carta autonomie

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3118 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA (CALDEROLI) DAL MINISTRO DELLINTERNO (MARONI) DAL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO (BOSSI) E DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI (FITTO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LINNOVAZIONE (BRUNETTA) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati Presentato il 13 gennaio 2010 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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La Carta delle Autonomie che interviene anche sulla disciplina delle circoscrizioni di decentramento. http://www.camera.it/126?pdl=3118

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3118—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(CALDEROLI)

DAL MINISTRO DELL’INTERNO

(MARONI)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO

(BOSSI)

E DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI

(FITTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni,semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali,nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioniamministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazionedelle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino

di enti ed organismi decentrati

Presentato il 13 gennaio 2010

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

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ONOREVOLI DEPUTATI ! — La piena attua-zione del titolo V della parte seconda dellaCostituzione rappresenta un’esigenza or-mai indifferibile. Questa necessità è tantopiù avvertita con riferimento all’assettodegli enti locali e alle loro funzioni.

Nel corso del dibattito parlamentaresul disegno di legge di attuazione dell’ar-ticolo 119 della Costituzione è stata a piùriprese sottolineata la necessità che sigiunga a una compiuta definizione a re-gime delle diverse funzioni degli enti lo-cali, cui, tra l’altro, la legge n. 42 del 2009ricollega distinte forme di finanziamento.

Più in generale occorre assicurare cheall’attribuzione delle funzioni si accompa-gni il superamento di ogni forma di so-vrapposizione tra diversi livelli di governoe organismi, oltre che lo snellimento e larazionalizzazione complessivi del nostroapparato amministrativo locale.

Al tempo stesso questo processo nonpuò non interessare anche l’articolazionedell’amministrazione statale, a partire pro-prio dalle sue articolazioni periferiche.

Il presente disegno di legge intendedunque assicurare piena attuazione delledisposizioni del titolo V della parte se-conda della Costituzione sugli enti locali,perseguendo un’efficiente allocazione dellefunzioni, razionalizzando nel complessol’apparato pubblico locale, riducendo lespese complessive. Esso costituisce unprovvedimento collegato alla manovra difinanza pubblica in adempimento diquanto deliberato nelle risoluzioni appro-vate dalla Camera dei deputati (risoluzionein Assemblea n. 6-00028 del 29 luglio2009) e dal Senato della Repubblica (ri-soluzione n. 6-00017 del 29 luglio 2009).

L’articolo 1 definisce le finalità e l’og-getto del disegno di legge, il quale èindirizzato principalmente ad individuarele funzioni fondamentali di comuni, pro-

vince e città metropolitane, affrontando intal modo una delle più importanti que-stioni legate all’attuazione del riformatotitolo V della parte seconda della Costitu-zione. La cornice in cui l’articolato simuove è infatti quella dell’articolo 114,primo comma, della Carta costituzionale,il quale è strettamente connesso alla di-sciplina legislativa prevista da un’altranorma costituzionale, quella dell’articolo117, secondo comma, lettera p), in basealla quale spetta alla legislazione esclusivastatale la definizione delle funzioni fon-damentali di comuni, province e cittàmetropolitane.

Oltre a tale obiettivo, al quale va rico-nosciuto un carattere strategico ai fini delfunzionamento degli enti, il disegno dilegge si propone di razionalizzare le mo-dalità di esercizio delle funzioni, di favo-rire l’efficienza e l’efficacia e di ridurre icosti, ricorrendo all’esercizio delle stessein forma associata.

La disposizione introduttiva in esameelenca, inoltre, gli ulteriori obiettivi (tuttidi vasto respiro e inscritti nel quadro diuna profonda rivisitazione dell’apparatopubblico locale in chiave di efficienza,efficacia e contenimento della spesa): larazionalizzazione e la soppressione di enti,organismi e strutture pubbliche; la modi-fica del numero dei consiglieri e dei com-ponenti delle giunte. Vanno nella mede-sima direzione anche le disposizioni rela-tive alla modifica delle funzioni del con-siglio comunale e del consiglio provinciale,la modifica della disciplina dei direttorigenerali degli enti locali, la riscritturadelle norme sui controlli, indirizzate conpiù decisione ad assicurare la piena re-sponsabilizzazione degli amministratori edei dipendenti.

Con l’articolo 2 il disegno di leggeinaugura il capo II, rubricato « Funzioni

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fondamentali », e definisce le funzioni fon-damentali dei comuni, individuandole no-minativamente. Parimenti, i successivi ar-ticoli 3 e 4 del disegno di legge individuanole funzioni fondamentali, rispettivamente,delle province e delle città metropolitane(per queste ultime le funzioni fondamen-tali sono coincidenti in parte con quelleprovinciali e integrate con altre fra cui lapianificazione territoriale generale e dellereti infrastrutturali, l’azione sussidiaria eil coordinamento tecnico-amministrativodei comuni, la strutturazione di sistemicoordinati di gestione dei servizi pubblici,la promozione e il coordinamento dellosviluppo economico e sociale). In tutti etre i casi si è fatta salva la programma-zione regionale per le funzioni ricadentinella potestà legislativa delle regioni.

L’articolo 5 introduce la possibilità, perle funzioni fondamentali ricadenti nellematerie di potestà legislativa concorrente oresiduale regionale, che funzioni fonda-mentali comunali o provinciali, come in-dividuate dalla legislazione statale, pos-sano essere attribuite dalle regioni, rispet-tivamente, a province e comuni a condi-zione che sia raggiunto l’accordo fra glienti interessati e l’accordo in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, di se-guito denominata « Conferenza unificata »,ferme restando le forme di consultazioneregolate dalle singole regioni. La decor-renza dell’esercizio delle funzioni è subor-dinata all’effettivo trasferimento di beni erisorse tra gli enti interessati, fatte salve,in ogni caso, le modalità di finanziamentodelle funzioni fondamentali degli enti lo-cali così come disciplinate dalla legge 5maggio 2009, n. 42.

L’articolo 6 rinvia alla legge statale oregionale la disciplina delle funzioni fon-damentali degli enti locali, nel rispetto delriparto delle competenze per materia, det-tato dall’articolo 117 della Costituzione.

Emerge quindi dall’insieme delle normeuna definizione organica delle compe-tenze, che delimita e chiarisce i rispettiviambiti, ponendo le basi per stabilire lerispettive responsabilità e superare defini-

tivamente sovrapposizioni e duplicazionidi apparati. A tali fini è indirizzata anchela disposizione di salvaguardia contenutanell’articolo 7 del disegno di legge, la qualeè volta a impedire che le funzioni fonda-mentali definite negli articoli precedentipossano essere esercitate da livelli diversida quelli in cui sono allocate, a partire daldivieto di esercizio da parte del livellostatale o regionale.

Le disposizioni contenute nell’articolo 8dettano regole e princìpi necessari perperseguire l’effettività dell’esercizio dellefunzioni. Con riguardo ai comuni, prevedeche le funzioni più direttamente legate allagestione del territorio dal punto di vistadei servizi, dell’urbanistica e dell’edilizia,del sistema scolastico, della sicurezza ur-bana e sanitaria, della polizia municipalee della tenuta dell’anagrafe e dello statocivile (le funzioni fondamentali elencatenelle lettere da g) a z) del comma 1dell’articolo 2) dovranno obbligatoria-mente essere esercitate in forma associatada parte dei comuni con popolazione pario inferiore a 3.000 abitanti, mentre icomuni che superano tale soglia potrannocomunque decidere di ricorrere all’eserci-zio associato. Non sussiste l’obbligo diesercizio associato con riguardo alle fun-zioni di cui alle lettere h) (il coordina-mento delle attività commerciali e deipubblici esercizi, in coerenza con la pro-grammazione regionale), i) (la realizza-zione di processi di semplificazione am-ministrativa nell’accesso alla pubblica am-ministrazione ai fini della localizzazione erealizzazione di attività produttive) e s) (lagestione e la conservazione di teatri, mu-sei, pinacoteche, raccolte di beni storici,artistici e bibliografici pubblici di interessecomunale e di archivi comunali) delcomma 1 dell’articolo 2. Spetta alla leggeregionale, nell’ambito delle materie di pro-pria competenza, stabilire la dimensioneterritoriale ottimale di svolgimento dellepredette funzioni dei comuni, secondo iprincìpi di economicità, di efficienza e diriduzione delle spese, facendo salvi co-munque dall’obbligo associativo i comunicapoluogo di provincia e i comuni con unnumero di abitanti superiore a 100.000.

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Per l’esercizio delle restanti funzioni fon-damentali, indicate nelle lettere da a) a f)del comma 1 dell’articolo 2, in ragionedella loro natura politica e di alta ammi-nistrazione (si pensi, ad esempio, allafunzione normativa, a quella di program-mazione e di pianificazione o di gestionefinanziaria e controllo interno), non èinvece previsto alcun obbligo di associa-zione ma, se l’esercizio stesso è compati-bile con la natura della funzione, è con-sentito lo svolgimento in forma associata,mediante la costituzione di un’unione dicomuni. La norma specifica inoltre che,salvo quanto previsto dalle leggi regionali,costituiscono forme associative esclusiva-mente la convenzione e l’unione di co-muni.

Il comma 8 disciplina, poi, l’atto costi-tutivo e lo statuto delle unioni, nonché lecariche di presidente e di componentedelle giunte e dei consigli delle medesimeunioni.

L’articolo 9 reca disposizioni per l’at-tuazione dell’articolo 118, commi primo esecondo, della Costituzione, in materia diconferimento delle funzioni amministra-tive alle regioni e agli enti locali, nell’am-bito della competenza legislativa esclusivadello Stato. Il Governo è pertanto delegatoad adottare, entro nove mesi dalla data dientrata in vigore della legge, nelle materiedi competenza legislativa esclusiva delloStato, di cui all’articolo 117, secondocomma, della Costituzione, uno o più de-creti legislativi volti all’individuazione, ol-tre che delle funzioni che rimangono at-tribuite allo Stato, delle restanti funzioniamministrative esercitate dallo Stato o daenti territoriali che, non richiedendol’esercizio unitario, devono essere attri-buite a comuni, province, città metropo-litane e regioni, sulla base dei princìpi disussidiarietà, differenziazione e adegua-tezza. Nell’esercizio della delega, che terràconto anche di quanto previsto con spe-cifica disposizione dall’articolo 118, terzocomma, della Costituzione, il Governodeve garantire: il conferimento al livellodiverso da quello comunale delle solefunzioni di cui occorra assicurare l’unita-rietà di esercizio; la competenza del co-

mune su tutte le funzioni amministrativeresiduali; l’autonoma iniziativa dei citta-dini, singoli o associati, per lo svolgimentodi attività di interesse generale; nel caso incui la titolarità delle funzioni debba at-tribuirsi a un ente diverso da quello che leesercita alla data di entrata in vigore deidecreti legislativi, la decorrenza del loroesercizio, le procedure per la determina-zione e il contestuale trasferimento deibeni e delle risorse finanziarie, umane,strumentali e organizzative necessarie alloro esercizio. È previsto che, qualora sitratti di funzioni già esercitate dallo Stato,si proceda con intesa conclusa in sede diConferenza unificata; per le funzioni giàesercitate dalle regioni o da enti locali siprocede tramite intesa tra la regione in-teressata e gli enti di riferimento, ovverotramite intesa in ambito regionale tra glienti locali interessati.

Un’apposita relazione tecnica deve in-dicare la quantificazione dei beni e dellerisorse necessarie, al fine di valutare lacongruità tra i trasferimenti e gli onericonseguenti all’esercizio delle funzioni at-tribuite. Gli schemi dei decreti legislativi,previa intesa in sede di Conferenza unifi-cata, sono trasmessi alle Camere perl’espressione dei pareri delle competentiCommissioni parlamentari, da rendersientro il termine di quarantacinque giornidalla data di trasmissione. Decorso taletermine, i decreti legislativi possono esserecomunque adottati. In mancanza di intesa,il Consiglio dei ministri approva una re-lazione che è trasmessa alle Camere e incui sono indicate le motivazioni del man-cato perfezionamento. Qualora anche aseguito dell’espressione dei pareri delleCommissioni parlamentari il Governo nonintenda conformarsi all’intesa raggiunta inConferenza unificata, esso deve trasmet-tere alle Camere e alla stessa Conferenzaunificata una relazione nella quale indicale specifiche motivazioni di difformità.Entro nove mesi dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi, il Governopuò adottare disposizioni integrative e cor-rettive. Le amministrazioni statali interes-sate devono provvedere a riordinare e asemplificare le proprie strutture organiz-

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zative, in una logica di semplificazione,adeguatezza, riduzione della spesa ed eli-minazione di duplicazioni di funzioni esovrapposizioni di competenze rispettoalle regioni e agli enti locali.

L’articolo 10 è rubricato « Trasferi-mento delle risorse agli enti locali » econcerne le varie ipotesi di trasferimentoagli enti locali delle risorse per l’eserciziodelle funzioni allocate presso un entediverso da quello che le esercita attual-mente. In particolare: il comma 1 disponeche, qualora la titolarità di una funzionefondamentale sia allocata a un ente localediverso da quello che la esercita alla datadi entrata in vigore della legge, si provvedaalla determinazione e al trasferimentodelle risorse necessarie con uno o piùaccordi da stipulare, in sede provinciale,fra gli enti interessati. Con accordo in sededi Conferenza unificata sono stabilite mo-dalità di superamento del dissenso in sedelocale. Il comma 2 prevede che, laddoveuna funzione fondamentale sia svolta oggidallo Stato, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, entro dodici mesidall’entrata in vigore della legge, si prov-vede al trasferimento delle risorse. I de-creti del Presidente del Consiglio dei mi-nistri sono adottati su proposta del Mini-stro dell’interno, di concerto con i Ministriinteressati e con il Ministro dell’economiae delle finanze, previo parere della Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali o,nelle materie di competenza legislativaregionale, della Conferenza unificata. Ilcomma 3 rimette alle regioni il trasferi-mento agli enti locali delle risorse stru-mentali connesse all’esercizio delle fun-zioni fondamentali che siano, al momentodell’entrata in vigore della legge, esercitatea livello regionale. Il comma 4 subordinala decorrenza dell’esercizio delle funzionifondamentali all’effettivo trasferimentodelle risorse necessarie.

L’articolo 11 stabilisce che il Governo,previa intesa in sede di Conferenza unifi-cata, presenti appositi disegni di legge alleCamere per l’individuazione e il trasferi-mento alle regioni delle funzioni ammini-strative ancora esercitate a livello statalepur ricadendo nelle materie di compe-

tenza legislativa concorrente (articolo 117,terzo comma, della Costituzione) o resi-duale regionale (articolo 117, quartocomma, della Costituzione). Il comma 2rimette a decreti del Presidente del Con-siglio dei ministri, adottati su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze, delMinistro per le riforme per il federalismo,del Ministro per i rapporti con le regioni,del Ministro per la semplificazione nor-mativa e del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, sentiti iMinistri competenti per materia, il trasfe-rimento e la ripartizione delle risorseumane, finanziarie e strumentali fra leregioni.

L’articolo 12 fissa un termine di novemesi dall’entrata in vigore della legge, perl’adeguamento della legislazione regionalealla disciplina statale di individuazionedelle funzioni fondamentali, regolandonele modalità di esercizio. L’adeguamentoavviene previ accordi stipulati in sede diConsiglio delle autonomie locali o in altrasede di concertazione prevista negli statutio nella legislazione regionale. Il comma 2prevede un’ipotesi di potere sostitutivonormativo dello Stato, nel rispetto dell’ar-ticolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.Il comma 3 stabilisce che la legge regio-nale, sempre sulla base di accordi rag-giunti in sede di Consiglio delle autonomielocali o in un’altra sede di concertazione,debba allocare le funzioni amministrativee le relative risorse in modo organico aglienti locali, evitando duplicazioni e sovrap-posizioni di competenze [lettera a)]; con-ferire agli enti locali le funzioni ammini-strative che, ricadendo nelle materie dicompetenza legislativa concorrente o re-gionale residuale, siano state trasferite alleregioni, ai sensi dell’articolo 11, ma chenon debbano essere esercitate unitaria-mente a livello regionale [lettera b)]; con-ferire, parimenti, agli enti locali le fun-zioni amministrative regionali che nonnecessitino di essere esercitate unitaria-mente a livello regionale [lettera c)]; ra-zionalizzare e semplificare l’esercizio dellefunzioni amministrative, nel rispetto degliarticoli 97 e 118 della Costituzione [letterad)]. Il comma 4 rimette alla legge regionale

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l’obiettivo di razionalizzazione, semplifica-zione e contenimento dei costi, discipli-nando forme e modalità di associazionismocomunale e provinciale; quest’ultimo saràrealizzato previo accordo con le province,qualora sia necessario per la dimensioneottimale per l’esercizio delle funzioni.

L’articolo 13 delega il Governo ad adot-tare, entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore della legge, un decretolegislativo recante la « Carta delle autono-mie locali », avente il fine di riunire ecoordinare sistematicamente in un codicele disposizioni statali relative agli entilocali. Sono stabiliti i seguenti princìpi ecriteri direttivi: coordinamento formale,terminologico e sostanziale del testo delledisposizioni contenute nella legislazionestatale, apportando le modifiche atte agarantire la piena coerenza logica, giuri-dica e sistematica della normativa; ulte-riore ricognizione nelle materie di com-petenza statale delle norme del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti lo-cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, di seguito denominato « testounico », che, recepite nel codice o in altrefonti statali, sono o rimangono abrogate,fatta salva l’applicazione dell’articolo 15delle disposizioni sulla legge in generalepremesse al codice civile; rispetto dei prin-cìpi desumibili dalla giurisprudenza dellaCorte costituzionale. Sotto il profilo pro-cedurale, il comma 2 prevede che sulloschema di decreto legislativo debba essereraggiunta l’intesa con la Conferenza uni-ficata e che lo stesso sia inviato alleCamere per il parere delle competentiCommissioni parlamentari, da rendersientro quarantacinque giorni dalla trasmis-sione. Decorso inutilmente detto termine,il Governo può procedere comunque al-l’adozione del decreto. Nel caso di man-cato raggiungimento dell’intesa nel ter-mine di trenta giorni (articolo 3, comma 3,del decreto legislativo n. 281 del 1997), ilGoverno delibera egualmente, indicando inuna relazione inviata alle Camere le spe-cifiche motivazioni per le quali l’intesanon è stata raggiunta. Diversamente, qua-lora il Governo, pur avendo raggiuntol’intesa, non intenda conformarvisi, anche

a seguito dei pareri parlamentari, tra-smette alle Camere e alla Conferenza uni-ficata una relazione nella quale si preci-sano le ragioni della difformità. Il comma3 prevede che il Governo possa adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore del decreto legislativo di cui alcomma 1, disposizioni integrative e cor-rettive, rispettando i medesimi princìpi ecriteri direttivi.

L’articolo 14 contiene, al comma 1, ladelega al Governo ad adottare, entro ven-tiquattro mesi dalla data di entrata invigore della legge, su proposta del Ministrodell’interno, del Ministro per i rapporticon le regioni, del Ministro per le riformeper il federalismo, del Ministro per lasemplificazione normativa e del Ministroper la pubblica amministrazione e l’inno-vazione, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, previa inizia-tiva dei comuni e sentite le province e laregione interessate, uno o più decreti le-gislativi per la razionalizzazione delle pro-vince e la riduzione del numero dellecircoscrizioni provinciali.

