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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Cos’è Cosa cambia dal 1° gennaio 2019
curato da dott. Andrea Cartosio dott. Francesco Veroi
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Introduzione
Manca meno di trenta giorni all’avvio generalizzato del sistema di fatturazione
elettronica (e-fattura). L’adempimento, di estrema attualità, è già conosciuto da
taluni operatori economici, dato l’obbligo introdotto nell’anno 2015 di utilizzo
della fatturazione elettronica nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione
(PA). Le modalità di applicazione dell’e-fattura, dal 1° gennaio 2019, verranno
estese obbligatoriamente anche ai rapporti tra privati.
Occorre precisare che già in corso d’anno, nello specifico dal 1° luglio 2018, è
stato progressivamente introdotto l’obbligo di utilizzo della fatturazione
elettronica nei rapporti commerciali tra i soggetti privati (B2B) operanti nel
mercato italiano (cessioni di benzina o gasolio per motori e per le prestazioni
rese da subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici).
Le finalità ultime, nell’adozione diffusa dell’utilizzo della fatturazione
elettronica, riguardano principalmente il contrasto all’evasione fiscale
(eliminazione frodi IVA) e l’incremento di gettito erariale, ossia un aumento di
entrate tributarie per lo Stato. L’introduzione di questa nuova metodologia di
fatturazione porta con sé alcune semplificazioni per i contribuenti, difatti a
partire dall’anno 2019 viene abolito il c.d. spesometro, ossia la trasmissione
all’amministrazione finanziaria dei dati fatture clienti-fornitori.
In estrema sintesi, per l’emissione di una fattura elettronica, occorrerà che il
soggetto emittente (fornitore) si attenga, oltre a quanto a previsto dalla
normativa, al nuovo tipo di linguaggio informatico ritenuto idoneo e
condivisibile tra i diversi sistemi, ovvero il formato XML (Extensible Markup
Language).
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Una volta redatta la fattura elettronica, occorrerà effettuare la trasmissione del
documento (ciclo attivo) al Sistema di Interscambio (SdI), predisposto
dall’Agenzia delle entrate. Tale sistema provvederà ad effettuare il controllo
formale sul file ricevuto; in caso di esito positivo dei controlli, recapiterà al
destinatario il documento, dopodiché lo renderà disponibile nell’area riservata
del contribuente/cliente predisposta sul sito “Fatture e Corrispettivi”
dell’amministrazione finanziaria (ciclo passivo).
Il processo di digitalizzazione del Fisco, iniziato qualche anno addietro,
prosegue e si arricchisce di un ulteriore tassello che consentirà all’Agenzia delle
entrate di disporre di ulteriori dati in modalità automatica, permettendole di
effettuare verifiche e incroci dei dati con maggiore celerità. Nel caso di specie,
oggetto di analisi della presente guida, è possibile appurare che
l’amministrazione finanziaria potrà ispezionare congiuntamente quanto dovuto
a titolo di imposta da parte dei fornitori e quanto registrato dai clienti.
Il decreto n. 633 del 1972 (decreto IVA) pone in essere un’attività di controllo
continuo da parte dell’Agenzia delle entrate finalizzata al contrasto all’evasione
fiscale: attraverso lo strumento della fatturazione elettronica, l’attività di verifica
potrà considerarsi ulteriormente soddisfatta.
Il procedimento di digitalizzazione del sistema fiscale, iniziato concretamente
con la dichiarazione dei redditi precompilata, assume un’importanza sempre
più rilevante, poiché, a compimento delle misure previste dal sistema di
fatturazione elettronica, pone per il contribuente una facilitazione
nell’assolvimento degli obblighi tributari e una riduzione dei termini di
accertamento fiscale. Sebbene, generalmente, il processo di digitalizzazione
fiscale è considerato come il passaggio di un determinato adempimento dalla
tipologia analogica a quella digitale, occorre prestare attenta valutazione per
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non incorrere in errori, poiché attraverso la digitalizzazione viene innovata la
metodologia d’uso sfruttando le conoscenze e gli strumenti digitali presenti nel
mercato globale e non solo una mera trasformazione del file da cartaceo a
digitale.
Il primo passo concreto verso un’introduzione generalizzata della fatturazione
elettronica, nei rapporti non esclusivamente con la PA, si ebbe con
l’emanazione, da parte del governo, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.
127, con il quale veniva previsto l’utilizzo, da parte dei soggetti privati - a
partire dal 1° gennaio 2017 - del Sistema di Interscambio, analogamente come
avveniva per le operazioni predisposte verso la Pubblica Amministrazione.
Infine, la Legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) ha stabilito l’obbligo di
utilizzo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 – per talune
operazioni dal 1° luglio 2018 – per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate sia nei confronti di altri soggetti passivi (B2B) sia nei
confronti dei consumatori finali (B2C).
In conclusione appare doveroso sottolineare che l’UE, con decisione 2018/593
del Consiglio del 16 aprile 2018, ha autorizzato il nostro Paese ad introdurre un
sistema di fatturazione elettronico in deroga agli articoli 208 e 232 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA.
