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1 FATTURAZIONE ELETTRONICA Cos’è Cosa cambia dal 1° gennaio 2019 curato da dott. Andrea Cartosio dott. Francesco Veroi

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FATTURAZIONE ELETTRONICA

Cos’è Cosa cambia dal 1° gennaio 2019

curato da dott. Andrea Cartosio dott. Francesco Veroi

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Introduzione

Manca meno di trenta giorni all’avvio generalizzato del sistema di fatturazione

elettronica (e-fattura). L’adempimento, di estrema attualità, è già conosciuto da

taluni operatori economici, dato l’obbligo introdotto nell’anno 2015 di utilizzo

della fatturazione elettronica nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione

(PA). Le modalità di applicazione dell’e-fattura, dal 1° gennaio 2019, verranno

estese obbligatoriamente anche ai rapporti tra privati.

Occorre precisare che già in corso d’anno, nello specifico dal 1° luglio 2018, è

stato progressivamente introdotto l’obbligo di utilizzo della fatturazione

elettronica nei rapporti commerciali tra i soggetti privati (B2B) operanti nel

mercato italiano (cessioni di benzina o gasolio per motori e per le prestazioni

rese da subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici).

Le finalità ultime, nell’adozione diffusa dell’utilizzo della fatturazione

elettronica, riguardano principalmente il contrasto all’evasione fiscale

(eliminazione frodi IVA) e l’incremento di gettito erariale, ossia un aumento di

entrate tributarie per lo Stato. L’introduzione di questa nuova metodologia di

fatturazione porta con sé alcune semplificazioni per i contribuenti, difatti a

partire dall’anno 2019 viene abolito il c.d. spesometro, ossia la trasmissione

all’amministrazione finanziaria dei dati fatture clienti-fornitori.

In estrema sintesi, per l’emissione di una fattura elettronica, occorrerà che il

soggetto emittente (fornitore) si attenga, oltre a quanto a previsto dalla

normativa, al nuovo tipo di linguaggio informatico ritenuto idoneo e

condivisibile tra i diversi sistemi, ovvero il formato XML (Extensible Markup

Language).

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Una volta redatta la fattura elettronica, occorrerà effettuare la trasmissione del

documento (ciclo attivo) al Sistema di Interscambio (SdI), predisposto

dall’Agenzia delle entrate. Tale sistema provvederà ad effettuare il controllo

formale sul file ricevuto; in caso di esito positivo dei controlli, recapiterà al

destinatario il documento, dopodiché lo renderà disponibile nell’area riservata

del contribuente/cliente predisposta sul sito “Fatture e Corrispettivi”

dell’amministrazione finanziaria (ciclo passivo).

Il processo di digitalizzazione del Fisco, iniziato qualche anno addietro,

prosegue e si arricchisce di un ulteriore tassello che consentirà all’Agenzia delle

entrate di disporre di ulteriori dati in modalità automatica, permettendole di

effettuare verifiche e incroci dei dati con maggiore celerità. Nel caso di specie,

oggetto di analisi della presente guida, è possibile appurare che

l’amministrazione finanziaria potrà ispezionare congiuntamente quanto dovuto

a titolo di imposta da parte dei fornitori e quanto registrato dai clienti.

Il decreto n. 633 del 1972 (decreto IVA) pone in essere un’attività di controllo

continuo da parte dell’Agenzia delle entrate finalizzata al contrasto all’evasione

fiscale: attraverso lo strumento della fatturazione elettronica, l’attività di verifica

potrà considerarsi ulteriormente soddisfatta.

Il procedimento di digitalizzazione del sistema fiscale, iniziato concretamente

con la dichiarazione dei redditi precompilata, assume un’importanza sempre

più rilevante, poiché, a compimento delle misure previste dal sistema di

fatturazione elettronica, pone per il contribuente una facilitazione

nell’assolvimento degli obblighi tributari e una riduzione dei termini di

accertamento fiscale. Sebbene, generalmente, il processo di digitalizzazione

fiscale è considerato come il passaggio di un determinato adempimento dalla

tipologia analogica a quella digitale, occorre prestare attenta valutazione per

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non incorrere in errori, poiché attraverso la digitalizzazione viene innovata la

metodologia d’uso sfruttando le conoscenze e gli strumenti digitali presenti nel

mercato globale e non solo una mera trasformazione del file da cartaceo a

digitale.

Il primo passo concreto verso un’introduzione generalizzata della fatturazione

elettronica, nei rapporti non esclusivamente con la PA, si ebbe con

l’emanazione, da parte del governo, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.

127, con il quale veniva previsto l’utilizzo, da parte dei soggetti privati - a

partire dal 1° gennaio 2017 - del Sistema di Interscambio, analogamente come

avveniva per le operazioni predisposte verso la Pubblica Amministrazione.

Infine, la Legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) ha stabilito l’obbligo di

utilizzo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 – per talune

operazioni dal 1° luglio 2018 – per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate sia nei confronti di altri soggetti passivi (B2B) sia nei

confronti dei consumatori finali (B2C).