Il comma 2 stabilisce i princìpi e icriteri direttivi a cui il Governo si deveattenere nella predisposizione dei decretilegislativi, prevedendo in particolare: a)che il territorio di ciascuna provincia ab-bia un’estensione e comprenda una popo-lazione tali da consentire l’ottimale eser-cizio delle funzioni previste per il livello digoverno di area vasta; b) la conseguenterevisione degli ambiti territoriali degli uf-fici decentrati dello Stato; c) l’adesionedella maggioranza dei comuni dell’areainteressata, che rappresentino comunquela maggioranza della popolazione com-plessiva dell’area stessa, nonché i pareridella provincia o delle province interessatee della regione; d) che la soppressione diprovince sia effettuata in base all’entitàdella popolazione di riferimento, all’esten-sione del territorio di ciascuna provincia eal rapporto tra la popolazione e l’esten-sione del territorio; e) l’attribuzione a unao più province contigue, nell’ambito dellastessa regione, delle funzioni e delle cor-rispondenti risorse umane e strumentalidella provincia da sopprimere; f) l’indivi-

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duazione di una disciplina transitoria cheassicuri la continuità dell’azione ammini-strativa e dei servizi ai cittadini.

Il comma 3 prevede che i decreti legi-slativi, previo parere della Conferenza uni-ficata, siano trasmessi alle Camere perl’espressione dei pareri da parte dellecompetenti Commissioni parlamentari, en-tro il termine di sessanta giorni dalla datadi trasmissione, e che, decorso il termineper l’espressione dei pareri, i decreti legi-slativi possano essere comunque adottati.

L’articolo 15 reca la disciplina delleprefetture – uffici territoriali del Governo(UTG), disponendo una delega per il Go-verno ad adottare, entro ventiquattro mesidalla data di entrata in vigore della legge,uno o più decreti legislativi di riordino erazionalizzazione degli uffici perifericidello Stato.

I princìpi e i criteri direttivi afferi-scono, in particolare, al contenimentodella spesa pubblica; al rispetto dell’ob-bligo di riduzione degli assetti organizza-tivi delle amministrazioni statali di cui aldecreto-legge n. 112 del 2008, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 133 del2008, e ai piani operativi previsti dalledisposizioni attuative del medesimo; al-l’esigenza di individuare le amministra-zioni, aventi strutture periferiche, esclusedal riordino, in correlazione con il perse-guimento di specifiche finalità di interessegenerale che ne giustifichino il manteni-mento; al mantenimento in capo agli UTGdi tutte le funzioni di competenza delleprefetture e della circoscrizione provin-ciale quale ambito territoriale di compe-tenza delle prefetture – UTG; alla titola-rità in capo alle stesse delle funzioniespressamente conferite e di tutte le at-tribuzioni dell’amministrazione perifericadello Stato non espressamente assegnatead altri uffici; all’accorpamento ad essedelle strutture dell’amministrazione peri-ferica dello Stato le cui funzioni sianostate loro conferite; alla garanzia dellaconcentrazione di servizi comuni e fun-zioni strumentali da esercitarsi unitaria-mente in un’organizzazione funzionale chesappia valorizzare le specificità tecniche eprofessionali; alla disciplina delle modalità

di svolgimento di funzioni e compiti diamministrazione periferica la cui compe-tenza ecceda l’ambito provinciale; al man-tenimento dei ruoli di provenienza delpersonale delle strutture periferiche tra-sferite agli UTG e della disciplina vigentein materia di reclutamento e accesso airuoli, nonché della dipendenza funzionaledell’ufficio stesso o di sue articolazioni daiMinisteri di settore; alla garanzia che, peril perseguimento degli obiettivi di ridu-zione degli oneri amministrativi nella mi-sura del 25 per cento, da realizzarsi entroil 2012, le amministrazioni statali interes-sate procedano, nel termine stabilito daidecreti legislativi, all’accorpamento delleproprie strutture periferiche nell’ambitodegli UTG; alla nomina e all’individua-zione delle funzioni dei prefetti prepostiagli uffici stessi quali commissari ad actanei confronti delle amministrazioni chenon abbiano provveduto all’accorpamentonei termini indicati; infine, alla previsionedi un decreto, da adottarsi da parte delPresidente del Consiglio dei ministri, chestabilisca entità e modalità applicative diriduzione degli stanziamenti per le ammi-nistrazioni che non abbiano proceduto alsuddetto accorpamento. È stabilita neldettaglio la procedura di approvazionedegli schemi dei decreti legislativi ed èprevista la salvaguardia delle competenzedelle regioni a statuto speciale e delleprovince autonome.

Il comma 1 dell’articolo 16 prevede, afar data dall’entrata in vigore della legge,la soppressione dell’istituto del difensorecivico, ad eccezione di quello provinciale;di conseguenza, la norma prevede la pos-sibilità di attribuire le funzioni del sop-presso difensore civico comunale a quelloprovinciale, che assume la denominazionedi « difensore civico territoriale ». Ilcomma 4 chiarisce poi che in tali casi ladifesa civica comunale è assicurata me-diante apposita convenzione con la pro-vincia. Le restanti disposizioni dell’articolosono volte a definire le competenze deldifensore civico territoriale (comma 2) ea stabilire che i difensori civici eletti aisensi della normativa vigente e in caricaalla data di entrata in vigore delle nuove

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disposizioni cessano dalle funzioni allascadenza dell’incarico (comma 3).

L’articolo 17, comma 1, rimette alleregioni, a partire dal 2010, la facoltà disopprimere le comunità montane. Ilcomma 2 stabilisce che le fonti di finan-ziamento statali delle comunità montanepreviste dal decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 504, concernente il « Riordinodella finanza degli enti territoriali », edalle altre disposizioni di legge relative allecomunità montane cessino e che, in attesadella compiuta attuazione della legge n. 42del 2009 sul federalismo fiscale, sia attri-buito ai comuni montani il 30 per cento diquelle risorse finanziarie, da ripartire condecreto del Ministro dell’interno, adottatoprevio parere della Conferenza unificata.A tal fine, si precisa che sono consideraticomuni montani i comuni in cui almeno il75 per cento del territorio si trovi al disopra dei 600 metri sopra il livello delmare. Il comma 3 stabilisce che, una voltaattuata la legge n. 42 del 2009, le risorsedi cui sopra siano attribuite alle regioni.

L’articolo 18 sopprime le circoscrizionidi decentramento comunale di cui all’ar-ticolo 17 del testo unico, quali organismidi partecipazione, di consultazione e digestione di servizi di base in tutti i comuni,ad eccezione di quelli con popolazionesuperiore a 250.000 abitanti. Le nuovedisposizioni si applicano dalla cessazionedegli organi già in carica. Affida ai comunila disciplina ad ogni effetto, anche pro-cessuale, derivante dalla citata soppres-sione. Per le circoscrizioni istituite daicomuni con popolazione superiore a250.000 abitanti pone limiti al numero deicomponenti sulla base della consistenzadella popolazione. Ai componenti dellecircoscrizioni eventualmente non sop-presse, nonché a quelli delle circoscrizionidi nuova istituzione, attribuisce il diritto apercepire esclusivamente un gettone dipresenza per la partecipazione alle sedutedei rispettivi organi di appartenenza, il cuiammontare non potrà superare l’importospettante a un consigliere comunale. Con-seguentemente abroga i commi 1, 3 e 5dell’articolo 17 del testo unico.

L’articolo 19 sopprime tutti i consorzitra gli enti locali per l’esercizio di funzioni,tranne i bacini imbriferi montani. Fa salvi iconsorzi costituiti dagli enti locali per lagestione associata di uno o più servizi di cuiall’articolo 31 del testo unico. Affida alleregioni il compito di conferire, con proprialegge, le funzioni già spettanti ai consorzi,sulla base dei princìpi di sussidiarietà, dif-ferenziazione e adeguatezza. Tale disposi-zione si applica solo ai consorzi che nonsono costituiti esclusivamente da enti locali.Per i consorzi costituiti esclusivamente daenti locali, invece, il comma 3 rimette aquesti ultimi la regolazione degli effetticonseguenti al loro scioglimento. Diversa-mente, la regione provvederà a disciplinareogni effetto conseguente alla citata soppres-sione, nonché ad adottare ogni altra dispo-sizione atta a garantire i diritti delle popo-lazioni di montagna in relazione all’utilizzodelle acque del rispettivo territorio.

L’articolo 20 sostituisce l’articolo 37 deltesto unico, riducendo il numero di sog-getti che, insieme al sindaco, compongonoil consiglio comunale e che, insieme alpresidente della provincia, compongono ilconsiglio provinciale, secondo il parametrodella popolazione. Ridefinisce le classi dipopolazione residente, a cui fare riferi-mento, rispettivamente dei comuni e delleprovince, come desunta dai risultati del-l’ultimo censimento ufficiale.

L’articolo 21 modifica l’articolo 47 deltesto unico; ne sostituisce, in particolare, ilcomma 5 che dispone, transitoriamente,sino all’adozione di apposite norme statu-tarie, una nuova composizione, ridotta nelnumero dei componenti, delle giunte co-munali e provinciali, nonché una ridefini-zione delle classi di popolazione a cuirapportarle.

L’articolo 22 prevede che le disposi-zioni relative alla composizione dei con-sigli e delle giunte comunali e provincialisi applicano a decorrere dalla data dicessazione dei mandati degli organi incarica alla data di entrata in vigore dellalegge.

L’articolo 23 dispone che nei comunicon popolazione non superiore a 3.000

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abitanti il sindaco, alternativamente allanomina degli assessori (in numero mas-simo di due ai sensi dell’articolo 47,comma 5, lettera a), del testo unico), possadelegare l’esercizio di proprie funzioni anon più di due consiglieri.

L’articolo 24 rafforza il ruolo dei con-sigli comunali e dei consigli provinciali.Più in dettaglio, abroga il comma 3 del-l’articolo 48 del testo unico, che assegnaalla giunta l’adozione dei regolamenti sul-l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nelrispetto dei criteri generali stabiliti dalconsiglio. Introduce modifiche all’articolo42, comma 2, del testo unico, ampliandol’elenco degli atti fondamentali sui quali ilconsiglio ha competenza. In particolare:alla lettera a), sono soppresse le parole checontengono il rinvio al predetto comma 3dell’articolo 48 abrogato e la competenzasui criteri generali in materia di ordina-mento degli uffici e dei servizi. Introducela lettera a-bis), che include tra le com-petenze del consiglio la determinazionedelle dotazioni organiche dell’ente, delleaziende speciali e delle società controllatenon quotate nei mercati regolamentati; lalettera b-bis), che include la nomina degliorganismi di valutazione e controllo di cuial decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 286; modifica la lettera f), includendo ladeterminazione delle aliquote dei tributiistituiti dal consiglio; introduce la letterag-bis), che include le ricapitalizzazioni disocietà partecipate e i finanziamenti daparte dei soci alle medesime; la letteram-bis), che prevede l’approvazione del do-cumento di verifica conclusiva delle lineeprogrammatiche entro il 31 gennaio ante-cedente alla scadenza del mandato consi-liare.

L’articolo 25 introduce la definizione dipiccolo comune relativa al comune cheabbia una popolazione residente pari oinferiore a 5.000 abitanti. La popolazioneè calcolata ogni cinque anni secondo i datidell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);in sede di prima applicazione è conside-rata la popolazione calcolata alla fine delpenultimo anno antecedente alla data dientrata in vigore della legge, secondo i datidell’ISTAT.

L’articolo 26 dispone che, nei piccolicomuni, le competenze del responsabiledel procedimento per l’affidamento e perl’esecuzione degli appalti di lavori pubblicisiano attribuite al responsabile dell’ufficiotecnico o della struttura corrispondente;qualora ciò non sia possibile, prevede chesi operi secondo quanto disposto dal re-golamento comunale, e che le competenzesiano attribuite al responsabile del servizioal quale compete il lavoro da realizzare.Prevede altresì che, in ogni caso, il re-sponsabile del procedimento debba essereun dipendente di ruolo o a tempo deter-minato, anche in base a convenzione,secondo la normativa vigente.

L’articolo 27 introduce disposizioni re-lative all’adozione da parte dei piccolicomuni di modelli semplificati, purchégarantiscano la rilevazione degli elementiminimi necessari per il consolidamento deiconti pubblici, dei documenti contabilirelativi al bilancio annuale e al bilanciopluriennale, di cui agli articoli 165 e 171del testo unico, nonché i documenti con-tabili relativi al rendiconto della gestione,di cui al titolo VI della parte seconda deltesto unico. Dispone, altresì, che i piccolicomuni possano facoltativamente appli-care l’articolo 229 del testo unico relativoalla composizione e redazione del contoeconomico. Prevede che entro sei mesidalla data di entrata in vigore della leggesiano approvati un modello semplificato dibilancio di previsione e un modello sem-plificato di rendiconto, ai sensi dell’arti-colo 160 del testo unico.

L’articolo 28 interviene a modificarel’articolo 108 del testo unico, relativo allafigura del direttore generale degli entilocali, elevando a 65.000 abitanti (dagliattuali 15.000) il parametro di riferimentodella popolazione dei comuni nei qualitale organo è previsto.

L’articolo 29 si compone di una serie dinorme relative ai controlli negli enti locali,alcune delle quali modificative del testounico.

La prima modifica riguarda l’articolo49, relativo ai pareri dei responsabili deiservizi, e disciplina la fattispecie in cui unaproposta di deliberazione sottoposta alla

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giunta e al consiglio, che non sia mero attodi indirizzo, comporti riflessi diretti oindiretti sulla situazione economico-finan-ziaria o sul patrimonio e prevede che, intal caso, debba essere richiesto il pareredel responsabile di ragioneria in ordinealla regolarità contabile.

Un’altra modifica riguarda l’articolo147 del testo unico, relativo alle tipologiedei controlli interni. In particolare: alcomma 1 dell’articolo 147 viene soppressala disposizione che prevede, tra i compitidi controllo degli enti locali, la valutazionedel personale con qualifica dirigenziale; almedesimo comma viene introdotta la ga-ranzia del costante controllo degli equili-bri finanziari della gestione di compe-tenza, della gestione dei residui e di cassa(anche ai fini della realizzazione degliobiettivi di finanza pubblica previsti dalpatto di stabilità interno) mediante un’as-sidua attività di coordinamento e di vigi-lanza da parte del responsabile del servi-zio finanziario e di controllo da parte ditutti i responsabili dei servizi. La normaprevede altresì che l’organo esecutivo ap-provi trimestralmente ricognizioni perio-diche degli equilibri finanziari e che leverifiche periodiche valuteranno l’anda-mento economico-finanziario degli organi-smi gestionali esterni negli effetti che sideterminano per il bilancio finanziariodell’ente [lettera d)]. Si prevede inoltre laverifica dell’efficacia, dell’efficienza e del-l’economicità degli organismi gestionaliesterni dell’ente [lettera e)]. Il medesimocomma prevede infine la garanzia delcontrollo della qualità dei servizi erogati,sia direttamente, sia mediante organismigestionali esterni, con l’impiego di meto-dologie dirette a misurare la soddisfazionedegli utenti esterni e interni dell’ente [let-tera f)]. Il comma 2 dell’articolo 147precisa che le disposizioni contenute nellelettere d), e) e f) del comma 1 si applichinosolo ai comuni con popolazione superiorea 5.000 abitanti e alle province. Il comma3 prevede che all’organizzazione dei con-trolli interni partecipino il segretario, ildirettore generale, laddove previsto, tutti iresponsabili di settore, le unità di con-trollo, laddove istituite. Nel nuovo testo

dell’articolo 147 viene meno il comma 5che prevede la possibilità di istituire, nel-l’ambito dei comitati provinciali per lapubblica amministrazione, apposite strut-ture di consulenza e supporto, di cui glienti locali si possano avvalere per l’eser-cizio dei suddetti controlli.

La norma introduce ulteriori articolinel corpo del testo unico. L’articolo 147-bis disciplina il controllo di regolaritàamministrativa e contabile: esso viene as-sicurato nella fase preventiva della forma-zione dell’atto da ogni responsabile diservizio ed è esercitato attraverso il rila-scio del parere di regolarità tecnica atte-stante la legittimità, la regolarità e lacorrettezza dell’azione amministrativa. Ilcomma 1 dell’articolo 147-bis stabilisceinoltre che tale controllo è effettuato an-che dal responsabile del servizio finanzia-rio ed è esercitato attraverso il rilascio delparere di regolarità contabile e del vistoattestante la copertura finanziaria. Ilcomma 2 prevede che il suddetto controllosia assicurato anche nella fase successiva,sotto la direzione del segretario, secondoprincìpi generali di revisione aziendale emodalità definite nell’ambito dell’autono-mia organizzativa dell’ente. La norma pre-vede altresì che siano soggette al controllole determinazioni di impegno di spesa, gliatti di accertamento di entrata, gli atti diliquidazione della spesa, i contratti, glialtri atti amministrativi, scelti secondo unaselezione casuale effettuata con motivatetecniche di campionamento. Il comma 3stabilisce che l’esito del controllo sia tra-smesso periodicamente, a cura del segre-tario, ai responsabili di settore, ai revisoridei conti e agli organi di valutazione deirisultati dei dipendenti, come documentiutili per la valutazione.

Con l’articolo 147-ter si mira a disci-plinare il controllo strategico. Esso pre-vede che, per verificare lo stato di attua-zione dei programmi secondo le lineeapprovate dal consiglio, l’ente locale defi-nisca metodologie di controllo strategicofinalizzate alla rilevazione dei risultaticonseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti,degli aspetti economico-finanziari connessiai risultati ottenuti, dei tempi di realizza-

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zione rispetto alle previsioni, delle proce-dure operative attuate, confrontate con iprogetti elaborati, della qualità erogata edel grado di soddisfazione della domandaespressa, degli aspetti socio-economici.

Il comma 2 stabilisce che l’unità pre-posta al controllo strategico elabori rap-porti periodici, da sottoporre all’organoesecutivo e al consiglio per la successivapredisposizione di deliberazioni consiliaridi ricognizione dei programmi, secondomodalità da definirsi con il proprio rego-lamento di contabilità, in base a quantoprevisto dallo statuto.

All’articolo 147-quater è demandata ladisciplina dei controlli sulle società par-tecipate. Il comma 1 prevede che l’entelocale definisca un sistema di controllisulle società partecipate dallo stesso entelocale e che tali controlli siano esercitatidalle strutture proprie dell’ente, che nesono responsabili. A tal fine, il comma 2stabilisce che l’amministrazione definiscapreventivamente gli obiettivi gestionali acui deve tendere la società partecipata,secondo standard qualitativi e quantitativi,e organizzi un idoneo sistema informativofinalizzato a rilevare i rapporti finanziaritra ente proprietario e società, la situa-zione contabile, gestionale e organizzativadelle società, i contratti di servizio, laqualità dei servizi, il rispetto delle normedi legge sui vincoli di finanza pubblica. Ilcomma 3 prevede che, sulla base di detteinformazioni, l’ente locale effettui il mo-nitoraggio periodico sull’andamento dellesocietà partecipate, analizzi gli scosta-menti rispetto agli obiettivi assegnati eindividui le opportune azioni correttive,anche in riferimento a possibili squilibrieconomico-finanziari rilevanti per il bilan-cio dell’ente. Il comma 4 prevede che irisultati complessivi della gestione del-l’ente locale e delle aziende partecipatesiano rilevati mediante bilancio consoli-dato, secondo il principio della compe-tenza economica.

