appunti di privato · appunti di privato premessa: nel nostro ordinamento sono riconosciuti come...
TRANSCRIPT
APPUNTI DI PRIVATO
Premessa:
Nel nostro ordinamento sono riconosciuti come soggetti di diritto: le persone fisiche, le persone
giuridiche e gli enti di fatto.
Le persone fisiche sono tutti quegli esseri umani nati vivi, centro di imputazione di situazioni
giuridiche e pertanto soggetti di diritto
Le persone giuridiche sono tutti i complessi organizzati di persone e di beni rivolti ad uno scopo a
cui la legge riconosce la capacità giuridica
Gli enti di fatto infine sono tutti quei complessi organizzati di persone e beni a cui la legge, pur
riconoscendoli come soggetti di diritto, non attribuisce la personalità giuridica.
CAPACITA’ GIURIDICA
- Acquisto della capacità giuridica: Si acquista alla nascita con la separazione del feto dal
corpo materno; per far si che essa venga riconosciuta è necessario che il feto sia nato vivo.
Non si richiede invece né il requisito della vitalità (esempio: l’assenza di gravi
malformazioni), né una durata minima di vita.
N.B.: Anche se l'acquisto della capacità giuridica coincide, per le persone fisiche, con la nascita, la
legge riconosce eccezionalmente anche a soggetti non ancora venuti al mondo la possibilità di
diventare titolari di diritti, subordinatamente all'evento della nascita:
• Ai nascituri concepiti la legge riconosce la piena capacità di ricevere
a causa di morte e la capacità di ricevere per donazione
• Ai nascituri non concepiti la legge riconosce la piena capacità di
ricevere a causa di morte (ma solo in caso di vocazione testamentaria)
e la capacità di ricevere per donazione
- Limitazioni alla capacità giuridica: La capacità giuridica è riconosciuta ad ogni persona
fisica; ci sono però alcuni casi di incapacità speciale che prevedono l’impossibilità per
alcuni soggetti ad essere titolari di determinati rapporti e questi casi riguardano:
• L’età: per alcuni rapporti giuridici la capacità giuridica non decorre
dalla nascita, essendo richiesta una determinata età (es: 18 anni per
fare testamento)
• Il sesso: la donna è esclusa da alcune prestazioni di lavoro
ritenute particolarmente gravose e insalubri indicate in leggi
speciali (es: lavoro in miniera), nel rispetto dell’essenziale funzione
familiare che essa è chiamata a svolgere
• La salute: per esempio l’interdetto per infermità mentale non può
contrarre matrimonio
• Le condanne penali: a seguito di determinate condanne penali è
prevista, come sanzione accessoria, la perdita o la sospensione
della potestà parentale
• L’onore: ad esempio il diritto agli alimenti può essere ridotto in
conseguenza di una condotta riprovevole dell’alimentato; oppure
il fallito non può accedere agli uffici tutelari
- Perdita della capacità giuridica: la capacità giuridica cessa solo in seguito all’evento
naturale della morte del soggetto. Infatti, l’art. 22 della Costituzione recita che “nessuno
può essere privato, per motivi politici, della propria capacità giuridica”.
Altre volte, invece, può accadere che vi sia incertezza riguardo all’effettiva esistenza o meno
in vita di una persona. Per questa eventualità la legge prevede determinate conseguenze
disciplinate da tre istituti particolari: scomparsa, assenza e morte presunta.
La scomparsa è una situazione di fatto ed è caratterizzata dall’allontanamento dall’ultimo
domicilio o dall’ultima residenza e dalla mancanza di notizie. Le conseguenze in questo caso
sono che: innanzitutto il soggetto scomparso non può riscuotere l’eredità a lui devoluta
(verranno chiamati coloro ai quali spetta in sua mancanza), non può acquistare altri diritti e
viene nominato un curatore per la conservazione del suo patrimonio.
L’assenza invece è una situazione di diritto rappresentata dalla scomparsa protratta per almeno
due anni ed è dichiarata da una sentenza del tribunale. Come conseguenze essa comporta:
l’apertura del testamento (se esiste), il possesso temporaneo dei beni da parte dei presunti
eredi, l’esercizio temporaneo dei diritti e l’esonero temporaneo dall’adempimento delle
obbligazioni.
Infine, per quanto riguarda la morte presunta, si tratta sempre di una situazione di diritto che
consiste nella scomparsa protrattasi per 10 anni in conseguenza di avvenimenti che fanno
ritenere probabile la morte.
Essa produce gli stessi effetti della morte, gli aventi diritto dispongono liberamente dei beni del
presunto morto, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio e nell’ipotesi del ritorno del
presunto morto o in caso di prova dell’esistenza, gli effetti della dichiarazione cessano ex nunc.
CAPACITA’ DI AGIRE
- Acquisto della capacità di agire: la capacità di agire è l’attitudine del soggetto a
compiere atti idonei a costituire, modificare o estinguere la propria situazione
giuridica. E’ palese la differenza con la capacità giuridica: che rappresenta solo una idoneità
astratta ad essere titolare di posizioni giuridiche, mentre con l’acquisto della capacità d’agire
egli diventa concretamente l’autore e l’autonomo protagonista dell’attività giuridica. In
particolare, la capacità d’agire è generale, in quanto abilita al compimento di tutti i tipi di
atti ed è piena, in quanto autorizza il titolare a porre validamente in essere l’atto senza il
concorso necessario di altri soggetti.
La capacità d’agire si acquista con il conseguimento da parte della persona fisica
dell’attitudine a curare da solo i propri affari e interessi prevista dalla legge al compimento dei
18 anni d'età.
− Limiti alla capacità di agire: la capacità di agire può essere limitata o esclusa, anche
dopo il compimento dei 18 anni, se un soggetto è in condizioni psico-fisiche che lo rendono
incapace di provvedere ai propri interessi o se questi ha riportato particolari condanne penali.
−
Si distingue tra incapacità legale e naturale: le cause di incapacità legale sono determinate dalla
legge e sono la minore età, l’interdizione legale e l’inabilitazione.
L’incapacità legale si distingue a sua volta in assoluta e relativa: in quest’ultimo caso
l’incapace può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre l’assistenza del
curatore è necessaria solo per gli atti di straordinaria amministrazione.
I casi di incapacità legale assoluta sono:
• La minore età: il minore è totalmente incapace di agire. Viene rappresentato dai
genitori che esercitano la potestà genitoriale o in mancanza di questi, da un tutore
nominato dal tribunale
• L’interdizione giudiziale: riguarda i casi di abituale stato di infermità mentale, e
l'interdetto è dichiarato con sentenza incapace di provvedere totalmente ai propri
interessi. Quindi comporta l’incapacità totale ad agire, la nomina di un tutore,
l’annullabilità relativa degli atti eventualmente posti in essere dall’interdetto.
I casi di incapacità legale relativa invece sono:
• L’inabilitazione: dichiarata con sentenza del giudice e comporta una limitazione della
capacità del soggetto. E’ causata da infermità abituale non grave, prodigalità, abuso di
sostanze alcooliche o stupefacenti e da imperfezioni o menomazioni fisiche tali da non
consentire una certa autonomia. Per quanto riguarda gli effetti, vediamo che l’inabilitato a
differenza dell’interdetto può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione e può
essere autorizzato al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione senza
l’assistenza del curatore. Inoltre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, è
necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare ed il consenso del curatore. Gli atti
compiuti, senza le dovute forme, sono annullabili su istanza dell’inabilitato o dei suoi
aventi causa.
• L’emancipazione: conferisce lo status di limitata capacità di agire del minore prima del
compimento del 18esimo anno di età qualora, avendo compiuto i 16 anni, sia stato ammesso
a contrarre matrimonio. Si tratta di un effetto che consegue ipso iure al matrimonio. Gli
effetti consistono in una cessazione della potestà dei genitori nei confronti del minore
emancipato, l’acquisto di una limitata capacità di agire simile a quella dell’inabilitato e
l’acquisto di una piena capacità di agire in campo patrimoniale se l’emancipato è autorizzato
anche dall’esercizio di un’impresa commerciale.
Infine, c’è l’incapacità naturale o di fatto: corrisponde ad uno stato di fatto in cui viene a trovarsi
una persona maggiorenne o emancipata che, sebbene non interdetta, né inabilitata, si provi tuttavia
essere stata per qualsiasi causa (ubriachezza, delirio febbrile, ipnosi) incapace di intendere e di
volere al momento del compimento di un determinato atto.
Gli atti posti in essere in tale stato sono annullabili (l’azione di annullamento si prescrive
generalmente in 5 anni, salvo eccezioni)
FONDAZIONI ed ASSOCIAZIONI
Le persone giuridiche si dividono in corporazioni (complesso organizzato di persone fisiche, in cui
predomina l’elemento personale) ed istituzioni (complesso organizzati di beni in cui predomina
l’elemento patrimoniale). Le corporazioni si dividono a loro volta in associazioni (quando lo scopo
non è prettamente di natura economica come nel caso di un’associazione sportiva o culturale) e
società (se perseguono uno scopo lucrativo o mutualistico).
Le istituzioni invece si dividono in fondazioni (quando un patrimonio privato è destinato ad uno
scopo di pubblica utilità) e comitati (generalmente costituiti per la raccolta dei fondi vincolati ad
una finalità determinata).
Associazioni e fondazioni si differenziano per la prevalenza dell'elemento personale nelle prime e
di quello patrimoniale nelle seconde; e per lo scopo che nelle fondazioni è esterno in quanto
consiste nella realizzazione di un vantaggio per altri, mentre nelle associazioni è interno in quanto
consiste nell'arrecare un vantaggio agli associati.
Gli elementi costitutivi della persona giuridica sono:
• Per le corporazioni: una pluralità di persone (almeno due) nelle associazioni mentre per
quanto riguarda le società oggi è ammessa la costituzione di società a responsabilità limitata
e di società per azioni con un solo socio.
• Uno scopo comune (lecito)
• Un patrimonio sufficiente per la realizzazione dello scopo
La costituzione delle associazioni si ha attraverso la stipula dell’atto costitutivo, che è il negozio
plurilaterale di natura contrattuale, in forza del quale avviene la costituzione.
Generalmente l’atto costitutivo viene stipulato nella forma di “atto pubblico”, salvo diverse
disposizioni della legge; se non è richiesta una forma in particolare esso può essere stipulato anche
sotto forma di scrittura privata o persino verbalmente.
All’atto costitutivo si accompagna lo statuto che è il documento integrativo dell’atto costitutivo e
che contiene le norme che regoleranno la vita dell’ente.
Lo statuto e l’atto costitutivo impegnano all’osservanza non solo gli attuali componenti
dell’associazione ma anche quanti, in futuro, vi entreranno a far parte.
L'atto costitutivo, in altri termini,è l'atto giuridico con il quale si dà vita ad una persona giuridica;
nel caso delle fondazioni prende il nome di atto di fondazione.
Le fondazioni invece sono enti costituiti da un fondatore e prevedono un patrimonio destinato ad
uno scopo di pubblica utilità (esempio: Telethon); esse si possono costituire per atto pubblico o per
testamento.
In una prima fase storica le fondazioni non erano ben viste perché il loro patrimonio è in linea
generale vincolato e ciò entrava in conflitto col principio di libera circolazione di merci e capitali
vigente nel nostro paese.
Oggi non è più attuale questa critica perché dal 2005 le fondazioni possono trasformarsi in società
con scopo di lucro.
Nelle fondazioni non c’è assemblea, infatti le decisioni sono prese di solito dal fondatore che può
indicare anche come amministrare il patrimonio.
L’amministratore per assumere scelte di straordinaria amministrazione in caso di assenza del
fondatore si rivolgerà allo Stato.
Le fondazioni devono essere obbligatoriamente riconosciute, hanno un’autonomia patrimoniale
perfetta e dei suoi debiti risponde solo il patrimonio; se il patrimonio è incapiente la fondazione si
scioglie.
La costituzione delle fondazioni avviene attraverso due atti separati: il primo di natura personale
ed il secondo di natura patrimoniale.
• Il negozio unilaterale di fondazione: ha come contenuto la volontà del fondatore
a far sorgere la fondazione, e può rivestire sia la forma dell’atto ( pubblico) tra vivi
che quella del testamento
• L’atto di dotazione invece opera l’attribuzione dei beni, a titolo gratuito, al
futuro ente da costituire.
A questi due atti si aggiunge poi lo statuto, che come nel caso delle associazioni, contiene le
norme destinate a regolare la vita della fondazione.
Un comitato invece è una figura ibrida in cui alcuni organizzatori raccolgono fondi per uno scopo di
pubblica utilità, quindi il patrimonio viene raccolto dall’esterno e non destinato dal fondatore.
Il comitato si distingue dalle associazioni perché 1) deve realizzare interessi estranei ai suoi membri
e 2) perché è a struttura chiusa, quindi non aperto all’adesione dei terzi.
Infine nei comitati non è richiesto il riconoscimento come elemento indispensabile, quindi essi
possono anche non acquistare personalità giuridica.
Il riconoscimento
Gli elementi indicati precedentemente, che costituiscono il cosiddetto substrato materiale, anche se
necessari non sono sufficienti all’acquisto della personalità giuridica, a tal fine occorre un ulteriore
elemento formale costituito dal riconoscimento.
Esso è attribuito dalla Regione per le persone giuridiche private con finalità nell’ambito di una
sola Regione; mentre in tutti gli altri casi è attribuito dal Prefetto.
N.B.: Il requisito fondamentale delle persone giuridiche è l’autonomia patrimoniale perfetta, che
consiste nel fatto che il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal
patrimonio dei suoi componenti.
Le associazioni non riconosciute costituiscono un fenomeno molto diffuso nella realtà moderna, si
tratta di complessi di soggetti che, pur essendo dotati degli stessi requisiti delle persone giuridiche (
persone, patrimonio e scopo) non hanno richiesto il formale riconoscimento e godono nel nostro
ordinamento di una particolare condizione giuridica.
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli
accordi degli associati. Anche tali associazioni, quindi, hanno la loro fonte in un atto costitutivo e
sono organizzate mediante uno statuto.
I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il cosiddetto fondo comune e
su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell’associazione.
Le associazioni non riconosciute non potevano ricevere per donazione o per successione mortiis
causa prima del 2000, ed infatti eredità, legati e donazioni non avevano efficacia se entro un anno
non veniva richiesto il riconoscimento.
Con le modifiche avvenute nel 2000, inoltre, si impone anche agli enti non riconosciuti e quindi non
più solo alle persone giuridiche, l’obbligo di accettare le eredità devolute loro col beneficio di
inventario.
In questo caso l’autonomia patrimoniale è imperfetta perché, pur esistendo un fondo comune, per
soddisfare le obbligazioni dell’associazione sono tuttavia responsabili solidarmente e personalmente
coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima.
Quindi si distinguono due concetti di solidarietà e di sussidiareità: nel primo caso il creditore potrà
chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori e non essere costretto a chiedere parte
della prestazione ad ognuno dei debitori. Nel caso della sussidiareità invece, nei rapporti obbligatori
con pluralità di soggetti debitori, il creditore agirà prima nei confronti di un debitore principale e
solo successivamente, se non sarà stato interamente soddisfatto, agirà nei confronti degli altri.
Il pagamento eseguito dal debitore il solido libera gli altri
LA PRESCRIZIONE
La prescrizione è la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non uso, da parte
del titolare di esso, prolungato per un periodo di tempo determinato dalla legge.
Da ciò ne consegue che i presupposti di questo istituto sono: un diritto soggettivo che possa essere
validamente esercitato, il mancato esercizio di tale diritto ed il decorso del tempo previsto dalla
legge.
Il fondamento della prescrizione è l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e ne consegue che
la prescrizione è un istituto di ordine pubblico,e la sua disciplina è inderogabile.
La prescrizione non opera automaticamente, ma solo se opposta dalla parte interessata e
pertanto il giudice non potrà rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione,tra quelli imprescrittibili troviamo:
• I diritti indisponibili (diritti della personalità, gli status, ecc.)
• Il diritto di proprietà (che non si perde per non uso ma che si può perdere per usucapione)
• L’azione giudiziale di nullità
• L’azione giudiziale di rivendica
• Altri casi particolari previsti dalla legge
Durata della prescrizione
La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui un diritto, che potrebbe essere
legittimamente esercitato, non viene esercitato.
Per quanto riguarda la durata, occorre distinguere tra le ipotesi di:
Prescrizione ordinaria che prevede un decorso di 10 anni
Prescrizione dei diritti reali su cosa altrui che si realizza col decorso di 20 anni (superficie,
enfiteusi, usufrutto)
Prescrizioni brevi che si realizzano col decorso di un periodo inferiore ai 10 anni (diritto al
risarcimento dei danni derivati dalla circolazione dei veicoli che si prescrive in 2 anni, mentre il
diritto al risarcimento del danno derivante da atto illecito si prescrive in 5)
Poi c’è il caso delle cosiddette prescrizioni presuntive, che sono quelle in cui il decorso del
tempo determina la nascita, a favore del debitore, di una presunzione legale di pagamento e
quindi di estinzione dell’obbligazione.
La prescrizione presuppone un’inerzia ingiustificata del titolare del diritto e pertanto, se l’inerzia è
giustificata (perché è difficile o impossibile l’esercizio del diritto) , si ha la sospensione della
prescrizione mentre se l’inerzia viene a mancare in quanto il titolare compie un atto con il quale
concretamente esercita il suo diritto, si ha interruzione della prescrizione.
) LA DECADENZA
Anche la decadenza, come la prescrizione, è collegata al decorso del tempo: infatti consiste nella
perdita della possibilità di esercitare un diritto, per il mancato compimento di una
determinata attività o di un determinato atto, nel termine perentorio previsto dalla legge.
Nella decadenza è implicito un onere, infatti un diritto può essere acquistato solo se il soggetto
interessato si attiva nel periodo di tempo stabilito dalla legge o dagli stessi soggetti interessati.
Il fondamento della decadenza, a differenza della prescrizione, non risiede nel fatto soggettivo
dell’inerzia del titolare, ma nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto nel tempo
stabilito e nelle modalità previste dalla legge.