In conclusione appare doveroso sottolineare che l’UE, con decisione 2018/593

del Consiglio del 16 aprile 2018, ha autorizzato il nostro Paese ad introdurre un

sistema di fatturazione elettronico in deroga agli articoli 208 e 232 della

direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA.

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2- Autorizzazione UE alla fatturazione elettronica

La direttiva 2006/112/CE prevede che, per favorire l’utilizzo della fatturazione

elettronica tra imprese, lo Stato membro dell’UE debba ottenere una specifica

deroga. L’articolo 395 della stessa direttiva stabilisce che l’UE possa permettere

a ogni Stato membro di introdurre misure speciali di deroga alla direttiva,

finalizzate alla semplificazione del processo di riscossone dell’imposta

eliminando l’evasione o elusione fiscale in materia.

Nel mese di settembre 2017 l’Italia, in virtù di tale possibilità, ha richiesto

all’UE la possibilità di derogare agli articoli 218 e 232 della normativa IVA al

fine di introdurre nel mercato la fatturazione elettronica. Il fascicolo trasmesso

e accettato da Bruxelles, conteneva tutte le specifiche tecniche e di applicazione

del sistema di fattura elettronica. I soggetti, in normale attività IVA, residenti o

stabiliti nel territorio italiano sarebbero stati coinvolti sia per le operazioni di

ciclo attivo (fatture emesse) che passivo (fatture ricevute), mentre risultavano,

già in antitesi, esclusi gli operatori che beneficiano della franchigia per le

piccole imprese (minimi, forfettari ecc.).

Le finalità primarie che hanno portato alla presentazione della richiesta all’UE,

contenute nella domanda di deroga, sono principalmente la prevenzione ed il

contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e alle c.d. frodi «carosello».

Per i tecnici italiani, ciò sarebbe stato possibile attraverso un’acquisizione in

tempo reale delle informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli

operatori economici, oltre che attraverso l’ottenimento di un controllo

immediato e automatico della corrispondenza tra IVA dichiarata e IVA

effettivamente pagata sulle fatture e maggiore trasparenza fiscale, infine, grazie

al tax compliance cioè un aumento degli adempimenti tributari spontanei.

Con il documento COM 2018 55 final del 5 febbraio 2018, e successiva

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decisione di esecuzione 2018/593 del 16 aprile 2018, il Consiglio UE ha

autorizzato l’Italia ad introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica per la

totalità dei soggetti passivi residenti e stabiliti sul territorio italiano, ad

eccezione dei soggetti che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

Per di più è stato posto l’obbligo di canalizzare le fatture al Sistema di

Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle entrate. La deroga concessa

dall’Unione Europea è finalizzata per abbattere il tax-gap a causa del quale

sono stati programmati gli aumenti delle aliquote IVA (dal 22 al 25% e dal 10

all’11,5%). È stato stimato un aumento di gettito erariale per 13 miliardi

dall’introduzione della fattura elettronica, derivanti dal recupero dell’evasione, e

ciò non permetterà facili proroghe salvo trovare nuove fonti di entrata o

riduzioni di spesa. La deroga ottenuta ha valore triennale dal 1° gennaio 2019 al

31 dicembre 2021.

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3- La fatturazione elettronica, il provvedimento

La Legge di Bilancio 2018 (l. 205/2017) ha posto in essere considerevoli

modificazioni al d.lgs. 127/2015 i cui effetti troveranno applicazione dal 1°

gennaio 2019, come disposto dal comma 916, art. 1. Modifiche riprese nella

circolare 13/E 2018 dell’Agenzia delle entrate.

Per fattura elettronica si intende un documento emesso e ricevuto in formato

strutturato contenente le disposizioni dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972

ovvero dell’art. 21-bis del medesimo decreto (fatture semplificate). La fattura

elettronica è un documento con una tipologia di file prestabilita (XML)

conforme alle specifiche tecniche approvate dall’amministrazione finanziaria.

Occorre precisare che l’utilizzo della fattura elettronica è subordinata

all’accettazione da parte del destinatario, come da previsione legislativa.

L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica viene posto per tutte le cessioni di

beni e prestazioni di servizi effettuate da e verso soggetti residenti o stabiliti nel

territorio dello Stato. Dal 1° gennaio 2019 è prevista la soppressione della

comunicazione c.d. “spesometro” per tutte le operazioni transitate attraverso il

Sistema di Interscambio (SdI).

L’obbligo nazionale di utilizzo della fattura elettronica porta con sé tutte le

problematiche collegate alle operazioni di cessione di beni o prestazione di

servizi intrapresi con i soggetti esteri, per i quali continueranno a vigere le

vecchie regole della fatturazione cartacea.

Per quest’ultime operazioni, da inizio 2019, è stata introdotta una nuova forma

di comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate definita

“esterometro”, cioè la trasmissione telematica dei dati delle operazioni

transfrontaliere con cadenza mensile. Si precisa che risultano escluse, dalla

comunicazione, le operazioni documentate da bolla doganale e le fatture

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emesse in formato elettronico verso soggetti «non stabiliti». Infine, occorrerà

prestare attenzione poiché l’introduzione dell’«esterometro» non sostituirà i

modelli Intrastat che dovranno comunque essere inviati all’Agenzia delle

Dogane nei termini e con le modalità previste.