L’articolo 147-quinquies disciplina ilcontrollo sulla qualità dei servizi, preve-dendo che tale tipologia di controllo ri-guardi sia i servizi erogati direttamentedall’ente, sia i servizi erogati tramite so-

cietà partecipate o in appalto, e che siasvolta secondo modalità definite in baseall’autonomia organizzativa dell’ente, talida assicurare comunque la rilevazionedella soddisfazione dell’utente, la gestionedei reclami e il rapporto di comunicazionecon i cittadini.

Infine, l’articolo 147-sexies stabiliscel’obbligatorietà delle disposizioni relativeai controlli sulle società partecipate e sullaqualità dei servizi solo per i comuni conpopolazione superiore a 15.000 abitanti eper le province.

Il comma 3 dell’articolo 29 in oggettosostituisce l’articolo 151 del testo unico,recante princìpi in materia di contabilità.Il nuovo articolo 151 introduce, in parti-colare, due nuove disposizioni. La primaprevede che, nei comuni con popolazionesuperiore a 5.000 abitanti, i provvedimentidei responsabili dei servizi che compor-tano impegni di spesa siano trasmessi dalresponsabile del servizio proponente, pre-vio rilascio del parere di congruità, alresponsabile del servizio finanziario e chesiano esecutivi con l’apposizione del vistodi regolarità contabile attestante la coper-tura finanziaria. La norma prevede altresìche, con il parere di congruità, il respon-sabile del servizio interessato attesti sottola propria personale responsabilità ammi-nistrativa e contabile, oltre che la rispon-denza dell’atto alla normativa vigente, ilrispetto dei criteri di economicità ed effi-cienza, nonché il comprovato confrontocompetitivo, considerati anche i parametridi riferimento relativi agli acquisti in con-venzione.

La seconda norma introdotta stabilisceche il parere di congruità sia rilasciatoanche nella determinazione a contrattare,per l’attestazione relativa alla base di gara,e nella stipulazione di contratti di serviziocon le aziende partecipate.

Il comma 4 sostituisce l’articolo 169 deltesto unico, che disciplina il piano esecu-tivo di gestione. Il comma 1 dell’articolo169 contiene una nuova disposizione cheprevede che, nella definizione del pianoesecutivo di gestione, l’organo esecutivodetermini, oltre agli obiettivi da raggiun-gere, anche le attività da svolgere. Il

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comma 2 stabilisce che il piano esecutivodi gestione contenga un’ulteriore gradua-zione delle risorse dell’entrata in capitoli,dei servizi in centri di costo e degli inter-venti in capitoli. Il comma 3 del nuovoarticolo 169 prevede che le disposizionicontenute nei commi 1 e 2 siano applica-bili facoltativamente dai comuni con po-polazione inferiore a 15.000 abitanti, chegarantiscono la delega ai responsabili deiservizi delle attività da svolgere, degliobiettivi da raggiungere e delle relativedotazioni necessarie. Il comma 4 prevedeche la rendicontazione del piano esecutivodi gestione e la verifica del grado diraggiungimento degli obiettivi assegnatisiano deliberate dall’organo esecutivo en-tro il 31 marzo dell’esercizio successivo aquello di riferimento. Il comma 5 stabili-sce che le disposizioni contenute nel nuovoarticolo 169 si applicano anche alle unionidi comuni.

L’ultimo corpo di novelle attiene allasostituzione degli articoli 196, 197, 198 e198-bis del testo unico. La modifica spe-cifica che nei comuni con popolazioneinferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni dicomuni il controllo di gestione è affidatoal responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretariocomunale, e che può essere svolto anchemediante forme di gestione associata conaltri enti limitrofi.

Il comma 4 del nuovo articolo 196prevede che il controllo di gestione siaarticolato almeno in tre fasi: predisposi-zione di un piano dettagliato di obiettivi dicui al piano esecutivo di gestione, oveapprovato; rilevazione dei dati relativi aicosti e ai proventi nonché rilevazione deirisultati raggiunti; valutazione dei datipredetti in rapporto al piano degli obiettivial fine di verificare il loro stato di attua-zione e di misurare l’efficacia, l’efficienzae il grado di economicità dell’azione in-trapresa. Il comma 5 prevede che il con-trollo di gestione sia svolto in riferimentoai singoli servizi e centri di costo, oveprevisti, verificando in maniera comples-siva e per ciascun servizio i mezzi finan-ziari acquisiti, i costi dei singoli fattoriproduttivi, i risultati qualitativi e quanti-

tativi ottenuti e, per i servizi a carattereproduttivo, i ricavi. Il comma 6 prevedeche la verifica dell’efficacia, dell’efficienzae dell’economicità dell’azione amministra-tiva sia svolta rapportando le risorse ac-quisite e i costi dei servizi, ove possibileper unità di prodotto, ai dati risultanti dalrapporto annuale sui parametri gestionalidei servizi degli enti locali. I commi 7 e 8del medesimo articolo introducono duenuove disposizioni: la prima riguarda lastruttura operativa a cui è assegnata lafunzione dei controlli di gestione (essafornisce con cadenza periodica e con mo-dalità definite secondo la propria autono-mia organizzativa le conclusioni del con-trollo agli amministratori, ai fini dellaverifica dello stato di attuazione degliobiettivi programmati, e ai responsabili deiservizi affinché questi ultimi abbiano glielementi necessari per valutare l’anda-mento della gestione dei servizi di cui sonoresponsabili). La norma prevede altresìche il resoconto annuale finale del pre-detto controllo sia trasmesso anche allaCorte dei conti. La seconda norma intro-dotta specifica che i revisori sono eletti amaggioranza dei due terzi dei componentidal consiglio dell’ente locale, salvo diversadisposizione statutaria.

Infine, il comma 7 dell’articolo 29 recauna clausola di salvaguardia con riguardoall’articolo 16 del decreto legislativo n. 150del 2009, in tema di adeguamento deglienti locali ai princìpi contenuti in alcuniarticoli di quella riforma concernente l’ot-timizzazione della produttività del lavoropubblico e dell’efficienza e della traspa-renza nelle pubbliche amministrazioni.

Anche l’articolo 30 del disegno di leggeinterviene sul testo unico, novellandonel’articolo 234. La modifica incide sullecategorie soggettive entro le quali è pos-sibile scegliere i revisori dei conti (comma2). La nuova formulazione prevede che icomponenti del collegio dei revisori sianoscelti sulla base di criteri, individuati dallostatuto dell’ente, idonei a garantire unaspecifica professionalità e a privilegiare ilcredito formativo. Le categorie entro lequali è possibile effettuare la scelta sonogli iscritti nel registro dei revisori contabili

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e gli iscritti all’Ordine dei dottori com-mercialisti e degli esperti contabili. L’ar-ticolo in esame, inoltre, modifica il comma3, portando da 15.000 a 5.000 la popola-zione dei comuni la cui revisione econo-mico-finanziaria è affidata a un solo re-visore. Introduce altresì un nuovo comma3-bis, prevedendo che, nei comuni conpopolazione compresa fra 5.000 e 15.000abitanti, la revisione economico-finanzia-ria sia affidata, secondo i criteri stabilitidallo statuto, a un revisore unico o, aparità di oneri, a un collegio composto datre membri. Nel silenzio si intende affidataa un solo revisore. Viene modificato anchel’articolo 236 del testo unico, espungendoil riferimento ai membri dell’organo re-gionale di controllo (soppressi dopo lariforma del titolo V della parte secondadella Costituzione) dall’elenco dei soggettiineleggibili nell’organo di revisione conta-bile. Infine, viene novellato l’articolo 239del testo unico, attinente alle funzionidell’organo di revisione. La lettera b) delcomma 1, in materia di pareri, vieneintegralmente sostituita, introducendo lapossibilità di rendere pareri, con le mo-dalità stabilite dal regolamento, in meritoa: 1) strumenti di programmazione eco-nomico-finanziaria; 2) proposta di bilanciodi previsione e relative variazioni; 3) mo-dalità di gestione dei servizi e proposte dicostituzione o di partecipazione ad orga-nismi esterni; 4) proposte di ricorso al-l’indebitamento; 5) proposte di utilizzo distrumenti di finanza innovativa; 6) propo-ste di riconoscimento di debiti fuori bi-lancio e transazioni; 7) proposte di rego-lamento di contabilità, economato-provve-ditorato, patrimonio e di applicazione deitributi locali. Si introduce la lettera c-bis)del comma 1 aggiungendo alle funzionisvolte dall’organo di revisione le seguenti:controllo periodico trimestrale della rego-larità amministrativa e contabile della ge-stione diretta e indiretta dell’ente; verificadella regolare tenuta della contabilità,

della consistenza di cassa e dell’esistenzadei valori e dei titoli di proprietà.

Infine il nuovo comma 1-bis dell’arti-colo 239, in relazione ai pareri di cui allalettera b) del comma 1, precisa che deveessere espresso un motivato giudizio dicongruità, di coerenza e di attendibilitàcontabile delle previsioni di bilancio e deiprogrammi e progetti, eventualmente sug-gerendo all’organo consiliare tutte le mi-sure atte ad assicurare l’attendibilità delleimpostazioni. Tali pareri sono obbligatorie impongono all’organo consiliare di adot-tare i provvedimenti conseguenti oppure dimotivare adeguatamente la mancata ado-zione delle misure proposte.

Infine viene modificata la lettera a) delcomma 2, prevedendo l’obbligatorio invioall’organo di revisione contabile dei rilievie delle decisioni assunti a tutela della sanagestione finanziaria dell’ente da partedella Corte dei conti.

L’articolo 31 contiene una serie dinorme abrogative e modificative del testounico e di altre disposizioni di legge.

L’articolo 32 reca una disposizione dicoordinamento per le regioni a statutospeciale e per le province autonome diTrento e di Bolzano. Esso prevede che ladisciplina degli organi e delle funzionidegli enti locali sia stabilita in conformitàcon le norme degli statuti speciali e neilimiti dei princìpi generali dell’ordina-mento giuridico della Repubblica, comedesunti anche dal presente disegno dilegge.

Il disegno legge non comporta nuovi omaggiori oneri finanziari né minori en-trate a carico del bilancio dello Stato ma,al contrario, assicura una riduzione dellaspesa pubblica. Pertanto, non è stata re-datta la relazione tecnico-finanziaria.

I risparmi conseguenti all’attuazionedelle disposizioni ivi contenute sarannodestinati alla riduzione del disavanzo insettori particolarmente rilevanti, quali lasanità.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con ilprogramma di governo.

Il disegno di legge fonda la sua primaria necessità nell’attuazionedegli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,al fine di individuare e disciplinare compiutamente le funzionifondamentali di comuni, province e città metropolitane, per unacompleta realizzazione della riforma del titolo V della parte secondadella Costituzione, prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Ildisegno di legge si rivela altresì necessario per l’attuazione della leggedelega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), nonché ai finidella semplificazione e della razionalizzazione dell’ordinamento deglienti locali, nell’ottica del contenimento generale della spesa pubblica.L’attuazione del federalismo fiscale e l’adozione di strumenti disemplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento costituiscono,infatti, i capisaldi dell’attività del Governo. Il disegno di legge inoggetto pertanto si inserisce a pieno titolo in quest’ottica, ancheattraverso la soppressione di una serie di enti ed un coordinamentosistematico delle disposizioni statali relative agli enti locali, daeffettuarsi con un decreto legislativo recante la « Carta delle autono-mie ».

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina che regola l’assetto vigente in materia di ordina-mento degli enti locali è contenuta in via principale nel decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali. Esso disciplina le funzioni degli entied è antecedente alla legge di riforma (legge costituzionale n. 3 del2001) del titolo V della parte seconda della Costituzione.

L’intervento incide in maniera significativa sull’ordinamento com-plessivo degli enti locali, conferendo un contenuto specifico allanozione costituzionale di « funzioni fondamentali », introdotta con lariforma del 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001).

L’indicazione delle funzioni fondamentali per ciascun livello digoverno territoriale rappresenta una modifica rilevante dell’attualequadro di riferimento normativo per il sistema delle autonomie.

Da segnalare anche la modifica della soglia di popolazione diriferimento per i comuni nei quali è prevista la figura del direttoregenerale degli enti locali.

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3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge delega, in conformità con quanto previstodall’articolo 114, primo comma, della Costituzione, e in attuazionedegli articoli 117, secondo comma, e 118 della Costituzione, dettanorme in materia di funzioni degli enti locali, semplificazione erazionalizzazione dell’ordinamento delle autonomie locali. La leggeprevede inoltre la soppressione e la razionalizzazione di enti, orga-nismi e strutture pubbliche che operano in ambito locale e regionale,la modifica della composizione e delle funzioni dei consigli e dellegiunte degli enti locali, la disciplina dei piccoli comuni, la modificadella disciplina inerente ai direttori generali degli enti locali, nonchéla modifica delle norme relative ai controlli negli stessi.

Tali interventi normativi sono realizzati mediante ricorso allatecnica della novella legislativa, ovvero dell’abrogazione di disposizionivigenti. Sono per lo più introdotte modificazioni e integrazioni didisposizioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli entilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, l’articolo 8 del disegno di legge, circa le modalitàdi esercizio delle funzioni fondamentali di comuni e province,interviene a modificare i commi 2 e 3 dell’articolo 32 del testo unicoe a sopprimere il secondo periodo del comma 5.

Ove necessario, si è proceduto attraverso la tecnica dell’abro-gazione di disposizioni vigenti risultanti in contrasto con la nor-mativa introdotta. In particolare, l’articolo 16 del disegno di leggesopprime la figura del difensore civico comunale di cui all’articolo11 del testo unico, con eccezione di quello delle province; a seguitodelle disposizioni contenute nell’articolo 17 in tema di comunitàmontane, isolane e di arcipelago sono abrogate le disposizioni di cuiagli articoli 27, 28 e 29 del testo unico; l’articolo 18 sopprime lecircoscrizioni comunali di cui all’articolo 17 del testo unico salvoche nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;l’articolo 19 del disegno di legge dispone la soppressione di tutti iconsorzi tra gli enti locali, con esclusione dei consorzi che, alla datadi entrata in vigore della legge, gestiscono uno o più servizi ai sensidell’articolo 31 del testo unico e dei bacini imbriferi montani (BIM).Sono modificati altresì i seguenti articoli del testo unico: l’articolo36, in tema di organi nei piccoli comuni; l’articolo 37, relativo allacomposizione dei consigli; l’articolo 47, sulla composizione dellegiunte.

Agli articoli 42, 44 e 48, comma 3, del testo unico, in materia diattribuzioni dei consigli, sono apportate alcune modificazioni esoppressioni.

L’articolo 28 modifica l’articolo 108 del testo unico concernentela figura del direttore generale, consentendone la previsione solo neicomuni con oltre 65.000 abitanti.

In materia di controlli negli enti locali, risultano sostituiti gliarticoli 49, 147, 151, 169 e dal 196 al 198-bis del testo unico. Inmateria di revisione economico-finanziaria, sono parimenti recatemodifiche agli articoli 234, 236 e 239 del testo unico.

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Infine, il disegno di legge reca, all’articolo 30, tutte le necessarieabrogazioni rese consequenziali dagli interventi di modifica normativasopra richiamati.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzio-nali.

La compatibilità delle disposizioni previste nel disegno di leggecon i princìpi costituzionali è piena, in quanto l’intervento operaespressamente in una duplice direzione:

1) da un lato, si propone di dare attuazione a precisedisposizioni costituzionali: gli articoli 117, secondo comma, lettera p)(cfr. gli articoli 2, 3, 4); 118, primo e secondo comma (si confrontil’articolo 9); articolo 133, primo comma (articolo 14);

2) dall’altro, detta disposizioni esplicitamente atte a salvaguar-dare il rispetto di norme e princìpi costituzionali, quali il riparto dicompetenze legislative (ai sensi dell’articolo 117, secondo, terzo equarto comma, della Costituzione) e amministrative (ai sensi dell’ar-ticolo 118, primo e secondo comma), il principio di leale collabora-zione, i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, iprincìpi di buon andamento e imparzialità della pubblica ammini-strazione (si confrontino gli articoli 1, 5, 7, 10, 11 e 13).

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Il disegno di legge è pienamente compatibile con le norme degliarticoli 117 e 118 della Costituzione. In particolare, si segnala che gliarticoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ricadono nella competenza legislativaesclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, letterap), della Costituzione. Le disposizioni degli articoli da 9 a 11contengono norme in materia di funzioni amministrative ricadenti inmaterie di potestà legislativa esclusiva statale e dettano altresì normeper il trasferimento delle funzioni amministrative, attualmente spet-tanti allo Stato, ma riferite a materie di potestà legislativa concorrenteo residuale.

L’articolo 14 in tema di razionalizzazione delle circoscrizioniprovinciali ricade nella competenza legislativa dello Stato, ai sensidell’articolo 133, primo comma, della Costituzione.

L’articolo 15, invece, concerne l’articolo 117, primo comma,lettera g), della Costituzione, in materia di ordinamento e organiz-zazione amministrativa dello Stato.

Le disposizioni del capo V (Soppressioni e abrogazioni relative adenti e organismi) sono da ricondurre ad una pluralità di competenzelegislative dello Stato. In particolare, vengono in rilievo la potestàlegislativa concorrente in materia di coordinamento della finanzapubblica e del sistema tributario (articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione).

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Le disposizioni dei capi VI, VII e VIII rientrano, in generale, nellapotestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all’articolo 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione.

Le disposizioni del capo IX in materia di controlli, rientranoanch’esse nella materia di cui alla lettera p) del secondo commadell’articolo 117 della Costituzione e, per taluni profili, anche nellamateria del coordinamento della finanza pubblica e del sistematributario (articolo 117, terzo comma).

Le disposizioni dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzioneappaiono rispettate. In particolare, si segnala che l’articolo 2, comma1, lettera a), così come l’articolo 3, comma 1, lettera a) e l’articolo 4,comma 1, lettera a), qualificano come « funzione fondamentale » lanormazione sull’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni am-ministrative attribuite all’ente locale.

Con riferimento alle competenze delle regioni a statuto specialee delle province autonome di Trento e di Bolzano, si segnalal’articolo 31 che fa salva la competenza statutaria in materia di entilocali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Il disegno di legge è pienamente compatibile con i princìpi disussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, espressamente salva-guardati (cfr. supra, punto n. 4).

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazionee non si è fatto ricorso alla delegificazione; è stato invece inserito, aicapi I e II, in particolare agli articoli 1, 2, 8 e 9, tra i princìpi e i criteridi carattere generale individuati per la razionalizzazione del sistemadell’ordinamento degli enti locali, un richiamo al criterio dellasemplificazione amministrativa, coerentemente con l’obiettivo perse-guito della riduzione dei costi e degli oneri burocratici e dellavalorizzazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministra-tiva.

La sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazionelegislativa, anche con riferimento alla corretta applicazione delletecniche di modificazione e abrogazione di disposizioni normative,consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente esistematico nel quadro giuridico vigente.