Da ciò ne consegue che
- Non trovano applicazione, in materia di decadenza, la sospensione e l’interruzione
- L’unico modo per evitarla è il compimento dell’atto nel termine e secondo le modalità
previste dalla legge.
Sono previsti diversi tipi di decadenza:
- Decadenza legale: è prevista dalla legge ed è sempre a istituto eccezionale, perché deroga al
principio secondo cui l’esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti di tempo
- Decadenza convenzionale o negoziale: anche la volontà privata può stabilire casi e termini
di decadenza nei modi stabiliti dalla legge.
DIFFERENZE TRA PRESCRIZIONE E DECADENZA
Questi due istituti hanno in comune il passare del tempo che determina la perdita di un diritto. Le
differenze invece sono:
− Nella prescrizione si fa riferimento alle condizioni soggettive del titolare del diritto mentre
nella decadenza al fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto
− Nella prescrizione il tempo è considerato come durata (mancato esercizio per un certo
periodo), nella decadenza esso è considerato come distanza (mancato esercizio entro un
certo periodo)
− La prescrizione ha sempre un fondamento di ordine pubblico mentre la decadenza può
tutelare anche un interesse privato
− La prescrizione ha la sua unica fonte nella legge, le cui norme sono inderogabili mentre la
decadenza può anche essere stabilita dalla volontà dei privati
− La prescrizione è sempre correlata ad un diritto soggettivo mentre la decadenza può essere
correlata anche a diritti potestativi
− La prescrizione comporta la perdita di un diritto già nella sfera del soggetto, la decadenza
impedisce invece l'acquisto di un nuovo diritto.
GLI ATTI GIURIDICI
Si parla di atti giuridici per indicare qualunque atto che rappresenta una situazione giuridica.
Si distinguono: atti giuridici unilaterali (che si perfezionano con la dichiarazione di volontà che
avviene da una sola parte. N.b. una sola parte e non un soggetto,ed è il caso di un atto di comunione
dei beni da parte dei coniugi o il testamento), atti giuridici bilaterali (che si perfezionano con la
dichiarazione di volontà che avviene da due parti ( ed è il caso del contratto di compravendita) e gli
atti giuridici plurilaterali ( che si perfezionano con la dichiarazione di volontà che avviene da più
parti come nel caso del contratto di società).
Bisogna distinguere due concetti che talvolta si rischia di confondere: la perfezione dell’atto e
l’efficacia dell’atto.
La perfezione dell’atto si verifica dal momento in cui l’atto è validamente concluso; l’efficacia
dell’atto invece si verifica dal momento in cui iniziano a prodursi gli effetti.
Possiamo avere situazioni di atti validi ma non efficaci come nel caso del testamento e situazioni di
atti efficaci ma non validi come l’interdetto giudiziale.
In questo ultimo caso i suoi atti sono annullabili ma fin quando non viene dichiarata l’invalidità
continuano a produrre i loro effetti
Altra classificazione degli atti giuridici è quella tra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso: gli
onerosi sono quelli in cui una parte esegue una prestazione in cambio di una controprestazione
( compravendita), mentre gli atti gratuiti sono quelli che non prevedono una controprestazione come
nel caso del comodato.
Gli atti a titolo gratuito possono essere atti di donazione se dotati di liberalità.
Gli atti di amministrazione hanno per oggetto la gestione del patrimonio ( denaro, azioni, gioielli).
Si distinguono atti di ordinaria amministrazione ( che non determinano modifiche significative
del patrimonio) e atti di straordinaria amministrazione, tra cui si evidenziano gli atti di
disposizione.
Un’altra distinzione importante è tra atti liberi ( o non solenni) e atti vincolati: i primi non hanno
requisiti di forma specifici mentre i secondi prevedono una modalità di manifestazione particolare.
Si parla di atto giuridico in senso stretto per indicare un atto posto in essere da 1 o più parti, i cui
effetti sono previsti dalla legge ( es. la messa in mora)
5) IL NEGOZIO GIURIDICO
Il negozio giuridico è un atto giuridico lecito, che consiste in una dichiarazione di volontà
diretta a produrre effetti giuridici previsti dall’ordinamento, effetti che possono consistere
nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante.
Il negozio giuridico è la manifestazione più importante dell’autonomia privata, cioè della
libertà e del potere riconosciuto ai soggetti privati di regolare con atti propri i propri interessi.
Nella fattispecie, il negozio giuridico non è disciplinato dal Codice Civile ed è una qualsiasi
dichiarazione di volontà per effetto della quale derivano effetti giuridici.
Gli elementi del negozio si dividono in:
• Elementi essenziali: senza in quali il negozio non può formarsi validamente. Essi sono i
soggetti (uno o più), l’oggetto, la volontà, la causa, la forma
• Elementi naturali: sono effetti impliciti di un particolare negozio o del negozio in generale
e si producono indipendentemente da un esplicito richiamo. Sono quindi previsti dalla
legge per completare la disciplina e derivano dalla natura del negozio
• Elementi accidentali: si tratta di elementi la cui presenza è solo eventuale, quindi le parti
sono libere di decidere se inserirli o meno ma una volta previsti sono vincolanti al pari
degli elementi essenziali (esempio di elementi accidentali sono: la condizione, il termine ed
il modo).
Classificazione dei negozi giuridici:
− Rispetto ai soggetti, si distinguono:
• Negozi unilaterali, posti in essere da una sola parte e si distinguono in questo caso negozi
unipersonali ( quando la manifestazione di volontà proviene da una sola persona fisica
come nel caso del testamento), pluripersonali ( quando la manifestazione di volontà
proviene da più persone che costituiscono una parte unica), recettizi e non recettizi ( a
seconda che la loro efficacia giuridica sia meno subordinata alla ricezione nella sfera
giuridica del destinatario)
• Negozi bilaterali, sono quelli che risultano da dichiarazioni di volontà provenienti da due
parti distinte e producono effetti per entrambe ( compravendita)
• Negozi plurilaterali, sono quelli che risultano da manifestazioni di volontà provenienti da
più parti e producono effetti per tutte ( contratto di società)
- Rispetto alla natura dei rapporti si distinguono:
• Negozi non patrimoniali, cher iguardano la sfera dei rapporti familiari ( matrimonio)
• Negozi patrimoniali, che riguardano rapporti valutabili economicamente ( contratti)
- Rispetto al corrispettivo si distinguono ( naturalmente questa distinzione vale solo per i negozi
patrimoniali):
• Negozi onerosi, quando all'attribuzione in favore di un soggetto faccia riscontro un
corrispettivo a carico dello stesso ( compravendita)
• Negozi gratuiti, quando manca tale corrispettivo, essendo il negozio diretto ad accrescere il
patrimonio altrui senza controprestazione
− In relazione alla morte avremo infine:
• Negozi mortis causa, dove la morte costituisce il presupposto per la loro efficacia; il solo
negozio mortis causa previsto dal nostro ordinamento è il testamento
• Negozi inter vivos, tutti gli altri negozi
Elementi essenziali del negozio
• La volontà, che per poter assumere rilevanza giuridica, deve essere dichiarata. Tuttavia in
alcuni casi può esserci divergenza tra volontà dichiarata e volontà interna, o possono
intervenire fattori di disturbo che provocano la formazione di una volontà viziata. In
particolare si distinguono: mancanza di volontà ( quando la dichiarazione è emessa senza
che vi sia alcuna volontà effettiva del soggetto e tale situazione comporta solitamente la
nullità del negozio) . Poi abbiamo i vizi della volontà ( in questo caso la dichiarazione
corrisponde alla volontà ma questa si è formata in maniera anormale per effetto di elementi
perturbatori e ciò comporta di regola l'annullabilità del negozio). Infine abbiamo una terza
situazione di divergenza tra volontà e dichiarazione ( in questo caso c'è una volontà
oggettiva, ma non corrispondente a quella dichiarata).
• La volontà quindi deve formarsi in modo corretto; bisogna fare una distinzione tra volontà
viziata da violenza fisica ( ed in questo caso il negozio è nullo) e volontà viziata da violenza
morale ( in questo caso il negozio è annullabile).Se la divergenza è voluta dalle parti si ha
simulazione, se invece è frutto di equivoci o fraintendimenti tra le parti si chiama dissenso).
In caso di interdizione o inabilitazione la volontà c’è ma è viziata.
Ci sono due teorie relative alla volontà: una teoria soggettivistica secondo cui la volontà
formatasi in modo viziato da luogo sempre all’invalidità del negozio ed una teoria
oggettivistica secondo cui per stabilire se il contratto è valido o meno, bisogna tutelare la
buona fede della controparte.
• La simulazione si ha quando le parti, d'accordo tra loro, pongono in essere dichiarazioni
difformi dalla volontà interna e creano un’apparenza giuridica di cui non vogliono gli effetti
o vogliono effetti diversi; l'elemento caratteristico è l'accordo simulatorio che consiste nella
reciproca intesa delle parti sulla divergenza tra il contratto stipulato ed il loro effettivo
rapporto (BIANCA). In genere le parti provvedono a far risultare il proprio accordo
attraverso una apposita controdichiarazione. La simulazione può trovare applicazione sia nei
negozi bilaterali ( contratti) e sia nei negozi unilaterali recettizi. Inoltre essa può essere
relativa, se le parti vogliono un negozio diverso da quello che appare all'esterno, assoluta
se le parti che simulano non vogliono alcun negozio. La simulazione relativa può essere:
soggettiva, quando la parte sostanziale del contratto è diversa da quella formale che appare
e oggettiva, che può riguardare sia il tipo di negozio ( nel caso di una donazione anziché di
una compravendita) e sia un suo elemento (il prezzo nella compravendita). Per quanto
riguarda l'efficacia del negozio simulato:
- Fra le parti: simulazione relativa, in questo caso il negozio simulato o fittizio non produce alcun
effetto mentre il negozio dissimulato o occulto in quanto effettivamente voluto dalle parti, produce
effetti purché sussistano i requisiti di forma e sostanza. Simulazione assoluta, in questo caso il
negozio simulato non produce alcun effetto.
- Rispetto ai terzi: la simulazione non ricade sui terzi in buona fede. L’avente causa del simulato
acquirente prevale sull’avente causa del simulato alienante.
Per quanto riguarda la prova, nella prova della simulazione tra le parti non sono ammessi
testimoni perché per provare la simulazione serve la controdichiarazione; mentre nella prova della
simulazione per i terzi sono ammessi due mezzi: la testimonianza o la presunzione.
Il negozio indiretto
Bisogna distinguere il negozio simulato dal negozio indiretto: nel caso del negozio indiretto le parti,
seguendo una via indiretta, si servono di un negozio tipico per raggiungere un effetto raggiungibile
con un determinato negozio che viene adattato ad uno scopo diverso da quello che ne costituisce la
causa ( esempio: l'adempimento dell'obbligo altrui, eseguito al solo fine di beneficiare il debitore
anziché la donazione a costui di una somma di denaro di pari importo).
Il negozio indiretto si distingue da quello simulato in quanto le parti vogliono realmente gli effetti
giuridici del negozio, strumentali rispetto al fine perseguito.
• I vizi della volontà, sono elementi perturbatori che causano l'annullabilità del negozio. Essi
sono:
− L'errore: è la falsa rappresentazione della realtà cui è equiparata l'ignoranza
(cosiddetto errore di fatto, ad esempio vado in una galleria d’arte per acquistare il quadro di
un noto pittore e invece ne acquisto uno di uno sconosciuto). L'errore può essere ostativo
quando riguarda la dichiarazione o la trasmissione della volontà (nel caso in cui devo
concludere un contratto per la vendita di un oggetto con una persona di lingua inglese, potrei
dichiarare una volontà non corretta per scarsa conoscenza della lingua); l’errore può essere
di vizio quando influenza il procedimento di formazione della volontà oppure può
riguardare una mancata o erronea conoscenza di una norma; l’errore di diritto si verifica a
causa di mancata o erronea conoscenza di una norma di diritto (es: voglio costruire su un
terreno in Campania ma c’è una legge regionale che non mi consente di farlo). L’errore di
diritto non deroga al principio secondo cui “ignorantia legis non excusat”, cioè la mancata
conoscenza di una norma non basta per annullare un negozio, ma può essere un presupposto.
Inoltre l'errore deve essere essenziale (quando il consenso è determinante) e riconoscibile
(quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo).
N.B.: Non è necessario che l’errore sia noto alla controparte,ma è sufficiente che sia
riconoscibile ovvero rilevabile da una persona di normale diligenza
C'è infine il caso dell'errore di calcolo, che non porta all'annullabilità del negozio ma solo
ad una rettifica, a meno che questo errore sulla quantità non abbia un’importanza rilevante.
Vi è errore di calcolo quando ad esempio nel calcolare il peso complessivo della merce
acquistata, per un'errata operazione aritmetica, risulta un peso superiore o inferiore a quello
reale. In questo caso con una semplice rettifica si può rimediare allo sbaglio, ma se l'errore
di calcolo ha una particolare rilevanza, il contratto sarà annullabile se l'errore era
riconoscibile dalla controparte.
− La violenza morale: è la minaccia di un male ingiusto e notevole posta in essere per
determinare un soggetto a compiere un negozio. Il male minacciato deve essere notevole
(ossia di una certa entità) ed ingiusto ( ossia antigiuridico). La violenza morale, causa di
annullabilità, va distinta dalla violenza fisica, che invece causa nullità. Inoltre va distinta dal
timore reverenziale, ovvero dal timore che un soggetto ha nei confronti di un altra figura
severa ed autorevole, in questo caso il negozio non è annullabile.
− Il dolo: consiste negli artifizi e nei raggiri realizzati per ingannare un soggetto allo
scopo di determinarlo a compiere un negozio che non avrebbe compiuto ( dolo
determinante) o che avrebbe compiuto in un modo diverso ( dolo incidente). Nel primo
caso, il negozio sarà annullabile, mentre nel secondo caso il negozio è valido, ma il
contraente in malafede è tenuto a risarcire il danno. Il dolo può essere commissivo e
omissivo: è omissivo se la controparte omette di riferirmi di debiti fuori bilancio non fatti
presente nel contratto di compravendita di una società; il dolo può essere determinante o
incidente: è incidente quando i raggiri e gli artifizi non sono determinanti per il consenso
ma inducono la controparte a concludere il negozio a condizioni diverse rispetto a quelle che
si sarebbero avute in mancanza di esso.
Il contratto formatosi con dolo incidente è valido ma la parte danneggiata può chiedere il
risarcimento del danno. Il dolo del terzo è causa di annullabilità del negozio sempre che la
parte che ne ha beneficiato ne sia a conoscenza.
LA CAUSA
E' la funzione economico-sociale del negozio. E' un elemento essenziale la cui mancanza o
illiceità produce la nullità del negozio. Essa è illecita quando è contraria a norme imperative (
tutte quelle norme che vietano determinati comportamenti che se tenuti comportano la nullità del
negozio giuridico), all'ordine pubblico ( quando non contrasta soltanto con norme di legge ma
anche con principi non previsti dall'ordinamento statale o al buon costume (quando violano il senso
morale e del pudore della comunità).
Solo i negozi atipici possono avere una causa illecita, mentre per i negozi tipici (es: la
compravendita) ciò non è possibile proprio perché la causa è stata prevista dalla legge. L’illiceità
della causa comporta la nullità del negozio giuridico.La causa si distingue dai motivi che sono gli
scopi individuali che inducono un soggetto a concludere un negozio e che normalmente non hanno
rilevanza giuridica. In relazione alla causa distinguiamo negozi tipici
(espressamente previsti e disciplinati dalla legge) e negozi atipici ( che non sono previsti e
disciplinati ma sono tutelati dall'ordinamento). Vi sono inoltre negozi misti che risultano dalla
fusione delle cause di due o più negozi tipici ( esempio: il contratto di albergo che presenta caratteri
del contratto di deposito e di somministrazione). Si distinguono infine i negozi causali che sono
quelli in cui la causa è elemento essenziale e costitutivo ed i negozi astratti i cui effetti si
producono a prescindere dall'accertamento dell'esistenza della causa in rilievo solo eventualmente
o successivamente.
Si distingueranno 2 tipi di astrazione: sostanziale o materiale, quando il negozio è svincolato dalla
causa perchè esso, se pure manca la causa o sia illecita, produce tutti i suoi effetti e astrazione
processuale o formale, che non è una vera e propria astrazione ma è solo un ipotesi di inversione
dell'onere della prova.
Il negozio astratto non è un negozio senza causa ma un negozio in cui la causa viene accantonata,
pur restando un elemento fondamentale
( es: cambiale, in tal caso se la causa manca o è illecita, il negozio produrrà comunque i suoi effetti.
Se firmo cambiali per un acquisto e poi le giro ad un terzo soggetto, se questi è in buona fede io non
potrà sottrarmi al pagamento eccependo la mancanza della causa perché la vendita non è stata
effettuata. Dovrò onorare la cambiale e poi rivolgermi a colui il quale ho rilasciato la cambiale per
ottenere la restituzione)
TEORIE SULLA CAUSA
Sui testi c’è una definizione non pienamente condivisibile; la definizione non è presente nel Codice
Civile, quindi ci si affida alla dottrina della giurisprudenza.
Sono due le teorie principali sulla causa che si sono affermate, si tratta di due teorie opposte e
contrarie:
La teoria oggettivistica che vede la causa come funzione economico-sociale del negozio. (es: la
causa di un contratto di compravendita è rappresentata dall’interesse delle parti di realizzare uno
scambio di un bene in cambio di un corrispettivo); è una tesi recepita e data per buona dalla
giurisprudenza nelle sentenze fino al 2010. Nel 2009 una sentenza importante sulla libertà negoziale
apre nuovi scenari: le parti sono libere di concludere anche contratti atipici, ovvero quelli non
previsti nel Codice Civile (es: contratto di leasing o factoring).
La teoria oggettiva è stata messa in discussione perché da un lato afferma che sarebbe impossibile
individuare una causa illecita nei contratti tipici e dall’altro non è agevole individuare una funzione
economico-sociale nei contratti tipici (tra i maggiori sostenitori di tale teoria il Prof. Ferri
dell’Università La Sapienza di Roma).
