corso pacchetto pesticidi - 2. normativa

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Dott. Valerio LucheseASL CN1 CUNEO

S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

PACCHETTO PESTICIDI: PACCHETTO PESTICIDI:

la normativa nazionale e la normativa nazionale e

comunitaria vigente in materia comunitaria vigente in materia

di prodotti fitosanitaridi prodotti fitosanitari

PACCHETTO PESTICIDI

.

Produzione, immissione in commercio

vendita e utilizzo di

prodotti fitosanitari:

•D.Lgs 194/1995•DPR 290/2001

•Reg. CE 1107/2009•Reg. UE 547/2011•D.Lgs 150/2012

•DM 22.01.2014 PAN

Residui di prodotti fitosanitari su alimenti o mangimi:

•Reg. CE 396/2005•Reg. CE 149/2008•Reg. CE 899/2012•DM 23.07.2003

•Rapporto ISTISAN 13/19

PACCHETTO PESTICIDI

� Prodotti fitosanitariDenominati anche

� pesticidi� fitofarmaci� antiparassitari� agrofarmaci� presidi derrate alimentari� ecc

PACCHETTO PESTICIDI

� Art.5 È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: …h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo

� Art. 6 La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Legge “quadro “L. 283/62

PACCHETTO PESTICIDIProduzione,

immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

• D.Lgs 194/1995 attuazione direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari p.f.:

• La direttiva 91/414/CEE è abrogata da Reg. 1107/2009 quindi il D.Lgs194/1995 è superato per le parti modificate dal Reg. 1107/2009� Art. 2 definizione di p.f., sostanze attive, residui, vegetali,

prodotti vegetali, ecc� Prodotti fitosanitari: le sostanze attive ed i preparati

contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e destinati a :� proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli

organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; � favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con

esclusione dei fertilizzanti; � conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei

conservanti disciplinati da particolari disposizioni; � eliminare le piante indesiderate; � eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro

indesiderato accrescimento;

PACCHETTO PESTICIDIProduzione,

immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

• D.Lgs 194/1995:� sostanze attive:

� le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;

� residui di prodotto fitosanitario o semplicemente residui:� una o più sostanze, inclusi i loro metaboliti e i prodotti

derivanti dalla degradazione o dalla reazione, presenti in o su vegetali o prodotti di origine vegetale o prodotti animali destinati al consumo, o presenti altrove nell'ambiente, e costituenti residui dell'impiego di un prodotto fitosanitario;

� vegetali:� le piante vive o le parti vive di piante, compresi frutti

freschi e sementi;� prodotti vegetali:

� i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, esclusi i vegetali precedentemente definiti

PACCHETTO PESTICIDIProduzione,

immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

• D.Lgs 194/1995:� Art. 3 prevede autorizzazione del Ministero Sanità

(Salute) per immissione sul mercato e utilizzo p.f. in Italia

� Art. 4 e 6 condizioni per l’autorizzazione dei p.f. (superati da Reg. CE 1107/2009)� Sostanze attive che compongono il p.f. devono essere

iscritte in elenco riportato nell’allegato I� Devono essere dimostrate, con apposite documentazioni,

efficacia e accettabilità del p.f. nelle normali condizioni di impiego

allegato I è superato da Reg. CE 1107/2009 che prevede approvazione sostanze attive a livello comunitario

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• D.Lgs 194/1995:

� Art. 16 etichettatura prodotti fitosanitari (integrato da D.Lgs 65/2003 e Reg. CE n. 1272/2008 per preparati pericolosi in genere e Reg. UE n. 547/2011 specifico per p.f.)

� Art. 19 demanda a Ministero Sanità adozione LMR di sostanze attive negli alimenti ex art. 5 lettera h L. 283/62 (superato, in quanto stabiliti poi a livello comunitario da Reg. CE 396/05)

� art. 23 (abrogato da D.lgs 69/14 G.U. 6.5.14) sanzionava:� immissione in commercio, vendita e utilizzo p.f. non

autorizzati (depenalizzato da D.Lgs 507/99 – da € 7747 a 46.481 )

� conservazione e impiego non conforme a etichetta di p.f. (depenalizzato da D.Lgs 507/99 - da € 7747 a 46.481 )

� art. 24, 25 26 altre sanzioni (produttori, trasportatori ecc) modificate da D.lgs 69/14 G.U. 6.5.14

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� DPR 290/2001 (e s.m.i. Dpr 55/2012 e D.Lgs 150/2012) Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di p.f. e relativi coadiuvanti (compresi PPO limitatamente alla parte autorizzativa alla produzione)� Modifica D.Lgs 194/95� Capo II regolamenta autorizzazione alla produzione di p.f.

ad opera Ministero Salute� Capo III regolamenta commercializzazione di p.f.

� Domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato a Ministero Salute

� Rilascio autorizzazione all’immissione sul mercato� Autorizzazione è rilasciata da Ministero Salute per

max 1 anno oltre data scadenza della sostanza attiva prevista da Reg. CE 1107/2009

� Rinnovo autorizzazione se sostanza attiva ha avuto rinnovo approvazione ex Reg. CE 1107/2009

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� DPR 290/2001

� Capo IV autorizzazione e registrazione di coadiuvanti� Al capo V norma commercio e vendita p.f.

� Autorizzazione commercio e vendita p.f. � Certificato abilitazione alla vendita (modificato dal

26.11.15 da D.Lgs 150/2012)� Caratteristiche dei locali di stoccaggio e vendita� Registro carico-scarico per p.f. molto tossici, tossici,

nocivi � Autorizzazione all’acquisto (modificato dal 26.11.15

da D.Lgs 150/2012)� Deroga per PPO (prodotti per piante ornamentali) da

disposizioni capo V che restano disciplinate da DPR 392/1998

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� DPR 290/2001

� Capo VI vigilanza � prelevamento campioni p.f. per verifica requisiti decreto

autorizzazione� Min. 2 kg� Min 5 confezioni originali per raggiungere 2 kg (min. 400 g/cad)� 5 aliquote

� Analisi prima e seconda istanza (seconda presso ISS)� Verbale di campionamento� Obbligo registro trattamenti per utilizzatori (abrogato e

sostituito da art. 16 D.Lgs 150/2012)� Sanzioni inosservanza Dpr 290/2001 sono applicate ai

sensi art. 17 L.283/62 (€ 258, salvo quanto modificato dal D.Lgs 150/2012 nei termini da questo previsti, es. certificati abilitazione vendita e acquisto, registro carico-scarico, registro trattamenti)

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� DELIBERA G.R. N° 7-10295 del 5.8.2003 in attuazione DPR 290/2001 � Individua Sindaco autorità sanitaria competente

a rilascio autorizzazione commercio e vendita p.f., previa acquisizione parere favorevole SIAN

� Individua SIAN ASL struttura competente per rilascio Certificato abilitazione alla vendita e per vigilanza ex DPR 290/2001

� All.to B stabilisce nel dettaglio caratteristiche minime dei locali adibiti a deposito e vendita p.f.

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immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

� Reg. (CE) 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE� definisce “utilizzatore professionale”: persona che

utilizza i pesticidi nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;

� al capo II prevede criteri di approvazione delle sostanze attive� in realistiche condizioni di impiego non devono essere

nocive alla salute umana e non avere effetti inaccettabili sull’ambiente e sui vegetali

� devono essere efficaci sui vegetali� prima approvazione per periodo non superiore a 10 anni

(prevista possibilità di proroga)� approvazione avviene mediante Reg. UE

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� Reg. (CE) 1107/2009

� al capo III e IV regola l’autorizzazioneall’immissione sul mercato dei p.f. e coadiuvanti� ribadisce competenza ogni Stato membro per

autorizzazione immissione sul mercato � stabilisce requisiti per autorizzazione

all’immissione sul mercato� sostanze attive siano approvate (a livello UE)� sia dimostrato che i rischi sono limitati e sia

dimostrata l’efficacia del prodotto � autorizzazione è rilasciata per max 1 anno oltre data

scadenza sostanza attiva

PACCHETTO PESTICIDIProduzione,

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� Reg. (CE) 1107/2009

� al capo VII stabilisce che etichettatura deve essere conforme a Dir. 1999/45/CE recepita in Italia da D.Lgs65/2003 (preparati pericolosi) (Integrato da Reg. CE n. 1272/2008 per preparati pericolosi in genere e

Reg.UE n. 547/2011 specifico per p.f.)