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2- Autorizzazione UE alla fatturazione elettronica
La direttiva 2006/112/CE prevede che, per favorire l’utilizzo della fatturazione
elettronica tra imprese, lo Stato membro dell’UE debba ottenere una specifica
deroga. L’articolo 395 della stessa direttiva stabilisce che l’UE possa permettere
a ogni Stato membro di introdurre misure speciali di deroga alla direttiva,
finalizzate alla semplificazione del processo di riscossone dell’imposta
eliminando l’evasione o elusione fiscale in materia.
Nel mese di settembre 2017 l’Italia, in virtù di tale possibilità, ha richiesto
all’UE la possibilità di derogare agli articoli 218 e 232 della normativa IVA al
fine di introdurre nel mercato la fatturazione elettronica. Il fascicolo trasmesso
e accettato da Bruxelles, conteneva tutte le specifiche tecniche e di applicazione
del sistema di fattura elettronica. I soggetti, in normale attività IVA, residenti o
stabiliti nel territorio italiano sarebbero stati coinvolti sia per le operazioni di
ciclo attivo (fatture emesse) che passivo (fatture ricevute), mentre risultavano,
già in antitesi, esclusi gli operatori che beneficiano della franchigia per le
piccole imprese (minimi, forfettari ecc.).
Le finalità primarie che hanno portato alla presentazione della richiesta all’UE,
contenute nella domanda di deroga, sono principalmente la prevenzione ed il
contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e alle c.d. frodi «carosello».
Per i tecnici italiani, ciò sarebbe stato possibile attraverso un’acquisizione in
tempo reale delle informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli
operatori economici, oltre che attraverso l’ottenimento di un controllo
immediato e automatico della corrispondenza tra IVA dichiarata e IVA
effettivamente pagata sulle fatture e maggiore trasparenza fiscale, infine, grazie
al tax compliance cioè un aumento degli adempimenti tributari spontanei.
Con il documento COM 2018 55 final del 5 febbraio 2018, e successiva
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decisione di esecuzione 2018/593 del 16 aprile 2018, il Consiglio UE ha
autorizzato l’Italia ad introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica per la
totalità dei soggetti passivi residenti e stabiliti sul territorio italiano, ad
eccezione dei soggetti che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.
Per di più è stato posto l’obbligo di canalizzare le fatture al Sistema di
Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle entrate. La deroga concessa
dall’Unione Europea è finalizzata per abbattere il tax-gap a causa del quale
sono stati programmati gli aumenti delle aliquote IVA (dal 22 al 25% e dal 10
all’11,5%). È stato stimato un aumento di gettito erariale per 13 miliardi
dall’introduzione della fattura elettronica, derivanti dal recupero dell’evasione, e
ciò non permetterà facili proroghe salvo trovare nuove fonti di entrata o
riduzioni di spesa. La deroga ottenuta ha valore triennale dal 1° gennaio 2019 al
31 dicembre 2021.
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3- La fatturazione elettronica, il provvedimento
La Legge di Bilancio 2018 (l. 205/2017) ha posto in essere considerevoli
modificazioni al d.lgs. 127/2015 i cui effetti troveranno applicazione dal 1°
gennaio 2019, come disposto dal comma 916, art. 1. Modifiche riprese nella
circolare 13/E 2018 dell’Agenzia delle entrate.
Per fattura elettronica si intende un documento emesso e ricevuto in formato
strutturato contenente le disposizioni dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972
ovvero dell’art. 21-bis del medesimo decreto (fatture semplificate). La fattura
elettronica è un documento con una tipologia di file prestabilita (XML)
conforme alle specifiche tecniche approvate dall’amministrazione finanziaria.
Occorre precisare che l’utilizzo della fattura elettronica è subordinata
all’accettazione da parte del destinatario, come da previsione legislativa.
L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica viene posto per tutte le cessioni di
beni e prestazioni di servizi effettuate da e verso soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato. Dal 1° gennaio 2019 è prevista la soppressione della
comunicazione c.d. “spesometro” per tutte le operazioni transitate attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI).
L’obbligo nazionale di utilizzo della fattura elettronica porta con sé tutte le
problematiche collegate alle operazioni di cessione di beni o prestazione di
servizi intrapresi con i soggetti esteri, per i quali continueranno a vigere le
vecchie regole della fatturazione cartacea.
Per quest’ultime operazioni, da inizio 2019, è stata introdotta una nuova forma
di comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate definita
“esterometro”, cioè la trasmissione telematica dei dati delle operazioni
transfrontaliere con cadenza mensile. Si precisa che risultano escluse, dalla
comunicazione, le operazioni documentate da bolla doganale e le fatture
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emesse in formato elettronico verso soggetti «non stabiliti». Infine, occorrerà
prestare attenzione poiché l’introduzione dell’«esterometro» non sostituirà i
modelli Intrastat che dovranno comunque essere inviati all’Agenzia delle
Dogane nei termini e con le modalità previste.
