bilancio e fiscalità dimpresa per il 2010 claudio sottoriva dottore commercialista, università...
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Bilancio e fiscalità d’impresa per il 2010Claudio Sottoriva
Dottore commercialista, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano20 aprile 2010
Sintesi della relazione: calcolo e rilevazione delle imposte in bilancio (correnti, anticipate, differite) esame di alcune fattispecie tipiche ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES esame di alcune fattispecie tipiche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP soluzioni operative utilizzando i software DATEV KOINOS Bilancio e DATEV KOINOS Simulazione Fiscale
Titolo
Le imposte sul reddito di esercizio Dal risultato di bilancio al reddito d’impresa Le imposte
o Correntio Anticipateo Differite
Imposte sul reddito e fiscalità differita
UTILE / PERDITA SCATURENTE dal Conto Economico
+ Variazioni in aumento
- Variazioni in diminuzione
REDDITO FISCALE (reddito imponibile per il calcolodelle imposte)
Determinate in base aquanto disposto
dal T.U.I.R.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE – IMPOSTE DIFFERITE Disposizioni del Codice Civile (inserite con D. Lgs. N.
6/2003) P.C. n. 25 IAS 12 (Imposte sul reddito)
OBIETTIVO
NEL CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO DEVE APPARIRE IL COSTO PER IMPOSTE DI COMPETENZA
DELL’ESERCIZIO A PRESCINDERE DAL FATTO CHE ESSO ABBIA COMPORTATO O MENO
UN DEBITO VERSO L’ERARIO
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita Voci di bilancio interessate
STATO PATRIMONIALE(Attivo)
C) II Crediti…4-bis) Crediti tributari4-ter) Imposte anticipate…
STATO PATRIMONIALE(Passivo)
B) Fondi per rischi e oneri2) Per imposte anche differite
D) Debiti12) Debiti tributari
CONTO ECONOMICOImposte sul reddito di esercizio…22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
IMPOSTE ANTICIPATE e DIFFERITE
SCOPO
Imputare nel conto economico le imposte di
competenza
… indipendentemente dall’effettivo debito verso
l’erario
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
Differenze tra risultato d’esercizio e reddito imponibile
DIFFERENZE DEFINITIVE(non recuperabili in futuro)
DIFFERENZE TEMPORANEE
Costi / Ricavi di competenza dell’esercizio NON DEDUCIBILI
o NON IMPONIBILIné nell’esercizio di competenza
né in quelli futuri
Costi ricavi di competenza economicadell’esercizio che non rientrano
nella base imponibile dell’esercizioin cui sono stati imputati a C.E. ma che vi rientreranno in esercizi futuri
o vi sono già rientrati in esercizi passati
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differita
DIFFERENZE TEMPORANEE
TASSABILI DEDUCIBILI
IMPOSTE DIFFERITE IMPOSTE ANTICIPATE
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differitaIMPOSTE DIFFERITE
IMPOSTE DIFFERITE
Ricavi tassabili in esercizi successivi a quelli nei quali sono imputati per
competenza economica
Costi deducibili in esercizi precedenti rispetto a quelli nei quali sono imputati
per competenza economica
REDDITO IMPONIBILE < REDDITO CIVILISTICO
DEBITI V/ERARIO < DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO
(carico fiscale effettivo) GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI
COMPETENZA ECONOMICA
(carico fiscale di competenza)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differitaImposte differite SCRITTURE CONTABILI
31/12 esercizio di origine
IL COSTO PER IMPOSTE CHE DEVE APPARIRE IN C.E. DEVEESSERE QUELLO RIFERITO AL REDDITO DI COMPETENZA
Voce 22 conto economicoImposte correnti
D.12. Debiti tributari
Imposte dell’esercizio a Debiti tributari
Voce 22 conto economicoImposte differite
B.2. Fondi per imposte differite
Imposte differite a F.do imposte differite
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differitaImposte differite
31/12 esercizi successivi
Esercizi nei quali:- Il ricavo già imputato a C.E. diventa imponibile- Il costo già fiscalmente dedotto sarà imponibile ai fini fiscali
REDDITO IMPONIBILE > REDDITO CIVILISTICO
DEBITI V/ERARIO > DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO
(carico fiscale effettivo) GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI
COMPETENZA ECONOMICA
(carico fiscale di competenza)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differitaImposte differite SCRITTURE CONTABILI
31/12 esercizi successivi
