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Regolamento ISVAP n. 29/2009
Classificazione dei rischi all’interno dei rami assicurativi
Regolamento n. 29 del 16 marzo 2009
concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private
Relazione Isvap
Il Regolamento detta istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami relativamente ai rischi che in funzione della struttura del contratto e dell’oggetto della copertura possono presentare difficoltà di
inquadramento, al fine di garantire uniformità di comportamenti delle imprese
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Art. 4 (Rischi non assicurabili) - 1
Fermi i divieti derivanti da norme di legge, non è assicurabile il rischio di ritiro o sospensione della patente di
guida conseguente a violazioni del Nuovo Codice della strada, salvo quanto previsto dall’articolo 16
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Art. 16 (Assicurazione per i danni del datore di lavoro conseguenti alla sospensione
o al ritiro della patente di guida di altri soggetti)
Fermo restando il divieto di cui all’articolo 4, comma 1 (inassicurabilità di diare ed altre indennità giornaliere da parte del conducente in caso di ritiro/sospensione della patente), è classificato nel ramo 16 (Perdite pecuniarie di vario genere), il rischio di danni economici subiti: dal datore di lavoro o dall’azienda
a seguito dell’adozione delle misure di sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di essi per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui sono adibiti
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Art. 4 Relazione Isvap - 1
La norma è volta ad escludere l’assicurabilità (da parte del conducente del veicolo) della corresponsione di diarie o altre indennità giornaliere
connesse al periodo di interdizione
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Art. 4 Relazione Isvap - 2
Sono invece assicurabili (da parte del
conducente del veicolo) i rischi che non sono sussumibili nella sanzione, ma si individuano come conseguenze mediate ed indirette della applicazione della sanzione, quali quelli derivanti dalla necessità di sostenere costi: per il pagamento di corsi di recupero dei punti
della patente per il pagamento della revisione e per riottenere
la patente
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Art. 4 Relazione Isvap - 3
Le previsioni recate dall’articolo 4, si inseriscono nel quadro normativo generale già tracciato dal legislatore, teso a dissuadere, nell’interesse pubblico, i soggetti destinatari delle norme dalla
tenuta di determinati comportamenti
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Art. 4 Relazione Isvap - 4
Tale scopo viene raggiunto dal Regolamento attraverso l’inasprimento delle misure
sanzionatorie che assumono peraltro sempre più spesso forma diversa da quella pecuniaria (sanzioni interdittive con funzione punitiva o cautelare …)
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Art. 4 Relazione Isvap - 5
Nel caso di assicurazione del danno economico sopportato dall’azienda o dal datore di lavoro, “in relazione alla ratio del provvedimento, il rischio viene classificato nel più ampio ambito delle garanzie del
ramo 16 (Perdite pecuniarie di vario genere)
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Art. 4 Relazione Isvap - 6
Ciò in ragione del fatto che l’interesse tutelato risulta in capo ad un soggetto, il datore di lavoro o l’azienda che beneficerà dell’assicurazione, diverso da quello che ha posto in essere l’infrazione punita con il
ritiro della patente e che tale provvedimento costituisce la causa dell’evento e non l’evento coperto dalla garanzia
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Art. 4 (Rischi non assicurabili) - 2
Fatto salvo quanto indicato negli articoli 12 e 14, comma 1, non sono rilasciabili coperture a fronte di obbligazioni di dare derivanti da disposizioni contrattuali, quando il rischio sottostante ha natura esclusivamente finanziaria, ossia è riferito: a prodotti finanziari o a depositi bancari o postali non
rappresentati da strumenti finanziari ovvero ad operazioni di finanziamento o di provvista di
mezzi finanziari, non relative all’acquisto di beni o servizi al consumo
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Art. 4 Relazione Isvap - 7
Ne deriva che sono escluse, tra l’altro, le garanzie prestate a fronte: di contratti di finanziamento
scoperti di conto corrente contratti aventi ad oggetto garanzie
direttamente o indirettamente connesse ad operazioni di cessione del credito e ad operazioni di cartolarizzazione
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Art. 4 Relazione Isvap - 8
del collocamento di emissioni azionarie od obbligazionarie di emissioni di passività subordinate
delle fluttuazioni di tassi o valute su prestiti o su altre operazioni valutarie