Questo cambiamento, definito “epocale” riguarderà la forma ma non la
sostanza. La nuova metodologia di fatturazione si differenzierà dalla
precedente per alcune principali ragioni di seguito riportate:
- il documento sarà emesso attraverso l’utilizzo di apparecchiature elettroniche
(pc, tablet, smartphone);
- verrà recapitata al cliente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il SdI
risulta essere equiparato a un postino che, oltre a smistare la posta, provvederà
all’effettuazione di verifiche relativamente ai dati obbligatori ai fini fiscali (art.
21/21-bis D.P.R. n. 633/1972) nonché l’indirizzo telematico, prescelto dal
cliente, al quale dovrà essere recapitata la fattura;
- controllo sui dati fiscali del cedente e del cessionario della prestazione.
Nella sostanza la composizione della fattura non è stata in alcun modo alterata,
i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono i medesimi che si
inserivano nelle fatture cartacee, l'unica differenziazione degna di nota è
l'introduzione dell'indirizzo telematico ove il cliente vuole che venga
consegnato il documento, se da quest’ultimo comunicato.
Il documento, emesso attraverso il canale informatico, dovrà avere formato
XML, si precisa che nel caso in cui la fattura venisse predisposta e inviata al
cliente in forma differente o non utilizzando il Sistema di Interscambio, come
previsto dal provvedimento Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, il
documento non sarà considerato emesso, con l’applicazione di sanzioni a
carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell’Iva a carico
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del cliente.
Riassumendo:
Soggetti obbligati:
- Soggetti residenti nel territorio italiano
- Soggetti stabiliti nel territorio italiano, ossia non residenti che agiscono ai
fini IVA in Italia mediante sede secondaria o stabile organizzazione (ai
sensi dell’art. 11 del Regolamento UE del 13 marzo 2011, n. 282)
- Soggetti identificati nel territorio italiano, ossia soggetti non residenti che
dispongono di una partita IVA italiana mediante nomina di un
rappresentante IVA o per identificazione diretta.
Soggetti esonerati:
- Soggetti in regime forfettario, ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
- Soggetti in regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 – d.l. 15 luglio 2011, n. 111
- Piccoli imprenditori agricoli
- Tutte le imprese per le operazioni di cessioni di beni e prestazione di servizi rese nei confronti dei non residenti
- Medici e farmacisti che hanno già l’obbligo di trasmettere i dati al sistema TS, tessera sanitaria
- Le ASD, associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro annui.
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4- Fatturazione elettronica nei rapporti B2C – Gestione
adempimenti in Condominio
Il Condominio quale entità presente all’interno del mercato economico, seppur
marginalmente risulta interessato dalla fatturazione elettronica, nello specifico
esclusivamente in qualità di soggetto passivo di imposta.
Al contempo è possibile affermare che nulla cambia nella gestione
condominiale dal 1° gennaio 2019.
Sorge dunque spontanea la domanda negli operatori di settore, come dovrà
comportarsi dal gennaio 2019 l’amministratore di condominio per ottemperare
agli obblighi contabili e fiscali dei condominii amministrati?
Il Condominio, non disponendo di un numero di partita IVA, quindi non
operante in regime di impresa o professione, ma esclusivamente detentore di
codice fiscale, che lo identifica in anagrafe tributaria, è assimilato ad un
qualunque soggetto privato (c.d. consumer).
Il terzo comma dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127/2015 come modificato dalla l.
205/2017stabilisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei
consumatori finali sono rese disponibili a tali soggetti direttamente tramite i
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Ciò significa che al momento dell’acquisto o dello svolgimento della
prestazione, il fornitore dovrà mettere a disposizione del cliente, nel caso di
specie del Condominio, una copia della fattura in formato digitalizzato (es. pdf)
o in formato analogico (cartaceo).
Alla luce di quanto appena espresso è possibile affermare che nel settore
condominiale per l’elaborazione della contabilità e lo svolgimento delle
pratiche fiscali, l’amministratore potrà avvalersi dei documenti in formato
cartaceo.
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Appreso che il condominio è un soggetto privato e che per tale qualità
continuerà a ricevere copia analogia della fattura, di seguito sono riportate
alcune valutazioni, del tutto facoltative, circa l’acquisizione delle fatture emesse
nei confronti del fabbricato.
Il condominio per mezzo del suo amministratore potrà fruire, parzialmente, dei
servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per la ricezione delle e-
fatture. L’amministrazione finanziaria per tutti i soggetti in normale regime di
applicazione IVA ha previsto la possibilità di adozione di un QR Code, codice
univoco di destinatario, indirizzo Pec (si veda paragrafi successivi) quali
strumenti di veicolo delle fatture elettroniche.
L’utilizzo di tali sistemi per la ricezione delle e-fatture, in ambito condominiale,
dovrà essere vagliato attentamente. Alla data odierna persiste l’impossibilità
dell’inserimento di un codice univoco destinatario o la generazione di un QR
Code per il condòminio – anche i privati sono impossibilitati - mentre resta da
valutare la fattibilità circa l’adozione di un indirizzo Pec condominiale ove
veicolare tutte le fatture da esso ricevute. Si sconsiglia l’utilizzo dei dati
dell’amministratore per la ricezione delle fatture elettroniche per ogni singolo
condòminio amministrato.