B.2. Fondi per imposte differite Voce 22 conto economicoImposte differite
F.Do imposte differite a Imposte differite
Ciò al fine di compensare a C.E. il costo per imposte scaturente dalla dichiarazione dei redditi che nel bilancio civilistico era stato imputato già in
precedenza
Voce 22 conto economicoImposte correnti
D.12. Debiti tributari
Imposte dell’esercizio a Debiti tributari
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempi di imposte differite
Plusvalenze rateizzateEx art 86, comma 4, TUIR Sopravvenienze rateizzateEx art. 88, comma 3, lett. B) del TUIRUtili su cambi
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differitaIMPOSTE ANTICIPATE
Ricavi tassabili in esercizi precedenti a quelli nei quali
sono imputati per competenza economica
IMPOSTE ANTICIPATE
Costi deducibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali sono imputati per
competenza economica
Riporto a nuovo di perdite fiscali
REDDITO IMPONIBILE > REDDITO CIVILISTICO
DEBITI V/ERARIO > DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO
(carico fiscale effettivo) GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI
COMPETENZA ECONOMICA
(carico fiscale di competenza)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differitaImposte differite SCRITTURE CONTABILI
31/12 esercizio di origine
IL COSTO PER IMPOSTE CHE DEVE APPARIRE IN C.E. DEVEESSERE QUELLO RIFERITO AL REDDITO DI COMPETENZA
Voce 22 conto economicoImposte correnti
D.12. Debiti tributari
Imposte dell’esercizio a Debiti tributari
C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate Voce 22 conto economico Imposte anticipate
Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differitaImposte anticipate
31/12 esercizi successivi
REDDITO IMPONIBILE < REDDITO CIVILISTICO
DEBITI V/ERARIO < DEBITI V/ERARIO CHE DOVREBBERO
(carico fiscale effettivo) GRAVARE SECONDO IL PRINCIPIO DI
COMPETENZA ECONOMICA
(carico fiscale di competenza)
L’azienda sarà tenuta a versare all’Erario imposte minori di quelle di competenza, ciò non comporterà l’indicazione in bilancio di un minor costo per
imposte
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differitaImposte anticipate SCRITTURE CONTABILI
31/12 esercizi successivi
Voce 22 conto economicoImposte correnti D.12. Debiti tributari
Imposte dell’esercizio a Debiti tributari
Voce 22 conto economico Imposte anticipate C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate
Imposte anticipate a Crediti per imposte anticipate
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempi di imposte anticipate
Compenso agli amministratori non corrispostiPerdite su cambiFondi svalutazione creditiPerdite fiscali(le perdite riportabili ad esercizi successivi possono
rappresentare differenze temporanee deducibili in ragione del beneficio fiscale che comportano negli esercizi in cui divengono compensabili)Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differitaIMPOSTE ANTICIPATE – PERDITE PREGRESSE
Deducibili dai redditi futuri imponibili ai fini IRES entro il quinto esercizio successivo
Minore onere fiscale futuro Attribuito all’esercizio nel quale è generato
Condizioni per l’iscrizione in bilancio del beneficio fiscale per perdite di esercizio (P.C. 25):
- PERDITE DERIVANTI DA EVENTI DETERMINATI PER I QUALI VI È LA CERTEZZA DELLA NON RIPETIZIONE FUTURA;
- RAGIONEVOLE CERTEZZA DI CONSEGUIRE, ENTRO I 5 ESERCIZI SUCCESSIVI, REDDITI IMPONIBILI IN GRADO DI ASSORBIRE LE PERDITE SUBITE.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Imposte sul reddito e fiscalità differitaIMPOSTE ANTICIPATE – PERDITE PREGRESSE
Scrittura contabile
C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate Voce 22 conto economico Imposte anticipate
Violazione del principio della PRUDENZA AMMINISTRATIVA
SolitamenteImposte anticipate iscritte rettifica dell’onere tributario dell’esercizio
Perdite pregresseImposte anticipate iscritte rettifica
del presunto onere tributario futuro
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Il saldo delle imposte da versare corrisponde alle imposte calcolate sull’imponibile dell’esercizio meno gli acconti già versati. L’importo del saldo è iscritto nello Stato Patrimoniale, tra i debiti, alla voce D.12. Infatti, natura, esistenza, ammontare e scadenza delle imposte correnti ancora da versare sono certi e determinati.