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8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Principali progetti di legge che risultano all’esame del Parlamento:

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa del deputato D’AN-TONA: Modifiche agli articoli 56, 57, 63, 72, 82, 92, 99, 114, 117, 118,119, 120, 121, 123, 132 e 133 della Costituzione, per la semplificazioneistituzionale e la riduzione dei costi della politica e degli apparatipubblici (A.C. 651), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa del deputato LAN-DOLFI: Modifiche agli articoli 114 e 117 e introduzione dell’articolo130-bis della Costituzione in materia di controllo di legittimità sugliatti amministrativi degli enti locali (A.C. 1289), assegnata alla ICommissione Affari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa del deputato VO-LONTÈ: Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione,in materia di autonomie regionali e locali (A.C. 1372), assegnata allaI Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa del deputato NU-CARA: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 eall’VIII disposizione transitoria della Costituzione, per la soppressionedelle province (A.C. 1694), in corso di esame in I Commissione Affaricostituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati SCAN-DROGLIO e altri: Modifiche al Titolo V della parte seconda dellaCostituzione, per la razionalizzazione dell’organizzazione territorialedella Repubblica mediante la soppressione delle province (A.C. 1836),in corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati CASINIe altri: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione,in materia di soppressione delle province e di conseguente raziona-lizzazione dell’organizzazione territoriale della Repubblica (A.C.1989), in corso di esame in Assemblea;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati DO-NADI e altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133della Costituzione, in materia di soppressione delle province (A.C.1990), in corso di esame in Assemblea;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati VER-SACE e altri: Modifiche al titolo V della parte seconda dellaCostituzione, nonché agli Statuti speciali della regione siciliana e delleregioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressionedelle province (A.C. 2010), in corso di esame in I Commissione Affaricostituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa del deputato PISIC-CHIO: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione,nonché agli Statuti speciali della regione siciliana e delle regioniSardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delleprovince, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese dispo-

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nibili al finanziamento di iniziative per promuovere l’occupazionegiovanile (A.C. 2264), in corso di esame in Assemblea;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati DIPIETRO e altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120,121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero deiparlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionalinonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi dellapolitica (A.C. 2470), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori BELI-SARIO e altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province (A.S.1284), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori BENE-DETTI VALENTINI e altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119,120, 132, 133 e all’VIII disposizione transitoria e finale della Costi-tuzione, per la soppressione delle province (A.S. 1098), assegnata allaI Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa del senatore DINI:Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 dellaCostituzione, riguardanti la soppressione delle province (A.S. 194),assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati CASINIe altri: Modifica all’articolo 121 della Costituzione, per la riduzionedel numero dei consiglieri regionali (A.C. 2474), assegnata alla ICommissione Affari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati BOR-GHESI e altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 92, 117 e 121 eabrogazione dell’articolo 99 della Costituzione. Diminuzione del nu-mero dei parlamentari, dei membri del Governo e dei componenti deiconsigli e delle giunte regionali, nonché soppressione del consiglionazionale dell’economia e del lavoro, per la riduzione dei costi dellapolitica (A.C. 968), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori PA-STORE e altri: Modifiche alla Costituzione per l’abolizione delleprovince e l’istituzione dei controlli di legittimità sugli atti delleregioni e degli enti locali (A.S. 1263), assegnata alla I CommissioneAffari costituzionali;

Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori BELI-SARIO e altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120,121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero deiparlamentari, dei componenti dei consigli e delle Giunte regionali,nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi dellapolitica (A.S. 1587), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei senatori FLERES e altri:Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di

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razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subpro-vinciali e subregionali (A.S. 1413), in corso di esame in I CommissioneAffari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei senatori FLERES e altri:Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, in materia di riduzione della composizione dei consigli e dellegiunte, di semplificazione e di ridefinizione delle rispettive competenze(A.S. 1414), assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati GIOVANELLI e altri:Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli entilocali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione dellaCarta delle autonomie locali (A.C. 2062), in corso di esame in ICommissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei senatori COMPAGNA e altri:Norme in materia di disciplina di spesa degli enti locali (A.S. 1204),assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei senatori BASTICO e altri:Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli entilocali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione dellaCarta delle autonomie locali (A.S. 1208), in corso di esame in ICommissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa del senatore BETTAMIO: Modificaall’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli entilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materiadi limitazione dei mandati dei Sindaci nei comuni con popolazioneinferiore a 5.000 (A.S. 920), assegnata alla I Commissione Affaricostituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa del senatore STIFFONI: Modificadell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli entilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernentel’abolizione dei limiti temporali per l’esercizio del mandato di sindacoe di Presidente della provincia (A.S. 294), assegnata alla I CommissioneAffari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati PATARINO e altri:Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del Presidentedella provincia e dei rispettivi consigli, di nomina dei consigliericomunali e provinciali ad assessore e di elezione dei consigli comunalinei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (A.C. 1111),assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa del deputato SANTELLI: Modificaall’articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco neicomuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (A.C. 1047),assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

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Proposta di legge d’iniziativa del deputato PAROLI: Modificaall’articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco nei comunicon popolazione fino a 5.000 abitanti (A.C. 1123), assegnata alla ICommissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati RIA E MOFFA:Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, in materia di funzioni delle province, di riduzione del numerodei consiglieri e dei membri delle Giunte comunali e provincialinonché di elezione del Presidente della provincia e del consiglioprovinciale (A.C. 2488), assegnata alla I Commissione Affari costitu-zionali;

Proposta di legge d’iniziativa del deputato GIORGIO MERLO:Modifica all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaconei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (A.C. 1476),assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati CAPARINI e altri:Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferimontani (A.C. 1960), assegnata alla VIII Commissione Ambiente;

Proposta di legge d’iniziativa dei senatori LUSI e altri: Misureper il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (A.S. 789),assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei senatori DELLA SETA e altri:Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazionepari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nellearee naturali protette (A.S. 447), assegnata alla I Commissione Affaricostituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati REALACCI e altri:Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazionepari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nellearee naturali protette (A.C. 54), in corso di esame in I CommissioneAffari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati CAPARINI e altri:Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo perl’emanazione di un codice delle leggi sulla montagna (A.C. 605), incorso di esame in V Commissione Bilancio;

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati QUARTIANI e altri:Disposizioni per l’utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati(A.C. 320), in corso di esame in V Commissione Bilancio;

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati QUARTIANI e altri:Legge per la montagna (A.C. 321), in corso di esame in V CommissioneBilancio;

Proposta di legge d’iniziativa del deputato BARBIERI: Leggesulla montagna e delega al Governo per il riassetto e la codificazionedelle disposizioni legislative in materia (A.C. 2115), in corso di esamein V Commissione Bilancio;

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Proposta di legge d’iniziativa dei deputati QUARTIANI e altri:Disposizioni in favore dei territori di montagna (A.C. 2007), in corsodi esame in V Commissione Bilancio;

Proposta di legge d’iniziativa dei senatori PERDUCA e altri:Soppressione delle comunità montane (A.S. 532), assegnata alla ICommissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI:Soppressione delle comunità montane (A.C. 846), assegnata alla ICommissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa del deputato URSO: Soppressionedelle comunità montane (A.C. 711), assegnata alla I Commissione Affaricostituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei senatori SANTINI e altri:Disposizioni per la valorizzazione e la tutela dei territori montani(A.S. 1241), assegnata alla V Commissione Bilancio;

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati CASTIELLO e altri:Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, recanti istituzione delle comunità marine costiere (A.C. 1259),assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa del deputato STUCCHI: Introdu-zione del capo IV-bis del titolo II della parte prima del testo unicodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Istituzione dellecomunità territoriali (A.C. 67), assegnata alla I Commissione Affaricostituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa del deputato STUCCHI: Modificaall’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, concernente l’organo di revisione economico-finanziarianei piccoli comuni e nelle comunità montane (A.C. 68), assegnata allaI Commissione Affari costituzionali;

Proposta di legge d’iniziativa dei deputati BRUGGER e ZELLER:Disposizioni in favore dei territori di montagna (A.C. 41), in corso diesame in V Commissione Bilancio.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Il disegno di legge mira a dare attuazione ad alcune disposizionicostituzionali (cfr. supra, punto n. 4) inscritte all’interno del ripartodi competenze tra gli enti che compongono la Repubblica a normadell’articolo 114 della Costituzione. Esso pertanto si muove sul terrenodella vasta giurisprudenza costituzionale resa sul titolo V della parteseconda della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda aspetti specifici, si evidenziache gli interventi in materia di comunità montane, isolane e diarcipelago, risultano in linea con gli indirizzi giurisprudenziali della

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Corte costituzionale, i quali delimitano gli ambiti di competenzaregionale; a riguardo, si richiamano le sentenze n. 244 e n. 456 del2005 e n. 237 del 2009 (in materia di comunità montane). Inparticolare, gli interventi soppressivi recati dal capo V fanno salve lepredette competenze, lasciando alle singole regioni la valutazione delripristino degli enti soppressi, a valere sulle proprie risorse di bilancio.

2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comu-nitario.

L’intervento non incide su princìpi e norme derivanti dall’ordi-namento comunitario.

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggettodell’intervento.

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

Il disegno di legge è pienamente compatibile e opera in attuazionedella Convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomialocale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, resa esecutiva ai sensidella legge 30 dicembre 1989, n. 439.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventidella Corte di giustizia dell’Unione europea.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventidella Corte europea dei diritti dell’uomo.

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3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DELTESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L’articolo 25 reca la definizione di piccolo comune.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi conte-nuti negli articoli del disegno di legge.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso in via preferenziale alla tecnica della novellalegislativa, utilizzata ogni qual volta ne ricorrono i presupposti. Inparticolare è stata utilizzata tale tecnica nei seguenti casi:

modalità di esercizio delle funzioni fondamentali (articolo 8);

composizione e attribuzioni degli organi degli enti locali econtrolli negli enti locali (articoli 20, 21, 23 e 24)

nuova disciplina del direttore generale degli enti locali (artico-lo 28);

controlli negli enti locali (articolo 29);

revisione economico-finanziaria (articolo 30);

norme finali (articolo 31).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Con riferimento alle disposizioni del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, le abrogazioni sono state individuate e rese espresse(articolo 31). Sono state altresì abrogate le disposizioni del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di finanziamento dellecomunità montane.

Parimenti si è proceduto alla abrogazione espressa, per quantoforzatamente innominata, delle disposizioni che disciplinano gli entisoggetti ad abrogazione in base alle disposizioni contenute nel disegnodi legge.

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Page 25: Carta Autonomie

L’imponenza dell’intervento normativo rende infine necessario ilricorso alla clausola abrogativa delle disposizioni incompatibili.

Inoltre, il testo contiene le abrogazioni necessarie a fini dicoordinamento all’interno di specifiche disposizioni.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effettoretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Non sussistono disposizioni dell’atto normativo aventi effettoretroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Quanto a disposizioni aventi carattere di eccezione, all’articolo 23del disegno di legge, in materia di organi dei comuni con popolazionenon superiore a 3.000 abitanti, viene introdotta una disciplina specialederogatoria rispetto alle previsioni contenute all’articolo 47 del testounico. Parimenti, all’articolo 29, in riferimento alla disciplina deicontrolli negli enti locali, si precisa che i controlli interni sonoorganizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni diindirizzo e compiti di gestione, anche in deroga ai princìpi generaliprevisti in materia dal decreto legislativo n. 286 del 1999.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.Peraltro, si ricorda che la legge n. 42 del 2009, recante « Delega

al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo119 della Costituzione », contiene, tra l’altro, una delega ad adottare,entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della leggemedesima, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per leriforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazionenormativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto coni Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’eco-nomia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o piùdecreti legislativi per l’istituzione delle città metropolitane. La me-desima legge contiene altresì la delega al Governo a disciplinare, conspecifico decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la provincia diRoma e il comune di Roma, l’ordinamento transitorio, anche finan-ziario, di Roma capitale.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L’attuazione delle disposizioni del disegno di legge investe lacompetenza di diversi soggetti istituzionali: Stato, regioni, province,

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città metropolitane e comuni. È stata verificata la congruenza deitermini previsti per l’adozione dei provvedimenti di attuazione, che siriportano nella seguente tabella:

Adempimento Oggetto Termine Disposizione

Decreti legislativi Individuazione: a) delle fun-zioni amministrative ulteriori ri-spetto a quelle individuatecome fondamentali, in attoesercitate dallo Stato o da entiterritoriali ma che non richie-dono l’unitario esercizio a li-vello statale, e loro trasferi-mento a comuni, province, cittàmetropolitane e regioni; b)delle funzioni che rimangono incapo allo Stato.

Entro nove mesi dalladata di entrata in vi-gore della legge

Entro nove mesi dal-l’entrata in vigore deidecreti legislativi dicui sopra è previstal’emanazione di de-creti legislativi inte-grativi e correttivi

Articolo 9, comma 1

Regolamenti ex arti-colo 17, comma 4-bis,legge n. 400 del 1988

Riorganizzazione e semplifica-zione delle strutture organizza-tive delle amministrazioni statalia seguito del trasferimento diulteriori funzioni amministrativeagli enti locali

Entro sei mesi dalladata di entrata in vi-gore dei decreti legi-slativi di cui all’arti-colo 9, comma 1

Articolo 9, comma 5

Regolamenti ex arti-colo 17, comma 2,legge n. 400 del 1988

Riorganizzazione e semplifica-zione delle strutture organizza-tive dell’amministrazione indi-retta e strumentale dello Stato aseguito del trasferimento di ulte-riori funzioni agli enti locali

Entro sei mesi dalladata di entrata in vi-gore dei decreti legi-slativi di cui all’arti-colo 9, comma 1

Articolo 9, comma 5

Decreti del Presidentedel Consiglio dei mi-nistri

Trasferimento a comuni e pro-vince delle risorse necessarie al-l’esercizio delle funzioni fonda-mentali esercitate dallo Stato eallocate dalla legge presso i me-desimi enti locali

Entro dodici mesi dalladata di entrata in vi-gore della legge

Articolo 10, comma 2

Atto regionale Trasferimento a comuni e pro-vince delle risorse per l’eserci-zio delle funzioni fondamentaliesercitate dalle regioni e allocatedalla legge presso i medesimienti locali

Articolo 10, comma 3

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Adempimento Oggetto Termine Disposizione

Disegni di legge go-vernativi

Individuazione e trasferimentoalle regioni, secondo le previ-sioni di cui all’articolo 118della Costituzione, delle fun-zioni amministrative ancoraesercitate dallo Stato nelle ma-terie di cui all’articolo 117,terzo e quarto comma, dellaCostituzione

Articolo 11, comma 1

Decreti del Presidentedel Consiglio dei mi-nistri

Determinazione, trasferimento eripartizione tra le regioni inte-ressate dei beni e delle risorseumane finanziarie e strumentaliconnesse all’esercizio delle fun-zioni trasferite ai sensi dell’ar-ticolo 9, comma 1

Articolo 11, comma 2

Leggi regionali Adeguamento della legislazioneregionale alla disciplina stataledi individuazione delle funzionifondamentali nelle materie dicui all’articolo 117, terzo equarto comma, della Costitu-zione.Soppressione e accorpamento distrutture, enti intermedi, agen-zie e organismi titolari di fun-zioni coincidenti con quelle al-locate ai comuni e alle province

Entro nove mesi dalladata di entrata in vi-gore della legge

Articolo 12, comma 1

Leggi regionali Allocazione delle funzioni am-ministrative e relative risorse acomuni, province e città metro-politane

Articolo 12, comma 3

Leggi regionali Disciplina delle forme associa-tive di comuni e province

Articolo 12, comma 4

Decreto legislativo Carta delle autonomie locali Entro ventiquattromesi dalla data di en-trata in vigore dellalegge.Entro diciotto mesidall’adozione del de-creto legislativo, èprevista l’adozione didisposizioni correttivee integrative

Articolo 13

Decreti legislativi Razionalizzazione delle pro-vince e riduzione del numerodelle circoscrizioni provinciali

Entro ventiquattromesi dalla data di en-trata in vigore dellalegge

Articolo 14

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 3118

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Adempimento Oggetto Termine Disposizione

Decreti legislativi Riordino e razionalizzazionedegli uffici periferici delloStato e in particolare delle pre-fetture-uffici territoriali del Go-verno

Entro ventiquattromesi dalla data di en-trata in vigore dellalegge

Articolo 15

Leggi regionali Possibile soppressione delle co-munità montane e attribuzionedelle funzioni già spettanti allecomunità montane soppresse

Articolo 17, comma 1

Decreto del Ministrodell’interno

Criteri di ripartizione e asse-gnazione fra i comuni montanidel 30 per cento delle risorsepreviste dal Fondo ordinarioper le comunità montane edalle altre disposizioni legisla-tive nelle more dell’attuazionedella legge n. 42 del 2009.

Articolo 17, comma 2

Atto comunale Disciplina degli effetti conse-guenti alle soppressioni dellecircoscrizioni di decentramentocomunale con riguardo alla ri-partizione delle risorse umane,finanziarie e strumentali

Articolo 18, comma 2

Leggi regionali Conferimento delle funzioni giàspettanti ai consorzi tra gli entilocali soppressi

Entro un anno dalladata di entrata in vi-gore della legge

Articolo 19, comma 2

Atto regionale Disciplina degli effetti conse-guenti alle soppressioni deiconsorzi tra gli enti locali, conriguardo al trasferimento e allaripartizione delle risorse umane,finanziarie e strumentali.I trasferimenti devono avvenireentro un anno dall’entrata invigore della legge

Articolo 19, comma 2

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istitutonazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlataindicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilitàdei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati oriferimenti statistici.

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 3118

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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1. Contesto degli obiettivi.

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

La disciplina che regola l’assetto vigente in materia di ordina-mento degli enti locali è contenuta in via principale nel testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La soppressione di enti e organismi che operano in ambito localee regionale e la conseguente disposizione che le funzioni da questi giàesercitate siano attribuite a uno degli enti di cui all’articolo 114, primocomma, della Costituzione, coinvolge, peraltro, anche tutte le altrediscipline normative che ad essi facciano riferimento.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigentesituazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Negli ultimi anni sono intervenute notevoli e importanti novità,dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione allarecente approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante:« Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazionedell’articolo 119 della Costituzione ».

Con il testo in esame la disciplina sugli enti locali viene adeguataalle disposizioni introdotte da tali riforme.

Il quadro ordinamentale degli enti locali disciplinato dal testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, distingue icomuni in base alla dimensione territoriale solo sotto alcuni profili:lo schema in esame introduce la definizione di piccolo comunerelativa all’ente locale con una popolazione residente pari o inferiorea 5.000 abitanti, prevedendo in suo favore una disciplina speciale.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze socialied economiche considerate, con riferimento al contesto internazio-nale ed europeo.

Il testo in esame affronta e risolve una delle più importantiquestioni legate all’attuazione del riformato titolo V della parteseconda della Costituzione: esso infatti definisce direttamente lefunzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città me-tropolitane.