In caso di mancata adozione di un sistema differente per la ricezione delle
fatture elettroniche, l’amministratore in carica, per poter visionare i documenti
emessi nei confronti del fabbricato dovrà necessariamente abilitarsi ai sistemi
dell’Agenzia delle entrate per accedere all’area riservata del sito “Fatture e
corrispettivi”.
Per completezza di dati, occorre osservare che l’amministratore non rientrando
tra le figure presenti nell’art. 15 decreto 31 luglio 1998 s.m.i. quale
intermediario abilitato, non può utilizzare il sistema Entratel, che agevolerebbe
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tale compito. Vagliate le ulteriori possibilità di accesso alla predetta area
riservata, ossia tramite SpiD, CNS e Fisconline risulta quest’ultima l’unica
soluzione attualmente possibile.
L’abilitazione Fisconline di ogni singolo condòminio, oltre che permettere il
recupero delle fatture passive emesse verso il fabbricato, consente
all’amministratore di poter visionare il cassetto fiscale, utile (anche se non
necessario) per la stesura del modello 770 e Certificazione Unica-CU.
Tuttavia l’apertura del canale Fisconline del condominio presenta alcune
particolarità. Occorre di conseguenza puntualizzare alcuni aspetti.
L’abilitazione al predetto canale telematico, concessa dall’Agenzia delle entrate,
viene collegata strettamente ai dati dell’amministratore richiedente (nome
utente, codice fiscale dell’amministratore). Nello specifico si è potuto appurare
che i collegamenti eseguiti attraverso il codice fiscale dell’amministratore
possono presentare problematiche qualora al professionista non fosse
rinnovato il mandato professionale.
Nel caso di specie per far sì che l’amministratore subentrate, incaricato
dall’assemblea dei condomini, possa effettuare l’accesso al sistema Fisconline
per poter accedere al cassetto fiscale condominiale e provvedere al recupero
delle movimentazioni passive emesse verso il condominio (fatture
elettroniche), dovrà assicurarsi che venga chiusa la precedente posizione aperta
dall’amministratore esautorato dall’incarico.
Il costante controllo da parte del professionista relativamente ai documenti
ricevuti risulta doveroso al fine di evitare spiacevoli inconvenienti nella
gestione condominiale.
Perché una fattura sia ritenuta tale occorrerà che il fornitore trasmetta al
Sistema di Interscambio (SdI) il flusso e da quest’ultimo sia accettato. Il
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predetto controllo è da intendersi doveroso allorché ci si trovi a dover pagare
fatture soggette a detrazione fiscale.
Si ipotizzi il caso in cui il flusso trasmesso dal fornitore al Sistema di
Interscambio presentasse un errore, risultando rifiutato dal sistema ricevente,
qualora l’amministratore, ignaro dello scarto, provvedesse al pagamento del
documento respinto con bonifico dedicato per detrazioni fiscali d’imposta e
espletasse tutte le pratiche correlate si verrebbe a configurare l’impossibilità da
parte dei condòmini di godere del beneficio fiscale.
In virtù del principio del buon padre di famiglia, l’amministratore di
condominio, benché non obbligato da alcuna previsione normativa, occorrerà
si doti delle credenziali Fisconline per l’accesso all’area riservata predisposta
dall’Agenzia delle entrate e sistematicamente effettui un controllo incrociato tra
i dati ricevuti in modalità analogica (cartaceo) e quanto presente quale fatture
elettroniche.
Infine, si precisa che il condominio non risulta obbligato alla conservazione
elettronica ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.
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5. Fattura elettronica nei rapporti B2B
Il primo passo verso l’estensione della fatturazione elettronica ai rapporti
commerciali tra privati è compiuto dal d.lgs. 127 del 5 agosto 2015 in base al
quale, a decorrere dal 1° luglio 2016, è disponibile un servizio gratuito per la
generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.
Il Sistema di Interscambio adoperato per la trasmissione e la ricezione delle
fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato esteso
anche ai rapporti B2B, sfruttando, anche in tal caso, il formato XML.
L’obbiettivo desiderato dal legislatore è quello di favorire le relazioni tra Fisco
e contribuenti, garantendo, a regime, la tax compliance di questi ultimi
attraverso la semplificazione e la riduzione di alcuni adempimenti fiscali.
Come già riportato in precedenza, la Legge di Bilancio 2018 ha apportato
importanti modifiche al d.lgs. n. 127/2015 i cui effetti troveranno applicazione
dal 1° gennaio 2019, come disposto dal comma 916 dell’art. 1. La fattura
elettronica diventa così realtà.
Di seguito, si provvederà ad analizzare le principali caratteristiche e gli obblighi
cui amministratori (per la parte di ciclo attivo) e società immobiliari, dotate di
partita IVA, dovranno rispettare.