Questo cambiamento, definito “epocale” riguarderà la forma ma non la

sostanza. La nuova metodologia di fatturazione si differenzierà dalla

precedente per alcune principali ragioni di seguito riportate:

- il documento sarà emesso attraverso l’utilizzo di apparecchiature elettroniche

(pc, tablet, smartphone);

- verrà recapitata al cliente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il SdI

risulta essere equiparato a un postino che, oltre a smistare la posta, provvederà

all’effettuazione di verifiche relativamente ai dati obbligatori ai fini fiscali (art.

21/21-bis D.P.R. n. 633/1972) nonché l’indirizzo telematico, prescelto dal

cliente, al quale dovrà essere recapitata la fattura;

- controllo sui dati fiscali del cedente e del cessionario della prestazione.

Nella sostanza la composizione della fattura non è stata in alcun modo alterata,

i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono i medesimi che si

inserivano nelle fatture cartacee, l'unica differenziazione degna di nota è

l'introduzione dell'indirizzo telematico ove il cliente vuole che venga

consegnato il documento, se da quest’ultimo comunicato.

Il documento, emesso attraverso il canale informatico, dovrà avere formato

XML, si precisa che nel caso in cui la fattura venisse predisposta e inviata al

cliente in forma differente o non utilizzando il Sistema di Interscambio, come

previsto dal provvedimento Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, il

documento non sarà considerato emesso, con l’applicazione di sanzioni a

carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell’Iva a carico

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del cliente.

Riassumendo:

Soggetti obbligati:

- Soggetti residenti nel territorio italiano

- Soggetti stabiliti nel territorio italiano, ossia non residenti che agiscono ai

fini IVA in Italia mediante sede secondaria o stabile organizzazione (ai

sensi dell’art. 11 del Regolamento UE del 13 marzo 2011, n. 282)

- Soggetti identificati nel territorio italiano, ossia soggetti non residenti che

dispongono di una partita IVA italiana mediante nomina di un

rappresentante IVA o per identificazione diretta.

Soggetti esonerati:

- Soggetti in regime forfettario, ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

- Soggetti in regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 – d.l. 15 luglio 2011, n. 111

- Piccoli imprenditori agricoli

- Tutte le imprese per le operazioni di cessioni di beni e prestazione di servizi rese nei confronti dei non residenti

- Medici e farmacisti che hanno già l’obbligo di trasmettere i dati al sistema TS, tessera sanitaria

- Le ASD, associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro annui.

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4- Fatturazione elettronica nei rapporti B2C – Gestione

adempimenti in Condominio

Il Condominio quale entità presente all’interno del mercato economico, seppur

marginalmente risulta interessato dalla fatturazione elettronica, nello specifico

esclusivamente in qualità di soggetto passivo di imposta.

Al contempo è possibile affermare che nulla cambia nella gestione

condominiale dal 1° gennaio 2019.

Sorge dunque spontanea la domanda negli operatori di settore, come dovrà

comportarsi dal gennaio 2019 l’amministratore di condominio per ottemperare

agli obblighi contabili e fiscali dei condominii amministrati?

Il Condominio, non disponendo di un numero di partita IVA, quindi non

operante in regime di impresa o professione, ma esclusivamente detentore di

codice fiscale, che lo identifica in anagrafe tributaria, è assimilato ad un

qualunque soggetto privato (c.d. consumer).

Il terzo comma dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127/2015 come modificato dalla l.

205/2017stabilisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei

consumatori finali sono rese disponibili a tali soggetti direttamente tramite i

servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Ciò significa che al momento dell’acquisto o dello svolgimento della

prestazione, il fornitore dovrà mettere a disposizione del cliente, nel caso di

specie del Condominio, una copia della fattura in formato digitalizzato (es. pdf)

o in formato analogico (cartaceo).

Alla luce di quanto appena espresso è possibile affermare che nel settore

condominiale per l’elaborazione della contabilità e lo svolgimento delle

pratiche fiscali, l’amministratore potrà avvalersi dei documenti in formato

cartaceo.

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Appreso che il condominio è un soggetto privato e che per tale qualità

continuerà a ricevere copia analogia della fattura, di seguito sono riportate

alcune valutazioni, del tutto facoltative, circa l’acquisizione delle fatture emesse

nei confronti del fabbricato.

Il condominio per mezzo del suo amministratore potrà fruire, parzialmente, dei

servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per la ricezione delle e-

fatture. L’amministrazione finanziaria per tutti i soggetti in normale regime di

applicazione IVA ha previsto la possibilità di adozione di un QR Code, codice

univoco di destinatario, indirizzo Pec (si veda paragrafi successivi) quali

strumenti di veicolo delle fatture elettroniche.