Si assiste quindi ad una riemersione della teoria soggettiva, che traeva origine dal codice
napoleonico e che vede la causa come lo scopo pratico del contratto, la sintesi degli interessi che lo
stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica
operazione, al di là del modello astratto utilizzato.
La causa di un contratto, non è la sua funzione economico sociale, ma è la sintesi degli interessi
reali che il singolo specifico contratto posto in essere è diretto a realizzare (c.d. causa concreta).
Tale ricostruzione della causa del negozio incide, ad esempio, sulla interpretazione del contratto.
Il giudice nel valutare il contratto deve interrogarsi sulle esigenze che hanno indotto le parti a
stipulare, avendo riguardo alla funzione concreta che quel contratto svolge nel contemperamento
degli interessi in gioco.
Pertanto, secondo la Cassazione, la causa, quale elemento essenziale del contratto non va intesa
come funzione economico sociale, ma come funzione economico individuale: anche di fronte ad un
contratto tipico è necessario verificare in concreto la sintesi degli interessi reali perseguiti dai
contraenti, per valutare la meritevolezza degli stessi.
Causa intesa dunque quale ragione concreta che persegue il singolo e specifico contratto, ragione
dell’affare, giustificazione degli effetti prodotti dal contratto.
Distinguiamo infine la causa dai motivi: i motivi sono impulsi psichici che inducono a concludere
un contratto e che rimangono nella sfera interiore, non vengono comunicati all’esterno e quindi di
solito non sono giuridicamente rilevanti mentre la causa è la ragione concreta dell’affare.
I motivi assumono rilevanza solo se previsto espressamente dal contratto o se determinano
un’illiceità.
− L'oggetto: Consiste nell’insieme delle prestazioni a cui sono tenute le parti, cioè il
contenuto dell’accordo ( es: in un contratto di compravendita l’oggetto consiste sia nel bene
che si intende vendere ma anche nel corrispettivo da versare); è richiesto nei negozi
patrimoniali e deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. In caso di
mancanza di uno di questi requisiti il negozio è nullo.
La possibilità può essere fisica ( vendo auto già rottamata) e giuridica ( l’ordinamento non
cosente che quell’oggetto sia il contenuto del negozio come nel caso di Totò e la fontana di
Trevi).
E’ possibile la vendita di cosa altrui ed essa è pienamente valida ma inefficace a meno che il
proprietario non ha dato il consenso.
Il principio che regola il contratto di compravendita è il principio consensualistico, cioè che
l’accordo è idoneo a trasferire la proprietà, e non è necessaria la consegna del bene. In
questo caso il rischio del perimento di una cosa ricade sul proprietario, ovvero chi ha
concluso già la vendita manifestando consenso. Per quanto riguarda la liceità dell’oggetto,
esso non deve essere contrario a norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico.
La determinazione dell’oggetto può essere affidata a un terzo, detto arbitratore; in questo
caso le parti si affidano a un terzo per determinare il contenuto del negozio attraverso
l’arbitrato, ovvero un procedimento alternativo rispetto a quello ordinario per la risoluzione
di una lite a cui si può ricorrere solo se entrambi i soggetti sono d’accordo.
− La forma: è il modo in cui viene dichiarata la volontà negoziale; la manifestazione può
essere espressa ( se attuata con parole, scritti, cenni e con qualunque mezzo che renda
palese agli altri il nostro pensiero) e tacita. Si ha forma tacita quando si manifesta la volontà
attraverso un comportamento concludente (es.: se io propongo la vendita di un bene ad un
soggetto, egli può accettare dando luogo ad una forma tacita caratterizzata dall’incontro tra 2
manifestazioni di volontà di proposta e accettazione), in questo caso non si tratta di un
negozio giuridico ma di atti pre-negoziali.
N.B.:La prova del contratto di un accordo verbale è solo la testimonianza
Per quanto riguarda la forma scritta, si tratta di un documento scritto che raccoglie la volontà
delle parti che viene sottoscritto dalle stesse. Per evitare il disconoscimento della
sottoscrizione, ci si rivolge al Tribunale che effettuerà una perizia oleografica; la certezza
della sottoscrizione si ottiene con la scrittura privata autenticata che si realizza di fronte ad
un notaio. La forma più sicura in assoluto è l’atto pubblico che ha piena prova fino a querela
di falso, mentre un atto a forma vincolata è nullo se non viene rispettata la forma.
Le forme convenzionali si hanno ogni volta che le parti si accordano a stipulare un
determinato negozio in una determinata forma.
La forma è un requisito di validità, opponibilità e prova; se si modificano le condizioni di un
accordo verbale, è necessaria la forma scritta non per la validità ma per la prova.
Nel nostro ordinamento in via generale vige il principio della libertà della forma, ma in
alcuni casi però l'ordinamento subordina la validità del negozio all'uso di una forma
determinata ( atto pubblico o scrittura privata): ad esempio per l'acquisto di un immobile è
richiesta la scrittura privata.
Elementi accidentali del negozio
• La condizione: consiste in un avvenimento futuro ed incerto al cui verificarsi le parti
subordinano l'inizio ( condizione sospensiva) o la cessazione ( condizione risolutiva)
dell'efficacia del negozio. Dalla condizione ( condizione volontaria) bisogna distinguere la
cosiddetta condizione legale che non è un elemento accidentale ma un presupposto o un
requisito oggettivo a cui è subordinata l'efficacia del negozio previsto dalla legge. Non tutti i
negozi sopportano la presenza di condizioni, come nel caso dei cosiddetti atti legittimi che
per loro natura non tollerano l'apposizione di nessun tipo di condizione ( matrimonio,
accettazione o rinuncia all'eredità). Riguardo agli effetti si distinguono:
− condizione sospensiva: è quella da cui dipende l’inizio del verificarsi degli effetti del
negozio. Gli effetti del negozio sono condizionati al verificarsi di un evento futuro ed incerto
( vendo un immobile a condizione che all’acquirente venga concesso il mutuo,l’efficacia è
quindi condizionata dall’erogazione della somma di denaro da parte delle banca). In questo
caso prima del verificarsi della condizione si verifica una fase di pendenza ed il soggetto che
sarà titolare degli effetti contrattuali gode di un'aspettativa di diritto
− condizione risolutiva: è quella da cui dipende la cessazione degli effetti del negozio, il
verificarsi o il mancato verificarsi dell’evento futuro e incerto può far venir meno il
negozio (es: se non viene erogato il finanziamento, il negozio perderà effetto). In tal caso il
negozio è immediatamente in grado di produrre effetti. La parte titolare del diritto può
goderne liberamente, mente l'altra può compiere atti conservativi in attesa del verificarsi
della condizione. Si ha pendenza della condizione finché persiste la situazione di
incertezza, quindi finché la condizione non si è verificata ma può ancora verificarsi. Si ha
invece mancanza della condizione quando l'evento dedotto in condizione non si è
verificato ed è certo che non può più verificarsi.
L’evento futuro e incerto può essere impossibile o illecito: l’impossibilità può essere fisica ( toccare
il cielo con un dito) o giuridica (vendo un bene demaniale).
In caso di condizione illecita il negozio potrebbe essere nullo.
Se la condizione è impossibile ci sono 2 ipotesi: se c’è una condizione sospensiva impossibile il
negozio è invalido e quindi non produce effetti; se c’è condizione risolutiva impossibile, la
condizione è considerata come non apposta.
Rispetto alla causa produttrice dell'evento si distingue: condizione casuale, il cui verificarsi
dipende dal caso o dalla volontà di terzi ( esempio: se verrà la nave dall'Asia). Poi abbiamo la
condizione mista, quella il cui verificarsi dipende in parte dalla volontà di terzi o da un caso, in
parte dalla volontà di una delle parti ( esempio: ti farò un regalo se l'esame andrà bene). Poi
abbiamo la condizione potestativa che si divide in condizione potestativa, il cui verificarsi dipende
dalla volontà di una delle parti ma si riferisce ad un fatto che riveste un apprezzabile interesse per la
stessa ( esempio: se aprirò uno stabilimento ti assumerò) e condizione meramente potestativa o
arbitraria, che si riferisce ad un fatto volontario il cui compimento o la cui mancanza non
dipende da seri ed apprezzabili motivi ma dal mero arbitrio della parte, ovvero solo dalla
volontà di una delle parti ( esempio: se vorrò, se mi piacerà). In tal caso, se si tratta di
condizione sospensiva, la condizione rende nullo il negozio quando fa dipendere l'alienazione
di un diritto o l'acquisto di un obbligo dalla mera volontà dell'alienante o del debitore. La
legge non prevede, invece, l'ipotesi della condizione risolutiva meramente potestativa, parte
della dottrina nega la validità di tale condizione mentre altri autori la ritengono ammissibile
in quanto la legge non viete la revoca e il recesso. Per quanto riguarda l'illiceità e l'impossibilità
della condizione, essa è illecita se contraria a norme imperative all'ordine pubblico o al buon
costume.
La condizione illecita negli atti tra vivi rende nullo il negozio, mentre negli atti di ultima volontà si
ha per non apposta, tranne nei casi in cui risulta come motivo unico della disposizione.
L'impossibilità invece può essere fisica (es: se tocchi il cielo con un dito) o giuridica ( se mi vendi
un bene demaniale). La condizione impossibile invece negli atti tra vivi rende nullo il negozio, se è
risolutiva si considera non apposta; negli atti di ultima volontà si ha per non apposta. Quando la
condizione si verifica, la situazione giuridica diventa definitiva con efficacia retroattiva, quindi: se
la condizione è sospensiva, gli effetti si considerano prodotti dal momento della formazione del
negozio mentre se la condizione è risolutiva gli effetti del negozio cadono sempre dal momento
della formazione.
La supposizione (o presupposizione)
Era considerata di solito come una condizione non apposta in maniera esplicita che viene quindi
equiparata ai motivi. Tuttavia se è conosciuta e quindi comune alle parti ( come ad esempio la
locazione di un balcone per assistere ad una processione) essa può far cadere il negozio (esempio:
se la manifestazione non si svolge più l'uso del balcone o della finestra da cui osservarla risulterà
inutile).
Negli ultimi tempi la giurisprudenza l'ha qualificata per la prima volta come specifico presupposto
oggettivo, da distinguersi sia dai cosiddetti presupposti causali che dai risultati dovuti e la cui
mancanza legittima l'esercizio del recesso.
Il termine: è un avvenimento futuro e certo da cui le parti fanno dipendere l'inizio o la
cessazione degli effetti del negozio. Esso può essere iniziale, se indica il momento dal quale
debbono prodursi gli effetti del negozio o finale se indica il momento fino al quale debbono
prodursi gli effetti del negozio.
Il modus: il modus o onere è una clausola che si appone solo agli atti di liberalità (istituzione di
erede, legato, donazione) per limitarne gli effetti. Esempio: impongo all'erede di destinare una
parte dell'eredità per abbellire una chiesa.
Il modo impossibile o illecito si ha per non apposto, sia negli atti di liberalità tra vivi che in quelli
mortis causa, tranne nei casi in cui risulti essere stato il solo motivo determinante.
L'impossibilità sopravvenuta del modo libera l'obbligato che non è tenuto all'esecuzione del modo
oltre il valore di ciò che ha ricevuto. Per quanto riguarda gli effetti, il modus di regola non risolve
ma costringe l'onerato. Tuttavia, il legislatore ha stabilito che talvolta l'inadempimento dell'onere
importa la risoluzione della stessa liberalità. Infatti, a seguito di un adempimento, può essere
richiesta la risoluzione del negozio: in caso di disposizioni testamentarie ( quando la risoluzione è
prevista nel testamento o la contemplazione del modus ha costituito il solo motivo determinante) o
in caso di donazione ( quando cioè la risoluzione è prevista nell'atto di donazione).
LA RAPPRESENTANZA
La rappresentanza è un istituto per cui un soggetto ( rappresentante) agisce in sostituzione di
un altro ( rappresentato o dominus) nel compimento di un atto giuridico, in virtù del potere
conferitogli dalla legge mediante procura o mandato. ( es: atto da concludere a Milano, ci si
affida ad una persona di fiducia per evitare spese di viaggio). La rappresentanza non è ammessa in
tutti i negozi, è infatti esclusa nei cosiddetti negozi personalissimi ( testamento,matrimonio).
La rappresentanza può essere:
− Diretta: si ha quando il rappresentante agisce non solo per conto ( e cioè nell'interesse)
del rappresentato, ma anche nel nome di questo. Quindi la caratteristica è la spendita del
nome altrui ed il verificarsi degli effetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera
giuridica del rappresentato. Il rappresentante, che stipula in nome del rappresentato è solo
parte in senso formale del negozio; mentre parte in senso sostanziale è solo e soltanto il
rappresentato.
− Indiretta: si ha quando il rappresentante agisce solo per conto, ma non nel nome del
rappresentato. Le caratteristiche della rappresentanza indiretta sono la mancata spendita
del nome altrui, il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del
rappresentante, per cui sarà necessario il compimento di un'ulteriore attività affinchè tali
effetti possano riversarsi definitivamente sul rappresentato.
La rappresentanza indiretta è detta anche interposizione reale di persona.
LA PROCURA
La procura è un negozio unilaterale con cui il rappresentato attribuisce al rappresentante il
cosiddetto potere di rappresentanza, in forza del quale quest'ultimo può contrattare con i
terzi, impegnando direttamente il rappresentato. La procura deve essere redatta nella stessa
forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante ha il potere di concludere.
La procura può essere
• espressa, se l'interessato esplicitamente conferisce a un soggetto il potere di rappresentarlo,
o tacita se risulta da fatti concludenti
• speciale, se il potere è conferito al rappresentante per porre in essere un singolo atto o
specifici atti (ad esempio vendere quella casa,non una casa qualsiasi)o generale, se il potere
è conferito per una serie determinata di atti. Nel caso della procura generale è prevista una
distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione: per
la precisione, la procura ha ad oggetto tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre non
può estendersi invece agli atti di straordinaria amministrazione che invece prevedono una
procura speciale.
• Revocabile, lo è generalmente essendo conferita di solito nell'interesse del rappresentato
che se vuole può farla venire meno o irrevocabile, se conferita anche nell'interesse del
rappresentante.
La procura non obbliga il rappresentante a stipulare il negozio perché crea solo un potere
rappresentativo. A tal fine occorre stipulare un contratto di mandato in base al quale la gestione
dell'affare in nome e per conto del rappresentato diventa obbligatoria.
L’atto di procura è recettizio, cioè acquista efficacia nel momento in cui giunge nella sfera di
conoscenza del destinatario (es. se arriva una multa e faccio finta di non averla vista, essa non è
inefficace perché è giunta nella mia sfera di conoscenza.
N.B. La forma della procura è vincolata solo quando lo è anche l’atto che il rappresentante deve
concludere; ricapitolando si tratta di un negozio unilaterale,recettizio e a forma vincolata.
Infine la procura può essere revocata, mettendo a conoscenza anche la controparte interessata
PATOLOGIE DELLA RAPPRESENTANZA
- Rappresentanza senza poteri ( falsus procurator): si verifica quando un soggetto conclude
un contratto dichiarando di essere il rappresentante del dominus senza aver ricevuto alcun
potere rappresentativo oppure se il soggetto ha ricevuto la procura ma eccede i limiti del
dominus; in questo caso il contratto è invalido. Il contratto invalido ( concluso dal falso
rappresentante) può essere sanato attraverso la convalida, mentre i contratti inefficaci
possono essere sanati attraverso ratifica.
- Rappresentanza in conflitto d’interessi: quando il rappresentante non vuole realizzare gli
interessi del rappresentato ma della controparte. Il contratto è valido? Dipende! Lo è solo se
il terzo è in buona fede, mentre è invalido se la controparte era a conoscenza del conflitto
d’interessi ( es. il rappresentante conclude un contratto con una società di cui è socio)
- Contratto con sé stesso: non ha causa, ovvero manca di una giustificazione sociale quindi è
annullabile perché si presume un conflitto d’interessi. In questo caso il rappresentante funge
anche da controparte del rappresentato. Secondo una parte della dottrina si configura come
contratto unilaterale sebbene produca gli effetti in 2 sfere giuridiche. Il contratto con sé
stesso è valido in 2 casi: 1) se nel contratto è esplicitamente escluso il conflitto di
interessi e 2) se il rappresentato ha esplicitamente autorizzato il rappresentante a
concludere il contratto con sé stesso. Esempio: se dico al mio rappresentante di vendere un
oggetto a 10 euro, in tal caso non mi interessa che me li dia un soggetto piuttosto che un
altro,mi interessa solo ottenere la cifra richiesta.
N.B. Invalido è diverso da annullabile, perché l’invalidità è un concetto più ampio che prevede sia
annullabilità che la nullità
Contratto di mandato
Con il contratto di mandato una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per
conto dell’altra parte (mandante).
E’ un contratto consensuale, bilaterale, ad effetti obbligatori, di natura personale; può essere a titolo
gratuito, ma nel silenzio delle parti si presume oneroso.
Il mandato va distinto dalla procura: il primo è un contratto con cui il mandante attribuisce il potere
ed il mandatario assume l’obbligo di compiere atti giuridici; la procura invece è un atto unilaterale
che conferisce, con efficacia verso terzi, il potere di agire in nome e per conto del rappresentato.
Le patologie del negozio giuridico
La legge richiede che i negozi giuridici presentino determinati elementi; qualora uno di essi manchi
o sia viziato, il negozio o non produce alcun effetto (nullità) oppure nonostante il vizio, produce
comunque i suoi effetti che però possono essere successivamente eliminati da chi ne ha interesse
(annullabilità, rescindibilità).
Inefficacia ed inopponibilità
L'inefficacia è una categoria generale che comprende tutti i casi in cui il negozio, per una qualsiasi
causa, non può produrre i suoi effetti e si distingue in:
• inefficacia in senso ampio, quando la mancanza di effetti deriva da un fattore intrinseco e
che consiste in una situazione permanente e patologica
• inefficacia in senso stretto, quando la mancanza di effetti deriva da un fattore estrinseco e
che consiste in una situazione non patologica
Si parla poi di inopponibilità nell'ipotesi di inefficacia relativa, ossia di inefficacia dell'atto solo nei
confronti di alcuni soggetti.
