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Vicenza, 30 novembre 2012 1
Vicenza, 30 novembre 2012
Analisi comparativa degli strumenti di protezione del
patrimonio
Avv. Fabrizio Vedana
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STRUMENTI A DISPOSIZIONE
HOLDING DI FAMIGLIA
PATTI DI FAMIGLIA
FONDAZIONI
MANDATO FIDUCIARIO
ATTI DI DESTINAZIONE
USUFRUTTO DI PARTECIPAZIONI
FONDO PATRIMONIALE
FONDO IMMOBILIARE
FONDO DI PRIVATE EQUITY
TRUST
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PATTO DI FAMIGLIA
Il Patto di famiglia consente all’imprenditore di:
- assegnare l’azienda o quote rappresentative della stessa se costituita in forma di società all’erede che ritiene più adeguato a gestire l’azienda di famiglia
Il Patto di famiglia richiede: - l’individuazione del/i successore/i dell’imprenditore nella gestione dell’azienda tra i propri discendenti (figlio o nipote quindi) - il consenso di tutti gli eredi legittimari (coniuge, figli, genitori) - la forma dell’atto pubblico - la compensazione degli eredi non assegnatari dell’azienda mediante pagamento di somma di denaro o trasferimento di altro bene (immobili, titoli, opere d’arte, ecc.).
Le agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
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MANDATO FIDUCIARIO
L’attività fiduciaria è regolata da: - Legge 23 novembre 1939 n.1966 - Decreto Ministero Industria del 16 gennaio 1995
La riservatezza fiduciaria deve essere considerata un “segreto privato” (inteso come obbligo di non divulgare ad altri una determinata notizia) il quale viene meno soltanto in ipotesi tassative e per finalità pubblicistiche che presiedono ad interessi di rango costituzionale più elevato rispetto alla tutela della riservatezza, della libertà di iniziativa economica e del patrimonio.
Essendo deroghe eccezionali devono essere applicate in maniera restrittiva in quanto si giustificano per il perseguimento di esigenze di interesse pubblico.
La fiscalità del mandato fiduciario
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MANDATO FIDUCIARIO
L’esistenza della riservatezza fiduciaria è confermata dall’esistenza di Provvedimenti di legge che, prevedendo espressamente una Deroga, ne confermano la sussistenza: si pensi, ad es., al Testo Unico della Finanza per quanto riguarda la comunicazione a Consob dell’effettiva titolarità di una Partecipazione qualificata in società Quotata;
Varie sentenze che parlano di segreto fiduciario: - Cass. 14 ottobre 1997, n.10031 - Corte d’Appello di Trieste, 15 gennaio 2004 - Tribunale di Catania, ord. 7 luglio 2003 - Tribunale di Reggio Emilia, 27 marzo 2006
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MANDATO FIDUCIARIO
• Partecipazioni societarie (soprattutto quote di srl e azioni spa)
• Strumenti finanziari • Polizze assicurative • Beni immobili (attenzione agli aspetti fiscali) • Opere d’arte • Altro • Strumento accessorio agli adempimenti di
obbligazioni contrattuali (escrow agreement) ed ai patti parasociali e a quelli di famiglia
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MANDATO FIDUCIARIO
1) Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale (fiducia di tipo germanistico). 2) Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni affidati alla società fiduciaria 3) Obbligo della società fiduciaria di astenersi dall’esecuzione di qualsiasi attività relativa ai beni amministrati se non sulla base di preventive istruzioni scritte dal fiduciante 4) Obbligo della società fiduciaria, previsto per legge, di operare sempre su base finanziaria completamente coperta o garantita 5) La Fiduciaria, nell'amministrare i beni, si attiene alle istruzioni impartite dal fiduciante
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TRUST
L’istituto del Trust è regolato in Italia dalla Legge 364/89 con la quale l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja sul riconoscimento giuridico dei Trust.
Il Trust è regolato per gli aspetti fiscali da:
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 “Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle Imposte indirette”
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008 “Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione”
Sono ormai più di cinquanta le sentenze di Giudici Italiani che hanno confermato la valenza giuridica del Trust (vd. sito Unione Fiduciaria sezione convegni)
La fiscalità del trust. Il trust trasparente ed il trust opaco
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TRUST
Trasferimento della titolarità del bene dal disponente (settlor) al Trustee con conseguente effetto traslativo
Irrevocabilità del Trust
Segregazione/separazione dei beni in Trust rispetto a quelli del disponente e del Trustee.
Opponibilità del Trust nei confronti dei terzi creditori del disponente, del Trustee e dei beneficiari.
Il Trustee, nell'amministrare i beni, si attiene alle indicazioni contenute nell’atto istitutivo del Trust.
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TRUST
Il Trustee (vd. Circolare Agenzia Entrate n 48/E del 6 agosto 2007) amministra i beni conferiti in Trust (per es. una singola opera o un’intera collezione di opere d’arte) con i diritti ed i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del beneficiario (nei Trust con beneficiario, per es. nell’interesse dei figli) o per unico scopo prestabilito (nei Trust di scopo, per es. nel caso di Trust creato per creare museo per gestione collezione opere).
I compiti del Trustee sono definiti/definibili: - nell’atto istitutivo del Trust (che dovrebbe prevedere anche una disciplina su poteri delegabili, conflitto d’interessi, compenso, manleve, obblighi antiriciclaggio, contabilità e rendicontazione, revoca, sostituzione e dimissioni del Trustee) - nella legge regolatrice del Trust - nelle sentenze
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POLIZZA ASSICURATIVA
COS’E’
COME FUNZIONA
IMPIGNORABILITA’
INSEQUESTRABILITA’
FISCALITA’
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VERSO NUOVE SOLUZIONI?
Il Contratto di Fiducia
La Riforma delle fiduciarie
Il nuovo Patto di Famiglia
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Per contatti: Avv. Fabrizio Vedana Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria [email protected] 02-72422216/333