cass. civ., sent. 16.02.2007 n. 3701

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Page 1: Cass. civ., sent. 16.02.2007 n. 3701

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Cass Civ sez II sent 16022007 n 3701

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Illmi Siggri Magistrati Dott SETTIMJ Giovanni - Presidente Dott SCHERILLO Giovanna - Consigliere Dott PICCIALLI Luigi - Consigliere Dott ATRIPALDI Umberto - rel Consigliere Dott CORRENTI Vincenzo - Consigliere ha pronunciato la seguente

sentenza sul ricorso proposto da UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BENEVENTO in persona del Prefetto pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso LAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo difende ope legis

- ricorrente - e da MINISTERO DELLINTERNO in persona del Ministro pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso LAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis

- ricorrente - contro

AMG elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dagli avvocati DAURIA GIUSEPPE LONGOBARDI TOMMASO giusta mandato a tergo del controricorso

- controricorrente - e contro SARI SPA - intimata - avverso la sentenza n 49104 del Giudice di pace di BENEVENTO del 18604

depositata il 210604 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 241006 dal Consigliere

Dott ATRIPALDI Umberto lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott DESTRO CARLO che

ha concluso per laccoglimento del ricorso perchegrave manifestamente fondato

Svolgimento del processo

LUfficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato nei confronti di AMG con ricorso notificato il 271004 la sentenza del Giudice di Pace di Benevento che aveva dichiarato la nullitagrave dellopposta cartella esattoriale inerente al pagamento della somma di Euro 85278 per violazione dellart 116 CdS comma 2 ritenendo illegittima ai sensi della L n 689 del 1981 art 27 la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge

Lamenta la violazione e falsa applicazione L n 689 del 1981 art 27 atteso che contrariamente allassunto del GdP proprio detto articolo prevede espressamente

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leffettuata maggiorazione in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione

AMG resiste Il PG ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio

Motivi della decisione

Il ricorso egrave manifestamente infondato Infatti alle sanzioni come nella specie stradali si applica lart 203 CdS comma 3 che

in deroga alla L n 689 del 1981 art 27 in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nellordinanza - ingiunzione prevede liscrizione a ruolo della sola metagrave del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10 Aumenti pertanto correttamente ritenuti non applicabili dal GdP peraltro con motivazione errata che va quindi corretta in conformitagrave allenunciato principio Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese

P Q M

Rigetta il ricorso e condanna lUfficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 50000 di cui Euro 40000 per onorari

Cosigrave deciso in Roma il 24 ottobre 2006 Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007

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leffettuata maggiorazione in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione

AMG resiste Il PG ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio

Motivi della decisione

Il ricorso egrave manifestamente infondato Infatti alle sanzioni come nella specie stradali si applica lart 203 CdS comma 3 che

in deroga alla L n 689 del 1981 art 27 in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nellordinanza - ingiunzione prevede liscrizione a ruolo della sola metagrave del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10 Aumenti pertanto correttamente ritenuti non applicabili dal GdP peraltro con motivazione errata che va quindi corretta in conformitagrave allenunciato principio Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese

P Q M

Rigetta il ricorso e condanna lUfficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 50000 di cui Euro 40000 per onorari

Cosigrave deciso in Roma il 24 ottobre 2006 Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007