La nullità
La nullità è la forma più grave di invalidità del negozio; per il codice il negozio è nullo quando
ricorre una delle cause previste dall'art. 1418. I casi di nullità sono: quando è contrario a norme
imperative, quando manca uno degli elementi richiesti dall'articolo 1325, quando la causa o il
motivo unico determinante sono illeciti, quando l'oggetto è illecito, impossibile, indeterminato
o indeterminabile, quando la legge lo prevede espressamente. In generale si può dire che causa
di nullità è la contrarietà del negozio a norme di legge.
La nullità oltre ad essere totale (colpendo l'intero negozio), può anche essere parziale, cioè
colpendo solo singole clausole senza invalidare tutto il negozio. La nullità parziale può essere
oggettiva, quando colpisce il contenuto del negozio ( in questo caso il negozio resta valido se la
clausola ha carattere accessorio) e soggettiva ( quando nei negozi plurilaterali colpisce il vincolo di
una delle parti).
I caratteri della nullità sono
• improduttività di effetti: il negozio nullo non produce alcun effetto
• L'assolutezza: può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse
• la rilevabilità d'ufficio: la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice senza domanda di
partecipazione
• l'insanabilità: il negozio non può sanarsi e non è neppure suscettibile di convalida
• l'imprescrittibilità: l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione.
Per quanto riguarda gli effetti, il negozio nullo non ne produce e di conseguenza se il negozio è
stato eseguito, chi ha effettuato la prestazione ha diritto alla sua ripetizione (cioè alla sua
restituzione).
Conversione del negozio nullo
La conversione è il fenomeno per cui un negozio nullo può produrre gli effetti di un negozio
diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma (esempio: un contratto che regola il
diritto di servitù nullo per un difetto di forma può contenere gli elementi di diritto personale di
passaggio). Si basa sul principio di conservazione del negozio ed è caratterizzato da due elementi
fondamentali: un elemento soggettivo che consiste nella presunzione che le parti avrebbero voluto
il negozio cui da luogo la conversione, se fossero state a conoscenza della nullità del negozio che
invece hanno posto in essere ed un elemento oggettivo che consiste nel fatto che il negozio deve
contenere i requisiti di sostanza e di forma del negozio in cui dovrà essere convertito.
L'annullabilità
L'annullabilità è l'altro aspetto che può assumere l'invalidità del negozio e si ha quando il negozio,
pur essendo invalido, non è affetto da un vizio così grave da determinarne la nullità.
Essa deriva dalla violazione di norme che mirano a tutelare in particolar modo una delle parti; ad
essa si concede la facoltà di scegliere se mantenere o meno in vita il negozio proponendo o meno
l'azione giudiziaria di annullamento.
Il negozio annullabile, a differenza di quello nullo, produce i suoi effetti che però, possono venir
meno in conseguenza della sentenza di accoglimento della domanda di annullamento.
Il negozio è annullabile in caso di vizi del consenso, incapacità legale o naturale della parte ed
in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
I caratteri dell'annullabilità sono
• la tassatività: a differenza della nullità i casi di annullabilità sono previsti espressamente
dalla legge
• efficacia temporanea: il negozio finchè non viene annullato produce tutti i suoi effetti
• irrilevabilità d'ufficio: il giudice non può rilevarla d'ufficio, in mancanza di azione della
parte legittimata a chiederne l'annullamento.
• Sanabilità: il negozio annullabile può sanarsi per effetto della prescrizione dell'azione di
annullamento o per effetto di convalida
• prescrittibilità: l'azione di annullamento è soggetta a prescrizione quinquennale, mentre
invece è imprescrittibile l'eccezione di annullamento
• natura costitutiva ( non dichiarativa) della sentenza di annullamento, in quanto questa mira
a modificare una situazione giuridica che nonostante fosse affetta da vizi, comunque
produceva effetti
• relatività: l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è
stabilito
Per quanto riguarda gli effetti, la sentenza di annullamento elimina gli effetti del negozio con
efficacia retroattiva, sia tra le parti,sia nei confronti dei terzi.
N.B.: se l'annullamento dipende da incapacità legale, gli effetti retroattivi dell'annullamento si
applicano anche verso terzi mentre se l'annullamento deriva da altre cause, la sentenza di
annullamento non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede.
La convalida
E' il negozio con cui il soggetto che propone l'azione di annullamento dichiara di voler sanare
il vizio del negozio stesso. La convalida può essere:
• espressa, quando la parte manifesta la volontà di confermare il negozio con una apposita
dichiarazione che deve contenere l'indicazione del negozio annullabile, l'indicazione del
vizio di annullabilità e la dichiarazione che si intende per sanare il negozio
• tacita, se consiste nell'esecuzione volontaria del negozio annullabile, fatta nella
consapevolezza della sua annullabilità
per fatti concludenti, quando il soggetto a cui spetta l'azione di annullamento pone in essere
un comportamento incompatibile con la volontà di annullare il negozio.
La convalida non va confusa con la ratifica che è l'atto con cui l'interessato approva e fa suo il
negozio compiuto dal rappresentante senza potere, anche se spesso i due concetti vengono
equiparati; la convalida è un negozio unilaterale, accessorio, a forma libera, non recettizio.
I DIRITTI REALI DI GODIMENTO
I diritti reali sono diritti patrimoniali tipici che assicurano al titolare un potere immediato ed
assoluto su un bene determinato. Essi hanno le seguenti caratteristiche:
− immediatezza: intimano una diretta titolarità sul bene, senza aver bisogno della
cooperazione di altre persone
− assolutezza: valgono nei confronti di tutti e su tutti incombe il dover di non impedire
l'esercizio del diritto al suo titolare
− tipicità: sono espressamente previsti dalla legge
− attribuiscono al titolare il cosiddetto diritto di sequela ( o di seguito), che conferisce il
potere di inseguire il bene presso qualunque soggetto
Il più importante diritto reale è il diritto sulla cosa propria, ovvero il diritto di proprietà a cui si
contrappongono i diritti su cosa altrui detti anche limitati o minori.
I diritti su cosa altrui si dividono in: diritti reali di godimento, in base ai quali un soggetto ha il
potere di trarre utilità da bene di proprietà di un altro soggetto
(superficie,enfiteusi,usufrutto,uso,abitazione,servitù) e i diritti di garanzia, che danno al titolare
il diritto di farsi assegnare con prelazione il ricavato dell'alienazione di un bene, in caso di
inadempimento di un obbligo pattuito ( pegno,ipoteca).
Il diritto di proprietà
La proprietà è il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo, nei limiti e con
l'osservanza degli obblighi fissati dalla legge. Esso presenta i seguenti caratteri:
− pienezza: consente ogni lecita utilizzazione del bene attribuendo al titolare un potere di
godimento ed un potere di disposizione
− elasticità: riconquista automaticamente tutta la sua ampiezza al venir meno del vincolo (
esempio: alla morte dell'usufruttuario il nudo proprietario acquista automaticamente il pieno
diritto di proprietà)
− autonomia ed indipendenza: il diritto di proprietà rende inammissibile la coesistenza sulla
cosa di un diritto altrui di eguale portata
− perpetuità: non esistono limiti temporali
− imprescrittibilità: la proprietà non si può perdere per non uso, ma solo per usucapione
La proprietà si può acquistare a titolo originario, quando l'acquisto non dipende da ugual diritto del
precedente titolare o perchè non deriva da questi o perchè il diritto sorge per la prima volta nel
patrimonio dell'attuale proprietario oppure a titolo derivativo, quando il diritto di proprietà dipende
dall'esistenza del diritto di un precedente titolare (dante causa) che trasferisce il proprio diritto ad un
altro soggetto (avente causa), come nel caso della compravendita.
I modi d'acquisto della proprietà a titolo originario sono:
− l'occupazione,che consiste nella presa di possesso di cose mobili che non appartengono a
nessuno o sono abbandonate con la volontà di farle proprie
− l'invenzione, che rappresenta il ritrovamento delle cose mobili smarrite. Chi ritrova un
bene smarrito deve consegnarlo al proprietario, o se questi è ignoto, al Sindaco del luogo
dove è stato rinvenuto; dopo un anno se il proprietario non si presenta, la proprietà spetta al
ritrovatore
− l'accessione, si verifica quando il proprietario di un fondo diviene proprietario di una
piantagione, una costruzione o un'altra opera costruita su di esso.
− L'usucapione
Invece, i modi di acquisto a titolo derivativo sono:
− i contratti traslativi della proprietà ( compravendita)
− i trasferimenti coattivi (espropriazioni)
− la successione a titolo di eredità o di legato
Le azioni a difesa della proprietà sono dette petitorie e sono in contrapposizione a quelle a difesa
del possesso che sono dette possessorie.
Le azioni petitorie sono quattro:
− l'azione di rivendicazione, proposta da colui che sostiene di essere proprietario e chiede
la restituzione delle cose da chiunque le possiede o le detiene senza titolo. L'onere della
prova incombe all'attore in questo caso; essa è imprescrittibile e mira non solo ad accertare
la titolarità del diritto di proprietà ma anche a far recuperare al proprietario il beneficiare
− l'azione negatoria, con cui il proprietario tende a far dichiarare l'inesistenza dei diritti
affermati da altri sulla cosa, ovvero tende a far cessare le turbative o le molestie che altri
arrecano al suo diritto
− l'azione di regolamento di confini, con cui ciascuno dei proprietari limitrofi può
chiedere, quando sia incerto il confine, la sua determinazione giudiziale
− l'azione per l'apposizione di termini, in cui ciascuno dei proprietari limitrofi può
chiedere che siano apposti o ripristinati, a spese comuni, i segni del confine che in tal
caso è già determinato dal magistrato
− le azioni di nunciazione
I diritti reali limitati
• Superficie: il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra o al di
sotto del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Allo
stesso tempo può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente
dalla proprietà del suolo. Il diritto di superficie può sorgere per contratto ( a titolo oneroso
o gratuito), o per testamento. Legittimato a costituire il diritto è solo il proprietario, ed infine
il diritto di superficie può essere costituito in perpetuo o a tempo determinato.
• Enfiteusi: L'enfiteusi è quel diritto reale di godimento su cosa altrui che attribuisce al
titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo
l'obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico. E' il più ampio
dei diritti reali limitati in quanto concede al suo titolare potere quasi analoghi a quelli del
proprietario. L'enfiteusi può sorgere per usucapione, testamento e contratto e può essere
costituita in modo perpetuo o a tempo determinato.
• Usufrutto: L'usufrutto è il diritto di godere e usare la cosa altrui, traendo da essa tutte le
utilità che può dare (compresi i frutti naturali o civili che essa produce), con l'obbligo di
non mutarne la destinazione economica. Si può configurare una situazione che vede il
proprietario del bene gravato da usufrutto e di cui egli non può trarne i benefici, è il caso
della nuda proprietà. L'usufrutto, a differenza degli altri diritti reali, è caratterizzato
dalla temporaneità, ciò significa che non può eccedere in nessun caso la vita
dell'usufruttuario, se si tratta di una persona fisica, oppure i 30 anni se si tratta di una
persona giuridica. L'usufrutto può acquistarsi per legge, per contratto, per testamento e per
usucapione; per quanto riguarda l'oggetto dell'usufrutto, può essere qualunque specie di bene
(mobile o immobile, crediti,azienda) ma in linea generale deve trattarsi di beni infungibili ed
inconsumabili in quanto c'è l'obbligo per l'usufruttuario di restituire lo stesso bene alla fine
dell'usufrutto. Tuttavia, la legge prevede anche la possibilità di un usufrutto con oggetto
cose consumabili, come nel caso del quasi usufrutto, che prevede il passaggio in proprietà
all'usufruttuario che dovrà restituire poi non i beni già ricevuti ma altrettanti beni dello
stesso genere.
Diritti e obblighi dell'usufruttuario e del nudo proprietario
Per quanto riguarda diritti e obblighi, l'usufruttuario ha il diritto di:
- conseguire il possesso della cosa e di goderne
- far propri i frutti civili e naturali della cosa
- cedere il proprio usufrutto per un certo tempo o per tutta la sua durata
- concedere ipoteca sull'usufrutto
Il nudo proprietario invece ha l'obbligo di:
- curare le riparazioni straordinarie del beneficiare
- far fronte a tutti i carichi a carattere non annuale posti sulla proprietà
- concorrere, con l'usufruttuario, ad eventuali spese di lite che coinvolgono sia proprietà che
usufrutto.
• Estinzione dell'usufrutto
L'usufrutto si può estinguere per:
- morte dell'usufruttuario o decorso di 30 anni se l'usufruttuario è persona giuridica
- prescrizione ( per non uso ventennale)
- consolidazione, cioè per riunione della titolarità dell'usufrutto e della proprietà
- totale perimento del bene
- abuso del diritto da parte dell'usufruttuario
- annullamento, rescissione o risoluzione del contratto
- scadenza del termine
- rinuncia dell'usufruttuario
Uso e abitazione
Uso e abitazione sono due figure analoghe al diritto di usufrutto ma di contenuto più ristretto:
- il diritto di uso attribuisce al suo titolare (usuario) il potere di servirsi di un bene e, se esso è
fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia
- il diritto di abitazione è ancora più ristretto e conferisce al titolare solo il diritto di abitare una
casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Sia il diritto di uso che quello di abitazione non si possono cedere o dare in locazione,avendo
carattere personalissimo, e sono regolati dalle stesse norme che regolano l'usufrutto.
Le servitù prediali e coattive
La servitù è un diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto su un fondo (fondo
servente) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente a diverso
proprietario, e questo rapporto tra i due fondi comporta giuridicamente un vantaggio per il
proprietario del fondo dominante ed una di svantaggio, con conseguente restrizione della facoltà di
godimento, del proprietario del fondo servente.
L'utilità consiste in un qualsiasi vantaggio, anche non economico, che si traduca in un migliore
utilizzo del fondo e può essere diretta a soddisfare qualunque bisogno del fondo dominante.
Le caratteristiche peculiari delle servitù sono: la predialità ( la servitù è posta a vantaggio di un
fondo); l'unilateralità ( un fondo non può essere al tempo stesso dominante e servente, rispetto alla
medesima servitù); inseparabilità ( la servitù, in quanto qualità del fondo, non può essere oggetto
di separati rapporti giuridici); l'indivisibilità ( la servitù si estende ad ogni parte del fondo);
l'appartenenza dei fondi a diversi proprietari.
Le servitù possono essere apparenti ( quando si manifestano con opere visibili e permanenti
destinate al loro esercizio), negative ( quelle che comportano un non facere a carico del proprietario
del fondo servente), positive ( quando per il suo esercizio è richiesto un comportamento attivo del
proprietario del fondo dominante. Le servitù positive possono essere a loro volta continue ( che
esercitano senza l'attività abituale dell'uomo, se non nella fase anteriore all'esercizio); discontinue
( sono quelle per il cui esercizio è richiesta l'attività abituale dell'uomo).
Infine ci sono servitù temporanee o perpetue, in relazione alla loro durata.
Le servitù coattive sono quelle i cui presupposti sono espressamente stabiliti nella legge: esse
però non sorgono automaticamente al verificarsi delle condizioni prescritte. Infatti occorre pur
sempre un contratto ovvero, in mancanza del contratto, il proprietario del fondo servente può
ottenere una sentenza che costituisce il diritto di servitù.
Le servitù coattive, proprio per la loro natura, sono solo tipiche e sono espressamente previste dal
codice civile e da leggi speciali.
Possesso ed usucapione
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della
proprietà o di altro diritto reale, si tratta di una relazione di fatto che intercorre tra un soggetto e
un bene.
Gli elementi del possesso sono il comportamento del possessore o meglio la relazione tra
possessore e bene e la volontà di esercitare il potere del proprietario.
L'acquisto del possesso avviene mediante l'apprensione fisica della cosa (elemento oggettivo)
accompagnata dall'animus possidendi (elemento soggettivo) o con la consegna effettiva o simbolica
della cosa; la perdita del possesso invece si verifica quando viene meno uno degli elementi del
possesso precedentemente indicati.
Per quanto riguarda le azioni a tutela del possesso, si tratta di rimedi giudiziari che hanno
come fine la tutela dello stesso contro qualsiasi turbativa; essendo il possesso una situazione di
mero fatto, tali azioni assicurano una tutela solo provvisoria, che prescinde dall'accertamento del
diritto di proprietà o di un altro diritto reale.
La tutela possessoria è caratterizzata dal fatto che la legge accorda questo tipo di tutela
immediatamente a chi esercita il diritto, salvo poi verificarne anche la titolarità.
AZIONI A TUTELA DEL POSSESSO
- Azione di reintegrazione del possesso o di spoglio: è l'azione con cui il possessore, spogliato
del possesso di un bene, chiede entro l'anno dal sofferto spoglio, di essere reintegrato in esso.
Lo spoglio di cui il possessore è stato vittima, deve essere stato effettuato con violenza ( quindi
facendo ricorso alla forza o con minacce) o con clandestinità.
- Azione di manutenzione: è diretta a tutelare i possessori contro le molestie o le turbative di fatto
o di diritto; è concessa contro lo spoglio non violento o non clandestino. Con l’azione di
manutenzione è tutelabile solo la particolare forma di possesso avente ad oggetto un bene immobile
o una universalità di mobili, che sia ultrannuale, continuo e non interrotto, non acquistato con
violenza o con clandestinità. Il termine per proporre tale azione è sempre di un anno, a partire
dall’avvenuta molestia o dallo spoglio.
L'USUCAPIONE
L'usucapione è il mezzo in virtù del quale, per effetto del possesso protratto per un certo tempo
periodo di tempo, si produce l'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento.
