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Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Controllo di Gestione Avanzato
BILANCIO E INDICATORI DI PERFORMANCE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE:
IL CASO DELLA PALLACANESTRO PROFESSIONISTICA
RELATORE PROF. Fabrizio Di Lazzaro
CORRELATORE PROF. Fabio Fortuna
CANDIDATO Nicola Gasperini MATR. 651021
ANNO ACCADEMICO 2013/14
2
«Un guerriero non può abbassare la testa altrimenti perde di vista l’orizzonte dei suoi sogni»
(P. Coelho – Manuale del guerriero della luce)
Dedicato a coloro che mi hanno sostenuto sempre lungo il cammino e lo hanno reso possibile.
A mio padre, mia madre e mio fratello, punti di riferimento insostituibili a cui devo tutto.
A Elena che accompagna con infinito amore ogni mio passo, dandomi la certezza e la forza di
sapermi rialzare dopo ogni caduta.
Alla mia famiglia che con l’esempio mi ha fatto diventare ciò che sono.
E a Te che mi guardi sempre da lassù.
3
INDICE
Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CAPITOLO 1. LE SOCIETA’ SPORTIVE
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Le società sportive e l’affiliazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Le società sportive professionistiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Evoluzione normativa dei regolamenti delle società sportive
professionistiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. La responsabilità delle società sportive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5. Il professionismo sportivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
5.1. La tutela previdenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6. Competenze e responsabilità nell’organizzazione di manifestazioni
sportive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7. La gestione degli impianti sportivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8. I principali contratti dello sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
8.1. La sponsorizzazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8.2. La commercializzazione dei diritti radio – televisivi. . . . . . .30
8.3. Il merchandising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
CAPITOLO 2. I NUMERI DELLA PALLACANESTRO:
UN’ANALISI DINAMICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
1. Andamento tesserati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.1. Atleti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
1.2. Bambini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2. Andamento affiliazioni e adesioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. Riempimento palazzetti, numero di spettatori e incassi. . . . . . . . . . . 39
4. Il profilo economico della pallacanestro professionistica. . . . . . . . . .43
4
4.1 Il contributo fiscale e previdenziale della pallacanestro
professionistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5. I risultati economici e finanziari aggregati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
6. Evoluzione della struttura patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.1 Attività. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6.2 Passività e Patrimonio netto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
6.3 Composizione ed evoluzione dei debiti. . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7. Analisi per indici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
7.1 Posizione finanziaria netta ed equity ratio. . . . . . . . . . . . . . . 59
7.2 Liquidità ed indebitamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
7.3 Analisi della redditività. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
CAPITOLO 3. L’ANALISI DI BILANCIO DELLE SOCIETA’
DI PALLACANESTRO PER L’ISPEZIONE TECNICO –
AMMINISTRATIVA INFRANNUALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
1. La revisione legale dei conti nelle società professionistiche di
pallacanestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1.1. Ispezioni e controlli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.2. Il Regolamento esecutivo Com.Te.C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
2. I principali indicatori di performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
2.1. Il rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto: prospetto
“RIP”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
2.1.1. Determinazione dei ricavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
2.1.2. Determinazione dell’indebitamento corrente. . . . . . . . . . . . . 73
2.2. Il rapporto Patrimonio Netto contabile/Diritti pluriennali alle
prestazioni dei giocatori: prospetto “PD”. . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.2.1. Determinazione del Patrimonio Netto e dei Diritti pluriennali
alle prestazioni dei giocatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
2.3. Deposito delle attestazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5
3. I provvedimenti della Com.Te.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
4. Le sanzioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5. L’ammissione ai campionati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
6. Caso aziendale – U.S. Victoria Libertas Pesaro S.S.R.L.. . . . . . . . . .81
Conclusioni e proposte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6
Introduzione
Emozionarsi giocando: lo sport è innanzitutto questo. Per
chi lo pratica o per chi ne è solo appassionato rappresenta uno
straordinario fenomeno di costume, uno spettacolo di livello
globale.
Lo sport professionistico non muta questa concezione, anzi
la esalta, ma si è trasformato negli ultimi anni anche in
un’incredibile opportunità imprenditoriale che può collegare, come
pochi altri settori, soggetti di tutto il mondo.
Ma nonostante l’impatto sociale che tale fenomeno porta
con sé, ciò che viene spesso trascurato è proprio il profilo giuridico
ed economico dell’azienda “sport”, che invece meriterebbe una
maggiore esposizione, soprattutto con specifico riferimento ai
regolamenti che disciplinano l’attività d’impresa in questione. È
proprio per il valore sociale che questo settore rappresenta che
bisogna sempre garantire, oltre ad un “semplice” equilibrio
economico – finanziario, anche un bilanciamento nella gestione di
interessi tra pubblici e privati, fra prestazioni lavorative e sportive,
e di ordine pubblico.
Il presente elaborato ha come obiettivo di fornire un’analisi
della situazione economico – finanziaria dello sport
professionistico, nel caso specifico della pallacanestro, partendo dl
contesto generale e dalle previsioni normative che lo regolano,
analizzandone gli impatti sociali e sul sistema economico.
Nella prima parte viene descritto l’ambiente normativo in
cui deve muoversi una società che operi in tale settore, con
specifico riferimento ai requisiti necessari per acquisire la
denominazione di “società professionistica”, la conseguente
qualifica di “sportivo professionista” per chi presti il proprio
lavoro, e l’evoluzione dei regolamenti federali e internazionali,
avendo a riferimento la Legge del 23 marzo 1981, numero 91.
7
Verrà illustrato il regime di responsabilità cui sono
sottoposte le società sportive professionistiche, sia dal punto di
vista civile che dell’ordinamento sportivo stesso, le competenze
necessarie per organizzare una manifestazione nazionale o
internazionale, e la gestione degli impianti sportivi, interessante
elemento di riflessione in un Paese dove solo poche società
possono vantare una struttura “di proprietà”, con ciò che comporta
economicamente: assenza di attività patrimoniale, ma presenza di
ingenti costi di locazione e utilizzo.
Chiuderà questo iniziale capitolo della trattazione un’analisi
dei principali contratti che si stipulano quando si opera in campo
sportivo, e dai quali derivano i maggiori introiti per le società
sportive, nonché un cenno alla tutela previdenziale di cui godono i
soggetti operanti nel settore.
Nella parte centrale vengono proposti una serie di dati che
risultano essere utili per meglio comprendere la situazione del
settore in analisi.
Verranno analizzati i dati relativi all’affluenza del pubblico
per le partite di campionato e le fasi successive alla cosiddetta
“stagione regolare”, i numeri relativi ai tesseramenti di squadre,
atleti e bambini per la pratica dello sport, per poi entrare in temi
prettamente economico – aziendali.
Si passerà infatti ad un’analisi della composizione delle
voci patrimoniali e del conto economico aggregate relative alle
squadre che hanno partecipato agli ultimi cinque campionati della
massima serie di pallacanestro, puntando l’attenzione sulle cause di
eventuali incrementi o decrementi delle principali voci di costo e
ricavo, nonché evidenziando i risultati economico – finanziari
prodotti dal sistema nel suo complesso, anche in questo caso
individuando le ragioni di risultati positivi o negativi.
8
Nella terza ed ultima parte si pone l’accento sul sistema dei
controlli cui devono essere assoggettate le società professionistiche
iscritte alla Federazione Italiana Pallacanestro.
L’ispezione tecnico – amministrativa che la federazione
stessa affida – nel rispetto della normativa sul tema contenuta nella
Legge 91/1981 – ad una commissione esterna, quale è la
Com.Te.C., per garantire il rispetto dei parametri necessari per
risultare regolarmente iscritti ai campionati.
Ci si focalizza sull’aspetto economico, finanziario e
patrimoniale, analizzando indici specifici con parametri di
riferimento prestabiliti, nonché su aspetti contributivi e
previdenziali, connessi al regolare pagamento delle spettanze dei
giocatori e dei dipendenti in generale.
Chiude infine la trattazione un capitolo di sintesi e di esame
di alcune proposte che possono fornire da spunto di riflessione per
rilanciare ulteriormente un movimento in crescita costante e che
vanta numerosi iscritti e praticanti, ma che ha risentito fortemente
della crisi finanziaria e che da sempre sembra non poter competere
con lo strapotere che caratterizza il calcio nel nostro Paese.
9
CAPITOLO 1
LE SOCIETA’ SPORTIVE NELL’ORDINAMENTO
ITALIANO
1. Le società sportive e l’affiliazione
L’espressione “società sportive” sta ad indicare, nel
linguaggio giuridico, le organizzazioni sportive costituite nella
forma delle società di capitali, siano esse S.p.A. o S.r.l.
L’ordinamento sportivo le identifica, invece, come tutte
quelle organizzazioni di tipo associativo che hanno come oggetto
l’esercizio dell’attività sportiva: non soltanto le fattispecie
societarie tipicamente riconosciute dal codice civile o leggi
speciali, ma anche le associazioni, riconosciute o meno1.
Elemento centrale nel processo di costituzione di una
società sportiva professionistica è l’affiliazione: qualsiasi società
sportiva, infatti, entra a far parte dell’ordinamento sportivo tramite
l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale riconosciuta
dal CONI e competente per lo sport in questione2.
Tramite l’affiliazione la società sportiva acquista il
complesso di diritti ed obblighi che nascono dalle disposizioni
amministrative, economiche, tecniche e disciplinari riguardanti
l’attività sportiva del caso, sia in ambito nazionale che
internazionale.
Il documento che attesta l’affiliazione avvenuta deve essere
depositato presso il Registro delle imprese da un notaio, il quale ha
ricevuto l’atto costitutivo ed espletato tutti i controlli di legalità a
lui imposti.
Pertanto, la società sportiva non può essere soggetta ad iscrizione
nel Registro delle imprese senza affiliazione, e senza tale iscrizione
non può svolgere la propria attività.
1 Cfr. art 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2 Nello specifico, l’articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1981, n. 91, stabilisce che: “Le società sportive professionistiche per poter essere iscritte nel Registro delle imprese devono ottenere l’affiliazione da una o più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI”.
10
A seguito dell’intervento normativo operato tramite la
Legge 91 del 1981, la natura giuridica dell’affiliazione è quella di
atto amministrativo di ammissione, manifestazione di un potere
discrezionale delle federazioni ed espressione dei complessi poteri
di controllo che gli organi dell’ordinamento sportivo hanno sulle
società sportive per delega dello Stato. Non viene più pertanto
considerata come un semplice atto di autonomia privata, come
veniva valutata dall’orientamento prevalente.
La Federazione di riferimento dovrà motivare il diniego o la
revoca dell’affiliazione, che si verificano laddove lo statuto della
società non presenti i requisiti previsti dalla Legge 91/1981 o
289/2002 (per le società sportive non professionistiche), nonché
nell’eventualità che siano presenti clausole in contrasto con le
norme precedentemente descritte: ciò limita sicuramente la
discrezionalità della Federazione, che potrà esprimersi solamente
in merito a requisiti tecnico – sportivi.
Il che viene confermato dal fatto che la revoca può verificarsi,
secondo i regolamenti federali, in caso di gravi infrazioni
all’ordinamento come sanzione, non producendo però automatico
scioglimento e messa in liquidazione della società, ma solamente
un periodo di inibizione allo svolgimento dell’attività sportiva.
2. Le società sportive professionistiche
Le varie Federazioni sportive possono richiedere al CONI,
qualora presentino i requisiti necessari, l’istituzione del
professionismo nell’ambito di operatività dell’attività sportiva in
questione. È infatti il punto numero 13 dei principi fondamentali
del CONI a stabilire che, affinché avvenga l’istituzione del settore
professionistico da parte di una federazione sportiva nazionale, è
necessario, oltre ad essere previsto espressamente nello statuto
della suddetta federazione, essere in presenza di una “notevole
rilevanza economica del fenomeno” e di una “attività riconosciuta
anche a livello internazionale”.
11
Le società affiliate al settore professionistico di una determinata
federazione sportiva nazionale saranno “professionistiche”, e
pertanto soggette alla normativa contenuta nella Legge del 23
marzo 1981, numero 913; si definisce di conseguenza anche il
profilo dello “sportivo professionista”, quale è il giocatore,
allenatore, preparatore o direttore tecnico – sportivo che stipuli un
contratto con una società sportiva professionistica4.
I requisiti necessari affinché una società sportiva possa definirsi
professionistica e possa stipulare contratti con sportivi
professionisti sono fissati dall’articolo 10 della Legge sul
professionismo sportivo5.
3. Evoluzione normativa dei regolamenti delle società sportive
professionistiche
Le questioni relative alle società sportive professionistiche
nascono anni prima della legge 91/1981, ed in particolare nel 1966,
quando venne adottato il c.d. “statuto - tipo” redatto dalla
Federazione Italiana Giuoco Calcio, che comportava la
trasformazione delle organizzazioni calcistiche professionistiche in
società di capitali (o S.p.A. o s.r.l.).
Al momento dell’omologazione degli statuti di tali società
alcuni Tribunali, tra cui quelli di Rovereto (1970) e Trento (1970),
portarono all’attenzione le difficoltà che sarebbero conseguite
dall’applicazione di clausole relative alla destinazione degli utili di
esercizio esclusivamente a finalità sportive ed alla devoluzione
integrale del patrimonio netto residuo, a seguito dello scioglimento,
al fondo di assistenza della Federcalcio.
3 Anche detta “Legge sul professionismo sportivo”. 4 Cfr. art. 2 Legge 23 marzo 1981, numero 91. 5 In particolare:
1. Costituirsi in forma di S.p.A. o s.r.l.; 2. Nominare in ogni caso il Collegio Sindacale, in deroga all’articolo 2477 CC; 3. Prevedere lo svolgimento in via esclusiva di attività sportive ed attività ad esse
connesse o strumentali; 4. Prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole
giovanili di addestramento e formazione tecnico – sportiva; 5. Essere affiliata alla rispettiva federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI.
12
Con l’intervento normativo del 1981 vennero a risolversi tali
contrasti giurisprudenziali, visto l’obbligo di costituirsi nella forma
della società di capitali – per poter stipulare contratti con atleti
professionisti – e di reinvestire gli utili nella società per perseguire
esclusivamente l’attività sportiva (c.d. “divieto di lucro
soggettivo”). Così venne escluso per le società sportive
professionistiche il perseguimento dello scopo di lucro, che
appariva in netto contrasto con i principi dell’attività agonistica.
Ma veniva a crearsi d’altronde una contraddittoria situazione,
caratterizzata dalla presenza di un socio investitore, chiaramente
interessato al profitto e mosso da interessi puramente economici, e
di un socio che potremmo definire quasi “romantico”, che ama lo
sport ed ha interesse solo e soltanto nello sviluppo e nel successo
dell’attività sportiva.
Il divieto di lucro soggettivo venne eliminato alcuni anni dopo,
nel 1996, con il D. L. 20 settembre, numero 485, convertito con
modificazioni nella Legge 18 novembre 1996, n. 586, che seguiva
la famosa “Sentenza Bosman6”, la cui immediata applicazione nel
nostro ordinamento non consentiva più alle società di percepire, in
occasione di contratti stipulati da propri giocatori con altre società,
l’indennità di preparazione e promozione prevista originariamente
dal testo della Legge sul professionismo sportivo7.
Il violento effetto che ebbe tale sentenza sui bilanci d’esercizio
delle società sportive, che videro azzerarsi i propri crediti iscritti
nell’attivo di stato patrimoniale, con aumento esponenziale delle
perdite, proprio poiché non avevano più il diritto a percepire le
proprie indennità, venne attenuato dalla Legge 586/1996.
Tale Legge ha eliminato il divieto di distribuzione degli utili ai
soci, stabilendo unicamente l’obbligo di destinare almeno il 10% di
6 Famosa sentenza in ambito sportivo, che prende il nome dal calciatore belga che fece ricorso alla Cassazione Europea per far sì che gli fosse riconosciuta la possibilità di trasferirsi, al termine del contratto con una società sportiva, senza la possibilità che questa ottenesse una indennità a titolo di trasferimento. 7 Nello specifico, all’articolo 6 della citata Legge.
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essi a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico
sportiva8; ha individuato espressamente l’oggetto sociale delle
società sportive professionistiche nella facoltà di svolgere in via
esclusiva attività sportive ed attività connesse o strumentali9; ha,
infine, ridisegnato il sistema dei controlli sulle società
professionistiche, prima affidati non solo all’Autorità Giudiziaria,
ma soprattutto alle Federazioni e riguardanti la costituzione, la
gestione e lo scioglimento, attribuendo alle federazioni sportive,
per delega del CONI, soltanto il potere di verifica dell’equilibrio
finanziario delle società professionistiche al solo scopo di garantire
il regolare svolgimento dei campionati sportivi10 ed il potere di
denuncia al Tribunale per gravi irregolarità11 e prevedendo, infine,
la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale per tutte le società
sportive professionistiche.
Il 23 marzo 2004 il CONI, tramite delibera del Consiglio
Nazionale, ha stabilito i criteri generali e le modalità con cui
devono essere compiuti i controlli sulle società sportive
professionistiche da parte delle rispettive federazioni. In
particolare, al momento dell’iscrizione ai campionati le società
professionistiche devono garantire il rispetto delle seguenti
condizioni:
a) Essere in regola con i pagamenti delle retribuzioni di dipendenti e
collaboratori e dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e
assistenziali e con il versamento delle ritenute fiscali;
b) Essere in regola con gli adempimenti fiscali e con il versamento
delle relative imposte;
c) Presentare il bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio
regolarmente certificato da società di revisione, ove previsto dalla
normativa vigente;
8 Articolo 10, comma 3. 9 Articolo 10, comma 2. 10 Articolo 12. 11 Articolo 13.
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d) Presentare lo stato patrimoniale ed il conto economico semestrale
regolarmente certificato da società di revisione, ove previsto dalla
normativa vigente, accompagnato da un budget che garantisca
l’equilibrio finanziario idoneo allo svolgimento dell’intera stagione
agonistica;
e) In caso di bilancio in perdita o di delibere di aumento del capitale
sociale, prestare garanzie fideiussorie esclusivamente da parte di
istituti bancari, con esclusione dell’azione di rivalsa nei confronti
della società sportiva.
Le Federazioni sportive, dal canto loro, devono stabilire un
adeguato sistema di controlli tramite un organismo di controllo
dotato di adeguata professionalità, indipendenza e terzietà, in
conformità con le normative in materia adottare dalle Federazioni
sportive internazionali. Devono fornire, inoltre, una dettagliata
informativa trimestrale al CONI con riguardo all’equilibrio
economico – finanziario delle società sportive professionistiche.
Il CONI, qualora riscontri inadeguatezza del sistema dei
controlli o insussistenza dei citati requisiti, dovrà prendere in mano
l’attività di controllo in via surrogatoria. A tal fine viene istituito
un organismo di elevata professionalità che opera nel rispetto dei
principi di indipendenza e terzietà, nonché di trasparenza e
garanzia nel contraddittorio.
È proprio attraverso tali modifiche legislative che si è compiuta
l’equiparazione tra società sportive professionistiche e società
tipicamente commerciali, che comporta anche la possibilità di
effettuare operazioni sul capitale e nello specifico di poter
negoziare le proprie azioni sui mercati primari.
4. La responsabilità delle società sportive
Il tema della responsabilità delle società sportive
professionistiche va analizzato sotto un duplice punto di vista: esse
infatti sono soggette sia al diritto comune che all’ordinamento
sportivo. Infatti, tramite la già analizzata affiliazione, le società o le
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associazioni sportive diventano dei centri di imputazione per diritti
ed obblighi che derivano dalla normativa della Federazione di
riferimento.
In caso di violazione del regolamento federale la società o
associazione va incontro a sanzioni da parte degli organi di
giustizia federali, che possono essere di carattere sportivo in caso
di violazione tecnico – sportiva, e di tipo disciplinare se si
infrangono regole di condotta.
Il tutto si affianca alla responsabilità prevista sia in ambito
civilistico che penale: un fatto può causare addirittura
contemporaneamente questi tipi di responsabilità, qualora infranga
al contempo sia la normativa sportiva che statale. I procedimenti a
carico della società vengono trattati in modo separato, ma un
giudice statale potrà avvalersi delle regole sportive per giudicare i
comportamenti tenuti in conformità all’attività agonistica e quelli
che, invece, ne eccedono i confini.