Il saldo delle imposte da versare corrisponde alle imposte calcolate sull’imponibile dell’esercizio meno gli acconti già versati. L’importo del saldo è iscritto nello Stato Patrimoniale, tra i debiti, alla voce D.12. Infatti, natura, esistenza, ammontare e scadenza delle imposte correnti ancora da versare sono certi e determinati.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Rilevazione dell’acconto d’imposta come credito verso l’Erario. Al momento del versamento si rileva un credito v/s l’Erario. Infatti, si pagano le imposte prima che sia compiutamente formato il reddito e, quindi, prima di conoscere effettivamente l’entità delle imposte correnti a carico dell’esercizio:
Rilevazione dell’acconto d’imposta come credito verso l’Erario. Al momento del versamento si rileva un credito v/s l’Erario. Infatti, si pagano le imposte prima che sia compiutamente formato il reddito e, quindi, prima di conoscere effettivamente l’entità delle imposte correnti a carico dell’esercizio:
Pagamento delle imposte in acconto (1° acconto)
Banca c/c 39,2VF-VF+ Erario c/acc. imposte
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Segue:Segue:
Pagamento delle imposte in acconto (2° acconto)
Banca c/c 58,8VF-VF+ Erario c/acc. imposte
Il conto Erario c/acconto imposte è un conto finanziario che registra un credito dell’impresa nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Il conto Erario c/acconto imposte è un conto finanziario che registra un credito dell’impresa nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Circa le imposte dovute a saldo e i debiti tributari, alla fine dell’esercizio, al momento della redazione del bilancio, si dispone di tutti gli elementi per calcolare con precisione le imposte sul reddito da pagare. Queste possono essere:
Circa le imposte dovute a saldo e i debiti tributari, alla fine dell’esercizio, al momento della redazione del bilancio, si dispone di tutti gli elementi per calcolare con precisione le imposte sul reddito da pagare. Queste possono essere:
uguali agli acconti versati
superiori agli acconti versati
inferiori agli acconti versati
uguali agli acconti versati
superiori agli acconti versati
inferiori agli acconti versati
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Il meccanismo degli acconti può comportare che, al momento in cui si procede alla effettiva determinazione del reddito di competenza e delle relative imposte, queste risultino inferiori a quanto già versato in acconto. In questo caso, l’impresa vanta un credito v/s l’Erario.
Il meccanismo degli acconti può comportare che, al momento in cui si procede alla effettiva determinazione del reddito di competenza e delle relative imposte, queste risultino inferiori a quanto già versato in acconto. In questo caso, l’impresa vanta un credito v/s l’Erario.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempio (1) - si supponga che, calcolate le imposte nell’esercizio X, queste siano pari a € 90,00. In acconto sono state già versati complessivamente € 98,00; quindi per la differenza (€ 8,00), l’impresa vanta un credito verso l’amministrazione finanziaria. In contabilità, si la la seguente scrittura:
Esempio (1) - si supponga che, calcolate le imposte nell’esercizio X, queste siano pari a € 90,00. In acconto sono state già versati complessivamente € 98,00; quindi per la differenza (€ 8,00), l’impresa vanta un credito verso l’amministrazione finanziaria. In contabilità, si la la seguente scrittura:
Rilevazione del credito d’imposta
Imposte correnti
52VE+VF+ Crediti v/s Erario per imposte sul reddito
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Il conto Imposte correnti viene rettificato per un importo pari alle imposte non dovute. In questo modo, esso evidenzia un saldo di € 90,00. Di contro, viene aperto un conto finanziario genericamente denominato Crediti verso Erario per imposte sul reddito, ove si evidenzia il credito per imposte vantato dall’impresa.
Il conto Imposte correnti viene rettificato per un importo pari alle imposte non dovute. In questo modo, esso evidenzia un saldo di € 90,00. Di contro, viene aperto un conto finanziario genericamente denominato Crediti verso Erario per imposte sul reddito, ove si evidenzia il credito per imposte vantato dall’impresa.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Al 31.12 si deve rilevare l’importo integrale del costo per imposte correnti dell’esercizio. Se le imposte del periodo sono uguali agli acconti, occorre rilevare il costo per imposte e chiudere il credito v/s l’Erario.