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Art. 4 Relazione Isvap - 9
delle inadempienze di un aderente a servizi di compensazione nei confronti di stanze di compensazione (c.d. clearing-house) per lo scambio di strumenti derivati, azionari e obbligazioni di cassa
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Art. 4 Relazione Isvap – 10
delle transazioni nei mercati di finanza strutturata
dei contratti derivati di credito degli strumenti finanziari emessi sulla
base di un insieme di crediti (c.d. asset-backed securities)
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Art. 4 (Rischi non assicurabili) - 3
In ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze
su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa
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Art. 4 Relazione Isvap - 11
Sono parimenti escluse le coperture di perdite che possono derivare da valutazioni legate al compimento di operazioni straordinarie di impresa sopravvenienze passive e minusvalenze
su elementi patrimoniali perdite derivanti da valutazione di attivi o
passivi in occasione di trasferimenti di portafoglio, cessioni di azienda
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Art. 4 Relazione Isvap - 12
Sono invece consentite le coperture assicurative legate al credito al consumo
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Art. 4 (Rischi non assicurabili) - 4
Non è assicurabile il rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa
Ciò anche nel caso di accollo da parte di un Ente della somma corrispondente alla sanzione
comminata all’autore dell’illecito, quando l’Ente rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile stesso
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Art. 4 Relazione Isvap - 13
In tale fattispecie si ritiene che l’eventuale copertura equivarrebbe ad un’indebita traslazione degli oneri economici connessi alla sanzione
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Art. 4 Relazione Isvap - 14
Ciò configurerebbe un meccanismo elusivo del divieto di assicurabilità posto a presidio della finalità deterrente insita nella sanzione comminata
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Art. 5 Relazione Isvap - 1
L’articolo 5 individua i criteri distintivi tra le operazioni riconducibili ad attività
assicurativa e quelle relative ad attività di servizi
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Art. 5 Relazione Isvap - 2
Criteri che assumono particolare rilievo in riferimento ai settori di confine costituiti: dalle prestazioni erogate dalle centrali di
assistenza e dalle garanzie post vendita rilasciate dai
rivenditori di beni di consumo
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Art. 5(Attività di servizi) - 1
Le prestazioni in natura di assistenza tecnica e sanitaria
remunerate in forma diversa dal premio anticipato calcolato su basi tecnico-assicurative, offerte a domanda dell’utente anche in assenza di fortuità dell’evento
generatore del bisogno
sono considerate servizi non assicurativi24
Art. 5(Attività di servizi) - 2
Le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo 18 (Assistenza) possono offrire i servizi di cui al comma 1 ai propri assicurati, in accessorio alle garanzie prestate, a condizione che:
(segue)
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Art. 5(Attività di servizi) - 3
a) essi costituiscano, nel loro insieme, impegno
marginale rispetto a quello principale derivante dagli obblighi di natura assicurativa e
siano forniti in relazione all’adempimento degli obblighi assicurativi;
a) nel contratto venga data separata evidenza del costo di tali servizi rispetto al premio assicurativo
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Art. 5(Attività di servizi) - 4
Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia possono offrire in accessorio ai suddetti rami danni i servizi di assistenza sanitaria a domicilio, alle condizioni indicate dal comma 2, lettere a) e b) (impegno marginale e forniti in relazione all’adempimento degli obblighi
assicurativi) (separata evidenza del costo)
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Art. 5(Attività di servizi) - 5
Non costituiscono attività assicurativa le prestazioni di assistenza di manutenzione e di riparazione
offerte:
(segue)
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Art. 5(Attività di servizi) - 6
dal venditore di beni di consumo ai propri clienti anche a fronte di un corrispettivo
anticipato, in assenza di elementi tipici del
rapporto assicurativo quali, in particolare: l’organizzazione imprenditoriale basata sulla
comunione dei rischi e la determinazione del corrispettivo su basi
tecnico-assicurative
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Art. 5 Relazione Isvap - 2
Vengono inoltre definite le condizioni limite per la configurabilità delle prestazioni fornite in via accessoria dalle società di noleggio per i veicoli propri, nell’ambito dei puri servizi non rientranti