Per le società sono previste delle specifiche fattispecie che
fanno sorgere responsabilità, comportando sanzioni di carattere
amministrativo e configurando il c.d. “illecito sportivo”. I casi sono
i seguenti:
a) Quando il fatto viene commesso da chi rappresenta l’ente ai sensi
della normativa federale;
b) Quando il fatto sia commesso da persone estranee alla società, ma
lo stesso risulti vantaggioso per la compagine sociale;
c) In conseguenza di fatti violenti commessi dai propri sostenitori in
occasione o a causa di una gara.
Questi casi, e specificamente gli ultimi due, configurano una
responsabilità oggettiva, istituto tipico dell’ordinamento sportivo e
che comporta l’applicabilità della sanzione a prescindere da
qualsiasi accertamento dell’esistenza di un rapporto causale tra la
condotta dolosa o colposa addebitabile agli organi che
rappresentano la società ed il fatto contestato. Nel primo caso la
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responsabilità sarà diretta, poiché l’illecito si addebita direttamente
alla società direttamente a causa del rapporto organico che lega la
società o l’associazione ed i soggetti che la rappresentano.
L’insorgere della responsabilità nei precedenti casi risponde
all’esigenza di tutelare i terzi, inducendo le società a evitare che
accadano determinati fatti ed a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari.
Le sanzioni che vengono applicate variano, ovviamente, in
misura alla gravità dei fatti commessi: possono consistere in una
serie di provvedimenti che riguardino la posizione di classifica, o
lo svolgimento degli eventi, o una ammenda in denaro.
Per quanto riguarda le sanzioni di carattere civilistico o penale,
va ricordato che le società sportive non differiscono dalle altre
società che svolgono una qualsiasi altra attività, e pertanto saranno
soggette ai comuni principi dell’ordinamento statale. Penalmente
parlando, allora, saranno ravvisabili tutte le ipotesi di
responsabilità a carico degli amministratori (ad esempio,
responsabilità a titolo di colpa per le conseguenze dannose
derivanti da incidenti verificatisi negli impianti gestiti dalle
società).
Dal punto di vista civilistico si deve notare come, nella
fattispecie di atto o fatto verificatosi nell’esercizio dell’attività
sportiva a danno di un atleta legato contrattualmente ad una società
sportiva, venga utilizzato il rischio assunto dall’atleta stesso come
indicatore di valutazione della responsabilità civile della società.
La giurisprudenza12 ha infatti stabilito che “se vi è certamente una
certa zona di rischio naturale che l’allievo con la sua scelta
sportiva accetta, tuttavia la palestra ha l’obbligo di organizzare i
corsi, di vigilare sull’attività degli istruttori e sull’andamento delle
lezioni, di impartire le opportune disposizioni finalizzate, sempre a
tutelare l’incolumità fisica degli atleti impedendo che la situazione
12 Tribunale di Genova, sezione I, sentenza 4 maggio 2000.
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sportiva superi i confini del rischio naturale suddetto”. In
aggiunta, per essere esente da responsabilità, la società sportiva
deve provare di aver posto in essere le idonee misure atte a
garantire la sicurezza dello svolgimento della competizione,
secondo le regole che le sono proprie.
Non dovrà però dimostrare di aver posto in essere misure atte
ad eliminare il rischio naturale del gioco, poiché l’atleta non può
avanzare alcuna pretesa risarcitoria se il fatto rientra nel campo
della normale attività agonistica praticata.
Se la società sportiva gestisce anche l’organizzazione
dell’evento, è da ritenersi responsabile anche nei confronti dei non
partecipanti al gioco, ma che presenziano alla competizione in altra
veste, ad esempio di spettatore. Essa dovrà predisporre le adeguate
misure atte a tutelare questi soggetti da qualsiasi evento dannoso,
poiché lo spettatore non “accetta il rischio” e la volontà di assistere
allo spettacolo sportivo esponendosi al pericolo da altri creato non
elimina la pretesa risarcitoria.
5. Il professionismo sportivo
Come accennato in precedenza, può definirsi “sportivo
professionista” quel soggetto che esercita l’attività sportiva in
favore di una società sportiva - in modo continuativo ed a titolo
oneroso – nell’ambito di quelle discipline il cui settore
professionistico viene riconosciuto dal CONI e ne condividono il
regolamento. In questo modo l’atleta, che percepisce un
emolumento fisso, non agisce solamente per conseguire un risultato
sportivo, ma anche per trarre dall’attività agonistica il proprio
sostentamento. Mentre la società sportiva utilizza l’atleta come
mezzo per raggiungere il proprio scopo sociale, che dovrebbe
rimanere sempre quello della competizione sportiva, e non – come
accade ormai comunemente – offrire uno spettacolo, che dovrebbe
essere una semplice conseguenza derivante dal conseguimento
della miglior performance possibile.
18
In questo ambito la prestazione sportiva assume un contenuto
patrimoniale che si configura con il recepimento della retribuzione:
la situazione giuridica che ci si pone innanzi è di tipo patrimoniale
anche perché per l’atleta non diventa più importante primeggiare
per migliorare le proprie capacità, ma anche per accrescere il
livello della propria remunerazione.
Testo base per l’analisi del rapporto di lavoro nel campo
sportivo è la già nominata Legge 23 marzo 1981, n. 91: prima di
questo intervento normativo le prestazioni sportive erano
qualificate in modo difforme a discrezione della dottrina o della
giurisprudenza. Alcuni consideravano la fattispecie come un
rapporto di lavoro subordinato, chi di lavoro autonomo e che di
contratto atipico. La Legge 91/1981 – tesa a disciplinare il rapporto
di lavoro in campo sportivo, e a dare dei ben definiti limiti
all’ordinamento sportivo per lo svolgimento dell’attività sociale –
qualifica il rapporto come lavoro subordinato, con alcune
eccezioni.
Il rapporto di lavoro sportivo rispecchia una fattispecie speciale
rispetto al rapporto di lavoro ordinario e viene disciplinata
puntualmente l’attività della società sportiva sia dal punto di vista
di chi può porre in essere un rapporto di lavoro sportivo, sia
riguardo al contenuto della prestazione ed alla forma del contratto.
In particolare è negli artt. 2 e 10 di tale Legge che troviamo la
disciplina dei soggetti e dei datori di lavoro. I primi – come citato
in precedenza – sono “gli atleti, i tecnici, i direttori sportivi ed i
preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo
oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline
regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle
Federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle
Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal
CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella
professionistica”. Mentre all’articolo 10 leggiamo come i datori di
19
lavoro di atleti professionisti possano essere solamente società
sportive costituite in forma o di S.p.A. o di s.r.l., con le dovute
caratteristiche, precedentemente richiamate.
Quindi, solo quegli atleti che competono per società sportive
che sono affiliate a Federazioni che hanno riconosciuto il
professionismo possono essere ritenuti “sportivi professionisti” ai
sensi della Legge 91/1981, mentre tutti gli altri – per differenza –
risulteranno “sportivi dilettanti”, per i cui contratti si fa riferimento
a norme generali sul lavoro al fine di qualificarli come di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo.
Le categorie cui si applicano tali disposizioni sono contenute
nel testo dell’articolo 2, ma di fatto solo per gli atleti si presume la
sussistenza di rapporto di lavoro subordinato: per le altre figure
professionali va effettuato un accertamento di volta in volta
applicando criteri generali del diritto comune in tema di lavoro13.
A sostegno di tale tesi anche la previsione normativa contenuta
nell’articolo 3 della L. 91/1981, secondo cui – solamente per gli
atleti – a seconda dell’impegno profuso nella prestazione e dalla
sua intensità si può presumere che il rapporto sia di
subordinazione: ciò si trasforma in autonomia con il diminuire
dell’intensità della prestazione.
Il comma 2 del citato articolo 3, nello specifico, fissa i requisiti
necessari affinché la prestazione possa formare oggetto del
contratto i lavoro autonomo. Più precisamente, deve esserne
rispettato almeno uno tra i seguenti:
a) L’attività deve essere svolta nell’ambito di una singola
manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate
in un breve periodo di tempo;
b) L’atleta non deve essere contrattualmente legato per ciò che
riguarda la frequenza a sedute di preparazione o di allenamento;
13 Cassazione civile, sentenza n. 11540, 29 dicembre 1996.
20
c) La prestazione oggetto del contratto pur avendo carattere
continuativo non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni
ogni mese oppure trenta giorni ogni anno.
Il rapporto di lavoro che riguarda tutti gli sportivi, non solo gli
atleti, si perfeziona mediante assunzione diretta, stipulando un
contratto di cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, secondo
la tipologia contrattuale prevista dagli accordi – stretti ogni tre anni
– con la Federazione sportiva nazionale dai rappresentanti delle
categorie coinvolte, e con il deposito del contratto stesso presso la
Federazione o Lega di appartenenza.
La mancanza del deposito del contratto priva lo stesso di
qualsiasi efficacia: la Legge 91/1981 prevede anche che nel
contratto siano contenute clausole speciali, quali quelle relative al
rispetto da parte dello sportivo di istruzioni tecniche e prescrizioni
impartite per il conseguimento della prestazione sportiva. Non
possono al contrario essere inserite clausole di non concorrenza o
che limitino la libertà professionale dell’atleta nel periodo che
segue alla risoluzione del rapporto di lavoro. Infine, è statuito il
principio di sostituibilità di diritto delle clausole che contengano
deroghe peggiorative a quelle previste nel contratto tipicamente
utilizzato.
Per quanto concerne la durata del contratto, è prevista la facoltà
di apposizione di un termine non superiore a cinque anni dalla data
di inizio del contratto ed è consentita, in un secondo momento, la
stipulazione di contratti a termine tra le stesse parti; è anche
prevista la cessione del contratto prima della naturale scadenza tra
una società e l’altra, a patto che l’atleta sia consenziente.
È, infine, stabilito l’obbligo per le società sportive
professionistiche di stipulare una polizza assicurativa individuale a
favore degli sportivi professionisti contro il rischio di morte o di
infortuni che pregiudichino il regolare proseguimento dell’attività
agonistica svolta in forma professionistica.
21
5.1. La tutela previdenziale
La gestione del sistema contributivo e pensionistico degli atleti
professionisti è affidata all’ENPALS (Ente Nazionale di
Previdenza per i lavoratori dello spettacolo con un fondo per gli
sportivi).
Attualmente sono tenuti ad iscriversi a tale ente – presso il
fondo speciale per sportivi professionisti – i soggetti indicati
all’articolo 1 della Legge 366/197314 e quelli descritti dall’articolo
1 della Legge 91/1981 qualora concludano un contratto di lavoro.
Nello specifico:
- Direttori sportivi
- Direttori tecnici
- Atleti di squadre professionistiche
- Allenatori
- Preparatori atletici
L’onere del contributo per finanziare il fondo speciale
professionisti sportivi è a carico della società per due terzi ed a
carico dello sportivo per il restante terzo, mentre se il lavoro è
autonomo l’onere è totalmente a carico dello sportivo, che è anche
l’unico responsabile del versamento. La base su cui calcolare i
contributi ed i requisiti necessari per ottenere la pensione variano a
seconda che sia avvenuta l’iscrizione prima o dopo il 31 dicembre
1995, a causa della graduale uniformazione della disciplina del
settore sportivo alla normativa professionistica generale. Infatti:
14 “L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l’assicurazione contro le malattie gestite dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti. Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese agli allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio”.
22
a. Per gli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS dopo il 31
dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva i contributi sono
calcolati su un compenso annuo massimale di retribuzione
imponibile. Per tali soggetti in luogo delle pensioni di vecchiaia ed
anzianità è prevista l’erogazione in un'unica prestazione (c.d.
“pensione di vecchiaia”), per il calcolo della quale verrà utilizzato
il sistema contributivo.
b. Per gli sportivi professionisti che alla data del 31 dicembre 2005
risultavano essere già iscritti all’ENPALS, o quelli iscritti in data
successiva ma con precedente anzianità contributiva, si prevede
l’osservanza di un massimale di retribuzione giornaliera
imponibile, nonché un contributo solidaristico sulla parte che
eccede tale importo, fino ad un tetto massimo giornaliero. Il diritto
alla pensione si consegue quando siano maturati almeno 20 anni di
versamenti giornalieri: ai fini del calcolo della pensione si deve
fare riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 2005, e
viene liquidata attraverso il sistema retributivo.
L’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro ha subito varie
modifiche a causa della necessità di allineamento con le aliquote
contributive vigenti per i generici lavoratori dipendenti. Dopo un
primo periodo, dal 3 luglio 199715 al 31 dicembre 1997, era
stabilita al 9,11 percento, è dal 1 gennaio 1998 incrementata ogni
anno di due punti percentuali fino all’uniformità con quella in
vigore nelle assicurazioni generali obbligatorie.
L’aliquota contributiva è quella ordinariamente posta a carico dei
lavoratori dipendenti.
6. Competenze e responsabilità nell’organizzazione di manifestazioni
sportive
Realizzare una manifestazione sportiva – di qualsiasi livello –
costituisce un’opportunità importante per raggiungere vari scopi, a
15 Data in cui entrò in vigore il D. Lgs. n.166/1997, tramite il quale si va a mutare, appunto la disciplina in tema assicurativo e previdenziale per gli sportivi professionisti.
23
partire dalla promozione della propria disciplina, passando per
l’acquisizione di visibilità e spazio sui media, fino ad arrivare ad
ottenere nuovi contratti di sponsorizzazione.
Al tempo stesso può rappresentare l’occasione per modernizzare e
promuovere impianti sportivi dove svolgere la gara, creandone
addirittura di nuovi attraverso il ricorso a mutui concessi
dall’Istituto per il Credito Sportivo.
La competenza a predisporre l’assetto organizzativo di una
manifestazione sportiva muta a seconda delle società o degli atleti
coinvolti: si hanno infatti competizioni nazionali ed internazionali,
campionati mondiali, nazionali o regionali, ed ognuna di queste
manifestazioni viene promossa e predisposta dall’apposito
organismo di riferimento.
In generale, è sempre opportuno che i promotori di un
evento sportivo, siano essi le Federazioni internazionali, nazionali,
comitati o leghe, emanino un bando di assegnazione della
manifestazione per attribuirne la predisposizione ad un comitato
organizzatore, nella maggior parte dei casi del luogo dove si terrà,
da valutare in base al documento di candidatura che essi
presenteranno.
Quando il comitato organizzatore è stato scelto, si stipula
un contratto o una convenzione tra promotore ed organizzatore, che
va ad assumere tutti gli oneri – finanziari, sportivi, giuridici,
amministrativi ed organizzativi – connessi all’evento. Nel contratto
è compreso anche il budget.
Va specificato che il comitato organizzatore di un evento
sportivo nasce al fine di gestire l’organizzazione della
manifestazione, tramite la raccolta dei necessari fondi, senza scopo
di lucro: l’eccedenza eventualmente residua alla conclusione della
gara deve essere infatti devoluta interamente alla federazione di
riferimento. Il comitato ha comunque una piena autonomia
nell’utilizzo dei fondi provenienti da contributi ed offerte, nonché
24
dal contributo di terzi e da accordi di natura pubblicitaria, conclusi
dal Presidente del comitato in nome e per conto dello stesso.
Per garantire una gestione efficace dell’evento sono
richieste competenze manageriali specifiche, nonché sforzi
economici ed organizzativi in proporzione all’evento. Occorre
dunque frammentare la struttura organizzativa, dividendo le attività
e nominando dei responsabili legati ad un organigramma e ad uno
scadenziario delle attività. Devono essere anche predisposte le
norme di ammissione, di partecipazione ed altre eventuali
disposizioni tecnico – organizzative.
I promotori dell’evento sono titolari della conclusione dei
contratti pubblicitari, dello sfruttamento dei marchi, della
predisposizione del piano di distribuzione di biglietti e la stipula di
contratti relativi ai diritti di trasmissione televisiva.
Sotto il profilo della responsabilità, notiamo come la
concessione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza allo
svolgimento della manifestazione non ha rilevanza ai fini
dell’esonero da responsabilità civile o penale a carico degli
organizzatori per gli eventi dannosi connessi all’esercizio
dell’attività sportiva16. Allo stesso modo anche in caso di
inosservanza delle disposizioni del regolamento di gara e degli
organi tecnici o dei divieti imposti dall’Autorità di pubblica
sicurezza non è sufficiente ad escludere la responsabilità degli
organizzatori.
L’organizzatore di un evento sportivo pertanto, oltre
all’obbligo di rispettare varie disposizioni di carattere tecnico -
sportivo, deve attenersi ai comuni principi di prudenza per ridurre i
rischi connessi all’attività sportiva nei luoghi di svolgimento.
La responsabilità di questo tipo viene tipicamente
ricondotta a responsabilità ex articolo 2043 del codice civile per
16 Cfr. G. Conrado, Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell’organizzazione di una manifestazione sportiva, RIv. Dir. Sport. (1991), pag.3.
25
fatto illecito: questa responsabilità extra – contrattuale prescinderà
da una specifica obbligazione, e si configura ogni volta che viene
causato un danno ingiusto legato da un nesso di causalità all’azione
od omissione posta in essere con dolo o colpa.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità imputabile
allo svolgimento di una manifestazione sportiva assumerà grande
rilievo l’accertamento della colpa, poiché è necessario tenere in
considerazione la condotta tenuta dai soggetti agenti e ricercare
l’incidenza del nesso causale che viene prodotto dall’evento
dannoso, e verificare il soggetto cui possano attribuirsi le dovute
misure sanzionatorie.
7. La gestione degli impianti sportivi
In Italia le Regioni ed i Comuni giocano un ruolo fondamentale
sul tema della gestione dell’impiantistica sportiva: infatti, le
infrastrutture sportive costituiscono il mezzo principale per
effettuare la funzione di promozione di attività sportive e ricreative
che viene affidato ad essi dalle istituzioni17. Tale ruolo incisivo
delle istituzioni locali viene acuito ancor di più dalla riforma del
Titolo V della Costituzione, che attribuisce alle regioni potestà
legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo,
eliminando le residuali competenze statali. La politica sportiva si
incentra dunque, ancor di più, sullo stretto rapporto che deve
esserci tra organizzazioni sportive e istituzioni territoriali.
Nella gestione di un impianto sportivo sono comprese diverse
attività cui vanno connesse competenze professionali specifiche
funzionali all’erogazione di un servizio sportivo di qualità, basato
su un’organizzazione tecnica dell’attività sportiva. Vanno tenute in
considerazione tutte le norme delle Federazioni – nazionali ed
internazionali – così che possano essere adottate le adeguate misure
a livello di attività ed utilizzo di spazi, nonché seguite le
indicazioni relative alla pavimentazione, le dotazioni di accessori e
17 Art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
26
di attrezzi, necessarie per ottenere l’omologazione dell’impianto. È
necessario poi provvedere a tutto ciò che concerne il
funzionamento dell’impianto, come il sistema amministrativo e
contabile o la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per svolgere
queste attività bisogna far riferimento alla normativa statale in
materia di sicurezza ed igiene18.
La delega al privato della gestione degli impianti sportivi –
tema di centrale interesse nel nostro Paese – si concretizza
nell’assegnazione di uno spazio al fruitore dello stesso. In Italia
quasi due impianti due tre sono di proprietà pubblica, ma sono
rarissimi i casi di piani di gestione che coinvolgono interamente
personale e risorse finanziarie pubbliche. Sono più frequenti i casi
di outsourcing per la gestione dell’impianto, affidata a ditte esterne.
Mentre la conduzione edilizia e l’organizzazione dell’attività
sportiva in impianti dei privati viene generalmente svolta
direttamente dalla società sportiva che se ne occupa mantenendo
contenuti i costi e trarne dei profitti. I costi vengono sostenuti dalla
società tramite i suoi iscritti, eventuali tariffe per i servizi erogati,
le sponsorizzazioni e dagli eventuali biglietti pagati dal pubblico.