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Molti degli interventi normativi operati sono inscritti nel quadrodi una profonda rivisitazione dell’apparato pubblico locale in chiavedi efficienza, efficacia e contenimento della spesa. In questa dire-zione si muovono: la razionalizzazione e la soppressione di enti,organismi e strutture pubblici (il direttore generale, di cui sipotranno dotare i soli comuni di maggiori dimensioni; il difensorecivico comunale, che è soppresso con possibilità di devolverne lefunzioni ai difensori civici provinciali competenti nei territoriinteressati; le comunità montane, isolane e di arcipelago, con lasoppressione della normativa statale in merito, nel rispetto dellacompetenza legislativa regionale in materia; le circoscrizioni deldecentramento comunale, che potranno essere istituite soltanto neidodici comuni di maggiori dimensioni; i consorzi tra enti locali, chesaranno soppressi salvo che non gestiscano servizi ai sensi dell’ar-ticolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000e salvo che abbiano natura di bacini imbriferi montani); lariduzione del numero dei consiglieri e dei componenti delle giunte;la definizione e le semplificazioni per i piccoli comuni; il confe-rimento della delega al Governo al fine di individuare e allocare lefunzioni amministrative non fondamentali ricadenti negli ambiti dipropria competenza legislativa, sulla base dei princìpi di sussidia-rietà, differenziazione e adeguatezza, e infine la riscrittura dellenorme sui controlli, indirizzate con più decisione ad assicurare lapiena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l’intervento nor-mativo.

L’intervento normativo individua le funzioni fondamentali deglienti locali muovendosi nell’ambito della cornice normativa dettatadall’articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale, il quale èstrettamente connesso alla disciplina legislativa dell’articolo 117,secondo comma, lettera p), in base alla quale spetta alla legislazioneesclusiva statale la definizione delle funzioni fondamentali di comuni,province e città metropolitane. La finalità prioritariamente perseguitarisponde all’esigenza di garanzia degli enti locali, in ordine alla sferadelle proprie attribuzioni rispetto all’esercizio della potestà legislativadello Stato e della regione. L’identificazione delle funzioni fondamen-tali è destinata a costituire un limite alla futura produzione legislativastatale e regionale tale da rendere stabile, anche per il futuro, latitolarità di tali funzioni in capo all’ente locale. Tale finalità digaranzia è espressamente correlata alla coesione dell’ordinamentononché alla capacità degli enti di assicurare, in forma generalizzata,un livello minimo di soddisfacimento dei bisogni primari dellecomunità di riferimento.

L’intervento normativo razionalizza quindi il sistema complessivodelle funzioni amministrative, trasferendo agli enti locali quelleancora in atto esercitate a livello centrale.

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E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinataridei principali effetti dell’intervento regolatorio.

L’intervento regolatorio ha una ricaduta sui diversi soggettiistituzionali di cui all’articolo 114 della Costituzione.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Non sono state adottate procedure di consultazione di carattereformale.

Sezione 3. Valutazione dell’opzione di non intervento (opzione zero).

L’oggetto del complesso intervento legislativo e l’obiettivo perse-guito di una organica riforma del sistema delle autonomie e dellasemplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti locali,in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 114, 117 e 118 dellaCostituzione, hanno portato ad escludere l’opzione del non interventoe la possibilità di valutare ipotesi di attivazione di meccanismi diregolazione spontanea, opzioni volontarie e di autoregolazione.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regola-torio.

La complessità di una revisione organica del sistema delleautonomie e dell’ordinamento degli enti locali ha suggerito l’oppor-tunità di provvedere mediante un provvedimento unico, contenentepiù riforme, in parte disposte direttamente attraverso specificointervento normativo, in parte delegate al Governo.

Sezione 5. Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La misurabilità degli effetti dell’intervento, che risiedono nellasemplificazione amministrativa e di organizzazione, nell’attuazione dipolitiche di sviluppo locale e nella valorizzazione del territorio, ècondizionata dall’elemento soggettivo e variabile costituito dalla resadelle istituzioni coinvolte nell’operazione (organi delle regioni, delleprovince, dei comuni). Pertanto non è stato possibile dar vita ad azionidi misurazione degli effetti.

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B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta.

L’opzione di intervento legislativo primario, scelta di per séobbligata quanto al contenuto dell’intervento stesso, presenta ilvantaggio di vincolare le istituzioni e gli organi locali al perseguimentodelle finalità di razionalizzazione, riorganizzazione, contenimentodella spesa pubblica e responsabilizzazione dei decisori politici e dellerelative amministrazioni. Ciò determinerà una gestione maggiormentecoordinata e incisiva dei servizi pubblici, con positive e duratureripercussioni per l’insieme della cittadinanza.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari direttie indiretti.

Il disegno di legge non presenta carichi di obblighi informativi neiconfronti di soggetti privati. Si può comunque sostenere che gli effettifinali del provvedimento, migliorando l’intero sistema amministrativolocale, comporteranno un notevole alleggerimento degli oneri ammi-nistrativi a carico dei cittadini, incluse le imprese.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

La via obbligata dell’intervento normativo primario non haconsentito comparazioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’interventoregolatorio.

Quanto alle condizioni e ai fattori incidenti sugli effetti dell’in-tervento, come si è rilevato, sono da individuare nelle stesse istituzionioggetto del riordino e soggetto degli ulteriori interventi. A proposito,è prevista l’attivazione dei meccanismi istituzionali di sussidiarietà edi sostituzione, se del caso, per prevenire e rimuovere eventualicriticità attuative. Nel complesso, lo sforzo economico-finanziario eorganizzativo legato all’intervento è eminentemente di razionalizza-zione. Pertanto non sono richiesti investimenti di nuove risorse, se nonla rideterminazione di quelle esistenti, sia finanziarie (con previsionedi risparmi) che umane e strumentali. Nel complesso, si potràregistrare un migliore e più efficiente funzionamento delle ammini-strazioni locali e un moderato incremento dei redditi.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale delmercato e sulla competitività del Paese.

Gli interventi previsti dal disegno di legge si inseriscono a pienotitolo nel processo di semplificazione e di razionalizzazione dell’or-

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dinamento, oltre che di contenimento generale della spesa pubblica,punti cardine del programma dell’attuale Governo.

Di pari passo con l’attuazione della delega sul federalismo fiscale(legge n. 42 del 2009), la soppressione di una serie di organismipubblici, un migliore coordinamento delle disposizioni statali relativeagli enti locali, l’individuazione e l’allocazione delle loro funzionifondamentali, il conferimento delle funzioni amministrative in attoesercitate dallo Stato e l’eliminazione delle sovrapposizioni funzionalitra i diversi livelli di governo territoriale, costituiscono una serie diinterventi idonei a incrementare la competitività complessiva delsistema Paese. La riduzione e la riqualificazione della spesa pubblica,infatti, non potranno che rendere l’Italia più competitiva nel confrontocon gli altri Paesi europei in termini di qualità ed economicità deiservizi resi al cittadino dalle amministrazioni pubbliche locali, oltreche centrali.

Sezione 7. Modalità attuative dell’intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

Tutti i soggetti e i diversi livelli istituzionali interessati dalledisposizioni contenute nel titolo V della parte seconda della Costitu-zione.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e l’informazione dell’intervento.

Non sono previste disposizioni specifiche per la pubblicità el’informazione dell’intervento. Sono fatti salvi gli ordinari strumenti dicomunicazione istituzionale e di dialogo interistituzionale.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell’intervento regolatorio.

È previsto il potere sostitutivo dello Stato, ai sensi dell’articolo120, secondo comma, della Costituzione e secondo quanto dispostodall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei casi in cui leregioni non adempiano a quanto previsto dall’articolo 12, comma 3,del disegno di legge, mancando di attuare le disposizioni sullasoppressione di strutture, enti intermedi, agenzie od organismi co-munque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenticon le funzioni allocate ai comuni e alle province e sull’adeguamentodelle rispettive legislazioni alla disciplina statale di individuazionedelle funzioni fondamentali.

Il provvedimento contiene altresì alcune disposizioni che disci-plinano nel dettaglio il sistema dei controlli negli enti locali.

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D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodicodella prevista regolamentazione. Aspetti prioritari da sottoporreeventualmente alla verifica dell’impatto della regolamentazione.

Si prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrativee correttive del decreto legislativo recante la « Carta delle autonomielocali », entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dellostesso.

Inoltre il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrativee correttive dei decreti legislativi aventi ad oggetto l’individuazione eil trasferimento delle restanti funzioni amministrative ora esercitatedallo Stato o da enti territoriali, entro nove mesi dall’entrata in vigoredei medesimi.

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DISEGNO DI LEGGE—

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La presente legge, nel rispetto diquanto disposto dall’articolo 114, primocomma, della Costituzione e in attuazionedell’articolo 117, secondo comma, letterap), della Costituzione, individua e disci-plina le funzioni fondamentali di comuni,province e città metropolitane, ne favori-sce l’esercizio in forma associata, al fine dirazionalizzare le modalità di eserciziodelle stesse funzioni, di favorirne l’effi-cienza e l’efficacia e di ridurne i costi. Lapresente legge, in attuazione dell’articolo118 della Costituzione, individua e trasfe-risce funzioni amministrative e disciplinail procedimento per la razionalizzazionedelle circoscrizioni provinciali, sulla basedi parametri oggettivi.

2. La presente legge, in coerenza conl’obiettivo di razionalizzare le funzioni e dieliminarne le duplicazioni, prevede inoltre:

a) la soppressione o la razionalizza-zione di enti e di organismi che operanoin ambito statale, regionale e locale conl’obiettivo che le funzioni da questi eser-citate spettino a uno degli enti di cuiall’articolo 114, primo comma, della Co-stituzione;

b) la modifica della composizione deiconsigli e delle giunte degli enti locali,prevedendo una significativa riduzione delnumero di consiglieri e di assessori;

c) la definizione e la disciplina deipiccoli comuni;

d) la modifica delle funzioni del con-siglio comunale e del consiglio provinciale;

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e) modifiche concernenti i direttorigenerali degli enti locali;

f) la modifica delle norme relative aicontrolli negli enti locali, al fine di assi-curare la piena responsabilizzazione degliamministratori e dei dipendenti.

CAPO II

FUNZIONI FONDAMENTALI

ART. 2.

(Funzioni fondamentali dei comuni).

1. Ferma restando la programmazioneregionale, sono funzioni fondamentali deicomuni:

a) la normazione sull’organizzazionee sullo svolgimento delle funzioni;

b) la programmazione e la pianifica-zione delle funzioni spettanti;

c) l’organizzazione generale dell’am-ministrazione e la gestione del personale;

d) il controllo interno;

e) la gestione finanziaria e contabile;

f) la vigilanza e il controllo nelle areefunzionali di competenza;

g) l’organizzazione dei servizi pub-blici di interesse generale di ambito co-munale;

h) il coordinamento delle attivitàcommerciali e dei pubblici esercizi, incoerenza con la programmazione regio-nale;

i) la realizzazione di processi di sem-plificazione amministrativa nell’accessoalla pubblica amministrazione ai fini dellalocalizzazione e della realizzazione di at-tività produttive;

l) le funzioni in materia di edilizia,compresi la vigilanza e il controllo terri-toriale di base;

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m) la partecipazione alla pianifica-zione urbanistica, anche con riferimentoagli interventi di recupero del territorio;

n) l’attuazione, in ambito comunale,delle attività di protezione civile inerentialla previsione, alla prevenzione, alla pia-nificazione di emergenza e al coordina-mento dei primi soccorsi;

o) la costruzione, la classificazione, lagestione e la manutenzione delle stradecomunali e la regolazione della circola-zione stradale urbana e rurale e dell’usodelle aree di pertinenza dell’ente;

p) la pianificazione dei trasporti e deibacini di traffico e la programmazione deiservizi di trasporto pubblico comunale,nonché le funzioni di autorizzazione e dicontrollo in materia di trasporto privato inambito comunale, in coerenza con la pro-grammazione provinciale;

q) la progettazione e la gestione delsistema locale dei servizi sociali e l’eroga-zione delle relative prestazioni ai cittadini,secondo quanto previsto dall’articolo 118,quarto comma, della Costituzione;

r) l’edilizia scolastica, l’organizza-zione e la gestione dei servizi scolastici,compresi gli asili nido, fino all’istruzionesecondaria di primo grado;

s) la gestione e la conservazione diteatri, musei, pinacoteche, raccolte di benistorici, artistici e bibliografici pubblici diinteresse comunale e di archivi comunali;

t) l’attuazione delle misure relativealla sicurezza urbana e delle misure di-sposte dall’autorità sanitaria locale;

u) l’accertamento, per quanto dicompetenza, degli illeciti amministrativi el’irrogazione delle relative sanzioni;

v) l’organizzazione delle strutture edei servizi di polizia municipale e l’esple-tamento dei relativi compiti di poliziaamministrativa e stradale, inerenti ai set-tori di competenza comunale, nonché di

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quelli relativi ai tributi di competenzacomunale;

z) la tenuta dei registri di stato civilee di popolazione e i compiti in materia diservizi anagrafici.

ART. 3.

(Funzioni fondamentali delle province).

1. Ferma restando la programmazioneregionale, le funzioni fondamentali delleprovince sono:

a) la normazione sull’organizzazionee sullo svolgimento delle funzioni;

b) la pianificazione e la programma-zione delle funzioni spettanti;

c) l’organizzazione generale dell’am-ministrazione e la gestione del personale;

d) la gestione finanziaria e contabile;

e) il controllo interno;

f) l’organizzazione dei servizi pubblicidi interesse generale di ambito sovraco-munale;

g) la vigilanza e il controllo nelle areefunzionali di competenza e la polizia lo-cale;

h) l’assistenza tecnico-amministrativaai comuni e alle forme associative;

i) la pianificazione territoriale pro-vinciale di coordinamento;

l) la gestione integrata degli interventidi difesa del suolo;

m) l’attività di previsione, la preven-zione e la pianificazione d’emergenza inmateria di protezione civile; la preven-zione di incidenti connessi ad attività in-dustriali; l’attuazione di piani di risana-mento delle aree ad elevato rischio am-bientale;

n) la tutela e la valorizzazione del-l’ambiente, per gli aspetti di competenza, ivicompresi i controlli sugli scarichi delle ac-que reflue e sulle emissioni atmosferiche edelettromagnetiche; la programmazione e

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l’organizzazione dello smaltimento dei ri-fiuti a livello provinciale, nonché le relativefunzioni di autorizzazione e di controllo;

o) la tutela e la gestione, per gliaspetti di competenza, del patrimonio it-tico e venatorio;

p) la pianificazione dei trasporti e deibacini di traffico e la programmazione deiservizi di trasporto pubblico locale, non-ché le funzioni di autorizzazione e con-trollo in materia di trasporto privato inambito provinciale, in coerenza con laprogrammazione regionale;

q) la costruzione, la classificazione, lagestione e la manutenzione delle stradeprovinciali e la regolazione della circola-zione stradale ad esse inerente;

r) la programmazione, l’organizza-zione e la gestione dei servizi scolastici,compresa l’edilizia scolastica, relativi al-l’istruzione secondaria di secondo grado;

s) la programmazione, l’organizza-zione e la gestione dei servizi per il lavoro,ivi comprese le politiche per l’impiego;

t) la programmazione, l’organizza-zione e la gestione delle attività di forma-zione professionale in ambito provinciale,compatibilmente con la legislazione regio-nale;

u) la promozione e il coordinamentodello sviluppo economico del territorioprovinciale.

ART. 4.

(Funzioni fondamentali delle cittàmetropolitane).

1. Ferma restando la programmazioneregionale, le funzioni fondamentali dellecittà metropolitane sono:

a) le funzioni delle province di cuiall’articolo 3;

b) l’organizzazione dei servizi pub-blici di interesse generale di ambito me-tropolitano;

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c) l’azione sussidiaria e il coordina-mento tecnico-amministrativo dei comuni;

d) la pianificazione territoriale gene-rale e delle reti infrastrutturali;

e) la mobilità e la viabilità metropo-litane;

f) la strutturazione di sistemi coor-dinati di gestione dei servizi pubblici;

g) la promozione e il coordinamentodello sviluppo economico e sociale.

ART. 5.

(Funzioni fondamentali ricadenti nelle ma-terie di cui all’articolo 117, commi terzo e

quarto, della Costituzione).

1. Nel rispetto del principio di lealecollaborazione, le regioni, nell’eserciziodella competenza legislativa nelle materiedi cui all’articolo 117, commi terzo equarto, della Costituzione, al fine di ga-rantire l’effettivo esercizio delle funzionifondamentali, possono attribuire le stessealla provincia, nei casi in cui la legisla-zione statale le attribuisce al comune, o alcomune, nei casi in cui la legislazionestatale le attribuisce alla provincia, previoaccordo con gli enti interessati, fermerestando le funzioni di consultazione re-golate dalle singole regioni, e previo ac-cordo in sede di Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, di seguito denominata « Confe-renza unificata ». Le regioni assicurano atale fine il rispetto dei princìpi di sussi-diarietà, differenziazione e adeguatezza,nonché il soddisfacimento ottimale deibisogni delle rispettive comunità. La de-correnza dell’esercizio delle funzioni èsubordinata all’effettivo trasferimento deibeni e delle risorse tra gli enti localiinteressati. Sono fatte salve le modalità difinanziamento delle funzioni fondamentalidi comuni, province e città metropolitanepreviste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

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ART. 6.

(Disciplina delle funzioni fondamentali).

1. Le funzioni fondamentali di cui agliarticoli 2, 3 e 4 della presente legge sonodisciplinate dalla legge statale o dalla leggeregionale, secondo il riparto della compe-tenza per materia di cui all’articolo 117,commi secondo, terzo e quarto, della Co-stituzione.

ART. 7.

(Disposizione di salvaguardia).

1. Le funzioni fondamentali di cui agliarticoli 2, 3 e 4 non possono essereesercitate da enti o agenzie statali o re-gionali. Non possono altresì essere eserci-tate da enti o agenzie di enti locali diversida quelli cui sono attribuite le medesimefunzioni fondamentali.

ART. 8.

(Modalità di esercizio delle funzionifondamentali).

1. L’esercizio delle funzioni fondamen-tali è obbligatorio per l’ente titolare.

2. Le funzioni fondamentali dei comunipreviste dall’articolo 2, comma 1, lettereda a) a f), possono essere esercitate daciascun comune singolarmente o, se com-patibile con la natura della funzione, informa associata mediante la costituzionedi un’unione di comuni.

3. Le funzioni fondamentali dei co-muni, previste dall’articolo 2, comma 1,lettere g), l), m), n), o), p), q), r), t), u), v)e z), sono obbligatoriamente esercitate informa associata da parte dei comuni conpopolazione fino a 3.000 abitanti. Le fun-zioni fondamentali di cui al primo periodopossono essere esercitate in forma asso-ciata dagli altri comuni.

4. I comuni non possono svolgere sin-golarmente le funzioni fondamentali svoltein forma associata. La medesima funzione

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di un comune non può essere svolta da piùdi una forma associativa.

5. Le province possono esercitare una opiù funzioni di cui all’articolo 3 in formaassociata. La disposizione di cui al primoperiodo si applica a decorrere dalla datadeterminata dai decreti legislativi di cuiall’articolo 14.

6. La regione, nelle materie di cuiall’articolo 117, commi terzo e quarto,della Costituzione, individua con proprialegge, previa concertazione con i comuniinteressati nell’ambito del Consiglio delleautonomie locali, la dimensione territo-riale ottimale per lo svolgimento dellefunzioni di cui all’articolo 2, comma 1,lettere da g) a z), secondo i princìpi dieconomicità, di efficienza e di riduzionedelle spese, fermo restando quanto stabi-lito dai commi 2 e 3 del presente articolo.Nell’ambito della normativa regionale icomuni avviano l’esercizio delle funzioniin forma associata entro il termine indi-cato dalla stessa normativa. I comunicapoluogo di provincia e i comuni con unnumero di abitanti superiore a 100.000non sono obbligati all’esercizio delle fun-zioni in forma associata.