L’utilizzo di tali sistemi per la ricezione delle e-fatture, in ambito condominiale,

dovrà essere vagliato attentamente. Alla data odierna persiste l’impossibilità

dell’inserimento di un codice univoco destinatario o la generazione di un QR

Code per il condòminio – anche i privati sono impossibilitati - mentre resta da

valutare la fattibilità circa l’adozione di un indirizzo Pec condominiale ove

veicolare tutte le fatture da esso ricevute. Si sconsiglia l’utilizzo dei dati

dell’amministratore per la ricezione delle fatture elettroniche per ogni singolo

condòminio amministrato.

In caso di mancata adozione di un sistema differente per la ricezione delle

fatture elettroniche, l’amministratore in carica, per poter visionare i documenti

emessi nei confronti del fabbricato dovrà necessariamente abilitarsi ai sistemi

dell’Agenzia delle entrate per accedere all’area riservata del sito “Fatture e

corrispettivi”.

Per completezza di dati, occorre osservare che l’amministratore non rientrando

tra le figure presenti nell’art. 15 decreto 31 luglio 1998 s.m.i. quale

intermediario abilitato, non può utilizzare il sistema Entratel, che agevolerebbe

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tale compito. Vagliate le ulteriori possibilità di accesso alla predetta area

riservata, ossia tramite SpiD, CNS e Fisconline risulta quest’ultima l’unica

soluzione attualmente possibile.

L’abilitazione Fisconline di ogni singolo condòminio, oltre che permettere il

recupero delle fatture passive emesse verso il fabbricato, consente

all’amministratore di poter visionare il cassetto fiscale, utile (anche se non

necessario) per la stesura del modello 770 e Certificazione Unica-CU.

Tuttavia l’apertura del canale Fisconline del condominio presenta alcune

particolarità. Occorre di conseguenza puntualizzare alcuni aspetti.

L’abilitazione al predetto canale telematico, concessa dall’Agenzia delle entrate,

viene collegata strettamente ai dati dell’amministratore richiedente (nome

utente, codice fiscale dell’amministratore). Nello specifico si è potuto appurare

che i collegamenti eseguiti attraverso il codice fiscale dell’amministratore

possono presentare problematiche qualora al professionista non fosse

rinnovato il mandato professionale.

Nel caso di specie per far sì che l’amministratore subentrate, incaricato

dall’assemblea dei condomini, possa effettuare l’accesso al sistema Fisconline

per poter accedere al cassetto fiscale condominiale e provvedere al recupero

delle movimentazioni passive emesse verso il condominio (fatture

elettroniche), dovrà assicurarsi che venga chiusa la precedente posizione aperta

dall’amministratore esautorato dall’incarico.

Il costante controllo da parte del professionista relativamente ai documenti

ricevuti risulta doveroso al fine di evitare spiacevoli inconvenienti nella

gestione condominiale.

Perché una fattura sia ritenuta tale occorrerà che il fornitore trasmetta al

Sistema di Interscambio (SdI) il flusso e da quest’ultimo sia accettato. Il

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predetto controllo è da intendersi doveroso allorché ci si trovi a dover pagare

fatture soggette a detrazione fiscale.

Si ipotizzi il caso in cui il flusso trasmesso dal fornitore al Sistema di

Interscambio presentasse un errore, risultando rifiutato dal sistema ricevente,

qualora l’amministratore, ignaro dello scarto, provvedesse al pagamento del

documento respinto con bonifico dedicato per detrazioni fiscali d’imposta e

espletasse tutte le pratiche correlate si verrebbe a configurare l’impossibilità da

parte dei condòmini di godere del beneficio fiscale.

In virtù del principio del buon padre di famiglia, l’amministratore di

condominio, benché non obbligato da alcuna previsione normativa, occorrerà

si doti delle credenziali Fisconline per l’accesso all’area riservata predisposta

dall’Agenzia delle entrate e sistematicamente effettui un controllo incrociato tra

i dati ricevuti in modalità analogica (cartaceo) e quanto presente quale fatture

elettroniche.

Infine, si precisa che il condominio non risulta obbligato alla conservazione

elettronica ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.

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5. Fattura elettronica nei rapporti B2B

Il primo passo verso l’estensione della fatturazione elettronica ai rapporti

commerciali tra privati è compiuto dal d.lgs. 127 del 5 agosto 2015 in base al

quale, a decorrere dal 1° luglio 2016, è disponibile un servizio gratuito per la

generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Il Sistema di Interscambio adoperato per la trasmissione e la ricezione delle

fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato esteso

anche ai rapporti B2B, sfruttando, anche in tal caso, il formato XML.

L’obbiettivo desiderato dal legislatore è quello di favorire le relazioni tra Fisco

e contribuenti, garantendo, a regime, la tax compliance di questi ultimi

attraverso la semplificazione e la riduzione di alcuni adempimenti fiscali.

Come già riportato in precedenza, la Legge di Bilancio 2018 ha apportato

importanti modifiche al d.lgs. n. 127/2015 i cui effetti troveranno applicazione

dal 1° gennaio 2019, come disposto dal comma 916 dell’art. 1. La fattura

elettronica diventa così realtà.