Soluzione intermedia è costituita dalla convenzione
specificamente stipulata dal privato e dall’ente pubblico,
concordando i reciproci livelli di responsabilità: sostanzialmente è
un accordo rivolto a garantire il funzionamento dell’impianto da
parte del privato, concluso direttamente tra soggetto privato e
pubblico. Tutti i gestori di un impianto sono responsabili per la
sicurezza e l’incolumità di chi usufruisce della struttura, dovendo
così provvedere alla manutenzione periodica ordinaria della stessa.
Il tipo di responsabilità che si configura è quella di tipo extra –
contrattuale derivante dall’articolo 2043 del codice civile, ma a
volte può trovare anche applicazione l’articolo 2050, a seconda del
tipo di impianto e dello sport che vi si pratica.
18 D.M. 25 agosto 1989, DM 17 febbraio 1992; DM 18 marzo 1996.
27
8. I principali contratti dello sport
8.1. La sponsorizzazione
L’origine del contratto di sponsorizzazione è quella di un
negozio prevalentemente unilaterale, in cui un soggetto
imprenditore elargiva denaro per una scelta dettata da proprie
passioni – non legata ad alcuna politica aziendale – senza ottenerne
nulla in cambio, se non un residuale ritorno di immagine.
Ad oggi invece il termine ha assunto una rilevanza differente,
essendo passato infatti ad indicare una particolare forma di
manifestazione della pubblicità verso cui sempre più imprese
decidono di destinare parte delle loro risorse. Lo sponsor non
richiede però che il proprio prodotto venga elogiato, ma ha solo il
fine di creare un rafforzamento del proprio marchio attraverso la
visibilità per i terzi, ottenuta tramite la preferenza espressa dal c. d.
testimonial. La grande immagine positiva che infatti viene
trasmessa dallo sport, e dall’atleta in particolare, è un ottimo mezzo
di comunicazione pubblicitaria.
Si è passati allora ad un contratto almeno bilaterale a
prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, poiché ad una
prestazione principale (lo sponsor fornitore di prodotti o di una
quantità di denaro) di un soggetto corrisponde la prestazione
principale dell’altro (lo sponsee che si impegna a veicolare il nome
ed il segno distintivo dello sponsor nelle varie manifestazioni).
Il contratto di sponsorizzazione non è previsto
dall’ordinamento civilistico, e pertanto viene considerato come un
contratto atipico, e con ciò consegue che non vi sia una disciplina
uniforme che si può applicare a tutte le fattispecie di
sponsorizzazione sportiva, anche a causa della molteplicità di
forme che può assumere la stessa. In generale deve uniformarsi ai
requisiti previsti dall’articolo 1325 del codice civile: è necessario
quindi un accordo tra le parti, costituito dall’incontro delle
rispettive volontà; l’oggetto deve essere realizzabile e lecito, e
28
solitamente si concretizza in una situazione di do ut facias; la causa
è identificata, come accennato, dal fine pubblicitario perseguito
attraverso la veicolazione del marchio e dei segni distintivi dello
sponsor da parte dell’atleta o squadra; infine, si noti come non è
stabilito alcun vincolo di forma, che opportunamente si ritiene
necessario sia scritta in caso di contratti caratterizzati da ingente
onerosità19.
La legittimità ad assumere la qualità di sponsor è riconosciuta
non solo ad enti pubblici20, ma anche e soprattutto soggetti privati,
ora non più da intendersi come l’impresa produttrice del prodotto
oggetto della sponsorizzazione, ma anche un soggetto che abbia
interesse distinto alla pubblicizzazione della merce. Problemi
maggiori sorgono in merito alla capacità dello sponsee, soprattutto
se minore e relativamente ai limiti da porre allo sfruttamento
dell’immagine: controversa è la questione se si tratti di atti di
ordinaria o straordinaria amministrazione, per cui si differenzia la
tipologia di autorizzazione necessaria per porli in essere.
Ulteriori limiti che vengono posti alla sponsorizzazione di un
atleta o di una società si riscontrano in specifiche clausole e
principi che possono essere contenuti nei vari contratti, che
accentuano ancora di più il carattere di atipicità degli stessi.
Vengono sottolineati il diritto di esclusiva ed il patto di non
concorrenza, che non solo obbliga lo sponsee a non stipulare altri
contratti simili con sponsor che forniscono la medesima merce per
un periodo di tempo, ma anche limitano lo sponsor stesso a non
concludere altri contratti con atleti o società che pratichino la
19 La forma scritta ha rilevanza soprattutto dal punto di vista fiscale. Infatti sono deducibili, a norma dell’articolo 74 TUIR, le spese sostenute per versare i corrispettivi dovuti a causa del contratto di sponsorizzazione, e non le spese per motivi di rappresentanza o patrocinio, che non rientrano fiscalmente nelle uscite per attività d’impresa deducibili. 20 Con la forte limitazione imposta dall’articolo 97 della Costituzione, che prevede il principio di imparzialità imposto alle Pubbliche Amministrazioni. Mentre per gli enti locali, grazie a previsioni normative specifiche, è prevista la possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione con atleti singoli o società sportive col fine di promuovere l’immagine della Regione.
29
medesima disciplina dei precedenti. Altre clausole che possono
essere inserite sono riferite alla tutela della reciproca immagine -
conforme ai criteri di concorrenza “leale” e secondo la quale
entrambe le parti non devono tenere comportamenti o effettuare
dichiarazioni che possano ledere l’altro contraente – e alla
prelazione di cui può godere lo sponsor precedente nello stipulare
un nuovo contratto col medesimo soggetto; infine, può essere
prevista una clausola di recesso a favore dello sponsor, in caso
l’atleta o la società compiano atti che possano causare un
decremento del valore aggiunto associato alla sponsorizzazione,
vedi i casi di sospensione per doping o la retrocessione in una serie
inferiore. Al contrario possono essere previsti dei bonus da
corrispondere in caso di conseguimento di risultati favorevoli che
non rientravano nel campo degli obblighi dello sponsorizzato, ma
che hanno comportato un notevole incremento della visibilità, e
conseguentemente del valore, del marchio dell’azienda
sponsorizzatrice.
Lo sponsor viene tutelato sia dall’ordinamento civilistico che
sportivo. Nel primo caso, ci si può riferire alla tutela offerta in caso
di mancato rispetto dei principi di buona fede, correttezza e
diligenza21, per cui si è sanzionati in caso di lesione del rapporto
fiduciario che si crea tra le parti e che tanta rilevanza in accordi –
come quello in esame – di durata.
Nel secondo caso, vediamo come l’ordinamento sportivo offra
una tutela alle aziende sponsorizzatrici che si fonda sul
riconoscimento da parte della Federazione di riferimento anche a
terzi non tesserati di poter reclamare contro i propri provvedimenti.
Ad esempio la Federazione Italiana Pallacanestro riconosce tale
possibilità22 agli sponsor abbinati alle squadre, a patto che il
contratto che li lega sia conforme ai modelli predisposti e
riconosciuti dallo Statuto e dai Regolamenti federali, escludendo
21 Artt. 1175, 1176 e 1375 del codice civile. 22 Articolo 41 dello statuto FIP.
30
comunque che sia possibile un risarcimento in denaro in caso di un
provvedimento disciplinare poi revocato o modificato che abbia
colpito lo sponsee.
Diverso invece è il caso previsto dal codice di giustizia
sportiva della FIGC, che “nei casi di illecito sportivo sono
legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi
indiretti, compreso l’interesse in classifica”23. Interpretando la
norma in modo estensivo si possono ricomprendere nel concetto di
terzi anche soggetti estranei all’ordinamento sportivo – cioè non
tesserati – che vengono legittimati in tal modo ad agire perché
vantano interessi economici connessi all’esercizio della pratica
sportiva in quanto legati tramite contratti ai tesserati che compiono
l’illecito sportivo.
8.2. La commercializzazione dei diritti radio – televisivi
Sono tre gli attori principali che entrano in gioco nella
negoziazione dei diritti radio - televisivi: gli organizzatori
dell’evento che sono i detentori dei diritti, la televisione che li
sfrutterà tramite la messa in onda, e un’agenzia che si occupa della
produzione e della vendita di tali diritti.
Le due macrocategorie in cui dividere i diritti televisivi sono in
chiaro e in criptato: gli organizzatori preferiscono questi ultimi,
poiché hanno una maggior numero di canali a disposizione e quindi
possono più facilmente mandare in onda tutto l’evento, ma al
tempo stesso mandando il programma “in chiaro” si può
raggiungere una fetta maggiore di pubblico.
Elementi fondamentali per la negoziazione dei diritti
televisivi sono certamente la sede di sfruttamento del diritto, la
durata del diritto nel tempo e il territorio dove verrà diffuso. La
bozza del contratto contiene tutte le obbligazioni che i contraenti si
assumono, con una parte variabile legata alla contrattazione
23 Articolo 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
31
successiva, che concerne la possibilità di sfruttare le immagini, la
disciplina di accesso al campo di gara ed il piazzamento delle
telecamere.
Gli sponsor giocano un ruolo importante in questo momento,
poiché finanziano l’evento per ottenerne visibilità: a volte vengono
garantiti contratti con trasmissione in una determinata fascia oraria
per certi minuti, e la produzione dovrà riprendere i segni distintivi
dello sponsor in questione.
Infine le trattative sono influenzate dal tempo residuo rispetto allo
svolgimento dell’evento: infatti i diritti sportivi sono deperibili,
poiché si esauriscono con la cessazione della manifestazione
sportiva.
Fonte principale in Italia per la normativa di carattere
pubblicitario è la Legge 5 ottobre 1991, n. 327: i principi cardine
riguardano la separazione dei contenuti, per cui durante l’evento
sportivo non deve interferire il messaggio pubblicitario, andando
ad alterarne la continuità. In generale la giurisprudenza ha sempre
cercato – sul tema – di gestire gli interessi in gioco evitando che si
venissero a creare dei conflitti tra essi: bisogna infatti tutelare
l’organizzazione della manifestazione sportiva, tenendo al
contempo presente chi ha effettuato gli investimenti ed acquisito i
diritti all’informazione degli utenti su argomenti di interesse
sociale. Il diritto televisivo sportivo non è tutelato dalla disciplina
sul diritto d’autore, poiché la manifestazione sportiva non si
considera come opera d’ingegno: gli organizzatori sono titolari dei
diritti esclusivi alla trasmissione dell’evento e la stipula di un
contratto con essi mette a disposizione dei terzi che abbiano
acquisito i relativi diritti la possibilità di diffondere l’evento.
Ma sussiste anche un diritto dell’utente ad essere informato,
per cui il diritto di cronaca non può essere limitato: la Legge infatti
prevede che le manifestazioni di interesse generale siano acquisite
32
e diffuse nel limiti dell’esercizio del diritto di cronaca24. Quindi,
purché non si arrivi ad atti di concorrenza sleale tramite lo
sfruttamento e la commercializzazione del lavoro altrui, è pacifico
sostenere che possa essere esercitato il commento e la
documentazione su eventi sportivi di interesse collettivo anche da
parte di emittenti private che non abbiano acquistato i diritti
televisivi in esclusiva, poiché si esercita così il diritto
all’informazione.
Anche il legislatore comunitario si è preoccupato di tutelare
i diritti in chiaro di determinati eventi sportivi, attraverso la
Direttiva 97/36/CE, secondo la quale ogni Stato membro può
redigere un elenco degli eventi sportivi che rivestono una
particolare significatività tra il pubblico, che si connette al rilievo
del fenomeno sportivo nel patrimonio culturale di uno Stato, e
pertanto non possono essere diffusi da emittenti a pagamento.
In Italia, la disciplina relativa alla titolarità ed al mercato
dei diritti di trasmissione e messa a disposizione del pubblico
tramite mezzi di comunicazione radiotelevisiva od elettronica degli
eventi sportivi è stata modificata tramite la Legge 19 luglio 2007,
n. 106, attuata tramite il D. Lgs. 8 gennaio 2008. Con tali interventi
normativi si è determinato nella sostanza il passaggio da un sistema
che poneva al centro la titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in
capo a singoli organizzatori degli eventi, ad un nuovo sistema che
si basa sulla titolarità condivisa degli stessi diritti in capo al
soggetto che è preposto ad organizzare l’evento – ovvero la Lega di
riferimento – ed a tutti i soggetti partecipanti ad esso.
8.3. Il merchandising
Il titolare di un diritto di esclusiva su un bene immateriale, il
licenziante, può cedere dietro il pagamento di un corrispettivo l’uso
di tale diritto ad un utilizzatore, il licenziatario, che lo sfrutta per
pubblicizzare e accrescere la notorietà dei suoi prodotti. È un tipo
24 Articolo 5 Legge 323/1993.
33
di contratto atipico: nelle negoziazioni dovrà dunque essere tenuto
conto non solo delle volontà delle parti, ma anche delle
disposizioni civilistiche sul contratto in generale e delle norme
speciali che regolano le modalità di trasferimento dei diritti che
costituiscono l’oggetto del contratto.
Il compenso percepito dal licenziante è costituito da royalties,
cioè provvigioni sul fatturato del licenziatario riferito ad uno
stabilito periodo contrattuale, con la facoltà di stabilire dei minimi
garantiti. La Legge sui marchi del 1992 ha riconosciuto l’esistenza
dei marchi e consentono al titolare di vietarne l’uso e registrazione
da parte dei terzi: il diritto di esclusiva del marchio sorge in capo a
chi ne richiede la registrazione, quindi non necessariamente
l’imprenditore, ma colui che ha intenzione di applicarlo ai propri
prodotti.
Nel campo sportivo il merchandising costituisce una delle
principali forme di redditività per le società, specialmente
calcistiche, che, grazie ai risultati conseguiti sul campo ed una
tutela rigorosa dei propri segni distintivi e dei prodotti realizzati,
possono ottenere maggiore valore sia tra il pubblico degli sportivi,
che nell’immaginario collettivo.
Non è però applicabile la tutela penale del marchio25, poiché
l’interesse protetto è la fede pubblica e quindi oggetto della tutela
penale non è il diritto esclusivo all’utilizzo del segno o simbolo,
ma il diritto comunitario a ricevere un prodotto che contenga segni
distintivi non alterati o falsificati, che possa essere ricondotto alla
provenienza e all’origine, caratteristiche intrinseche del marchio.
Infine, i marchi delle società sportive vengono considerati
“marchi forti”, che non descrivono cioè i prodotti su cui vengono
apposti: in quanto tali godono di una tutela molto ampia,
testimoniata ad esempio dall’illegittimità delle modificazioni o
integrazioni del marchio forte che ne lascino comunque inalterato il
nucleo centrale.
25 Nello specifico, artt. 473 e 474 del codice penale.
34
CAPITOLO 2
I NUMERI DELLA PALLACANESTRO: UN’ANALISI
DINAMICA
I dati riportati in questo capitolo della trattazione che sono stati
determinati utilizzando 80 bilanci di società professionistiche di
pallacanestro (il 100% delle partecipanti al campionato di serie A1
nel quinquennio 2009 – 2013, dati elaborati e forniti dalla
Federazione Italiana Pallacanestro): nessuna delle società ha
mancato di presentare la documentazione legalmente prevista a
livello contabile per le stagioni sportive di riferimento, né hanno
tardato nella consegna dei documenti necessari, derogando alle
normali scadenze legalmente statuite. Non si è potuto procedere
con l’analisi del campionato 2013/2014 poiché al momento della
stesura del presente elaborato, ancora non erano stati approvati i
bilanci di tutte le società, in quanto l’esercizio delle stesse chiude
al 30 giugno: vengono così utilizzati bilanci di esercizi chiusi al 30
giugno 2013.
La parte centrale del presente elaborato viene dedicata ad
un’analisi descrittiva della situazione economico – finanziaria di
uno degli sport più praticati del mondo, quale è la pallacanestro.
Nel nostro Paese soffre però inevitabilmente dell’enorme
concorrenza rappresentata dal calcio, ma presenta al contempo
numeri – sia dal punto di vista dei praticanti, che puramente sul
profilo del bilancio delle società della massima serie – che
dimostrano una crescita di dimensioni modeste, ma comunque
presente nel tempo.
35
1. Andamento tesserati
Viene presentato di seguito l’andamento dei tesserati FIP nel
periodo dall’anno sportivo 2005/2006 all’anno sportivo 2013/2014
(fonte: Federazione Italiana Pallacanestro). Dai dati emerge un
trend di crescita tutto sommato consistente, con un incremento nel
periodo pari all’4%.
Analizzando i tesserati della Federazione nell’anno sportivo
2013/2014in base alla tipologia di tesserato emerge che il 44% è
rappresentato da atleti (circa 160 mila) e il 42% da bambini (circa
150 mila), il 5% da dirigenti (circa 18 mila) e il 4% da allenatori
(14 mila circa).
Fonte: Federazione Italiana Pallacanestro
Atleti44%
Bambini42%
Allenatori4%
Dirigenti5%
Istruttori MB2%
Arbitri2%
Ufficiali di campo1%
Tesserati FIP per tipologia - AS 13-14
Atleti
Bambini
Allenatori
Preparatori fisici
Dirigenti
Istruttori MB
Arbitri
Ufficiali di campo
359.109364.768
372.392 371.414368.409
376.026 376.532
360.449
346.144
300.000
310.000
320.000
330.000
340.000
350.000
360.000
370.000
380.000
390.000
A.S. 13/14 A.S. 12/13 A.S. 11/12 A.S. 10/11 A.S. 09/10 A.S. 08/09 A.S. 07/08 A.S. 06/07 A.S. 05/06
Andamento tesserati FIP
36
Prendendo in esame l’andamento del tesseramento per
tipologia emerge che l’incremento dell’4% del totale dipende
soprattutto dall’incremento dei bambini iscritti (cresciuti di 25
mila). Significativi in termini percentuali anche gli incrementi del
numero di istruttori minibasket (+15%), arbitri (+13%), preparatori
fisici (+192%). Risulta in diminuzione del 7% il numero di atleti
tesserati e del 10% il numero di dirigenti, anche se bisogna
ricordare che i dati per l’anno 2013/2014 non possono essere
considerati definitivi.
Fonte: Federazione Italiana Pallacanestro
1.1. Atleti
Entrando nel merito delle singole categorie di tesserati e di
tutti gli anni analizzati, per gli atleti emerge una crescita sostenuta
nel periodo che va dal 2005/2006 al 2008/2009, con una successiva
flessione, fino al dato della scorsa stagione sportiva. Il dato relativo
all’anno sportivo 2013/2014 non può essere considerato definitivo.
Tipologia tesserati A.S. 13/14 A.S. 05/06 Andamento periodo
Atleti 159.026 171.714 -7%
Bambini 150.117 124.839 20%
Allenatori 13.831 13.304 4%
Preparatori fisici 368 126 192%
Dirigenti 17.842 19.726 -10%
Istruttori MB 7.612 6.639 15%
Arbitri 7.446 6.574 13%
Ufficiali di campo 3.235 3.222 0%
Totale 359.477 346.144 4%
Andamento tesseramento per tipologia
37
Fonte: Federazione Italiana Pallacanestro
1.2. Bambini
Come visto in precedenza le iscrizioni di bambini al
minibasket sono cresciute in maniera significativa nel periodo
analizzato. Considerando i singoli anni, emerge una crescita
sostenuta fino all’anno sportivo 2007/2008, con risultati negli anni
seguenti altalenanti. Resta comunque confermato per l’anno
sportivo 2013/2014 un dati di circa 150 mila bambini italiani
iscritti al Minibasket.
Fonte: Federazione Italiana Pallacanestro
159.026
165.158
169.273170.750
174.505
177.829176.419
173.612171.714
150.000
155.000
160.000
165.000
170.000
175.000
180.000
A.S. 13/14 A.S. 12/13 A.S. 11/12 A.S. 10/11 A.S. 09/10 A.S. 08/09 A.S. 07/08 A.S. 06/07 A.S. 05/06
Andamento tesseramento atleti
150.117 148.639 149.619 147.279140.686 144.726 147.833
135.580124.839
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
A.S. 13/14 A.S. 12/13 A.S. 11/12 A.S. 10/11 A.S. 09/10 A.S. 08/09 A.S. 07/08 A.S. 06/07 A.S. 05/06
Andamento bambini iscritti
38
2. Andamento affiliazioni e adesioni
Di seguito vengono riportati i dati relativi alle affiliazioni di
Società sportive alla FIP. Analizzando l’andamento nel periodo
considerato (anno sportivo 2005/2006 – 2013/2014), si osserva un
trend in crescita fino al 2009/2010, con una brusca frenata
nell’anno sportivo 2012/2013. Il dato relativo al 2013/2014 non
può essere considerato definitivo.