Al 31.12 si deve rilevare l’importo integrale del costo per imposte correnti dell’esercizio. Se le imposte del periodo sono uguali agli acconti, occorre rilevare il costo per imposte e chiudere il credito v/s l’Erario.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per € 98,00, le imposte correnti sono pari a € 98,00, la scrittura contabile è la seguente:
Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per € 98,00, le imposte correnti sono pari a € 98,00, la scrittura contabile è la seguente:
Rilevazione delle imposte correnti
Erario c/acconto imposte
98VF-VE- Imposte correnti
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Se le imposte da pagare sono maggiori degli acconti versati, occorre:Se le imposte da pagare sono maggiori degli acconti versati, occorre: rilevare il costo per le imposte
correnti dell’esercizio rilevare il debito verso l’Erario, al
netto di quanto già versato a titolo di acconto, ciò si ottiene chiudendo il conto Erario c/acconto imposte (importo già versato) e aprendo, per il residuo, il conto Debiti tributari (importo da versare a saldo)
rilevare il costo per le imposte correnti dell’esercizio
rilevare il debito verso l’Erario, al netto di quanto già versato a titolo di acconto, ciò si ottiene chiudendo il conto Erario c/acconto imposte (importo già versato) e aprendo, per il residuo, il conto Debiti tributari (importo da versare a saldo)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per € 98,00 le imposte sono pari a € 150,00, la scrittura contabile è la seguente:
Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per € 98,00 le imposte sono pari a € 150,00, la scrittura contabile è la seguente:
Rilevazione delle imposte correnti
Erario c/acconto imposte
150
VF-
VE- Imposte correnti
Debiti tributari VF-
98
52
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Se le imposte da pagare sono minori degli acconti versati, occorre:Se le imposte da pagare sono minori degli acconti versati, occorre:
rilevare il costo per le imposte correnti dell’esercizio
rilevare il credito v/s l’Erario, per la parte di acconto versata in eccesso
rilevare il costo per le imposte correnti dell’esercizio
rilevare il credito v/s l’Erario, per la parte di acconto versata in eccesso
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per € 98,00 le imposte sono pari a € 90,00, la scrittura contabile è la seguente:
Esempio (2) - se a fronte di acconti versati per € 98,00 le imposte sono pari a € 90,00, la scrittura contabile è la seguente:
Rilevazione delle imposte correnti
Erario c/acconto imposte
90VF-VE- Imposte correnti
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Il conto Erario c/acconto imposte non viene chiuso, ma resta aperto per un importo (€ 8,00) pari alla differenza fra quanto versato e quanto dovuto. Esso figurerà nello stato Patrimoniale fra i crediti dell’impresa.
Il conto Erario c/acconto imposte non viene chiuso, ma resta aperto per un importo (€ 8,00) pari alla differenza fra quanto versato e quanto dovuto. Esso figurerà nello stato Patrimoniale fra i crediti dell’impresa.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
FISCALITA’ DIFFERITA (imposte anticipate e imposte differite) CARATTERISTICHE
a) e’ la precisa attuazione del principio di competenzab) e’ legata alle differenze temporanee civilistico/fiscali di componenti
redditualic) obbligo di rilevazione quando vi sono ragionevoli elementi di certezza (maggiori nel caso di imposte anticipate)d) l’obbligo deriva anche dalle nuove voci dello schema di stato patrimoniale e di conto economico