7. Salvo quanto previsto dalle leggiregionali, costituiscono forme associativeesclusivamente la convenzione e l’unionedi comuni di cui, rispettivamente, agliarticoli 30 e 32 del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,e successive modificazioni, di seguito de-nominato « testo unico ». Ogni comune puòfare parte di una sola unione di comuni.Le unioni di comuni possono stipulareapposite convenzioni tra loro o con singolicomuni.

8. All’articolo 32 del testo unico sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti daiseguenti:

« 2. L’atto costitutivo e lo statuto del-l’unione sono approvati dai consigli deicomuni partecipanti con le procedure e conla maggioranza richieste per le modifichestatutarie. Lo statuto individua le funzionisvolte dall’unione e le corrispondenti ri-

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sorse, nonché la sede presso uno deicomuni associati.

3. Lo statuto prevede il presidente del-l’unione, scelto secondo un sistema dirotazione periodica tra i sindaci dei co-muni associati, e prevede che la giunta siacomposta esclusivamente dai sindaci deicomuni associati e che il consiglio siacomposto, senza oneri aggiuntivi per lafinanza pubblica, da un numero di con-siglieri, eletti dai singoli consigli dei co-muni associati tra i propri componenti,non superiore a quello previsto per icomuni di dimensioni pari alla popola-zione complessiva dell’ente, garantendo larappresentanza delle minoranze »;

b) al comma 5, il secondo periodo èsoppresso.

CAPO III

FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEGLIENTI LOCALI

ART. 9.

(Disposizioni per l’attuazione dell’articolo118, commi primo e secondo, della Costi-tuzione, in materia di conferimento dellefunzioni amministrative alle regioni e aglienti locali nelle materie di competenza

legislativa esclusiva dello Stato).

1. Ferme restando le funzioni fonda-mentali dei comuni, delle province e dellecittà metropolitane individuate dalla pre-sente legge, il Governo è delegato ad adot-tare, entro nove mesi dalla data di entratain vigore della medesima legge, nelle ma-terie di cui all’articolo 117, secondocomma, della Costituzione, su proposta deiMinistri dell’interno, per i rapporti con leregioni e per le riforme per il federalismo,di concerto con i Ministri per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, per irapporti con il Parlamento, per la sempli-ficazione normativa e dell’economia edelle finanze e con gli altri Ministri com-

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petenti per materia, uno o più decretilegislativi, aventi ad oggetto:

a) l’individuazione e il trasferimentodelle restanti funzioni amministrativeesercitate, alla data di entrata in vigore deidecreti legislativi, dallo Stato o da entiterritoriali, che, non richiedendo l’unitarioesercizio a livello statale, sono attribuite,sulla base dei princìpi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza, a comuni,province, città metropolitane e regioni;

b) l’individuazione delle funzioni cherimangono attribuite allo Stato.

2. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo si attiene ai seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) conferire, ai sensi dell’articolo 118,primo comma, della Costituzione, al livellodiverso da quello comunale soltanto lefunzioni di cui occorra assicurare l’unita-rietà di esercizio, sulla base dei princìpi disussidiarietà, differenziazione e adegua-tezza;

b) prevedere che tutte le funzioniamministrative residuali, non allocate aisensi della lettera a), sono di competenzadel comune;

c) favorire l’autonoma iniziativa deicittadini, singoli o associati, per lo svolgi-mento di attività di interesse generale, aisensi dell’articolo 118, quarto comma,della Costituzione;

d) disciplinare, nel caso in cui latitolarità delle funzioni sia attribuita a unente diverso da quello che le esercita alladata di entrata in vigore dei decretilegislativi di cui al comma 1, la data didecorrenza del loro esercizio nonché leprocedure per la determinazione e iltrasferimento contestuale dei beni e dellerisorse finanziarie, umane, strumentali eorganizzative necessarie al loro esercizio;qualora si tratti di funzioni già esercitatedallo Stato, si procede con intesa con-clusa in sede di Conferenza unificata; perle funzioni già esercitate dalle regioni oda enti locali si procede tramite intesatra la regione interessata e gli enti diriferimento ovvero tramite intesa in am-

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bito regionale tra gli enti locali interes-sati; in ogni caso, i provvedimenti diattuazione della disciplina transitoriasono corredati della relazione tecnica conl’indicazione della quantificazione deibeni e delle risorse finanziarie, umane,strumentali e organizzative, ai fini dellavalutazione della congruità tra i trasfe-rimenti e gli oneri conseguenti all’esple-tamento delle funzioni attribuite.

3. Gli schemi dei decreti legislativi dicui al comma 1 del presente articolo,previa intesa da sancire in sede di Con-ferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,sono trasmessi alle Camere per l’espres-sione dei pareri da parte delle competentiCommissioni parlamentari entro il terminedi quarantacinque giorni dalla data ditrasmissione. Decorso il termine perl’espressione dei pareri, i decreti legislativipossono essere comunque adottati. Inmancanza di intesa nel termine di cui alcitato articolo 3 del decreto legislativon. 281 del 1997, il Consiglio dei ministridelibera, approvando una relazione che ètrasmessa alle Camere. Nella relazionesono indicate le specifiche motivazioni percui l’intesa non è stata raggiunta. Il Go-verno, qualora, anche a seguito dell’espres-sione dei pareri parlamentari, non intendaconformarsi all’intesa raggiunta in sede diConferenza unificata, trasmette alle Ca-mere e alla stessa Conferenza unificatauna relazione nella quale sono indicate lespecifiche motivazioni di difformità dal-l’intesa.

4. Entro nove mesi dalla data di entratain vigore dei decreti legislativi di cui alcomma 1, il Governo può adottare, nelrispetto dei princìpi e criteri direttivi esecondo la procedura di cui al presentearticolo, disposizioni integrative e corret-tive.

5. In relazione ai contenuti dei decretilegislativi di cui al presente articolo, en-tro sei mesi dalla data di entrata invigore dei decreti medesimi, le ammini-strazioni statali interessate provvedono aridurre le dotazioni organiche in misuracorrispondente al personale trasferito,

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nonché a riordinare e a semplificare leproprie strutture organizzative ai sensidell’articolo 17, comma 4-bis, della legge23 agosto 1988, n. 400. Per quanto ri-guarda l’amministrazione indiretta e stru-mentale dello Stato si provvede, entro iltermine di cui al primo periodo delpresente comma e ai sensi dell’articolo17, comma 2, della citata legge n. 400 del1988, e successive modificazioni, nel ri-spetto del medesimo principio previstoper le amministrazioni statali relativa-mente alla riduzione delle dotazioni or-ganiche in misura corrispondente alleunità di personale trasferito, nonché deicriteri di semplificazione, adeguatezza, ri-duzione della spesa, eliminazione di du-plicazioni di funzioni rispetto alle regionie agli enti locali ed eliminazione disovrapposizioni di competenze di cui al-l’articolo 2, comma 634, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e successive mo-dificazioni.

ART. 10.

(Trasferimento delle risorse agli enti locali).

1. Qualora la titolarità di una funzionefondamentale sia allocata dalla presentelegge a un ente locale diverso da quelloche la esercita alla data di entrata invigore della legge medesima, alla determi-nazione e al trasferimento delle risorsenecessarie al loro esercizio si provvede conuno o più accordi da stipulare in sedeprovinciale tra gli enti locali interessati.Con accordo in sede di Conferenza unifi-cata sono stabilite le modalità per supe-rare il dissenso in sede locale.

2. I trasferimenti delle risorse necessa-rie all’esercizio delle funzioni fondamen-tali allocate dalla presente legge a comuni,province e città metropolitane ed eserci-tate dallo Stato alla data di entrata invigore della presente legge sono effettuaticon decreti del Presidente del Consiglio deiministri, da adottare entro dodici mesidalla medesima data, su proposta delMinistro dell’interno, di concerto con iMinistri interessati e con il Ministro del-

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l’economia e delle finanze, previo pareredella Conferenza Stato-città ed autonomielocali o, nelle materie di competenza le-gislativa regionale, della Conferenza uni-ficata.

3. Se alla data di entrata in vigore dellapresente legge una o più funzioni fonda-mentali sono esercitate da regioni, questeultime provvedono a trasferire all’ente lo-cale titolare della funzione le risorse stru-mentali connesse all’esercizio della fun-zione medesima.

4. La decorrenza dell’esercizio dellefunzioni fondamentali è subordinata al-l’effettivo trasferimento di risorse stru-mentali all’esercizio delle medesime.

ART. 11.

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle ma-terie di cui all’articolo 117, commi terzo e

quarto, della Costituzione).

1. Il Governo, previa intesa in sede diConferenza unificata, presenta alle Ca-mere appositi disegni di legge per l’in-dividuazione e per il trasferimento alleregioni, secondo quanto previsto dall’ar-ticolo 118 della Costituzione, delle fun-zioni amministrative ancora esercitatedallo stesso alla data di entrata in vigoredella presente legge, nelle materie di cuiall’articolo 117, commi terzo e quarto,della Costituzione.

2. Con decreti del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro dell’economia e delle finanze, delMinistro per le riforme per il federali-smo, del Ministro per i rapporti con leregioni, del Ministro per la semplifica-zione normativa e del Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione,sentiti i Ministri competenti per materia,si provvede alla determinazione, al tra-sferimento e alla ripartizione tra le re-gioni dei beni e delle risorse umane,finanziarie e strumentali connessi al-l’esercizio delle funzioni trasferite.

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ART. 12.

(Legislazione regionale nelle materie di cuiall’articolo 117, commi terzo e quarto, della

Costituzione).

1. Entro nove mesi dalla data di entratain vigore della presente legge le regioni,con proprie leggi, sulla base di accordistipulati in sede di Consiglio delle auto-nomie locali o in altra sede di concerta-zione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) adeguano la propria legislazionealla disciplina statale di individuazionedelle funzioni fondamentali, nelle materiedi propria competenza legislativa ai sensidell’articolo 117, commi terzo e quarto,della Costituzione, regolandone le moda-lità di esercizio;

b) sopprimono e accorpano strutture,enti intermedi, agenzie od organismi co-munque denominati titolari di funzioni intutto o in parte coincidenti con le funzioniallocate ai comuni e alle province, evi-tando in ogni caso la duplicazione difunzioni amministrative.

2. Qualora le regioni non provvedanoentro il termine di cui al comma 1, ilGoverno provvede in via sostitutiva finoalla data di entrata in vigore delle leggiregionali, ai sensi dell’articolo 8 della legge5 giugno 2003, n. 131.

3. Le regioni, con proprie leggi, sullabase di accordi stipulati in sede di Con-siglio delle autonomie locali o in altra sededi concertazione prevista dai rispettivi or-dinamenti:

a) allocano le funzioni amministra-tive e le relative risorse in modo organicoa comuni, province e città metropolitaneal fine di evitare duplicazioni e sovrappo-sizioni di competenze;

b) conferiscono agli enti locali, nellematerie di propria competenza legislativa,ai sensi dell’articolo 117, commi terzo equarto, della Costituzione, le funzioni adesse trasferite dallo Stato ai sensi del-l’articolo 11 della presente legge, che non

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richiedono di essere esercitate unitaria-mente a livello regionale in attuazionedell’articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali lefunzioni amministrative esercitate dallaregione, che non richiedono l’unitarioesercizio a livello regionale;

d) razionalizzano e semplificano,contestualmente all’attuazione delle letterea), b) e c), i livelli locali, nel rispetto deiprincìpi di cui agli articoli 97 e 118 dellaCostituzione.

4. Al fine di assicurare la razionaliz-zazione, la semplificazione e il conteni-mento dei costi, la legge regionale, fermorestando quanto stabilito dall’articolo 8,disciplina le ulteriori forme e le modalitàdi associazionismo comunale nonché leforme e le modalità di associazionismoprovinciale, previo accordo con le pro-vince, qualora sia ritenuto necessario perla dimensione ottimale dell’esercizio dellefunzioni.

ART. 13.

(Delega al Governo per l’adozione della« Carta delle autonomie locali »)

1. Al fine di riunire e di coordinaresistematicamente in un codice le dispo-sizioni statali relative alla disciplina deglienti locali, il Governo è delegato adadottare, entro ventiquattro mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, su proposta del Ministro dell’in-terno, di concerto con i Ministri per irapporti con le regioni, per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, per leriforme per il federalismo, per i rapporticon il Parlamento, per la semplificazionenormativa e dell’economia e delle fi-nanze, un decreto legislativo recante la« Carta delle autonomie locali », con l’os-servanza dei seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) coordinamento formale, termino-logico e sostanziale del testo delle dispo-sizioni contenute nella legislazione statale,

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apportando le modifiche necessarie a ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-stematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitata-mente alle materie di competenza legi-slativa statale, delle norme del testounico, recepite nel codice, e delle altrefonti statali di livello primario che ven-gono o restano abrogate, salva l’applica-zione dell’articolo 15 delle disposizionisulla legge in generale premesse al codicecivile;

c) rispetto dei princìpi desumibilidalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1 del presente articolo,previa intesa da sancire in sede di Con-ferenza unificata ai sensi dell’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, è trasmesso alle Camere perl’espressione dei pareri da parte dellecompetenti Commissioni parlamentari en-tro il termine di quarantacinque giornidalla data di trasmissione. Decorso iltermine per l’espressione dei pareri, ildecreto legislativo può essere comunqueadottato. In mancanza del raggiungi-mento dell’intesa nel termine di cui alcitato articolo 3 del decreto legislativon. 281 del 1997, il Consiglio dei ministridelibera, approvando una relazione che ètrasmessa alle Camere. Nella relazionesono indicate le specifiche motivazioniper cui l’intesa non è stata raggiunta. IlGoverno, qualora, anche a seguito del-l’espressione dei pareri parlamentari, nonintenda conformarsi all’intesa raggiuntain sede di Conferenza unificata, trasmettealle Camere e alla stessa Conferenzaunificata una relazione nella quale sonoindicate le specifiche motivazioni di dif-formità dall’intesa.

3. Entro diciotto mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 1, il Governo può adottare,nel rispetto dei princìpi e criteri direttividi cui al medesimo comma e secondo laprocedura di cui al comma 2, disposizioniintegrative e correttive.

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CAPO IV

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PRO-VINCE E DEGLI UFFICI DECENTRATI

DELLO STATO

ART. 14.

(Delega al Governo in materiadi razionalizzazione delle province).

1. Ai fini della razionalizzazione edell’armonizzazione degli assetti territo-riali conseguenti alla definizione e all’at-tribuzione delle funzioni fondamentali edelle funzioni amministrative alle pro-vince, il Governo è delegato ad adottare,entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, suproposta del Ministro dell’interno, delMinistro per i rapporti con le regioni, delMinistro per le riforme per il federali-smo, del Ministro per la semplificazionenormativa e del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, di con-certo con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa iniziativa dei co-muni, sentite le province e la regioneinteressate, uno o più decreti legislativiper la razionalizzazione delle province eper la riduzione del numero delle cir-coscrizioni provinciali.

2. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1, il Governo si attiene ai seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) previsione che il territorio di cia-scuna provincia abbia un’estensione ecomprenda una popolazione tale da con-sentire l’ottimale esercizio delle funzionipreviste per il livello di governo di areavasta;

b) conseguente revisione degli ambititerritoriali degli uffici decentrati delloStato;

c) previsione, in conformità all’arti-colo 133 della Costituzione, dell’adesionedella maggioranza dei comuni dell’areainteressata, che rappresentino comunquela maggioranza della popolazione com-

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plessiva dell’area stessa, nonché del pareredella provincia o delle province interessatee della regione;

d) previsione della soppressione diprovince in base all’entità della popola-zione di riferimento, all’estensione del ter-ritorio di ciascuna provincia e al rapportotra la popolazione e l’estensione del ter-ritorio;

e) attribuzione a una o più provincecontigue nell’ambito della stessa regionedelle funzioni e delle corrispondenti ri-sorse umane e strumentali della provinciada sopprimere;

f) individuazione di una disciplinatransitoria che assicuri la continuità del-l’azione amministrativa e dei servizi aicittadini.

3. Gli schemi di decreto di cui alcomma 1, previo parere della Conferenzaunificata, sono trasmessi alle Camere perl’espressione dei pareri da parte dellecompetenti Commissioni parlamentari en-tro il termine di sessanta giorni dalla datadi trasmissione. Decorso il termine perl’espressione dei pareri, i decreti legislativipossono essere comunque adottati.

ART. 15.

(Delega al Governo in materia di prefetture– uffici territoriali del Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro ventiquattro mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, uno opiù decreti legislativi recanti il riordino ela razionalizzazione degli uffici perifericidello Stato, con l’osservanza dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall’ar-ticolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e successivemodificazioni, e dai piani operativi pre-

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visti da disposizioni attuative del mede-simo articolo 74;

c) individuazione delle amministra-zioni escluse dal riordino, in correlazionecon il perseguimento di specifiche finalitàdi interesse generale che giustifichino, an-che in considerazione di peculiarità ordi-namentali, il mantenimento delle relativestrutture periferiche;

d) mantenimento in capo agli ufficiterritoriali del Governo di tutte le funzionidi competenza delle prefetture;

e) mantenimento della circoscrizioneprovinciale quale ambito territoriale dicompetenza delle prefetture – uffici ter-ritoriali del Governo;

f) titolarità in capo alle prefetture –uffici territoriali del Governo della titola-rità di funzioni espressamente conferite edi tutte le attribuzioni dell’amministra-zione periferica dello Stato non espressa-mente conferite ad altri uffici;

g) accorpamento, nell’ambito dellaprefettura – ufficio territoriale del Go-verno, delle strutture dell’amministrazioneperiferica dello Stato le cui funzioni sonoconferite all’ufficio medesimo;

h) garanzia della concentrazione deiservizi comuni e delle funzioni strumentalida esercitare unitariamente, assicurandoun’articolazione organizzativa e funzionaleatta a valorizzare le specificità professio-nali, con particolare riguardo alle compe-tenze di tipo tecnico;

i) disciplina delle modalità di svolgi-mento in sede periferica da parte delleprefetture – uffici territoriali del Governodi funzioni e compiti di amministrazioneperiferica la cui competenza ecceda l’am-bito provinciale;

l) mantenimento dei ruoli di prove-nienza per il personale delle struttureperiferiche trasferite alla prefettura – uf-ficio territoriale del Governo e della di-sciplina vigente per il reclutamento e perl’accesso ai suddetti ruoli, nonché mante-nimento della dipendenza funzionale dellaprefettura – ufficio territoriale del Go-

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verno o di sue articolazioni dai Ministeridi settore per gli aspetti relativi alle ma-terie di competenza;

m) assicurazione che, per il conse-guimento degli obiettivi di riduzione del 25per cento degli oneri amministrativi, entroil 2012, nell’ambito degli obiettivi dellaStrategia di Lisbona stabiliti dal Consiglioeuropeo dei Capi di Stato e di Governo del16 e 17 giugno 2005, le amministrazioniinteressate procedano all’accorpamentodelle proprie strutture periferiche nell’am-bito delle prefetture – uffici territoriali delGoverno entro un congruo termine stabi-lito dai decreti legislativi di cui al presentearticolo;

n) previsione della nomina e dellefunzioni dei prefetti preposti alle prefet-ture – uffici territoriali del Governo, qualicommissari ad acta nei confronti delleamministrazioni periferiche che non ab-biano provveduto nei termini previsti al-l’accorpamento di cui alla lettera m);

o) previsione dell’adozione di un de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, del Ministro del-l’interno, del Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, del Mi-nistro per le riforme per il federalismo edel Ministro per la semplificazione nor-mativa, sentiti i Ministri interessati, chestabilisca l’entità e le modalità applicativedella riduzione degli stanziamenti per leamministrazioni che non abbiano proce-duto all’accorpamento delle proprie strut-ture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati su proposta del Ministrodell’interno, del Ministro per le riformeper il federalismo e del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con iMinistri competenti per materia. Glischemi dei decreti, previo parere dellaConferenza unificata, sono trasmessi alleCamere per l’espressione dei pareri daparte delle competenti Commissioni par-lamentari entro il termine di quarantacin-que giorni dalla data di trasmissione.