Fonte: Federazione Italiana Pallacanestro
Più accentuata rispetto alle Società è la dinamica di crescita
delle adesioni dei centri Minibasket, passati dai 2.377 del
2005/2006 ai 2498 del 2013/2014, con una crescita nel periodo del
5%.
3.310
3.545
3.6813.654
3.7603.739
3.7153.690
3.660
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
A.S. 13/14 A.S. 12/13 A.S. 11/12 A.S. 10/11 A.S. 09/10 A.S. 08/09 A.S. 07/08 A.S. 06/07 A.S. 05/06
Andamento Società Affiliate
39
Fonte: Federazione Italiana Pallacanestro
3. Riempimento palazzetti, numero di spettatori e incassi
L’analisi continua entrando maggiormente nel dettaglio per
quanto concerne i luoghi dove le manifestazioni vengono tenute –
ovvero i palazzetti di gioco – e la quantità di persone che assiste a
questi eventi, che di conseguenza fa aumentare o meno il livello
degli incassi per la società.
Nella seguente tabella riassuntiva possiamo riassumere la
situazione di tali dati di riferimento, con riguardo alla stagione
sportiva passata (2013/14):
Numero di palazzetti 16
Regioni in cui è presente un palazzetto 10
Capienza media
(n° posti) 5.144
Media spettatori 3.885
Riempimento medio 75,53%
Fonte: Legabasket
2.498
2.5762.610
2.647
2.562 2.5652.544
2.516
2.377
2.200
2.250
2.300
2.350
2.400
2.450
2.500
2.550
2.600
2.650
2.700
A.S. 14/13 A.S. 13/12 A.S. 11/12 A.S. 10/11 A.S. 09/10 A.S. 08/09 A.S. 07/08 A.S. 06/07 A.S. 05/06
Andamento adesioni Centri Minibasket
40
Come si può notare la media della capienza non è elevata: il
dato risente del fatto che la maggior parte degli impianti sono
situati in realtà piccole (ad esempio Reggio Emilia, Pistoia, Siena o
Montegranaro), in cui la costruzione di un palasport di dimensioni
ingenti risulterebbe eccessivo, dato il bacino di utenza a
disposizione. D’altro canto, se a Milano e Roma sono presenti
impianti che dispongono di una capacità maggiore (11.200
spettatori per il capoluogo lombardo, 10.500 per Roma) in un caso
vengono riempiti per i tre quarti, con un incremento del 30%
rispetto alla stagione precedente, nell’altro si è addirittura
abbandonata l’idea di continuare a giocare nel palazzetto di
maggiori dimensioni presente in città, che non presentava tassi di
riempimento medio che superassero il 40% negli anni seguenti alla
riapertura.
Quindi il problema può essere affrontato su due fronti: dove
c’è maggiore affluenza – in termini di riempimento medio – non
sono presenti impianti di capacità elevate; dove questi impianti ci
sono, non riescono ad essere riempiti con percentuali che
giustifichino recenti investimenti per l’ammodernamento ed il
miglioramento.
Vediamo nel dettaglio quali sono dunque le capacità dei
palazzetti adibiti alla pratica della pallacanestro in Italia e la media
degli spettatori, con riguardo alle società che hanno preso parte ai
campionati dalla stagione 2008/09 all’ultima trascorsa, il 2013/14:
41
Fonte: Legabasket
Il riempimento medio generale, nel corrispondente periodo di
riferimento, ha avuto il seguente andamento:
Fonte: Legabasket
Come si può ben notare, si osserva un positivo e costante trend
di crescita nel corso delle stagioni, sintomo di una corrispondente
ascesa del movimento e di seguito per questo sport. Il dato va
contingentato alla presenza di giocatori italiani nel campionato
professionistico americano, evento che ha avuto non poco impatto
sullo sviluppo del movimento e l’attenzione generata sul pubblico,
anche non necessariamente appassionato. La conseguenza è un
maggiore e ritrovato avvicinamento della gente a tale disciplina e il
raggiungimento di nuovi livelli di impiego dei palasport.
42
Spostando l’attenzione sugli incassi generati dalle singole
società, e scomponendo la stagione 2013/14 nei due periodi che la
caratterizzano, ovvero la stagione regolare ed i playoff (per le
squadre che riescono ad accedervi), la situazione è la seguente:
Fonte: Legabasket
È naturale che i dati risentano, poiché considerati in senso
assoluto, della dimensione dei palazzetti e della città dove sono
situati; altro fattore che impatta è sicuramente il raggiungimento o
meno dei playoff, la parte finale della stagione che assegna il titolo
di campione d’Italia. Il discorso è meramente quantitativo, poiché
oltre ad una parte aggiuntiva di diritti radio – televisivi per la
trasmissione delle partite si aggiungono gli introiti derivanti dalla
possibilità di organizzare un maggior numero di partite rispetto a
coloro che in tale momento della stagione non possono giocare.
Inoltre, il numero dei presenti alle partite cambia notevolmente
tra regular season e playoff (per la stagione 2013/14 il dato è
addirittura di +55%, fonte Legabasket), il che rende ancora più
appetibile, oltre che per un fatto sportivo, raggiungere la fase finale
della stagione.
€-
€500.000,00
€1.000.000,00
€1.500.000,00
€2.000.000,00
€2.500.000,00
regular season
playoff
totale
43
Mentre invece, facendo riferimento al periodo 2008-2014,
viene proposto di seguito l’andamento medio degli incassi delle
partite, ripartito tra stagione regolare e playoff: dopo una leggera
ma costante crescita nel primi anni del campione analizzato si
assiste ad un calo negli incassi medi, cui fa però immediatamente
seguito un importante incremento degli incassi totali, da attribuire
in modo ingente, ancora una volta, alla presenza di una fase
successiva al campionato a girone, dove il numero di spettatori è
notevolmente maggiore e il prezzo dei biglietti normalmente si
alza, anche se non significativamente.
Fonte: Legabasket
4. Il profilo economico della pallacanestro professionistica
I dati economici aggregati del basket professionistico italiano
si sono mantenuti su livelli stazionari nel periodo di riferimento
(2009 – 2013), riflettendo il quadro macro – economico
sostanzialmente deflattivo del Paese. Nell’ultimo periodo
analizzato, il 2012 – 2013, il valore della produzione ha fatto
registrare un calo del 7%, assestandosi a quota 77 milioni di euro:
ma la grande novità del periodo è data dalla diminuzione del costo
della produzione, sceso per la prima volta dal 2009 al di sotto dei
44
100 milioni di euro, con un decremento pari al 18%. La
conseguenza è un decremento delle perdite nette aggregate per il
secondo anno consecutivo: dai 24 milioni del 2010/11, ai 16 del
2011/12, fino agli 11 del 2012/13.
Questo risultato, unito agli indicatori economico – finanziari
che verranno successivamente presentati, portano in evidenza che
sembra essersi avviato un periodo di più accorta gestione
economica e finanziaria delle società, che si realizza tramite una
più attenta strategia di contenimento dei costi, anche se rimane
invariato il problema di poter agire sui ricavi e, in particolar modo,
sulla loro diversificazione.
Fonte: Federazione Italiana Pallacanestro
Il netto calo del costo della produzione (imputabile in via
maggioritaria al decremento del costo del lavoro) non ha consentito
al risultato netto del basket professionistico italiano di tornare in
positivo, sebbene abbia aiutato notevolmente a ridurre il rosso. Le
minori perdite aggregate registrate nell’ultima stagione sportiva
non hanno però contribuito a migliorare la situazione del
45
patrimonio netto aggregato del medesimo anno, che, come si può
vedere dal grafico sottostante, ha subito un drastico calo,
attribuibile a riduzioni di capitale sociale per perdite che ha
contraddistinto diverse realtà della massima serie italiana.
Fonte: Federazione Italiana Pallacanestro
È di circa 700 mila euro il risultato negativo medio di una
società di pallacanestro partecipante alla serie A1: un dato in
miglioramento del 28% rispetto alla stagione precedente, quando la
perdita media era di circa un milione di euro.
Fino al 2010 la voce avente la maggiore incidenza sulla
composizione dei ricavi era costituita dai ricavi derivanti dalla
vendita di biglietti e abbonamenti: essi costituivano in media quasi
il 90% degli introiti per ciascuna società professionistica di
pallacanestro.
A partire dal 2011, invece, sono i ricavi derivanti dai contratti
di sponsorizzazione a costituire la maggiore fonte di guadagno per
i club, arrivando a produrre quasi l’80% del totale: tale inversione
di tendenza può essere giustificata dal progressivo interesse
maggiore suscitato dallo sport in questione nei confronti di
investitori esterni, cui aggiungere l’analisi sul dato degli spettatori
al paragrafo 3 del presente capitolo.
La ripartizione delle altre fonti di ricavo è tuttavia rimasta
inalterata nel quinquennio in esame.
46
Resta sostanzialmente invariata anche la ripartizione dei costi
della produzione, diminuiti considerevolmente dall’esercizio 2012
al 2013, come precedentemente portato all’attenzione, grazie
principalmente, se non solamente, alla massiccia riduzione del
costo del lavoro (-16%) e delle spese per servizi (-22%).
47
4.1 Il contributo fiscale e previdenziale della pallacanestro
professionistica
Viene di seguito dedicato un paragrafo all’analisi della
contribuzione fiscale aggregata per il quinquennio 2008 – 2013.
Come si può notare anche dalla tabella sottostante, la
principale componente delle imposte d’esercizio per le società
professionistiche di pallacanestro è rappresentata dalle imposte
anticipate e differite: tale voce ha visto un notevole incremento, in
termini assoluti, tra il 2009 ed il 2011, per poi subire una brusca
inversione di tendenza negli ultimi esercizi (decremento medio del
30% annuo).
Si noti come entrambe le componenti delle imposte
d’esercizio, ovvero le imposte correnti e anticipate o differite,
risentano particolarmente dei risultati negativi delle singole società:
avendo infatti meno di un quinto delle squadre partecipanti
all’ultimo campionato di serie A1 prodotto un utile d’esercizio26, è
chiaro che le perdite vengano portate in avanti dalle squadre e
vadano ad accumularsi negli esercizi successivi.
26 In particolare 3 squadre su 16: Sassari (2.268 €), Avellino (21.362 €), Venezia (152.167 €).
48
Nel complesso, la contribuzione fiscale è passata da circa un
milione e mezzo nel 2008 ad un importo negativo oltre il mezzo
milione di euro nell’ultimo esercizio.
Viene presentata anche a livello patrimoniale la posizione
debitoria delle società nei confronti di istituti previdenziali ed
assistenziali, e del fisco, delle società partecipanti al massimo
campionato italiano nel periodo 2008 – 2013: come si può notare la
maggiore componente dei debiti tributari è quella eccedente la
chiusura dell’esercizio (in media l’80% nel quinquennio), così
come per quanto riguarda i debiti verso istituti previdenziali è la
parte a lungo termine ad avere la maggiore incidenza. Si noti come
i debiti tributari osservino una crescita tendenzialmente costante
nel corso del periodo in esame (+80% in media dal 2010 al 2013),
dato collegato all’incremento delle imposte differite e riportate in
avanti dalle società, come precedentemente analizzato, e che i
debiti vero gli istituti previdenziali abbiano osservato un calo
imputabile interamente alla riduzione del costo del lavoro.
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
8.000.000,00 €
2009 2010 2011 2012 2013
Composizione debiti tributari e previdenziali 2008 - 2013
Debiti Tributari (b/t)
Debiti Tributari (l/t)
Totale debiti tributari
Debiti verso Istituti previdenziali(l/t)
Debiti verso Istituti previdenziali(b/t)
49
5. I risultati economici e finanziari aggregati
Il valore della produzione aggregato nella stagione 2012/13
delle squadre professionistiche partecipanti alla serie A1 di
pallacanestro è pari a 77,2 milioni di euro (-7% rispetto
all’esercizio precedente), l’EBITDA aggregato è pari a -6 milioni
di euro (rispetto ai -18 dell’esercizio precedente), mentre la perdita
aggregata è di circa 12 milioni di euro (miglioramento del 28%
rispetto ai 16 milioni circa del 2012/13).
Di seguito viene riportato il dettaglio del conto economico
aggregato per il quinquennio 2009 – 13 ed una serie di tabelle che
riportano l’andamento delle principali voci che contribuiscono alla
formazione del risultato di periodo.
2009 2010 2011 2012 2013
costo della produzione € 105.300.501 € 104.346.333 € 111.455.471 € 103.347.200 € 86.511.678
totale debiti € 38.322.141 € 40.510.078 € 40.487.220 € 40.572.856 € 43.708.596
valore della produzione € 90.448.005 € 87.609.601 € 91.325.978 € 82.962.881 € 77.154.510
patrimonio netto € 9.503.731 € 10.750.530 € 10.961.824 € 9.531.540 € 4.390.433
risultato netto -€ 19.734.964 -€ 19.149.606 -€ 24.627.589 -€ 16.294.866 -€ 11.747.696
-€ 40.000.000
-€ 20.000.000
€ 0
€ 20.000.000
€ 40.000.000
€ 60.000.000
€ 80.000.000
€ 100.000.000
€ 120.000.000
Dati economico - patrimoniali aggregati di sintesi 2009 - 13
50
08
/09
09
/10
Va
r.%1
0/1
1V
ar.%
11
/12
Va
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2/1
3V
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8%
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20
09
- 13
51
I ricavi da sponsorizzazione sono introiti attribuibili a
sponsor ufficiali, sponsor tecnici, altri sponsor secondari, attività di
merchandising, royalties e pubblicità. Le altre attività commerciali
sono costituite da variazione delle rimanenze, incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni, proventi promozionali,
plusvalenze da cessione di giocatori, ricavi da prestito dei giocatori
e contributi in conto esercizio.
€ 0,00
€ 10.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 30.000.000,00
€ 40.000.000,00
€ 50.000.000,00
€ 60.000.000,00
€ 70.000.000,00
€ 80.000.000,00
€ 90.000.000,00
€ 100.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013
Valore della produzione 2009 - 13
valore della produzione
valore della produzionemedio
2009 2010 2011 2012 2013
Altre attività commerciali € 9.251.805 € 22.094.748 € 92.940.168 € 93.890.907 € 73.001.763
Ricavi da sponsor € 0,00 € 6.815.166, € 75.282.508 € 64.910.377 € 69.784.513
€ 0,00
€ 20.000.000,00
€ 40.000.000,00
€ 60.000.000,00
€ 80.000.000,00
€ 100.000.000,00
€ 120.000.000,00
€ 140.000.000,00
€ 160.000.000,00
€ 180.000.000,00
Ricavi da sponsor ed altre attività commerciali 2009 - 13
Altre attività commerciali
Ricavi da sponsor
52
€ 0,00
€ 20.000.000,00
€ 40.000.000,00
€ 60.000.000,00
€ 80.000.000,00
€ 100.000.000,00
€ 120.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013
Costo della produzione 2009 - 13
Costo della produzione
costo della produzionemedio
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13
Spese per servizi € 43.499.977,00 41,31% € 45.662.566,00 43,76% € 52.065.570,24 46,71% € 47.657.250,79 46,11% € 37.169.836,59
Spese per godimento beni di terzi € 5.417.557,00 5,14% € 5.198.670,00 4,98% € 5.657.375,84 5,08% € 6.633.628,41 6,42% € 6.353.959,37
Spese per i l personale € 46.953.901,00 44,59% € 43.318.348,00 41,51% € 42.696.415,91 38,31% € 39.137.835,63 37,87% € 32.982.199,91
Oneri divers i di gestione € 5.483.601,00 5,21% € 5.893.639,00 5,65% € 6.972.570,58 6,26% € 6.024.039,43 5,83% € 5.343.323,31
Ammortamenti e Svalutazioni € 3.945.465,00 3,75% € 4.273.110,00 4,10% € 4.063.538,00 3,65% € 3.894.446,00 3,77% € 4.662.359,00
Costo della produzione € 105.300.501,00 100% € 104.346.333,00 100% € 111.455.470,56 100% € 103.347.200,26 100% € 86.511.678,17
-0,91% 6,81% -7,27% -16,29%
-€ 20.000.000,00
-€ 18.000.000,00
-€ 16.000.000,00
-€ 14.000.000,00
-€ 12.000.000,00
-€ 10.000.000,00
-€ 8.000.000,00
-€ 6.000.000,00
-€ 4.000.000,00
-€ 2.000.000,00
€ -
2009 2010 2011 2012 2013
EBITDA 2009 - 13
EBITDA EBITDA medio per società
53
6. Evoluzione della struttura patrimoniale
Partendo dallo stato patrimoniale aggregato per il periodo di
riferimento 2009 13 (riportato di seguito), si analizzeranno le
principali voci che compongono tale schema di bilancio,
individuando l’andamento delle aree di maggiore interesse,
cercando di indagare le motivazioni di eventuali variazioni, in
misura più o meno rilevante.