N. 14 DELL’ART. 2427 C.C.
- dà le coordinate per la rilevazione delle imposte differite/anticipate - richiede un prospetto
PROBLEMI - aliquote - compensazione fra anticipate e differite
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
APPLICAZIONI
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA LEASE BACK
Trattamento civilistico e contabile plusvalenzaArt. 2425 bis 4: ripartizione in funzione della durata del contratto di leasing
Trattamento fiscaleRileva nell’esercizio di realizzazione(con possibile ripartizione fino a 5 anni)
Evidenziazione dell’effetto imposte del diverso trattamentoEsempio: deduzione civilistica 7 anni ripartizione fiscale 5 anni
Esercizio del realizzo e esercizi successivi (4)Rilevazione imposte differite sulla differenza
Esercizi 6 e 7:Effetto reversal delle precedenti imposte differite
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
OPERAZIONI IN VALUTA 1- Rilevazione operazioni: cambio del giorno dell’operazione2 - Conclusione operazione: (riscossione e pagamento): rilevazione della differenza di cambi definitiva (voce 17 bis C.E.)3 - Valutazione al 31/12: tutte le voci (partite monetarie, indipendentemente dalla scadenza), escluse le seguenti: cambio di fine esercizio Crediti in valuta estera: prima la conversione poi la svalutazione (indicare in due voci distinte di CE, se gli importi sono rilevanti) Titoli non immobilizzati in valuta (prima allineamento al mercato, poi conversione) (OIC/1) immobilizzazioni non monetarie (materiali, immateriali, finanziarie rappresentate da titoli immobilizzati valutati al costo): Tenere conto del cambio di fine esercizio, solo se la perdita di valore è ritenuta durevoleN.B.: Immobilizzazioni materiali/immateriali: combinazioni di modifica del valore e del cambio. L’adeguamento del cambio ha un significato solo se si ricavano flussi finanziari in valuta estera (es. immobile estero affittato)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
OPERAZIONI IN VALUTA (SEGUE)
ART. 110.3 TUIR
- Si utilizza il cambio alla chiusura dell’esercizio per tutte le attività e passività (escluse le partecipazioni), escludendo crediti e debiti con operazioni di copertura
ART. 110.4 TUIR- Immobilizzazioni finanziarie (crediti, debiti, titoli): le svalutazioni al cambio corrente sono deducibili obbligo di ripresa di valore se entro i due successivi esercizi il cambio medio risulti più favorevole (si utilizza il cambio meno favorevole)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
OPERAZIONI IN VALUTA (SEGUE)
4 - Informativa in NI
- Distinzione nella voce 17 bis CE della componente valutativa, non realizzata - Variazioni di cambio successive alla chiusura dell’esercizio (in via generale contabilizzate solo al realizzo) - Rilevazione Fondo rischi su cambi, irrilevante fiscalmente, se definitive o significative)
5 - Destinazione utile in presenza di differenze positive di valutazione: creazione di apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (significato)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER”
La legge 102 del 1° luglio 2009 (cosiddetta “Manovrad’estate”) ha convertito e modificato il D.L. 78 del1° luglio 2009, recante tra le altre disposizioni, la detassazione degli investimenti per determinate categorie di beni strumentali, la cosiddetta Tremonti-ter.Con circ. n. 45/E del 27 ottobre 2008, l’Agenzia delleentrate ha chiarito le modalità applicative dell’agevolazione eliminando anche alcuni dubbi che erano scaturiti dalla norma.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
La Tremonti-ter, a differenza deiprovvedimenti degli anni passati che miravano alla detassazione dei redditi d’impresa,permette la sola detassazione degli investimentieffettuati dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigoredel decreto legge) al 30 giugno 2010 in specificimacchinari e attrezzature, escludendo l’imposizionesul reddito (IRES) per il 50% del loro valore.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
La legge 102 del 3 agosto 2009, nel convertire il decreto,ha specificato che i beni oggetto dell’agevolazione devono essere nuovi. Tuttavia, tale caratteristica non era stata prevista dal decreto del 1° luglio 2009 che ha introdotto la norma. Di conseguenza alcune imprese potrebbero aver acquistato beni usatinel periodo tra il 1° luglio e il 4 agosto consapevoli di comprenderli nella detassazione, ma hanno poi scoperto che i loro beni non rientrano tra quelli agevolabili. Su tale punto, infatti, si è soffermata l’Agenzia con la circ. n. 44/E del 27 ottobre 2009, precisandoche la previsione del requisito della novità dei beni introdotta dalla legge di conversione non ha portata innovativa ma è solamente «ricognitiva di un principio desumibile dalla ratio dell’agevolazione»
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