nell’attività assicurativa
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Art. 5(Attività di servizi) - 7
Le prestazioni offerte a completamento del servizio di noleggio auto, erogate da società che concedono il nolo di veicoli propri, costituiscono attività di servizi a condizione che siano funzionali rispetto agli adempimenti
contrattuali ed accessorie rispetto alla prestazione principale
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Art. 12 Relazione Isvap
L’articolo 12 introduce la deroga al criterio di cui all’articolo 4, comma 2, consentendo la parziale assicurabilità delle
garanzie finanziarie collegate ai mutui per l’acquisto di immobili
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Art. 12(Assicurazioni prestate a garanzia di mutui per
l’acquisto di immobili) - 1
In deroga a quanto previsto all’articolo 4, comma 2, sono classificate nel ramo 15. Cauzione le coperture relative ad obbligazioni inerenti a contratti di mutuo per l’acquisto di immobili rilasciate nei limiti del venticinque per cento
dell’importo complessivo del mutuo erogato e assistite da diritti di garanzia reale a favore del
creditore/beneficiario
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Art. 12(Assicurazioni prestate a garanzia di mutui
per l’acquisto di immobili) - 2
Nelle assicurazioni prestate a garanzia di mutui per l’acquisto di immobili: qualsiasi pagamento effettuato dal debitore a
titolo di rimborso del capitale ricevuto è imputato, in primo luogo, all’importo garantito dalla polizza cauzione e
la garanzia assicurativa si estingue quando il debitore ha rimborsato, in quota capitale, il venticinque per cento del finanziamento ricevuto
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Art. 12 (Assicurazioni prestate a garanzia di mutui per
l’acquisto di immobili) - 3
È classificato nel ramo 14. Credito, nell’ambito del rischio “credito ipotecario”, il contratto stipulato da un intermediario finanziario autorizzato ad operare nel settore dei finanziamenti garantiti con ipoteca su immobili in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di insolvenza del debitore nel caso in cui la vendita forzata del bene immobile assunto
in garanzia non consenta il realizzo di una somma pari a quella erogata dal finanziatore
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Art. 12 (Assicurazioni prestate a garanzia di mutui
per l’acquisto di immobili) - 4
Il contratto deve prevedere in ogni caso uno scoperto obbligatorio a carico dell’assicurato, in funzione delle caratteristiche del rischio e delle altre garanzie offerte
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Art. 14 Relazione Isvap - 1
L’articolo 14 introduce, al comma 1, la seconda deroga alla inassicurabilità dei rischi finanziari di cui all’articolo 4, comma 2
Il fondamento normativo di tale deroga è contenuto nel D.p.r. 5 gennaio 1950 n.180 e, in particolare, nell’articolo 54, il quale prevede che le cessioni di quote dello stipendio e del salario
devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego
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Art. 14 Relazione Isvap - 2
L’articolo prevede una diversa classificazione del rischio in funzione del contenuto del contratto
In particolare, il rischio è classificato nel ramo 14. Credito nei casi in cui è tutelato l’interesse del contraente (ente finanziatore) di garantire il proprio patrimonio dal danno causato dal mancato adempimento dell’obbligazione da parte del debitore (terzo rispetto al rapporto contrattuale)
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Art. 14 Relazione Isvap - 3
In tale fattispecie: è consentita la surrogazione
dell’assicuratore verso il debitore ma il premio
deve essere corrisposto dall’ente finanziatore e
non può essere ribaltato a titolo di costo assicurativo sul debitore (comma 1)
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Art. 14 Relazione Isvap - 4
Quando l’interesse tutelato è quello del lavoratore dipendente, il rischio è classificato invece nel ramo 16. Perdite pecuniarie (comma 2)
In tal caso il premio è pagato dal dipendente debitore il contratto non può prevedere meccanismi di
rivalsa nei confronti dell’assicurato in quanto svuoterebbero la copertura assicurativa offerta e pagata dallo stesso
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Art. 14 Relazione Isvap - 5
Resta evidentemente ferma la possibilità per l’impresa di ricorrere agli strumenti offerti dalla disciplina civilistica
(esclusione della copertura in caso di dolo ex art. 1900 c.c.; dichiarazioni precontrattuali false o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c.) nonché
agli ordinari meccanismi contrattuali (es. la “carenza”)
per contrastare fenomeni di antiselezione del rischio
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Art. 14 Relazione Isvap - 6