-€ 30.000.000,00
-€ 25.000.000,00
-€ 20.000.000,00
-€ 15.000.000,00
-€ 10.000.000,00
-€ 5.000.000,00
€ -
2009 2010 2011 2012 2013
RISULTATO NETTO 2009 - 13
Risultato netto Risultato netto medio per società
54
20092010
var. %2011
var. %2012
var. %2013
var. %
A)
ATTIV
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a) Diritti Pluriennali
-€
2.130.547,00€
100%2.128.763,00
€ 0%
-€
-100%-
€ 0%
b) Capitalizzazione Costi vivaio-
€ 3.325.529,00
€ 100%
555.755,00€
-83%-
€ -100%
-€
0%
c) Altre Im
mobilizzazioni
-€
9.122.480,00€
100%10.975.248,00
€ 20%
12.946.877,00€
18%11.357.260,00
€ -12%
d) Imm
obilizzazioni in corso ed acconti-
€ 154.042,00
€ 100%
512.476,00€
233%203.319,00
€ -60%
255.482,00€
26%
ATTIV
ITA' IM
MA
TERIALI A
VITA
DEFIN
ITA10.937.622,00
€ 14.732.598,00
€ 35%
14.172.242,00€
-4%13.150.196,00
€ -7%
11.612.742,00€
-12%
a) Imm
obili eTerreni-
€ -
€ 0%
1.648.432,00€
100%1.592.537,00
€ -3%
1.554.709,00€
-2%
b) Impianti e m
acchinari-
€ 1.648.432,00
€ 100%
123.448,00€
-93%148.583,00
€ 20%
147.319,00€
-1%
c) Attrezzature industriali e com
merciali
21.453,00€
888.844,00€
4043%750.411,00
€ -16%
964.336,00€
29%758.976,00
€ -21%
d) Altri beni
70.812,00€
1.669.771,00€
2258%1.762.236,00
€ 6%
1.271.576,00€
-28%972.058,00
€ -24%
IMM
OBILI A
TTREZZATU
RA, IM
PIAN
TI E MA
CCHIN
ARI
4.263.392,00€
4.207.047,00€
-1%4.284.527,00
€ 2%
3.977.032,00€
-7%3.433.062,00
€ -14%
PARTECIPA
ZION
I246.773,00
€ 406.773,00
€ 65%
359.273,00€
-12%335.475,00
€ -7%
355.622,00€
6%
a) crediti comm
erciali40.000,00
€ 181.356,00
€ 353%
33.562,00€
-81%53.049,00
€ 58%
118.446,00€
123%
b) altre attività non correnti33.960,00
€ 492.935,00
€ 1352%
594.850,00€
21%75.524,00
€ -87%
650.684,00€
762%
c) attivita' finanziarie imm
obilizzate302.789,00
€ 74.838,00
€ -75%
263.335,00€
252%148.102,00
€ -44%
508.555,00€
243%
ALTRE A
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376.749,00€
749.129,00€
99%891.747,00
€ 19%
276.675,00€
-69%1.277.685,00
€ 362%
TO
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I15.8
24.5
36,0
0€
20.0
95.5
47,0
0€
27%19.7
07.7
89,0
0€
-2%17.7
39.3
78,0
0€
-10%16.6
79.1
11,0
0€
-6%
B)A
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/SOCI PER V
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ENTI A
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-€
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931.055,00€
100%418.501,00
€ -55%
CREDITI CO
MM
ERCIALI
17.029.286,00€
16.023.200,00€
-6%15.871.411,00
€ -1%
15.376.954,00€
-3%14.755.267,00
€ -4%
ATTIV
ITA' FIN
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ZIARIE CO
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7.068.193,00€
6.943.867,00€
-2%6.991.836,00
€ 1%
11.055.937,00€
58%13.849.044,00
€ 25%
ALTRE A
TTIVITA
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TI2.834.122,00
€ 4.935.347,00
€ 74%
6.328.430,00€
28%5.433.718,00
€ -14%
2.808.750,00€
-48%
RATEI E RISCO
NTI
4.710.416,00€
5.101.068,00€
8%1.616.203,00
€ -68%
2.281.005,00€
41%2.020.013,00
€ -11%
a) Imposte anticipate
79.552,00€
93.805,00€
18%490.333,00
€ 423%
2.318.726,00€
373%1.969.118,00
€ -15%
b) Crediti Tributari631.618,00
€ 444.364,00
€ -30%
312.499,00€
-30%269.166,00
€ -14%
343.413,00€
28%
CREDITI PER IM
POSTE
711.170,00€
538.169,00€
-24%802.832,00
€ 49%
2.587.892,00€
222%2.312.531,00
€ -11%
DISPO
NIBILITA
' LIQU
IDE
3.084.139,00€
1.346.138,00€
-56%2.363.582,00
€ 76%
1.699.382,00€
-28%1.930.385,00
€ 14%
TO
TA
LE
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TIV
ITA
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RR
EN
TI
35.4
37.3
26,0
0€
34.8
87.7
89,0
0€
-2%33.9
74.2
94,0
0€
-3%39.3
65.9
43,0
0€
16%38.2
50.4
57,0
0€
-3%
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61.8
62,0
0€
54.9
83.3
36,0
0€
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82.0
83,0
0€
-2%57.1
05.3
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0€
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29.5
68,0
0€
-4%
STATO
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2009 - 2013
55
20092010
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9.031.565,00 €-13%
12.823.671,00 €42%
8.703.671,00 €-32%
8.568.171,00 €-2%
Rise
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e372.994,00 €
422.994,00 €13%
31.055,00 €-93%
0,00 €-100%
0,00 €0%
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26.656,00 €20.976,00 €
-21%27.481,00 €
31%27.597,00 €
0,42%51.284,00 €
86%
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giovan
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0,00 €-100%
28.907,00 €100%
16.082,00 €-44%
-1,00 €-100%
Altre
Rise
rve669.206,00 €
1.109.857,00 €66%
3.170.036,00 €186%
1.350.726,00 €-57%
627.744,00 €-54%
Ve
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c/capitale
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rdite
16.719.308,00 €19.764.903,00 €
18%14.956.537,00 €
-24%14.562.917,00 €
-3%7.763.832,00 €
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0,00 €
0,00 €0%
2,00 €100%
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1,00 €0%
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-2.835.607,00 €
-450.159,00 €-84%
-1.241.350,00 €176%
-289.230,00 €-77%
-1.859.645,00 €543%
Utili (p
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ita) d'e
sercizio
-15.827.910,00 €-19.149.606,00 €
21%-18.834.515,00 €
-2%-14.840.224,00 €
-21%-10.760.953,00 €
-27%
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0 €
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0 €
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0 €
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31.5
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0 €
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0 €
-54%
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7.618.204,00 €6.776.313,00 €
-11%6.575.618,00 €
-3%6.316.129,00 €
-4%6.044.767,00 €
-4%
Fon
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750.510,00 €131.759,00 €
-82%183.321,00 €
39%2.004.285,00 €
993%2.198.806,00 €
10%
Fon
do
tfr399.181,00 €
326.154,00 €-18%
390.603,00 €20%
406.556,00 €4%
322.628,00 €-21%
De
biti C
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0,00 €0%
0,00 €0%
241.796,00 €100%
241.796,00 €0%
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0,00 €0%
0,00 €0%
0,00 €0%
0,00 €0%
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517.505,00 €470.766,00 €
-9%335.124,00 €
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275%592.257,00 €
-53%
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28.181,00 €4.026,00 €
-86%0,00 €
-100%0,00 €
0%0,00 €
0%
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2.766.401,00 €1.399.850,00 €
-49%1.749.378,00 €
25%3.724.775,00 €
113%9.312.442,00 €
150%
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ti0,00 €
0,00 €0%
1.170.301,00 €100%
787.108,00 €-33%
1.342.855,00 €71%
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0 €
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0 €
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0 €
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55.5
51,0
0 €
36%
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8.912.584,00 €13.042.514,00 €
46%12.315.722,00 €
-6%12.648.582,00 €
3%11.240.417,00 €
-11%
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ziame
nti a b
reve
term
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8.847.909,00 €11.264.568,00 €
27%10.652.833,00 €
-5%6.001.549,00 €
-44%4.292.249,00 €
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biti Trib
utari
4.173.370,00 €3.296.136,00 €
-21%3.826.199,00 €
16%4.742.260,00 €
24%6.247.967,00 €
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De
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rso Istitu
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nziali
1.822.525,00 €891.271,00 €
-51%738.365,00 €
-17%897.403,00 €
22%1.035.248,00 €
15%
Altre
Passivita'
3.635.462,00 €3.364.634,00 €
-7%3.123.680,00 €
-7%3.958.024,00 €
27%3.358.598,00 €
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i e R
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3.264.814,00 €43%
1.659.115,00 €-49%
4.590.082,00 €177%
4.306.107,00 €-6%
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83,0
0 €
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0 €
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70,0
0 €
-4%
STATO
PA
TRIM
ON
IALE P
ASSIV
O A
GG
REG
ATO
2009 - 2013
56
6.1 Attività
I diritti relativi alle prestazioni dei giocatori costituiscono
una posta patrimoniale attiva di natura immateriale a carattere
pluriennale, poiché il relativo valore corrisponde ad un asset per la
società che detiene il diritto alla prestazione sportiva del giocatore
tesserato: si noti come questi contratti nel basket professionistico
abbiano un peso relativo, in quanto gli accordi tra società e
professionista hanno spesso carattere annuale. Negli anni di
maggiore investimenti di capitale di terzi le società possono
permettersi accordi con giocatori per periodi eccedenti la singola
stagione, così come possono capitalizzare costi relativi al
mantenimento dei vivai. L’andamento di tali poste dell’attivo
risente quindi necessariamente dell’andamento del contesto
macroeconomico.
Nella voce altre immobilizzazioni sono compresi attività
aventi carattere pluriennale quali immobilizzazioni, terreni,
2009 2010 2011 2012 2013
Diritti Pluriennali alla prestazione dei giocatori -€ 2.130.547€ 2.128.763€ -€ -€
Capitalizzazione Costi vivaio -€ 3.325.529€ 555.755€ -€ -€
Altre immobilizzazioni 15.447.787€ 13.890.341€ 16.131.524€ 17.462.701€ 15.398.428€
Altre attività non correnti 376.749€ 749.129€ 891.747€ 276.675€ 1.277.685€
Attività correnti 35.437.326€ 34.887.789€ 33.974.294€ 39.365.943€ 38.250.457€
Totale attività 51.261.862€ 54.983.335€ 53.682.083€ 57.105.319€ 54.926.570€
0% 0%
28%
2%70%
Ripartizione totale attività 2012 - 13
Diritti Pluriennali allaprestazione dei giocatori
Capitalizzazione Costi vivaio
Altre immobilizzazioni
Altre attività non correnti
Attività correnti
57
fabbricati ed altri impianti strumentali per l’attività delle società,
nonché le partecipazioni.
Nella voce altre attività correnti vengono ricompresi i
crediti commerciali la cui scadenza eccede l’esercizio corrente,
altre attività non correnti e attività finanziarie immobilizzate.
Infine, le attività correnti sono costituite da crediti verso
soci per versamenti ancora dovuti, crediti commerciali aventi
scadenza entro l’esercizio corrente, attività finanziarie correnti,
ratei e risconti attivi e disponibilità liquide.
6.2 Passività e patrimonio netto
Come si può notare, nell’ultima stagione, così come nelle
precedenti del periodo di riferimento, il finanziamento delle società
si basa prevalentemente su fonti di natura esterna (+11%
nell’ultimo esercizio rispetto al precedente), nello specifico
facendo ampio ricorso al capitale fornito dalle banche: ciò si
accompagna a progressive riduzioni del patrimonio netto aggregato
(-54% dal 2009 all’ultimo esercizio), dovute alla riduzione del
capitale sociale di molteplici società a causa delle perdite.
2009 2010 2011 2012 2013
Patrimonio netto 9.503.731€ 10.750.530€ 10.961.824€ 9.531.540€ 4.390.433€
Fondi rischi e TFR 1.149.691€ 457.913€ 573.924€ 2.410.841€ 2.521.434€
Debiti 34.686.679€ 37.145.444€ 37.363.540€ 36.614.832€ 40.349.998€
Altre passività 5.921.761€ 6.629.448€ 4.782.795€ 8.548.106€ 7.664.705€
Totale passività 51.261.862€ 54.983.335€ 53.682.083€ 57.105.319€ 54.926.570€
Patrimonio netto8%
Fondi rischi e TFR5%
Debiti73%
Altre passività14%
Ripartizione totale passività 2012 - 13
58
6.3 Composizione ed evoluzione dei debiti
I debiti verso istituti previdenziali a lungo termine sono
aumentati del 15% nell’ultimo esercizio, così come hanno subito
un incremento anche i debiti tributari a lungo termine (+31%):
l’incidenza delle voci passa rispettivamente dal 2,45 al 2,57%, e
dal 13 al 16%.
I debiti commerciali a lungo termine vedono un decremento
dell’11%, con un incidenza che passa dal 35% al 27%: i
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013
Ripartizione debiti 2009 - 13
Altri debiti non correnti
Debiti verso Istituti previdenziali(l/t)
Debiti Tributari (l/t)
Finanziamenti a breve termine
Debiti commerciali (l/t)
Finanziamenti soci postergati
Debiti verso Istituti previdenziali(b/t)
2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Var.%
Finanziamenti a lungo termine 7.618.204 € 21,96% 6.776.313 € 18,24% 6.575.618 € 17,60% 6.316.129 € 17,25% 6.044.767 € 14,98% -4,30%
Debiti Commerciali (b/t) 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 241.796 € 0,66% 241.796 € 0,60% 0,00%
Debiti Tributari (b/t) 517.505 € 1,49% 470.766 € 1,27% 335.124 € 0,90% 1.255.230 € 3,43% 592.257 € 1,47% -52,82%
Debiti verso Istituti previdenziali (b/t) 28.181 € 0,08% 4.026 € 0,01% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0,00%
Finanziamenti soci postergati 2.766.401 € 7,98% 1.399.850 € 3,77% 1.749.378 € 4,68% 3.724.775 € 10,17% 9.312.442 € 23,08% > 100%
Debiti commerciali (l/t) 8.912.584 € 25,69% 13.042.514 € 35,11% 12.315.722 € 32,96% 12.648.582 € 34,54% 11.240.417 € 27,86% -11,13%
Finanziamenti a breve termine 8.847.909 € 25,51% 11.264.568 € 30,33% 10.652.833 € 28,51% 6.001.549 € 16,39% 4.292.249 € 10,64% -28,48%
Debiti Tributari (l/t) 4.173.370 € 12,03% 3.296.136 € 8,87% 3.826.199 € 10,24% 4.742.260 € 12,95% 6.247.967 € 15,48% 31,75%
Debiti verso Istituti previdenziali (l/t) 1.822.525 € 5,25% 891.271 € 2,40% 738.365 € 1,98% 897.403 € 2,45% 1.035.248 € 2,57% 15,36%
Altri debiti non correnti 0 € 0,00% 0 € 0,00% 1.170.301 € 3,13% 787.108 € 2,15% 1.342.855 € 3,33% 70,61%
Totale 34.686.679 € 100% 37.145.444 € 100% 37.363.540 € 100% 36.614.832 € 100% 40.349.998 € 100% 10,20%
59
finanziamenti a breve e lungo termine vedono anch’essi un calo
rispetto al precedente esercizio, rispettivamente del 4 e del 28%,
segno di avvenuti rimborsi delle rispettive quote di capitale.
7. Analisi per indici
L’ultimo paragrafo del presente capitolo è dedicato
all’analisi dei bilanci aggregati delle società partecipanti al
campionato di serie A di pallacanestro attraverso il calcolo di indici
e margini, al fine di analizzarne la capacità delle società di essere
solvibili nel breve periodo, di essere solide nel medio – lungo
termine, e di produrre reddito nel corso dell’esercizio.
7.1 Posizione finanziaria netta ed equity ratio
La posizione finanziaria netta (PFN) è calcolata mediante la
differenza tra debiti finanziari e disponibilità liquide; l’equity ratio,
o indice di autonomia finanziaria, invece, è pari al rapporto tra
patrimonio netto e totale delle attività.
Il primo è un margine che individua l’indebitamento netto
delle imprese in esame e consente di esprimere in maniera sintetica
il saldo tra fonti ed investimenti di natura finanziaria.
Il secondo è un indice che indica quale sia la capacità da
parte delle imprese di far fronte ai propri investimenti attraverso
mezzi propri, piuttosto che facendo ricorso al capitale di terzi
Viene di seguito presentato l’andamento dei due indici nel
periodo di riferimento 2009 – 2013 a livello aggregato delle società
partecipanti alla serie A del campionato di pallacanestro italiano.
2009 2010 2011 2012 2013
Debiti finanziari 16.466.113€ 18.040.881€ 17.228.451€ 12.317.678€ 10.337.016€
Disponibilità liquide 3.084.139€ 1.346.138€ 2.363.582€ 1.699.382€ 1.930.385€
PFN 13.381.974€ 16.694.743€ 14.864.869€ 10.618.296€ 8.406.631€
60
Come si evince dal grafico, la posizione finanziaria netta ha
un valore negativo (le passività finanziarie a breve, medio e lungo
termine sono superiori rispetto alle disponibilità liquide), il che fa
emergere la situazione, seppur in progressivo miglioramento, di
indebitamento finanziario aggregato del sistema pallacanestro.
L’ammontare calcolato evidenzia l’esposizione netta delle società
nei confronti dei terzi finanziatori (istituiti di credito, società
finanziarie, obbligazionisti, società di leasing e factoring, solo per
citare alcuni esempi), indipendentemente dalla scadenza temporale
dei debiti.
La progressiva diminuzione dei debiti finanziari (soprattutto
per quanto concerne la parte avente scadenza temporale eccedente
l’esercizio in corso) rappresenta il motivo principale del
decremento del valore del margine calcolato, in quanto
l’ammontare delle disponibilità liquide non ha subito alcun
decremento rilevante nel periodo in analisi.
€ 13.381.974
€ 16.694.743
€ 14.864.869
€ 10.618.296
€ 8.406.631
€ -
€ 2.000.000
€ 4.000.000
€ 6.000.000
€ 8.000.000
€ 10.000.000
€ 12.000.000
€ 14.000.000
€ 16.000.000
€ 18.000.000
2009 2010 2011 2012 2013
Posizione finanziaria netta 2009 - 13
2009 2010 2011 2012 2013
Patrimonio netto 9.503.731€ 10.750.530€ 10.961.824€ 9.531.540€ 4.390.433€
Totale investimenti 51.261.862€ 54.983.336€ 53.682.083€ 57.105.321€ 54.929.568€
Equity Ratio 18,54% 19,55% 20,42% 16,69% 7,99%
61
Ricordando che il patrimonio netto rappresenta l’insieme
delle risorse derivanti da fonti proprie dell’impresa, e che il
capitale investito è costituito dagli investimenti patrimoniali,
immobilizzati e circolanti effettuati sia con risorse interne che
esterne, viene considerato “normale” un valore del rapporto
compreso tra il 30 ed il 60%: tanto più ci si avvicina a questo
valore soglia, tanto più l’impresa è in grado di autofinanziarsi e
dover ricorrere e fonti esterne per far fronte ai propri investimenti.
Discorso inverso in caso l’indice tenda al valore soglia del 30%: in
questo caso poi, in cui gli indici a livello aggregato sono ben
inferiori a tale limite, con il minimo valore raggiunto nell’ultimo
esercizio in esame, vengono evidenziate le notevoli difficoltà delle
società.
Nello specifico i valori così bassi degli indici sono,
probabilmente, dovuti a difficoltà nell’accesso al credito,
nell’estinzione delle passività, e nell’individuazione di opportunità
di sviluppo.
7.2 Liquidità ed indebitamento
L’indice di liquidità rappresenta il rapporto tra la somma
dei crediti verso clienti e delle disponibilità liquide della società ed
il totale delle attività. Il livello di indebitamento, invece, esprime il
18,54%19,55%
20,42%
16,69%
7,99%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2009 2010 2011 2012 2013
Equity ratio 2009 - 13
62
grado di indebitamento dell’impresa, ovvero la misura in cui essa
ricorra al capitale di terzi per finanziarsi.
Infine, il quoziente di indebitamento esprime la proporzione
esistente tra risorse proprie e risorse di terzi, utilizzate per
finanziare gli impieghi. Tale proporzione esprime la partecipazione
del capitale proprio ai rischi di impresa.
Vediamo nel dettaglio l’andamento di tali indicatori nel
periodo di riferimento 2009 – 13.
2009 2010 2011 2012 2013
Crediti vs clienti 17.069.286,00€ 16.204.556,00€ 15.904.973,00€ 15.430.003,00€ 14.873.713,00€
Disponibilità liquide 3.084.139€ 1.346.138€ 2.363.582€ 1.699.382€ 1.930.385€
Totale investimenti 51.261.862€ 54.983.336€ 53.682.083€ 57.105.321€ 54.929.568€
Indice di liquidità 39,31% 31,92% 34,03% 30,00% 30,59%
39,31%
31,92%34,03%
30,00% 30,59%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
2009 2010 2011 2012 2013
Indice di liquidità 2009 - 13
2009 2010 2011 2012 2013
Capitale proprio 9.503.731€ 10.750.530€ 10.961.824€ 9.531.540€ 4.390.433€
Capitale di terzi 16.466.113€ 18.040.881€ 17.228.451€ 12.317.678€ 10.337.016€
Quoziente di indebitamento 57,72% 59,59% 63,63% 77,38% 42,47%
63
I dati confermano ancora una volta come le società facciano
enorme riferimento a fonti esterne per finanziare i propri
investimenti: ciò ha raggiunto il culmine nell’ultima stagione
sportiva, durante la quale seppur i debiti verso terzi soggetti siano
diminuiti, la riduzione del capitale sociale aggregato ha portato ad
un brusco decremento del quoziente di indebitamento.
Dal lato della liquidità la situazione che emerge è quella di
un certo equilibrio tra investimenti a lungo termine e di breve
periodo e mezzi liquidi, il che non pone le società a livello
aggregato in difficoltà nel far fronte alle relative obbligazioni
contrattuali di breve periodo.
Ciò viene anche confermato dal rispetto della cosiddetta
“condizione di liquidità”27, espressa dal Margine di disponibilità e
calcolata come la somma tra magazzino, liquidità differite e
liquidità immediate, dedotte le passività di breve termine. Se tale
ammontare non è negativo la condizione risulta rispettata, e le
società non versano in condizione di difficoltà nel breve periodo.
Tale concetto può essere analizzato anche attraverso un
indice (current ratio), che misura il rapporto tra attività e passività
27 Cfr. “Indici di Bilancio” di F. DI LAZZARO, C. CARAMIELLO, G. FIORI, Giuffrè (2003), pag. 179.
64
correnti: in questo caso un valore maggiore o uguale all’unità
indicherà una condizione di “buona salute” dal punto di vista della
liquidità per le società.