L’Agenzia con la circ. n. 44/E del 27 ottobre 2009 ha fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda la determinazionedel costo agevolabile. In particolare ha precisato che il valore degli investimenti su cui applicare l’aliquota del 50% è determinato applicando le disposizioni delle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 110 del TUIR in tema di determinazione del costo. Secondo tali disposizioni il costo degli investimentiè comprensivo degli oneri accessori e degli interessi passivi iscritti in bilancio a aumento del costo per effetto di disposizioni di legge.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
L’agevolazione rileva esclusivamente ai fini IRES e IRPEF e non ai fini IRAP, come precisato dall’Agenzia. L’art. 5 del decreto, infatti, prevede l’esclusione “dall’imposizione sul reddito d’impresa” del 50% delvalore degli investimenti escludendone di fatto l’applicazioneai fini IRAP. L’agevolazione è fruibile apportando una variazione indiminuzione della base imponibile del reddito d’impresa del periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. L’Agenzia ha precisato che l’agevolazione opera anche quando il risultato reddituale evidenziauna perdita.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
CONTABILIZZAZIONE DELLA C.D. “TREMONTI- TER” (SEGUE)
A tal proposito, per le imprese minori, la maggior perdita sarà dedotta dal reddito complessivo, mentre per le imprese commerciali in contabilità ordinaria sarà portata in diminuzione nel periodo d’impostadell’investimento e nei successivi ma non oltre il quarto (si ricorda che se la perdita è realizzata nei primi tre periodi d’imposta non vi è alcun limite ditempo al riporto negli esercizi successivi). L’esclusione dall’imposizione del 50% del valore degli investimenti non rileva ai fini del calcolo e del versamento degli acconti che sono determinati al lordo dell’agevolazione.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Ambito soggettivo2 profili
Chi esegue l’investimento: persona fisica
Chi ne fruisce: societa’ di capitali e
di persone
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Decorrenza:Aumenti di capitale eseguiti tra il 5
8.2009 e il 5.2.2010
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Operazione che determinano il vantaggio fiscale:
Articoli 2342 e 2464 C.C.
Escluse altre forme di incremento del patrimonio netto quali:
Versamento soci a fondo perduto, Versamento soci in conto futuro aumento di capitale, utili conseguiti e non
distribuiti, rivalutazioni monetarie, utilizzo di riserve preesistenti
A I Capitale sociale Conferimento
Poste del
patrimonio
nettoA VII
Versamenti a fondo perduto
Apporto
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento capitale
D 3Versamenti a titolo di finanziamento
Finanziamento
Passività
Le diverse tipologie di “prestazioni” dei soci a favore della società
ERSAMENTI SOCI IN CONTO CAPITALE
Notariato TV - Massime H.L.1 e I.K.1:
- Sono eseguiti dal socio senza diritto al rimborso e accedono direttamente al patrimonio della società (riserva disponibile)
- Non sono utilizzabili per esecuzione aumenti di capitale a pagamento
- Se utilizzati per aumenti gratuiti di capitale, vanno a beneficio di tutti i soci
- Se distribuiti, vanno a beneficio di tutti i soci
- Non è richiesta una delibera dell’assemblea, ma necessita regolamentazione contrattuale socio-società
- In caso di trasferimento della partecipazione, non è possibile trasferirne la titolarità
VERSAMENTI SOCI IN CONTO “AUMENTO CAPITALE”
Notariato TV - Massime H.L.2 e I.K.2: - Sono eseguiti dal socio a fronte di aumento futuro
del capitale; non accedono al patrimonio della società
- Non sono utilizzabili per l’esecuzione di aumenti gratuiti di capitale
- Se l’aumento non viene eseguito, sono soggetti a obbligo di restituzione
- Non necessita regolamentazione contrattuale, potendo anche essere in forma di “promessa irrevocabile di sottoscrizione del capitale”
- In caso di trasferimento della partecipazione, seguono il nuovo socio o sono restituiti al socio uscente
1 utili in corso di formazione
2 utili pregressi non distribuibili
3 riserve facoltative e straordinarie
4 riserva statutaria
5 riserva di rivalutazione monetaria
6 riserva sovrapprezzo azioni
7 versamento soci in conto capitale
8 riserva legale
9 capitale sociale
Utilizzo riserve in sede di copertura(Notai TV Massime H.G.9 – I.G.17 e OIC 28)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Dubbio: versamento soci a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale eseguito dopo il 5.8.09 con aumento di capitale eseguito entro il
5.2.2010
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di capitale: apporto
in denaro
SPA, SRL: versamento 25% alla sottoscrizione salvo socio
unico ( versamento 100%), in caso di venuta meno
della pluralita soci versamento residuo entro
90gg
> Momento in cui va inteso eseguito l’aumento:
1) Delibera
2) Sottoscrizione ( preferibile)
3) Versamento integrale
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di capitale: apporto
in denaro
Dubbio:
Il capitale di costituzione puo’
essere inteso come aumento
agevolabile ?