Di seguito, si provvederà ad analizzare le principali caratteristiche e gli obblighi

cui amministratori (per la parte di ciclo attivo) e società immobiliari, dotate di

partita IVA, dovranno rispettare.

5.1 - Sistema di interscambio

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà il fulcro di tutta l'operazione di emissione

e ricezione della fatturazione elettronica. Definito dalla stessa amministrazione

finanziaria come “postino” avrà il compito di smistare la posta dai fornitori ai

clienti e nel contempo effettuare controlli formali sui file ricevuti.

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Le fatture elettroniche, per considerarsi tali, dovranno essere trasmesse e

accettate dal Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dalla norma,

in difetto non potranno essere considerate fatture.

Il sistema informatico dell’Agenzia per l’effettuazione dei controlli previsti avrà

una tempistica variabile da pochi minuti ad un massimo di cinque giorni per

poter validare o respingere il file ricevuto.

Qualora il file XML, trasmesso al Sistema di Interscambio, presenti errori

formali lo stesso emetterà una ricevuta di scarto, la fattura non si considererà

emessa. Nel caso di specie, attraverso lo stesso canale utilizzato dal soggetto

emittente per la trasmissione delle fatture, l’Agenzia invierà una ricevuta di

scarto contenente la motivazione del rifiuto. L'emittente dovrà correggere

l'errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al Sistema di

Interscambio il file della fattura corretta. Al verificarsi di tale problematica è

consigliabile ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella

scartata (cfr. circolare 13/E del 2 luglio 2018).

Qualora l’esito dei controlli sia positivo la fattura elettronica sarà recapitata,

comunque messa a disposizione del soggetto passivo.

Lo SdI provvederà a

recapitare le F.E.

alla casella PEC

al canale telematico prescelto

dal cliente comunicato al

fornitore e riportato nella

fattura elettronica

la F.E. sarà depositata

nell’area riservata del cliente

del sito “Fatture e

corrispettivi”

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Precisazioni contabili

Nel caso in cui si verifichi che la casella PEC o il codice univoco di

destinatario, dove il Sistema di Interscambio provi a recapitare il file della

fattura, non siano attivi, il documento contabile sarà comunque recapitato al

destinatario nell'area riservata “Fatture e Corrispettivi” attraverso il numero di

partita IVA o codice fiscale del cliente. Il Sistema di Interscambio provvederà

inoltre all'invio di una ricevuta di impossibilità di consegna, al soggetto

emittente, all'interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del

file al cliente. In tal caso la fattura elettronica sarà considerata emessa per il

fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta, ai fini fiscali, dal cliente. La

data di decorrenza della detraibilità dell'IVA, per il cliente, scatterà dal

momento di visualizzazione/scarico della fattura.

Area riservata del sito “Fatture e corrispettivi”:

5.2 - Indirizzo telematico - opzionale

La registrazione dell'indirizzo telematico consente all'utente di segnalare al

Sistema di Interscambio l'indirizzo telematico prescelto, quale indirizzo di

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posta elettronica certificata PEC o codice univoco destinatario se si utilizza un

software, per la ricezione delle fatture elettroniche. La registrazione

dell'indirizzo telematico risulta necessaria per consentire al SdI di abbinare

automaticamente i dati dei singoli operatori ove veicolare le fatture sia del ciclo

attivo che passivo. Il servizio messo a disposizione dal 29 giugno dall'Agenzia

delle entrate è disponibile all'interno della propria area riservata del portale

“Fatture e Corrispettivi” accessibile attraverso l'accesso con credenziali

Entratel, Fisconline oppure tramite Spid o CNS. In alternativa sarà possibile

generare, utilizzare e stampare il codice a barre bidimensionali QR Code

abbinato all'utenza registrata. Il codice QR consentirà all'emittente di acquisire

automaticamente i dati identificativi e l'indirizzo telematico prescelto dal

proprio cliente senza incorrere in errori.

5.3 - Codice univoco destinatario

E’ un codice alfanumerico di 7 cifre e rappresenta l’indirizzo telematico,

prescelto dal soggetto, ove recapitare le fatture elettroniche. Non tutti gli

operatori IVA potranno richiedere il codice univoco di destinatario, tale facoltà

sarà concessa esclusivamente ai soggetti titolari di un canale di trasmissione già

accreditato presso il Sistema di Interscambio per ricevere le fatture

elettroniche.

Nella maggior parte dei casi tali soggetti si identificano, solitamente, negli

intermediari che offrono il servizio, nello specifico le software house.

Al fine di utilizzare tale possibilità, quindi, l’azienda o il professionista dovrà

aderire ad un servizio che coordini l’intero ciclo di fatturazione (attiva/passiva)

affinché il codice diventi, una volta ufficializzato, il canale predefinito per la

ricezione. L’ufficializzazione del codice avverrà esclusivamente mediante la sua

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registrazione sul sito dell’Agenzia delle entrate, nell’area riservata del soggetto

detentore di partita IVA indicandolo come Indirizzo Telematico di riferimento

dove ricevere le fatture elettroniche.