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Decorso il termine per l’espressione deipareri, i decreti legislativi possono esserecomunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenzedelle regioni a statuto speciale e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO V

SOPPRESSIONI E ABROGAZIONIRELATIVE AD ENTI E ORGANISMI

ART. 16.

(Soppressione dei difensori civici comunali).

1. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, è soppressa lafigura del difensore civico di cui all’arti-colo 11 del testo unico, ad eccezione diquello delle province. Le funzioni dei di-fensori civici comunali possono essere at-tribuite ai difensori civici della provincianel cui territorio rientra il relativo co-mune, che assumono la denominazione di« difensori civici territoriali ».

2. I difensori civici territoriali sonocompetenti a garantire l’imparzialità e ilbuon andamento della pubblica ammini-strazione segnalando, anche di propriainiziativa, gli abusi, le disfunzioni, le ca-renze e i ritardi dell’amministrazione neiconfronti dei cittadini. La loro compe-tenza, in tali ambiti, riguarda le attivitàdell’amministrazione provinciale e comu-nale.

3. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 1, i difensori civici eletti ai sensidell’articolo 11 del testo unico e in caricaalla data di entrata in vigore della presentelegge cessano dalle proprie funzioni allascadenza del proprio incarico.

4. I comuni, con apposita convenzionecon la provincia, possono assicurare ladifesa civica ai cittadini nei confronti dellapropria amministrazione. In tal caso, ladifesa civica è attribuita ai difensori civiciterritoriali di cui al comma 1.

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ART. 17.

(Norme concernenti la soppressione dellecomunità montane, isolane e di arcipelago

e dei relativi finanziamenti).

1. A decorrere dall’anno 2010, le leggiregionali possono prevedere la soppres-sione delle comunità montane, isolane e diarcipelago esistenti e possono attribuire lefunzioni già spettanti a tali comunità, nelrispetto dei princìpi di sussidiarietà, dif-ferenziazione e adeguatezza.

2. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, lo Stato cessadi concorrere al finanziamento delle co-munità montane previsto dall’articolo 34del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504, e dalle altre disposizioni di leggerelative alle comunità montane. Nellemore dell’attuazione della legge 5 maggio2009, n. 42, il 30 per cento delle risorsefinanziarie di cui ai citati articolo 34 edisposizioni di legge è assegnato ai comunimontani e ripartito tra gli stessi con de-creto del Ministro dell’interno, adottatoprevio parere della Conferenza unificata.Per i fini di cui al secondo periodo sonoconsiderati comuni montani i comuni incui almeno il 75 per cento del territorio sitrova al di sopra dei 600 metri sopra illivello del mare.

3. Le risorse di cui al comma 2, se-condo periodo, sono attribuite alle regionisecondo le modalità stabilite dalla legge 5maggio 2009, n. 42, e dalle relative normedi attuazione, a decorrere dalla data dientrata in vigore di queste ultime.

ART. 18.

(Soppressione delle circoscrizionidi decentramento comunale).

1. Ad eccezione dei comuni con popo-lazione superiore a 250.000 abitanti, sonosoppresse le circoscrizioni comunali di cuiall’articolo 17 del testo unico.

2. I comuni provvedono a disciplinaregli effetti conseguenti alle soppressioni dicui al comma 1 con riguardo alla ripar-

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tizione delle risorse umane, finanziarie estrumentali. I comuni succedono alle cir-coscrizioni soppresse in tutti i rapportigiuridici e ad ogni altro effetto, ancheprocessuale, e in relazione alle obbliga-zioni si applicano i princìpi della solida-rietà attiva e passiva.

3. Le soppressioni di cui al comma 1 ele disposizioni di cui al comma 2 siapplicano, per le circoscrizioni comunaliesistenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge, a decorrere dalla cessa-zione dei rispettivi organi in carica allamedesima data.

4. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, nei comuni conpopolazione superiore a 250.000 abitantipossono essere istituite circoscrizioni di de-centramento, quali organismi di partecipa-zione, di consultazione e di gestione di ser-vizi di base, nonché di esercizio delle fun-zioni delegate dal comune. In ogni caso, gliorgani delle circoscrizioni di decentra-mento di cui al primo periodo non possonoessere composti da un numero di compo-nenti superiore a otto nei comuni con popo-lazione inferiore a 500.000 abitanti e da unnumero di componenti superiore a dodicinei comuni con popolazione pari o supe-riore a 500.000 abitanti. Nei comuni conpopolazione superiore a 250.000 abitanti, illimite del numero dei componenti di cui alsecondo periodo si applica dalla data dicessazione degli organi delle circoscrizioniin carica alla medesima data.

5. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i componenti degli organidelle circoscrizioni non soppresse ai sensidel comma 1 e quelli degli organi delle circo-scrizioni di nuova istituzione hanno diritto apercepire, per la partecipazione alle sedutedei rispettivi organi di appartenenza, esclu-sivamente un unico gettone di presenza, ilcui ammontare è determinato ai sensi del-l’articolo 82 del testo unico, e successive mo-dificazioni. Fermo restando quanto previstodal citato articolo 82 del testo unico, e suc-cessive modificazioni, in nessun caso l’am-montare percepito può superare l’importospettante al consigliere comunale.

6. Sono abrogati i commi 1, 3 e 5dell’articolo 17 del testo unico.

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ART. 19.

(Soppressione dei consorzitra enti locali).

1. A decorrere dal trecentosessantacin-quesimo giorno successivo alla data dientrata in vigore della presente legge, sonosoppressi tutti i consorzi tra gli enti localiper l’esercizio di funzioni. A decorreredalla stessa data cessano conseguente-mente dalle proprie funzioni gli organi deimedesimi consorzi. Sono esclusi dalla sop-pressione di cui al primo periodo i con-sorzi che, alla data di entrata in vigoredella presente legge, gestiscono uno o piùservizi ai sensi dell’articolo 31 del testounico, e successive modificazioni. Sonoaltresì esclusi dalla soppressione i baciniimbriferi montani.

2. Le regioni, al fine di concorrere agliobiettivi di contenimento della spesa pub-blica, possono conferire con propria legge,entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, le funzioni giàspettanti a tutti i consorzi tra gli enti localisulla base dei princìpi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza. Le regionidisciplinano gli effetti conseguenti all’ap-plicazione delle disposizioni di cui alcomma 1 con riguardo al trasferimento ealla ripartizione dei beni e delle risorseumane, finanziarie e strumentali, facendosalvi i rapporti di lavoro a tempo inde-terminato esistenti alla data di entrata invigore della presente legge, e assicuranoche i trasferimenti avvengano entro unanno dalla medesima data di entrata invigore. I comuni, le province o le regionisuccedono a tutti i consorzi soppressi intutti i rapporti giuridici e ad ogni altroeffetto, anche processuale, e in relazionealle obbligazioni si applicano i princìpidella solidarietà attiva e passiva.

3. Le disposizioni del comma 2 siapplicano soltanto ai consorzi che nonsono costituiti esclusivamente da enti lo-cali. Per i consorzi costituiti esclusiva-mente da enti locali spetta a questi ultimila regolazione degli effetti conseguenti alloro scioglimento.

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CAPO VI

ORGANI DEGLI ENTI LOCALI

ART. 20.

(Composizione dei consigli).

1. L’articolo 37 del testo unico è sosti-tuito dal seguente:

« ART. 37. – (Composizione dei consigli).– 1. Il consiglio comunale è composto dalsindaco e:

a) da 45 membri nei comuni conpopolazione superiore ad 1 milione diabitanti;

b) da 40 membri nei comuni conpopolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 37 membri nei comuni conpopolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 32 membri nei comuni conpopolazione superiore a 100.000 abitanti oche, pur avendo popolazione inferiore,siano capoluoghi di provincia;

e) da 22 membri nei comuni conpopolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 15 membri nei comuni conpopolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni conpopolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri nei comuni conpopolazione superiore a 1.000 abitanti;

i) da 8 membri nei comuni conpopolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è compostodal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province conpopolazione residente superiore a1.400.000 abitanti;

b) da 30 membri nelle province conpopolazione residente compresa tra700.001 e 1.400.000 abitanti;

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c) da 24 membri nelle province conpopolazione residente compresa tra300.000 e 700.000 abitanti;

d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e iconsiglieri provinciali rappresentano l’in-tera provincia.

4. La popolazione è determinata inbase ai risultati dell’ultimo censimentoufficiale ».

ART. 21.

(Composizione delle giunte).

1. All’articolo 47 del testo unico sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Fermo restando quanto dispostodall’articolo 36, comma 1, secondo pe-riodo, la Giunta comunale e la Giuntaprovinciale sono composte rispettivamentedal sindaco e dal presidente della provin-cia, che le presiedono, e da un numero diassessori, stabilito dagli statuti, che nondeve essere superiore a quanto stabilito,per ciascuna fascia di popolazione, dalcomma 5 »;

b) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Fino all’adozione delle norme sta-tutarie di cui al comma 1, le giuntecomunali e provinciali sono composte daun numero di assessori stabilito rispetti-vamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 2 nei comuni conpopolazione fino a 3.000 abitanti; nonsuperiore a 3 nei comuni con popolazionecompresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; nonsuperiore a 5 nei comuni con popolazionecompresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;non superiore a 8 nei comuni con popo-lazione compresa tra 100.001 e 250.000abitanti e nei comuni capoluoghi di pro-vincia con popolazione inferiore a 100.001abitanti; non superiore a 9 nei comuni con

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popolazione compresa tra 250.001 e500.000 abitanti e non superiore a 10 neicomuni con popolazione compresa tra500.001 e 1 milione di abitanti; non su-periore a 12 nei comuni con popolazionesuperiore a 1 milione di abitanti;

b) non superiore a 4 per le provincea cui sono assegnati 20 consiglieri; nonsuperiore a 6 per le province a cui sonoassegnati 24 consiglieri; non superiore a 8per le province a cui sono assegnati 30consiglieri; non superiore a 10 per leprovince a cui sono assegnati 36 consi-glieri ».

ART. 22.

(Efficacia delle norme sulla composizionedegli organi).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 20e 21 si applicano a decorrere dalla data dicessazione dei mandati degli organi incarica alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

ART. 23.

(Delega di funzioni da parte del sindaco).

1. Al comma 1 dell’articolo 36 del testounico è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Nei comuni con popolazione nonsuperiore a 3.000 abitanti, il sindaco, inalternativa alla nomina degli assessori dicui all’articolo 47, comma 5, lettera a), puòdelegare l’esercizio di proprie funzioni anon più di due consiglieri ».

ART. 24.

(Attribuzioni dei consigli).

1. Al comma 2 dell’articolo 42 del testounico sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) alla lettera a), le parole: « salval’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3,

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criteri generali in materia di ordinamentodegli uffici e dei servizi » sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita laseguente:

« a-bis) dotazioni organiche del-l’ente, delle aziende speciali e delle societàcontrollate non quotate nei mercati rego-lamentati »;

c) dopo la lettera b) è inserita laseguente:

« b-bis) nomina degli organismi divalutazione e controllo di cui al decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 286 »;

d) alla lettera f), le parole: « conesclusione della » sono sostituite dalle se-guenti: « inclusa la »;

e) dopo la lettera g) è inserita laseguente:

« g-bis) ricapitalizzazione di societàpartecipate e finanziamenti da parte deisoci alle medesime »;

f) dopo la lettera m) è inserita laseguente:

« m-bis) approvazione, entro il 31gennaio antecedente alla scadenza delmandato consiliare, del documento di ve-rifica conclusiva delle linee programmati-che di cui al comma 3 del presentearticolo e all’articolo 46, comma 3 ».

2. All’articolo 44 del testo unico èaggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Il consiglio comunale o provin-ciale, secondo le modalità previste dalrelativo regolamento, al fine di acquisireelementi di valutazione in relazione alledeliberazioni da adottare, può disporrel’audizione di personalità particolarmenteesperte ».

3. Il comma 3 dell’articolo 48 del testounico è abrogato.

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CAPO VII

NORME IN MATERIADI PICCOLI COMUNI

ART. 25.

(Definizione di piccolo comune).

1. Ai fini del presente capo, per piccolicomuni si intendono i comuni con popo-lazione residente pari o inferiore a 5.000abitanti.

2. La popolazione di cui al comma 1 ècalcolata ogni cinque anni secondo i datidell’Istituto nazionale di statistica. In sededi prima applicazione, ai fini di cui alcomma 1 è considerata la popolazionecalcolata alla fine del penultimo annoantecedente alla data di entrata in vigoredella presente legge secondo i dati del-l’Istituto nazionale di statistica.

ART. 26.

(Misure organizzative in favoredei piccoli comuni).

1. In conformità all’articolo 10, comma5, del codice dei contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture, di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,e successive modificazioni, nei piccoli co-muni le competenze del responsabile delprocedimento per l’affidamento e perl’esecuzione degli appalti di lavori pubblicisono attribuite al responsabile dell’ufficiotecnico o della struttura corrispondente.Ove ciò non sia possibile, secondo quantodisposto dal regolamento comunale lecompetenze sono attribuite al responsabiledel servizio al quale compete il lavoro darealizzare. In ogni caso, il responsabile delprocedimento deve essere un dipendentedi ruolo o a tempo determinato, anche inbase a convenzione, secondo la normativavigente.

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ART. 27.

(Semplificazione dei documenti finanziarie contabili per i piccoli comuni).

1. Per i piccoli comuni, i documenticontabili relativi al bilancio annuale e albilancio pluriennale, di cui agli articoli 165e 171 del testo unico, nonché i documenticontabili relativi al rendiconto della ge-stione, di cui al titolo VI della parteseconda del medesimo testo unico, sonoadottati secondo modelli semplificati, ga-rantendo comunque la rilevazione deglielementi minimi necessari per il consoli-damento dei conti pubblici. Per i piccolicomuni è facoltativa l’applicazione dell’ar-ticolo 229 del testo unico. Entro sei mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge sono approvati un modellosemplificato di bilancio di previsione e unmodello semplificato di rendiconto, aisensi dell’articolo 160 del testo unico.

CAPO VIII

DIRETTORE GENERALEDEGLI ENTI LOCALI

ART. 28.

(Direttore generale degli enti locali).

1. All’articolo 108 del testo unico sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1, leparole: « superiore ai 15.000 abitanti »sono sostituite dalle seguenti: « superioreai 65.000 abitanti »;

b) al primo periodo del comma 3, leparole: « inferiore ai 15.000 abitanti » sonosostituite dalle seguenti: « inferiore ai65.000 abitanti » e le parole: « i 15.000abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « i65.000 abitanti ».

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CAPO IX

CONTROLLI

ART. 29.

(Disposizioni in materia di controllinegli enti locali).

1. L’articolo 49 del testo unico è sosti-tuito dal seguente:

« ART. 49. – (Pareri dei responsabili deiservizi). – 1. Su ogni proposta di delibe-razione sottoposta alla Giunta e al consi-glio che non sia mero atto di indirizzodeve essere richiesto il parere, in ordinealla sola regolarità tecnica, del responsa-bile del servizio interessato e, qualoracomporti riflessi diretti o indiretti sullasituazione economico-finanziaria o sul pa-trimonio dell’ente, del responsabile di ra-gioneria in ordine alla regolarità contabile.I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l’ente non abbia iresponsabili dei servizi, il parere èespresso dal segretario dell’ente, in rela-zione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispon-dono in via amministrativa e contabile deipareri espressi ».

2. L’articolo 147 del testo unico èsostituito dai seguenti:

« ART. 147. – (Tipologia dei controlliinterni). – 1. Gli enti locali, nell’ambitodella loro autonomia normativa e organiz-zativa, individuano strumenti e metodolo-gie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo diregolarità amministrativa e contabile, lalegittimità, la regolarità e la correttezzadell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo digestione, l’efficacia, l’efficienza e l’econo-micità dell’azione amministrativa, al finedi ottimizzare, anche mediante tempestiviinterventi di correzione, il rapporto tracosti e risultati;

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c) valutare l’adeguatezza delle sceltecompiute in sede di attuazione dei piani,dei programmi e degli altri strumenti dideterminazione dell’indirizzo politico, intermini di congruenza tra i risultati con-seguiti e gli obiettivi predefiniti;

d) garantire il costante controllo degliequilibri finanziari della gestione di com-petenza, della gestione dei residui e dellagestione di cassa, anche ai fini della rea-lizzazione degli obiettivi di finanza pub-blica di cui al patto di stabilità interno,mediante un’assidua attività di coordina-mento e di vigilanza da parte del respon-sabile del servizio finanziario e di con-trollo da parte di tutti i responsabili deiservizi. L’organo esecutivo approva conpropria deliberazione ricognizioni periodi-che degli equilibri finanziari, da effettuarecon cadenza trimestrale. Le verifiche pe-riodiche valutano l’andamento economico-finanziario degli organismi gestionaliesterni negli effetti che si determinano peril bilancio finanziario dell’ente;

e) verificare, attraverso l’affidamentoe il controllo dello stato di attuazione diindirizzi e obiettivi gestionali, anche inriferimento all’articolo 170, comma 6, laredazione del bilancio consolidato, l’effi-cacia, l’efficienza e l’economicità degli or-ganismi gestionali esterni dell’ente;

f) garantire il controllo della qualitàdei servizi erogati, sia direttamente, siamediante organismi gestionali esterni, conl’impiego di metodologie dirette a misu-rare la soddisfazione degli utenti esterni einterni dell’ente.

2. Le lettere d), e) e f) del comma 1 siapplicano solo ai comuni con popolazionesuperiore a 5.000 abitanti e alle province.

3. I controlli interni sono organizzatisecondo il principio della distinzione trafunzioni di indirizzo e compiti di gestione,anche in deroga agli altri princìpi di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 luglio 1999, n. 286, e successivemodificazioni. Partecipano all’organizza-zione dei controlli interni il segretariodell’ente, il direttore generale, laddove

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previsto, tutti i responsabili di settore, leunità di controllo, laddove istituite.

4. Per l’effettuazione dei controlli di cuial comma 1, più enti locali possono isti-tuire uffici unici, mediante una conven-zione che ne regoli le modalità di costi-tuzione e di funzionamento.

ART. 147-bis. – (Controllo di regolaritàamministrativa e contabile). – 1. Il con-trollo di regolarità amministrativa e con-tabile è assicurato, nella fase preventivadella formazione dell’atto, da ogni respon-sabile di servizio ed è esercitato attraversoil rilascio del parere di regolarità tecnicaattestante la legittimità, la regolarità e lacorrettezza dell’azione amministrativa. Èinoltre effettuato dal responsabile del ser-vizio finanziario ed è esercitato attraversoil rilascio del parere di regolarità contabilee del visto attestante la copertura finan-ziaria.