L'usucapione è un modo d'acquisto dei diritti reali a titolo originario, ed i suoi requisiti principali
sono: il possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino ed il tempo inteso come
decorso o durata. L'usucapione ordinaria è quella che si compie col decorso di: 20 anni per i
beni immobili, universalità di mobili, 10 anni per i beni mobili registrati e 15 anni per i fondi
rustici con annessi fabbricati situati in comuni montani. Per i beni mobili bisogna distinguere due
ipotesi: se c'è il titolo astrattamente idoneo, il trasferimento del possesso è immediato; se manca il
titolo idoneo l'usucapione si realizza dopo 10 anni se il possesso è stato acquistato in buona fede
mentre se il possessore è in mala fede l'usucapione si compie col decorso di 20 anni.
Per quanto riguarda l'usucapione abbreviata invece, si tratta di una sottospecie dell'usucapione
ordinaria, da cui si differenzia per il fatto che richiede alcuni requisiti in più e si realizza in minor
tempo. I requisiti sono la buona fede al momento dell'acquisto del possesso, un titolo valido ed
astrattamente idoneo al trasferimento del diritto e la trascrizione del titolo. Per quanto riguarda la
durata, occorre distinguere tra beni immobili (per i quali occorrono 10 anni), universalità di mobili
( per i quali occorrono 10 anni), beni mobili registrati ( per i quali bastano 3 anni), fondi rustici (per
i quali occorrono 5 anni)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
L'obbligazione è un rapporto giuridico per cui un soggetto debitore è tenuto ad un
comportamento valutabile economicamente per soddisfare un interesse, anche non
patrimoniale, di un altro soggetto (creditore) che ha diritto all'adempimento.
Le obbligazioni civili, di cui si è detto sopra, si distinguono dalle obbligazioni naturali in cui non
esiste un vero e proprio vincolo giuridico perchè rappresentano solo un dovere morale o sociale
giuridicamente non vincolante,quindi il creditore non è protetto da nessuna azione (debito di gioco).
Essa ha valore per il diritto nel caso in cui il debitore adempie spontaneamente ed in tal caso non
può ripetere (richiedere la restituzione) di quanto ha pagato.
Il creditore, cioè, è legalmente tutelato dalla cosiddetta soluti retentio, cioè dall'inammissibilità della
ripetizione della prestazione eseguita da parte dell'obbligato naturale. I requisiti dell'obbligazione
naturale sono un dovere morale o sociale già esistente, la spontaneità dell'adempimento, la capacità
del solvens, l'adempimento di una prestazione eseguita solvendi causa, cioè con la convinzione di
adempiere un dovere
E' fonte dell'obbligazione ogni fatto giuridico da cui trae origine l'obbligazione stessa. Le singole
fonti sono i contratti, i fatti illeciti e ogni altro atto o fatto idoneo a produrre un'obbligazione in
conformità dell'ordinamento giuridico.
Gli elementi dell'obbligazione sono:
− i soggetti: almeno due,determinati o determinabili in base ad elementi stabiliti nel negozio
o dalla legge. Avremo quindi un soggetto attivo o creditore, che rappresenta colui o
colore che sono titolari del diritto ad esigere la prestazione ed un soggetto passivo o
debitore rappresentato da colui o coloro che sono tenuti ad eseguire la prestazione.
− L'oggetto: consiste nella prestazione, cioè nel comportamento che il debitore è tenuto ad
osservare.
I requisiti della prestazione sono: la corrispondenza ad un interesse del creditore, la
patrimonialità ( deve poter essere valutabile economicamente), la possibilità ( l'impossibilità
temporanea non impedisce l'esistenza dell'obbligazione), la liceità ( non deve essere contraria a
norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume) e la determinabilità (deve essere
determinabile, le parti possono anche decidere di far determinare la prestazione da un terzo
soggetto,detto arbitratore).
Classificazioni delle obbligazioni
Il codice civile disciplina in generale le obbligazioni e si occupa, in particolare, di alcune specie di
obbligazioni che, per la loro rilevanza, meritano una considerazione particolare.
Le prime ad esser considerate sono le obbligazioni pecuniarie che si caratterizzano proprio per il
fatto di avere ad oggetto una somma di denaro.
Secondo parte alla dottrina le obbligazioni pecuniarie sarebbero una specie delle obbligazioni
generiche, in quanto hanno ad oggetto l'attribuzione in proprietà di un bene generico quale è il
danaro.
Altra parte della dottrina, però, ritiene che le obbligazioni pecuniarie non rientrino della categoria di
obbligazioni generiche, poiché hanno ad oggetto il denaro che viene considerato non per il suo
valore intrinseco, come potrebbe accadere per delle monete d'oro, ma per il valore di cui esso è
simbolo. In altre parole questi autori partono dalla considerazione che le obbligazioni generiche
hanno ad oggetto " cose ", mentre il danaro non può essere considerato una " cosa " proprio nella
sua caratteristica di essere simbolo di un valore.
Le obbligazioni pecuniarie si eseguono in conformità del loro importo nominale
Ciò vuol dire che se io contraggo un debito di 100 dovrò restituire 100 e non una somma diversa
anche se, in ipotesi, la restituzione sia avvenuta dopo dieci anni dall'assunzione dell'obbligo.
L’estinzione dell’obbligazione dovrà inoltre avvenire con moneta avente corso legale dello Stato al
momento del pagamento.
− Obbligazioni soggettivamente complesse: sono quelle con una pluralità di soggetti dal
lato attivo o da quello passivo ed in questo caso è importante stabilire se la struttura del
vincolo gravi su ciascun debitore pro rata o pro toto ( in parte o per intero). Si distinguono
quindi in questo caso un'obbligazione parziaria, con più soggetti ciascuno dei quali è
titolare di un diritto o obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo
obbligatorio; ed obbligazioni solidali che prevedono più debitori o creditori, ciascuno dei
quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per l'intero ammontare. Il pagamento effettuato
dal singolo debitore solidale al creditore estingue l'obbligazione, così come il pagamento
effettuato dal debitore ad uno dei concreditori solidali.
− Obbligazioni con pluralità di oggetti: la prima tipologia è rappresentata dall'obbligazione
cumulativa o congiunta. In questo caso il debitore è tenuto ad eseguire due o più
prestazioni insieme, così che l'obbligazione ha un contenuto multiplo, e la liberazione del
debitore si verifica solo se sono state eseguite tutte le prestazioni, anche se separatamente.
L'obbligazione alternativa invece è quella caratterizzata da due o più prestazioni, ma il
soggetto passivo si libera eseguendone una soltanto ed è caratterizzata quindi dalla facoltà di
scelta che spetta di solito al debitore. Infine abbiamo l'obbligazione facoltativa,
caratterizzata da una sola prestazione con il debitore che può però liberarsi effettuando una
prestazione diversa.
− In base all'oggetto della prestazione invece distingueremo: obbligazioni di risultato, se
l'oggetto dell'obbligazione è il risultato del lavoro con la conseguenza che il debitore non
può dirsi adempiente (e quindi non avrà diritto al corrispettivo) fin quando non ha procurato
il risultato (es: appaltatore che si impegna a costruire la casa), poi abbiamo obbligazioni di
mezzi quando l'oggetto è un comportamento diligente e il debitore è tenuto ad eseguire la
prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia (es: obbligazione del medico che pur
curando un malato non ne assicura la guarigione), obbligazioni generiche quando l'oggetto
della prestazione è una cosa generica (denaro,grano), obbligazioni specifiche quando
l'oggetto è una cosa specifica, obbligazioni divisibili che hanno per oggetto una prestazione
che può essere frazionata ed eseguita per parti (somma di denaro) e obbligazioni
indivisibili, quelle che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di divisione per
sua natura o per il modo in cui è stata considerata dalle parti.
− Obbligazione pecuniaria, si ha quando l'oggetto della prestazione è una somma di denaro.
APPROFONDIMENTO SU OBBLIGAZIONI PARZIARIE E SOLIDALI
Sono obbligazioni soggettivamente complesse quelle caratterizzate da una pluralità di soggetti dal
lato attivo o dal lato passivo del rapporto, quindi è importante stabilire se la struttura del vincolo
gravi sui soggetti pro rata o pro toto (in parte o per intero).
Le obbligazioni solidali presentano la medesima prestazione, comune a tutti, nonostante ci siano
più debitori o più creditori. In realtà la solidarietà si ha quando il rapporto è parziario ma la
prestazione è indivisibile.
Se la prestazione non è comune alle parti sopravvive dunque la parziarietà che riguarda tutti i
rapporti suscettibili di valutazione economica
Per aversi obbligazione solidale è necessario infine un terzo requisito, ovvero il fatto che
l'obbligazione sorgerà dal medesimo fatto giuridico o da fatti collegati tra loro.
Gli effetti favorevoli delle obbligazioni solidali riguardanti il singolo vengono estesi a tutti i
soggetti che rivestono la medesima posizione giuridica, mentre quelli sfavorevoli operano solo
nei confronti dei soggetti a cui si riferiscono, tranne l'unica eccezione dell'interruzione della
prescrizione.
Le obbligazioni solidali possono essere sia divisibili che indivisibili (caso più frequente),
mentre quelle parziarie sono divisibili.
Le obbligazioni divisibili possono essere frazionate in tante obbligazioni quanti sono i soggetti
attivi, quelle indivisibili invece hanno per oggetto la consegna di una cosa indivisibile ( per
esempio un'unica auto prodotta da più case automobilistiche per una squadra di auto da
corsa).
Non bisogna però confondere l'obbligazione solidale con quella indivisibile, il codice non vieta
la divisibilità della prestazione ma prevede entrambe le soluzioni, essendo rilevante solo
l'adempimento da parte di uno dei soggetti cobbligati ed il conseguente effetto liberatorio.
Nelle obbligazioni parziarie ogni creditore ha diritto nei confronti del debitore a una parte della
prestazione e viceversa.
L'obbligazione deve essere unitaria, ma le prestazioni differenti e divisibili pro-quota.
DIFFERENZE TRA NEGOZIO GIURIDICO E RAPPORTO OBBLIGATORIO
Il negozio giuridico è un atto posto in essere dalle parti(che possono essere una, due o più di due)
che sono consapevoli anche degli effetti che produrrà il negozio. Infatti la consapevolezza degli
effetti è l'elemento che distingue il negozio dall'atto giuridico in senso stretto.
L'obbligazione rientra nei contratti, più di obbligazione bisognerebbe parlare di RAPPORTO
OBBLIGATORIO che è un vincolo giuridico in virtù del quale il titolare della situazione debitoria
è tenuto ad effettuare una prestazione PATRIMONIALMENTE valutabile, per soddisfare gli
interessi del titolare della situazione creditoria, il quale è tenuto a pretendere la prestazione e a
collaborare con il debitore per consentirgli di adempiere esattamente"
L'obbligazione è parte integrante di un contratto, in quanto dal contratto(cioè dall'accordo) che le
parti pongono in essere scaturisce un obbligazione corrispettiva.
MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
- MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO:
• La cessione del credito: è il contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce ad un
altro soggetto (cessionario), a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito. Si
tratta cioè del contratto per mezzo del quale si attua il trasferimento del credito. Non
sono cedibili i crediti strettamente personali, quelli il cui trasferimento è espressamente
vietato dalla legge e quelli la cui cessione è esclusa dalla stessa volontà delle parti. Per la
cessione del credito non si richiede il consenso del debitore in quanto per lui sarà
indifferente effettuare la prestazione in favore di Tizio piuttosto che di Caio ma il
debitore naturalmente dovrà averne conoscenza, dovrà cioè essere informato. Il
debitore può opporre al cessionario le stesse eccezioni che poteva opporre al cedente, e cioè
eccezioni personali (pagamento già effettuato) o di natura reale. Se lo stesso credito è stato
ceduto a più soggetti, l'acquisto si verifica solo a favore di chi per primo lo ha notificato al
debitore o per primo ha ricevuto l'accettazione di questi con atto di data certa. In caso di
cessione a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito ma non la
solvibilità del debitore. Di conseguenza, il cedente è liberato nei confronti del cessionario;
affine alla cessione del credito è l'attività di factoring, contratto mediante il quale un'impresa
cede crediti presenti e futuri ad un soggetto detto factor ricevendo l'importo degli stessi
meno un corrispettivo che costituisce il guadagno del factor.
• La surrogazione del terzo nei diritti del creditore: generalmente il pagamento del terzo
estingue l'obbligazione ma in alcune ipotesi il pagamento del terzo realizza solo la
modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio. La surrogazione si può avere
per volontà del creditore ( che ricevendo il pagamento da un terzo dichiari espressamente
di volerlo far subentrare nei propri diritti verso il debitore), per volontà del debitore ( che
prendendo a mutuo una somma per pagare il creditore può surrogare il mutuante nella
posizione del creditore pagato), e per volontà della legge ( che autorizza il terzo che paga
un debito altrui a surrogarsi nei diritti del creditore indipendentemente dalla volontà di
creditore e debitore).
- MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO:
Mentre il trasferimento del credito non richiede il consenso del debitore, la successione del
debito si realizza solo con l'assenso del creditore, il quale deve poter fare affidamento sulla
persona del nuovo debitore. Unico caso in cui si prescinde da tale consenso è quello della
successione mortis causa in cui si trasferisce automaticamente al successore con l'accettazione
dell'eredità. La successione nel debito può aversi sia mortis causa che per atto tra vivi e le figure che
si sviluppano in questa situazione sono:
• La delegazione: la delegazione passiva si verifica quando il debitore (delegante) ordina
ad un terzo (delegato) di assumersi il debito che egli ha nei confronti del creditore
(delegatario). Essa può essere passiva privativa, quando il debitore originario viene
sostituito dal nuovo debitore, passiva cumulativa quando il debitore originario rimane
coobbligato col nuovo debitore ed inoltre può essere titolata, quando ci sono rapporti di
valuta (delegante-delegatario) e di provvista (delegante-delegato) o astratta, quando
mancano i due rapporti.
• L'espromissione: consiste in un contratto fra il creditore (espromissario) ed un terzo
(espromittente) per effetto del quale il terzo, senza intervento del debitore
(espromesso), ne assume il debito verso il creditore ( es: il padre che si obbliga a pagare
i debiti del figlio). La caratteristica del rapporto è la spontaneità dell'assunzione, da parte
del terzo, del debito altrui senza alcun riferimento al rapporto di provvista e quindi
l'espromissione è visto come un contratto a favore del terzo ( cioè del debitore originario). Si
distinguono due tipi di espromissione: cumulativa, in cui l'espromittente è obbligato in
solido col debitore originario e liberatoria, in cui il creditore dichiara espressamente di
liberare il debitore originario
• L'accollo è un contratto tra debitore (accollato) ed un terzo (accollante) con cui
quest'ultimo assume il debito dell'altro: a tale accordo non partecipa il creditore
accollatario. Questa caratteristica distingue l'accollo dalla delegazione che è trilaterale.
L'accollo esterno, ossia quello a cui aderisce il creditore può essere cumulativo, quando il
creditore all'atto di aderire alla convenzione dichiara di non liberare il debitore originario
oppure può essere liberatorio, quando il creditore dichiara espressamente di liberare il
debitore originario.
L'accollo esterno si differenzia da quello interno semplice, che produce effetti solo rispetto alle parti
e che quindi preclude al creditore, terzo rispetto all'accollo, la possibilità di aderirvi e di rendere la
stipulazione a suo favore irrevocabile.
L'accollo si differenzia dall'espromissione che è un negozio tra il creditore ed un terzo
mediante il quale quest'ultimo promette di pagare un debito altrui ed al quale rimane
estraneo il debitore; mentre si differenzia dalla delegazione poiché essa è caratterizzata da un
rapporto contrattuale tra creditore e delegato ( terzo)
− La cessione del contratto
Con la cessione del contratto si ha la sostituzione di una persona fisica (cedente) con un'altra
(cessionario) in tutti i rapporti nascenti da un contratto, per cui il terzo cessionario assume,
rispetto all'altro contraente, la stessa posizione giuridica già occupata dal cedente. La cessione
può avvenire solo in materia di contratti con prestazioni corrispettive, fino a quando le relative
prestazioni non siano state ancora eseguite. Affinchè la cessione del contratto si perfezioni, è
necessario il consenso del contraente ceduto. Si tratta, infatti, di un negozio unitario trilaterale. Il
consenso può essere preventivo ma in tal caso il ceduto deve essere messo a conoscenza della
avvenuta cessione.
L'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
Adempimento
L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione nel rapporto obbligatorio, da cui
consegue l'estinzione diretta dell'obbligazione e la liberazione del debitore.
Nell'adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia per evitare di incorrere
nella responsabilità contrattuale. Sono legittimati a ricevere il pagamento il creditore che ha la
capacità di ricevere, il creditore apparente ovvero colui che in base a circostanze univoche appaia
legittimato a riceverlo ed il creditore incapace, che libera ugualmente il debitore se questi prova
che la prestazione è stata rivolta a vantaggio incapace; infine ci sono il rappresentante del creditore
o qualunque persona indicata dal creditore stesso o autorizzata dalla legge e dal giudice.
L'esecuzione deve avvenire nel luogo stabilito dalle parti, ed il tempo dell'adempimento è il termine
di scadenza convenuto. In mancanza la prestazione può esigersi immediatamente, mentre se è
indicato un termine, si presume a favore del debitore.
Adempimento del terzo
Si ha quando un terzo esegue la prestazione con la consapevolezza di adempiere un debito
altrui; il creditore può opporsi solo se la prestazione ha carattere di infungibilità o se il
debitore si è opposto.
L'adempimento del terzo si distingue dall'espromissione, perché quest'ultima è un contratto mentre
l'adempimento del terzo è un negozio giuridico trilaterale, e si distingue dalla delegazione di
pagamento dove il terzo (delegato) deve rendere noto al creditore di adempiere su ordine del
debitore.
Prestazione in luogo dell'adempimento
Quando il creditore lo consente, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa
da quella dovuta (es: devo un cavallo,mi libero pagando una somma di denaro). In questo caso,
l'obbligazione si estingue con una prestazione in luogo dell'adempimento detta datio in solutum.
Oggetto della prestazione in luogo dell'adempimento può essere anche la cessione di un credito.