Nella copertura delle cessioni del quinto del ramo 16. Perdite pecuniarie, il Regolamento chiarisce inoltre che la garanzia relativa al caso di morte dell’assicurato deve essere prestata da un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo vita I, in quanto il rapporto tra morte e perdita dell’impiego non
può essere descritto nei termini di causa-evento, ma di evento conseguenza, essendo prevalente la perdita della vita rispetto a quella dell’impiego (articolo 10)
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Art. 14 Relazione Isvap - 7
La previsione del rilascio della copertura per il caso di morte da parte di un’impresa autorizzata all’esercizio dei rami vita risponde al principio fondamentale in materia assicurativa della separatezza delle gestioni dei rami vita e danni, riservando a ciascuna impresa la copertura
dei rischi relativi ai rami per i quali è stata autorizzata
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Art. 14(Assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti
con cessione del quinto dello stipendio)
È classificato nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nell’ambito dei “rischi relativi all’occupazione”, il contratto stipulato dal debitore/assicurato per garantirsi dall’impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento a favore dell’ente finanziatore a causa della perdita dell’impiego, con
conseguente cessazione dell’erogazione dello stipendio
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Art. 15 Relazione Isvap
L’articolo 15 contiene le condizioni per classificare, in funzione dell’oggetto della garanzia, rispettivamente nel ramo 3. Corpi di veicoli terrestri, nel ramo 9. Altri danni ai beni o nel ramo 16. Perdite pecuniarie, le garanzie after-sale assistance prestate a favore di acquirenti o venditori di beni di consumo
A differenza di quanto indicato all’articolo 6, la disposizione è riferita alle garanzie post vendita prestate dalle imprese di assicurazione
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Art. 15 (Assicurazioni prestate a fronte di garanzie post vendita) - 1
Sono classificate nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, le assicurazioni aventi ad oggetto le garanzie post vendita, quando il contratto prevede di tenere
indenne il venditore di beni di consumo dalle spese che il medesimo deve sostenere per effettuare la riparazione e/o la sostituzione dei beni stessi
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Art. 15 (Assicurazioni prestate a fronte di garanzie post vendita) - 2
Quando la garanzia è prestata a favore del proprietario del bene e prevede la riparazione e/o la sostituzione del bene o di parti dello stesso, il rischio è classificato, in funzione della natura del bene, nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, nel caso di autoveicoli o 9. Altri danni ai beni, per gli altri beni di consumo
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Art. 16 (Assicurazione per i danni del datore di lavoro conseguenti alla sospensione
o al ritiro della patente di guida di altri soggetti)
Fermo restando il divieto di cui all’articolo 4, comma 1, è classificato nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, il rischio di danni economici subiti dal datore di lavoro o dall’azienda a seguito dell’adozione delle misure di
sospensione o di ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di essi per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui sono adibiti
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Art. 23(Entrata in vigore)
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 5, 10, 12, 14 non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma 1
Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso
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Schemi negoziali CPI e CQS
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Vita + Ramo credito - 1
Polizza vita Contraente: mutuante (in conto proprio o
quale mandatario di terzi) Assicurato: mutuatario Imposte: allo stato della normativa, il premio
non è soggetto ad imposta Rischio assicurato: decesso Il premio assicurativo può essere ribaltato
sul mutuatario attraverso detrazione dal valore attualizzato del prestito
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Vita + Ramo credito - 2
Polizza credito Contraente: mutuante (in conto proprio o quale
mandatario di terzi) Assicurato: mutuante Imposte: allo stato della normativa, il premio è
soggetto ad imposta al 12,50% Rischio assicurato: altri eventi (dimissioni,
licenziamento, pre-pensionamento, etc .. ) Il premio assicurativo resta a carico del
mutuante52
Vita + Ramo credito - 3
Pro Sicura conformità al dettato ISVAP Linearità giuridica, quale presupposto, tra l'altro per
favorire un rapporto chiaro tra i soggetti della filiera (mutuante, mutuatario, compagnia, datore di lavoro, etc.)