� al capo VIII stabilisce:� obbligo registro trattamenti per utilizzatori

professionali (c.d. quaderno di campagna già previsto in Italia da DPR 290/2001)

� obbligo registrazione, per fabbricanti e distributori, dei fitosanitari che commercializzano (sostituisce registro carico-scarico previsto da DPR 290/2001)

PACCHETTO PESTICIDIProduzione,

immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

� Reg. (CE) 1107/2009

� In data 06.05.14 stato pubblicato il D.Lgs n°69 del 17.04.14) per la disciplina sanzionatoria del Reg. 1107/2009 che stabilisce tra l’altro :

� la sanzione per gli utilizzatori che non rispettano l’obbligo di conservare correttamente i p.f. in conformità a quanto previsto in etichetta (abrogando art. 23 D.Lgs 194/1995) da 1.000 euro a 6.500 euro.”;

� Art. 3 La sanzione per gli utilizzatori che non rispettano le prescrizioni riportate in etichetta (es. usi non autorizzati) da 35.000 a 100.000 € o in casi di “particolare tenuità” da 2.000 a 20.000 €

� la sanzione per i fabbricanti e distributori che omettono la tenuta del registro dei p.f. da 3.000 euro a 10.000 euro.

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immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

� D.Lgs 150/2012 attuazione direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi� Modifica e abroga alcuni art. del DPR 290/2001

� Modifica i requisiti per il Certificato di abilitazione alla vendita, e all’acquisto e utilizzo (da 26.11.2015)� Per la vendita necessario diploma o laurea in discipline

specifiche (solo per nuovi certificati, non per rinnovo esistenti)

� Stabilisce nuove modalità per la formazione dei venditori, consulenti e utilizzatori professionali

PACCHETTO PESTICIDIProduzione,

immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

� D.Lgs 150/2012

� Istituisce certificato abilitazione per l’attività di consulente (laureato o diplomato in discipline agrarie o forestali)

in materia di fitosanitari� Prevede l’individuazione dei prodotti fitosanitari

destinati ad utilizzatori non professionali e il divieto di vendita di p.f. “normali” a utilizzatori non professionali

� prevede controlli delle attrezzature per l’applicazione dei p.f. (ogni 5 anni dal 26.11.2016, escluse irroratori a spalla e simili)

� vieta irrorazione aerea salvo deroghe autorizzate

PACCHETTO PESTICIDIProduzione,

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� D.Lgs 150/2012

� ribadisce obbligo registro trattamenti (quaderno campagna) per utilizzatori già previsto da DPR 290/2001 e Reg. CE 1107/2009 (esclusi utilizzatori per autoconsumo)� Registro presente in azienda (può essere compilato presso

associazioni di categoria previa comunicazione a ASL) � ribadisce obbligo registrazione vendita di tutti p.f. uso

professionale già previsto da DPR 290/01 (era limitato a p.f. molto tossici-tossici-nocivi) e Reg. CE 1107/2009

� stabilisce obbligo difesa integrata obbligatoria da 01.01.2014 per gli utilizzatori professionali in modo da utilizzare p.f. che presentino il minor rischio per la salute umana e l’ambiente

� Prevede il PAN Piano Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei p.f.

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immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

� D.Lgs 150/2012

� stabilisce sanzioni tra cui:� vendita, acquisto, utilizzo, detenzione, p.f. senza certificato

abilitazione (da 26.11.15 – da 5.000 a 20.000 €) � mancata registrazione p.f. venduti a utilizzatori professionali

(da 26.11.15 – da 2000 a 10.000 €)� vendita p.f. “normali” ad utilizzatori non professionali (da

10.000 a 25.000 €, non ancora in vigore, manca elenco p.f. non professionali)

� registro dei trattamenti non conforme (da 500 a 1500 € )� utilizzatore professionale che non sottopone a controlli

attrezzature per irrorazione p.f. (da 26.11.16 - da 500 a 2000 €)

� irrorazione aerea non autorizzata (da 20.000 a 100.000 €)� sospensione o revoca certificati abilitazione a vendita,

consulente o utilizzo, in caso di reiterazione delle violazioni

PACCHETTO PESTICIDIProduzione,

immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

� DM 22.01.2014 PAN Piano Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei p.f. previsto da Dir. 2009/128/CE e da D.Lgs. 150/2012� Regolamenta nel dettaglio:

� la formazione e gli obblighi per utilizzatori, distributori e consulenti� I certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e utilizzo

di p.f.� L’attività di distributore può solo essere svolta da soggetti

in possesso di titoli di studio in discipline specifiche� I controlli delle attrezzature per l’applicazione dei p.f.