5.1 - Sistema di interscambio
Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà il fulcro di tutta l'operazione di emissione
e ricezione della fatturazione elettronica. Definito dalla stessa amministrazione
finanziaria come “postino” avrà il compito di smistare la posta dai fornitori ai
clienti e nel contempo effettuare controlli formali sui file ricevuti.
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Le fatture elettroniche, per considerarsi tali, dovranno essere trasmesse e
accettate dal Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dalla norma,
in difetto non potranno essere considerate fatture.
Il sistema informatico dell’Agenzia per l’effettuazione dei controlli previsti avrà
una tempistica variabile da pochi minuti ad un massimo di cinque giorni per
poter validare o respingere il file ricevuto.
Qualora il file XML, trasmesso al Sistema di Interscambio, presenti errori
formali lo stesso emetterà una ricevuta di scarto, la fattura non si considererà
emessa. Nel caso di specie, attraverso lo stesso canale utilizzato dal soggetto
emittente per la trasmissione delle fatture, l’Agenzia invierà una ricevuta di
scarto contenente la motivazione del rifiuto. L'emittente dovrà correggere
l'errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al Sistema di
Interscambio il file della fattura corretta. Al verificarsi di tale problematica è
consigliabile ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella
scartata (cfr. circolare 13/E del 2 luglio 2018).
Qualora l’esito dei controlli sia positivo la fattura elettronica sarà recapitata,
comunque messa a disposizione del soggetto passivo.
Lo SdI provvederà a
recapitare le F.E.
alla casella PEC
al canale telematico prescelto
dal cliente comunicato al
fornitore e riportato nella
fattura elettronica
la F.E. sarà depositata
nell’area riservata del cliente
del sito “Fatture e
corrispettivi”
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Precisazioni contabili
Nel caso in cui si verifichi che la casella PEC o il codice univoco di
destinatario, dove il Sistema di Interscambio provi a recapitare il file della
fattura, non siano attivi, il documento contabile sarà comunque recapitato al
destinatario nell'area riservata “Fatture e Corrispettivi” attraverso il numero di
partita IVA o codice fiscale del cliente. Il Sistema di Interscambio provvederà
inoltre all'invio di una ricevuta di impossibilità di consegna, al soggetto
emittente, all'interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del
file al cliente. In tal caso la fattura elettronica sarà considerata emessa per il
fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta, ai fini fiscali, dal cliente. La
data di decorrenza della detraibilità dell'IVA, per il cliente, scatterà dal
momento di visualizzazione/scarico della fattura.
Area riservata del sito “Fatture e corrispettivi”:
5.2 - Indirizzo telematico - opzionale
La registrazione dell'indirizzo telematico consente all'utente di segnalare al
Sistema di Interscambio l'indirizzo telematico prescelto, quale indirizzo di
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posta elettronica certificata PEC o codice univoco destinatario se si utilizza un
software, per la ricezione delle fatture elettroniche. La registrazione
dell'indirizzo telematico risulta necessaria per consentire al SdI di abbinare
automaticamente i dati dei singoli operatori ove veicolare le fatture sia del ciclo
attivo che passivo. Il servizio messo a disposizione dal 29 giugno dall'Agenzia
delle entrate è disponibile all'interno della propria area riservata del portale
“Fatture e Corrispettivi” accessibile attraverso l'accesso con credenziali
Entratel, Fisconline oppure tramite Spid o CNS. In alternativa sarà possibile
generare, utilizzare e stampare il codice a barre bidimensionali QR Code
abbinato all'utenza registrata. Il codice QR consentirà all'emittente di acquisire
automaticamente i dati identificativi e l'indirizzo telematico prescelto dal
proprio cliente senza incorrere in errori.
5.3 - Codice univoco destinatario
E’ un codice alfanumerico di 7 cifre e rappresenta l’indirizzo telematico,
prescelto dal soggetto, ove recapitare le fatture elettroniche. Non tutti gli
operatori IVA potranno richiedere il codice univoco di destinatario, tale facoltà
sarà concessa esclusivamente ai soggetti titolari di un canale di trasmissione già
accreditato presso il Sistema di Interscambio per ricevere le fatture
elettroniche.
Nella maggior parte dei casi tali soggetti si identificano, solitamente, negli
intermediari che offrono il servizio, nello specifico le software house.
Al fine di utilizzare tale possibilità, quindi, l’azienda o il professionista dovrà
aderire ad un servizio che coordini l’intero ciclo di fatturazione (attiva/passiva)
affinché il codice diventi, una volta ufficializzato, il canale predefinito per la
ricezione. L’ufficializzazione del codice avverrà esclusivamente mediante la sua
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registrazione sul sito dell’Agenzia delle entrate, nell’area riservata del soggetto
detentore di partita IVA indicandolo come Indirizzo Telematico di riferimento
dove ricevere le fatture elettroniche.