5.4 - QR Code

Come anticipato nel punto precedente, l'Agenzia delle entrate dal 15 giugno

2018 ha messo a disposizione dell'utenza la possibilità di generare il proprio

QR Code (ad oggi esclusivamente per i soggetti IVA), ovvero un codice

bidimensionale contenente tutte le informazioni anagrafiche e finanziarie di

un’azienda o di un professionista, permettendo quindi l'identificazione diretta

di clienti e fornitori. Risulta uno strumento molto versatile e comodo

all'utilizzo, esso infatti conterrà tutti i dati necessari per l'emissione o ricezione

della fattura elettronica, inoltre potrà essere salvato in pdf o stampato

attraverso un’applicazione dedicata. Occorre precisare che qualora il titolare del

QR Code modifichi qualche dato relativo alla propria posizione occorrerà

rigenerare il codice e sostituirlo a quello emesso precedentemente. La creazione

del QR Code potrà essere effettuata attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate

sezione “Fatture e Corrispettivi” o attraverso il proprio cassetto fiscale.

Infine si fa presente che per tutte le operazioni collegate alla fatturazione

elettronica sarà possibile delegare un intermediario abilitato o più intermediari

abilitati.

5.5 - PEC (Posta elettronica certificata)

La PEC (Posta elettronica certificata) è uno strumento, avvalorato dalla legge,

che assegna certezza di avvenuto trasferimento e relativa consegna, da un

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soggetto ad un altro, di una comunicazione e dei suoi contenuti.

In virtù del predetto principio, l’indirizzo PEC, può essere utilizzato per la

trasmissione e la ricezione tramite il Sistema di Interscambio (SdI) all’indirizzo

«[email protected]» per il primo invio; con il primo messaggio il sistema

comunica al contribuente l’indirizzo PEC personalizzato da utilizzare per i

successivi invii.

Occorre precisare che la conservazione degli esiti di trasmissione e il contenuto

della «busta» inviata non rispetta interamente l’adempimento collegato al

processo di fatturazione cioè non rispetta l’obbligo di conservazione elettronica

decennale dei documenti digitali trasmessi e ricevuti.

La conservazione, a rigore di norma, infatti, implica che il contenuto del

messaggio, la fattura, venga dal fornitore emittente prodotta, indicizzata,

staticizzata, sigillata con una firma elettronica e bloccata temporalmente con

un’ulteriore firma apposta da una authority.

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6. - L’emissione e la trasmissione della FE

La fattura elettronica dovrà essere emessa attraverso un software o tramite gli

strumenti messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate. Per

l'emissione si potrà utilizzare il portale “Fatture e Corrispettivi” dal sito

internet dell'Agenzia, inoltre l'amministrazione finanziaria per semplificare al

massimo la procedura ha lanciato sul mercato l'applicazione FATTURAe la

quale consente ai titolari di partita IVA, in possesso di credenziali Entratel,

Fisconline, Spid di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di

Interscambio.

Il documento contabile andrà emesso contestualmente all’operazione, come

previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972. Contestuale significa, dal

punto di vista normativo, entro le 24 ore del giorno della cessione

Occorrerà prestare attenzione nell'immissione di tutti i dati corretti, in special

modo dei dati del cliente avendo l'accortezza di ricordarsi di compilare sempre

il campo “Codice Destinatario”, composto di 7 cifre alfanumerico, o in

alternativa l'indirizzo PEC, che il cliente avrà comunicato al fornitore,

rappresentante l'indirizzo telematico ove recapitare le fatture. Si precisa altresì

che qualora il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico – trattasi di

consumatore finale, condominio o soggetto in regime dei minimi/forfettario –

sarà sufficiente compilare esclusivamente il campo “Codice Destinatario” con

il valore 0000000. In tal caso il Sistema di Interscambio non riuscirà a

consegnare la fattura elettronica al cliente, ma metterà a disposizione

ugualmente il documento nell'apposita area riservata prevista dall'Agenzia. Il

fornitore si troverà nella condizione di poter consegnare in formato cartaceo al

cliente la fattura (es. B2C – Condòminio) informandolo che l'originale del

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documento è disponibile e consultabile nell'apposita area riservata sul sito

dell'Agenzia delle entrate.

Una volta conclusa la predisposizione della fattura, il file XML potrà essere

trasmesso al Sistema di Interscambio. Le fatture che non seguiranno il predetto

canale, eccezion fatta per quelle emesse da soggetti in regime di vantaggio

fiscale, saranno considerate non emesse.

Si ponga il caso in cui il fornitore si accorgesse di un errore nel documento

trasmesso al Sistema di Interscambio e accettato, per esempio di tipo

descrittivo (per esempio, indicazione nella fattura di una prestazione non

conforme a quella svolta o un errato importo), non sarà possibile modificare in

alcun modo il file: l'unica soluzione al problema che avrà l'emittente è

l'emissione di nota di credito relativa alla fattura errata e l'invio di una nuova

fattura elettronica.