Nel dettaglio:
Come si può notare, la sola stagione 2009 – 10 presenta una
situazione aggregata di problemi di liquidità, e comunque non
marcata (l’indice è praticamente pari all’unità). Da lì in avanti a
livello aggregato si assiste ad una condizione di generale
tranquillità dal punto di vista della liquidità di breve periodo.
7.3 Analisi della redditività
Dati i seguenti valori aggregati estratti dai bilanci
d’esercizio del periodo 2009 – 2013:
È possibile andare a calcolare gli indici di redditività del
periodo, che consentono di analizzare l’equilibrio economico nel
medio/lungo periodo: partiremo dalla redditività per gli azionisti,
misurata attraverso il Return On Equity (ROE), andando ad
individuare le componenti di tale risultato.
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Reddito netto 19.734.964-€ 19.149.606-€ 24.627.589-€ 16.294.866-€ 11.747.696-€
Reddito operativo 17.715.895-€ 19.301.202-€ 22.979.337-€ 22.707.930-€ 11.577.149-€
Patrimonio netto 9.503.731€ 10.750.530€ 10.961.824€ 9.531.540€ 4.390.433€
Ricavi di vendita 85.158.390€ 73.154.644€ 7.214.624€ 3.562.224€ 5.761.357€
Capitale investito 51.261.862€ 54.983.336€ 53.682.083€ 57.105.321€ 54.929.568€
Oneri finanziari 922.330€ 1.068.271€ 1.369.410€ 962.817€ 636.156€
Debiti finanziari 16.466.113€ 18.040.881€ 17.228.451€ 12.317.678€ 10.337.016€
2009 2010 2011 2012 2013
Attività correnti 35.437.326€ 34.887.789€ 33.974.294€ 39.365.943€ 38.250.457€
Passività correnti 29.678.149€ 35.123.937€ 32.315.914€ 32.837.900€ 30.480.586€
Current ratio 1,19 0,99 1,05 1,20 1,25
Margine di disponibilità 5.759.177€ 236.148-€ 1.658.380€ 6.528.043€ 7.769.871€
65
I risultati sono i seguenti:
Il ROE, l’indice “capostipite” dell’analisi della redditività
netta, esprime il tasso di rendimento del capitale proprio: indica la
convenienza economica ad investire per gli azionisti. Poiché mette
in evidenza le relazioni tra redditività e struttura finanziaria, esso
dovrebbe essere superiore al tasso di rendimento del danaro a breve
termine esente da rischi. A differenza del ROI, il ROE risente delle
scelte finanziarie dell’azienda, in quanto è in rapporto con il
Risultato Netto, che è condizionato anche dalla gestione non
caratteristica e quindi dalla dimensione dell’indebitamento e dal
relativo costo. Il ROE dipende quindi molto dal quoziente
d’indebitamento: assumendo che i fondi ottenuti a prestito si
impieghino ad un tasso di rendimento superiore all’interesse da
pagare, il ROE crescerà con il crescere del quoziente
d’indebitamento, anche se ne supera il livello ottimale, oltre il
quale però il valore economico della società cala per l’aumento del
rischio finanziario. I livelli toccati dal ROE negli esercizi del
periodo di riferimento sconsiglierebbero l’investimento, ponendoli
a confronto con investimenti alternativi, inclusi titoli –
teoricamente – privi di rischio e che pertanto promettono
rendimenti molto bassi, seppur non negativi.
Il ROI è l’indice che esprime un giudizio sull’andamento
della gestione caratteristica dell’azienda. In tutti gli esercizi in
esame il valore del ROI risulta non essere soddisfacente: infatti tale
ammontare dovrebbe, in linea teorica, essere almeno pari al costo
medio del denaro (dato dal rapporto tra oneri finanziari e debiti
Indice di redditività 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
ROE -207,65% -178,13% -224,67% -170,96% -267,57%
ROI -34,56% -35,10% -42,81% -39,76% -21,08%
ROS -20,80% -26,38% -318,51% -637,46% -200,94%
CT 166,12% 133,05% 13,44% 6,24% 10,49%
ROD 5,60% 5,92% 7,95% 7,82% 6,15%
Leva finanziaria -0,40 -0,41 -0,51 -0,48 -0,27
66
finanziari), dato che dal calcolo vengono esclusi il reddito
operativo, gli oneri finanziari e le partite straordinarie. Ciò fa sì che
il ROI rappresenti il saggio di redditività della gestione industriale,
che dovrebbe, appunto, essere almeno uguale al tasso corrente
rappresentativo del costo medio del denaro. Ciò non avviene in
nessuno degli anni considerati.
Il Return on Sales (ROS) indica il margine percentuale di
utile operativo che resta all’impresa per ogni 100€ di fatturato.
Esso dipende dai ricavi di vendita e dai costi operativi: un aumento
di questi ultimi porta ad una riduzione del ROS, e viceversa; un
incremento delle vendite determinerà un aumento del ROS, e
viceversa. In questo caso specifico è proprio la componente dei
ricavi dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti a determinare
l’andamento del ROS, poiché il reddito operativo, seppur negativo,
si mantiene tendenzialmente costante nel corso del periodo di
riferimento: invece il brusco calo delle vendite dei biglietti porta al
conseguente decremento del ROS.
Il Capital Turnover (CT) esprime il numero di volte in cui
entro l’esercizio l’impresa riesce a recuperare tramite le proprie
vendite il capitale investito nella gestione operativa: maggiore è il
valore del CT, maggiore sarà l’efficienza dell’investimento. Un
capital turnover basso, come nel caso degli ultimi tre esercizi,
dipende dal basso livello delle vendite (infatti anche il ROS è
molto basso), e si accompagna ad un eccesso, in alcuni casi di
immobilizzazioni: le società potrebbero essere sovradimensionate,
con elevati costi fissi che riducono anche il valore del ROS.
La leva finanziaria nel periodo di riferimento risulta essere
sempre inferiore a 0: ciò vuol dire che il costo dell’indebitamento
(Return On Debt, ROD) è superiore alla redditività
dell’investimento (misurata dal ROI). In questo caso appare più
conveniente finanziare lo sviluppo tramite i mezzi propri piuttosto
che ricorrendo al capitale di debito. L’effetto di leva finanziaria
67
incide sia sulla redditività che sulla solidità di medio – lungo
periodo delle società.
68
CAPITOLO 3
L’ANALISI DI BILANCIO DELLE SOCIETA’ DI
PALLACANESTRO PER L’ISPEZIONE TECNICO -
AMMINISTRATIVA INFRANNUALE
1. La revisione legale dei conti nelle società professionistiche di
pallacanestro
Una volta affrontate e descritte le tematiche relative alla
definizione di professionismo nello sport, e dei principali contratti
che caratterizzano la gestione di una società sportiva
professionistica – tenendo in primo piano la normativa di
riferimento contenuta nella più volte citata Legge 91 del 1981 – è
opportuno soffermarsi sui controlli cui sono soggette tali entità.
L’articolo 12 di detta Legge afferma testualmente che “Al solo
scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi,
le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di
verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti
provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del
CONI, secondo modalità e princìpi da questo approvati”.
Le società oggetto dell’elaborato sono affiliate alla Federazione
Italiana Pallacanestro, il cui Regolamento esecutivo, al titolo III,
disciplina i controlli di carattere amministrativo – contabile di cui
debbono essere oggetto tali società.
Essendo esse costituite, alternativamente, nella forma della società
per azioni o di società a responsabilità limitata saranno sottoposte
ai classici obblighi di revisione legale dei conti e di tenuta della
contabilità sociale prescritti per tali fattispecie: ma al fine di
garantire l’equilibrio finanziario ed una corretta posizione
contributiva – conformemente all’articolo 12 della Legge 91/1981
– esse subiranno delle indagini di tipo tecnico – amministrativo nel
corso dell’esercizio, operata da una commissione incaricata dalla
Federazione stessa.
69
Si tratta della Commissione Tecnica per il Controllo
(Com.Te.C.), la quale opera, come detto un controllo su base
campionaria avente ad oggetto le ultime operazioni di gestione,
successive alla precedente verifica ispettiva, inerenti i punti ritenuti
essere di particolare rilevanza, come le operazioni sul capitale, il
pagamento degli stipendi ai giocatori professionisti ed il
versamento degli oneri riflessi, fiscali e previdenziali.
In tale contesto, la verifica sottintende, peraltro, alcuni controlli
volti a riscontrare, a campione casuale, i dati utilizzati dalla Società
per determinare l’equilibrio finanziario, nonché ha riguardato la
visione di taluni documenti, libri e registri societari per fornire, in
qualche misura, un quadro generale sulla situazione societaria; in
particolare i punti principalmente affrontati sono relativi agli
organi di governance; alla corretta tenuta dei libri sociali; al
versamento degli stipendi, degli oneri tributari e dei contributi
previdenziali; al pieno adempimento delle dichiarazioni fiscali; alle
operazioni sul capitale; alle situazioni rilevanti ai fini della gestione
caratteristica; alle sponsorizzazioni, per concludere con l’analisi del
bilancio infrannuale al 30 giugno e di determinati parametri utili
per esprimere lo stato di salute della società al 31 dicembre
dell’anno trascorso.
1.1. Ispezioni e controlli
La Com.Te.C. può ordinare ispezioni presso le società e
richiedere direttamente a esse la trasmissione e l’esibizione di
documenti e atti che ritenga necessari. Inoltre può convocare i
componenti degli organi amministrativi e/o di controllo delle
società professionistiche, o i loro dirigenti, per esaminare la
situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle
stesse.
Le attività di ispezione sono effettuate da Ispettori iscritti
nell’apposito elenco federale e nominati dal Consiglio Federale, su
designazione della Com.Te.C., tra gli iscritti all’ albo dei Dottori
70
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli Ispettori, su delega
della Com.Te.C., hanno il potere di accesso, esame ed estrazione di
copia della documentazione contabile e amministrativa delle
società professionistiche.
Di ciascuna ispezione l’Ispettore o gli Ispettori delegati redigono
apposito verbale che viene trasmesso in originale alla Segreteria
della Com.Te.C. unitamente alla documentazione estratta e alla
relazione d’accompagno.
L’intervento della Com.Te.C. può altresì essere richiesto
dal Presidente Federale o dai rispettivi Presidente di Lega Serie A e
di LegaDue, ogniqualvolta questi lo ritengano opportuno: tale
intervento sarà finalizzato all’accertamento in materia di avvenuto
pagamento degli emolumenti spettanti ai giocatori sulla base dei
contratti regolarmente depositati in Federazione nonché del relativo
versamento delle imposte dirette dovute sul pagamento degli
stipendi.
Nel caso in cui la Com.Te.C. accertasse la non veridicità
delle autocertificazioni rese dalle Società professionistiche alle
Leghe stesse, proporrà al Consiglio Federale l’adozione delle
eventuali sanzioni previste dall’art.29 comma 4.
1.2. Il Regolamento esecutivo Com.Te.C.
Il Regolamento esecutivo della Comtec specifica che la
contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle
norme di legge, utilizzando il piano dei conti idoneo sia alla
redazione del bilancio d’esercizio sia a consentire agli ispettori i
controlli periodici sull’equilibrio economico-finanziario.
L’articolo 25, comma 1, di detto Regolamento prevede che
le società, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte
dell’assemblea dei soci, oppure entro i quindici giorni successivi
alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono far
pervenire alla Com.Te.C. copia del bilancio d’esercizio approvato,
unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione del collegio
71
sindacale, alla relazione contenente il giudizio del revisore o della
società di revisione, nel caso in cui quest’ultimo sia previsto; al
verbale di approvazione ed alla dichiarazione di conformità
all’originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale
rappresentante della società e dal soggetto responsabile del
controllo contabile28.
Tali obblighi si applicano anche in caso di mancata
approvazione del bilancio con riferimento alle risultanze del
progetto dello stesso redatto dagli amministratori con i criteri
previsti per la redazione del bilancio dagli articoli 2423 e seguenti
del codice civile.
Le società, entro due mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio, devono far pervenire alla Com.Te.C. copia di un
bilancio semestrale, di una relazione degli amministratori sul
medesimo corredata delle eventuali osservazioni del collegio
sindacale e la relazione contenente il giudizio del revisore contabile
o della società di revisione, unitamente ad una dichiarazione di
conformità all’originale della documentazione trasmessa,
sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto
responsabile del controllo contabile29.
Anche in tali bilanci le note esplicative ed integrative giocano
un ruolo importante: esse devono infatti contenere ogni
informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione
dell'attività e il risultato economico, indicando i fattori particolari
che hanno influito su tale attività e su tale risultato. Il che consente
un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio
precedente, tenendo anche in considerazione i fatti di rilievo
intervenuti dopo la chiusura del semestre e la prevedibile
evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.
28 Articolo 25, secondo comma, Regolamento esecutivo Com.Te.C.. 29 I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti.
72
2. I principali indicatori di performance
2.1. Il Rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto: prospetto
“RIP”
Le società, oltre la documentazione precedentemente elencata,
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di
ciascun trimestre30, devono far pervenire alla Com.Te.C., sulla base
di una situazione economica e patrimoniale trimestrale di
competenza e riferita agli elementi risultanti dalle scritture
contabili, il cosiddetto “prospetto RIP” con l’indicazione del
rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto, calcolato sulla
base di quanto previsto dai commi 10 e seguenti dell’articolo 25
del Regolamento esecutivo Com.Te.C..
Solamente nel caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio
non sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio, il prospetto RIP riferito a tale data dovrà
essere redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, o
sulla base di una situazione economica e patrimoniale alla data
della chiusura dell’esercizio redatta dagli amministratori con i
medesimi criteri previsti per la redazione del bilancio31.
2.1.1. Determinazione dei ricavi
Stando al citato articolo 10 del Regolamento esecutivo, per
la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio
Netto, la verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti
ricavi relativi all’ultimo bilancio approvato:
30 Articolo 25, ottavo comma, Regolamento esecutivo Com.Te.C.. 31 In tal caso, le società devono far pervenire alla Com.Te.C.: a) il prospetto RIP, con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento/patrimonio netto redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio; b) il prospetto RIP, con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento/patrimonio netto redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente. Ciò è stabilito dall’articolo 9 del Regolamento esecutivo.
73
a) gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi
da sponsorizzazioni;
b) i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con
Enti e società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di
pubblicità e concessioni varie ovvero derivanti dalla partecipazione
a competizioni internazionali;
c) i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle
prestazioni dei giocatori (ivi compresi i premi di valorizzazione) al
netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo; ad essi
devono essere aggiunti tutti gli altri ricavi derivanti dall’attività
sportiva e da eventuali contributi dei soci.
Se alla data del 31 dicembre o 30 al giugno di ciascun anno
il bilancio dell’esercizio precedente non fosse stato ancora
approvato, ai fini del calcolo del rapporto si terrà conto dei ricavi
risultanti dal prospetto RIP calcolato sulla base delle indicazioni
del comma 9 dello stesso articolo.
2.1.2. Determinazione dell’indebitamento corrente
L'indebitamento corrente da considerare ai fini del calcolo
del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli
impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per debiti
infruttiferi e postergati verso soci.
I debiti verso l’Erario sono indicati al netto degli eventuali
crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data
dell’insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l’Erario
e/o verso gli Enti Previdenziali, la F.I.P. può consentire
l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nei 12
mesi successivi alla data di riferimento del parametro.
I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività
finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella
contabilità sociale alle voci “Disponibilità liquide” e “Altri titoli”.
È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra
debiti e crediti: la Federazione Italiana Pallacanestro può consentire
74
l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nella
stagione sportiva successiva per i debiti finanziari verso Istituti di
Credito a lungo termine nonché per quelli assunti per investimenti
patrimoniali in immobili e/o partecipazioni di controllo in società
immobiliari da utilizzare direttamente per l’esercizio dell’attività
sportiva. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai
benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una
sola rata, siccome prevista da norme di legge o contrattuali.
Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad
eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento
ultrannuali, la F.I.P. può consentire l’inclusione nell’indebitamento
delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.
Sono compresi nell’indebitamento corrente, se passivi, i
saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle
prestazioni dei giocatori, mentre i medesimi saldi finanziari, se
attivi, sono portati a riduzione dell'indebitamento solamente se
derivanti da operazioni di trasferimento tra società italiane, con
esclusione pertanto dei crediti derivanti dalle operazioni di
trasferimento effettuate con società estere, salvo che la certezza ed
esigibilità di questi ultimi crediti sia certificata da una società di
revisione iscritta all’Albo speciale ex art. 161 D.Lgs. n. 58 del
24/2/1998.
L’indebitamento corrente previsto nel rapporto tra i R/I/P,
potrà superare i limiti di eccedenza fissati dalla normativa in
vigore, a condizione che, il rapporto tra lo stesso indebitamento ed
il Patrimonio Netto calcolato alla medesima data di riferimento,
non sia inferiore ad un coefficiente fissato annualmente dal
Consiglio Federale32. Tale possibilità potrà essere estesa, se
ritenuto opportuno, anche nel caso in cui il rapporto tra Ricavi
desunti dall’ultimo bilancio approvato e l’ Indebitamento corrente,
sia maggiori di un determinato valore anch’esso fissato
32 Articolo 25, comma 14, Regolamento esecutivo Com.Te.C..
75
annualmente dal Consiglio Federale (entro il 30 settembre di ogni
anno per la stagione sportiva in corso con determinazione di
eventuali limiti all’indebitamento complessivo rispetto al valore del
medesimo risultante dal bilancio dell’esercizio precedente).
Tutti i versamenti effettuati dai soci assumono rilevanza ai fini
delle disposizioni federali solo se eseguiti presso istituti di credito
su conti intestati alla società.
2.2. Il rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle
prestazioni dei giocatori: prospetto “PD”
Le Società, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla
chiusura di ciascun trimestre, devono far pervenire alla Com.Te.C.,
con riferimento agli elementi risultanti dalle scritture contabili, il
cosiddetto prospetto “PD” con l’indicazione del rapporto
Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei
giocatori riferito alla data di chiusura di ciascun trimestre.
Nel solo caso in cui, per motivi eccezionali, il bilancio non
sia ancora stato approvato nel termine di sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio, il prospetto riferito a tale data dovrà essere redatto
sulla base delle risultanze del progetto di bilancio, ovvero sulla
base di una situazione economica e patrimoniale alla data della
chiusura dell’esercizio redatta dagli amministratori con i medesimi
criteri previsti per la redazione del bilancio33.
33 In tal caso, le società devono far pervenire alla Com.Te.C.: a) il prospetto PD con l’indicazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori redatto sulla base delle risultanze del progetto di bilancio o della situazione economica e patrimoniale, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio; b) il prospetto PD con l’indicazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori redatto sulla base delle risultanze del bilancio approvato, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente. Ciò è stabilito dal comma 19 del Regolamento esecutivo.
76
2.2.1. Determinazione del Patrimonio Netto e dei Diritti
pluriennali alle prestazioni dei giocatori
Per determinare il rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti
pluriennali alle prestazioni dei giocatori - fermo restando che il
patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture
contabili alla voce “Patrimonio Netto”, compresi i finanziamenti
dei soci postergati e detratti i crediti verso soci - per diritti
pluriennali alle prestazioni dei giocatori si intendono il complesso
dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al
netto dei relativi fondi di ammortamento). Essi sono rappresentati
da:
diritti pluriennali giocatori prima squadra;
capitalizzazione costi vivaio;
qualsivoglia altra immobilizzazione immateriale riconducibile al
diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.
Anche in questo caso è la Federazione Italiana Pallacanestro a
fissare la misura del parametro di riferimento, nonché eventuali
nuove date di deposito dei documenti richiesti dal regolamento
vigente. Essi vengono stabilite annualmente dal Consiglio federale,
su proposta della Com.Te.C., entro il 30 settembre di ogni anno per
la stagione sportiva in corso34.
Entrambi i prospetti sopra descritti devono essere sottoscritti
dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile
del controllo contabile. Ad essi deve essere allegata una
dichiarazione con la quale il legale rappresentante della società e il
soggetto responsabile del controllo contabile attestano la veridicità
delle informazioni trasmesse alla Com.Te.C., la regolare tenuta
della contabilità e la corrispondenza dei dati contenuti nei prospetti
con le risultanze delle scritture contabili.