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di capitale: apporto
in denaro
Societa Persone:
Non esiste obbligo di versamento
Momento di rilevanza dovrebbe essere la delibera ( iscrizione
conferisce la possibilita di
opposizione ai terzi)Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di capitale: apporto in natura
Ammesso a differenza della dit
SPA : 2343 > nomina perito tribunale
2343 ter > perizia da parte di esperto se
bene conferito a valore equo
SRL : nomina di perito ( revisore contabile) da parte societa
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di capitale: apporto in natura
Ammesso a differenza della dit
SRL : Problema
Ammessi in conferimenti
d’opera ?
( de Vito: detax pari al valore della prestazione
eseguito entro il 5.2.10)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Aumenti di capitale: apporto in natura
Ammesso a differenza della dit
Societa di persone
Non sono previste perizie ma solo idonee garanzie
( 2254, 2255)
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
AGEVOLAZIONE FISCALE
Rendimento pari al 3% dell’aumento di
capitale costituisce una variazione
diminutiva IRES, IRPEF ( ed anche
IRAP)Per 5 periodi
d’imposta e fino al tetto max di €
500.000
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
ESEMPIOLa SRL Alfa aumenta il capitale di € 400.000 il
20.11.09. Il rendimento nella misura del 3% significa che si avra’ una detassazione pari a 12.000 euro per gli anni 2009/2013, in totale 60.000 euro di minor reddito.
ipotizzando un’esclusione che riguarda anche l’Irap si avra’ un vantaggio pari a:
12000 x 31,4% = 3768 x cinque anni = 18.840Il vantaggio massimo, ipotizzando un aumento di
capitale di € 500.000 sara’ quindi 500.000 x 3% = 15.000 x 31.4% = 4.710 x 5 = 23.550.
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Cumulabilita con altri benefici
1) Tremonti Ter
Es.Societa’ acquista un bene per € 100.000
con detax pari a € 50.000, tramite aumento di capitale di pari importo.
Beneficio= 50.000 x 27,5% = 13.750
A cui si aggiunge 100.000 x 3% = 3000 x 31.4% = 942 x 5 = 4710
Beneficio totale = 18.460
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Cumulabilita con altri benefici
1) Aggregazioni societarie.
Impresa individuale conferisce ramo d’azienda valore contabile
100.000, valore effettivo 400.000. SRL conferitaria esegue aumento
di capitale pari a 400.000.
Calcolo vantaggi: Maggiori ammortamenti su 300.000, calcolando aliquota
10% = 30.000 x 31.4% = 9420, cui si aggiunge
400.000 x 3% = 12.000 x 31.4% = 3768
Beneficio totale per periodo d’imposta
13.188
Novita del D.L. 5/09a) Avviamento non piu’
Compresob) No interpello
Preventivoc) Ammesse partecipazioni
Incrociate per max 20%
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Cumulabilita con altri benefici
1) Aggregazioni societarie.
Non cumulabile il conferimento d’azienda se eseguito da societa’. In questo caso si puo’ pensare alla scissione nella quale la beneficiaria
aumenta il capitale e assegna le partecipazioni a persone
fisiche. Non e’ esattamente un aumento di cui agli articoli
2342 o 2464 , ma le caratteristiche richieste dalla
norma sono rispettateClaudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Problema aperto
Aumento di capitale con destinazione di
parte di esso a sovrapprezzo
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010
Incentivi alla capitalizzazioneart. 5 comma 3 ter D.L. 78/09
Accordo ABI 3.8.09
A fronte di aumento di capitale la banca finanzia il socio
persona fisica per un multiplo
dell’aumento stesso
Claudio Sottoriva – 20 aprile 2010