5.4 - QR Code
Come anticipato nel punto precedente, l'Agenzia delle entrate dal 15 giugno
2018 ha messo a disposizione dell'utenza la possibilità di generare il proprio
QR Code (ad oggi esclusivamente per i soggetti IVA), ovvero un codice
bidimensionale contenente tutte le informazioni anagrafiche e finanziarie di
un’azienda o di un professionista, permettendo quindi l'identificazione diretta
di clienti e fornitori. Risulta uno strumento molto versatile e comodo
all'utilizzo, esso infatti conterrà tutti i dati necessari per l'emissione o ricezione
della fattura elettronica, inoltre potrà essere salvato in pdf o stampato
attraverso un’applicazione dedicata. Occorre precisare che qualora il titolare del
QR Code modifichi qualche dato relativo alla propria posizione occorrerà
rigenerare il codice e sostituirlo a quello emesso precedentemente. La creazione
del QR Code potrà essere effettuata attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate
sezione “Fatture e Corrispettivi” o attraverso il proprio cassetto fiscale.
Infine si fa presente che per tutte le operazioni collegate alla fatturazione
elettronica sarà possibile delegare un intermediario abilitato o più intermediari
abilitati.
5.5 - PEC (Posta elettronica certificata)
La PEC (Posta elettronica certificata) è uno strumento, avvalorato dalla legge,
che assegna certezza di avvenuto trasferimento e relativa consegna, da un
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soggetto ad un altro, di una comunicazione e dei suoi contenuti.
In virtù del predetto principio, l’indirizzo PEC, può essere utilizzato per la
trasmissione e la ricezione tramite il Sistema di Interscambio (SdI) all’indirizzo
«sdi01@pec.fatturapa.it» per il primo invio; con il primo messaggio il sistema
comunica al contribuente l’indirizzo PEC personalizzato da utilizzare per i
successivi invii.
Occorre precisare che la conservazione degli esiti di trasmissione e il contenuto
della «busta» inviata non rispetta interamente l’adempimento collegato al
processo di fatturazione cioè non rispetta l’obbligo di conservazione elettronica
decennale dei documenti digitali trasmessi e ricevuti.
La conservazione, a rigore di norma, infatti, implica che il contenuto del
messaggio, la fattura, venga dal fornitore emittente prodotta, indicizzata,
staticizzata, sigillata con una firma elettronica e bloccata temporalmente con
un’ulteriore firma apposta da una authority.
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6. - L’emissione e la trasmissione della FE
La fattura elettronica dovrà essere emessa attraverso un software o tramite gli
strumenti messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate. Per
l'emissione si potrà utilizzare il portale “Fatture e Corrispettivi” dal sito
internet dell'Agenzia, inoltre l'amministrazione finanziaria per semplificare al
massimo la procedura ha lanciato sul mercato l'applicazione FATTURAe la
quale consente ai titolari di partita IVA, in possesso di credenziali Entratel,
Fisconline, Spid di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di
Interscambio.
Il documento contabile andrà emesso contestualmente all’operazione, come
previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972. Contestuale significa, dal
punto di vista normativo, entro le 24 ore del giorno della cessione
Occorrerà prestare attenzione nell'immissione di tutti i dati corretti, in special
modo dei dati del cliente avendo l'accortezza di ricordarsi di compilare sempre
il campo “Codice Destinatario”, composto di 7 cifre alfanumerico, o in
alternativa l'indirizzo PEC, che il cliente avrà comunicato al fornitore,
rappresentante l'indirizzo telematico ove recapitare le fatture. Si precisa altresì
che qualora il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico – trattasi di
consumatore finale, condominio o soggetto in regime dei minimi/forfettario –
sarà sufficiente compilare esclusivamente il campo “Codice Destinatario” con
il valore 0000000. In tal caso il Sistema di Interscambio non riuscirà a
consegnare la fattura elettronica al cliente, ma metterà a disposizione
ugualmente il documento nell'apposita area riservata prevista dall'Agenzia. Il
fornitore si troverà nella condizione di poter consegnare in formato cartaceo al
cliente la fattura (es. B2C – Condòminio) informandolo che l'originale del
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documento è disponibile e consultabile nell'apposita area riservata sul sito
dell'Agenzia delle entrate.
Una volta conclusa la predisposizione della fattura, il file XML potrà essere
trasmesso al Sistema di Interscambio. Le fatture che non seguiranno il predetto
canale, eccezion fatta per quelle emesse da soggetti in regime di vantaggio
fiscale, saranno considerate non emesse.
Si ponga il caso in cui il fornitore si accorgesse di un errore nel documento
trasmesso al Sistema di Interscambio e accettato, per esempio di tipo
descrittivo (per esempio, indicazione nella fattura di una prestazione non
conforme a quella svolta o un errato importo), non sarà possibile modificare in
alcun modo il file: l'unica soluzione al problema che avrà l'emittente è
l'emissione di nota di credito relativa alla fattura errata e l'invio di una nuova
fattura elettronica.
Possibilità di utilizzo della fatturazione “differita”.