Possibilità di utilizzo della fatturazione “differita”.

L'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non ha rimosso la

possibilità di emettere il documento in modalità differita. Codesta metodologia,

estesa nel corso degli anni anche alle prestazioni di servizi, può essere sfruttata

soprattutto da quegli utenti che hanno difficoltà ad avere una connessione di

rete stabile o per comodità preferiscono emettere un unico documento

mensile. La fattura differita dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di effettuazione dell'operazione, (rispettando quanto

previsto dall'art. 21, comma 4 lett. a), D.P.R. n. 633/1972. Il fornitore dovrà

rilasciare al cliente – al momento dell'operazione – un documento di trasporto

o documento equipollente anche su carta.

Servizio offerto dall’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate ha predisposto una serie di servizi, totalmente gratuiti

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per i contribuenti, finalizzati alla predisposizione, trasmissione, ricezione,

consultazione e conservazione delle fatture elettroniche.

Per gestire il processo delle fatture elettroniche sono disponibili:

una procedura web, accessibile tramite il portale «Fatture e Corrispettivi»

che oltre a predisporre, consente anche di trasmettere le fatture elettroniche;

un software per PC fisso, in locale (stand alone), la cui procedura consente

solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche;

un’applicazione per smartphone e tablet denominata “Fatturae” disponibile

in ambiente iOS e Android; questa procedura consente anche di trasmettere le

fatture elettroniche;

servizi di conservazione digitale decennale e di consultazione selezionabili

sul portale «Fatture e Corrispettivi».

Problematica, non di poco conto, è la mancata integrazione tra i programmi,

predisposti dall’amministrazione finanziaria, oltre che l’impossibilità di dialogo

con i gestionali di studio presenti in mercato.

Il file XML dovrà essere trasmesso importandolo nella procedura web o

tramite PEC all’indirizzo «[email protected]» oppure importato nel

software di un intermediario accreditato che lo invia al Sistema di Interscambio

(SdI).

Particolare di notevole importanza da non sottovalutare riguarda la

conservazione digitale decennale delle fatture e la loro consultazione, nessuno

dei predetti software provvede in autonomia alla conservazione.

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7. - La consultazione e la conservazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, dovranno essere conservate

digitalmente in formato originale XML secondo le norme del codice civile, le

disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (CAD) e le norme

tributarie che regolano la corretta tenuta della contabilità e in modo che siano

consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi

informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice

fiscale, partita IVA, data.

Uno dei punti di forza dell'operazione fattura elettronica è la possibilità per i

soggetti interessati di verificare in ogni momento i documenti, passati

attraverso il Sistema di Interscambio, emessi e ricevuti oltre che poter estrarne

copia. Inoltre sia cedente che cessionario potranno concedere delega alla

presentazione e visualizzazione delle operazioni a uno o più intermediari

abilitati.

In riferimento all'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 il soggetto emittente e quello

ricevente hanno l'obbligo di conservazione della documentazione. Con il

processo di conservazione elettronica a norma, gli operatori avranno la

garanzia di non perdere alcun documento, per i quali hanno obbligo di

mantenimento per 10 anni. Per ottemperare all’anzidetto obbligo l'Agenzia

delle entrate ha previsto un servizio di conservazione elettronica a norma per

tutte le fatture emesse o ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di

Interscambio accessibile dall'area riservata di “Fatture e Corrispettivi”.

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8. - Profili sanzionatori

In caso di emissione di fattura con modalità differenti da quelle elettroniche la

fattura non verrà considerata emessa e si applicherà la sanzione tra il 90% e il

180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.

In materia occorre precisare che il D.L. 118/2018, c.d. decreto fiscale 2019, ha

stabilito che per tutto il primo semestre 2019 non si applicheranno sanzioni se

la fattura elettronica sarà emessa entro il termine di effettuazione della

liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale.

Il Sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, ha affermato in

Commissione Finanze del Senato che in sede di conversione del decreto verrà

estesa la moratoria sulle sanzioni per i ritardi nell’emissione delle fatture

elettroniche fino al mese di settembre 2019.

Si precisa inoltre che, qualora il termine di liquidazione dell’IVA non fosse

rispettato dal contribuente, ma lui stesso provvedesse all’emissione e

trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di effettuazione della

liquidazione IVA del periodo successivo, le sanzioni saranno ridotte dell’80%;

è inoltre consentita inoltre la possibilità di fruire del ravvedimento operoso.

L’art. 21, 4 comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce il tempo a disposizione

del fornitore per l’emissione della fattura. La norma vuole che il documento

vada emesso al termine della prestazione o entro le 24 del giorno stesso.

Pertanto la fattura elettronica potrà considerarsi emessa nel momento in cui

viene trasmessa, accettata o messa a disposizione del cliente, attraverso il

sistema d’interscambio dell’Agenzia delle entrate. Tale tempistica, ha

presentato dubbi e perplessità tra gli operatori di settore, che l’Agenzia delle

entrate ha rinsaldato con la circolare 13/E/2018.