Modi di estinzione diversi dall'adempimento
Oltre che con l'adempimento l'obbligazione si estingue anche per:
− Novazione: è il contratto con cui le parti sostituiscono all'obbligazione originaria, che si
estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. Giuridicamente,
pertanto, l'estinzione avviene senza che si è avuto adempimento. La novazione può
essere soggettiva, quando la sostituzione riguarda i soggetti del rapporto ed oggettiva,
quando fra gli stessi soggetti si costituisce un nuovo rapporto diverso dal precedente o
nell'oggetto ( dare una cosa piuttosto che un'altra) o nel titolo ( invece di dare una somma a
titolo di risarcimento danni la si conferisce a titolo di mutuo. I requisiti della novazione sono
l'esistenza dell'obbligazione da novare, l'aliquid novi ossia un mutamento dell'oggetto e
l'animus novandi ossia la volontà di estinguere l'obbligazione precedente creandone una
nuova. La novazione non va confusa con la datio in solutum perchè con la novazione si
promette una cosa invece di un'altra, mentre con la datio si da una cosa invece di un'altra.
− Remissione del debito: è il negozio con il quale il creditore rinuncia in tutto o in parte
al suo diritto con la conseguenza che l'obbligazione si estingue ed il debitore viene
liberato, pur non avendo eseguito la prestazione. In ogni caso il debitore può opporsi,
dichiarando in un congruo termine di non volerne approfittare. La remissione può essere
espressa, quando il creditore dichiara di rimettere il debito con una comunicazione al
debitore o tacita quando il comportamento del creditore è incompatibile con la volontà di
far valere il suo diritto. La remissione è un atto abdicativo unilaterale.
− Compensazione: si ha compensazione quando due soggetti sono contestualmente
creditore e debitore uno dell'altro per distinti rapporti obbligatori. Le obbligazioni
reciproche si estinguono fino a concorrenza del loro ammontare. Si distinguono:
compensazione legale, che opera automaticamente (cioè senza bisogno di una sentenza) a
condizione che i debiti siano omogenei, liquidi ed esigibili;compensazione giudiziale, che
opera su sentenza del giudice quando il debito non è liquido ma è di facile e pronta
liquidazione; compensazione volontaria, che opera in seguito ad un accordo tra le parti.
Non è ammessa la compensazione per alcuni crediti particolari come ad esempio il credito agli
alimenti, per l'importanza sociale che esso riveste.
− Confusione: è una modalità di estinzione che si verifica quando le qualità di creditore e
debitore vengono a coincidere nella stessa persona. Questa situazione può verificarsi per
atto tra vivi ( ad esempio in caso di cessione dell'azienda) e per atto mortis causa ( quando
il creditore diviene erede del debitore o viceversa). A seguito della confusione si estingue
l'obbligazione con tutti i suoi accessori ( es: le garanzie prestate eventualmente da terzi).
− Impossibilità sopravvenuta della prestazione: essa interviene dopo la formazione del
rapporto obbligatorio, e determina l'estinzione dell'obbligazione per causa non
imputabile al debitore, mentre l'impossibilità originaria impedisce la nascita del
rapporto stesso. Inoltre l'impossibilità deve essere assoluta ( tale da non consentire in alcun
modo l'adempimento), oggettiva (non deve riguardare vicende soggettive del debitore),
definitiva (altrimenti ricorrerebbe solo l'ipotesi di ritardo nell'adempimento).
L'inadempimento infine deve essere totale, ossia deve riguardare l'intera prestazione
altrimenti si verificherà solo un'impossibilità parziale.
L'inadempimento
Si ha inadempimento quando la prestazione non è eseguita al momento dovuto, nel luogo
dovuto e secondo le modalità stabilite per cause imputabili al debitore (negligenza,
dimenticanza) o non imputabili allo stesso ( perimento della cosa dovuta). Nel primo caso si
parlerà di inadempimento ed il debitore sarà tenuto al risarcimento del danno, nel secondo caso
invece l'obbligazione si estinguerà per impossibilità sopravvenuta. Al riguardo l'art. 1218 stabilisce
un'inversione dell'onere della prova, in quanto sarà il debitore a dover dimostrare che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da una causa a lui non imputabile. L'inadempimento
imputabile al debitore può essere assoluto ( quando l'adempimento non può più verificarsi e genera
un danno che va risarcito, con l'obbligo del risarcimento che si sostituisce alla prestazione originaria
dovuta) o relativo ( è il caso della cosiddetta mora, consiste nel ritardo ingiustificato
dell'adempimento rispetto alla scadenza; In questo caso il debitore è in mora ed è obbligato a
risarcire il danno provocato dal ritardo nell'adempimento).
Mora del debitore
E' detta anche mora debendi, consiste in un ritardo ingiustificato del debitore nell'adempiere.
Perché si abbia mora è necessario che il credito sia esigibile, che vi sia ritardo nell'adempimento,
che tale ritardo sia imputabile al debitore ed è necessario infine l'atto formale di costituzione in
mora.
Il debitore è in mora senza bisogno di alcuna attività da parte del creditore (mora ex re) quando
l'obbligazione deriva da un fatto illecito, quando si tratta di debiti portabili con il termine
scaduto e quando il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere. E' invece necessaria
l'intimazione formale ad adempiere (mora ex persona) se il debito è chiedibile o quando manca il
termine per l'adempimento e il creditore non l'ha fatto fissare dal giudice. Il debitore non è liberato
dal rischio dell'impossibilità sopravvenuta e sarà in ogni caso tenuto a risarcire il danno derivato dal
ritardo. La costituzione in mora determina l'interruzione della prescrizione del diritto del creditore.
La purgazione della mora consiste nella rimozione dello stato di illegittimo ritardo e dei relativi
effetti. Essa si effettua con la rinuncia del creditore al credito o solo alla mora.
Mora del creditore
Si ha quando il creditore rifiuta senza un motivo legittimo di ricevere il pagamento offertogli
dal debitore omettendo di compiere gli atti preparatori per consentire al debitore
l'adempimento della prestazione. Per aversi mora del creditore, il debitore deve fare offerta di
adempiere la prestazione al creditore nei modi prefissati. Quando il creditore è in mora il rischio
dell'impossibilità sopravvenuta resta a carico del creditore, non sono più dovuti gli interessi e i frutti
della cosa, e il creditore è tenuto a risarcire le eventuali spese per la custodia e la conservazione
della cosa stessa.
La mora del creditore non costituisce, come quella del debitore, una forma di inadempimento,
in quanto costituisce solo un ostacolo all'adempimento a cui l'ordinamento ricollega determinate
conseguenze per evitare che la posizione del debitore diventi più gravosa per il fatto che
l'obbligazione rimane inadempiuta per colpa del creditore.
Il risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per inadempimento o ritardo nell'adempimento è limitato al solo
danno patrimoniale, cioè al pregiudizio economico che il creditore ha sofferto. Il risarcimento
del danno deve comprendere: il danno emergente, ossia la perdita effettivamente subita per la
mancata prestazione da parte del debitore, il lucro cessante o mancato guadagno, ossia il lucro
che il creditore avrebbe realizzato se avesse potuto utilizzare l'oggetto della prestazione. Le
manifestazioni del danno sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento o del ritardo, cioè solo se sussiste un nesso di causalità tra inadempimento e
danno risarcibile.
Diritti reali di garanzia: il pegno e l'ipoteca
Anche pegno ed ipoteca sono cause legittime di prelazione; in quanto diritti reali presentano
anch'essi i requisiti fondamentali ovvero immediatezza, assolutezza, diritto di sequela e di
prelazione ed inoltre hanno l'accessorietà ( se manca o si estingue l'obbligazione garantita,si
estingue anche la garanzia), la specialità ( il pegno e l'ipoteca si costituiscono solo su beni
determinati) e l'indivisibilità ( il diritto si estende sull'intero bene che ne è oggetto e sulle sue parti, a
garanzia dell'intero credito e di ogni parte di esso).
Il pegno è un diritto concesso dal debitore o da un terzo su cosa mobile a garanzia di un
credito.
Oggetto del pegno possono essere i beni mobili ( eccetto quelli registrati), le universalità di mobili, i
crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili infungibili.
Il diritto di pegno si costituisce con un contratto reale in quanto per realizzarsi c'è bisogno
dell'effettiva consegna della cosa, comportando lo spossessamento temporaneo del
proprietario a garanzia del debito da pagare.
Per quanto riguarda gli effetti del pegno, abbiamo il possesso della cosa che passa al creditore ma
non l'uso e la disponibilità della stessa, col creditore che ha l'obbligo di custodire la cosa ed
inoltre lo stesso creditore è tenuto a restituire la cosa solo quando il credito sia stato
interamente soddisfatto.
L'effetto più caratteristico è l'attribuzione al creditore del diritto di prelazione, ed egli potrà anche
domandare al giudice l'assegnazione in pagamento del bene pignorato, fino alla concorrenza del
credito.
L'ipoteca invece viene concessa dal debitore o da un terzo su un bene, attribuendo al creditore
il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla
vendita.
In questo caso possono essere oggetto di ipoteca i beni immobili, beni mobili registrati (auto,navi),
usufrutto e diritto di superficie.
Il diritto di ipoteca si costituisce mediante l'iscrizione nell'apposito registro presso l'Ufficio dei
registri immobiliari e questa iscrizione ha carattere costitutivo, ciò significa che la volontà delle
parti, la legge o la sentenza attribuiscono al creditore questo diritto ad ottenere l'iscrizione, ma senza
l'iscrizione effettiva il diritto non si costituisce concretamente.
Distinguiamo quindi ipoteca legale ( quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori il diritto
di ottenere l'iscrizione ipotecaria senza il consenso della volontà del debitore), ipoteca giudiziale (
chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma, all'adempimento di un'altra
obbligazione o al risarcimento dei danni ha titolo per iscrivere ipoteca), ipoteca volontaria (
quando nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente).
La clausola penale
La clausola penale è una particolare clausola del contratto, oggetto di un patto con cui, in via
forfettaria e preventiva, si determina l’ammontare del risarcimento del danno provocato
dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento.
La prestazione dedotta nella clausola penale è dovuta indipendentemente dalla prova del
danno, il creditore non ha quindi l’onere di provare il pregiudizio subito e, sempre secondo il
codice, non può pretendere il risarcimento del danno ulteriore se non è stato così stabilito
espressamente.
Allo stesso tempo, il debitore non è ammesso a provare che il danno effettivo sia inferiore
all’ammontare della penale, salvo in caso di una sua riduzione.
La clausola penale è un negozio giuridico con proprio oggetto e propria finalità; si tratta dunque di
una convenzione fra creditore e debitore, non assoggetta ad un particolare onere di forma.
La clausola penale limita il risarcimento alla prestazione promessa. Quindi, il creditore non
può esigere il risarcimento del danno ulteriore, salvo patto contrario. In questo modo, oltre
all’interesse (primario) del creditore alla preventiva definizione del suo risarcimento, si tutela
anche l’interesse (secondario) del debitore alla certezza dell’ammontare della prestazione
risarcitoria.
REVOCATORIA (o azione pauliana)
E' l'azione concessa al creditore, a tutela dell'integrità del patrimonio del debitore, nel presupposto
che quest'ultimo consapevolmente compia atti con cui si spogli dei propri beni,sottraendoli così
all'azione esecutiva del creditore stesso. Quindi i presupposti sono un atto di disposizione inter
vivos, l'eventuale diminuzione delle garanzie offerte dal patrimonio del debitore, la consapevolezza
del debitore di arrecare, col proprio atto, un pregiudizio al creditore.
Per quanto riguarda gli effetti, essa non invalida l'atto compiuto dal debitore, ma lo rende inefficace
solo nei confronti del creditore che ha promosso l'azione.
I CONTRATTI
Le obbligazioni derivano da contratto,fatto illecito o da ogni altro o fatto idoneo a produrle secondo
l'ordinamento giuridico. Di tali fonti, alcune hanno natura negoziale ed altre no; i contratti che
fanno parte della prima categoria non sono altro che un accordo tra due o più parti per
costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Da tale definizione si evince che il contratto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, con cui
si compongono interessi inizialmente contrapposti per poi costituire, regolare o estinguere un
rapporto giuridico patrimoniale.
Proprio la patrimonialità è la caratteristica che distingue il contratto da altri negozi giuridici, come
quelli relativi ad esempio ai rapporti di famiglia; la possibilità riconosciuta ai soggetti privati di
curare i propri interessi attraverso la conclusione di contratti viene definita autonomia
contrattuale. Va tuttavia considerato che l'autonomia contrattuale oggi è notevolmente limitata a
causa di crescenti limiti alla libertà contrattuale dei privati, soprattutto nelle parti più deboli
(contratti di adesione).
Gli elementi essenziali del contratto sono l'accordo o consenso ( ovvero l'incontro delle volontà)
delle parti contraenti, la causa ( ossia la funzione economico-sociale) a cui il contratto adempie,
l'oggetto che deve essere possibile lecito determinato o determinabile e la forma, ovvero il modo di
essere della manifestazione della volontà contrattuale.
CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI
Il codice civile non contiene alcuna classificazione dei contratti ricavata però da una distinzione in
base ai criteri distintivi:
- Rispetto al momento in cui si perfeziona il vincolo avremo: contratti consensuali (che si
perfezionano col semplice scambio del consenso tra le parti come nel caso della vendita) e
contratti reali che si perfezionano solo con la consegna della cosa (mutuo,pegno)
- Rispetto agli effetti: contratti ad effetti obbligatori (che danno luogo alla nascita di un
rapporto obbligatorio (locazione) e contratti ad effetti reali (che producono come effetto il
trasferimento della proprietà di un bene determinato)
- Rispetto all’efficacia nel tempo: contratti ad esecuzione instantanea, che esauriscono i
loro effetti in un solo momento e che si dividono in ad esecuzione immediata ( quando
l’esecuzione è contestuale alla costituzione come nel caso dei diritti reali) e ad esecuzione
differita ( quando l’esecuzione è successiva al momento della costituzione come nel caso
della vendita a termine) e contratti di durata, quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo
per soddisfare un bisogno del creditore che si estende anch’esso nel tempo ed essi si
dividono in contratti ad esecuzione continuata ( in cui la prestazione è unica ed ininterrotta
nel tempo come la locazione) e contratti ad esecuzione periodica ( in cui si hanno più
prestazioni ricorrenti a data prestabilite,come nel caso della rendita, oppure saltuarie, su
richiesta di una delle due parti come nel caso di un conto corrente
- Rispetto al rapporto tra le prestazioni: contratti a prestazioni corrispettive o
sinallagmatici,che generano due contrapposte attribuzioni patrimoniali, ognuna delle quali
tenuta ad una prestazione. Tra le due prestazioni, interdipendenti tra loro, si stabilisce un
nesso di corrispettività (sinallagma) e contratti con obbligazioni a carico di una sola
parte o unilaterali, sono quei contratti da cui si genera un obbligo a carico di una sola
parte che si trova nella posizione di debitore ( mutuo senza interessi); contratti bilaterali
imperfetti, in cui anche se ciascuna parte può pretendere una prestazione, le prestazioni
reciproche non sono legate dal nesso di corrispettività, contratti associativi in cui due o
più persone conferiscono beni o servizi per il conseguimento dello scopo comune (es.
società); contratti commutativi, sono quei contratti a prestazioni corrispettive che
realizzano uno scambio di prestazioni economicamente equivalenti; contratti aleatori,
ovvero quei contratti a prestazioni corrispettive in cui alla prestazione certa di una parte
corrisponde una prestazione incerta dell’altra o vi è incertezza per entrambi ( come nel
caso del contratto di assicurazione dove il premio,ovvero la somma versata dall’assicurato è
determinata mentre la liquidazione dell’eventuale sinistro non è predeterminabile)
- Rispetto alla causa: contratti tipici ( modello di operazione economica che si traduce in
modello normativo, indicato anche come contratto nominato); contratti atipici ( che non
rientrano in un dato tipo di contratto previsto dal legislatore ed in questo caso la libertà di
stipulare tali contratti dipende dalla meritevolezza dell’interesse, ovvero dalla necessità che
ogni modello contrattuale persegua interessi socialmente utili), contratti misti in cui si
distinguono due ipotesi (nella prima si manifestano gli elementi di più contratti tipici che si
fondono in un’unica causa,nella seconda invece si parla di più cause tipiche in un unico
rapporto) ed infine contratti collegati ( trattasi di una pluralità di contratti tipici e/o atipici
che, pur conservando la propria autonomia, sono interdipendenti, in quanto diretti a
realizzare un unico fine.
DISTINZIONE TRA CONTRATTI REALI,CONTRATTI CON EFFETTI REALI E
CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI
I contratti reali sono contratti per i quali il perfezionamento necessita non solo del consenso
manifesto delle parti ma anche della consegna materiale della cosa che rappresenta l'oggetto
del contratto, cioè dell’esecuzione della prestazione (contratto di deposito dei miei gioielli in una
cassetta di sicurezza in banca, o il mutuo con l’accordo che si perfeziona solo con
l’erogazione,pegno)
I contratti con effetti reali invece costituiscono un diritto reale e riguardano gli effetti prodotti
direttamente dal contratto al momento stesso della formazione dell'accordo tra le parti,
riguardano quindi il trasferimento di un diritto reale o di un diritto di credito (esempio: il
trasferimento della proprietà dal venditore al compratore è un effetto reale della vendita, che si
produce alla conclusione del contratto di vendita)
I contratti con effetti obbligatori infine riguardano le obbligazioni derivanti dal contratto, si
tratta di contratti da cui hanno origine le obbligazioni, come la maggior parte (esempio:
l'obbligazione del venditore di consegnare la cosa venduta o quella del compratore di pagare il
prezzo stabilito). E' il caso dei contratti di locazione,mandato o comodato.
N.B.: Ci sono contratti che hanno sia effetti obbligatori che effetti reali, cioè che hanno l'effetto di
trasferire la proprietà e nel contempo sono fonti di obbligazioni (donazione,vendita,permuta).