Possibilità per la compagnia di riconoscere provvigioni al mutuante sul premio vita
Mitigazione del costo in capo del mutuante (la parte vita si ribalta sul mutuatario)
Pieno titolo di surroga per l'assicuratore (quale fattore di calmierazione del tasso di premio)
Imposta (12,50%) solo sul premio credito
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Vita + Ramo credito - 4
Contro Permanenza del ruolo di intermediari
assicurativi (requisiti RUI) per la parte vita (ruolo che resta comunque confermato per la CQS Pensionati e per le CPI)
54
Ramo credito - 1
Polizza credito Contraente: mutuante (in conto proprio o quale
mandatario di terzi) Assicurato: mutuante Imposte: allo stato della normativa, il premio è
soggetto ad imposta al 12,50%. Rischio assicurato: decesso, dimissioni,
licenziamento, pre-pensionamento, etc .) Il premio assicurativo resta a carico del mutuante
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Ramo credito - 2
Pro Semplificazione del processo (una sola polizza) Esclusione integrale del ruolo di intermediari
assicurativi (ruolo che resta comunque confermato per la CQS Pensionati e per le CPI)
Pieno titolo di surroga per l'assicuratore (anche verso gli eredi, salvo rinuncia)
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Ramo credito - 3
Contro Incertezza sulla conformità al dettato ISVAP Impossibilità per la compagnia di riconoscere
provvigioni al mutuante Amplificazione del costo in capo del mutuante
(tutto il premio resta in capo a questo e tutto il premio è soggetto ad imposta del 12,50% )
Rischi reputazionali in caso di surroga verso
eredi 57
Vita + ramo credito + perdite pecuniarie - 1
Polizza vita Contraente: mutuante (in conto proprio o quale
mandatario di terzi) Assicurato: mutuatario Imposte: allo stato della normativa, il premio non è
soggetto ad imposta Rischio assicurato: decesso Il premio assicurativo può essere ribaltato sul
mutuatario attraverso detrazione dal valore attualizzato del prestito
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Vita + ramo credito + perdite pecuniarie - 2
Polizza credito Contraente: mutuante (in conto proprio o quale
mandatario di terzi) Assicurato: mutuante Imposte: allo stato della normativa, il premio è
soggetto ad imposta al 12,50%. Rischio assicurato: dimissioni e pre-
pensionamento Il premio assicurativo resta a carico del
mutuante59
Vita + ramo credito + perdite pecuniarie - 3
Polizza perdite pecuniarie Contraente: mutuatario Assicurato: mutuatario Imposte: Allo stato della normativa, il premio è
soggetto ad imposta al 2,50%. Rischio assicurato: licenziamento (salvo carenze
ed esclusioni previste in polizza in caso di reticenze / omissioni pre-contrattuali)
Il premio assicurativo deve essere pagato dal mutuante
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Vita + ramo credito + perdite pecuniarie - 4
Pro Possibilità per la compagnia di riconoscere
provvigioni al mutuante sul premio vita e sul premio perdite pecuniarie
Mitigazione (lieve) del costo in capo del mutuante (la parte vita e la parte perdite pecuniarie si ribalta sul mutuatario)
Titolo di surroga per l'assicuratore non previsto per la polizza Perdite Pecuniarie
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Vita + ramo credito + perdite pecuniarie - 5
Contro Complicazione dei processi ed amplificazione
della documentazione pre-contrattuale e contrattuale (tre polizze, di cui due recanti il mutuante quale contraente ed una il mutuatario quale contraente)
Complicazione delle attività di riformulazione dei testi dei contratti di prestito, stante, peraltro, l'incertezza sulla possibilità, in caso licenziamento, di recuperare il TFR o le somme maturate presso Fondo Pensione
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Vita + ramo credito + perdite pecuniarie - 6
Permanenza del ruolo di intermediari assicurativi (requisiti RUI) per la parte vita e per la parte Perdite Pecuniarie. Su quest'ultima si insinua, tra l'altro, quale polizza individuale, l'obbligo di profilatura del consumatore
Difficoltà / impossibilità per la Compagnia di trattare il sinistro - e l'eventuale azione di surroga - in assenza di informazioni sul titolo di risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario, con connesso rischio di contenzioso ed esposti lSVAP
Relativamente alla copertura Perdite Pecuniarie, rischio di contenzioso tra mutuante e Compagnia nell'interpretazione delle carenze / esclusioni di garanzia in caso di licenziamento
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