� Esonerate piccole attrezzature a spalla� Le autorizzazioni in deroga al divieto per la irrorazione

aerea� La difesa fitosanitaria a basso apporto di p.f.

� Difesa integrata obbligatoria� Agricoltura biologica

PACCHETTO PESTICIDIProduzione,

immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

� DM 22.01.2014 PAN

� Allegato I :Materie per la formazione degli utilizzatori professionali, distributori e consulenti

� Allegato II: modalità di esecuzione dei controlli delle attrezzature per irrorazione

� Allegato III: requisiti centri di prova delle attrezzature per irrorazione

� Allegato IV: corsi di formazione per tecnici che svolgono i controlli funzionali sulle macchine irroratrici

� Allegato V: specie ed habitat di interesse comunitario legate agli ambienti acquatici

PACCHETTO PESTICIDIProduzione,

immissione in commerciovendita e utilizzo di prodotti fitosanitari

� DM 22.01.2014 PAN

� Allegato VI (da 1.1.15): indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei p.f. e trattamento dei relativi imballaggi e rimanenze per utilizzatori professionali e distributori(fatto salvo quanto disposto da DPR 290/2001 per locali di stoccaggio per vendita)� Requisiti locali stoccaggio (simili a quanto previsto da DPR

290/01 per vendita)� Miscelazione p.f. prima dell’applicazione� Manipolazione e recupero imballaggi e rimanenze p.f. � Pulizia irroratrice dopo utilizzo� Sanzioni allegato VI ai sensi Reg. 852/04 All.to I (produzione

primaria) e D.Lgs 193/07 (salvo quanto previsto da D.Lgs 69 del 17.4.14 per conservazione e uso non conforme a etichetta)

PACCHETTO PESTICIDIResidui di prodotti fitosanitari

su alimenti o mangimi

� Reg. (CE) 396/2005 concernente i LMR di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (altri LMR sono stabiliti successivamente da Reg. 149/08 e Reg. 899/12)

� Definisce LMR: la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili

PACCHETTO PESTICIDIResidui di prodotti fitosanitari

su alimenti o mangimi

� Reg. (CE) 396/2005 � All’allegato I elenca i prodotti alimentari:

� per i quali si stabiliscono LMR o, in assenza di LMR, che non devono superare 0,01 mg/kg di residuo di antiparassitari

� quindi LMR uguali per tutta UE� Al capo V regolamenta Controlli ufficiali che gli stati

membri devono osservare� Un programma comunitario pluriennale specifica i

campioni che gli Stati devono effettuare� Ogni Stato stabilisce programmi nazionali pluriennali

individuando i prodotti da campionare, il numero e le modalità dei campioni

� Ogni Stato trasmette alla Commissione UE entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative ai controlli ufficiali dell’anno precedente

PACCHETTO PESTICIDIResidui di prodotti fitosanitari

su alimenti o mangimi

� Per alcune tipologie particolari di prodotti alimentari sono in vigore altre normative specifiche che stabiliscono altri LMR:� Baby food LMR 0,01 mg/kg (Dpr 128/99,

Dir.2006/141/CE recepita con DM 82/09)� Prodotti biologici LMR 0,01 mg/kg (Decreto Ministro

Politiche Agricole Alimentari e Forestali n° 309/2011 All.toI: Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica)

� Biocidi Reg. CE 528/2012 (biocida qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica)

PACCHETTO PESTICIDIResidui di prodotti fitosanitari

su alimenti o mangimi

� LMR è un limite legale per rendere possibile il commercio delle derrate in tutta la UE, non è un limite tossicologico la cui valutazione

è demandata alle autorità competenti di ogni singolo stato.• Il superamento dei LMR negli alimenti in

commercio è sanzionato penalmente da art. 6 L. 283/62 • Per prodotti in campo sanzione solo se

trattati con p.f. non autorizzati (D.Lgs69/14 del 17.04.14)

PACCHETTO PESTICIDIResidui di prodotti fitosanitari

su alimenti o mangimi

� DM 23.07.2003 Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

� Rapporto ISTISAN 13/19 indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale per il controllo ufficiale dei residui di fitofarmaci ai sensi del DM 23.07.2003

Dott. Valerio LucheseASL CN1 CUNEO

S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!

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