FORMAZIONE DEL CONTRATTO e LE TRATTATIVE
1) I negoziati che precedono la stipulazione si chiamano trattative ed hanno carattere
preparatorio e strumentale e non sono vincolanti per le parti, in quanto acquistano valore solo
nel caso che si arrivi ad un accordo, mentre perdono ogni valore in caso contrario.
Anche se le parti sono libere di concludere o meno un contratto, vige il principio della buona fede,
basato sui concetti di lealtà e correttezza.
2) la proposta, ovvero di una dichiarazione unilaterale di volontà recettizia. Quando interviene
l'accettazione del destinatario, che perfeziona l'accordo, la proposta diviene vincolante in quanto
costituisce la volontà concorde contrattuale; una accettazione non conforme alla proposta equivale
ad una nuova proposta.
La proposta è revocabile fino a che il proponente non ha avuto conoscenza dell'accettazione
dell'altra parte; perde efficacia quando l'accettazione non interviene entro il termine stabilito dal
proponente.
Talvolta la proposta anziché essere indirizzata ad un soggetto determinato, può essere diretta ad
incertam personam, cioè al pubblico affinché sia accettata dalla persona a cui interessi la proposta
stessa. E' questa la cosiddetta ipotesi di offerta al pubblico.
Se la dichiarazione non contiene tutti gli elementi essenziali del contratto che si vuole concludere,
non è qualificabile come “proposta contrattuale” ma come un semplice invito a proporre.
3) l'accettazione, che consiste in un atto prenegoziale ed in una dichiarazione di volontà recettizia
di adesione alla proposta. L'accettazione può essere anche tacita ed in tal caso essa deve risultare
da un comportamento manifesto ed inequivocabile tenuto dall'accettante da cui si presume che
abbia accettato.
Quando l'accettazione arriva a conoscenza del proponente, il contratto si conclude, sempre che sia
conforme alla proposta.
L'accettazione deve essere tempestiva, incondizionata e conforme a tutte le clausole contenute nella
proposta. Se è anche parzialmente difforme, o se giunge a conoscenza del proponente oltre i termini
stabiliti, vale solo come controproposta e quindi necessita di una nuova accettazione da parte del
destinatario.
Il contratto per adesione
I sistemi economici contemporanei tendono a realizzare forme di contrattazione più rapide, per
giungere più rapidamente alla conclusione del contratto. Ciò avviene soprattutto con i contratti per
adesione: il contratto per adesione è un contratto concluso mediante moduli predisposti dal
proponente con clausole prestabilite il cui contenuto non può essere negoziato dall'altro
contraente: questi rappresenta il cosiddetto contraente più debole in quanto se vuole stipulare deve
aderire alle clausole e alla modalità predisposte dall'altra parte. L'ordinamento prevede però una
disciplina particolare delle condizioni generali di contratto e delle clausole vessatorie in esso
contenute, al fine di tutelare il contraente pià debole. Quindi ricapitolando, è una forma di contratto
che elimina la fase delle trattative per accelerare le contrattazioni, sancisce la supremazia di una
parte sull'altra, limitando la libertà delle trattative ed infine offre la possibilità di contrarre con
un gran numero di soggetti. Per quanto riguarda le garanzie per la parte più debole, le condizioni
generali di contratto sono efficaci nei confronti dell'aderente se questi le conosceva o avrebbe
dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza, e poi per quanto riguarda le clausole vessatorie (
es: limitazioni di responsabilità e facoltà di recedere il contratto), esse sono valide solo se approvate
separatamente per iscritto.
Il contratto preliminare
E' un contratto con cui una o entrambe le parti si obbligano a prestare un futuro consenso, cioè
a concludere successivamente il contratto definitivo. Il contratto preliminare può vincolare
entrambi gli stipulanti a prestare il futuro consenso oppure uno solo di essi. Si tratta di un caso di
formazione progressiva del contratto, con una particolarità: il contratto preliminare, pur
inserendosi nella fase delle trattative, si stacca da esse in quanto è un vero e proprio contratto ad
effetti obbligatori, già perfetto anche se svolge una funzione preparatoria rispetto al futuro
contratto definitivo.
Il contratto preliminare è trascrivibile dal 2005, a differenza dell’opzione o della prelazione;
Per l'art. 1351 il contratto preliminare è nullo se non è stipulato nella stessa forma che la legge
prescrive per il contratto definitivo quando per quest'ultimo è richiesta una forma ad substantiam.
Pertanto, un contratto preliminare di compravendita immobiliare deve, a pena di nullità, essere
stipulato per iscritto.
Il contratto preliminare può essere bilaterale, se entrambe le parti si obbligano a stipulare un
futuro contratto o unilaterale, se invece una sola delle parti si obbliga a prestare il suo consenso
mentre l'altra rimane libera.
Se il soggetto obbligato a contrarre non adempie, l'altra parte può:
− chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento con la condanna
dell'inadempiente al risarcimento del danno
− provocare l'emanazione di una sentenza costitutiva che tiene luogo del consenso e
produce gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso.
Gli effetti del contratto verso le parti
Le parti una volta stipulato il contratto, sono tenute ad osservarlo. Per il principio dell'autonomia
privata, esse sono libere di autoregolare i propri interessi stipulando o meno il contratto ma una
volta concluso restano vincolate ad esso. Il contratto può sciogliersi o col mutuo consenso o per
cause previste dalla legge:
− il mutuo consenso è un nuovo contratto risolutorio con cui le parti estinguono un
precedente vincolo contrattuale che non ha ancora prodotto effetti traslativi.
− Il recesso è una delle cause di scioglimento previste dalla legge, che è definito come il
diritto di sciogliersi dal contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata all'altra
parte. Tale diritto può essere legale (se è previsto dalla legge ed è relativo per lo più a
contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo, quando non è stabilito il momento della
cessazione) oppure convenzionale ( quando è previsto contrattualmente con apposita
clausola e spesso in questi casi è pattuito anche un corrispettivo per la parte destinata a
subire il recesso dell'altra). Per quanto riguarda il momento in cui può essere esercitato il
recesso, occorre distinguere nei contratti ad esecuzione istantanea il recesso può essere
esercitato salvo patto contrario solo prima che inizi l'esecuzione del contratto; mentre nei
contratti di durata il recesso è ammissibile anche dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto
ma esso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e quindi le
parti non possono pretendere la restituzione delle prestazioni già eseguite.
Il contratto a favore del terzo
Di regola la prestazione del debitore è eseguita direttamente al creditore; tuttavia le parti possono
convenire che la prestazione venga resa a vantaggio di un terzo che avrà però sempre la facoltà di
rifiutare per il principio dell'autonomia giuridica individuale. Il contratto, come ogni negozio
giuridico, deve essere preordinato alla realizzazione di interessi giuridicamente rilevanti, perchè se
manca questa preordinazione viene meno uno dei requisiti essenziali del negozio giuridico che è la
causa. Anche se la regola è che l'interesse del creditore sia soddisfatto dal fatto che la prestazione
del debitore sia rivolta a suo favore, è pure possibile che l'interesse del creditore sia soddisfatto
dalla prestazione del debitore ad un terzo.
E' necessario solo che sussista un interesse da realizzare; si ha pertanto contratto a favore di un
terzo quando le parti stipulano un contratto a vantaggio di una persona che non è parte
contraente ( terzo) attribuendogli la titolarità di un diritto a pretendere, direttamente dal
promittente, l'esecuzione della prestazione promessa. L'altra parte del contratto, la stipulante,
deve avere un interesse, anche soltanto morale, affinché il terzo riceva un beneficio dal
promittente.
Quindi, in parole povere:
− il terzo acquista il diritto verso il promittente fin dalla stipulazione del contratto
− il terzo deve dichiarare di voler approfittare della stipulazione a suo favore
− se il terzo rifiuta gli effetti del contratto si produrranno in capo agli stipulanti originari
− lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione fin da quando il terzo non ha
accettato
− l'accettazione del terzo non è condizione per l'efficacia del contratto nei suoi confronti
Il contratto per persona da nominare
Si ha quando al momento della conclusione di un contratto, una delle parti si riserva la facoltà di
nominare successivamente la persona nella cui sfera giuridica il negozio dovrà produrre i suoi
effetti.
A differenza del contratto a favore del terzo, il terzo nominato non riceve solo diritti ma anche
obblighi quindi potrà rifiutarsi, ed il terzo nominato potrà co
Tuttavia il contratto produce i suoi effetti nei confronti del terzo solo se:
− la dichiarazione di nomina viene comunicata nel termine fissato dalle parti
− la dichiarazione è accompagnata dall'accettazione della persona nominata, o dalla procura
anteriore al contratto.
Altrimenti il contratto produce i suoi effetti automaticamente nei confronti dello stipulante
originario quando vengono meno i requisiti suddetti.
PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO
Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente
se il terzo si rifiuta di obbligarsi o se non compie il fatto promesso.
E’ quindi la promessa fatta da un promittente ad un promissario affinchè un terzo esegua la
prestazione.
Es: IO (X) prometto a (Y) che (Z) gli darà una determinata somma e (Z) non sarà in questo modo
vincolato.
INTERPRETAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
L'interpretazione è la ricostruzione del significato da attribuire alle dichiarazioni di volontà delle
parti; essa può essere soggettiva, che mira a cercare la reale comune intenzione delle parti ed è
caratterizzata dai criteri interpretativi logici ( si interpreta il senso che scaturisce dall'analisi delle
varie clausole) e temporali ( si valuta il comportamento complessivo delle parti sia anteriore che
posteriore alla conclusione dell'accordo); oppure può essere oggettiva se è diretta a ricercare il
significato oggettivo del contratto ed è sussidiaria a quella soggettiva, cioè si ricorre ad essa quando
l'interpretazione soggettiva non è sufficiente.
Per quanto riguarda l'azione di Integrazione invece, le parti sono tenute non solo a quanto incluso
volontariamente nel contratto, ma anche alle conseguenze che derivano dalla legge o in mancanza
dagli usi e dall'equità.
ESTINZIONE ED INVALIDITA' DEL CONTRATTO
La risoluzione è una causa di scioglimento del contratto a prestazioni corrispettive conseguente al
sopravvenire di fatti che alterano l'equilibrio tra le prestazioni. Si può avere risoluzione nei seguenti
casi
− Risoluzione per inadempimento: se in un contratto a prestazioni corrispettive una
parte non adempie per causa ad essa imputabile, l'altra parte che ha eseguito la
propria prestazione può chiedere l'adempimento giudizialmente oppure esercitare il
diritto alla risoluzione. Una volta chiesta la risoluzione la parte però non può pretendere
più l'adempimento ( naturalmente la parte adempiente avrà diritto ad un eventuale
risarcimento del danno). Per ottenere la risoluzione non sempre è necessario il ricorso al
giudice. In particolare la risoluzione può aversi di diritto ( in 3 casi che sono quando nel
contratto è inserita la clausola risolutiva espressa, quando pur mancando questa
clausola la parte adempiente inoltri all'inadempiente una diffida ad adempiere
assegnandogli un congruo termine di tempo superiore ai 15 giorni alla scadenza dei quali il
contratto si intende risolto ed infine quando è scaduto il termine essenziale senza che si
sia avuta la prestazione) oppure per effetto di una sentenza costitutiva in tutti gli altri
casi.
La clausola risolutiva espressa è una clausola inserita nel contratto con cui le parti
stabiliscono che in caso di inadempimento di una di esse, il contratto si intende risolto di
diritto.
Da sottolineare che la risoluzione non avviene automaticamente ma la parte interessata
deve dichiarare di volersi avvalere di essa.
Se l'obbligazione non è adempiuta nel termine ritenuto essenziale per il creditore, il
contratto è risolto di diritto alla scadenza del termine, a meno che il creditore voglia esigere
la prestazione nonostante la scadenza del termine dandone notizia al debitore con
comunicazione da inviare entro tre giorni alere della clausola
Impossibilità sopravvenuta della prestazione
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile al debitore, estingue
l'obbligazione con conseguente liberazione della parte che vi era tenuta. Pertanto nei contratti a
prestazioni corrispettive viene meno la giustificazione del diritto alla controprestazione. La parte
liberata in questo caso non può chiedere la controprestazione, da ciò si deduce che tale forma di
risoluzione opera di diritto. Se la prestazione diventa solo parzialmente impossibile, si ha
risoluzione parziale: in questo caso l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della
prestazione ma può recedere dal contratto se non ha un interesse apprezzabile all'adempimento
parziale.
Risoluzione per eccessiva onerosità
L'azione giudiziale di risoluzione per eccessiva onerosità è prevista per ovviare ad una
onerosità sopravvenuta e quindi ad uno squilibrio fra le prestazioni verificatosi dopo la
conclusione del contratto ( es: un commerciante ha venduto della merce da consegnare dopo 3
mesi, e per un evento imprevisto o per una eccezionale carenza di quella merce, il prezzo della
stessa si eleva notevolmente cosi che il prezzo già pattuito diventa sproporzionato). La parte contro
cui è chiesta la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del
contratto; in caso di eccessiva onerosità per la risoluzione occorre sempre la pronuncia del giudice.
Questo istituto non è naturalmente applicabile ai contratti aleatori.
La rescissione
E' una forma di invalidità del contratto posta a tutela di chi contrae a condizioni inique per il suo
stato di bisogno o di pericolo. Per quanto riguarda lo stato di pericolo, la parte che assume
obbligazioni a condizioni inique per la necessità, conosciuta dalla controparte, di salvare sé o
altri dal pericolo attuale di un danno grave, può ottenere la rescissione del contratto (es:
tizio,rimasto ferito in un incidente, si impegna a pagare al suo soccorritore una grossa somma di
denaro pur di essere salvato). Presupposti quindi sono lo stato di pericolo del contraente al
momento della conclusione del contratto, l'iniquità delle condizioni a cui il contraente in pericolo
ha dovuto concludere il contratto e la conoscenza da parte dell'altro contraente dello stato di
pericolo.
Invece la rescissione per lesione ricorre quando c'è una grave sproporzione tra la prestazione di
una parte e quella dell'altra dovuta allo stato di bisogno in cui versava una delle parti al
momento della conclusione del contratto e supera la metà del valore del bene. (es: tizio, in
difficoltà economiche, propone l'acquisto dei propri beni a caio che ne approfitta offrendo un prezzo
irrisorio al di sotto del 50% del valore effettivo del bene). Quindi i presupposti sono la lesione ultra
dimidium, ovvero la sproporzione tra le due prestazioni superiore al 50%, lo stato di bisogno della
parte danneggiata e l'approfittamento dello stato di bisogno. La rescissione per lesione non può
essere richiesta per i contratti aleatori; l'azione si prescrive in un anno dalla conclusione del
contratto. Il contratto rescindibile non può essere convalidato; infine è riconosciuta la possibilità di
evitarla offrendo una modificazione delle condizioni contrattuali per ristabilire una proporzione tra
le prestazioni
ALTRE FONTI DI OBBLIGAZIONE
Atti illeciti
Il codice definisce come illecito qualsiasi fatto, doloso o colposo, che provochi ad altri un
danno ingiusto, sancendo l'obbligo per colui che lo ha commesso, di risarcire il danno. Tale
norma costituisce il cardine della responsabilità extracontrattuale.
Bisogna distinguere l'illecito civile e quello penale: l'illecito penale è represso per finalità di ordine
superiore, mentre l'illecito civile è represso allo scopo di risarcire i danni prodotti o più in generale
riparare i pregiudizi sofferti dai singoli. Inoltre l'illecito penale è atipico perché nessuno può essere
punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, mentre l'illecito
civile è atipico perché comprende ogni possibile fatto dovuto ad una condotta umana colpevole di
arrecare danno ingiusto ad altri.
La struttura dell'atto illecito prevede:
− l'elemento oggettivo, che consiste in un fatto che provoca un danno ingiusto
− l'elemento soggettivo o colpevolezza, che consiste nel dolo e nella colpa, sul presupposto
della capacità di intendere e di volere dell'agente.
Promessa al pubblico
Le promesse unilaterali sono negozi giuridici unilaterali con cui un soggetto si obbliga ad
eseguire una determinata prestazione a favore di un altro soggetto, indipendentemente
dall'accettazione di questi.
I caratteri delle promesse unilaterali sono l'obbligatorietà, l'irrevocabilità, l'inapplicabilità del
binomio onerosità- gratuità, il numero chiuso degli istituti riconosciuti dalla legge.
E' la promessa unilaterale, rivolta ad un destinatario indeterminato, di effettuare una prestazione
a favore di chi si trovi in una determinata situazione (es: prometto di dare mille euro allo studente
che avrà la media più alta al termine dell'anno scolastico) o compia una data azione (es: prometto
una ricompensa a chi ritroverà il cane). La promessa al pubblico è vincolante per il promittente
appena è portata a conoscenza del pubblico, è revocabile purché la revoca avvenga per giusta causa
e venga resa pubblica nella stessa forma della promessa ed inoltre purché non si sia verificata già la
situazione considerata.
Offerta al pubblico
E' un particolare tipo di proposta che consiste in un'offerta diretta al pubblico (ad incertam
personam) fatta col sistema dei pubblici proclami, affinché sia eventualmente accettata da chi vi è
interessato.
Trattandosi di una proposta, l'offerta al pubblico deve presentarne tutti i requisiti ovvero deve essere
completa di tutti gli elementi essenziali del contratto e manifestata con l'intenzione di impegnarsi.
L'offerta al pubblico rappresenta una proposta revocabile: non è necessario che la revoca giunga a
conoscenza di tutto coloro che hanno preso conoscenza della proposta,ma è sufficiente che sia fatta
nella stessa forma della proposta.
L'offerta al pubblico si differenzia dall'invito a proporre (quando l'offerta al pubblico non contiene
tutti gli estremi del contratto da concludere, esempio il prezzo, ed è un invito ad iniziare delle
trattative; e si differenzia anche dalla promessa al pubblico (che è un negozio giuridico unilaterale,
fonte di un'obbligazione appena è resa pubblica e per cui non è necessaria l'accettazione).