34 Comma 21 dell’articolo 25 Regolamento esecutivo Com.Te.C..
77
2.3. Deposito delle attestazioni
Le Società professionistiche di pallacanestro, entro il giorno 16
del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun trimestre,
devono depositare presso la Com.Te.C l’idonea documentazione
per attestare l’avvenuto pagamento delle ritenute Ire/Irpef, Enpals e
Fondo Fine Rapporto riferite per competenza agli emolumenti
maturati nel trimestre di riferimento nei confronti di tutti i tesserati.
Inoltre, sempre entro lo stesso termine, devono depositare
presso la Com.Te.C. e la Lega competente, con modalità
prestabilite, la documentazione attestante l’avvenuto ed integrale
pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati maturati nel
trimestre di riferimento.
I componenti degli organi amministrativi e di controllo delle
società professionistiche hanno l’obbligo di informare senza
indugio la Com.Te.C. di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a
conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una irregolarità nella gestione della società o una violazione delle
norme di legge e delle norme federali; ovvero avere effetti negativi
di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale
della società o pregiudicarne la continuità dell’impresa.
3. I provvedimenti della Com.Te.C.
Le attività Ispettive e di verifica della Com.Te.C. si
concludono con le delibere che vengono sottoposte al Consiglio
Federale: qualora la Com.Te.C. accerti a carico di una società
professionistica la violazione delle norme in materia economico-
finanziaria, lo segnala al Consiglio federale ai fini
dell’applicazione delle sanzioni35 o per l’adozione di ogni altro
provvedimento di competenza del Consiglio Federale.
La Com.Te.C. ha altresì l’obbligo di segnalare al Presidente della
F.I.P. le società che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13
35 Previste dall’articolo 28 del Regolamento esecutivo.
78
della legge 23 marzo 1981, n. 9136 per l’adozione dei relativi
provvedimenti di denuncia al Tribunale.
Si noti anche come la Com.Te.C possa inviare di propria iniziativa
informative e documenti alla Procura Federale per il compimento
delle attività di competenza di quest’ ultima.
4. Le sanzioni
Prima sanzione che può essere comminata ad una società è
l’ammonizione con diffida, stabilita dal Consiglio Federale: ciò
avviene in caso di ritardo non superiore a sette giorni nella
trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e
dei documenti di cui all’art. 25.
In caso di recidiva accertata nel corso della medesima
stagione sportiva il Consiglio Federale applica l’ammenda da un
minimo di Euro 15.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00 per le
società di Lega A, e da un minimo di Euro 12.000,00 ad un
massimo di Euro 36.000,00 per le società di LegaDue37.
Nel caso in cui il ritardo superi i sette giorni, il Consiglio
Federale applica l’ammenda nella misura minima precedentemente
esposta: in caso di recidiva accertata nel corso della medesima
stagione sportiva, il Consiglio Federale applica, invece, l’ammenda
nella misura massima sopra citata.
In caso di omessa trasmissione, da parte della società e/o
dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all’art. 25 il
Consiglio Federale applica la sanzione dell’ammenda nella misura
massima stabilita e il Presidente Federale dispone che la società
non possa provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi
contratti di atleti e allenatori: tale ultimo provvedimento può essere
revocato, su istanza della società corredata dai documenti la cui
36 Il quale recita testualmente: “Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile”. 37 Articolo 29, comma 1, Regolamento esecutivo Com.Te.C..
79
trasmissione era stata omessa, o dai documenti da cui risulti il
rispetto dei rapporti.
Infatti, in caso di mancato rispetto del rapporto
Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e/o del Rapporto
patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei
giocatori nelle misure previste, riferiti alle date del 30 giugno, 30
settembre e 31 dicembre, la Com.Te.C contesta alla società
l’inadempienza, e la invita nel termine di 30 giorni dal ricevimento
a provvedere a riequilibrare la situazione patrimoniale, da
effettuarsi con mezzi propri38.
In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nel
termine fissato dalla Com.Te.C il Consiglio Federale, su
segnalazione della stessa Com.Te.C., applica alla società
inadempiente l’ammenda nella misura massima prevista dal
comma 1 ed il Presidente Federale dispone che la società non possa
provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di
atleti e allenatori. Ancora una volta tale provvedimento può essere
revocato su istanza della società corredata dai documenti da cui
risulti di avere riequilibrato la situazione patrimoniale e il rispetto
dei parametri stabiliti39.
Il termine per i pagamenti, versamenti e depositi delle
attestazioni si riduce: alla società che adempia con un ritardo non
superiore a cinque giorni agli obblighi descritti nel paragrafo 3 del
presente capitolo, il Consiglio Federale, dietro segnalazione della
Com.Te.C. applica l’ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno di
ritardo. Mentre alla Società che non adempie o che adempie con
38 Ciò può avvenire esclusivamente, come stabilisce il terzo comma: a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale; b) con versamenti in conto futuro copertura perdite; c) nella forma dell’aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato; d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell’organo di controllo. 39 Le sanzioni così descritte non si applicano, però, nel caso in cui non venga rispettato il solo coefficiente riferito al rapporto tra Indebitamento e Patrimonio Netto
80
ritardo superiore a cinque giorni agli stessi obblighi si applica una
sanzione ben più severa, poiché si va a toccare anche l’ambito
prettamente sportivo: la misura è infatti di due punti di
penalizzazione in classifica per ogni singolo inadempimento
riferito a tributo e/o emolumenti a tesserati maturati nel trimestre in
oggetto.
Inoltre il Presidente Federale dispone che la Società non
possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti
di atleti e allenatori: provvedimento questo contro il quale si può
proporre istanza e chiederne la revoca secondo le modalità
precedentemente esposte, in particolare poi presentando i
documenti da cui risulti il regolare versamento dei tributi e
competenze omessi.
Per le inadempienze per le quali è previsto il deposito delle
attestazioni nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 28 febbraio
dell’anno successivo, la penalizzazione si applica per essere
scontata nella stagione sportiva in corso; mentre per quelle
commesse dal 1 marzo al 30 giugno la penalizzazione si applica
per essere scontata nella stagione sportiva successiva a quello di
riferimento.
In caso la società si rifiuti di essere sottoposta ad ispezioni e
controlli, o se ometta l’invio di documentazione eventualmente
richiesta dalla Com.Te.C. ai fini di qualsiasi tipo di accertamento,
essa verrà punita dal Consiglio Federale, dietro segnalazione dalla
Com.Te.C., con non meno di due punti di penalizzazione in
classifica da scontarsi nel campionato successivo a quello di
riferimento40.
Se l’inadempimento degli obblighi di regolare pagamento,
versamento e deposito delle attestazioni risulta reiterato, fino a
determinare l’accumulo di minimo dodici punti di penalizzazione
da scontarsi nel corso della medesima stagione, la Società è punita
40 Articolo 29, comma 6, Regolamento esecutivo Com.Te.C..
81
dal Consiglio Federale, con l’esclusione immediata dal
Campionato competente anche se in corso di svolgimento.
Contro tali provvedimenti sanzionatori assunti dal
Consiglio Federale è esclusa ogni impugnativa in ambito federale:
unica possibilità ammessa è il ricorso per arbitrato davanti al
Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport istituito presso il
C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui al relativo
Regolamento.
5. L’ammissione ai Campionati
Ultimo ambito su cui il Consiglio Federale è chiamato a
deliberare annualmente sono le norme per l’iscrizione ai
Campionati nazionali professionistici, la cui inosservanza
determina da parte del Consiglio stesso il diniego all’ammissione al
campionato di competenza: contro la decisione del Consiglio
Federale che neghi l’ammissione al campionato di competenza è
consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, il ricorso
per arbitrato davanti alla Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita
presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui
all’apposito Regolamento per le controversie relative all’iscrizione
ai campionati nazionali di sport professionistici.
I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque
adottati ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 30 del
Regolamento esecutivo Com.Te.C., non sono suscettibili di
impugnazione da parte delle società aspiranti all’eventuale
sostituzione delle società non ammesse.
6. Caso aziendale - U. S. Victoria Libertas Pesaro S.S.R.L.
Viene di seguito proposto un esempio pratico di ispezione
eseguita da membri della Com.Te.C. sulla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica di una squadra partecipante alla massima
serie del campionato italiano di pallacanestro, con specifico
riferimento al corretto versamento dei contributi previdenziali e
degli stipendi.
82
Si tratta di una società che ha passato con successo la
verifica da parte degli ispettori, senza evidenziare alcuna carenza di
parametro alla data dei controlli, né particolari scostamenti con i
prospetti depositati dalla stessa società presso la Federazione, in
ottemperanza alla già citata normativa di riferimento.
Se ne presenta il bilanci di esercizio ed i risultati di sintesi
dell’ispezione, adeguatamente riclassificati per consentire la
sussistenza degli opportuni parametri per garantire il buon esito
dell’ispezione.
La società presenta un consiglio di amministrazione composto
da 5 membri, incluso l’amministratore delegato, ed un collegio
sindacale costituito in forma monocratica.
Gli ispettori hanno proceduto ad una verifica del pagamento
degli emolumenti relativi ai mesi di novembre 2013, dicembre 2013 e
gennaio 2014 per allenatori ed atleti, riscontrando anche gli importi dei
contratti relativi depositati in Lega; gli emolumenti sono corrisposti a
mezzo bonifico bancario, per dieci mensilità, salvo i contratti stipulati
nel corso della stagione sportiva.
Si è inoltre proceduto alla verifica, tramite l’estratto conto del conto
corrente bancario, l’effettivo versamento delle ritenute IRPEF e dei
contributi ENPALS. Alla data dell’ispezione, risultava un debito di €
17.008,78 per ritenute fiscali e di € 20.043,06 per ritenute
previdenziali relative al mese di gennaio 2014, il cui termine per il
versamento non era ancora scaduto. Si riporta di seguito il prospetto
relativo ai versamenti effettuati:
83
IRPEF-ENPALS ATLETI - ALLENATORI
Mese di competenza
Importo netto corrisposto
Data pagamento compenso
Ritenute IRPEF operate
Data
versamento F24
Importo versato Contributi
ENPALS di competenza
Data
versamento F24 Enpals
Importo versato
apr-13 48.813,81 14/05/2013 17.218,81 17/06/2013 17.218,81 29.652,55 16/05/2013
29.652,55
mag-13 44.491,00 12/06/2013 21.841,89 16/07/2013 21.841,89 24.826,20 17/06/2013
24.826,20
giu-13 38.186,90 15/07/2013 - 10.451,38 27.898,33 16/07/2013
27.898,33
lug-13 7.799,00 08/08/2013 3.106,86 comp.cred 4.060,93 20/08/2013
4.060,93
ago-13 7.578,00 12/09/2013 3.112,37 comp.cred 4.898,58 16/09/2013
4.898,58
set-13 36.352,91 11/10/2013 17.924,60 18/11/2013 16.713,77 17.760,58 16/10/2013
17.760,58
ott-13 3.202,98 11/10/2013 1.029,94 18/11/2013 1.029,94 vedi ott. 2013
ott-13 4.500,00 23/10/2013 2.257,61 18/11/2013 2.257,61 vedi ott. 2013
ott-13 33.299,00 12/11/2013 14.592,04 16/12/2013 14.565,04 20.401,87 18/11/2013
20.401,87
nov-13 4.500,00 12/11/2013 2.262,14 16/12/2013 2.262,14
vedi nov-
2013
nov-13 37.131,00 12/12/2013 15.945,78 16/01/2014 14.490,95 20.488,93 16/12/2013
20.488,93
dic-13 4.500,00 12/12/2013 - 1.454,83 vedi dic-2013
dic-13 38.288,00 10/01/2014 - 1.248,99 20.458,03 16/01/2014
20.458,03
gen-14 4.500,00 10/01/2014 1.448,57 vedi gen-2014
gen-14 38.606,00 07/02/2014 17.008,78 20.043,06
TOTALE 351.748,60 104.594,19 90.380,15 190.489,06
170.446,00
IRPEF-ENPALS DIPENDENTI
Mese di
competenza
Importo netto
corrisposto
Data
pagamento compenso
Ritenute
IRPEF operate
Data
versamento F24
Importo versato
Contributi
ENPALS di competenza
Data
versamento F24 Enpals
Importo
versato
apr-13 2.012,00 14/05/2013 384,21 17/06/2013 384,21 893,62 16/05/2013 893,62
mag-13 2.014,00 12/06/2013 381,28 16/07/2013 381,28 893,65 17/06/2013 893,65
giu-13 4.990,98 15/07/2013 1.116,60 20/08/2013 compensato 2.107,87 16/07/2013 2.107,87
84
lug-13 1.306,00 08/08/2013 368,87 compensato 667,40 20/08/2013 667,40
ago-13 1.413,00 12/09/2013 368,18 compensato 667,40 16/09/2013 667,40
set-13 1.442,00 11/10/2013 381,49 18/11/2013 381,49 682,44 16/10/2013 682,44
ott-13 1.455,00 12/11/2013 382,43 16/12/2013 382,43 687,46 18/11/2013 687,46
nov-13 1.585,00 12/12/2013 414,04 16/01/2014 414,04 726,42 16/12/2013 726,42
XIII-13 1.391,00 20/12/2013 445,87 16/01/2014 445,87 vedi dic. 13
dic-13 1.600,00 10/01/2014 449,06 1.418,78 16/01/2014 1.418,78
gen-14 1.524,00 07/02/2014 397,49 716,19
TOTALE 20.732,98 5.089,52 2.389,32 9.461,23
8.745,04
IVA e INPS DIPENDENTI
Mese di
competenza IVA a debito
Data
versamento F24
Importo
versato
Contributi
INPS di competenza
Data
versamento F24 Inps
Importo
versato
apr-13 148,76 16/05/2013 149,00
mag-13 148,76 17/06/2013 149,00
giu-13 348,60 16/07/2013 349,00
lug-13 104,53 20/08/2013 105,00
ago-13 104,53 16/09/2013 105,00
set-13 106,91 16/10/2013 107,00
ott-13 107,69 18/11/2013 108,00
nov-13 113,79 16/12/2013 114,00
dic-13 221,48 16/01/2014 221,00
gen-14 112,19
TOTALE - -
- 1.517,24
1.407,00
85
IRPEF-ENPALS CO.CO.PRO.
Mese di competenza
Importo netto corrisposto
Data
pagamento compenso
Ritenute IRPEF operate
Data versamento F24
Importo versato
Contributi
ENPALS di competenza
Data
versamento F24 Enpals
Importo versato
apr-13 4.500,00 14/05/2013 1.511,40 17/06/2013
1.511,40
2.283,42 16/05/2013 2.283,42
mag-13
4.500,00 12/06/2013 1.504,69 16/07/2013
1.504,69
2.283,42 17/06/2013 2.283,42
giu-13 4.873,69 15/07/2013 (535,63)
(535,63)
2.385,42 16/07/2013 2.385,42
lug-13
ago-13
1.818,00 12/09/2013 416,15 compensato
873,51 16/09/2013 873,51
set-13
2.418,00 11/10/2013 529,55 18/11/2013
529,55
958,65 16/10/2013 958,65
ott-13
2.418,00 12/11/2013 416,22 16/12/2013
416,22
1.117,05 18/11/2013 1.117,05
nov-13
2.418,00 12/12/2013 422,56 16/01/2014
422,56
1.117,05 16/12/2013 1.117,05
dic-13
2.418,00 10/01/2014 42,84
1.117,05 16/01/2014 1.117,05
gen-14
2.418,00 07/02/2014 421,77
1.117,05
TOTALE 27.781,69 4.729,55
3.848,79
13.252,62 12.135,57
Oltre a quanto precede, gli ispettori hanno rilevato l’esistenza dei
seguenti altri debiti tributari per i quali viene di seguito indicato, per
ciascuno di essi, l’ammontare, il periodo di riferimento, le scadenze e lo
stato giuridico.
IVA e F.F.C.
Mese di
competenza IVA a credito IVA a debito
Data
versamento
F24 Importo versato
Contributi FFC di
competenza
Data
versamento Importo versato
APRILE 2013 18.614,10 16/05/2013 18.614,10 4.773,18 14/05/2013 4.773,18
MAGGIO 2013 17.077,34 17/06/2013 17.077,34 3.600,48 12/06/2013 3.600,48
GIUGNO 2013 12.845,93 4.133,39 15/07/2013 4.133,39
86
LUGLIO 20123 19.385,15 20/08/2013 6.539,22 922,94 08/08/2013 922,94
AGOSTO 2013 20.000,97 16/09/2013 20.000,97 922,94 12/09/2013 922,94
SETTEMBRE 2013 3.452,03 16/10/2013 3.452,03 4.530,50 17/10/2013 4.530,50
OTTOBRE 2013 16.244,91 18/11/2013 16.245,66 4.890,32 12/11/2013 4.890,32
NOVEMBRE 2013 20.972,14 16/12/2013 20.971,22 4.768,45 12/12/2013 4.768,45
DICEMBRE 2013 ACCONTO 27/12/2013 5.819,55
DICEMBRE 2013 39.686,64 16/01/2014 33.867,09 4.768,45 10/01/2014 4.768,45
GENNAIO 2014 4.837,20 07/02/2014 4.837,20
Tipologia del
debito Ammontare
Periodo di
riferimento
Data versamento
F24 Importo versato
IRAP 17.913,00 II° acconto 2012 16/12/2013 18.828,90
Saldo 2012
10.406,00 I° acconto 2013 6/2/2014 10.817,47
IRES - 4.209,00 Saldo 2012 a credito
I° acconto 2013
87
Gli ispettori hanno poi proceduto al ricalcolo del parametro
Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto Contabile nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’articolo 25 del Regolamento Esecutivo.
)
RICAVI DELLE PRESTAZIONI 422.159
ricavi da gare 68.330
abbonamenti 353.829
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 0
contributi federali
contributi da soci
contributi da Enti vari
SPONSORIZZAZIONE E PROVENTI VARI 2.626.440
proventi da sponsorizzazione 2.129.264
proventi radio-televisivi 81.437
proventi promozionali 120.739
proventi pubblicitari e concessioni varie 295.000
proventi per diritti d'immagine 0
proventi per diritti di stampa 0
SALDO COSTI/RICAVI DERIVANTI DA
OPERAZIONI RELATIVE GIOCATORI 15.000
plusvalenze cessione diritti pluriennali prestazioni giocatori
(-) minusvalenze cessione diritti pluriennali prestazioni giocatori
saldo 0
ricavi da cessione temporanea prestazioni giocatori 15.000
(-) costi per acquisizione temporanea prestazioni giocatori 0
saldo 15.000
proventi prestiti giocatori 0
(-) oneri da prestiti giocatori
saldo 0
premi di valorizzazione giocatori 0
(-) costi di valorizzazione giocatori
saldo 0
TOTALE RICAVI VALIDI AI FINI DEL CALCOLO DEL RAPPORTO 3.063.599
SOCIETA' NEOPROMOSSA? (SI o NO) NO 0 (+20%)
PROVEN. DA CAMP. DILETTANTI
RICAVI RETTIFICATI
Eccedenza di indebitamento di € 0
=3.063.599
357.901
(Esercizio 2012/2013
RAPPORTO
RIEPILOGO DEI RICAVI RISULTANTI DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO
= 8,560
3.063.599
RICAVI/INDEBITAMENTO
88
Come si può notare, il Parametro RI al 31 Dicembre 2013 è pari a
8,560 senza eccedenza di indebitamento.
Il Parametro DBT/PN al 31 Dicembre 2013 è pari a 5,247 con
carenza di parametro di € 21.258 ma senza obbligo di ripianamento41.
Il Parametro PD è infinito data la mancata presenza di diritti
pluriennali.
Non si rileva eccedenza di indebitamento al 31 Dicembre 2013
rispetto a quello al 30 Giugno 2013, i cui dati sono i seguenti:
- indebitamento al 30 Giugno 2013 € 407.436
- indebitamento al 31 Dicembre 2013 € 357.901
- eccedenza di indebitamento contabile € 0
I revisori, infine, non hanno rilevato scostamenti sostanziali
rispetto a quanto inviato dalla società in Federazione.