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Al fine di far chiarezza è intervenuto lo stesso decreto n. 118/2018 che

stabilisce che la fattura si può considerare emessa se ciò avviene entro 10 giorni

dall’effettuazione dell’operazione (dal 1° luglio 2019). La stessa norma inoltre

ha provveduto a specificare che, nel caso in cui la data di emissione risulti

differente da quella di effettuazione, la stessa deve essere espressamente

indicata in fattura. Al contrario se la fattura viene emessa nel giorno di

effettuazione dell’operazione nulla deve essere indicato in più.

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9. - Profili agevolativi

Gli incentivi collegati al processo di fattura elettronica riguardano, nello

specifico, agevolazioni per la tracciabilità dei pagamenti in favore dei soggetti

che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad

operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Nello specifico, per tali soggetti i termini di decadenza per accertamenti in

tema di IVA oltre che di imposte su redditi sono ridotti di due anni.

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Come creare e trasmettere una fattura

Il primo step da rispettare sarà legato alla scelta della fattura da emettere (menù

in alto a dx “Crea nuovo file”).

Durante il primo accesso, qualora si intenda sfruttare i servizi gratuiti

dell’Agenzia delle entrate, occorrerà verificare e confermare i dati del fornitore.

Successivamente sarà possibile inserire i dati del cliente e salvarli in un’apposita

rubrica.

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Successivamente occorrerà compilare i campi previsti dal front predisposto

dall’amministrazione finanziaria indicando tutti i dati richiesti. Ultimato il

procedimento si potrà generare il file XML da trasmettere.

Dopodichè occorrerà “sigillare” il file attraverso le “Funzionalità di supporto”

dall’home page del sito “Fatture e corrispettivi” (menù a sx). Sigillato il file,

attraverso l’apposita sezione, si potrà procedere alla trasmissione importando e

successivamente inviando il file XML.

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Occorrerà verificare sistematicamente le ricevute rilasciate dal Sistema di

Interscambio circa l’accettazione o il rifiuto del file. Si ricorda che i tempi

potranno variare da pochi minuti ad un massimo di cinque giorni.

Infine dalla home page del sito “Fatture e corrispettivi” si potrà aderire al

sistema di conservazione preposto dall’Agenzia delle entrate (riquadro in basso

a dx “Conservazione – accedi alla sezione conservazione”).

Si segnala che nel processo di compilazione della fattura elettronica, qualora si

debba addebitare al cliente spese in esenzione IVA i codici da utilizzare

saranno i seguenti:

- N1 spese anticipate in nome e per conto del cliente Ex art. 15 D.p.R. 633/72

- N2 spese non soggette

- N3 spese non imponibili

- N4 spese esenti ex art 10 D.p.R. 633/72

- N5 regime del margine

- N6 reverse charge.

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FAQ di interesse del settore immobiliare pubblicate di recente sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma

ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via

e-mail?

Risposta

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della

legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a

partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo e

legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura e

stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data e sicuramente un elemento

qualificante) in modalita cartacea ed e stata ricevuta dal

cessionario/committente nel 2019, la stessa non sara soggetta all’obbligo della

fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una

nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di

variazione dovra essere emessa in via elettronica.

Nell’ambito della fattura elettronica e possibile l’uso della fattura

differita?

Risposta

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le

disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi e

possibile l’emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si

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puo emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A

titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20

gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potra emettere una fattura

elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro

documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96)

che accompagni la merce;

datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i

riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);

far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Ai sensi dell’art comma lett a del e possibile

ricorrere alla c d fattura differita anche per “le prestazioni di servizi

individuabili attraverso idonea documentazione” Si chiede se i

documenti quali la c d “fattura proforma” (o “avviso di parcella”

riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a

supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 5 del

mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo

Risposta

Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, e possibile

emettere fatture differite per le prestazioni di servizi un documento come la

c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di

effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, puo certamente essere

idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

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Le fatture emesse dai minimi forfettari nonche in regime di

vantaggio verso operatori A residenti e stabiliti non sono piu

soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

Risposta

L’articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di

comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere,

cioe quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello

Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del d.l. n. 78/2010

con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi

effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”).

Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che

rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non

sussistera piu l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

professionisti dal saranno obbligati ad emettere fatture

elettroniche anche ai cittadini senza partita va l cliente puo

pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato

Pdf? Se fornisce la ec gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura

elettronica oppure e tenuto a scaricarla dallo SdI?

Risposta

Come stabilito dall’art. 1 del d.lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o

stabilito e obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i

consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura

elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non

rinunci ad avere tale copia.

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Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli

operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i

condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le

fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad

esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli

operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non

hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non

hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel

caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un

codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

al gennaio quali sono gli obblighi in termini di fattura

elettronica a carico di amministratore e condo mini?

Risposta

Il condominio non e un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.

Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di

un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI

considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto,

come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del

30 aprile 2018:

1. nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del

condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del

cessionario/committente;

2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il

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codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;

3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato

analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere

esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa

Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti

non commerciali non titolari di partita IVA.