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Si ha responsabilità contrattuale nel caso di violazione di un dovere specifico, e cioè di un
precedente rapporto obbligatorio: l'art. 1218 precisa che se il debitore non esegue esattamente la
prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno.
Va precisato che la responsabilità contrattuale nasce dall'inadempimento di una precedente
obbligazione; si ha invece responsabilità extracontrattuale o aquiliana nel caso di violazione
del dovere generico di non ledere la sfera giuridica altrui legato ad interessi protetti in modo
diretto ed immediato erga omnes. Le differenze tra i due tipi di responsabilità riguardano:
− l'onere della prova: nella responsabilità extracontrattuale chi pretende il risarcimento dei
danni deve dimostrare il fatto materiale, cioè il danno subito o il nesso di causalità tra la
condotta ed il danno, mentre nella responsabilità contrattuale è sufficiente che l'attore
dimostri solo l'esistenza dell'obbligazione e l'oggettivo inadempimento, mentre l'onere di
provare che l'inadempimento non è a lui imputabile spetterà al debitore
− danni risarcibili: nel caso della responsabilità contrattuale se l'inadempimento è colposo e
non doloso sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione;
nella responsabilità extracontrattuale invece sono risarcibili tutti i danni che sono
conseguenza immediata e diretta della condotta dell'agente.
La successione a causa di morte
La successione può essere mortis causa e inter vivos, a titolo universale e a titolo particolare.
Nella successione a causa di morte si individuano diverse fasi: apertura della successione,
vocazione e delazione, accettazione dell’eredità.
La successione mortis causa prevede il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno
o più rapporti patrimoniali attivi e passivi, a seguito della morte di quest’ultimo.
EREDITA’
Si ha successione a titolo universale (eredità) quando il successore subentra in tutti i rapporti
patrimoniali attivi e passivi trasmessi dal de cuius (soggetto defunto).
E’ un fenomeno necessario che determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello
dell’erede: in caso di confusione l’erede risponde dei debiti del defunto anche con i propri
beni ( salvo il caso di accettazione con beneficio d’inventario o di separazione dei beni).
L’erede subentra al defunto anche nel possesso e nei termini di esso; la successione a titolo
universale richiede l’accettazione
IL LEGATO
Si ha successione a titolo particolare (legato) quando un soggetto succede in singoli diritti
patrimoniali. Si tratta di un fenomeno eventuale ed accidentale che non determina l’unificazione
dei patrimoni di defunto e beneficiario: infatti il legatario ( l’erede a titolo particolare) non è
tenuto a pagare i debiti ereditari, a meno che il testatore non ponga un onere a carico del legatario (
a cui egli sarà tenuto entro i limiti del valore della cosa legata e non per l’intero patrimonio). In
questo caso il legatario inizierà un nuovo possesso che potrà unire a quello del defunto mediante
accessione.
La successione a titolo particolare opera di diritto, nel senso che il legato si consegue
automaticamente al momento dell’apertura della successione, salva la facoltà di rinunciare al diritto
attribuitogli.
DIFFERENZE TRA EREDE E LEGATO
La distinzione fra l'eredità e il legato si rileva dalla:
- Definizione: l’erede è il successore a titolo universale, colui il quale subentra nella titolarità
dell’intero patrimonio ereditario o in una quota di esso. Il legatario è il successore a titolo
particolare che subentra in uno o più determinati rapporti giuridici attivi
-
− continuazione nel possesso: l'erede in quanto successore a titolo universale nei rapporti
attivi e passivi subentra al defunto anche nel possesso; il legatario invece non subentra
nel possesso, iniziandone uno nuovo
− responsabilità per i debiti ereditari: l'erede, subentrando nell'insieme dei rapporti
giuridici del defunto, risponde dei debiti dello stesso anche coi propri beni salvo che
abbia accettato con la formula del beneficio d'inventario; il legatario invece non è tenuto a
pagare i debiti ereditari, a meno che il defunto non gli abbia posto espressamente a carico
il pagamento di qualche debito
− Modalità di acquisto: l’eredità deve essere accettata (espressamente o tacitamente) dal
chiamato mentre il legato si acquista di diritto: ossia non è necessario un formale atto
di accettazione
- Rinunzia: l’erede può rifiutare l’istituzione a titolo di erede prima che intervenga
l’accettazione. Il legatario acquista di diritto il lascito ma può rifiutarlo anche se, di
diritto, esso è già entrato nel suo patrimonio
I legati possono essere classificati in base alla fonte, distinguendosi in legato testamentario (
figura tipica del legato che trae origine da una disposizione testamentaria) e legato ex lege ( trae
origine da una norma di legge), e in base al contenuto, distinguendo in questo caso il legato di
specie ( ha per oggetto il diritto di proprietà su un bene determinato o su un altro diritto reale),
legato di genere o di quantità ( ha per oggetto una cosa che fa parte di un genere ed ha efficacia
obbligatoria poiché solo in seguito alla specificazione il legatario diventa proprietario), legato reale
( attribuisce al legatario un diritto di proprietà o un diritto reale limitato), legato obbligatorio ( che
attribuisce al legatario un diritto di credito che nasce dal testamento e fa sorgere un'obbligazione a
carico dell'onerato), legato liberatorio ( che libera il legatario da un'obbligazione).
L'acquisto del diritto del legato si ha ipso iure, cioè senza che occorra accettazione; la rinuncia al
legato è un atto abdicativo, infatti a differenza della rinuncia all'eredità, opera rispetto ad un diritto
già acquistato e porta quindi non ad un mancato acquisto ma alla perdita di un acquisto già fatto.
La rinuncia al legato è un actus legitimus, ovvero non tollera l'apposizione di termini e di
condizioni.
VOCAZIONE E DELAZIONE
La successione da luogo ad un procedimento, cioè ad una sequenza di atti concatenati tra loro che
hanno come effetto finale la sostituzione di un soggetto nella titolarità di diritti già facenti capo al
defunto.
La prima fase del procedimento successorio è costituita dall’apertura della successione appunto, più
precisamente per il Codice Civile “ la successione si apre al momento della morte nel luogo
dell’ultimo domicilio del defunto”.
Questa fase segna il momento in cui il patrimonio del defunto rimane privo del titolare (cd. Eredità
giacente)
La morte costituisce pertanto l’evento fondamentale che da luogo all’apertura della successione,
con cui si realizza il fenomeno successorio e si individua colui che diverrà titolare dei diritti e degli
obblighi della persona deceduta.
Vocazione
E’ la chiamata all’eredità, il titolo in base al quale si succede. Essa, più che una fase, può
considerarsi il fondamento del fenomeno della successione, il titolo in base al quale si succede. Può
aversi per volontà del defunto ( manifestata a mezzo di testamento, ed è il caso della successione
testamentaria) o per volontà della legge ( caso della successione legittima, che opera solo quando
non sia disposta la successione per testamento).
La vocazione si distingue dalla DELAZIONE che è il fenomeno dell’offerta concreta del
patrimonio ereditario ad un soggetto che ha, di conseguenza il diritto di accettare. Quindi, mentre la
vocazione individua come si succede, la delazione individua chi è chiamato a succedere.
La vocazione e la delazione possono anche non coincidere temporalmente, come ad esempio nel
caso di istituzione di erede sottoposta a condizione sospensiva.
Quindi la delazione può essere legittima o testamentaria mentre è esclusa la successione per
contratto: infatti il codice vieta l’accordo con cui un soggetto dispone della propria eredità oppure
dispone o rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una futura successione. La legge 55/2006 in
deroga al generale divieto dei patti successori ha ammesso il patto di famiglia, cioè un contratto
con cui l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda per il tempo in cui avrà cessato di
vivere.
La successione legittima
La successione legittima è la successione per legge ed è basata sul principio che il patrimonio
ereditario trovi sempre un titolare. L'espressione successione legittima significa successione per
volontà di legge appunto; sono successori legittimi il coniuge, i discendenti (legittimi e naturali), gli
ascendenti legittimi, i collaterali e gli altri parenti fino al sesto grado.
Se questi successori mancano, l'eredità è devoluta allo Stato.
Ciascun ordine esclude il successivo e all'interno di ciascun ordine il grado prossimo esclude quello
più lontano. Il coniuge concorre con i primi due ordini ed esclude il terzo.
Il presupposto di tale successione è la vacanza dell'eredità, cioè l'assenza di un soggetto
appartenente alle categoria indicate sopra che possa acquistare l'eredità di un defunto cittadino
italiano. Il fondamento invece risiede nell'interesse generale che vi sia in ogni caso un titolare del
patrimonio ereditario che provveda all'amministrazione dei beni ed al pagamento dei debiti
ereditari, continuano così i rapporti patrimoniali che appartenevano al defunto.
La successione di legittimari è quella in favore di alcune categorie a cui la legge attribuisce il
diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalle disposizioni di colui
che fa testamento. L'istituto della legittima opera a favore del nucleo familiare, inteso in senso
rigoroso e stretto. I legittimari sono quindi
− il coniuge superstite
− i figli legittimi ed i loro discendenti
− i figli naturali
− gli ascendenti legittimi
Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario due parti:
− la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre in favore di qualcuno
− la quota legittima, della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai
legittimari.
COLLAZIONE DEI BENI
La collazione è l’atto col quale taluni soggetti (figli legittimi e naturali e loro discendenti legittimi e
naturali, nonché il coniuge), che abbiamo accettato l’eredità, conferiscono nell’asse ereditario
quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per donazione.
La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia stato dispensato dal donante.
Presupposto perché operi l'obbligo della collazione è che il donatario accetti l'eredità.
Ad esempio, se un vedovo con due figli, muore lasciando beni per 100, in vita aveva effettuato una
donazione a favore del figlio A per 50, mentre nessuna donazione era stata fatta a favore del figlio
B. In questo caso potranno verificarsi le seguenti situazioni:
Se il figlio A accetta l'eredità, egli sarà tenuto a restituire alla massa ciò che ha ricevuto in
vita dal testatore (50), formando così un patrimonio da dividere con il proprio fratello pari a
150. In tal caso, ai sensi dell'art. 566 c.c., il patrimonio dovrà dividersi in parti eguali e
quindi il figlio A otterrà in definitiva un valore di 75 [(100+50):2)].
Se invece il figlio A decidesse di non accettare l'eredità del padre egli potrà trattenere la
donazione a lui fatta (50), ma l'eredità verrà interamente devoluta al fratello B, il quale
riceverà 100. Si tratta in questo caso di un conferimento reale, e quindi non va confuso con
l'operazione, puramente fittizia, che consiste nel sommare ciò che è rimasto dal patrimonio a
ciò che è stato regalato in vita.
I beni immobili devono essere conferiti per imputazione o in natura a seconda della loro natura
mobile o immobile. Nel caso di donazione di un immobile, l'erede soggetto a collazione è tenuto a
conferire il bene in natura, mentre nel caso di donazione di beni mobili (ad esempio il denaro o un
gioiello), questi devono essere imputati per valore.
La lesione di legittima si ha quando la quota resta intaccata da parte del titolare del patrimonio
ereditario, per effetto di atti di disposizione inter vivos o mortis causa. Quando la legittima è lesa
va integrata mediante l'azione di riduzione degli atti che hanno prodotto la lesione stessa e tale
azione è basata sul presupposto indispensabile della riunione fittizia, ovvero di quella operazione
contabile diretta appunto a calcolare l'intera entità del patrimonio ereditario all'epoca dell'apertura
della successione, per stabilire se siano stati lesi i diritti dei legittimari. Essa si svolge in 3 fasi: 1)
fase di formazione della massa ereditaria, in cui si calcolano i valori dei beni appartenenti al
defunto detraendone i debiti 2) la riunione fittizia vera e propria, durante la quale alla massa
calcolata si aggiunge il valore dei beni di cui il defunto ha disposto in vita a titolo di donazione, 3)
calcolo della disponibile e della legittima, fase in cui sulla base dei risultati ottenuti, si calcola la
disponibile, cioè il valore di cui il defunto poteva disporre e la legittima tenuto conto degli aventi
diritto a quest'ultima.
L'azione di riduzione ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle
disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre. I
soggetti legittimati ad esercitare l'azione di riduzione sono: il legittimario leso, l'erede del
legittimario, l'avente causa del legittimario, il legittimario messo dal testatore; l'azione è soggetta
alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall'apertura della successione.
IL TESTAMENTO
E' l'atto con cui un soggetto dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le
proprie sostanze o di parte di esse. E' un atto mortis causa la cui funzione consiste nel
determinare la sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore. Il
testamento tuttavia può contenere anche disposizioni non patrimoniali ( es: riconoscimento dei figli
naturali), che sono definiti atti post mortem, in quanto destinati ad avere efficacia solo dopo la
morte dell'autore.
In particolare il testamento è un negozio giuridico unilaterale, unipersonale, non recettizio,
gratuito, revocabile e modificabile.
E' infine un atto personalissimo (poiché vige il divieto di farsi rappresentare) e formale ( va
sempre redatto per iscritto). La volontà del testatore deve essere spontanea e manifestarsi in modo
espresso, in una delle forme previste dalla legge.
Per quanto riguarda gli elementi accidentali nel testamento:
− relativamente alla condizione, le disposizioni testamentarie possono farsi sotto condizione
sospensiva o risolutiva e l'avveramento della condizione ha effetto retroattivo
− relativamente al termine, bisogna distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo
universale dove eventuali termini non sono validi e si hanno per non apposti e disposizioni
testamentarie a titolo particolare che sono suscettibili invece di termine iniziale o finale.
− Relativamente al modus, sia all'erede che al legato può essere apposto un onere; esso
rappresenta una disposizione accessoria con cui il testatore impone all'erede o al legatario un
determinato comportamento, per raggiungere gli scopi più vari (istituzione di una borsa di
studio). Se però l'onerato è inadempiente, la risoluzione del lascito testamentario può essere
pronunciata solo quando essa sia stata prevista dal testatore o quando l'adempimento
dell'onere costituisce il solo motivo determinante della disposizione.
Si distinguono diverse forme di testamento tra cui:
il testamento olografo, ovvero quello redatto, datato e sottoscritto dal testatore. E' la forma più
semplice di testamento e prevede come requisiti l'autografia (interamente scritto a mano dal
testatore), la data ( giorno,mese,anno in cui il testamento fu scritto) e la sottoscrizione ( nome,
cognome o comunque quei dati che fanno individuare l'identità del testatore)
il testamento pubblico, cioè quello contenuto con le richieste formalità, da un notaio. I requisiti in
questo caso sono: la presenza di almeno 2 testimoni, la dichiarazione di volontà orale al notaio
davanti ai testimoni, la redazione per iscritto della volontà testamentaria a cura del notaio, la
lettura dell'atto al testatore e ai testimoni da parte del notaio, la sottoscrizione di tutte le parti, la
data e la menzione dell'osservanza delle formalità enunciate.
Infine c'è il testamento segreto o misto, che consiste nella consegna solenne di una scheda in cui
sono contenute le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti ed in
questo caso i requisiti saranno il fatto che la scheda testamentaria deve essere sempre sottoscritta
dal testatore (non necessario però che sia autografa) ed inoltre l'atto di ricevimento sa parte del
notaio ( che deve essere annotato sullo stesso involto che contiene la scheda, sottoscritta dal
testatore, dal notaio e dai testimoni che hanno assistito alla consegna della scheda.
Per quanto riguarda la pubblicazione del testamento, esso è pienamente valido ed efficace sin
dalla morte del testatore; la legge richiede per l'eseguibilità di essi la loro pubblicazione a cura del
notaio. E' invece immediatamente eseguibile il testamento pubblico.
Sono soggetti incapaci di testare il minore, l'interdetto giudiziale per infermità di mente, colui che al
momento della redazione del testamento era incapace di intendere e di volere. In questi tre casi il
testamento è annullabile su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
Per quanto riguarda l'invalidità del testamento, esso è nullo in toto per difetto di forma, in caso di
testamento congiuntivo o reciproco, per violenza fisica e per errore ostativo. Si ha invece
nullità delle singole disposizioni o per difetto di sostanza, se c'è un motivo illecito unico e
determinante e questo risulta dal testamento anche se sotto forma di condizione o onere; o per
difetto di indicazioni, se non può essere in alcun modo determinato il destinatario della
disposizione.
Invece l'annullabilità dell'intero testamento si ha per difetto di forma, quando la forma riguarda
elementi diversi da quelli previsti per la nullità, per difetto di capacità, quando essa dipende da
minore età, interdizione giudiziale, incapacità naturale.
L'annullabilità delle singole disposizioni invece ricorre solo in presenza di vizi della volontà, cioè
quando le singole disposizioni sono effetto di errore, dolo e violenza.
Opzione e revoca
L'opzione è un contratto mediante il quale una parte si vincola verso l'altra a tenere ferma
una proposta contrattuale, mentre l'altra si riserva la scelta di accettarla o meno. Il patto di
opzione produce, a carico dell'obbligato, gli stessi effetti della proposta irrevocabile essendo
peraltro valido anche se non è fissato un termine per l'accettazione, che potrà essere stabilito
dal giudice. Colui che acquista la predetta facoltà di scelta paga talvolta alla controparte un
corrispettivo; qualora non sia pattuito alcun corrispettivo si configura come un contratto a titolo
gratuito.
L'azione di revoca è l'azione concessa al creditore a salvaguardia dell'integrità del patrimonio
del debitore, nel presupposto che quest'ultimo consapevolmente compia atti con i quali si
spogli dei propri beni, sottraendoli così all'azione esecutiva del creditore medesimo. E' uno dei
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; i presupposti di tale azione sono un atto di
disposizione inter vivos, la diminuzione delle garanzie offerte dal patrimonio del debitore, la
consapevolezza del debitore di arrecare col proprio atto un pregiudizio al creditore. Se l'atto di
disposizione è a titolo oneroso, sarà necessario provare che il terzo è consapevole del pregiudizio, e
nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, che egli sia partecipe della preordinazione dolosa.
Per quanto riguarda gli effetti, se è accolta, l'azione di revoca non invalida l'atto del debitore, ma lo
rende inefficace solo verso il creditore che ha promosso l'azione.