiva comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio,casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovirapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapportigiuridici in essere o alla gestione e liquidazione deisinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di in-formazione e di promozione commerciale di prodottiassicurativi e di indagini di mercato sulla qualità delservizio erogato nei confronti dell’interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei datiL’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire idati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’im-possibilità di concludere od eseguire i relativi contrat-ti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta al-cuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ov-vero in corso di costituzione, ma preclude la possibi-lità di svolgere attività di informazione e promozionecommerciale di prodotti assicurativi, nonchè indaginidi mercato sulla qualità del servizio erogato nei con-fronti dell’interessato.

5 Comunicazione dei datia) l dati personali possono essere comunicati - per le

medesime finalità di cui al punto 1) lett. a), e per es-sere sottoposti a trattamenti aventi le medesime fina-lità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del set-tore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori eriassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri ca-nali di acquisizione di contratti di assicurazione (adesempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine;società di servizi o persone fisiche a cui siano affidatila gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sini-

stri ovvero la contabilità e l’assistenza in materia fi-scale, tributaria o del lavoro, nonchè società di serviziinformatici o di archiviazione; organismi associativi(ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e del-l’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilan-za sui fondi di pensione, Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale ed altre banche dati nei confrontidelle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (adesempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale in-fortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in con-cessione);

b) inoltre, i dati personali possono essere comunicati,per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società delgruppo di appartenenza (società controllanti, control-late e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle.vigenti disposizioni di legge), e a pubbliche Ammini-strazioni ai sensi di legge.

6. Diffusione dei datil dati personali non sono soggetti a diffusione

7. Trasferimento dei dati all’esterol dati personali possono essere trasferiti verso Paesi del-l’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’UnioneEuropea. In tale ultimo caso la Società rende noto di averestipulato con il soggetto appartenente al paese terzo, con-tratto redatto in conformità della deliberazione n° 35 del10/10/2001 del Garante per la protezione dei dati perso-nali, nonché della Decisione della Commissione delle Co-munità Europee del 15/06/2001 n° 2001/497/CE e suc-cessive modificazioni. I contratti in parola sono disponibilipresso la Sede della Società e si trovano altresì deposita-ti presso il Notaio Marcello Orlando di Palermo

8. Diritti dell’interessatoL’art. 13 della Legge conferisce all’interessato l’eserciziodi specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare laconferma dell’esistenza o meno dei propri dati personalie la loro messa a disposizione in forma intelligibile; diavere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logi-ca e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenerela cancellazione, la trasformazione in forma anonima o ilblocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’ag-giornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’inte-grazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al tratta-mento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamentoTitolare del trattamento è la Progress Assicurazioni inpersona del Sig. Giovanni Ficarra. Responsabile, ai finidella citata legge, è la Sig.ra Nunzia Ciotta, tutti domiciliatipresso la sede della Società in Palermo, Piazza A. Gentili, 3.

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CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell’informativa di cui sopra,Ai sensi degli articoli 11, 20, 22 e 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,

Acconsento/iamo

• al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da

concludere o in essere con la Società assicuratrice

• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett a) delle predetta informativa,

che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o

obbligatori per legge

• al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (paesi UE e Paesi

extra UE), laddove ciò sia funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratrice

.....................................................Acconsento/iamo (*)

• al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano per finalità d’informazione e

promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato

• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa

per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla

qualità del servizio erogato

• al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi LIE e Paesi

extra UE) per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di

mercato sulla qualità del servizio erogato

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data Nome e cognome o denominazione dell’interessato (leggibili)

........................................................................................................................

(firma)............................................................................................................

Luogo e data Nome e cognome o denominazione dell’interessato (leggibili)

........................................................................................................................

(firma)............................................................................................................

(*) (ove l’interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all’ estero dei suoi dati personaliper finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizioerogato, deve premettere la parola “non” alla parola “acconsento/iamo”).