Il bilancio al 30 giugno 2013 si chiudeva con una perdita di
euro 350.958, la cui copertura veniva deliberata in sede di
approvazione del bilancio, avvenuto in data 23/10/2013, mediante
utilizzo delle riserve in c/futuro aumento del capitale sociale per euro
50.958 e per euro 300.000 mediante riduzione del capitale sociale di
41 Poiché il parametro risulta essere non inferiore a 4, soglia di riferimento per procedere o meno al ripianamento, stando alle disposizioni FIP.
Rapporto calcolato alla data del 31/12/2013
Patrimonio Netto 68.217,00€
Capitale Sociale 50.000,00€
Riserve 144.042,00€ Utile/perdita riportati a nuovo -€
Utile/perdita di periodo 125.825,00-€
+ Finanziamenti soci postergati -€
- Crediti verso soci -€
= PATRIMONIO NETTO CONTABILE 68.217,00€
INDEBITAMENTO CORRENTE 357.901,00€
Rapporto DBT/PN 357.901,00€
68.217,00€
Carenza di parametro 21.258
5,247INDEBITAMENTO LORDO
=PATRIMONIO NETTO CONTABILE
=
89
pari importo. Con assemblea straordinaria convocata avanti a un
notaio i soci deliberavano la riduzione del capitale sociale da euro
350.000 ed euro 50.000. La compagine sociale risulta essere composta
dall’unico socio “Consorzio Pesaro Basket”.
Dalla situazione contabile alla data dell’ispezione si evincono
crediti nei confronti degli istituti bancari pari ad euro 209.119 in virtù
dei versamenti effettuati dal socio e precedentemente descritti; tra le
passività si evidenzia un mutuo bancario pari ad euro 39.850 in
scadenza alla fine del mese.
I crediti verso clienti ammontano complessivamente ad euro
658.497,66 con un fondo svalutazione crediti appostato per euro
244.119,63. Tra detti credito rilevano euro 200.137,94 nei confronti
del ex patron ed ex socio di riferimento Siviglia.
Tra i debiti verso i fornitori (euro 262.273,68) si evidenzia un
debito di euro 109.386,49 verso la società ASPES S.p.A., società
detenuta dal Comune di Pesaro che gestisce il palazzetto dello sport,
che è cristallizzato in quanto verrà definito alla fine della stagione
sportiva.
Nella verifica del conto economico gli ispettori evidenziano le
principali voci di costo, quali:
- Diritti di immagine e costi di scouting per euro 13.037,94
(trattasi di rapporti contrattualizzati per attività di produzione di
materiale video relativo alle più importanti manifestazioni sportive
europee, al fine di permettere alla società di monitorare atleti di
potenziale interesse, estrapolandone i principali dati tecnici).
- Consulenze tecniche per euro 38.950,79 (trattasi
essenzialmente di provvigioni pagate a procuratori di tesserati).
- Spese ricerca e preparazione atleti per euro 45.000 (trattasi
di costi per contratti stipulati con società dilettantistiche, che
sviluppano il settore giovanile della società).
Le conclusioni che vengono tratte dagli ispettori al termine
della propria attività fanno emergere una positiva gestione
amministrativa e contabile della società, nonostante il bilancio
90
semestrale al 31.12.2013, redatto per competenza, evidenzia una
perdita di € 125.825.
Il pagamento degli stipendi è infatti effettuato regolarmente,
l’ultimo corrisposto dei quali è quello relativo al gennaio 2014,
liquidato il giorno 7 febbraio 2014. Allo stesso modo i pagamenti
degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, alla data
d’ispezione, sono correttamente e tempestivamente effettuati.
L’organo di controllo non ha manifestato rilievi nei propri
verbali e le operazioni di copertura delle perdite al 30 giugno 2013
sono state regolarmente adempiute con l’assemblea straordinaria
del 7 novembre 2013.
Nella situazione contabile aggiornata non si rilevano
importi rilevanti riguardanti costi per diritti di immagine/scouting e
consulenze tecniche.
I parametri, ricalcolati dagli ispettori, corrispondono
sostanzialmente a quelli calcolati dalla società.
In caso di carenza di tali parametri, che si evidenzi dai
prospetti inoltrati alla Federazione a seguito della fine
dell’esercizio – e con riferimento alla data di chiusura dello stesso
–, sarà la stessa Com.Te.C. a constatare i parametri che necessitano
di una rettifica, sempre mantenendosi a disposizione per eventuali
chiarimenti ed osservazioni da proporre.
In particolare la commissione, con specifico riferimento ai
regolamenti federali in materia di controllo sui parametri
economico – finanziari, inviterà la società in questione a
riequilibrare il parametro – sia esso Ricavi/Indebitamento e/o
Patrimonio Netto contabile/Diritti pluriennali – nel termine di 30
giorni dalla ricezione della lettera raccomandata che inoltra la
comunicazione
Tale intervento, potrà essere effettuato mediante incremento
di mezzi propri da porsi in essere alternativamente o con
versamenti in conto futuro aumento di capitale, o con versamenti in
conto futuro copertura perdite, o nella forma dell’aumento di
91
Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato, o – infine -
con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.
Le operazioni dovranno essere recepite dalla riunione
assembleare dei soci o dell’organo amministrativo prescelto, con
successivo parere favorevole rilasciato dall’organo di controllo.
In caso di mancata assunzione di detti provvedimenti nei
termini fissati, il Consiglio Federale applicherà le sanzioni42 di cui
all’art. 25 del Regolamento Esecutivo.
42 Cfr. capitolo 2, paragrafo 4 del presente elaborato.
92
Conclusioni e proposte
A seguito dell’esposizione fin qui argomentata è possibile
avanzare un insieme di proposte che possano aiutare ad
incrementare la competitività del movimento cestistico italiano,
avendo come base i risultati ottenuti nel corso della trattazione.
Non si vuole in tal modo trovare una semplicistica
soluzione ai problemi di un movimento che deve fronteggiare un
grande rivale come il mondo calcistico, ma inquadrare piuttosto
una serie di riforme organiche del sistema pallacanestro non solo
attraverso una soluzione legislativa, ma anche sotto un aspetto
puramente economico e di rilevanza sociale. L’intervento
normativo sarà sicuramente necessario, ma non può essere
distaccato da ciò che deve essere effettuato anche in ambito
regolamentare e comportamentale, in modo omogeneo ed unitario.
I risultati evidenziati dall’indagine effettuata portano alla
luce il fatto che molte – per non dire tutte – le società del sistema
operano in modo individuale, il che può portare sì benefici a
organizzazioni caratterizzate da piazze e sponsor importanti, ma –
nel lungo periodo – a pesanti ripercussioni sul valore complessivo
del sistema pallacanestro.
La Legabasket deve, inoltre, nella maggior parte dei casi
mettere da parte il proprio ruolo di motore della valorizzazione,
gestione e promozione del prodotto, a beneficio dell’attività di
compensazione tra le richieste divergenti delle sue varie
componenti. Anche da ciò nasce l’estrema esigenza di operare
come un singolo organismo in modo sistematico, per cercare non di
colmare un gap – a parere di chi scrive – davvero troppo pesante
con il “concorrente” calcio, ma bensì di rilanciare un sistema, ed un
gioco, che nel mondo conta milioni di appassionati e muove ben
altre cifre rispetto a quanto accade nel nostro Paese.
93
1. Riforma della Legge 91/1981
Come illustrato nel primo capitolo dell’elaborato, la normativa
di riferimento in Italia per quanto concerne il professionismo
sportivo è la Legge numero 91 del 1981. Ma tale Legge sembra
necessiti di una notevole rilettura, soprattutto perché risulta non in
linea con i tempi, viste le tematiche che vengono ad essere toccate.
Non viene tenuto conto dell’allargamento progressivo che
l’attività professionistica sportiva ha subito dall’emanazione della
Legge ad oggi: tali cambiamenti porterebbero alla necessità di
riconoscere il lavoratore in campo sportivo come un figura ad hoc
nell’ordinamento.
Ma la giurisprudenza sembra ancora orientata ad evitare di
qualificare astrattamente tale fattispecie lavorativa, privilegiando la
concreta evidenza del rapporto col datore di lavoro: interpretazione
che viene data anche dagli altri Legislatori in ambito
internazionale, che considerano lo sportivo, anche se
professionista, come un “semplice” lavoratore subordinato.
Il Legislatore potrebbe iniziare un progetto organico di
revisione della normativa e delle istituzioni sportive italiane,
allargandosi anche all’ambito europeo ed internazionale in genere,
per regolare ed armonizzare i contratti di lavoro di giocatori,
allenatori, preparatori, ecc., rendendo vincolanti tali disposizioni
per evitarne l’elusione43.
2. Governance e trasparenza
I dati evidenziano come debba essere cambiato qualcosa anche
a livello di assetto societario di diverse società della massima serie
di pallacanestro. In particolare, obiettivo fondamentale sarebbe
coinvolgere rappresentanti di tifoserie – che spesso si mettono
insieme per acquistare parte delle quote sociali – e amministrazioni
locali – senza il contributo delle quali l’attività sportiva in molte
43 Un esempio si ha a livello di normativa FIFA, secondo la quale i contratti possono avere lunghezza massima di 5 anni, ma se essi sono conformi a leggi nazionali possono essere autorizzati anche se di diversa durata.
94
aree sarebbe impossibile. In tal modo ne beneficerebbe
notevolmente la trasparenza della gestione sociale, nonché la
possibilità di garantire l’efficacia dei controlli.
L’attuale legislazione consente a tutte le società di rivestire
la forma di amministrazione e controllo che più si adatta alla
esigenze: ma uniformare i modelli di governance consentirebbe di
comparare in modo più efficiente l’operato dei dirigenti, nonché
stabilire le stesse tipologie di controlli.
Prevedere poi che un rappresentante dell’amministrazione
locale – da stabilire in quale numero e qualifica – sia inserito nel
consiglio di amministrazione, o, ancora più efficacemente,
nell’organo di controllo, considerando quanto vale per certe piazze
avere squadre sportive professionistiche, vorrebbe dire assegnare
ancora maggiore identità tra squadra e città, senza contare ciò che
si otterrebbe se egli fosse anche il presidente del collegio sindacale.
Il tutto deve però essere inquadrato all’interno di un
regolamento che garantisca l’indipendenza e la terzietà dei soggetti
operanti i controlli sulla società.
3. Il ruolo della Lega
Le Leghe dei principali Paesi europei presentano un ruolo
obiettivamente più trainante e dinamico per il proprio movimento
di quanto accada in Italia. Le forti strutture organizzative che le
caratterizzano consentono uno sviluppo migliore del prodotto, e
quindi una maggiore redditività del business nel complesso.
Altri punti da prendere come esempio sono la pubblicazione di
periodici consuntivi delle società, della programmazione di attività
future e dei dati economico – finanziari di bilancio delle singole
società e della Lega stessa, per assicurare la maggiore trasparenza
pubblica possibile. Molte Leghe si dotano di holding cui delegare
la gestione di organizzazione dei campionati e valorizzazione dei
marchi, commercializzazione dei diritti televisivi e organizzazione
95
dei viaggi e delle trasferte per le società ed i singoli tifosi: ipotesi
questa che sembra poco applicabile al nostro sistema.
4. La questione impianti
I club di qualsiasi sport in Italia sono poco abili nel
diversificare le proprie fonti di ricavo: si spende tanto, ma si
guadagna molto poco. Il che avviene per delle ragioni oggettive,
quali il dissesto degli impianti, e soggettive, per l’incapacità di fare
marketing “sportivo”.
Tale gap tra ricavi e costi viene accentuato notevolmente dalla
questione degli impianti, che, anche dopo varie analisi condotte,
non è di facile soluzione, poiché non esiste un generico modello
applicabile in modo univoco ad ogni realtà sociale. Investire nella
costruzione, o ammodernamento, di una struttura non deve essere
visto solo dal punto di vista sportivo, e di breve termine: anzi
rappresenta una buona opportunità per stilare piani di medio –
lungo termine che coinvolgono non solo la manifestazione
sportiva, ma anche numerosi eventi di carattere sociale che
possono variare le prospettive dei proprietari.
Va ovviamente sottolineato come la maggior parte degli
impianti dove si svolgono i campionati maggiori di pallacanestro
siano di proprietà comunale, e solamente un numero ancor più
esiguo di investitori possono permettersi – anche visto il contesto
economico del periodo – di programmare lo stanziamento di fondi
ad attività di rinnovo o realizzazione degli impianti, che senza una
ragionevole stabilità dei ricavi non può essere affrontata.
All’esame del Parlamento vi è una Legge che potrebbe
facilitare la soluzione di molti di questi problemi: essa non prevede
finanziamenti diretti, quanto piuttosto sistemi di perequazione
immobiliare e snellimento degli iter burocratici ed autorizzativi,
volti a favorire la nascita di nuove strutture o il restauro di alcune
preesistenti finanziariamente sostenibili, non dovendo
necessariamente ricorrere a denaro pubblico.
96
La Commissione cultura apporterà notevoli modifiche alla
prima stesura della Legge, evitando qualsiasi possibile
speculazione edilizia, avendo come obiettivo principale quello di
impattare positivamente sui conti dei comuni e delle società
sportive in genere, nonché sui livelli occupazionali e sulla vivibilità
degli impianti sportivi italiani.
Come si può facilmente immaginare sono proprio la
pesantezza della burocrazie e l’ingenza degli interessi passivi sui
prestiti a rappresentare i maggiori ostacoli agli interventi riguardati
le strutture adibite all’attività sportiva. Agire su questi due aspetti e
sulla possibilità di privatizzare gli impianti – laddove ciò risulti
economicamente sostenibile e vantaggioso –, con la connessa tutela
da offrire ai Comuni in caso di fallimento del privato stesso,
sembra rappresentare la chiave per sbloccare una situazione
altrimenti molto penalizzante.
5. Il marketing
Altro punto debole dello sport italiano, e soprattutto della
pallacanestro, è rappresentato dalla mancata capacità di sfruttare il
merchandising per generare ulteriori profitti. Nel mondo del calcio
il problema viene individuato nella mancanza di strategie di
apertura verso l’estero, mentre per la pallacanestro il problema è
innanzitutto nazionale, poiché sono poche le società che possono
permettersi una adeguata campagna di marketing e politiche volte a
generare introiti dalla vendita di prodotti recanti il simbolo sociale
(capitolo 2, paragrafo 5 del presente elaborato).
La “fidelizzazione” del tifoso non avviene attraverso le
adeguate politiche di marketing, che si ricollegano al discorso
impianti e stadi: non è raro infatti trovare all’estero delle strutture
che offrono diverse funzionalità che estraniano dall’ambito
sportivo, ed offrono al tifoso un’esperienza globale per vivere
l’evento sportivo.
97
Appare chiaro che effettuare delle indagini di mercato, per
promuovere il proprio brand, sia la base per qualsiasi attività
imprenditoriale, e ciò non deve venir meno anche quando si opera
nello sport: analizzare le tendenze del tifoso, la variazione delle
criticità e la potenzialità di spesa sono elementi che possono aiutare
a predisporre adeguate iniziative commerciali e aiutare sotto il
punto di vista degli introiti.
La pallacanestro potrebbe sfruttare, per rilanciare il proprio
valore aggiunto, l’idea che ha preso piede nella Champions League
di calcio, ovvero la vendita collettiva degli spazi pubblicitari a
bordo campo: si stima che gli introiti siano quattro volte superiori
utilizzando tale sistema, che permette di coinvolgere sponsor di
dimensioni maggiori, piuttosto che semplici inserzionisti locali.
Ma ciò andrebbe ovviamente correlato ad una maggiore
diffusione della trasmissione in chiaro delle partite, il cui share non
è neanche paragonabile con quello ottenuto dalle competizioni
calcistiche: come si evince dai dati infatti l’audience risulta di
dimensioni notevolmente ridotte, il che fa virare verso ambienti
maggiormente sotto i riflettori.
6. Competitività e leva fiscale
La proposta di cambiamento della qualificazione del lavoro
degli sportivi professionisti porta con sé degli spunti di natura
fiscale. Il reddito non verrebbe più a qualificarsi come “da lavoro
subordinato”, ma verrebbe piuttosto a ricadere nella categoria dei
“redditi diversi”, che come è noto sono tassabili mediante una
ritenuta alla fonte con aliquota compresa tra il venti ed il trenta
percento. Il vantaggio risulterebbe però largamente a vantaggio
degli atleti, non essendo per le società conveniente un meccanismo
come quello della leva fiscale per le proprie attività caratteristiche,
soprattutto perché la maggior parte di esse chiude con un bilancio
in passivo, e pertanto ridurre la pressione fiscale sulle imposte
proprie dovute dalle imprese stesse sarebbe del tutto inutile.
98
Ma la leva fiscale potrebbe essere sfruttata con riguardo agli
investimenti operati dalle società, in particolare favorendo quelli
per cui sono necessarie risorse umane non necessariamente ad alto
reddito, quali la creazione o lo sfruttamento economico di prodotti
intellettuali, nonché quelli che soddisfino bisogni collettivi, vedi la
creazione di nuovi impianti o l’implementazione di attività per
settori giovanili e nell’ambito sociale.
L’effettiva efficacia della leva fiscale si otterrebbe tramite la
concessione di un credito d’imposta che vada a compensare le
ritenute che le società effettuano sugli stipendi pagati agli atleti, a
condizione però che le somme in questione vengano effettivamente
impiegate per conseguire uno sviluppo e uno sfruttamento proficuo
delle proprietà intellettuali della società, oppure per realizzare
impianti sportivi o anche investire sull’attività giovanile e in
ambito sociale.
I costi effettivi risulterebbero così ridotti, senza un vantaggio
esclusivamente appannaggio degli sportivi professionisti, ma con
un contemporaneo incentivo all’investimento che produrrebbe
maggiori opportunità di business e nuovi posti di lavoro,
temporaneo o permanente.
Il vantaggio fiscale in tal modo concesso avrebbe dei risvolti
sociali non trascurabili: le risorse che l’erario non incassa – causa
le ritenute – vengono impiegate a favore della collettività, tramite
la creazione dei nuovi posti di lavoro che si rendono necessari per
costruire e mantenere beni materiali (gli impianti) e immateriali (le
proprietà intellettuali). Inoltre, la diminuzione del gettito verrebbe
compensata in parte dall’imposizione diretta e indiretta sui flussi
dei pagamenti degli stipendi dei nuovi dipendenti o collaboratori,
nonché sullo sfruttamento delle proprietà intellettuali, relativi alle
nuove attività che le società porranno in essere come conseguenza
delle agevolazioni proposte.
99
7. Formazione di una nuova classe dirigente
A conclusione si vuole sottolineare come una qualsiasi riforma
legislativa o regolamentare, le agevolazioni fiscali, le innovazioni
procedurali o il rilancio della gestione degli impianti, risultino
prive di qualsiasi utilità se non accompagnate dalla parallela
formazione di una adeguata classe dirigente, in grado di combinare
tali fattori e raggiungere obiettivi, cosa che al momento nel nostro
Paese sembra quanto mai assente.
Ad ogni livello della gerarchia sono necessarie figure
professionali dal profilo e dai requisiti ben definiti, in grado di
individuare e sviluppare progetti e programmi in linea con le
esigenze del mercato e con le azioni della concorrenza, anche
internazionale.
Non sembra difficile trovare finanziatori ed università in grado
di offrire corsi di specializzazione e aggiornamento su tematiche
sportive, che abbiano riguardo di fare fronte a tale attività sotto un
punto di vista tecnico: cioè affrontando e presentando questioni
commerciali, amministrative, di marketing, televisive e mediatiche
in generale, comunicative, sulla sicurezza e l’impiantistica,
partendo dalla semplice gestione aziendale.
Il tutto inserito nel contesto del business dello sport, per
favorire la crescita di nuovi operatori che garantiscano importanti
opportunità di generare profitti da un fenomeno che attira
un’audience di ampie dimensioni, ma che nel nostro sistema non è
ancora stato sfruttato adeguatamente.
100
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