L'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non ha rimosso la
possibilità di emettere il documento in modalità differita. Codesta metodologia,
estesa nel corso degli anni anche alle prestazioni di servizi, può essere sfruttata
soprattutto da quegli utenti che hanno difficoltà ad avere una connessione di
rete stabile o per comodità preferiscono emettere un unico documento
mensile. La fattura differita dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, (rispettando quanto
previsto dall'art. 21, comma 4 lett. a), D.P.R. n. 633/1972. Il fornitore dovrà
rilasciare al cliente – al momento dell'operazione – un documento di trasporto
o documento equipollente anche su carta.
Servizio offerto dall’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate ha predisposto una serie di servizi, totalmente gratuiti
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per i contribuenti, finalizzati alla predisposizione, trasmissione, ricezione,
consultazione e conservazione delle fatture elettroniche.
Per gestire il processo delle fatture elettroniche sono disponibili:
una procedura web, accessibile tramite il portale «Fatture e Corrispettivi»
che oltre a predisporre, consente anche di trasmettere le fatture elettroniche;
un software per PC fisso, in locale (stand alone), la cui procedura consente
solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche;
un’applicazione per smartphone e tablet denominata “Fatturae” disponibile
in ambiente iOS e Android; questa procedura consente anche di trasmettere le
fatture elettroniche;
servizi di conservazione digitale decennale e di consultazione selezionabili
sul portale «Fatture e Corrispettivi».
Problematica, non di poco conto, è la mancata integrazione tra i programmi,
predisposti dall’amministrazione finanziaria, oltre che l’impossibilità di dialogo
con i gestionali di studio presenti in mercato.
Il file XML dovrà essere trasmesso importandolo nella procedura web o
tramite PEC all’indirizzo «sdi01@pec.fatturapa.it» oppure importato nel
software di un intermediario accreditato che lo invia al Sistema di Interscambio
(SdI).
Particolare di notevole importanza da non sottovalutare riguarda la
conservazione digitale decennale delle fatture e la loro consultazione, nessuno
dei predetti software provvede in autonomia alla conservazione.
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7. - La consultazione e la conservazione delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, dovranno essere conservate
digitalmente in formato originale XML secondo le norme del codice civile, le
disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (CAD) e le norme
tributarie che regolano la corretta tenuta della contabilità e in modo che siano
consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi
informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice
fiscale, partita IVA, data.
Uno dei punti di forza dell'operazione fattura elettronica è la possibilità per i
soggetti interessati di verificare in ogni momento i documenti, passati
attraverso il Sistema di Interscambio, emessi e ricevuti oltre che poter estrarne
copia. Inoltre sia cedente che cessionario potranno concedere delega alla
presentazione e visualizzazione delle operazioni a uno o più intermediari
abilitati.
In riferimento all'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 il soggetto emittente e quello
ricevente hanno l'obbligo di conservazione della documentazione. Con il
processo di conservazione elettronica a norma, gli operatori avranno la
garanzia di non perdere alcun documento, per i quali hanno obbligo di
mantenimento per 10 anni. Per ottemperare all’anzidetto obbligo l'Agenzia
delle entrate ha previsto un servizio di conservazione elettronica a norma per
tutte le fatture emesse o ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di
Interscambio accessibile dall'area riservata di “Fatture e Corrispettivi”.
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8. - Profili sanzionatori
In caso di emissione di fattura con modalità differenti da quelle elettroniche la
fattura non verrà considerata emessa e si applicherà la sanzione tra il 90% e il
180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.
In materia occorre precisare che il D.L. 118/2018, c.d. decreto fiscale 2019, ha
stabilito che per tutto il primo semestre 2019 non si applicheranno sanzioni se
la fattura elettronica sarà emessa entro il termine di effettuazione della
liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale.
Il Sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, ha affermato in
Commissione Finanze del Senato che in sede di conversione del decreto verrà
estesa la moratoria sulle sanzioni per i ritardi nell’emissione delle fatture
elettroniche fino al mese di settembre 2019.
Si precisa inoltre che, qualora il termine di liquidazione dell’IVA non fosse
rispettato dal contribuente, ma lui stesso provvedesse all’emissione e
trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di effettuazione della
liquidazione IVA del periodo successivo, le sanzioni saranno ridotte dell’80%;
è inoltre consentita inoltre la possibilità di fruire del ravvedimento operoso.
L’art. 21, 4 comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce il tempo a disposizione
del fornitore per l’emissione della fattura. La norma vuole che il documento
vada emesso al termine della prestazione o entro le 24 del giorno stesso.
Pertanto la fattura elettronica potrà considerarsi emessa nel momento in cui
viene trasmessa, accettata o messa a disposizione del cliente, attraverso il
sistema d’interscambio dell’Agenzia delle entrate. Tale tempistica, ha
presentato dubbi e perplessità tra gli operatori di settore, che l’Agenzia delle
entrate ha rinsaldato con la circolare 13/E/2018.