2. Il controllo di regolarità amministra-tiva e contabile è inoltre assicurato, nellafase successiva, secondo princìpi generalidi revisione aziendale e modalità definitenell’ambito dell’autonomia organizzativadell’ente, sotto la direzione del segretarioin base alla normativa vigente. Sono sog-gette al controllo le determinazioni diimpegno di spesa, gli atti di accertamentodi entrata, gli atti di liquidazione dellaspesa, i contratti e gli altri atti ammini-strativi, scelti secondo una selezione ca-suale effettuata con motivate tecniche dicampionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui alcomma 2 sono trasmesse periodicamente,a cura del segretario, ai responsabili disettore, ai revisori dei conti e agli organidi valutazione dei risultati dei dipendenti,come documenti utili per la valutazione.

ART. 147-ter. – (Controllo strategico). –1. Per verificare lo stato di attuazione deiprogrammi secondo le linee approvate dalconsiglio, l’ente locale definisce, secondo lapropria autonomia organizzativa, metodo-logie di controllo strategico finalizzate allarilevazione dei risultati conseguiti rispettoagli obiettivi predefiniti, degli aspetti eco-nomico-finanziari connessi ai risultati

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ottenuti, dei tempi di realizzazione ri-spetto alle previsioni, delle procedure ope-rative attuate confrontate con i progettielaborati, della qualità erogata e del gradodi soddisfazione della domanda espressa,degli aspetti socio-economici.

2. L’unità preposta al controllo strate-gico elabora rapporti periodici, da sotto-porre all’organo esecutivo e al consiglioper la successiva predisposizione di deli-berazioni consiliari di ricognizione deiprogrammi, secondo modalità da definirecon il proprio regolamento di contabilitàin base a quanto previsto dallo statuto.

ART. 147-quater. – (Controlli sulle so-cietà partecipate). – 1. L’ente locale defi-nisce, secondo la propria autonomia or-ganizzativa, un sistema di controlli sullesocietà partecipate dallo stesso ente locale.Tali controlli sono esercitati dalle struttureproprie dell’ente locale, che ne sono re-sponsabili.

2. Per l’attuazione di quanto previsto alcomma 1, l’amministrazione definisce pre-ventivamente, in riferimento all’articolo170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cuideve tendere la società partecipata, se-condo standard qualitativi e quantitativi, eorganizza un idoneo sistema informativofinalizzato a rilevare i rapporti finanziaritra l’ente proprietario e la società, lasituazione contabile, gestionale e organiz-zativa delle società, i contratti di servizio,la qualità dei servizi, il rispetto dellenorme di legge sui vincoli di finanzapubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cuial comma 2, l’ente locale effettua il mo-nitoraggio periodico sull’andamento dellesocietà partecipate, analizza gli scosta-menti rispetto agli obiettivi assegnati eindividua le opportune azioni correttive,anche in riferimento a possibili squilibrieconomico-finanziari rilevanti per il bilan-cio dell’ente.

4. I risultati complessivi della gestionedell’ente locale e delle aziende partecipatesono rilevati mediante bilancio consoli-dato, secondo la competenza economica.

ART. 147-quinquies. – (Controllo sullaqualità dei servizi). – 1. Il controllo sulla

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qualità dei servizi erogati riguarda sia iservizi erogati direttamente dall’ente, sia iservizi erogati tramite società partecipateo in appalto ed è svolto secondo modalitàdefinite in base all’autonomia organizza-tiva dell’ente, tali da assicurare comunquela rilevazione della soddisfazione del-l’utente, la gestione dei reclami e il rap-porto di comunicazione con i cittadini.

ART. 147-sexies. – (Ambito di applica-zione). – 1. Le disposizioni di cui agliarticoli 147-quater e 147-quinquies costi-tuiscono obbligo solo per i comuni conpopolazione superiore a 5.000 abitanti eper le province ».

3. L’articolo 151 del testo unico èsostituito dal seguente:

« ART. 151. – (Princìpi in materia dicontabilità). – 1. Gli enti locali deliberanoentro il 31 dicembre il bilancio di previ-sione per l’anno successivo, osservando iprincìpi di unità, annualità, universalità eintegrità, veridicità, pareggio finanziario epubblicità. Il termine di cui al primoperiodo può essere differito con decretodel Ministro dell’interno, d’intesa con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza Stato-città ed auto-nomie locali, in presenza di motivate esi-genze.

2. Il bilancio è corredato di una rela-zione previsionale e programmatica, di unbilancio pluriennale di durata pari aquello della regione di appartenenza edegli allegati previsti dall’articolo 172 o daaltre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono co-munque essere redatti in modo da con-sentirne la lettura per programmi, servizie interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili deiservizi che comportano impegni di spesasono trasmessi al responsabile del serviziofinanziario e sono esecutivi con l’apposi-zione del visto di regolarità contabile at-testante la copertura finanziaria.

5. Nei comuni con popolazione supe-riore a 5.000 abitanti e nelle province, iprovvedimenti dei responsabili dei servizi

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che comportano impegni di spesa sonotrasmessi dal responsabile del servizioproponente, previo rilascio del parere dicongruità, al responsabile del servizio fi-nanziario e sono esecutivi con l’apposi-zione del visto di regolarità contabile at-testante la copertura finanziaria. Con ilparere di congruità, il responsabile delservizio interessato attesta sotto la propriapersonale responsabilità amministrativa econtabile, oltre alla rispondenza dell’attoalla normativa vigente, il rispetto dei cri-teri di economicità ed efficienza, il com-provato confronto competitivo, anche te-nuto conto dei parametri di riferimentorelativi agli acquisti in convenzione di cuiall’articolo 26 della legge 23 dicembre1999, n. 488, e successive modificazioni, eall’articolo 58 della legge 23 dicembre2000, n. 388.

6. Il parere di congruità è rilasciatoanche nella determinazione a contrattare,per l’attestazione relativa alla base di gara,e nella stipulazione di contratti di serviziocon le aziende partecipate.

7. I risultati di gestione sono rilevatianche mediante contabilità economica edimostrati nel rendiconto comprendente ilconto del bilancio e il conto del patrimo-nio.

8. Al rendiconto è allegata una rela-zione illustrativa della Giunta che esprimele valutazioni di efficacia dell’azione con-dotta sulla base dei risultati conseguiti inrapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

9. Il rendiconto è deliberato dall’organoconsiliare entro il 30 aprile dell’anno suc-cessivo ».

4. L’articolo 169 del testo unico èsostituito dal seguente:

« ART. 169. – (Piano esecutivo di ge-stione). – 1. Sulla base del bilancio diprevisione annuale deliberato dal consi-glio, l’organo esecutivo definisce, primadell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivodi gestione, determinando le attività dasvolgere e gli obiettivi da raggiungere eaffidando gli stessi, unitamente alle dota-zioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione con-tiene un’ulteriore graduazione delle ri-

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sorse dell’entrata in capitoli, dei servizi incentri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L’applicazione dei commi 1 e 2 èfacoltativa per i comuni con popolazioneinferiore a 15.000 abitanti, i quali garan-tiscono comunque, nel rispetto della pro-pria autonomia organizzativa, la delega airesponsabili dei servizi delle attività dasvolgere, degli obiettivi da raggiungere edelle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecu-tivo di gestione e la verifica del grado diraggiungimento degli obiettivi assegnati èdeliberata dall’organo esecutivo entro il 31marzo dell’esercizio successivo a quello diriferimento.

5. Le disposizioni del presente articolosi applicano anche alle unioni di comuni ».

5. L’articolo 196 del testo unico èsostituito dal seguente:

« ART. 196. – (Controllo di gestione). –1. Al fine di garantire la realizzazionedegli obiettivi programmati, la corretta edeconomica gestione delle risorse pubbli-che, l’imparzialità e il buon andamentodella pubblica amministrazione e la tra-sparenza dell’azione amministrativa, glienti locali applicano il controllo di ge-stione secondo le modalità stabilite daipropri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la proce-dura diretta a verificare lo stato di attua-zione degli obiettivi programmati e, attra-verso l’analisi delle risorse acquisite e lacomparazione tra i costi e la quantità equalità dei servizi offerti, la funzionalitàdell’organizzazione dell’ente, l’efficacia,l’efficienza e il livello di economicità nel-l’attività di realizzazione dei predettiobiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggettol’intera attività amministrativa e gestionaledelle province, dei comuni, delle unioni deicomuni e delle città metropolitane ed èsvolto con una cadenza periodica definitadal regolamento di contabilità dell’ente.Nei comuni con popolazione inferiore a5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, ilcontrollo di gestione è affidato al respon-sabile del servizio economico-finanziarioo, in assenza, al segretario comunale, e

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può essere svolto anche mediante forme digestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola inalmeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano det-tagliato di obiettivi di cui al piano esecu-tivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costie ai proventi, nonché rilevazione dei ri-sultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti inrapporto al piano degli obiettivi, al fine diverificare il loro stato di attuazione e dimisurare l’efficacia, l’efficienza e il gradodi economicità dell’azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto inriferimento ai singoli servizi e centri dicosto, ove previsti, verificando in manieracomplessiva e per ciascun servizio i mezzifinanziari acquisiti, i costi dei singoli fat-tori produttivi, i risultati qualitativi equantitativi ottenuti e, per i servizi acarattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell’efficacia, dell’effi-cienza e dell’economicità dell’azione am-ministrativa è svolta rapportando le ri-sorse acquisite e i costi dei servizi, ovepossibile per unità di prodotto, ai datirisultanti dal rapporto annuale sui para-metri gestionali dei servizi degli enti locali.

7. La struttura operativa alla quale èassegnata la funzione dei controlli di ge-stione fornisce, con cadenza periodica econ modalità definite secondo la propriaautonomia organizzativa, le conclusionidel predetto controllo agli amministratori,ai fini della verifica dello stato di attua-zione degli obiettivi programmati, e airesponsabili dei servizi, affinché questiultimi abbiano gli elementi necessari pervalutare l’andamento della gestione deiservizi di cui sono responsabili. Il reso-conto annuale finale del predetto controlloè trasmesso anche alla Corte dei conti.

8. I revisori sono eletti a maggioranzadei due terzi dei componenti dal consigliodell’ente locale, salva diversa disposizionestatutaria ».

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6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis deltesto unico sono abrogati.

7. Le disposizioni del testo unico inmateria di controlli, di programmazione edi controllo di gestione, come modificate eintegrate dal presente articolo, si appli-cano fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 16 del decreto legislativo 27 ot-tobre 2009, n. 150.

ART. 30.

(Revisione economico-finanziaria).

1. All’articolo 234 del testo unico sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai se-guenti:

« 2. I componenti del collegio dei revi-sori sono scelti, sulla base dei criteriindividuati dallo statuto dell’ente, volti agarantire specifica professionalità e privi-legiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all’Ordine dei dottoricommercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro deirevisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anchedalla partecipazione a specifici corsi diformazione organizzati, tra gli altri, dallaScuola superiore dell’Amministrazionedell’interno e dalla Scuola superiore per laformazione e la specializzazione dei diri-genti della pubblica amministrazione lo-cale, che possono a tal fine stipularespecifiche convenzioni con l’Ordine deidottori commercialisti e degli esperti con-tabili e con l’Istituto dei revisori deiconti »;

b) al comma 3, le parole: « 15.000abitanti » sono sostituite dalle seguenti:« 5.000 abitanti »;

c) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. Nei comuni con popolazionecompresa tra 5.000 e 15.000 abitanti larevisione economico-finanziaria è affidata,secondo i criteri definiti dallo statuto, ad

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un revisore unico o, a parità di oneri, adun collegio composto di tre membri. Inmancanza di definizione statutaria la re-visione è affidata ad unico revisore ».

2. Al comma 2 dell’articolo 236 deltesto unico, le parole: « dai membri del-l’organo regionale di controllo, » sono sop-presse.

3. All’articolo 239 del testo unico sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sosti-tuita dalla seguente:

« b) pareri, con le modalità stabilitedal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione eco-nomico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsionee relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi eproposte di costituzione o di partecipa-zione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all’indebita-mento;

5) proposte di utilizzo di strumenti difinanza innovativa;

6) proposte di riconoscimento di de-biti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di conta-bilità, economato-provveditorato, patrimo-nio e di applicazione dei tributi locali »;

b) al comma 1, dopo la lettera c) èinserita la seguente:

« c-bis) controllo periodico trime-strale della regolarità amministrativa econtabile della gestione diretta e indirettadell’ente; verifica della regolare tenutadella contabilità, della consistenza di cassae dell’esistenza dei valori e dei titoli diproprietà »;

c) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b)del comma 1 è espresso un motivatogiudizio di congruità, di coerenza e di

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attendibilità contabile delle previsioni dibilancio e dei programmi e progetti, anchetenuto conto dell’attestazione del respon-sabile del servizio finanziario ai sensidell’articolo 153, delle variazioni rispettoall’anno precedente, dell’applicazione deiparametri di deficitarietà strutturale e diogni altro elemento utile. Nei pareri sonosuggerite all’organo consiliare le misureatte ad assicurare l’attendibilità delle im-postazioni. I pareri sono obbligatori. L’or-gano consiliare è tenuto ad adottare iprovvedimenti conseguenti o a motivareadeguatamente la mancata adozione dellemisure proposte dall’organo di revisione »;

d) la lettera a) del comma 2 è sosti-tuita dalla seguente:

« a) da parte della Corte dei conti irilievi e le decisioni assunti a tutela dellasana gestione finanziaria dell’ente ».

CAPO X

NORME FINALI E ABROGAZIONI

ART. 31.

(Abrogazioni).

1. Al testo unico sono apportate leseguenti modificazioni:

a) gli articoli 11, 27, 28, 29 e 35 sonoabrogati;

b) all’articolo 31:

1) al comma 1, le parole: « e l’eser-cizio associato di funzioni » sono sop-presse;

2) al comma 7, le parole: « deter-minate funzioni e servizi » sono sostituitedalle seguenti: « determinati servizi »;

3) il comma 8 è abrogato;

c) sono abrogate, limitatamente aiconsorzi quali forme di esercizio associatodi funzioni tra enti locali, le disposizionicontenute nei seguenti articoli: 2, comma

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2, 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146,194, 207 e 273;

d) all’articolo 2, comma 1, le parole:« , le comunità montane, le comunità iso-lane » sono soppresse;

e) all’articolo 4, comma 3, le parole:« ai comuni, alle province e alle comunitàmontane » sono sostituite dalle seguenti:« ai comuni e alle province »;

f) all’articolo 58, comma 1, alinea, leparole: « , presidente e componente degliorgani delle comunità montane » sono sop-presse;

g) all’articolo 66, comma 1, le parole:« , di presidente o di assessore della co-munità montana » sono soppresse;

h) all’articolo 77, comma 2, le parole:« i presidenti, i consiglieri e gli assessoridelle comunità montane, » sono soppresse;

i) all’articolo 79:

1) al comma 1, le parole: « , dellecomunità montane » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « , aipresidenti di provincia, ai presidenti dellecomunità montane » sono sostituite dalleseguenti: « e ai presidenti di provincia »;

3) al comma 3, le parole: « , dellecomunità montane » sono soppresse;

4) al comma 4, le parole: « , dellecomunità montane » e le parole: « presi-denti delle comunità montane, » sono sop-presse;

l) all’articolo 81, comma 1, le parole:« delle comunità montane e » sono sop-presse;

m) all’articolo 82:

1) al comma 1, le parole: « il pre-sidente della comunità montana, » e leparole: « delle comunità montane, » sonosoppresse;

2) al comma 2, le parole: « e dellecomunità montane » sono soppresse;

3) al comma 8, lettera c), le parole:« , dei consorzi fra enti locali e dellecomunità montane » sono sostituite dalle

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seguenti: « e dei consorzi fra enti locali » ele parole: « , del consorzio fra enti locali oalla popolazione montana della comunitàmontana » sono sostituite dalle seguenti:« o del consorzio fra enti locali »;

n) all’articolo 86:

1) al comma 1, le parole: « dicomunità montane, » sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: « le co-munità montane, » sono soppresse;

o) all’articolo 137, comma 3, le pa-role: « allargata ai rappresentanti dellecomunità montane » sono soppresse;

p) all’articolo 142, comma 1, le pa-role: « e delle comunità montane » sonosoppresse;

q) all’articolo 156, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « ,ovvero secondo i dati dell’Uncem per lecomunità montane » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole:« le comunità montane e » sono soppresse;

r) all’articolo 162, comma 6, il terzoperiodo è soppresso a decorrere dal tre-centosessantacinquesimo giorno successivoalla data di entrata in vigore della presentelegge;

s) all’articolo 165, il comma 4 èabrogato a decorrere dal trecentosessan-tacinquesimo giorno successivo alla datadi entrata in vigore della presente legge;

t) all’articolo 175, comma 6, il se-condo periodo è soppresso;

u) all’articolo 204, comma 1, il se-condo periodo è soppresso;

v) all’articolo 206, comma 1, il se-condo periodo è soppresso;

z) all’articolo 207, comma 1, le pa-role: « nonché dalle comunità montane dicui fanno parte » sono soppresse;

aa) all’articolo 208, comma 1, letterab), le parole: « , le comunità montane »sono soppresse;

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bb) all’articolo 222, comma 1, le pa-role: « e per le comunità montane ai primidue titoli » sono soppresse;

cc) all’articolo 224, comma 1, le pa-role: « , del sindaco metropolitano e delpresidente della comunità montana » sonosostituite dalle seguenti: « e del sindacometropolitano »;

dd) all’articolo 234, comma 3, le pa-role: « , nelle unioni dei comuni e nellecomunità montane » sono sostituite dalleseguenti: « e nelle unioni di comuni » e leparole: « o dall’assemblea della comunitàmontana » sono soppresse;

ee) all’articolo 236, comma 2, le pa-role: « , delle comunità montane » sonosoppresse;

ff) all’articolo 238, comma 1, secondoperiodo, le parole: « e le comunità mon-tane ai comuni con popolazione inferiorea 5.000 abitanti » sono soppresse;

gg) all’articolo 241, comma 5, le pa-role: « al revisore della comunità montanaed » e le parole: « rispettivamente, al co-mune totalmente montano più popolosofacente parte della comunità stessa ed »sono soppresse;

hh) all’articolo 242, il comma 3 èsostituito dal seguente:

« 3. Le norme di cui al presente capo siapplicano ai comuni e alle province ».

2. Al decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 504, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 34:

1) al comma 3, le parole: « , deicomuni e delle comunità montane, » sonosostituite dalle seguenti: « e dei comuni »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) all’articolo 36, comma 1:

1) all’alinea, le parole: « , a ciascuncomune ed a ciascuna comunità mon-tana » sono sostituite dalle seguenti: « e aciascun comune »;

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2) la lettera c) è abrogata;

c) all’articolo 41:

1) al comma 1, le parole: « , di tuttii comuni e di tutte le comunità montane »sono sostituite dalle seguenti: « e di tutti icomuni »;

2) il comma 4 è abrogato.

3. Sono altresì abrogate le norme chealla data di entrata in vigore della presentelegge disciplinano gli enti soppressi in basealla legge medesima.

4. Sono abrogate tutte le altre disposi-zioni incompatibili con la presente legge.

ART. 32.

(Norma di coordinamento per le regioni astatuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzanodisciplinano le materie di cui alla presentelegge secondo quanto previsto dai rispettivistatuti e dalle relative norme di attua-zione, fermo restando quanto dispostodall’articolo 10 della legge costituzionale18 ottobre 2001, n. 3.

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