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Al fine di far chiarezza è intervenuto lo stesso decreto n. 118/2018 che
stabilisce che la fattura si può considerare emessa se ciò avviene entro 10 giorni
dall’effettuazione dell’operazione (dal 1° luglio 2019). La stessa norma inoltre
ha provveduto a specificare che, nel caso in cui la data di emissione risulti
differente da quella di effettuazione, la stessa deve essere espressamente
indicata in fattura. Al contrario se la fattura viene emessa nel giorno di
effettuazione dell’operazione nulla deve essere indicato in più.
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9. - Profili agevolativi
Gli incentivi collegati al processo di fattura elettronica riguardano, nello
specifico, agevolazioni per la tracciabilità dei pagamenti in favore dei soggetti
che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad
operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
Nello specifico, per tali soggetti i termini di decadenza per accertamenti in
tema di IVA oltre che di imposte su redditi sono ridotti di due anni.
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Come creare e trasmettere una fattura
Il primo step da rispettare sarà legato alla scelta della fattura da emettere (menù
in alto a dx “Crea nuovo file”).
Durante il primo accesso, qualora si intenda sfruttare i servizi gratuiti
dell’Agenzia delle entrate, occorrerà verificare e confermare i dati del fornitore.
Successivamente sarà possibile inserire i dati del cliente e salvarli in un’apposita
rubrica.
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Successivamente occorrerà compilare i campi previsti dal front predisposto
dall’amministrazione finanziaria indicando tutti i dati richiesti. Ultimato il
procedimento si potrà generare il file XML da trasmettere.
Dopodichè occorrerà “sigillare” il file attraverso le “Funzionalità di supporto”
dall’home page del sito “Fatture e corrispettivi” (menù a sx). Sigillato il file,
attraverso l’apposita sezione, si potrà procedere alla trasmissione importando e
successivamente inviando il file XML.
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Occorrerà verificare sistematicamente le ricevute rilasciate dal Sistema di
Interscambio circa l’accettazione o il rifiuto del file. Si ricorda che i tempi
potranno variare da pochi minuti ad un massimo di cinque giorni.
Infine dalla home page del sito “Fatture e corrispettivi” si potrà aderire al
sistema di conservazione preposto dall’Agenzia delle entrate (riquadro in basso
a dx “Conservazione – accedi alla sezione conservazione”).
Si segnala che nel processo di compilazione della fattura elettronica, qualora si
debba addebitare al cliente spese in esenzione IVA i codici da utilizzare
saranno i seguenti:
- N1 spese anticipate in nome e per conto del cliente Ex art. 15 D.p.R. 633/72
- N2 spese non soggette
- N3 spese non imponibili
- N4 spese esenti ex art 10 D.p.R. 633/72
- N5 regime del margine
- N6 reverse charge.
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FAQ di interesse del settore immobiliare pubblicate di recente sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma
ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via
e-mail?
Risposta
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della
legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a
partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo e
legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura e
stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data e sicuramente un elemento
qualificante) in modalita cartacea ed e stata ricevuta dal
cessionario/committente nel 2019, la stessa non sara soggetta all’obbligo della
fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una
nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di
variazione dovra essere emessa in via elettronica.
Nell’ambito della fattura elettronica e possibile l’uso della fattura
differita?
Risposta
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le
disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi e
possibile l’emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si
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puo emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A
titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20
gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potra emettere una fattura
elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:
emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro
documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96)
che accompagni la merce;
datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i
riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
Ai sensi dell’art comma lett a del e possibile
ricorrere alla c d fattura differita anche per “le prestazioni di servizi
individuabili attraverso idonea documentazione” Si chiede se i
documenti quali la c d “fattura proforma” (o “avviso di parcella”
riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a
supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 5 del
mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo
Risposta
Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, e possibile
emettere fatture differite per le prestazioni di servizi un documento come la
c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di
effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, puo certamente essere
idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.
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Le fatture emesse dai minimi forfettari nonche in regime di
vantaggio verso operatori A residenti e stabiliti non sono piu
soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?
Risposta
L’articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di
comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere,
cioe quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello
Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del d.l. n. 78/2010
con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi
effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”).
Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che
rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non
sussistera piu l’obbligo di comunicazione “spesometro”.
professionisti dal saranno obbligati ad emettere fatture
elettroniche anche ai cittadini senza partita va l cliente puo
pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato
Pdf? Se fornisce la ec gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura
elettronica oppure e tenuto a scaricarla dallo SdI?
Risposta
Come stabilito dall’art. 1 del d.lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o
stabilito e obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i
consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura
elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non
rinunci ad avere tale copia.
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Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli
operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i
condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le
fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad
esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli
operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non
hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non
hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel
caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un
codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
al gennaio quali sono gli obblighi in termini di fattura
elettronica a carico di amministratore e condo mini?
Risposta
Il condominio non e un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.
Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di
un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI
considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto,
come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
30 aprile 2018:
1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del
condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del
cessionario/committente;
2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il
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codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato
analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere
esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa
Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti
non commerciali non titolari di partita IVA.
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